REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

composta dai seguenti magistrati:

de MARCO dott. Ignazio                                        Presidente f. f.

ROMANELLI dott. Francesco Paolo                     Consigliere

LASALVIA dott. Massimo                                      I° Referendario rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 018650 (ex 650/R) del registro di Segreteria, instaurato, su citazione del Procuratore Regionale nei confronti di: L. G., nato a Modugno (BA) il 6.1.1940 ed ivi residente, alla via U. Foscolo n. 43, P. C., nata a Modugno (BA) il 29.12.1951 ed ivi residente alla via Caduti sul lavoro, n. 15, E. B., nato a Bitonto (BA) l’1.10.1948 ed ivi residente alla via Garibaldi n. 36, tutti elettivamente domiciliati in Bari, alla via Principe Amedeo 234, presso lo studio dell’avv. Piero Lorusso.

Uditi nella pubblica udienza del 23 novembre 2000 il relatore, dott. Massimo LASALVIA, l’avv. Piero LORUSSO per i convenuti ed il rappresentante del Pubblico Ministero nella persona del sostituto procuratore generale, dott. Antonio D’AMATO;

Visto l’atto di citazione in data 10 luglio 2000, depositato in Segreteria il 12 successivo,

Esaminati gli atti e documenti tutti del fascicolo di causa;    

considerato in

FATTO

1. Con l’atto di citazione in epigrafe il Procuratore Regionale ha convenuto in giudizio davanti a questa Sezione Giurisdizionale L. G., P. C. ed  E. B., componenti della Commissione Medica di prima istanza, istituita presso la ex U.S.L. BA/12 di Modugno e Grumo Appula, per sentirli condannare al risarcimento, in favore dell’Erario, dell’importo complessivamente determinato in £ 42.107.090, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e spese di giudizio, quale danno arrecato per la concessione, in favore della Signora PERAGINE Teresa, di provvidenze economiche di invalidità civile non dovute e pertanto successivamente revocate dal Ministero del Tesoro per carenza del requisito sanitario.

Espone il Requirente che, con nota del 25 marzo 1997, pervenuta il 12.6.1997, la Procura Regionale veniva informata, ai sensi dell’art. 3, comma 10, della legge 26 luglio 1988, n.291, che il Ministero del Tesoro, con decreto direttoriale n. 4401/10 del 5.3.1997, aveva disposto la revoca del provvedimento di concessione dell’assegno mensile di invalidità civile in godimento di PERAGINE Teresa, nata a Bitetto (BA) il 23.10.1934, per carenza del requisito sanitario, in quanto la riduzione della capacità lavorativa accertata in sede di verifica era risultata inferiore a quella stabilita per fruire di detta provvidenza.

Alla predetta Peragine, l’assegno mensile era stato accordato dal Comitato Provinciale di Assistenza e Beneficenza Pubblica di Bari, nella seduta del 15.10.1990, con decorrenza dall’1.11.1986, sulla base degli accertamenti praticati dall’apposita Commissione di prima istanza, istituita presso l’U.S.L. BA/12, la quale nella seduta del 1.6.1988 poi definita il 27.4.1989, a seguito di visita dell’interessata, aveva formulato diagnosi di “arteriosclerosi cerebrale, ipertiroidismo, cardiopatia miocardiosclerotica, nevrosi d’ansia”, riconoscendole una riduzione della capacità lavorativa del 76%.

In sede di verifica della permanenza dei requisiti sanitari per usufruire del beneficio, i medici incaricati avevano poi sottoposto la Peragine, in data 9.12.1996, a nuova visita medica, con accertamenti specialistici, all’esito dei quali, nella relazione, inviata alla Direzione Generale dei Servizi Vari e delle Pensioni di Guerra, era stata riportata la seguente diagnosi: “Ipertensione arteriosa in buon compenso emodinamico” con invalidità accertata del 10%. Di conseguenza, con lo stesso documento, i medici verificatori avevano avanzato proposta di revoca delle provvidenze accordate, disposta poi dalla Prefettura di Bari a far tempo dalla stessa data della verifica, benché la relativa corresponsione sia proseguita fino al 30.6.1997.

