|
31
/SR/QM
Sentenza
n.
29/QM
Pubblicata
il:
04/07/96
Depositata in
Segreteria il:
12/01/96
Rimessa
dal:
Procuratore
generale
su giudizi:
n. 296/IIC/A- PG/MONGILLO G. ed altri
Udienza:
24/04/96
Relatore:
MAZZIOTTI
G.DE T.
Argomento:
Danno
Patrimoniale
Oggetto:
Configurabilità o meno di danno
patrimoniale in caso di mancato afflusso, per fatti
colposi
degli amministratori, alle casse comunali di somme da parte del fondo
perequativo,
ai sensi della L. 38/91.
Massima
Rivista: Non sussiste danno erariale nell'ipotesi di
mancato afflusso alle casse comunali di somme provenienti dal fondo perequativo ai sensi della l. n. 38 del 1991,
in quanto nell'attuale contesto di finanza derivata, che caratterizza il sistema dei flussi finanziari
pubblici, la mancata erogazione del contributo va considerata un fatto neutro, in quanto
corrisponde ad essa una mancata erogazione di spesa da parte dello Stato, che non determina, alcun
depauperamento patrimoniale, verificandosi, altrimenti un indebito
arricchimento per la finanza pubblica e dovendosi altresì tener conto della
recente affermazione normativa, che per la configurazione della
responsabilità amministrativa, considera irrilevante una diminuzione patrimoniale realizzatasi in un ente diverso da quello
al quale appartiene il soggetto autore dell'illecito. 32
/SR/QM
Sentenza
n.
32/QM
Pubblicata
il:
04/06/96
Depositata in
Segreteria il:
22/01/96
Rimessa
dal:
Presidente
della Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio
su giudizi:
n. 112642/C - CAMPOLI F. M. e figli; n. 112643/C
- CRISARI R.; n. 112644/C
CIMINO F.;
n. 112645/C - BACCHETTI G.; n. 112649/C - SELMI L.; n. 112766/C -
LEONORI
F.; n. 112770/C TROPEA G. e SCARPELLINI A.M.
Udienza:
24/04/96
Relatore:
ZAMBARDI
Sergio
Argomento:
Materia
Pensionistica
Oggetto:
Mancata e costante riliquidazione di
pensioni di dirigenti e se tali trattamenti
debbano o
meno riliquidarsi tenuto conto delle retribuzioni del personale in
servizio
(comparto Ministero Pubblica Istruzione).
Massima
Rivista:
3°/96 parte
II pag. Le questioni di legittimità costituzionale o di
conformità all'ordinamento comunitario devono ritenersi di stretta competenza delle Sezioni che hanno cognizione
anche nel merito e non delle Sezioni riunite in sede di soluzione di questione di massima. Al fine di considerare ammissibile una questione di massima da
risolversi dalle Sezioni riunite ex art. 1, c. VII, d.l. n. 453/1993 convertito dalla l. n. 19/1994,
deve trattarsi di problema sul quale vi sia contrasto di pronunce, o che presenti difficoltà di interpretazione di
particolari rilievo; e, pertanto, atteso il consolidato indirizzo giurisprudenziale
elaborato anche dal giudice delle leggi, che nega un principio generale di adeguamento automatico del
trattamento di quiescenza ai miglioramenti riconosciuti al personale in attività di servizio,
è inammissibile la questione relativa al mancato costante automatico adeguamento delle pensioni dei
dirigenti a fronte della dinamica retributiva del personale in servizio. 33
/SR/QM
Sentenza
n.
33/QM
Pubblicata
il:
14/01/97
Depositata in
Segreteria il:
06/06/96
Rimessa
dal:
Presidente
della Sezione I giurisdizionale centrale d'Appello
su giudizi:
n. 03/PG/IC/A - Sensi Zita
Udienza:
30/10/96
Relatore:
GERACI
Carmelo
Argomento:
Rappresentanza
dell'Amministrazione
Oggetto:
"Ammissibilità o meno in grado
d'appello, per i giudizi in materia di pensione,
della
comparizione in udienza di funzionario o Dirigente in rappresentanza
dell'amministrazione;
Ammissibilità
dell'atto di appello e dell'eventuale domanda incidentale di
sospensione
sottoscritti soltanto dal Direttore generale responsabile;
Partecipazione
con audizione, nel corso della discussione in Camera di
consiglio, a
mente dell'art. 6 della legge 21/3/53, n. 161, dello stesso funzionario
o di persona
da lui delegata."
Massima
Rivista:
5°/97 Nei giudizi pensionistici in grado d'appello,
salvo che si tratti di giudizi per pensioni di guerra, non sono ammissibili un atto di appello o una domanda incidentale di
sospensione proposti dall'amministrazione e sottoscritti dal competente direttore generale e non anche da un
avvocato dello Stato, così come la comparizione e la partecipazione all'udienza, o alla discussione in
camera di consiglio in rappresentanza dell'amministrazione di un funzionario o di un dirigente. 34
/SR/QM
Sentenza
n.
Ord 1/97
Pubblicata
il:
18/01/97
Depositata in
Segreteria il:
02/10/96
Rimessa
dal:
Presidente
della Sezione III giurisdizionale centrale d'Appello
su giudizi:
110/III C/A PG/ La Commare Stellario, Loggia
Antonino, Cusenza Salvatore,
Cialona
Leonardo, Poma Vito, Mione Leonardo.
Udienza:
16/01/97
Relatore:
RISTUCCIA
Mario
Argomento:
Competenza
Sezioni Riunite
Oggetto:
Individuazione del giudice competente a
pronunciarsi sugli appelli proposti
avverso
sentenze emesse dalla Sezione Giurisdizionale della Regione Siciliana.
(Applicazione
art. 3 d.l. 655 del 1948)
Massima
Rivista: Ordinanza delle Sezioni Riunite n. 1/97/Ord. del
16/1-18/1/97
"....atteso che la legge 20 dicembre
1996, n. 639, nel convertire il d.l. n. 543/96, ha introdotto nell'art. 1 del
d.l. n. 453/93, convertito nella legge 14 gennaio 1994 n. 19, il comma 5quater con
il quale sono stati abrogati gli artt. 3, secondo comma, e 4, secondo comma, del d. leg.vo 6 maggio 1948 n.
