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91
/SR/QM
Sentenza
n.
14/99/QM
Pubblicata
il:
24/05/99
Depositata in
Segreteria il:
01/02/99
Rimessa
dal:
Presidente
della Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria
su giudizi:
n. 978/C proposto da BRANDOLINO Pasquale c/
MINISTERO TESORO
(INPDAP)
Udienza:
12/05/99
Relatore:
Cristina
ZUCCHERETTI
Argomento:
Materia
pensionistica civile
Oggetto:
Se al personale del comparto degli Enti
Locali, cessato dal servizio dopo l'entrata
in
vigore dell'accordo di settore approvato con D.P.R. 25/6/83 n. 347, ma prima
dell'erogazione
di alcuni dei previsti aumenti, competa la liquidazione del
trattamento
pensionistico che tenga conto dell'intero importo degli aumenti nella
misura
prevista dall'art. 26, con applicazione anche delle quote percentuali di
scaglionamento,
regolate dall'art. 42 del medesimo accordo, che siano maturate
successivamente
al collocamento a riposo.
Massima
Rivista:
3°/99 E' inammissibile una questione di massima, per
altro circoscritta ad un ambito territoriale definito e ristretto riferita alla interpretazione di una disposizione contrattuale
relativa a comparto diverso da quello del ricorrente ed in ordine al quale non
si ravvisa contrasto giurisprudenziale.
92/SR/QM
Sentenza n. 22/1999/QM
Pubblicata il: 19/07/1999
Depositata in Segreteria il: 03/02/99
Rimessa dal: Procuratore generale
Sui giudizi: 243/IC/PC proposto dal INPDAP c/ BELLOMO Andrea e per lui gli eredi avverso la sent. 106/97 del 9.4.97 – 30.5.97 della Sezione Giur.le per la Regione Puglia.
Udienza: 26/05/99 Relatore: Giuseppe RANUCCI
________________________________________________________________________________
Argomento: Materia pensionistica civile.
Oggetto: Efficacia sul trattamento pensionistico dello scaglionamento dei benefici stipendiali previsti dagli accordi contrattuali di comparto, ancorché non goduti anteriormente alla cessazione dal servizio.
Massima Rivista n. 4/99
Le problematiche sottese all’interpretazione degli accordi collettivi di lavoro attengono a profili di generalizzata applicazione ad un comparto assai vasto di lavoratori, esigendo una soluzione uniforme, al fine di evitare inammissibili differenziazioni, che comporterebbero gravi sperequazioni tra personale in identica posizione; ed è pertanto ammissibile, pur in presenza di un limitato contrasto giurisprudenziale in grado di appello, una questione di massima posta in tal senso. L’accordo approvato con D.P.R. n. 348 del 1983 per il personale delle Unità sanitarie locali, a differenza di altri accordi della stessa tornata contrattuale, regola esclusivamente il trattamento giuridico ed economico del personale in servizio; e, pertanto, per quanto concerne la disciplina del trattamento di quiescenza, occorre ricondursi al regime previdenziale delle relative Casse pensioni, da ciò derivando che la retribuzione pensionabile è solo quella effettivamente goduta dal dipendente al momento della cessazione dal servizio, momento che segna altresì il mutamento dello stato giuridico e la conseguente cessazione e inapplicabilità del contratto collettivo, da cui il pensionato non è più assistito.
93/SR/QM
Sentenza n. 20/1999/QM
Pubblicata il: 07/07/1999
Depositata in Segreteria il: 25/02/99
Rimessa dal: Presidente della Sezione III giurisdizionale centrale d’Appello
Sui giudizi: n. 9718/IIIC/A (178/C/A) proposto da PICCIONE Paolo avverso la sent. 82/96 del 27.10.95 – 15.4.96 della Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana
Udienza: 09/06/99 Relatore: Rocco DI PASSIO
________________________________________________________________________________
Argomento: Istituto dell’abbandono.
Oggetto: Sopravvivenza o meno, alla luce dell’ordinamento positivo vigente, dell’istituto dell’abbandono previsto dall’art. 75 R.D. 1214/34 con riferimento all’appello nel giudizio contabile; - in caso di conferma della sopravvivenza dell’istituto, quale sia la decorrenza del termine per la pronuncia di abbandono.
Massima Rivista n. 4/99
Anche successivamente all’entrata in vigore della l. n. 639/1996 è da ritenersi vigente in ordine agli appelli l’art. 75 R.D. n. 1214/1934, che prevede l’abbandono nelle ipotesi di inattività delle parti, nel caso in cui non si sia verificato alcun atto di procedura per il decorso di un anno, non essendo rilevabile una disparità processuale delle parti ed essendo compatibile tale norma con altri effetti tipici ricondotti dalla disciplina processuale all’inerzia.
94/SR/QM
Sentenza n. 23/1999/QM
Pubblicata il: 24/07/1999
Depositata in Segreteria il: 02/03/99
Rimessa dal: Presidente della Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna
Sui giudizi: n. 6839/C proposto da NATALE Antonino c/ Prefettura di Bologna
Udienza: 16/06/99 Relatore: Angelo DE MARCO
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Argomento Materia pensionistica civile.
Oggetto: Ambito di applicazione dell’accordo sindacale collettivo per il personale dei ruoli della Polizia di Stato di cui al D.P.R. 27/3/1984 n. 69, con riferimento alla spettanza o meno al personale, cessato dal servizio di vigenza economica di questo, del trattamento pensionistico dapprima calcolato sugli scaglioni di aumento in relazione alla data della cessazione dal servizio e poi definitivamente quantificato sulla retribuzione finale prevista dall’accordo stesso.
