31  /SR/QM                                            Sentenza n.                29/QM

                                                                                      Pubblicata il:           04/07/96

   Depositata in

   Segreteria  il:             12/01/96

   Rimessa dal:        Procuratore generale

   su giudizi:            n. 296/IIC/A- PG/MONGILLO G. ed altri

   Udienza:                  24/04/96            Relatore:      MAZZIOTTI G.DE T.

   Argomento:          Danno Patrimoniale

   Oggetto:               Configurabilità o meno di danno patrimoniale in caso di mancato afflusso, per fatti

                                colposi degli amministratori, alle casse comunali di somme da parte del fondo

                               perequativo, ai sensi della L. 38/91.

   Massima                                           Rivista:

Non sussiste danno erariale nell'ipotesi di mancato afflusso alle casse comunali di somme

provenienti dal fondo perequativo ai sensi della l. n. 38 del 1991, in quanto nell'attuale contesto di finanza

derivata, che caratterizza il sistema dei flussi finanziari pubblici, la mancata erogazione

del contributo va considerata un fatto neutro, in quanto corrisponde ad essa una mancata

erogazione di spesa da parte dello Stato, che non determina, alcun depauperamento patrimoniale, verificandosi,

 altrimenti un indebito arricchimento per la finanza pubblica e dovendosi altresì tener conto della recente

affermazione normativa, che per la configurazione della responsabilità amministrativa, considera irrilevante una

diminuzione patrimoniale realizzatasi in un ente diverso da quello al quale appartiene il soggetto autore

dell'illecito.


          32  /SR/QM                                            Sentenza n.                32/QM

                                                                                      Pubblicata il:           04/06/96

   Depositata in

   Segreteria  il:             22/01/96

   Rimessa dal:        Presidente della Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio

   su giudizi:            n. 112642/C - CAMPOLI F. M. e figli; n. 112643/C - CRISARI R.; n. 112644/C

                               CIMINO F.; n. 112645/C - BACCHETTI G.; n. 112649/C - SELMI L.; n. 112766/C -

                                LEONORI F.; n. 112770/C TROPEA G. e SCARPELLINI A.M.

   Udienza:                  24/04/96            Relatore:      ZAMBARDI Sergio

   Argomento:          Materia Pensionistica

   Oggetto:               Mancata e costante riliquidazione di pensioni di dirigenti e se tali trattamenti

                               debbano o meno riliquidarsi tenuto conto delle retribuzioni del personale in

                               servizio (comparto Ministero Pubblica Istruzione).

   Massima                                           Rivista:          3°/96 parte II pag.

Le questioni di legittimità costituzionale o di conformità all'ordinamento comunitario devono

ritenersi di stretta competenza delle Sezioni che hanno cognizione anche nel merito e non delle

Sezioni riunite in sede di soluzione di questione di massima.

Al fine di considerare ammissibile una questione di massima da risolversi dalle Sezioni riunite ex

art. 1, c. VII, d.l. n. 453/1993 convertito dalla l. n. 19/1994, deve trattarsi di problema sul quale vi sia contrasto

di pronunce, o che presenti difficoltà di interpretazione di particolari rilievo; e,

pertanto, atteso il consolidato indirizzo giurisprudenziale elaborato anche dal giudice delle leggi,

che nega un principio generale di adeguamento automatico del trattamento di quiescenza ai

miglioramenti riconosciuti al personale in attività di servizio, è inammissibile la questione relativa

al mancato costante automatico adeguamento delle pensioni dei dirigenti a fronte della dinamica

retributiva del personale in servizio.


          33  /SR/QM                                            Sentenza n.                33/QM

                                                                                      Pubblicata il:           14/01/97

   Depositata in

   Segreteria  il:             06/06/96

   Rimessa dal:        Presidente della Sezione I giurisdizionale centrale d'Appello

   su giudizi:            n. 03/PG/IC/A - Sensi Zita

   Udienza:                  30/10/96            Relatore:      GERACI Carmelo

   Argomento:          Rappresentanza dell'Amministrazione

   Oggetto:               "Ammissibilità o meno in grado d'appello, per i giudizi in materia di pensione,

                               della comparizione in udienza di funzionario o Dirigente in rappresentanza

                               dell'amministrazione;

                               Ammissibilità dell'atto di appello e dell'eventuale domanda incidentale di

                               sospensione sottoscritti soltanto dal Direttore generale responsabile;

                               Partecipazione con audizione, nel corso della discussione in Camera di

                               consiglio, a mente dell'art. 6 della legge 21/3/53, n. 161, dello stesso funzionario

                               o di persona da lui delegata."

   Massima                                           Rivista:          5°/97

Nei giudizi pensionistici in grado d'appello, salvo che si tratti di giudizi per pensioni di guerra, non sono

ammissibili un atto di appello o una domanda incidentale di sospensione proposti dall'amministrazione e

sottoscritti dal competente direttore generale e non anche da un avvocato dello Stato, così come la

comparizione e la partecipazione all'udienza, o alla discussione in camera di consiglio in rappresentanza

dell'amministrazione di un funzionario o di un dirigente.


          34  /SR/QM                                            Sentenza n.            Ord 1/97

                                                                                      Pubblicata il:           18/01/97

   Depositata in

   Segreteria  il:             02/10/96

   Rimessa dal:        Presidente della Sezione III giurisdizionale centrale d'Appello

   su giudizi:            110/III C/A PG/ La Commare Stellario, Loggia Antonino, Cusenza Salvatore,

                               Cialona Leonardo, Poma Vito, Mione Leonardo.

   Udienza:                  16/01/97            Relatore:      RISTUCCIA Mario

   Argomento:          Competenza Sezioni Riunite

   Oggetto:               Individuazione del giudice competente a pronunciarsi sugli appelli proposti

                               avverso sentenze emesse dalla Sezione Giurisdizionale della Regione Siciliana.

