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SEZIONE PUGLIA- Sentenza n. 299 del 28 aprile 2005: 1) deve ammettersi la giurisdizione della Corte dei conti nel giudizio di responsabilità instaurato nei confronti di una Casa di cura, S.p.a., in regime di convenzione con l’USL, e dei funzionari regionali e dell’Asl, nell’ipotesi in cui violando alcune regole della convenzione stipulata tra i due enti, si è reso possibile l’ingiustificato arricchimento della Casa di cura, con conseguente danno erariale per l’USL. Non è condivisibile la tesi della difesa secondo cui il compenso spettante alla Casa costituisca, in realtà, inadempienza del rapporto contrattuale tra le parti, non attinente all’attività prestata dalla struttura privata invece della regione, materia, quindi, di natura privatistica da far rientrare nella giurisdizione civile, con conseguente esclusione della giurisdizione contabile. Infatti, il rapporto debito –credito tra la Casa e la USL è sorto a seguito della prestazione di assistenza sanitaria da parte della struttura privata, inerente ad un rapporto pubblicistico ( concessione di pubblico servizio), ed ha comportato per la determinazione della misura del compenso l’applicazione di provvedimenti regionali, non è stato rimesso all’autonomia contrattuale delle parti poiché, conformemente a quanto precisato dalla Cassazione, per la giurisdizione contabile è irrilevante il titolo costiutivo del rapporto di servizio. 2) Va respinta l’eccezione di terzietà poiché il danno è stato provocato al patrimonio della Regione, ente preposto alla gestione del fondo Sanitario, non rilevando che il fondo fosse costituito da trasferimenti statali. 3) Deve ritenersi valida la notifica di invito per la Società s.p.a. effettuata nelle mani del legale rappresentante anche se non era specificata la sua qualifica, ma era indicata solo la persona fisica.
REPUBBLICA ITALIANA sent. 299/05 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA composta dai seguenti magistrati: SANTORO dott. Pelino PRESIDENTE ROMANELLI dott. Francesco CONSIGLIERE FRANCIOSO dott.ssa Annunziata 1^ REF. RELATORE ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 18471/R (471 EL) del registro di segreteria, promosso dal Procuratore regionale a carico: della Casa di Cura “ S. Maria S.p.a.” con sede in Bari, via De Ferraris, nella persona del suo legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Bari via Dante, 47, presso lo studio dell’avv. M. Vernola, da cui è rappresentata e difesa, per mandato a margine di memoria di costituzione del 7 aprile 1998; e dall’avv. G. Pellegrino, giusta procura speciale in atti; e dei Sigg.: - RONCO MICHELE, nato a Gioia del Colle, il 1.6.48, rappresentato e difeso dagli avv.ti A. Regina e La Gala, in virtù di mandato a margine della prima memoria di costituzione dell’aprile 1998, elettivamente domiciliato in Bari, via Abate Gimma 94; LAUDADIO FELICE nato a Lucera il 21.2.47, difeso dagli avv.ti G. D’Innella ed L. Angiuli, in virtù di mandato a margine della prima memoria di costituzione dell’aprile 1998, elettivamente domiciliato in Bari via Cairoli 125; DE LUCA MARIA GRAZIA, nata a Napoli il 13.7.28, difesa dall’avv. Menchise , presso il cui studio ha eletto domicilio in Modugno, via Verga 40, e de Feo, per mandato a margine della prima memoria dell’aprile 1998; ARMENISE NICOLA, nato a Bari il 15.3.59, difeso dagli avv.ti Laforgia e Palieri, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Bari, via Venezia, 14, giusto mandato a margine della memoria di costituzione dell’aprile 1998. Uditi alla pubblica udienza del 10 febbraio 2005 – con l’assistenza del segretario dr. G. de Pinto: il relatore 1° ref. dott.ssa Annunziata Francioso; il S.P.G. dr. C. Picuno, e per i convenuti l’avv. M. Vernola e G. Pellegrino per la Casa di cura; l’avv. Angiuli L. per il dr. Laudadio, e su delega dell’avv. Menchise per la dott.sa De Luca; sentito l’avv. G. del