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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La
Corte dei Conti sezione
giurisdizionale per la puglia composta
dai seguenti magistrati: SANTORO
dott.
Pelino
Presidente ROMANELLI
dott.
Francesco Paolo
Consigliere - relatore GUIZZI
dott.
Vincenzo
Consigliere ha
pronunciato la seguente SENTENZA
DEFINITIVA nel
giudizio di responsabilità iscritto al n.
018493 (ex
n. 493/EL)
del registro di Segreteria, promosso dal Procuratore Regionale nei confronti
di C. S.,
domiciliato in Melissano, alla Via P. Bianchi n. 63, M.
L.,
S. F.,
rappresentati e difesi dagli Avv. Pierluigi BALDUCCI e Dorotea DUBOIS presso
il cui studio sono elettivamente domiciliati, in Bari, alla Via Nicolai, n.
43, P.
A.,
rappresentato e difeso dagli Avv. Lucio CAPRIOLI e Fernando Schivano,
presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Lecce, alla Via del
Mare, n. 14/b, B.
A.,
rappresentato e difeso dall’Avv.
Giuseppina CAPODACQUA, con la
quale è elettivamente domiciliato, in Bari, alla via Cardassi, n. 66, presso
lo studio dell’Avv. Gianluca
ARMIGERO, nonché della BANCA
POPOLARE PUGLIESE,
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
difesa dal Prof. Avv. Ernesto STICCHI-DAMIANI, con il quale è elettivamente
domiciliata in Bari, alla Via Putignani n. 168, presso lo studio dell’Avv.
Raffaele RODIO.
Visto
l’atto di citazione in data 10.9.1998, iscritto al n. 435 del registro di
Segreteria della Procura Regionale, nonché l’atto integrativo in data
29.6.2000; Esaminati
gli atti ed i documenti tutti della causa; Uditi,
alla pubblica udienza del 9.1.2001, il relatore, Consigliere dott. Francesco
Paolo ROMANELLI, gli Avvocati Pierluigi Balducci
per i convenuti M. e S., Lucio CAPRIOLI, per il convenuto P.
e Antonio NATRELLA, su delega dell’Avv. STICCHI- DAMIANI, per la
Banca Popolare Pugliese, nonché il Pubblico Ministero nella persona del
Sostituto Procuratore Generale dott. Carmela
de GENNARO; Ritenuto
in FATTO
Con
atto di citazione in data 10.9.1998, ritualmente notificato tra il 6 ed il
9.10.1998, il Procuratore Regionale conveniva dinanzi a questa Sezione
Giurisdizionale C. S., P. A., M. L. e S. F. per sentirsi condannare al
pagamento in favore del Comune di Melissano - il primo in via principale e
nella qualità di Ragioniere-Economo di quel Comune e gli altri in via
sussidiaria e nella qualità di componenti del Collegio dei Revisori dello
stesso Ente - della somma di £.
743.107.500, debitamente rivalutata, oltre interessi legali e spese di
giudizio. Esponeva
parte attrice che, nel giugno del 1997, durante un’assenza temporanea dal
servizio del responsabile del Servizio Ragioneria del Comune di Melissano,
rag. C. S., il Segretario Comunale rinveniva per caso nell’ufficio di costui
la copia di un mandato di pagamento emesso in favore del concessionario della
riscossione della tassa rifiuti solidi urbani per compenso relativo all’anno
1996, recante l’anomala scritta “emesso
a soli fini interni”. Insospettitosi,
si recava presso il Tesoriere ed accertava che l’originale di tale mandato,
dello stesso importo, risultava intestato allo stesso C. S. e con una causale
diversa. Dell’accaduto
venivano quindi informati i Revisori dei Conti, i quali sottoponevano a
verifica i mandati emessi nel corso del 1997, ponendo a raffronto le copie
depositate presso il Comune, con gli originali che risultavano pagati dal
Tesoriere. Si
accertava così che sulla maggior parte dei mandati emessi a favore del C. (il
quale ricopriva anche la carica di Economo) vi era discordanza tra l’importo
indicato sulla copia agli atti del Comune e l’originale trasmesso al
Tesoriere, nel senso, cioè, che nella prima era indicato un importo inferiore
rispetto a quello riportato sul secondo. Quasi
sempre, su quest’ultimo, all’originario e corrispondente importo in
centinaia di migliaia di lire, risultava anteposta una cifra, sicché l’importo
pagato risultava di alcuni milioni superiore rispetto a quello indicato sulla
copia del mandato rimasta agli atti del Comune. Estesi
successivamente gli accertamenti agli anni precedenti, i Revisori accertavano,
altresì, che analoghe irregolarità erano state commesse a partire dal 1992. Dell’accaduto
veniva, quindi, informata la Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Lecce, che disponeva una consulenza tecnica, all’esito della quale si
accertava che i mandati contraffatti emessi dal 1992 al 1997 erano di tre
diverse tipologie: -
mandati emessi favore di C. S.
con il sistema dell’anteposizione di una cifra rispetto all’importo
risultante dalla copia rimasta agli atti del Comune, per un importo
complessivo di £. 525.049.688; -
mandati emessi senza titolo alcuno a favore di tale C. C., per un importo
totale di £. 214.057.821; -
mandati emessi a favore di tale C. D. (Economo succeduto a C. S.) per un
importo totale di £. 4.000.000; e
così, per un totale complessivo di £. 743.107.509. Nel
corso delle indagini preliminari, inoltre, il C. confessava spontaneamente al
Requirente Penale di essersi appropriato della somma relativa ai mandati
emessi a suo favore e della metà di quelli emessi a favore del C. Il
Procuratore Regionale, dunque, premesso che alcun dubbio poteva ritenersi
sussistere, sulla base surriferite circostanze, circa la responsabilità a
titolo di dolo del C. per il danno patito dal Comune di Melissano a causa
delle suddette illecite appropriazioni di denaro da costui poste in essere,
riteneva che alla causazione del danno, limitatamente, tuttavia, a quello
conseguente alle appropriazioni successive all’entrata in vigore del D.to
L.vo n. 77/1995, avesse concorso il comportamento gravemente colposo dei
Revisori dei Conti, per aver costoro omesso durante tale periodo, sino alla
data in cui era stata scoperta la frode perpetrata dal C., di procedere alla
verifiche trimestrali di cassa previste dall’art. 64 di detto Decreto. Tale
omissione - ad avviso del Requirente – doveva considerarsi in stretto
rapporto di causalità con il suddetto danno, poiché era stato proprio in
dipendenza di tale omissione che esso aveva assunto le dimensioni accertate,
come era reso palese dalla crescita esponenziale negli ultimi anni (1995, 1996
e 1997) delle appropriazioni, il che testimoniava come il C., proprio a causa
della mancanza di alcun controllo, avesse preso sempre più coraggio nei suoi
propositi illeciti. Riteneva,
altresì, il Requirente, che non potevano costituire esimenti della
responsabilità imputata ai Revisori dei Conti - come da costoro rappresentato
in sede di deduzioni pregiudiziali ex art 5 della legge n. 19/1994 - né la
circostanza che essi non avessero potuto procedere alle prescritte verifiche
di cassa in dipendenza della indisponibilità sempre opposta dal C. a causa di
suoi pretesi contemporanei impegni, né quella che avessero, in ogni caso,
proceduto a verifiche straordinarie di cassa nel periodo considerato (in
considerazione del fatto che la legge distingue nettamente quest’ultime da
quelle ordinarie e che, comunque, l’esito delle stesse autorizzava a
ritenere che esse non furono effettuate in modo particolarmente approfondito)
né, infine, la circostanza che il regolamento economale prevedesse
anticipazioni non superiori a £. 1 milione con il limite massimo di £. 30
milioni per anno (per essere stato tale regolamento emanato solo in data
30.10.1996 e non risultando che lo stesso fosse mai stato mai rimesso al
Tesoriere). Riteneva,
infine, il Procuratore Regionale che sulla base della ormai consolidata
giurisprudenza della Corte dei conti, il C., in quanto autore del fatto doloso
causativo del danno, doveva essere condannato al risarcimento dello stesso per
l’intero ed in via principale, mentre i Revisori dei Conti, in quanto
corresponsabili a titolo di colpa grave, dovevano essere condannati in via
sussidiaria ed in misura corrispondente alla effettiva loro partecipazione
alla causazione del danno, secondo l’equo apprezzamento di questo Giudice. Si
costituivano in giudizio i convenuti M., S. e P., con il patrocinio degli Avv.
