1  /SR/QM                                            Sentenza n.                 1/QM

                                                                                      Pubblicata il:           22/03/94

   Depositata in

   Segreteria  il:             28/01/94

   Rimessa dal:        Procuratore generale

   su giudizi:            Giudizi iscritti ai numeri 1174 - 1053 - 1160  - 1161 - 1164 - 924 - 1429 - 1490 -

                               1489

   Udienza:                  09/03/94            Relatore:      RISTUCCIA Mario

   Argomento:          Competenza Sezioni Riunite

   Oggetto:               Giudizi provenienti dall'udienza del 2/2/94 delle Sezioni Riunite, sospeso e

                               rimessi come QM alla luce della legge 19/94 che ha istituito le sezioni centrali

                               d'appello.

                               La decisione emessa ha fissato la rimessione di tutti i giudizi avverso sentenze

                               delle sezioni regionali presso le nuove sezioni centrali, fatto salvo il periodo

                               2/1/93 - 9/3/93 nel quale le SS.RR. conservano la competenza. Sui giudizi di

                               appello avverso sezioni I e II la competenza rimane temporaneamente e ad

                               esaurimento alle SS.RR. senza limiti temporali.

   Massima                                           Rivista:          2°/94 - parte II pag. 29

Le questioni dedotte all'esame delle Sezioni riunite ai sensi dell'art. 1, c. VII, l. 14 gennaio 1994 n. 19 non

possono avere carattere astratto, ma devono concernere, in rapporto di pregiudizialità e connessione, l'ambito di

 cognizione di giudizi endenti, nei quali, appunto, le pronunce di detto organo sono destinate a produrre

irettamente effetto, a parte l'autorità di principio giurisprudenziale che alle stesse possa comunque riconoscersi.

 

     Alla temporanea prosecuzione delle funzioni di giudice di primo grado delle Sezioni giurisdizionali I e II per le

 materie di contabilità pubblica, corrisponde la correlativa contemporanea continuazione delle funzioni d'appello

sulle decisioni delle stesse da parte delle Sezioni riunite, unico organo funzionalmente  sovraordinato ad esse,

nel senso che la funzione d'appello non può che spettare ad un organo di ordine o livello superiore, e quindi

diverso, rispetto a quello  nell'organo che si è già pronunziato.

     Le modifiche di struttura e composizione delle Sezioni riunite introdotte dalla legge di riforma sono

immediatamente applicabili perché il predetto organo già esisteva nel precedente ordinamento, o risultandone

modificate, dopo la riforma, solo le competenze, e non potendosi confondere il problema delle funzioni e delle

competenze stesse spettanti ad un organo giurisdizionale con quello della composizione del medesimo;

pertanto, le Sezioni riunite, quale giudice d'appello nei confronti delle Sezioni I e II in ordine alle funzioni che

queste continuano temporaneamente a svolgere, operano nella nuova composizione a cinque.

     Gli appelli avverso le sentenze delle Sezioni I e II già pendenti alla data di entrata in vigore della l. 14 gennaio

 1994 n. 19 o che sono o che saranno proposti dopo tale data continuano a rientrare nella competenza delle

Sezioni riunite nella composizione stabilita dall'art. 1, c. VII citata legge; gli appelli avverso sentenze delle

Sezioni regionali già istituite, se pendenti avanti alle Sezioni riunite alla data dal 1° gennaio 1993, vanno portati -

 attesa l'applicabilità a quel momento del previgente art. 5 c.p.c. - alla cognizione delle Sezioni centrali,

unitamente a quelli  proposti dopo il 9 marzo 1993 e, quindi, in vigenza delle nuove disposizioni in  materia

d'appello nel giudizio avanti alla Corte dei conti, se proposti, invece, nel periodo compreso fra il 2 gennaio 1993

ed il 9 marzo 1993, rientrano nella competenza delle Sezioni riunite, atteso che in tale periodo era applicabile il

nuovo art. 5 c.p.c. che fissa immutabilmente la competenza in relazione alla legge vigente al momento della

proposizione della domanda e non  era stata ancora introdotta la modifica dell'ordinamento processuale della

Corte dei conti.


             2  /SR/QM                                            Sentenza n.                 2/QM

                                                                                      Pubblicata il:           17/05/95

   Depositata in

   Segreteria  il:             07/02/94

   Rimessa dal:        Procuratore generale

   su giudizi:            Ricorsi: 66/C - 65/C - 67/C - 68/C - 69/C - 70/C - 71/C - 72/C - 73/C - 81/C - 84/C

                               -  114/C - 115/C - 116/C - 117/C - 118/C - 119/C - 120/C - 121/C - 122/C - 123/C -

                                124/C - 125/C - 126/C - 127/C -  128/C - 129/C

   Udienza:                  15/03/95            Relatore:      CHIAULA Giuseppe

   Argomento:          Pensioni Civili

   Oggetto:               Impugnazione da parte di 27 insegnanti (cessati dal servizio il 31/08/93) dei

                               decreti del Provveditorato che stabilivano la decorrenza del trattamento

                               pensionistico dal 1/01/94 e non dal 1/09/93.

                               Questione di legittimità costituzionale sollevata sull'art. 1 della l. 438/92 che

                               operava una discriminazione nei confronti del personale della scuola obbligato, a

                               differenza degli altri pubblici dipendenti, a dimettersi a data fissa.

   Massima                                           Rivista:

Non Massimata


             3  /SR/QM                                            Sentenza n.                 3/QM

                                                                                      Pubblicata il:           25/09/95

   Depositata in

   Segreteria  il:             08/02/94

   Rimessa dal:        Presidente della Sezione I giurisdizionale centrale d'Appello

   su giudizi:

   Udienza:                  18/01/95            Relatore:      GIAMPAOLINO Luigi

   Argomento:          Rimborsi I.V.A.

   Oggetto:               Se il direttore ufficio IVA debba rendere apposito conto giudiziale, autonomo

                               rispetto al cassiere, per la questione dei fondi sui rimborsi IVA; e se, a corredo di

                                questi conti, è necessario richiedere i soli nominativi di contabilità speciale

                               oppure richiedere tutta la documentazione comprovante l'esistenza del diritto al

                               rimborso.

