Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia – Ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale del 28 febbraio 2002, n. 31/02 – G.U. V. RAELI- ric. LARINI Donato c/ Ministero della Giustizia.

Corte dei Conti – Giudizio in materia di pensioni civili - Perequazione delle pensioni dei magistrati.

Va riesaminata ai sensi degli artt. 3, 36, 38 Cost. la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 8 agosto 1991 n. 265, già decisa dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 42/1993 e n. 409/1995, in quanto lo scostamento fra dinamica retributiva e dinamica pensionistica si discosta da un ragionevole rapporto di corrispondenza.

Non è, pertanto, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, della legge 8 agosto 1991, n. 265 nella parte in cui prevede che le pensioni spettanti ai magistrati collocati a riposo anteriormente al 1° luglio 1983 sono riliquidate ai sensi di tale norma con esclusione degli adeguamenti periodici stabiliti dall'art. 2 della legge 19 febbraio 1981 n. 27.

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7123 (ex 3135/ c ) del registro di segreteria, proposto dal dott. LARINI Donato (n. a Galatone il 28.5.1914 ) contro il Ministero di Grazia e Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, per l’accertamento del diritto alla riliquidazione della pensione.

Udito nella pubblica udienza dell’11 dicembre 2001 il rappresentante del Ministero di Grazie e Giustizia;

Considerato in

FATTO

Con atto di ricorso prodotto il 3 gennaio 1989 innanzi alla soppressa Sezione terza giurisdizionale per le p.c. di questa Corte il dott. Larini Donato, magistrato di cassazione in pensione, ha chiesto l’accertamento del diritto alla costante riliquidazione del proprio trattamento pensionistico, in applicazione dei miglioramenti economici previsti dall’art. 2 della legge 27/1981, oltre interessi e rivalutazione monetaria, facendo riferimento alla sentenza 501/88 della Corte Costituzionale nonchè alla decisione 76/C delle Sezioni Riunite e alle decisioni nn.62911,62912 e 62913 di questa Corte.

Il giudizio è stato ritualmente proseguito innanzi a questa Sezione giurisdizionale regionale con istanza depositata in segreteria il 20.5.1996.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, per il tramite della Direzione Generale della Organizzazione Giudiziaria e degli Affari Generali -Ufficio V, facendo pervenire memoria di costituzione e risposta del 15.5.1998, e in allegato il decreto n. 88631 in data 2.6.1989, con il quale è stato riliquidato a decorrere dal 1° gennaio 1988 il trattamento pensionistico del ricorrente, in applicazione della sentenza 501/1988 della Corte Costituzionale.

Nella succitata memoria difensiva si insiste in maniera articolata per il rigetto del ricorso sulla base della giurisprudenza della Corte costituzionale (sentt. 95/1991, 42/1993 e 409/1995 ) e delle Sezioni giurisdizionali ( centrali e regionali) della Corte dei conti intervenuta in subjecta materia successivamente alla sentenza 501/1988 della Corte costituzionale, che hanno escluso la sussistenza di un collegamento automatico tra pensione e retribuzione e, quindi, l’inammissibilità della trasposizione dell’istituto dell’adeguamento stipendiale (miglioramenti economici conseguiti dal personale in servizio) nel settore pensionistico. Si argomenta, ulteriormente, per la esclusione comunque dei miglioramenti derivanti dall’applicazione dell’art. 2 della L. 27/1981 sino alla data di entrata in vigore della L. 265/1991 ( 23 agosto 1991 ), sulla base della asserita natura interpretativa ( e non innovativa ) della L. 265/1991, intervenuta per confermare quanto era già desumibile dal preesistente ordinamento.

