Repubblica Italiana

La Corte dei Conti

sezione giurisdizionale per la puglia

 

composta dai seguenti magistrati:

De MARCO dott. Ignazio Presidente f.f.

ROMANELLI dott. Francesco Paolo Consigliere - estensore

RANA dott. Nicola Consigliere - relatore

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sull’istanza di revoca dell’Ordinanza del Giudice Designato n. 35/EL/1998 in data 17.12.1998, emessa nel procedimento cautelare relativo al giudizio iscritto al n. 447/EL del Registro di Segreteria, proposta dal Sig. M. C., rappresentato e difeso dall’Avv. Vincenzo CRISCI, con il quale è elettivamente domiciliato, in Bari, alla via Mauro Amoruso n. 25, presso lo studio dell’Avv. Giovanni CELESTINO.

Uditi, nella camera di consiglio del 19.5.1999, il relatore, Consigliere dott. Nicola Rana, l’Avv. Vincenzo Crisci per l’istante, nonché il Pubblico Ministero in persona del Procuratore Regionale dott. Giuseppantonio STANCO;

Ritenuto in

FATTO

Con istanza depositata in Segreteria in data 7.4.1999, il sig. M. C., ut supra rappresentato, premesso che con Ordinanza n. 035/EL/98 depositata in data 17.12.1998 il Giudice Designato aveva confermato il sequestro conservativo di beni immobili autorizzato, in corso di causa, nei suoi confronti (nonché nei confronti di altri soggetti) dal Presidente di questa Sezione con Decreto in data 21.10.1998, con la motivazione (tra l’altro) che non era stata fornita la prova della eccepita costituzione di un fondo patrimoniale familiare ai sensi dell’art. 167 c.c. nel quale erano ricompresi i beni assoggettati alla misura cautelare, depositava copia conforme dell’atto di costituzione di detto fondo e chiedeva, per l’effetto, al Presidente di questa Sezione di "...disporre la revoca del sequestro (di) fissare l’udienza di comparizione delle parti nonché (di) assegnare....il termine per la notificazione al Procuratore Generale...".

Con Decreto in data 8.4.1999, il Presidente di questa Sezione, qualificata la suddetta istanza come "...reclamo...inteso ad ottenere la revoca..." fissava per la discussione - "...visto...l’art 669 terdecies del c.p.c...." - l’udienza del 19.5.1999.

Nell’odierna camera di consiglio (il Presidente del Collegio, infatti, in considerazione dei riferimenti normativi contenuti nel sopracitato Decreto Presidenziale in data 8.4.1999 e della ivi operata qualificazione della istanza de qua, destinava - senza che dalle parti presenti fossero mosse eccezioni sul punto - a tale sede, piuttosto che - come disposto - all’udienza pubblica, la discussione orale ai sensi del combinato disposto degli artt. 669 terdecies, 3° comma e 737 c.p.c) il Pubblico Ministero ha concluso per l’inammissibilità dell’istanza, sia che si voglia considerare la stessa quale reclamo ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c, in quanto risulta proposta oltre il termine di dieci giorni previsto dall’art. 739, 2° comma c.p.c., sia che voglia, invece, intenderla come istanza di revoca ai sensi dell’art. 669 decies c.p.c, in quanto difettano palesemente i presupposti (mutamento delle circostanze) ivi previsti per la sua proponibilità; in subordine, dopo aver evidenziato che la costituzione del fondo patrimoniale familiare risulta essere avvenuta immediatamente dopo la notificazione al M. dell’invito a dedurre ai sensi dell’art. 5, 1° comma della legge 14.1.1994 n. 19, talché è del tutto evidente la natura strumentale di tale operazione, esclusivamente finalizzata a sottrarre i beni alla garanzia del credito, ha chiesto che la domanda sia respinta, stante l’inapplicabilità, nel caso di specie, dell’art. 170 del codice civile.

