|
1
/SR/QM
Sentenza n.
1/QM
Pubblicata il:
22/03/94
Depositata in
Segreteria
il:
28/01/94
Rimessa dal:
Procuratore generale
su giudizi:
Giudizi iscritti ai numeri
1174 - 1053 - 1160 - 1161 - 1164 -
924 - 1429 - 1490 -
1489
Udienza:
09/03/94
Relatore:
RISTUCCIA Mario
Argomento:
Competenza Sezioni Riunite
Oggetto:
Giudizi provenienti
dall'udienza del 2/2/94 delle Sezioni Riunite, sospeso e
rimessi come QM alla luce
della legge 19/94 che ha istituito le sezioni centrali
d'appello.
La decisione emessa ha
fissato la rimessione di tutti i giudizi avverso sentenze
delle sezioni regionali
presso le nuove sezioni centrali, fatto salvo il periodo
2/1/93 - 9/3/93 nel quale
le SS.RR. conservano la competenza. Sui giudizi di
appello avverso sezioni I e
II la competenza rimane temporaneamente e ad
esaurimento alle SS.RR.
senza limiti temporali.
Massima
Rivista:
2°/94 - parte II pag. 29 Le
questioni dedotte all'esame delle Sezioni riunite ai sensi dell'art. 1, c. VII,
l. 14 gennaio 1994 n. 19 non possono
avere carattere astratto, ma devono concernere, in rapporto di pregiudizialità
e connessione, l'ambito di cognizione
di giudizi endenti, nei quali, appunto, le pronunce di detto organo sono
destinate a produrre irettamente
effetto, a parte l'autorità di principio giurisprudenziale che alle stesse
possa comunque riconoscersi.
Alla temporanea prosecuzione delle funzioni di giudice di primo grado
delle Sezioni giurisdizionali I e II per le materie
di contabilità pubblica, corrisponde la correlativa contemporanea continuazione
delle funzioni d'appello sulle
decisioni delle stesse da parte delle Sezioni riunite, unico organo
funzionalmente sovraordinato ad
esse, nel
senso che la funzione d'appello non può che spettare ad un organo di ordine o
livello superiore, e quindi diverso,
rispetto a quello nell'organo che
si è già pronunziato.
Le modifiche di struttura e composizione delle Sezioni riunite introdotte
dalla legge di riforma sono immediatamente
applicabili perché il predetto organo già esisteva nel precedente ordinamento,
o risultandone modificate,
dopo la riforma, solo le competenze, e non potendosi confondere il problema
delle funzioni e delle competenze
stesse spettanti ad un organo giurisdizionale con quello della composizione del
medesimo; pertanto,
le Sezioni riunite, quale giudice d'appello nei confronti delle Sezioni I e II
in ordine alle funzioni che queste
continuano temporaneamente a svolgere, operano nella nuova composizione a
cinque.
Gli appelli avverso le sentenze delle Sezioni I e II già pendenti alla
data di entrata in vigore della l. 14 gennaio 1994
n. 19 o che sono o che saranno proposti dopo tale data continuano a rientrare
nella competenza delle Sezioni
riunite nella composizione stabilita dall'art. 1, c. VII citata legge; gli
appelli avverso sentenze delle Sezioni
regionali già istituite, se pendenti avanti alle Sezioni riunite alla data dal
1° gennaio 1993, vanno portati - attesa
l'applicabilità a quel momento del previgente art. 5 c.p.c. - alla cognizione
delle Sezioni centrali, unitamente
a quelli proposti dopo il 9 marzo
1993 e, quindi, in vigenza delle nuove disposizioni in
materia d'appello
nel giudizio avanti alla Corte dei conti, se proposti, invece, nel periodo
compreso fra il 2 gennaio 1993 ed
il 9 marzo 1993, rientrano nella competenza delle Sezioni riunite, atteso che in
tale periodo era applicabile il nuovo
art. 5 c.p.c. che fissa immutabilmente la competenza in relazione alla legge
vigente al momento della proposizione
della domanda e non era stata
ancora introdotta la modifica dell'ordinamento processuale della Corte
dei conti.
2
/SR/QM
Sentenza n.
2/QM
Pubblicata il:
17/05/95
Depositata in
Segreteria
il:
07/02/94
Rimessa dal:
Procuratore generale
su giudizi:
Ricorsi: 66/C - 65/C - 67/C
- 68/C - 69/C - 70/C - 71/C - 72/C - 73/C - 81/C - 84/C
-
114/C - 115/C - 116/C - 117/C - 118/C - 119/C - 120/C - 121/C - 122/C -
123/C -
124/C
- 125/C - 126/C - 127/C - 128/C -
129/C
Udienza:
15/03/95
Relatore:
CHIAULA Giuseppe
Argomento:
Pensioni Civili
Oggetto:
Impugnazione da parte di 27
insegnanti (cessati dal servizio il 31/08/93) dei
decreti del Provveditorato
che stabilivano la decorrenza del trattamento
pensionistico dal 1/01/94 e
non dal 1/09/93.
Questione di legittimità
costituzionale sollevata sull'art. 1 della l. 438/92 che
operava una discriminazione
nei confronti del personale della scuola obbligato, a
differenza degli altri
pubblici dipendenti, a dimettersi a data fissa.
Massima
Rivista: Non
Massimata
3
/SR/QM
Sentenza n.
3/QM
Pubblicata il:
25/09/95
Depositata in
Segreteria
il:
08/02/94
Rimessa dal:
Presidente della Sezione I
giurisdizionale centrale d'Appello
su giudizi:
Udienza:
18/01/95
Relatore:
GIAMPAOLINO Luigi
Argomento:
Rimborsi I.V.A.
Oggetto:
Se il direttore ufficio IVA
debba rendere apposito conto giudiziale, autonomo
rispetto al cassiere, per
la questione dei fondi sui rimborsi IVA; e se, a corredo di
questi
conti, è necessario richiedere i soli nominativi di contabilità speciale
oppure richiedere tutta la
documentazione comprovante l'esistenza del diritto al
rimborso.