La Prefettura di Bari, interpellata in sede istruttoria, comunicava che alla Peragine Teresa, in dipendenza del precedente provvedimento di concessione della provvidenza, erano stati erogati complessivamente, dall’1.11.1986 al 30.6.1997, assegni per £ 42.107.090.

Così quantificato l’ammontare del pregiudizio arrecato all’Erario, ai componenti della Commissione Medica di prima istanza, quali presunti responsabili di esso, la Procura attrice notificava l’informativa ante causam, prevista dall’art. 5, 1° comma, D.L. n. 453/93, conv. con legge 14.1.1994, n.19, con atto in data 8.11.1999. In seguito, con istanza del 23.3.2000, la stessa Procura, per esigenze di supplemento istruttorio con accertamenti da effettuarsi presso la AUSL BA/3 di Grumo Appula, chiedeva la proroga del termine di legge per l’emanazione dell’atto di citazione, concessa poi con decreto n. 24/R/00 di questa Sezione emesso alla camera di consiglio del 19 aprile 2000.

2. Le deduzioni pervenute non sono apparse al P.M. idonee a superare i motivi degli addebiti. Di qui, l’atto introduttivo dell’odierno giudizio in base al quale del danno de quo sono stati chiamati a rispondere i componenti della Commissione di prima istanza presso la USL BA/12, dottori P. C., L. G. ed E. B., mentre alcun procedimento si è ritenuto di intentare, ai sensi del co. 1 art. 1 della legge n. 20/1994, come sostituito dall’art. 3 della legge n. 639/1996, a carico degli eredi del presidente della Commissione dott. T. G., nel frattempo deceduto.

In conseguenza di quanto precede, gli evocati in causa si sono costituiti a mezzo di memoria difensiva dell’avv. Piero Lorusso del Foro di Bari in data 20.10.2000, depositata in Segreteria il 28.10.2000. In essa il difensore ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione della Corte dei conti trattandosi, nel caso di specie, di danno cagionato ad Ente diverso da quello di appartenenza; ha eccepito inoltre la nullità del decreto di fissazione di camera di consiglio, dell’ordinanza di proroga e dell’atto di citazione per omessa notifica presso il domicilio eletto e presso il procuratore domiciliatario, nonché l’intervenuta prescrizione dell’azione di responsabilità essendo i fatti contestati avvenuti in data 1.11.1986 (decorrenza della pensione di invalidità), in data 1.6.1988 (seduta della Commissione di prima istanza), in data 27.4.1989 (definizione dell’accertamento). Nel merito, l’insussistenza di responsabilità dei convenuti sia sotto il profilo oggettivo - per la correttezza delle procedure seguite dai sanitari e per la giustificabilità  di una diversa valutazione del grado di invalidità stanti la diversità delle tabelle di raffronto e la reversibilità delle patologie riscontrate – sia sotto il profilo soggettivo per assenza di dolo o colpa grave nella condotta dei convenuti.

All’udienza odierna le parti presenti rifacendosi all’atto introduttivo ed alle memorie, ne hanno illustrato e sviluppato i punti qualificanti.

L’avvocato Lorusso ha ribadito le eccezioni preliminari di difetto di giurisdizione, di prescrizione dell’azione e di nullità dell’atto di citazione per omessa notifica presso il procuratore domiciliatario posto che, nel caso del dott. E., l’atto risulta notificato al figlio minore. Nel merito, ha sottolineato che l’azione è fondata su un accertamento avvenuto a ben dieci anni di distanza dal precedente svolto dai convenuti, e sulla base di tabelle del tutto diverse da quelle oggetto d’esame da parte degli odierni resistenti; inoltre, non è stata acquisita la documentazione medico-specialistica sulla quale la Commissione ha fondato la propria valutazione di invalidità. Ha pertanto concluso con la richiesta, in via principale, di mandare assolti i convenuti, e, in subordine, di acquisire la predetta documentazione medica presso la Commissione o presso il privato beneficiario.