L’avv. Crisci, per l’istante, dopo aver precisato di non aver giammai inteso proporre reclamo avverso l’Ordinanza del Giudice Designato, ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c, bensì - come, d’altra parte, risulta evidente dal contenuto e dal tenore letterale dell’istanza presentata - di averne chiesto la revoca ai sensi dell’art. 669 decies c.p.c., ha contestato l’affermazione del Requirente circa l’insussistenza nella fattispecie delle condizioni previste da detto articolo per la proponibilità di siffatta istanza, concludendo, quindi, per l’accoglimento della stessa stante l’insequestrabilità dei beni facenti parte del fondo patrimoniale familiare costituito ai sensi dell’art. 167 c.c.

Considerato in

DIRITTO

1.- Ritiene, in primo luogo, il Collegio di dover chiarire che l’atto all’esame è da intendersi correttamente quale istanza di revoca ai sensi dell’art. 669 decies c.p.c e non già - secondo quanto risulta dal Decreto Presidenziale in data 8.4.1999 - quale reclamo ai sensi del successivo art 669 terdecies.

Invero, è noto che la differenza tra i due suddetti rimedi processuali, ancorché entrambi preordinati allo stesso risultato (la rimozione del provvedimento cautelare) va ravvisata nel fatto che, mentre la revoca è diretta esclusivamente a far valere, a tali fini, "...mutamenti di circostanze...", che rendono inopportuna e/o illegittima la disciplina conseguente al provvedimento, il reclamo è diretto, invece, a provocare un controllo sulla effettiva originaria sussistenza dei presupposti della misura cautelare.

In altri termini, ciò che caratterizza il reclamo (e lo differenzia dalla revoca) è la sua natura impugnatoria, per quanto sia ancora controverso nella giurisprudenza del giudice ordinario e nella dottrina processualcivilistica il suo connotarsi quale mezzo di impugnazione a struttura meramente rescindente, volto cioè allo stretto controllo degli errores in iudicando e/o in procedendo commessi dal primo giudice, ovvero a struttura pienamente devolutiva-sostitutiva, e cioè diretto a provocare una nuova decisione (revisio prioris istantiae) sulla domanda cautelare, indipendentemente dal riscontro dei vizi del primo provvedimento.

Orbene, non par dubbio al Collegio che il M. abbia nella fattispecie presentato una istanza di revoca e non già un reclamo, ove si consideri - in disparte il nomen attribuito all’atto ("istanza di revoca di sequestro conservativo") - che non viene da costui denunciato alcun error in procedendo e/o in iudicando commesso dal Giudice Designato, né, d’altra parte, viene contestato il periculum in mora ed il fumus boni iuris della domanda cautelare, onde deve escludersi che egli abbia inteso richiedere una nuova decisione su di essa per quanto si attiene alla sussistenza di tali requisiti. Ed invero - come riferito in narrativa - con l’atto all’esame il M. si è esclusivamente limitato a fornire la prova (non allegata in prime cure) della costituzione di un fondo patrimoniale familiare ex art. 167 c.c. e della inclusione in esso dei beni sequestrati

E’ appena il caso di precisare, tuttavia, che la suesposta opinione del Collegio non pregiudica affatto la decisione (che attiene al merito) sulla idoneità dello strumento processuale in concreto utilizzato a far valere la suddetta deduzione probatoria, essendo di tutta evidenza che in questa preliminare sede non interessa punto accertare se essa dovesse essere fatta valere con l’istanza di revoca ex art 669 decies c.p.c, ovvero con il reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c (la quale decisione dipende dalla opzione per l’una o per l’altra delle sopraccennate tesi interpretative circa la natura del reclamo, nonché, per converso, dalla ritenuta o meno limitazione del rimedio della revoca ex art 669 decies c.p.c. ai soli mutamenti extraprocessuali delle circostanze, questione, quest’ultima, anch’essa oggetto, com’è noto di contrasti in giurisprudenza ed in dottrina) quanto, per l’appunto, se nella specie il M. abbia azionato il primo piuttosto che il secondo dei suddetti rimedi.

 

2.- Ciò posto, ritiene il Collegio che debba essere preliminarmente affrontata la questione della sua competenza a pronunciarsi sulla istanza di revoca presentata dal sig. M., ancorché alcuna eccezione risulti essere stata mossa sul punto specifico dalle parti.

