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sentenza
n. 615 del 12 giugno 2006: che, nellesaminare i presupposti oggettivi e soggettivi
dellazione revocatoria dinanzi alla Corte dei conti, afferma, tra laltro, che
unazione revocatoria intrapresa dal pubblico ministero della Corte dei Conti risulta
funzionale allesigenza di mantenere inalterate le garanzie dellerario
creditore, rappresentate dallintegrità del patrimonio, non di un soggetto
qualsiasi, bensì di chi è tenuto a risarcire un danno erariale il cui accertamento è
demandato al giudice contabile; e che, inoltre, la Corte dei Conti in tutte le materie in
cui ha giurisdizione, da quella della contabilità pubblica a quella pensionistica, è giudice
esclusivo tanto dei diritti quanto degli interessi sicché la circostanza che in sede
di giudizio di revocatoria verrebbero in rilevo diritti soggettivi assoluti non appare
costituire argomento preclusivo allaffermazione della giurisdizione della Corte dei
Conti
s. REPUBBLICA
ITALIANA IN NOME
DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI
Sezione Giurisdizionale per
la Regione Puglia
composta
dai seguenti magistrati: SANTORO dott. PelinoDADDABBO
dott. Pasquale
Consigliere
relatore MARTINA
dott. Antongiulio
Primo referendario ha
pronunciato la seguente SENTENZA
nel giudizio sullazione
revocatoria, ex art. 2901 c.c., iscritto al n. 26402/R del Registro di Segreteria,
promosso dal Procuratore regionale nei confronti dei sigg. C. Francesco
Saverio,
ed elettivamente domiciliato in Bari, alla piazza Garibaldi n. 23, presso lo studio
dellavv. Luigi dAmbrosio che lo rappresenta e difende, De N. Gaetana,
ed elettivamente domiciliata in Bari, alla via Andrea da Bari n. 157, presso lo studio
dellavv. Giuseppe Dalfino che la rappresenta e difende, L. Antonio,
ed elettivamente domiciliato in Bari, alla
via Putignani n. 168, presso lo studio dellavv. Raffaele Guido Rodio che lo
rappresenta e difende e De F. Maria
Dolores,
ed elettivamente domiciliata in Bari, alla via Calefati n. 133, presso lo studio
dellavv. Emilio Toma che la rappresenta e difende. Visto latto di citazione del
8.2.2006, depositato il 9.2.2006. Esaminati
gli atti e documenti di causa, Uditi,
all'udienza pubblica del giorno 3 maggio 2006, con l'assistenza del segretario dott.
Salvatore Sabato, il relatore Consigliere dott. Pasquale Daddabbo, lavv. Raffaele
Guido Rodio per L., lavv. Anna Del Giudice, su delega dellavv. Emilio Toma,
per DE F., lavv. Luigi DAmbrosio per C., lavv. Ermelinda Pastore, su
delega dellavv. Giuseppe Dalfino, per DE NICOLO nonché il Pubblico Ministero
nella persona del Procuratore regionale, dott. Francesco Lorusso. FATTO
E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con
sentenza n. 788/05, depositata il 7.10.05, questa Sezione Giurisdizionale ha riconosciuto
la parziale fondatezza di una domanda risarcitoria proposta dalla Procura regionale
accogliendola, per quanto di ragione, nei confronti dei convenuti C. Francesco Saverio,
Paticchio Saverio, Cipriani Corrado, L. Antonio e Nacci Antonio e disattendendola nei
confronti dei convenuti Del Monte Marco, Carrano Mario, Arredi Marcello e Macchia
Domenico. In
particolare con la predetta pronuncia, questa Corte, nel ritenere sussistente un danno
erariale di 6.084.083,69 derivante dallerronea contabilizzazione dei lavori
di dragaggio effettuati nellarea Pizzoli Marisabella del porto di Bari, ha
condannato, tra gli altri, il sig. L., geometra collaboratore della direzione lavori, in
relazione allerronea contabilizzazione dei lavori stessi, al risarcimento di
660.000,00 ed il sig. C. al risarcimento di 1.350.000,00, per aver omesso di
riscontrare nella sua veste di ingegnere capo la corrispondenza della contabilità al
reale stato di esecuzione delle opere, anche al fine di verificare lesattezza dei
certificati di pagamento da egli stesso emessi. I
predetti venivano, altresì, condannati al pagamento della rivalutazione monetaria dal
13.7.01 alla data di pubblicazione della detta pronuncia, degli interessi legali maturandi
da questa ultima data a quella di effettivo soddisfo, e delle spese giudiziali
quantificate in . 4.289,62 addebitate
in ragione di ¼ al C. e di 1/8 al L.. Il Procuratore regionale, ritenuto
sussistente il fondato timore che, in attesa dellesecutività della succitata
sentenza di condanna 788/05 e nelle more della scadenza dei termini assegnati per la sua
eventuale impugnazione, lerario statale potesse perdere la garanzia dei suoi
crediti, ha chiesto, con ricorso depositato il 28.10.05, il sequestro conservativo dei
beni mobili ed immobili di proprietà dei suddetti C. e L.. Dai previi accertamenti
patrimoniali eseguiti per il tramite del locale Nucleo Regionale di polizia tributaria
della Guardia di Finanza si era però appreso che ling. C., in data 24.7.2003, con
atto a rogito del notaio Teresa Castellaneta di Bari, aveva costituito con il proprio
coniuge, sig.ra De N. Gaetana, un fondo patrimoniale familiare, di cui allart. 167
c.c., nel quale erano stati conferiti i seguenti beni immobili fino ad allora posseduti in
regime di comunione legale: a)
appartamento sito in Bari al Corso della Vittoria n. 6, iscritto in Catasto Edilizio
Urbano al foglio 88, particella 10, sub. 1, categoria A/2, della consistenza di 6,5 vani,
zona censuaria 2, classe 3^; -b) unità immobiliare sita in
località Torre Inserraglio del Comune di Nardò (LE), iscritta in Catasto al foglio 68,
particella 1029, sub. 45, categoria A/3, della consistenza di 4,5 vani, classe 4^, ed
afferente ad un bungalow di tipo B compreso nel lotto 70 al primo piano del
fabbricato E, distinto con planimetrico n. 5 ed interno n. 40, con giardinetto
di pertinenza ed area superiore, ivi compresa la quota proporzionale di comproprietà pari
a 2 quote su 175,5 delle dotazioni comuni, costituite da due corpi di fabbrica, ciascuno
composto da pianterreno e primo piano, destinati a strutture ricreazionali, locali di
soggiorno, uffici, abitazione del personale ed altri servizi. Dagli accertamenti patrimoniali
disposti nei confronti del L. era, invece, risultato che costui, dopo aver modificato, con
atto a rogito del notaio Michele Buquicchio di Bari del 5.11.2003, il regime patrimoniale
della propria famiglia da comunione legale in separazione, il giorno successivo
(6.11.2003) con altro atto, sempre a rogito del citato notaio, aveva venduto alla propria
moglie, sig.ra De F. Maria Dolores, la metà indivisa delle seguenti porzioni di
fabbricato, sito in Polignano a Mare (BA) alla via Conversano n. 61 ed acquistate in
precedenza da entrambi i coniugi in regime i comunione legale: a) appartamento ubicato al 2°
piano, iscritto nel N.C.E.U. alla partita 5866, foglio 22, particella 728, sub. 11 con
categoria A/3, classe 5^, vani5, rendita . 387,34; b) box auto ubicato al piano
interrato, iscritto al N.C.E.U. alla partita 5866, foglio 22, particella 728 sub. 18 con
categoria C/6, classe 4^, mq. 25, rendita . 59,39. Il sequestro conservativo, chiesto
ed autorizzato anche nei confronti delle predette quote di comproprietà indivise dei beni
immobili oggetto degli atti posti in essere dai coniugi C. e dai coniugi L., veniva
confermato, con ordinanza n. 3/2006 del 13.12.2005-27.1.2006, dal Giudice Designato che ha
pure assegnato al Procuratore regionale un termine per il deposito in Segreteria
dellatto di citazione in revocatoria nei confronti di tutti e quattro i coniugi. Con atto depositato in data
9.2.2006 e notificato tra il 27.2.2006 ed il 3.3.2006, il Procuratore regionale ha,
quindi, convenuto in giudizio i sopra generalizzati sigg. C. Francesco Saverio e De N.
Gaetana ed i sigg. L. Antonio e De F. Maria Dolores per sentir dichiarata, ai sensi
dellart. 2901, linefficacia, nei confronti dellerario statale,
rispettivamente dellatto di costituzione del fondo patrimoniale stipulato dai
coniugi C. e dellatto di compravendita stipulato dai coniugi L.. A fondamento dellintrapresa
azione pauliana il Procuratore regionale ha dedotto che: latto di
costituzione, da parte delling. C., insieme con il proprio coniuge, del fondo
patrimoniale, di cui allart. 167 c.c., per asserite esigenze della loro famiglia,
come quello di cessione compiuto dal L., in favore della propria moglie, per delle quote
di alcuni beni di proprietà di entrambi, subito dopo aver modificato il regime
patrimoniale dello loro famiglia, da comunione legale in separazione, pur essendo stati
formalmente stipulati qualche mese o giorno prima della notifica, a ciascuno di essi,
dellinvito a dedurre, prescritto dal 1° co. dellart. 5 della legge 14.1.1994
n. 19, non corrispondevano certamente a ragioni di buona fede; bensì discendevano da
motivi suggeriti esclusivamente dal consilium fraudis, consistente
nellevidente intenzione di costoro di sottrarre tutto o parte dei rispettivi
patrimoni alle più che probabili pretese creditorie che lerario avrebbe potuto
ragionevolmente vantare in prosieguo nei loro confronti, arrecando in tal modo ad esso un
sicuro eventus damni, ovverosia i due presupposti su cui lart. 2901 c.c.