Il Pubblico Ministero ha contrastato l’eccepito difetto di giurisdizione richiamando la radicata giurisprudenza della Corte dei conti in base alla quale è affermata l’esistenza di un rapporto di servizio tra i componenti delle Commissioni per gli invalidi civili e l’Amministrazione pubblica statale cui spetta la corresponsione dei benefici. Quanto alla nullità del decreto di fissazione della camera di consiglio e del decreto concessivo della proroga, non vi è applicazione dell’art. 170 c.p.c. trattandosi di fase pre-processuale; l’atto di citazione, nel caso dell’E., risulta notificato a persona “capace e convivente qualificatosi in sua precaria assenza”; quanto poi alla eccepita prescrizione, evidenzia trattarsi di caso di doloso occultamento per cui il diritto poteva farsi valere solo dal 1996, con la visita di verifica. Nel merito, alcune delle patologie rilevate, quali l’arteriosclerosi, non più riscontrate non possono regredire con l’età. Inoltre, l’esito di un ulteriore visita cui la Perugine si è sottoposta più di recente, in data 14.10.1997, appare sovrapponibile a quello della visita di verifica e concorde nello stabilire al 10% l’invalidità riscontrata. Si è infine opposto alla richiesta di supplemento istruttorio richiamando le ricerche già svolte, con esito negativo, dalla Guardia di Finanza presso l’Ufficio Commissione Invalidi Civili dell’O.M. di Bari, ove, dei tredici fascicoli afferenti le pratiche trattate dalla Commissione alla stessa seduta del 27.4.1989, l’unico riscontrato mancante è stato proprio quello concernente la Perugine.

Considerato in

 

diritto

Dai convenuti sono state prospettate varie eccezioni processuali e sostanziali che il Collegio, in via preliminare, deve darsi carico di risolvere gradatamente ed in ordine logico.

1 - Innanzitutto viene eccepito il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, sulla base della previsione normativa (co. 4 dell’art. 1 della legge n. 20 del 1994 nel testo sostituito dall’art. 3, I° co., lett. c-bis della legge n. 639 del 1996) secondo cui la Corte giudica sulla responsabilità amministrativa degli amministratori e dipendenti pubblici anche quando il danno sia stato cagionato ad amministrazioni o enti pubblici diversi da quelli di appartenenza, per i fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore dell’anzidetta legge n. 20 (15 gennaio 1994).

L’eccezione è priva di pregio.

Ed invero, i componenti della Commissione medica periferica per le pensioni di invalidità civile, pur essendo incardinati nella relativa U.S.L., nel pronunciarsi sull’infermità e sul conseguente grado inabilitante del soggetto interessato ai fini della corresponsione del trattamento economico previsto per gli invalidi civili, hanno svolto un’attività ad essi demandata dalla legge e relativa ad un procedimento finalizzato ad una erogazione (eventuale) a carico del bilancio dello Stato, sì che si pongono - nello svolgere tale attività - in un rapporto di servizio con l’Amministrazione dell’Interno cui spetta la corresponsione del beneficio. Ciò sulla base della consolidata giurisprudenza della Corte, da ultimo avallata dalle sentenze nn. 257 e 258 del 26.10.1999 della Sez. III^ Centrale d’Appello.

2 - La seconda eccezione si riferisce alla non esercitabilità dell’azione per intervenuta prescrizione per decorso quinquennio dalla commissione del fatto, individuato nella definizione dell’accertamento da parte della Commissione di prima istanza (27.4.1989) ovvero nella decorrenza della pensione di invalidità (dall’1.11.1986).