E’ noto che la normativa che disciplina il procedimento cautelare contabile (art. 5, commi 2° e seguenti della legge 19.1.1994 n. 19) non reca alcuna specifica disposizione su tale materia, così come in ordine ad altri molteplici e salienti aspetti del procedimento, quali, tra i più importanti, le modalità di esecuzione della misura cautelare, l’efficacia e la modifica del provvedimento, il reclamo, la reiterabilità dell’istanza.

Sicché, stante la norma dell’art. 26 del R.D. 13.8.1933 n. 1038, occorre far riferimento - secondo il costante insegnamento delle SS.RR. di questa Corte (cfr. Sentt. n. 6/QM/94, 15/QM/95 e 2/QM/98) - alla disciplina dettata in subiecta materia dal codice di rito e, dunque, come detto, all’art. 669 decies c.p.c..

Osserva il Collegio che, ai fini della individuazione del Giudice competente a pronunciarsi sulla relativa istanza, il suddetto articolo distingue a seconda che la istanza sia presentata "...nel corso dell’istruzione...", nel qual caso la competenza spetta al "... giudice istruttore della causa di merito..." (1° comma), ovvero che la causa di merito sia "...devoluta alla giurisdizione di un giudice straniero o ad arbitrato...", o che l’azione civile sia "...stata esercitata o trasferita nel processo penale...", nei quali casi essa spetta "...al giudice che ha emanato il provvedimento cautelare..." (2° comma).

Emerge subito in chiara evidenza che - ove ci si fermi al mero dato letterale - la norma risulta praticamente inapplicabile al procedimento cautelare contabile, tenuto conto, da un lato, della mancanza nel giudizio di responsabilità amministrativo-contabile di una fase istruttoria pre-dibattimentale e, dunque, della figura del Giudice Istruttore e, dall’altro, dell’assoluta inconfigurabilità in tale processo delle situazioni ipotizzate nel 2° comma.

Ai fini della soluzione della questione che ne occupa, occorre, dunque, procedere alla interpretazione sistematica della norma di che trattasi, onde individuarne la ratio, per poi ricavare da questa la regola applicabile al procedimento cautelare contabile, tenendo, peraltro, conto delle connotazioni affatto peculiari di quest’ultimo.

Sennonché, ritiene il Collegio che tale attività interpretativa presenti particolari difficoltà sul piano oggettivo (come si dirà, la prospettata problematica non appare suscettibile di univoca soluzione, col pericolo, dunque, di contrastanti indirizzi giurisprudenziali) onde la relativa questione di diritto va qualificata come "questione di massima" (cfr. SS.RR. n. 16/QM/1995 e 32/QM/1996), con conseguente opportunità del suo deferimento alle SS.RR. ai sensi dell’art. 1, 7° comma della legge 14.1.1994 n. 19.

Le surriferite difficoltà interpretative traggono, invero, origine dalle notevoli differenze che sussistono tra i due procedimenti cautelari (e, più a monte, dalla profonda diversità strutturale che esiste tra il giudizio di responsabilità amministrativo contabile ed il processo ordinario di cognizione disciplinato dal codice di procedura civile), sicché l’attività ermeneutica si risolve nella specie nella non agevole operazione di adattare all’uno (quello contabile) principi e regole dettati con esclusivo riferimento all’altro (quello di rito comune) nell’ambito, peraltro, di un compiuto ed organico contesto normativo.

Al riguardo basterà qui ricordare - in disparte la già segnalata mancanza nel processo contabile dinanzi alla Corte dei Conti di una fase istruttoria pre-dibattimentale (sulla quale questione si tornerà più avanti) che, mentre nel procedimento di rito ordinario il provvedimento cautelare è ordinariamente concesso con ordinanza sentite le parti (art. 669, sexies, 1° comma c.p.c.), e solo eccezionalmente inaudita altera parte, con decreto (quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l’attuazione del provvedimento - art. 669, sexies, 2° comma c.p.c), il procedimento cautelare contabile è, invece, esclusivamente strutturato su quest’ultimo modello c.d. a contraddittorio posticipato (cfr. art. 5, commi 3° e 4°).