Pierluigi Balducci e Dorotea Dubois (i primi due) e degli Avv. Lucio Caprioli
e Fernando Schivano (il terzo), deducendo, in sintesi : -
in via preliminare, l’inammissibilità della domanda per non aver il
Procuratore Regionale indicato il danno per cui essi erano chiamati a
rispondere; -
nel merito, l’infondatezza della domanda per assenza di colpa grave e di
nesso di causalità (venivano, in buona sostanza, riproposte, opportunamente
ampliate e documentate, le stesse argomentazioni svolte in sede di deduzioni
pregiudiziali, quali sopra riassunte); -
la sussistenza, nella fattispecie, di altri comportamenti gravemente colposi
imputabili al Segretario Comunale e al Tesoriere, a cui ricollegare (quanto
meno sotto il profilo concausale) il danno azionato. Non
si costituiva, invece, C. S., nei confronti del quale, l’azione era stata
preceduta dalla misura cautelare del sequestro conservativo
di alcun beni immobili di sua proprietà, nonché di crediti di lavoro
dipendente, autorizzata dal Presidente di questa Sezione Giurisdizionale con
Decreto in data 13 maggio 1998 e confermata dal Giudice Designato con
Ordinanza n. 020/EL/ del 22.7.1998. All’esito
dell’udienza di discussione del 17.2.1999, questa Sezione pronunciava
sentenza parziale (n. 45/99, depositata il 16.6.1999) con cui condannava C. S.
al pagamento nei confronti del Comune di Melissano della somma di £.
743.107.509, oltre accessori e spese di giudizio e disponeva con separata
ordinanza (n. 28/99, depositata in pari data) l’acquisizione, a cura del
Procuratore Regionale, dei seguenti ulteriori elementi istruttori ritenuti
necessari, ai fini della pronuncia sulla domanda formulata, a
titolo di responsabilità sussidiaria, nei confronti degli altri convenuti: 1)
copia dell’intero fascicolo processuale relativo al procedimento penale
intentato nei confronti del C. o, quanto meno, degli allegati sub 5, 6 e 10
alla relazione di consulenza tecnica redatta su incarico del Requirente Penale
dal dott. Capone Roberto, nonché dei verbali relativi alle dichiarazioni rese
da persone informate sui fatti o da soggetti eventualmente imputati in
procedimenti connessi o coimputati nello stesso procedimento; 2)
notizie su eventuali altri procedimenti penali intentati, per gli stessi
fatti, a carico di persone diverse dal C. S., ed, in particolare, a carico di
C. C. e C. A.; 3)
copia del Regolamento di Contabilità del Comune di Melissano; 4)
copia del Regolamento del Servizio di Economato previgente rispetto a quello
approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 43 del 30.10.1996 e
della nota con cui esso fosse stato eventualmente comunicato al Tesoriere; 5)
copia della nota con cui era stata partecipata al Tesoriere la nomina del
nuovo Economo a decorrere dal 1.1.1997; 6)
copia delle note con cui erano stati trasmessi al Tesoriere i documenti di cui
all’art. 7 della Convenzione disciplinante l’affidamento del servizio di
Tesoreria per il periodo dal 1992
al 1997 e, comunque, notizie sul rispetto delle disposizioni recate da tale
articolo da parte del Comune e del Tesoriere; 7)
copia dei rendiconti analitici presentati dal Tesoriere per gli esercizi dal
1992 al 1997 e relative deliberazioni di approvazione, complete delle
relazioni del Collegio dei Revisori. Con
la stessa Ordinanza si mandava, altresì al Procuratore Regionale di valutare
se, all’esito della disposta acquisizione documentale, sussistessero le
condizioni per estendere il giudizio ad altri soggetti ed, in particolare, nei
confronti del Segretario Comunale e del Tesoriere, a carico dei quali si
rilevavano - sulla base della documentazione già agli atti - comportamenti
suscettibili di essere posti in
relazione causale con il danno derivato al Comune di Melissano in dipendenza
delle illecite appropriazioni di denaro da parte del C. Espletato il surriferito supplemento istruttorio, il Procuratore Regionale, con atto in data 15.12.1999, chiedeva al Presidente di questa Sezione di fissare una nuova udienza per la discussione della causa, rappresentando che alla luce della nuova documentazione acquisita, che veniva contestualmente versata agli atti, non sussistevano, a suo avviso, le condizioni per estendere il giudizio ad altri soggetti. Con
Decreto in data 15.12.1999 veniva, quindi, fissata l’udienza dell’8.3.2000,
nel corso della quale, tuttavia, il Pubblico Ministero, prima della relazione,
chiedeva un rinvio della discussione (che veniva disposto dal Collegio),
ritenendo necessaria - re melius
perpensa ed in disaccordo con la valutazione espressa dal redattore della
suddetta istanza - la chiamata in giudizio del Tesoriere e del Segretario
Comunale. Con
atto integrativo di citazione in data 29.6.2000, ritualmente notificato (anche
agli originari convenuti) tra il 5 ed il 27 settembre 2000, il Procuratore
Regionale ha, quindi, convenuto in giudizio la Banca Popolare Pugliese di
Matino, in persona del legale rappresentante pro tempore e il dott. A.
B., nella rispettiva qualità di Tesoriere e di Segretario Generale del Comune
di Melissano all’epoca dei fatti, per sentirsi condannare - a titolo di
responsabilità sussidiaria ed unitamente ai Revisori dei Conti
originariamente citati – al risarcimento del danno che ne occupa nella
misura che sarà ritenuta di giustizia da questo Collegio. Al
Tesoriere parte attrice imputa, essenzialmente, la mancata osservanza dell’art.
