|
61
/SR/QM
Sentenza
n.
10/98/QM
Pubblicata
il:
01/04/98
Depositata in
Segreteria il:
26/11/97
Rimessa
dal:
Presidente
della Sezione I giurisdizionale centrale d'Appello
su giudizi:
144/PG/IC - Nunziata Maria
Udienza:
04/03/98
Relatore:
GATTI
Claudio G.
Argomento:
Materia
Pensionistica
Oggetto:
1- Se, in sede di appello pensionistico
sia possibile per il Collegio giudicante dare
ingresso
alla cognizione del prospettato difetto di motivazione in punto di
classifica;
2 - In quali limiti ciò sia possibile, e cioè solo in caso di assoluto
difetto di
motivazione o anche in ipotesi di motivazione insufficiente o
contraddittorio;
3 - Se, nell'affermativa, il giudice di appello debba ritenere la
causa ovvero
debba rimettere già atti al giudice di 1° grado e, in tal caso, con
quali
modalità procecurali.
Massima
Rivista:
3°/98 Appartiene al giudice di seconda istanza, in
materia pensionistica, la cognizione del difetto di motivazione - da estendersi anche all'insufficiente e contraddittoria motivazione -
in tema di classifica di infermità o lesioni, nonché di dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di
servizio o di guerra e di aggravamento di infermità o lesioni. 62
/SR/QM
Sentenza
n.
11/98/QM
Pubblicata
il:
15/05/98
Depositata in
Segreteria il:
11/12/97
Rimessa
dal:
Presidente
della Sezione I giurisdizionale centrale d'Appello
su giudizi:
136/PC - Ministero dell'interno e prefettura di
Brindisi
Udienza:
08/04/98
Relatore:
DE FEO
Antonio
Argomento:
Pensioni
Civili
Oggetto:
Se, tenuto conto della disposizione di cui
all'art. 10, I comma, del D.P.R.
27/3/847 n.
69, spetti ai dipendenti della polizia di Stato, cessati dal servizio
durante la
vigenza contrattuale dell'accordo ivi recepito, la riliquidazionie della
pensione
sulla base dell'intero beneficio economico di attività contemplato, ovvero
soltanto
sulla base della frazione dello stesso, effettivamente percepita e, quindi
, maturata
in corrispettivo della resa prestazione lavorativa fino alla data del
collocamento
a riposo.
Massima
Rivista:
1°/99 In base all'interpretazione letterale e
sistematica delle norme contenute nel DPR n. 69 del 1984 - da leggersi in coerenza al principio generale di cui all'art. 43 del T.U. n. 1092
del 1973, che pone una correlazione tra stipendio effettivo e trattamento di quiescenza - i relativi
benefici spettano agli ex dipendenti della Polizia di Stato; cessati dal servizio con decorrenza 1 gennaio 1983 nella
misura effettivamente corrisposta all'atto di collocamento a riposo. La riliquidazione e la perequazione sono
istituti, con i quali il legislatore adegua le pensioni al costo della vita ed alla c.d. dinamica retributiva, di
esclusiva competenza del legislatore primario, non suscettibili di disciplina in occasione di accordi sindacali
aventi diverso oggetto e finalità 63
/SR/QM
Sentenza
n.
20/98/QM
Pubblicata
il:
11/09/98
Depositata in
Segreteria il:
15/12/97
Rimessa
dal:
Presidente
della Sezione II giurisdizionale centrale d'Appello
su giudizi:
n. 7/II/A proposto da DE MONTIS Vittoria
Udienza:
18/02/98
Relatore:
SANZI
Augusto
Argomento:
Servizio di
tesoreria
Oggetto:
Se le norme dell'art. 73 del T.U. 15/5/63,
n. 858/, disciplinanti il servizio di
tesoreria
comunale, sono dispositive (derogabili) o imperative (inderogabili); e se,
la conferma
disposta dall'art. 31 del DPR 603/1973 riguarda i soli contratti di
gestione
delle esattorie o anche quelli relativi al servizio delle tesorerie.
Massima
Rivista:
5°/98 L'art. 73 t.u.
n. 858 del 15 maggio 1963 è norma che
per sua natura può essere derogata dalle parti, le quali, per la riscossione di entrate che comportino attività di mero
incasso, possono stabilire, con clausolo di inequivocabile tenore e testo, un compenso la cui misura massima
non può superare quella prevista per l'aggio. La conferma di cui all'art. 31 del dPR n. 603 del 1973 non riguarda
solo il servizio di esattoria, ma anche quello di tesoreria affidato al medesimo esattore, salvo che il comune non
abbia provveduto altrimenti, affidando la gestione della tesoreria in conformità a quanto disposto dall'art.
99 del RDL n. 375/1936. 64
/SR/QM
Sentenza
n.
21/98/QM
Pubblicata
il:
24/09/98
Depositata in
Segreteria il:
30/12/97
Rimessa
dal:
Procuratore
generale
su giudizi:
n. 350/IIC/PM Mazziotta Antonio, n. 352/IIC/PM
Gueli Francesco, n. 353/IIC/PM
Pelino
Sandro
Udienza:
06/05/98
Relatore:
NICOLETTI
Giuseppe
Argomento:
Materia
Pensionistica
Oggetto:
Cumulabilità o divieto di cumulo della
pensione privilegiata con trattamento di
attività
spettante ai commissari di leva.
Massima
Rivista:
5°/98 In coerenza ai principi sistematici, in base ai
quali nel giudizio pensionistico trovano composizione, insieme a quelli privati, interessi generali dell'ordinamento ad un
equilibrato adeguamento dei sistemi previdenziali, il Procuratore generale può e deve intervenire, anche attraverso la
proposizione di una questione di massima, allorchè rilevi un interesse generale, che ove non ben individuato
o trascurato, rimarrebbe privo di tutela, non essendo necessario al riguardo il previo consenso delle parti. Il
trattamento di attività spettante ai commissari di leva e cumulabile con
il trattamento privilegiato ordinario conseguito nel precedente rapporto di
servizio militare, in quanto pur
derivando da questa la nuova posizione, ne risultano prevalenti i nuovi e
differenti connotati (ruolo civile). 65
/SR/QM
Sentenza
n.