655 che attribuiva alle Sezioni riunite della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 67 del T.U. n. 1214/1934,
l'appello avverso le decisioni della Sezione giurisdizionale per la regione siciliana; considerato che, come
osservato dal Procuratore generale con le note d'udienza presentate il 2 gennaio 1997 e confermato in udienza,
sono state in tal modo abrogate le norme sulla cui interpretazione era sorto il contrasto giurisprudenziale ed è
stata altresì esclusa, con disposizione di carattere trasitorio sino alla istituzione della Sezione
giurisdizionale d'appello per la regione siciliana, ogni competenza delle Sezioni Riunite a conoscere dell'appello avverso
le sentenze della Sezione giurisdizionale per la regione siciliana;
ritenuto che è venuto meno il presupposto stesso della deferita questione di
massima, che qualsiasi altra pronuncia esula dai poteri di queste Sezioni
riunite in sede di giudizio ex art. 1, comma 7, d.l. n. 453/93 convertito nella legge 14 gennaio 1994 n. 19, e che,
pertanto, gli atti debbono essere restituiti, per ogni conseguente pronuncia, alla Sezione remittente; P.Q.M. dichiara non
luogo a pronunciare sulla deferita questione di massima ed ordina la restituzione degli atti alla
Sezione III centrale d'Appello Così
deciso nella camera di consiglio del 16 gennaio 1997." 35
/SR/QM
Sentenza
n.
Ord 2/97
Pubblicata
il:
18/01/97
Depositata in
Segreteria il:
11/10/96
Rimessa
dal:
Presidente
della Sezione I giurisdizionale centrale d'Appello
su giudizi:
(Ord. 35/96/A) n. 67 IC/A - PG/SIGARE Tommaso e
CELI Antonino (Ord.
36/96/A)
n.73IC/A - PG/PUGLISI Orazio
Udienza:
16/01/97
Relatore:
RISTUCCIA
Mario
Argomento:
Competenza
Sezioni Riunite
Oggetto:
Individuazione del giudice competente a
pronunciarsi sugli appelli proposti
avverso
sentenze emesse dalla Sezione Giurisdizionale della Regione Siciliana.
(Applicazione
art. 3 d.l. 655 del 1948)
Massima
Rivista: Ordinanza delle Sezioni Riunite n. 2/97/Ord. del
16/1-18/1/97
"....atteso che la legge 20 dicembre
1996, n. 639, nel convertire il d.l. n. 543/96, ha introdotto nell'art. 1 del
d.l. n. 453/93, convertito nella legge 14 gennaio 1994 n. 19, il comma 5quater con
il quale sono stati abrogati gli artt. 3, secondo comma, e 4, secondo comma, del d. leg.vo 6 maggio 1948 n.
655 che attribuiva alle Sezioni riunite della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 67 del T.U. n. 1214/1934,
l'appello avverso le decisioni della Sezione giurisdizionale per la regione siciliana;
considerato che, come osservato dal Procuratore generale con le note d'udienza presentate il 2 gennaio 1997 e confermato in udienza,
sono state in tal modo abrogate le norme sulla cui interpretazione era sorto il contrasto giurisprudenziale ed è
stata altresì esclusa, con disposizione di carattere trasitorio sino alla istituzione della Sezione
giurisdizionale d'appello per la regione siciliana, ogni competenza delle Sezioni Riunite a conoscere dell'appello avverso
le sentenze della Sezione giurisdizionale per la regione siciliana;
ritenuto che è venuto meno il presupposto stesso della deferita
questione di massima, che qualsiasi altra
pronuncia esula dai poteri di queste Sezioni riunite in sede di giudizio ex art.
1, comma 7, d.l. n. 453/93 convertito
nella legge 14 gennaio 1994 n. 19, e che, pertanto, gli atti debbono essere
restituiti, per ogni conseguente pronuncia, alla Sezione remittente;
P.Q.M.
dichiara non luogo a pronunciare sulla deferita questione di massima ed ordina
la restituzione degli atti alla Sezione I centrale d'Appello. Così
deciso nella camera di consiglio del 16 gennaio 1997." 36
/SR/QM
Sentenza
n.
36/QM
Pubblicata
il:
10/06/97
Depositata in
Segreteria il:
09/12/96
Rimessa
dal:
Presidente
della Sezione I giurisdizionale centrale d'Appello
su giudizi:
(Ord. 45/96/A) 80/PG/IC - Bisconti Vincenzo,
Luigi e Ada (Ord. 46/96/A)
79/PG/IC -
Delucchi Mario (Ord. 47/96/A) 75/PG/IC - Farina Aurelio
Udienza:
14/05/97
Relatore:
GERACI
Carmelo
Argomento:
Rappresentanza
dell'Amministrazione
Oggetto:
Applicabilità ai giudizi pensionistici in
grado di appello della normativa relativa alla
rappresentanza
legale dell'Avvocatura dello Stato - Validità ai fini del
contraddittorio
della notifica presso gli uffici dell'Amministrazione - (art. 4 c. 1
della L. n.
161/1953 e D.L. 15/11/93, n. 453, convertito con modificazioni nella
legge n.
19/94).
Massima
Rivista:
5°/97 Nel giudizio pensionistico d'appello la notifica
nei confronti delle amministrazioni statali va effettuata presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, non rilevando quella diretta
all'amministrazione, attesa la diversità logica e giuridica del regime dello ius postulandi da quello relativo alle
notifiche, che trova compiuta e specifica definizione nell'ordinamento. Nell'ipotesi di irregolare notifica (diretta all'amministrazione e
non all'Avvocatura di Stato) dell'atto di appello in materia pensionistica, va tenuto distinto il periodo che va
dall'entrata in vigore del d.l. n. 54/1993 sino alla l. n. 639/1996, per il quale è consentito al giudice, di accertare
l'errore scusabile e di disporre la rimessione in termini, dal periodo successivo, per il quale trova applicazione il
combinato disposto degli artt. 359 e 291 c.p.c., in base a cui, se
l'amministrazione appellata non si costituisce, il giudice fissa all'appellante
un termine perentorio per rinnovare la notificazione. 37
/SR/QM
Sentenza
n.
