61  /SR/QM                                            Sentenza n.           10/98/QM

                                                                                      Pubblicata il:           01/04/98

   Depositata in

   Segreteria  il:             26/11/97

   Rimessa dal:        Presidente della Sezione I giurisdizionale centrale d'Appello

   su giudizi:            144/PG/IC - Nunziata Maria

   Udienza:                  04/03/98            Relatore:      GATTI Claudio G.

   Argomento:          Materia Pensionistica

   Oggetto:               1- Se, in sede di appello pensionistico sia possibile per il Collegio giudicante dare

                                ingresso alla cognizione del prospettato difetto di motivazione in punto di

                               classifica; 2 - In quali limiti ciò sia possibile, e cioè solo in caso di assoluto

                               difetto di motivazione o anche in ipotesi di motivazione insufficiente o

                               contraddittorio; 3 - Se, nell'affermativa, il giudice di appello debba ritenere la

                               causa ovvero debba rimettere già atti al giudice di 1° grado e, in tal caso, con

                               quali modalità procecurali.

   Massima                                           Rivista:          3°/98

Appartiene al giudice di seconda istanza, in materia pensionistica, la cognizione del difetto di motivazione - da

estendersi anche all'insufficiente e contraddittoria motivazione - in tema di classifica di infermità o lesioni,

nonché di dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e di aggravamento di infermità

 o lesioni.


          62  /SR/QM                                            Sentenza n.           11/98/QM

                                                                                      Pubblicata il:           15/05/98

   Depositata in

   Segreteria  il:             11/12/97

   Rimessa dal:        Presidente della Sezione I giurisdizionale centrale d'Appello

   su giudizi:            136/PC - Ministero dell'interno e prefettura di Brindisi

   Udienza:                  08/04/98            Relatore:      DE FEO Antonio

   Argomento:          Pensioni Civili

   Oggetto:               Se, tenuto conto della disposizione di cui all'art. 10, I comma, del D.P.R.

                               27/3/847 n. 69, spetti ai dipendenti della polizia di Stato, cessati dal servizio

                               durante la vigenza contrattuale dell'accordo ivi recepito, la riliquidazionie della

                               pensione sulla base dell'intero beneficio economico di attività contemplato, ovvero

                                soltanto sulla base della frazione dello stesso, effettivamente percepita e, quindi

                               , maturata in corrispettivo della resa prestazione lavorativa fino  alla data del

                               collocamento a riposo.

   Massima                                           Rivista:          1°/99

In base all'interpretazione letterale e sistematica delle norme contenute nel DPR n. 69 del 1984 - da leggersi in

coerenza al principio generale di cui all'art. 43 del T.U. n. 1092 del 1973, che pone una correlazione tra

stipendio effettivo e trattamento di quiescenza - i relativi benefici spettano agli ex dipendenti della Polizia di

Stato; cessati dal servizio con decorrenza 1 gennaio 1983 nella misura effettivamente corrisposta all'atto di

collocamento a riposo. La riliquidazione e la perequazione sono istituti, con i quali il legislatore adegua le

pensioni al costo della vita ed alla c.d. dinamica retributiva, di esclusiva competenza del legislatore primario,

non suscettibili di disciplina in occasione di accordi sindacali aventi diverso oggetto e finalità


          63  /SR/QM                                            Sentenza n.           20/98/QM

                                                                                      Pubblicata il:           11/09/98

   Depositata in

   Segreteria  il:             15/12/97

   Rimessa dal:        Presidente della Sezione II giurisdizionale centrale d'Appello

   su giudizi:            n. 7/II/A proposto da DE MONTIS Vittoria

   Udienza:                  18/02/98            Relatore:      SANZI Augusto

   Argomento:          Servizio di tesoreria

   Oggetto:               Se le norme dell'art. 73 del T.U. 15/5/63, n. 858/, disciplinanti il servizio di

                               tesoreria comunale, sono dispositive (derogabili) o imperative (inderogabili); e se,

                               la conferma disposta dall'art. 31 del DPR 603/1973 riguarda i soli contratti di

                               gestione delle esattorie o anche quelli relativi al servizio delle tesorerie.

   Massima                                           Rivista:          5°/98

L'art. 73  t.u. n. 858 del 15 maggio 1963 è norma  che per sua natura può essere derogata dalle parti, le quali,

per la riscossione di entrate che comportino attività di mero incasso, possono stabilire, con clausolo di

inequivocabile tenore e testo, un compenso la cui misura massima non può superare quella prevista per l'aggio.

La conferma di cui all'art. 31 del dPR n. 603 del 1973 non riguarda solo il servizio di esattoria, ma anche quello

di tesoreria affidato al medesimo esattore, salvo che il comune non abbia provveduto altrimenti, affidando la

gestione della tesoreria in conformità a quanto disposto dall'art. 99 del RDL n. 375/1936.


          64  /SR/QM                                            Sentenza n.           21/98/QM

                                                                                      Pubblicata il:           24/09/98

   Depositata in

   Segreteria  il:             30/12/97

   Rimessa dal:        Procuratore generale

   su giudizi:            n. 350/IIC/PM Mazziotta Antonio, n. 352/IIC/PM Gueli Francesco, n. 353/IIC/PM

                               Pelino Sandro

   Udienza:                  06/05/98            Relatore:      NICOLETTI Giuseppe

   Argomento:          Materia Pensionistica

   Oggetto:               Cumulabilità o divieto di cumulo della pensione privilegiata con trattamento di

                               attività spettante ai commissari di leva.

   Massima                                           Rivista:          5°/98

In coerenza ai principi sistematici, in base ai quali nel giudizio pensionistico trovano composizione, insieme a

quelli privati, interessi generali dell'ordinamento ad un equilibrato adeguamento dei sistemi previdenziali, il

Procuratore generale può e deve intervenire, anche attraverso la proposizione di una questione di massima,

allorchè rilevi un interesse generale, che ove non ben individuato o trascurato, rimarrebbe privo di tutela, non

essendo necessario al riguardo il previo consenso delle parti. Il trattamento di attività spettante ai commissari di

 leva e cumulabile con il trattamento privilegiato ordinario conseguito nel precedente rapporto di servizio militare,

 in quanto pur derivando da questa la nuova posizione, ne risultano prevalenti i nuovi e differenti connotati (ruolo

civile).