fonda lazione revocatoria o c.d. pauliana. Ha aggiunto il requirente contabile
che se, per un verso, è incontrovertibile che siffatte iniziative a carattere
vincolativo o dispositivo sono state intraprese, almeno in apparenza, dal C. e L.
allorquando ad essi non era stato ancora formalmente contestato alcun profilo di
responsabilità per veruna ipotesi di danno erariale, è tuttavia altrettanto comprovato
per tabulas che costoro erano perfettamente consapevoli già da diversi anni sia
della reale esistenza nonché delleffettiva consistenza quali-quantitativa degli
illeciti via via commessi, soprattutto per la neghittosità serbata nel complesso dalla
Direzione lavori e, quindi, anche per la loro sostanziale insipienza, dalla impresa
esecutrice di quei lavori di dragaggio e sia delle somme indebitamente in più conteggiate
e a questultima liquidate, attraverso lemissione dei vari ss. aa. ll., in
danno dellAmministrazione statale di propria appartenenza. Sicché questi due
pubblici dipendenti neppure potevano ignorare i risvolti, peraltro notori, che da questa
vicenda, in disparte le imputazioni penali, sarebbero poi conseguiti, a specifico carico
loro e degli altri colleghi facenti parte della predetta direzione Lavori, sul diverso tuttavia parallelo, piano della responsabilità di
natura amministrativo-contabile... Per comprovare la conoscenza da
parte del C. e del L. delle conseguenze di carattere risarcitorio derivanti
dallindebita contabilizzazione dei maggiori lavori di dragaggio rispetto a quelli
realmente eseguiti, il Procuratore regionale ha richiamato le seguenti circostanze ed
elementi documentali acquisiti al fascicolo del giudizio originario: 1) la
relazione tecnica e lelaborato integrativo redatti dalla s.r.l. GEOMARE
di Rocca di Papa, dopo le verifiche da essa effettuate nel Porto di Bari, fra il 28.2 ed
il 20.4.2000, proprio su incarico conferitole, in data 18.1.2000, dallufficio del
Genio Civile delle OO.PP. di Bari e, quindi, dallo stesso Ingegnere Capo C., nonché dalla
medesima Direzione lavori, della quale faceva parte, tra gli altri, come geometra
contabilizzatore, pure il L., da cui si evince che lanalisi comparativa dei profili
di fondale riscontrati prima e dopo il dragaggio, raffrontando i rilievi batimetrici di
prima e seconda pianta, aveva disvelato che il materiale effettivamente scavato
corrispondeva secondo il certificato di regolare esecuzione e lo stato finale dei
lavori, stilati rispettivamente in date 8.6 e 31.7.2000 ad appena 246.030,12 mc (di
cui mc. 219.613,14 a £. 55.000/mc e mc. 26.416,98 a £. 65.000/mc.), con un costo
complessivo di £. 13.795.826.400, e perciò una maggior quantità di mc. 313.267,46, pari
al 56%, di talché alla SAILEM s.p.a. era stata liquidata la maggior somma di £.
14.144.362.324, pari ad . 7.304.950, ovverosia £. 17.253.430.500, al netto del
ribasso dasta del 18,02%; 2) i
verbali delle sommarie informazioni testimoniali rese ripetutamente dal L., in date
27.12.1999, 17.2.2000, 4.7.2000 e 15.11.2000 alla Sezione di Polizia giudiziaria operante
presso il locale Tribunale e da costui in prosieguo confermate, nel corso
dellinterrogatorio formale sostenuto come testimone il 17.5.2004, dinanzi al
coesistente G.U.P., in sede giustappunto di udienza preliminare iniziata nel febbraio
2003; 3) rapporto
indirizzato dalla suddetta Sezione di Polizia Giudiziaria al P.M., in data 29.12.2000
(prot. n. 239/99-P.G.), nel quale si riferiva, tra laltro, il contenuto della
escussione cui era stato sottoposto ling. C., in data 30.3.2000, e che costui ebbe
poi a ribadire durante linterrogatorio subito, sempre come testimone, davanti a
quello stesso G.U.P. e con riferimento al medesimo procedimento penale. Altro elemento da cui emerge, ad
avviso del Procuratore regionale, la volontà dei convenuti di sottrarre i citati beni
immobili alla garanzia del credito risarcitorio erariale
sarebbe costituito dalla circostanza che questi hanno preferito escludere dal
novero degli atti dispositivi di cui avrebbero potuto disporre, secondo le norme di
diritto civile, quelli di totale alienazione di tutto o parte dei rispettivi beni,
evitando scientemente di adoperare, per esempio, veri e propri atti di compravendita in
favore di terzi che, pur comportando lo stesso risultato finale, ovverosia il disfarsene,
avrebbero implicato il loro reale trasferimento a soggetti, peraltro, ignari delle loro
recondite intenzioni, con il ragionevole rischio di perderne definitivamente la
disponibilità ed a prezzi semmai sviliti, stante limpellenza dei tempi per
provvedervi, a cagione dellincombere del pericolo, a loro ben noto e oltremodo
imminente, di ricevere, da un momento allaltro, la notifica da questo P.M. dei
suddetti inviti a dedurre. Il Procuratore regionale ha
stigmatizzato, inoltre, il fatto che gli strumenti giuridici di disposizione prescelti,
nella misura in cui hanno coinvolto soltanto i rispettivi coniugi del C. e del L., sono
rimasti rilevanti nellesclusivo ambito della sfera giuridico-patrimoniale ristretta
di ciascuno dei due nuclei familiari e si sono dimostrati molto più rapidi in fase di
relativa stipulazione. Il Procuratore regionale ha,
inoltre, dedotto che i citati due pubblici dipendenti potevano contare pure,
soprattutto in ragione della coincidenza e indi della reciproca comunanza di interessi
allinterno di ogni coppia, sulla sicura connivenza delle rispettive mogli, le quali
mai avrebbero avuto, dal proprio canto, alcun motivo e/o interesse a manifestare al
riguardo dissensi di sorta, affinché i propri mariti potessero ricorrere a simili
modalità di trasferimento di tutto o parte dei loro beni, acquistati e posseduti fino ad
allora in regime di comunione legale e di cui entrambi i condannati in parola avrebbero
potuto, a loro volta, conservare in prosieguo leffettivo godimento, proprio per non
aver in tal modo provocato, al di là dellonerosità, ma solo apparente, della
vendita compiuta dal L. a favore de proprio congiunto, alcuna concreta alterazione al
relativo potere di disporre. Il Procuratore regionale ha, in
conclusione, chiesto che venga dichiarata linefficacia, nei confronti
dellerario statale, dei suddetti atti stipulati dai convenuti attesa la rispettiva
nullità, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1418, 1344 e 1345 c.c.. Il
convenuto Antonio L. si è costituito in giudizio con il patrocinio dellavv.
Raffaele Guido Rodio che ha depositato memoria
difensiva in data 13.4.2006. Preliminarmente
il difensore del L. ha eccepito il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti, in
quanto giudice della responsabilità amministrativo-contabile (cfr. sez. I, 9.3.2001, n.
84/A), a conoscere dellazione revocatoria deducendo inoltre che, anche a seguito
dellentrata in vigore della disposizione di cui allart. 1, comma 174, della
legge finanziaria per il 2006 (n. 266 del 2005), lattribuzione della titolarità
delle azioni revocatoria e surrogatoria in capo al pubblico ministero contabile non
comporta, in mancanza di disposizione espressa, la devoluzione della competenza a
conoscere delle suddette azioni al giudice contabile.
In caso di diversa interpretazione,
ha sollevato questione di legittimità costituzionale dellart. 1, comma 174, della
legge finanziaria per il 2006 per violazione dellart. 103, 2° comma, e 25, 1°
comma, della Costituzione. In
relazione allart. 103, 2° comma, che stabilisce che la Corte dei Conti ha
giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla
legge perché, in assenza di qualsiasi specificazione legislativa che comprenda
tra le materie assoggettate alla giurisdizione della Corte dei Conti lazione
revocatoria, la decisione su tale domanda, incidendo su un diritto soggettivo assoluto
quale è il diritto di proprietà di soggetti terzi, del tutto estranei al
giudizio di responsabilità, non potrebbe che continuare a rientrare nella cognizione del giudice ordinario. In
riferimento allart. 25, 1° comma, della Costituzione che stabilisce che nessuno
può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge, sotto un
primo profilo, perché, mancando una legge che estenda espressamente la giurisdizione del
giudice contabile anche alla cognizione di azioni civilistiche a tutela del credito
erariale proposte dal p.m. contabile, verrebbe violato il principio di riserva assoluta di
legge in materia di competenza del giudice posta dal citato precetto costituzionale, sotto
un secondo profilo, perché si violerebbe il principio di imparzialità del giudice, nel
consentire allo stesso giudice che ha già accertato la responsabilità
amministrativo-contabile del pubblico dipendente di pronunciarsi anche sullazione
volta alla declaratoria di inefficacia di taluni atti di disposizione da costui compiuti,
ed infine perché, prescrivendo la citata disposizione costituzionale che la
individuazione del giudice competente debba avere riguardo alla situazione anteriore al
fatto da giudicare, la norma della finanziaria del 2006 non potrebbe, in ogni caso, che
riguardare atti di disposizione compiuti successivamente alla sua entrata in vigore e non
atti, come nella specie, compiuti antecedentemente nel 2003. In
via sempre preliminare lavv. Rodio, evidenziando che il credito vantato
dallerario nei confronti del geom. L. è ad oggi sub iudice, per essere stato
proposto appello avverso la sentenza di condanna di primo grado, ha chiesto che il
giudizio promosso con lazione revocatoria venga sospeso ex art. 295 c.p.c.