                               (Applicazione art. 3 d.l. 655 del 1948)

   Massima                                           Rivista:

Ordinanza delle Sezioni Riunite n. 1/97/Ord. del 16/1-18/1/97                                                     "....atteso che

 la legge 20 dicembre 1996, n. 639, nel convertire il d.l. n. 543/96, ha introdotto nell'art. 1 del d.l. n. 453/93,

convertito nella legge 14 gennaio 1994 n. 19, il comma 5quater con il quale sono stati abrogati gli artt. 3,

secondo comma, e 4, secondo comma, del d. leg.vo 6 maggio 1948 n. 655 che attribuiva alle Sezioni riunite

della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 67 del T.U. n. 1214/1934, l'appello avverso le decisioni della Sezione

giurisdizionale per la regione siciliana; considerato che, come osservato dal Procuratore generale con le note

d'udienza presentate il 2 gennaio 1997 e confermato in udienza, sono state in tal modo abrogate le norme sulla

cui interpretazione era sorto il contrasto giurisprudenziale ed è stata altresì esclusa, con disposizione di

carattere trasitorio sino alla istituzione della Sezione giurisdizionale d'appello per la regione siciliana, ogni

competenza delle Sezioni Riunite a conoscere dell'appello avverso le sentenze della Sezione giurisdizionale per

 la regione siciliana; ritenuto che è venuto meno il presupposto stesso della deferita questione di massima, che

qualsiasi altra pronuncia esula dai poteri di queste Sezioni riunite in sede di giudizio ex art. 1, comma 7, d.l. n.

453/93 convertito nella legge 14 gennaio 1994 n. 19, e che, pertanto, gli atti debbono essere restituiti, per ogni

conseguente pronuncia, alla Sezione remittente; P.Q.M. dichiara non luogo a pronunciare sulla deferita

questione di massima ed ordina la restituzione degli atti alla Sezione III centrale d'Appello  Così deciso nella

camera di consiglio del 16 gennaio 1997."


          35  /SR/QM                                            Sentenza n.            Ord 2/97

                                                                                      Pubblicata il:           18/01/97

   Depositata in

   Segreteria  il:             11/10/96

   Rimessa dal:        Presidente della Sezione I giurisdizionale centrale d'Appello

   su giudizi:            (Ord. 35/96/A) n. 67 IC/A - PG/SIGARE Tommaso e CELI Antonino  (Ord.

                               36/96/A)  n.73IC/A - PG/PUGLISI Orazio

   Udienza:                  16/01/97            Relatore:      RISTUCCIA Mario

   Argomento:          Competenza Sezioni Riunite

   Oggetto:               Individuazione del giudice competente a pronunciarsi sugli appelli proposti

                               avverso sentenze emesse dalla Sezione Giurisdizionale della Regione Siciliana.

                               (Applicazione art. 3 d.l. 655 del 1948)

   Massima                                           Rivista:

Ordinanza delle Sezioni Riunite n. 2/97/Ord. del 16/1-18/1/97                                                     "....atteso che

 la legge 20 dicembre 1996, n. 639, nel convertire il d.l. n. 543/96, ha introdotto nell'art. 1 del d.l. n. 453/93,

convertito nella legge 14 gennaio 1994 n. 19, il comma 5quater con il quale sono stati abrogati gli artt. 3,

secondo comma, e 4, secondo comma, del d. leg.vo 6 maggio 1948 n. 655 che attribuiva alle Sezioni riunite

della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 67 del T.U. n. 1214/1934, l'appello avverso le decisioni della Sezione

giurisdizionale per la regione siciliana;  considerato che, come osservato dal Procuratore generale con le note

d'udienza presentate il 2 gennaio 1997 e confermato in udienza, sono state in tal modo abrogate le norme sulla

cui interpretazione era sorto il contrasto giurisprudenziale ed è stata altresì esclusa, con disposizione di

carattere trasitorio sino alla istituzione della Sezione giurisdizionale d'appello per la regione siciliana, ogni

competenza delle Sezioni Riunite a conoscere dell'appello avverso le sentenze della Sezione giurisdizionale per

 la regione siciliana;  ritenuto che è venuto meno il presupposto stesso della deferita questione di massima, che

 qualsiasi altra pronuncia esula dai poteri di queste Sezioni riunite in sede di giudizio ex art. 1, comma 7, d.l. n.

 453/93 convertito nella legge 14 gennaio 1994 n. 19, e che, pertanto, gli atti debbono essere restituiti, per ogni

conseguente pronuncia, alla Sezione remittente;  P.Q.M.                                                           dichiara non

luogo a pronunciare sulla deferita questione di massima ed ordina la restituzione degli atti alla Sezione I

centrale d'Appello.  Così deciso nella camera di consiglio del 16 gennaio 1997."


          36  /SR/QM                                            Sentenza n.                36/QM

                                                                                      Pubblicata il:           10/06/97

   Depositata in

   Segreteria  il:             09/12/96

   Rimessa dal:        Presidente della Sezione I giurisdizionale centrale d'Appello

   su giudizi:            (Ord. 45/96/A) 80/PG/IC - Bisconti Vincenzo, Luigi e Ada (Ord. 46/96/A)

                               79/PG/IC - Delucchi Mario (Ord. 47/96/A) 75/PG/IC - Farina Aurelio

   Udienza:                  14/05/97            Relatore:      GERACI Carmelo

   Argomento:          Rappresentanza dell'Amministrazione

   Oggetto:               Applicabilità ai giudizi pensionistici in grado di appello della normativa relativa alla

                                rappresentanza legale dell'Avvocatura dello Stato - Validità ai fini del

                               contraddittorio della notifica presso gli uffici dell'Amministrazione - (art. 4 c. 1

                               della L. n. 161/1953 e D.L. 15/11/93, n. 453, convertito con modificazioni nella

                               legge n. 19/94).

   Massima                                           Rivista:          5°/97

Nel giudizio pensionistico d'appello la notifica nei confronti delle amministrazioni statali va effettuata presso gli

uffici dell'Avvocatura dello Stato, non rilevando quella diretta all'amministrazione, attesa la diversità logica e

giuridica del regime dello ius postulandi da quello relativo alle notifiche, che trova compiuta e specifica

definizione nell'ordinamento.

Nell'ipotesi di irregolare notifica (diretta all'amministrazione e non all'Avvocatura di Stato) dell'atto di appello in

materia pensionistica, va tenuto distinto il periodo che va dall'entrata in vigore del d.l. n. 54/1993 sino alla l. n.

639/1996, per il quale è consentito al giudice, di accertare l'errore scusabile e di disporre la rimessione in

termini, dal periodo successivo, per il quale trova applicazione il combinato disposto degli artt. 359 e 291 c.p.c.,

 in base a cui, se l'amministrazione appellata non si costituisce, il giudice fissa all'appellante un termine

perentorio per rinnovare la notificazione.