   Massima                                           Rivista:          3°/95 - parte II pag. 65

E' inammissibile la questione di massima proposta innanzi alle Sezioni riunite e relativa a giudizio la cui

sentenza sia ancora innanzi alle Sezioni riunite medesime qualora le parti non abbiano formalmente rinviate al

doppio grado di giudizio.          E' inammissibile la questione di massima proposta innanzi alle Sezioni riunite

qualora sulla questione medesima non vi sia contrasto di pronuncia (fattispecie relativa agli eventuali obblighi di

resa del conto giudiziale da parte del direttore di ufficio IVA).


             4  /SR/QM                                            Sentenza n.                 Nulla

                                                                                      Pubblicata il:

   Depositata in

   Segreteria  il:             29/03/94

   Rimessa dal:        Avvocato Mario Cassiano

   su giudizi:            Ricorso n. 087043 IV sez. giurisdizionale pensioni militari

   Udienza:                                           Relatore:

   Argomento:          Pensioni Militari

   Oggetto:               Rimessione giudizio n. 087043 (IV militari) alle Sezioni riunite a normaa dell'art. 4

                                L. 21/3/53 n. 161.

   Massima                                           Rivista:

Decreto del Presidente della Corte dei conti - Vista l'istanza dell'avv. Mario Cassiano, depositata presso la

segreteria delle Sezioni riunite il 29 marzo 1994, con la quale si chiede che il giudizio relativo al ricorso n.

087043, prodotto innanzi alla Sezione IV giurisdizionale (pensioni militari) dal Sig. Pasquale Ugo RAFFAELE,

avverso il decreto del Ministero della Difesa n. 2040 del 27 dicembre 1969, venga rimesso alle Sezioni riunite a

norma dell'art. 54 della L. 21 marzo 1953, n. 161, per la risoluzione di questione di massima; Visto l'art. 4,

comma 2, della L. 21/03/1953, n. 161; Visto l'art. 1, comma 7, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453,

convertito con modificazioni dalla L. 14 gennaio 1994, n. 19; Ritenuto che l'art. 4, comma 2, della L. n. 161/1953

 è stato abrogato dall'art. 1, comma 7, del decreto-legge n. 453 citato; Ritenuto, pertatnto, che più non sussite

una facoltà del Presidente di deferire questioni di massima alle Sezioni riunite su istanza delle parti in

giudizipendenti avanti ad una Sezione giurisdizionale; DECRETA l'istanza dell'avv. Mario Cassiano è respinta.  

Roma, 30 marzo 1994


             5  /SR/QM                                            Sentenza n.                 5/QM

                                                                                      Pubblicata il:           29/07/94

   Depositata in

   Segreteria  il:             07/04/94

   Rimessa dal:        Presidente della Sezione IV giurisdizionale (Pensioni di Guerra)

   su giudizi:            Ricorsi nn. 701005 - 869554 - Silvestrini Pasquale

   Udienza:                  06/07/94            Relatore:      CUPPONE Michele

   Argomento:          Pensioni Guerra

   Oggetto:               Giudice competente a conoscere il merito della causa in caso di pronuncia

                               interlocutoria (intesa come qualsiasi pronuncia, compresa l'ordinanza, delle

                               Sezioni).

                               Se il principio più restrittivo affermato dalle SS.RR in tema di resp.

                               amm/vo-contabile costituisca superamento del precedente indirizzo. Se, in caso

                               affermativo, i giudizi debbano considerarsi di competenza delle Sezioni centrali o

                               rimessi alle sezioni regionali.

   Massima                                           Rivista:          4°/94 - parte II pag. 49

Ai fini della definizione del concetto di "pronuncia interlocutoria" previsto dall'art. 11, l. n. 658/1984 e richiamata

dall'art. 1, c. VIII, d.l. 15 novembre 1993 n. 453, convertito nella l. 14 gennaio 1994 n. 19, è necessaria la

deliberazione e l'esternazione, in un provvedimento del giudice, di una questione o di un presupposto

logico-giuridico del processo, necessario ai fini della decisione; e, pertanto, una mera attività istruttoria

acquisitiva di documenti ed elementi, comunque utili alla prosecuzione del giudizio presso qualsiasi giudice,

non integra il concetto di pronuncia interlocutoria in funzione della permanenza del giudizio presso la Sezione

originariamente adita e, in seguito, divenuta territorialmente incompetente.


             6  /SR/QM                                            Sentenza n.                 6/QM

                                                                                      Pubblicata il:           29/07/94

   Depositata in

   Segreteria  il:             29/04/94

   Rimessa dal:        Presidente della Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio

   su giudizi:            Ricorso 52/R (Cresci Giampaolo)

   Udienza:                  06/07/94            Relatore:      MASTROPASQUA Nicola

   Argomento:          Sequestro Conservativo

   Oggetto:               Individuazione del giudice competente in materia di sequestro conservativo.

   Massima                                           Rivista:          4°/94 - parte II pag. 51

Il "giudice designato" di cui all'art. 5, cc. III e IV, d.l. 15 novembre 1993 n. 453, in materia di sequestro

conservativo, deve essere il giudice singolo e non quello collegiale, e ciò sia per ragioni testuali, essendo

l'inciso inutile ove si dovesse comparire innanzi al Collegio sia soprattutto perché nel sistema processuale deve

essere consentito in concreto, da parte di un giudice diverso da quello che ha adottato il provvedimento, il

controllo sugli errores in procedendo e in iudicando

eventualmente commessi dal giudice della cautela.


             7  /SR/QM                                            Sentenza n.                 7/QM

                                                                                      Pubblicata il:           07/12/94

   Depositata in

   Segreteria  il:             04/05/94

   Rimessa dal:        Presidente della Sezione IV giurisdizionale (Pensioni Militari)

   su giudizi:            Ricorso n. 0110643 (Colarusso Guareschi Elsa)

   Udienza:                  06/07/94            Relatore:      DE BIASI Mario

   Argomento:          Pensioni Militari

   Oggetto:               Necessità di individuazione dell'organo competente a decidere dei ricorsi per

                               revocazione (Sezioni riunite oppure Sezioni regionali competenti per territorio)

   Massima                                           Rivista:          4°/94 - parte II pag. 69

Postula la soluzione di una questione di massima il contrasto giurisprudenziale insorto in ordine alla

competenza a conoscere dei ricorsi in revocazione avverso le decisioni delle Sezioni centrali, a seguito

dell'entrata in vigore della l. 14 gennaio 1994 n. 19.