richiamando, a tal fine, lorientamento della Cassazione secondo cui il giudizio
relativo allazione revocatoria è soggetto a sospensione necessaria, ai sensi
dellart. 295 c.p.c., per il caso di pendenza di controversia nella quale venga
contestata lesistenza del credito (Cass. Civ., Sez. 2^, sent. 30.7.2001 n. 10414). Nel
merito, il difensore del L. ha dedotto linsussistenza dei presupposti soggettivi
dellazione revocatoria della compravendita di che trattasi. Allegando
che nella specie si tratti di atto anteriore al sorgere del credito e che la disciplina
codicistica richiede la dolosa preordinazione dellatto di disposizione al fine di
pregiudicare il soddisfacimento del credito futuro, ha dedotto che il Procuratore
regionale non ha fornito alcuna prova della sussistenza di tale requisito soggettivo
limitandosi, per contro, ad affermazioni apodittiche. In particolare lavv. Rodio,
dopo aver precisato che al L. non era mai stato contestato alcunché in sede penale
essendo stato soltanto ascoltato come testimone, ha dedotto che, contrariamente a quanto
sostenuto dal p.m. contabile, il suo assistito, non essendosi mai occupato delle
operazioni relative ai rilievi batimetrici eseguiti dalla GEOMARE perché effettuati con
lintervento di soggetti diversi da quelli che avevano svolto un qualche ruolo
nellambito dei lavori dellappalto principale, non poteva aver appreso prima
della ricezione dellinvito a dedurre dellesistenza di errori nella
contabilizzazione e nella conseguente liquidazione degli importi a favore della impresa
appaltatrice. In ogni caso lavv. Rodio ha contestato che la conoscenza di tali
ultime circostanze potesse comportare lintendimento del suo assistito di spogliarsi
di alcun beni nel timore di essere successivamente investito da una azione di
responsabilità in quanto tranquillo di aver avuto, nella condotta dei lavori di
Marisabella, comportamenti improntati alla massima diligenza e lealtà. In
relazione ai verbali di sommarie informazioni concernenti gli interrogatori sostenuti tra
il dicembre del 1999 ed il novembre del 2000 è stato osservato che al L. non è mai stato
rivolto alcun tipo di addebito e contestazione né il suo operato è stato mai messo in
discussione, che gli esiti delle indagini penali sono rimasti a lui sconosciuti fino al
momento della visione, dopo la notifica dellatto di citazione per responsabilità
amministrativa, del fascicolo esistente agli atti della Procura regionale, e che questi
era stato citato come testimone nel processo penale soltanto in data 9.1.2004 e quindi ben
oltre il momento in cui aveva compiuto latto di disposizione in contestazione. Il
L. ha anche dedotto la mancanza di prova, da parte del pubblico ministero contabile, della
partecipatio fraudis della moglie la cui dimostrazione, basata su opinioni del
Procuratore regionale, sarebbe smentita dalle seguenti circostanze: egli non aveva labitudine di rendere
partecipe il coniuge di tutte le questioni attinenti il proprio lavoro, spesso di rilievo
prettamente tecnico; la crisi dei rapporti interpersonali fra i coniugi aveva reso ancor
più inverosimile una qualche possibilità di dialogo anche su fatti di tipo
professionale; il motivo della cessione della casa coniugale risiedeva soltanto nella
volontà di regolamentare anche sul piano economico la situazione di separazione personale
di fatto da tempo esistente. Lavv.
Rodio ha anche dedotto linsussistenza del presupposto oggettivo delleventus
damni per non aver il Procuratore regionale addotto alcunché in ordine al pregiudizio
che dallatto revocando potrebbe derivare alle ragioni del creditore con riferimento
particolare alla situazione determinatasi nel patrimonio dellalienante per effetto
dellatto in relazione alla attuazione dellobbligazione successivamente sorta. In
particolare lavv. Rodio, nellallegare che il pregiudizio alle esigenze del
creditore deve essere valutato in relazione al tempo dellatto dispositivo, ha
sottolineato la circostanza che latto di vendita è
stato stipulato ben prima che il L. venisse a conoscenza degli addebiti mossi nei
suoi confronti dal procuratore regionale, mentre nellallegare che la Cassazione, in
assenza di prove certe ed inequivocabili, ha considerato esistente in re ipsa il
pregiudizio patrimoniale solo ove il debitore abbia disposto del suo patrimonio mediante
la vendita contestuale di una pluralità di beni, ha evidenziato che nella specie nulla di
tutto questo si sarebbe verificato perché il L., dopo la cessione in discussione,
rimaneva comunque proprietario di quote di altri immobili. Lavv.
Rodio ha, infine, contestato le allegazioni di parte attrice in ordine alla contestata
nullità della cessione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1418, 1344 e 1345
c.c., ribadendo la circostanza che la stipulazione, intervenuta ben due anni prima della
sentenza di condanna in sede contabile, non poteva considerarsi preordinata alla
sottrazione dei beni allesecuzione della condanna stessa. Il
difensore del L. ha, quindi, concluso, in via preliminare, per la dichiarazione del
difetto di giurisdizione della Corte dei Conti, previa eventuale sospensione del giudizio
e rimessione degli atti alla Corte Costituzionale in relazione alla questione di
legittimità costituzionale sopra illustrata e, comunque, per la sospensione del giudizio,
ai sensi dellart. 295 c.p.c., in attesa della definizione dellappello e,
quindi, dellaccertamento della sussistenza ed entità del credito erariale; nel
merito ha chiesto il rigetto della domanda in quanto illegittima ed infondata con vittoria
di spese, competenze ed onorari. La sig.ra Maria Dolores De F. si è costituita in
giudizio con il patrocinio dellavv. Emilio Toma che ha depositato memoria difensiva, anchesso, in data
13.4.2006. In
via preliminare anche lavv. Toma ha eccepito il difetto di giurisdizione della Corte
dei Conti a conoscere dellazione revocatoria proposta dal Procuratore regionale in
mancanza di una norma di legge che, in ossequio al dettato costituzionale di cui
allart. 103, co. 2°, espressamente attribuisca tale potere al giudice contabile
atteso che la disposizione di cui allart. 1, comma 174, della legge n. 266/2005
risponderebbe unicamente allesigenza di concentrare in capo al Procuratore regionale
la legittimazione attiva di tutte le azioni processuali a tutela dei crediti vantati
dallerario senza però determinare il passaggio di tali azioni dal giudice ordinario
al giudice contabile. Nel
merito la convenuta De F. ha dedotto la mancanza di prova alcuna dei presupposti
dellintentata azione revocatoria rilevando: per
ciò che attiene alleventus damni, che non vi sarebbe certezza
sullesistenza del credito erariale essendo stato interposto appello avverso la
sentenza di condanna, e che, in ogni caso, il geom. L. è proprietario di altri numerosi
cespiti che insieme alla quota dello stipendio assoggettabile ad esecuzione forzata,
comunque, assicurerebbero la garanzia del credito erariale; per
ciò che concerne il consilium fraudis, che la modifica del regime patrimoniale con
il coniuge e la stipulazione dellatto di compravendita contestato erano stati
compiuti nellesclusivo intento di appianare la situazione familiare di separazione
di fatto e che, in ogni caso, per
ciò che concerne la partecipatio fraudis, lassunto del Procuratore secondo
cui vi era una sicura connivenza tra la convenuta ed il coniuge L. sarebbe anchesso
privo di fondamento in quanto la grave crisi dei rapporti familiari, motivo per cui si era
giunti al mutamento del regime patrimoniale tra i coniugi prima ed alla alienazione della
quota di ½ dellappartamento di Polignano a Mare con lannesso box dopo, aveva
impedito la benché minima conoscenza delle vicende di lavoro del marito ed inoltre la
mancanza di sperequazione tra prezzo pagato e valore del bene acquistato deponevano per la certa insussistenza di tale presupposto della promossa azione revocatoria. Lavv. Toma ha, in ultimo, dedotto
linapplicabilità, nel caso di specie, del combinato disposto di cui agli artt.
1418, 1344 e 1345 c.c. perché allepoca della stipulazione non vi era sentenza di
condanna da ottemperare né motivi illeciti da perseguire. Ha
concluso chiedendo, in via preliminare, che venga dichiarato il difetto di giurisdizione
della Corte dei Conti e, nel merito, rigettata la domanda attrice con vittoria di spese,
competenze ed onorari di giudizio. Il
convenuto Francesco Saverio C. si è costituito in giudizio con il patrocinio
dellavv. Luigi dAmbrosio che ha depositato memoria difensiva in data
13.4.2006. Lavv.
dAmbrosio ha, anchegli, preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione
della Corte dei Conti in ordine alla proposta domanda per revocatoria deducendo che la
norma di interpretazione di cui al comma 174 dellart. 1 della legge finanziaria per
il 2006 si limiterebbe ad attribuire alla Procura regionale la titolarità delle azioni a
tutela della garanzia del credito prevedendo una nuova ipotesi di legittimazione attiva in
capo al requirente contabile senza influire sullassetto della giurisdizione che
rimarrebbe del giudice ordinario quale giudice naturale competente a conoscere della
validità ed efficacia dei negozi giuridici aventi ad oggetto beni di proprietà di
persone fisiche in regime di diritto privato anche, perché, contrariamente opinando, si
verrebbe a creare uninammissibile conflitto positivo di giurisdizione tra giudice
ordinario, competente a conoscere della azione revocatoria, se intrapresa dalla pubblica
amministrazione, e giudice contabile. Nel
merito lavv. dAmbrosio ha dedotto lassenza dei presupposti per
laccoglimento della domanda in revocatoria in quanto mancherebbe sia il presupposto
del consilium fraudis sia quello delleventus damni. A
sottolineare lassenza del presupposto soggettivo ha evidenziato la circostanza che
la costituzione del fondo patrimoniale è avvenuta il 24.7.2003, ben quattro mesi prima
della notificazione dellinvito a dedurre, per la precipua esigenza di vincolare ai
bisogni della famiglia, e soprattutto dei figli ancora a carico dei genitori, studenti e
non ancora produttori di reddito, i beni immobili conferiti nel predetto fondo e
costituiti dallimmobile sito in Bari, di residenza della famiglia, e quello sito in
provincia di Lecce, destinato alle vacanze estive. A
dimostrazione che la costituzione del fondo patrimoniale non era strumentale ad eludere la
garanzia del credito erariale il C. ha allegato che la sua accertata estraneità in sede
penale ove è stato chiamato esclusivamente a rendere dichiarazioni in qualità di
persona informata dei fatti - confermando la sua indubbia qualità di vittima di dolosi
raggiri di terzi soggetti, non poteva minimamente far presagire iniziative nei suoi
confronti da parte del procuratore contabile ed inoltre che vi sarebbero stati altri
strumenti, quali alienazioni simulate, da utilizzare nel caso lintento fosse stato
quello di pregiudicare le ragioni di credito erariale. Lavv. dAmbrosio ha,
inoltre, evidenziato la circostanza che il C. ha acquistato nel giugno del 2004, dopo la
ricezione dellinvito a dedurre da parte del Procuratore regionale, una autovettura
di non esiguo valore intestandola a se stesso, per asserire che tale fatto sarebbe
inconciliabile con una presunta volontà di sottrarre beni alla garanzia del credito
erariale. Lavv.
dAmbrosio ha, pertanto, concluso per linammissibilità e, comunque, per
linfondatezza della domanda proposta dalla Procura regionale. Con
memoria di costituzione depositata in data 13.4.2006 si è costituita in giudizio la
sig.ra Gaetana De N., moglie del convenuto C., per mezzo del patrocinio dellavv.