          37  /SR/QM                                            Sentenza n.                37/QM

                                                                                      Pubblicata il:           06/10/97

   Depositata in

   Segreteria  il:             18/12/96

   Rimessa dal:        Presidente della Sezione giurisdizionale per la Regione Marche

   su giudizi:            n. 146 - Pagliari Oddino  n. 146bis/PG - Pranzetti Elvira

   Udienza:                  25/06/97            Relatore:      ACCONCIA Antonio

   Argomento:          Materia Pensionistica

   Oggetto:               Istituzione del magistrato istruttore in sostituzione del Pubblico ministero (art. 1,

                               c. 7 del D.L. 453/93 convertito nella L. 19/94 ed art. 344 c.p.c.)

   Massima                                           Rivista:          5°/97

La presenza del P.M. costituisce una caratteristica fondamentale e costante della giurisdizione della Corte dei

conti e pertanto la norma modificativa di cui all'art. 6, c. VI, l. n. 19 del 1994, che ha soppresso l'intervento del

P.M. nel giudizio pensionistico, va applicata nell'ambito di procedimenti di primo e di secondo grado che hanno

per oggetto la decisione della causa nel merito, ma non può riguardare quella particolare fase processuale che

è il giudizio avanti alle SS.RR., finalizzato alla risoluzione delle questioni di massima, ancorchè attinenti alla

materia delle pensioni.

     Gli istituti del processo civile sono applicabili nei giudizi innanzi alla Corte dei conti solo se compatibili e non

 modificati dalle norme dettate appositamente per essi, dovendosi escludere l'automatica applicazione degli

istituti vigenti nei procedimenti civilistici; e, pertanto, nell'ordinamento attuale, l'istruttoria di ricorsi in materia

pensionistica, già affidata alla P.A., deve ritenersi disciplinata dalle norme comuni, che l'affidano interamente al

Collegio, salva la possibilità di delegarne l'esecuzione (dopo avere ammesso i singoli mezzi istruttori) ad uno dei

 magistrati


          38  /SR/QM                                            Sentenza n.                38/QM

                                                                                      Pubblicata il:           07/10/97

   Depositata in

   Segreteria  il:             18/12/96

   Rimessa dal:        Presidente della Sezione giurisdizionale per la Regione Marche

   su giudizi:            (Ord. 420/96) 893/PG - Elisei Rino

   Udienza:                  25/06/97            Relatore:      CASCIANI Giovanni

   Argomento:          Materia Pensionistica

   Oggetto:               Potere del Presidente della Sezione di designare un giudice per la trattazione

                               delle sopensive, ai sensi delle vigenti disposizioni del c.p.c. (artt. 699 ter e 699

                               quater, e art. 700).

   Massima                                           Rivista:          5°/97

     La presenza del P.M. costituisce una caratteristica fondamentale e costante della giurisdizione della Corte

dei conti e pertanto la norma modificativa di cui all'art. 6, c. VI, l. n. 19 del 1994, che ha soppresso l'intervento

del P.M. nel giudizio pensionistico, va applicata nell'ambito di procedimenti di primo e di secondo grado che

hanno per oggetto la decisione della causa nel merito, ma non può riguardare quella particolare fase

processuale che è il giudizio avanti alle Sezioni riunite, finalizzato alla risoluzione delle questioni di massima,

ancorchè attinenti alla materia delle pensioni.

     Nei giudizi pensionistici non va applicato direttamente l'art. 700 del c.p.c. e le norme ad esso collegate, ma

la ragionevole direttiva da esso estraibile e che va ad ampliare quel potere cautelare che comunque spetta al

giudice delle pensioni, perchè connaturale al potere di annullamento attribuitogli dal legislatore nell'ambito della

sua giurisdizione esclusiva; e, pertanto, essendo inequivocabilmente diversi gli effetti conseguenti all'adozione

del provvedimento cautelare nel processo civile ed in quello pensionistico, è da escludere qualsiasi analogia che

 consenta l'istituzione in via interpretativa della figura del giudice monocratico, designato per la trattazione delle

sospensive, competendo questa al giudice collegiale.


          39  /SR/QM                                            Sentenza n.           39/40/QM

                                                                                      Pubblicata il:           11/08/97

   Depositata in

   Segreteria  il:             05/03/97

   Rimessa dal:        Presidente della Sezione giurisdizionale per la Regione Campania

   su giudizi:            n. 1177/M - Ruocco Giulia

   Udienza:                  16/07/97            Relatore:      D'ANTINO SETTEVENDEMMIE G

   Argomento:          Materia Pensionistica

   Oggetto:               Recupero quote di indennità integrativa speciale, percepite su un trattamento

                               pensionistico di reversibilità, corrisposte in costanza di prestazione lavorativa

                               retribuita.

   Massima                                           Rivista:          5°/97

Anche successivamente alla pubblicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 566/1989 e n. 204/1992,

 deve ancora ritenersi vigente, nell'ordinamento giuridico, il divieto di cumulo di due indennità integrative speciali

nei confronti di soggetti che percepiscono trattamenti pensionistici (o assimilati), le cui controversie relative

ricadono nell'ambito della giurisdizione della Corte dei conti e che contemporaneamente prestino opera retribuita

 presso terzi (sia pubblici che privati), dovendo comunque esser fatta salva la eventuale integrazione al

"trattamento minimo I.N.P.S.", qualora l'ammontare della pensione, per effetto della sospensione dell'i.i.s.,

risulti inferiore ad esso


          40  /SR/QM                                            Sentenza n.           39/40/QM

                                                                                      Pubblicata il:           11/08/97

   Depositata in

   Segreteria  il:             05/03/97

   Rimessa dal:        Presidente della Sezione III giurisdizionale centrale d'Appello

   su giudizi:            643/PC/IIIC - DPT di Roma / D'Angelo Rocco; 492//PC/IIIC - D.P.T. di Roma / Di

                               Giambattista Edmondo; 598/PC/IIIC - Giorgetti Renata; 629//PC/IIIC - Bertucci

                               Rosa.

   Udienza:                  16/07/98            Relatore:      D'ANTINO SETTEVENDEMMIE G

   Argomento:          Materia Pensionistica

   Oggetto:               Recupero quote di indennità integrativa speciale, percepite su un trattamento

                               pensionistico di reversibilità, corrisposte in costanza di prestazione lavorativa

                               retribuita.