     E' inammissibile per difetto d'interesse la risoluzione della questione di massima volta ad individuare il

giudice competente a conoscere dei ricorsi in revocazione in materia pensionistica, atteso che stante la

soppressione a decorrere dal 1° gennaio 1995 delle Sezioni giurisdizionali ordinarie per le pensioni civili e

militari, nonchè speciali per le pensioni di guerra, tutte le vertenze, compresi i ricorsi in revocazione non

possono che appartenere alle competenti Sezioni giurisdizionali regionali, se già istituite, o, in difetto alla

Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio.


             8  /SR/QM                                            Sentenza n.                 8/QM

                                                                                      Pubblicata il:           18/01/95

   Depositata in

   Segreteria  il:             06/06/94

   Rimessa dal:        Presidente della Sezione I giurisdizionale centrale d'Appello

   su giudizi:            Giudizio n. 14178 EL Comune di Asti (esercizi finanziari dal 1982 al 1986)

   Udienza:                  28/09/94            Relatore:      ARRIGONI Rita

   Argomento:          Giudizi di Conto

   Oggetto:               1) Estinzione del giudizio di conto qualora siano trascorsi 5 anni dal deposito del

                               conto nella Segreteria della Sezione competente.

                               2) Competenza a decidere l'estinzione rimessa al Presidente della Sezione

                               oppure al Collegio in ogni caso adito.

                               3) Rilevabilità d'ufficio della causa di estinzione del giudizio.

   Massima                                           Rivista:          1°/95 - parte II pag. 101

Ai sensi dell'art. 1 c. VII della l. 14 gennaio 1994 n. 19 nonchè dell'art. 4 l. n. 161 del 1953, così come coordinati

 con le norme di cui agli artt. 360 e 374 c.p.c. va dichiarata inammissibile la questione di massima, avanzata

senza il consenso di una delle parti (tesoriere) da giudice di primo grado, che comporti il salto di un grado di

giudizio ed il superamento della fase processuale alternativa all'opposizione contabile prevista dagli artt. 51 del

t.u. n. 1214 del 1934 e 94, 97 e 104 del regolamento di procedura.


             9  /SR/QM                                            Sentenza n.        9-10-11/QM

                                                                                      Pubblicata il:           02/12/94

   Depositata in

   Segreteria  il:             08/06/94

   Rimessa dal:        Presidente della Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio

   su giudizi:

   Udienza:                  28/09/94            Relatore:      ARGANELLI Maria Teresa

   Argomento:          Contratto Scuola

   Oggetto:               Applicazione dell'accordo sindacale collettivo per il personale della scuola di cui

                               al d.P.R. 345/83 ed in particolare sulla graduazione degli effetti economici nel

                               triennio di riferimento e sulla sua applicazione al personale collocato a riposo.

                               Applicabilità degli aumenti retributivi al personale a riposo anteriormente al 1°

                               gennaio 1993.

   Massima                                           Rivista:          6°/94 - parte II pag. 72

Appartiene alla competenza delle Sezioni riunite come risoluzione di questione di massima, dirimere il

contrasto giurisprudenziale esistente sull'ambito di applicazione dell'accordo sindacale collettivo per il personale

 della scuola di cui al d.P.R. n. 345 del 25 giugno 1983, ed in particolare sulla graduazione degli effetti

economici dell'accordo nell'ambito del triennio di riferimento e sulla sua applicazione al personale collocato a

riposo in vigenza del d.P.R. n. 345 del 25 giugno 1983 con conseguente eventuale diritto della pensione al detto

 personale cessato dal servizio in vigenza dell'accordo.

     Al personale della scuola di ogni ordine e grado, cessato nel periodo di vigenza economica di un medesimo

accordo pubblico - nella specie quello approvato con d.P.R. 25 giugno 1983 n. 345 - deve essere riconosciuto

un trattamento pensionistico dapprima calcolato sugli scaglioni di aumento in relazione alla data della

cessazione dal servizio e poi definitivamente quantificato sulla retribuzione finale prevista dall'accordo stesso.


          10  /SR/QM                                            Sentenza n.        9-10-11/QM

                                                                                      Pubblicata il:           02/12/94

   Depositata in

   Segreteria  il:             16/07/94

   Rimessa dal:        Presidente della Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia

   su giudizi:            Giudizi: nn. 342/PC - 347/PC - 368/PC - 369/PC - 360/PC - 366/PC

   Udienza:                  28/09/94            Relatore:      ARGANELLI Maria Teresa

   Argomento:          Contratto Scuola

   Oggetto:               Applicazione dell'accordo sindacale collettivo per il personale della scuola di cui

                               al d.P.R. 345/83 ed in particolare sulla graduazione degli effetti economici nel

                               triennio di riferimento e sulla sua applicazione al personale collocato a riposo.

                               Applicabilità degli aumenti retributivi al personale a riposo anteriormente al 1°

                               gennaio 1993.

   Massima                                           Rivista:          6°/94 - parte II pag. 72

Appartiene alla competenza delle Sezioni riunite come risoluzione di questione di massima, dirimere il

contrasto giurisprudenziale esistente sull'ambito di applicazione dell'accordo sindacale collettivo per il personale

 della scuola di cui al d.P.R. n. 345 del 25 giugno 1983, ed in particolare sulla graduazione degli effetti

economici dell'accordo nell'ambito del triennio di riferimento e sulla sua applicazione al personale collocato a

riposo in vigenza del d.P.R. n. 345 del 25 giugno 1983 con conseguente eventuale diritto della pensione al detto

 personale cessato dal servizio in vigenza dell'accordo.

     Al personale della scuola di ogni ordine e grado, cessato nel periodo di vigenza economica di un medesimo

accordo pubblico - nella specie quello approvato con d.P.R. 25 giugno 1983 n. 345 - deve essere riconosciuto

un trattamento pensionistico dapprima calcolato sugli scaglioni di aumento in relazione alla data della

cessazione dal servizio e poi definitivamente quantificato sulla retribuzione finale prevista dall'accordo stesso.