Aggiungasi che, nel procedimento cautelare contabile non vi è coincidenza tra il giudice che concede (o nega) la misura cautelare inaudita altera parte (il Presidente di Sezione) e quello (il Giudice Designato) che conferma, modifica o revoca, nel contraddittorio delle parti, il provvedimento emanato dal primo; in quello di rito ordinario, invece, la competenza è concentrata nello stesso organo giudicante (magistrato designato dal Presidente del Tribunale o dal Pretore Dirigente in caso di domanda ante causam, ovvero Giudice Istruttore o Pretore in caso di domanda in corso di causa).

D’altra parte, la particolare complessità della problematica attinente alla disciplina del procedimento cautelare contabile è oggettivamente testimoniata dal fatto che le SS.RR. sono state ripetutamente investite della soluzione di questioni di massima relative ad aspetti che non trovano specifica disciplina nella normativa speciale di cui all’art. 5, commi 2° e seguenti della legge n. 19/1994, anche indipendentemente dall’esistenza di contrasti giurisprudenziali (cfr. Sent. n. 2/98/QM in punto di competenza a pronunciarsi sulla istanza di dissequestro ex art. 669 novies c.p.c e Sent. n. 6/99/QM in punto di reiterabilità della domanda cautelare in pendenza di procedimento per declaratoria di inefficacia ai sensi del suddetto art. 669 novies c.p.c.).

 

3.- Orbene, potrebbe, in primo luogo, ritenersi che nel procedimento cautelare contabile la competenza a pronunciarsi sulla istanza di revoca spetti al Giudice Designato, e ciò per il parallelismo che è possibile stabilire tra questi ed il Giudice Istruttore di cui all’art. 669 decies c.p.c., soprattutto nel caso di sequestro in corso di causa, come nel caso di specie.

Ed invero, sia l’uno che l’altro sono deputati (rispettivamente a norma dell’art. 5, comma 4 della legge 19/1994 e dall’art 669 sexies, 2° comma c.p.c.) a confermare, modificare o revocare la misura cautelare concessa inaudita altera parte con decreto.

A fondamento di tale tesi interpretativa, in altri termini, starebbe il rilievo che il legislatore della novella al c.p.c., individuando per la normalità dei casi (dovendosi considerare le ipotesi di cui al secondo comma dell’art. 669 decies affatto eccezionali e non ricorrenti) nel Giudice Istruttore, il giudice competente a pronunciarsi sulla istanza di revoca, ha inteso, nella sostanza, affidare tale competenza allo stesso giudice (monocratico) che ha confermato il provvedimento cautelare nel contraddittorio delle parti; al quale giudice, corrisponde, per l’appunto, nel procedimento cautelare dinanzi alla Corte dei Conti il Giudice Designato.

Mette altresì conto evidenziare al riguardo che prevale nella dottrina processualcivilistica e nella giurisprudenza (nell’ambito del dibattito sulla possibilità di una interpretazione estensiva della norma in questione stante l’impossibilità, in caso di una mera interpretazione letterale, della esperibilità del rimedio in esame al di fuori della fase istruttoria del giudizio di merito) l’opinione secondo cui il riferimento al Giudice Istruttore operato dall’art. 669 decies c.p.c avrebbe mera natura esemplificativa e starebbe soprattutto a sottolineare (in relazione all’ipotesi più fisiologica, e cioè che la istanza venga presentata dopo l’introduzione del giudizio di merito) che la competenza spetta all’organo monocratico anche nei casi in cui il potere decisorio sia devoluto al Collegio.