Massima Rivista n. 5/99
Il punto di diritto deciso dalle Sezioni Riunite in sede di soluzione di questione di massima non può considerarsi definito una volta per tutte, rivestendo efficacia vincolante nel solo giudizio nel quale è stata sollevata, mentre per i Collegi giudicanti che valutano fattispecie analoghe costituisce un precedente autorevole dato l’organo da cui promana; e, pertanto, nel rispetto delle altre condizioni di ammissibilità, il deferimento di questione di massima già decisa deve ritenersi in linea di principio ammesso. Pur non essendo preclusa in linea di principio una questione di massima già in precedenza decisa dalle Sezioni Riunite, la sua ammissibilità richiede la prospettazione, da parte del remittente, di elementi nuovi non precedentemente considerati o rappresentati, ovvero di sopravvenuti mutamenti legislativi o giurisprudenziali, o di nuove e diverse motivazioni sulle quali in precedenza non ci sia soffermati, venendosi altrimenti a configurare una mera richiesta di riesame (fattispecie relativa agli effetti in materia pensionistica dell’accordo sindacale collettivo per il personale dei ruoli della Polizia di Stato, di cui al D.P.R. n. 69/1984).
95/SR/QM
Sentenza n. 1/2000/QM
Pubblicata il: 03/01/2000
Depositata in Segreteria il: 08/03/99
Rimessa dal: Presidente della Sezione III giurisdizionale centrale d’Appello
Sui giudizi: n. 8336 (1336/PC/III/C) proposto dal Ministero del Tesoro c/ MORELLO Aldo, avverso la sent. n. 73/98/C del 17.3.98, della Sezione Giur.le per la Regione Siciliana.
Udienza: 27/10//99 Relatore: Angelo DE MARCO
________________________________________________________________________________
Argomento: Materia pensionistica.
Oggetto: Se, ai sensi dell’art. 99, comma 5, del D.P.R. n. 1092/1973, il pensionato che presti opera retribuita presso terzi e che, per tale prestazione, percepisca, in aggiunta alla retribuzione, anche l’indennità integrativa speciale o altra indennità avente analoga funzione, abbia o no diritto a percepire, in aggiunta all’indennità integrativa speciale sulla retribuzione, anche quella relativa alla pensione.
Massima Rivista n. 1/00
A seguito della dichiarazione di parziale incostituzionalità dell’art. 99, c. 5°, del D.P.R. n. 1092/1973, che ha censurato la generalizzata riduzione del trattamento pensionistico se motivata unicamente dallo svolgimento di una nuova attività retributiva, deve ritenersi ammesso per il pensionato il cumulo di due indennità integrative speciali su pensione e retribuzione solo ove quest’ultima – calcolata al lordo delle ritenute erariali previdenziali, ma con esclusione della stessa indennità integrativa speciale – non superi il limite corrispondente all’importo reddituale massimo annualmente stabilito per la sussistenza della condizione economica di “nullatenenza” dei congiunti ai fini della reversibilità ordinaria, altrimenti operando il divieto disposto da detta norma.
96/SR/QM
Sentenza n. 27/1999/QM
Pubblicata il: 07/12/1999
Depositata in Segreteria il: 12/03/99
Rimessa dal: Presidente della Sezione giurisdizionale per la Regione Marche.
Sui giudizi:
Udienza: 03/11//99 Relatore: Nicola MASTROPASQUA
________________________________________________________________________________
Argomento: Procedura – Notifica termine di proroga.
Oggetto: Necessità o meno della notifica o comunicazione alle parti dell’istanza di proroga del termine per il deposito dell’atto di citazione e dell’ordinanza di accoglimento dell’istanza stessa.
Massima Rivista n. 6/99
L’invito a dedurre e le deduzioni del soggetto indagato non possono funzionalmente porsi nella prospettiva di una contrapposizione dialettica di tesi e prove tra parti processuali, essendo a ciò preordinato il giudizio, mentre l’invito si colloca in una prospettiva sostanzialmente collaborativa e di impulso di un’attività del Pubblico Ministero, da parte di un soggetto che ha in questo modo la possibilità giuridica di una difesa avanzata dei propri interessi, attraverso lo svolgimento di una istruttoria più ampia ed approfondita, non potendo pertanto trovare ingresso il principio di cui all’art. 101 c.p.c.. Il termine fissato dall’art. 5, c. 1° della l. n. 19 del 1994, per l’emissione dell’atto di citazione è posto a bilanciamento degli interessi sottesi all’attività del Procuratore regionale, sia di compiutezza delle indagini istruttorie, che di definizione in tempi ravvicinati delle posizioni soggettive, attenendo la valutazione del giudice sulla richiesta di proroga avanzata dal Procuratore regionale all’esistenza di giusti motivi, in ordine a cui non si riscontra per l’invitato nessun interesse, se non di mero fatto, alla definizione di una situazione preprocessuale (interesse indirettamente protetto attraverso la verifica del giudice della non pretestuosità della richiesta e dell’applicabilità, almeno tendenziale, dei criteri enucleabili dall’art. 154 c.p.c.); e pertanto, non occorre una notifica all’invitato dell’istanza di proroga dei termini nel procedimento in camera di consiglio, non potendo in tale sede svolgere alcuna attività processuale. E’ manifestamente infondata la questione di costituzionalità delle norme relative al procedimento relativo sulla richiesta di proroga avanzata dal procuratore regionale per l’emissione dell’atto di citazione. In assenza di un gravame al giudice d’appello avverso il provvedimento emesso sulla richiesta di proroga entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione o notificazione - nella specie avvenuta in sede di discussione orale -, ai sensi dell’art. 739 c.p.c., questo conserva la sua piena efficacia, non potendo essere fatta valere nel giudizio di merito alcuna asserita nullità, risultando di conseguenza inammissibile, in quanto inutiler data, la questione di massima relativa alla nullità del provvedimento di proroga. 97/SR/QM
Sentenza n. 20/1999/QM
Pubblicata il: 07/07/1999
Depositata in Segreteria il: 09/04/99
Rimessa dal: Presidente della Sezione III giurisdizionale centrale d’Appello
Sui giudizi: appello n. 179-IIIC/A - 09179
Udienza: 09/06/99 Relatore: Rocco DI PASSIO
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Argomento: Istituto dell’abbandono.
