SEZIONE GIUR. PUGLIA: sentenza n. 483 del 14 luglio 2005. 1) Si ritiene non rilevante ai fini del presente giudizio il passaggio in giudicato della sentenza di Appello, che ha confermato la condanna già espressa in primo grado, sia pur con riduzione della pena,dovendosi ritenere che sia divenuto irrevocabile il giudicato relativo all’ addebito contestato, tra l’altro mai smentito dal convenuto principale. 2) Non c’è sopravvenuta carenza di interesse per il proseguimento del giudizio contabile a seguito di sentenza penale di condanna che abbia riconosciuto il diritto all’Amministrazione danneggiata, costituitasi parte civile, all’integrale risarcimento del danno subito fino a che la stessa  sentenza non ha avuto materiale esecuzione ,  e l’Amministrazione abbia  potuto avere integrale ristoro del danno;  né si può prospettare ipotesi di violazione del ne bis in idem poiché in sede di esecuzione si potrà sempre tener conto di quanto recuperato in sede civile. 3) Non c’è violazione del ne bis in idem in caso di azione contabile  promossa in caso di condanna in sede penale del convenuto principale poiché questi, autore dell’appropriazione indebita con dolo è chiamato a rispondere in via principale; mentre gli altri convenuti, nel caso la filiale del Banco di Napoli, è chiamata a rispondere in via sussidiaria e per altre violazioni: per  la responsabilità diretta per i propri dipendenti nel non aver rispettato le cautele imposte dal rapporto convenzionale di apertura di credito, ed in quanto titolare del rapporto di gestione contabile.

 

 

  REPUBBLICA ITALIANA   sent. 483/05

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

composta dai seguenti magistrati:

SANTORO     dott. Pelino                                 PRESIDENTE

ROMANELLI    dott. Francesco                         CONSIGLIERE

FRANCIOSO   dott.ssa Annunziata                  1^ REF.  RELATORE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di responsabilità iscritto al  n. 18276/R del registro di segreteria, promosso dal Procuratore regionale a carico:  di  MARINO MARIO, nato a Troia, il 27.3.44, non costituito nel presente giudizio, residente in Foggia, Corso Giannone 108, nella sua qualità all’epoca dei fatti di Responsabile della Sezione circoscrizionale del Lavoro e massima occupazione di Foggia; e dei sigg.: 1) SARACINO NICOLA, nato a Foggia il 14.12.49, rappresentato e difeso dall’avv. A. Mescia,  elettivamente domiciliato in Bari, in via A. da Bari 157, presso lo studio Dalfino;

 2) BOZZINI ALFREDO,  nato a Lucera, il 3.3.36, rappresentato e difeso dall’avv. Mescia ed elettivamente domiciliato in Bari anche lui nello studio Dalfino; 3) RAHO SALVATORE  nato a Lecce, il 27.6.32, rappresentato e difeso dagli avv.ti G. Pellegrino e G. Spata, domiciliato in Bari, via Niccolai presso lo studio dell’avv. M. di Cagno;  4) BIASCO ANTONIO, nato a Foggia il 7.6.43, rappresentato e difeso dall’avv. I. Dentamaro, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Bari, via De Rossi;  5) BONUOMO ARNALDO, nato a Deliceto (FG) il 22.1.35, rappresentato e difeso dagli avv.ti Paparella F. e G. Recchia, domiciliato in Bari, via Venezia 14; 6) GESU’ SALVATORE, nato a Margherita di Savoia (FG) il 10.6.30, rappresentato e difeso dall’avv. E. Follieri, elettivamente domiciliato in Bari, via Fiore 14/9 presso lo studio Lo foco; 7) PARISI MARIA, nata a Caltagirone il 12.12.52, e 8) CAVOTTA ADDOLORATA, nata a Foggia il 15.11.59, rappresentate e difese dall’avv. De Perna, presso il cui studio sono elettivamente domiciliate in Foggia, piazza del Lago 13; 9) LONGO ADDOLORATA, nata a Foggia il 8.10.47, elettivamente domiciliata in Bari , Corso Vittorio Emanuele 60, rappresentata e difesa dagli avv. S. Cinquegrana e G. Fulchino; 10) GIANNUBILO FRANCESCO, nato a Serracapriola, il 13.2.47, e 11) ARDO’ MATTEO, nato a Manfredonia, il 6.1.41, elettivamente domiciliati entrambi in Bari via Putignani 152, rappresentati e difesi dagli avv.ti L. Ippolito e R. De Simone; 12) il BANCO DI NAPOLI, filiale di FOGGIA, nella persona del legale rappresentante p.t., elettivamnete domiciliato in Bari via Dante Alighieri 193, presso lo studio dell’avv. L. Paccione che lo rappresenta e difende.

Uditi alla pubblica udienza del    9 giugno 2005 – con l’assistenza del segretario dr. S. Sabato:  il relatore 1° ref. dott.ssa  Annunziata Francioso; il S.P.G. dr.A. D’Amato, e per i convenuti l’avv. Cinquegrana per Longo ed Ardò; l’avv. Mescia per Saracino e Bozzini; sentito l’avv. E. Godini  presente  su delega dell’avv. Paparella  per il Buonuomo; l’avv. Di Perna per Parisi e Cavotta; l’avv. Follieri per Gesù; l’avv. Spata per Raho; l’avv. Dentamaro per Biasco;  sentito l’avv. De Simone per Giannubilo, e l’avv. Paccione  per il Banco di Napoli;

Visto l’atto di citazione in data 22.9.94; l’atto integrativo di citazione in data 30.6.95; visto il 2° atto integrativo di citazione in data 1.10.96, nonché, da ultimo, l’atto di riassunzione in data 18.1.05;

esaminati gli atti e i documenti tutti della causa;

Considerato in

FATTO

Con atto di citazione in data 22.9.94, regolarmente notificato al primo convenuto MARINO M., il Procuratore regionale lo ha chiamato in giudizio nella sua qualità all’epoca dei fatti, di responsabile della Sezione Circoscrizionale del Lavoro e massima occupazione dei Foggia ( organo erogatore) per sentirlo condannare al pagamento della somma corrispondente all’ammanco di €. 837.713,05 ( pari a lire 1.622.038.657) corrisposta dall’INPS all’organo erogatore per l’indennità di disoccupazione, di cui lo stesso si era appropriato illegittimamente effettuando prelevamenti – tramite emissione di assegni intestati “a me medesimo” – dai conti correnti aperti presso la filiale del Banco di Napoli per la gestione dei fondi destinati al pagamento delle indennità di disoccupazione.

Con il successivo atto integrativo in data 30.6.95 la Procura, alla luce di ulteriori acquisizioni istruttorie, modificava la richiesta in £. 1.744.344.000, pari ad €. 900.878,49 e, ferma restando la responsabilità primaria del Marino, rilevava comportamenti gravemente omissivi anche in capo ai funzionari SARACINO, BOZZINI, RAHO E BIASCO, come sopra generalizzati, per cui provvedeva anche alla loro chiamata in causa: ai primi tre convenuti addebitava le responsabilità di non aver inserito nel contratto di conto corrente stipulato con la filiale del Banco di Napoli la clausola relativa all’esclusione tassativa di prelievi in contanti ad opera dell’organo erogatore; ove avessero apposto tale clausola – sostiene il requirente -  il Marino non avrebbe avuto pratica possibilità di consumare le appropriazioni che ne occupa”. Al Biasco, invece, la Procura contestava “l’inosservanza delle disposizioni concernenti la determinazione delle anticipazioni dei fondi dell’organo erogatore, nonché l’omissione dei controlli sui rendiconti ( modelli DS/3) dal medesimo presentati”; tali inadempienze, secondo la Procura, avrebbero “ facilitato le operazioni fraudolente del Marino”.