          65  /SR/QM                                            Sentenza n.           14/98/QM

                                                                                      Pubblicata il:           19/06/98

   Depositata in

   Segreteria  il:

   Rimessa dal:        Procuratore generale

   su giudizi:            N. 573-IC/A Alligo Santi  -  n. 574-IC/A Ribaudo Filippo   -   n. 587-IC/A Marinese

                               Ignazio

   Udienza:                  13/05/98            Relatore:      SANZI Augusto

   Argomento:          Invito a dedurre

   Oggetto:               Natura e funzione giuridica dell'invito a dedurre e suo possibile inquadramento

                               giuridico o meno fra i presupposti processuali o le condizioni di procedibilità

                               dell'azione.

   Massima                                           Rivista:          4°/98

Il giudizio avanti le Sezioni riunite in sede di soluzioni di questioni di massima ha per oggetto la risoluzione di

un punto di diritto, che prescinde e si distacca dalle altre questioni legati alla causa in relazione alla quale è

sorta la questione di massima , dovendosi escludere la proposizione di questioni ed eccezioni proprie del

giudizia di merito, che vanno esaminate e decisa dal giudice naturale; e pertanto è inammissibile in tale giudizio

 la questione attinente alla giurisdizione che non incide sul peculiare giudizio, così come la valutazione di una

situazione processuale concreta (ammissibilità dell'originario atto di citazione). "L'invito a dedurre" che

costituisce figura processuale del tutto peculiare nel panorama processuale dell'ordinamento italiano, ha natura

di atto procedimentale preprocessuale che assolve alla duplice funzione di consentire all'inviatato di svolgere le

proprie argomentazioni al fine di evitare la citazione in giudizio e di garantire nel contempo la massima possibile

 completezza istruttoria, derivandone dalla sua mancanza non la nullitè, ma la inammissibiltà della citazione

(che può essere riproposta dopo la rinnovazione dell'invito); e pertanto deve escludersi una piena ed assoluta

corrispondenza del contenuto all'atto di citazione, a meno che quest'ultimo non si discosti nettamente dal

nucleo essenziale della causa petendi e petitum tipicizzanti la fattispecie dannosa ipotizzata nell'invito, non

potendosi parlare nè di mutatio libelli, nè di possibili vizi di ultrapetizione.


          66  /SR/QM                                            Sentenza n.           18/98/QM

                                                                                      Pubblicata il:           04/08/98

   Depositata in

   Segreteria  il:             09/02/98

   Rimessa dal:        Presidente della Sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia

   su giudizi:            n. 6090 - PR/Patti Giovanni, Russo Gaspare , Galioto Vincenzo, La Placa

                               Cataldo, Abbate Rocco e Prici Marcello

   Udienza:                  27/05/98            Relatore:      BENCIVENGA Giovanni

   Argomento:          Atto di Citazione

   Oggetto:               Intepretazione dell'espressione "emettere l'atto di citazione" adoperata dal

                               legislatore a proposito dell'obbligo imposto al PM di chiamare in giudizio e

                               presunti responsabili del danno entro i termini introdotti dall'art. 5, primo comma

                               della legge 14/1/94, n. 19, così come modificato dall'art. 1 del decreto legge n.

                               23/10/96, n. 543 convertito in legge 20/12/96, n. 639.

   Massima                                           Rivista:          4/98

L'espressione"emettere l'atto di citazione"contenuta nell'art.5,c. I d.l. n.453/1993 conv. con l.n.19/1994 nel testo

 modificato dalla l.n.639/1996, va intesa, nella ratio e nel contesto sistematico del processo contabile, come

deposito dell'atto di citazione nella segreteria della Sezione, non potendo attribuirsi al Procuratore Regionale

compiti ulteriori spettanti ad altri organi, nè risultando lesa la funzione di garanzia da tale interpretazione, che

consente l'effettivo rispetto dei termini previsti dal legislatore.


          67  /SR/QM                                            Sentenza n.           13/98/QM

                                                                                      Pubblicata il:           19/06/98

   Depositata in

   Segreteria  il:             09/02/98

   Rimessa dal:        Presidente della Sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia

   su giudizi:            n. 2271 - Bonfante Salvatore

   Udienza:                  03/06/98            Relatore:      ZUPPA Domenico

   Argomento:          Materia Pensionistica

   Oggetto:               Applicabilità dell'art. 6 comma 8 del D.L. 15/11/93, n. 453 convertito in legge

                               14/1/94, n. 19 ai ricorsi pendenti all'entrata in vigore della legge stessa. Effetti

                               della mancata presentazione dell'istanza di prosecuzione del giudizio a seguito di

                                notifica della comunicazione e del decreto di fissazione di udienza, effettuate

                               tramite deposito nella Segreteria della Sezione.

   Massima                                           Rivista:          4°/98

Affinchè una questione di diritto venga deferita alle Sezioni riunite in sede di soluzione di questione di massima

occorre che la stessa nel giudizio in cui si innesta, abbia carattere pregiudiziale rispetto alla pronuncia da

rendere e che abbia dato luogo o possa dar luogo ad incertezze interpretative eccedenti quelle normali difficoltà

che si riscontrano nel potere-dovere di decisione di cui deve dar prova il remittente; e per tanto è inammissibile

una questione di cui non sia dimostrata la generale ed obiettiva problematicità e la funzionalità alla soluzione

del giudizio in riferimento a cui viene sollevata (nella specie applicabilità della nuova normativa sulle notificazioni

e comunicazioni alle operazioni da compiere nell'ambito di processi attivati prima della sua entrata in vigore; art.

 6 c. VIII, l: n: 19/1994).


          68  /SR/QM                                            Sentenza n.           16/98/QM

                                                                                      Pubblicata il:           20/07/98

   Depositata in

   Segreteria  il:             24/02/98

   Rimessa dal:        Presidente della Sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia

   su giudizi:            n. 12525/G Giaquinta Giovanna Concetta / Min. del Tesoro

   Udienza:                  10/06/98            Relatore:      GATTI Claudio G.

   Argomento:          Materia Pensionistica

   Oggetto:               Omissione dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto nella formulazione

                               dell'atto introduttivo del giudizio - inamissibilità del ricorso - art. 6, comma 7 del

                               d.l. 15/11/93 n. 453, convertito con modifiche dalla l. 14/1/94 n. 19.

   Massima                                           Rivista:          4/98

Affinchè una questione di diritto venga deferita alle Sezioni Riunite in sede di soluzione di questione di

massima,la presenza dei cui requisiti ha carattere di assoluta priorità-occorre che sussista un'intrinseca

difficoltà di interpretazione della disposizione da applicare  e venga dato conto  di un contrasto

giurisprudenziale,nella specie non ravvisabile,dovendosi escludere il ricorso alle Sezioni Riunite per una

pronuncia meramente consultiva o sostitutiva(nella specie tali requisiti non sono stati riscontrati in ordine alla

questione prospettata,attinente all'applicazione dell.art.3r.d.n.1038/1933 nel giudizio pensionistico di guerra).