Oggetto: Sopravvivenza o meno, alla luce dell’ordinamento positivo vigente, dell’istituto dell’abbandono previsto dall’art. 75 R.D. 1214/34 con riferimento all’appello nel giudizio contabile; - in caso di conferma della sopravvivenza dell’istituto, quale sia la decorrenza del termine per la pronuncia di abbandono.
Massima Rivista n. 4/99
Anche successivamente all’entrata in vigore della l. n. 639/1996 è da ritenersi vigente in ordine agli appelli l’art. 75 R.D. n. 1214/1934, che prevede l’abbandono nelle ipotesi di inattività delle parti, nel caso in cui non si sia verificato alcun atto di procedura per il decorso di un anno, non essendo rilevabile una disparità processuale delle parti ed essendo compatibile tale norma con altri effetti tipici ricondotti dalla disciplina processuale all’inerzia.
98/SR/QM
Sentenza n. 24/1999/QM
Pubblicata il: 04/10/1999
Depositata in Segreteria il: 23/04/99
Rimessa dal: Presidente della Sezione II giurisdizionale centrale d’Appello
Sui giudizi: 132/IIC/APC proposto da Ministero Pubblica Istruzione – Provveditorato agli Studi di Oristano nei confronti di DELITALA Giovanna Caterina in SEGNI.
Udienza: 22/09/99 Relatore: Domenico ZUPPA
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Argomento: Materia pensionistica.
Oggetto: 1) Se nei confronti del pensionato che fruisce di trattamento provvisorio decorra la prescrizione dei ratei dei benefici di cui al D.P.R. 25.6.1983, n. 345 via via maturati e potenzialmente dovute dalle date ivi indicate ma non materialmente pagati né liquidati; 2) Se l’eventuale prescrizione inizi dalla data di decorrenza degli aumenti secondo la scansione temporale, normativamente prevista ovvero da quella di comunicazione del trattamento provvisorio che contenga la liquidazione solo di parte dei benefici annuali spettanti, ovvero da altra data.
Massima Rivista n. 5/99
La questione di massima deferita alle Sezioni Riunite deve avere carattere di generalità e di obiettiva problematicità, la cui soluzione sia funzionale alla definizione, in tutto o in parte, del giudizio nel quale viene sollevata; occorrendo che tali presupposti sussistano non solo nel momento in cui essa viene posta, ma anche all’atto della pronuncia; e, pertanto, è improcedibile una questione che abbia nelle more trovato compiuta e coerente soluzione, senza che dall’ordinanza di rimessione sopravvengano o permangano significativi elementi residuali di incertezza o di contrasti interpretativi (fattispecie relativa alla prescrizione dei ratei pensionistici, decisa con sentenza delle SS.RR. n. 10/99/QM del 23 aprile 1999).
99/SR/QM
Sentenza n. 25/1999/QM
Pubblicata il: 17/11/1999
Depositata in Segreteria il: 26/04/99
Rimessa dal: Presidente della Sezione giurisdizionale per la Regione Marche
Sui giudizi: giudizio n. 137/R proposto da procuratore Regionale c/ MEUCCI E. – CIBATI G. – PADRONI A. - ARMATI F. – MEZZACAPO L. – COLLARI F. – PICCIONE S: - RIZZO B. – COSTA P..
Udienza: 29/09/99 Relatore: Michael SCIASCIA
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Argomento: Competenza territoriale.
Oggetto: Esatta portata applicativa dei criteri di determinazione della competenza territoriale tra le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti quali fissati dall’art. 2 lettera B, della legge n. 658/1984, espressamente richiamati dall’art. 1, comma 3 della legge n. 19/1994; eventuale spostamento di competenza per motivi di connessione.
Massima Rivista n. 6/99
Le pronunce delle Sezioni Riunite in sede di risoluzione di questione di massima non hanno un valore meramente consultivo, nel senso di fornire un autorevole parere chiarificatore al giudice remittente, bensì quello di una decisione vincolante esclusivamente nel giudizio in corso (anche se dotata di un ruolo accessorio di indicazione ermeneutica a valenza generale); e, pertanto, è da ritenersi inammissibile, in quanto irrilevante, una questione di massima relativa alla competenza territoriale e prospettata dal remittente dopo essersi pronunciato con sentenza non definitiva su questioni d’ordine processuale afferenti l’ammissibilità e la nullità della citazione del Procuratore generale, così implicitamente presupponendo la competenza, atteso che questa, tra le questioni pregiudiziali, ha logicamente carattere prioritario.