Con ordinanza n. 9/96 il Collegio disponeva, all’udienza del 23.11.95, un supplemento istruttorio e la chiamata in giudizio anche di  altri funzionari dell’INPS, nonchè   del Banco di Napoli, filiale di Foggia; quindi con il secondo atto integrativo sopra citato il requirente, in ottemperanza a detta ordinanza, citava i giudizio i sigg.: BONUOMO, Capo settore reparto contabilità INPS di Foggia; GESU’, addetto al medesimo reparto contabilità;  PARISI, CAVOTTA, e LONGO, addette tutte agli adempimenti relativi ai modelli DS; GIANNNUBILO, e ARDO’, addetti al reparto prestazioni non pensionistiche della sede INPS di Foggia; ed il Banco di Napoli, filiale di Foggia.  Ai dipendenti INPS il Procuratore addebitava il ritardo con il quale i modelli di pagamento DS venivano trasmessi dal reparto prestazioni non pensionistiche al reparto controllo – diretto dal Biasco – e l’omissione, quindi, della verifica contabile sui modelli di pagamento.

Alla filiale del Banco di Napoli, sulla base della relazione svolta a seguito  d’ispezione dal dr. Chinnici, il requirente  contestava che il rapporto di conto corrente  stipulato con l’INPS “  non consentiva l’emissione da parte del Marino di assegni intestati a me medesimo, ma piuttosto l’intestazione degli assegni a moduli continui ai singoli assicurati”, per cui l’Istituto non avrebbe dovuto consentire dette operazioni.

Venuta nuovamente in discussione la causa all’udienza del 20.3.97, il giudizio veniva sospeso con ordinanza n. 30/R/97 fino alla definizione del procedimento penale pendente presso il Tribunale di Foggia a carico del Marino sui medesimi fatti; a seguito dell’acquisizione della sentenza di primo grado n. 1128/00 emessa dal Tribunale di Foggia e depositata il 6.7.00 ( che ha accertato la responsabilità del Marino e ha condannato lo stesso anche al risarcimento danni in  favore dell’INPS costituitasi parte civile ), il giudizio veniva ancora sospeso con ordinanza all’udienza del 17.10.01 sino e non oltre alla definizione del giudizio d’appello proposto dal Marino. Acquisita, quindi la sentenza n. 1355/04della II Sezione Penale della Corte di Appello di Bari, depositata il 26.10.04, il giudizio veniva infine riassunto e veniva fissata la data odierna.

I vari convenuti venivano chiamati, come si legge nel primo atto integrativo di citazione per i funzionari UPLMO, “ i convenuti vengono citati con vincolo solidale tra essi ed il già convenuto Marino Mario”; mentre il 2° atto integrativo nei confronti dei funzionari INPS e del Banco di Napoli prevede che i convenuti “ rispondono, unitamente ai già convenuti” senza meglio precisare il titolo secondo il quale sarebbero chiamati a rispondere.

 Il Collegio ritiene, però, vada subito precisato che, al di la delle espressioni contenute negli atti di chiamata in causa, alla luce del diverso apporto causale dei convenuti alla determinazione del danno, e alla luce di quanto statuito con la legge n. 19/94, come modificata dalla legge n. 639/96 che ha posto il principio della responsabilità personale, il primo convenuto Marino dovrà  ritenersi chiamato a rispondere in via principale,  e gli altri, eventualemte, in via sussidiaria, al pagamento in favore dell’INPS dell’importo sopra citato, come rideterminato, oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio.

Si costituivano in giudizio tutti i convenuti (tranne il Marino che non ha mai prodotto alcuno scritto difensivo né risulta essersi mai costituito) come sopra rappresentati, deducendo in sintesi:

L’avv. Follieri per Gesù, già con prima memoria depositata il 13.1.97: - inammissibilità dell’azione per violazione dell’art. 5 legge n. 19/94 per tutti i funzionari chiamati con successivo atto integrativo, che non hanno ricevuto preventivo invito;  - nullità dell’atto integrativo di citazione ex art. 3 RD n. 1038/1933; - nel merito, infondatezza della domanda alla luce di quanto emergerebbe dalla relazione ispettiva che accerterebbe l’esclusiva responsabilità del Marino.

L’avv. Paccione per il Banco di Napoli: - la nullità della chiamata in causa per violazione dell’art. 167 c.p.c.; - inammissibilità della domanda per violato principio della responsabilità personale e per carenza quindi di legittimazione passiva dello stesso; - inammissibilità della domanda per violazione dell’art. 1 comma 4 legge n. 20/94, come modificato dall’art. 3  lett. C) bis legge n. 639/96; - nel merito infondatezza della domanda poiché l’Istituto non ha fatto altro che applicare il contratto regolarmente stipulato tra le parti;  e per carenza dell’elemento psicologico.

L’avv. Dentamaro per Biasco, l’avv. Pellegrino e Spata per Raho, l’avv. Perna per Parisi, Cavotta, l’avv. Cinquegrana per Longo e Ardò, l’avv. Paparella per Buonuomo, l’avv. De Simone per Giannubilo, l’avv. Mescia per Bozzini e Saracino hanno tutti eccepito:  - non imputabilità dei fatti contestati ai loro assistiti; - tutti i difensori chiedevano di applicare il principio della ripartizione dell’addebito e della sussidiarità della eventuale condanna; - nonché l’applicazione del potere riduttivo;

-         Eccepivano inammissibilità dell’azione per violazione del principio ne bis in idem, ( avv.ti Mescia e Dentamaro) e chiedevano la dichiarazione di sopravvenuta cessata materia per carenza di interesse, posto che la sentenza penale del Tribunale di Foggia emessa il 15 giugno 2000 a carico del Marino Mario ha liquidato il danno per l’INPS costituitasi parte civile per tutto l’importo per cui oggi agisce la P. R., oltre ad accessori e spese di giustizia;

-         nel merito, tutti i legali hanno eccepito l’inammissibilità della domanda per assenza dell’elemento psicologico nei confronti dei loro assistiti; nonché l’estraneità degli stessi all’appropriazione criminosa del Marino.

-         L’avv. Spata per il Raho, con l’ultima memoria depositata il 20.5.05 ha chiesto, inoltre, l’ulteriore sospensione del giudizio fino al passaggio in giudicato della sentenza d’Appello, non ancora definitiva.

    Nei confronti del  MARINO è stata disposta  la misura cautelare del sequestro conservativo, con provvedimento del Presidente della Sezione in data 7.6.94, confermato all’udienza del 20.7.94, sui crediti dovuti dalla pubblica amministrazione, non essendosi rinvenute possidenze immobiliari; atto conservativo risulta anche disposto, successivamente,  poi per BOZZINI, SARACINO, RAHO e BIASCO, sul ricorso del 7.3.95, confermato con decreto del presidente in data 21.3.95, sull’indennità di fine rapporto dovuta dal M. Lavoro, dall’INPS, e da qualsiasi altro ente. Dagli atti di causa risulta che  a seguito di istanza di revoca formulata dai legali per i convenuti interessati, rigettata  con ordinanza n. 10/96, il sequestro veniva  poi ridotto nella misura di 1/5, come motivato con ordinanza n. 8/EL/99 del giudice designato per BOZZINI E SARACINO; e con ordinanza n. 29/98 giudice designato per Salvatore RAHO.

Con successive memorie depositate prima dell’udienza, tutti i legali hanno insistito per il proscioglimento dei propri assistiti per estraneità alla causazione del danno, e per carenza dell’elemento psicologico.