   Massima                                           Rivista:          5°/97

Anche successivamente alla pubblicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 566/1989 e n. 204/1992,

 deve ancora ritenersi vigente, nell'ordinamento giuridico, il divieto di cumulo di due indennità integrative speciali

nei confronti di soggetti che percepiscono trattamenti pensionistici (o assimilati), le cui controversie relative

ricadono nell'ambito della giurisdizione della Corte dei conti e che contemporaneamente prestino opera retribuita

 presso terzi (sia pubblici che privati), dovendo comunque esser fatta salva la eventuale integrazione al

"trattamento minimo I.N.P.S.", qualora l'ammontare della pensione, per effetto della sospensione dell'i.i.s.,

risulti inferiore ad esso


          41  /SR/QM                                            Sentenza n.           41-44/QM

                                                                                      Pubblicata il:           12/07/97

   Depositata in

   Segreteria  il:             25/03/97

   Rimessa dal:        Presidente della Sezione III giurisdizionale centrale d'Appello

   su giudizi:            639/PC/IIIC - Ventola Vito

   Udienza:                  09/07/97            Relatore:      ZUPPA Domenico

   Argomento:          Materia Pensionistica

   Oggetto:               Applicabilità o meno ai dirigenti degli enti locali, assistiti dall. I.N.P.D.A.P.

                               succeduto alla C.P.D.E.L. della riliquidazione del trattamento pensionistico

                               concesso ai dirigenti dello Stato a norma dell'art. 3 d.l. 379/1987 convertito con la

                                legge n.468/1987.

   Massima                                           Rivista:          5°/97

     La riliquidazione prevista dall'art. 3 d.l. n. 379/1987 convertito in l. n. 468/1987 è applicabile ai soli dirigenti

statali ed equiparati che godano di pensione a carico dello Stato e non di altri istituti previdenziali

(I.N.P.D.A.P.), dovendosi aver riguardo alla diversità delle regole delle relative gestioni previdenziali e della

espressa limitazione voluta dal legislatore, che ha menzionato, in aggiunta, la sola categoria dei segretari

generali comunali e provinciali.


          42  /SR/QM                                            Sentenza n.             4/98/QM

                                                                                      Pubblicata il:           27/01/98

   Depositata in

   Segreteria  il:             27/03/97

   Rimessa dal:        Presidente della Sezione I giurisdizionale centrale d'Appello

   su giudizi:            85/PG/IC - Ludovico Maurizio

   Udienza:                  09/07/97            Relatore:      SANZI Augusto

   Argomento:          Materia Pensionistica

   Oggetto:               Ammissibilità o meno della rivalutazione monetaria e degli interessi legali nelle

                               somme corrisposte, a titolo di arretrati sulla pensione di guerra, avente diritto da

                               considerazioni rientrante nelle categorie del "modesto consumatore".

   Massima                                           Rivista:          1°/98

 I crediti pensionistici di guerra, data la natura indennitaria e non risarcitoria, rappresentano crediti di valuta e

sono assoggettati all'ordinaria disciplina dell'art. 1224 del codice civile; e pertanto, escluso il cumulo di

rivalutazione ed interessi, incombe al creditore, che ne abbia fatta richiesta giudiziale, l'onere di provare il

maggior danno sopportato, anche ed eventualmente facendo ricorso al sistema delle presunzioni semplici di cui

 all'art. 2729 c.c. e dimostrando l'appartenenza alla categoria del "modesto consumatore" o di altra categoria in

cui egli affermi di rientrare.


          43  /SR/QM                                            Sentenza n.             1/98/QM

                                                                                      Pubblicata il:           10/01/98

   Depositata in

   Segreteria  il:             18/04/97

   Rimessa dal:        Presidente della Sezione I giurisdizionale centrale d'Appello

   su giudizi:            appelli nn. 93/PC/IC - D.P.T. di Udine c/Duodero Rosa e 143/PC/IC - Ministero

                               del Tesoro DGPG c/Sisani Gina ved. Guarducci.

   Udienza:                  10/12/97            Relatore:      ZUPPA Domenico

   Argomento:          Istanze di sospensione in grado di appello

   Oggetto:               Proponibilità o meno, in grado di appello, delle istanze di sospensione

                               dell'esecuzione delle sentenze pronunciate dalle Sezioni giurisdizionali regionali

                               della Corte dei conti, in materia pensionistica.

   Massima                                           Rivista:          1°/98

Corte dei conti - Gravami avverso le decisioni - Appello - Sospensione dell'esecuzione - Art. 1, c. V ter d.l. n.

453/1993 conv. l. n. 19/1994 - Limitazione alle sole sentenze di responsabilità - Esclusione. (D.l. 15 novembre

1993 n. 453, art. 1 c. V ter convertito l. 14 gennaio 1994 n. 19 aggiunto dall'art. 1 d.l. 23 ottobre 1996 n. 543

convertito l. 20 dicembre 1996 n. 639).

 

Il ricorso alle Sezioni giurisdizionali centrali sospende l'esecuzione delle sentenze delle Sezioni regionali

emesse anche in materia pensionistica, non essendovi ragioni n ordine letterale, n di ordine sistematico e

teleologico, che ne limitino la portata alle sole pronunce in materia di responsabilità amministrativa.


          44  /SR/QM                                            Sentenza n.           41-44/QM

                                                                                      Pubblicata il:           12/07/97

   Depositata in

   Segreteria  il:             29/04/97

   Rimessa dal:        Presidente della Sezione III giurisdizionale centrale d'Appello

   su giudizi:            appello n. 0694/PC/III/C proposto da SACCO Gildo

   Udienza:                  09/07/97            Relatore:      ZUPPA Domenico

   Argomento:          Materia Pensionistica

   Oggetto:               "Applicabilità o meno ai dirigenti degli enti locali assistiti dall'INPDAP per effetto

                               successione

                               alla CPDEL; dell'art. 3 L. 468/87 concernente la riliquidazione delle pensioni dei

                               dirigenti

                               civili e militari dello Stato."

   Massima                                           Rivista:          5°/97

     La riliquidazione prevista dall'art. 3 d.l. n. 379/1987 convertito in l. n. 468/1987 è applicabile ai soli dirigenti

statali ed equiparati che godano di pensione a carico dello Stato e non di altri istituti previdenziali

(I.N.P.D.A.P.), dovendosi aver riguardo alla diversità delle regole delle relative gestioni previdenziali e della

espressa limitazione voluta dal legislatore, che ha menzionato, in aggiunta, la sola categoria dei segretari

generali comunali e provinciali.