          11  /SR/QM                                            Sentenza n.        9-10-11/QM

                                                                                      Pubblicata il:           02/12/94

   Depositata in

   Segreteria  il:             08/06/94

   Rimessa dal:        Presidente della Sezione III giurisdizionale (Pensioni Civili)

   su giudizi:

   Udienza:                  28/09/94            Relatore:      ARGANELLI Maria Teresa

   Argomento:          Contratto Scuola

   Oggetto:               Applicazione dell'accordo sindacale collettivo per il personale della scuola di cui

                               al d.P.R. 345/83 ed in particolare sulla graduazione degli effetti economici nel

                               triennio di riferimento e sulla sua applicazione al personale collocato a riposo.

                               Applicabilità degli aumenti retributivi al personale a riposo anteriormente al 1°

                               gennaio 1993.

   Massima                                           Rivista:          6°/94 - parte II pag. 72

Appartiene alla competenza delle Sezioni riunite come risoluzione di questione di massima, dirimere il

contrasto giurisprudenziale esistente sull'ambito di applicazione dell'accordo sindacale collettivo per il personale

 della scuola di cui al d.P.R. n. 345 del 25 giugno 1983, ed in particolare sulla graduazione degli effetti

economici dell'accordo nell'ambito del triennio di riferimento e sulla sua applicazione al personale collocato a

riposo in vigenza del d.P.R. n. 345 del 25 giugno 1983 con conseguente eventuale diritto della pensione al detto

 personale cessato dal servizio in vigenza dell'accordo.

     Al personale della scuola di ogni ordine e grado, cessato nel periodo di vigenza economica di un medesimo

accordo pubblico - nella specie quello approvato con d.P.R. 25 giugno 1983 n. 345 - deve essere riconosciuto

un trattamento pensionistico dapprima calcolato sugli scaglioni di aumento in relazione alla data della

cessazione dal servizio e poi definitivamente quantificato sulla retribuzione finale prevista dall'accordo stesso.


          12  /SR/QM                                            Sentenza n.                12/QM

                                                                                      Pubblicata il:           05/06/95

   Depositata in

   Segreteria  il:             25/07/94

   Rimessa dal:        Presidente della Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia

   su giudizi:

   Udienza:                  05/04/95            Relatore:      DE BIASI Mario

   Argomento:          Pensioni Civili

   Oggetto:               Riliquidazione della  pensione per il personale degli Enti Locali cessati dal

                               servizio.

                               (Accordo sindacale triennio '83'85 DPR 347/83).

   Massima                                           Rivista:          4°/95 - parte II pag. 52

Nel giudizio innanzi alla Corte dei conti la norma di cui all'art. 1 c. VII della l. n. 19 del 1994, che affida alle

Sezioni riunite la competenza a pronunciarsi sulle questioni di massima deferite alle Sezioni giurisdizionali

centrali o regionali ovvero a richiesta del P.G. non ha abrogato l'art. 4 c. III della l. n. 161 del 1953 che

subordina, per i giudizi per i quali è ammesso l'appello, il deferimento delle questioni di massima al consenso

delle parti; e, pertanto, va dichiarata inammissibile una questione in materia di pensioni che sia stata proposta

senza il preventivo consenso dell'amministrazione interessata.


          13  /SR/QM                                            Sentenza n.                13/QM

                                                                                      Pubblicata il:           03/02/95

   Depositata in

   Segreteria  il:             04/10/94

   Rimessa dal:        Presidente della Sezione I giurisdizionale centrale d'Appello

   su giudizi:

   Udienza:                  18/01/95            Relatore:      MASTROPASQUA Nicola

   Argomento:          Appellabilità sentenze

   Oggetto:               Procedure e termini dell'atto di appello del Procuratore Generale e/o del

                               Procuratore Regionale dopo l'emanazione dell'art. 1 c.V n. 453 convertito nella

                               legge19/1994, che ha fissato il termine di 60 gg per l'appello avverso le sentenze

                               delle Sez. giurisd. regionali decorrenti per il P.G./P.R. dalla pubblicazione della

                               sentenza e per il convenuto dalla notificazione della stessa.

   Massima                                           Rivista:          3°/95 - parte II pag. 36

Le nuove disposizioni introdotte dall'art. 1 l. n. 19/1994 c. V bis, in materia di appello che hanno parificato la

posizione della parte pubblica e di quella privata hanno prodotto effetto abrogativo dell'art. 100 del regolamento

di procedura, norma che non appare più coerente con la posizione paritaria delle parti, mentre risultano

compatibili con gli artt. 98 e 99 del regolamento il cui ambito di applicazione va esteso anche al Procuratore

regionale; ne consegue che l'appello deve essere depositato (non solo notificato alla controparte) entro il

termine perentorio di 60 giorni dalla notifica della sentenza gravata o dell'anno, stante il disposto dell'art. 99

regolamento di procedura.

     Il deposito in segreteria della decisione, che ai sensi dell'art. 5 del regolamento di procedura equivale a

notifica al Procuratore generale non è idoneo a far decorrere il termine breve di impugnazione; pertanto la parte

privata ai fini della decorrenza di detto termine è tenuta a notificare la decisione al Procuratore regionale nel suo

 ufficio.


          14  /SR/QM                                            Sentenza n.                14/QM

                                                                                      Pubblicata il:           07/09/95

   Depositata in

   Segreteria  il:             25/10/94

   Rimessa dal:        Presidente della Sezione IV giurisdizionale (Pensioni Militari)

   su giudizi:

   Udienza:                  01/03/95            Relatore:      GIAMPAOLINO Luigi

   Argomento:          Pensioni Civili

   Oggetto:               Se ritenuta in conto entrate tesoro sull'indennità di anzianità debba essere

                               effettuata applicando l'aliquota del 6% successivamente aumentata al 7% ed

                               infine all'8.25% calcolandola sulla base dell'80% come avviene per il trattamento

                               di attività oppure sulla base del 100% come avviene per il trattamento di

                               pensione.

   Massima                                           Rivista:

Non Massimata


          15  /SR/QM                                            Sentenza n.                15/QM

                                                                                      Pubblicata il:           06/04/95

   Depositata in

   Segreteria  il:             03/11/94

   Rimessa dal:        Procuratore generale

   su giudizi:

   Udienza:                  15/03/95            Relatore:      MASTROPASQUA Nicola

   Argomento:          Sequestro Conservativo

   Oggetto:               Criteri di individuazione del giudice competente ad autorizzare il sequestro

                               conservativo in grado di appello.