Massima
Rivista:
3°/95 - parte II pag. 65 E'
inammissibile la questione di massima proposta innanzi alle Sezioni riunite e
relativa a giudizio la cui sentenza
sia ancora innanzi alle Sezioni riunite medesime qualora le parti non abbiano
formalmente rinviate al doppio
grado di giudizio.
E' inammissibile la questione di massima proposta innanzi alle Sezioni
riunite qualora
sulla questione medesima non vi sia contrasto di pronuncia (fattispecie relativa
agli eventuali obblighi di resa
del conto giudiziale da parte del direttore di ufficio IVA).
4
/SR/QM
Sentenza n.
Nulla
Pubblicata il:
Depositata in
Segreteria
il:
29/03/94
Rimessa dal:
Avvocato Mario Cassiano
su giudizi:
Ricorso n. 087043 IV sez.
giurisdizionale pensioni militari
Udienza:
Relatore:
Argomento:
Pensioni Militari
Oggetto:
Rimessione giudizio n.
087043 (IV militari) alle Sezioni riunite a normaa dell'art. 4
L.
21/3/53 n. 161.
Massima
Rivista: Decreto
del Presidente della Corte dei conti - Vista l'istanza dell'avv. Mario Cassiano,
depositata presso la segreteria
delle Sezioni riunite il 29 marzo 1994, con la quale si chiede che il giudizio
relativo al ricorso n. 087043,
prodotto innanzi alla Sezione IV giurisdizionale (pensioni militari) dal Sig.
Pasquale Ugo RAFFAELE, avverso
il decreto del Ministero della Difesa n. 2040 del 27 dicembre 1969, venga
rimesso alle Sezioni riunite a norma
dell'art. 54 della L. 21 marzo 1953, n. 161, per la risoluzione di questione di
massima; Visto l'art. 4, comma
2, della L. 21/03/1953, n. 161; Visto l'art. 1, comma 7, del decreto-legge 15
novembre 1993, n. 453, convertito
con modificazioni dalla L. 14 gennaio 1994, n. 19; Ritenuto che l'art. 4, comma
2, della L. n. 161/1953 è
stato abrogato dall'art. 1, comma 7, del decreto-legge n. 453 citato; Ritenuto,
pertatnto, che più non sussite una
facoltà del Presidente di deferire questioni di massima alle Sezioni riunite su
istanza delle parti in giudizipendenti
avanti ad una Sezione giurisdizionale; DECRETA l'istanza dell'avv. Mario
Cassiano è respinta. Roma,
30 marzo 1994
5
/SR/QM
Sentenza n.
5/QM
Pubblicata il:
29/07/94
Depositata in
Segreteria
il:
07/04/94
Rimessa dal:
Presidente della Sezione IV
giurisdizionale (Pensioni di Guerra)
su giudizi:
Ricorsi nn. 701005 - 869554
- Silvestrini Pasquale
Udienza:
06/07/94
Relatore:
CUPPONE Michele
Argomento:
Pensioni Guerra
Oggetto:
Giudice competente a
conoscere il merito della causa in caso di pronuncia
interlocutoria (intesa come
qualsiasi pronuncia, compresa l'ordinanza, delle
Sezioni).
Se il principio più
restrittivo affermato dalle SS.RR in tema di resp.
amm/vo-contabile
costituisca superamento del precedente indirizzo. Se, in caso
affermativo, i giudizi
debbano considerarsi di competenza delle Sezioni centrali o
rimessi alle sezioni
regionali.
Massima
Rivista:
4°/94 - parte II pag. 49 Ai
fini della definizione del concetto di "pronuncia interlocutoria"
previsto dall'art. 11, l. n. 658/1984 e richiamata dall'art.
1, c. VIII, d.l. 15 novembre 1993 n. 453, convertito nella l. 14 gennaio 1994 n.
19, è necessaria la deliberazione
e l'esternazione, in un provvedimento del giudice, di una questione o di un
presupposto logico-giuridico
del processo, necessario ai fini della decisione; e, pertanto, una mera
attività istruttoria acquisitiva
di documenti ed elementi, comunque utili alla prosecuzione del giudizio presso
qualsiasi giudice, non
integra il concetto di pronuncia interlocutoria in funzione della permanenza del
giudizio presso la Sezione originariamente
adita e, in seguito, divenuta territorialmente incompetente.
6
/SR/QM
Sentenza n.
6/QM
Pubblicata il:
29/07/94
Depositata in
Segreteria
il:
29/04/94
Rimessa dal:
Presidente della Sezione
giurisdizionale per la Regione Lazio
su giudizi:
Ricorso 52/R (Cresci
Giampaolo)
Udienza:
06/07/94
Relatore:
MASTROPASQUA Nicola
Argomento:
Sequestro Conservativo
Oggetto:
Individuazione del giudice
competente in materia di sequestro conservativo.
Massima
Rivista:
4°/94 - parte II pag. 51 Il
"giudice designato" di cui all'art. 5, cc. III e IV, d.l. 15 novembre
1993 n. 453, in materia di sequestro conservativo,
deve essere il giudice singolo e non quello collegiale, e ciò sia per ragioni
testuali, essendo l'inciso
inutile ove si dovesse comparire innanzi al Collegio sia soprattutto perché nel
sistema processuale deve essere
consentito in concreto, da parte di un giudice diverso da quello che ha adottato
il provvedimento, il controllo
sugli errores in procedendo e in iudicando eventualmente
commessi dal giudice della cautela.
7
/SR/QM
Sentenza n.
7/QM
Pubblicata il:
07/12/94
Depositata in
Segreteria
il:
04/05/94
Rimessa dal:
Presidente della Sezione IV
giurisdizionale (Pensioni Militari)
su giudizi:
Ricorso n. 0110643 (Colarusso
Guareschi Elsa)
Udienza:
06/07/94
Relatore:
DE BIASI Mario
Argomento:
Pensioni Militari
Oggetto:
Necessità di
individuazione dell'organo competente a decidere dei ricorsi per
revocazione (Sezioni
riunite oppure Sezioni regionali competenti per territorio)
Massima
Rivista:
4°/94 - parte II pag. 69 Postula
la soluzione di una questione di massima il contrasto giurisprudenziale insorto
in ordine alla competenza
a conoscere dei ricorsi in revocazione avverso le decisioni delle Sezioni
centrali, a seguito dell'entrata
in vigore della l. 14 gennaio 1994 n. 19.