All’odierna udienza  i difensori presenti hanno ampiamente illustrato quanto già nelle numerose memorie difensive alle quali si sono riportati;concludendo per l’assoluzione dei loro assisiti e,  in subordine, per applicazione di ampio potere riduttivo; hanno inoltre  insistito per la dichiarazione di carenza di interesse al presente giudizio a seguito della condanna penale che ha riconosciuto all’INPS costituitasi parte civile il diritto al ristoro integrale del danno , per l’esatto ammontare per cui agisce qui la procura, oltre ad accessori e spese di giudizio; l’avv. Spata ha, inoltre, rinnovato  la richiesta di  ulteriore sospensione del giudizio, sino al passaggio in giudicato della sentenza d’Appello non ancora definitiva.

Il rappresentante del PM ha illustrato quanto sostenute nell’atto di accusa, confermando  la richiesta di condanna; ha  contestato  le numerose eccezioni sollevate dai convenuti; e si è, inoltre, opposto ad ulteriore sospensione e rinvio del giudizio, ritenendolo non necessario.

Ritenuto in

DIRITTO

In  via preliminare  questa Sezione  deve affrontare in ordine gradato le questioni pregiudiziali poste dai diversi difensori, per poi passare  all’esame di quelle attinenti al merito.

1 - In via del tutto pregiudiziale il Collegio  deve pronunciarsi sull’istanza di ulteriore rinvio formulata dall’avv. Spata fino al passaggio in giudicato della sentenza d’Appello, e ritiene che  la stessa non sia meritevole di accoglimento poiché  si ritiene non rilevante ai fini del presente giudizio il passaggio in giudicato della sentenza d’Appello, considerato che in relazione all’accertamento del fatto imputato al Marino sia il Tribunale di Foggia in primo grado, che la II sez,. di Appello hanno confermato l’esclusiva responsabilità del Marino in relazione al fatto contestatogli dell’appropriazione illecita di ingenti somme a danno dell’INPS: infatti il giudice adito in sede di appello ha solo modificato l’entità della pena comminata, secondo l’accordo tra le parti, “confermando per il resto quanto deciso dal primo giudice”. A  parte l’immodificabilità della pronuncia in parte de qua, resta il fatto che l’addebito mosso al convenuto in via principale nel presente giudizio riguarda  l’appropriazione di somme spettanti a terzi di cui egli aveva la disponibilità in ragione del proprio ufficio, circostanza questa che non è stata mai negata o smentita.

2 – Sopravvenuta carenza di interesse per il presente giudizio a seguito della sentenza penale di condanna.

L'eccezione sebbene sollevata solo dagli avv. Mescia e Dentamaro, per i propri assisiti,  va risolta prima delle altre trattandosi di questione che attiene alla procedibilità del giudizio promosso dinanzi a questa stessa Sezione a giudicare sulla responsabilità dei convenuti così come dedotta in causa.

L'eccezione è stata formulata con la memoria depositata in data 18.5.05 dell’avv. Mescia, e del 20.5.05 dell’avv. Dentamaro. Sostengono i legali che a seguito della sentenza del Tribunale di Foggia del 15.6.00 nel giudizio promosso in sede penale  nei confronti del Marino, risulta violato il principio del ne bis in idem con il promuovimento dell’azione contabile: infatti la citata sentenza ha condannato  il Marino anche al “ risarcimento dei danni in favore della parte civile INPS, in persona del suo legale rappresentante, liquidati in lire 1.736.881.785, oltre a rivalutazione monetaria in base agli indici ISTAT e gli interessi legali, a partire dal 18.7.91 fino al soddisfo. Condanna inoltre il Marino al rimborso delle spese legali sostenute dalla parte civile, che liquida in complessive £ 1.560.000, di cui 1.500.000 per competenze e £. 60.000 per spese legali, oltre ad IVA e CAP”; la sentenza sul punto  risulta poi confermata dalla Corte d’Appello di Bari, sez. II, con decisione n. 1355/2004 del 14.10.04. Ritengono i legali che, “ comprendendo la condanna a risarcimento dei danni in favore della parte civile INPS tutte le richieste formulate dal Procuratore regionale nell’atto di citazione, l’autore dell’illecito penale può far valere nel giudizio contabile l’illegittima duplicazione della pretesa risarcitoria. Stesso principio risulta violato anche nei confronti del BOZZINI, SARACINO e gli altri convenuti, limitatamente all’oggetto della controversia”.  Poiché dalla sentenza d’Appello emerge chiaramente che “l’ammanco contestato dal Procuratore regionale è imputabile esclusivamente al Marino, che ha prelevato fraudolentemente  l’importo dal conto corrente aperto presso il Banco di Napoli; e che il Marino è stato condannato a restituire all’INPS l’intera somma oltre ad accessori, ciò è di per se sufficiente- concludono i legali -  a far venir meno l’interesse alla prosecuzione del giudizio contabile, che va dunque dichiarato improcedibile”.

La Sezione ritiene , tuttavia, che detta eccezione non può trovare accoglimento, per le ragioni che seguono.

Infatti è vero che la sentenza penale del Tribunale di Foggia ha condannato il Marino, oltre che alla reclusione, anche al risarcimento in favore all’INPS costituitasi parte civile di tutto l’importo chiesto dal requirente di vecchie lire 1.736.881.785, oltre ad accessori e spese di giustizia come liquidate; è anche vero  che la sentenza d’Appello n. 1355/04 ha modificato la pena, riducendola  secondo quanto concordato dalle parti; ma ha  confermato, nel resto l’impugnata sentenza; ha condannato il Marino alla refusione delle spese processuali in favore della parte civile costituita, liquidate  in €. 800,00. Questo non può far concludere, però,  che sia quindi cessato l’interesse al giudizio contabile, né può invocarsi la violazione del principio del ne bis in idem: queste sono problematiche ormai note  ricollegabili al problema, a lungo dibattuto, se la costituzione di parte civile del danneggiato nel processo penale adito, estingua o meno la ragione d’essere del giudizio contabile.

In più occasioni la giurisprudenza di questa Corte, alla quale ci si riporta in questa sede, ha affermato che la costituzione di parte civile non esaurisce il promuovimento dell’azione contabile, poiché diverse sono le ragioni che spingono i due diversi giudizi; diversi sono gli  obiettivi che  essi raggiungono; diverso è anche l’accertamento da effettuare: mentre il giudizio penale postula una valutazione di responsabilità penale, che comporta la relativa condanna, esprimendo la riprovevolezza dell’ordinamento rispetto a fatti che siano penalmente rilevanti; quello contabile, invece,  valuta se la condotta incriminata abbia i caratteri della colpa grave; accerta se la condotta  gravemente colposa possa ritenersi  causa diretta del danno procurato;mira al ristoro del danno erariale subito dall’amministrazione danneggiata. Infine, diversi sono anche i titoli per cui un medesimo soggetto può essere chiamato a rispondere nelle due diverse sedi: a solo titolo di dolo nel giudizio penale; per dolo o colpa grave in quello contabile.