Prato presente su delega dell’avv. Palieri per il rag. Armenise; esaminati gli atti e i documenti tutti della causa; Considerato in FATTO Con atto di citazione in data 24 12.1997, regolarmente notificato ai convenuti, il Procuratore regionale ha chiamato in giudizio A) la Casa di Cura “ S. Maria S.p.a.” nella persona del suo legale rappresentante, con sede in Bari; in concorso con i Sigg.: B) - RONCO MICHELE, e - LAUDADIO FELICE, come sopra generalizzati, ciascuno per la parte che vi ha preso, nella loro qualità di medici dell’ASL BA/9 preposti al controllo tecnico-sanitario della gestione delle Case convenzionate, in carica il primo dal 1.1.90 al 3.5.94, e il secondo dal 1.7.94 ad aprile 1995; C) in concorso con i predetti, ciascuno per la parte che vi ha preso, i sigg. - DE LUCA MARIA GRAZIA, e ARMENISE NICOLA, sopra generalizzati, nella rispettiva qualità di responsabile dell’Ufficio provinciale di coordinamento delle UU.SS.LL., ed impiegato del medesimo ufficio; per ivi sentirsi condannare, ciascuno per la parte indicata, per la somma complessiva di £. 1.516.505.690 pari ad €. 783.209,83, debitamente rivalutata ed aumentata degli interessi e delle spese di giudizio, in relazione al danno patito dalla Regione Puglia – gestione del fondo sanitario, a seguito di comportamenti illeciti tenuti in esecuzione del rapporto convenzionale esistente tra la Casa di cura e la Regione, per l’erogazione di assistenza ospedaliera in determinate specialità. L’azione del requirente ha preso le mosse dalla comunicazione del 24.10.96 con la quale la Procura della Repubblica di Bari informava il P.R. del rinvio a giudizio degli amministratori e dirigenti della Casa di cura, nonché di alcuni dipendenti della Regione stessa, tra cui gli odierni convenuti, per i reati di truffa, falsità ideologica e abuso di ufficio; gli addebiti contestati dal PM trovavano fondamento in una CTU del dr. Circottola, commercialista all’uopo incaricato, eseguita in collaborazione con il Nucleo di Polizia Tributaria. Le indagini svolte avevano fatto emergere la violazione di due precise clausole della convenzione esistente tra la Casa di cura e la Regione: 1) la previsione della riduzione del 10% sulla retta giornaliera di degenza per i pazienti assistiti da operatori sanitari esterni; e 2) la contabilizzazione per alcune patologie previste, di un numero prefissato di giorni di degenza. Con la relazione il consulente evidenziava che nel contabilizzare la spesa sanitaria a carico della Regione, la Casa di cura, omettendo di applicare la prevista decurtazione del 10% nei casi in cui avrebbe dovuto essere applicata, riscuoteva indebitamente la maggior somma di £. 1.229.356.386; inoltre, in violazione della 2) clausola, contabilizzando giornate di degenza per le patologie elencate in numero superiore a quello predeterminato, riscuoteva indebitamente l’ulteriore somme di £. 287.149.310; quindi la Società riscuoteva indebitamente il totale di £.1.516.505.690. Il giudizio penale risulta deciso in primo grado con sentenza del GIP ex art. 438 c.p.p., n. 1309 depositata il 17.12.97, che ha assolto per non aver commesso il fatto i componenti del consiglio di amministrazione; mentre ha assolto perché il fatto non costituisce reato il Presidente ed i consiglieri delegati della casa di cura, ed i dipendenti regionali dr. RONCO, dr. LAUDADIO, DE LUCA M. GRAZIA, ARMENISE NICOLA, qui convenuti. La Procura regionale di questa Corte, considerato che “la sentenza del G.I.P. se ha escluso il dolo, non ha escluso la materialità dei fatti addebitati”, riteneva che in relazione ai fatti esposti fosse configurabile un’ipotesi di danno patrimoniale subito dalle pubbliche finanze, in particolare dalla Regione Puglia, in relazione alle irregolarità sopra rilevate, poiché la Casa di cura, a causa dell’inosservanza delle clausole contrattuali sopra esposte, ha indebitamente lucrato somme che non dovevano essere inserite in