          69  /SR/QM                                            Sentenza n.           22/98/QM

                                                                                      Pubblicata il:           30/09/98

   Depositata in

   Segreteria  il:             03/03/98

   Rimessa dal:        Presidente della Sezione III giurisdizionale centrale d'Appello

   su giudizi:            n. 01018/PC/IIIC - Presidenza del Consiglio dei Ministri e Corte dei conti

                               c/BAIOCCHI Pietro

   Udienza:                  01/07/98            Relatore:      SANZI Augusto

   Argomento:          Pensioni Magistrati

   Oggetto:               Legittimità della riliquidazione dei trattamenti di pensione dei magistrati od

                               equiparati cessati dal servizio ante 01/07/83, ovvero anche successivamente, con

                                applicazione dei miglioramenti conseguenti alla l. n. 27 del 1981 per il periodo

                               01/01/88-22/07/91.

   Massima                                           Rivista:          5°/98

E' inammissibile i deferimento alle Sezioni riunite di una questione di massima, qualora il contrasto

giurisprudenziale sia riferito a pronunce tra Sezioni regionali e Sezioni centrali della Corte dei conti - peraltro

queste ultime uniformi nella soluzione dei casi analoghi - trattandosi di difformità interpretative che sono

fisiologiche nel sistema  e possono  comunque essere risolte mediante lo strumento dell'appello da parte dei

soggetti interessati, dovendosi escludere che il ruolo delle Sezioni riunite si spinga sino a ricoprire funzioni

suppletive o aggiuntive.


70/SR/QM                             Sentenza n. 21/1999/QM

                                                                                                          Pubblicata il: 16/07/1999

 

 

                                                                                                         

Depositata in

Segreteria  il:                13/08/98

 

Rimessa dal:                 Presidente della Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio.

 

Sui giudizi: n. 02582/M – Aldo FELICI – n. 0141818/M Clara ACQUAVIVA ved. SPADACCINI.

 

 

Udienza:                      02/06/99                                       Relatore: Edoardo ANDREUCCI

 

________________________________________________________________________________

 

Argomento:                  Pensioni Militari

 

Oggetto:                       Rivalutazione dell’indennità di aereonavigazione e sua commutabilità nel trattamento di pensione normale, entro i limiti in cui l’indennità di aereonavigazione  concorre a determinare la pensione, secondo la normativa specificamente ad essa riferita (art. 19 l. 78/83).

 

Massima                       Rivista n. 4/99

 

 

            Nel giudizio avanti alle SS.RR. in sede di soluzione di questione di massima è inammissibile un’opposizione di terzo – nella specie tra l’altro esperita bei confronti di una pronuncia relativa alla competenza e come tale inidonea a ledere i diritti opposti – attesochè le pronunce che ne conseguono sono vincolanti solo con riferimento ai giudizi nei quali sono state poste, mentre per gli altri giudizi aventi ad oggetto identiche questioni giuridiche esse hanno solo l’auctoritas dovuta alla peculiare funzione.

            Affinché una questione di diritto venga deferita alle SS.RR. in sede di soluzione di questione di massima occorre che il giudice remittente indichi i termini esatti del quesito, dando adeguata motivazione ed esplicitazione di quanto attiene al contrasto giurisprudenziale ed alle sentenze che lo hanno evidenziato; e, pertanto, sono inammissibili ordinanze che non indichino puntualmente il petitum, cioè il punto di diritto sul quale viene chiesta la pronuncia, ma si limitino ad incompleti riferimenti giurisprudenziali, senza evidenziare la sussistenza di un reale contrasto giurisprudenziale, ed a svolgere considerazioni sulle conseguenze che deriverebbero da una soluzione piuttosto che da un’altra.

 

 

 


          71  /SR/QM                                            Sentenza n.           19/98/QM

                                                                                      Pubblicata il:           01/09/98

   Depositata in

   Segreteria  il:             13/03/98

   Rimessa dal:        Presidente della Sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia

   su giudizi:            n. 12566/G - Sorci Giuseppe c/Min. Tesoro

   Udienza:                  22/07/98            Relatore:      RICCO' Annibale

   Argomento:          Materia Pensionistica

   Oggetto:               Inammissibilità del ricorso per omessa allegazione all'atto introduttivo del giudizio

                                di documentazione sanitaria di strutture pubbliche o di perizia medica, art. 6, c.

                               9, del d.l. 15/11/93, n. 453. Immediata applicazione della norma ai giudizi

                               pendenti o applicabilità della norma soltanto ai giudizi presentati dopo l'entrata in

                               vigore della legge stessa.

   Massima                                           Rivista:          5/98

La proposizione alle Sezioni Riunite di una questione di massima da parte del Procuratore Generale deve

essere effettuata con specifico atto notificato alle parti (e non con memoria o nelle note di udienza),attesa la

natura di giudizio incidentale, che richiede il rispetto del contraddittorio e delle decisioni assunte, che devono

comunque concernere un caso verificatosi nella realtà processuale e non situazioni solo teoricamente

ipotizzate. La disposizione di cui al c.IX dell'art.6 del d.l.n.453 del 1993 convertito con l.n.19 del 1994, che

prevede speciali condizioni di ammissibilità dei ricorsi pensionistici in materia di aggravamento di infermità, con

la presentazione di perizie mediche o certificazioni sanitarie di appoggio, non può avere efficacia per i ricorsi

presentati prima della sua entrata in vigore.


          72  /SR/QM                                            Sentenza n.             2/99/QM

                                                                                      Pubblicata il:           18/01/99

   Depositata in

   Segreteria  il:             02/04/98

   Rimessa dal:        Presidente della Sezione II giurisdizionale centrale d'Appello

   su giudizi:            n. 384/IIC/APM - Arnera Egidio

   Udienza:                  30/09/98            Relatore:      AULISI Silvio

   Argomento:          Materia Pensionistica

   Oggetto:               Sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata - Interpretazione della

                               portata precettiva del comma 5 ter, introdotto dalla legge n. 639/96 in

                               sostituzione del coma 5 dell’art. 1 della legge n. 19/94.

   Massima                                           Rivista:          1°/99

Le pronunce adottate dalle Sezioni riunite in sede di risoluzione di questione di massima, non costituendo

espressione di un parere e non potendo avere un carattere astratto o di mero indirizzo, devono presentare

parere vincolante, in rapporto di pregiudizialità e di connessione, nel giudizio dal quale traggono origine; e per

tanto e inammissibile, per difetto di rilevanza, una questione di massima relativa all'effetto sospensivo

dell'appello in materia pensionistica, laddove nella stessa sede remittente era stata avanzata una domando

interinale cautelare di sospensione del provvedimento oggetto di ricorso (nella specie un nuovo provvedimento

amministrativo di recupero del credito erariale).


