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REPUBBLICA
ITALIANA In nome del Popolo
Italiano LA
CORTE DEI CONTI SEZIONE
GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA composta
dai seguenti magistrati: de
MARCO dott. Ignazio
Presidente f. f. ROMANELLI
dott. Francesco Paolo
Consigliere LASALVIA
dott. Massimo
I° Referendario rel. ha
pronunciato la seguente SENTENZA nel
giudizio di responsabilità iscritto al n. 018650
(ex 650/R) del registro di Segreteria, instaurato, su citazione del
Procuratore Regionale nei confronti di: L.
G., nato
a Modugno (BA) il 6.1.1940 ed ivi residente, alla via U. Foscolo n. 43, P.
C., nata
a Modugno (BA) il 29.12.1951 ed ivi residente alla via Caduti sul lavoro, n.
15, E. B.,
nato a Bitonto (BA) l’1.10.1948 ed ivi residente alla via Garibaldi n. 36,
tutti elettivamente domiciliati in Bari, alla via Principe Amedeo 234, presso
lo studio dell’avv. Piero Lorusso. Uditi
nella pubblica udienza del 23 novembre 2000 il relatore, dott. Massimo
LASALVIA, l’avv. Piero LORUSSO per i convenuti ed il rappresentante del
Pubblico Ministero nella persona del sostituto procuratore generale, dott.
Antonio D’AMATO; Visto
l’atto di citazione in data 10 luglio 2000, depositato in Segreteria il 12
successivo, Esaminati
gli atti e documenti tutti del fascicolo di causa;
considerato
in FATTO 1.
Con l’atto di citazione in epigrafe il Procuratore Regionale ha convenuto in
giudizio davanti a questa Sezione Giurisdizionale L.
G., P. C. ed E. B.,
componenti della Commissione Medica di prima istanza, istituita presso la ex
U.S.L. BA/12 di Modugno e Grumo Appula, per sentirli condannare al
risarcimento, in favore dell’Erario, dell’importo complessivamente
determinato in £ 42.107.090, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria
e spese di giudizio, quale danno arrecato per la concessione, in favore della
Signora PERAGINE Teresa, di provvidenze economiche di invalidità civile non
dovute e pertanto successivamente revocate dal Ministero del Tesoro per
carenza del requisito sanitario. Espone
il Requirente che, con nota del 25 marzo 1997, pervenuta il 12.6.1997, la
Procura Regionale veniva informata, ai sensi dell’art. 3, comma 10, della
legge 26 luglio 1988, n.291, che il Ministero del Tesoro, con decreto
direttoriale n. 4401/10 del 5.3.1997, aveva disposto la revoca del
provvedimento di concessione dell’assegno mensile di invalidità civile in
godimento di PERAGINE Teresa, nata a Bitetto (BA) il 23.10.1934, per carenza
del requisito sanitario, in quanto la riduzione della capacità lavorativa
accertata in sede di verifica era risultata inferiore a quella stabilita per
fruire di detta provvidenza. Alla
predetta Peragine, l’assegno mensile era stato accordato dal Comitato
Provinciale di Assistenza e Beneficenza Pubblica di Bari, nella seduta del
15.10.1990, con decorrenza dall’1.11.1986, sulla base degli accertamenti
praticati dall’apposita Commissione di prima istanza, istituita presso l’U.S.L.