contabilità; e che la Regione Puglia, quindi, quale gestore del fondo sanitario, ha subito un danno considerevole, certo in misura almeno pari a quanto quantificato dal CTU. In considerazione di ciò la Procura ha invitato, ai sensi dell’art. 5 legge n. 19/1994, i soggetti che riteneva aver avuto un ruolo attivo nella determinazione del detto danno erariale, fra cui gli odierni convenuti, a fornire le proprie deduzioni ed eventuali documenti in ordine ai fatti contestati, con l’avviso che potevano essere sentiti personalmente; l’invito risulta notificato a tutti tra dicembre 1996 e gennaio 1997, da ultimo alla S. Maria il 23.5.97. I soggetti invitati hanno controdedotto alle contestazioni e addebiti mossi nei loro confronti, con memorie o audizioni in atti, contestando gli addebiti, ma la Procura regionale pur escludendo alcuni dei soggetti originariamente invitati (Losito F.); non ritenendo esaustive le giustificazioni addotte da alcuni invitati; a seguito di istanza di proroga presentata per la conclusione dell’istruttoria in corso, e accordata con ordinanza n. 23/EL/97 con la quale il termine per l’emissione della citazione veniva prorogato al 31.12.1997, procedeva a notificare la citazione in esame con la quale ha convenuto in giudizio innanzi a questa Sezione la Casa di cura “ S. Maria “ in persona del suo legale rappresentante; il dottori Ronco e Laudadio, nella loro qualità di medici dell’ASL BA/9, in carica per i diversi periodi indicati, preposti al controllo tecnico-sanitario della Casa; la dottoressa M.G. De Luca, e Armenise N., nella loro qualità rispettivamente di responsabile dell’Ufficio di coordinamento provinciale delle UU.SS.LL., ed impiegato dello stesso ufficio, soggetti a cui le previsioni regionali demandavano il controllo amministrativo-contabile; per ivi sentirli condannare al pagamento in favore della Regione, della somma complessiva di £. 1.516.505.690 pari ad €. 783.209,83, imputata in via principale alla Casa di cura ,” in concorso con essa, ciascuno per la parte che vi ha preso ai convenuti Ronco M. e Laudadio F., il primo fino alla concorrenza di £.1.380.795.030, e Laudadio sino alla concorrenza di £. 135.710.667; in concorso con la Casa di cura ed i convenuti di cui alla let. B) ( Ronco e Laudadio), anche alla dott.ssa De Luca, fino alla concorrenza di £. 252.123.845; ed al rag. Armenise fino alla concorrenza di £. 287.149.300”; oltre, per tutti, alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali”. Per quanto concerne l’elemento oggettivo del danno, la Procura ha esposto in citazione che lo stesso deve ritenersi” superiore e comunque non inferiore a quello quantificato dal CTU incaricato dal PM penale”, costituito per £. 1.229.356.386 dalla mancata riduzione del 10% sui compensi per assistiti da medico esterno, e £. 287.149.310 per contabilizzazione di giornate di degenza superiori a quelle fissate, per le patologie a degenza predeterminata, per un totale quindi di £. 1.516.505.690. Per detto danno riteneva sempre il PR che la responsabilità principale fosse da imputare alla Casa di cura, cui spettava l’osservanza di precisi obblighi convenzionali, sicché questa deve essere chiamata a rispondere del danno erariale che ne è conseguito, ritenendo sussistere la piena giurisdizione della Corte nei confronti della S.p.a., alla luce della giurisprudenza della Cassazione richiamata già in citazione. Riteneva poi che alla causazione del danno avessero concorso gli organi della PA deputati al controllo tecnico-sanitario ed al controllo amministrativo, con le loro omissioni: Il controllo tecnico-sanitario, ai sensi dell’art. 4 L.R. n. 51/85 era di fatto affidato ad un medico della USL BA/9 nel cui territorio operava la casa di cura, il dr. Ronco, per il periodo dal 1.1.90 al 3.5.94, ed il dr. Laudadio per il periodo da l luglio 94 ad aprile 95; rilevava la Procura che dalle indagini svolte era emerso che il controllo tecnico sanitario