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Sez. Giur. Puglia - ordinanza n. 3 del 27 gennaio 2006: 1) – Alla luce del rinvio operato dall’art. 26 del R.D. n. 1038/1933, deve ritenersi applicabile anche ai giudizi dinanzi alla Corte dei conti la tutela della garanzia del credito, con gli strumenti espressamente indicati, tra cui l’azione revocatoria di cui agli artt. 2901 e ss; per cui solo apparentemente trattasi di nuova attribuzione operata dell’art.1, comma 174 legge n. 266/2005. 2)- L’espressa attribuzione ex art. 5 legge n. 19/94 del potere di concedere provvedimenti cautelari chiesti dal Procuratore regionale al medesimo giudice competente in via esclusiva a conoscere e decidere il merito del giudizio, implica, in via di principio, la piena cognizione di tutte le azioni strumentali alla conservazione della garanzia patrimoniale. Considera la natura risarcitoria dell’azione contabile, deve farsi rientrare nella competenza del giudice contabile anche il potere di esperire tutti gli strumenti che consentano di realizzare la garanzia del credito dell’erario; se così non fosse il titolare dell’azione di responsabilità rischierebbe di veder vanificate le garanzie della pretesa creditoria fatta valere. 3) - Ben può ammettersi in sede cautelare che il giudice designato dichiari, sia pur incidenter tantum, ritenuto sussistere i presupposti di cui all’art. 2901 cc., l’inefficacia degli atti negoziali compiuti dal debitore su alcuni beni immobili per i quali il Procuratore ha chiesto ed ottenuto il sequestro conservativo. 4)- Il giudizio per azione revocatoria promosso dal PR dinanzi alla Corte ex art. 2901 costituisce ipotesi di litisconsorzio necessario tra debitore-alienante, terzo acquirente e creditore; integrazione del contraddittorio richiesta ai fini dell’opponibilità della dichiarazione di inefficacia degli atti di disposizioni compiuti, per cui è nel separato giudizio di cognizione che deve essere correttamente instaurato il contraddittorio nei confronti di tutti i cointeressati non chiamati nella sede cautelare. REPUBBLICA ITALIANA ord.03/2006 LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA IL GIUDICE UNICO DESIGNATO Ai sensi dell’art. 5, comma 3, del DL n. 453/93 come modificato con L. n. 19/94 Il Giudice Designato All’udienza del 13 dicembre 2005 ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel procedimento cautelare iscritto al n. 23772 del registro di Segreteria, promosso dal Procuratore Regionale nei confronti dei signori C.,……rappresentato e difeso dall’avv. D’Ambrosio Luigi, domiciliato presso il suo studio in Bari, P.za Garibaldi; P., ………. rappresentato e difeso dall’avv. Medina P., unitamente all’avv. M. Vitone presso il cui studio risulta domiciliato in Bari alla via Matteotti 38; e P., ………, rappresentato e difeso dall’avv. Dignani Gesi, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Palumbo F., in Bari, Corso Cavour, 201; L. ,….., rappresentato e difeso dall’avv. Rodio R. presso ilo cui studio ha eletto domicilio in Bari, via Putignani, 168; N…….., rappresentato e difeso dall’avv. F. Lofoco, unitamente all’avv. Carmen N., ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Lofoco, in Bari, via Pasquale Fiore, 14; . per la conferma del sequestro autorizzato con Decreto del Presidente della Sezione Giurisdizionale per la Puglia in data 3 novembre 2005; Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 2005 il Procuratore Regionale dr. F. Lorusso; uditi altresì i difensori dei convenuti: avv.ti D’Ambrosio per C., Dignani per P., Rodio per L., Lofoco per N., Medina e Vitone per P.; vista la sentenza n.788/05 della Sezione Giurisdizionale Puglia emessa nella camera di consiglio del 19.5.05 e depositata in Segreteria il 7.10.05, notificata ai convenuti in data 25.10.05; visto il ricorso per sequestro conservativo depositato in segretaria in data 28 ottobre 2005 e ritualmente notificato agli interessati; e visto il relativo decreto di autorizzazione emanato dal Presidente di questa Sezione giurisdizionale in data 3 novembre 2005; Visti gli atti tutti del procedimento; visti l’art. 5 del DL n. 453/93 come modificato con L. n. 19/94 e gli artt. 26 e 48 del R.D. n. 1038/1933 e 669-bis e ss. del c.p.c.; uditi il dr. Modugno per conto dell’INPDAP, ed il dr. F. Monno per la Direzione Provinciale del Tesoro di Bari che hanno reso la dichiarazione di cui all’art. 547 c.p.c.; ritenuto in FATTO 1) Con sentenza n. 788/05 depositata il 7.10.05 questa Sezione Giurisdizionale ha riconosciuto la fondatezza, sia pur parziale, della domanda risarcitoria proposta dalla Procura regionale affermando la colpa grave degli odierni convenuti, escludendola, invece, per l’assistente ........ nonché dei tre collaudatori................. inizialmente citati in giudizio; li ha, quindi, condannati alla refusione in favore dell’erario statale della somma complessiva di €. 4.794.096,00 oltre a rivalutazione monetaria dal 13.7.01 alla data di pubblicazione della detta pronuncia, interessi legali maturandi da questa ultima data a quella di effettivo soddisfo, e spese giudiziali quantificate in €. 4.289,62 da dividersi in ragione di ¼ ciascuno tra C., P., P., ed 1/ tra L. e N.. Importo di condanna imputato come di seguito indicato: - €. 1.510.000 a P.; - €. 1.350.000 a C.; - €. 660.000 a L.; - €. 100.000 a N.; €. 1.174.096 a P., condannato al risarcimento in solido con gli altri quattro, entro i limiti espressamente indicati nella stessa . 2) Con la citata sentenza la Sezione ha accolto, sia pur in parte, la tesi sostenuta dal Procuratore, ed ha accertato nel caso in esame la colpa grave degli ingegneri e funzionari sopra citati, in concorso tra loro e nelle rispettive qualità, nella condotta tenuta, i più tempi, durante il lavori per il dragaggio del Porto di Bari –Marisabella, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, che con artifici e raggiri facevano figurare con intenzionalità, nella contabilità riportata nei vari stadi di avanzamento lavori relativi ai pagamenti da corrispondere in corso d’opera alla ditta appaltatrice, quantità di materiale dragato di gran lunga superiore a quello effettivamente rimosso, contando su una vigilanza sostanzialmente disattenta e distratta, se non proprio assente, dei funzionari tecnici allora in servizio presso l’Ufficio del Genio Civile per le OO.MM. incaricati della sorveglianza e Direzione dei lavori connessi, inducendo in tal modo in errore l’Ufficio del Genio Civile per le OO.MM. di Bari sull’ammontare del credito vantato in ciascuna fase di esecuzione dei lavori e procurando a sé e alla ditta un ingiusto profitto, arrecando altresì allo Stato un danno patrimoniale di rilevante gravità. Danno costituito, secondo la tesi della Procura attrice, accolta dal Collegio giudicante, dalla maggior somma corrisposta alla ditta appaltatrice pari ad €. 7.304.950, e che il Ministero delle Infrastrutture non ha potuto recuperare, pur avendo intrapreso procedura di insinuazione nel fallimento di una delle ditte, e neppure per escussione delle polizze fideiussorie a suo tempo concesse. All’epoca dei fatti l’ing. C. era dirigente dell’Ufficio Genio civile OO.MM, e quindi preposto alla Sorveglianza dei lavori stessi; l’ing. P., assunto nel frattempo alle dipendenze del M. Lavori Pubblici, era in servizio presso la direzione Generale Edilizia Statale, e nella vicenda ha svolto il ruolo di topografo per i rilievi che dovevano essere effettuati, ma procedendo, di fatto, alle varie misurazioni dalla stazione di terra , dove restava e da dove forniva le indicazioni alla barca su cui si trovavano i tecnici sia dell’Impresa che della Direzione lavori- geom. L., addetto alla contabilità, e il geom. N., in una sola occasione; mentre l’ing. P. era Direttore dei Lavori. 3) Il collegio giudicante ha accertato nel caso in esame la colpa grave dei funzionari citati per aver intenzionalmente aumentato la contabilizzazione del materiale dragato, gli uni, e aver negligentemente omesso la verifica ed il controllo sui lavori in corso gli altri, rendendosi così responsabili per la provocazione del grave danno subito dall’erario statale a seguito dell’eccessiva e falsa contabilizzazione del materiale dragato. 4) Ciò premesso, il Procuratore regionale, ritenuto che nella fattispecie sussiste il fondato timore che in attesa dell’esecutività della succitata sentenza di condanna 788/05, e nelle more della scadenza dei termini assegnati per la sua eventuale impugnazione, l’erario statale possa perdere la garanzia dei suoi crediti; e ciò con riferimento alle singole condanne con essa comminate e alle condizioni economiche dei su generalizzati funzionari condannati, stante la notevole entità del danno loro singolarmente ascritto, e sia alla luce di alcuni atti alienativi, dispositivi e vincolativi di alcuni beni immobili compiuti da due di essi, subito prima della notifica dell’invito a dedurre e della citazione ( l’ing. C. ha provveduto a costituire con il proprio coniuge, ex art. 167 c.p.c. un fondo patrimoniale familiare in data agosto 2003 poco prima della notifica dell’invito a dedurre; mentre il geom. L., in data 5.11.03, pochi giorni prima della notifica dell’invito, ha stipulato atto di modifica di regime del patrimoniale con il proprio coniuge da comunione legale a separazione , e poi un contratto di compravendita di metà indivisa di sua spettanza di diverse porzioni di fabbricati in favore della moglie) ha chiesto con ricorso depositato il 28.10.05 il sequestro conservativo dei beni mobili ed immobili di proprietà di tutti i convenuti, compresi quelli assolti, e dei trattamenti stipendiali e pensionistici loro spettanti, fino alla concorrenza delle somme indicate. La richiesta misura cautelare è stata autorizzata con decreto del Presidente del 3.11.05, con esclusione per i beni appartenenti ai funzionari assolti con la citata sentenza n. 788/05, nei termini di seguito esposti, entro i limiti delle somme indicate per ogni funzionario, sui beni mobili ed immobili, come singolarmente di seguito indicato: .........OMISSIS.........