E' inammissibile per difetto d'interesse la risoluzione della questione
di massima volta ad individuare il giudice
competente a conoscere dei ricorsi in revocazione in materia pensionistica,
atteso che stante la soppressione
a decorrere dal 1° gennaio 1995 delle Sezioni giurisdizionali ordinarie per le
pensioni civili e militari,
nonchè speciali per le pensioni di guerra, tutte le vertenze, compresi i
ricorsi in revocazione non possono
che appartenere alle competenti Sezioni giurisdizionali regionali, se già
istituite, o, in difetto alla Sezione
giurisdizionale regionale per il Lazio.
8
/SR/QM
Sentenza n.
8/QM
Pubblicata il:
18/01/95
Depositata in
Segreteria
il:
06/06/94
Rimessa dal:
Presidente della Sezione I
giurisdizionale centrale d'Appello
su giudizi:
Giudizio n. 14178 EL Comune
di Asti (esercizi finanziari dal 1982 al 1986)
Udienza:
28/09/94
Relatore:
ARRIGONI Rita
Argomento:
Giudizi di Conto
Oggetto:
1) Estinzione del giudizio
di conto qualora siano trascorsi 5 anni dal deposito del
conto nella Segreteria
della Sezione competente.
2) Competenza a decidere
l'estinzione rimessa al Presidente della Sezione
oppure al Collegio in ogni
caso adito.
3) Rilevabilità d'ufficio
della causa di estinzione del giudizio.
Massima
Rivista:
1°/95 - parte II pag. 101 Ai
sensi dell'art. 1 c. VII della l. 14 gennaio 1994 n. 19 nonchè dell'art. 4 l.
n. 161 del 1953, così come coordinati con
le norme di cui agli artt. 360 e 374 c.p.c. va dichiarata inammissibile la
questione di massima, avanzata senza
il consenso di una delle parti (tesoriere) da giudice di primo grado, che
comporti il salto di un grado di giudizio
ed il superamento della fase processuale alternativa all'opposizione contabile
prevista dagli artt. 51 del t.u.
n. 1214 del 1934 e 94, 97 e 104 del regolamento di procedura.
9
/SR/QM
Sentenza n.
9-10-11/QM
Pubblicata il:
02/12/94
Depositata in
Segreteria
il:
08/06/94
Rimessa dal:
Presidente della Sezione
giurisdizionale per la Regione Lazio
su giudizi:
Udienza:
28/09/94
Relatore:
ARGANELLI Maria Teresa
Argomento:
Contratto Scuola
Oggetto:
Applicazione dell'accordo
sindacale collettivo per il personale della scuola di cui
al d.P.R. 345/83 ed in
particolare sulla graduazione degli effetti economici nel
triennio di riferimento e
sulla sua applicazione al personale collocato a riposo.
Applicabilità degli
aumenti retributivi al personale a riposo anteriormente al 1°
gennaio 1993.
Massima
Rivista:
6°/94 - parte II pag. 72 Appartiene
alla competenza delle Sezioni riunite come risoluzione di questione di massima,
dirimere il contrasto
giurisprudenziale esistente sull'ambito di applicazione dell'accordo sindacale
collettivo per il personale della
scuola di cui al d.P.R. n. 345 del 25 giugno 1983, ed in particolare sulla
graduazione degli effetti economici
dell'accordo nell'ambito del triennio di riferimento e sulla sua applicazione al
personale collocato a riposo
in vigenza del d.P.R. n. 345 del 25 giugno 1983 con conseguente eventuale
diritto della pensione al detto personale
cessato dal servizio in vigenza dell'accordo.
Al personale della scuola di ogni ordine e grado, cessato nel periodo di
vigenza economica di un medesimo accordo
pubblico - nella specie quello approvato con d.P.R. 25 giugno 1983 n. 345 - deve
essere riconosciuto un
trattamento pensionistico dapprima calcolato sugli scaglioni di aumento in
relazione alla data della cessazione
dal servizio e poi definitivamente quantificato sulla retribuzione finale
prevista dall'accordo stesso.
10
/SR/QM
Sentenza n.
9-10-11/QM
Pubblicata il:
02/12/94
Depositata in
Segreteria
il:
16/07/94
Rimessa dal:
Presidente della Sezione
giurisdizionale per la Regione Lombardia
su giudizi:
Giudizi: nn. 342/PC -
347/PC - 368/PC - 369/PC - 360/PC - 366/PC
Udienza:
28/09/94
Relatore:
ARGANELLI Maria Teresa
Argomento:
Contratto Scuola
Oggetto:
Applicazione dell'accordo
sindacale collettivo per il personale della scuola di cui
al d.P.R. 345/83 ed in
particolare sulla graduazione degli effetti economici nel
triennio di riferimento e
sulla sua applicazione al personale collocato a riposo.
Applicabilità degli
aumenti retributivi al personale a riposo anteriormente al 1°
gennaio 1993.
Massima
Rivista:
6°/94 - parte II pag. 72 Appartiene
alla competenza delle Sezioni riunite come risoluzione di questione di massima,
dirimere il contrasto
giurisprudenziale esistente sull'ambito di applicazione dell'accordo sindacale
collettivo per il personale della
scuola di cui al d.P.R. n. 345 del 25 giugno 1983, ed in particolare sulla
graduazione degli effetti economici
dell'accordo nell'ambito del triennio di riferimento e sulla sua applicazione al
personale collocato a riposo
in vigenza del d.P.R. n. 345 del 25 giugno 1983 con conseguente eventuale
diritto della pensione al detto personale
cessato dal servizio in vigenza dell'accordo. Al personale della scuola di ogni ordine e grado,
cessato nel periodo di vigenza economica di un medesimo accordo
pubblico - nella specie quello approvato con d.P.R. 25 giugno 1983 n. 345 - deve
essere riconosciuto un
trattamento pensionistico dapprima calcolato sugli scaglioni di aumento in
relazione alla data della cessazione
dal servizio e poi definitivamente quantificato sulla retribuzione finale
prevista dall'accordo stesso.
11
/SR/QM
Sentenza n.