37/QM
Pubblicata
il:
06/10/97
Depositata in
Segreteria il:
18/12/96
Rimessa
dal:
Presidente
della Sezione giurisdizionale per la Regione Marche
su giudizi:
n. 146 - Pagliari Oddino
n. 146bis/PG - Pranzetti Elvira
Udienza:
25/06/97
Relatore:
ACCONCIA
Antonio
Argomento:
Materia
Pensionistica
Oggetto:
Istituzione del magistrato istruttore in
sostituzione del Pubblico ministero (art. 1,
c. 7 del
D.L. 453/93 convertito nella L. 19/94 ed art. 344 c.p.c.)
Massima
Rivista:
5°/97 La presenza del P.M. costituisce una
caratteristica fondamentale e costante della giurisdizione della Corte dei conti e pertanto la norma modificativa di cui all'art. 6, c. VI, l.
n. 19 del 1994, che ha soppresso l'intervento del P.M. nel giudizio pensionistico, va applicata nell'ambito di
procedimenti di primo e di secondo grado che hanno per oggetto la decisione della causa nel merito, ma non può
riguardare quella particolare fase processuale che è il giudizio avanti alle SS.RR., finalizzato alla risoluzione
delle questioni di massima, ancorchè attinenti alla materia delle pensioni. Gli
istituti del processo civile sono applicabili nei giudizi innanzi alla Corte dei
conti solo se compatibili e non modificati dalle norme
dettate appositamente per essi, dovendosi escludere l'automatica applicazione
degli istituti vigenti nei procedimenti civilistici; e, pertanto,
nell'ordinamento attuale, l'istruttoria di ricorsi in materia pensionistica, già affidata alla P.A., deve ritenersi disciplinata
dalle norme comuni, che l'affidano interamente al Collegio, salva la possibilità di delegarne l'esecuzione (dopo
avere ammesso i singoli mezzi istruttori) ad uno dei magistrati 38
/SR/QM
Sentenza
n.
38/QM
Pubblicata
il:
07/10/97
Depositata in
Segreteria il:
18/12/96
Rimessa
dal:
Presidente
della Sezione giurisdizionale per la Regione Marche
su giudizi:
(Ord. 420/96) 893/PG - Elisei Rino
Udienza:
25/06/97
Relatore:
CASCIANI
Giovanni
Argomento:
Materia
Pensionistica
Oggetto:
Potere del Presidente della Sezione di
designare un giudice per la trattazione
delle
sopensive, ai sensi delle vigenti disposizioni del c.p.c. (artt. 699 ter e 699
quater, e
art. 700).
Massima
Rivista:
5°/97
La presenza del P.M. costituisce una caratteristica fondamentale e
costante della giurisdizione della Corte dei conti e pertanto la norma modificativa di cui all'art. 6, c.
VI, l. n. 19 del 1994, che ha soppresso l'intervento del P.M. nel giudizio pensionistico, va applicata nell'ambito di
procedimenti di primo e di secondo grado che hanno per oggetto la decisione della causa nel merito, ma non può
riguardare quella particolare fase processuale che è il giudizio avanti alle Sezioni riunite,
finalizzato alla risoluzione delle questioni di massima, ancorchè attinenti alla materia delle pensioni. Nei
giudizi pensionistici non va applicato direttamente l'art. 700 del c.p.c. e le
norme ad esso collegate, ma la ragionevole direttiva da esso estraibile e che va ad ampliare
quel potere cautelare che comunque spetta al giudice delle pensioni, perchè connaturale al potere di
annullamento attribuitogli dal legislatore nell'ambito della sua giurisdizione esclusiva; e, pertanto, essendo
inequivocabilmente diversi gli effetti conseguenti all'adozione del provvedimento cautelare nel processo civile ed in quello
pensionistico, è da escludere qualsiasi analogia che consenta l'istituzione
in via interpretativa della figura del giudice monocratico, designato per la
trattazione delle sospensive, competendo questa al giudice collegiale. 39
/SR/QM
Sentenza
n.
39/40/QM
Pubblicata
il:
11/08/97
Depositata in
Segreteria il:
05/03/97
Rimessa
dal:
Presidente
della Sezione giurisdizionale per la Regione Campania
su giudizi:
n. 1177/M - Ruocco Giulia
Udienza:
16/07/97
Relatore:
D'ANTINO
SETTEVENDEMMIE G
Argomento:
Materia
Pensionistica
Oggetto:
Recupero quote di indennità integrativa
speciale, percepite su un trattamento
pensionistico
di reversibilità, corrisposte in costanza di prestazione lavorativa
retribuita.
Massima
Rivista:
5°/97 Anche successivamente alla pubblicazione delle
sentenze della Corte costituzionale n. 566/1989 e n. 204/1992, deve ancora ritenersi
vigente, nell'ordinamento giuridico, il divieto di cumulo di due indennità
integrative speciali nei confronti di soggetti che percepiscono trattamenti
pensionistici (o assimilati), le cui controversie relative ricadono nell'ambito della giurisdizione della Corte dei conti e
che contemporaneamente prestino opera retribuita presso terzi (sia
pubblici che privati), dovendo comunque esser fatta salva la eventuale
integrazione al "trattamento minimo I.N.P.S.", qualora l'ammontare della
pensione, per effetto della sospensione dell'i.i.s., risulti inferiore ad esso 40
/SR/QM
Sentenza
n.
39/40/QM
Pubblicata
il:
11/08/97
Depositata in
Segreteria il:
05/03/97
Rimessa
dal:
Presidente
della Sezione III giurisdizionale centrale d'Appello
su giudizi:
643/PC/IIIC - DPT di Roma / D'Angelo Rocco;
492//PC/IIIC - D.P.T. di Roma / Di
Giambattista
Edmondo; 598/PC/IIIC - Giorgetti Renata; 629//PC/IIIC - Bertucci
Rosa.
Udienza:
16/07/98
Relatore:
D'ANTINO
SETTEVENDEMMIE G
Argomento:
Materia
Pensionistica
Oggetto:
Recupero quote di indennità integrativa
speciale, percepite su un trattamento
pensionistico
di reversibilità, corrisposte in costanza di prestazione lavorativa
retribuita.