Impostata in questo termini la questione risulta quindi evidente come non sia fondata l’eccezione mossa dai legali, come  ricordato, anche,  di recente dalla Cassazione con ordinanza n. 4957 del 17-febbraio- 8 marzo 2005, che è inammissibile sostenere la presunta consumazione dell’azione di responsabilità esercitata dinanzi alla Corte dei conti in conseguenza all’avvenuto esercizio, in altra sede di analoga azione esercitata dalla PA.. La giurisprudenza di questa Corte ha poi affermato che  non è preclusa un’autonoma azione di responsabilità amministrativa (Sez. I, 48/02), ma in tal caso  deve ravvisarsi un interesse pubblico al promuovimento dell’azione erariale, che potrà essere attivata in caso di rinuncia o revoca della costituzione di parte civile,  o nel caso di imputato in sede penale e corresponsabili non sottoposti a giudizio penale: nel caso, quindi,  in cui del danno erariale siano ritenuti responsabili, oltre al soggetto condannato in sede penale, anche agenti pubblici non coinvolti nel giudizio stesso, se c’è stata costituzione di parte civile nel processo penale  e l’azione del procuratore è successiva, quest’azione successiva nei confronti degli uni e degli altri può pacificamente aversi, nel caso in cui l’interesse al risarcimento risulti  non tutelabile né tutelato con la costituzione di parte civile. Si è  pi precisato che  nel caso di condanna in un procedimento penale a favore dell’amministrazione costituita parte civile, non è preclusa una successiva ed autonoma azione di responsabilità se l’intero danno erariale non sia stato soddisfatto integralmente, né se è intervenuta semplice condanna generica ai danni, secondo quello che è l’orientamento costante delle  SS.RR. di questa Corte; la  giurisprudenza  ha affermato che possano coesistere le due azioni risarcitorie fino a quando la pretesa risarcitoria non sia stata integralmente soddisfatta, così che il giudizio contabile potrebbe essere dichiarato estinto per cessata materia del contendere solo in caso di avvenuto ristoro, come affermato con decisione Sez. II, n. 49 e 50/97; né potrebbe prospettarsi pericolo del ne bis in idem poiché in sede esecutiva potrà sempre tenersi conto di quanto eventualmente recuperato in sede civile ( S.R. 3/A/97 e Sez. Molise n. 123/00), così che l’avvenuto risarcimento totale o parziale rappresenta un fatto estintivo o modificativo del danno (Sez. I, n. 16/A/02).

 Alla luce di tutto quanto sin qui argomentato, e di tutta la giurisprudenza citata, si deve quindi escludere che possa dichiararsi sopravvenuta cessata materia del contendere del presente giudizio contabile nei confronti del Marino, condannato in sede penale al risarcimento dell’INPS costituita parte civile, poiché pur essendoci la condanna penale,  di fatto questa non ha avuto alcuna esecuzione, per cui la parte danneggiata INPS nessun ristoro del danno ha ancora potuto ottenere  posto che le sentenze stesse non hanno ancora avuto esecuzione.  Per di più, va  tenuto anche presente che il giudizio contabile vede coinvolti, oltre al soggetto penalmente condannato, anche altri funzionari per i quali non vi è stato procedimento penale:  il caso in esame rientra, quindi,  in una delle  ipotesi in cui si è  riconosciuto ed ammesso che possa sussistere interesse pubblico al promuovimento dell’azione contabile anche  dopo una sentenza penale di condanna a favore della PA danneggiata fino a quando il credito risarcitorio non sia stato integralmente soddisfatto. Si deve a proposito precisare che la sentenza del Tribunale di Foggia n. 430/98 del 6.7.00 ha ritenuto pienamente dimostrata la responsabilità del Marino in ordine al reato a lui ascritto; ha pure statuito che- nonostante la denuncia contro ignoti mossa dal Marino – “risulta incontrovertibilmente accertato che unico responsabile della gestione di quei conti era il Marino, e che solo dei suoi interventi è rimasta traccia nei movimenti e prelievi bancari: ogni ipotetica estensione di responsabilità attiene a profili di colpevolezza che esulano il rilievo penale”; la citata sentenza d’Appello n. 1355/04 ha poi confermato questa parte nella sentenza di primo grado, riformandola solo per l’entità della pena comminata. Ritiene il collegio che, quindi, il rischio di violazione del principio del ne bis in idem non possa prospettarsi, non solo nei confronti del Marino – come sopra argomentato-, ma  men chè mai nei confronti degli altri attuali convenuti che non sono stati  coinvolti dal giudizio penale, perdurando l’interesse concreto ed attuale della Procura attrice a perseguire anche possibili responsabili concorrenti in via principale o sussidiaria. Va in tal modo respinta l’eccezione sollevata dai legali.

 Precisa  a riguardo questa Sezione, che nonostante le diverse espressioni usate  dagli atti integrativi della citazione, come sopra evidenziato, deve intendersi che la chiamata in causa degli odierni convenuti è in via principale, perché imputato  a titolo di dolo, quella del Marino, mentre è in via sussidiaria  quella degli altri funzionari, ai quali il requirente contesta omissioni connotate dal requisito della colpa grave ( la mancata previsione della clausola specifica; i mancati controlli tempestivi sui modelli DS).

Secondo quanto affermato da questa stessa Sezione in precedente decisione a cui ci si riporta anche in questa sede, perché ritenuta pienamente condivisibile ( n. 380/EL/01 confermata con appello sez. II, n. 209/03), la “responsabilità amministrativo-contabile, a seguito delle innovazioni introdotte dalla legge n. 639/96, si caratterizza ormai, per una netta differenziazione tra le condotte contraddistinte da colpa grave e quelle che sono, invece, connotate da dolo, sia come tale, che sotto il profilo dell’illecito arricchimento, essendo stata prevista solo per quest’ultime la sussistenza del vincolo solidale delle rispettive obbligazioni. Da ciò consegue che nel caso di concorso nella produzione del danno di condotte dolose e colpose, le posizioni dei soggetti autori delle prime non possono essere accomunate, sul piano esecutivo, a quelle di coloro che hanno posto in essere le seconde…

D’altra parte la diversa efficienza causale che deve riconoscersi alla partecipazione di chi ha agito con dolo e si è illecitamente arricchito, nonché il diverso peso dell’obbligazione a suo carico, non può non riflettersi – in un sistema che ricollega al risarcimento del pregiudizio erariale ai fini di carattere pubblicistico – sulle modalità realizzative del ristoro del patrimonio pubblico offeso. Gli elementi che caratterizzano la responsabilità amministrativa, come configurata a seguito della riforma del 1996, portano a ritenere come principale l’obbligazione del soggetto cui sia imputato di aver agito con dolo e di essersi illecitamente arricchito e, come sussidiaria, quella facente carico al corresponsabile che abbia agito con colpa grave, poiché alla diversa relazione esistente tra siffatte due diverse obbligazioni è strettamente collegato l’obbligo per il creditore , in caso di condanna, di escutere per primo il debitore principale e, poi, solo in caso di mancata realizzazione del credito, il debitore sussidiario, nei limiti della somma a cui questo è stato condannato”.

Tale criterio di imputazione della responsabilità in caso di concorso di comportamenti dolosi con appropriazione di valori erariali, e colposi, è in linea con il principio della ripartizione dell’addebito introdotto dalla legge n. 639/96, da ritenersi  una costante nella materia de qua, poiché  deriva dalla considerazione della parziarietà dell’obbligazione risarcitoria erariale discendente dall’art. 82 L.C.G.S. cui era riconosciuta valenza generale tale da informare di se l’intera materia, come d’altronde chiarito in sede di questione di massima ( S.R. n. 4/QM/1999 ).

Conclusivamente, deve quindi ritenersi, ad avviso del Collegio, che mentre il Marino   potrà  rispondere a titolo principale, per primo e per l’intero danno contestatogli, poiché chiamato a rispondere  a titolo di dolo,  gli altri soggetti qui convenuti, in presenza  di tutti gli altri elementi previsti dal legislatore per un eventuale condanna in sede contabile,  potrebbero rispondere in via sussidiaria, solo nel caso in cui nei confronti del primo convenuto il credito non sia stato interamente soddisfatto, e limitatamente  alla misura loro imputata.

La diversità di ruoli e l’incidenza delle condotte, nonché la differente qualità dell’elemento soggettivo, danno luogo, secondo quanto più volte affermato dalla  giurisprudenza di questa Corte, alla “ prospettazione di distinte responsabilità, quella principale di chi  ha agito con dolo e si è appropriato di ingenti somme, e quella sussidiaria degli altri che hanno agito con colpa grave, semmai gravissima, consentendo la realizzazione dell’attività criminosa del primo. La diversità di titolo che legittima e determina l’insorgenza della responsabilità dei soggetti chiamati i via sussidiaria, ha configurato come restitutoria l’obbligazione a carico del responsabile, mentre la responsabilità amministrativa dei responsabili in via sussidiaria ha carattere risarcitorio in relazione al pregiudizio arrecato dalle appropriazioni compiute dal responsabile principale. E’ evidente che non può porsi sulle stesso piano chi ha agito con dolo e si è appropriato di somme pubbliche, traendo profitto personale, e chi, invece, per omissione di controllo, per quanto grave, abbia consentito la realizzazione dell’attività illecita del primo: in entrambi i casi si tratta di illiceità, ma di diverso contenuto e rilievo, che richiedono un diverso regime ai fini di un risarcimento, che non può superare l’ammontare del pregiudizio, ma neppure può essere inferiore. ( così  come precisato da Sez. II appello, n. 209/03).