9-10-11/QM
Pubblicata il:
02/12/94
Depositata in
Segreteria
il:
08/06/94
Rimessa dal:
Presidente della Sezione
III giurisdizionale (Pensioni Civili)
su giudizi:
Udienza:
28/09/94
Relatore:
ARGANELLI Maria Teresa
Argomento:
Contratto Scuola
Oggetto:
Applicazione dell'accordo
sindacale collettivo per il personale della scuola di cui
al d.P.R. 345/83 ed in
particolare sulla graduazione degli effetti economici nel
triennio di riferimento e
sulla sua applicazione al personale collocato a riposo.
Applicabilità degli
aumenti retributivi al personale a riposo anteriormente al 1°
gennaio 1993.
Massima
Rivista:
6°/94 - parte II pag. 72 Appartiene
alla competenza delle Sezioni riunite come risoluzione di questione di massima,
dirimere il contrasto
giurisprudenziale esistente sull'ambito di applicazione dell'accordo sindacale
collettivo per il personale della
scuola di cui al d.P.R. n. 345 del 25 giugno 1983, ed in particolare sulla
graduazione degli effetti economici
dell'accordo nell'ambito del triennio di riferimento e sulla sua applicazione al
personale collocato a riposo
in vigenza del d.P.R. n. 345 del 25 giugno 1983 con conseguente eventuale
diritto della pensione al detto personale
cessato dal servizio in vigenza dell'accordo.
Al personale della scuola di ogni ordine e grado, cessato nel periodo di
vigenza economica di un medesimo accordo
pubblico - nella specie quello approvato con d.P.R. 25 giugno 1983 n. 345 - deve
essere riconosciuto un
trattamento pensionistico dapprima calcolato sugli scaglioni di aumento in
relazione alla data della cessazione
dal servizio e poi definitivamente quantificato sulla retribuzione finale
prevista dall'accordo stesso.
12
/SR/QM
Sentenza n.
12/QM
Pubblicata il:
05/06/95
Depositata in
Segreteria
il:
25/07/94
Rimessa dal:
Presidente della Sezione
giurisdizionale per la Regione Lombardia
su giudizi:
Udienza:
05/04/95
Relatore:
DE BIASI Mario
Argomento:
Pensioni Civili
Oggetto:
Riliquidazione della
pensione per il personale degli Enti Locali cessati dal
servizio.
(Accordo sindacale triennio
'83'85 DPR 347/83).
Massima
Rivista:
4°/95 - parte II pag. 52 Nel
giudizio innanzi alla Corte dei conti la norma di cui all'art. 1 c. VII della l.
n. 19 del 1994, che affida alle Sezioni
riunite la competenza a pronunciarsi sulle questioni di massima deferite alle
Sezioni giurisdizionali centrali
o regionali ovvero a richiesta del P.G. non ha abrogato l'art. 4 c. III della l.
n. 161 del 1953 che subordina,
per i giudizi per i quali è ammesso l'appello, il deferimento delle questioni
di massima al consenso delle
parti; e, pertanto, va dichiarata inammissibile una questione in materia di
pensioni che sia stata proposta senza
il preventivo consenso dell'amministrazione interessata.
13
/SR/QM
Sentenza n.
13/QM
Pubblicata il:
03/02/95
Depositata in
Segreteria
il:
04/10/94
Rimessa dal:
Presidente della Sezione I
giurisdizionale centrale d'Appello
su giudizi:
Udienza:
18/01/95
Relatore:
MASTROPASQUA Nicola
Argomento:
Appellabilità sentenze
Oggetto:
Procedure e termini
dell'atto di appello del Procuratore Generale e/o del
Procuratore Regionale dopo
l'emanazione dell'art. 1 c.V n. 453 convertito nella
legge19/1994, che ha
fissato il termine di 60 gg per l'appello avverso le sentenze
delle Sez. giurisd.
regionali decorrenti per il P.G./P.R. dalla pubblicazione della
sentenza e per il convenuto
dalla notificazione della stessa.
Massima
Rivista:
3°/95 - parte II pag. 36 Le
nuove disposizioni introdotte dall'art. 1 l. n. 19/1994 c. V bis, in materia di
appello che hanno parificato la posizione
della parte pubblica e di quella privata hanno prodotto effetto abrogativo
dell'art. 100 del regolamento di
procedura, norma che non appare più coerente con la posizione paritaria delle
parti, mentre risultano compatibili
con gli artt. 98 e 99 del regolamento il cui ambito di applicazione va esteso
anche al Procuratore regionale;
ne consegue che l'appello deve essere depositato (non solo notificato alla
controparte) entro il termine
perentorio di 60 giorni dalla notifica della sentenza gravata o dell'anno,
stante il disposto dell'art. 99 regolamento
di procedura.
Il deposito in segreteria della decisione, che ai sensi dell'art. 5 del
regolamento di procedura equivale a notifica
al Procuratore generale non è idoneo a far decorrere il termine breve di
impugnazione; pertanto la parte privata
ai fini della decorrenza di detto termine è tenuta a notificare la decisione al
Procuratore regionale nel suo ufficio.
14
/SR/QM
Sentenza n.
14/QM
Pubblicata il:
07/09/95
Depositata in
Segreteria
il:
25/10/94
Rimessa dal:
Presidente della Sezione IV
giurisdizionale (Pensioni Militari)
su giudizi:
Udienza:
01/03/95
Relatore:
GIAMPAOLINO Luigi
Argomento:
Pensioni Civili
Oggetto:
Se ritenuta in conto
entrate tesoro sull'indennità di anzianità debba essere
effettuata applicando
l'aliquota del 6% successivamente aumentata al 7% ed
infine all'8.25%
calcolandola sulla base dell'80% come avviene per il trattamento
di attività oppure sulla
base del 100% come avviene per il trattamento di
pensione.
Massima
Rivista: Non
Massimata
15
/SR/QM
Sentenza n.
15/QM
Pubblicata il:
06/04/95
Depositata in
Segreteria
il:
03/11/94
Rimessa dal:
Procuratore generale
su giudizi:
Udienza:
15/03/95
Relatore:
MASTROPASQUA Nicola
Argomento:
Sequestro Conservativo
Oggetto:
Criteri di individuazione
del giudice competente ad autorizzare il sequestro
conservativo in grado di
appello.