NONCHE’ di qualsiasi credito, assegno, indennità o somma dovuta o debenda a qualunque titolo dall’Amministrazione statale e/o dall’INPDAP, in dipendenza di attuale e/o pregresso rapporto di impiego, ivi compresi stipendi, pensioni e indennità di buonuscita, questi ultimi nella misura però di un quinto di quanto dovuto per legge”.
5) In limine litis hanno depositato memoria difensiva: - l’avv. D’Ambrosio per C.; - l’avv. Dignani per P.; l’avv. Rodio per L.; - l’avv. Lofoco e N. per N.; - avv. Medina e Vitone per P. con le quali hanno contestato la sussistenza dei presupposti per l’autorizzazione della misura cautelare. 6) All’odierna udienza, con l’assistenza del Segretario dr. S. Sabato, su invito del Giudice Designato, si è proceduto dapprima alla dichiarazione di terzo ex art. 547 c.p.c., per cui ha preso la parola per primo il dr. Modugno in rappresentanza dell’INPDAP, dichiarando che per il N. non ha nulla da rilevare in merito alla sua posizione, poiché competente è l’ufficio di Brindisi, per gli altri convenuti ha reso dichiarazione negativa, precisando che non godono di trattamento di fine rapporto; ha quindi provveduto a depositare in atti dichiarazioni in tal senso. Anche il dr. Monno per la DPT di Bari ha provveduto a depositare dichiarazione relativa al trattamento stipendiale in atto per ognuno dei convenuti. Hanno preso poi la parola, su invito del Giudice, i legali in ordine di costituzione che, con ampia ed articolata discussione hanno illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive contenute nelle memorie depositate in data 9 dicembre 2005, insistendo tutti per la revoca del sequestro, ed eccependo ognuno quanto di seguito riportato. L’avv. D’Ambrosio per C. , dopo aver depositato copia dell’appello proposto presso la Sezione centrale di Roma, ha chiesto la revoca del sequestro autorizzato con decreto citato sui beni di proprietà del deducente e sulle somme a lui spettanti a titolo di retribuzione” per carenza del requisito del periculum in mora, riportandosi alla memoria già depositata nella quale ha contestato sussista sia il requisito oggettivo che soggettivo, necessari per giustificare la concessione del sequestro conservativo; ha precisato poi come i beni immobili sottoposti a sequestro fossero in realtà stati conferiti in un fondo patrimoniale già con atto del luglio 2003, in epoca di molto antecedente alla notifica della citazione, per cui non può certo affermarsi che vi fosse già credito per l’erario; pertanto ai sensi delle norme civilistiche “ dubita della possibilità di adottare provvedimenti di sequestro in difetto di contraddittorio con l’altro coniuge che ha destinato i propri beni al fondo patrimoniale, quest’ultimo non può essere oggetto di pignoramento ex art. 170 c.p.c.. L’impossibilità di pignorare beni del fondo, se non per scopi coerenti con i bisogni della famiglia, comporta anche l’impossibilità di assoggettare i beni stessi a sequestro conservativo, se non ricorrono le predette condizioni. Ne consegue che il fondo non è aggredibile per un credito che nessuna attinenza ha con i bisogni della famiglia.”. Ha poi contestato quanto sostenuto dal Procuratore regionale circa “ le preesistenti e ben note ragioni creditorie vantate dal Ministero; ha contrastato anche l’addotta nullità dell’atto di costituzione del fondo stesso per contrasto a norme imperative poiché l’inefficacia del vincolo di destinazione deve essere dichiarato dal Magistrato in sede di azione revocatoria, ove ne sussistono le condizioni, ai sensi dell’art. 2901 cc.; azione che non risulta intrapresa dal PM; contesta, infine, che il caso de quo costituisca ipotesi di negozio in frode ai creditori, per cui possa agirsi con azione pauliana. Ha quindi insistito per l’inammissibilità del ricorso per sequestro conservativo, con conseguente revoca della misura già concessa. L’avv. Dignani per P. ha depositato documento attestante il prestito concesso dall’INPDAP a favore del proprio assistito, ed ha illustrato la memoria depositata il 3 dicembre con la quale ha eccepito: - l’improcedibilità del ricorso di sequestro in corso di causa perché proposto al Presidente della Sezione e non al Collegio che ha emesso la sentenza n. 788/05; l’incompetenza di questo giudice contabile, ai sensi dell’art. 669 quater c.p.c., alla luce del quale sarebbe competente non il giudice designato, ma il collegio che ha emesso la decisione; - nel merito ha insistito per la revoca del sequestro per carenza dei presupposti, sia del periculm in mora – non rilevandosi nella condotta del convenuto comportamenti scorretti che facciano ritenere verosimile il depauperamento del proprio patrimonio - che del fumus boni juris – l’accusa contabile si baserebbe su circostanze non provate, visto che “l’illecito arricchimento del P. nell’asserita responsabilità nella causazione del danno erariale non è stato provato né quantificato”; - evidenzia, infine, come il disposto sequestro di 1/5 dello stipendio del convenuto sia una misura irrisoria rispetto l’importo dell’intero debito, ma costituisca però somma necessaria per garantire un’esistenza dignitosa alla famiglia; ha quindi insistito per la revoca del sequestro per inesistenza dei presupposti. Anche l’avv. Rodio per L. ha depositato copia del ricorso d’Appello depositato presso l’Ufficio Unico della Corte di appello di Roma in data 9.12.05, ed ha poi richiamato la memoria depositata in data 9.12 con la quale, dopo aver ampiamente illustrato i termini della complessa vicenda, ha eccepito: - l’inammissibilità della misura cautelare poiché risulta adottata con procedura del sequestro in corsa di causa mentre la relativa istanza è stata depositata ben oltre la data di definizione del giudizio con sentenza di condanna, quindi ben oltre i riferimenti temporali di cui all’art. 48 del RD n. 1038/1933; - ha invocato l’inefficacia della misura cautelare ai sensi dell’art. 675 c.p.c.; - ha contestato che in realtà la competenza a chiedere la misura cautelare spettasse al Procuratore Generale, avendo il suo assistito depositato ricorso d’Appello contro la citata sentenza di condanna; - ha insistito per la revoca del sequestro per carenza dei presupposti; - riguardo poi ai beni immobili trasferiti al coniuge (1/2 appartamento sito a Polignano a mare, in via Conversano e ½ annesso box ivi sito, come sopra individuati) precisava che il trasferimento era avvenuto prima della notifica della citazione in giudizio, e ben due anni prima della sentenza di condanna da cui scaturirebbe il credito per l’erario, per cui non può certo dirsi l’atto di disposizione dei detti beni fosse stato compiuto con l’intento fraudolento di eludere le ragioni del creditore; - infine, precisava che volendo invocare per questi immobili l’applicazione dell’art. 2905 di sequestro di beni presso terzo, in realtà avrebbe dovuto essere prima esperita l’azione volta a far dichiarare l’inefficacia dell’alienazione, in mancanza di ciò diviene inammissibile la richiesta ed il provvedimento di sequestro per la quota dell’appartamento sito a Polignano a mare e del relativo box auto, entrambi alienati alla moglie. Il legale ha quindi chiesto fosse dichiarato inammissibile il sequestro, e fosse comunque disposta la revoca o modifica del sequestro autorizzato dal Presidente. L’avv. Medina per P., richiamandosi alla memoria depositata, illustra i punti salienti di tutta la complessa vicenda, e formula l’istanza pregiudiziale perché questo giudice delegato “ prima di assumere i provvedimenti definitivi di cui all’art. 5 comma 4 DL n. 453/1993, richieda ai sensi dell’ art. 669 sexies, 1 comma c.p.c. notizie sull’eventuale avvenuto recupero a seguito delle molteplici azioni già intraprese”, considerato che risulta dagli atti che l’Amministrazione statale si era già attivata sia in sede penale, civile ed in sede amministrativa ( costituzione di parte civile in sede penale; disposto fermo-amministrativo trattandosi di contratto d’appalto con erogazioni indebite per prestazioni non eseguite); in tal modo – sostiene il legale – “ non è ontologicamente ravvisabile un’ipotesi, neppure sul piano concettuale, di danno erariale concreto ed attuale che legittima la Procura regionale della Corte dei conti ad agire in giudizio”. Sarebbe pertanto essenziale, ai fini del proseguimento del giudizio contabile, conoscere quale sia stato l’esito dei precedenti recuperi intrapresi, così come già eccepito durante il giudizio di primo grado, così da quantificare esattamente quanto eventualmente recuperato e quale sia l’importo di danno che resti da risarcire, così da giustificare o meno lo stesso sequestro conservativo; ha chiesto, quindi, la revoca del sequestro “ non ritenendo sussistere nel caso di specie ed allo stato degli atti le condizioni giuridiche per convalidare il sequestro conservativo richiesto e disposto anche nei confronti dell’ing. P.” poiché non ci sarebbe neppure il presupposto del periculum in quanto sono stati altri convenuti, certo non il suo assistito, ad effettuare atti di disposizione del patrimonio in pregiudizio del credito; ha quindi insistito per la revoca del sequestro conservativo disposto con decreto presidenziale citato. Gli avv.ti Lofoco e C. N. per il geom. N., illustrato quanto già in memoria, precisato che il loro assistito ha svolto solo un ruolo secondario ed era estraneo a tutta la vicenda, e che non ha compiuto alcun atto di disposizione del proprio patrimonio, per cui sarebbe spropositata la misura cautelare; si sono, inoltre, opposti al sequestro del quinto dello stipendio per il loro assisto, precisando che sullo stesso pari ad €. 1.456,37 grava già una rata di mutuo pari ad €. 390,57 per la casa, per cui se applicato anche il sequestro di un quinto, il N. non avrebbe il minimo necessario per il sostentamento di sé e della famiglia, secondo il conteggio dettagliato esposto nella memoria depositata; hanno ancora chiesto la revoca del sequestro per l’autovettura sopra individuata di proprietà dello stesso, poiché di scarso valore e, soprattutto, poiché usata per recarsi al lavoro e per gli usi a servizio della famiglia; hanno quindi concluso chiedendo la revoca, o quantomeno la modifica del sequestro, limitandolo al solo cespite immobile. Ha poi preso la parola il Pubblico Ministero, Proc. Reg. cons. Lorusso, che ha ampiamente argomentato in ordine alla sussistenza dei presupposti per far luogo alla conferma del sequestro, e che ha rigettato tutte le eccezioni formulate dai legali sia nelle memorie che durante la discussione della camera di consiglio; ha chiarito come debba intendersi ampiamente dimostrata la sussistenza del fumus boni juris e del periculum in mora, - rivenienti rispettivamente dalla pronuncia di condanna dei convenuti con la citata sentenza di questa Sezione n. 788/05, e dagli atti di disposizione compiuti medio-tempore dai due generalizzati funzionari - insistendo così per la conferma del disposto sequestro conservativo di tutti i beni dei cinque convenuti ( con la sola esclusione della autovettura e del 1/5 dello stipendio per N.; e della vettura di proprietà del P., alla luce delle richieste formulate dai legali in aula e con memoria), compresi i beni alienati dal L. in favore della moglie e di quelli conferiti dal C. nel fondo patrimoniale ex art. 167 cc, ritenendo doversi riconoscere la nullità, sia pur incidenter tantum ex artt. 1418, 1344 e 1345 c.c., degli atti di disposizione relativi a detti beni operati dagli interessati in evidente dispregio della garanzia del creditore Erario statale. In subordine ha sollevato questione di legittimità costituzionale del quarto comma dell’art. 5 legge n. 19/94 nella parte in cui non attribuisce al giudice contabile, nonostante la giurisdizione esclusiva e piena nelle materie di contabilità pubblica, l’analogo potere conferito al giudice civile a tutela degli interessi patrimoniali dei privati, di dichiarare in sede di conferma o modifica dei provvedimenti cautelari , l’inefficacia degli atti di disposizione compiuti dai detti funzionari poco prima dell’instaurarsi del giudizio contabile, secondo il combinato disposto degli art. 2901 e 2905 cc., potenziali debitori dell’erario, poco prima di essere citati nell’istaurando giudizio di responsabilità contabile, in concreto pregiudizio delle potenziali ragioni creditorie vantate dall’erario ed in palese disparità di trattamento, perché più favorevole, dei debitori privati. Infatti i pubblici dipendenti pur essendo tenuti a rispondere, ex art. 28 Cost. dei loro comportamenti violatori dei diritti, potrebbero in tal modo, in sede di emanazione di eventuale sentenza di condanna, rimanere effettivamente immuni da qualsiasi azione tendente a ripristinare l’equilibrio della finanza pubblica turbato dagli illeciti da loro commessi. In tal modo al PM contabile sarebbe inibito chiedere ed ottenere un provvedimento cautelativo su quei beni che , talvolta con malizia, vengono sottratti dai relativi proprietari, pubblici funzionari in procinto di essere citati in un processo di responsabilità contabile, alla relativa azione risarcitoria, specie quando, come in questo caso, la cessione ed il conferimento siano stati disposti in favore dei propri congiunti o della propria famiglia in genere, e non anche di soggetti terzi, estranei ed inconsapevoli dell’ordito pregiudizio. Ha quindi concluso insistendo per la conferma del sequestro autorizzato dal presidente, secondo quanto precisato. Considerato in DIRITTO In via pregiudiziale questo giudice deve affrontare l’eccezione di 1- inammissibilità del ricorso formulata dai legali Dignani e Rodio, poiché depositato e rivolto dal Procuratore Regionale al Presidente di questa Sezione,mentre in realtà, dopo la pronuncia della sentenza di condanna in primo grado, dovrebbe essere competente il collegio che ha emanato la sentenza, secondo quanto sostenuto dai legali. Questo giudice delegato deve subito precisare che l’eccezione è in realtà priva di giuridico fondamento, e pertanto non meritevole di accoglimento. Nel caso in esame, in pendenza del termine per proporre impugnazione della sentenza n. 788/05 (con la quale questa Sezione Giurisdizionale ha condannato i sopra generalizzati funzionari al risarcimento del danno complessivo di €. 4.794.096,00, secondo la ripartizione fatta con la sentenza stessa, come sopra esposto), il Procuratore Regionale ha chiesto con ricorso per sequestro conservativo in corso di causa il sequestro del beni mobili ed immobili , per ogni convenuto espressamente indicati, alla luce del combinato degli artt. 5 comma 2,3 e 4 legge n. 19/94 e dell’art. 669 quater cp.c., presentando istanza in tal senso al Presidente di questa Sezione Giurisdizionale Regionale, che con proprio decreto in data 3 novembre 2005 ha autorizzato in parte la richiesta misura cautelare, fissando l’udienza odierna per la comparizione delle parti, e designando per l’ udienza questo giudice; ha respinto invece la richiesta misura cautelare per i beni appartenenti ai funzionari assolti con la citata sentenza. Va subito precisato che la disciplina applicabile per il sequestro conservativo richiesto nei giudizi dinanzi alla Corte dei conti è data dall’art. 5 legge n. 19/94, e dalle altre norme contenute nel codice di rito, come modificato con la legge n. 353/1990, “in quanto compatibili”, ai sensi del rinvio contenuto nell’art. 26 del RD n. 1038/1933 che prevede “ nei procedimenti contenziosi di competenza della Corte dei conti si osservano le norme ed i termini della procedura civile in quanto siano applicabili e non siano modificate dalla disposizioni del presente regolamento”. L’art. 48 del regolamento di procedura n. 1038 ha attribuito la competenza in materia di sequestro a questo giudice contabile, laddove in mancanza di detta disposizione la competenza sarebbe spettata al giudice civile ordinario; altro principio affermato nell’art. 48 è che il sequestro conservativo dinanzi a questa Corte è quello disciplinato dal codice di procedura civile, le cui norme sono applicabili per quanto espressamente non derogato, secondo i principi di rinvio dinamico. Le SS.RR. di questa Corte hanno precisato con decisione n. 15/QM/del 1995 che “l’art. 48 era derogatorio rispetto alla disciplina codicistica nel senso che intestava al Presidente della Sezione il provvedimento concessivo, ravvisata insita l’urgenza; aspetto derogatorio delle norme processuali che risulta modificato dall’art. 5 del d.l. n.453/1993 come convertito con legge n. 19/1994. L’art. 48 del regolamento resta, pertanto in vigore per quanto riguarda gli aspetti attributivi di giurisdizione sul sequestro conservativo e di rinvio dinamico alle norme del codice processuale civile che disciplinano l’istituto”. E’ pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza di questa Corte che non ci siano dubbi sulla compatibilità, per cui trovano piena applicazione le norme contenute nel codice di rito. L’art. 5 legge n. 19/94 detta la procedura , in realtà, generica e valevole sia nel caso di sequestro richiesto in corso di causa, che ante causam, con la sola differenza che in questa seconda