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SEZIONE GIUR. PUGLIA: sentenza n. 483 del 14 luglio 2005. 1) Si ritiene non rilevante ai fini del presente giudizio il
passaggio in giudicato della sentenza di Appello, che ha confermato la condanna già
espressa in primo grado, sia pur con riduzione della pena,dovendosi ritenere che sia
divenuto irrevocabile il giudicato relativo all addebito contestato, tra
laltro mai smentito dal convenuto principale. 2) Non cè sopravvenuta carenza di interesse per il
proseguimento del giudizio contabile a seguito di sentenza penale di condanna che abbia
riconosciuto il diritto allAmministrazione danneggiata, costituitasi parte civile,
allintegrale risarcimento del danno subito fino a che la stessa sentenza non ha avuto materiale esecuzione , e lAmministrazione abbia potuto avere integrale ristoro del danno; né si può prospettare ipotesi di violazione del ne bis in idem poiché in sede di esecuzione si
potrà sempre tener conto di quanto recuperato in sede civile. 3) Non cè violazione del ne bis in idem in caso di
azione contabile promossa in caso di condanna
in sede penale del convenuto principale poiché questi, autore dellappropriazione
indebita con dolo è chiamato a rispondere in via principale; mentre gli altri convenuti,
nel caso la filiale del Banco di Napoli, è chiamata a rispondere in via sussidiaria e per
altre violazioni: per la responsabilità
diretta per i propri dipendenti nel non aver rispettato le cautele imposte dal rapporto
convenzionale di apertura di credito, ed in quanto titolare del rapporto di gestione
contabile.
REPUBBLICA ITALIANA sent. 483/05 IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI
CONTI SEZIONE
GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA composta dai
seguenti magistrati: SANTORO dott. Pelino
PRESIDENTE ROMANELLI dott.
Francesco
CONSIGLIERE FRANCIOSO dott.ssa
Annunziata
1^ REF. RELATORE ha pronunciato
la seguente SENTENZA Nel giudizio di
responsabilità iscritto al n. 18276/R del registro di segreteria, promosso dal
Procuratore regionale a carico: di MARINO
MARIO, nato a Troia, il 27.3.44, non
costituito nel presente giudizio, residente
in Foggia, Corso Giannone 108, nella sua qualità allepoca dei fatti di Responsabile
della Sezione circoscrizionale del Lavoro e massima occupazione di Foggia; e dei sigg.: 1) SARACINO
NICOLA, nato a Foggia il 14.12.49, rappresentato e difeso dallavv. A. Mescia, elettivamente domiciliato in Bari, in via A. da
Bari 157, presso lo studio Dalfino; 2) BOZZINI ALFREDO,
nato a Lucera,
il 3.3.36, rappresentato e difeso dallavv. Mescia ed elettivamente domiciliato in
Bari anche lui nello studio Dalfino; 3) RAHO
SALVATORE nato a Lecce, il 27.6.32,
rappresentato e difeso dagli avv.ti G. Pellegrino e G. Spata, domiciliato in Bari, via
Niccolai presso lo studio dellavv. M. di Cagno; 4) BIASCO ANTONIO, nato a Foggia il 7.6.43,
rappresentato e difeso dallavv. I. Dentamaro, presso il cui studio è elettivamente
domiciliato in Bari, via De Rossi; 5) BONUOMO ARNALDO, nato a Deliceto (FG) il 22.1.35,
rappresentato e difeso dagli avv.ti Paparella F. e G. Recchia, domiciliato in Bari, via
Venezia 14; 6) GESU SALVATORE, nato a
Margherita di Savoia (FG) il 10.6.30, rappresentato e difeso dallavv. E. Follieri,
elettivamente domiciliato in Bari, via Fiore 14/9 presso lo studio Lo foco; 7) PARISI MARIA, nata a Caltagirone il 12.12.52, e 8)
CAVOTTA ADDOLORATA, nata a Foggia il
15.11.59, rappresentate e difese dallavv. De Perna, presso il cui studio sono
elettivamente domiciliate in Foggia, piazza del Lago 13; 9) LONGO ADDOLORATA, nata a Foggia il 8.10.47,
elettivamente domiciliata in Bari , Corso Vittorio Emanuele 60, rappresentata e difesa
dagli avv. S. Cinquegrana e G. Fulchino; 10)
GIANNUBILO FRANCESCO, nato a Serracapriola, il 13.2.47, e 11) ARDO MATTEO, nato a Manfredonia, il
6.1.41, elettivamente domiciliati entrambi in Bari via Putignani 152, rappresentati e
difesi dagli avv.ti L. Ippolito e R. De Simone; 12)
il BANCO DI NAPOLI, filiale di FOGGIA,
nella persona del legale rappresentante p.t., elettivamnete domiciliato in Bari via Dante
Alighieri 193, presso lo studio dellavv. L. Paccione che lo rappresenta e difende. Uditi alla
pubblica udienza del 9 giugno
2005 con lassistenza del segretario dr. S. Sabato: il relatore 1° ref. dott.ssa Annunziata Francioso; il S.P.G. dr.A.
DAmato, e per i convenuti lavv. Cinquegrana per Longo ed Ardò; lavv.
Mescia per Saracino e Bozzini; sentito lavv. E. Godini presente su
delega dellavv. Paparella per il
Buonuomo; lavv. Di Perna per Parisi e Cavotta; lavv. Follieri per Gesù;
lavv. Spata per Raho; lavv. Dentamaro per Biasco; sentito lavv. De Simone per Giannubilo, e
lavv. Paccione per il Banco di Napoli; Visto
latto di citazione in data 22.9.94; latto integrativo di citazione in data
30.6.95; visto il 2° atto integrativo di citazione in data 1.10.96, nonché, da ultimo,
latto di riassunzione in data 18.1.05; esaminati gli
atti e i documenti tutti della causa; Considerato
in FATTO Con atto di
citazione in data 22.9.94, regolarmente notificato al primo convenuto MARINO M., il Procuratore regionale lo ha chiamato
in giudizio nella sua qualità allepoca dei fatti, di responsabile della Sezione
Circoscrizionale del Lavoro e massima occupazione dei Foggia ( organo erogatore) per
sentirlo condannare al pagamento della somma corrispondente allammanco di .
837.713,05 ( pari a lire 1.622.038.657) corrisposta dallINPS allorgano
erogatore per lindennità di disoccupazione, di cui lo stesso si era appropriato
illegittimamente effettuando prelevamenti tramite emissione di assegni intestati
a me medesimo dai conti
correnti aperti presso la filiale del Banco di Napoli per la gestione dei fondi destinati
al pagamento delle indennità di disoccupazione. Con il
successivo atto integrativo in data 30.6.95 la Procura, alla luce di ulteriori
acquisizioni istruttorie, modificava la richiesta in £. 1.744.344.000, pari ad .
900.878,49 e, ferma restando la responsabilità primaria del Marino, rilevava
comportamenti gravemente omissivi anche in capo ai funzionari SARACINO, BOZZINI, RAHO E BIASCO, come sopra
generalizzati, per cui provvedeva anche alla loro chiamata in causa: ai primi tre
convenuti addebitava le responsabilità di non aver inserito nel contratto di conto
corrente stipulato con la filiale del Banco di Napoli la clausola relativa
allesclusione tassativa di prelievi in contanti ad opera dellorgano erogatore;
ove avessero apposto tale clausola sostiene il requirente - il
Marino non avrebbe avuto pratica possibilità di consumare le appropriazioni che ne
occupa. Al Biasco, invece, la Procura contestava linosservanza delle disposizioni concernenti la
determinazione delle anticipazioni dei fondi dellorgano erogatore, nonché
lomissione dei controlli sui rendiconti ( modelli DS/3) dal medesimo
presentati; tali inadempienze, secondo la Procura, avrebbero facilitato le operazioni fraudolente del Marino.