          45  /SR/QM                                            Sentenza n.             8/98/QM

                                                                                      Pubblicata il:           24/03/98

   Depositata in

   Segreteria  il:             21/05/97

   Rimessa dal:        Presidente della Sezione I giurisdizionale centrale d'Appello

   su giudizi:            134/PC/IC - Pietrobono Arnaldo 142/PC/IC - D.P.T. di Agrigento c/Mantione

                               Diego

   Udienza:                  29/10/97            Relatore:      RISTUCCIA Mario

   Argomento:          Provvedimenti cautelari

   Oggetto:               Appellabilità dei provvedimenti cautelari ad un giudice superiore

   Massima                                           Rivista:          3°/98

I Provvedimenti emessi dalle Sezioni giurisdizionali regionali sulla istanza di sospensione del provvedimento

pensionistico impugnato sono appellabili avanti alle Sezioni centrali di appello con i limiti, le modalità ed i

termini stabiliti per l'appello stesso.


          46  /SR/QM                                            Sentenza n.             2/98/QM

                                                                                      Pubblicata il:           20/01/98

   Depositata in

   Segreteria  il:             06/06/97

   Rimessa dal:        Presidente della Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio

   su giudizi:            n. 534/R - Querci Nevo e Vitale Giuseppe Maria

   Udienza:                  29/10/97            Relatore:      GATTI Claudio G.

   Argomento:          Sequestro Conservativo

   Oggetto:               Sequestro operato sui beni dei reclamanti: incompetenza del giudice designato a

                               pronunciarsi sulle istanze di dissequestro in base al disposto dell'art. 669 novies,

                               comma 2, del c.p.c. e perentorietà del termine per il deposito dell'atto di

                               citazione.

   Massima                                           Rivista:          1°/98

Corte   dei  conti  -  Giudizio  di  responsabilit   - Sequestro  conservativo  - Istanza  di  dissequestro  -

Competenza  - In caso di contestazione fra le  parti  - Competenza della Sezione.

(C.p.c., art. 669-novies, c. II).

Corte dei conti - Giudizio di responsabilit - Atto  di citazione  -  Termine - Termine  fissato  del  "Giudice

designato" per il deposito - Natura perentoria. (L. 14 gennaio 1994 n. 19, art. 5, c. V).

 

In forza del rinvio dinamico alle norme del codice di procedura civile, la competenza a pronunciare sulle istanze

di dissequestro proposte ai sensi dell'art. 669-novies, c. II, del c.p.c., ove sia insorta contestazione fra le parti,

appartiene alla Sezione e non al "giudice designato" dovendosi intendere che l'intervento di quest'ultimo, limitato

 ad una attività dichiarativa nelle ipotesi di non contestato accertamento dell'inefficacia del sequestro.

Il termine, non superiore a sessanta giorni, di cui all'art. 5, c. V, l. n. 19 del 1994, fissato dal "Giudice

designato" per il deposito, presso la segreteria della Sezione, dell'atto di citazione per il correlativo giudizio di

merito, di natura perentoria.


          47  /SR/QM                                            Sentenza n.             8/98/QM

                                                                                      Pubblicata il:           24/03/98

   Depositata in

   Segreteria  il:             01/07/97

   Rimessa dal:        Presidente della Sezione I giurisdizionale centrale d'Appello

   su giudizi:            146/PC/IC DPT Catania c/STRATI Francesco

   Udienza:                  29/10/97            Relatore:      RISTUCCIA Mario

   Argomento:          Appello ordinanza di sospensione

   Oggetto:               E' ammissibile l'appello avverso una ordinanza del giudice di primo grado, che

                               non ha ancora pronunciato nel merito,  concernente la sospensione degli effetti di

                                un provvedimento amministrativo?

   Massima                                           Rivista:          3°/98

I provvedimenti emessi dalle Sezioni giurisdizionali regionali sull'istanza di sospensione del provvedimento

pensionistico impugnato sono appellabili avanti alle Sezioni Centrali d'Appello con i limiti, le modalità ed i

termini stabiliti per l'appello stesso.


          48  /SR/QM                                            Sentenza n.           12/98/QM

                                                                                      Pubblicata il:           19/06/98

   Depositata in

   Segreteria  il:             11/07/97

   Rimessa dal:        Presidente della Sezione III giurisdizionale centrale d'Appello

   su giudizi:            n.575/PC/IIIC Min Tesoro-DPT di Messina c/RIZZOTTI Francesca e n.642/PC/IIIC

                               Avvocatura Generale dello Stato c/eredi RIZZOTTI Francesca

   Udienza:                  12/11/97            Relatore:      RANUCCI Giuseppe

   Argomento:          Materia pensionistica

   Oggetto:               Divieto di cumulo degli accessori di quiescenza tra loro e con assegni accessori

                               di attività (art.130, ultimo comma, DPR n. 1092/1973)

   Massima                                           Rivista:          4°/98

Le Sezioni riunite in sede di soluzioni di questioni di massima svolgono una funzione di nomofilachia e di unità

interpretativa indispensabile nel nuovo assetto della giurisdizione contabile, pervenendo ad una definizione non

del singolo caso concreto, ma alla soluzione di questioni che assumono o sono idonee ad assumere carattere

di massima, e cioè valenza generale, dovendosi escludere una possibile violazione del diritto alla difesa, e

pertanto va dichiarato improcedibile il giudizio su di una questione di massima identica e del tutto sovrapponibile

 ad una già in precedenza decisa, ove si constati l'esistenza di un precedente puntuale che esaurisce

totalmente non soltanto la discussione, ma la stessa materia del contendere del particolare giudizio.


          49  /SR/QM                                            Sentenza n.             3/98/QM

                                                                                      Pubblicata il:           27/01/98

   Depositata in

   Segreteria  il:             11/07/97

   Rimessa dal:        Presidente della Sezione III giurisdizionale centrale d'Appello

   su giudizi:            n.212/IIIC/A proposto da DI SANTO Carlo

   Udienza:                  12/11/97            Relatore:      RICCO' Annibale

   Argomento:          Notifica

   Oggetto:               Idoneità o meno del deposito dell'appello principale ex art.5 RD n. 1038 a

                               produrre gli effetti della notifica dell'impugnazione nei confronti del PM

   Massima                                           Rivista:          1°/98

Corte dei conti - Gravami avverso le decisioni - Appello - Appello della parte privata - Deposito in segreteria -

Effetto di notifica al P.G. - Esclusione. (R.d. 13 agosto 1933 n. 1038, art. 5 - l. n. 14 gennaio 1994 n. 19, art. 1,

c. V bis - l. 20 dicembre 1996 n. 639, art. 1, c. I).