ipotesi il giudice delegato assegna il termine perentorio entro cui va depositata la citazione per il merito della causa, in caso di accoglimento della domanda cautelare. Alla luce del rinvio normativo ex art. 26 e 48 del RD n. 1038/1933, come già esposto, deve riconoscersi piena applicabilità dell’art. 669 e ss. c.p.c. anche ai giudizi cautelari dinanzi alle Sezioni Giurisdizionali della Corte dei conti. Ora, l’art. 669 quater cp.c.,primo comma, circa la competenza per le domande cautelari in corso di causa, recita che “ quando vi è causa pendente per il merito la domanda deve essere proposta al giudice della stessa. Se la causa pende davanti al tribunale la domanda si propone all’istruttore oppure, se questi non è ancora designato o il giudizio è sospeso o interrotto, al presidente il quale provvede ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 669 ter.” Al quarto comma prevede che “ in pendenza dei termini per proporre l’impugnazione, la domanda si propone al giudice che ha pronunciato la sentenza”. Alla luce delle citate norme, quindi, quando la domanda del provvedimento cautelare viene proposta a giudizio di merito instaurato, la competenza spetta allo stesso giudice, con le precisazioni di cui al citato 2 comma dell’art. 5; quando l’istanza cautelare viene formulata in pendenza del termine per l’impugnazione, la competenza a provvedere spetta al medesimo giudice a quo, vale a dire al giudice che ha emanato la sentenza soggetta ad impugnazione, come detta l’art. 669 c.p.c.; nell’ipotesi, invece, di sequestro conservativo richiesto in sede di appello, in mancanza di una puntuale disciplina, la soluzione risulta fornita dal combinato disposto degli artt. 669 quater c. IV e 669 terdecies, c. II, secondo quanto affermato dalle SS.RR. con decisione n. 15/QM/1995, che hanno escluso l’applicabilità dei comma 2,3, 4 del citato art. 5 legge n. 19/1994, ed hanno riconosciuto spetti alla Sezione d’Appello adita la competenza a decidere sulla domanda di sequestro, proposta in grado di appello dal Procuratore Generale. Tutto ciò precisato, deve pertanto concludersi che, in realtà, la disposizione del citato art. 669 quater, 4 comma individua solo quale sia il giudice- in senso ampio- competente a pronunciarsi sull’istanza della misura cautelare, se quello di prime cure oppure quello d’Appello, ed indica il giudice che ha pronunciato la sentenza, cioè quello di primo grado. Al di la di questa attribuzione di competenza in senso verticale, in realtà non può attribuirglisi alcuna modifica alla competenza già prevista dalla normativa citata; ne deriva che il procedimento per la concessione della misura cautelare richiesta in pendenza del termine per impugnare la sentenza di condanna, deve essere quello stesso dettato dalle disposizioni vigenti per i sequestri conservativi chiesti in corso di causa dinanzi alla Sezione Giurisdizionale, cioè un’istanza rivolta dal Procuratore regionale al Presidente della Sezione ( presso la cui segreteria deve essere depositata), che autorizza o meno con proprio decreto, inaudita altera parte, la misura richiesta, fissando la data dell’udienza di comparizione per le parti ed indicando contestualmente il giudice designato per la conferma o modifica del sequestro stesso. Riguardo, poi, l’esatta ripartizione della competenza, all’interno del medesimo ufficio, se giudice monocratico o collegio, in materia di concessione di misure cautelari, questo giudice richiama quanto già ampiamente ribadito da questa stessa Sezione con ordinanza 22 gennaio 2003 n. 2, ritenuto pienamente condivisibile, anche in questa sede,quanto affermato con la stessa . Pertanto, alla luce di tutto sin qui esposto deve ritenersi che correttamente il Procuratore Regionale, in pendenza del termine per proporre appello avverso la citata sentenza n. 788/05, ha rivolto l’ istanza di sequestro conservativo al Presidente di questa Sezione Giurisdizionale, competente ad emanare il decreto di autorizzazione che ne è seguito; deve conseguentemente rigettarsi l’eccezione formulata dai legali di incompetenza ed inammissibilità del sequestro stesso. 2- Conseguentemente, deriva che debba ritenersi giuridicamente infondata e quindi da rigettare anche l’eccezione sollevata dai medesimi legali di incompetenza di questo giudice adito, alla luce delle considerazioni già svolte al punto precedente. A ulteriore sostegno di quanto già affermato, questo giudice precisa che l’istanza di sequestro risulta depositata dal P.R. in data 28 ottobre 2005, mentre i ricorsi per appello sono stati depositati tutti in data successiva; pertanto al momento di deposito dell’istanza cautelare non risulta giuridicamente proposto alcun ricorso per impugnativa contro la citata sentenza n. 788/05, per cui il caso rientra ancora nella fattispecie di pendenza del termine per proporre appello, e quindi alla luce del citato art. 669 quater, comma 4 competente a conoscere della misura cautelare è ancora il giudice che ha pronunciato l’emanata sentenza suscettibile di gravame, e sottoposta ad appello solo successivamente. Deve ribadirsi, pertanto, come già affermato da questa stessa Sezione nella citata ordinanza n. 2/2003, che è il momento di promuovimento del gravame che fa scattare e diversificare la competenza tra il giudice prime cure ed il giudice d’appello, ma fino a che il ricorso per l’impugnativa non è stato depositato, ex art. 5 c.p.c., non può invocarsi la pretesa competenza della Sezione d’appello, poiché non ancora investita del merito del giudizio, e quindi non può ritenersi competente a pronunciarsi neppure sulla misura cautelare. In tal senso deve quindi essere rigettata l’eccezione di incompetenza di questo giudice designato. 3- Altra eccezione che va ora esaminata, formulata sempre dal legale Rodio, è di inammissibilità del ricorso per sequestro, proposto come in corso di causa ma proposto dal PR in realtà ben oltre la definizione della causa, quando ormai risulta depositata la sentenza di condanna e addirittura “ si era già provveduto all’attivazione del giudizio d’Appello della stessa, per cui legittimato ad esercitare la misura cautelare sarebbe il Procuratore Generale presso la Corte dei conti”. L’eccezione formulata dal legale sottende in realtà due diversi aspetti, sia di errata procedura, che di incompetenza dell’organo legittimato a proporre la misura stessa. Circa il primo degli aspetti, il legale sostiene che essendo la sentenza di condanna emessa da questa Sezione immediatamente esecutiva, deve ritenersi inammissibile l’istanza cautelare per difetto di interesse alla stessa, considerata la provvisoria esecutività della sentenza, ed alla luce dell’art. 76 del T.U n. 1214/1934 che pone il principio secondo cui l’esecuzione dei provvedimenti di questa Corte spetta alle amministrazioni interessate alle quali vanno trasmessi a cura del PM. L’eccezione, sia pur alquanto originale, appare in realtà giuridicamente inconferente e quindi non meritevole di accoglimento in questa sede. E’appena il caso di ricordare, infatti, che il nostro ordinamento garantisce al creditore tutti gli strumenti per tutelare le ragioni del proprio credito, garanzia che deve ritenersi spettare ad ogni creditore, quindi anche all’erario statale. Deve ,quindi, ritenersi rientrare nelle facoltà del creditore decidere quale degli strumenti adottare per garantire le ragioni del proprio credito, se quella esecutiva o quella cautelare, posta la diversa natura e la diversa finalità sottesa alle due azioni; rectius, deve pertanto ritenersi rientrare nelle facoltà del Procuratore Regionale, agente a tutela dell’erario- creditore, la scelta di adottare eventuali strumenti di tutela cautelare, ricorrendone i previsti requisiti, a garanzia del credito che nasce da una sentenza di condanna pronunciata a seguito di giudizio di responsabilità instaurato a carico di funzionari pubblici, nelle more dell’esecuzione piena della sentenza stessa . Circa poi l’altro aspetto di incompetenza del requirente, invocando per contro, la competenza del Procuratore Generale richiamandosi, tra l’altro in modo non preciso, all’ ordinanza n. 2/03, questo giudice deve ribadire che, come già precisato sopra, è la proposizione dell’impugnazione, appunto, a costituire il discrimine tra la competenza del giudice prime cure e quello di appello, e quindi del Procuratore Regionale o Procuratore Generale quale organo legittimato a promuovere la misura stessa: nel caso in esame risulta che l’impugnazione della sentenza è stata depositata successivamente al deposito del ricorso per sequestro conservativo, infatti risulta depositata presso l’Ufficio notifiche della Corte d’Appello solo in data 9 dicembre, mentre l’istanza cautelare, come già detto, risulta depositata in data 28 ottobre 2005, ed il sequestro è stato autorizzato il 3 novembre 2005; ne deriva che competente a proporre la misura cautelare deve ancora ritenersi il Procuratore regionale e non il Procuratore generale, secondo quanto già detto nei punti precedenti. Anche questa eccezione, quindi, deve essere rigettata perché giuridicamente infondata. 