100/SR/QM
Sentenza n. 26/1999/QM
Pubblicata il: 07/12/1999
Depositata in Segreteria il: 28/04/99
Rimessa dal: Presidente della Sezione III giurisdizionale centrale d’Appello
Sui giudizi: Appello 1320/PC/IIIC – 8320 proposto da NATOLI Giuseppe c/ INPDAP (ex CPDEL)
Udienza: 13/10//99 Relatore: Claudio G. GATTI
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Argomento: Materia pensionistica.
Oggetto: Se, ai fini della determinazione della retribuzione annua contributiva debba aversi riguardo agli emolumenti effettivamente corrisposti in servizio o semplicemente agli emolumenti dovuti come remunerazione dell’attività lavorativa.
Massima Rivista n. 6/99
E’ inammissibile una questione di massima posta alle SS.RR. in sede di soluzione di questione di massima ove il remittente non abbia indicato idonei elementi ed adeguate argomentazioni, esplicitando i termini dell’asserito contrasto giurisprudenziale (nella fattispecie risulterebbe peraltro irrilevante nel giudizio a quo l’eventuale soluzione alla questione prospettata, trattandosi sostanzialmente di diverso problema concernente il potere di sindacare, in sede amministrativa e giurisdizionale, provvedimenti inerenti direttamente al rapporto d’impiego, pur riservando effetti sul piano pensionistico).
101/SR/QM
Sentenza n.1/2000/QM
Pubblicata il: 03/01/2000
Depositata in Segreteria il 28/4/99
Rimessa dal Presidente della Sezione III giurisdizionale centrale d’appello
Sui giudizi n.10051/PC/III proposto da Visciola Carlo c/ Ministero Tesoro e DPT Roma
Udienza 27/10/99 Relatore: Angela SILVERI
Estensore: Angelo DE MARCO
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Argomento: Procedura
Oggetto: Se, l’art. 2, VI e VII comma della legge 27 maggio 1959 n. 324 sia da ritenersi effettivamente espunto dal sistema attesi i richiami effettuati da disposizioni successive alla sua trasfusione dell’art. 99, comma 5, del D.P.R n. 1092/1973.
Massima Rivista n. 1/00
A seguito della dichiarazione di parziale incostituzionalità dell’art. 99, c. 5°, del D.P.R. n. 1092/1973, che ha censurato la generalizzata riduzione del trattamento pensionistico se motivata unicamente dallo svolgimento di una nuova attività retributiva, deve ritenersi ammesso per il pensionato il cumulo di due indennità integrative speciali su pensione e retribuzione solo ove quest’ultima – calcolata al lordo delle ritenute erariali previdenziali, ma con esclusione della stessa indennità integrativa speciale – non superi il limite corrispondente all’importo reddituale massimo annualmente stabilito per la sussistenza della condizione economica di “nullatenenza” dei congiunti ai fini della reversibilità ordinaria, altrimenti operando il divieto disposto da detta norma. 102/SR/QM
Sentenza n. 27/1999/QM
Pubblicata il: 07/12/1999
Depositata in Segreteria il: 03/06/99
Rimessa dal: Presidente della Sezione giurisdizionale per la Regione Marche.
Sui giudizi: Ricorso n. 139/R – proposto da BERETTINI Floriano, ALBA Fausto e BASSOTTI Alfio.
Udienza: 03/11/99 Relatore: Nicola MASTROPASQUA _____________________________________________________________________________
Argomento: Procedura – Notifica termine di proroga.
Oggetto: Necessità o meno della notifica o comunicazione alle parti dell’istanza di proroga del termine per il deposito dell’atto di citazione e dell’ordinanza di accoglimento dell’istanza stessa.