14/98/QM
Pubblicata
il:
19/06/98
Depositata in
Segreteria il:
Rimessa dal:
Procuratore generale
su giudizi:
N. 573-IC/A Alligo Santi
- n. 574-IC/A Ribaudo
Filippo -
n. 587-IC/A Marinese
Ignazio
Udienza:
13/05/98
Relatore:
SANZI
Augusto
Argomento:
Invito a
dedurre
Oggetto:
Natura e funzione giuridica dell'invito a
dedurre e suo possibile inquadramento
giuridico o
meno fra i presupposti processuali o le condizioni di procedibilità
dell'azione.
Massima
Rivista:
4°/98 Il giudizio avanti le Sezioni riunite in sede di
soluzioni di questioni di massima ha per oggetto la risoluzione di un punto di diritto, che prescinde e si distacca dalle altre
questioni legati alla causa in relazione alla quale è sorta la questione di massima , dovendosi escludere la proposizione
di questioni ed eccezioni proprie del giudizia di merito, che vanno esaminate e decisa dal giudice
naturale; e pertanto è inammissibile in tale giudizio la questione attinente
alla giurisdizione che non incide sul peculiare giudizio, così come la
valutazione di una situazione processuale concreta (ammissibilità dell'originario
atto di citazione). "L'invito a dedurre" che costituisce figura processuale del tutto peculiare nel panorama
processuale dell'ordinamento italiano, ha natura di atto procedimentale preprocessuale che assolve alla duplice
funzione di consentire all'inviatato di svolgere le proprie argomentazioni al fine di evitare la citazione in giudizio
e di garantire nel contempo la massima possibile completezza
istruttoria, derivandone dalla sua mancanza non la nullitè, ma la
inammissibiltà della citazione (che può essere riproposta dopo la rinnovazione dell'invito); e
pertanto deve escludersi una piena ed assoluta corrispondenza del contenuto all'atto di citazione, a meno che
quest'ultimo non si discosti nettamente dal nucleo essenziale della causa petendi e petitum tipicizzanti la
fattispecie dannosa ipotizzata nell'invito, non potendosi parlare nè di mutatio libelli, nè di possibili vizi di
ultrapetizione. 66
/SR/QM
Sentenza
n.
18/98/QM
Pubblicata
il:
04/08/98
Depositata in
Segreteria il:
09/02/98
Rimessa
dal:
Presidente
della Sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia
su giudizi:
n. 6090 - PR/Patti Giovanni, Russo Gaspare ,
Galioto Vincenzo, La Placa
Cataldo,
Abbate Rocco e Prici Marcello
Udienza:
27/05/98
Relatore:
BENCIVENGA
Giovanni
Argomento:
Atto di
Citazione
Oggetto:
Intepretazione dell'espressione
"emettere l'atto di citazione" adoperata dal
legislatore
a proposito dell'obbligo imposto al PM di chiamare in giudizio e
presunti
responsabili del danno entro i termini introdotti dall'art. 5, primo comma
della legge
14/1/94, n. 19, così come modificato dall'art. 1 del decreto legge n.
23/10/96, n.
543 convertito in legge 20/12/96, n. 639.
Massima
Rivista:
4/98 L'espressione"emettere l'atto di
citazione"contenuta nell'art.5,c. I d.l. n.453/1993 conv. con l.n.19/1994
nel testo modificato dalla
l.n.639/1996, va intesa, nella ratio e nel contesto sistematico del processo
contabile, come deposito dell'atto di citazione nella segreteria della Sezione, non
potendo attribuirsi al Procuratore Regionale compiti ulteriori spettanti ad altri organi, nè risultando lesa la
funzione di garanzia da tale interpretazione, che consente l'effettivo rispetto dei termini previsti dal legislatore. 67
/SR/QM
Sentenza
n.
13/98/QM
Pubblicata
il:
19/06/98
Depositata in
Segreteria il:
09/02/98
Rimessa
dal:
Presidente
della Sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia
su giudizi:
n. 2271 - Bonfante Salvatore
Udienza:
03/06/98
Relatore:
ZUPPA
Domenico
Argomento:
Materia
Pensionistica
Oggetto:
Applicabilità dell'art. 6 comma 8 del
D.L. 15/11/93, n. 453 convertito in legge
14/1/94, n.
19 ai ricorsi pendenti all'entrata in vigore della legge stessa. Effetti
della
mancata presentazione dell'istanza di prosecuzione del giudizio a seguito di
notifica
della comunicazione e del decreto di fissazione di udienza, effettuate
tramite
deposito nella Segreteria della Sezione.
Massima
Rivista:
4°/98 Affinchè una questione di diritto venga deferita
alle Sezioni riunite in sede di soluzione di questione di massima occorre che la stessa nel giudizio in cui si innesta, abbia
carattere pregiudiziale rispetto alla pronuncia da rendere e che abbia dato luogo o possa dar luogo ad incertezze
interpretative eccedenti quelle normali difficoltà che si riscontrano nel potere-dovere di decisione di cui deve dar
prova il remittente; e per tanto è inammissibile una questione di cui non sia dimostrata la generale ed obiettiva
problematicità e la funzionalità alla soluzione del giudizio in riferimento a cui viene sollevata (nella specie
applicabilità della nuova normativa sulle notificazioni e comunicazioni alle operazioni da compiere nell'ambito di processi
attivati prima della sua entrata in vigore; art. 6 c. VIII, l: n:
19/1994). 68
/SR/QM
Sentenza
n.
16/98/QM
Pubblicata
il:
20/07/98
Depositata in
Segreteria il:
24/02/98
Rimessa
dal:
Presidente
della Sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia
su giudizi:
n. 12525/G Giaquinta Giovanna Concetta / Min. del
Tesoro
Udienza:
10/06/98
Relatore:
GATTI
Claudio G.
Argomento:
Materia
Pensionistica
Oggetto:
Omissione dell'esposizione dei fatti e
degli elementi di diritto nella formulazione
dell'atto
introduttivo del giudizio - inamissibilità del ricorso - art. 6, comma 7 del
d.l.
15/11/93 n. 453, convertito con modifiche dalla l. 14/1/94 n. 19.
Massima
Rivista:
4/98 Affinchè una questione di diritto venga deferita
alle Sezioni Riunite in sede di soluzione di questione di massima,la presenza dei cui requisiti ha carattere di assoluta
priorità-occorre che sussista un'intrinseca difficoltà di interpretazione della disposizione da applicare
e venga dato conto di un contrasto giurisprudenziale,nella specie non ravvisabile,dovendosi escludere
il ricorso alle Sezioni Riunite per una pronuncia meramente consultiva o sostitutiva(nella specie tali
requisiti non sono stati riscontrati in ordine alla questione prospettata,attinente all'applicazione
dell.art.3r.d.n.1038/1933 nel giudizio pensionistico di guerra). 69
/SR/QM
Sentenza
n.