6 della convenzione di tesoreria, risultando dagli atti che in tutti i mandati
contraffatti dal C. non risultava compilato,
il c.d. “castelletto” o schema riepilogativo, e cioè la parte in
cui sarebbero dovuti essere indicati, come prescritto da tale disposizione, lo
stanziamento di bilancio, in conto competenza, residui e cassa, le successive
variazioni e la disponibilità attuale del pertinente capitolo di bilancio,
condizione questa indispensabile al fine di poter ammettere i mandati a
pagamento. Contesta
inoltre di aver ammesso a pagamento numerosi altri mandati, specificatamente
elencati, nonostante gli stessi presentassero varie irregolarità (correzioni,
discordanza tra l’importo espresso in cifre ed in lettere, mancata o
irregolare indicazione degli importi in lettere ed in cifre, evidenti anomalie
nelle indicate modalità di estinzione) in violazione della suindicata norma
pattizia. Al
dott. B. il Requirente contesta, invece, quale titolare a norma del
Regolamento di Contabilità del potere di firma dei mandati unitamente al
Ragioniere Comunale, di aver omesso qualsivoglia controllo sulla regolarità
formale degli stessi, essendo evidente che costui firmava i titoli di
pagamento esibitigli dal C., pur essendo gli stessi privi della compilazione
del castelletto e nonostante la mancata indicazione dell’importo relativo in
lettere (come, peraltro, dichiarato dal C. al Requirente Penale), essendo,
altrimenti, impossibile l’attuazione del marchingegno truffaldino da questi
escogitato (l’anteposizione di una cifra all’importo espresso in cifre)
per appropriarsi delle somme di pertinenza pubblica. Entrambi
i suddetti comportamenti (del Tesoriere e del Segretario Comunale) sono
ritenuti da parte attrice integranti l’elemento della colpa grave ed in
relazione causale diretta ed immediata, unitamente alle omissioni in
precedenza imputate ai Revisori dei Conti, con il danno che è derivato alle
finanze comunali dalle illecite appropriazioni
di denaro compiute dal C., anche se la posizione del Borredon si presenta, a
suo avviso, “…più defilata…” (ai fini della determinazione del
quantum della responsabilità da imputare a quest’ultimo) rispetto a
quella degli altri convenuti, in ragione dell’affidamento riposto nei
confronti del C. e della circostanza che alcuni mandati non risultano essere
stati da lui sottoscritti. Con memorie depositate, rispettivamente, in data 23 novembre e 16 dicembre 2000, si sono costituiti in giudizio B. A., con il patrocinio dell’Avv. Giuseppina Capodacqua, e la Banca Popolare Pugliese di Matino, con il patrocinio del prof. Avv. Ernesto Sticchi-Damiani, contestando la fondatezza della domanda risarcitoria avanzata nei loro confronti dal Procuratore Regionale, sotto diversi profili. In sintesi, la Banca Popolare Pugliese ha eccepito: - la prescrizione dell’azionato diritto al risarcimento del danno per i mandati pagati nel periodo ricompresso tra il 1992 ed il 13.9.1995; -
l’irrilevanza della mancata compilazione sui mandati del “castelletto”,
stanti le procedure informatiche in uso presso la banca che consentivano di
controllare ugualmente la situazione dei capitoli al fine di evitare il loro
sfondamento; -
la mancanza del nesso di causalità reale tra contestate omissioni e danno
(trattasi - a suo dire - di causalità ipotetica); -
la mancanza dell’elemento psicologico della colpa grave, in quanto la
situazione dei mandati pagati era giornalmente inviata al Comune di Melissano,
che non aveva mai mosso alcuna contestazione ed aveva sempre approvato i conti
resi; -
l’irrilevanza, a norma della convenzione, dei vizi dei mandati indicati dal
Procuratore Regionale nell’atto di citazione, ai fini della loro non
ammissione a pagamento. Il dott. B. ha, invece, eccepito: -
in via preliminare, l’inammissibilità della citazione per la mancata
quantificazione del danno e dei criteri attraverso cui procedervi e non
essendo possibile ipotizzare nella fattispecie una solidarietà passiva con il
C., né con gli altri convenuti, stante la mancanza nella sua condotta dell’elemento
psicologico del dolo (sarebbe pacifico e non contestato, infatti, che egli è
stato vittima di un raggiro da parte del C.); -
nel merito - premesso che nei
mandati in contestazione il c.d. “castelletto” non risulta compilato in
quanto questi risultano emessi in
periodo di esercizio provvisorio - la mancanza nella condotta imputatagli dell’elemento
psicologico della colpa grave e, comunque, del nesso di causalità tra essa
condotta e l’evento dannoso, essendo stato questo interrotto dall’omissione
del Tesoriere che ha ammesso i titoli a pagamento, nonostante le varie
irregolarità presenti; In
prossimità della odierna udienza, hanno presentato memorie aggiuntive anche
gli originari convenuti P., M. e S., insistendo perché venga riconosciuta la
loro estraneità alla produzione del danno che ne occupa. Nel
corso della discussione orale, i difensori di convenuti hanno ulteriormente
illustrato le eccezioni e deduzioni difensive rassegnate con gli atti scritti,
concludendo per l’assoluzione dei loro assistiti. Il
Pubblico Ministero, per parte sua, ne ha contestato la fondatezza ed ha
concluso per la condanna di tutti i convenuti, in conformità alla domanda
formulata con l’atto originario di citazione e con quello integrativo in
data 29.6.2000. In
tale stato la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione. Considerato
in DIRITTO
1.-
Osserva il Collegio che la causa torna nuovamente all’esame della Sezione
esclusivamente al fine di accertare la sussistenza nella dedotta fattispecie
(danno conseguente alla illecita appropriazione da parte del Ragioniere–Economo
del Comune di Melissano, C. S., della somma di £. 743.107.150,
mediante l’alterazione e la falsificazione di mandati di pagamento)
di una responsabilità a titolo sussidiario dei componenti del Collegio dei
Revisori, nonché, a seguito dell’atto integrativo di citazione in data
29.6.2000, del Segretario Generale e del Tesoriere. Infatti
- come si è riferito in narrativa – la domanda formulata nei confronti del
C., a titolo di responsabilità principale, è stata integralmente accolta con
la Sentenza parziale n. 45/99 del
16.6.1999. 2.-
Come già anticipato nella surriferita decisione, ritiene il Collegio di
convenire con l’impostazione data all’azione dal Procuratore Regionale. Invero,
come è stato autorevolmente affermato dalle SS.RR. di questa Corte con la
sentenza n. 4/QM/99, l’istituto della responsabilità
amministrativo-contabile, a seguito delle innovazioni introdotte dalla legge
n. 639/1996, si caratterizza, ormai, per una netta differenziazione tra le
condotte contraddistinte da colpa grave e quelle che sono, invece, connotate
da dolo, sia come tale, che sotto il profilo dell’illecito arricchimento,
essendo stata prevista solo per quest’ultime la sussistenza del vincolo
solidale delle rispettive obbligazioni. Da
ciò consegue che in caso di concorso nella produzione del danno di condotte
dolose e condotte colpose, le posizioni dei soggetti autori delle prime non
possono essere accomunate, sul piano esecutivo, a quelle di coloro che hanno
posto in essere le seconde, poiché è proprio su questo piano (attraverso,
per l’appunto, la previsione del vincolo solidale esclusivamente per i
comportamenti dolosi) che il legislatore ha operato tale differenziazione. D’altra
parte, la diversa efficienza causale che deve riconoscersi alla partecipazione
di chi ha agito con dolo e si è illecitamente arricchito, nonché il diverso
peso della obbligazione a suo carico (non è revocabile in dubbio, infatti,
che l’apprensione di valori di pertinenza erariale ha una valenza ben
diversa, anche per effetto della grave violazione dell’obbligo di fedeltà a
cui è tenuto il pubblico dipendente, rispetto all’omissione o all’insufficiente
esercizio delle attribuzioni di controllo e vigilanza spettanti agli altri
corresponsabili) non può non riflettersi - in un sistema che ricollega al
risarcimento del pregiudizio erariale fini di carattere pubblicistico - sulle
modalità realizzative del ristoro del patrimonio pubblico offeso. La
peculiarità degli elementi caratterizzanti la responsabilità amministrativa,
quale è venuta a configurarsi a seguito dell’incisivo riordino dell’istituto
operato dal legislatore del 1996, conduce, quindi, ad individuare, come
principale, l’obbligazione del soggetto cui sia imputato di aver agito con
dolo e di essersi illecitamente arricchito, e, come sussidiaria, quella
facente carico al corresponsabile che abbia agito con colpa grave, poiché
alla diversa relazione esistente tra siffatte due diverse obbligazioni è
strettamente collegato l’obbligo per il creditore, in caso di condanna, di
escutere per primo il debitore principale e, poi, solo in caso di mancata
realizzazione del credito, il debitore sussidiario, nei limiti della somma a
cui questo è stato condannato, con conseguente rafforzamento del vincolo
obbligatorio del primo ed attenuazione di quello gravante sul secondo. Siffatto
criterio di imputazione della responsabilità in caso di concorso di
comportamenti colposi con atti di dolosa appropriazione di valori erariali, è
coerente, peraltro, con il principio di ripartizione dell’addebito (cfr.
art. 1, comma 1 quater della legge n. 20/94 introdotto dalla legge n.