   Massima                                           Rivista:          4°/95 - parte II pag. 52

A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 5 d.l. 15 novembre 1993 n. 453 convertito nella l. 14 gennaio 1994 n. 19,

il sequestro conservativo rimane disciplinato dall'art. 48 del regolamento esclusivamente per l'aspetto attributivo

di giurisdizione e di rinvio dinamico alle norme del codice processuale civile che disciplinano l'istituto.

     Al sequestro conservativo proposto in grado d'appello, non è applicabile il risposto dei cc. II, III, IV dell'art. 5

del d.l. n. 453/1993 convertito nella n. 19/1994.

     Appartiene al collegio della Sezione d'appello adita la competenza a decidere sulla domanda di sequestro

conservativo in grado d'appello, mentre non è consentita la adozione di provvedimento concessivo in via

provvisoria del sequestro inaudita altera parte.

     La competenza a decidere su eventuali reclami avverso il provvedimento adottato sulla domanda di

sequestro, proposta in grado d'appello, è di altra Sezione centrale d'appello ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c.


          16  /SR/QM                                            Sentenza n.                16/QM

                                                                                      Pubblicata il:           18/03/95

   Depositata in

   Segreteria  il:             11/11/94

   Rimessa dal:        Presidente della Sezione III giurisdizionale (Pensioni Civili)

   su giudizi:

   Udienza:                  01/03/95            Relatore:      GATTI Claudio G.

   Argomento:          Pensioni Civili

   Oggetto:               Ricongiunzione di posizioni assicurative nel caso in cui per il primo servizio sia

                               stata liquidata pensione vitalizia ed ai connessi oneri a carico degli interessati;

                               determinazione della base pensionabile per la liqudazione sulla base delle

                               posizioni ricongiunte.

   Massima                                           Rivista:          3°/95 - parte II pag. 36

Affinché una questione possa essere qualificata come "di massima" ed in quanto tale deferibile alle Sezioni

riunite, occorre che la stessa comporti esclusivamente pronunce in punto di diritto, che presentino particolari

difficoltà di interpretazione sul piano oggettivo col pericolo di indirizzi giurisprudenziali difformi (sulla base del

suesposto principio è stato dichiarato inammissibile il deferimento di una questione priva delle suddette

caratteristiche).


          17  /SR/QM                                            Sentenza n.                17/QM

                                                                                      Pubblicata il:           23/06/95

   Depositata in

   Segreteria  il:             29/11/94

   Rimessa dal:        Presidente della Sezione I giurisdizionale (Pensioni di Guerra)

   su giudizi:

   Udienza:                  15/03/95            Relatore:      RISTUCCIA Mario

   Argomento:          Pensioni di guerra

   Oggetto:               Se la domanda di rivalutazione monetaria del credito relativo a trattamento di

                               pensione di guerra rientri nell'ambito della giurisdizione della Corte dei conti.

   Massima                                           Rivista:          3°/95 - parte II pag. 37

E' ammissibile la questione di massima volta a stabilire se rientri nella giurisdizione della Corte dei conti la

cognizione delle controversie in materia di rivalutazione monetaria dei crediti per pensioni di guerra.

     Come affermato dalle Sezioni unite della Cassazione (sentenza n. 7268 del 5 agosto 1994) "nella

giurisdizione della Corte dei conti rientrano non solo le controversie concernenti il diritto alla rivalutazione

monetaria e agli interessi sui crediti per pensioni amministrate dal Ministero del tesoro ma anche la domanda di

 risarcimento danno per inadempimento dell'obbligo pensionistico quali che siano l'entità del risarcimento

richiesto e i criteri di determinazione del danno invocati"; ne consegue che appartiene alla giurisdizione della

Corte dei conti la domanda di rivalutazione monetaria delle pensioni di guerra e delle pensioni militari tabellari.


          18  /SR/QM                                            Sentenza n.                18/QM

                                                                                      Pubblicata il:           07/08/95

   Depositata in

   Segreteria  il:             23/12/94

   Rimessa dal:        Presidente della Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio

   su giudizi:

   Udienza:                  04/07/95            Relatore:      GERACI Carmelo

   Argomento:          Pensioni Civili

   Oggetto:               Estensione ai dipendenti pubblici cessati dal servizio nel 1982 dei miglioramenti 

                               economici previsti dall'accordo recepito con D.P.R.  n. 344/83 nelle misure e

                               secondo le cadenze temporali ivi previste.

   Massima                                           Rivista:          4°/95 - parte II pag. 54

Nel giudizio innanzi alla Corte dei conti la norma di cui all'art. 1 c. VII della l. n. 19 del 1994, che affida alle

Sezioni riunite la competenza a pronunciarsi sulle questioni di massima deferite alle Sezioni giurisdizionali

centrali o regionali ovvero a richiesta del P.G. va integrata con il disposto dell'art. 4 c. III della l. n. 161 del 1953

che subordina il deferimento delle questioni di massima al consenso delle parti.


          19  /SR/QM                                            Sentenza n.                19/QM

                                                                                      Pubblicata il:           01/02/96

   Depositata in

   Segreteria  il:             24/03/95

   Rimessa dal:        Presidente della Sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia

   su giudizi:            n.6193/C -SCIACCA Franco (116/95);

                               n.6263/C -TRAINITO Fortunato (110/95);

                               n.6935/M - PANISSIDI Gaetano (116/95);

                               n.6292/C - SPADARO Vincenzo (116/95).

   Udienza:                  04/07/95            Relatore:      ALTRUI Salvatore

   Argomento:          Recupero Assegni Familiari

   Oggetto:               Recupero somme su pensioni a titolo di assegni familiari in base al L. 13 maggio

                               1988 n. 153.

   Massima                                           Rivista:

Non Massimata


          20  /SR/QM                                            Sentenza n.                20/QM

                                                                                      Pubblicata il:           13/09/95

   Depositata in

   Segreteria  il:             15/04/95

   Rimessa dal:        Procuratore generale

   su giudizi:            Giudizio n.5/IIC/APC-PG in affare DELL'ORFANELLO Prudenza avverso la

                               dec.96/94 Toscana

   Udienza:                  04/07/95            Relatore:      GUASPARRI Giancarlo

   Argomento:          Materia Pensionistica

   Oggetto:               Potere di impugnazione e di intervento del pm nei giudizi in materia pensionistica.