Massima Rivista n. 6/99
L’invito a dedurre e le deduzioni del soggetto indagato non possono funzionalmente porsi nella prospettiva di una contrapposizione dialettica di tesi e prove tra parti processuali, essendo a ciò preordinato il giudizio, mentre l’invito si colloca in una prospettiva sostanzialmente collaborativa e di impulso di un’attività del Pubblico Ministero, da parte di un soggetto che ha in questo modo la possibilità giuridica di una difesa avanzata dei propri interessi, attraverso lo svolgimento di una istruttoria più ampia ed approfondita, non potendo pertanto trovare ingresso il principio di cui all’art. 101 c.p.c.. Il termine fissato dall’art. 5, comma 1° della l. n. 19 del 1994, per l’emissione dell’atto di citazione è posto a bilanciamento degli interessi sottesi all’attività del Procuratore regionale, sia di compiutezza delle indagini istruttorie, che di definizione in tempi ravvicinati delle posizioni soggettive, attenendo la valutazione del giudice sulla richiesta di proroga avanzata dal Procuratore regionale all’esistenza di giusti motivi, in ordine a cui non si riscontra per l’invitato nessun interesse, se non di mero fatto, alla definizione di una situazione preprocessuale (interesse indirettamente protetto attraverso la verifica del giudice della non pretestuosità della richiesta e dell’applicabilità, almeno tendenziale, dei criteri enucleabili dall’art. 154 c.p.c.); e pertanto, non occorre una notifica all’invitato dell’istanza di proroga dei termini nel procedimento in camera di consiglio, non potendo in tale sede svolgere alcuna attività processuale. E’ manifestamente infondata la questione di costituzionalità delle norme relative al procedimento relativo sulla richiesta di proroga avanzata dal procuratore regionale per l’emissione dell’atto di citazione. In assenza di un gravame al giudice d’appello avverso il provvedimento emesso sulla richiesta di proroga entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione o notificazione - nella specie avvenuta in sede di discussione orale -, ai sensi dell’art. 739 c.p.c., questo conserva la sua piena efficacia, non potendo essere fatta valere nel giudizio di merito alcuna asserita nullità, risultando di conseguenza inammissibile, in quanto inutiler data, la questione di massima relativa alla nullità del provvedimento di proroga. 103/SR/QM
Sentenza n. 2/2000/QM
Pubblicata il: 15/02/2000
Depositata in Segreteria il 26/07/99
Rimessa dal Presidente della Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia
Sui giudizi n. 447/EL proposto dal Sig. MARZO Corradino
Udienza 15/12/99 Relatore: Nicola MASTROPASQUA
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Argomento: Procedimento cautelare
Oggetto: 1) se, nel procedimento cautelare dinanzi alla Corte dei conti, competente a pronunciarsi sull’istanza di revoca di cui all’art. 669 decies c.p.c. presentata dopo l’introduzione del giudizio di merito sia - tanto in ipotesi di sequestro ante causam quanto in ipotesi di sequestro in corso di causa - il Giudice designato, ovvero il Collegio; 2) nel primo caso, se l’istanza debba essere prodotta direttamente allo stesso Giudice Designato che ebbe a pronunciare il provvedimento cautelare, di cui si chiede la revoca, ovvero al Presidente della Sezione Giurisdizionale ai fini di una nuova “designazione”; in tal’ultima ipotesi, se debba essere designato lo stesso magistrato che ebbe a pronunciare il provvedimento cautelare, ovvero se possa esserne designato – salvi evidentemente i casi di impedimento o di cessazione di posto di funzione di quest’ultimo – altro diverso; 3) nel secondo caso, se la discussione dinanzi al Collegio debba avvenire in Camera di Consiglio, in analogia a quanto previsto per il reclamo ai sensi dell’art. 669 terdecies, 3° comma e 737 c.p.c. ovvero se debba essere svolta in pubblica udienza.
Massima Rivista 1/00
In coerenza ai principi processuali ed alla struttura ed alle scansioni proprie del procedimento cautelare, che vede la competenza affidata al giudice singolo, mentre al Collegio è demandato l’esame del reclamo avverso le pronunce da questi adottate, nel giudizio di responsabilità amministrativa l’esame della richiesta di modifica o revoca del sequestro conservativo spetta al giudice monocratico designato dal presidente della Sezione giurisdizionale, al quale va presentata l’istanza. 104/SR/QM
Sentenza n. 04/2000/QM
Pubblicata il: 27/03/2000
Depositata in Segreteria il: 28/09/99
Rimessa dal: Procuratore Generale
Sui giudizi: n. 3121/C – Ministero Grazia e Giustizia c/ DE GEROLAMO Franceschina
Udienza:
09/01/2000
Relatore: Giovanni BENCIVENGA
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Argomento: Materia pensionistica.
Oggetto: Interpretazione giurisprudenziale della norma dell’art. 6 n. 6 della legge 19/94 attributiva del potere al “Procuratore Generale di ricorrere in materia pensionistica, nell’interesse della legge”.
Massima Rivista n. 2/00
Il Procuratore Generale della Corte dei conti competente, all’epoca, in quanto unico organo del Pubblico Ministero presso la magistratura contabile, a proporre ricorso nell’interesse dell’erario, contro un provvedimento, potenzialmente dannoso per la finanza pubblica, è altresì competente in via esclusiva alla riassunzione del giudizio presso le Sezioni regionali a seguito del decentramento introdotto con il d.l. n. 453/1993 (convertito nella legge n. 19/1994) a nulla rilevando, al fine di risolvere la specifica problematica, la diversa e al momento, astratta questione relativa all’individuazione dell’organo competente (Procuratore generale o regionale) a proporre il nuovo e diverso istituto del ricorso nell’interesse della legge introdotto dall’art. 6 del citato d.l. n. 453/1993.
105/SR/QM
Sentenza n. 11/2000/QM
Pubblicata il: 15/11/2000
Depositata in Segreteria il: 09/09/99
Rimessa dal: Procuratore Generale
Sui giudizi: n. 50289 proposto da PALLADINO Giorgio avverso Ministero Difesa.
Udienza:
20/09/2000
Relatore: Silvio AULISI
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Argomento: Materia pensionistica.
Oggetto: Se ai fini dell’attribuzione dei benefici previsti dalla legge 19 febbraio 1979 n. 53 agli ufficiali delle Forze Armate esodati in forza della legge n. 804/73 la permanenza in posizione di ausiliaria debba decorrere dalla data di raggiungimento dei limiti di età, ovvero dall’effettivo collocamento in quiescenza.
Massima Rivista:
106/SR/QM
Sentenza n. 8/2000/QM
Pubblicata il: 12/09/2000
Depositata in Segreteria il: 12/11/99
Rimessa dal: Presidente della Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio
Sui giudizi: n. 05274/G proposto da FOLCARELLI Anna avverso Ministero del Tesoro
Udienza:
16/05/2000
Relatore: Pelino SANTORO
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Argomento: Pensioni di guerra.