sulle contabilità era stato omesso del tutto. Il controllo amministrativo era demandato, invece, all’Ufficio provinciale di coordinamento delle UU.SS.LL., retto all’epoca dei fatti dalla dottoressa M. De Luca, e di cui faceva parte il rag. Armenise; dall’indagine svolta era risultato che questo controllo di fatto era stato limitato al solo riscontro aritmetico delle somme, ed era stato affidato al dipendente regionale di III qualifica, il rag. Armenise, mentre la dirigente si limitava ad apporre la propria firma, poiché ignorante in materia di contabilità, come dalla stessa ammesso in sede di istruttoria. Secondo il requirente l’omissione dei due controlli citati ha costituito per gli organi a ciò preposti un’inadempienza di particolare gravità (che ha consentito alla Casa di cura di perseverare nella irregolare contabilizzazione), in violazione di precise direttive regionali, che presenta certo i requisiti della colpa grave; ha ritenuto, poi, che nella causazione del danno relativo alla mancata riduzione del 10%, la responsabilità più grave fosse ascrivibile a chi ha omesso il controllo tecnico sanitario, il dr. Ronco ed il dr. Laudadio, responsabili in misura diversa tra loro, come indicato nella citazione stessa; mentre ha ritenuto non fosse imputabile agli organi preposti al controllo amministrativo, per carenza di colpa grave degli stessi. Ha valutato, però, più grave e censurabile la responsabilità dell’Ufficio provinciale di coordinamento delle UU.SS.LL. (De Luca e Armenise) nella determinazione della voce di danno relativa alle giornate di splafonamento, per l’omessa verifica; responsabilità da attribuire, secondo la quantificazione indicata in citazione, alla dottoressa M. De Luca, non ritenendosi giustificazione valida quella addotta dalla stessa, di essere ignorante in materia di contabilità; e all’impiegato Armenise, per l’importo indicato, poiché avendo la qualifica di ragioniere, doveva essere in grado di effettuare le verifiche attribuitegli. Si sono costituiti in giudizio tutti i convenuti come sopra rappresentati, con memorie difensive depositate nel mese di aprile 1998, con le quali respinto ogni addebito, e chiesto supplemento istruttorio, hanno chiesto il rigetto della domanda attorea. All’udienza del 30.4.98 con ordinanza n. 15/EL/98 questa Sezione disponeva il seguente supplemento istruttorio, “ - considerato che appare indispensabile disporre l’accertamento richiesto dall’avv. Palieri, trattandosi di circostanza rilevante ai fini del presente giudizio, all’uopo formulando apposito quesito all’Assessorato regionale alla Sanità volto a stabilire il titolo delle erogazioni effettuate in favore della Casa di cura; - considerato inoltre meritevole di accoglimento l’istanza istruttoria proposta dall’avv. Vernola, essendo emersa la necessità di ulteriori accertamenti volti a stabilire , attraverso l’esame delle cartelle cliniche dei pazienti ricoverati dal 1.1.90 al 31.12.94, l’esatta diagnosi delle patologie per le quali il Consulente del PM penale ha verificato l’esistenza di casi di splafonamento, all’uopo disponendo nuova CTU delegando il consigliere relatore per la nomina del consulente e la formulazione dei quesiti; - ritenuto altresì rilevante accertare presso l’Assessorato regionale alla Sanità quali fossero i compiti di servizio dei dipendenti della USL/BA/9 addetti al controllo tecnico sanitario, e dei dipendenti dell’Ufficio provinciale di coordinamento delle ex UU.SS.LL. di Bari; ordina l’espletamento del supplemento istruttorio nei sensi di cui in motivazione. Delega il consigliere relatore per l’esecuzione della presente ordinanza”. In esecuzione a detta ordinanza il relatore nominava in data 22.9.98 C.T.U., il dr. Piccinni, al quale dopo il rituale giuramento poneva il quesito " accerti il Consulente l’esatta diagnosi delle patologie per le quali è intervenuto ricovero presso la Casa di cura negli anni dal 1990 al 1994, attraverso