BA/12, la quale nella seduta del 1.6.1988 poi definita il 27.4.1989, a seguito
di visita dell’interessata, aveva formulato diagnosi di “arteriosclerosi
cerebrale, ipertiroidismo, cardiopatia miocardiosclerotica, nevrosi d’ansia”,
riconoscendole una riduzione della capacità lavorativa del 76%. In
sede di verifica della permanenza dei requisiti sanitari per usufruire del
beneficio, i medici incaricati avevano poi sottoposto la Peragine, in data
9.12.1996, a nuova visita medica, con accertamenti specialistici, all’esito
dei quali, nella relazione, inviata alla Direzione Generale dei Servizi Vari e
delle Pensioni di Guerra, era stata riportata la seguente diagnosi: “Ipertensione
arteriosa in buon compenso emodinamico” con invalidità accertata del
10%. Di conseguenza, con lo stesso documento, i medici verificatori avevano
avanzato proposta di revoca delle provvidenze accordate, disposta poi dalla
Prefettura di Bari a far tempo dalla stessa data della verifica, benché la
relativa corresponsione sia proseguita fino al 30.6.1997. La
Prefettura di Bari, interpellata in sede istruttoria, comunicava che alla
Peragine Teresa, in dipendenza del precedente provvedimento di concessione
della provvidenza, erano stati erogati complessivamente, dall’1.11.1986 al
30.6.1997, assegni per £
42.107.090. Così
quantificato l’ammontare del pregiudizio arrecato all’Erario, ai
componenti della Commissione Medica di prima istanza, quali presunti
responsabili di esso, la Procura attrice notificava l’informativa ante
causam, prevista dall’art. 5, 1° comma, D.L. n. 453/93, conv. con legge
14.1.1994, n.19, con atto in data 8.11.1999. In seguito, con istanza del
23.3.2000, la stessa Procura, per esigenze di supplemento istruttorio con
accertamenti da effettuarsi presso la AUSL BA/3 di Grumo Appula, chiedeva la
proroga del termine di legge per l’emanazione dell’atto di citazione,
concessa poi con decreto n. 24/R/00 di questa Sezione emesso alla camera di
consiglio del 19 aprile 2000. 2.
Le deduzioni pervenute non sono apparse al P.M. idonee a superare i motivi
degli addebiti. Di qui, l’atto introduttivo dell’odierno giudizio in base
al quale del danno de quo sono stati chiamati a rispondere i componenti della
Commissione di prima istanza presso la USL BA/12, dottori P. C., L. G. ed E.
B., mentre alcun procedimento si è ritenuto di intentare, ai sensi del co. 1
art. 1 della legge n. 20/1994, come sostituito dall’art. 3 della legge n.
639/1996, a carico degli eredi del presidente della Commissione dott. T. G.,
nel frattempo deceduto. In
conseguenza di quanto precede, gli evocati in causa si sono costituiti a mezzo
di memoria difensiva dell’avv. Piero Lorusso del Foro di Bari in data
20.10.2000, depositata in Segreteria il 28.10.2000. In essa il difensore ha
preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione della Corte dei conti
trattandosi, nel caso di specie, di danno cagionato ad Ente diverso da quello
di appartenenza; ha eccepito inoltre la nullità del decreto di fissazione di
camera di consiglio, dell’ordinanza di proroga e dell’atto di citazione
per omessa notifica presso il domicilio eletto e presso il procuratore
domiciliatario, nonché l’intervenuta prescrizione dell’azione di
responsabilità essendo i fatti contestati avvenuti in data 1.11.1986
(decorrenza della pensione di invalidità), in data 1.6.1988 (seduta della
Commissione di prima istanza), in data 27.4.1989 (definizione dell’accertamento).
Nel merito, l’insussistenza di responsabilità dei convenuti sia sotto il
profilo oggettivo - per la correttezza delle procedure seguite dai sanitari e
per la giustificabilità di una
diversa valutazione del grado di invalidità stanti la diversità delle
tabelle di raffronto e la reversibilità delle patologie riscontrate – sia
sotto il profilo soggettivo per assenza di dolo o colpa grave nella condotta
dei convenuti. All’udienza
odierna le parti presenti rifacendosi all’atto introduttivo ed alle memorie,
ne hanno illustrato e sviluppato i punti qualificanti. L’avvocato
Lorusso ha ribadito le eccezioni preliminari di difetto di giurisdizione, di
prescrizione dell’azione e di nullità dell’atto di citazione per omessa
notifica presso il procuratore domiciliatario posto che, nel caso del dott.