Oggetto: Criteri per la quantificazione del trattamento pensionistico da attribuire alle vittime di violenze carnali occasionate da fatti di guerra a titolo di indennizzo per i danni non patrimoniali subiti; modalità e termini per azionare il diritto a predetto indennizzo.
Massima Rivista:
107/SR/QM
Sentenza n. 03/2000/QM
Pubblicata il: 02/03/2000
Depositata in Segreteria il: 15/11/99
Rimessa dal: Presidente della Sezione I giurisdizionale centrale d’Appello.
Sui giudizi: n. 10529/PG proposto da Min. Tesoro avverso Fernanda MONTI
Udienza:
06/02/2000
Relatore: Domenico ZUPPA
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Argomento: Pensioni di guerra.
Oggetto: Applicazione della normativa di cui al combinato disposto dagli artt. 42-100-128 e 133 del D.P.R. 915/78 in relazione alle statuizioni della sentenza della Corte Costituzionale n. 361/1993 (che ha dichiarato la illegittimità dell’art. 42 D.P.R. 915 del 1978) in ordine al riacquisto o meno del diritto a pensione di guerra della vedova di caduto di guerra risposatasi a seguito del decesso del secondo marito.
Massima Rivista n. 2/00
Presupposto per il deferimento alle Sezioni Riunite della Corte dei conti di una questione di massima è l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale tra le diverse Sezioni di appello, ravvisabile solo nel caso in cui questioni identiche – o almeno assimilabili nei loro essenziali aspetti giuridici – abbiamo avuto soluzioni diverse, essendo viceversa fisiologico che rapporti differenti nei loro aspetti fattuali ricevano disciplina normativa differenziata e, conseguentemente, diversa regolamentazione processuale; pertanto allorché il presunto contrasto giurisprudenziale attenga a fattispecie distinte, non vi può essere luogo ad una pronuncia di massima da parte delle Sezioni Riunite.
108/SR/QM
Sentenza n.
Pubblicata il:
Depositata in Segreteria il: 15/11/99
Rimessa dal: Presidente della Sezione I giurisdizionale centrale d’Appello.
Sui giudizi: appelli nn. 775/IC-A e 791/ICA proposti da DAL MASSO Carlo ed altri
Udienza:
28/03/2001
Relatore: Angelo DE MARCO
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Argomento: Responsabilità - Litisconsorzio
Oggetto: Se esista o meno in grado di appello litisconsorzio necessario ex art. 331 c.p.c. fra tutti i soggetti presenti in primo grado; se, di conseguenza, sia ammissibile l’appello di parte privata nei confronti di altro soggetto assolto in primo grado ovvero condannato per quota inferiore a quello dell’appellante.
Massima Rivista n.
109/SR/QM
Sentenza n.
Pubblicata il:
Depositata in Segreteria il: 24/11/99
Rimessa dal: Presidente della Sezione I giurisdizionale centrale d’Appello.
Sui giudizi: appello n. 366/IC-A proposto da CARACUZZI Amleto
Udienza:
28/03/2001
Relatore: Angelo DE MARCO
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Argomento: Responsabilità - Litisconsorzio
Oggetto: Se esista o meno in grado di appello litisconsorzio necessario ex art. 331 c.p.c. fra tutti i soggetti presenti in primo grado; se, di conseguenza, sia ammissibile l’appello di parte privata nei confronti di altro soggetto assolto in primo grado ovvero condannato per quota inferiore a quello dell’appellante.
Massima Rivista n.
110/SR/QM
Sentenza n. 07/2000/QM
Pubblicata il: 26/07/2000
Depositata in Segreteria il: 22/12/99
Rimessa dal: Presidente della Sezione II giurisdizionale centrale d’Appello.
Sui giudizi: appello n. 010083 proposto dal Procuratore Regionale Campania
Udienza:
02/03/2000
Relatore: Edoardo ANDREUCCI
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Argomento:
Oggetto: Se il danno sia da ritenere concentrato nel momento in cui si perfeziona l’obbligo debitorio o in quello dell’effettivo pagamento. In particolare se il termine prescrizionale iniziale decorra dall’adozione della delibera di inquadramento del personale ovvero della materiale corresponsione ai dipendenti delle conseguenti maggiorazioni stipendiali.
Massima Rivista n. 3/00
Nel caso di danno per erogazione di una somma di danaro, la prescrizione comincia a decorrere dall’effettivo pagamento e, pertanto, nell’ipotesi di inquadramenti illegittimi di personale, il danno si realizza con i singoli pagamenti delle non dovute maggiorazioni stipendiali, ognuno dei quali è soggetto ad un proprio termine prescrizionale.
111/SR/QM
Sentenza n. 06/2000/QM
Pubblicata il: 17/05/2000
Depositata in Segreteria il: 28/12/99
Rimessa dal: Presidente della Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia.
Sui giudizi: giudizio n. 12452/PC proposto da AVALLONE Ida avverso Provveditorato agli Studi di Milano
Udienza:
02/04/2000
Relatore: Pelino SANTORO
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Argomento: Materia pensionistica
Oggetto: Sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti e valutazione della legittimità nell’atto di dimissioni (in sé e alla luce della normativa procedimentale) di domanda di pensionamento.
Massima Rivista n. 3/00
Il giudice pensionistico non può disapplicare, né conoscere incidenter tantum la legittimità degli atti amministrativi riguardanti la posizione di status del pubblico dipendente emanati dall’amministrazione di appartenenza (nella specie di accoglimento di domanda di collocam,ento a riposo di un insegnante).