Massima
Rivista:
5°/97 Anche successivamente alla pubblicazione delle
sentenze della Corte costituzionale n. 566/1989 e n. 204/1992, deve ancora ritenersi
vigente, nell'ordinamento giuridico, il divieto di cumulo di due indennità
integrative speciali nei confronti di soggetti che percepiscono trattamenti
pensionistici (o assimilati), le cui controversie relative ricadono nell'ambito della giurisdizione della Corte dei conti e
che contemporaneamente prestino opera retribuita presso terzi (sia
pubblici che privati), dovendo comunque esser fatta salva la eventuale
integrazione al "trattamento minimo I.N.P.S.", qualora l'ammontare della
pensione, per effetto della sospensione dell'i.i.s., risulti inferiore ad esso 41
/SR/QM
Sentenza
n.
41-44/QM
Pubblicata
il:
12/07/97
Depositata in
Segreteria il:
25/03/97
Rimessa
dal:
Presidente
della Sezione III giurisdizionale centrale d'Appello
su giudizi:
639/PC/IIIC - Ventola Vito
Udienza:
09/07/97
Relatore:
ZUPPA
Domenico
Argomento:
Materia
Pensionistica
Oggetto:
Applicabilità o meno ai dirigenti degli
enti locali, assistiti dall. I.N.P.D.A.P.
succeduto
alla C.P.D.E.L. della riliquidazione del trattamento pensionistico
concesso ai
dirigenti dello Stato a norma dell'art. 3 d.l. 379/1987 convertito con la
legge
n.468/1987.
Massima
Rivista:
5°/97
La riliquidazione prevista dall'art. 3 d.l. n. 379/1987 convertito in l.
n. 468/1987 è applicabile ai soli dirigenti statali ed equiparati che godano di pensione a carico dello Stato e
non di altri istituti previdenziali (I.N.P.D.A.P.), dovendosi aver riguardo alla diversità delle
regole delle relative gestioni previdenziali e della espressa limitazione voluta dal legislatore, che ha menzionato, in
aggiunta, la sola categoria dei segretari generali comunali e provinciali. 42
/SR/QM
Sentenza
n.
4/98/QM
Pubblicata
il:
27/01/98
Depositata in
Segreteria il:
27/03/97
Rimessa
dal:
Presidente
della Sezione I giurisdizionale centrale d'Appello
su giudizi:
85/PG/IC - Ludovico Maurizio
Udienza:
09/07/97
Relatore:
SANZI
Augusto
Argomento:
Materia
Pensionistica
Oggetto:
Ammissibilità o meno della rivalutazione
monetaria e degli interessi legali nelle
somme
corrisposte, a titolo di arretrati sulla pensione di guerra, avente diritto da
considerazioni
rientrante nelle categorie del "modesto consumatore".
Massima
Rivista:
1°/98 I
crediti pensionistici di guerra, data la natura indennitaria e non risarcitoria,
rappresentano crediti di valuta e sono assoggettati all'ordinaria disciplina dell'art. 1224 del
codice civile; e pertanto, escluso il cumulo di rivalutazione ed interessi, incombe al creditore, che ne abbia
fatta richiesta giudiziale, l'onere di provare il maggior danno sopportato, anche ed eventualmente facendo ricorso al
sistema delle presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c. e
dimostrando l'appartenenza alla categoria del "modesto consumatore" o
di altra categoria in cui egli affermi di rientrare. 43
/SR/QM
Sentenza
n.
1/98/QM
Pubblicata
il:
10/01/98
Depositata in
Segreteria il:
18/04/97
Rimessa
dal:
Presidente
della Sezione I giurisdizionale centrale d'Appello
su giudizi:
appelli nn. 93/PC/IC - D.P.T. di Udine c/Duodero
Rosa e 143/PC/IC - Ministero
del Tesoro
DGPG c/Sisani Gina ved. Guarducci.
Udienza:
10/12/97
Relatore:
ZUPPA
Domenico
Argomento:
Istanze di
sospensione in grado di appello
Oggetto:
Proponibilità o meno, in grado di
appello, delle istanze di sospensione
dell'esecuzione
delle sentenze pronunciate dalle Sezioni giurisdizionali regionali
della Corte
dei conti, in materia pensionistica.
Massima
Rivista:
1°/98 Corte dei conti - Gravami avverso le decisioni -
Appello - Sospensione dell'esecuzione - Art. 1, c. V ter d.l. n. 453/1993 conv. l. n. 19/1994 - Limitazione alle sole sentenze di
responsabilità - Esclusione. (D.l. 15 novembre 1993 n. 453, art. 1 c. V ter convertito l. 14 gennaio 1994 n. 19
aggiunto dall'art. 1 d.l. 23 ottobre 1996 n. 543 convertito l. 20 dicembre 1996 n. 639).
Il ricorso alle Sezioni giurisdizionali centrali sospende
l'esecuzione delle sentenze delle Sezioni regionali emesse anche in materia pensionistica, non essendovi ragioni n
ordine letterale, n di ordine sistematico e teleologico, che ne limitino la portata alle sole pronunce in
materia di responsabilità amministrativa. 44
/SR/QM
Sentenza
n.
41-44/QM
Pubblicata
il:
12/07/97
Depositata in
Segreteria il:
29/04/97
Rimessa
dal:
Presidente
della Sezione III giurisdizionale centrale d'Appello
su giudizi:
appello n. 0694/PC/III/C proposto da SACCO Gildo
Udienza:
09/07/97
Relatore:
ZUPPA
Domenico
Argomento:
Materia
Pensionistica
Oggetto:
"Applicabilità o meno ai dirigenti
degli enti locali assistiti dall'INPDAP per effetto
successione
alla CPDEL;
dell'art. 3 L. 468/87 concernente la riliquidazione delle pensioni dei
dirigenti
civili e
militari dello Stato."
Massima
Rivista:
5°/97
La riliquidazione prevista dall'art. 3 d.l. n. 379/1987 convertito in l.
n. 468/1987 è applicabile ai soli dirigenti statali ed equiparati che godano di pensione a carico dello Stato e
non di altri istituti previdenziali (I.N.P.D.A.P.), dovendosi aver riguardo alla diversità delle
regole delle relative gestioni previdenziali e della espressa limitazione voluta dal legislatore, che ha menzionato, in
aggiunta, la sola categoria dei segretari generali comunali e provinciali. 45
/SR/QM
Sentenza
n.