l’esame delle cartelle cliniche dei ricoverati, onde stabilire la sussistenza o meno di splafonamenti delle degenze in relazione alle giornate stabilite per le patologie a durata predeterminata, comprese negli elenchi regionali; in caso positivo stabilire il numero di giornate eccedenti il periodo consentito”; assegnava il termine di nove mesi per l’espletamento e deposito della relazione, termine più volte prorogato e fissato da ultimo al 31.10.03; la relazione è stata depositata nel novembre 2003. Con nota del 25.2.04 il perito chiedeva liquidazione del proprio compenso; e con decreto del 23.3.04 il magistrato istruttore liquidava l’onorario complessivo in €. 1.288.700,00. Contro il decreto di liquidazione ha presentato opposizione il P.R. contestando sia la competenza del magistrato delegato a liquidare il compenso, sia il quantum liquidato. Il presidente di questa Sezione sospendeva, quindi, l’esecuzione del decreto e fissava la camera di consiglio per la discussione dell’opposizione stessa. Intanto anche la Casa di cura ed il dr. Laudadio, tramite i loro difensori, hanno depositato distinti atti di opposizione al decreto di liquidazione, contestando oltre alla competenza del giudice relatore, anche il difetto di motivazione; hanno eccepito la violazione del principio della difesa e del contraddittorio durante l’espletamento della perizia stessa; hanno contestato la completezza ed il pregio della relazione redatta dal CTU. Nella camera di consiglio del 16.6.04, sentiti i legali presenti, contestata la regolarità del mandato al difensore del dr. Piccinni che quindi è intervenuto personalmente, questa Sezione ha emesso ordinanza n. 247/04 con la quale ha dichiarato la nullità del decreto opposto; ha liquidato il nuovo compenso al consulente; e circa le contestazioni mosse in merito alla bontà della relazione stessa, ha ritenuto di pronunciarsi soltanto sulla corrispondenza dell’opera svolta al quesito posto, onde valutarne la sua completezza, concludendo che il Consulente si è attenuto al quesito postogli; ha rigettato invece tutte le eccezioni sollevate dagli opponenti in merito al contenuto della relazione stessa (scarso pregio e difetto di contraddittorio), ritenuto trattarsi di questioni attinenti al merito della causa, e da valutare, quindi, in sede di discussione sul merito. Con nota depositata il 28.9.04, l’Assessorato alla Sanità della Regione ha prodotto un prospetto contenente le causali dei pagamenti effettuati alla Casa stessa, e la circolare dell’assessorato n. 14/84; con successiva nota del 2.11.04, di rettifica di quanto precedentemente comunicato, lo stesso Ufficio inviava altro prospetto relativo alle causali sostenendo che il primo comprendeva non solo i pagamenti per la Casa, ma anche per altri beneficiari. Con istanza depositata l’8.11.04, l’avv. Palieri chiedeva il rinvio dell’udienza fissata per l’8.11.04 poiché gli adempimenti istruttori disposti con l’ordinanza n. 15 risultavano depositati solo pochi giorni prima dell’udienza senza rispettare quindi i termini a difesa; chiedeva quindi rinvio per esaminare i documenti depositati. Il giudizio veniva quindi rinviato alla data odierna. Con nuova memoria depositata in data 22.10.04 l’avv. Angiuli per il dr. Laudadio ha contestato: l’esclusione di responsabilità a carico del suo assistito, poiché sono solo pochi giorni di eventuale splafonamento da imputargli rispetto al totale delle giornate di degenza, e poiché sono da valutare le difficoltà organizzative in cui il dr. Laudadio operava; ha illustrato quali fossero le funzioni da lui svolte, ed i controlli effettuati per il periodo in esame; ha illustrato quale doveva essere la procedura, prevista dalle circolari regionali, da seguire per i casi di splafonamento. In relazione poi alla perizia del dr. Piccinni, ha illustrato ampiamente le ragioni per cui non può ritenersi valida, ma incongruente. Ha eccepito, quindi, l’inammissibilità