Tale soluzione adottata dalla giurisprudenza  deriva il proprio  fondamento dall’art. 52 RD n. 1214/1934 che assegna l’ambito di determinazione della responsabilità al giudice che “valutate le singole responsabilità, può porre a carico dei responsabili tutto o parte del danno accertato e del valore del perduto:  prospettazione che, tenendo conto dei diversi apporti causali, riesce a comporre i diversi interessi, quello dell’erario da un lato e quello dei responsabili a vedersi addebitato il danno in giusta misura e, per i responsabili in via sussidiaria, dopo l’escussione di chi ha agito con dolo e si è appropriato del denaro pubblico.

 Queste ultime considerazioni confermano l’infondatezza dell’eccezione di carenza di interesse a proseguire questo  giudizio contabile, a seguito della sentenza penale di condanna del Marino, in quanto la responsabilità affermata in sede  penale  esclusivamente del Marino, dovrebbe escludere quella degli altri convenuti, chiamati  invece in questa sede  a titolo di responsabilità sussidiaria, emergendo chiaramente la diversa ratio della chiamata in giudizio.

3 - Nullità della chiamata in causa del Banco di Napoli per violato art. 167 c.p.c..

Il legale del Banco di Napoli sin dalla prima memoria depositata il 20.3.97, poi richiamata anche nei successivi scritti difensivi, ha eccepito la nullità della chiamata in giudizio  della Banca, fatta su istanza del legale di una delle parti precedentemente convenute,  fuori dai termini di decadenza, previsti dal 4 comma del citato articolo che impone che l’eventuale chiamata in causa del terzo deve essere contenuta già nella comparsa di risposta; per cui sarebbe quindi da ritenere nulla. Rileva a riguardo questo Collegio che l’eccezione è infondata in fatto e diritto, e pertanto va respinta.

Infatti, dall’esame degli atti di causa emerge che la chiamata in causa del Banco di Napoli è stata disposta da questa Sezione all’udienza del 23.11.95 con ordinanza n. 9/96 che ha disposto “ vista la richiesta di integrazione del contraddittorio, proposta nell’odierna udienza dall’avv. Mescia nei confronti di BUONOMO, GESU’, PARISI, CAVOTTA E LONGO, GIANNUBILO e ARDO’ ” la chiamata in giudizio dei succitati funzionari e impiegati INPS - sede di Foggia e che prosegue poi “vista altresì la richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti del Banco di Napoli, filiale di Foggia” ha rimesso gli atti al Procuratore regionale perché” provveda a chiamare in giudizio i funzionari sopraindicati, nonché il Banco di Napoli- sede di Foggia e voglia eseguire il supplemento istruito nei sensi e come in motivazione”. Rileva a riguardo questo giudice che la chiamata in causa della Banca deve intendersi disposta su ordine del giudice, quindi ai sensi dell’art. 107 e 270 c.p.c., e non ex artt. 106 e 269 che disciplinano invece la chiamata in giudizio su istanza di parte, ponendo dei termini ben precisi di decadenza; per la chiamata su ordine del giudice, invece,  il codice prevede che “ la chiamata di un terzo nel processo ai sensi dell’art. 107 può essere ordinata in ogni momento dal giudice istruttore per un’udienza che all’uopo egli fissa”. Pertanto, anche se il testo della citata ordinanza  fa riferimento ad una  istanza di parte anche per la chiamata in causa della Banca, di fatto  la chiamata in giudizio deve intendersi disposta nell’ambito del potere sindacatorio del collegio e quindi a prescindere dall’indicazione delle parti interessate.

Deve pertanto concludersi che la chiamata sia stata disposta su ordine del giudice, che ha l’ha ritenuta necessaria alla luce di quanto emerso in causa.  Conseguentemente, da tutto  ciò ne deriva che alcun termine decadenziale era posto, nel caso in esame,  a tale ulteriore integrazione del contraddittorio effettuato ai sensi dei citati artt. 107 e 270 c.p.c., per cui deve ritenersi pienamente valida e tempestiva la chiamata in giudizio nei confronti della banca,  così come disposta con la citata ordinanza n. 9/96; conseguentemente deve dichiararsi respinta l’eccezione in tal senso formulata dal legale del Banco di Napoli.

4  - Inammissibilità della domanda nei confronti dell’Istituto di credito per carenza di legittimazione passiva dello stesso.

Anche il profilo del difetto di legittimazione passiva del Banco di Napoli  è stato eccepito sin dalla memoria di costituzione depositata dal legale in data 20.3.97, con la quale si sostiene che ai sensi dell’art. 52 del RD n. 1214/1934 la responsabilità amministrativa è “ esclusivamente e tassativamente ricondotta dalla legge alla persona del funzionario, impiegato e agente che abbia dato luogo al danno erariale e che dipenda dallo Stato o da altra amministrazione che tale danno abbia patito; il Banco di Napoli è carente di legittimazione passiva nel presente processo  considerato anche  che dopo le leggi n. 19 e 20 del 1994, e n. 639 del 1996 è stato stabilito il principio della personalità della responsabilità, in base al quale  sono compresi nella giurisdizione contabile solo i fatti imputabili a  persone fisiche, non anche a persone giuridiche: nella fattispecie in esame, invece – continua la memoria – il requirente ha citato in giudizio la filiale della banca, violando il principio della personalità della responsabilità amministrativa, e senza contestare alcun  fatto specifico imputabile ad uno specifico dipendente del Banco, incorrendo così in palese vizio di procedura.

La Sezione, tuttavia, ritiene che detta eccezione non può trovare accoglimento, sotto nessuno dei due aspetti, per le ragioni che seguono.

Sotto il profilo del carattere personale della responsabilità amministrativa, infatti, è stato chiarito in maniera inequivocabile, come precisato anche in altre decisioni da questa stessa Sezione ( vedasi anche n. 299/05) che i caratteri fondamentali delle responsabilità amministrativa sono rimasti immutati e che, in particolare, la "personalità" non comporta che la responsabilità sia solo delle persone fisiche ma che può essere riferita anche alle persone giuridiche per i danni imputabili alla condotta tenuta da un soggetto legato all'amministrazione da un rapporto di servizio nell'esercizio illecito di attività o di attività contra ius rientranti in tale rapporto (Cass., S.U. 21 marzo 2003 n. 123).

In ogni caso ai fini della giurisdizione contabile è irrilevante la natura giuridica del titolo costitutivo del rapporto di servizio (provvedimento o contratto) essendo invece sufficiente che un soggetto venga investito, in modo continuativo, di una determinata attività in favore della pubblica amministrazione, con inserimento nell’organizzazione dello stesso e con particolari vincoli ed obblighi diretti ad assicurare la rispondenza dell’attività stessa alle esigenze generali cui è preordinata (così recentemente la Cassazione, 12 ottobre 2004 n. 20132); l’eccezione mossa presuppone  sussistente il rapporto di servizio con l’Istituto di credito il quale, in quanto persona giuridica, risponde anche dell’operato dei propri dipendenti.

