Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Puglia – 3 maggio 2001, n. 361/EL/01 – Pres. Giampaolino – Cons. Rana – Rel. Romanelli- M. A. (Avv. Agostino Meale e Marco Palieri), C. V. N. (Avv. Tomaso Savito) - P.m. (Daddabbo).

Competenza e giurisdizione – Corte dei Conti – Contabilità pubblica – Soggetti sottoposti – Direttore dei lavori – Responsabilità amministrativa – Giurisdizione – Sussistenza.

Responsabilità – Amministratore e dipendente di ente – Comune – Direttore dei lavori – Appalto lavori pubblici – Risoluzione per inadempimento – Sussistenza – Fattispecie.

Responsabilità – Amministratore e dipendente di ente – Comune – Assessore ai lavori pubblici – Appalto opera pubblica – Risarcimento danni fermo cantiere – Sussistenza – Fattispecie.

Per la sussistenza del rapporto di servizio tra direttore dei lavori ed amministrazione appaltante, e quindi per la giurisdizione della Corte dei Conti, non rileva la formalizzazione dello stesso, quanto la circostanza dello svolgimento, nei fatti, delle funzioni relative.

Il danno indiretto conseguente alla risoluzione di un contratto d’appalto per inadempimento dell’ente committente (ravvisato, nel caso di specie, nel fatto di aver aggiudicato l’appalto nonostante la inadeguatezza del progetto) comporta le responsabilità del direttore dei lavori in quanto a costui incombe, ai sensi e per le finalità di cui all’art. 5 del r.d. n. 350/1895, non solo di verificare la rispondenza del progetto all’effettiva situazione dei luoghi, al fine di evitare che al momento della consegna si accertino variazioni nelle condizioni di fatto sulle quali il progetto è basato, ma anche di effettuare un preliminare ed approfondito esame dell’elaborato in tutti i suoi elementi, sicché, costituisce preciso obbligo del direttore dei lavori segnalare tutte le carenze progettuali rilevate, ivi comprese quelle determinate dalla mancata osservanza di prescrizioni normative e tecniche.

Del danno indiretto patito dal Comune - in dipendenza della condanna al pagamento a favore di un impresa appaltatrice di un opera pubblica del risarcimento per fermo cantiere - risponde l’Assessore ai LL.PP. per aver ordinato la consegna dei lavori, poi immediatamente sospesi dal direttore dei lavori, pur essendo a conoscenza dell’inadeguatezza del progetto.

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 556/EL del registro di Segreteria, promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di M. A., rappresentato e difeso dagli Avv. Agostino Meale e Marco Palieri, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Bari, alla via Venezia n. 14, e C. V. N., rappresentato e difeso dall’Avv. Tomaso Savito, con il quale è elettivamente domiciliato in Bari, al Corso Alcide De Gasperi n. 294/A, preso lo studio dell’Avv. Michele Laricchia.

Visto l’atto di citazione in data 8.2.1999, iscritto al n. 496 del registro di Segreteria della Procura Regionale;

Esaminati gli atti ed i documenti tutti della causa;

Uditi, alla pubblica udienza del 4.10.2000 il relatore, Consigliere dott. Francesco Paolo ROMANELLI, gli Avv. Marco PALIERI e Tommaso SAVITO, per i convenuti, nonché il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Pasquale DADDABBO;

Ritenuto in

 

FATTO

Con atto di citazione in data 8 febbraio 1999, ritualmente notificato il 1° marzo 1999, il Procuratore Regionale ha convenuto dinanzi a questa Sezione Giurisdizionale M. A. e C. V. N., per sentirsi condannare al pagamento in favore del Comune di Martina Franca della somma, rispettivamente, di £. 74.500.000 e di £. 15.500.000, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio.

Le suddette somme sono pari all’importo complessivo del danno patito dal Comune di Martina Franca in dipendenza della risoluzione, per inadempimento del predetto Comune, del contratto con cui fu affidato all’Impresa Tennis Tecnica di Bari l’appalto per la realizzazione dell’impianto di illuminazione del campo sportivo di quella città, pronunciata con lodo arbitrale in data 18.5.1994.

Nello specifico, la somma di £ 74.500.000 di cui è chiamato a rispondere il convenuto M., è data dalla sommatoria (arrotondata in difetto) dell’importo di £. 58.158.413, corrisposto alla predetta impresa a tale specifico titolo (decimo dell’importo contrattuale e spese di cauzione, oltre interessi e rivalutazione) e di quello di £. 16.400.000, che costituisce la quota parte - al predetto proporzionalmente imputabile ad avviso del Procuratore Regionale - delle spese processuali relative alla procedura arbitrale di che trattasi, quantificate dal Requirente in £. 20.000.000 e, cioè, in un decimo circa di quelle complessivamente sborsate dal Comune di Martina Franca per compenso agli arbitri e spese legali (l’arbitrato ha, infatti, riguardato anche il contratto per l’esecuzione dei lavori di costruzione del campo sportivo).