della domanda della Procura che ha chiesto la condanna in solido, posto il principio della responsabilità personale; contestato inoltre che possa prospettarsi colpa grave nella condotta del suo assistito, posta la lacunosità delle norme regionali in materia, ha chiesto quindi: - sia dichiarata inammissibile la domanda per insussistenza del danno; - per carenza di colpa grave del Laudadio, avendo egli svolto i controlli dovuti, e considerata la situazione di difficoltà dell’ufficio in cui operava; ha richiamato, inoltre, tutto quanto esposto nella precedente memoria del 9.4.98. Anche l’avv. Vernola per la Casa di cura ha depositato nuova memoria il 22.10.04, con la quale, richiamato tutto quanto già nei precedenti scritti difensivi, esposti sommariamente i fatti in citazione, è passato a formulare alcune contestazioni nei confronti della perizia del consulente incaricato dr. Piccinni: 1) ha contestato dapprima il mancato rispetto della garanzia del contraddittorio e della difesa poiché le parti solo inizialmente sono state avvisate dell’inizio delle operazioni peritali, e non più in seguito; 2) ha segnalato il ridotto pregio dell’elaborato peritale, che ha richiesto circa cinque anni di lavoro; 3) ha precisato che, comunque, le altre incombenze istruttorie previste nell’ordinanza n. 15 non sono state adempiute dall’Assessorato alla Sanità regionale, non potendosi ritenere esaustivi i prospetti depositati. Ha ribadito, poi: a) l’improponibilità dell’azione per omesso invito a dedurre alla Casa di cura, che non ha mai ricevuto l’invito ma solo la citazione direttamente, poiché l’invito è stato notificato alla persona fisica M. Barca, ma non nella sua qualità di legale rappresentante della casa: l’invito reca la dicitura al sig. Barca c/o casa di cura ma senza precisare la sua qualifica; b) l’improponibilità dell’azione per scadenza dei termini: se anche si volesse ritenere valido l’invito notificato alla Società, questo risulta notificato il 23.5.97 al sig. Barca, con termine di 30 gg. per le deduzioni; scaduto il 22.6.97, termine da cui decorrevano i 120 gg. per l’emissione della citazione: pur considerando la sospensione feriale dei termini, e che sia valido il deposito della citazione nella segreteria, il termine deve comunque ritenersi scaduto il 4.12.97, mentre la citazione risulta depositata il 24.12.97: ne deriva, quindi, improponibilità della domanda ed improcedibilità dell’azione; segnala, inoltre, che la proroga dei termini non è stata richiesta dal PR anche nei confronti della Casa che non ha mai ricevuto neppure istanza di proroga ( proroga che scadeva il 31.12.04) e che non poteva valere anche per la Casa di cura; cita giurisprudenza in tal senso. c) difetto di legittimazione passiva della Casa di cura: la Procura regionale chiama a rispondere la Casa per violazione di regole convenzionali; considerato il principio che la responsabilità per danno erariale è “ personale”, deve escludersi la possibilità che la responsabilità si estenda anche alle persone giuridiche, secondo quanto esposto nel primo atto difensivo cui si riporta interamente. Contesta, poi, che il rapporto nascente da convenzione possa equipararsi a concessione di pubblico servizio, come sostenuto dal requirente, in quanto trattasi in realtà di inadempienze del rapporto contrattuale in essere tra le parti, materia disciplinata dalle norme di natura privatistica e quindi rientranti nella giurisdizione del giudice civile, certo non contabile. d) intervenuta parziale prescrizione: il presunto danno della Regione è riferito al periodo dal 90-94, e poiché i pagamenti venivano effettuati mensilmente dalla Regione sulla base dei prospetti forniti dalla Casa, con accredito nei primi 10 gg successivi al mese contabilizzato, ne consegue che il danno non si è verificato in unica soluzione, ma mensilmente; per cui è da ciascun termine di accreditamento mensile che decorrono i termini della prescrizione. Non essendo intervenuto alcun atto di costituzione in mora prima della citazione notificata il 26.1.98, da tale data si deve risalire a ritroso per escludere il danno relativo agli anni precedenti al quinquennio, da ritenere prescritti: deve ritenersi pertanto inammissibile la richiesta relativa agli anni 90-92, prescritti; pertanto la pretesa azionabile in questa sede è solo di £. 