22/98/QM
Pubblicata
il:
30/09/98
Depositata in
Segreteria il:
03/03/98
Rimessa
dal:
Presidente
della Sezione III giurisdizionale centrale d'Appello
su giudizi:
n. 01018/PC/IIIC - Presidenza del Consiglio dei
Ministri e Corte dei conti
c/BAIOCCHI
Pietro
Udienza:
01/07/98
Relatore:
SANZI
Augusto
Argomento:
Pensioni
Magistrati
Oggetto:
Legittimità della riliquidazione dei
trattamenti di pensione dei magistrati od
equiparati
cessati dal servizio ante 01/07/83, ovvero anche successivamente, con
applicazione
dei miglioramenti conseguenti alla l. n. 27 del 1981 per il periodo
01/01/88-22/07/91.
Massima
Rivista:
5°/98 E' inammissibile i deferimento alle Sezioni
riunite di una questione di massima, qualora il contrasto giurisprudenziale sia riferito a pronunce tra Sezioni regionali e
Sezioni centrali della Corte dei conti - peraltro queste ultime uniformi nella soluzione dei casi analoghi -
trattandosi di difformità interpretative che sono fisiologiche nel sistema e
possono comunque essere risolte
mediante lo strumento dell'appello da parte dei soggetti interessati, dovendosi escludere che il ruolo delle
Sezioni riunite si spinga sino a ricoprire funzioni suppletive o aggiuntive. 70/SR/QM
Sentenza n. 21/1999/QM
Pubblicata il: 16/07/1999
Depositata in Segreteria il: 13/08/98
Rimessa dal: Presidente della Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio.
Sui giudizi: n. 02582/M – Aldo FELICI – n. 0141818/M Clara ACQUAVIVA ved. SPADACCINI.
Udienza: 02/06/99 Relatore: Edoardo ANDREUCCI
________________________________________________________________________________
Argomento: Pensioni Militari
Oggetto: Rivalutazione dell’indennità di aereonavigazione e sua commutabilità nel trattamento di pensione normale, entro i limiti in cui l’indennità di aereonavigazione concorre a determinare la pensione, secondo la normativa specificamente ad essa riferita (art. 19 l. 78/83).
Massima Rivista n. 4/99
Nel giudizio avanti alle SS.RR. in sede di soluzione di questione di massima è inammissibile un’opposizione di terzo – nella specie tra l’altro esperita bei confronti di una pronuncia relativa alla competenza e come tale inidonea a ledere i diritti opposti – attesochè le pronunce che ne conseguono sono vincolanti solo con riferimento ai giudizi nei quali sono state poste, mentre per gli altri giudizi aventi ad oggetto identiche questioni giuridiche esse hanno solo l’auctoritas dovuta alla peculiare funzione. Affinché una questione di diritto venga deferita alle SS.RR. in sede di soluzione di questione di massima occorre che il giudice remittente indichi i termini esatti del quesito, dando adeguata motivazione ed esplicitazione di quanto attiene al contrasto giurisprudenziale ed alle sentenze che lo hanno evidenziato; e, pertanto, sono inammissibili ordinanze che non indichino puntualmente il petitum, cioè il punto di diritto sul quale viene chiesta la pronuncia, ma si limitino ad incompleti riferimenti giurisprudenziali, senza evidenziare la sussistenza di un reale contrasto giurisprudenziale, ed a svolgere considerazioni sulle conseguenze che deriverebbero da una soluzione piuttosto che da un’altra.
71
/SR/QM
Sentenza
n.
19/98/QM
Pubblicata
il:
01/09/98
Depositata in
Segreteria il:
13/03/98
Rimessa
dal:
Presidente
della Sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia
su giudizi:
n. 12566/G - Sorci Giuseppe c/Min. Tesoro
Udienza:
22/07/98
Relatore:
RICCO'
Annibale
Argomento:
Materia
Pensionistica
Oggetto:
Inammissibilità del ricorso per omessa
allegazione all'atto introduttivo del giudizio
di
documentazione sanitaria di strutture pubbliche o di perizia medica, art. 6, c.
9, del d.l.
15/11/93, n. 453. Immediata applicazione della norma ai giudizi
pendenti o
applicabilità della norma soltanto ai giudizi presentati dopo l'entrata in
vigore della
legge stessa.
Massima
Rivista:
5/98 La proposizione alle Sezioni Riunite di una
questione di massima da parte del Procuratore Generale deve essere effettuata con specifico atto notificato alle parti (e non
con memoria o nelle note di udienza),attesa la natura di giudizio incidentale, che richiede il rispetto del
contraddittorio e delle decisioni assunte, che devono comunque concernere un caso verificatosi nella realtà processuale
e non situazioni solo teoricamente ipotizzate. La disposizione di cui al c.IX dell'art.6 del d.l.n.453
del 1993 convertito con l.n.19 del 1994, che prevede speciali condizioni di ammissibilità dei ricorsi
pensionistici in materia di aggravamento di infermità, con la presentazione di perizie mediche o certificazioni sanitarie di
appoggio, non può avere efficacia per i ricorsi presentati prima della sua entrata in vigore. 72
/SR/QM
Sentenza
n.
2/99/QM
Pubblicata
il:
18/01/99
Depositata in
Segreteria il:
02/04/98
Rimessa
dal:
Presidente
della Sezione II giurisdizionale centrale d'Appello
su giudizi:
n. 384/IIC/APM - Arnera Egidio
Udienza:
30/09/98
Relatore:
AULISI
Silvio
Argomento:
Materia
Pensionistica
Oggetto:
Sospensione dell’esecuzione della
sentenza impugnata - Interpretazione della
portata
precettiva del comma 5 ter, introdotto dalla legge n. 639/96 in
sostituzione
del coma 5 dell’art. 1 della legge n. 19/94.
Massima
Rivista:
1°/99 Le pronunce adottate dalle Sezioni riunite in
sede di risoluzione di questione di massima, non costituendo espressione di un parere e non potendo avere un carattere astratto
o di mero indirizzo, devono presentare parere vincolante, in rapporto di pregiudizialità e di
connessione, nel giudizio dal quale traggono origine; e per tanto e inammissibile, per difetto di rilevanza, una questione di
massima relativa all'effetto sospensivo dell'appello in materia pensionistica, laddove nella stessa sede
remittente era stata avanzata una domando interinale cautelare di sospensione del provvedimento oggetto di
ricorso (nella specie un nuovo provvedimento amministrativo di recupero del credito erariale). 73
/SR/QM
Sentenza
n.