L’importo di £. 15.5000.000, imputato al convenuto C. è, invece, pari alla sommatoria (arrotondata in eccesso) dell’importo riconosciuto dagli arbitri a favore della Tennis Tecnica a titolo di "fermo cantiere" (£. 11.887.339, oltre interessi e rivalutazione monetaria) e della residua parte, proporzionalmente imputabile - ad avviso del Requirente - al predetto, delle spese processuali quali quantificate nell’importo sopra indicato (£. 3.600.00).

Espone parte attrice che l’appalto dei lavori di cui sopra (realizzazione dell’impianto di illuminazione) fu affidato, a seguito di trattativa privata, all’impresa Tennis Tecnica con contratto in data 28.8.1990, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 405 del 3.10.1989, assunta nella considerazione che la predetta impresa era già appaltatrice dei lavori di costruzione del campo sportivo e previo parere favorevole del direttore di quest’ultimi arch. A. M., il quale aveva all’uopo rappresentato i vantaggi sia economici che operativi che sarebbero conseguiti a favore del Comune dalla scelta di affidare i lavori alla stessa impresa appaltatrice dei lavori principali.

La consegna dei lavori fu effettuata in data 8.1.1992 dallo stesso arch. A. M., nella qualità di direttore dei lavori, il quale, poi, nella successiva giornata del 9.1.1992, li sospese con la motivazione che il progetto dell’impianto di illuminazione, essendo stato redatto nell’anno 1983, non rispondeva più a i canoni della sopravvenuta normativa di settore, sicché aveva necessità di essere rivisto.

I lavori non furono più ripresi, finché l’impresa, che aveva in corso un nutrito contenzioso con il Comune per il primo appalto relativo alla costruzione del campo sportivo, notificò, in data 15.12.1992, domanda di arbitrato, con la quale chiese, altresì, la risoluzione, per inadempimento del Comune, del contratto di che trattasi, con conseguente risarcimento del danno.

La domanda fu accolta con il lodo sopra citato, con conseguente condanna del Comune di Martina Franca al pagamento delle somme anzidette, espropriate, insieme ad altre, dall’impresa Tennis Tecnica presso il Tesoriere Comunale a seguito della infruttuosità del precetto notificato in data 24.7.1994.

Ad avviso del Procuratore Regionale, il pagamento di tali somme (unitamente, in parte qua, all’importo sborsato dal Comune per compenso agli arbitri ed onorario dei propri difensori) costituisce danno all’erario, imputabile alla condotta gravemente colpevole del suddetto direttore dei lavori, arch. A. M., e dell’assessore ai lavori pubblici, V. N. C..

Al M., parte attrice contesta, in particolare, di aver espresso parere favorevole in ordine all’affidabilità dell’appalto alla Tennis Tecnica, nonostante fosse a conoscenza della inadeguatezza e della irrealizzabilità del progetto redatto alcuni anni prima, con ciò violando le prescrizioni dell’art. 5 del R.D. n. 350 del 25.5.1895.

Tale articolo demanda, infatti, al direttore dei lavori di accertare, prima che si avviano le procedure contrattuali, la realizzabilità delle opere, così come progettate, stabilendo che non può farsi luogo all’aggiudicazione se non dopo l’acquisizione della relazione positiva di costui.

Sicché – ad avviso del Requirente - rientrava nei suoi precisi doveri, allorquando gli fu richiesto di esprimere parere sull’affidabilità a trattativa privata dei lavori di che trattasi all’Impresa Tennis Tecnica, di rappresentare siffatta inadeguatezza progettuale.

Non facendolo, egli indusse il Consiglio Comunale a deliberare l’aggiudicazione, onde il suo comportamento omissivo si pone in diretta relazione causale con la successiva inadempienza del Comune (la quale va pacificamente ricollegata all’inadeguatezza progettuale) e, dunque, con le conseguenze risarcitorie sanzionate nel lodo arbitrale.

Al convenuto C., il Procuratore Regionale contesta, invece, di aver, nella surriferita qualità, ordinato telegraficamente al M., in data 17.12.1991, di procedere alla consegna dei lavori, nonostante fosse a conoscenza della nota in data 5.3.1991, con cui il predetto professionista evidenziava le lacune progettuali che sconsigliavano – a suo avviso – di procedere a detta consegna e, nonostante egli stesso, con successiva nota del 25.7.1991, avesse invitato il predetto a riformulare il progetto per adeguarlo alla normativa vigente.