Con ordinanza
n. 9/96 il Collegio disponeva, alludienza del 23.11.95, un supplemento istruttorio e
la chiamata in giudizio anche di altri
funzionari dellINPS, nonchè del
Banco di Napoli, filiale di Foggia; quindi con il secondo atto integrativo sopra citato il
requirente, in ottemperanza a detta ordinanza, citava i giudizio i sigg.: BONUOMO, Capo settore reparto contabilità INPS di
Foggia; GESU, addetto al medesimo reparto
contabilità;
PARISI, CAVOTTA, e LONGO, addette tutte agli adempimenti relativi ai modelli DS; GIANNNUBILO, e ARDO, addetti al reparto
prestazioni non pensionistiche della sede INPS di Foggia; ed il Banco di Napoli, filiale di Foggia. Ai dipendenti INPS il Procuratore addebitava il
ritardo con il quale i modelli di pagamento DS venivano trasmessi dal reparto prestazioni
non pensionistiche al reparto controllo diretto dal Biasco e
lomissione, quindi, della verifica contabile sui modelli di pagamento. Alla filiale
del Banco di Napoli, sulla base della relazione svolta a seguito dispezione dal dr. Chinnici, il requirente contestava che il rapporto di conto corrente stipulato con lINPS non
consentiva lemissione da parte del Marino di assegni intestati a me medesimo, ma
piuttosto lintestazione degli assegni a moduli continui ai singoli assicurati,
per cui lIstituto non avrebbe dovuto consentire dette operazioni. Venuta
nuovamente in discussione la causa alludienza del 20.3.97, il giudizio veniva
sospeso con ordinanza n. 30/R/97 fino alla definizione del procedimento penale pendente
presso il Tribunale di Foggia a carico del Marino sui medesimi fatti; a seguito
dellacquisizione della sentenza di primo grado n. 1128/00 emessa dal Tribunale di
Foggia e depositata il 6.7.00 ( che ha accertato la responsabilità del Marino e ha
condannato lo stesso anche al risarcimento danni in favore
dellINPS costituitasi parte civile ), il giudizio veniva ancora sospeso con
ordinanza alludienza del 17.10.01 sino e non oltre alla definizione del giudizio
dappello proposto dal Marino. Acquisita, quindi la sentenza n. 1355/04della II
Sezione Penale della Corte di Appello di Bari, depositata il 26.10.04, il giudizio veniva
infine riassunto e veniva fissata la data odierna. I vari
convenuti venivano chiamati, come si legge nel primo atto integrativo di citazione per i
funzionari UPLMO, i convenuti vengono citati
con vincolo solidale tra essi ed il già convenuto Marino Mario; mentre il 2°
atto integrativo nei confronti dei funzionari INPS e del Banco di Napoli prevede che i
convenuti rispondono, unitamente ai già
convenuti senza meglio precisare il titolo secondo il quale sarebbero chiamati a
rispondere. Il Collegio ritiene, però, vada subito precisato
che, al di la delle espressioni contenute negli atti di chiamata in causa, alla luce del
diverso apporto causale dei convenuti alla determinazione del danno, e alla luce di quanto
statuito con la legge n. 19/94, come modificata dalla legge n. 639/96 che ha posto il
principio della responsabilità personale, il primo convenuto Marino dovrà ritenersi chiamato a rispondere in via principale, e gli altri, eventualemte, in via sussidiaria, al
pagamento in favore dellINPS dellimporto sopra citato, come rideterminato,
oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio. Si costituivano
in giudizio tutti i convenuti (tranne il Marino che non ha mai prodotto alcuno scritto
difensivo né risulta essersi mai costituito) come sopra rappresentati, deducendo in
sintesi: Lavv.
Follieri per Gesù, già con
prima memoria depositata il 13.1.97: - inammissibilità dellazione per violazione
dellart. 5 legge n. 19/94 per tutti i funzionari chiamati con successivo atto
integrativo, che non hanno ricevuto preventivo invito;
- nullità dellatto integrativo di citazione ex art. 3 RD n. 1038/1933; - nel
merito, infondatezza della domanda alla luce di quanto emergerebbe dalla relazione
ispettiva che accerterebbe lesclusiva responsabilità del Marino. Lavv. Paccione per il Banco di Napoli: - la nullità
della chiamata in causa per violazione dellart. 167 c.p.c.; - inammissibilità della
domanda per violato principio della responsabilità personale e per carenza quindi di
legittimazione passiva dello stesso; - inammissibilità della domanda per violazione
dellart. 1 comma 4 legge n. 20/94, come modificato dallart. 3 lett. C) bis legge n. 639/96; - nel merito
infondatezza della domanda poiché lIstituto non ha fatto altro che applicare il
contratto regolarmente stipulato tra le parti; e
per carenza dellelemento psicologico. Lavv.
Dentamaro per Biasco, lavv. Pellegrino e Spata per Raho, lavv.
Perna per Parisi, Cavotta, lavv. Cinquegrana per Longo e Ardò, lavv.
Paparella per Buonuomo, lavv. De Simone per Giannubilo, lavv. Mescia per
Bozzini e Saracino hanno tutti eccepito: - non imputabilità dei fatti contestati ai loro
assistiti; - tutti i difensori chiedevano di applicare il principio della ripartizione
delladdebito e della sussidiarità della eventuale condanna; - nonché
lapplicazione del potere riduttivo; -
Eccepivano
inammissibilità dellazione per violazione del principio ne bis in idem, ( avv.ti Mescia e Dentamaro) e
chiedevano la dichiarazione di sopravvenuta cessata materia per carenza di interesse,
posto che la sentenza penale del Tribunale di Foggia emessa il 15 giugno 2000 a carico del
Marino Mario ha liquidato il danno per lINPS costituitasi parte civile per tutto
limporto per cui oggi agisce la P. R., oltre ad accessori e spese di giustizia; -
nel merito,
tutti i legali hanno eccepito linammissibilità della domanda per assenza
dellelemento psicologico nei confronti dei loro assistiti; nonché
lestraneità degli stessi allappropriazione criminosa del Marino. -
Lavv.
Spata per il Raho, con lultima memoria depositata il 20.5.05 ha chiesto, inoltre,
lulteriore sospensione del giudizio fino al passaggio in giudicato della sentenza
dAppello, non ancora definitiva. Nei confronti del MARINO è stata disposta la misura cautelare del sequestro conservativo,
con provvedimento del Presidente della Sezione in data 7.6.94, confermato alludienza
del 20.7.94, sui crediti dovuti dalla pubblica amministrazione, non essendosi rinvenute
possidenze immobiliari; atto conservativo risulta anche disposto, successivamente, poi per BOZZINI, SARACINO, RAHO e BIASCO, sul
ricorso del 7.3.95, confermato con decreto del presidente in data 21.3.95,
sullindennità di fine rapporto dovuta dal M. Lavoro, dallINPS, e da qualsiasi
altro ente. Dagli atti di causa risulta che a
seguito di istanza di revoca formulata dai legali per i convenuti interessati, rigettata con ordinanza n. 10/96, il sequestro veniva poi ridotto nella misura di 1/5, come motivato con
ordinanza n. 8/EL/99 del giudice designato per BOZZINI E SARACINO; e con ordinanza n.