Ritiene in proposito il Collegio che l’aver agganciato la decorrenza del termine prescrizionale al “fatto dannoso” anziché alla “commissione del fatto” (secondo la previsione dell’art. 58 L. n. 142/1990) sta a significare che l’intera fattispecie, comprensiva del fatto commissivo o omissivo e dell’evento di danno, deve assumersi come verificata e conoscibile, cosicché laddove il fatto/azione si presenti inizialmente neutrale è solo con la scoperta degli elementi costitutivi del danno che può dirsi realizzato il fatto dannoso.

Non v’è dubbio che nel caso di specie la conoscenza e la scoperta che l’assegno di invalidità era in godimento di persona priva del prescritto requisito sanitario si è avuta solo con la visita di verifica del 9.12.1996 da parte dei medici all’uopo incaricati dal Ministero del Tesoro.

 Poiché l’invito a dedurre è stato notificato a tutti gli intimati nel mese di novembre 1999 e la citazione è stata notificata tra il luglio ed il settembre 2000, l’azione di responsabilità risulta esercitata tempestivamente.

3. Allo stesso modo va respinta l’eccezione di nullità del decreto di fissazione della camera di consiglio e dell’ordinanza di proroga, nonché dell’atto di citazione per omessa notifica presso il domicilio eletto e presso il procuratore domiciliatario. L’art. 170 c.p.c. è infatti invocabile solo allorchè le parti si siano costituite in giudizio, cosa che, nel caso di specie, è avvenuta con la memoria depositata il 28.10.2000. Quanto poi all’irrituale notifica a minore dell’atto di citazione nei confronti del dott. E. B., risulta per tabulas che la notifica dell’atto è stata effettuata il 25.7.2000 mediante consegna di copia nelle mani del figlio E. G.“capace e convivente qualificatosi in sua precaria assenza”. Né risulta fornita in proposito prova contraria da parte del resistente.

4. Passando al merito di causa, dalla esposizione emergono tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa, ed, in particolare, l’esistenza del nesso causale tra i fatti di comportamento quali descritti in narrativa e l’evento lesivo concretato in una maggiore spesa, costituita dagli assegni indebitamente fatti erogare a favore della Peragine.

Il danno si ricollega, infatti, alla grave inosservanza di quei doveri di diligenza e di perizia professionale i quali si debbono rapportare alla posizione dei dipendenti pubblici.

Nel caso che ne occupa, difatti, appare eloquente già il divario tra le due percentuali riscontrate (76% dalla Commissione di prima istanza e 10% dalla Commissione medica provinciale), una valutazione sproporzionata dell’invalidità ad opera dei componenti la Commissione che effettuò la visita definita poi il 27.4.1989, che non trova ragionevole supporto nell’infermità accertata e nella diagnosi enunciata.

Né può ragionevolmente sostenersi che alcune delle principali infermità all’epoca riscontrate, quali la cardiopatia miocardiosclerotica e l’arteriosclerosi cerebrale – entrambe notoriamente destinate ad evolvere in senso peggiorativo col trascorrere degli anni e quindi con l’invecchiamento del malato – possano essere state oggetto di fenomeni di totale remissione, tanto da sparire completamente, insieme all’ipertiroidismo, sia dalla diagnosi formulata dalla Commissione provinciale del Ministero del Tesoro a seguito della visita del 9.12.1996 (ipertensione arteriosa in buon compenso emodinamico), sia dagli esiti – sovrapponibili coi precedenti – della nuova visita richiesta dall’interessata presso la Commissione di prima istanza di Grumo Appula il 14.10.1997 (sindrome vertiginosa in soggetto con ipertensione arteriosa).