23/98/QM
Pubblicata
il:
17/11/98
Depositata in
Segreteria il:
20/04/98
Rimessa
dal:
Presidente
della Sezione I giurisdizionale centrale d'Appello
su giudizi:
n. 614-IC/A - P.R. / Maggia Felice A. e
D'Alessandro Giuseppe F..
Udienza:
07/10/98
Relatore:
ANDREUCCI
Edoardo
Argomento:
Procedura
Oggetto:
1) se si ritenga nell'ordinamento attuale
la sopravvivenza dell'art. 105 del R.D.
1038/33
nella sua unità; 2) se si ritenga la sopravvivenza del solo c. 1 della detta
norma
restando regolate le ipotesi previste dal c.2, dell'art. 354 c.p.c.; se
vengono
ritenuti applicabili ai fini della regolazione dei casi di rimessione della
causa al
giudice di appello al giudice di 1° grado esclusivamente gli artt. 353 e
354 c.p.c.
in relazione alla implicita abrogazione del detto art. 105.
Massima
Rivista:
6°/98 In base alla normativa vigente una questione
di diritto può essere deferita alle SS.RR. in sede di soluzione di questione di massima soltanto dai soggetti espressamente
legittimati (Sezioni centrale e regionali e Procuratore generale) dovendosi ritenere inammissibile quella
introdotta da una parte privata, (che tra l'altro nella specie travalica
totalmente la materia già deferita). Il rinvio alle norme del c.p.c. previsto
dall'art. 26 del regolamento n. 1038/1933 va effettuato entro i limiti di
conpatibilità ed applicabilità alla particolare fisionomia dei giudizi che si
svolgono avanti la Corte dei conti, i quali sono retti da un sistema normativo
processuale avente una propria specifica configurazione; e, pertanto attesa la
specificità, razionalità e sufficienza della norma di cui all'art. 105 del regolamento n. 1038/1933, nel disporre che in
presenza di una sentenza di primo grado limitata a sole questioni
pregiudiziali il giudice d'appello non può pronunciare nel merito, va esclusa
ogni necessità di integrazione ex art. 26 reg. e va riaffermata la piena vigenza
della disposizione di cui all'art. 105. 74
/SR/QM
Sentenza
n.
26/98/QM
Pubblicata
il:
31/12/98
Depositata in
Segreteria il:
20/04/98
Rimessa
dal:
Presidente
della Sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia
su giudizi:
n. 5132 - P.M-.
/ Ente Nazionale Addestramento Professionale (E.N.A.P.)
Udienza:
14/10/98
Relatore:
SANZI
Augusto
Argomento:
Rendiconti
Oggetto:
Valenza probatoria degli accertamenti
operati dall’Amministrazione in sede di
esame e
riesame del rendiconto: se l’onere della prova dell’erroneità od
illegittimità
del provvedimento di revisione della P.A. sia a carico dell’ente gestore
o
se, invece, debba comunque imputarsi al Pubblico Ministero. Valutazione
dell’elemento
soggettivo insito nel comportamento del convenuto.
Massima
Rivista:
6°/99 E' inammissibile il deferimento alle SS.RR. di
una questione di massima, qualora il contrasto giurisprudenziale sia riferito a pronunce di primo grado e di appello, trattandosi di
difformità interpretative che sono fisiologiche nel sistema processuale, e
che peraltro nella specie concernono in buona parte principi della
responsabilità contabile pacifici in giurisprudenza. 75
/SR/QM
Sentenza
n.
6/99/QM
Pubblicata
il:
09/03/99
Depositata in
Segreteria il:
30/04/98
Rimessa
dal:
Presidente
della Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio
su giudizi:
n. 534/R - Querci Nevo, Vitale Giuseppe M. e
Molinari Carmelo
Udienza:
28/10/98
Relatore:
PEZZELLA
Francesco
Argomento:
Sequestro
Conservativo
Oggetto:
Soluzione della questione se, in pendenza
di un procedimento di declaratoria di
inefficacia
di un precedente provvedimento cautelare, possa o meno essere
disposto un
nuovo sequesto conservativo sui medesimi beni e per uno stesso
titolo senza
che ci sia violazione del principio del "ne bis in idem" e se tale
principio
riguardi solo il giudizio di merito e non le misure cauteralri.
Massima
Rivista:
2°/99 In pendenza di un procedimento per declaratoria
di inefficacia di un provvedimento cautelare, non può essere disposto, sui medesimi beni e per uno stesso titolo, un nuovo
sequestro conservativo i cui effetti si sovrappongono al primo, fermo restando che compete al giudice
designato verificare l'eventuale sopravvenienza di condizioni dell'azione cautelare inizialmente carenti e,
comunque, di esercitare i poteri di modifica previsti dell'art. 5, c. IV, del d.l. n. 453 del 1993 convertito dalla l. n.
19 del 1994. 76
/SR/QM
Sentenza
n.
24/98/QM
Pubblicata
il:
11/12/98
Depositata in
Segreteria il:
07/05/98
Rimessa
dal:
Procuratore
generale
su giudizi:
n. 177/IIIC/A - Wanderlingh Franco
Udienza:
04/11/98
Relatore:
GATTI
Claudio G.
Argomento:
Istituto
dell'Abbandono
Oggetto:
Riforma processuale di cui alle leggi n.
19/94 e n. 639/96: abrogazione implicita
dell'Istituto
dell'abbandono e, nel caso di sua vigenza, sul "dies a quo" del
termine in
questione.
Massima
Rivista:
6°/99 Affinchè una questione di diritto venga deferita
alle SS.RR: in sede di soluzione di questione di massima occorre che la stessa abbia carattere funzionale rispetto alla
pronuncia da rendere nel giudizio in cui si innesta; e, pertanto, va dichiarata inammissibile, laddove, come nella
specie, su di una eccezione ivi proposta (di irricevibilità e di procedibilità dell'appello, che
cronologicamente e concettualmente precede quella dell'abbandono) non vi sia stato espresso pronunciamento da parte
delle Sezioni. 77
/SR/QM
Sentenza
n.