29/98 giudice designato per Salvatore RAHO. Con successive
memorie depositate prima delludienza, tutti i legali hanno insistito per il
proscioglimento dei propri assistiti per estraneità alla causazione del danno, e per
carenza dellelemento psicologico. Allodierna
udienza i difensori presenti hanno ampiamente
illustrato quanto già nelle numerose memorie difensive alle quali si sono
riportati;concludendo per lassoluzione dei loro assisiti e, in subordine, per applicazione di ampio potere
riduttivo; hanno inoltre insistito per la
dichiarazione di carenza di interesse al presente giudizio a seguito della condanna penale
che ha riconosciuto allINPS costituitasi parte civile il diritto al ristoro
integrale del danno , per lesatto ammontare per cui agisce qui la procura, oltre ad
accessori e spese di giudizio; lavv. Spata ha, inoltre, rinnovato la richiesta di
ulteriore sospensione del giudizio, sino al passaggio in giudicato della sentenza
dAppello non ancora definitiva. Il
rappresentante del PM ha illustrato quanto sostenute nellatto di accusa, confermando la richiesta di condanna; ha contestato le
numerose eccezioni sollevate dai convenuti; e si è, inoltre, opposto ad ulteriore
sospensione e rinvio del giudizio, ritenendolo non necessario. Ritenuto in DIRITTO In via preliminare
questa Sezione deve affrontare in
ordine gradato le questioni pregiudiziali poste dai diversi difensori, per poi passare allesame di quelle attinenti al merito. 1 - In via del
tutto pregiudiziale il Collegio deve
pronunciarsi sullistanza di ulteriore rinvio formulata dallavv. Spata fino al
passaggio in giudicato della sentenza dAppello, e ritiene che la stessa non sia meritevole di accoglimento
poiché si ritiene non rilevante ai fini del
presente giudizio il passaggio in giudicato della sentenza dAppello, considerato che
in relazione allaccertamento del fatto imputato al Marino sia il Tribunale di Foggia
in primo grado, che la II sez,. di Appello hanno confermato lesclusiva responsabilità
del Marino in relazione al fatto contestatogli dellappropriazione illecita di
ingenti somme a danno dellINPS: infatti il giudice adito in sede di appello ha solo
modificato lentità della pena comminata, secondo laccordo tra le parti,
confermando per il resto quanto deciso dal
primo giudice. A parte
limmodificabilità della pronuncia in parte de qua, resta il fatto che
laddebito mosso al convenuto in via principale nel presente giudizio riguarda lappropriazione di somme spettanti a terzi
di cui egli aveva la disponibilità in ragione del proprio ufficio, circostanza questa che
non è stata mai negata o smentita. 2
Sopravvenuta carenza di interesse per il presente giudizio a seguito della sentenza penale
di condanna. L'eccezione
sebbene sollevata solo dagli avv. Mescia e Dentamaro, per i propri assisiti, va risolta prima delle altre trattandosi di
questione che attiene alla procedibilità del giudizio promosso dinanzi a questa stessa
Sezione a giudicare sulla responsabilità dei convenuti così come dedotta in causa. L'eccezione
è stata formulata con la memoria depositata in data 18.5.05 dellavv. Mescia, e del
20.5.05 dellavv. Dentamaro. Sostengono i legali che a seguito della sentenza del
Tribunale di Foggia del 15.6.00 nel giudizio promosso in sede penale nei confronti del Marino, risulta violato il
principio del ne
bis in idem con il promuovimento dellazione contabile: infatti la citata
sentenza ha condannato il Marino anche al
risarcimento dei danni in favore della
parte civile INPS, in persona del suo legale rappresentante, liquidati in lire
1.736.881.785, oltre a rivalutazione monetaria in base agli indici ISTAT e gli interessi
legali, a partire dal 18.7.91 fino al soddisfo. Condanna inoltre il Marino al rimborso
delle spese legali sostenute dalla parte civile, che liquida in complessive £ 1.560.000,
di cui 1.500.000 per competenze e £. 60.000 per spese legali, oltre ad IVA e CAP; la
sentenza sul punto risulta poi confermata
dalla Corte dAppello di Bari, sez. II, con decisione n. 1355/2004 del 14.10.04.
Ritengono i legali che, comprendendo la condanna a risarcimento dei danni in favore della
parte civile INPS tutte le richieste formulate dal Procuratore regionale nellatto di
citazione, lautore dellillecito penale può far valere nel giudizio contabile
lillegittima duplicazione della pretesa risarcitoria. Stesso principio risulta
violato anche nei confronti del BOZZINI, SARACINO e gli altri convenuti, limitatamente
alloggetto della controversia. Poiché
dalla sentenza dAppello emerge chiaramente che lammanco contestato dal Procuratore regionale è
imputabile esclusivamente al Marino, che ha prelevato fraudolentemente limporto dal conto corrente aperto presso il
Banco di Napoli; e che il Marino è stato condannato a restituire allINPS
lintera somma oltre ad accessori, ciò è di per se sufficiente- concludono i
legali - a
far venir meno linteresse alla prosecuzione del giudizio contabile, che va dunque
dichiarato improcedibile. La Sezione
ritiene , tuttavia, che detta eccezione non può trovare accoglimento, per le ragioni che
seguono. Infatti è
vero che la sentenza penale del Tribunale di Foggia ha condannato il Marino, oltre che
alla reclusione, anche al risarcimento in favore allINPS costituitasi parte civile
di tutto limporto chiesto dal requirente di vecchie lire 1.736.881.785, oltre ad
accessori e spese di giustizia come liquidate; è anche vero che la sentenza dAppello n. 1355/04 ha
modificato la pena, riducendola secondo
quanto concordato dalle parti; ma ha confermato,
nel resto limpugnata sentenza; ha condannato il Marino alla refusione delle spese
processuali in favore della parte civile costituita, liquidate in . 800,00. Questo non può far concludere,
però, che sia quindi cessato
linteresse al giudizio contabile, né può invocarsi la violazione del principio del
ne bis in idem: queste sono problematiche ormai
note ricollegabili al problema, a lungo
dibattuto, se la costituzione di parte civile del danneggiato nel processo penale adito,
estingua o meno la ragione dessere del giudizio contabile. In più
occasioni la giurisprudenza di questa Corte, alla quale ci si riporta in questa sede, ha
affermato che la costituzione di parte civile non esaurisce il promuovimento
dellazione contabile, poiché diverse sono le ragioni che spingono i due diversi
giudizi; diversi sono gli obiettivi che essi raggiungono; diverso è anche
laccertamento da effettuare: mentre il giudizio penale postula una valutazione di
responsabilità penale, che comporta la relativa condanna, esprimendo la riprovevolezza
dellordinamento rispetto a fatti che siano penalmente rilevanti; quello contabile,
invece, valuta se la condotta incriminata
abbia i caratteri della colpa grave; accerta se la condotta
gravemente colposa possa ritenersi causa
diretta del danno procurato;mira al ristoro del danno erariale subito
dallamministrazione danneggiata. Infine, diversi sono anche i titoli per cui un
medesimo soggetto può essere chiamato a rispondere nelle due diverse sedi: a solo titolo
di dolo nel giudizio penale; per dolo o colpa grave in quello contabile. Impostata
in questo termini la questione risulta quindi evidente come non sia fondata
leccezione mossa dai legali, come ricordato,
anche, di recente dalla Cassazione con
ordinanza n. 4957 del 17-febbraio- 8 marzo 2005, che è inammissibile sostenere la
presunta consumazione dellazione di responsabilità esercitata dinanzi alla Corte
dei conti in conseguenza allavvenuto esercizio, in altra sede di analoga azione
esercitata dalla PA.. La giurisprudenza di questa Corte ha poi affermato che non è preclusa unautonoma azione di
responsabilità amministrativa (Sez. I, 48/02), ma in tal caso deve ravvisarsi un interesse pubblico al
promuovimento dellazione erariale, che potrà essere attivata in caso di rinuncia o
revoca della costituzione di parte civile, o
nel caso di imputato in sede penale e corresponsabili non sottoposti a giudizio penale:
nel caso, quindi, in cui del danno erariale
siano ritenuti responsabili, oltre al soggetto condannato in sede penale, anche agenti
pubblici non coinvolti nel giudizio stesso, se cè stata costituzione di parte
civile nel processo penale e lazione
del procuratore è successiva, questazione successiva nei confronti degli uni e
degli altri può pacificamente aversi, nel caso in cui linteresse al risarcimento
risulti non tutelabile né tutelato con la
costituzione di parte civile. Si è pi
precisato che nel caso di condanna in un
procedimento penale a favore dellamministrazione costituita parte civile, non è
preclusa una successiva ed autonoma azione di responsabilità se lintero danno
erariale non sia stato soddisfatto integralmente, né se è intervenuta semplice condanna
generica ai danni, secondo quello che è lorientamento costante delle SS.RR. di questa Corte; la giurisprudenza
ha affermato che possano coesistere le due azioni risarcitorie fino a quando la
pretesa risarcitoria non sia stata integralmente soddisfatta, così che il giudizio
contabile potrebbe essere dichiarato estinto per cessata materia del contendere solo in
caso di avvenuto ristoro, come affermato con decisione Sez. II, n. 49 e 50/97; né
potrebbe prospettarsi pericolo del ne bis in idem
poiché in sede esecutiva potrà sempre tenersi conto di quanto eventualmente recuperato
in sede civile ( S.R. 3/A/97 e Sez. Molise n. 123/00), così che lavvenuto
risarcimento totale o parziale rappresenta un fatto estintivo o modificativo del danno
(Sez. I, n. 16/A/02). Alla luce di tutto quanto sin qui argomentato, e di
tutta la giurisprudenza citata, si deve quindi escludere che possa dichiararsi
sopravvenuta cessata materia del contendere del presente giudizio contabile nei confronti
del Marino, condannato in sede penale al risarcimento dellINPS costituita parte
civile, poiché pur essendoci la condanna penale, di
fatto questa non ha avuto alcuna esecuzione, per cui la parte danneggiata INPS nessun
ristoro del danno ha ancora potuto ottenere posto
che le sentenze stesse non hanno ancora avuto esecuzione.