E., l’atto risulta notificato al figlio minore. Nel merito, ha sottolineato
che l’azione è fondata su un accertamento avvenuto a ben dieci anni di
distanza dal precedente svolto dai convenuti, e sulla base di tabelle del
tutto diverse da quelle oggetto d’esame da parte degli odierni resistenti;
inoltre, non è stata acquisita la documentazione medico-specialistica sulla
quale la Commissione ha fondato la propria valutazione di invalidità. Ha
pertanto concluso con la richiesta, in via principale, di mandare assolti i
convenuti, e, in subordine, di acquisire la predetta documentazione medica
presso la Commissione o presso il privato beneficiario. Il
Pubblico Ministero ha contrastato l’eccepito difetto di giurisdizione
richiamando la radicata giurisprudenza della Corte dei conti in base alla
quale è affermata l’esistenza di un rapporto di servizio tra i componenti
delle Commissioni per gli invalidi civili e l’Amministrazione pubblica
statale cui spetta la corresponsione dei benefici. Quanto alla nullità del
decreto di fissazione della camera di consiglio e del decreto concessivo della
proroga, non vi è applicazione dell’art. 170 c.p.c. trattandosi di fase
pre-processuale; l’atto di citazione, nel caso dell’E., risulta notificato
a persona “capace e convivente qualificatosi in sua precaria assenza”;
quanto poi alla eccepita prescrizione, evidenzia trattarsi di caso di doloso
occultamento per cui il diritto poteva farsi valere solo dal 1996, con la
visita di verifica. Nel merito, alcune delle patologie rilevate, quali l’arteriosclerosi,
non più riscontrate non possono regredire con l’età. Inoltre, l’esito di
un ulteriore visita cui la Perugine si è sottoposta più di recente, in data
14.10.1997, appare sovrapponibile a quello della visita di verifica e concorde
nello stabilire al 10% l’invalidità riscontrata. Si è infine opposto alla
richiesta di supplemento istruttorio richiamando le ricerche già svolte, con
esito negativo, dalla Guardia di Finanza presso l’Ufficio Commissione
Invalidi Civili dell’O.M. di Bari, ove, dei tredici fascicoli afferenti le
pratiche trattate dalla Commissione alla stessa seduta del 27.4.1989, l’unico
riscontrato mancante è stato proprio quello concernente la Perugine. Considerato
in
diritto Dai
convenuti sono state prospettate varie eccezioni processuali e sostanziali che
il Collegio, in via preliminare, deve darsi carico di risolvere gradatamente
ed in ordine logico. 1
-
Innanzitutto viene eccepito il difetto di giurisdizione della Corte dei conti,
sulla base della previsione normativa (co. 4 dell’art. 1 della legge n. 20
del 1994 nel testo sostituito dall’art. 3, I° co., lett. c-bis
della legge n. 639 del 1996) secondo cui la Corte giudica sulla
responsabilità amministrativa degli amministratori e dipendenti pubblici
anche quando il danno sia stato cagionato ad amministrazioni o enti pubblici
diversi da quelli di appartenenza, per i fatti commessi successivamente alla
data di entrata in vigore dell’anzidetta legge n. 20 (15 gennaio 1994). L’eccezione
è priva di pregio. Ed
invero, i componenti della Commissione medica periferica per le pensioni di
invalidità civile, pur essendo incardinati nella relativa U.S.L., nel
pronunciarsi sull’infermità e sul conseguente grado inabilitante del
soggetto interessato ai fini della corresponsione del trattamento economico
previsto per gli invalidi civili, hanno svolto un’attività ad essi
demandata dalla legge e relativa ad un procedimento finalizzato ad una
erogazione (eventuale) a carico del bilancio dello Stato, sì che si pongono -
nello svolgere tale attività - in un rapporto di servizio con l’Amministrazione
dell’Interno cui spetta la corresponsione del beneficio. Ciò sulla base
della consolidata giurisprudenza della Corte, da ultimo avallata dalle
sentenze nn. 257 e 258 del 26.10.1999 della Sez. III^ Centrale d’Appello. 2
- La seconda eccezione si riferisce alla non esercitabilità dell’azione per
intervenuta prescrizione per decorso quinquennio dalla commissione del fatto,
individuato nella definizione dell’accertamento da parte della Commissione
di prima istanza (27.4.1989) ovvero nella decorrenza della pensione di
invalidità (dall’1.11.1986). Ritiene
in proposito il Collegio che l’aver agganciato la decorrenza del termine
prescrizionale al “fatto dannoso” anziché alla “commissione del fatto”
(secondo la previsione dell’art. 58 L. n. 142/1990) sta a significare che l’intera
fattispecie, comprensiva del fatto commissivo o omissivo e dell’evento di
danno, deve assumersi come verificata e conoscibile, cosicché laddove il
fatto/azione si presenti inizialmente neutrale è solo con la scoperta degli
elementi costitutivi del danno che può dirsi realizzato il fatto dannoso. Non
v’è dubbio che nel caso di specie la conoscenza e la scoperta che l’assegno
di invalidità era in godimento di persona priva del prescritto requisito
sanitario si è avuta solo con la visita di verifica del 9.12.1996 da parte
dei medici all’uopo incaricati dal Ministero del Tesoro. Poiché
l’invito a dedurre è stato notificato a tutti gli intimati nel mese di
novembre 1999 e la citazione è stata notificata tra il luglio ed il settembre
2000, l’azione di responsabilità risulta esercitata tempestivamente. 3.