4 - Inefficacia della misura cautelare a norma dell’ art. 675 c.p.c.. Anche quest’altra eccezione, formulata – sia pur in modo alquanto generico e vago - sempre dall’avv. Rodio, in realtà non appare sorretta da alcun fondamento giuridico. Infatti l’art. 5, comma 3 legge n. 19/94 prevede che il Presidente della Sezione Giurisdizionale provvede con decreto motivato sulla domanda di sequestro conservativo e contestualmente fissa l’udienza di comparizione della parti dinanzi al giudice designato, entro un termine non superiore a 45 gg., termine ritenuto tra l’altro di natura meramente ordinatoria; l’art. 675 c.p.c., invece, prevede che perde d’efficacia il sequestro se non eseguito, nei confronti di ciascuno dei sequestrati, entro 30 gg dalla pronuncia, con tutti i dubbi di legittimità,in realtà respinti dalla Corte Costituzionale ( Corte Cost. n. 237/1995), posti su detta previsione che non fa coincidere il dies a quo di detto termine con la comunicazione del provvedimento stesso: ora, nel caso in esame, risulta ben rispettato il termine fissato dei 45 gg. per la comparizione dinanzi a questo giudice, poiché l’udienza di comparizione è questa del 13 dicembre, mentre il decreto del Presidente di autorizzazione del sequestro è in data 3 novembre 2005; posto, poi, che l’art. 5 legge n. 19/94 costituisce, come detto sopra, norma specifica in materia di misure cautelari disposte nei giudizi dinanzi a questa Corte, deve ritenersi questa norma prevalente sulla previsione civilistica, per cui è il termine da essa indicato da rispettare in via prioritaria; non va poi tralasciato che, comunque, il sequestro autorizzato con il citato decreto del presidente ha già avuto esecuzione, e che alla luce di quanto precisato dalla Cassazione, è sufficiente per non far perdere di efficacia al provvedimento che sia dato inizio all’esecuzione ( Cass. 19 aprile 1983 n. 2672), per cui risulta in tal modo rispettato anche il termine previsto per l’esecuzione del sequestro. Deve conseguentemente essere respinta anche questa eccezione, secondo quanto sopra formulato. 5- Questo giudice deve ora affrontare l’eccezione formulata dai legali di tutti i convenuti di insussistenza dei presupposti del Fumus boni iuris, e Periculum in mora. 5.1- Circa il primo dei presupposti questo Giudice designato precisa che questo requisito debba ritenersi suffragato dalla sentenza di condanna n. 788/05, immediatamente esecutiva fino alla sospensione, e al momento non riformata, emessa dalla Sezione all’esito del giudizio che ha accertato la fondatezza dell’azione di responsabilità esercitata. Infatti, malgrado le contestazioni fatte dai convenuti, esiste allo stato una sentenza di questa Sezione che ha ritenuto fondata l’azione di responsabilità esercitata ed ha ritenuto sussistere la responsabilità dei funzionari convenuti in merito al danno provocato all’erario, per cui ha condannato gli stessi al risarcimento, secondo la quantificazione individuata nella sentenza stessa, oltre ad accessori e spese di giudizio. Costituisce la sentenza di condanna valido motivo per ritenere sussistere il fondamento delle pretesa cautelare, alla luce della sommaria delibazione consentita in questa sede cautelare, non emergendo allo stato validi motivi per ritenere superate le risultanze del giudizio di merito già esperito. Deve pertanto ritenersi sussistere nella fattispecie in esame il requisito del fumus boni iuris. 5.2- Riguardo poi al requisito del periculm in mora, cioè il fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, secondo la giurisprudenza prevalente può essere desunto sia da elementi oggettivi, quali la consistenza del patrimonio del debitore in relazione all’entità del credito, e sia da elementi soggettivi deducibili dal comportamento del debitore, processuale ed extraprocessuale, se lasci presumere che egli ponga in essere atti dispositivi del proprio patrimonio idonei a depauperare lo stesso così da sottrarlo all’esecuzione forzata; e secondo l’ormai pacifico orientamento della giurisprudenza di questa Corte, non è necessario che il depauperamento sia in atto, essendo sufficiente che questo sia presumibile alla stregua degli elementi citati. Deve, quindi, ritenersi irrilevante l’eccezione formulata da alcuni dei convenuti che pur potendolo fare, non hanno in realtà sottratto alcun bene dal proprio patrimonio. Nel caso in esame il P.R. ha ritenuto con il ricorso cautelare sussistere il fondato timore di perdere la garanzia del credito risarcitorio derivante dalla sentenza di condanna n. 788/05 sia sotto il profilo oggettivo, valutata l’entità del danno ascritta ad ognuno dei convenuti in rapporto alle condizioni economiche degli stessi; e sia sotto il profilo soggettivo considerati gli atti dispositivi su alcuni beni immobili posti in essere dai due convenuti, ing. C. e ing. L. ( conferimento nel fondo patrimoniale da parte del primo per l’immobile sito in Bari e quello sito in Lecce, come sopra individuati; ed atto di alienazione a favore del coniuge del secondo dei convenuti per la quota indivisa dell’appartamento di Polignano a mare, atti compiuti in epoca di poco anteriore alla notifica dell’invito a dedurre e poi della citazione in giudizio). Questo giudice designato, preso atto che atti di disposizione del patrimonio risultano compiuti in realtà solo dai due ingegneri indicati (che tra l’altro hanno sollevato eccezioni circa la sequestrabilità dei beni oggetto di atti dispositivi, chiedendo fosse dichiarata l’infondatezza del sequestro, eccezione su cui questo giudice si pronuncerà di seguito), e non anche dagli altri, per cui l’aspetto soggettivo si verificherebbe solo per alcuni convenuti, deve precisare, però,che la richiesta misura cautelare trova fondamento nei confronti di tutti gli odierni convenuti sotto l’aspetto oggettivo, considerata l’entità della condanna comminata ad ognuno di essi in relazione al loro patrimonio, e visto che per costante orientamento giurisprudenziale per giustificare la disposizione del sequestro conservativo è sufficiente la presenza alternativa di uno dei due elementi, non essendo necessaria la coesistenza dei due. Circa l’eccezione formulata da tutti i convenuti di esuberanza del valore di beni sottoposti a sequestro, questo giudice ritiene la stessa non meritevole di accoglimento perchè il preteso esubero non risulta né provato e né documentato. Vanno ora esaminate le singole richieste formulate dai legali dei convenuti N., e P. di modifica del provvedimento di sequestro con esclusione dello stesso per l’autovettura , per entrambi, ed anche per il 1/5 dello stipendio per N., a causa delle sue precarie condizioni economiche. Riguardo alla richiesta di modifica formulata in udienza dal legale del P., con esclusione dell’autovettura, modello ................. unica vettura di sua proprietà e a disposizione delle esigenze della famiglia ( per quanto in realtà l’ affermazione non risulta adeguatamente documentata), preso atto che il P.M. ha dichiarato in udienza di non opporsi all’eventuale esclusione, qualora ritenuto dal giudice, questo giudice dispone la revoca del sequestro della stessa, ritenendo sufficientemente garantito il credito dell’erario con la misura cautelare comunque confermata per gli altri suoi beni mobili ed immobili espressamente indicati. Anche l’avv. Lofoco per il geom. N. ha presentato pari richiesta, già con la memoria difensiva depositata il 9 dicembre 2005, con la quale richiede la revoca del sequestro per l’unica autovettura di proprietà dello stesso, modello............., poiché in realtà di modico valore alla luce della quotazione risultante da rivista specialistica in materia, destinata a servizio della famiglia, nonché utilizzata dallo stesso per recarsi al lavoro; anche per questa specifica richiesta, ribadita dal legale in udienza, preso atto del consenso espresso dal Procuratore Regionale in merito, questo giudice ritiene di poter disporre la revoca del sequestro, ritenuta fondata e meritevole d’accoglimento l’istanza formulata dal legale. La stessa memoria contiene anche istanza di revoca del sequestro per la quota di 1/5 dello stipendio spettante al N. poiché sullo stesso grava già la rata del mutuo contratto con la BNL per l’acquisto della casa stessa, per cui con uno stipendio pari ad €. 1.456,37 egli deve far fronte alla rata di €. 390,57 mensili, come documentato, oltre che alle esigenze della propria famiglia, monoreddito, composta oltre che alla moglie da due figli di 11 e 9 anni; pertanto gravare il già ridotto reddito familiare anche dell’ulteriore riduzione pari ad 1/5, equivarrebbe a mettere la famiglia in notevole difficoltà economica; insiste quindi il legale per limitare la conferma della misura cautelare al solo bene immobile sopra individuato. Questo giudice, preso atto che la sentenza di questa Sezione n. 788/05 ha condannato il N. imputandogli il pagamento della sola quota pari ad €. 