          73  /SR/QM                                            Sentenza n.           23/98/QM

                                                                                      Pubblicata il:           17/11/98

   Depositata in

   Segreteria  il:             20/04/98

   Rimessa dal:        Presidente della Sezione I giurisdizionale centrale d'Appello

   su giudizi:            n. 614-IC/A - P.R. / Maggia Felice A. e D'Alessandro Giuseppe F..

   Udienza:                  07/10/98            Relatore:      ANDREUCCI Edoardo

   Argomento:          Procedura

   Oggetto:               1) se si ritenga nell'ordinamento attuale la sopravvivenza dell'art. 105 del R.D.

                               1038/33 nella sua unità; 2) se si ritenga la sopravvivenza del solo c. 1 della detta

                               norma restando regolate le ipotesi previste dal c.2, dell'art. 354 c.p.c.; se

                               vengono ritenuti applicabili ai fini della regolazione dei casi di rimessione della

                               causa al giudice di appello al giudice di 1° grado esclusivamente gli artt. 353 e

                               354 c.p.c. in relazione alla implicita abrogazione del detto art. 105.

   Massima                                           Rivista:          6°/98

In base alla normativa vigente una questione  di diritto può essere deferita alle SS.RR. in sede di soluzione di

questione di massima soltanto dai soggetti espressamente legittimati (Sezioni centrale e regionali e

Procuratore generale) dovendosi ritenere inammissibile quella introdotta da una parte privata, (che tra l'altro nella

 specie travalica totalmente la materia già deferita). Il rinvio alle norme del c.p.c. previsto dall'art. 26 del

regolamento n. 1038/1933 va effettuato entro i limiti di conpatibilità ed applicabilità alla particolare fisionomia dei

 giudizi che si svolgono avanti la Corte dei conti, i quali sono retti da un sistema normativo processuale avente

una propria specifica configurazione; e, pertanto attesa la specificità, razionalità e sufficienza della norma di cui

all'art. 105 del regolamento n. 1038/1933, nel disporre che in presenza di una sentenza di primo grado limitata a

 sole questioni pregiudiziali il giudice d'appello non può pronunciare nel merito, va esclusa ogni necessità di

integrazione ex art. 26 reg. e va riaffermata la piena vigenza della disposizione di cui all'art. 105.


          74  /SR/QM                                            Sentenza n.           26/98/QM

                                                                                      Pubblicata il:           31/12/98

   Depositata in

   Segreteria  il:             20/04/98

   Rimessa dal:        Presidente della Sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia

   su giudizi:            n. 5132 -  P.M-. / Ente Nazionale Addestramento Professionale (E.N.A.P.)

   Udienza:                  14/10/98            Relatore:      SANZI Augusto

   Argomento:          Rendiconti

   Oggetto:               Valenza probatoria degli accertamenti operati dall’Amministrazione in sede di

                               esame e riesame del rendiconto: se l’onere della prova dell’erroneità od

                               illegittimità del provvedimento di revisione della P.A. sia a carico dell’ente gestore

                                o se, invece, debba comunque imputarsi al Pubblico Ministero. Valutazione

                               dell’elemento soggettivo insito nel comportamento del convenuto.

   Massima                                           Rivista:          6°/99

E' inammissibile il deferimento alle SS.RR. di una questione di massima, qualora il contrasto giurisprudenziale

sia riferito a pronunce di primo grado e di appello, trattandosi di difformità interpretative che sono fisiologiche nel

 sistema processuale, e che peraltro nella specie concernono in buona parte principi della responsabilità

contabile pacifici in giurisprudenza.


          75  /SR/QM                                            Sentenza n.             6/99/QM

                                                                                      Pubblicata il:           09/03/99

   Depositata in

   Segreteria  il:             30/04/98

   Rimessa dal:        Presidente della Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio

   su giudizi:            n. 534/R - Querci Nevo, Vitale Giuseppe M. e Molinari Carmelo

   Udienza:                  28/10/98            Relatore:      PEZZELLA Francesco

   Argomento:          Sequestro Conservativo

   Oggetto:               Soluzione della questione se, in pendenza di un procedimento di declaratoria di

                               inefficacia di un precedente provvedimento cautelare, possa o meno essere

                               disposto un nuovo sequesto conservativo sui medesimi beni e per uno stesso

                               titolo senza che ci sia violazione del principio del "ne bis in idem" e se tale

                               principio riguardi solo il giudizio di merito e non le misure cauteralri.

   Massima                                           Rivista:          2°/99

In pendenza di un procedimento per declaratoria di inefficacia di un provvedimento cautelare, non può essere

disposto, sui medesimi beni e per uno stesso titolo, un nuovo sequestro conservativo i cui effetti si

sovrappongono al primo, fermo restando che compete al giudice designato verificare l'eventuale sopravvenienza

di condizioni dell'azione cautelare inizialmente carenti e, comunque, di esercitare i poteri di modifica previsti

dell'art. 5, c. IV, del d.l. n. 453 del 1993 convertito dalla l. n. 19 del 1994.


          76  /SR/QM                                            Sentenza n.           24/98/QM

                                                                                      Pubblicata il:           11/12/98

   Depositata in

   Segreteria  il:             07/05/98

   Rimessa dal:        Procuratore generale

   su giudizi:            n. 177/IIIC/A - Wanderlingh Franco

   Udienza:                  04/11/98            Relatore:      GATTI Claudio G.

   Argomento:          Istituto dell'Abbandono

   Oggetto:               Riforma processuale di cui alle leggi n. 19/94 e n. 639/96: abrogazione implicita

                               dell'Istituto dell'abbandono e, nel caso di sua vigenza, sul "dies a quo" del

                               termine in questione.

   Massima                                           Rivista:          6°/99

Affinchè una questione di diritto venga deferita alle SS.RR: in sede di soluzione di questione di massima

occorre che la stessa abbia carattere funzionale rispetto alla pronuncia da rendere nel giudizio in cui si innesta;

e, pertanto, va dichiarata inammissibile, laddove, come nella specie, su di una eccezione ivi proposta (di

irricevibilità e di procedibilità dell'appello, che cronologicamente e concettualmente precede quella

dell'abbandono) non vi sia stato espresso pronunciamento da parte delle Sezioni.