Il comportamento del C., pertanto – secondo il Procuratore Regionale – si configura quale assolutamente improvvido, in quanto risulta posto in essere nella consapevolezza che i lavori non potevano essere iniziati, sicché era facilmente prevedibile che la consegna avrebbe solo costituito la condizione perché la Tennis Tecnica potesse avanzare ulteriori pretese risarcitorie.

A questo convenuto, come si è già anticipato, il Requirente imputa soltanto ed esclusivamente (oltre alla quota parte delle spese di arbitrato) l’importo corrisposto alla Tennis Tecnica, in esecuzione del soprarichiamato lodo arbitrale, a titolo di "fermo cantiere", poiché soltanto tale esborso si pone in relazione causale con la decisione, a lui riferibile, di procedere alla consegna dei lavori.

Si sono costituiti entrambi i convenuti, con il patrocinio degli Avvocati Agostino Meale e Marco Palieri (il M.) e dell’Avv. Tommaso Savito (il C.), contestando la fondatezza della pretesa attorea.

In particolare, il M. ha dedotto:

- l’inapplicabilità al caso di specie della norma dell’art. 5 del R.D. n. 350/1895, richiamata dal Procuratore Regionale, posto che tale articolo impone al direttore dei lavori di procedere ad una verificazione del progetto in relazione ad elementi materiali (terreno, tracciamento, sottosuolo, cave etc.) al solo fine di evitare che al momento della consegna dei lavori si verifichino variazioni nelle condizioni di fatto sulle quali il progetto è basato;

- che, nella fattispecie, egli si limitò ad esprimere parere favorevole all’affidamento a trattativa privata alla Tennis Tecnica, esclusivamente in ragione di considerazioni di carattere economico ed operativo;

- che, d’altra parte, poiché la irrealizzabilità del progetto era determinata dalla inadeguatezza del progetto alla luce delle sopravvenute norme tecniche dettate dalla legge n. 46 del 5.3.1990, in materia di sicurezza degli impianti, alcuna obiezione poteva essere da lui espressa al momento in cui rese il parere, posto che, a quella data (ottobre 1989) la legge de qua non era stata ancora approvata;

- in subordine, che, poiché la decisione di affidare l’appalto a trattativa privata è imputabile al Consiglio Comunale (stante la non vincolatività del parere del direttore dei lavori ex art. 5 del R.D. n. 350/1895), la responsabilità per il danno che ne occupa va anche addebitata a costoro, onde deve essere disposta la loro chiamata in causa ai sensi dell’art. 107 c.p.c.;

- la irrazionalità e l’ingiustizia dell’avviso del Procuratore Regionale di imputare al contenzioso relativo all’appalto dei lavori di realizzazione dell’impianto di illuminazione, costituente soltanto una minima parte del complessivo contenzioso portato davanti agli arbitri, di un decimo della somma totale sborsata dal Comune per compenso agli arbitri e spese di giudizio.

L’assessore C. ha, invece, eccepito:

- la mancanza di nesso eziologico tra il comportamento a lui contestato ed il danno azionato, essendo questo imputabile esclusivamente alla decisione del Consiglio Comunale di procedere all’aggiudicazione dei lavori, nonostante la inadeguatezza del progetto;

- la mancata conoscenza da parte sua della nota in data in 5.3.1991 dell’arch. M. ed, in ogni caso, la irrilevanza, ai fini della prova della sua consapevolezza della irrealizzabilità del progetto, della missiva a sua firma in data 25.7.1991;

- la esclusiva responsabilità dell’occorso all’arch. M., che inopinatamente sospese i lavori il giorno dopo averli consegnati.

Venuto il giudizio in discussione, una prima volta, all’udienza del 18.5.1999 (nel corso della quale il Pubblico Ministero ha ridotto da £. 20.000.000 a £. 14.000.000, il danno proporzionalmente addebitabile ai convenuti a titolo di quota parte delle spese processuali sopportate dal Comune di Martina Franca per il contenzioso che ne occupa) il collegio giudicante pronunciava Ordinanza (n. 033/EL/99, depositata il 20.7.1999), con cui disponeva l’acquisizione di ulteriore documentazione relativa alla vicenda dedotta in giudizio, all’uopo delegando il Procuratore Regionale.