112/SR/QM
Sentenza n. 09/2000/QM
Pubblicata il: 25/09/2000
Depositata in Segreteria il: 03/02/00
Rimessa dal: Presidente della Sezione II giurisdizionale Centrale d’Appello.
Sui giudizi: appello n. 780/IIC-A proposto da INCAMINATO Roberto
Udienza:
14/06/2000
Relatore: M. Teresa ARGANELLI
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Argomento: Appello incidentale.
Oggetto: Termini per la proposizione dell’appello incidentale.
Massima Rivista n.
113/SR/QM
Sentenza n.
Pubblicata il:
Depositata in Segreteria il: 08/02/00
Rimessa dal: Presidente della Sezione I giurisdizionale centrale d’Appello.
Sui giudizi: appelli nn. 195/IC-A – 10255 – 10525 proposti da CARDULLO Luigi e ANSELMI Ernesto
Udienza:
28/03/2001
Relatore: Angelo DE MARCO
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Argomento: Responsabilità - litisconsorzio
Oggetto: Se, nei giudizi in materia di responsabilità amministrativa, ricorra o meno il litisconsorzio necessario sostanziale nei confronti di tutti i soggetti condannati od assolti nel grado precedente; se, ricorra o meno il litisconsorzio necessario processuale nei confronti di tutti i soggetti (condannati e/o assolti) nel giudizio di primo grado, ovvero nei confronti dei soli soggetti avverso la cui assoluzione o condanna sia formulate, con l’atto di appello, specifiche censure; se avverso le sentenze emesse in primo grado in materia di responsabilità amministrativa sia ammesso l’appello di parte privato; se nei giudizi di appello in materia di responsabilità amministrativa siano ammessi accertamenti incidentali nei confronti di soggetti condannati od assolti in primo grado e non presenti nel giudizio di appello.
Massima Rivista n.
114/SR/QM
Sentenza n. 08/2000/QM
Pubblicata il: 12/09/2000
Depositata in Segreteria il: 27/4/2000
Rimessa dal: Presidente della Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio
Sui giudizi: n. 07743/G proposto da DE GIULI Antonia in Frattarelli ed eredi di Frattarelli Tommaso
Udienza: 16/5/2000 Relatore: Pelino SANTORO
________________________________________________________________________________ 115/SR/QM
Sentenza n. 10/2000/QM
Pubblicata il: 24/10/2000
Depositata in Segreteria il: 11/5/2000
Rimessa dal: Procuratore Generale
Sui giudizi: n. 11893 della I Sezione giurisdizionale centrale d’Appello proposto da Pomponio Nunziato
Udienza:
27/09/2000
Relatore: Nicola MASTROPASQUA
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Argomento Materia pensionistica
Oggetto: Discrimine tra motivi di diritto e questioni di fatto nell’appello in materia pensionistica anche con riferimento alle interpretazioni prodotte dalla Suprema Corte di Cassazione, sull’art. 360, preso a base in via estensiva della precedente pronuncia di massima n. 10/98/QM.
Massima
Rivista 116/SR/QM
Sentenza n. 13/2000/QM
Pubblicata il: 12/12/2000
Depositata in Segreteria il: 11/5/2000
Rimessa dal: Presidente della Sezione III giurisdizionale centrale d’Appello
Sui giudizi: n. 1138/PC/IIIC della III Sezione giurisdizionale centrale d’Appello proposto da Bruno MORETTI contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri
Udienza:
4//10/ 2000
Relatore: Michael Sciascia
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Argomento Materia pensionistica
Oggetto: Se il concetto di “miglioramento” indicato nell’art. 4, comma 5 della legge 23/12/1992 n. 498 sia comprensivo o meno dei benefici attribuiti in funzione perequativa in applicazione della l. 177/76 e della l. 730/83 e successive modificazioni ed integrazioni.
Massima
Rivista 117/SR/QM
Sentenza n.
Pubblicata il:
Depositata in Segreteria il: 12/7/2000
Rimessa dal: Presidente della Sezione giurisdizionale per la Puglia
Sui giudizi: 12163-12183-12201-12215-12216-12233-12234-12286 Riccardo Malpica ed altri
Udienza: 25/10/ 2000 Relatore: Annibale RICCO’
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Argomento Materia di responsabilità
Oggetto: Competenza del giudice che ha disposto il sequestro ovvero del giudice di appello presso il quale pende il giudizio per il merito ad adottare provvedimenti in ordine al sequestro disposto dal giudice di primo grado.
Massima
Rivista 118/SR/QM
Sentenza n. 14/2000/QM
Pubblicata il: 20/12/2000
Depositata in Segreteria il: 12/7/2000
Rimessa dal: Presidente della Sezione giurisdizionale per la Puglia
Sui giudizi: n. 436/EL promosso dal Procuratore Regionale dei confronti di Zingrillo Giuseppe ed altri
Udienza:
29//11/ 2000
Relatore: Pino Zingale
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Argomento Materia di responsabilità
Oggetto: Efficacia interruttiva o meno della prescrizione mediante l’invito a dedurre ex art. 5 D.L. 453/1993.
Massima
Rivista 119/SR/QM
Sentenza n.
Pubblicata il:
Depositata in Segreteria il: 3/7/2000
Rimessa dal: Presidente della Sezione I giurisdizionale centrale d’Appello.