8/98/QM
Pubblicata
il:
24/03/98
Depositata in
Segreteria il:
21/05/97
Rimessa
dal:
Presidente
della Sezione I giurisdizionale centrale d'Appello
su giudizi:
134/PC/IC - Pietrobono Arnaldo 142/PC/IC - D.P.T.
di Agrigento c/Mantione
Diego
Udienza:
29/10/97
Relatore:
RISTUCCIA
Mario
Argomento:
Provvedimenti
cautelari
Oggetto:
Appellabilità dei provvedimenti cautelari
ad un giudice superiore
Massima
Rivista:
3°/98 I Provvedimenti emessi dalle Sezioni
giurisdizionali regionali sulla istanza di sospensione del provvedimento pensionistico impugnato sono appellabili avanti alle Sezioni
centrali di appello con i limiti, le modalità ed i termini stabiliti per l'appello stesso. 46
/SR/QM
Sentenza
n.
2/98/QM
Pubblicata
il:
20/01/98
Depositata in
Segreteria il:
06/06/97
Rimessa
dal:
Presidente
della Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio
su giudizi:
n. 534/R - Querci Nevo e Vitale Giuseppe Maria
Udienza:
29/10/97
Relatore:
GATTI
Claudio G.
Argomento:
Sequestro
Conservativo
Oggetto:
Sequestro operato sui beni dei reclamanti:
incompetenza del giudice designato a
pronunciarsi
sulle istanze di dissequestro in base al disposto dell'art. 669 novies,
comma 2, del
c.p.c. e perentorietà del termine per il deposito dell'atto di
citazione.
Massima
Rivista:
1°/98 Corte
dei conti
- Giudizio
di responsabilit - Sequestro conservativo
- Istanza di
dissequestro - Competenza - In caso
di contestazione fra le parti
- Competenza della Sezione. (C.p.c., art. 669-novies, c. II). Corte dei conti - Giudizio di responsabilit - Atto
di citazione - Termine -
Termine fissato
del "Giudice designato" per il deposito - Natura perentoria. (L. 14 gennaio
1994 n. 19, art. 5, c. V).
In forza del rinvio dinamico alle norme del codice di procedura
civile, la competenza a pronunciare sulle istanze di dissequestro proposte ai sensi dell'art. 669-novies, c. II, del
c.p.c., ove sia insorta contestazione fra le parti, appartiene alla Sezione e non al "giudice designato"
dovendosi intendere che l'intervento di quest'ultimo, limitato ad una attività
dichiarativa nelle ipotesi di non contestato accertamento dell'inefficacia del
sequestro. Il termine, non superiore a sessanta giorni, di cui all'art. 5, c.
V, l. n. 19 del 1994, fissato dal "Giudice designato" per il deposito, presso la segreteria della
Sezione, dell'atto di citazione per il correlativo giudizio di merito, di natura perentoria. 47
/SR/QM
Sentenza
n.
8/98/QM
Pubblicata
il:
24/03/98
Depositata in
Segreteria il:
01/07/97
Rimessa
dal:
Presidente
della Sezione I giurisdizionale centrale d'Appello
su giudizi:
146/PC/IC DPT Catania c/STRATI Francesco
Udienza:
29/10/97
Relatore:
RISTUCCIA
Mario
Argomento:
Appello
ordinanza di sospensione
Oggetto:
E' ammissibile l'appello avverso una
ordinanza del giudice di primo grado, che
non ha
ancora pronunciato nel merito, concernente
la sospensione degli effetti di
un
provvedimento amministrativo?
Massima
Rivista:
3°/98 I provvedimenti emessi dalle Sezioni
giurisdizionali regionali sull'istanza di sospensione del provvedimento pensionistico impugnato sono appellabili avanti alle Sezioni
Centrali d'Appello con i limiti, le modalità ed i termini stabiliti per l'appello stesso. 48
/SR/QM
Sentenza
n.
12/98/QM
Pubblicata
il:
19/06/98
Depositata in
Segreteria il:
11/07/97
Rimessa
dal:
Presidente
della Sezione III giurisdizionale centrale d'Appello
su giudizi:
n.575/PC/IIIC Min Tesoro-DPT di Messina c/RIZZOTTI
Francesca e n.642/PC/IIIC
Avvocatura
Generale dello Stato c/eredi RIZZOTTI Francesca
Udienza:
12/11/97
Relatore:
RANUCCI
Giuseppe
Argomento:
Materia
pensionistica
Oggetto:
Divieto di cumulo degli accessori di
quiescenza tra loro e con assegni accessori
di attività
(art.130, ultimo comma, DPR n. 1092/1973)
Massima
Rivista:
4°/98 Le Sezioni riunite in sede di soluzioni di
questioni di massima svolgono una funzione di nomofilachia e di unità interpretativa indispensabile nel nuovo assetto della giurisdizione
contabile, pervenendo ad una definizione non del singolo caso concreto, ma alla soluzione di questioni che
assumono o sono idonee ad assumere carattere di massima, e cioè valenza generale, dovendosi escludere una
possibile violazione del diritto alla difesa, e pertanto va dichiarato improcedibile il giudizio su di una
questione di massima identica e del tutto sovrapponibile ad una già in
precedenza decisa, ove si constati l'esistenza di un precedente puntuale che
esaurisce totalmente non soltanto la discussione, ma la stessa materia del
contendere del particolare giudizio. 49
/SR/QM
Sentenza
n.
3/98/QM
Pubblicata
il:
27/01/98
Depositata in
Segreteria il:
11/07/97
Rimessa
dal:
Presidente
della Sezione III giurisdizionale centrale d'Appello
su giudizi:
n.212/IIIC/A proposto da DI SANTO Carlo
Udienza:
12/11/97
Relatore:
RICCO'
Annibale
Argomento:
Notifica
Oggetto:
Idoneità o meno del deposito dell'appello
principale ex art.5 RD n. 1038 a
produrre gli
effetti della notifica dell'impugnazione nei confronti del PM
Massima
Rivista:
1°/98 Corte dei conti - Gravami avverso le decisioni -
Appello - Appello della parte privata - Deposito in segreteria - Effetto di notifica al P.G. - Esclusione. (R.d. 13 agosto 1933 n.
1038, art. 5 - l. n. 14 gennaio 1994 n. 19, art. 1, c. V bis - l. 20 dicembre 1996 n. 639, art. 1, c. I).