 

Il deposito in segreteria dell'appello della parte privata non idoneo a produrre gli effetti della notifica

dell'impugnazione nei confronti del Procuratore generale, dovendosi ritenere la norma di cui all'art. 5 r.d. n. 1038

del 1933 - che disponeva in tal modo - incompatibile e di conseguenza implicitamente abrogata, con l'art. 1, c.

V/bis, della l. n. 19/1994, introdotto dell'art. 1, c. I, della l. n. 639/1996


          50  /SR/QM                                            Sentenza n.             1/98/QM

                                                                                      Pubblicata il:           13/01/98

   Depositata in

   Segreteria  il:             23/07/97

   Rimessa dal:        Presidente della Sezione I giurisdizionale centrale d'Appello

   su giudizi:            n. 161/PC/IC proposto dall'INPDAP c/eredi PATANE' Vincenzo

   Udienza:                  10/12/97            Relatore:      ZUPPA Domenico

   Argomento:          Istanza di sospensione in materia pensionistica

   Oggetto:               Proponibilità della domanda di sospensiva con riguardo all'ammissibilità di un

                               effetto sospensivo dell'esecuzione della sentenza resa in materia pensionistica

                               ed eventuale ricollegabilità dell'oggetto sospensivo alla mera proposizione

                               dell'appello

   Massima                                           Rivista:          1°/98

Corte dei conti - Gravami avverso le decisioni - Appello - Sospensione dell'esecuzione - Art. 1, c. V ter d.l. n.

453/1993 conv. l. n. 19/1994 - Limitazione alle sole sentenze di responsabilità - Esclusione. (D.l. 15 novembre

1993 n. 453, art. 1 c. V ter convertito l. 14 gennaio 1994 n. 19 aggiunto dall'art. 1 d.l. 23 ottobre 1996 n. 543

convertito l. 20 dicembre 1996 n. 639).

 

Il ricorso alle Sezioni giurisdizionali centrali sospende l'esecuzione delle sentenze delle Sezioni regionali

emesse anche in materia pensionistica, non essendovi ragioni n ordine letterale, n di ordine sistematico e

teleologico, che ne limitino la portata alle sole pronunce in materia di responsabilità amministrativa.


          51  /SR/QM                                            Sentenza n.             4/99/QM

                                                                                      Pubblicata il:           19/01/99

   Depositata in

   Segreteria  il:             11/08/97

   Rimessa dal:        Procuratore Generale

   su giudizi:            678/IIC - 682/IIC avverso la sentenza 1/97 del 13/1/97 emessa dalla Sezione

                               Giurisdizionale per la Regione Puglia in affare BARBETTA Teodoro, PRISCO

                               Ubaldo - FERRANTE Filippo

   Udienza:                  01/04/98            Relatore:      SANZI Augusto

   Argomento:          Ripartizione dell'addebito

   Oggetto:               Contrasto giurisprudenziale in ordine alla."Questione della ripartizione

                               dell'addebito nell'ipotesi di concorso di comportamento colposo con atti di dolosa

                               appropriazione".

   Massima                                           Rivista:          1°/99

In base agli elementi peculiari caratterizzanti la responsabilità amministrativa-contabile, nel caso di concorso di

più soggetti nella produzione di un danno erariale, la responsabilità di chi ha agito con dolo o ha conseguito un

illecito arricchimento è principale, mentre la responsabilità di chi ha agito con colpa grave è sussidiaria; e

pertanto in sede di esecuzione della sentenza di condanna, va escusso in primp luogo il debitore principale, e

poi, solo in caso di mancata realizzazione del credito erariale, il debitore sussidiario, nei limiti della somma alla

quale questi è stato condannato


          52  /SR/QM                                            Sentenza n.             7/98/QM

                                                                                      Pubblicata il:           16/02/98

   Depositata in

   Segreteria  il:             23/08/97

   Rimessa dal:        Presidente della Sezione giurisdizionale per la Regione Umbria

   su giudizi:            87/EL proposto dal Procuratore Regionale  nei confronti di Bruschi Eugenio

                               Pannacci Giuseppe e Orsini Adolfo

   Udienza:                  17/12/97            Relatore:      ANDREUCCI Edoardo

   Argomento:          Invito a dedurre

   Oggetto:               Natura giuridica dell'invito a dedurre e conseguenze della sua "mancanza" o

                               inadeguatezza rispetto all'atto introduttivo del giudizio in termini di nullità,

                               improcedibilità dell'azione, inammissibilità dell'atto di citazione.

   Massima                                           Rivista:          1°/98

Corte dei conti - Giudizio, norme comuni - Questioni di massima - Deferimento alle Sezioni riunite - Consenso

necessario delle parti - Esclusione. (L. 14 gennaio 1994 n. 19, art. 1, c. VII - l. 21 marzo 1953 n. 161, art. 4).

Corte dei conti - Giudizio di responsabilità - Atto di citazione - Atto di citazione proposto in carenza di previo

"avviso a dedurre" - Inammissibilità. (L. 14 gennaio 1994 n. 19, art. 5, c. I).

Corte dei conti - Giudizio di responsabilità - Atto di citazione - Esame delle deduzioni fornite in risposta

all'"avviso a dedurre" - Limiti - Puntuale motivazione - Esclusione.

Corte dei conti - Giudizio di responsabilità - Azione - Richiesta di audizione personale dell'indagato - Obbligo del

 P.M. di acconsentire - Sussistenza - Violazione - Conseguenza.

Corte dei conti - Giudizio di responsabilità - Atto di citazione - Puntuale corrispondenza con l'"avviso a dedurre"

- Esclusione.

 

Nel nuovo sistema delineato in base alla l. n. 19 del 1994 ove la funzione di appello già svolta dalle Sezioni

riunite è ora riservata alle Sezioni centrali di appello, il deferimento della questione di massima alle Sezioni

riunite, sia per autonoma deliberazione del giudicante che a seguito di richiesta del P.G., non viola alcun diritto

della difesa delle parti convenute, nè diminuisce la loro garanzia di giustizia; e pertanto non è più necessario al

riguardo il previo consenso delle parti.