Massima
Rivista:
4°/95 - parte II pag. 52 A
seguito dell'entrata in vigore dell'art. 5 d.l. 15 novembre 1993 n. 453
convertito nella l. 14 gennaio 1994 n. 19, il
sequestro conservativo rimane disciplinato dall'art. 48 del regolamento
esclusivamente per l'aspetto attributivo di
giurisdizione e di rinvio dinamico alle norme del codice processuale civile che
disciplinano l'istituto.
Al sequestro conservativo proposto in grado d'appello, non è applicabile
il risposto dei cc. II, III, IV dell'art. 5 del
d.l. n. 453/1993 convertito nella n. 19/1994.
Appartiene al collegio della Sezione d'appello adita la competenza a
decidere sulla domanda di sequestro conservativo
in grado d'appello, mentre non è consentita la adozione di provvedimento
concessivo in via provvisoria
del sequestro inaudita altera parte.
La competenza a decidere su eventuali reclami avverso il provvedimento
adottato sulla domanda di sequestro,
proposta in grado d'appello, è di altra Sezione centrale d'appello ai sensi
dell'art. 669 terdecies c.p.c.
16
/SR/QM
Sentenza n.
16/QM
Pubblicata il:
18/03/95
Depositata in
Segreteria
il:
11/11/94
Rimessa dal:
Presidente della Sezione
III giurisdizionale (Pensioni Civili)
su giudizi:
Udienza:
01/03/95
Relatore:
GATTI Claudio G.
Argomento:
Pensioni Civili
Oggetto:
Ricongiunzione di posizioni
assicurative nel caso in cui per il primo servizio sia
stata liquidata pensione
vitalizia ed ai connessi oneri a carico degli interessati;
determinazione della base
pensionabile per la liqudazione sulla base delle
posizioni ricongiunte.
Massima
Rivista:
3°/95 - parte II pag. 36 Affinché
una questione possa essere qualificata come "di massima" ed in quanto
tale deferibile alle Sezioni riunite,
occorre che la stessa comporti esclusivamente pronunce in punto di diritto, che
presentino particolari difficoltà
di interpretazione sul piano oggettivo col pericolo di indirizzi
giurisprudenziali difformi (sulla base del suesposto
principio è stato dichiarato inammissibile il deferimento di una questione
priva delle suddette caratteristiche).
17
/SR/QM
Sentenza n.
17/QM
Pubblicata il:
23/06/95
Depositata in
Segreteria
il:
29/11/94
Rimessa dal:
Presidente della Sezione I
giurisdizionale (Pensioni di Guerra)
su giudizi:
Udienza:
15/03/95
Relatore:
RISTUCCIA Mario
Argomento:
Pensioni di guerra
Oggetto:
Se la domanda di
rivalutazione monetaria del credito relativo a trattamento di
pensione di guerra rientri
nell'ambito della giurisdizione della Corte dei conti.
Massima
Rivista:
3°/95 - parte II pag. 37 E'
ammissibile la questione di massima volta a stabilire se rientri nella
giurisdizione della Corte dei conti la cognizione
delle controversie in materia di rivalutazione monetaria dei crediti per
pensioni di guerra.
Come affermato dalle Sezioni unite della Cassazione (sentenza n. 7268 del
5 agosto 1994) "nella giurisdizione
della Corte dei conti rientrano non solo le controversie concernenti il diritto
alla rivalutazione monetaria
e agli interessi sui crediti per pensioni amministrate dal Ministero del tesoro
ma anche la domanda di risarcimento
danno per inadempimento dell'obbligo pensionistico quali che siano l'entità del
risarcimento richiesto
e i criteri di determinazione del danno invocati"; ne consegue che
appartiene alla giurisdizione della Corte
dei conti la domanda di rivalutazione monetaria delle pensioni di guerra e delle
pensioni militari tabellari.
18
/SR/QM
Sentenza n.
18/QM
Pubblicata il:
07/08/95
Depositata in
Segreteria
il:
23/12/94
Rimessa dal:
Presidente della Sezione
giurisdizionale per la Regione Lazio
su giudizi:
Udienza:
04/07/95
Relatore:
GERACI Carmelo
Argomento:
Pensioni Civili
Oggetto:
Estensione ai dipendenti
pubblici cessati dal servizio nel 1982 dei miglioramenti
economici previsti
dall'accordo recepito con D.P.R. n.
344/83 nelle misure e
secondo le cadenze
temporali ivi previste.
Massima
Rivista:
4°/95 - parte II pag. 54 Nel
giudizio innanzi alla Corte dei conti la norma di cui all'art. 1 c. VII della l.
n. 19 del 1994, che affida alle Sezioni
riunite la competenza a pronunciarsi sulle questioni di massima deferite alle
Sezioni giurisdizionali centrali
o regionali ovvero a richiesta del P.G. va integrata con il disposto dell'art. 4
c. III della l. n. 161 del 1953 che
subordina il deferimento delle questioni di massima al consenso delle parti.
19
/SR/QM
Sentenza n.
19/QM
Pubblicata il:
01/02/96
Depositata in
Segreteria
il:
24/03/95
Rimessa dal:
Presidente della Sezione
giurisdizionale per la Regione Sicilia
su giudizi:
n.6193/C -SCIACCA Franco
(116/95);
n.6263/C -TRAINITO
Fortunato (110/95);
n.6935/M - PANISSIDI
Gaetano (116/95);
n.6292/C - SPADARO Vincenzo
(116/95).
Udienza:
04/07/95
Relatore:
ALTRUI Salvatore
Argomento:
Recupero Assegni Familiari
Oggetto:
Recupero somme su pensioni
a titolo di assegni familiari in base al L. 13 maggio
1988 n. 153.
Massima
Rivista: Non
Massimata
20
/SR/QM
Sentenza n.
20/QM
Pubblicata il:
13/09/95
Depositata in
Segreteria
il:
15/04/95
Rimessa dal:
Procuratore generale
su giudizi:
Giudizio n.5/IIC/APC-PG in
affare DELL'ORFANELLO Prudenza avverso la
dec.96/94 Toscana
Udienza:
04/07/95
Relatore:
GUASPARRI Giancarlo
Argomento:
Materia Pensionistica
Oggetto:
Potere di impugnazione e di
intervento del pm nei giudizi in materia pensionistica.