Giuseppe Dalfino che ha eccepito il difetto di legittimazione passiva della sua assistita
in relazione al vincolo di destinazione compiuto dal coniuge su beni di cui era
comproprietario. Nellipotesi
in cui la domanda fosse intesa come concernente anche la quota di comproprietà della
sig.ra De N., lavv. Dalfino ne ha chiesto il rigetto in quanto non potrebbero
formare oggetto di garanzia per i presunti debiti del coniuge le quote di beni di
esclusiva proprietà della convenuta. Nella
pubblica udienza del 3.5.2006 lavv. Rodio ha ribadito le argomentazioni difensive
soffermandosi in particolare sulleccezione di difetto assoluto di giurisdizione in
relazione al disposto di cui allart. 103, 2° comma, della Costituzione, sulla
richiesta di sospensione del giudizio ai sensi dellart. 295 c.p.c. e sulla mancanza
di prova dei presupposti dellinvocata revocatoria e si è riportato alle conclusioni
rassegnate nella memoria in atti. Lavv.
De Giudice, per la convenuta De F., ha confermato il contenuto e le conclusioni della
memoria difensiva sottolineando la mancanza del presupposto della partecipatio fraudis in
quanto lalienazione era antecedente alla notifica dellinvito a dedurre. Lavv.
dAmbrosio si è associato alle richieste pregiudiziali formulate dallavv.
Rodio e, nel merito, ha sottolineato la circostanza che limmobile di Bari, vincolato
nel fondo patrimoniale, era stato acquistato nel corso del 2000 allorquando le indagini
penali erano state già avviate ed inoltre che la costituzione del suddetto fondo era
proporzionata alle esigenze della famiglia. Ha concluso come da memoria difensiva. Lavv.
Pastore, per la convenuta De N., ha ribadito gli argomenti difensivi svolti nella memoria
di costituzione e le conclusioni ivi rassegnate. Il
Procuratore regionale, dott. Lorusso, ha chiesto il rigetto delle eccezioni pregiudiziali
evidenziando che la giurisdizione spetterebbe al giudice contabile nelle ipotesi in cui,
come nella specie, si tratti di negozi posti in essere in pregiudizio delle ragioni del
credito erariale. Nel merito ha ribadito le argomentazioni sviluppate nellatto di
citazione confermando la richiesta revocatoria in atti. Dopo
brevi repliche il giudizio è stato trattenuto per la decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sul difetto
di giurisdizione della Corte dei Conti. I
convenuti L., De F. e C. hanno eccepito il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti
deducendo che nessuna norma espressa di legge attribuisce il potere di decidere in ordine
allazione revocatoria in capo al giudice contabile, che nella materia di
contabilità pubblica non possono comprendersi anche le azioni a garanzia del credito in
quanto incidenti su diritti soggettivi di terzi estranei al giudizio di responsabilità
amministrativa, e che il giudice naturale di tali domande sarebbe il giudice ordinario
perché competente a decidere sulle stesse se proposte dalla pubblica amministrazione. I
difensori dei predetti convenuti hanno tutti dedotto, inoltre, che la norma di cui al
comma 174, dellart. 1, della legge finanziaria per il 2006 avrebbe soltanto previsto
lattribuzione, in capo al Procuratore regionale, della legittimazione attiva a
proporre le suddette azioni, in precedenza spettante soltanto alla pubblica
amministrazione, senza operare lampliamento della sfera giurisdizionale della Corte
dei Conti. In caso di diversa interpretazione
è stata sollevata questione di legittimità costituzionale della norma testé citata per
contrasto con gli artt. 25, comma 1°, e 103, comma 2°, della Costituzione Il
Collegio ritiene di dover respingere la suesposta eccezione processuale e considerare
manifestamente infondata la prospettata questione di legittimità costituzionale del
citato comma 174, dellart. 1, della legge n. 266/2006 sulla base delle seguenti
motivazioni. Lart.
103, comma 2°, della Costituzione stabilisce che la Corte dei Conti ha
giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla
legge. La Corte Costituzionale ha, in un primo tempo, chiarito che la materia di
contabilità pubblica riguarda la responsabilità patrimoniale per danni cagionati ad enti
pubblici da pubblici funzionari cioè quella
risultante dalla disciplina dettata al riguardo dal testo unico n. 1214 del 1934 sulla
Corte dei Conti (cfr. tra le altre la sent. n. 129 del 1981). Successivamente ha
evidenziato che la materia di contabilità pubblica, pur non definibile oggettivamente
perché occorrono apposite qualificazioni legislative e puntuali specificazioni non solo
rispetto all'oggetto ma anche rispetto ai soggetti, comunque, appare sufficientemente
individuata nell'elemento soggettivo che attiene alla natura pubblica dell'ente (Stato,
Regioni, altri enti locali e amministrazione pubblica in genere) e nell'elemento oggettivo
che riguarda la qualificazione pubblica del denaro e del bene oggetto della gestione (cfr.
sent. 641 del 1987). Il giudice delle leggi, inoltre, pur avendo ribadito che la
giurisdizione della Corte dei Conti nelle materie della contabilità pubblica è solo
tendenzialmente generale e necessita della c.d. interposizio legislatoris per
potersi espandere e ricomprendere nuove figure di responsabilità finanziaria ciò non di
meno ha affermato la espansione tendenziale della giurisdizione della Corte dei Conti, ove
sussista identità di materia e di interesse tutelato, in carenza di regolamentazione
specifica da parte del legislatore (sent. n. 773 del 1988). Ad
avviso del Collegio lattribuzione alla giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti
delle materie di contabilità pubblica, così come evolutivamente definite,
non può non comportare linclusione nellambito di cognizione del giudice
contabile anche delle azioni a tutela del credito erariale promosse dal Procuratore
regionale nei confronti del debitore, soggetto allazione di responsabilità
amministrativa, e del terzo beneficiario o contraente con costui. Tale convinzione muove
dalla considerazione che una azione revocatoria intrapresa dal pubblico ministero della
Corte dei Conti risulta funzionale allesigenza di mantenere inalterate le garanzie
dellerario creditore, rappresentate dallintegrità del patrimonio, non di un
soggetto qualsiasi, bensì di chi è tenuto a risarcire un danno erariale il cui
accertamento è demandato al giudice contabile. Questa
Sezione reputa, pertanto, insussistenti i limiti cognitivi del giudice contabile,
prospettati dai difensori dei convenuti, ritenendo che, nellambito della
materia di contabilità pubblica, la giurisdizione della corte dei Conti sia
piena, cioè tale da estendersi alla cognizione delle azioni che siano di
supporto a quella principale ossia a quelle a tutela e garanzia della pretesa creditoria
fatta valere. Il
collegamento tra lazione revocatoria tesa a ripristinare la garanzia patrimoniale
generica del debitore dellerario e la materia di contabilità pubblica appare,
invero, di tutta evidenza né appaiono ostative ad una tale interpretazione del quadro
normativo di riferimento le osservazioni svolte dai difensori dei convenuti in ordine alla
esclusiva attribuzione al giudice ordinario della giurisdizione sui diritti soggettivi. In proposito deve, infatti, rilevarsi che le
decisioni della Corte dei conti, comunque, incidono su diritti soggettivi come accade, ad
esempio, già in ambito cautelare quando la conferma del sequestro conservativo di un
immobile limita la facoltà del proprietario di disporre liberamente del proprio bene.