639/1996), che costituisce - sia detto per inciso - una costante nella materia
che ne occupa, essendo previsto anche dalla legislazione previgente alla
riforma (art. 82 L.C.G.S.), atteso che, come già evidenziato da parte della
giurisprudenza più risalente, l’applicazione pura ed assoluta di tale
criterio si risolverebbe o in una stridente violazione di esigenze elementari
di giustizia, in quanto finirebbe per addossare una parte del danno prodotto
da chi si sia appropriato di pubblico denaro ai corresponsabili a titolo di
colpa, ovvero, una possibile locupletazione dell’Erario, in quanto a seguito
dell’escussione per l’intero del peculatore e,
per la parte a loro carico, degli altri corresponsabili, potrebbe
derivare un ristoro superiore al danno subito. In
definitiva, ad avviso del Collegio, correttamente il Requirente ha citato gli
odierni convenuti a titolo di responsabilità sussidiaria. 3.-
Ciò posto e prima di passare al merito, deve darsi carico il Collegio di
esaminare l’eccezione di prescrizione sollevata dall’Istituto di Credito
Tesoriere. Sostiene
la Banca Popolare Pugliese che il diritto al risarcimento del danno azionato
in via sussidiaria nei suoi confronti deve ritenersi prescritto in parte
qua, relativamente, cioè, a quello corrispondente all’importo dei falsi
mandati ammessi a pagamento nel periodo intercorrente dal 1992 al
13.9.1995. L’eccezione
è infondata. Osserva
il Collegio che a norma dell’art. 1, comma 2 ° della legge 14.1.1994 n. 20 “…il
diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni,
decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in
caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta
…”. E
poiché non vi è dubbio che, nel caso di specie, vi sia stato un doloso
occultamento del danno da parte del C., ne consegue che, ai fini dell’individuazione
del dies a quo della prescrizione, deve aversi riguardo al momento in
cui è venuto ad obbiettività conoscibilità sia il carattere antigiuridico
della condotta del predetto, sia il danno che ne è conseguito per l’Amministrazione. Tale
momento va individuato, nella dedotta fattispecie, nel periodo giugno/luglio
del 1997, allorquando sono state scoperte, a seguito della verifica
straordinaria operata dal Collegio dei Revisori su segnalazione del Segretario
Comunale, le truffaldine operazioni poste in essere dal C., onde l’azione
nei confronti del Tesoriere, risulta introdotta tempestivamente rispetto al
prescritto termine quinquennale di prescrizione, posto che l’atto
integrativo di citazione è stato notificato a questo convenuto nel settembre
del 2000. Né
può ritenersi che, nel caso di concorso di comportamenti dolosi e colposi, la
norma soprarichiamata operi esclusivamente nei confronti del responsabile a
titolo di dolo, essendo siffatta interpretazione esclusa sia da motivi di
carattere letterale che da ragioni di ordine sistematico. Ed
invero, sotto il primo profilo deve evidenziarsi che la norma in questione
contempla la fattispecie oggettiva (“…in caso…”) dell’ “…occultamento
doloso del danno”, senza alcun altro riferimento che possa far ritenere
la sua operatività limitata al soggetto autore di tale occultamento. Sotto
l’altro aspetto, va evidenziato che la contestata interpretazione si
risolverebbe, in buona sostanza, in un doppio regime di prescrizione, pur in
presenza di un unico fatto genetico del danno, (l’uno per il responsabile a
titolo di dolo e l’altro per il responsabile a titolo di colpa) che
colliderebbe con il principio di ragionevolezza, atteso che è di tutta
evidenza che l’ignoranza del danno o – il che è lo stesso – dei suoi
elementi costitutivi, è equiparabile alla sua inesistenza. Si
vuol dire, in altri termini, che sin quando il danno non si sia potuto
quantificare, per essere stato dolosamente occultato dall’autore dell’indebita
appropriazione dei valori di pertinenza erariale, esso è da considerare
inesistente anche per chi abbia concorso, con comportamento colposo, alla sua
produzione. D’altra
parte, ragionando diversamente si finirebbe contraddittoriamente con l’ammettere
che le condotte colpose che hanno consentito la illecita appropriazione di
pubblici valori e, in quanto tali, dunque, anche il suo occultamento, restano,
poi - per così dire – non influenzate (ai fini dell’individuazione del
termine iniziale della prescrizione) da un evento (la tardiva scoperta del
danno) che esse stesse hanno concorso a determinare. E’
appena il caso di evidenziare le aberranti conseguenze che un siffatto
ragionamento potrebbe comportare, essendo di tutta evidenza che i soggetti che
sono venuti meno ai loro doveri di vigilanza o di controllo,
avrebbero tutto l’interesse a perseverare in tale loro illecito
comportamento, pur essendo, in ipotesi, venuti a conoscenza – come,
peraltro, è avvenuto nella fattispecie - dell’illecita appropriazione di
valori da parte di agenti infedeli, onde ritardare nel tempo la scoperta del
danno e andare, dunque, per questa via, esenti da responsabilità. Conclusivamente,
ritiene il Collegio che in caso di occultamento doloso del danno, la
decorrenza del termine prescrizionale è la stessa, sia per i soggetti che si
siano appropriati di pubblici valori, sia per quelli che tale appropriazione
abbiano reso possibile con la loro condotta gravemente colposa, e coincide con
il momento in cui il danno è stato scoperto. La
differenziazione tra le diversi posizioni opera, come si è visto, sul piano,
diverso e successivo, dell’esecuzione,
mediante l’imputazione ai concorrenti colposi una responsabilità in
via sussidiaria, rispetto a quella, principale, da imputarsi all’autore
della locupletazione. 4.- In secondo luogo, ma sempre in via preliminare, deve essere esaminata l’eccezione di inammissibilità e/o nullità della domanda sollevata dai Revisori dei Conti e dal Segretario Comunale, sul rilievo che il Procuratore Regionale non ha indicato l’entità del danno di cui essi sono chiamati a rispondere. Anche tale eccezione è infondata. La giurisprudenza della Corte dei Conti – da cui il Collegio non ha motivo di dissentire – è, infatti, ferma nel ritenere che la mancata articolazione nella domanda di una compiuta ripartizione dell’addebito tra i corresponsabili, non comporta la inammissibilità o la nullità della stessa per indeterminatezza dell’oggetto, risultando, alla luce del dato normativo, del tutto corretto e sufficiente, a tali fini, anche la semplice indicazione dei criteri di quantificazione e/o dei dati fattuali, in base ai quali spetterà poi al giudice, secondo il suo equo apprezzamento, di provvedere alla ripartizione di che trattasi (cfr., tra le ultime, Sezione I^ Centr. n. 262 del 5.9.2000 e Sez. II^ Centr. n. 417 del 15.12.2000). Orbene, nel caso di specie, il