Massima
Rivista:
5°/95 - parte II pag. 66 Nel
giudizio innanzi alla Corte dei conti tra i poteri di impugnazione del
Procuratore generale previsti dalla normativa
di vigenza via via reiterata e contenuta, da ultimo nel d.l. 28 agosto 1995 n.
353, non è ricompresa la materia
pensionistica ancorché il Procuratore regionale sia intervenuto,
facoltativamente, nel giudizio pensionistico
di 1° grado promosso da altri e fatta salva la possibilità di appellare
qualora la parte pubblica sia ricorrente
in via principale nell'interesse della legge.
21
/SR/QM
Sentenza n.
21/QM
Pubblicata il:
02/03/96
Depositata in
Segreteria
il:
19/06/95
Rimessa dal:
Presidente della Sezione
giurisdizionale per la Regione Sicilia
su giudizi:
Ricorso 7526/M-COCILOVO
Mario
Udienza:
25/10/95
Relatore:
RANUCCI Giuseppe
Argomento:
Materia Pensionistica
Oggetto:
Recupero somme assegni
familiari su pensioni privilegiate tabellari
Massima
Rivista: Non
Massimata
22
/SR/QM
Sentenza n.
22/QM
Pubblicata il:
17/01/96
Depositata in
Segreteria
il:
25/07/95
Rimessa dal:
Presidente della Sezione
giurisdizionale per la Regione Puglia
su giudizi:
Giudizio di conto del
Comune di Castellana Grotte
Udienza:
25/10/95
Relatore:
RISTUCCIA Mario
Argomento:
Giudizi di Conto
Oggetto:
Se l'estinzione del conto
debba essere dichiarata dalla Sezione con sentenza o
dal Presidente di Sezione
con decreto (vedi 8/QM)
Massima
Rivista:
1°/96 - parte II pag. 34
Il principio del preventivo consenso delle parti, nelle ipotesi di
giudizi per i quali è emmesso l'appello, per la rimessione
delle questioni di massima alle Sezioni riunite va valutato, quanto ai concreti
profili attuativi, in rapporto
alla struttura ed ai caratteri dei
singoli giudizi di competenza della Corte dei conti e, pertanto, in ipotesi
di giudizio di conto - giudizio caratterizzato dalla necessarietà ed
officialità, nel quale
la posizione del contabile è più vicina alla soggezione che alla vera e
propria partecipazione al giudizio - è sufficiente
ad integrare il presupposto di cui all'art. 4, c. III della l. n. 161/53 l'aver
posto il contabile nella condizione
di conoscere la proposta del magistrato relatore di rimessione della questione
di massima alle Sezioni
riunite mediante la notificazione della relazione sul conto e la mancanza di
rilievi in senso contrario da parte
del medesimo contabile.
Per il procedimento di dichiarazione di estinzione del giudizio di conto
non è richiesta l'esclusiva pronuncia del
Collegio e, pertanto, ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 2 della l.
14 gennaio 1994 n. 20, l'estinzione deve
avvenire nella forma del decreto presidenziale, sentito il Procuratore regionale
secondo la procedura prevista
dagli artt. 30, c. I, 31 e 32 del regolamento di procedura approvato
con r.d. n. 1038 del 1933.
23
/SR/QM
Sentenza n.
23/QM
Pubblicata il:
17/01/96
Depositata in
Segreteria
il:
25/07/95
Rimessa dal:
Presidente della Sezione
giurisdizionale per la Regione Puglia
su giudizi:
giudizio di conto di
POLISENO Vincenzo
Udienza:
25/10/95
Relatore:
RISTUCCIA Mario
Argomento:
Giudizi di Conto
Oggetto:
Se l'estinzione del
giudizio di conto debba essere dichiarata dal Collegio o dal
Presidente con decreto
Massima
Rivista:
1°/96 - parte II pag. 34
Il principio del preventivo consenso delle parti, nelle ipotesi di
giudizi per i quali è ammesso l'appello, per la rimessione
delle questioni di massima alle Sezioni riunite va valutato, quanto ai concreti
profili attuativi, in rapporto
alla struttura ed ai caratteri dei singoli giudizi di competenza della Corte dei
conti e, pertanto, in ipotesi di
giudizio di conto - giudizio caratterizzato dalla necessarietà ed officialità,
nel quale la posizione del contabile è
più vicina alla soggezione che alla vera e propria partecipazione al giudizio -
è sufficiente ad integrare il presupposto
di cui all'art. 4, c. III della l. n. 161/53 l'aver posto il contabile nella
condizione di conoscere la proposta
del magistrato relatore di rimessione della questione di massima alle Sezioni
riunite mediante la notificazione
della relazione sul conto e la mancanza di rilievi in senso contrario da parte
del medesimo contabile.
Per il procedimento di dichiarazione di estinzione del giudizio di conto
non è richiesta l'esclusiva pronuncia del
Collegio e, pertanto, ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 2 della l.
14 gennaio 1994 n. 20, l'estinzione deve
avvenire nella forma del decreto presidenziale, sentito il Procuratore regionale
secondo la procedura prevista
dagli artt. 30, c. I, 31 e 32 del regolamento di procedura approvato con r.d. n.
1038 del 1933.
24
/SR/QM
Sentenza n.
24/QM
Pubblicata il:
16/01/96
Depositata in
Segreteria
il:
28/09/95
Rimessa dal:
Procuratore generale
su giudizi:
n. 4494 - PALILLO Giovanni
n. 5121 - GARBO RBO D. e
ALAIMO B.
n. 5105 - GORGONE Francesco
Paolo ed altri
Udienza:
29/11/95
Relatore:
GATTI Claudio G.
Argomento:
Sequestro Conservativo
Oggetto:
Giudice designato a
decidere in merito a sequestro conservativo
Massima
Rivista:
1°/96 - parte II pag. 36 Il
Procuratore generale è titolare, al pari delle Sezioni giurisdizionali centrali
e regionali, del potere di deferire alle Sezioni
riunite la risoluzione di conflitti di competenza e di questioni di massima,
senza che possa configurarsi la
necessità di un previo esame da parte del Collegio giudicante delle condizioni
che consentano il deferimento in
parola.