Sui giudizi: n. 10305 promosso dal Procuratore Regionale del Lazio dei confronti di Mirabella Franco
Udienza:
6.12.2000
Relatore
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Argomento Materia di responsabilità
Oggetto: Onere probatorio in ordine all’elemento soggettivo dell’addebito nel provvedimento dell’azione di responsabilità contabile.
Massima
Rivista 120/SR/QM
Sentenza n. 2/2001/QM
Pubblicata il: 26/02/2001
Depositata in Segreteria il: 26/9/2000
Rimessa dal: Presidente della Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia.
Sui giudizi: n. 445/EL promosso dal Procuratore Regionale contro ZITO Antonio
Udienza:
10/01/2001
Relatore:
Tommaso MIELE
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Argomento Materia di responsabilità
Oggetto: “Se l’espressione fatti commessi anteriormente all’entrata in vigore della presente legge di cui all’art. 1, comma 4 legge n. 29/954 come sostituito dall’art. 3, 2° comma c/bis legge n. 639/96 debba essere riferita al fatto – comportamento cioè alla condotta omissiva o commissiva, ovvero vada intesa al di là del suo significato letterale nel senso di fatto dannoso, comprensivo anche dell’evento antigiuridico (danno)”.
Massima
Rivista 121/SR/QM
Sentenza n. 2/2001/QM
Pubblicata il: 26/02/2001
Depositata in Segreteria il: 26/9/2000
Rimessa dal: Presidente della Sezione Giurisdizionale per la Regione Calabria
Sui giudizi: n. 444/EL promosso dal Procuratore Regionale contro ZITO Antonio
Udienza:
10/01/2001
Relatore:
Tommaso MIELE
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Argomento Materia di responsabilità
Oggetto: “Se l’espressione fatti commessi anteriormente all’entrata in vigore della presente legge di cui all’art. 1, comma 4 legge n. 29/94 come sostituito dall’art. 3, 2° comma c/bis legge n. 639/96 debba essere riferita al fatto – comportamento cioè alla condotta omissiva o commissiva, ovvero vada intesa al di là del suo significato letterale nel senso di fatto dannoso, comprensivo anche dell’evento antigiuridico (danno)”.
Massima
Rivista 122/SR/QM
Sentenza n.
Pubblicata il:
Depositata in Segreteria il: 31/10/2000
Rimessa dal: Presidente della Sezione I giurisdizionale centrale d’Appello
Sui giudizi: n. 10547 proposto da PISTILLO Michele
Udienza:
14/02/2001
Relatore:
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Argomento Pensioni di guerra
Oggetto: “Applicabilità o meno alle domande di voltura di pensione di guerra a favore di orfano maggiorenne del termine decadenziale quinquennale associato alla presunzione di inabilità ex art. 100, co. 3° D.P.R. n. 915/1978 verificatosi prima dell’entrata in vigore della L. n. 656/1986 anche nelle ipotesi di domande presentate successivamente a tale data”. Nonché “la vigenza del termine decadenziale di cui sopra dopo l’entrata in vigore della legge n. 656/1986”.
Massima Rivista 123/SR/QM
Sentenza n.
Pubblicata il:
Depositata in Segreteria il: 4/12/2000
Rimessa dal: Presidente della Sezione I giurisdizionale centrale d’Appello
Sui giudizi: n. 12190 proposto da RUZZICONI Giovanni c/ Min. Tesoro
Udienza:
07/03/2001
Relatore: Cons. Rocco DI PASSIO
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Argomento: Materia pensionistica.
Oggetto: “Se in esito all’avvento dell’art. 6, comma 6, del D.L. 15/11/1993, n. 453, convertito, con modificazioni, nella L. 14/1/1994, n. 19, l’atto introduttivo del processo pensionistico risulti trasformato da ricorso in citazione; se, in caso affermativo, si renda applicabile, alle fattispecie del tipo di che trattasi, l’ultimo comma dell’art. 164 c.p.c.; se, per contro, debba ritenersi che il detto atto abbia mantenuto la forma del ricorso e la relativa disciplina; se, in quest’ultima ipotesi, in caso di mancata previa notifica del ricorso stesso, il giudice possa assegnare un termine per provvedere a tale adempimento”.
Massima Rivista 124/SR/QM Sentenza n. Pubblicata il:
Depositata in Segreteria il 18/01/2001 con ordinanza n.3/2001 del 15/12/2000 – 16/01/2001 Rimessa dal Presidente della Sezione III giurisdizionale centrale d’appello.
Sui giudizi nn. 12086-12087 proposti rispettivamente da Vincenzo CALVO e Lorenzo SALVAGGI avverso la sent.n.410/99 del 3/5/99 e n.317/99 dell’8/4/99 emessa dalla Sez. giur.le regione Lazio.
Udienza
18/04/2001
Relatore
Cons.
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Argomento Materia pensionistica.- Pensioni Civili.
Oggetto: “Se ai fini pensionistici, il beneficio di sei aumenti periodici di stipendio previsto dall’art.13 della legge 804/73 – riferibile al personale appartenente alla qualifica dirigenziale della pubblica sicurezza (art.43,comma 19°,legge 121/81, come sostituito dall’art.20 della legge 668/86 – attribuibile in applicazione dell’art.6 bis,comma 3° del d.l.387/87 convertito dalla legge 472/87 ), spetti o meno al personale collocato a riposo anteriormente all’entrata in vigore dell’anzidetta normativa (1°novembre 1986).”
Massima Rivista
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