Procuratore Regionale, se da un lato ha indicato sia con riguardo ai Revisori dei Conti che al Segretario Generale i criteri attraverso cui procedere alla quantificazione del danno da imputare a costoro (nel limite massimo dell’importo dei mandati emessi successivamente all’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 77/1995, per i primi, e di quello dei mandati effettivamente firmati per il secondo), dall’altro, in sede di atto integrativo di citazione, ha anche operato una graduazione delle responsabilità dei convenuti chiamati in via sussidiaria, in rapporto all’efficienza causale ed alla gravità delle rispettive condotte, ai fini della individuazione della parte di danno da porre a carico di ciascuno di essi. Reputa, pertanto, il Collegio che tali elementi, unitamente a quegli altri desumibili dal contesto dei fatti e dai motivi di diritto, quali esposti nell’atto di citazione ed in quello integrativo, siano idonei e sufficienti a rendere percepibile e valutabile la partecipazione all’evento dannoso da parte di tutti i suddetti corresponsabili, ai fini della concreta ed analitica ripartizione tra costoro dell’addebito. 5.- Nel merito, ritiene il Collegio che la domanda sia fondata nei confronti di tutti i convenuti. Le modalità attraverso cui si è articolata la fraudolenta attività posta in essere dal C., rendono, invero, evidente come essa sia stata fortemente agevolata e resa possibile, per un verso, dalla ingiustificabile leggerezza con cui il Segretario Generale attendeva ad un importantissima e delicata funzione qual è quella della firma dei mandati di pagamento e, dall’altra, dalla mancata osservanza da parte della Banca Popolare Pugliese delle clausole della convenzione di tesoreria poste al precipuo scopo di garantire la corretta esecuzione dei pagamenti del Comune, nonché dalla omessa effettuazione delle verifiche trimestrali di cassa da parte del Collegio dei Revisori. Di tale incredibile intreccio di condotte gravemente colpose il C. ha approfittato per architettare e realizzare la frode ai danni delle finanze comunali. Si appalesano, quindi, destituite di giuridico fondamento (come appare opportuno anticipare sin d’ora) le eccezioni di difetto di nesso di causalità sollevate da tutti i convenuti, sul rilievo che l’efficienza causale del proprio comportamento colposo sarebbe stata nella specie interrotta da quello degli altri corresponsabili, ovvero sarebbe del tutta ipotetica La verità è che, nella fattispecie – così come in tutte quelle consimili a cui capita, purtroppo, di assistere frequentemente – l’evento dannoso si è realizzato mercé il concatenarsi di tutte le suddette condotte, onde alle stesse va riconosciuta una diretta e determinante valenza, ancorché non nella stessa entità (cfr. infra n. 9), nella sequenza causale ai fini del suo verificarsi Né vale obbiettare che si tratterebbe nella specie di una causalità ipotetica (deduzioni del M., dello S. e della Banca Popolare Pugliese), essendo indubitabile - per quanto si dirà in prosieguo - che il corretto adempimento dei doveri imposti a ciascuno dei suddetti convenuti dalle disposizioni normative o pattizie in subiecta materia, avrebbe impedito il verificarsi del danno o, quanto meno, avrebbe costituito un sicuro deterrente per il C., impedendogli di acquisire la sicurezza dell’impunità che gli consentì di continuare indisturbato nella sua infedele attività per quasi 5 anni, evitando, così, che l’ammanco raggiungesse le ragguardevoli proporzioni accertate. Ciò
detto in via generale, poiché, tuttavia, le posizioni dei convenuti sebbene
tra loro strettamente collegate, si presentano differenziate, reputa il
Collegio opportuno esaminarle distintamente, a partire da quella del
Tesoriere. 6.- Come accennato in punto di fatto, alla Banca Popolare Pugliese il Requirente imputa essenzialmente di aver sistematicamente violato la disposizione dell’art. 6 della convenzione di tesoreria, laddove ha ammesso a pagamento i mandati alterati, nonostante gli stessi fossero privi, come richiesto inderogabilmente da tale norma pattizia, della compilazione del c.d. “castelletto”, e cioè del riepilogo (sito in alto, al centro del documento) nel quale si sarebbe dovuta dare dimostrazione, distintamente per competenza, residui e cassa, della situazione contabile della disponibilità del capitolo sui cui veniva disposta la spesa (stanziamento iniziale, variazioni in aumento o in diminuzione, stanziamento definitivo alla data della emissione del mandato, pagamenti ordinati alla stessa data, importo del mandato corrente, totale dei pagamenti disposti e, quindi, stanziamento residuo disponibile). Al
Tesoriere viene, inoltre, contestato di aver ammesso a pagamento numerosi
altri mandati – specificatamente elencati nell’atto integrativo di
citazione – nonostante gli stessi presentassero varie irregolarità
(abrasioni e cancellature, discordanza tra l’importo espresso in cifre e
quello indicato in lettere, mancata o irregolare indicazione degli importi in
lettere e/o in cifre, mancata indicazione del provvedimento amministrativo
autorizzativo della spesa, evidenti anomalie nelle indicate modalità di
estinzione, quali la quietanza dell’Economo per somme dovute a terzi ovvero
l’accredito sul c/c bancario personale di quest’ultimo per somme ad esso
presuntamene dovute per compiti d’ufficio) in violazione della suindicata
norma pattizia e delle altre disposizioni di legge e di regolamento
disciplinanti la materia che ne occupa. Questo
convenuto, si difende sostenendo: -
l’irrilevanza della mancata compilazione sui mandati del “castelletto”,
stanti le procedure informatiche in uso presso la banca che consentivano di
controllare ugualmente la situazione dei capitoli al fine di evitare il loro
sfondamento; - l’irrilevanza, a norma della convenzione, dei vizi dei mandati indicati dal Procuratore Regionale nell’atto integrativo di citazione, ai fini della loro non ammissione a pagamento. -
la mancanza dell’elemento psicologico della colpa grave, in quanto la
situazione dei mandati pagati era stata giornalmente, nonché con periodicità
trimestrale ed annuale, inviata al Comune di Melissano, che non aveva mai
mosso alcuna contestazione ed aveva sempre approvato i conti resi; -
la mancanza, in ogni caso, del nesso di causalità reale tra le contestate
omissioni e il danno che ne sarebbe derivato. Le
suddette deduzioni non possono essere condivise. Per
intanto, con riferimento alla prima di esse, va precisato che la Banca
Popolare Pugliese non ha fornito alcuna prova dell’esistenza - come asserito
- di un sistema informatico di controllo della situazione contabile dei
capitoli di bilancio al fine di evitarne lo “sfondamento”, talché la