Allo
stesso modo va respinta l’eccezione di nullità del decreto di fissazione
della camera di consiglio e dell’ordinanza di proroga, nonché dell’atto
di citazione per omessa notifica presso il domicilio eletto e presso il
procuratore domiciliatario. L’art. 170 c.p.c. è infatti invocabile solo
allorchè le parti si siano costituite in giudizio, cosa che, nel caso di
specie, è avvenuta con la memoria depositata il 28.10.2000. Quanto poi all’irrituale
notifica a minore dell’atto di citazione nei confronti del dott. E. B.,
risulta per tabulas che la notifica dell’atto è stata effettuata il
25.7.2000 mediante consegna di copia nelle mani del figlio E. G.“capace
e convivente qualificatosi in sua precaria assenza”. Né risulta fornita in
proposito prova contraria da parte del resistente. 4.
Passando al merito di causa, dalla esposizione emergono tutti gli elementi
costitutivi della responsabilità amministrativa, ed, in particolare, l’esistenza
del nesso causale tra i fatti di comportamento quali descritti in narrativa e
l’evento lesivo concretato in una maggiore spesa, costituita dagli assegni
indebitamente fatti erogare a favore della Peragine. Il
danno si ricollega, infatti, alla grave inosservanza di quei doveri di
diligenza e di perizia professionale i quali si debbono rapportare alla
posizione dei dipendenti pubblici. Nel
caso che ne occupa, difatti, appare eloquente già il divario tra le due
percentuali riscontrate (76% dalla Commissione di prima istanza e 10% dalla
Commissione medica provinciale), una valutazione sproporzionata dell’invalidità
ad opera dei componenti la Commissione che effettuò la visita definita poi il
27.4.1989, che non trova ragionevole supporto nell’infermità accertata e
nella diagnosi enunciata. Né
può ragionevolmente sostenersi che alcune delle principali infermità all’epoca
riscontrate, quali la cardiopatia miocardiosclerotica e l’arteriosclerosi
cerebrale – entrambe notoriamente destinate ad evolvere in senso
peggiorativo col trascorrere degli anni e quindi con l’invecchiamento del
malato – possano essere state oggetto di fenomeni di totale remissione,
tanto da sparire completamente, insieme all’ipertiroidismo, sia dalla
diagnosi formulata dalla Commissione provinciale del Ministero del Tesoro a
seguito della visita del 9.12.1996 (ipertensione arteriosa in buon compenso
emodinamico), sia dagli esiti – sovrapponibili coi precedenti – della
nuova visita richiesta dall’interessata presso la Commissione di prima
istanza di Grumo Appula il 14.10.1997 (sindrome vertiginosa in soggetto con
ipertensione arteriosa). Vero
è invece che i componenti della Commissione di prima istanza operarono con
superficialità, tanto nel descrivere in modo assolutamente generico ed
inesatto le infermità riscontrate, quanto nel far loro derivare percentuali
di invalidità spropositate. Né pare possibile richiamare, a sostegno delle
contestate diagnosi, accertamenti strumentali e di laboratorio di cui non si
rinviene traccia nel verbale di visita e di cui non è stato possibile
riscontrare l’esistenza neanche a seguito degli accertamenti diretti operati
dalla Guardia di Finanza presso la A.U.S.L. BA/3 (cfr. verbale del 27.6.2000
del Nucleo Regionale Polizia Tributaria Puglia). 5.