          77  /SR/QM                                            Sentenza n.           25/98/QM

                                                                                      Pubblicata il:           28/12/98

   Depositata in

   Segreteria  il:             23/06/98

   Rimessa dal:        Presidente della Sezione III giurisdizionale centrale d'Appello

   su giudizi:            appello n. 01057PC/IIIC proposto da ministero del Tesoro c/ Savastano Andrea

                               avverso la sent. n. 1460/96/c della Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio

   Udienza:                  11/11/98            Relatore:      MASTROPASQUA Nicola

   Argomento:          Materia pensionistica

   Oggetto:               Sussistenza o meno del divieto di cumulo, nel trattamento pensionistico, della

                               XIII^ mensilità

   Massima                                           Rivista:          6°/99

La natura ed i presupposti per il percepimento della tredicesima mensilità da parte del pensionato che presti

opera retributiva a carico dello Stato o di ente pubblico sono diversi rispetto a quelli relativi alla percezione di

due indennità integrative speciali; e, pertanto, anche successivamente alla sentenza della Corte costituzionale

n. 232/1993 (che ha dichiarato illegittimo l'art. 97, c.- I, d.P.R. n. 1092/1973 "nella parte in cui non determina la

misura della retribuzione, oltre la quale non compete la tredicesima mensilità") in assenza di un intervento del

legislatore e di generalizzati divieti normativi nell'ordinamento giuridico, deve ritenersi che non sussista alcuna

norma di divieto di cumulo di due tredicesime mensilità e che tali assegni spettino al pensionato.


          79  /SR/QM                                            Sentenza n.             1/99/QM

                                                                                      Pubblicata il:           14/01/99

   Depositata in

   Segreteria  il:             09/07/98

   Rimessa dal:        Presidente della Sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia

   su giudizi:            n. 6180/C - La Mantia Emilia

   Udienza:                  25/11/98            Relatore:      ZUCCHERETTI Cristina

   Argomento:          Materia pensionistica

   Oggetto:               Rilevanza della buona fede in ipotesi di ripetizione pensionistico sui trattamenti

                               provvisori, connessa alla durata nel tempo dell'erogazione ed all'assenza di un

                               concorso colposo del pensionato nell'errore della P.A.

   Massima                                           Rivista:          1°/99

Attese le norme di diritto comune (art. 2033 c.c.) e di diritto amministrativo (art. 162 T.U. n. 1092/1973 nel testo

 sostituito dal DPR n. 138/1986) che regolano la materia e la natura non suscettibile di interpretazione

analogica dell'art. 206 T.U. n. 1092/1973,  cui non va riconosciuto carattere di principio generale di irripetibilità

delle somme indebitamente corrisposte - al di fuori dell'ipotesi previste dalla legge relative a provvedimenti di

revoca o modifica di pensioni definitive - non sussiste la possibilità per il giudice di attribuire rilievo alla buona

fede del percettore per somme erroneamente corrisposte dall'amministrazione su trattamenti provvisori ex art.

162, T.U. n. 1092/1973, pjur se sia decorso un notevole lasso di tempo.


          78  /SR/QM                                            Sentenza n.             3/99/QM

                                                                                      Pubblicata il:           19/01/99

   Depositata in

   Segreteria  il:             07/07/98

   Rimessa dal:        Procuratore generale

   su giudizi:            n. 780/IIC/A - Incaminato Roberto

   Udienza:                  18/11/98            Relatore:      CUPPONE Michele

   Argomento:          Appello Incidentale

   Oggetto:               Individuazione del termine perentorio, nel processo contabile, per la proposizione

                               dell'appello incidentale.

   Massima                                           Rivista:          1°/99

E' inammissibile, nel giudizio avanti alle Sezioni riunite in sede di esame di questione di massima,ml'intervento

di soggetto che, pur titolare di gravame innanzi alla giurisdizione della Corte dei conti, non lo sia nel giudizio

instaurato avanti ai giudici remittenti, non essendo portatore di un peculiare interesse concreto, attuale e diretto

 e venendo altresì travalicato il  necessario potere di cognizione affidato al giudice naturale presso cui pende il

giudizio. le norme del regolamento di procedura approvato con R.D. n. 1038 del 1933, con le modificazioni

seguite costituiscono un sistema compiuto in materia di appello incidentale; e peertanto non vi è spazio per la

utilizzazione di norme tratte dal codice di procedura civile, attesa la esauriente definizione di ogni profilo

procedimentale, nè per la distinzione, propria del codice di rito, tra appello incidentale (art. 333 c.p.c.) ed

appello incidentale tartivo (art. 334 c.p.c.): L'appello incidentale può essere proposto sia dall'appelato parte

privata, sia dal Procuratore generale o dal Procuratore regionale territorialmente competente ai quali sia stato

notificato, a qualsiasi titolo l'appello principale, nel termine di trenta giorni dalla notifica, cui si aggiungono altri

trenta giorni per la notifica e il deposito del nuovo atto.


            80/SR/QM                             Sentenza n. 13/1999/QM

                                                                                                          Pubblicata il: 13/05/1999

 

 

                                                                                                         

Depositata in

Segreteria  il:                13/08/98

 

Rimessa dal:                 Presidente della Sezione III giurisdizionale centrale d’appello

 

Sui giudizi: giudizio n. 01116/PC/III/C proposto da SCODELLARI Mario c/ Ferrovie dello Stato – Min. Tesoro

 

 

Udienza:                      17/02/99                                       Relatore: Angelo DE MARCO

 

________________________________________________________________________________

 

Argomento:                  Materia pensionistica

 

Oggetto:                       Se in attuazione del disposto della sentenza n. 7/91 della Corte Costituzionale deve essere rideterminata la misura della pensione in godimento con il calcolo della anzianità pregressa nella superiore qualifica conseguita all’atto del collocamento a riposo in virtù dell’art. 2, co. 2 della legge n. 336/79.

 

Massima                       Rivista n. 3/99

 

 

            La ricostruzione economica, necessaria premessa per operare la riliquidazione della pensione prevista dall’art. 3 d.l. n. 3/1987, convertito dalla l. n. 468/1987, comporta che la valutazione dell’anzianità pregressa sia soltanto quella effettivamente e concretamente maturata nelle varie qualifiche via via conseguite ed esercitate; e pertanto l’anzianità maturata nella qualifica superiore attribuita ai sensi dell’art. 2, c. 2°, della l. n. 336/1970, “ai soli fini della liquidazione della pensione” e all’atto del collocamento a riposo equivale sostanzialmente a zero, non avendo dato luogo a prestazione effettiva di servizio, in ragione della contestualità tra la cessazione e l’attribuzione e non può, dunque, essere considerata ai fini della riliquidazione in base alla sentenza n. 1/1991 della Corte Costituzionale.