Circa poi il profilo della mancata contestazione  da parte del requirente di fatti specifici addebitabili ad alcuno degli impiegati del Banco, anche questo risulta inconsistente. Infatti nel secondo   atto integrativo di citazione, con il quale è stato convenuto l’istituto bancario, si legge che la chiamata in giudizio del banco di Napoli trova supporto nella relazione dell’ispettore Chinnici, dove si giudica non privo di responsabilità il comportamento della filiale Foggiana dell’Istituto in quanto la convenzione che regolava il rapporto di conto corrente non consentiva l’emissione da parte del Marino di assegni intestati “ a me stesso “ o “ a noi medesimi”, ma piuttosto l’intestazione degli assegni a “ moduli continui” ai singoli assicurati:  si desume chiaramente come  il Procuratore abbia  ritenuto concausa  determinante il  prodursi del danno,  il mancato rispetto da parte del Banco di Napoli delle regole -  tra le quali quella di non consentire assegni intestati all’O.E. -  che avrebbero dovuto disciplinare il rapporto derivante dal contratto  di conto corrente stipulato tra questo – filiale di Foggia  e l’INPS.

E’ risultato infatti dall’istruttoria svolta che nella fase di apertura di cc bancario intestato all’ O.E. era prevista la presenza di un dirigente INPS solo al fine di  concordare con la banca prescelta tassi, valuta delle operazioni di accreditamento e prelevamento fondi, costo di blocchetti di assegni, tempi di emissione degli assegni e compensi relativi; per l’apertura del conto non è previsto alcun intervento dell’INPS poiché le condizioni sono quelle stabilite dal regolamento dell’amministrazione postale; l’apertura  e la gestione dei conti stessi sono a carico dell’organo erogatore, secondo le indicazioni impartite con le varie circolari dall’INPS e dal M. Lavoro;  la circolare n. 712 Rg/59 del 31.3.93 emanata dall’INPS prevedeva “si dispone che le modalità di pagamento avvengano a) con consegna al beneficiario di assegno circolare non trasferibile richiesto dall’O.E. ad un Istituto di credito; b) consegna al beneficiario di assegno bancario non trasferibile, tratto dall’O.E. sul cc. acceso a suo nome; c)emissione di assegno di cc. postale, tratto dall’O.E. sul cc. acceso a suo nome.

Per quanto concerne le modalità di pagamento in contanti, il Ministero del Lavoro, atteso i rischi ed i pericoli che essa comporta, ha impartito istruzioni affinché la stessa venga utilizzata soltanto in via eccezionale”.  E con circolare n. 35/83 il Ministero del Lavoro ha prescritto che ove si verifichi il caso di comprovata impossibilità del pagamento mediante assegni in una delle forme sopra indicate, potrà essere eccezionalmente consentito il pagamento in contanti. Ma questa forma di pagamento dovrà essere  autorizzata dal Direttore dell’Ufficio regionale del Lavoro e m.o. territorialmente competente”.

La circolare INPS n. 774 Rg/228 del 6.11.84 ha pi ribadito esplicitamente che la responsabilità per l’utilizzazione e conservazione dei fondi stessi per il pagamento della disoccupazione restano a carico esclusivo degli O.E..Nella richiesta di apertura cc. Inviata dal Dirigente Circoscrizione lavoro, dr. Saracino, al Banco di Napoli, prot. N. 601, per la convenzione stipulata poi tra il Banco di Napoli e l’INPS, risultano espressamente richiamate le predette circolari per cui deve ritenersi che le indicazioni da queste previste, con le limitazioni in merito alla possibilità di emettere assegni a se medesimo,  costituissero  clausole -  per il citato rinvio-  della convenzione stessa, clausole che secondo il requirente sono state violate dalla Banca firmataria che sarebbe stata, invece, tenuta a rispettarle.

Alla luce di tutto quanto sopra detto, deve quindi respingersi, per entrambi i profili evidenziati, l’eccezione di difetto legittimazione passiva del Banco di Napoli.

4 – Inammissibilità della domanda nei confronti del Banco di Napoli per terzietà  dello stesso rispetto all'amministrazione danneggiata.

 Parimenti da respingere si ritiene tale l’eccezione per terzietà sollevata  sempre dal legale dell’Istituto di credito con la memoria depositata nel marzo  del 1997, ai sensi dell’art. 1, comma 4 legge n. 20/94. Sostiene il legale che essendosi i fatti verificati prima del 1996, non possa trovare applicazione la previsione del citato art. 1, come modificato, che prevede la competenza a giudicare sulla responsabilità dei dipendenti pubblici, anche quando il danno sia stato cagionato ad amministrazioni diverse da quella di appartenenza, per i fatti commessi però dopo l’entrata in vigore della legge; nel caso in esame il danno in realtà risulta precedente alla data del 14.1.94 e ne consegue l’inammissibilità dell’azione considerato anche  “ che il Banco di Napoli s.p.a. non è parte dell’amministrazione pubblica – essendo addirittura ente di diritto privato – e che i fatti contestati sono precedenti al termine  fissato dalla legge”.

Tale eccezione di terzietà, si ritiene non abbia pregio  poiché il danno è stato patito dal patrimonio dell’Ente preposto alla gestione del Fondo per l’indennità di disoccupazione,  non rilevando il fatto che il Fondo fosse alimentato da trasferimenti dello Stato, di modo che il nocumento patrimoniale in contestazione deve intendersi riferito principalmente all’INPS medesima, e quindi allo Stato.  Con l’INPS il presunto responsabile  Banco di Napoli intratteneva il rapporto diretto di gestione del cc. destinato al Fondo disoccupazione, rapporto disciplinato  in base alla convenzione stipulata  per il servizio di gestione del fondo in questione. In virtù della citata convenzione deve ritenersi che l’Istituto di credito sia stato quindi inserito nella struttura amministrativa pubblica per il servizio gestione conto corrente del Fondo disoccupazione, come disciplinato con la convenzione stessa, assumendo così un  ruolo di gestore di un pubblico servizio,  e non più di Istituto privato.

5 -  Inammissibilità dell’azione per omessa notifica dell’invito a dedurre a tutti i soggetti chiamati in giudizio con atti integrativi della prima citazione.

Quasi tutti i legali hanno eccepito questo vizio in relazione ai propri assistiti;  la Sezione ritiene che l’eccezione  sia da respingere.

E’ infatti ormai pacificamente ammesso dalla giurisprudenza  che per  la chiamata in causa iussu iudicis non è necessario il previo invito a dedurre, sia perché non c’è una espressa previsione normativa a riguardo, e sia poiché non ci sono le esigenze di garanzia cui mira la previsione dell’invito, non essendoci più una fase prodromica alla istituzione del giudizio ( tra le varie decisioni vedasi Sez. Toscana n. 806/99);  deve quindi ritenersi ammissibile nel processo contabile – come affermato da questa Corte con decisione n. 272/A/02 - una  citazione integrativa quando costituisce unicamente la chiamata in causa di altri soggetti presunti responsabili del medesimo danno, per cui l’atto integrativo di citazione è l’unico strumento che consente  il simultaneus processus  nei confronti di tutti i presunti responsabili. Pertanto, deve conseguentemente ritenersi privo di giuridico fondamento quanto affermato da alcuni convenuti,  che sarebbe stato violato nei loro confronti il contraddittorio per mancata notifica dell’atto di citazione così come precisato anche in sede di questione di massima ( S.R. n. 13/QM/03).

6  - Nullità della citazione integrativa per omessa ripartizione degli addebiti.