Per quanto attiene infine la sussistenza nella condotta tenuta dai medici
componenti la Commissione di prima istanza del requisito della colpa grave,
autorevole giurisprudenza della Corte (Sez. III Centrale di Appello, n.
320/96) ha chiarito che “la
colpa grave, in linea generale e nello specifico settore delle attività
pubbliche, deve intendersi come la mancata osservanza di quel minimo livello
di diligenza richiesto dalla natura delle mansioni esercitate ed al quale,
secondo una comune constatazione, si attiene, e non potrebbe non attenersi, la
generalità dei soggetti che svolgono le medesime funzioni”. Ancor
più di recente si è precisato che “la
colpa grave richiesta perchè il danno sia addossato all’esercente di un’attività
professionale non coincide sempre con la culpa
lata del diritto romano, quae dolo
equiparatur. La colpa grave del professionista, in altri termini, dà
luogo ad una forma attenuata di responsabilità - in ragione della difficoltà
e del rischio - perchè ad integrarla non vengono adibite quelle cautele, cure
o conoscenze che costituiscono lo standard
minimo di diligenza richiesto
a quel determinato professionista. Perchè
si abbia colpa grave non è richiesto perciò che il professionista abbia
tenuto un comportamento assolutamente scriteriato e abnorme, ma è sufficiente
che egli abbia omesso di attivarsi - come si attiverebbe - nelle stesse
situazioni - anche il meno provveduto degli esercenti quella determinata
attività. La
giurisprudenza contabile ha recepito questo insegnamento, non richiedendo più
la negligenza più grossolana, ma limitandosi ad accertare che nelle
fattispecie concrete l’agente abbia serbato, comunque, un comportamento
contrario a regole deontologiche elementari.”(
Sez. Giur. Emilia Romagna, 27.11.1996, n. 697). Facendo
applicazione di tali principi non può porsi in dubbio che il comportamento
tenuto dai dottori P., L. ed
E. sia
gravemente colpevole, attesa la sua contrarietà alle fondamentali regole
deontologiche proprie della categorie professionale cui essi appartengono. Si
ritiene pertanto conclusivamente che i predetti sanitari debbano essere
condannati a risarcire il danno che va complessivamente rideterminato in £
30.000.000 facendo uso del potere di riduzione dell’addebito, anche in
considerazione della quota di danno irrisarcibile che rimane a carico del
presidente della Commissione, il defunto dott. G. T. Sulla
somme come determinate, in accoglimento della richiesta formulata dal P.M.,
deve farsi luogo a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT sulla
variazione annuale del costo della vita. Sono inoltre dovuti gli interessi
legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo
(SS.RR. 10 aprile 1992, n. 760/A), oltre alle spese di giudizio che si
liquidano in dispositivo. P.
Q. M. LA
CORTE DEI CONTI SEZIONE
GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA definitivamente
pronunciando, in relazione ai fatti di cui all’atto di citazione della
Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Puglia, condanna
P. C., L. G. ed E. B.
al pagamento, in favore dell’Erario, della somma di £ 30.000.000,
da ripartirsi in parti uguali, oltre
a rivalutazione ed interessi legali, nei sensi di cui in motivazione, ed al
rimborso delle spese processuali che liquida in £ 2.000.000 (duemilioni); Così
deciso in Bari, nella Camera di Consiglio del giorno 23 novembre 2000.
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE f. f. (Massimo
LASALVIA)
(Ignazio
de MARCO)
Depositata
in Segreteria il giorno
IL DIRIGENTE
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