Il deposito in segreteria dell'appello della parte privata non
idoneo a produrre gli effetti della notifica dell'impugnazione nei confronti del Procuratore generale, dovendosi
ritenere la norma di cui all'art. 5 r.d. n. 1038 del 1933 - che disponeva in tal modo - incompatibile e di
conseguenza implicitamente abrogata, con l'art. 1, c. V/bis, della l. n. 19/1994, introdotto dell'art. 1, c. I, della l.
n. 639/1996 50
/SR/QM
Sentenza
n.
1/98/QM
Pubblicata
il:
13/01/98
Depositata in
Segreteria il:
23/07/97
Rimessa
dal:
Presidente
della Sezione I giurisdizionale centrale d'Appello
su giudizi:
n. 161/PC/IC proposto dall'INPDAP c/eredi PATANE'
Vincenzo
Udienza:
10/12/97
Relatore:
ZUPPA
Domenico
Argomento:
Istanza di
sospensione in materia pensionistica
Oggetto:
Proponibilità della domanda di sospensiva
con riguardo all'ammissibilità di un
effetto
sospensivo dell'esecuzione della sentenza resa in materia pensionistica
ed eventuale
ricollegabilità dell'oggetto sospensivo alla mera proposizione
dell'appello
Massima
Rivista:
1°/98 Corte dei conti - Gravami avverso le decisioni -
Appello - Sospensione dell'esecuzione - Art. 1, c. V ter d.l. n. 453/1993 conv. l. n. 19/1994 - Limitazione alle sole sentenze di
responsabilità - Esclusione. (D.l. 15 novembre 1993 n. 453, art. 1 c. V ter convertito l. 14 gennaio 1994 n. 19
aggiunto dall'art. 1 d.l. 23 ottobre 1996 n. 543 convertito l. 20 dicembre 1996 n. 639).
Il ricorso alle Sezioni giurisdizionali centrali sospende
l'esecuzione delle sentenze delle Sezioni regionali emesse anche in materia pensionistica, non essendovi ragioni n
ordine letterale, n di ordine sistematico e teleologico, che ne limitino la portata alle sole pronunce in
materia di responsabilità amministrativa. 51
/SR/QM
Sentenza
n.
4/99/QM
Pubblicata
il:
19/01/99
Depositata in
Segreteria il:
11/08/97
Rimessa
dal:
Procuratore
Generale
su giudizi:
678/IIC - 682/IIC avverso la sentenza 1/97 del
13/1/97 emessa dalla Sezione
Giurisdizionale
per la Regione Puglia in affare BARBETTA Teodoro, PRISCO
Ubaldo -
FERRANTE Filippo
Udienza:
01/04/98
Relatore:
SANZI
Augusto
Argomento:
Ripartizione
dell'addebito
Oggetto:
Contrasto giurisprudenziale in ordine
alla."Questione della ripartizione
dell'addebito
nell'ipotesi di concorso di comportamento colposo con atti di dolosa
appropriazione".
Massima
Rivista:
1°/99 In base agli elementi peculiari caratterizzanti
la responsabilità amministrativa-contabile, nel caso di concorso di più soggetti nella produzione di un danno erariale, la
responsabilità di chi ha agito con dolo o ha conseguito un illecito arricchimento è principale, mentre la responsabilità di
chi ha agito con colpa grave è sussidiaria; e pertanto in sede di esecuzione della sentenza di condanna, va
escusso in primp luogo il debitore principale, e poi, solo in caso di mancata realizzazione del credito erariale, il
debitore sussidiario, nei limiti della somma alla quale questi è stato condannato 52
/SR/QM
Sentenza
n.
7/98/QM
Pubblicata
il:
16/02/98
Depositata in
Segreteria il:
23/08/97
Rimessa
dal:
Presidente
della Sezione giurisdizionale per la Regione Umbria
su giudizi:
87/EL proposto dal Procuratore Regionale
nei confronti di Bruschi Eugenio
Pannacci
Giuseppe e Orsini Adolfo
Udienza:
17/12/97
Relatore:
ANDREUCCI
Edoardo
Argomento:
Invito a
dedurre
Oggetto:
Natura giuridica dell'invito a dedurre e
conseguenze della sua "mancanza" o
inadeguatezza
rispetto all'atto introduttivo del giudizio in termini di nullità,
improcedibilità
dell'azione, inammissibilità dell'atto di citazione.
Massima
Rivista:
1°/98 Corte dei conti - Giudizio, norme comuni -
Questioni di massima - Deferimento alle Sezioni riunite - Consenso necessario delle parti - Esclusione. (L. 14 gennaio 1994 n. 19,
art. 1, c. VII - l. 21 marzo 1953 n. 161, art. 4). Corte dei conti - Giudizio di responsabilità - Atto di citazione -
Atto di citazione proposto in carenza di previo "avviso a dedurre" - Inammissibilità. (L. 14 gennaio
1994 n. 19, art. 5, c. I). Corte dei conti - Giudizio di responsabilità - Atto di citazione -
Esame delle deduzioni fornite in risposta all'"avviso a dedurre" - Limiti - Puntuale motivazione -
Esclusione. Corte dei conti - Giudizio di responsabilità - Azione - Richiesta
di audizione personale dell'indagato - Obbligo del P.M. di acconsentire -
Sussistenza - Violazione - Conseguenza. Corte dei conti - Giudizio di responsabilità - Atto di citazione -
Puntuale corrispondenza con l'"avviso a dedurre" - Esclusione.