Venuta in discussione la causa alla pubblica udienza del 13 luglio 1998, la Sezione riteneva necessario disporre – con ordinanza (n. 0165/98 ) emessa in Camera di Consiglio, depositata il 6 ottobre 1998 – un supplemento istruttorio volto a “ accertare di quale entità, in termini monetari e percentuali, sia lo scostamento tra il trattamento pensionistico del dott. Larini ed il trattamento economico dei magistrati in servizio di pari qualifica ed anzianità, comprensivo dei miglioramenti retributivi riconosciuti per effetto dell’art. 2 della legge n. 27 del 1981 e dell’art. 5 della legge n. 425 del 1984 ”, demandano l’esecuzione dell’ordinanza al Ministero di Grazia e Giustizia-Direzione Generale dell'’Organizzazione Giudiziaria e degli Affari Generali.

L’Amministrazione ha trasmesso con nota prot. n. 9544/5/fm in data 20 luglio 2001 prospetto analitico degli importi corrisposti al Dott. Larini Donato dall’1.5.1988 al 30.11.2000 a titolo di i.i.s. e degli incrementi perequativi ai sensi della L. 177/1976, pervenuto dall’INPDAP – Direzione di Lecce con nota di trasmissione in data 23.11.2000, da cui si evince che il trattamento pensionistico del ricorrente si è incrementato in termini monetari dal 1988 al 2000 di lire 15.183.700 (importo della pensione a.l. comprensiva di i.i.s. ), aumentando da lire 60.444.900 a lire 75.628.600, con una variazione in termini percentuali del 25,12%. Per quanto riguarda l’incremento monetario del trattamento economico del personale in servizio di pari qualifica ed anzianità del dott. Larini, nello stesso periodo considerato (1988-2000), l’Amministrazione ha comunicato che lo stesso è stato di lire 76.063.654, passando da un importo annuo di lire 78.754.404 a lire 154.818.058, con una variazione in termini percentuali del 92,51%, allegando il prospetto contenente i dati esplicativi del calcolo.

All’odierna udienza

Ritenuto in

DIRITTO

Ritiene il Giudice di dover sollevare d’ufficio la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, primo comma, della legge 8 agosto 1991 n. 265, per contrarietà con gli artt.3, 36 e 38 Cost., nella parte in cui ha escluso che le pensioni spettanti ai magistrati collocati a riposo anteriormente al 1° gennaio 1983 siano riliquidate, con decorrenza dal 1° gennaio 1983, con esclusione degli adeguamenti periodici previsti dall’art. 2 della legge 19 febbraio 1981 n. 27, per i seguenti motivi.

Le pensioni in godimento al 1985 erano state già oggetto di perequazione in base alla legge n. 141 del 1985, dichiarata però costituzionalmente illegittima in quanto non teneva conto in modo proporzionato ed adeguato degli incrementi corrisposti ai magistrati in servizio in base alla legge n. 425 del 194 ( Corte Cost., 5 maggio 1988, n. 501). Ne seguiva il riconoscimento del diritto alla riliquidazione delle pensioni con decorrenza 1° gennaio 1988 in base alle tabelle stipendiali annesse alla legge n. 27 del 1981 e ai benefici previsti dagli artt. 3 e 4 della legge n. 425 del 1984.

L’entrata in vigore della legge 265 del 1991 ha determinato una modificazione per il futuro delle pensioni, non più costantemente allineate al trattamento di attività servizio, in quanto l’art. 2 di detta legge esclude espressamente l’applicabilità del meccanismo di adeguamento stipendiale ai trattamenti pensionistici.

La censura di illegittimità costituzionale della esclusione degli adeguamenti automatici previsti dall’art. 2 della legge 27 del 1981 è stata ritenuta inammissibile da Corte Cost., 10 febbraio 1993, n. 42, che ha sottolineato il carattere discrezionale della scelta del legislatore in ordine alla limitazione degli adeguamenti al personale in servizio. La legittimità della norma è stata poi affermata da Corte Cost., 27 luglio 1995, n. 409.