   Massima                                           Rivista:          5°/95 - parte II pag. 66

Nel giudizio innanzi alla Corte dei conti tra i poteri di impugnazione del Procuratore generale previsti dalla

normativa di vigenza via via reiterata e contenuta, da ultimo nel d.l. 28 agosto 1995 n. 353, non è ricompresa la

materia pensionistica ancorché il Procuratore regionale sia intervenuto, facoltativamente, nel giudizio

pensionistico di 1° grado promosso da altri e fatta salva la possibilità di appellare qualora la parte pubblica sia

ricorrente in via principale nell'interesse della legge.


          21  /SR/QM                                            Sentenza n.                21/QM

                                                                                      Pubblicata il:           02/03/96

   Depositata in

   Segreteria  il:             19/06/95

   Rimessa dal:        Presidente della Sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia

   su giudizi:            Ricorso 7526/M-COCILOVO Mario

   Udienza:                  25/10/95            Relatore:      RANUCCI Giuseppe

   Argomento:          Materia Pensionistica

   Oggetto:               Recupero somme assegni familiari su pensioni privilegiate tabellari

   Massima                                           Rivista:

Non Massimata


          22  /SR/QM                                            Sentenza n.                22/QM

                                                                                      Pubblicata il:           17/01/96

   Depositata in

   Segreteria  il:             25/07/95

   Rimessa dal:        Presidente della Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia

   su giudizi:            Giudizio di conto del Comune di Castellana Grotte

   Udienza:                  25/10/95            Relatore:      RISTUCCIA Mario

   Argomento:          Giudizi di Conto

   Oggetto:               Se l'estinzione del conto debba essere dichiarata dalla Sezione con sentenza o

                               dal Presidente di Sezione con decreto (vedi 8/QM)

   Massima                                           Rivista:          1°/96 - parte II pag. 34

     Il principio del preventivo consenso delle parti, nelle ipotesi di giudizi per i quali è emmesso l'appello, per la

rimessione delle questioni di massima alle Sezioni riunite va valutato, quanto ai concreti profili attuativi, in

rapporto alla struttura ed ai  caratteri dei singoli giudizi di competenza della Corte dei conti e, pertanto, in

ipotesi di giudizio di conto - giudizio caratterizzato dalla necessarietà ed officialità, nel

quale la posizione del contabile è più vicina alla soggezione che alla vera e propria partecipazione al giudizio - è

 sufficiente ad integrare il presupposto di cui all'art. 4, c. III della l. n. 161/53 l'aver posto il contabile nella

condizione di conoscere la proposta del magistrato relatore di rimessione della questione di massima alle

Sezioni riunite mediante la notificazione della relazione sul conto e la mancanza di rilievi in senso contrario da

parte del medesimo contabile.

     Per il procedimento di dichiarazione di estinzione del giudizio di conto non è richiesta l'esclusiva pronuncia

del Collegio e, pertanto, ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 2 della l. 14 gennaio 1994 n. 20, l'estinzione

deve avvenire nella forma del decreto presidenziale, sentito il Procuratore regionale secondo la procedura

prevista dagli artt. 30, c. I, 31 e 32 del regolamento di procedura

approvato con r.d. n. 1038 del 1933.


          23  /SR/QM                                            Sentenza n.                23/QM

                                                                                      Pubblicata il:           17/01/96

   Depositata in

   Segreteria  il:             25/07/95

   Rimessa dal:        Presidente della Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia

   su giudizi:            giudizio di conto di POLISENO Vincenzo

   Udienza:                  25/10/95            Relatore:      RISTUCCIA Mario

   Argomento:          Giudizi di Conto

   Oggetto:               Se l'estinzione del giudizio di conto debba essere dichiarata dal Collegio o dal

                               Presidente con decreto

   Massima                                           Rivista:          1°/96 - parte II pag. 34

     Il principio del preventivo consenso delle parti, nelle ipotesi di giudizi per i quali è ammesso l'appello, per la

rimessione delle questioni di massima alle Sezioni riunite va valutato, quanto ai concreti profili attuativi, in

rapporto alla struttura ed ai caratteri dei singoli giudizi di competenza della Corte dei conti e, pertanto, in ipotesi

 di giudizio di conto - giudizio caratterizzato dalla necessarietà ed officialità, nel quale la posizione del contabile

 è più vicina alla soggezione che alla vera e propria partecipazione al giudizio - è sufficiente ad integrare il

presupposto di cui all'art. 4, c. III della l. n. 161/53 l'aver posto il contabile nella condizione di conoscere la

proposta del magistrato relatore di rimessione della questione di massima alle Sezioni riunite mediante la

notificazione della relazione sul conto e la mancanza di rilievi in senso contrario da parte del medesimo

contabile.

     Per il procedimento di dichiarazione di estinzione del giudizio di conto non è richiesta l'esclusiva pronuncia

del Collegio e, pertanto, ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 2 della l. 14 gennaio 1994 n. 20, l'estinzione

deve avvenire nella forma del decreto presidenziale, sentito il Procuratore regionale secondo la procedura

prevista dagli artt. 30, c. I, 31 e 32 del regolamento di procedura approvato con r.d. n. 1038 del 1933.


          24  /SR/QM                                            Sentenza n.                24/QM

                                                                                      Pubblicata il:           16/01/96

   Depositata in

   Segreteria  il:             28/09/95

   Rimessa dal:        Procuratore generale

   su giudizi:            n. 4494 - PALILLO Giovanni

                               n. 5121 - GARBO RBO D. e ALAIMO B.

                               n. 5105 - GORGONE Francesco Paolo ed altri

   Udienza:                  29/11/95            Relatore:      GATTI Claudio G.

   Argomento:          Sequestro Conservativo

   Oggetto:               Giudice designato a decidere in merito a sequestro conservativo

   Massima                                           Rivista:          1°/96 - parte II pag. 36

Il Procuratore generale è titolare, al pari delle Sezioni giurisdizionali centrali e regionali, del potere di deferire alle

 Sezioni riunite la risoluzione di conflitti di competenza e di questioni di massima, senza che possa configurarsi

 la necessità di un previo esame da parte del Collegio giudicante delle condizioni che consentano il deferimento

in parola.