428.503.096, pari ad €. 221.303,00 in luogo della richiesta formulata dalla Procura di £. 1.516.505.690, pari ad €. 783.209,83. Nel merito ha poi eccepito: 1) mancanza di prova del danno, poiché l’azione della Procura si basa su procedimento penale nei confronti di persone fisiche, sia pur legate da rapporto di dipendenza o amministrazione con la Casa; procedimento concluso con sentenza del GIP n. 1309/97 che ha assolto i consiglieri per non aver commesso il fatto; e gli altri, il Presidente, i consiglieri delegati e i dipendenti della Regione, perché il fatto non costituisce reato; sarebbe così venuto meno l’elemento di prova invocato dalla P.R.. Il quantum del danno chiesto dal Procuratore si basa poi su la CTU del Dr. Circottola, che in quanto di “ parte sia pur pubblica”, poiché consulente del PM, non può valere neppur come principio di prova. Venuti meno gli elementi probatori, e sottolineata l’inutilizzabilità della relazione redatta dal CTU, eccepisce ancora: 2) mancanza di dolo o colpa grave per la sua assistita: volendo ammettersi ipotesi di responsabilità della Casa di cura, si deve passare a dimostrare condotte illecite addebitabili a persone fisiche, e quindi degli amministratori e dei preposti al servizio della società; la stessa PR riconosce che la citata sentenza del GIP che ha ritenuto per alcuni amministratori “ che il fatto non costituisce reato”, “ se ha escluso la dolosità dei comportamenti, non ha smentito la materialità dei fatti addebitati”; così facendo, però – sostiene il legale - la Procura ha riportato i comportamenti in ipotesi di responsabilità oggettiva e formale; il PR non ha così rispettato l’onere probatorio, poiché fonda l’azione solo sulla base di presunte violazioni di clausole convenzionali; precisa come non sia affatto desumibile da alcun atto fornito dalla PR o altro atto istruttorio, un comportamento gravemente colposo da parte degli amministratori. In merito alla prima partita di danno indicata dalla procura di mancata riduzione del 10%, precisa che in molti casi indicati come ipotesi di assistenza di medici esterni, i medici indicati erano, in realtà, convenzionati con la casa o presso l’università, per cui erano sempre pagati dalla Casa e non dal privato, per cui la decurtazione del 10% non doveva essere effettuata; circa la firma presente sui moduli che avevano in bianco poi lo spazio riservato alla scelta del medico, precisa trattasi di errore nella compilazione del modulo, dovuto ai diversi impiegati che si turnavano allo sportello accettazione; in realtà non doveva detrarsi alcun importo se i medici esterni non risultavano indicati. Per la seconda partita di danno relativa agli splafonamenti, precisa che sono dipesi da varie ragioni, esposte, e la Regione non ha mai contestato alcuna irregolarità, né ha mai attivato la procedura di autorizzazione agli splafonamenti, poiché materialmente impossibile, visto che l’autorizzazione doveva aversi entro 24 ore e lo sfondamento in genere è per solo 1 o due gg.. f) Contesta ancora la mancanza di danno e eventuale ridimensionamento dello stesso: non si può parlare di danno se la degenza è stata effettuata; solo se si fosse accertato effettivo splafonamento non giustificato si potrebbe prospettare un danno, ma la CTU del dr. Piccinni non ha completamente risposto al quesito, poiché, evidenziato i casi di splafonamento, non ha poi articolato parere sul fatto se fossero giustificati o meno; quindi la perizia non consente di conoscere quali siano stati i giorni di splafonamento dal 90-94 non