Non va nemmeno trascurato di considerare che una tale soluzione sarebbe compatibile con la reclamabilità della decisione (sia di rigetto che di accoglimento) sull’istanza di revoca, la quale possibilità com’è noto è, ora, riconosciuta (soprattutto - con riferimento all’ordinanza di accoglimento - dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 253/1994) da una consistente parte della dottrina e della giurisprudenza (cfr. Trib. Roma, Ordin. del 26.7.1995 - Italsanità c/ Soc. Morgan)

 

4.- Alla prospettata questione è, tuttavia, possibile dare una diversa soluzione, anch'essa supportata da convincenti argomenti.

Ed invero, proprio dalla constatazione della mancanza nel giudizio di responsabilità amministrativo-contabile di una fase istruttoria pre- dibattimentale, potrebbe fondatamente trarsi la conseguenza che, una volta introdotto il giudizio, essendo ogni potere decisionale - anche di carattere istruttorio - riservato al Collegio, è a questi che deve essere riconosciuta la competenza a pronunciarsi sull’istanza di revoca dell’ordinanza confermativa pronunciata dal Giudice Designato.

Tale tesi postula, com’è evidente, una diversa ratio della norma di cui all’art. 669 decies, 1° comma c.p.c.: le ragioni dell’attribuzione della competenza de qua al Giudice Istruttore non risiederebbero punto nel fatto che costui è lo stesso giudice che ha pronunciato l'ordinanza di cui si chiede la revoca, quanto, più semplicemente, nella circostanza che nella fase istruttoria del processo ordinario di cognizione, ogni potere decisorio spetta, per l’appunto, al Giudice Istruttore ai sensi dell’art. 186 c.p.c.

Anche in favore di tale tesi - d’altra parte - potrebbero invocarsi a sostegno gli indirizzi prevalenti della dottrina processualcivilistica, posto che è essa orientata a ritenere questa come la soluzione da adottarsi nei casi congeneri in cui, nel giudizio civile, manchi una fase istruttoria precedente al dibattimento, come avviene, ad esempio, in grado di appello o nei giudizi dinanzi alle sezioni agrarie specializzate.

Deve, infine, evidenziarsi al riguardo che in tali termini sembra aver opinato, ancorché implicitamente, qualche Sezione Giurisdizionale (cfr. Sez. Campania n. 30 del 27.4.1998).

Non ignora , tuttavia, il Collegio che la suddetta tesi interpretativa è sostenibile - attese le illustrate argomentazioni che ne sono alla base - soltanto nel caso in cui la istanza di revoca del provvedimento cautelare venga presentata dopo l’introduzione del giudizio di merito.

In effetti, la questione del giudice competente a pronunciarsi nel procedimento cautelare contabile sull’istanza di revoca ex art. 669 decies andrebbe posta distintamente (così come, d’altra parte, negli stessi sostanziali termini essa si pone per il procedimento di rito comune) con riferimento sia all’ipotesi in cui tale istanza sia presentata anteriormente all’inizio della causa di merito (la quale situazione, ancorché difficilmente verificabile, può presentarsi, com’è evidente, soltanto in ipotesi di misura cautelare concessa ante causam), sia all’ipotesi in cui essa sia invece presentata dopo l’introduzione del giudizio di merito (la quale situazione può verificarsi, com’è altrettanto evidente, tanto in ipotesi di sequestro ante causam, quanto, ovviamente, in ipotesi di sequestro in corso di causa).

Sennonché, non appare possibile sottoporre alle SS.RR. la questione nei suddetti più completi termini - ancorché ciò si rivelerebbe oltremodo utile in quanto consentirebbe di affrontare organicamente la esposta problematica - per evidente difetto di rilevanza (cfr. SS.RR. 16/QM/95), posto che - come si è accennato in punto di fatto - nel caso di specie la istanza di revoca risulta essere stata presentata pendente il giudizio dinanzi alla Sezione (più precisamente, essa si riferisce ad un sequestro conservativo autorizzato e confermato in corso di causa, durante la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c).

 

5.- La soluzione della sopra prospettata questione nell’uno o nell’altro dei sensi indicati, non esaurisce, comunque, la complessa problematica all’esame.