25/98/QM
Pubblicata
il:
28/12/98
Depositata in
Segreteria il:
23/06/98
Rimessa
dal:
Presidente
della Sezione III giurisdizionale centrale d'Appello
su giudizi:
appello n. 01057PC/IIIC proposto da ministero del
Tesoro c/ Savastano Andrea
avverso la
sent. n. 1460/96/c della Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio
Udienza:
11/11/98
Relatore:
MASTROPASQUA
Nicola
Argomento:
Materia
pensionistica
Oggetto:
Sussistenza o meno del divieto di cumulo,
nel trattamento pensionistico, della
XIII^
mensilità
Massima
Rivista:
6°/99 La natura ed i presupposti per il percepimento
della tredicesima mensilità da parte del pensionato che presti opera retributiva a carico dello Stato o di ente pubblico sono
diversi rispetto a quelli relativi alla percezione di due indennità integrative speciali; e, pertanto, anche
successivamente alla sentenza della Corte costituzionale n. 232/1993 (che ha dichiarato illegittimo l'art. 97, c.- I, d.P.R.
n. 1092/1973 "nella parte in cui non determina la misura della retribuzione, oltre la quale non compete la
tredicesima mensilità") in assenza di un intervento del legislatore e di generalizzati divieti normativi nell'ordinamento
giuridico, deve ritenersi che non sussista alcuna norma di divieto di cumulo di due tredicesime mensilità e che tali
assegni spettino al pensionato. 79
/SR/QM
Sentenza
n.
1/99/QM
Pubblicata
il:
14/01/99
Depositata in
Segreteria il:
09/07/98
Rimessa
dal:
Presidente
della Sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia
su giudizi:
n. 6180/C - La Mantia Emilia
Udienza:
25/11/98
Relatore:
ZUCCHERETTI
Cristina
Argomento:
Materia
pensionistica
Oggetto:
Rilevanza della buona fede in ipotesi di
ripetizione pensionistico sui trattamenti
provvisori,
connessa alla durata nel tempo dell'erogazione ed all'assenza di un
concorso
colposo del pensionato nell'errore della P.A.
Massima
Rivista:
1°/99 Attese le norme di diritto comune (art. 2033
c.c.) e di diritto amministrativo (art. 162 T.U. n. 1092/1973 nel testo sostituito dal DPR n.
138/1986) che regolano la materia e la natura non suscettibile di
interpretazione analogica dell'art. 206 T.U. n. 1092/1973,
cui non va riconosciuto carattere di principio generale di
irripetibilità delle somme indebitamente corrisposte - al di fuori dell'ipotesi
previste dalla legge relative a provvedimenti di revoca o modifica di pensioni definitive - non sussiste la
possibilità per il giudice di attribuire rilievo alla buona fede del percettore per somme erroneamente corrisposte
dall'amministrazione su trattamenti provvisori ex art. 162, T.U. n. 1092/1973, pjur se sia decorso un notevole lasso di
tempo. 78
/SR/QM
Sentenza
n.
3/99/QM
Pubblicata
il:
19/01/99
Depositata in
Segreteria il:
07/07/98
Rimessa
dal:
Procuratore
generale
su giudizi:
n. 780/IIC/A - Incaminato Roberto
Udienza:
18/11/98
Relatore:
CUPPONE
Michele
Argomento:
Appello
Incidentale
Oggetto:
Individuazione del termine perentorio, nel
processo contabile, per la proposizione
dell'appello
incidentale.
Massima
Rivista:
1°/99 E' inammissibile, nel giudizio avanti alle
Sezioni riunite in sede di esame di questione di massima,ml'intervento di soggetto che, pur titolare di gravame innanzi alla giurisdizione
della Corte dei conti, non lo sia nel giudizio instaurato avanti ai giudici remittenti, non essendo portatore di
un peculiare interesse concreto, attuale e diretto e venendo altresì
travalicato il necessario potere di
cognizione affidato al giudice naturale presso cui pende il giudizio. le norme del regolamento di procedura approvato con R.D.
n. 1038 del 1933, con le modificazioni seguite costituiscono un sistema compiuto in materia di appello
incidentale; e peertanto non vi è spazio per la utilizzazione di norme tratte dal codice di procedura civile,
attesa la esauriente definizione di ogni profilo procedimentale, nè per la distinzione, propria del codice di rito,
tra appello incidentale (art. 333 c.p.c.) ed appello incidentale tartivo (art. 334 c.p.c.): L'appello
incidentale può essere proposto sia dall'appelato parte privata, sia dal Procuratore generale o dal Procuratore regionale
territorialmente competente ai quali sia stato notificato, a qualsiasi titolo l'appello principale, nel termine di
trenta giorni dalla notifica, cui si aggiungono altri trenta giorni per la notifica e il deposito del nuovo atto.
80/SR/QM
Sentenza n. 13/1999/QM
Pubblicata il: 13/05/1999
Depositata in Segreteria il: 13/08/98
Rimessa dal: Presidente della Sezione III giurisdizionale centrale d’appello
Sui giudizi: giudizio n. 01116/PC/III/C proposto da SCODELLARI Mario c/ Ferrovie dello Stato – Min. Tesoro
Udienza: 17/02/99 Relatore: Angelo DE MARCO
________________________________________________________________________________
Argomento: Materia pensionistica
Oggetto: Se in attuazione del disposto della sentenza n. 7/91 della Corte Costituzionale deve essere rideterminata la misura della pensione in godimento con il calcolo della anzianità pregressa nella superiore qualifica conseguita all’atto del collocamento a riposo in virtù dell’art. 2, co. 2 della legge n. 336/79.
Massima Rivista n. 3/99
La ricostruzione economica, necessaria premessa per operare la riliquidazione della pensione prevista dall’art. 3 d.l. n. 3/1987, convertito dalla l. n. 468/1987, comporta che la valutazione dell’anzianità pregressa sia soltanto quella effettivamente e concretamente maturata nelle varie qualifiche via via conseguite ed esercitate; e pertanto l’anzianità maturata nella qualifica superiore attribuita ai sensi dell’art. 2, c. 2°, della l. n. 336/1970, “ai soli fini della liquidazione della pensione” e all’atto del collocamento a riposo equivale sostanzialmente a zero, non avendo dato luogo a prestazione effettiva di servizio, in ragione della contestualità tra la cessazione e l’attribuzione e non può, dunque, essere considerata ai fini della riliquidazione in base alla sentenza n. 1/1991 della Corte Costituzionale.
81
/SR/QM
Sentenza
n.