Essendo stato espletato il suddetto adempimento istruttorio, è stata, quindi, fissata - a seguito di apposita istanza del Requirente in data 18.4.2000 - l’odierna udienza, nel corso della quale l’avv. Palieri, ha depositato "note di udienza", con cui, in aggiunta alle deduzioni rassegnate in precedenza, ha eccepito quanto segue:

- la mancanza di rapporto di servizio tra l’arch. M. e il Comune di Martina Franca in ordine all’affidamento dei lavori per la realizzazione dell’impianto di illuminazione e, dunque, il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti, posto che il predetto non risulta mai stato formalmente incaricato della relativa direzione lavori;

- la mancanza di responsabilità in capo al predetto in ordine alla decisone di affidare i lavori (e cioè all’unico fatto – a suo dire - causalmente ricollegabile al danno azionato), essendo siffatta decisione esclusivamente imputabile all’assessore C., che impartì il relativo ordine;

- la doverosità, per converso, della decisione del M. di sospendere i lavori, stante la irrealizzabilità del progetto, ripetutamente segnalata, senza esito, in precedenza all’Amministrazione Comunale;

- l’applicabilità alla fattispecie della disposizione dell’art. 652, 1° comma c.p. (recte: c.p.p.), essendo stato il M. assolto, con la formula "perché il fatto non costituisce reato", all’esito del procedimento intentato nei suoi confronti presso il Tribunale di Taranto, per gli stessi fatti oggetto del presente giudizio.

Nel corso della discussione orale, l’Avv. Palieri ha ulteriormente illustrato le suddette argomentazioni difensive, concludendo per l’assoluzione del suo assistito.

Negli stessi termini ha concluso l’Avv. Savito per il convenuto C., riportandosi alle deduzioni rassegnate con l’atto scritto.

Il Pubblico Ministero, per parte sua, ha contestato la fondatezza di tutte le surriferite deduzioni ed eccezioni ed ha concluso per la condanna di entrambi i convenuti, in conformità alla domanda formulata con l’atto di citazione, come emendata nella scorsa udienza.

In tale stato la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.

Considerato in

 

DIRITTO

1.- Osserva preliminarmente il collegio che la vicenda dedotta in giudizio concerne due distinte condotte ritenute causative di danno erariale (quella dell’architetto M. e quella dell’assessore C.) che, sebbene tra loro strettamente collegate in quanto poste in essere nell’ambito nello stesso procedimento amministrativo (l’appalto per la realizzazione dell’impianto di illuminazione del campo sportivo di Martina Franca), tuttavia si presentano autonome e differenziate dal punto di vista processuale, stante la diversità di causa petendi e di petitum nelle domande risarcitorie avanzate da parte attrice nei confronti dei suddetti con l’atto di citazione, onde appare opportuno esaminarle partitamente.

2.- Al convenuto M., il Procuratore Regionale contesta di aver omesso di segnalare le lacune e la inadeguatezza del progetto relativo ai lavori sopra citati (che costituiva parte integrante dell’intera progettazione concernente la costruzione del campo sportivo, da cui era stato scorporato), allorquando, richiesto dall’Amministrazione Comunale, espresse parere favorevole sulla opportunità, sia dal punto di vista economico che tecnico, di affidare i relativi lavori a trattativa privata alla stessa impresa appaltatrice di quelli di costruzione del suddetto impianto sportivo, a quel momento in avanzata fase di esecuzione sotto la sua stessa direzione.

Così, inducendo l’Amministrazione a deliberare in tal senso, con le conseguenze pregiudizievoli per l’erario comunale che ne sono derivate, stante la successiva risoluzione del contratto stipulato con la suddetta impresa per inadempimento del Comune, determinato proprio dalla impossibilità di dare inizio ai lavori a causa della irrealizzabilità del progetto evidenziata in prosieguo di tempo dallo stesso M..

3.- Al riguardo, va, pregiudizialmente, esaminata l’eccezione di difetto di giurisdizione, formulata dai difensori del M. con le "note di udienza" depositate in limine, sul rilievo che costui non risulta essere mai stato incaricato della direzione dei lavori di realizzazione dell’impianto di illuminazione del campo sportivo di Martina Franca.

L’eccezione è infondata.

Reputa, infatti, il collegio che ai fini della sussistenza del rapporto di servizio tra direttore dei lavori ed Amministrazione appaltante, non rileva punto la formalizzazione dello stesso, quanto la circostanza dello svolgimento, nei fatti, delle funzioni relative.