 


          81  /SR/QM                                            Sentenza n.             8/99/QM

                                                                                      Pubblicata il:           17/03/99

   Depositata in

   Segreteria  il:             13/08/98

   Rimessa dal:        Presidente della Sezione III giurisdizionale centrale d'Appello

   su giudizi:            n. 1138/PC/IIIC - Moretti Bruno c/Presidenza del Consiglio dei Ministri e D.P.T. di

                                Roma

   Udienza:                  03/02/99            Relatore:      Pino ZINGALE

   Argomento:          Materia Pensionistica

   Oggetto:               Se il concetto di "miglioramenti" di cui all'art. 4, c. 5, della L. 23/12/92 n. 498 sia

                               compresivo o meno dei benefici attribuibili in funzione perequativa in applicazione

                               della L. 730/83 e successive modificazioni ed integrazioni.

   Massima                                           Rivista:          2°/99

E' inammissibile una questione deferita alle SS.RR: in sede di soluzione di questione di massima, ove il

remittente non abbia provveduto ad indicare analiticamente la giurisprudenza in base a cui verrebbe ad essersi

realizzato il contrasto affermato come sussistente, nè abbia offerto, nella prospettiva di una problematica

interpretazione della norma, la dialettica esposizione delle contrapposte soluzione prospettabili.


            82/SR/QM                             Sentenza n. 16/1999/QM

                                                                                                          Pubblicata il: 28/05/1999

 

 

                                                                                                         

Depositata in

Segreteria  il:                28/09/98

 

Rimessa dal:                 Presidente della Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna

 

Sui giudizi: giudizio n. 164/R – P.R. c/ Amerigo MANCINI

 

 

Udienza                       10/02/99                                       Relatore: Augusto SANZI

 

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Argomento:                  Danno Patrimoniale

 

Oggetto:                       “Sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti in materia di danno non patrimoniale nell’ipotesi di difetto di un concomitante danno patrimoniale”

 

Massima                       Rivista n. 3/99

 

 

            Nell’evoluzione dell’ordinamento  e della giurisprudenza, deve ritenersi che la lesione di un bene immateriale (alla cui categoria va ricordato il bene “immagine” dell’amministrazione) non rileva solo ex se, ma anche in quanto abbia comportato la necessità di un risarcimento di natura patrimoniale rientrante autonomamente nella cognizione della Corte dei conti, la cui giurisdizione dunque sussiste, anche qualora non sia richiesto il risarcimento per danno arrecato a bene patrimoniale.

            In mancanza di puntuali elementi probatori sulla consistenza del danno per lesione di un bene immateriale, il giudice provvederà alla sua determinazione in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c., valevole anche nei giudizi di responsabilità amministrativa, con l’obbligo di una adeguata motivazione basata su congrue, anche se sommarie, ragioni del processo logico seguito per la sua quantificazione.

   Nelle ipotesi di danni ai beni immateriali dell’immagine, prestigio, decoro, ecc. della Pubblica amministrazione, nel caso di dazioni illecite di danaro (cd. tangenti) sono da ritenersi insufficienti i criteri automatici  di liquidazione del danno in una entità pari all’ammontare delle dazioni, senza che il giudice dia conto dei motivi che lo hanno indotto a quantificarlo in tale misura.


          83  /SR/QM                                            Sentenza n.           13/99/QM

                                                                                      Pubblicata il:           13/05/99

   Depositata in

   Segreteria  il:             01/10/98

   Rimessa dal:        Presidente della Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia

   su giudizi:            n- 5845/C - Mangiacotti Matteo c/Ministero Affari Esteri

   Udienza:                  17/02/99            Relatore:      DE MARCO Angelo

   Argomento:          Pensioni Civili

   Oggetto:               Se nei confronti dei Dirigenti dello Stato, collocati a riposo con l'attribuzione del

                               beneficio di cui all'art. 2,2° c. della l. 336/1970, in sede di rideterminazione

                               teorica del trattamento economico ai sensi delle l. nn. 869/82, 79/84, 72/85 e

                               341/86, ai fini della riliquidazione della pensione prevista dall'art. 3, 1 c. della l. n.

                               468/87, come emendato dalla surrichiamata Sentenza della Corte Costituzionale

                               n. 1/91, debba tenersi conto della qualifica superiore attribuita all'atto del

                               collocamento a riposo ai sensi del richiamato art. 2 c 2 della l. 336/70, ovvero di

                               quella inferiore rivestita sino a quel momento.

   Massima                                           Rivista:          3°/99

La ricostruzione economica, necessaria premessa per operare la riliquidazione della pensione prevista dall'art. 3

 D.L.n. 379/1987, convertito dalla L.n. 468/1987, comporta che la valutazione dell'anzianità pregressa sia

soltanto quella effettivamente e concretamente maturata nelle varie qualifiche via via conseguite ed esercitate; e

per tanto l'anzianità maturata nella qualifica superiore attribuita ai sensi dell'art. 2 c. II della L. n. 336/1970, "ai

soli fini della liquidazione della pensione" e all'atto del collocamento a riposo equivale sostanzialmente a zero,

non avendo dato luogo a prestazione effettiva di servizio in ragione della contestualità tra la cessazione e

l'attribuzione e non può, dunque, essere considerata ai fini della riliquidazione in base alla sentenza n. 1/1991

della Corte Costituzionale.


          84  /SR/QM                                            Sentenza n.           18/99/QM

                                                                                      Pubblicata il:           09/06/99

   Depositata in

   Segreteria  il:             07/10/98

   Rimessa dal:        Presidente della Sezione II giurisdizionale centrale d'Appello

   su giudizi:            n. 122/II/APC - INPDAP c/Serreli Maria Elena

   Udienza:                  24/02/99            Relatore:      SANZI Augusto

   Argomento:          Materia pensionistica

   Oggetto:               Se il contratto approvato con D.P.R. 25/6/83, n. 347 possa intendersi come

                               attributivo del diritto all'aumento stipendiale nella misura intera ovvero alle sole

                               frazioni percepite in servizio

   Massima                                           Rivista:          3°/99

Gli accordi sindacali raggiunti in sede di contattazione ex l. n. 93/1983 costituiscono ciascuno un corpus a sé,

in quanto tale da interpretare autonomamente anche a fini pensionistici, per cui le conclusioni valide per l'uno

non debbono automaticamente valere anche per gli altri. In presenza di un preciso meccanismo di

determinazione della pensione di dipendenti degli enti locali secondo una progressione determinata e secondo

le corrispondenti decorrenze temporali, cui correlare la retribuzione base, vanno riconosciuti a detto personale,

cessato dal servizio dal 1° gennaio 1983, i benefici previsti dal d.P.R. n. 347/1983 maturati all'atto del

collocamento a riposo nell'entità effettivamente corrisposta in relazione alle misure percentuali ed alle date

indicate dalla specifica normativa.