E' ammissibile la riproponibilità innanzi alle Sezioni riunite di una
questione di massima già risolta, qualora permangano
contrasti interpretativi tra Sezioni giurisdizionali ovvero nell'ambito di una
stessa Sezione.
Il deferimento alle Sezioni riunite della risoluzione di una questione di
massima comporta la sospensione necessaria,
ex art. 295 c.p.c., dei giudizi in relazione ai quali è stato promosso il
deferimento stesso.
Il giudice designato all'adozione, in contraddittorio, dell'ordinanza di
conferma, modifica o revoca dei provvedimenti
contenuti nel decreto sul sequestro conservativo, di cui al c. III lett. a)
dell'art. 5 d.l. n. 453/1993 convertito
nella l. n. 19/1994, è il giudice singolo, e non il Collegio giudicante.
Nel giudizio di sequestro conservativo innanzi alla Corte dei conti, il
giudice competente a ricevere la dichiarazione
del terzo debitor debitoris di cui agli artt. 547 e 678 c.p.c. è il giudice
contabile e non il pretore.
25
/SR/QM
Sentenza n.
5/98/QM
Pubblicata il:
02/02/98
Depositata in
Segreteria
il:
24/10/95
Rimessa dal:
Presidente della Sezione II
giurisdizionale centrale d'Appello
su giudizi:
n. 113/IIC/A - GLANZER Roberto e n. 141/IIC/A - MASSI Franco
Udienza:
10/12/97
Relatore:
GERACI Carmelo
Argomento:
Danno Morale
Oggetto:
Spettanza alla Corte dei
conti della giurisdizione su risarcimento di danno NON
patrimoniale.
Massima
Rivista:
1°/98 Corte
dei conti - Giudizio, norme comuni - Questioni di massima - Presupposto ed
effetto - Collegamento a sentenza
cassata - Improcedibilità.
Le
pronunce delle Sezioni riunite della Corte dei conti sui conflitti di competenza
e sulle questioni di massima hanno
valore vincolante in ordine al caso a quo e non carattere astratto o di mero
indirizzo, in quanto legate ad un
concreto presupposto e ad una concreta funzione, in un rapporto di
pregiudizialità e commissione con l'esercizio
della giurisdizione da parte del Giudice remittente; e, pertanto, va dichiarata
improcedibile una questione
posta in relazione ad una sentenza definitivamente cassata dalla Corte di
cassazione.
26
/SR/QM
Sentenza n.
26/QM
Pubblicata il:
01/03/96
Depositata in
Segreteria
il:
02/11/95
Rimessa dal:
Presidente della Sezione I
giurisdizionale centrale d'Appello
su giudizi:
n. 223/IC/A - MEO EVOLI,
ANGELINI ed altri
Udienza:
15/01/96
Relatore:
ACCONCIA Antonio
Argomento:
Eredi - Legittimazione
passiva
Oggetto:
Limiti di applicabilità
dell'art. 1 L. 423/93 connessi alla definizione della sua
natura di norma sostanziale
nonché della sua retroattività in quanto applicabile
anche "ai fatti
oggetto di procedimento in corso avanti le giurisdizioni contabile e
amministrativa".
Massima
Rivista:
2°/96 - parte II pag. 50
La disciplina normativa sulla intrasmissibilità agli eredi della
responsabilità amministrativa per danno riveste carattere
generale e rappresenta una
commutazione propria del regime giuridico della responsabilità medesima senza
che possa più qualificarsi quale deroga al sistema civilistico di devoluzione
all'erede del patrimonio del defunto
con conseguente successione nella totalità dei rapporti attivi o passivi che
facciano capo al de cuius; e, pertanto,
l'art. 1 della l. n. 20 del 1994 secondo cui la responsabilità amministrativa
è personale e non si estende
agli eredi, salvo le eccezioni previste, è norma di immediata applicazione
anche quando la morte dell'autore
dell'illecito si sia verificata prima della sua entrata in vigore.
Il principio della personalità dell'obbligazione conseguente alla
responsabilità amministrativa per danno ponendosi
non quale mera deroga ai principi civilistici ma come norma propria di un
ordinamento di settore non riveste
caratteristiche tali da mutare la funzione della responsabilità er danno nella
reintegrazione del patrimonio dell'ente
danneggiato al parere delle situazioni afflittive del tipo sanzionatorio.
27
/SR/QM
Sentenza n.
27/QM
Pubblicata il:
08/05/96
Depositata in
Segreteria
il:
06/11/95
Rimessa dal:
Procuratore generale
su giudizi:
n. 33/95 II Sez. PG/GESTRI
Silvano n. 51/95 I Sez. -PG/NEGRONI Zaccaria
Udienza:
11/04/96
Relatore:
MINERVA Vito
Argomento:
Competenza Sezioni
Oggetto:
Individuazione del momento
in cui si determina la competenza delle Sezioni
Regionali e quella delle
Sezioni centrali (natura organizzatoria del comma 4 art. 1
d.l.
453/93;) natura transitoria della stessa norma e sua definitiva cessazione dal
1/1/95;
prevalenza del criterio contenuto nel comma 4 nella determinazione della
competenza
delle Sezioni centrali.
Massima
Rivista:
3°/96 - parte II pag. La
legittimazione del P.G. ad adire le Sezioni riunite per la risoluzione di
questione di massima ai sensi
dell'art. 1, c. VII della l. n. 19 del 1994 non sussiste relativamente ai
giudizi ricadenti, proceduralmente,
sotto la disciplina anteriore all'entrata in vigore della norma medesima in quanto
relativamente a tali giudizi, definiti in primo grado dalle Sezioni centrali ed
in appello dalle
Sezioni riunite, non ricorrono quelle esigenze di uniformità di indirizzi o di
coordinamento che
sono alla base della nuova disciplina.
28
/SR/QM
Sentenza n.
28/QM
Pubblicata il:
27/05/1906
Depositata in
Segreteria
il:
06/11/95
Rimessa dal:
Procuratore generale
su giudizi:
n. 030/95 Ord. (n. 101/E.L.