8/99/QM
Pubblicata
il:
17/03/99
Depositata in
Segreteria il:
13/08/98
Rimessa
dal:
Presidente
della Sezione III giurisdizionale centrale d'Appello
su giudizi:
n. 1138/PC/IIIC - Moretti Bruno c/Presidenza del
Consiglio dei Ministri e D.P.T. di
Roma
Udienza:
03/02/99
Relatore:
Pino ZINGALE
Argomento:
Materia
Pensionistica
Oggetto:
Se il concetto di
"miglioramenti" di cui all'art. 4, c. 5, della L. 23/12/92 n. 498 sia
compresivo o
meno dei benefici attribuibili in funzione perequativa in applicazione
della L.
730/83 e successive modificazioni ed integrazioni.
Massima
Rivista:
2°/99 E' inammissibile una questione deferita alle
SS.RR: in sede di soluzione di questione di massima, ove il remittente non abbia provveduto ad indicare analiticamente la
giurisprudenza in base a cui verrebbe ad essersi realizzato il contrasto affermato come sussistente, nè abbia
offerto, nella prospettiva di una problematica interpretazione della norma, la dialettica esposizione delle
contrapposte soluzione prospettabili.
82/SR/QM
Sentenza n. 16/1999/QM
Pubblicata il: 28/05/1999
Depositata in Segreteria il: 28/09/98
Rimessa dal: Presidente della Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna
Sui giudizi: giudizio n. 164/R – P.R. c/ Amerigo MANCINI
Udienza 10/02/99 Relatore: Augusto SANZI
________________________________________________________________________________
Argomento: Danno Patrimoniale
Oggetto: “Sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti in materia di danno non patrimoniale nell’ipotesi di difetto di un concomitante danno patrimoniale”
Massima Rivista n. 3/99
Nell’evoluzione dell’ordinamento e della giurisprudenza, deve ritenersi che la lesione di un bene immateriale (alla cui categoria va ricordato il bene “immagine” dell’amministrazione) non rileva solo ex se, ma anche in quanto abbia comportato la necessità di un risarcimento di natura patrimoniale rientrante autonomamente nella cognizione della Corte dei conti, la cui giurisdizione dunque sussiste, anche qualora non sia richiesto il risarcimento per danno arrecato a bene patrimoniale. In mancanza di puntuali elementi probatori sulla consistenza del danno per lesione di un bene immateriale, il giudice provvederà alla sua determinazione in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c., valevole anche nei giudizi di responsabilità amministrativa, con l’obbligo di una adeguata motivazione basata su congrue, anche se sommarie, ragioni del processo logico seguito per la sua quantificazione.
Nelle ipotesi di danni ai beni immateriali dell’immagine, prestigio,
decoro, ecc. della Pubblica amministrazione, nel caso di dazioni illecite di
danaro (cd. tangenti) sono da ritenersi insufficienti i criteri automatici
di liquidazione del danno in una entità pari all’ammontare delle
dazioni, senza che il giudice dia conto dei motivi che lo hanno indotto a
quantificarlo in tale misura. 83
/SR/QM
Sentenza
n.
13/99/QM
Pubblicata
il:
13/05/99
Depositata in
Segreteria il:
01/10/98
Rimessa
dal:
Presidente
della Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia
su giudizi:
n- 5845/C - Mangiacotti Matteo c/Ministero Affari
Esteri
Udienza:
17/02/99
Relatore:
DE MARCO
Angelo
Argomento:
Pensioni
Civili
Oggetto:
Se nei confronti dei Dirigenti dello
Stato, collocati a riposo con l'attribuzione del
beneficio di
cui all'art. 2,2° c. della l. 336/1970, in sede di rideterminazione
teorica del
trattamento economico ai sensi delle l. nn. 869/82, 79/84, 72/85 e
341/86, ai
fini della riliquidazione della pensione prevista dall'art. 3, 1 c. della l. n.
468/87, come
emendato dalla surrichiamata Sentenza della Corte Costituzionale
n. 1/91,
debba tenersi conto della qualifica superiore attribuita all'atto del
collocamento
a riposo ai sensi del richiamato art. 2 c 2 della l. 336/70, ovvero di
quella
inferiore rivestita sino a quel momento.
Massima
Rivista:
3°/99 La ricostruzione economica, necessaria premessa
per operare la riliquidazione della pensione prevista dall'art. 3 D.L.n. 379/1987,
convertito dalla L.n. 468/1987, comporta che la valutazione dell'anzianità
pregressa sia soltanto quella effettivamente e concretamente maturata nelle varie
qualifiche via via conseguite ed esercitate; e per tanto l'anzianità maturata nella qualifica superiore
attribuita ai sensi dell'art. 2 c. II della L. n. 336/1970, "ai soli fini della liquidazione della pensione" e all'atto del
collocamento a riposo equivale sostanzialmente a zero, non avendo dato luogo a prestazione effettiva di servizio in
ragione della contestualità tra la cessazione e l'attribuzione e non può, dunque, essere considerata ai fini della
riliquidazione in base alla sentenza n. 1/1991 della Corte Costituzionale. 84
/SR/QM
Sentenza
n.
18/99/QM
Pubblicata
il:
09/06/99
Depositata in
Segreteria il:
07/10/98
Rimessa
dal:
Presidente
della Sezione II giurisdizionale centrale d'Appello
su giudizi:
n. 122/II/APC - INPDAP c/Serreli Maria Elena
Udienza:
24/02/99
Relatore:
SANZI
Augusto
Argomento:
Materia
pensionistica
Oggetto:
Se il contratto approvato con D.P.R.
25/6/83, n. 347 possa intendersi come
attributivo
del diritto all'aumento stipendiale nella misura intera ovvero alle sole
frazioni
percepite in servizio
Massima
Rivista:
3°/99 Gli accordi sindacali raggiunti in sede di
contattazione ex l. n. 93/1983 costituiscono ciascuno un corpus a sé, in quanto tale da interpretare autonomamente anche a fini
pensionistici, per cui le conclusioni valide per l'uno non debbono automaticamente valere anche per gli altri. In presenza
di un preciso meccanismo di determinazione della pensione di dipendenti degli enti locali
secondo una progressione determinata e secondo le corrispondenti decorrenze temporali, cui correlare la
retribuzione base, vanno riconosciuti a detto personale, cessato dal servizio dal 1° gennaio 1983, i benefici previsti dal
d.P.R. n. 347/1983 maturati all'atto del collocamento a riposo nell'entità effettivamente corrisposta in
relazione alle misure percentuali ed alle date indicate dalla specifica normativa. 85
/SR/QM
Sentenza
n.