     E' ammissibile la riproponibilità innanzi alle Sezioni riunite di una questione di massima già risolta, qualora

permangano contrasti interpretativi tra Sezioni giurisdizionali ovvero nell'ambito di una stessa Sezione.

     Il deferimento alle Sezioni riunite della risoluzione di una questione di massima comporta la sospensione

necessaria, ex art. 295 c.p.c., dei giudizi in relazione ai quali è stato promosso il deferimento stesso.

     Il giudice designato all'adozione, in contraddittorio, dell'ordinanza di conferma, modifica o revoca dei

provvedimenti contenuti nel decreto sul sequestro conservativo, di cui al c. III lett. a) dell'art. 5 d.l. n. 453/1993

convertito nella l. n. 19/1994, è il giudice singolo, e non il Collegio giudicante.

     Nel giudizio di sequestro conservativo innanzi alla Corte dei conti, il giudice competente a ricevere la

dichiarazione del terzo debitor debitoris di cui agli artt. 547 e 678 c.p.c. è il giudice contabile e non il pretore.


          25  /SR/QM                                            Sentenza n.             5/98/QM

                                                                                      Pubblicata il:           02/02/98

   Depositata in

   Segreteria  il:             24/10/95

   Rimessa dal:        Presidente della Sezione II giurisdizionale centrale d'Appello

   su giudizi:            n. 113/IIC/A - GLANZER  Roberto e n. 141/IIC/A - MASSI Franco

   Udienza:                  10/12/97            Relatore:      GERACI Carmelo

   Argomento:          Danno Morale

   Oggetto:               Spettanza alla Corte dei conti della giurisdizione su risarcimento di danno NON

                               patrimoniale.

   Massima                                           Rivista:          1°/98

Corte dei conti - Giudizio, norme comuni - Questioni di massima - Presupposto ed effetto - Collegamento a

sentenza cassata - Improcedibilità.

 

 Le pronunce delle Sezioni riunite della Corte dei conti sui conflitti di competenza e sulle questioni di massima

hanno valore vincolante in ordine al caso a quo e non carattere astratto o di mero indirizzo, in quanto legate ad

un concreto presupposto e ad una concreta funzione, in un rapporto di pregiudizialità e commissione con

l'esercizio della giurisdizione da parte del Giudice remittente; e, pertanto, va dichiarata improcedibile una

questione posta in relazione ad una sentenza definitivamente cassata dalla Corte di cassazione.


          26  /SR/QM                                            Sentenza n.                26/QM

                                                                                      Pubblicata il:           01/03/96

   Depositata in

   Segreteria  il:             02/11/95

   Rimessa dal:        Presidente della Sezione I giurisdizionale centrale d'Appello

   su giudizi:            n. 223/IC/A - MEO EVOLI, ANGELINI ed altri

   Udienza:                  15/01/96            Relatore:      ACCONCIA Antonio

   Argomento:          Eredi - Legittimazione passiva

   Oggetto:               Limiti di applicabilità dell'art. 1 L. 423/93 connessi alla definizione della sua

                               natura di norma sostanziale nonché della sua retroattività in quanto applicabile

                               anche "ai fatti oggetto di procedimento in corso avanti le giurisdizioni contabile e

                               amministrativa".

   Massima                                           Rivista:          2°/96 - parte II pag. 50

  La disciplina normativa sulla intrasmissibilità agli eredi della responsabilità amministrativa per danno riveste

carattere generale e  rappresenta una commutazione propria del regime giuridico della responsabilità medesima

 senza che possa più qualificarsi quale deroga al sistema civilistico di devoluzione all'erede del patrimonio del

defunto con conseguente successione nella totalità dei rapporti attivi o passivi che facciano capo al de cuius; e,

 pertanto, l'art. 1 della l. n. 20 del 1994 secondo cui la responsabilità amministrativa è personale e non si

estende agli eredi, salvo le eccezioni previste, è norma di immediata applicazione anche quando la morte

dell'autore dell'illecito si sia verificata prima della sua entrata in vigore.

  Il principio della personalità dell'obbligazione conseguente alla responsabilità amministrativa per danno

ponendosi non quale mera deroga ai principi civilistici ma come norma propria di un ordinamento di settore non

riveste caratteristiche tali da mutare la funzione della responsabilità er danno nella reintegrazione del patrimonio

 dell'ente danneggiato al parere delle situazioni afflittive del tipo sanzionatorio.


          27  /SR/QM                                            Sentenza n.                27/QM

                                                                                      Pubblicata il:           08/05/96

   Depositata in

   Segreteria  il:             06/11/95

   Rimessa dal:        Procuratore generale

   su giudizi:            n. 33/95 II Sez. PG/GESTRI Silvano n. 51/95 I Sez. -PG/NEGRONI Zaccaria

   Udienza:                  11/04/96            Relatore:      MINERVA Vito

   Argomento:          Competenza Sezioni

   Oggetto:               Individuazione del momento in cui si determina la competenza delle Sezioni

                               Regionali e quella delle Sezioni centrali (natura organizzatoria del comma 4 art. 1

                                d.l. 453/93;) natura transitoria della stessa norma e sua definitiva cessazione dal

                                1/1/95; prevalenza del criterio contenuto nel comma 4 nella determinazione della

                                competenza delle Sezioni centrali.

   Massima                                           Rivista:          3°/96 - parte II pag.

La legittimazione del P.G. ad adire le Sezioni riunite per la risoluzione di questione di massima ai

sensi dell'art. 1, c. VII della l. n. 19 del 1994 non sussiste relativamente ai giudizi ricadenti,

proceduralmente, sotto la disciplina anteriore all'entrata in vigore della norma medesima in

quanto relativamente a tali giudizi, definiti in primo grado dalle Sezioni centrali ed in appello

dalle Sezioni riunite, non ricorrono quelle esigenze di uniformità di indirizzi o di coordinamento

che sono alla base della nuova disciplina.