Per di più, va tenuto anche presente
che il giudizio contabile vede coinvolti, oltre al soggetto penalmente condannato, anche
altri funzionari per i quali non vi è stato procedimento penale: il caso in esame rientra, quindi, in una delle
ipotesi in cui si è riconosciuto ed
ammesso che possa sussistere interesse pubblico al promuovimento dellazione
contabile anche dopo una sentenza penale di
condanna a favore della PA danneggiata fino a quando il credito risarcitorio non sia stato
integralmente soddisfatto. Si deve a proposito precisare che la sentenza del Tribunale di
Foggia n. 430/98 del 6.7.00 ha ritenuto pienamente dimostrata la responsabilità del
Marino in ordine al reato a lui ascritto; ha pure statuito che- nonostante la denuncia
contro ignoti mossa dal Marino risulta
incontrovertibilmente accertato che unico responsabile della gestione di quei conti era il
Marino, e che solo dei suoi interventi è rimasta traccia nei movimenti e prelievi
bancari: ogni ipotetica estensione di responsabilità attiene a profili di colpevolezza
che esulano il rilievo penale; la citata sentenza dAppello n. 1355/04 ha
poi confermato questa parte nella sentenza di primo grado, riformandola solo per
lentità della pena comminata. Ritiene il collegio che, quindi, il rischio di
violazione del principio del ne bis in idem non
possa prospettarsi, non solo nei confronti del Marino come sopra argomentato-, ma men chè mai nei confronti degli altri attuali
convenuti che non sono stati coinvolti dal
giudizio penale, perdurando linteresse concreto ed attuale della Procura attrice a
perseguire anche possibili responsabili concorrenti in via principale o sussidiaria. Va in
tal modo respinta leccezione sollevata dai legali. Precisa a
riguardo questa Sezione, che nonostante le diverse espressioni usate dagli atti integrativi della citazione, come sopra
evidenziato, deve intendersi che la chiamata in causa degli odierni convenuti è in via
principale, perché imputato a titolo di
dolo, quella del Marino, mentre è in via sussidiaria
quella degli altri funzionari, ai quali il requirente contesta omissioni connotate
dal requisito della colpa grave ( la mancata previsione della clausola specifica; i
mancati controlli tempestivi sui modelli DS). Secondo
quanto affermato da questa stessa Sezione in precedente decisione a cui ci si riporta
anche in questa sede, perché ritenuta pienamente condivisibile ( n. 380/EL/01 confermata
con appello sez. II, n. 209/03), la responsabilità
amministrativo-contabile, a seguito delle innovazioni introdotte dalla legge n. 639/96, si
caratterizza ormai, per una netta differenziazione tra le condotte contraddistinte da
colpa grave e quelle che sono, invece, connotate da dolo, sia come tale, che sotto il
profilo dellillecito arricchimento, essendo stata prevista solo per
questultime la sussistenza del vincolo solidale delle rispettive obbligazioni. Da
ciò consegue che nel caso di concorso nella produzione del danno di condotte dolose e
colpose, le posizioni dei soggetti autori delle prime non possono essere accomunate, sul
piano esecutivo, a quelle di coloro che hanno posto in essere le seconde
Daltra parte la diversa
efficienza causale che deve riconoscersi alla partecipazione di chi ha agito con dolo e si
è illecitamente arricchito, nonché il diverso peso dellobbligazione a suo carico,
non può non riflettersi in un sistema che ricollega al risarcimento del
pregiudizio erariale ai fini di carattere pubblicistico sulle modalità
realizzative del ristoro del patrimonio pubblico offeso. Gli elementi che caratterizzano
la responsabilità amministrativa, come configurata a seguito della riforma del 1996,
portano a ritenere come principale lobbligazione del soggetto cui sia imputato di
aver agito con dolo e di essersi illecitamente arricchito e, come sussidiaria, quella
facente carico al corresponsabile che abbia agito con colpa grave, poiché alla diversa
relazione esistente tra siffatte due diverse obbligazioni è strettamente collegato
lobbligo per il creditore , in caso di condanna, di escutere per primo il debitore
principale e, poi, solo in caso di mancata realizzazione del credito, il debitore
sussidiario, nei limiti della somma a cui questo è stato condannato. Tale
criterio di imputazione della responsabilità in caso di concorso di comportamenti dolosi
con appropriazione di valori erariali, e colposi, è in linea con il principio della
ripartizione delladdebito introdotto dalla legge n. 639/96, da ritenersi una costante nella materia de qua, poiché deriva dalla considerazione della parziarietà
dellobbligazione risarcitoria erariale discendente dallart. 82 L.C.G.S. cui
era riconosciuta valenza generale tale da informare di se lintera materia, come
daltronde chiarito in sede di questione di massima ( S.R. n. 4/QM/1999 ). Conclusivamente,
deve quindi ritenersi, ad avviso del Collegio, che mentre il Marino potrà
rispondere a titolo principale, per primo e per lintero danno contestatogli,
poiché chiamato a rispondere a titolo di
dolo, gli altri soggetti qui convenuti, in
presenza di tutti gli altri elementi previsti
dal legislatore per un eventuale condanna in sede contabile, potrebbero rispondere in via sussidiaria, solo nel
caso in cui nei confronti del primo convenuto il credito non sia stato interamente
soddisfatto, e limitatamente alla misura loro
imputata. La
diversità di ruoli e lincidenza delle condotte, nonché la differente qualità
dellelemento soggettivo, danno luogo, secondo quanto più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, alla
prospettazione di distinte responsabilità, quella principale di chi ha agito con dolo e si è appropriato di ingenti
somme, e quella sussidiaria degli altri che hanno agito con colpa grave, semmai
gravissima, consentendo la realizzazione dellattività criminosa del primo. La
diversità di titolo che legittima e determina linsorgenza della responsabilità dei
soggetti chiamati i via sussidiaria, ha configurato come restitutoria lobbligazione
a carico del responsabile, mentre la responsabilità amministrativa dei responsabili in
via sussidiaria ha carattere risarcitorio in relazione al pregiudizio arrecato dalle
appropriazioni compiute dal responsabile principale. E evidente che non può porsi
sulle stesso piano chi ha agito con dolo e si è appropriato di somme pubbliche, traendo
profitto personale, e chi, invece, per omissione di controllo, per quanto grave, abbia
consentito la realizzazione dellattività illecita del primo: in entrambi i casi si
tratta di illiceità, ma di diverso contenuto e rilievo, che richiedono un diverso regime
ai fini di un risarcimento, che non può superare lammontare del pregiudizio, ma
neppure può essere inferiore. ( così come
precisato da Sez. II appello, n. 209/03). Tale
soluzione adottata dalla giurisprudenza deriva
il proprio fondamento dallart. 52 RD n.