compilazione del “castelletto” sui mandati, preordinata proprio a tale
fine, si sarebbe rivelata superflua. Sta
di fatto, tuttavia, che le risultanze degli atti, inducono a ritenere che
così non fosse, posto che è certo che tali sfondamenti, almeno per alcuni
anni, si sono verificati. Infatti,
come risulta dal confronto tra i dati esposti nei rendiconti relativi agli
esercizi 1996 e 1997 (nei quali si registrano i maggiori ammanchi e
relativamente ai quali soltanto tale confronto è stato effettuato: cfr. nota
del Collegio dei Revisori in data 16.10.1997, acquisito all’esito della
istruttoria disposta con l’Ordinanza n. 28/99 e prospetto allegato alla
memoria difensiva del dott. P. depositata in data 20.12.2000) e i falsi
mandati emessi dal C. negli stessi anni, tale sfondamento risulta verificatosi
per numerosi capitoli sui quali questi era solito effettuare le sue illecite
operazioni. Non
solo, ma nel rendiconto relativo all’esercizio 1996, come pure evidenziato
dal Collegio dei Revisori con la nota sopraindicata, il Tesoriere ha celato
tale sfondamento, mediante l’esposizione sui suddetti capitoli (nonché su
alcuni altri) di un importo non corrispondente (minore) a quello del totale
dei mandati effettivamente pagati con imputazione agli stessi. Sicché,
basterebbe questa sola constatazione per affermare la responsabilità nell’occorso
della Banca Popolare Pugliese, stante l’evidente nesso di causalità tra
siffatta sua colpevole condotta ed il danno che ne è conseguito, alla luce
della disposizione dell’art. 6 della convenzione di tesoreria (conforme,
peraltro a comuni ed universali principi di contabilità pubblica sanzionati
in numerose disposizioni di legge e regolamentari ed alla cui osservanza era,
per l’appunto, preordinata la compilazione del c.d. “castelletto”) che
vietava al Tesoriere di effettuare pagamenti per somme eccedenti gli
stanziamenti di bilancio. Ma
in disparte quanto sopra, osserva il Collegio che l’ammissione a pagamento
dei falsi mandati predisposti dal C. nonostante siffatta palese e macroscopica
irregolarità, va riconosciuta una diretta ed immediata efficienza causale
nella produzione del danno patito dal Comune di Melissano anche sotto diverso
profilo. Al
riguardo, mette conto evidenziare che la mancata compilazione del riepilogo o
“castelletto” - che dir si voglia - da parte del C., non era affatto
casuale e non era solo finalizzata ad occultare gli “sfondamenti” di
stanziamento che venivano a realizzarsi (ma non sempre) per effetto della sua
infedele attività. Ed
infatti, se si pone mente al fatto che l’artificio da questi usato
consisteva, in buona sostanza, nella alterazione dell’importo dei mandati
emessi in suo favore nella qualità di Economo Comunale, mediante - nella
maggior parte dei casi - anteposizione di una o più cifre rispetto all’importo
effettivo risultante dalla copia che rimaneva agli atti del Comune (soltanto
negli ultimi due anni costui ha concepito e realizzato ulteriori tecniche
truffaldine - comunque attuate mediante la falsificazione in aumento degli
importi effettivi dei mandati - consistenti nell’aggiunta, su ordinativi
emessi in favore di altri creditori, del suo nome o della sua quietanza,
ovvero, ancora, di creditori fittizi, con i quali divideva l’importo dell’illecito
profitto), apparirà in tutta evidenza come, laddove il Tesoriere avesse
preteso - come era suo preciso dovere - che fosse compilato anche il “castelletto”,
il C. sarebbe stato costretto a falsificare anche gli importi ivi indicati, il
che - in disparte la maggiore ed incontestabile difficoltà che ciò avrebbe,
di per sé, comportato, stante la necessità di operare non una, ma più
alterazioni di cifre (impresa vieppiù complicata, in questo caso, dalla
esigenza di effettuare diverse operazioni di calcolo) – avrebbe reso
praticamente irrealizzabili i propositi illeciti di questo infedele
funzionario, tenuto conto dell’assoluta ed inderogabile necessità, prima
del pagamento dei mandati, della verifica da parte del Tesoriere, ai fini del
rispetto della suddetta norma pattizia, della perfetta corrispondenza tra
quanto esposto in siffatto riepilogo e le risultanze contabili delle sue
scritture. Come
si vede, dunque, se la Banca Popolare Pugliese avesse agito nell’espletamento
del suo compito di Tesoriere nel pieno rispetto delle norme disciplinati il
rapporto con il Comune di Melissano, il C. non avrebbe avuto alcun margine di
manovra, sicché, nella specie, non di causalità ipotetica – come opinato -
si tratta, ma di vera e propria causalità reale. In
ordine all’elemento psicologico, poi, ritiene il Collegio che siffatta
condotta trasgressiva della disciplina pattizia, in quanto reiterata e
contraria, peraltro, alle più elementari norme di cautela nell’effettuazione
di pagamenti per conto di un Ente Pubblico, integri appieno il requisito della
colpa grave, soprattutto ove si consideri che nella fattispecie la Banca
Popolare Pugliese si è resa responsabile, nell’ammissione a pagamento dei
mandati di che trattasi, di altre macroscopiche violazioni della suddetta
disciplina e delle altre norme
legislative e regolamentari che regolano la soggetta materia. In
ordine a tal’ultime irregolarità, devono essere, pertanto, disattese le
deduzioni difensive che tentano di accreditare la loro irrilevanza rispetto
alle disposizioni della convenzione regolante il servizio di tesoreria, in
quanto assolutamente destituite di fondamento. Ed
invero, com’è agevole rilevare dall’esame dei mandati elencati nell’atto
integrativo di citazione, trattasi, in tutti i casi, di palesi (in alcuni,
addirittura, eclatanti) irregolarità, che avrebbero dovuto impedire la loro
ammissione a pagamento, risultando a chiare lettere dal più volte citato art.
6, che il Tesoriere non avrebbe potuto dar corso al pagamento dei mandati che
presentassero “…abrasioni o cancellature nell’indicazione della
somma...”, ovvero “…discordanze fra la somma scritta in lettere e
quella scritta in cifre…” , ovvero, ancora, in cui non fosse indicato
l’importo “…in lettere e cifre…“ (cfr. art 205 del R.D. n.
297/1991, richiamato dal predetto art 6), o non fossero riportati “…gli
estremi dei documenti in base ai quali sono stati emessi…”, così
come, inoltre, dei mandati che prevedessero la quietanza di un soggetto
diverso dal creditore, senza autorizzazione di quest’ultimo (contrariamente
alla previsione dell’art. 10 della convenzione e dell’art. 17 del D.P.R.
n. 421/1979, ivi richiamato), oppure anomale modalità di estinzione in
rapporto alla natura del credito ed alla qualità del creditore (ci si
riferisce, in particolare, ai mandati nn. 304/1997 e 309/1997, che prevedono,
in relazione ad un pagamento a titolo di rimborso di spese effettuate dal C.