Ciò nonostante, in ordine a tali azioni risulta pacifica la giurisdizione della Corte dei
Conti quando siano intentate nei confronti di chi è assoggettato al giudizio di
responsabilità amministrativa. Più in generale deve osservarsi che la Corte dei Conti in
tutte le materie in cui ha giurisdizione, da quella della contabilità pubblica a quella
pensionistica, è giudice esclusivo tanto dei diritti quanto degli interessi
sicché la circostanza che in sede di giudizio di revocatoria verrebbero in rilevo diritti
soggettivi assoluti non appare costituire argomento preclusivo allaffermazione della
giurisdizione della Corte dei Conti nel caso in cui la tutela di tali diritti deve essere
valutata in relazione alla tutela del diritto di credito vantato dalla pubblica
amministrazione. Daltronde anche
largomento difensivo, secondo cui il riconoscimento in tali casi della giurisdizione
della Corte dei Conti sarebbe inammissibile perché si creerebbe una duplice tutela
essendo sempre possibile per lamministrazione pubblica di agire in revocatoria
davanti al giudice civile per far dichiarare linefficacia dello stesso negozio
dispositivo, non appare condivisibile. In
ordine a tale deduzione deve evidenziarsi che già in materia di risarcimento danni
cagionati da reato commesso da pubblico dipendente, lordinamento giuridico riconosce
la possibilità per la pubblica
amministrazione di costituirsi parte civile nellambito del giudizio penale
parallelamente al potere del Procuratore regionale di citare innanzi alla Corte dei Conti
il dipendente autore del reato, ed in tali casi è ormai consolidato lorientamento
della Corte di Cassazione di non riconoscere alcun difetto di giurisdizione del giudice
contabile. La suprema Corte ha, infatti, più volte ribadito che giurisdizione civile per
risarcimento dei danni da reato, da un lato, e giurisdizione contabile, dall'altro, sono
reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali, anche quando investono un
medesimo fatto materiale e l'eventuale sovrapposizione che può determinarsi tra tali
giudizi pone esclusivamente un problema di proponibilità dell'azione di responsabilità
(ex plurimis: S.U, ord. n. 20343 del
2005 e ord. n. 6581 del 24/03/2006) dal momento che l'interferenza può avvenire tra i
giudizi ma non fra le giurisdizioni (Cass. S.U., sent. 3 febbraio 1989, n. 664). In altra
occasione la Cassazione ha avuto modo di chiarire che la tesi della consumazione
dell'azione di responsabilità, esercitata innanzi alla Corte dei Conti per fatti dannosi,
in conseguenza dell'esercizio, in altra sede, di analoga azione esercitata dalla P.A.,
contemporaneamente, non rileva in termini di riparto di giurisdizione ma soltanto di
limiti alla proponibilità della prima (S.U, ord. n. 4957 del 2005). Allo stesso modo, quindi, deve
ritenersi insussistente leccepito difetto di giurisdizione della Corte dei Conti a
conoscere e decidere giudizi concernenti azioni revocatorie promosse dal Procuratore
regionale riferite a negozi giuridici posti in essere da soggetti attinti da
responsabilità amministrativa. In tali casi, infatti, giudice naturale delle
controversie in materia di responsabilità amministrativa e nelle altre ad esse collegate
funzionalmente per la tutela delle ragioni dellerario, come il giudizio per
revocatoria, non può che essere la Corte dei Conti. Leventuale preesistenza di una
pronuncia del giudice civile in ordine ad uguale azione promossa dalla pubblica
amministrazione potrebbe porre se mai un problema di proponibilità dellazione
revocatoria promossa dal Procuratore regionale dinanzi al giudice contabile presso cui è
istituzionalmente incardinato. Nel caso di specie, però, tale situazione non si verifica
in quanto non risulta che lamministrazione statale creditrice (Ministero delle
Infrastrutture) abbia promosso nei confronti degli odierni convenuti analoga domanda
revocatoria. La suesposta ricostruzione del
quadro ordinamentale di riferimento risulta confortata da quanto, di recente, stabilito
dalla legge finanziaria per il 2006. Lart. 1, comma 174, della legge 23.12.2005 n.
266 ha, infatti, stabilito che al fine di realizzare una più efficace tutela dei
crediti erariali, lart. 26 del regolamento di procedura di cui al regio decreto 13
agosto 1933, n. 1038, si interpreta nel senso che il procuratore regionale della Corte dei
conti dispone di tutte le azioni a tutela delle ragioni del creditore previste dalla
procedura civile, ivi compresi i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale di cui
al libro VI, titolo III, capo V, del codice civile. Orbene, considerato che
lart. 26 stabilisce testualmente che nei procedimenti contenziosi di
competenza della corte dei conti si osservano le norme e i termini della procedura civile
in quanto siano applicabili e non siano modificati dalle disposizioni del presente
regolamento deve ritenersi che, a prescindere dalla natura interpretativa o meno
della norma introdotta dalla finanziaria, il legislatore abbia comunque collegato, sotto
il profilo squisitamente processuale, il potere del Procuratore regionale di esercitare le
azioni a tutela della conservazione della garanzia patrimoniale alle attribuzioni della
Corte dei conti nellambito dei giudizi contenziosi ad essa devoluti. Risulta,
quindi, evidente che, anche alla luce del recente intervento legislativo, la Corte dei
Conti deve essere individuata quale giudice competente a conoscere delle azioni promosse
dal Procuratore regionale per conservare la garanzia patrimoniale dei soggetti sottoposti
a giudizio di responsabilità amministrativa. Il difensore del convenuto L., in
proposito, ha dedotto che, dal momento che quando è stato stipulato il negozio in
contestazione (novembre 2003) il giudice competente a giudicare dellefficacia di
tale atto era il giudice civile, non potrebbe trovare applicazione retroattiva la
disposizione di cui allart. 1, comma 174, della legge finanziaria del 2006 e ciò
anche nellipotesi in cui tale norma voglia interpretarsi come implicito
riconoscimento della giurisdizione del giudice contabile sulle domande di revocatoria. Tale
assunto non appare convincente perché - anche senza prendere posizione in ordine alla
natura della norma introdotta dalla finanziaria per il 2006 e se cioè debba considerarsi
quale norma di mera interpretazione ovvero come disposizione che apporti una vera e
propria innovazione legislativa - deve osservarsi che, ai sensi dellart. 5 del
codice di procedura civile, la giurisdizione si determina con riguardo alla legge vigente
al momento della proposizione della domanda. Di conseguenza, la circostanza che il negozio
che forma oggetto dellazione di revocatoria promossa dal Procuratore regionale sia
stato stipulato nel novembre del 2003 risulta irrilevante ai fini della determinazione
della giurisdizione in capo alla Corte dei conti atteso che tale domanda è stata,
comunque, introdotta in un momento successivo allentrata in vigore dellart. 1,
comma 174, della legge n. 266/2006. Invero, anche laddove si ritenesse che soltanto tale
disposizione, innovando lordinamento, abbia incluso nellambito dei giudizi in
materia di contabilità pubblica anche quelli attinenti alle correlate azioni per la
conservazione della garanzia patrimoniale dellerario, ciò non di meno andrebbe
affermata, nel caso di specie, ai sensi del citato art. 5 c.p.c., la giurisdizione della
Corte dei Conti. In
definitiva, dunque, il Collegio ritiene sussistente nel caso di specie la giurisdizione
della Corte dei Conti e manifestamente infondate le censure di incostituzionalità
sollevate dai difensori dei convenuti L., De F. e C. in merito allart. 1, comma 174,
della legge n. 266/2006. 2.
Sulleccezione
di difetto di legittimazione passiva della convenuta De N. Gaetana. Prima
dellesame di tale eccezione deve rammentarsi, in punto di fatto, che dagli atti di
causa risulta che i coniugi C. Francesco Saverio e De N. Gaetana in data 24 luglio 2003,
per atto del notaio Teresa Castellaneta, hanno costituito un fondo patrimoniale, ai sensi
e per gli effetti dellart. 167 c.c., destinando a far fronte ai bisogni della
propria famiglia due unità immobiliari situate rispettivamente in Bari ed in Nardò,
località Torre Inserraglio, riservando la proprietà in proprio favore. Tali immobili
erano stati in precedenza acquistati dai due coniugi in regime di comunione legale dei
beni e pertanto ognuno risultava proprietario della metà indivisa degli stessi. Lavv.
Giuseppe Dalfino ha eccepito il difetto di legittimazione passiva della sua assistita,
sig.ra De N., nel presente giudizio in relazione al vincolo di destinazione compiuto dal
coniuge, ing. C., sulla quota dei beni di cui costui era comproprietario ossia sulla metà
indivisa. Leccezione
non merita accoglimento. E
pacifico in giurisprudenza il principio che il creditore per conservare la garanzia
patrimoniale del debitore che abbia conferito beni immobili o quote di essi in un fondo
patrimoniale deve proporre domanda di revocatoria del negozio costitutivo del fondo
patrimoniale stesso (cfr. ex plurimis Cassazione, sez. 3, sent. n. 19131 del 23.9.2004). Il
difensore della sig.ra De N. ha invocato una pronuncia della Cassazione secondo cui
lazione revocatoria diretta a far valere linefficacia della costituzione di un
fondo patrimoniale può incidere soltanto sulla posizione soggettiva del coniuge debitore
restando laltro coniuge estraneo allazione, ancorché egli sia stato uno dei
contraenti dellatto di costituzione del fondo. Il
Collegio ritiene di non condividere tale assunto e di aderire ad altro orientamento
giurisprudenziale della Cassazione ad avviso del quale, in caso di revocatoria intentata
dal creditore di uno dei coniugi che ha costituito il fondo patrimoniale, la
legittimazione passiva nel relativo giudizio spetta ad entrambi i coniugi. Invero, a norma
dell'art. 168 cod. civ., la proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetta
ad entrambi i coniugi, salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di costituzione: ne
consegue che, correttamente l'azione revocatoria è stata proposta nei confronti di
entrambi i coniugi, ai quali, in ogni caso, spetterebbe la legittimazione passiva avendo
entrambi partecipato all'atto di costituzione del fondo patrimoniale (cfr. in terminis
Sez. 1, sent. 5402 del 2004). Daltro
canto la comproprietà dei beni conferiti nel fondo patrimoniale risulta del tutto
assimilabile alla comproprietà derivante dalla comunione legale che, come ritenuto anche
dalla corte costituzionale nella sentenza n. 311 dal 1988 - è, a differenza della
comunione ordinaria, una comunione senza quote, nella quale i coniugi sono solidalmente
titolari del diritto sul bene: mentre nella comunione ordinaria le quote sono oggetto di
diritto individuale dei singoli partecipanti, in quella coniugale la quota non è un
elemento strutturale. Pertanto,
come si giustifica la necessità del litisconsorzio del coniuge in comunione legale nel
giudizio di revoca di un atto di acquisto immobiliare altrettanto deve ritenersi
sussistente la legittimazione passiva anche del coniuge non debitore in tale tipo di
giudizio quando entrambi hanno costituito il fondo patrimoniale riservandosi, come nel
caso di specie, la proprietà degli immobili
ivi conferiti. L'azione revocatoria, infatti, mira - ferme la validità e l'efficacia
dell'atto, in questo caso, dispositivo - all'accertamento costitutivo della inefficacia
relativa di esso rispetto al creditore revocante ossia a rendere i beni conferiti
assoggettabili all'azione esecutiva nonostante gli stessi abbiano subito un vincolo di
destinazione. La pronuncia del giudice, dunque, incide necessariamente anche sul diritto
del coniuge comproprietario essendo sufficiente la sua qualità di soggetto dell'unitario
rapporto originato direttamente e immediatamente da quell'atto (cfr. Cass., sez. 1, sent.