Nel nuovo sistema delineato in base alla l. n. 19 del 1994 ove la
funzione di appello già svolta dalle Sezioni riunite è ora riservata alle Sezioni centrali di appello, il
deferimento della questione di massima alle Sezioni riunite, sia per autonoma deliberazione del giudicante che a
seguito di richiesta del P.G., non viola alcun diritto della difesa delle parti convenute, nè diminuisce la loro garanzia
di giustizia; e pertanto non è più necessario al riguardo il previo consenso delle parti. L'invito a dedurre è un atto procedimentale pre-processuale che
assolve alla duplice funzione di consentire all'invitato di svolgere le proprie argomentazioni al fine di
evitare la citazione in giudizio e di garantire nel contempo la massima possibile completezza istruttoria, l'esigenze
di giustizia e di economia processuale; e, pertanto l'atto di citazione eventualmente proposto in carenza di
tale atto dovuto è inammissibile. Il Procuratore regionale non è obbligato a motivare, nell'atto di citazione, le
ragioni per le quali egli abbia, eventualmente anche "in toto",
disatteso le deduzioni fornite in risposta all'"invito a dedurre",
atto che non determina l'insorgere di un improprio contraddittorio pre-processuale che verrebbe a
travalicare la funzione istituzionale di acquisizione degli elementi probatori da
sottoporre poi alla valutazione del Giudice, potendo l'esame valutativo delle
deduzioni dell'invitato essere espresso dal P.R. in modo sintetico od essere
persino implicito.L'audizione personale inserita nel nuovo sistema procedimentale per soddisfare non solo
ad esigenze difensive dell'invitato, ma anche a quelle di una più
consapevole ed approfondita istruttoria, dovendosi considerare il diritto
facoltativo dell'invitato di chiarire
verbalmente la propria posizione in relazione agli addebito contestati non come
alternativo ma congiunto a quello di presentare memorie scritte; e pertanto la
violazione di questo diritto comporta, al pari della mancanza dell'avviso a
dedurre, l'inammissibilita dell'atto di citazione. Attesa la duplice concorrente
funzione di garanzia e di
istruttoria, da riconoscersi all'"invito a dedurre" è da escludersi
la necessaria, piena e totale corrispondenza tra tale atto e l'atto di citazione, dovendo i nuovi
elementi di prova e di conoscenza acquisiti dal P.R. in questa fase essere adeguatamente dallo stesso vantati ed
essendo costituito il limite di variabilità dell'atto di citazione unicamente dal quadro generale dell'ipotesi
dannosa, che deve essere rispettato nella sua essenza tipica, di modo che la citazione non decampi totalmente dal
nucleo essenziale della causa petendi e del petitum tipizzanti la fattispecie ipotizzata. 53
/SR/QM
Sentenza
n.
6/98/QM
Pubblicata
il:
16/02/98
Depositata in
Segreteria il:
17/09/97
Rimessa
dal:
Procuratore
generale
su giudizi:
Appello 263/IC/PG Lauretti Maria Luisa ved.
Zampetti
Udienza:
14/01/98
Relatore:
NICOLETTI
Giuseppe
Argomento:
Materia
Pensionistica
Oggetto:
Qualificazione giuridica dei campi di
sterminio "KZ" amministrati dalle SS e della
GESTAPO in
riferimento alla disposizione della legge 404/63 e del d.p.r. 2043/63
correlate
dalla legge 791/80 e 656/86 ai fini della concessione dell'assegno
vitalizio
previsto dalla legge 18/11/80 n. 791.
Massima
Rivista:
1°/98 Pensioni di guerra - Perseguitati politici e
razziali - Internamento in campo di concentramento e di lavoro - "Campo KZ di sterminio" - Qualificazione - Presupposti. (L.
18 novembre 1980 n. 791). Pensioni di guerra - Perseguitati politici e razziali- Internamento
in campo di concentramento e di lavoro - "Campo KZ di stermino - Individuazione - Mezzi di prova.
Ai fini della concessione delle provvidenze di cui alla l. n. 791
del 1980, per la qualificazione di "Campo KZ di sterminio" debbono concorrere, quali necessari presupposti, la
natura politica delle cause che ebbero a determinare la deportazione per ragioni di fede, ideologia o razza
e la gestione della prigionia effettuata con criteri politici ed affidata alla polizia politica (Gestapo o SS)
che operava con criteri particolarmente afflittivi. Nell'accertamento
della sussistenza dei requisiti qualificanti i "campi KZ di
sterminio", il Giudice di merito poter avvalersi, oltre che
dei documenti ufficiali formati a seguito di accordi internazionali, anche di
inequivoci e concordanti mezzi di prova, acquisiti anche a mezzo di procedure
internazionali. 54
/SR/QM
Sentenza
n.
12/99/QM
Pubblicata
il:
13/05/99
Depositata in
Segreteria il:
30/09/97
Rimessa
dal:
Presidente
della Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia
su giudizi:
n. 357/EL - Pepe Luigi, Nardelli Esmeralda e
Spano Michele.
Udienza:
02/12/98
Relatore:
MAZZIOTTI
G.DE T.
Argomento:
Fondo
Perequativo
Oggetto:
Eventuale configurabilità di danno
erariale per mancato adeguamento delle tariffe
dei servizi
pubblici comunali e conseguente perdita per il comune del fondo
perequativo.
Massima
Rivista:
3°/99 E' inammissibile una questione di massima già
definita con precedente pronuncia risultando inoltre nella specie irrilevante per la sopravvenienza di una nuova norma (fattispecie
di perdita di un Comune di parte del fondo perequativo per il mancato adeguamento delle tariffe). 55
/SR/QM
Sentenza
n.
15/98/QM
Pubblicata
il:
20/07/98
Depositata in
Segreteria il:
10/10/97
Rimessa
dal:
Procuratore
generale
su giudizi:
n. 671/IIC - Fontana Michele
Udienza:
24/06/98
Relatore:
ANDREUCCI
Edoardo
Argomento:
Invito a
dedurre
Oggetto:
Effetto interruttivo (o meno) della
prescrizione mediante l'invito a dedurre,
formulato ai
sensi dell'art. 5 del D.L. 15 novembre 1993 n. 453, convertito con
modificazioni
nella legge 14 gennaio 1994, n. 19
Massima
Rivista:
4°/98 Affinchè una questione di diritto venga deferita
alle Sezioni Riunite in sede di soluzione di questione di massima(nella specie da parte del Procuratore Generale circa
l'efficacia o meno dell'invito a dedurre ad interrompere il corso della prescrizione)occorre che della
rilevanza della stessa ne sia data prova(nella specie da parte del Procuratore Generale circa l'effettivo compimento
della prescrizione,indipendentemente dall'eventuale interruzione ad opera dell'invito). 56
/SR/QM
Sentenza
n.