100.000, avendo ritenuto marginale l’apporto causale dello stesso alla determinazione del danno complessivo; considerato che lo stesso N. non ha tenuto mai comportamenti che potessero apparire in pregiudizio della garanzia del creditore; ritenuto, altresì, sufficiente la garanzia costituita dal sequestro eseguito sulla quota di ½ dell’appartamento sito nel comune di Ostuni in via S. Lucia n. 36, della consistenza di 5 vani, meglio individuato sopra; preso atto che il PR non si è opposto a tale richiesta di riduzione; e ritenuta sufficientemente documentata l’istanza prodotta dal legale riguardo alle ridotte possibilità economiche in cui si verrebbe a trovare la famiglia del N. a causa di un eventuale ulteriore riduzione per 1/5 dello stipendio, ritiene equo disporre la revoca del sequestro oltre che per l’autovettura citata sopra, anche per la quota di 1/5 dello stipendio spettante allo stesso N.,confermandolo invece sul bene immobile, meglio individuato sopra di sua proprietà. 6 - Nullità degli atti di disposizione del patrimonio compiuti dagli ing. C. e L., con conseguente sottoponibilità al sequestro. Poco prima della notifica dell’invito a dedurre, e poi della citazione, adduce il PR, il C. aveva costituito un fondo patrimoniale familiare, conferendovi l’immobile sito in Bari,destinato a residenza della famiglia, e quello sito in provincia di Lecce, destinato alle vacanze estive, entrambi sopra individuati. Il requirente ha chiesto comunque il sequestro dei beni immobili in esso conferiti, atteso “ l’inopponibilità dell’efficacia dei suddetti rispettivi atti, vincolativi e dispositivi, alle preesistenti e loro ben note ragioni creditorie vantate dal Ministero delle Infrastrutture azionate da questo P.M.”, invocando la nullità degli stessi ex art. 1344, 1343 e 1418 cc., “perché compiuti nel deliberato intento di eludere norme imperative, nonché con l’intenzionale fine di sottrarre i beni all’esecuzione della pronuncia di condanna”. Si deve precisare a riguardo che dagli atti di causa risulta in realtà che il fondo patrimoniale è stato costituito dall’ing. C. con atto del 24.7.2003, quindi alcuni mesi prima della notifica dell’invito a dedurre avvenuta solo il 10.12.2003, come sostiene la parte; nonostante questa precisazione, però, questo giudice ritiene non sia meritevole di accoglimento la tesi sostenuta dal legale che invoca la sua assoluta buona fede nel compiere l’atto dispositivo, posto in essere solo per esigenze di tutela della propria famiglia, e quando l’azione della Procura regionale non era ancora iniziata, per cui non si può dire che il pubblico erario vantasse ancora alcun credito. Infatti, se anche l’invito risulta notificato solo alcuni mesi dopo, alla data della costituzione del fondo patrimoniale era comunque in corso un giudizio penale nel quale si contestavano i medesimi fatti, e nel quale gli attuali convenuti, compreso il C., risultavano comunque coinvolti come testi, per cui era facilmente presumibile, quindi, che allo stesso giudizio sarebbe quanto prima seguita l’azione di questa Procura regionale, qualunque fosse stato l’esito del primo; va, ancora, considerato che, certamente la formulazione dell’invito a dedurre ha comportato il propedeutico svolgimento di una lunga istruttoria, vista la complessità della vicenda stessa, articolata in un lungo lasso temporale, con il compimento dei necessari atti istruttori intermedi che certo hanno consentito agli attuali convenuti di aver notizia dell’istruttoria in corso. Questo giudice ritiene quindi infondata e non degna di accoglimento la difesa formulata dal C., sostenendo di aver compiuto l’atto di disposizione dei propri beni in epoca non sospetta, ed in assoluta buona fede, quando ancora non aveva sentore alcuno di ciò che andava accadendo. Lo stesso discorso va fatto anche per gli atti di disposizioni compiuti dal L. relativamente alla quota del proprio appartamento, ceduto a favore del coniuge, per le medesime ragioni, con la differenza che questi atti di alienazione risultano in realtà compiuti solo qualche giorno prima della notifica dell’invito a dedurre, quindi in tempo ben più prossimo all’esercizio dell’azione contabile da parte del P.R.; pertanto tutte le eccezioni formulate dai rispettivi legali di inefficacia del sequestro nei confronti di detti beni non possono essere accolte. Depongono a sostegno del potere presunto del Procuratore Regionale di disporre la misura cautelare anche su detti beni apparentemente usciti dalla disponibilità del debitore, le considerazioni di seguito riportate. Alla luce dell’art. 671 c.p.c. possono essere oggetto di sequestro conservativo i beni mobili o immobili del debitore o somme e cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne prevede il pignoramento; per determinare, quindi, quali sono i beni assoggettabili a sequestro, occorre far riferimento alle norme che nel codice di rito, nel codice civile, nel codice della navigazione o in leggi speciali disciplinano la pignorabilità dei beni. E’ il Codice civile che regola il fondo patrimoniale, dettandone la specifica disciplina, prevedendo che può essere costituito da uno o entrambi i coniugi “ destinando determinati beni a far fronte ai bisogni della famiglia”; prevede che la proprietà dei beni spetterà ad entrambi, così come l’amministrazione degli stessi. L’art. 170 cc. prevede che l’esecuzione sui beni del fondo non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia, e questa è la caratteristica precipua del fondo. Deriverebbe da tutto ciò che nel caso in esame non potrebbe eseguirsi sequestro sopra i beni conferiti dal convenuto nel fondo patrimoniale, in quanto il credito che si vuol garantire con il sequestro conservativo chiesto in questa sede non può certo dirsi contratto per interessi della famiglia. Va però considerato anche che l’ordinamento contempla una serie di strumenti a tutela della garanzia del credito, in particolare, per quel che rileva in questa sede, l’azione revocatoria disciplinata dagli art. 2901 e ss. cc., che vanno qui esaminati. L’ art. 2901 prevede che “ il creditore anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio coi quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni: 1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l’atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento; 2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione. ..L’inefficacia dell’atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione”. L’art. 2902 prevede poi “ il creditore, ottenuta la dichiarazione di inefficacia, può promuovere nei confronti dei terzi acquirenti le azioni esecutive o conservative sui beni che formano oggetto dell’atto impugnato. Il terzo contraente, che abbia verso il debitore ragioni di credito dipendenti dall’esercizio dell’azione revocatoria, non può concorrere sul ricavato dei beni che sono stati oggetto dell’atto dichiarato inefficace, se non dopo che il creditore è stato soddisfatto”. Ora alla luce del rinvio operato dall’art. 26 del citato Regolamento, questo giudice ritiene sia applicabile anche ai giudizi dinanzi alla Corte dei conti la tutela della garanzia del credito, con gli strumenti espressamente indicati dal codice, tra cui l’azione revocatoria prevista degli art. 2901 e 2902 cc.. Infatti, poiché la Costituzione e le norme vigenti attribuiscono al giudice contabile la competenza esclusiva delle materie di contabilità pubblica; considerato che l’art. 5 della citata legge n. 19/94 disciplina sinteticamente l’ esecuzione del sequestro conservativo, dettando poche disposizioni a riguardo e si fa poi riferimento, per quanto compatibili, alle norme civili vigenti in materia, deve allora intendersi che il rinvio debba essere operato anche alle sopra indicate norme civilistiche che prevedono gli strumenti di conservazione della garanzia patrimoniale, così da poter consentire un’efficace misura cautelare. 