Ora, è innegabile che, pur in mancanza (accertata all’esito della istruttoria disposta all’esito della precedente udienza) di un formale provvedimento di incarico di direzione lavori per la realizzazione dell’impianto di illuminazione, l’arch. M., non solo si è sempre considerato investito di tali funzioni (si vedano le missive indirizzate al Comune in data 20.12.1989, 5.3.1991, 7.5.1991 e 27.1.1992) senza mai manifestare alcun dubbio o obiezione al riguardo, ma ha posto in essere degli atti che non potevano essere compiuti se non in siffatta qualità (consegna e sospensione dei lavori).

Il che testimonia, d’altra parte, come in effetti alla formalizzazione dell’incarico nel caso all’esame non si provvide, con ogni probabilità, nella considerazione (evidentemente condivisa ed accettata dallo stesso Massa) che lavori de quibus erano ricompresi (tra le somme a disposizione del relativo quadro economico) nel progetto generale relativo alla costruzione del campo sportivo - della cui direzione dei lavori era stato incaricato in precedenza egli stesso - e che, dunque, l’incarico professionale si fosse esteso naturaliter anche ai lavori relativi alla realizzazione dell’impianto di illuminazione, una volta che era stata assunta la decisione di appaltarli.

Va, dunque, affermata la giurisdizione della Corte dei Conti sulla domanda formulata nei confronti di questo convenuto.

4.- Passando al merito, ritiene il collegio che la domanda sia fondata.

Ed invero, non v’è dubbio che l’arch. M., allorquando espresse il parere incriminato, omise del tutto di verificare se il progetto dei lavori dell’impianto di illuminazione fosse (ancora) realizzabile, limitandosi ad esporre i motivi tecnici ed economici che rendevano "…urgente ed indispensabile…" l’affidamento in estensione degli stessi alla Tennis Tecnica, che aveva in corso quelli di costruzione del campo sportivo.

Eppure, questo era il primo adempimento a cui doveva attendere - anche se, in ipotesi, non fosse stato esplicitamente richiesto sul punto specifico (v. infra) - non potendogli sfuggire, per la sua veste professionale, che l’assunzione di un impegno contrattuale, in presenza di un progetto irrealizzabile, avrebbe esposto inevitabilmente l’Amministrazione ad azioni risarcitorie da parte dell’impresa, per il conseguente inadempimento che ne sarebbe derivato.

Il quadro che ne emerge è, dunque, quello di una grave ed inammissibile imperizia e di una grossolana superficialità.

Né appaiono in alcun modo accettabili le argomentazioni difensive rassegnate dall’arch. M., per giustificare siffatto suo colposo comportamento.

Innanzitutto, priva di pregio si appalesa l’argomentazione della inapplicabilità al caso di specie dell’art. 5 del R.D. n. 350/1895, in quanto, per un verso, chiaramente basata su una lettura riduttiva di tale norma e, per l’altro, del tutto inconferente in relazione alle risultanze degli atti di causa.

Ed invero, per quanto tale norma preveda effettivamente l’obbligo per il direttore dei lavori di verificare la rispondenza del progetto all’effettiva situazione dei luoghi, al fine di evitare che al momento della consegna si accertino variazioni nelle condizioni di fatto sulle quali il progetto è basato, è intuitivo che tale incombenza comporta necessariamente un preliminare ed approfondito esame del progetto in tutti i suoi elementi, sicché, costituisce preciso obbligo del direttore dei lavori segnalare tutte le carenze progettuali rilevate, ivi comprese quelle determinate dalla mancata osservanza di prescrizioni normative e tecniche.

Ciò posto, va detto che l’assunto del M., secondo cui l’unica carenza progettuale era nella fattispecie rinvenibile nella mancata rispondenza del progetto alle norme della legge n. 46 del 5.3.1990, in materia di sicurezza degli impianti, entrata in vigore in data successiva al quella in cui egli rese il parere incriminato, è smentita dalle risultanze degli atti.

Ed invero, sia nella relazione del 5.3.1991, sia in quella successiva del 27.1.1992, egli elenca altri e più consistenti difetti (mancato dimensionamento dell’intero impianto elettrico, come previsto dalla L.R. n. 27/1985; mancata predisposizione delle tavole progettuali dei calcoli in c.a. dei plinti delle torri faro; mancata assicurazione – nonostante la presenza di un gruppo elettrogeno – della continuità di alimentazione dopo eventuali interruzioni di corrente; sovradimensionamento del circuito F.M. e sottodimensionamento di quello luce) che non consentivano la realizzabilità del progetto e che, dunque, nulla hanno a che vedere con la sopravvenuta normativa della legge n. 46/1990 (che costituisce, pertanto, soltanto una delle carenze rilevate).