 Parimenti da respingere  si ritiene  l’eccezione della nullità delle citazioni integrative  che non hanno riportato l’addebito esatto che viene rivolto ai singoli convenuti, e l’obbligo di servizio che sarebbe stato specificamente violato: è ormai pacificamente riconosciuto  che non è necessario che la citazione indichi l’esatta ripartizione degli addebiti, la cui determinazione deve ritenersi spettare al giudice secondo il principio di parziarietà; anche alla luce della giurisprudenza recente che ha sostenuto come la “mancata articolazione nella domanda di una compiuta ripartizione dell’addebito tra i corresponsabili, non comporta inammissibilità o nullità della stessa, essendo corretto e sufficiente anche la semplice indicazione dei criteri di quantificazione e/o dei dati fattuali, in base ai quali spetterà poi al giudice, secondo il suo equo apprezzamento, provvedere alla ripartizione di che trattasi ( così come affermato  anche da questa stessa Sezione con sentenza n. 380/EL/01)  . Nel caso in esame, come rilevato dagli stessi legali nei loro scritti difensivi, il Procuratore regionale in sede dei vari atti integrativi di citazione  ha operato una graduazione della responsabilità dei convenuti chiamati i via sussidiaria, in rapporto al diverso apporto causale e alla gravità delle rispettive condotte, ai fini della individuazione della parte di danno da porre a carico di ognuno di essi. Ritiene, quindi , il collegio che questo elemento, insieme a tutto quanto è desumibile dal contesto dei fatti, così come esposti nella citazione e negli atti integrativi ed in ogni altro atto di causa, sia idoneo e sufficiente a valutare la partecipazione all’evento dannoso da parte di tutti i suddetti corresponsabili, ai fini di una esatta ripartizione dell’addebito tra tutti loro.

7  – Nel merito ritiene la Sezione che la domanda sia fondata solo  nei confronti di alcuni dei convenuti, come di seguito motivato.

Certo deve ritenersi fondata nei confronti del convenuto in via principale, Marino, che risulta condannato per i medesimi fatti in sede penale  con decisione di primo grado, confermata poi in Appello, sia pur con riduzione della pena: ancorché non ancora definiti con giudicato formale, i fatti emersi appaiono censurabili ed evidenti nella loro fenomenologia commissiva da parte del Marino che in maniera truffaldina si è appropriato di somme  spettanti a terzi e di cui egli aveva la disponibilità in ragione del proprio ufficio; ma le modalità  secondo le quali  la stessa si  è articolata, rendono evidente come sia stata agevolata e resa possibile dal comportamento di altri soggetti, sia pur a diverso titolo, e dal requirente convenuti con i successivi atti integrativi di citazione.

Con un primo atto integrativo il Procuratore aveva chiamato in causa anche SARACINO, BOZZINI, RAHO E BIASCO nella loro qualità di funzionari della sede INPS di Foggia, contestando ai primi tre di non aver fatto inserire nella  convenzione  stipulata con il Banco di Napoli  la clausola relativa all’esclusione tassativa di prelievi in contanti ad opera dell’organo erogatore ( alias Marino), clausola che avrebbe ostacolato le appropriazioni per cui è causa; al Biasco, invece, contesta di aver omesso i controlli sui rendiconti DS dal Marino presentati con notevole ritardo; inadempienza, questa,  che secondo la Procura avrebbe facilitato le operazioni fraudolente del Marino.

Questa Sezione ritiene però di non condividere la prospettazione fatta dal requirente  circa la responsabilità dei suddetti funzionari in merito alla causazione del danno, poiché dagli atti di causa emerge chiaramente come nei loro confronti non possa assolutamente prospettarsi  alcuna violazione di   obblighi specifici, elemento questo in grado di integrare  gli estremi della colpa grave. 

Infatti dall’esame di tutti i documenti prodotti , è emerso che erano diverse le competenze dei diversi uffici: l’INPS, oltre che  fornire i fondi, aveva il compito di individuare il contraente privato che offrisse le migliori condizioni nel contratto di cc.; l’organo erogatore aveva il compito, oltre ad erogare le somme, di determinare le clausole del contratto alla luce delle indicazioni fornite dall’INPS e dal M. del Lavoro con diverse circolari. E’ risultato infatti dall’istruttoria svolta che nella fase di apertura di cc bancario intestato all’ O.E. era prevista la presenza di un dirigente INPS solo al fine di  concordare con la banca prescelta tassi, valuta delle operazioni di accreditamento e prelevamento fondi, costo di blocchetti di assegni, tempi di emissione degli assegni e compensi relativi; per l’apertura del conto non è previsto alcun intervento dell’INPS poiché le condizioni sono quelle stabilite dal regolamento dell’amministrazione postale; l’apertura  e la gestione dei conti stessi sono a carico dell’organo erogatore, secondo le indicazioni impartite con le varie circolari dall’INPS e dal M. Lavoro;  la circolare n. 712 Rg/59 del 31.3.93 emanata dall’INPS prevedeva “si dispone che le modalità di pagamento avvengano a) con consegna al beneficiario di assegno circolare non trasferibile richiesto dall’O.E. ad un Istituto di assegno circolare non trasferibile richiesto dall’O.E. ad un Istituto di credito; b) consegna al beneficiario di assegno bancario non trasferibile, tratto dall’O.E. sul cc. acceso a suo nome; c)emissione di assegno di cc. postale, tratto dall’O.E. sul cc. acceso a suo nome.

Per quanto concerne le modalità di pagamento in contanti, il Ministero del Lavoro, atteso i rischi ed i pericoli che essa comporta, ha impartito istruzioni affinché la stessa venga utilizzata soltanto in via eccezionale”.  E con circolare n. 35/83 il Ministero del Lavoro ha prescritto che ove si verifichi il caso di comprovata impossibilità del pagamento mediante assegni in una delle forme sopra indicate, potrà essere eccezionalmente consentito il pagamento in contanti. Ma questa forma di pagamento dovrà essere  autorizzata dal Direttore dell’Ufficio regionale del Lavoro e m.o. territorialmente competente”.

La circolare INPS n. 774 Rg/228 del 6.11.84 ha poi ribadito esplicitamente che la responsabilità per l’utilizzazione e conservazione dei fondi stessi per il pagamento della disoccupazione restano a carico esclusivo degli O.E..Nella convenzione stipulata tra il Banco di Napoli e l’INPS, risultano espressamente richiamate le predette circolari per cui deve quindi ritenersi che le indicazioni da queste previste, con le limitazioni in merito alla possibilità di emettere assegni a se medesimo,  costituissero delle clausole della convenzione stessa, clausole che secondo il requirente sono state violate dalla Banca firmataria che sarebbe stata, invece, tenuta a rispettarle, mentre nessun rilievo causativo avrebbe potuto assumere l’inserzione di un ulteriore clausola tuzioristica del tipo preteso dalla Procura attrice.

Da tutto quanto detto non risulta  possibile rilevare alcuna previsione che imponesse l’obbligo a carico dei funzionari INPS  di far  inserire detta clausola nel contratto di conto corrente, poiché in realtà le condizioni del contratto erano già determinate dalle varie circolari sopra citate, circolari che comunque l’accordo ha espressamente richiamato nel preambolo; anzi è anche emerso che nel tentativo successivamente svolto dal RAHO, dirigente sede INPS di Brindisi, di far inserire detta clausola nella convenzione  che stava per stipulare con Istituto di credito della provincia, questo rispondeva di non poter far ciò,  poiché non conforme alla  vigente normativa bancaria, che  non consentirebbe in un conto corrente l’esclusione di prelievi per cassa da parte del correntista. Si deve quindi concludere che la sola traenza di assegni in proprio favore non costituisce di per se causa o concausa di ammanco sol se vengano rispettate le modalità interne di controllo sull’utilizzazione dei fondi previste dal sistema. Controlli interni basati sulla prevista presentazione alla fine di ogni mese da parte dell’OE di rendiconti che riportino una serie precisa di notizie così da consentire  un controllo sui pagamenti effettuati e sulla gestione dei fondi;  il rendiconto, redatto in triplice copia, deve essere presentato anche all’ufficio ragioneria INPS, che effettua il controllo, rileva irregolarità, contesta i rilievi all’OE. L’ufficio ragioneria, poi, trasmette i fondi agli OE facendoli accreditare su apposito conto corrente; il fabbisogno viene determinato di volta in volta tenuto conto dell’ultimo rendiconto mensile. Alla data di scadenza dei pagamenti l’OE emette gli assegni i favore degli aventi diritto. Al termine dei pagamenti, a fine mese, se la somma residua supera il 10% del pagato, l’OE restituisce all’INPS l’intero residuo; se non supera il 10% si considera acconto sui futuri pagamenti.