6.1 – Si pone tuttavia, a questo punto, un problema di legittimazione nel senso che potrebbe ritenersi che l’azione revocatoria spetti al titolare virtuale del diritto di credito a carattere risarcitorio fatto valere con l’azione di responsabilità amministrativa, vale a dire all’amministrazione danneggiata, nel qual caso le azioni conservative del patrimonio andrebbero rivolte dinanzi al giudice ordinario. Ma l’espressa attribuzione ( l’art. 5 legge n. 19/94 e art. 48 TU n. 1240) del potere di concedere provvedimenti cautelari chiesti dal Procuratore regionale sui beni del convenuto dell’azione di responsabilità, al medesimo giudice competente in via esclusiva a conoscere e decidere il merito del giudizio, implica, in via di principio, la piena cognizione di tutte le azioni strumentali alla conservazione della garanzia patrimoniale. Fa giungere a tal conclusione se si considera che nessuna norma dell’ordinamento vigente esclude espressamente che tale potere possa rientrare tra le competenze del giudice contabile. Va, inoltre, ricordato che all’azione di responsabilità contabile si attribuisce, secondo l’orientamento prevalente, a cui questo giudice ritiene di aderire (contrastato dall’opposta posizione che propende per la natura sanzionatoria), natura prevalentemente risarcitoria: ora se all’azione contabile si attribuisce natura risarcitoria, deve farsi rientrare nella competenza del giudice contabile anche il potere di esperire tutti gli strumenti che consentano di realizzare la garanzia del credito dell’erario statale, compresa l’azione revocatoria. Se così non fosse, il titolare dell’azione di responsabilità legittimato ad agire solo nell’ambito della giurisdizione contabile, rischierebbe di veder vanificate le garanzie della pretesa creditoria fatta valere, fin tanto che non ottenga una sentenza di condanna, con la relativa esecuzione, ogni qualvolta il debitore abbia maliziosamente compiuto pregiudizievoli atti di disposizione del proprio patrimonio; ne deriverebbe, in tal caso, che il creditore erario statale di fatto verrebbe ad avere una tutela inferiore e più debole rispetto a quella riconosciuta al creditore privato nelle stesse condizioni, che può invece invocare l’azione revocatoria per gli eventuali atti di disposizione compiuti dal debitore in dispregio delle sue ragioni creditorie. Questo giudice ritiene, conclusivamente, di dover riconoscere la propria competenza a dichiarare l’inefficacia di eventuali atti di disposizione compiuti del debitore dell’erario pubblico, considerato che l’ordinamento vigente ritiene il giudice contabile competente esclusivo a pronunciarsi sulla sussistenza del credito erariale al risarcimento del danno, e che conseguentemente deve, allora, ritenersi il medesimo competente anche ad esercitare tutti gli strumenti predisposti dall’ordinamento a tutela del credito stesso. A ulteriore conferma di quanto sin qui detto conforta, tra l’altro, anche l’espressa previsione contenuta nelle legge finanziaria 23 dicembre 2005 n. 366 che all’art. 1 punto 175 contiene l’espressa previsione che “ al fine di realizzare una più efficace tutela dei crediti erariali, l’art. 26 del regolamento di procedura approvato con regio decreto 13 agosto 1933 n. 1038 si interpreta nel senso che il procuratore regionale della Corte dei conti dispone di tutte le azioni a tutela delle ragioni del creditore previste dalla procedura civile, ivi compresi i mezzi di conservazione delle garanzie patrimoniali di cui al libro sesto, titolo terzo, capo quinto del cc.” Trattandosi di norma chiaramente interpretativa, può trovare applicazione nel giudizio in corso non solo per la sua naturale portata retroattiva, ma anche per il suo carattere eminentemente processuale esplicante i suoi effetti sia sul piano della legittimazione ad causam, sia sulla giurisdizione. Una volta riconosciuto al Procuratore Regionale il potere di disporre delle azioni conservative espressamente menzionate, risulta del tutto logico che la relativa domanda debba essere necessariamente rivolta innanzi al “giudice naturale” competente a conoscere in via esclusiva dell’azione principale di responsabilità. Tutto ciò considerato, la domanda di declaratoria di inefficacia formulata dal Procuratore può essere esaminata e decisa da questo giudice in sede di conferma del disposto sequestro ai sensi e per gli effetti degli artt. 2901 e 2902 c.c.. 6.2 - Risolta affermativamente l’attribuzione a questo giudice designato del potere di pronunciarsi sull’eventuale revocatoria di precedenti atti dispositivi, si deve ora valutare in questa sede se siano presenti le condizioni indicate dall’art. 2901 c.c. per esperire l’azione stessa, il consilium fraudis e l’eventus damni. Circa il primo dei presupposti, questo giudice adito ritiene che si può concludere con presumibile certezza che fosse intenzione dei due convenuti,con il compimento di detti atti dispositivi, eludere la garanzia del creditore; risulta, invece, del tutto certa la consapevolezza dei rispettivi due coniugi, beneficiari dei relativi atti dispositivi, del fatto che gli atti stessi arrecassero pregiudizio alle ragioni del credito dell’erario, che stava per sorgere. Infatti, pur essendo gli atti compiuti prima dell’inizio del giudizio contabile, come sostenuto dagli interessati (nel caso della costituzione del fondo patrimoniale addirittura alcuni mesi prima della notifica dell’invito a dedurre), in realtà gli interessati, già citati in giudizio penale, avevano la piena consapevolezza che sarebbe stata esercitata nei loro confronti azione risarcitoria da parte del PM contabile. Pertanto, questo giudice ritiene che l’eccezione sollevata dai legali dei due, secondo i quali gli atti dispositivi sarebbero stati compiuti in epoca non sospetta ed in buona fede non può essere accolta, ritenendo alla base delle operazioni stesse il consilium fraudis, elemento tra l’altro smentito solo genericamente dai legali stessi, senza fornire prova concreta. Risolto affermativamente questo punto, vi sono alcuni aspetti procedurali che devono essere esaminati ed affrontati ora in questa sede. L’art. 2902 cc. prevede che il creditore può disporre le azioni esecutive o conservative sui beni del debitore nei confronti dei terzi acquirenti, una volta ottenuta la dichiarazione di inefficacia dell’atto impugnato; ne deriva che risulta pregiudiziale la dichiarazione di inefficacia dell’atto stesso. Secondo la dottrina dominante la domanda revocatoria deve essere accolta con sentenza dal giudice adito, con la quale dichiara l’inefficacia dell’atto di alienazione, dopo aver verificato l’esistenza sia del consilium fraudis, frode per la cui esistenza basta la semplice conoscenza del pregiudizio che l’atto può arrecare alle ragioni del creditore, e sia dell’eventus damni, cioè il pregiudizio che può derivare alle attese del creditore; si tratta in ogni caso di una pronuncia a carattere decisorio, quindi una sentenza, emessa a seguito di un giudizio di cognizione. Si deve, però, tener presente che spesso il giudice per poter decidere di una domanda deve “ conoscere di questioni che non formano oggetto della domanda, ma ne sono un antecedente logico, e sono le questioni pregiudiziali” delle quali conosce incidenter tantum, e sulle quali in genere non è chiamato a decidere, ma la soluzione ad esse data vale solo agli effetti della decisione data alla domanda principale. Vi è rapporto pregiudiziale ogni qualvolta oggetto del giudizio è un diritto o rapporto giuridico da esso dipendente, o derivato o con esso incompatibile; in questi casi il giudice deve conoscere anche della questione pregiudiziale, come mezzo al fine del decidere la questione principale oggetto della causa. In questa sede di conferma del sequestro conservativo disposto con decreto del presidente, questo giudice adito è chiamato a pronunciarsi ai sensi dell’art. 5 legge n. 19/94 con ordinanza con la quale conferma, modifica o revoca il provvedimento di sequestro emanato con decreto; provvedimento, questo, non a carattere decisorio ma ordinatorio. Non è però raro il caso, secondo quanto sostenuto dalla dottrina, che tale provvedimento ordinatorio presupponga la risoluzione di una questione dubbia e controversa tra le parti, ed in tal caso l’ordinanza deve contenere anche la decisione della questione dubbia. Va considerato, ora, che l’ipotesi in esame in questa sede rientra nella fattispecie disciplinata dal libro VI, titolo III, Capo V del c.c. concernente i procedimenti cautelari, sui quali il giudice adito è chiamato a pronunciarsi con ordinanza, ex art. 669 sexies e ss., anche in sede di reclamo contro il provvedimento cautelare. Poiché, quindi, l’unico tipo di provvedimento previsto in questa sede è l’ordinanza, deve concludersi che se si pongono eventuali questioni pregiudiziali alla domanda principale, queste devono essere esaminate ed affrontate con l’ordinanza stessa, sia pur ai soli fini della decisione del caso in esame, poiché rilevanti per la stessa. Va ancora considerato che la peculiarità della sede cautelare consiste nella cognizione sommaria che deve essere effettuata per verificare la sussistenza dei requisiti del periculum in mora e del fumus boni iuris, per cui ogni eventuale questione pregiudiziale deve essere esaminata in questa ottica di sommaria cognitio, demandando poi al “ giudice naturalmente competente” il compito di accertare e decidere a seguito di giudizio di cognitione piena sulla domanda principale e pregiudiziale. Di conseguenza deve concludersi che in questa sede cautelare ben può ammettersi che questo giudice designato dichiari, sia pur ai soli fini della decisione da prendere in questa sede, una volta ritenuto sussistere i presupposti indicati dall’art. 2901 cc., l’inefficacia degli atti negoziali compiuti dai due sopra individuati debitori su alcuni beni immobili per i quali il Procuratore regionale ha chiesto ed ottenuto con decreto del presidente il sequestro conservativo; si tratterà appunto di inopponibilità dell’efficace di atti affermata in sede cautelare, e quindi a seguito di cognizione sommaria tesa ad accertare, prevalentemente, la sussistenza dei presupposti per la concessione della misura cautelare; dichiarazione che dovrà poi trovare conferma nell’apposita pronuncia che dovrà seguire lo specifico