Parimenti infondata è l’altra argomentazione che, facendo leva sul mancato rinvenimento dell’atto con cui gli fu richiesto di esprimere il parere che ne occupa, tenta di ridurre quest’ultimo al rango di "…semplici suggerimenti…" o "…indicazioni…" (cfr. le "note di udienza"), resi in assenza di un rapporto di servizio, ovvero di limitarne la finalità esclusivamente alla valutazione della convenienza tecnico-economica dell’affidamento dell’appalto a trattativa privata alla Tennis Tecnica.

Invero, anche se l’istruttoria disposta all’esito della precedente udienza al fine di acquisire la nota con cui all’arch. Massa fu richiesto di esprimere parere sulla domanda avanzata dalla Tennis Tecnica di affidamento a trattativa privata dei lavori di realizzazione dell’impianto di illuminazione ha dato esito negativo (il che sta a solo a significare che si trattò, con ogni probabilità, di richiesta verbale), appare abbastanza chiaro (giusta quanto evidenziato al punto che precede) che l’Amministrazione Comunale si rivolse al predetto nella qualità di direttore dei lavori di costruzione del campo sportivo (nel cui progetto generale, i primi erano ricompresi, ancorché originariamente stralciati dall’appalto) e, dunque, quale professionista che avrebbe dovuto assumere, per estensione, in caso di parere favorevole, la direzione anche di questi altri lavori (allo stesso punto, si sono esposte le ragioni che rendono irrilevante, in ogni caso, la circostanza della mancata formalizzazione di tale nuovo incarico).

D’altra parte, sarebbe stato abbastanza singolare che, in presenza di un unico progetto, di un’unica impresa appaltatrice e di un unico cantiere, vi fossero, poi, due direttori dei lavori: uno per le opere murarie e gli altri impianti tecnologici, ed uno per l’impianto di illuminazione.

Ne consegue, dunque, che non di "…semplici suggerimenti.." o "…indicazioni…" si trattava, ma di un parere richiesto ai sensi e per le finalità di cui all’art. 5 del R.D. n. 350/1895.

Mette conto, peraltro, evidenziare che, laddove pure volesse accedersi alla tesi del convenuto, ciò non pertanto egli potrebbe andare esente da responsabilità.

Ed infatti - come si è già accennato più su - anche nell’ipotesi in cui l’arch. M. fosse stato richiesto, nella qualità di direttore dei lavori già appaltati (e, dunque, in rapporto di servizio, per tale titolo, con il Comune di Martina Franca) di esprimere parere sulla sola convenienza tecnico-economica dell’affidamento alla Tennis Tecnica dell’appalto per la realizzazione dell’impianto di illuminazione, costituiva regola di minima diligenza professionale, quella di valutare preventivamente la realizzabilità del relativo progetto, stante la evidente priorità logica di siffatta valutazione rispetto a qualunque altra considerazione sulla opportunità dell’affidamento dell’appalto.

Anche in siffatta ipotesi, dunque, il convenuto avrebbe, comunque, commesso una macroscopica violazione dei doveri professionali, avendo avventatamente indotto l’Amministrazione Comunale a contrattare pur in assenza delle condizioni per la realizzazione dei lavori appaltati.

Destituita di fondamento è, poi, l’eccezione di assenza di nesso di causalità tra la imputata condotta omissiva e il danno azionato, ove si consideri che al M. parte attrice ha addebitato esclusivamente il danno conseguente alla risoluzione del contratto per inadempimento del Comune di Martina Franca, il quale inadempimento è stato ravvisato dagli arbitri (come si legge chiaramente a pg. 76 del lodo) nel fatto, per l’appunto, che il Comune aggiudicò l’appalto alla Tennis Tecnica nonostante la inadeguatezza del progetto.

Rispetto a tale danno, quindi, alcuna efficienza causale dispiega la successiva consegna dei lavori, pacificamente non imputabile (e giustamente non imputata da parte attrice) all’arch. M., bensì (con i danni che da essa sono conseguiti) all’altro convenuto, assessore C..

Privo di consistenza si rivela, inoltre (con riferimento alla Sentenza del Tribunale di Taranto in data 18.5.1998 - acquisita a seguito dell’istruttoria disposta all’esito della precedente udienza - che ha mandato assolto il M. dal reato di abuso di ufficio), il richiamo all’art. 652, 1° comma c.p.p., sia perché, com’è noto, l’efficacia extra penale delle sentenze di assoluzione è, a norma del predetto articolo, limitata "…all’accertamento che il fatto non sussiste, che l’imputato non lo ha commesso o che è stato compiuto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima…", laddove, nel caso di specie essa è stata pronunciata con la formula "perché il fatto non costituisce reato", sia perché (e principalmente) il processo penale (contrariamente a quanto sostenuto) non ha avuto ad oggetto gli stessi fatti dedotti nel presente giudizio.