- FANTINI Antonio ed altri
Udienza:
11/04/96
Relatore:
GERACI Carmelo
Argomento:
Procedura
Oggetto:
Necessità del consenso
delle parti in caso di "revisio per saltum" e in caso di
ordinanze istruttorie
inappellabili; - ruolo istruttorio e acquisizione delle prove da
parte del P.M.; -
compatibilità con il principio di pariteticità tra attore e convenuto;
-
se al P.M. delegato spetti di conoscere e alla Sezione delegante di esplicitare
quali siano i fatti che la
prova vuole ammettere o escludere; - adempimento
istruttorio demandabili dal
Collegio al P.M. oggetto d'un ordinanza già eseguita.
Massima
Rivista:
3°/96 - parte II pag. Ai
fini dell'ammissibilità delle questioni di massima deferite alle Sezioni
riunite, ai sensi dell'art. 1,
c. VII del d.l. n. 453/1993 convertito con l. n. 19/1994, il consenso richiesto
dall'art. 4, c. III, della
l. n. 161 del 1953 riguarda eminentemente l'area delle questioni che tocchino la
pretesa o la contestazione nel
loro nucleo sostanziale e indispensabile, lasciando fuori gli aspetti meramente
processuali e strumentali, per
i quali è sufficiente che l'iniziativa del deferimento sia portata a conoscenza
di tutte le parti interessate nelle forme
adeguate (questione concernente la
delimitazione, nella fase successiva al dibattimento, tra incombenti istruttori
- sempre disposti dal Collegio - da eseguirsi da parte del Collegio medesimo e
incombenti istruttori affidati
al Pubblico ministero requirente). Le ordinanze istruttorie di cui all'art. 14
r.d. n. 1038/1933 devono essere
eseguite a cura della Sezione che le ha emanate, tranne quelle che dispongono
accertamenti diretti di carattere
contabile- amministrativo mediante verificazione delle scritture o ispezioni ai
luoghi o alle casse, oppure
ricerche dirette di atti e documenti in archivi, essendo il Pubblico ministero
l'organo naturale per disporre tali
accertamenti, con garanzia di imparzialità per la sua funzione e posizione nel
giudizio quantunque parte in causa,
non potendo ridurre tale potere unicamente alla richiesta di integrazione del
contraddittorio e a richieste relative
alla quantificazione
del danno. Nello
spirito della regola costituzionale del diritto di difesa in ogni stato e grado
del procedimento, in presenza del
principio del contraddittorio che tutela tutti gli interessi contrapposti in
giudizio e atteso altresì il carattere di pariteticità
sostanziale tra attore e convenuto non è possibile affidare alla parte pubblica
indagini ed accertamenti
diretti, che consistendo in una valutazione
della legittimità dell'operato della controparte, finiscano con
l'eliminare la dialettica dei contrapposti interessi spogliando il giudice di
compiti propri della sua posizione di
terzietà; e, pertanto, fuoriesce
dal quadro delle ordinanze che possono essere eseguite a cura del Pubblico ministero,
trattandosi di una richiesta di informazione e documentazione da eseguirsi dal
Collegio ai sensi dell'art.
14, prima parte del r.d. n. 1038/1933, un accertamento diretto a verificare la
legittimità di contestati inquadramenti
di personale.
29
/SR/QM
Sentenza n.
29/QM
Pubblicata il:
04/07/96
Depositata in
Segreteria
il:
12/01/96
Rimessa dal:
Procuratore generale
su giudizi:
n. 21/IIC/A - PG/VILLANOVA
V. ed altri
Udienza:
24/04/96
Relatore:
MAZZIOTTI G. DE T.
Argomento:
Danno Patrimoniale
Oggetto:
Configurabilità o meno di
danno patrimoniale in caso di mancato afflusso, per fatti
colposi
degli amministratori, alle casse comunali di somme da parte del fondo
perequativo, ai sensi della
L. 38/91.
Massima
Rivista: Non
sussiste danno erariale nell'ipotesi di mancato afflusso alle casse comunali di
somme provenienti
dal fondo perequativo ai sensi della l. n. 38 del 1991, in quanto nell'attuale
contesto di finanza derivata,
che caratterizza il sistema dei flussi finanziari pubblici, la mancata
erogazione del
contributo va considerata un fatto neutro, in quanto corrisponde ad essa una
mancata erogazione
di spesa da parte dello Stato, che non determina, alcun depauperamento
patrimoniale, verificandosi, altrimenti
un indebito arricchimento per la finanza pubblica e dovendosi altresì tener
conto della recente affermazione
normativa, che per la configurazione della responsabilità amministrativa,
considera irrilevante una diminuzione
patrimoniale realizzatasi in un ente diverso da quello al quale appartiene il
soggetto autore dell'illecito.
30
/SR/QM
Sentenza n.
29/QM
Pubblicata il:
04/07/96
Depositata in
Segreteria
il:
12/01/96
Rimessa dal:
Procuratore generale
su giudizi:
n. 29/IIC/A - PG/DAMIANO P.
ed altri
Udienza:
24/04/96
Relatore:
MAZZIOTTI G.DE T.
Argomento:
Danno Patrimoniale
Oggetto:
Configurabilità o meno di
danno patrimoniale in caso di mancato afflusso, per fatti
colposi
degli amministratori, alle casse comunali di somme da parte del fondo
perequativo, ai sensi della
L. 38/91.
Massima
Rivista: Non
sussiste danno erariale nell'ipotesi di mancato afflusso alle casse comunali di
somme provenienti
dal fondo perequativo ai sensi della l. n. 38 del 1991, in quanto nell'attuale
contesto di finanza derivata,
che caratterizza il sistema dei flussi finanziari pubblici, la mancata
erogazione del
contributo va considerata un fatto neutro, in quanto corrisponde ad essa una
mancata erogazione
di spesa da parte dello Stato, che non determina, alcun depauperamento
patrimoniale, verificandosi, altrimenti
un indebito arricchimento per la finanza pubblica e dovendosi altresì tener
conto della recente affermazione
normativa, che per la configurazione della responsabilità amministrativa,
considera irrilevante una diminuzione
patrimoniale realizzatasi in un ente diverso da quello al quale appartiene il
soggetto autore dell'illecito.
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