Vero è invece che i componenti della Commissione di prima istanza operarono con superficialità, tanto nel descrivere in modo assolutamente generico ed inesatto le infermità riscontrate, quanto nel far loro derivare percentuali di invalidità spropositate. Né pare possibile richiamare, a sostegno delle contestate diagnosi, accertamenti strumentali e di laboratorio di cui non si rinviene traccia nel verbale di visita e di cui non è stato possibile riscontrare l’esistenza neanche a seguito degli accertamenti diretti operati dalla Guardia di Finanza presso la A.U.S.L. BA/3 (cfr. verbale del 27.6.2000 del Nucleo Regionale Polizia Tributaria Puglia).

5. Per quanto attiene infine la sussistenza nella condotta tenuta dai medici componenti la Commissione di prima istanza del requisito della colpa grave, autorevole giurisprudenza della Corte (Sez. III Centrale di Appello, n. 320/96) ha chiarito che “la colpa grave, in linea generale e nello specifico settore delle attività pubbliche, deve intendersi come la mancata osservanza di quel minimo livello di diligenza richiesto dalla natura delle mansioni esercitate ed al quale, secondo una comune constatazione, si attiene, e non potrebbe non attenersi, la generalità dei soggetti che svolgono le medesime funzioni”.

Ancor più di recente si è precisato che “la colpa grave richiesta perchè il danno sia addossato all’esercente di un’attività professionale non coincide sempre con la culpa lata del diritto romano, quae dolo equiparatur. La colpa grave del professionista, in altri termini, dà luogo ad una forma attenuata di responsabilità - in ragione della difficoltà e del rischio - perchè ad integrarla non vengono adibite quelle cautele, cure o conoscenze che costituiscono lo standard minimo di diligenza richiesto a quel determinato professionista.

Perchè si abbia colpa grave non è richiesto perciò che il professionista abbia tenuto un comportamento assolutamente scriteriato e abnorme, ma è sufficiente che egli abbia omesso di attivarsi - come si attiverebbe - nelle stesse situazioni - anche il meno provveduto degli esercenti quella determinata attività.

La giurisprudenza contabile ha recepito questo insegnamento, non richiedendo più la negligenza più grossolana, ma limitandosi ad accertare che nelle fattispecie concrete l’agente abbia serbato, comunque, un comportamento contrario a regole deontologiche elementari.”( Sez. Giur. Emilia Romagna, 27.11.1996, n. 697).

Facendo applicazione di tali principi non può porsi in dubbio che il comportamento tenuto dai dottori P., L. ed E. sia gravemente colpevole, attesa la sua contrarietà alle fondamentali regole deontologiche proprie della categorie professionale cui essi appartengono.

Si ritiene pertanto conclusivamente che i predetti sanitari debbano essere condannati a risarcire il danno che va complessivamente rideterminato in £ 30.000.000 facendo uso del potere di riduzione dell’addebito, anche in considerazione della quota di danno irrisarcibile che rimane a carico del presidente della Commissione, il defunto dott. G. T.

Sulla somme come determinate, in accoglimento della richiesta formulata dal P.M., deve farsi luogo a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT sulla variazione annuale del costo della vita. Sono inoltre dovuti gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo (SS.RR. 10 aprile 1992, n. 760/A), oltre alle spese di giudizio che si liquidano in dispositivo.

P. Q. M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

definitivamente pronunciando, in relazione ai fatti di cui all’atto di citazione della Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Puglia, condanna P. C., L. G. ed E. B. al pagamento, in favore dell’Erario, della somma di £ 30.000.000, da ripartirsi in parti uguali, oltre a rivalutazione ed interessi legali, nei sensi di cui in motivazione, ed al rimborso delle spese processuali che liquida in £ 2.000.000 (duemilioni);

Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio del giorno 23 novembre 2000.

    L'ESTENSORE                                             IL PRESIDENTE f. f.

(Massimo LASALVIA)                                   (Ignazio de MARCO)

 

 

Depositata in Segreteria il giorno

                                                                                                                                                                                                                        IL DIRIGENTE