1214/1934 che assegna lambito di determinazione della responsabilità al giudice che
valutate le singole responsabilità, può
porre a carico dei responsabili tutto o parte del danno accertato e del valore del
perduto: prospettazione che, tenendo
conto dei diversi apporti causali, riesce a comporre i diversi interessi, quello
dellerario da un lato e quello dei responsabili a vedersi addebitato il danno in
giusta misura e, per i responsabili in via sussidiaria, dopo lescussione di chi ha
agito con dolo e si è appropriato del denaro pubblico. Queste ultime considerazioni confermano
linfondatezza delleccezione di carenza di interesse a proseguire questo giudizio contabile, a seguito della sentenza
penale di condanna del Marino, in quanto la responsabilità affermata in sede penale esclusivamente
del Marino, dovrebbe escludere quella degli altri convenuti, chiamati invece in questa sede a titolo di responsabilità sussidiaria, emergendo
chiaramente la diversa ratio della chiamata in giudizio. 3 -
Nullità della chiamata in causa del Banco di Napoli per violato art. 167 c.p.c.. Il legale
del Banco di Napoli sin dalla prima memoria depositata il 20.3.97, poi richiamata anche
nei successivi scritti difensivi, ha eccepito la nullità della chiamata in giudizio della Banca, fatta su istanza del legale di una
delle parti precedentemente convenute, fuori
dai termini di decadenza, previsti dal 4 comma del citato articolo che impone che
leventuale chiamata in causa del terzo deve essere contenuta già nella comparsa di
risposta; per cui sarebbe quindi da ritenere nulla. Rileva a riguardo questo Collegio che
leccezione è infondata in fatto e diritto, e pertanto va respinta. Infatti,
dallesame degli atti di causa emerge che la chiamata in causa del Banco di Napoli è
stata disposta da questa Sezione alludienza del 23.11.95 con ordinanza n. 9/96 che
ha disposto vista la richiesta di
integrazione del contraddittorio, proposta nellodierna udienza dallavv. Mescia
nei confronti di BUONOMO, GESU, PARISI, CAVOTTA E LONGO, GIANNUBILO e ARDO
la chiamata in giudizio dei succitati funzionari e impiegati INPS - sede di
Foggia e che prosegue poi vista altresì la
richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti del Banco di Napoli, filiale
di Foggia ha rimesso gli atti al Procuratore regionale perché provveda a chiamare in giudizio i funzionari
sopraindicati, nonché il Banco di Napoli- sede di Foggia e voglia eseguire il supplemento
istruito nei sensi e come in motivazione. Rileva a riguardo questo giudice che
la chiamata in causa della Banca deve intendersi disposta su ordine del giudice, quindi ai
sensi dellart. 107 e 270 c.p.c., e non ex artt. 106 e 269 che disciplinano invece la
chiamata in giudizio su istanza di parte, ponendo dei termini ben precisi di decadenza;
per la chiamata su ordine del giudice, invece, il
codice prevede che la chiamata di un terzo
nel processo ai sensi dellart. 107 può essere ordinata in ogni momento dal giudice
istruttore per unudienza che alluopo egli fissa. Pertanto, anche se
il testo della citata ordinanza fa
riferimento ad una istanza di parte anche per
la chiamata in causa della Banca, di fatto la
chiamata in giudizio deve intendersi disposta nellambito del potere sindacatorio del
collegio e quindi a prescindere dallindicazione delle parti interessate. Deve
pertanto concludersi che la chiamata sia stata disposta su ordine del giudice, che ha
lha ritenuta necessaria alla luce di quanto emerso in causa. Conseguentemente, da tutto ciò ne deriva che alcun termine decadenziale era
posto, nel caso in esame, a tale ulteriore
integrazione del contraddittorio effettuato ai sensi dei citati artt. 107 e 270 c.p.c.,
per cui deve ritenersi pienamente valida e tempestiva la chiamata in giudizio nei
confronti della banca, così come disposta
con la citata ordinanza n. 9/96; conseguentemente deve dichiararsi respinta
leccezione in tal senso formulata dal legale del Banco di Napoli. 4 - Inammissibilità della domanda nei confronti
dellIstituto di credito per carenza di legittimazione passiva dello stesso. Anche il
profilo del difetto di legittimazione passiva del Banco di Napoli è stato eccepito sin dalla memoria di
costituzione depositata dal legale in data 20.3.97, con la quale si sostiene che ai sensi
dellart. 52 del RD n. 1214/1934 la responsabilità amministrativa è esclusivamente e tassativamente ricondotta dalla legge
alla persona del funzionario, impiegato e agente che abbia dato luogo al danno erariale e
che dipenda dallo Stato o da altra amministrazione che tale danno abbia patito; il Banco
di Napoli è carente di legittimazione passiva nel presente processo considerato anche
che dopo le leggi n. 19 e 20 del 1994, e n. 639 del 1996 è stato stabilito il
principio della personalità della responsabilità, in base al quale sono compresi nella giurisdizione contabile solo i
fatti imputabili a persone fisiche, non anche
a persone giuridiche: nella fattispecie in esame, invece continua la memoria
il requirente ha citato in giudizio la filiale della banca, violando il principio della
personalità della responsabilità amministrativa, e senza contestare alcun fatto specifico imputabile ad uno specifico
dipendente del Banco, incorrendo così in palese vizio di procedura. La Sezione,
tuttavia, ritiene che detta eccezione non può trovare accoglimento, sotto nessuno dei due
aspetti, per le ragioni che seguono. Sotto il
profilo del carattere personale della responsabilità amministrativa, infatti, è stato
chiarito in maniera inequivocabile, come precisato anche in altre decisioni da questa
stessa Sezione ( vedasi anche n. 299/05) che i caratteri fondamentali delle
responsabilità amministrativa sono rimasti immutati e che, in particolare, la
"personalità" non comporta che la responsabilità sia solo delle persone
fisiche ma che può essere riferita anche alle persone giuridiche per i danni imputabili
alla condotta tenuta da un soggetto legato all'amministrazione da un rapporto di servizio
nell'esercizio illecito di attività o di attività contra
ius rientranti in tale rapporto (Cass., S.U. 21 marzo 2003 n. 123). In ogni caso ai
fini della giurisdizione contabile è irrilevante la natura giuridica del titolo
costitutivo del rapporto di servizio (provvedimento o contratto) essendo invece
sufficiente che un soggetto venga investito, in modo continuativo, di una determinata
attività in favore della pubblica amministrazione, con inserimento
nellorganizzazione dello stesso e con particolari vincoli ed obblighi diretti ad
assicurare la rispondenza dellattività stessa alle esigenze generali cui è
preordinata (così recentemente la Cassazione, 12 ottobre 2004 n. 20132); leccezione
mossa presuppone sussistente il rapporto di
servizio con lIstituto di credito il quale, in quanto persona giuridica, risponde
anche delloperato dei propri dipendenti. Circa poi il
profilo della mancata contestazione da parte
del requirente di fatti specifici addebitabili ad alcuno degli impiegati del Banco, anche
questo risulta inconsistente. Infatti nel secondo
atto integrativo di citazione, con il quale è stato convenuto listituto
bancario, si legge che la chiamata in giudizio del
banco di Napoli trova supporto nella relazione dellispettore Chinnici, dove si
giudica non privo di responsabilità il comportamento della filiale Foggiana
dellIstituto in quanto la convenzione che regolava il rapporto di conto corrente non
consentiva lemissione da parte del Marino di assegni intestati a me stesso
o a noi medesimi, ma piuttosto lintestazione degli assegni a
moduli continui ai singoli assicurati:
si desume chiaramente come il
Procuratore abbia ritenuto concausa determinante il
prodursi del danno, il mancato
rispetto da parte del Banco di Napoli delle regole -
tra le quali quella di non consentire assegni intestati allO.E. - che avrebbero dovuto disciplinare il rapporto
derivante dal contratto di conto corrente
stipulato tra questo filiale di Foggia e
lINPS. E
risultato infatti dallistruttoria svolta che nella fase di apertura di cc bancario
intestato all O.E. era prevista la presenza di un dirigente INPS solo al fine di concordare con la banca prescelta tassi, valuta
delle operazioni di accreditamento e prelevamento fondi, costo di blocchetti di assegni,
tempi di emissione degli assegni e compensi relativi; per lapertura del conto non è
previsto alcun intervento dellINPS poiché le condizioni sono quelle stabilite dal
regolamento dellamministrazione postale; lapertura e la gestione dei conti stessi sono a carico
dellorgano erogatore, secondo le indicazioni impartite con le varie circolari
dallINPS e dal M. Lavoro; la circolare
n. 712 Rg/59 del 31.3.93 emanata dallINPS prevedeva si dispone che le modalità di pagamento avvengano a)
con consegna al beneficiario di assegno circolare non trasferibile richiesto
dallO.E. ad un Istituto di credito; b) consegna al beneficiario di assegno bancario
non trasferibile, tratto dallO.E. sul cc. acceso a suo nome; c)emissione di assegno
di cc. postale, tratto dallO.E. sul cc. acceso a suo nome. Per quanto concerne le modalità di pagamento in
contanti, il Ministero del Lavoro, atteso i rischi ed i pericoli che essa comporta, ha
impartito istruzioni affinché la stessa venga utilizzata soltanto in via
eccezionale. E con circolare n.
35/83 il Ministero del Lavoro ha prescritto che ove
si verifichi il caso di comprovata impossibilità del pagamento mediante assegni in una
delle forme sopra indicate, potrà essere eccezionalmente consentito il pagamento in
contanti. Ma questa forma di pagamento dovrà essere
autorizzata dal Direttore dellUfficio regionale del Lavoro e m.o.
territorialmente competente. La circolare
INPS n. 774 Rg/228 del 6.11.84 ha pi ribadito esplicitamente che la responsabilità per
lutilizzazione e conservazione dei fondi stessi per il pagamento della
disoccupazione restano a carico esclusivo degli O.E..Nella richiesta di apertura cc.
Inviata dal Dirigente Circoscrizione lavoro, dr. Saracino, al Banco di Napoli, prot. N.
601, per la convenzione stipulata poi tra il Banco di Napoli e lINPS, risultano
espressamente richiamate le predette circolari per cui deve ritenersi che le indicazioni
da queste previste, con le limitazioni in merito alla possibilità di emettere assegni a
se medesimo, costituissero clausole - per
il citato rinvio- della convenzione stessa,
clausole che secondo il requirente sono state violate dalla Banca firmataria che sarebbe
stata, invece, tenuta a rispettarle. Alla luce di
tutto quanto sopra detto, deve quindi respingersi, per entrambi i profili evidenziati,
leccezione di difetto legittimazione passiva del Banco di Napoli. 4
Inammissibilità della domanda nei confronti del Banco di Napoli per terzietà dello stesso rispetto all'amministrazione
danneggiata. Parimenti da respingere si ritiene tale
leccezione per terzietà sollevata sempre
dal legale dellIstituto di credito con la memoria depositata nel marzo del 1997, ai sensi dellart. 1, comma 4 legge
n. 20/94. Sostiene il legale che essendosi i fatti verificati prima del 1996, non possa
trovare applicazione la previsione del citato art. 1, come modificato, che prevede la
competenza a giudicare sulla responsabilità dei dipendenti pubblici, anche quando il
danno sia stato cagionato ad amministrazioni diverse da quella di appartenenza, per i
fatti commessi però dopo lentrata in vigore della legge; nel caso in esame il danno
in realtà risulta precedente alla data del 14.1.94 e ne consegue linammissibilità
dellazione considerato anche che
il Banco di Napoli s.p.a. non è parte dellamministrazione pubblica essendo
addirittura ente di diritto privato e che i fatti contestati sono precedenti al
termine fissato dalla legge. Tale eccezione
di terzietà, si ritiene non abbia pregio poiché
il danno è stato patito dal patrimonio dellEnte preposto alla gestione del Fondo
per lindennità di disoccupazione, non
rilevando il fatto che il Fondo fosse alimentato da trasferimenti dello Stato, di modo che
il nocumento patrimoniale in contestazione deve intendersi riferito principalmente
allINPS medesima, e quindi allo Stato. Con
lINPS il presunto responsabile Banco di
Napoli intratteneva il rapporto diretto di gestione del cc. destinato al Fondo
disoccupazione, rapporto disciplinato in base
alla convenzione stipulata per il servizio di
gestione del fondo in questione. In virtù della citata convenzione deve ritenersi che
lIstituto di credito sia stato quindi inserito nella struttura amministrativa
pubblica per il servizio gestione conto corrente del Fondo disoccupazione, come
disciplinato con la convenzione stessa, assumendo così un
ruolo di gestore di un pubblico servizio, e
non più di Istituto privato. 5 - Inammissibilità dellazione per omessa
notifica dellinvito a dedurre a tutti i soggetti chiamati in giudizio con atti
integrativi della prima citazione. Quasi tutti i
legali hanno eccepito questo vizio in relazione ai propri assistiti; la Sezione ritiene che leccezione sia da respingere. E infatti
ormai pacificamente ammesso dalla giurisprudenza che
per la chiamata in causa iussu iudicis non è necessario il previo invito a
dedurre, sia perché non cè una espressa previsione normativa a riguardo, e sia
poiché non ci sono le esigenze di garanzia cui mira la previsione dellinvito, non
essendoci più una fase prodromica alla istituzione del giudizio ( tra le varie decisioni
vedasi Sez. Toscana n. 806/99); deve quindi
ritenersi ammissibile nel processo contabile come affermato da questa Corte con
decisione n. 272/A/02 - una citazione
integrativa quando costituisce unicamente la chiamata in causa di altri soggetti presunti
responsabili del medesimo danno, per cui latto integrativo di citazione è
lunico strumento che consente il simultaneus processus nei confronti di tutti i presunti responsabili.
Pertanto, deve conseguentemente ritenersi privo di giuridico fondamento quanto affermato
da alcuni convenuti, che sarebbe stato
violato nei loro confronti il contraddittorio per mancata notifica dellatto di
citazione così come precisato anche in sede di questione di massima ( S.R. n. 13/QM/03). 6 - Nullità della citazione integrativa per omessa
ripartizione degli addebiti. Parimenti da respingere si ritiene leccezione
della nullità delle citazioni integrative che
non hanno riportato laddebito esatto che viene rivolto ai singoli convenuti, e
lobbligo di servizio che sarebbe stato specificamente violato: è ormai
pacificamente riconosciuto che non è
necessario che la citazione indichi lesatta ripartizione degli addebiti, la cui
determinazione deve ritenersi spettare al giudice secondo il principio di parziarietà;
anche alla luce della giurisprudenza recente che ha sostenuto come la mancata articolazione nella domanda di una compiuta
ripartizione delladdebito tra i corresponsabili, non comporta inammissibilità o
nullità della stessa, essendo corretto e sufficiente anche la semplice indicazione dei
criteri di quantificazione e/o dei dati fattuali, in base ai quali spetterà poi al
giudice, secondo il suo equo apprezzamento, provvedere alla ripartizione di che trattasi (
così come affermato anche da questa
stessa Sezione con sentenza n. 380/EL/01) .