          28  /SR/QM                                            Sentenza n.                28/QM

                                                                                      Pubblicata il:        27/05/1906

   Depositata in

   Segreteria  il:             06/11/95

   Rimessa dal:        Procuratore generale

   su giudizi:            n. 030/95 Ord. (n. 101/E.L. - FANTINI Antonio ed altri

   Udienza:                  11/04/96            Relatore:      GERACI Carmelo

   Argomento:          Procedura

   Oggetto:               Necessità del consenso delle parti in caso di "revisio per saltum" e in caso di

                               ordinanze istruttorie inappellabili; - ruolo istruttorio e acquisizione delle prove da

                               parte del P.M.; - compatibilità con il principio di pariteticità tra attore e convenuto;

                                - se al P.M. delegato spetti di conoscere e alla Sezione delegante di esplicitare

                               quali siano i fatti che la prova vuole ammettere o escludere; - adempimento

                               istruttorio demandabili dal Collegio al P.M. oggetto d'un ordinanza già eseguita.

   Massima                                           Rivista:          3°/96 - parte II pag.

Ai fini dell'ammissibilità delle questioni di massima deferite alle Sezioni riunite, ai sensi dell'art.

1, c. VII del d.l. n. 453/1993 convertito con l. n. 19/1994, il consenso richiesto dall'art. 4, c. III,

della l. n. 161 del 1953 riguarda eminentemente l'area delle questioni che tocchino la pretesa o la contestazione

 nel loro nucleo sostanziale e indispensabile, lasciando fuori gli aspetti meramente processuali e strumentali,

per i quali è sufficiente che l'iniziativa del deferimento sia portata a conoscenza di tutte le parti interessate nelle

forme adeguate  (questione concernente la delimitazione, nella fase successiva al dibattimento, tra incombenti

istruttori - sempre disposti dal Collegio - da eseguirsi da parte del Collegio medesimo e incombenti istruttori

affidati al Pubblico ministero requirente). Le ordinanze istruttorie di cui all'art. 14 r.d. n. 1038/1933 devono

essere eseguite a cura della Sezione che le ha emanate, tranne quelle che dispongono accertamenti diretti di

carattere contabile- amministrativo mediante verificazione delle scritture o ispezioni ai luoghi o alle casse,

oppure ricerche dirette di atti e documenti in archivi, essendo il Pubblico ministero l'organo naturale per disporre

 tali accertamenti, con garanzia di imparzialità per la sua funzione e posizione nel giudizio quantunque parte in

causa, non potendo ridurre tale potere unicamente alla richiesta di integrazione del contraddittorio e a richieste

relative alla

quantificazione del danno.

Nello spirito della regola costituzionale del diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento, in presenza

del principio del contraddittorio che tutela tutti gli interessi contrapposti in giudizio e atteso altresì il carattere di

pariteticità sostanziale tra attore e convenuto non è possibile affidare alla parte pubblica indagini ed

accertamenti diretti, che consistendo in una valutazione  della legittimità dell'operato della controparte, finiscano

 con l'eliminare la dialettica dei contrapposti interessi spogliando il giudice di compiti propri della sua posizione

di terzietà; e, pertanto,  fuoriesce dal quadro delle ordinanze che possono essere eseguite a cura del Pubblico

ministero, trattandosi di una richiesta di informazione e documentazione da eseguirsi dal Collegio ai sensi

dell'art. 14, prima parte del r.d. n. 1038/1933, un accertamento diretto a verificare la legittimità di contestati

inquadramenti di personale.


          29  /SR/QM                                            Sentenza n.                29/QM

                                                                                      Pubblicata il:           04/07/96

   Depositata in

   Segreteria  il:             12/01/96

   Rimessa dal:        Procuratore generale

   su giudizi:            n. 21/IIC/A - PG/VILLANOVA V. ed altri

   Udienza:                  24/04/96            Relatore:      MAZZIOTTI G. DE T.

   Argomento:          Danno Patrimoniale

   Oggetto:               Configurabilità o meno di danno patrimoniale in caso di mancato afflusso, per fatti

                                colposi degli amministratori, alle casse comunali di somme da parte del fondo

                               perequativo, ai sensi della L. 38/91.

   Massima                                           Rivista:

Non sussiste danno erariale nell'ipotesi di mancato afflusso alle casse comunali di somme

provenienti dal fondo perequativo ai sensi della l. n. 38 del 1991, in quanto nell'attuale contesto di finanza

derivata, che caratterizza il sistema dei flussi finanziari pubblici, la mancata erogazione

del contributo va considerata un fatto neutro, in quanto corrisponde ad essa una mancata

erogazione di spesa da parte dello Stato, che non determina, alcun depauperamento patrimoniale, verificandosi,

 altrimenti un indebito arricchimento per la finanza pubblica e dovendosi altresì tener conto della recente

affermazione normativa, che per la configurazione della responsabilità amministrativa, considera irrilevante una

diminuzione patrimoniale realizzatasi in un ente diverso da quello al quale appartiene il soggetto autore

dell'illecito.


          30  /SR/QM                                            Sentenza n.                29/QM

                                                                                      Pubblicata il:           04/07/96

   Depositata in

   Segreteria  il:             12/01/96

   Rimessa dal:        Procuratore generale

   su giudizi:            n. 29/IIC/A - PG/DAMIANO P. ed altri

   Udienza:                  24/04/96            Relatore:      MAZZIOTTI G.DE T.

   Argomento:          Danno Patrimoniale

   Oggetto:               Configurabilità o meno di danno patrimoniale in caso di mancato afflusso, per fatti

                                colposi degli amministratori, alle casse comunali di somme da parte del fondo

                               perequativo, ai sensi della L. 38/91.

   Massima                                           Rivista:

Non sussiste danno erariale nell'ipotesi di mancato afflusso alle casse comunali di somme

provenienti dal fondo perequativo ai sensi della l. n. 38 del 1991, in quanto nell'attuale contesto di finanza

derivata, che caratterizza il sistema dei flussi finanziari pubblici, la mancata erogazione

del contributo va considerata un fatto neutro, in quanto corrisponde ad essa una mancata

erogazione di spesa da parte dello Stato, che non determina, alcun depauperamento patrimoniale, verificandosi,

 altrimenti un indebito arricchimento per la finanza pubblica e dovendosi altresì tener conto della recente

affermazione normativa, che per la configurazione della responsabilità amministrativa, considera irrilevante una

diminuzione patrimoniale realizzatasi in un ente diverso da quello al quale appartiene il soggetto autore

dell'illecito.