L'invito a dedurre è un atto procedimentale pre-processuale che assolve alla duplice funzione di consentire

all'invitato di svolgere le proprie argomentazioni al fine di evitare la citazione in giudizio e di garantire nel

contempo la massima possibile completezza istruttoria, l'esigenze di giustizia e di economia processuale; e,

pertanto l'atto di citazione eventualmente proposto in carenza di tale atto dovuto è inammissibile. Il Procuratore

regionale non è obbligato a motivare, nell'atto di citazione, le ragioni per le quali egli abbia, eventualmente anche

 "in toto", disatteso le deduzioni fornite in risposta all'"invito a dedurre", atto che non determina l'insorgere di un

improprio contraddittorio pre-processuale che verrebbe a travalicare la funzione istituzionale di acquisizione degli

 elementi probatori da sottoporre poi alla valutazione del Giudice, potendo l'esame valutativo delle deduzioni

dell'invitato essere espresso dal P.R. in modo sintetico od essere persino implicito.L'audizione personale

inserita nel nuovo sistema procedimentale per soddisfare non solo ad esigenze difensive dell'invitato, ma anche

 a quelle di una più consapevole ed approfondita istruttoria, dovendosi considerare il diritto facoltativo dell'invitato

 di chiarire verbalmente la propria posizione in relazione agli addebito contestati non come alternativo ma

congiunto a quello di presentare memorie scritte; e pertanto la violazione di questo diritto comporta, al pari della

 mancanza dell'avviso a dedurre, l'inammissibilita dell'atto di citazione. Attesa la duplice concorrente funzione di

 garanzia e di istruttoria, da riconoscersi all'"invito a dedurre" è da escludersi la necessaria, piena e totale

corrispondenza tra tale atto e l'atto di citazione, dovendo i nuovi elementi di prova e di conoscenza acquisiti dal

P.R. in questa fase essere adeguatamente dallo stesso vantati ed essendo costituito il limite di variabilità

dell'atto di citazione unicamente dal quadro generale dell'ipotesi dannosa, che deve essere rispettato nella sua

essenza tipica, di modo che la citazione non decampi totalmente dal nucleo essenziale della causa petendi e

del petitum tipizzanti la fattispecie ipotizzata.


          53  /SR/QM                                            Sentenza n.             6/98/QM

                                                                                      Pubblicata il:           16/02/98

   Depositata in

   Segreteria  il:             17/09/97

   Rimessa dal:        Procuratore generale

   su giudizi:            Appello 263/IC/PG Lauretti Maria Luisa ved. Zampetti

   Udienza:                  14/01/98            Relatore:      NICOLETTI Giuseppe

   Argomento:          Materia Pensionistica

   Oggetto:               Qualificazione giuridica dei campi di sterminio "KZ" amministrati dalle SS e della

                               GESTAPO in riferimento alla disposizione della legge 404/63 e del d.p.r. 2043/63

                               correlate dalla legge 791/80 e 656/86 ai fini della concessione dell'assegno

                               vitalizio previsto dalla legge 18/11/80 n. 791.

   Massima                                           Rivista:          1°/98

Pensioni di guerra - Perseguitati politici e razziali - Internamento in campo di concentramento e di lavoro -

"Campo KZ di sterminio" - Qualificazione - Presupposti. (L. 18 novembre 1980 n. 791).

Pensioni di guerra - Perseguitati politici e razziali- Internamento in campo di concentramento e di lavoro -

"Campo KZ di stermino - Individuazione - Mezzi di prova.

 

Ai fini della concessione delle provvidenze di cui alla l. n. 791 del 1980, per la qualificazione di "Campo KZ di

sterminio" debbono concorrere, quali necessari presupposti, la natura politica delle cause che ebbero a

determinare la deportazione per ragioni di fede, ideologia o razza e la gestione della prigionia effettuata con

criteri politici ed affidata alla polizia politica (Gestapo o SS) che operava con criteri particolarmente afflittivi.

 Nell'accertamento della sussistenza dei requisiti qualificanti i "campi KZ di sterminio", il Giudice di merito poter

 avvalersi, oltre che dei documenti ufficiali formati a seguito di accordi internazionali, anche di inequivoci e

concordanti mezzi di prova, acquisiti anche a mezzo di procedure internazionali.


          54  /SR/QM                                            Sentenza n.           12/99/QM

                                                                                      Pubblicata il:           13/05/99

   Depositata in

   Segreteria  il:             30/09/97

   Rimessa dal:        Presidente della Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia

   su giudizi:            n. 357/EL - Pepe Luigi, Nardelli Esmeralda e Spano Michele.

   Udienza:                  02/12/98            Relatore:      MAZZIOTTI G.DE T.

   Argomento:          Fondo Perequativo

   Oggetto:               Eventuale configurabilità di danno erariale per mancato adeguamento delle tariffe

                               dei servizi pubblici comunali e conseguente perdita per il comune del fondo

                               perequativo.

   Massima                                           Rivista:          3°/99

E' inammissibile una questione di massima già definita con precedente pronuncia risultando inoltre nella specie

irrilevante per la sopravvenienza di una nuova norma (fattispecie di perdita di un Comune di parte del fondo

perequativo per il mancato adeguamento delle tariffe).


          55  /SR/QM                                            Sentenza n.           15/98/QM

                                                                                      Pubblicata il:           20/07/98

   Depositata in

   Segreteria  il:             10/10/97

   Rimessa dal:        Procuratore generale

   su giudizi:            n. 671/IIC - Fontana Michele

   Udienza:                  24/06/98            Relatore:      ANDREUCCI Edoardo

   Argomento:          Invito a dedurre

   Oggetto:               Effetto interruttivo (o meno) della prescrizione mediante l'invito a dedurre,

                               formulato ai sensi dell'art. 5 del D.L. 15 novembre 1993 n. 453, convertito con

                               modificazioni nella legge 14 gennaio 1994, n. 19

   Massima                                           Rivista:          4°/98

Affinchè una questione di diritto venga deferita alle Sezioni Riunite in sede di soluzione di questione di

massima(nella specie da parte del Procuratore Generale circa l'efficacia o meno dell'invito a dedurre ad

interrompere il corso della prescrizione)occorre che della rilevanza della stessa ne sia data prova(nella specie

da parte del Procuratore Generale circa l'effettivo compimento della prescrizione,indipendentemente

dall'eventuale interruzione ad opera dell'invito).