procedimento da instaurare dinanzi a questa Sezione Giurisdizionale, riconosciutane la competenza, secondo quanto sopra motivato, con autonomo atto del Procuratore Regionale, poiché giudizio autonomo dal presente, che comporterà la verifica da parte del giudice investito dei due presupposti per l’esercizio dell’azione pauliana, e conseguentemente potrà portare alla sentenza di dichiarazione di inefficacia degli atti negoziali. Trattandosi, nel caso qui in esame, di istanza di revocatoria formulata dal Procuratore regionale in sede cautelare prima di promuovere la relativa azione per la dichiarazione di inefficacia degli atti, costituisce un’ipotesi che può essere equiparata alla richiesta di sequestro conservativo ante causam, riconducibile, quindi, alla fattispecie per la quale il legislatore con l’art. 5 citato prevede che l’ordinanza del giudice designato per la conferma del sequestro deve fissare un termine, non superiore a 60 gg. per il deposito, presso la segreteria della Sezione giurisdizionale regionale, dell’atto di citazione per il correlativo giudizio di merito. Deve quindi affermarsi che l’ordinanza emessa in questa sede da questo giudice designato dovrà pertanto assegnare il termine entro il quale il Procuratore Regionale dovrà promuovere l’autonomo giudizio per revocatoria dinanzi a questa Sezione Giurisdizionale competente a pronunciarsi. Questo giudice designato per la conferma, modifica o revoca del sequestro col presente provvedimento assegna, quindi, al Procuratore il termine di 40 gg., dalla data della comunicazione del presente provvedimento all’ufficio del procuratore regionale, per il deposito della relativa citazione nella segreteria di questa Sezione. 6.3 – Questo giudice deve ora esaminare ed affrontare un altro aspetto procedurale rimasto irrisolto sino a questo momento. Va ricordato che il giudizio per azione revocatoria promossa ai sensi dell’art. 2901 costituisce un’ipotesi di litisconsorzio necessario tra creditore, debitore-alienante e terzo acquirente, come ha in più occasioni ribadito la Sprema Corte, in quanto la posizione del terzo acquirente finisce con l’essere coinvolta e pregiudicata dalla eventuale dichiarazione di inefficacia dell’ atto di disposizione ( così Cass. Sez. II, n. 8952/00); pertanto, nel caso in cui il giudizio sia stato introdotto solo nei confronti di alcuni di essi, è necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutte le parti necessarie pretermesse ( Cass. Sez. III, n. 11150/03). Ciò premesso va evidenziato che nel caso in esame, va riconosciuta la competenza di questo giudice designato a pronunciarsi in sede di conferma, modifica o revoca del disposto sequestro conservativo, sia pur solo incidenter tantum in questa sede, sull’inopponibilità degli atti di disposizione compiuti dai due convenuti su alcuni dei loro beni, ex art. 2901 cc., e deve conseguentemente affermarsi che nel presente giudizio cautelare devono essere chiamati, quali terzi acquirenti, i rispettivi coniugi che hanno beneficiato dell’atto vincolativo e dispositivo dei beni immobili compiuto dall’ing. C. e L., beni apparentemente usciti dalla loro disponibilità e sui quali il Procuratore ha, motivando in modo articolato, chiesto ed ottenuto il sequestro conservativo, autorizzato dal Presidente, costituendo la fattispecie un’ipotesi di litis-consorzio necessario tra creditore- erario, debitore alienante, e coniugi terzi acquirenti. Ritiene questo giudice di dover precisare a riguardo che, in realtà, l’integrazione del contraddittorio è richiesta ai fini dell’opponibilità della dichiarazione di inefficacia degli atti di disposizione, altrimenti non opponibile ai terzi, ma solo al creditore agente in revocatoria, con tutte le conseguenze che ne deriverebbero. Considerato che in questa sede cautelare questo giudice si è ritenuto competente a pronunciarsi circa l’inopponibilità dell’efficacia di detti atti limitatamente ai fini della presente decisione, come sopra argomentato, rinviando all’apposito giudizio che deve necessariamente seguire dinanzi a questa Sezione, il compito di decidere con provvedimento specifico che dichiari l’eventuale inefficacia dell’atto di disposizione compiuto dall’ing. C. e L. sui loro beni espressamente indicati, a vantaggio dei rispettivi coniugi, ne deriva che è in tale sede cognitiva che è importante che sia correttamente instaurato il contraddittorio nei confronti di tutti i cointeressati, anche i terzi acquirenti – in questo caso terzi con qualifica di coniugi, - poiché gli effetti dell’eventuale pronuncia incideranno anche sulla situazione giuridica loro spettante. Pertanto deve ritenersi spetti al Procuratore Regionale l’onere di integrare il contraddittorio nei confronti della moglie dell’ing. C., e dell’ing. L. per il giudizio da promuovere, entro il termine sopra assegnato, dinanzi a questa Sezione per la revocatoria ex art. 2901 cc. degli atti di disposizione con i quali uno ha conferito nel fondo patrimoniale, e l’altro ha alienato al coniuge in regime di separazione patrimoniale alcuni beni; integrazione da disporre con l’atto introduttivo del giudizio per revocatoria che dovrà essere attivato dinanzi a questa Sezione giurisdizionale. Questo giudice, per tutto quanto sin qui esposto, dichiara quindi, incidenter tantum, l’inefficacia degli atti di disposizione compiuti dall’ing. C. e dall’ing. L. sui beni immobili sopra indicati ( conferiti dal primo nel fondo patrimoniale e ceduti dal secondo al coniuge), ex art. 2902 cc.; assegna al PM il termine di 40 gg. perché provveda ad instaurare regolare giudizio per revocatoria ex art. 2901 dinanzi a questa Sezione giurisdizionale, competente a pronunciarsi, con obbligo di integrare il contradittorio nei confronti dei rispettivi coniugi a vantaggio dei quali gli atti di disposizione risultano compiuti, secondo quanto appena motivato; conferma quindi il sequestro sugli stessi beni, come disposto con decreto di autorizzazione del Presidente del 3 novembre 2005, ai sensi dell’ art. 2905 cc.. 7- Resta conseguentemente assorbita la questione di legittimità costituzionale formulata dal Procuratore in udienza, in relazione all’art. 5 legge n. 19/94, così come sopra formulata, alla luce della motivazione sopra esposta. 8 - Ciò precisato, stimando sussistere i presupposti del periculum in mora e del fumus boni iuris, questo Giudice designato ritiene che il decreto presidenziale di autorizzazione del sequestro conservativo deve essere confermato, sia pur in parte, secondo quanto di seguito esposto, e modificato nei sensi precisati, considerato che il P.R. all’odierna udienza ha dichiarato di non opporsi ad eventuale dissequestro dell’autovettura di proprietà del P. e N., nonché del 1/5 dello stipendio a lui spettante; ritiene questo giudice che vada disposto in conformità, a parziale modifica del decreto di sequestro; pertanto lo stesso viene revocato per la parte relativa ai beni mobili registrati ( autovetture) espressamente sopra individuate di proprietà del N. e del P.; revoca parimenti il sequestro disposto sulla quota di 1/5 dello stipendio spettante al N., secondo la motivazione sopra esposta . Poiché il merito risulta già definito con la sentenza di primo grado citata più volte, questo giudice deve pronunciarsi sulle spese del presente giudizio cautelare, che si liquidano in € 5474,18, e che si ritiene di imputare in parti uguali tra tutti gli odierni convenuti.
P.Q.M. Il Giudice designato I) conferma a tutti gli effetti per la parte relativa ai beni immobili, compresi quelli sui quali erano stati compiuti precedenti atti dispositivi, previa loro dichiarazione di inefficacia come motivato, dai rispettivi titolari; II) revoca la misura cautelare per quanto concerne i beni mobili registrati ( autovetture) dei convenuti N. E P., e la quota di 1/5 dello stipendio del N., il decreto in data 3 novembre 2005 con cui il Presidente della Sezione Giurisdizionale per la Puglia ha autorizzato il sequestro conservativo nei confronti dei sottoelencati funzionari sino alla concorrenza della somma a fianco indicata per ognuno di essi, i sigg: ……….. ……….. OMISSIS……………. ………… III) Assegna, quindi, al Procuratore regionale il termine di 40 gg., dalla data della comunicazione del presente provvedimento, per il deposito nella segreteria di questa Sezione della citazione per revocatoria, ai sensi dell’art. 2901 cc.; IV) ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti della moglie dell’ing. C. e ing. L., per quanto sopra motivato. Dispone che a cura della Segreteria, copia della presente ordinanza sia comunicata al Procuratore Regionale che ne curerà la notifica alle parti ed ai soggetti interessati. Spese del presente giudizio cautelare liquidate in € 5474,18, e ripartite in parti uguali tra tutti i convenuti Così provveduto in Bari, nella camera di consiglio del 13 dicembre 2005. IL GIUDICE DESIGNATO f.to (Cons. Annunziata Francioso) Depositato in Segreteria il 27 gennaio 2006 p.il Dirigente f.to (Giuseppe de Pinto)
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