Certamente non sfugge a questo Giudice l’esistenza del principio di diritto nella giurisprudenza costituzionale, secondo cui, riaffermato il principio costituzionale di proporzionalità ed adeguatezza della pensione, da garantirsi non solo con riferimento al momento del collocamento a riposo, ma anche in prosieguo, in relazione alle variazioni del potere di acquisto della moneta (cfr. sent. n. 173 del 1986) l’attuazione della garanzia di adeguatezza della pensione non si traduce necessariamente in un rigido meccanismo di perequazione… e che il principio di adeguatezza e proporzionalità della pensione (ex art. 36 Cost.), pur non comportando “che sia garantita in ogni… rientra nel potere discrezionale del legislatore la determinazione delle misure e dei criteri di adeguamento dei trattamenti pensionistici alla variazione del costo della vita nonché delle modalità di perequazione degli stessi (cfr. sent. n. 20 del 1991 ); come anche che “la scelta in concreto del meccanismo di perequazione è riservata al legislatore chiamato ad operare il bilanciamento tra le varie esigenze nel quadro della politica economica generale e delle concrete disponibilità finanziarie e la non vincolatezza del quomodo di tale commisurazione è in fondo conseguenza del bilanciamento complessivo dei valori in gioco che deve operare il legislatore tenendo conto anche della concreta ed attuale disponibilità delle risorse finanziarie (cfr. sent. n. 226 del 1993).

Ma, se da un lato, non si può ignorare che non vi è un principio costituzionale che imponga l’automatico adeguamento delle pensioni agli stipendi, come è stato precisato da Corte Cost., 16 febbraio 1991, (ord.) n. 95 e 5 marzo 1999, (sent.) n. 62; dall’altro, deve ammettersi che l’opzione legislativa di cristallizzare la riliquidazione delle pensioni alle misure stipendiali del 1° luglio 1983, escludendo l’applicabilità del meccanismo di adeguamento automatico, finisce per rendere del tutto inidoneo il meccanismo in concreto prescelto a preservare la costante sufficienza della pensione, in modo da assicurare al lavoratore e alla sua famiglia mezzi adeguati alle esigenze di vita per una esistenza libera e dignitosa (in termini, sent. 173/86; conformi: sentt. nn. 243/1992, 226/93 e 409/1995).

I dati forniti dal Ministero di Grazia e Giustizia evidenziano, invero, che lo scostamento tra la dinamica retributiva e dinamica pensionistica nel periodo 1988-2000 è di tale entità da indurre a dubitare della idoneità allo stato attuale dello strumento prescelto dal legislatore (riliquidazione) a garantire un sufficiente livello di adeguatezza delle prestazioni pensionistiche, con l’ovvia conseguenza che si rende necessario un riesame della questione di costituzionalità dell’art. 2 della legge 265/1991, già delibata dalla Corte Costituzionale con le sentt. 42/1993 e 409/1995 , in quanto la divaricazione fra stipendi e pensioni si discosta da un ragionevole rapporto di corrispondenza, a suo tempo richiesto dalla Corte ai sensi degli artt. 3 e 36 Cost ( cfr. sent. n.119/1991).

Ha precisato, infatti, il giudice delle leggi che la scelta in concreto del meccanismo di perequazione è riservata al legislatore chiamato ad operare il bilanciamento tra le varie esigenze nel quadro della politica economica generale e delle concrete disponibilità finanziarie…che peraltro ha l’ineludibile vincolo di scopo di consentire una ragionevole corrispondenza (evitando che non si determini un non sopportabile scostamento) tra dinamica delle pensioni e dinamica delle retribuzioni (cfr. sent. n.226/1993).

La questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione agli artt. 3,36 e 38 Cost. è ,oltre che non manifestamente infondata, rilevante, poiché soltanto la dichiarazione di incostituzionalità della norma denunciata consentirebbe il riconoscimento del diritto del ricorrente alla richiesta riliquidazione del trattamento pensionistico.

P.Q.M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n.87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, primo comma, della legge 8 agosto 1991, n.265 in relazione agli artt. 3, 36 e 38 Cost., nella parte in cui prevede che le pensioni spettanti ai magistrati collocati a riposo anteriormente al 1° luglio 1983 sono riliquidate ai sensi di tale norma con esclusione degli adeguamenti periodici stabiliti dall’art. 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Sospende il giudizio ed ordina alla segreteria la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.

Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

Omissis