in qualità di Economo Comunale, l’accreditamento delle somme relative sul
suo conto corrente bancario personale: sic !!). Deve
evidenziarsi, peraltro, che le sopracitate irregolarità sono presenti anche
in altri mandati, non ricompresi nell’elenco di cui alle pagine 10 e 11 dell’atto
integrativo di citazione (cfr., ad esempio, il mandato n. 112/1997, che, oltre
ad evidenti correzioni nell’importo espresso in cifre nel frontespizio e nel
totale, differisce di 3 milioni da quello espresso sia in cifre che in lettere
nel “castelletto” e nel prospetto riportato in alto a destra del mandato,
oppure il mandato n. 1025/1996, intestato all’Ufficio Postale di Melissano,
ma con la previsione della quietanza del C., pur non volendo considerare la
evidente anomalia di un mandato cumulativo, quale quello in esame, emesso in
favore di tre diversi creditori, per tre differenti causali, e con l’indicazione
di un unico provvedimento autorizzativo della spesa: ma questo non è l’unico
mandato che presenta siffatto tipo di stranezze). Il
quadro che ne emerge è, dunque, quello di una inescusabile imperizia e di una
grossolana superficialità, in palese dispregio delle regole poste a tutela
del corretto esercizio della pubblica funzione di Tesoriere di un Ente Locale. Né
tale condotta può considerarsi non colpevole
- come si pretende da parte della Banca Popolare Pugliese - per il
semplice fatto che alcun rilievo sia mai stato mosso dal Comune sui pagamenti
eseguiti né a seguito della trasmissione delle situazioni giornaliere di
cassa, o dei quadri di raccordo trimestrali, né in occasione della
presentazione del rendiconto annuale, poiché, in disparte il rilievo che
anche in questo caso non è stata fornita alcuna valida prova dell’invio dei
suddetti documenti contabili (così come dell’allegazione al rendiconto dei
mandati estinti), essa – com’è di tutta evidenza – può comportare, al
più, la responsabilità di altri soggetti (maxime dei Revisori dei
Conti, come si dirà al numero che segue), ma non può, certo, far venir meno
quella di chi tale condotta ha posto in essere. Conclusivamente,
la domanda formulata dal Procuratore Regionale nei confronti della Banca
Popolare Pugliese deve essere accolta, ravvisando il Collegio nella condotta
di questo convenuto tutti gli elementi previsti dalla legge per l’affermazione
di una sua responsabilità in via sussidiaria nella causazione del danno per
cui è causa. Quanto
all’entità del danno da porre a suo carico, si rinvia al successivo punto
n. 9, ove, per comodità di trattazione, saranno esposti i criteri di
imputazione e della ripartizione dell’addebito tra tutti i convenuti. 7.-
Ai componenti del Collegio dei Revisori, parte attrice muove un’unica
contestazione, e cioè quella di non aver costoro proceduto alle verifiche
trimestrali di cassa previste dall’art. 64 del Decreto Legislativo n.
77/1995, con ciò consentendo al C. di proseguire indisturbato nelle illecite
locupletazioni a danno delle finanze comunali. Ed
infatti, ai predetti viene esclusivamente imputato, come limite massimo,
secondo l’equo apprezzamento di questo giudice, il danno corrispondente ai
mandati irregolari predisposti dal C. successivamente all’entrata in vigore
della suddetta norma (17.5.1995). Ad
avviso del Collegio, anche tale addebito è fondato. Invero,
non è revocabile in dubbio che le verifiche trimestrali di cassa previste
dalla suddetta norma, in quanto preordinate a riscontrare la concordanza tra i
movimenti finanziari (riscossioni e pagamenti) risultanti dalla contabilità
del Tesoriere e quelli risultanti dalle scritture del Comune, ove effettuate
con la richiesta periodicità, avrebbero sicuramente disvelato l’imbroglio
quale concepito e realizzato dal Ragioniere-Econonomo, o, quanto meno,
avrebbero scoraggiato quest’ultimo dal proseguire in siffatta sua illecita
attività. In
proposito, va rimarcato, che non si trattava – come opinato dal Presidente
del Collegio, dott. P., nelle sue deduzioni difensive – di procedere ad un
esame “…capillare…” di “…tutti…” i mandati di
pagamento emessi dal Comune di Melissano, ma soltanto di riscontrare se il
saldo di cassa, quale risultante dai registri del Comune nel trimestre oggetto
della verifica, “quadrasse” con quello risultante dalla contabilità di
tesoreria per lo stesso titolo e per lo stesso periodo e, comunque, di un
adempimento espressamente ed inderogabilmente (“…provvede…”)
previsto dalla legge e, in quanto tale, da eseguire senz’altro. Parimenti,
non par dubbio al Collegio, che tale omissione, in quanto protrattasi per più
di due anni (dal maggio del 1995 al giugno del 1997, e cioè sino al momento
in cui la frode perpetrata dal C. fu casualmente scoperta dal Segretario
Comunale) si connoti quale espressione di una grave ed inammissibile
negligenza. Né
a degradare l’elemento psicologico a livello di colpa semplice può bastare
la mera, ancorché comprovata, circostanza dell’essere stati i Revisori
posti nell’impossibilità di attendere a tale fondamentale adempimento dal
comportamento neghittoso del C. e, in certa qual parte, anche dello stesso
Tesoriere (questa, in buona sostanza, la giustificazione offerta da questi
convenuti). Infatti,
nulla impediva (ché anzi, si imponeva) che a fronte degli impedimenti
artatamente (come, certo, oggi appare comprensibile, ma che non potevano non
apparire sospetti, già all’epoca, stante la loro continua reiterazione)
opposti dal C., i Revisori procedessero ugualmente, pur senza la sua presenza
e/o collaborazione, alle verifiche de quibus, stante - come si è visto
e contrariamente a quanto sostenuto da questi convenuti nelle rispettive
memorie difensive – la loro
obbligatorietà. Tale
esigenza, d’altra parte, toglie pregio all’argomentazione svolta dai
convenuti S. e M., che fa leva sulla pretesa necessità di una previa
informazione del Ragioniere Comunale sulla data della verifica, per inferirne
(al fine di escludere la sussistenza di nesso causale tra la contestata
condotta omissiva e il danno patito dal Comune di Melissano) che costui
avrebbe avuto, comunque, tutto il tempo per porre rimedio alle illecite
operazioni contabili poste in essere. E
ciò, pur non volendo considerare che, in ogni caso, si sarebbe trattato di
operazione affatto agevole per il C., in quanto avrebbe comportato la
necessità per costui di alterare, oltre che i dati dei mandati rimasti agli
atti del Comune, anche le scritturazioni dei libri contabili (non va
trascurato di considerare, infatti, che il C. - come risulta dalla relazione
del consulente del Requirente Penale - riportava sul libro giornale l’importo
reale del mandato alterato). Anzi,
proprio quest’ultima circostanza, sta a testimoniare come il predetto non
temesse affatto la verifica trimestrale di cassa da parte dei Revisori dei
Conti, sicuro com’era, evidentemente, che costoro si sarebbero contentati,
come si erano sempre contentati, dei suoi continui e pretestuosi rinvii. Ne
costituisce ulteriore riprova il fatto che il C., nel suo interrogatorio al
Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce del
15.7.1997, attribuisce proprio alla mancanza di controlli da parte del
Collegio dei Revisori il fatto che egli non fosse stato mai scoperto. Nemmeno
può valere a far venire meno il contestato elemento psicologico la
circostanza che il Collegio dei Revisori, una volta scoperte (ma soltanto
dietro segnalazione del Segretario Comunale) le malefatte del C., si sia
prontamente attivato al fine di quantificare l’esatto ammontare dell’ammanco
e di denunciare l’accaduto all’Autorità Giudiziaria, trattandosi di un
comportamento dovuto, e potendo lo stesso incidere, al più (come, d’altra
parte, l’altra circostanza surriferita, pure invocata quale esimente) sul quantum
della responsabilità (come, difatti, questo Collegio reputa giusto: cfr. infra
n.