6 luglio 2004). In
relazione a quanto sopra esposto e considerato anche che la vocativo in ius comunque garantisce la pienezza del diritto di
difesa agli effetti dellart. 24 Cost., questo Collegio ritiene infondata
leccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta sig.ra De
N.. 3. Sulla
richiesta di sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. in relazione al presupposto
dellesistenza del credito. 3.1. Esistenza
del credito. Lavv. Rodio, difensore del
convenuto L., ha dedotto la necessità di sospendere il presente giudizio non essendo
ancora certa lesistenza del credito derivante dalla sentenza di condanna di primo
grado avverso la quale è stato proposto appello e pertanto non è ancora passata in
giudicato. A tale richiesta si è associato, in udienza, il difensore del convenuto C.. A sostegno della richiesta sospensione del giudizio
è stata richiamata una pronuncia della Cassazione (Sez. 2^, sent. 30.7.2001 n. 10414) con
cui è stata affermata la necessaria sospensione del giudizio per revocatoria
nellipotesi in cui la fondatezza della pretesa creditoria sia ancora in corso di
accertamento giudiziale (c.d. credito litigioso). Questo
Collegio ritiene di non accogliere la suddetta richiesta ritenendo insussistente alcun
rapporto di pregiudizialità logico-giuridico tra la completa definizione del giudizio di
responsabilità amministrativa pendente in appello e la decisione sulla domanda
revocatoria allodierno esame. Le
norme che vengono in rilievo sono lart. 2901 c.c. a mente del quale, quando
ricorrono determinate condizioni il creditore, anche se il credito è soggetto a
condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti
gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue
ragioni e lart. 295 c.p.c.
secondo cui il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui
egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende
la decisione della causa. Una
interpretazione estensiva dellart. 2901 c.c. è stata già da tempo sostenuta dalla
Cassazione rilevando che dal riconoscimento della legittimazione in capo al titolare del
credito sottoposto a condizione - contenuto in tale norma a differenza di quanto disposto
dallart. 1235 del codice del 1865 - discende che la tutela dellordinamento è
diretta a favore non solo del titolare di crediti certi, liquidi ed esigibili, ma anche
dei creditori potenziali o eventuali, che egualmente hanno interesse a vedere non
intaccata la garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c. (Sez. 1^, sent. 22.3.1990,
n. 2400). Nellambito dei crediti eventuali, tutelati dallart. 2901 c.c.,
sempre la Cassazione con altre pronunce ( Sez. 1^, sentt. 18.12.1998 n. 1712 e 14.11.2001
n.14166) ha ritenuto di comprendere anche i crediti nascenti da fatti illeciti, che
possono non essere certi in quanto ne sia contestata la sussistenza o siano comunque
litigiosi. Le
stesse Sezioni Unite della Cassazione di recente (cfr. sent. 9440 del 2004), nel dirimere
il contrasto giurisprudenziale creatosi sullargomento, hanno ritenuto di aderire ad
una interpretazione estensiva dellart. 2901 c.c. riconoscendo la legittimazione
dellazione anche ai titolari di crediti non attuali quali quelli derivanti da un
fatto illecito dedotto in giudizio a sostegno di una domanda risarcitoria. In particolare
le Sezioni Unite hanno affermato che anche il
fatto illecito è fonte di obbligazioni e qualora lillecito sia posto a fondamento
di una domanda giudiziale di risarcimento non può negarsi che la fattispecie costituita
dalla deduzione in giudizio di un fatto illecito per conseguire il risarcimento del danno
sia suscettiva di evolversi potenzialmente secondo previsione normativa, dovendo il
giudice pronunciarsi sulla domanda, fino al riconoscimento di un credito a titolo di
risarcimento che, in pendenza del giudizio, in quanto credito litigioso è
credito eventuale o, in altri termini, ragione o aspettativa di credito. Il
Collegio, quindi, condividendo la suesposta interpretazione estensiva dellart. 2901
c.c. ritiene che le ragioni di credito fatte valere dal procuratore regionale nei
confronti dei convenuti L. e C., derivanti dai fatti illeciti oggetto del giudizio di
responsabilità amministrativa pendente in sede di appello a loro carico, costituiscano
sufficiente titolo di legittimazione ed al tempo stesso presupposto della domanda
revocatoria senza che sussista alcuna pregiudizialità tra la definizione del giudizio
risarcitorio e quello in revocatoria di cui
si discute in questa sede. Invero,
come rilevato dalla Cassazione, nessun conflitto pratico di giudicati potrà mai
verificarsi atteso che una sentenza dichiarativa dellinefficacia degli atti
dispositivi nei confronti del creditore erario, nellipotesi di accoglimento della
domanda revocatoria, non costituisce titolo sufficiente per procedere ad esecuzione nei
confronti dei beni alienati ovvero confluiti nel fondo patrimoniale, essendo a tal fine
necessario un titolo sullesistenza del credito che deriva soltanto dalla completa
definizione della causa relativa al credito risarcitorio (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 5246
del 2006); daltro canto, nel caso in cui, nei confronti dei suddetti convenuti,
intervenga una sentenza di completo proscioglimento in ordine alla domanda risarcitoria,
comunque la decisione sulla revocatoria, qualunque sia, non comporterà alcun contrasto,
atteso che, anche se accolta, si rileverà semplicemente di nessuna utilità. 3.2. Momento dellinsorgenza del credito erariale. Questo
Collegio ritiene, che ai fini dellindividuazione del presupposto soggettivo della
domanda in revocatoria, la cui sussistenza sarà successivamente valutata, debba ora
affrontarsi anche la questione se il credito (le ragioni di credito) erariale sia sorto
prima o dopo la stipulazione dei negozi oggetto di revocatoria. La
soluzione di tale questione si presenta infatti preliminare allesame dei presupposti
soggettivi dellazione revocatoria atteso che lart. 2901 c.c. richiede un
diverso requisito psicologico sia del debitore che del terzo beneficiario o contraente a
seconda, appunto, che il credito sia sorto prima oppure successivamente alla stipulazione
del negozio revocando. Orbene,
in proposito deve preliminarmente evidenziarsi che un fatto dannoso sopportato dalla
pubblica amministrazione, costituendo un illecito contabile, determina, nel momento stesso
del suo verificarsi, una ragione di credito per lamministrazione stessa nei
confronti di coloro che risulteranno esserne stati responsabili. Il
giudizio contabile, infatti, non ha natura costitutiva bensì dichiarativa in quanto
attraverso di esso si mira ad accertare lincidenza della condotta di soggetti legati
da rapporto di servizio con lamministrazione nellinsorgenza di un fatto
dannoso ed, in definitiva, si individuano i soggetti cui lerario deve rivolgersi per
ottenere il soddisfacimento del proprio credito. Lindividuazione
del momento in cui si è verificato il fatto dannoso costituisce, altresì,
nellambito del giudizio di responsabilità, esame preliminare diretto ad evidenziare
la decorrenza del termine prescrizionale dellazione di competenza del Procuratore
regionale. Difatti, sorgendo il diritto di credito al risarcimento del danno nel momento
in cui si è concretizzata la fattispecie illecita è
da tale data che decorrono i suddetti termini prescrizionali. Nel
caso di specie questo Collegio non ha motivo di discostarsi da quanto accertato con la
sentenza di primo grado pronunciata nellambito del giudizio di responsabilità
amministrativa ove - condividendosi lorientamento delle Sezioni Riunite secondo cui,
nellipotesi di danno conseguente allesecuzione di lavori pubblici, il danno
stesso assume connotazioni di certezza ed attualità solo con il collaudo dellopera
(sent. n. 2/2003/QM) - è stato specificato che il certificato negativo di collaudo è
stato emesso in data 13.07.2001 e le relative risultanze contabili sono state approvate
con decreto del Direttore Generale delle OO.MM. del 1.10.2001. A differenza della tesi dedotta dai difensori dei
convenuti secondo cui il credito erariale non sarebbe ancora sorto perché tuttora sub
iudice la sentenza di condanna di primo grado, questo Collegio ritiene, invece, che
essendosi verificato lillecito contabile nel 2001 in tale momento sia sorto anche il
credito risarcitorio in capo allamministrazione demandandosi al giudizio di
responsabilità amministrativa laccertamento dellentità dello stesso e della
parte di questo da addebitare ai responsabili. Ai
fini che interessano in questa sede, segnatamente per individuare il presupposto
soggettivo della richiesta revocatoria, deve,
dunque, evidenziarsi che la ragione di credito dellamministrazione, che legittima la
pretesa risarcitoria, è sorta sicuramente in un momento anteriore a quello in cui
rispettivamente i coniugi Campale hanno costituito il fondo patrimoniale ed i coniugi L.
hanno stipulato latto di compravendita. 4.
Sullaltro presupposto oggettivo della revocatoria: il pregiudizio. 4.1. Compravendita stipulata in data 6.11.2003 dai coniugi Antonio L. e Maria Dolores De F.. Lavv.