11/99/QM
Pubblicata
il:
10/05/99
Depositata in
Segreteria il:
07/10/98
Rimessa
dal:
Presidente
della Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna
su giudizi:
n. C/2374 - Lai Ettore; n. C/2375 - Dessì
Antioco; n. C/2376 - De Magistris
Edoardo
Udienza:
03/03/99
Relatore:
Angelo DE
MARCO
Argomento:
Pensioni
Magistrati
Oggetto:
Se dopo l'avvento dell'art. 2 della l.
8/9/91, n. 265, la pronuncia della Corte
costituzionale
n. 501/1998 debba essere intesa nel senso che il trattamento
pensionistico
dei magistrati collocati in quiescenza anteriormente al 1/7/83 debba
essere
riliquidata con riferimento agli aumenti periodici di cui alla l. n. 27/81
proiettati
nel futuro, fino al momento dell'entrata in vigore della stessa l. n.
265/91.
Massima
Rivista:
3°/99 Le innovazioni contenute nell'art. 6 della L. n.
19 del 1994, che pur facendo venir meno la presenza necessaria del P.M. nel processo pensionistico inteso quale "Processo di
parti", ha salvaguardato il potere del P.G. di ricorrere in via generale nell'interesse della legge, hanno inteso
non eliminare la presenza dell'organo pubblico ma ricondurla nell'ambito dell'effettiva tutela di interessi
generali da far valere nel processo; e pertanto, anche in coerenza ai principi generali che regolano l'intervento di Pubblici
Ministeri operanti presso l'autorità giurisdizionale ordinaria, va pienamente riconosciuta la
legittimazione del P.G. presso la Corte dei conti nel giudizio per la soluzione di questione di massima avanti le SS.RR..
In assenza di una pronuncia "definitoria" già intervenuta in
materia, non può invocarsi il generale divieto del bis in idem; e, pertanto, va
ritenuto procedibile un ricorso alle SS.RR. in sede di soluzione di questione di massima
afferente un'identica questione definita in precedenza con una pronuncia di rito (inammissibilità).
L'apprezzamento della problematicità di una questione giuridica, al fine di determinarne il grado di difficoltà e la
conseguente suscettibilità ad essere correttamente definita quale questione di massima non è da ritenersi di puntuale
definizione, dipendendo tale apprezzamento, in larga misura, da elementi variabili in relazione alle concrete
fattispecie, riscontrabili nella questione proposta (adeguamento dei trattamenti pensionistici dei magistrati). Il
giudizio per la risoluzione delle questioni di massima non è la sede propria nella quale possano trovare ingresso
questione di legittimità costituzionale. non esiste nell'ordinamento giuridico, nè vi è stato introdotto con
la sent. della Corte Costituzionale n. 501 del 1988, un principio generale di adeguamento automatico delle pensioni dei
pubblici dipendenti alle retribuzioni dei colleghi in servizio, sul quale possa avere innovativamente inciso,
con riferimento al comparto dei magistrati e categorie assimilate, l'art. 2 della L. 265 del 1991 il cui
carattere va inteso come interpretativo e confermativo di quanto era già desumibile dalle norme positive; e pertanto non
possono essere considerati "spettanti" a detto personale, collocato in quiescenza anteriormente al 1 luglio 1983, gli aumenti periodici di cui
alla legge n. 27 del 1981, neppure con
riguardo al più circoscritto arco temporale conclusosi con l'entrata in vigore
della citata legge n. 265/91. 86
/SR/QM
Sentenza
n.
9/99/QM
Pubblicata
il:
13/04/99
Depositata in
Segreteria il:
07/10/98
Rimessa
dal:
Presidente
della Sezione I giurisdizionale centrale d'Appello
su giudizi:
n. 126/PC/IC - Avv.ra Gen.le Stato c/Sieli Fazio
Rosa
Udienza:
10/03/99
Relatore:
ZUPPA
Domenico
Argomento:
Improcedibilità
Appello Pensionsitico
Oggetto:
Applicabilità all'appello pensionistico
della disciplina indotta dall'art. 348, c. 2,
c.p.c.,
anche non riferimento alla disposizione contenuta nell'art. 75 del. R.D. n.
1214/34.
Massima
Rivista:
2°/99 La norma di cui all'art. 348, c. II del c.p.c.,
che sanziona la mancata reiterata comparizione dell'appellante alla pubblica udienza non è applicabile al giudizio pensionistico di
appello innanzi alla Corte dei conti, ove - essendone diversa la disciplina e la ratio - l'assenza delle parti
non condiziona nè impedisce la decisione della causa (peraltro l'eventuale comparizioone, può essere consentita
solo ove la parte sia rappresentata da avvocato cassazionista). 87
/SR/QM
Sentenza
n.
10/99/QM
Pubblicata
il:
23/04/99
Depositata in
Segreteria il:
18/11/98
Rimessa
dal:
Presidente
della Sezione I giurisdizionale centrale d'Appello
su giudizi:
Appello n. 224-IC/PC proposto da Ministero
Pubblica c/Mario ZEDDA avverso la
sent. n.
731/C/96 del 4/11/96 della Sezione Giurisdizionale per la Regione
Sardegna.
Udienza:
27/01/99
Relatore:
Angela
SILVERI
Argomento:
Materia
pensionistica
Oggetto:
Individuazione del "dies a quo"
della prescrizione, nei casi di azionamento di
diritti
pensionistici.
Massima
Rivista:
2°/99 Nelle ipotesi in cui la concessione della
pensione provvisoria, il limite di cui all'art. 143, ultimo comma, d. P.R. n. 1092 del 1973 per la decorrenza della prescrizione va
individuato nella data in cui il provvedimento di liquidazione della pensione provvisoria sia portato a conoscenza
dell'interessato, atto in sè ricorribile e che, con l'indicazione degli elementi presi a base del calcolo della
pensione, consente all'interessato, di accertare se il trattamento erogato corrisponde effettivamente alla propria
situazione soggettiva. Atteso che il diritto pensionistico trae origine direttamente dalla legge e non
necessita, per la sua maturazione, della intermediazione di un atto amministrativo, dopo la conunicazione
del provvedimento di liquidazione della pensione, anche provvisoria, per la decorrenza della prescrizione,
si deve aver riguardo alla scadenza di ciascun rateo ed al giorno in
cui il relativo diritto può essere fatto valere, in base alle disposizioni di
cui all'art. 2, cc. II e IV, prima parte, del r.d.l. n. 295 del 1939, come modificato
dall'art. 2, c. IV, della l. n. 428 del 1985. 88
/SR/QM
Sentenza
n.