          85  /SR/QM                                            Sentenza n.           11/99/QM

                                                                                      Pubblicata il:           10/05/99

   Depositata in

   Segreteria  il:             07/10/98

   Rimessa dal:        Presidente della Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna

   su giudizi:            n. C/2374 - Lai Ettore; n. C/2375 - Dessì Antioco; n. C/2376 - De Magistris

                               Edoardo

   Udienza:                  03/03/99            Relatore:      Angelo DE MARCO

   Argomento:          Pensioni Magistrati

   Oggetto:               Se dopo l'avvento dell'art. 2 della l. 8/9/91, n. 265, la pronuncia della Corte

                               costituzionale n. 501/1998 debba essere intesa nel senso che il trattamento

                               pensionistico dei magistrati collocati in quiescenza anteriormente al 1/7/83 debba

                                essere riliquidata con riferimento agli aumenti periodici di cui alla l. n. 27/81

                               proiettati nel futuro, fino al momento dell'entrata in vigore della stessa l. n.

                               265/91.

   Massima                                           Rivista:          3°/99

Le innovazioni contenute nell'art. 6 della L. n. 19 del 1994, che pur facendo venir meno la presenza necessaria

del P.M. nel processo pensionistico inteso quale "Processo di parti", ha salvaguardato il potere del P.G. di

ricorrere in via generale nell'interesse della legge, hanno inteso non eliminare la presenza dell'organo pubblico

ma ricondurla nell'ambito dell'effettiva tutela di interessi generali da far valere nel processo; e pertanto, anche in

coerenza ai principi generali che regolano l'intervento di Pubblici Ministeri operanti presso l'autorità

giurisdizionale ordinaria, va pienamente riconosciuta la legittimazione del P.G. presso la Corte dei conti nel

giudizio per la soluzione di questione di massima avanti le SS.RR.. In assenza di una pronuncia "definitoria" già

 intervenuta in materia, non può invocarsi il generale divieto del bis in idem; e, pertanto, va ritenuto procedibile

un ricorso alle SS.RR. in sede di soluzione di questione di massima afferente un'identica questione definita in

precedenza con una pronuncia di rito (inammissibilità). L'apprezzamento della problematicità di una questione

giuridica, al fine di determinarne il grado di difficoltà e la conseguente suscettibilità ad essere correttamente

definita quale questione di massima non è da ritenersi di puntuale definizione, dipendendo tale apprezzamento,

in larga misura, da elementi variabili in relazione alle concrete fattispecie, riscontrabili nella questione proposta

(adeguamento dei trattamenti pensionistici dei magistrati). Il giudizio per la risoluzione delle questioni di

massima non è la sede propria nella quale possano trovare ingresso questione di legittimità costituzionale. non

esiste nell'ordinamento giuridico, nè vi è stato introdotto con la sent. della Corte Costituzionale n. 501 del 1988,

un principio generale di adeguamento automatico delle pensioni dei pubblici dipendenti alle retribuzioni dei

colleghi in servizio, sul quale possa avere innovativamente inciso, con riferimento al comparto dei magistrati e

categorie assimilate, l'art. 2 della L. 265 del 1991 il cui carattere va inteso come interpretativo e confermativo di

quanto era già desumibile dalle norme positive; e pertanto non possono essere considerati "spettanti" a detto

personale, collocato in quiescenza  anteriormente al 1 luglio 1983, gli aumenti periodici di cui alla legge n. 27

del 1981,  neppure con riguardo al più circoscritto arco temporale conclusosi con l'entrata in vigore della citata

legge n. 265/91.


          86  /SR/QM                                            Sentenza n.             9/99/QM

                                                                                      Pubblicata il:           13/04/99

   Depositata in

   Segreteria  il:             07/10/98

   Rimessa dal:        Presidente della Sezione I giurisdizionale centrale d'Appello

   su giudizi:            n. 126/PC/IC - Avv.ra Gen.le Stato c/Sieli Fazio Rosa

   Udienza:                  10/03/99            Relatore:      ZUPPA Domenico

   Argomento:          Improcedibilità Appello Pensionsitico

   Oggetto:               Applicabilità all'appello pensionistico della disciplina indotta dall'art. 348, c. 2,

                               c.p.c., anche non riferimento alla disposizione contenuta nell'art. 75 del. R.D. n.

                               1214/34.

   Massima                                           Rivista:          2°/99

La norma di cui all'art. 348, c. II del c.p.c., che sanziona la mancata reiterata comparizione dell'appellante alla

pubblica udienza non è applicabile al giudizio pensionistico di appello innanzi alla Corte dei conti, ove -

essendone diversa la disciplina e la ratio - l'assenza delle parti non condiziona nè impedisce la decisione della

causa (peraltro l'eventuale comparizioone, può essere consentita solo ove la parte sia rappresentata da

avvocato cassazionista).


          87  /SR/QM                                            Sentenza n.           10/99/QM

                                                                                      Pubblicata il:           23/04/99

   Depositata in

   Segreteria  il:             18/11/98

   Rimessa dal:        Presidente della Sezione I giurisdizionale centrale d'Appello

   su giudizi:            Appello n. 224-IC/PC proposto da Ministero Pubblica c/Mario ZEDDA avverso la

                               sent. n. 731/C/96 del 4/11/96 della Sezione Giurisdizionale per la Regione

                               Sardegna.

   Udienza:                  27/01/99            Relatore:      Angela SILVERI

   Argomento:          Materia pensionistica

   Oggetto:               Individuazione del "dies a quo" della prescrizione, nei casi di azionamento di

                               diritti pensionistici.

   Massima                                           Rivista:          2°/99

Nelle ipotesi in cui la concessione della pensione provvisoria, il limite di cui all'art. 143, ultimo comma, d. P.R.

n. 1092 del 1973 per la decorrenza della prescrizione va individuato nella data in cui il provvedimento di

liquidazione della pensione provvisoria sia portato a conoscenza dell'interessato, atto in sè ricorribile e che, con

l'indicazione degli elementi presi a base del calcolo della pensione, consente all'interessato, di accertare se il

trattamento erogato corrisponde effettivamente alla propria situazione soggettiva. Atteso che il diritto

pensionistico trae origine direttamente dalla legge e non necessita, per la sua maturazione, della

intermediazione di un atto amministrativo, dopo la conunicazione del provvedimento di liquidazione della

pensione, anche provvisoria, per la decorrenza della prescrizione, si deve aver riguardo alla scadenza di ciascun

 rateo ed al giorno in cui il relativo diritto può essere fatto valere, in base alle disposizioni di cui all'art. 2, cc. II e

IV, prima parte, del r.d.l. n. 295 del 1939, come modificato dall'art. 2, c. IV, della l. n. 428 del 1985.