Tutti questi elementi escludono quindi che possa addebitarsi alcuna violazione nei confronti dei suddetti funzionari.

Circa poi la posizione del Biasco, per mancata verifica dei modelli DS, è emerso dall’istruttoria che i modelli venivano presentati dal Marino in notevole ritardo, per cui non era possibile verificare la giacenza presso il conto. Deve quindi escludersi la responsabilità anche del Biasco  per omessa verifica, per carenza di colpa grave.

Con un secondo atto integrativo la Procura ha poi  convenuto anche ed unitamente a tutti gli altri, anche BUONOMO, GESU’, PARISI, CAVOTTA, LONGO – funzionari ed addetti ai modelli DS dipendenti INPS- e GIANNUBILO, ARDO’ – addetti alle prestazioni non pensionistiche sede di Foggia dell’INPS-, imputando loro il ritardo con cui i modelli di pagamento DS venivano trasmessi dal reparto prestazioni non pensionistiche al reparto controllo, e l’omissione quindi della verifica contabile sui modelli di pagamento;  nonché il BANCO DI NAPOLI, filiale di Foggia.

Ritiene questo Collegio che anche nei confronti di questi altri funzionari INPS vada esclusa ogni responsabilità per carenza di colpa grave, poiché è emerso come fosse parte del progetto criminoso del Marino ritardare il deposito dei modelli DS ed ostacolare così ogni possibile controllo sugli stessi;  è emerso altrettanto chiaramente dall’istruttoria che in più occasioni i responsabili dei controlli su detti modelli avessero segnalato il ritardo con cui i modelli venivano compilati e presentati; non può, quindi, imputarsi nei loro confronti alcuna omissione, come invece ha fatto la Procura attrice, poiché tale accusa non risulta provata  dai fatti. Conseguentemente vanno assolti i suddetti funzionari, per carenza di colpa grave, per i motivi sopra esposti.

Diversa valutazione ritiene questa Sezione di dover effettuare nei confronti del Banco di Napoli, in persona del suo legale rappresentante pro- tempore, come in parte già evidenziato.

E’ emerso chiaro dall’istruttoria, così come già esposto sopra  come i realtà la convenzione stipulata tra l’istituto di credito e l’INPS richiamasse le circolari citate, alle quali quindi faceva rinvio; le suddette circolari stabilivano il divieto per l’O.E. di procedere all’emissione di assegni a se medesimo,  se non per eccezionali ragioni e su autorizzazione dell’organo superiore: l’organo poteva solo emettere, e l’istituto era quindi autorizzato a pagare, solo assegni intestati ai beneficiari, o anche al Marino ma solo su espressa autorizzazione dell’organo superiore. Dagli atti di causa e dall’istruttoria svolta però è emerso come dette clausole della convenzione non siano state rispettate, poiché è emerso come per lungo lasso di tempo il Marino abbia potuto procedere ad emettere ed incassare assegni intestati a se medesimo, senza autorizzazione alcuna, e non per ragioni eccezionali; è emerso chiaro come fosse la prassi invalsa tra chi operava per l’Istituto di credito ed il Marino. Anzi, vi è ancor di più: dalla perizia fatta dalla consulente dot.sa. Cavalieri sembra potersi addirittura prospettare una intesa illecita tra chi operava per conto del Banco di Napoli ed il Marino, poiché sarebbe emersa una falsa rendicontazione delle somme erogate dall’INPS per il Fondo disoccupazione e che dovevano risultare presso il Banco di Napoli; aspetto , questo però che non rileva in questa sede,in cui è in discussione la responsabilità diretta dell’Istituto di credito  per l’operato dei propri dipendenti per non aver rispettato le cautele imposte dal rapporto convenzionale di apertura di credito.

Deve quindi concludersi che nei confronti della filiale del Banco di Napoli può prospettarsi la violazione, grave e prolungata nell’arco di diversi anni, delle clausole poste nella convenzione stipulata tra l’INPS e l’Istituto stesso , convenzione che costituiva la disciplina del rapporto tra i due diversi istituti; la violazione di queste precise clausole ha reso possibile ed ha agevolato la condotta del Marino che fraudolentemente si appropriava per tutto l’arco di tempo in esame dell’ingente somma contestata dal Procuratore ed accertata in sede di istruttoria.

Conclusivamente questo collegio ritiene dimostrato, oltre all’elemento psicologico nei confronti di chi ha agito per il banco di Napoli, anche il nesso causale tra questa  condotta ed il prodursi del danno stesso; deve quindi dichiararsi la responsabilità del Banco di Napoli, chiamato a rispondere in via sussidiaria del danno subito dall’INPS, per cui, in caso di mancato completo ristoro del danno da parte del Marino, chiamato in via principale,  il Banco di Napoli – filiale di Foggia- in quanto titolare del rapporto di gestione contabile – è  chiamato a rispondere del danno per cui è causa nella misura  intera, come sopra motivato  a titolo di   responsabilità sussidiaria, o per il minor debito eventualmente non soddisfatto dal debitore principale.

Per quanto esposto, gli odierni convenuti devono essere, quindi, condannati a rispondere in via principale il Marino Mario, del danno di vecchie lire 1.744.344.000 pari ad €. 900.878,49 causato alle finanze dell’INPS, in dipendenza dell’appropriazione indebita da lui perpetrata, per cui è stato condannato anche in sede penale al risarcimento in favore dell’INPS costituitasi parte civile per lo stesso importo,  e quindi nei limiti della somma che rimarrà non incamerata a seguito della previa escussione di questi,   ed in via sussidiaria il Banco di Napoli- filiale di Foggia , in persona del suo legale rappresentante p.t.,   nella stessa misura, o in quella minore non soddisfatta.

                                                     P.Q.M.

 LA CORTE DEI CONTI

           SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PUGLIA,

definitivamente pronunciando,

ASSOLVE

I sigg. BOZZINI A, SARACINO N., RAHO S., BIASCO A., BONUOMO A., GESU’ S., PARISI M., CAVOTTA A., LONGO A., GIANNUBILO F., ARDO’ M., come sopra generalizzati, per carenza di colpa grave secondo quanto sopra motivato;  con  conseguente  cessazione di efficacia del sequestro conservativo disposto nei confronti di alcuni di essi.

CONDANNA

In via principale MARINO MARIO, ed in via sussidiaria il BANCO DI NAPOLI - filiale di Foggia, in persona del suo legale rappresentante pro- tempore, come sopra generalizzati,   al pagamento, in favore  dell’INPS della somma complessiva di £. 1.744.344.000, pari a  €. 900.878,49, come da motivazione, da  imputare in via principale per intero al Marino, ed in caso di infruttuosa esecuzione nei confronti di questo, nella stessa  misura o in quella minore non soddisfatta al Banco di Napoli- filiale di Foggia; oltre la rivalutazione monetaria, per l’attualizzazione del debito risarcitorio, nonché   agli interessi da calcolare dalla data della presente sentenza sino al soddisfo,  ed alla rifusione delle spese di giudizio in  parti uguali  che si liquidano rispettivamente in € 6142/65

Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio del  9 giugno 2005.

 

   L’ESTENSORE                                           IL PRESIDENTE

f.to  (A. Francioso )                                       f.to  (P. Santoro )

Depositata in Segreteria il 14 luglio 2005

Il Direttore di Cancelleria

f.to (G. de Pinto)