Nel caso in esame, come rilevato dagli stessi legali nei loro scritti difensivi, il
Procuratore regionale in sede dei vari atti integrativi di citazione ha operato una graduazione della responsabilità
dei convenuti chiamati i via sussidiaria, in rapporto al diverso apporto causale e alla
gravità delle rispettive condotte, ai fini della individuazione della parte di danno da
porre a carico di ognuno di essi. Ritiene, quindi , il collegio che questo elemento,
insieme a tutto quanto è desumibile dal contesto dei fatti, così come esposti nella
citazione e negli atti integrativi ed in ogni altro atto di causa, sia idoneo e
sufficiente a valutare la partecipazione allevento dannoso da parte di tutti i
suddetti corresponsabili, ai fini di una esatta ripartizione delladdebito tra tutti
loro. 7 Nel merito ritiene la Sezione che la
domanda sia fondata solo nei confronti di
alcuni dei convenuti, come di seguito motivato. Certo deve
ritenersi fondata nei confronti del convenuto in via principale, Marino, che risulta
condannato per i medesimi fatti in sede penale con
decisione di primo grado, confermata poi in Appello, sia pur con riduzione della pena:
ancorché non ancora definiti con giudicato formale, i fatti emersi appaiono censurabili
ed evidenti nella loro fenomenologia commissiva da parte del Marino che in maniera
truffaldina si è appropriato di somme spettanti
a terzi e di cui egli aveva la disponibilità in ragione del proprio ufficio; ma le
modalità secondo le quali la stessa si
è articolata, rendono evidente come sia stata agevolata e resa possibile dal
comportamento di altri soggetti, sia pur a diverso titolo, e dal requirente convenuti con
i successivi atti integrativi di citazione. Con un primo
atto integrativo il Procuratore aveva chiamato in causa anche SARACINO, BOZZINI, RAHO E
BIASCO nella loro qualità di funzionari della sede INPS di Foggia, contestando ai primi
tre di non aver fatto inserire nella convenzione stipulata con il Banco di Napoli la clausola relativa allesclusione tassativa
di prelievi in contanti ad opera dellorgano erogatore ( alias Marino), clausola che avrebbe ostacolato le
appropriazioni per cui è causa; al Biasco, invece, contesta di aver omesso i controlli
sui rendiconti DS dal Marino presentati con notevole ritardo; inadempienza, questa, che secondo la Procura avrebbe facilitato le
operazioni fraudolente del Marino. Questa Sezione
ritiene però di non condividere la prospettazione fatta dal requirente circa la responsabilità dei suddetti funzionari
in merito alla causazione del danno, poiché dagli atti di causa emerge chiaramente come
nei loro confronti non possa assolutamente prospettarsi
alcuna violazione di obblighi
specifici, elemento questo in grado di integrare gli
estremi della colpa grave. Infatti
dallesame di tutti i documenti prodotti , è emerso che erano diverse le competenze
dei diversi uffici: lINPS, oltre che fornire
i fondi, aveva il compito di individuare il contraente privato che offrisse le migliori
condizioni nel contratto di cc.; lorgano erogatore aveva il compito, oltre ad
erogare le somme, di determinare le clausole del contratto alla luce delle indicazioni
fornite dallINPS e dal M. del Lavoro con diverse circolari. E risultato
infatti dallistruttoria svolta che nella fase di apertura di cc bancario intestato
all O.E. era prevista la presenza di un dirigente INPS solo al fine di concordare con la banca prescelta tassi, valuta
delle operazioni di accreditamento e prelevamento fondi, costo di blocchetti di assegni,
tempi di emissione degli assegni e compensi relativi; per lapertura del conto non è
previsto alcun intervento dellINPS poiché le condizioni sono quelle stabilite dal
regolamento dellamministrazione postale; lapertura e la gestione dei conti stessi sono a carico
dellorgano erogatore, secondo le indicazioni impartite con le varie circolari
dallINPS e dal M. Lavoro; la circolare
n. 712 Rg/59 del 31.3.93 emanata dallINPS prevedeva si dispone che le modalità di pagamento avvengano a)
con consegna al beneficiario di assegno circolare non trasferibile richiesto
dallO.E. ad un Istituto di assegno circolare non trasferibile richiesto
dallO.E. ad un Istituto di credito; b) consegna al beneficiario di assegno bancario
non trasferibile, tratto dallO.E. sul cc. acceso a suo nome; c)emissione di assegno
di cc. postale, tratto dallO.E. sul cc. acceso a suo nome. Per quanto concerne le modalità di pagamento in
contanti, il Ministero del Lavoro, atteso i rischi ed i pericoli che essa comporta, ha
impartito istruzioni affinché la stessa venga utilizzata soltanto in via
eccezionale. E con circolare n.
35/83 il Ministero del Lavoro ha prescritto che ove
si verifichi il caso di comprovata impossibilità del pagamento mediante assegni in una
delle forme sopra indicate, potrà essere eccezionalmente consentito il pagamento in
contanti. Ma questa forma di pagamento dovrà essere
autorizzata dal Direttore dellUfficio regionale del Lavoro e m.o.
territorialmente competente. La circolare
INPS n. 774 Rg/228 del 6.11.84 ha poi ribadito esplicitamente che la responsabilità per
lutilizzazione e conservazione dei fondi stessi per il pagamento della
disoccupazione restano a carico esclusivo degli O.E..Nella convenzione stipulata tra il
Banco di Napoli e lINPS, risultano espressamente richiamate le predette circolari
per cui deve quindi ritenersi che le indicazioni da queste previste, con le limitazioni in
merito alla possibilità di emettere assegni a se medesimo,
costituissero delle clausole della convenzione stessa, clausole che secondo il
requirente sono state violate dalla Banca firmataria che sarebbe stata, invece, tenuta a
rispettarle, mentre nessun rilievo causativo avrebbe potuto assumere linserzione di
un ulteriore clausola tuzioristica del tipo preteso dalla Procura attrice. Da tutto quanto
detto non risulta possibile rilevare alcuna
previsione che imponesse lobbligo a carico dei funzionari INPS di far inserire
detta clausola nel contratto di conto corrente, poiché in realtà le condizioni del
contratto erano già determinate dalle varie circolari sopra citate, circolari che
comunque laccordo ha espressamente richiamato nel preambolo; anzi è anche emerso
che nel tentativo successivamente svolto dal RAHO, dirigente sede INPS di Brindisi, di far
inserire detta clausola nella convenzione che
stava per stipulare con Istituto di credito della provincia, questo rispondeva di non
poter far ciò, poiché non conforme alla vigente normativa bancaria, che non consentirebbe in un conto corrente
lesclusione di prelievi per cassa da parte del correntista. Si deve quindi
concludere che la sola traenza di assegni in proprio favore non costituisce di per se
causa o concausa di ammanco sol se vengano rispettate le modalità interne di controllo
sullutilizzazione dei fondi previste dal sistema. Controlli interni basati sulla
prevista presentazione alla fine di ogni mese da parte dellOE di rendiconti che
riportino una serie precisa di notizie così da consentire
un controllo sui pagamenti effettuati e sulla gestione dei fondi; il rendiconto, redatto in triplice copia, deve
essere presentato anche allufficio ragioneria INPS, che effettua il controllo,
rileva irregolarità, contesta i rilievi allOE. Lufficio ragioneria, poi,
trasmette i fondi agli OE facendoli accreditare su apposito conto corrente; il fabbisogno
viene determinato di volta in volta tenuto conto dellultimo rendiconto mensile. Alla
data di scadenza dei pagamenti lOE emette gli assegni i favore degli aventi diritto.