Rodio, in relazione al negozio di compravendita dellimmobile sito in Polignano a
Mare stipulato tra i coniugi L., ha dedotto lassoluta mancanza di prova del
pregiudizio che dallatto revocando poteva derivare alle ragioni creditorie e che, in
ogni caso, il pregiudizio non poteva considerarsi in re ipsa in quanto non vi era
stata la vendita contestuale di una pluralità di beni ed anzi egli era rimasto
proprietario di quote pari ad 1/6 di alcune porzioni di fabbricati situati nel comune di
Bari, in via Carlo Alberto Dalla Chiesa, ed in Noicattaro, alla strada provinciale
Noicattaro-Torre a Mare. Allo
stesso modo lavv. Toma ha dedotto che i cespiti di cui era rimasto proprietario il
marito della sig.ra De F., insieme alla quota di stipendio assoggettabile ad esecuzione
forzata, erano più che sufficienti a garantire le ragioni del credito erariale, la cui
esistenza, peraltro, dipendeva dal giudizio risarcitorio non ancora compiutamente
definito. In
relazione alle deduzioni dellavv. Toma concernenti il presupposto
dellesistenza del credito si rimanda alle considerazioni innanzi svolte
nellesaminare la richiesta di sospensione del presente giudizio. In
relazione allaltro presupposto oggettivo dellazione revocatoria (eventus
damni) deve brevemente ricordarsi che il pregiudizio alle ragioni del creditore,
individuato dallart. 2901 c.c. quale ulteriore elemento dellazione
revocatoria, deve intendersi come rischio dellincapienza dei beni del debitore,
ossia la circostanza che latto compiuto abbia determinato ovvero aggravato il
pericolo dellinsufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante. La
Cassazione ha, infatti, ritenuto sussistente tale presupposto nei casi in cui sia
diminuita la consistenza dei beni del debitore attraverso latto di disposizione
oggetto dellazione revocatoria (cfr. Sez. 1, sent. n. 15257 del 6.8.2004). Orbene,
al momento in cui è stata alienata dal L. la metà indivisa dellappartamento sito
in Polignano a Mare con lannesso box, tali cespiti erano da considerarsi di notevole
valore in relazione al proprio patrimonio, atteso che costui era titolare di altre minori
quote di comproprietà di immobili, quasi tutti di più ridotta consistenza. Tale
circostanza, unitamente alla ragguardevole consistenza del credito erariale, accertato con
la sentenza di primo grado nellimporto di . 660.000, non può che far desumere
un sicuro pericolo di insufficienza del patrimonio di costui a garantire il credito
erariale. 4.2. Atto di
costituzione del fondo patrimoniale in data 24.7.2003 effettuato dai coniugi C.. Il
pregiudizio per la garanzia patrimoniale del credito erariale risulta ancor più evidente
in relazione alla costituzione del suddetto fondo patrimoniale in quanto in tale fondo è
stata conferita, da parte del C., la metà indivisa degli unici beni immobili di cui
risultava allepoca comproprietario insieme alla moglie. E
chiaro, infatti, che a fronte di un credito erariale, accertato in primo grado,
nellingente importo di . 1.350.000,00, la costituzione del fondo patrimoniale,
comportando limpossibilità per lamministrazione pubblica danneggiata di
aggredire le quote degli unici beni immobili di comproprietà del C., costituisce un vero
e proprio azzeramento della garanzia patrimoniale del credito in questione. Deve,
quindi, ritenersi sussistente, anche in relazione alla domanda revocatoria riguardante la
costituzione del fondo patrimoniale tra i coniugi C., il presupposto oggettivo del
pregiudizio alle ragioni di credito dellamministrazione statale. 5. Sui presupposti soggettivi per la revocatoria. 5.1.
Compravendita stipulata in data 6.11.2003 dai coniugi Antonio L. e Maria Dolores De F.. Il
convenuto L., in relazione al negozio di compravendita dellimmobile sito in
Polignano a Mare, allegando che sarebbe stato posto in essere anteriormente al sorgere del
credito, ha dedotto che il Procuratore regionale non ha fornito alcuna prova della dolosa
preordinazione dello stesso al fine di pregiudicare il soddisfacimento del credito
erariale stesso né ha fornito la prova della partecipazione della consorte alla suddetta
dolosa preordinazione. Allo
stesso modo lavv. Toma, per conto della convenuta De F., coniuge del L., ha dedotto
la mancanza di prova sia in ordine alla supposta consapevolezza di questultimo di
arrecare pregiudizio alle ragioni del credito erariale sia in relazione al requisito della
partecipatio fraudis della moglie costruito, a suon dire, dal Procuratore regionale
sullipotizzato preconcetto che la moglie non poteva non sapere. In
relazione ai presupposti soggettivi dellazione revocatoria, lart. 2901 c.c.
stabilisce che latto può essere dichiarato inefficace nei confronti del creditore
quando il debitore conoscesse il pregiudizio che latto arrecava alle
ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, latto
fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento e che, inoltre,
trattandosi di atto a titolo oneroso il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel
caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa
preordinazione. Nella
specie si è già precedentemente chiarito che le ragioni di credito dellerario sono
sorte prima della stipulazione dellatto di compravendita in quanto lillecito
contabile si è evidenziato al momento dellemanazione del certificato di collaudo
negativo dei lavori di dragaggio di parte del porto di Bari (luglio 2001) mentre il L. ha
ceduto alla moglie De F. la metà indivisa degli immobili siti a Polignano a Mare il
successivo 6 novembre 2003. Da
tale circostanza deriva che lesame circa la sussistenza del presupposto soggettivo
dellintrapresa azione revocatoria dovrà riferirsi, non alla dolosa preordinazione
dellatto, da parte del L., al fine di pregiudicare il soddisfacimento del credito
erariale ed alla parallela partecipazione della moglie a tale dolosa preordinazione - come
allegato dai difensori dei convenuti - bensì soltanto alla consapevolezza da parte di
entrambi gli stipulanti (trattandosi di atto a titolo oneroso) del pregiudizio che tale
compravendita arrecava alle ragioni di credito dellerario (c.d. scientia damni). Con
riguardo alla posizione del convenuto L. lavv. Rodio ha dedotto che il suo
assistito, non essendosi mai occupato delle operazioni relative ai rilievi batimetrici
eseguiti dalla GEOMARE, perché questi erano stati effettuati con lintervento di
soggetti diversi da quelli che avevano svolto un qualche ruolo nellambito dei lavori
dellappalto principale, non poteva aver appreso prima della ricezione
dellinvito a dedurre dellesistenza di errori nella contabilizzazione e nella
conseguente liquidazione degli importi a favore della impresa appaltatrice. In
relazione ai verbali di sommarie informazioni concernenti gli interrogatori sostenuti tra
il dicembre del 1999 ed il novembre del 2000 ha rilevato che al L. non è mai stato
rivolto alcun tipo di addebito e contestazione né è stato mai messo in discussione il
suo operato, che gli esiti delle indagini penali sono rimasti a costui sconosciuti fino al
momento della visione, dopo la notifica dellatto di citazione per responsabilità
amministrativa, del fascicolo esistente agli atti della Procura regionale, e che questi
era stato citato come testimone nel processo penale soltanto in data 9.1.2004 e quindi ben
oltre il momento in cui aveva compiuto latto di disposizione in contestazione. Le
deduzioni difensive del L. ad avviso del Collegio non appaiono condivisibili dovendosi,
invece, ritenere che al momento della stipulazione dellatto di compravendita,
oggetto di revocatoria, costui fosse perfettamente consapevole che tale atto comprometteva
in modo significativo la ragioni di credito dellerario nei suoi confronti. La circostanza che egli non abbia svolto alcun
ruolo in relazione ai rilievi topografici e batimetrici degli specchi acquei prospicienti
il molo Pizzoli eseguiti dallincaricata società GEOMARE non esclude che costui, in
qualità di geometra assegnato allUfficio del Genio Civile per le Opere Marittime di
Bari, abbia avuto precisa conoscenza della circostanza che erano stati contabilizzati
lavori di dragaggio in misura notevolmente maggiore rispetto a quelle effettivamente
realizzati dallimpresa esecutrice. In proposito deve evidenziarsi che già in sede
di sommarie informazioni rilasciate alla Polizia Giudiziaria in data 27.12.1999 egli ha
consegnato una relazione del 13.12.1999, indirizzata alling. Gaetano Maggi,
subentrato dirigente del predetto ufficio del genio Civile di Bari, in cui si
rappresentava la circostanza che la Ferrocemento, impresa che aveva preso il posto di
altra facente parte dellassociazione temporanea esecutrice dei lavori di dragaggio,
aveva effettuato dei rilievi batimetrici da cui emergeva una notevole differenza rispetto
ai rilievi contabili in atti. In tale promemoria il L. riferisce anche
dellesecuzione di altri accertamenti eseguiti dallufficio stesso con la sua
diretta partecipazione nei giorni 4 e 5 agosto da cui si era avuta la conferma che
esistevano discordanze tra i profili di contabilità e lo stato dei luoghi atteso che in
alcuni punti il fondale si presentava addirittura allo stato naturale e non risultava
essere mai stato interessato da qualsiasi attività meccanica di demolizione e che di
conseguenza erano state liquidate somme non dovute.