Ed invero, laddove si concluda per la competenza del Giudice Designato, rimarrebbe irrisolto il problema dell’organo a cui l’istanza di revoca ex art. 669 decies c.p.c. deve essere in concreto presentata e, cioè, in altri termini, se l’istante possa adire direttamente lo stesso Giudice Designato che ebbe a pronunciare l’ordinanza di conferma della misura cautelare, ovvero se occorra una nuova "designazione" (dello stesso magistrato designato in precedenza ovvero di altro diverso) da parte del Presidente della Sezione e, dunque, se l’istanza debba, a tali fini, essere presentata a quest’ultimo.

E’ evidente che anche in questo caso può fondatamente sostenersi l’una o l’altra tesi a seconda che si privilegi il dato letterale dell’art. 669 decies c.p.c. (e dunque una soluzione più aderente allo schema del processo civile in considerazione del rilevato parallelismo tra il Giudice Designato ed il Giudice Istruttore), ovvero la necessità di coerenza sistematica con la struttura del procedimento cautelare dinanzi alla Corte dei Conti, che sembra escludere un autonomo rilievo processuale alla figura del Giudice Designato al di fuori dell’udienza di cui all’art. 5, 4° comma della legge 19/1994 e, dunque, la possibilità che la "designazione" operata dal Presidente della Sezione ai sensi del 3° comma lett. a) dello stesso articolo conservi valore oltre tale momento.

Ritiene, tuttavia, il Collegio di dover evidenziare che, ai fini della soluzione di tale questione nel secondo dei sensi suindicati, si appalesa - a suo avviso - priva di rilievo la circostanza che nel caso di specie l’istanza sia stata presentata durante la sospensione del giudizio (la prevalente dottrina ritiene, infatti, che in tale ipotesi, non disciplinata dall’art. 669 decies c.p.c., debba applicarsi analogicamente la norma di cui al precedente art. 669 quater, 2° comma).

Ed invero, la problematica che ne occupa deve ritenersi, come detto, affatto peculiare alla particolare struttura del procedimento cautelare contabile e, dunque, avente valenza generale, a prescindere dall’eventuale stato di quiescenza in cui versi il giudizio.

Peraltro, anche la tesi interpretativa secondo cui la competenza a pronunciarsi sulla istanza di revoca spetta al Collegio non appare esaustiva, implicando l’ulteriore questione se la discussione debba svolgersi in camera di consiglio, in analogia a quanto previsto per il reclamo, oppure in pubblica udienza.

PER QUESTI MOTIVI

La Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Puglia, visto l’art. 1, 7° comma del D.L. 15.11.1993, convertito con modificazioni in L. 14.1.1994 n. 19; sospesa ogni pronuncia in rito ed in merito

ORDINA

la trasmissione degli atti di causa alle Sezioni Riunite per la risoluzione della questione di massima indicata in parte motiva, che formula nei seguenti termini:

1) se nel procedimento cautelare dinanzi alla Corte dei Conti competente a pronunciarsi sull’istanza di revoca di cui all’art. 669 decies c.p.c presentata dopo l’introduzione del giudizio di merito sia - tanto in ipotesi di sequestro ante causam quanto in ipotesi di sequestro in corso di causa - il Giudice Designato, ovvero il Collegio;

2) nel primo caso, se l’istanza debba essere prodotta direttamente allo stesso Giudice Designato che ebbe a pronunciare il provvedimento cautelare di cui si chiede la revoca, ovvero al Presidente della Sezione Giurisdizionale ai fini di una nuova "designazione"; in tal’ultima ipotesi, se debba essere designato lo stesso magistrato che ebbe a pronunciare il provvedimento cautelare, ovvero se possa esserne designato - salvi evidentemente i casi di impedimento o di cessazione dal posto di funzione di quest’ultimo - altro diverso;

3) nel secondo caso, se la discussione dinanzi al Collegio debba avvenire in Camera di Consiglio, in analogia a quanto previsto per il reclamo ai sensi dell’art. 669 terdecies, 3° comma e 737 c.p.c., ovvero se debba essere svolta in pubblica udienza;

Spese al definitivo.

Così provveduto, in Bari, nella Camera di consiglio del 19.5.1999.