20/98/QM
Pubblicata
il:
11/09/98
Depositata in
Segreteria il:
15/10/97
Rimessa
dal:
Presidente
della Sezione II giurisdizionale centrale d'Appello
su giudizi:
50-II/A - 257-II/A - 376-II/C De Montis Vittoria
Udienza:
18/02/98
Relatore:
SANZI
Augusto
Argomento:
Servizio di
Tesoreria
Oggetto:
Se le norme dell'art. 73 del T.U. 15/5/63,
n. 858/, disciplinanti il servizio di
tesoreria
comunale, sono dispositive (derogabili) o imperative (inderogabili); e se,
la conferma
disposta dall'art. 31 del DPR 603/1973 riguarda i soli contratti di
gestione
delle esattorie o anche quelli relativi al servizio delle tesorerie.
Massima
Rivista:
5°/98 L'art. 73 t.u.
n. 858 del 15 maggio 1963 è norma che
per sua natura può essere derogata dalle parti, le quali, per la riscossione di entrate che comportino attività di mero
incasso, possono stabilire, con clausolo di inequivocabile tenore e testo, un compenso la cui misura massima
non può superare quella prevista per l'aggio. La conferma di cui all'art. 31 del dPR n. 603 del 1973 non riguarda
solo il servizio di esattoria, ma anche quello di tesoreria affidato al medesimo esattore, salvo che il comune non
abbia provveduto altrimenti, affidando la gestione della tesoreria in conformità a quanto disposto dall'art.
99 del RDL n. 375/1936. 57
/SR/QM
Sentenza
n.
10/98/QM
Pubblicata
il:
01/04/98
Depositata in
Segreteria il:
22/10/97
Rimessa
dal:
Procuratore
generale
su giudizi:
259-II/C - Testa Santo
Udienza:
04/03/98
Relatore:
GATTI
Claudio
Argomento:
Materia
Pensionistica
Oggetto:
Definizione del discrimine tra motivi di
diritto e questioni di fatto nell'appello in
materia
pensionistica e conseguente diversità dei provvedimenti giudiziali in sede
di riesame.
Massima
Rivista: Appartiene al giudice di seconda istanza, in
materia pensionistica, la cognizione del difetto di motivazione - da estendersi anche all'insufficiente e contraddittoria motivazione -
in tema di classifica di infermità o lesioni, nonché di dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di
servizio o di guerra e di aggravamento di infermità o lesioni. 58
/SR/QM
Sentenza
n.
9/98/QM
Pubblicata
il:
01/04/98
Depositata in
Segreteria il:
29/10/97
Rimessa
dal:
Procuratore
generale
su giudizi:
125-I/C - Cesana Isacco
Udienza:
11/03/98
Relatore:
ZUPPA
Domenico
Argomento:
Materia
Pensionistica
Oggetto:
Portata della dizione normativa "Atti
di violenza" di cui all'art. 1, lettera c) della
legge
10/3/55, n. 96. La "violenza" deve avere precise modalità di
estrinsecazione,
ovvero, costituisce "violenza" ogni ripercussione delle
discriminazioni
normative sulla integrità della personalità?
Massima
Rivista:
3°/98 Gli "atti di violenza", per dar luogo
al diritto agli assegni di benemerenza devono consistere in atti persecutivi posti in essere, nell'arco di tempo dal 7 luglio 1938 all'8
settembre 1943, da persone alle dipendenze dello Stato o appartenenti a
formazioni militari o paramilitari fasciste, dai quali siano derivati,
direttamente o indirettamente, effetti lesivi alla
persona, in uno dei suoi valori costituzionalmente protetti. 59
/SR/QM
Sentenza
n.
17/98/QM
Pubblicata
il:
28/07/98
Depositata in
Segreteria il:
17/11/97
Rimessa
dal:
Procuratore
generale
su giudizi:
G/100 - G/109
PR/Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di
Chieti e
Teramo.
Udienza:
25/03/98
Relatore:
RISTUCCIA
Mario
Argomento:
Giudizi di
Conto
Oggetto:
Se sussiste l'obbligo, dei tesorieri e
degli agenti contabili delle Camere di
Commercio,
della presentazione del conto della gestione per il giudizio della
Corte dei
conti, stante l'inesistenza nell'ordinamento di settore, ed in particolare
nella legge
del 29/12/93 n. 580, di riordino delle Camere di Commercio, di una
specifica
disposizione in tal senso.
Massima
Rivista:
4/98 Il deferimento alle Sezioni Riunite in sede di
soluzione di questione di massima, deve effettuarsi in funzione della soluzione di un problema che si prospetti di obiettiva
difficile soluzione o che abbia dato luogo ad un contrasto giurisprudenziale,dovendosi escludere il ricorso alle
Sezioni Riunite per contrasti solo potenziali (nella specie trattavasi
dell'idoneità dei documenti trasmessi da una camera di commercio in sede di
giudizio per resa di conto). 60
/SR/QM
Sentenza
n.
20/98/QM
Pubblicata
il:
11/09/98
Depositata in
Segreteria il:
17/11/97
Rimessa
dal:
Presidente
della Sezione II giurisdizionale centrale d'Appello
su giudizi:
314-II/A - 315-II/A - 660-II/A De Montis Vittoria
Udienza:
18/02/98
Relatore:
SANZI
Augusto
Argomento:
Servizio di
Tesoreria
Oggetto:
Se le norme dell'art. 73 del T.U. 15/5/63,
n. 858/, disciplinanti il servizio di
tesoreria
comunale, sono dispositive (derogabili) o imperative (inderogabili); e se,
la conferma
disposta dall'art. 31 del DPR 603/1973 riguarda i soli contratti di
gestione
delle esattorie o anche quelli relativi al servizio delle tesorerie.
Massima
Rivista:
5°/98 L'art. 73 t.u.
n. 858 del 15 maggio 1963 è norma che
per sua natura può essere derogata dalle parti, le quali, per la riscossione di entrate che comportino attività di mero
incasso, possono stabilire, con clausolo di inequivocabile tenore e testo, un compenso la cui misura massima
non può superare quella prevista per l'aggio. La conferma di cui all'art. 31 del dPR n. 603 del 1973 non riguarda
solo il servizio di esattoria, ma anche quello di tesoreria affidato al medesimo esattore, salvo che il comune non
abbia provveduto altrimenti, affidando la gestione della tesoreria in conformità a quanto disposto dall'art.
99 del RDL n. 375/1936.
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