19/99/QM
Pubblicata
il:
21/06/99
Depositata in
Segreteria il:
24/11/98
Rimessa
dal:
Presidente
della Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna
su giudizi:
1695/G proposto da CARNEVALI Pasqua c/Ministero
del Tesoro
Udienza:
17/03/99
Relatore:
Angela
SILVERI
Argomento:
Pensioni di
Guerra
Oggetto:
Applicabilità o meno alle domande di
voltura di pensione di guerra in favore di
orfano
maggiorenne, del termine decadenziale quinquennale decorrente dal primo
giorno
dell'anno successivo a quello in cui viene accertata l'invalidità anche nei
confronti di
cui sarebbe ormai in corso, prima dell'entrata in vigore della L. n. 656
del 1986,
nella specifica decadenza associata allla presunzione d'inabilità ex art.
100 comma 3,
del DPR n. 915 del 1978.
Massima
Rivista:
3°/99 Il diritto degli orfani maggiorenni al
trattamento pensionistico di guerra, che ne facciano richiesta dopo l'entrata in vigore della l. n. 656 del 1986, va valutato tenendo conto
soltanto delle condizioni e dei requisiti previsti dal nuovo sistema normativo, che ancora tale diritto alle condizioni di disagio economico ed allo
stato di effettiva inabilità al lavoro; e, pertanto, anche nei confronti deglii
orfani maggiorenni in precedenza incorsi nella specifica decadenza associata alla presunzione di inabilità ex art.100,
c.III d.P.R. n. 915 del 1978, è applicabile il termine quinquennale
decorrente dal primo giorno dell'anno successivo a quello in cui viene accertata
l'inidoneita a proficuo lavoro. 89
/SR/QM
Sentenza
n.
15/99/QM
Pubblicata
il:
27/05/99
Depositata in
Segreteria il:
21/01/99
Rimessa
dal:
Presidente
della Sezione I giurisdizionale centrale d'Appello
su giudizi:
Udienza:
14/04/99
Relatore:
Michael
SCIASCIA
Argomento:
Responsabilità
condanna singola o solidale
Oggetto:
Interpretazione delle disposizioni di cui
ai commi 1 quater e 1 quinquies della L.
14/1/1994 n.
20, nella dizione sostituita dall'art. 3 del D.L. 23/10/1996 n. 543,
convertito,
con modificazioni, nella L. 20/12/1996 n. 639, secondo i quali: - "se il
fatto
dannoso è causato da più persone, la corte dei conti valutata la singola
responsabilità
condanna per la parte che vi ha preso"(1 quater); "Nel caso di cui
al comma 1
quater, i soli concorrenti che abbiano conseguito un illecito
arricchimento
o abbiano agito con dolo sono responsabili solidalmente"(comma1
quinquies,
prima parte).
Massima
Rivista:
3°/99 Non può ritenersi applicabile il termine
perentorio previsto dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali nel giudizio contabile, ove queste non rivestano un
ruolo delimitativo del processo; e, pertanto, avendo detto termine natura ordinatoria ed essendo posto
essenzialmente a garanzia del contraddittorio, al fine di consentire alla controparte di poter contestare motivatamente le
argomentazioni contenute nella memoria, può ritenersi ammissibile una memoria tardiva ove nel concreto sia
raggiunto tale scopo. E' inammissibile, nella sede del giudizio, per soluzione di questione di massima,
l'eccezione relativa all'avvenuta cessazione della materia del contendere, attenendo essa all'esame del giudice di
merito. L'aspetto unitario dell'atto deliberativo collegiale si riverbera esclusivamente verso l'esterno, mentre
nella sua struttura interna è il risultato del concorso di una pluralità di atti ( voto dei singoli componenti)
collegati nell'ambito di un procedimento amministrativo , provenienti da soggetti diversi, posti anche su
piani differenziati e nell'esercizio di funzioni diverse; e, pertanto, pur fondendosi in una volontà comune verso
l'esterno, ognuno di questi mantiene la sua autonoma rilevanza anche ai fini delle responsabilità individuali,
tra cui quella gestoria, rimessa alla giurisdizione della Corte dei conti.
Il criterio della parziarietà anche per gli atti collegiali, non ha conseguenze
sulla natura della responsabilità gestoria, che ha una natura risarcitoria sui
generis, non rientrando pienamente in alcuna delle categorie civilistiche della responabilità contrattuale ed
extracontrattuale, essendosi sviluppata sul piano dei rapporti di diritto pubblico, per soddisfare bisogni propri
dell'organizzazione amministrativa. 90
/SR/QM
Sentenza
n.
17/99/QM
Pubblicata
il:
31/05/99
Depositata in
Segreteria il:
25/01/99
Rimessa
dal:
Presidente
della Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna
su giudizi:
725/C proposto da CAVICCHI Gina e GENNARI
Gabriella c/ PREFETTURA DI
BOLOGNA
Udienza:
21/04/99
Relatore:
Edoardo
ANDREUCCI
Argomento:
Materia
pensionistica civile
Oggetto:
Ambito di applicazione dell'accordo
sindacale collettivo per il personale dei
ministeri di
cui al D.P.R. n. 344 del 25/6/83, con riferimento alla spettanza o
meno al
personale cessato nel periodo di vigenza economica di questo al
trattamento
pensionistico dapprima calcolato sugli scaglioni
di aumento in
relazione
alla data della cesssazione dal servizio e poi definitivamente
quantificato
sulla retribuzione finale prevista dall'accordo stesso.
Massima
Rivista:
3°/99 Gli accordi di cui al d.P.R. n. 933/1983
rispondono ciascuno, pur nei limiti di legge, a principi e regole proprie funzionali alle esigenge dello specifico comparto; e, pertanto,
anche ai fini pensionistici ciascuno di essi va interpretato autonomamente, non essendo necessario un livellamento
paritetico ovvero una omogeneizzazione di tutti i contratti, né per i successivi periodi temporali, né
per i diversi comparti cui afferiscono. Ai fini pensionistici i benefici economici di cui agli artt. 3 e 6 del
d.P.R. n. 344/ 1983 spettano in relazione a quanto effettivamente maturato al momento del collocamento in quiescenza,
secondo le differenti misure percentuali di cui alle date indicate dalla stessa normativa.
|