Nel suddetto processo, infatti, l’arch. Massa era imputato di abuso d’ufficio per aver proceduto alla consegna dei lavori, laddove - come si è già detto - alcuna censura è stata mossa in questa sede in ordine a tale condotta, essendo stata contestata al predetto esclusivamente la mancata segnalazione della inadeguatezza del progetto all’atto del parere espresso nell’ottobre 1989, antecedentemente alla stipula del contratto.

In ordine, infine, alla deduzione difensiva basata sulla asserita natura non vincolante del parere espresso ed alla conseguente richiesta istruttoria di estensione del contraddittorio ai consiglieri comunali che espressero voti a favore della deliberazione con cui si decise di affidare i lavori di che trattasi alla Tennis Tecnica, osserva il collegio che le eventuali carenze progettuali (poi, in effetti, rivelatesi sussistenti e rappresentate all’Amministrazione soltanto successivamente, quando il contratto era stato ormai stipulato) non potevano che essere rilevate da un soggetto in possesso delle necessarie cognizioni tecniche, sicché, il silenzio serbato sul punto dall’arch. M., non poteva che essere interpretato dal Consiglio Comunale come implicita attestazione della realizzabilità del progetto.

Sicché, alcun rimprovero può muoversi ai consiglieri comunali che adottarono la deliberazione n. 405/1989, in quanto, per il profilo che qui interessa (inadeguatezza ed irrealizzabilità del progetto) essi fecero affidamento sulla mancata formulazione di rilievi da parte dell’arch. M..

In conclusione, va affermata la responsabilità del predetto per il danno

patito dal Comune di Martina Franca in dipendenza della contestata condotta omissiva, in quanto contraria a minimi doveri di diligenza e perizia professionale e, come tale, dunque, gravemente colpevole.

Ritiene, tuttavia, il Collegio - tenuto conto, da un lato, che il Procuratore Regionale ha ridotto in corso di causa l’entità del danno addebitabile proporzionalmente al convenuto a titolo di quota parte delle spese sborsate dal Comune di Martina Franca per compenso agli arbitri ed onorario ai propri difensori nella procedura arbitrale e, dall’altro, della peculiarità della fattispecie dedotta in giudizio - di contenere la condanna, all’uopo facendo uso del potere riduttivo, nella somma di £ 50.000.000, ivi compresa la rivalutazione monetaria e gli interessi legali.

5.- Con riguardo all’altro convenuto, assessore V. N. C., osserva il collegio che parte attrice contesta esclusivamente a costui di aver ordinato telegraficamente al M. di procedere alla consegna dei lavori, nonostante fosse edotto, per esserne stato informato da quest’ultimo, delle carenze del progetto e, quindi, della irrealizzabilità dello stesso.

Anche tale contestazione è fondata, connotandosi siffatta condotta come assolutamente scriteriata e, come tale, gravemente colpevole.

Come riferito in punto di fatto, il C. si è difeso affermando di non aver avuto mai contezza della nota in data 5.3.1991, con cui l’arch. M. evidenziava le lacune da cui era affetto il progetto relativo alla realizzazione dell’impianto di illuminazione, né di aver mai avuto altrimenti conoscenza delle stesse.

L’assunto non è credibile alla luce delle risultanze degli atti di causa.

Innanzitutto, va evidenziato che la suddetta nota, benché indirizzata al Sindaco, risulta redatta dal M. - come si legge nel suo contesto – "…in risposta alla nota prot. n. 1026, in data 25.2.1991…" (con la quale il predetto veniva invitato proprio dal C. a procedere alla consegna dei lavori de quibus), sicché appare ben strano che la stessa non sia stata poi portata a sua conoscenza, tanto più ove si consideri che la vera e propria relazione nella quale sono elencati i difetti del progetto (che è allegata alla suddetta nota) risulta indirizzata all’assessore ai lavori pubblici.

Ma v’è di più.

All’assessore C. risulta pure indirizzata (esclusivamente) un’altra nota del Massa, in data 7. 5.1991 (redatta in risposta ad una richiesta di chiarimenti formulata dal predetto amministratore con nota in data 29.3.1991) in cui, tra l’altro, si fa espresso richiamo alla relazione sopracitata in data 5.3.1991.