          56  /SR/QM                                            Sentenza n.           20/98/QM

                                                                                      Pubblicata il:           11/09/98

   Depositata in

   Segreteria  il:             15/10/97

   Rimessa dal:        Presidente della Sezione II giurisdizionale centrale d'Appello

   su giudizi:            50-II/A - 257-II/A - 376-II/C De Montis Vittoria

   Udienza:                  18/02/98            Relatore:      SANZI Augusto

   Argomento:          Servizio di Tesoreria

   Oggetto:               Se le norme dell'art. 73 del T.U. 15/5/63, n. 858/, disciplinanti il servizio di

                               tesoreria comunale, sono dispositive (derogabili) o imperative (inderogabili); e se,

                               la conferma disposta dall'art. 31 del DPR 603/1973 riguarda i soli contratti di

                               gestione delle esattorie o anche quelli relativi al servizio delle tesorerie.

   Massima                                           Rivista:          5°/98

L'art. 73  t.u. n. 858 del 15 maggio 1963 è norma  che per sua natura può essere derogata dalle parti, le quali,

per la riscossione di entrate che comportino attività di mero incasso, possono stabilire, con clausolo di

inequivocabile tenore e testo, un compenso la cui misura massima non può superare quella prevista per l'aggio.

La conferma di cui all'art. 31 del dPR n. 603 del 1973 non riguarda solo il servizio di esattoria, ma anche quello

di tesoreria affidato al medesimo esattore, salvo che il comune non abbia provveduto altrimenti, affidando la

gestione della tesoreria in conformità a quanto disposto dall'art. 99 del RDL n. 375/1936.


          57  /SR/QM                                            Sentenza n.           10/98/QM

                                                                                      Pubblicata il:           01/04/98

   Depositata in

   Segreteria  il:             22/10/97

   Rimessa dal:        Procuratore generale

   su giudizi:            259-II/C - Testa Santo

   Udienza:                  04/03/98            Relatore:      GATTI Claudio

   Argomento:          Materia Pensionistica

   Oggetto:               Definizione del discrimine tra motivi di diritto e questioni di fatto nell'appello in

                               materia pensionistica e conseguente diversità dei provvedimenti giudiziali in sede

                               di riesame.

   Massima                                           Rivista:

Appartiene al giudice di seconda istanza, in materia pensionistica, la cognizione del difetto di motivazione - da

estendersi anche all'insufficiente e contraddittoria motivazione - in tema di classifica di infermità o lesioni,

nonché di dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e di aggravamento di infermità

 o lesioni.


          58  /SR/QM                                            Sentenza n.             9/98/QM

                                                                                      Pubblicata il:           01/04/98

   Depositata in

   Segreteria  il:             29/10/97

   Rimessa dal:        Procuratore generale

   su giudizi:            125-I/C - Cesana Isacco

   Udienza:                  11/03/98            Relatore:      ZUPPA Domenico

   Argomento:          Materia Pensionistica

   Oggetto:               Portata della dizione normativa "Atti di violenza" di cui all'art. 1, lettera c) della

                               legge 10/3/55, n. 96. La "violenza" deve avere precise modalità di

                               estrinsecazione, ovvero, costituisce "violenza" ogni ripercussione delle

                               discriminazioni normative sulla integrità della personalità?

   Massima                                           Rivista:          3°/98

Gli "atti di violenza", per dar luogo al diritto agli assegni di benemerenza devono consistere in atti persecutivi

posti in essere, nell'arco di tempo dal 7 luglio 1938 all'8 settembre 1943, da persone alle dipendenze dello Stato

 o appartenenti a formazioni militari o paramilitari fasciste, dai quali siano derivati, direttamente o indirettamente,

 effetti lesivi alla persona, in uno dei suoi valori costituzionalmente protetti.


          59  /SR/QM                                            Sentenza n.           17/98/QM

                                                                                      Pubblicata il:           28/07/98

   Depositata in

   Segreteria  il:             17/11/97

   Rimessa dal:        Procuratore generale

   su giudizi:            G/100 - G/109  PR/Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di

                               Chieti e Teramo.

   Udienza:                  25/03/98            Relatore:      RISTUCCIA Mario

   Argomento:          Giudizi di Conto

   Oggetto:               Se sussiste l'obbligo, dei tesorieri e degli agenti contabili delle Camere di

                               Commercio, della presentazione del conto della gestione per il giudizio della

                               Corte dei conti, stante l'inesistenza nell'ordinamento di settore, ed in particolare

                               nella legge del 29/12/93 n. 580, di riordino delle Camere di Commercio, di una

                               specifica disposizione in tal senso.

   Massima                                           Rivista:          4/98

Il deferimento alle Sezioni Riunite in sede di soluzione di questione di massima, deve effettuarsi in funzione

della soluzione di un problema che si prospetti di obiettiva difficile soluzione o che abbia dato luogo ad un

contrasto giurisprudenziale,dovendosi escludere il ricorso alle Sezioni Riunite per contrasti solo potenziali (nella

 specie trattavasi dell'idoneità dei documenti trasmessi da una camera di commercio in sede di giudizio per

resa di conto).


          60  /SR/QM                                            Sentenza n.           20/98/QM

                                                                                      Pubblicata il:           11/09/98

   Depositata in

   Segreteria  il:             17/11/97

   Rimessa dal:        Presidente della Sezione II giurisdizionale centrale d'Appello

   su giudizi:            314-II/A - 315-II/A - 660-II/A De Montis Vittoria

   Udienza:                  18/02/98            Relatore:      SANZI Augusto

   Argomento:          Servizio di Tesoreria

   Oggetto:               Se le norme dell'art. 73 del T.U. 15/5/63, n. 858/, disciplinanti il servizio di

                               tesoreria comunale, sono dispositive (derogabili) o imperative (inderogabili); e se,

                               la conferma disposta dall'art. 31 del DPR 603/1973 riguarda i soli contratti di

                               gestione delle esattorie o anche quelli relativi al servizio delle tesorerie.

   Massima                                           Rivista:          5°/98

L'art. 73  t.u. n. 858 del 15 maggio 1963 è norma  che per sua natura può essere derogata dalle parti, le quali,

per la riscossione di entrate che comportino attività di mero incasso, possono stabilire, con clausolo di

inequivocabile tenore e testo, un compenso la cui misura massima non può superare quella prevista per l'aggio.

La conferma di cui all'art. 31 del dPR n. 603 del 1973 non riguarda solo il servizio di esattoria, ma anche quello

di tesoreria affidato al medesimo esattore, salvo che il comune non abbia provveduto altrimenti, affidando la

gestione della tesoreria in conformità a quanto disposto dall'art. 99 del RDL n. 375/1936.