Al termine dei pagamenti, a fine mese, se la somma residua supera il 10% del pagato,
lOE restituisce allINPS lintero residuo; se non supera il 10% si
considera acconto sui futuri pagamenti. Tutti questi
elementi escludono quindi che possa addebitarsi alcuna violazione nei confronti dei
suddetti funzionari. Circa poi la
posizione del Biasco, per mancata verifica dei modelli DS, è emerso dallistruttoria
che i modelli venivano presentati dal Marino in notevole ritardo, per cui non era
possibile verificare la giacenza presso il conto. Deve quindi escludersi la
responsabilità anche del Biasco per omessa
verifica, per carenza di colpa grave. Con un secondo
atto integrativo la Procura ha poi convenuto
anche ed unitamente a tutti gli altri, anche BUONOMO, GESU, PARISI, CAVOTTA, LONGO
funzionari ed addetti ai modelli DS dipendenti INPS- e GIANNUBILO, ARDO
addetti alle prestazioni non pensionistiche sede di Foggia dellINPS-,
imputando loro il ritardo con cui i modelli di pagamento DS venivano trasmessi dal reparto
prestazioni non pensionistiche al reparto controllo, e lomissione quindi della
verifica contabile sui modelli di pagamento; nonché
il BANCO DI NAPOLI, filiale di Foggia. Ritiene questo
Collegio che anche nei confronti di questi altri funzionari INPS vada esclusa ogni
responsabilità per carenza di colpa grave, poiché è emerso come fosse parte del
progetto criminoso del Marino ritardare il deposito dei modelli DS ed ostacolare così
ogni possibile controllo sugli stessi; è
emerso altrettanto chiaramente dallistruttoria che in più occasioni i responsabili
dei controlli su detti modelli avessero segnalato il ritardo con cui i modelli venivano
compilati e presentati; non può, quindi, imputarsi nei loro confronti alcuna omissione,
come invece ha fatto la Procura attrice, poiché tale accusa non risulta provata dai fatti. Conseguentemente vanno assolti i
suddetti funzionari, per carenza di colpa grave, per i motivi sopra esposti. Diversa
valutazione ritiene questa Sezione di dover effettuare nei confronti del Banco di Napoli,
in persona del suo legale rappresentante pro- tempore, come in parte già evidenziato. E emerso
chiaro dallistruttoria, così come già esposto sopra
come i realtà la convenzione stipulata tra listituto di credito e
lINPS richiamasse le circolari citate, alle quali quindi faceva rinvio; le suddette
circolari stabilivano il divieto per lO.E. di procedere allemissione di
assegni a se medesimo, se non per
eccezionali ragioni e su autorizzazione dellorgano superiore: lorgano poteva
solo emettere, e listituto era quindi autorizzato a pagare, solo assegni intestati
ai beneficiari, o anche al Marino ma solo su espressa autorizzazione dellorgano
superiore. Dagli atti di causa e dallistruttoria svolta però è emerso come dette
clausole della convenzione non siano state rispettate, poiché è emerso come per lungo
lasso di tempo il Marino abbia potuto procedere ad emettere ed incassare assegni intestati
a se medesimo, senza autorizzazione alcuna, e non per ragioni eccezionali; è emerso
chiaro come fosse la prassi invalsa tra chi operava per lIstituto di credito ed il
Marino. Anzi, vi è ancor di più: dalla perizia fatta dalla consulente dot.sa. Cavalieri
sembra potersi addirittura prospettare una intesa illecita tra chi operava per conto del
Banco di Napoli ed il Marino, poiché sarebbe emersa una falsa rendicontazione delle somme
erogate dallINPS per il Fondo disoccupazione e che dovevano risultare presso il
Banco di Napoli; aspetto , questo però che non rileva in questa sede,in cui è in
discussione la responsabilità diretta dellIstituto di credito per loperato dei propri dipendenti per non
aver rispettato le cautele imposte dal rapporto convenzionale di apertura di credito. Deve quindi
concludersi che nei confronti della filiale del Banco di Napoli può prospettarsi la
violazione, grave e prolungata nellarco di diversi anni, delle clausole poste nella
convenzione stipulata tra lINPS e lIstituto stesso , convenzione che
costituiva la disciplina del rapporto tra i due diversi istituti; la violazione di queste
precise clausole ha reso possibile ed ha agevolato la condotta del Marino che
fraudolentemente si appropriava per tutto larco di tempo in esame dellingente
somma contestata dal Procuratore ed accertata in sede di istruttoria. Conclusivamente
questo collegio ritiene dimostrato, oltre allelemento psicologico nei confronti di
chi ha agito per il banco di Napoli, anche il nesso causale tra questa condotta ed il prodursi del danno stesso; deve
quindi dichiararsi la responsabilità del Banco di Napoli, chiamato a rispondere in via
sussidiaria del danno subito dallINPS, per cui, in caso di mancato completo ristoro
del danno da parte del Marino, chiamato in via principale,
il Banco di Napoli filiale di Foggia- in quanto titolare del rapporto di
gestione contabile è chiamato a
rispondere del danno per cui è causa nella misura intera,
come sopra motivato a titolo di responsabilità sussidiaria, o per il minor
debito eventualmente non soddisfatto dal debitore principale. Per quanto
esposto, gli odierni convenuti devono essere, quindi, condannati a rispondere in via
principale il Marino Mario, del danno
di vecchie lire 1.744.344.000 pari ad . 900.878,49 causato alle finanze
dellINPS, in dipendenza dellappropriazione indebita da lui perpetrata, per cui
è stato condannato anche in sede penale al risarcimento in favore dellINPS
costituitasi parte civile per lo stesso importo, e
quindi nei limiti della somma che rimarrà non incamerata a seguito della previa
escussione di questi, ed in via
sussidiaria il Banco di Napoli- filiale di
Foggia , in persona del suo legale rappresentante p.t.,
nella stessa misura, o in quella minore non soddisfatta.
P.Q.M. LA CORTE DEI
CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PUGLIA, definitivamente
pronunciando, ASSOLVE
I sigg. BOZZINI A, SARACINO N., RAHO S., BIASCO A., BONUOMO
A., GESU S., PARISI M., CAVOTTA A., LONGO A., GIANNUBILO F., ARDO M., come
sopra generalizzati, per carenza di colpa grave secondo quanto sopra motivato; con conseguente cessazione
di efficacia del sequestro conservativo disposto nei confronti di alcuni di essi. CONDANNA
In via principale MARINO MARIO, ed in via sussidiaria
il BANCO DI NAPOLI - filiale di Foggia, in persona del suo legale rappresentante pro- tempore, come sopra generalizzati, al pagamento, in favore dellINPS della somma complessiva di £. 1.744.344.000, pari a . 900.878,49, come da motivazione, da imputare in via principale per intero al Marino,
ed in caso di infruttuosa esecuzione nei confronti di questo, nella stessa misura o in quella minore non soddisfatta al Banco
di Napoli- filiale di Foggia; oltre la rivalutazione monetaria, per lattualizzazione
del debito risarcitorio, nonché agli
interessi da calcolare dalla data della presente sentenza sino al soddisfo, ed alla rifusione delle spese di giudizio in parti uguali
che si liquidano rispettivamente in 6142/65 Così deciso in
Bari, nella Camera di Consiglio del 9 giugno
2005. f.to (A. Francioso )
f.to (P. Santoro ) Depositata in
Segreteria il 14 luglio 2005 Il Direttore di
Cancelleria f.to (G. de
Pinto) |