9),
ma non già sulla sua sussistenza. Infine,
deve escludersi che sull’entità della colpa (deduzioni S. e M. ) o sul
nesso eziologico (deduzioni P.) possa avere alcuna rilevanza la particolare
callidità dell’operato del C., poiché tale elemento avrebbe potuto
rivestire un ruolo determinante agli invocati fini, esclusivamente laddove da
parte del Collegio dei revisori dei Conti si fosse proceduto alle verifiche
trimestrali di cassa, presupponendo esso - com’è di tutta evidenza - un facere,
su cui l’artificio o il raggiro abbia potuto influire, e non già un non
facere come nel caso di specie. 8.-
Da ultimo, va esaminata la posizione del Segretario Comunale, dott. B. Anche
per questo convenuto, come già anticipato, si rivelano fondate le imputazioni
elevate nei suoi confronti dal Procuratore Regionale. Invero,
è di intuitiva evidenza che il B. nella qualità di titolare, unitamente al
Ragioniere Comunale, del potere di firma dei mandati, ha completamente
trascurato i suoi doveri di verifica sulla regolarità formale degli stessi,
essendo indubitabile che costui apponesse la sua firma sui titoli di pagamento
esibitigli dal C., senza pretendere che fosse stato compilato il c.d.
castelletto e, soprattutto, nonostante la mancata indicazione dell’importo
relativo in lettere, ché, altrimenti, sarebbe stata impossibile l’attuazione
del marchingegno truffaldino da questi escogitato (l’anteposizione di una o
più cifre all’importo espresso in cifre) per appropriarsi delle somme
appartenenti al Comune di Melissano. Nella
sua memoria difensiva il B. non nega, se non per mero scrupolo difensivo,
siffatta circostanza, ma si limita a protestare la sua estraneità al progetto
criminoso del C. e la sua buona fede, essendo egli stato vittima, con ogni
evidenza, dei raggiri e delle artificiose costruzioni da questi architettate
per realizzarlo e su cui non poteva nutrire alcun sospetto stante, peraltro,
la generale considerazione goduta dal C., anche in ambienti estranei al
Comune. Da
tali presupposti egli trae, in buona sostanza, la conclusione dell’assenza
nella sua condotta di qualsivoglia connotazione di grave colpevolezza (dell’
eccezione di difetto di nesso di causalità e dei motivi per cui essa non può
essere accolta, si è già detto al n.
4
che precede). L’assunto
non può essere condiviso. Difatti, per quanto sia del tutto chiaro e non contestato che il dott. B. non abbia preso alcuna parte attiva alla truffa perpetrata in danno del Comune dal suo dipendente, e nemmeno che ne abbia tratto beneficio, (motivo per cui, d’altra parte, si appalesa del tutto inconferente la sua richiesta di estromissione dal giudizio in ragione dell’inconfigurabilità nella specie di un rapporto di solidarietà passiva con il C.: anch’egli, infatti, è stato chiamato in giudizio, come gli altri convenuti di cui si è sin qui discorso, a titolo di responsabilità sussidiaria), nondimeno, è altrettanto lampante l’assoluta inosservanza da parte sua delle più elementari regole di prudenza e di buon senso nella delicata funzione che gli competeva, per norma regolamentare, quale Segretario Comunale, di firmare gli ordinativi di spesa del Comune. Invero, la circostanza che il C. sottoponesse sistematicamente alla sua firma i mandati di pagamento senza l’indicazione dell’importo in lettere e privi della compilazione del “castelletto” (indicazioni, queste, pure richieste da precise disposizioni di legge e della convenzione di tesoreria) avrebbe dovuto indurlo ad una maggiore cautela, non potendo sfuggire neanche alla persona più sprovveduta, men che mai, dunque, ad un funzionario della sua qualifica ed esperienza professionale, che siffatta circostanza, proprio perché reiterata, potesse essere preordinata alla consumazione di illeciti (per inciso, deve essere rimarcata l’inconsistenza della giustificazione addotta circa la mancata compilazione del “castelletto”, poiché, in disparte la mancata allegazione di qualsiasi prova in ordine alla asserita circostanza che i mandati incriminati sarebbero stati tutti emessi in periodo di esercizio provvisorio, siffatta evenienza deve escludersi risultando dagli atti che gli stessi sono stati emessi in tutti i periodi dell’anno). E’ questo il motivo per cui il Collegio non ritiene che, nella fattispecie, l’affidamento riposto dal B. nel C., per un verso, e la particolare calliditas dell’artificio con cui quest’ultimo lo ha tratto in inganno, dall’altro, possano essere idonei, anche in questo caso, a degradare l’elemento psicologico contestato al predetto a livello di culpa levis. Tali elementi, invece, possono avere esclusivo rilievo – come peraltro ritenuto dallo stesso Procuratore Regionale - ai fini della determinazione della misura del danno da porre a suo carico. 9.- Per quanto si è avuto modo di esporre ampiamente all’inizio (supra n. 2) gli odierni convenuti devono essere, quindi, condannati a rispondere in via sussidiaria del danno di £. 743.107.509, causato alle finanze del Comune di Melissano, in dipendenza dell’ammanco di pari importo provocato dall’infedele condotta del Rag. S. C., condannato in via principale con la sentenza parziale n. 45/99 in data 17.2.1999, e quindi nei limiti della somma che rimarrà non incamerata al bilancio comunale a seguito della previa escussione di quest’ultimo. Poiché, tuttavia, il Procuratore Regionale non ha fornito alcuna notizia sulla esecuzione della suddetta sentenza parziale nei confronti del debitore principale, né è dato altrimenti sapere se, e con che esito, essa sia avvenuta, la condanna nei confronti degli odierni convenuti non può, com’ è evidente, essere pronunciata in precisi termini monetari, essendo siffatta possibilità subordinata alla conoscenza dell’importo rimasto insoddisfatto per incapienza del C. Ritiene, pertanto, il Collegio di pronunciare la condanna in termini percentuali, da intendersi riferiti, per l’appunto, alla somma totale che residuerà (o che sia, eventualmente, già residuata) all’ esito dell’escussione del C. Ciò precisato, per quanto concerne la ripartizione del danno tra i convenuti, reputa il Collegio - in accordo con l’avviso del Procuratore Regionale - che stante la indubitabile maggiore gravità ed efficienza causale della condotta della Banca Popolare Pugliese nella causazione del danno che ne occupa rispetto a quella degli altri convenuti, tenuto conto delle considerazioni espresse, con riguardo alla posizione di quest’ultimi, ai punti che precedono, di condannare il Tesoriere nella misura del 60%, i componenti del Collegio dei Revisori nella misura del 10% ciascuno (e dunque, nel complesso, per il 30%) ed il Segretario Comunale nella misura del 10%. 10.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. PER
QUESTI MOTIVI la
Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Puglia, definitivamente
pronunciando, condanna, in via sussidiaria, la
Banca Popolare Pugliese, corrente
in Matino,
in
persona del suo legale rappresentante pro tempore, P.
A., M. L., S.
F.
e B.
A.
al pagamento in favore del Comune di Melissano delle percentuali appresso
indicate della somma che dovesse eventualmente residuare
dalla infruttuosa escussione di C.
S.,
in esecuzione della condanna pronunciata in via principale, con la Sentenza
parziale n. 45/99 in data 17.2.1999: -
Banca
Popolare Pugliese
- 60% (sessantapercento); -
P.
A.
- 10% (diecipercento); -
M.
L.
– 10% (diecipercento); -
S.
F.
– 10% (diecipercento); -
B.
A.
– 10% (diecipercento); Condanna, altresì, i predetti al pagamento, nelle stesse misure percentuali, delle ulteriori spese di giudizio, rispetto quelle liquidate con la soprarichiamata sentenza parziale, che, sino all’originale della presente sentenza, si liquidano in £.
Manda
alla Segreteria per le comunicazioni di rito. Così deciso, in Bari, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2001. L’Estensore
IL
PRESIDENTE
Depositata
in Segreteria il
IL DIRIGENTE
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