Ancora (ed è la circostanza che maggiormente convince il collegio della inverosimiglianza della versione del C.) è agli atti la nota in data 25.7.1991, con cui il predetto invitava il M. ad "…adeguare alle norme vigenti l’impianto di P.I. del Campo Sportivo <<Pergolo>>…".

Né, con riguardo a quest’ultima nota, si appalesa convincente la giustificazione addotta dal convenuto in ordine ai motivi che lo indussero a redigerla, incentrata sul rilievo che l’entrata in vigore della legge n. 46/1990 sulla sicurezza degli impianti era un fatto notorio (tanto più per un assessore ai lavori pubblici), ditalché l’invio di tale nota nulla prova relativamente alla conoscenza da parte sua dell’avviso dell’arch. M. di non procedere alla consegna dei lavori stanti le carenze progettuali (tardivamente) rilevate.

Ed invero, la circostanza che la lettera de qua, risulta inviata , come si legge nell’esordio, a seguito degli "…incontri…" con l’arch. M., palesa inequivocabilmente che fu nel corso di tali incontri che l’assessore C. apprese della necessità di adeguare il progetto relativo all’impianto di illuminazione alla sopravvenuta normativa della legge n. 46/1990 (così, come, con ogni probabilità - ammesso pure che ciò non fosse avvenuto prima – di eliminare le altre lacune progettuali).

In ogni caso, la riferita giustificazione – quand’anche veritiera – nulla toglie alla responsabilità contestata all’assessore C., posto che l’invio di detta nota costituisce elemento probatorio indiscutibile sul punto della conoscenza da parte sua della necessità di un aggiornamento del progetto (quanto meno, ai fini di adeguarlo alle prescrizioni della legge n. 46/1990) e, dunque, della sua non immediata realizzabilità, onde si appalesa parimenti sconsiderato l’ordine impartito al M. nel dicembre successivo (senza che da parte di costui si fosse ancora proceduto al richiesto adeguamento) di procedere, comunque, alla consegna dei lavori.

Del pari destituita di giuridico fondamento è l’altra argomentazione difensiva rassegnata da questo convenuto, sul punto della mancanza di nesso eziologico tra la contestata condotta e l’evento dannoso, a suo dire, causalmente ricollegabile alla decisione di procedere all’appalto dei lavori nonostante le evidenti carenze progettuali e, quindi, in definitiva, al comportamento omissivo del M..

Al riguardo, basterà evidenziare che il Procuratore Regionale ha imputato all’assessore C. il solo danno (oltre – si ripete - alla quota parte proporzionalmente a lui imputabile delle spese processuali) corrispondente alla somma corrisposta alla Tennis Tecnica a titolo di "fermo cantiere", al cui pagamento, come risulta chiaramente esplicitato nel lodo arbitrale (pagine 78/82), il Comune di Martina Franca è stato condannato esclusivamente in dipendenza della avvenuta consegna dei lavori e della sua successiva sospensione, circostanze queste entrambe causalmente riferibili all’ordine impartito dall’assessore C. e, dunque, alla sua esclusiva responsabilità.

D’altra parte, è evidente che alcun compenso a titolo di rimborso spese per l’inutile apertura del cantiere sarebbe potuta essere avanzata dalla Tennis Tecnica, laddove non si fosse proceduto alla consegna dei lavori, potendo in tal caso questa chiedere esclusivamente di recedere dal contratto, a norma dell’art. 10 del D.P.R. 16.7.1962 n. 1063 (con i conseguenti indennizzi e rimborsi ivi previsti a suo favore), ovvero, domandare, come ha fatto, la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi degli artt. 1453 e seguenti del codice civile.

Va, dunque, affermata anche la responsabilità dell’assessore Vito N. C..

Ritiene, tuttavia, il Collegio - anche in questo caso e per gli stessi motivi evidenziati al numero che precede con riferimento all’altro convenuto - di fare uso del potere riduttivo, limitando la condanna al pagamento della somma onnicomprensiva di £. 8.000.000.

6.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

 

PER QUESTI MOTIVI

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Puglia, definitivamente pronunciando, condanna M. A. e C. V. N. al pagamento in favore del Comune di Martina Franca della somma, rispettivamente, di £. 50.000.000 (cinquantamilioni) e di £. 8.000.000 (ottomilioni), oltre interessi legali a decorrere dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo.

Condanna altresì i predetti - il primo nella misura di 4/5 ed il secondo nella misura di 1/5 - al pagamento delle spese di giudizio che, sino all’originale della presente sentenza, si liquidano in £. omissis

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso, in Bari, nella camera di consiglio del 4 ottobre 2000.

Depositata in Segreteria il 3.5.2001

IL DIRIGENTE

 

Omissis