Daltronde
nel corso della sua deposizione resa in data 17 maggio 2004 dinanzi al Giudice
Monocratico, dott.ssa Calia Di Pinto, il L. ha riferito che a seguito di accertamenti
disposti dalling. C., effettuati nellestate del 1999, di cui prese diretta
visione, emersero delle differenze macroscopiche rispetto ai rilievi contabili che erano
agli atti. Di
conseguenza, già dal 1999, il convenuto L. ha avuto diretta contezza dellillecita
contabilizzazione di maggiori lavori di dragaggio rispetto a quelli effettivamente
realizzati che aveva a sua volta comportato la liquidazione di consistenti somme non
dovute a favore dellimpresa esecutrice dei lavori. A
mente delle disposizioni allepoca vigenti in ordine alla direzione e contabilità
dei lavori pubblici (R.D. 25.5.1895, n. 350), che costui doveva necessariamente conoscere,
la responsabilità per la erronea contabilizzazione e conseguente liquidazione dei
certificati di pagamento a favore dellimpresa appaltatrice incombeva sia in capo
alla direzione dei lavori che allingegnere capo. Di
conseguenza, prima ancora che lillecito amministrativo fosse stato definitivamente
accertato attraverso le risultanze negative di collaudo, il geom. L. non soltanto aveva
avuto conoscenza dello stesso, persino delle sue macroscopiche dimensioni, seppure non
precisamente verificate, ma doveva necessariamente essere consapevole della circostanza
che parte del conseguente credito erariale risarcitorio poteva essere contestato a suo
carico. Tali
elementi, ad avviso del Collegio, costituiscono indizi univoci, gravi e concordanti in
ordine alla presunzione che latto di alienazione della proprietà della metà
indivisa delle porzioni di fabbricato site in Polignano a Mare a favore della moglie sia
stato posto in essere nel novembre del 2003 nella piena consapevolezza che tale negozio
recava pregiudizio alle ragioni creditorie dellerario derivanti dallillecito
amministrativo costituito dallerronea contabilizzazione dei lavori di dragaggio nel
porto di Bari, accertato definitivamente nel 2001 in sede di collaudo negativo. Tale convinzione risulta
convalidata dal consolidato orientamento della Cassazione secondo cui, se l'atto a titolo
oneroso, oggetto di revocatoria, sia successivo al sorgere del credito (come nella
specie), lart. 2901 c.c. richiede solo che tanto il debitore che il terzo
conoscessero il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore. Tale semplice
conoscenza, nel debitore e nel terzo acquirente, del pregiudizio che l'atto arreca alle
ragioni del creditore (c.d. scientia damni) prescinde dalla specifica conoscenza
del credito, per la cui tutela la revocatoria viene proposta, essendo sufficiente che la
consapevolezza investa la riduzione della consistenza del patrimonio del debitore in danno
del creditore (cfr. da ultimo Sez. 3, Sentenza n. 5972 del
2005). Passando allesame della
posizione della sig.ra De F., coniuge del L. ed acquirente delle quote indivise di
comproprietà dei suddetti immobili di Polignano a Mare, questo Collegio ritiene che la
convivenza con il marito da una parte e la mancanza di una qualsivoglia documentazione
comprovante lallegata situazione di separazione dallaltro costituiscano chiari
e concordanti elementi da cui presumere che anchessa fosse pienamente consapevole
che quellatto di compravendita, stipulato nel novembre del 2003, comportava,
attraverso la diminuzione del patrimonio del coniuge, un concreto pregiudizio per le
ragioni creditorie dellerario. 5.2. Atto di
costituzione del fondo patrimoniale da parte dei coniugi Francesco Saverio C. e Gaetana De
N. in data 24 luglio 2003. Latto
di costituzione del fondo patrimoniale da parte dei suddetti coniugi, in data successiva a
quella del matrimonio, costituisce un atto a titolo gratuito (cfr. Cass. Sez. 3, sentenza
n. 19131 del 23.9.2004) e di conseguenza, ai fini della domanda in revocatoria proposta
dal Procuratore regionale occorre verificare, per ciò che concerne i presupposti
soggettivi, soltanto se sussista la c.d. scientia damni da parte del C., ossia di
colui nei cui confronti lerario vantava ragioni di credito. Infatti, anche
latto di costituzione del fondo in questione risulta stipulato (24 luglio 2003) in
data successiva al sorgere del diritto di credito risarcitorio dellerario che, come
sopra chiarito, si è compiutamente concretizzato già al momento del verificarsi
dellillecito amministrativo ossia nel luglio del 2001. Pertanto, nel caso di atto di
disposizione a titolo gratuito successivo al sorgere del credito lart. 2901 prevede
quale unica condizione soggettiva che il debitore conoscesse il pregiudizio che il negozio
arrecava alle ragioni creditorie. Il
Collegio reputa che anche nei confronti del C. sussista tale presupposto soggettivo. In
primo luogo va evidenziata la circostanza che costui - a seguito di quanto rappresentato
dallimpresa Ferrocemento, subentrata ad una di quelle facenti parte del
raggruppamento temporaneo esecutore delle opere - dopo aver disposto delle specifiche
verifiche al fine di accertare leffettiva consistenza dei lavori di dragaggio
eseguiti, ebbe modo di conoscere, attraverso le risultanze di tali operazioni, che vi era
stata una consistenze discrepanza tra lavori contabilizzati e lavori realizzati (cfr.
deposizione testimoniale in data 29.11.2004 dinanzi al giudice di Pinto, pag. 14
circostanza peraltro confermata dal L. quando nella relazione del 13.12.1999, indirizzata
alling. Maggi, subentrato alling. C., riferisce che il dirigente
dellUfficio era stato tenuto costantemente informato dellevolversi della
questione in tutti i delicati aspetti della stessa). Dal
fatto che il C. avesse avuto contezza delle maggiori liquidazioni effettuate a favore
dellimpresa esecutrice dei lavori di dragaggio discendeva anche la consapevolezza da
parte sua che in capo lamministrazione statale doveva essere risarcita del relativo
danno erariale che, collegandosi ad erronee liquidazioni di lavori pubblici, non poteva
che coinvolgere secondo la legislazione allepoca vigente la responsabilità
dellingegnere capo, ruolo da egli rivestito nellambito dellappalto di
che trattasi. La
circostanza che al momento della costituzione del fondo patrimoniale non fosse stato
nemmeno notificato da parte del Procuratore regionale linvito a dedurre
sottolineata dal difensore del C. per contestare la sussistenza della consapevolezza del
pregiudizio che latto arrecava alle ragioni di credito dellerario non
appare rilevante in quanto il tempo in cui è esercitata, da parte del Procuratore
regionale, lazione di responsabilità amministrativa, non incide, invero,
sullobbligo di risarcire il danno erariale che sorge, per effetto delle norme che
individuano i dipendenti responsabili nellambito dei singoli procedimenti
amministrativi, nello stesso momento in cui
lillecito si realizza compiutamente. Questo
Collegio, quindi, considerando che al momento della costituzione del fondo patrimoniale il
C. era perfettamente consapevole che la legislazione addossava anche a lui, in qualità di
ingegnere capo, la responsabilità amministrativa per lerronea maggiore liquidazione
dei lavori di dragaggio del porto di Bari, ritiene che costui fosse conseguentemente
consapevole del sicuro pregiudizio che quellatto comportava per le ragioni di
credito dellerario atteso che tale costituzione, attraverso il conferimento di tutte
le quote di comproprietà dei beni immobili di cui egli era titolare, comportava in
concreto la sottrazione dellintero proprio patrimonio immobiliare alla garanzia
generica dei creditori, primo fra tutti lerario statale. In
definitiva, dunque, il Collegio ritiene che nei confronti degli atti di disposizione del
patrimonio compiuti dal sig. Antonio L. e dal sig. Francesco Saverio C. sussistano i
presupposti sia oggettivi che soggettivi per dichiararne linefficacia nei confronti
dellerario statale e segnatamente del Ministero delle Infrastrutture. Le
spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vengono poste a carico di
tutti i convenuti in ragione di ¼ ciascuno. P.Q.M. la Corte dei Conti, Sezione
Giurisdizionale per la Puglia, definitivamente pronunciando in ordine alla azione
revocatoria promossa dal Procuratore regionale con atto di citazione depositato in data 9
febbraio 2006, dichiara inefficaci nei confronti dellerario statale e segnatamente
del Ministero delle Infrastrutture i seguenti atti: 1) atto a rogito del notaio Michele
Buquicchio stipulato in data 6.11.2003, repertorio n. 30222, raccolta n. 12088, con cui il
sig. L. Antonio ha venduto alla sig.ra De F. Maria Dolores la metà indivisa delle
seguenti porzioni del fabbricato sito in Polignano a Mare (BA) alla via Conversano n. 61,
e precisamente: a) appartamento
posto al secondo piano, composto di quattro vani ed accessori, riportato nel catasto
fabbricati del Comune di Polignano a Mare al Foglio 22, particella 728 subalterno 111,
categoria A/3, classe 5, rendita 387,34; b) box
auto al piano interrato, in catasto al Foglio 22, particella 728 subalterno 18, categoria
C/6, classe 4^, mq. 25, rendita 59,39. 2) atto a rogito del notaio Teresa
Castellaneta stipulato in data 24.7.2003, repertorio n. 22711, raccolta n. 3141 con cui il
sig. C. Francesco Saverio insieme al coniuge sig.ra Gaetana De N., ha costituito un fondo
patrimoniale, ai sensi e per gli effetti dellart. 167 c.c., destinando a far fronte
ai bisogni della propria famiglia, le seguenti unità immobiliari di cui il C. stesso
risultava in precedenza comproprietario della metà indivisa: a) appartamento
sito in Bari al Corso della Vittoria n. 6, posto a piano rialzato, iscritto in Catasto
Edilizio Urbano al foglio 88, particella 10, sub. 1, categoria A/2, della consistenza di
6,5 vani, zona censuaria 2, classe 3^, rendita 889,60; b) unità
immobiliare sita in località Torre Inserraglio del Comune di Nardò (LE), iscritta in
Catasto al foglio 68, particella 1029, sub. 45, categoria A/3, della consistenza di 4,5
vani, classe 4^, ed afferente ad un bungalow di tipo B compreso nel lotto 70
al primo piano del fabbricato E, distinto con planimetrico n. 5 ed interno n.
40, composto di tre vani, accessori e giardinetto di pertinenza al pianterreno. Condanna i convenuti C. Francesco
Saverio, Gaetana de N., L. Antonio e De F. Maria Dolores, in ragione di ¼ ciascuno, al
pagamento delle spese del presente giudizio che, sino al deposito della presente sentenza,
si liquidano in complessivi . Così provveduto, in Bari, nella
Camera di Consiglio del 3 maggio 2006.
Lestensore
Il Presidente (Pasquale Daddabbo)
(Pelino Santoro) Depositata in
Segreteria il
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