          88  /SR/QM                                            Sentenza n.           19/99/QM

                                                                                      Pubblicata il:           21/06/99

   Depositata in

   Segreteria  il:             24/11/98

   Rimessa dal:        Presidente della Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna

   su giudizi:            1695/G proposto da CARNEVALI Pasqua c/Ministero del Tesoro

   Udienza:                  17/03/99            Relatore:      Angela SILVERI

   Argomento:          Pensioni di Guerra

   Oggetto:               Applicabilità o meno alle domande di voltura di pensione di guerra in favore di

                               orfano maggiorenne, del termine decadenziale quinquennale decorrente dal primo

                                giorno dell'anno successivo a quello in cui viene accertata l'invalidità anche nei

                               confronti di cui sarebbe ormai in corso, prima dell'entrata in vigore della L. n. 656

                               del 1986, nella specifica decadenza associata allla presunzione d'inabilità ex art.

                               100 comma 3, del DPR n. 915 del 1978.

   Massima                                           Rivista:          3°/99

Il diritto degli orfani maggiorenni al trattamento pensionistico di guerra, che ne facciano richiesta dopo l'entrata

in vigore della l. n. 656 del 1986, va valutato tenendo conto soltanto delle condizioni e dei requisiti previsti dal

nuovo sistema normativo, che ancora  tale diritto alle condizioni di disagio economico ed allo stato di effettiva

inabilità al lavoro; e, pertanto, anche nei confronti deglii orfani maggiorenni in precedenza incorsi nella specifica

decadenza associata alla presunzione di inabilità ex art.100, c.III d.P.R. n. 915 del 1978, è applicabile il termine

 quinquennale decorrente dal primo giorno dell'anno successivo a quello in cui viene accertata l'inidoneita a

proficuo lavoro.


          89  /SR/QM                                            Sentenza n.           15/99/QM

                                                                                      Pubblicata il:           27/05/99

   Depositata in

   Segreteria  il:             21/01/99

   Rimessa dal:        Presidente della Sezione I giurisdizionale centrale d'Appello

   su giudizi:

   Udienza:                  14/04/99            Relatore:      Michael SCIASCIA

   Argomento:          Responsabilità condanna singola o solidale

   Oggetto:               Interpretazione delle disposizioni di cui ai commi 1 quater e 1 quinquies della L.

                               14/1/1994 n. 20, nella dizione sostituita dall'art. 3 del D.L. 23/10/1996 n. 543,

                               convertito, con modificazioni, nella L. 20/12/1996 n. 639, secondo i quali: - "se il

                               fatto dannoso è causato da più persone, la corte dei conti valutata la singola

                               responsabilità condanna per la parte che vi ha preso"(1 quater); "Nel caso di cui

                               al comma 1 quater, i soli concorrenti che abbiano conseguito un illecito

                               arricchimento o abbiano agito con dolo sono responsabili solidalmente"(comma1

                               quinquies, prima parte).

   Massima                                           Rivista:          3°/99

Non può ritenersi applicabile il termine perentorio previsto dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse

conclusionali nel giudizio contabile, ove queste non rivestano un ruolo delimitativo del processo; e, pertanto,

avendo detto termine natura ordinatoria ed essendo posto essenzialmente a garanzia del contraddittorio, al fine

di consentire alla controparte di poter contestare motivatamente le argomentazioni contenute nella memoria,

può ritenersi ammissibile una memoria tardiva ove nel concreto sia raggiunto tale scopo. E' inammissibile, nella

sede del giudizio, per soluzione di questione di massima, l'eccezione relativa all'avvenuta cessazione della

materia del contendere, attenendo essa all'esame del giudice di merito. L'aspetto unitario dell'atto deliberativo

collegiale si riverbera esclusivamente verso l'esterno, mentre nella sua struttura interna è il risultato del

concorso di una pluralità di atti ( voto dei singoli componenti) collegati nell'ambito di un procedimento

amministrativo , provenienti da soggetti diversi, posti anche su piani differenziati e nell'esercizio di funzioni

diverse; e, pertanto, pur fondendosi in una volontà comune verso l'esterno, ognuno di questi mantiene la sua

autonoma rilevanza anche ai fini delle responsabilità individuali, tra cui quella gestoria, rimessa alla giurisdizione

 della Corte dei conti. Il criterio della parziarietà anche per gli atti collegiali, non ha conseguenze sulla natura

della responsabilità gestoria, che ha una natura risarcitoria sui generis, non rientrando pienamente in alcuna

delle categorie civilistiche della responabilità contrattuale ed extracontrattuale, essendosi sviluppata sul piano

dei rapporti di diritto pubblico, per soddisfare bisogni propri dell'organizzazione amministrativa.


          90  /SR/QM                                            Sentenza n.           17/99/QM

                                                                                      Pubblicata il:           31/05/99

   Depositata in

   Segreteria  il:             25/01/99

   Rimessa dal:        Presidente della Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna

   su giudizi:            725/C proposto da CAVICCHI Gina e GENNARI Gabriella c/ PREFETTURA DI

                               BOLOGNA

   Udienza:                  21/04/99            Relatore:      Edoardo ANDREUCCI

   Argomento:          Materia pensionistica civile

   Oggetto:               Ambito di applicazione dell'accordo sindacale collettivo per il personale dei

                               ministeri di cui al D.P.R. n. 344 del 25/6/83, con riferimento alla spettanza o

                               meno al personale cessato nel periodo di vigenza economica di questo al

                               trattamento pensionistico dapprima calcolato sugli  scaglioni di aumento in

                               relazione alla data della cesssazione dal servizio e poi definitivamente

                               quantificato sulla retribuzione finale prevista dall'accordo stesso.

   Massima                                           Rivista:          3°/99

Gli accordi di cui al d.P.R. n. 933/1983 rispondono ciascuno, pur nei limiti di legge, a principi e regole proprie

funzionali alle esigenge dello specifico comparto; e, pertanto, anche ai fini pensionistici ciascuno di essi va

interpretato autonomamente, non essendo necessario un livellamento paritetico ovvero una omogeneizzazione

di tutti i contratti, né per i successivi periodi temporali, né per i diversi comparti cui afferiscono. Ai fini

pensionistici i benefici economici di cui agli artt. 3 e 6 del d.P.R. n. 344/ 1983 spettano in relazione a quanto

effettivamente maturato al momento del collocamento in quiescenza, secondo le differenti misure percentuali di

cui alle date indicate dalla stessa normativa.