giustificati. La memoria prosegue contestando anche sotto l’aspetto metodologico la perizia del consulente dr. Piccinni, che non ha considerato ad esempio che in molti casi lo splafonamento dipendeva dal fatto che scadesse il giorno di dimissioni in giorno festivo, per cui veniva prorogato. Conclude, nel caso in cui si respingano le altre eccezioni, che la PR precisi per quale parte di danno è chiamata a rispondere la Casa, poiché non può aversi imputazione di responsabilità in solido, in mancanza di illecito arricchimento o dolo; invoca in ogni caso un’ampia applicazione del potere riduttivo; chiede che la Sezione si pronunci in merito alla condanna alle spese, o che si pronunci circa l’applicabilità dell’art. 3 comma 2 della l. n.639/96 al caso; si eccepisce l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non prevede il diritto al rimborso spese sostenute per persone diverse da quelle fisiche; insiste per accoglimento di tutte le eccezioni sollevate, con vittoria di spese. Depositava con la memoria perizia a firma della dott.sa Ruccia, consulente nominata della Casa, per la verifica delle giornate di splafonamento, con la quale si è contestata la perizia del dr. Piccinni, dimostrando come in realtà fossero molto meno i giorni di splafonamento, tenuto conto di quella che era la diversa normativa in vigore al momento dei fatti; ha, inoltre, provveduto a depositare anche tutte le delibere emesse dalla GR in materia. Con memoria depositata il 24.1.05 l’avv. Palieri per Armenise, richiamatosi per economia a tutte le precedenti difese, in particolare alla memoria dell’aprile 1998, con la quale aveva anche eccepito difetto di giurisdizione di questa Corte sia ai sensi dell’art. 1 comma 4 legge n. 20/94 come modificato dall’art. 3 legge n. 639/96; e sia perché oggetto della controversia erano somme indebitamene erogate in base a rapporto convenzionale, che avrebbero legittimato l’azione del danneggiato dinanzi al giudice ordinario per il relativo recupero, certo però non dinanzi al giudice contabile; con la nuova memoria ha eccepito: 1) che pur avendo riscontrato il P.R. la modesta rilevanza dell’omissione dei controlli amministrativi, rispetto ai tecnici, nella causazione del danno qui contestato, il suo assistito è chiamato a rispondere per £. 287.149.310, pur riconoscendo che trattavasi di semplice impiegato di III livello. Aggiunge che la perizia del dr. Piccinni ha accertato 952 gg. di splafonamento, ma non prova la responsabilità dei convenuti, poiché non ha chiarito se gli sfondamenti fossero giustificati o meno; contesta, quindi, il contenuto della relazione, la quale certo non dimostra la colpa grave; esclude la responsabilità di Armenise poiché emergerebbe comunque un margine di omissioni insignificante rispetto al totale dei gg. di degenza. Contesta ancora che si imputi al suo assistito la responsabilità, in luogo della dirigente, considerato che trattatasi di impiegato, che percepisce ad oggi un modesto stipendio; contesta, inoltre, che la perizia è risultata non esatta, come dimostrato dalla consulente nominata dalla casa di cura, e di certo non può ritenersi dia contezza dei quesiti posti con l’ordinanza istruttoria; chiede, quindi, pieno accoglimento delle conclusioni formulate con le precedenti memorie. Con ulteriore memoria del 21.1.05 l’avv. Angiuli L. per dr. Laudadio eccepisce ancora, oltre a richiamarsi a tutto quanto dedotto nelle precedenti memorie, in ordine alla nota inviata dalla Regione che: gli elenchi inviati dalla Regione non rispondono al quesito posto dalla Corte, poiché non indicano né quali importi sono stati liquidati alla Casa, né se questi erano da ritenersi in misura dell’85% del dovuto; è solo un elenco di somme corrisposte alla Casa per tutte le prestazioni da questa fornite. Contesta , poi, che con la nota successiva del 27.10.04 la Regione ha modificato il primo prospetto, poiché le differenze non riguardano solo le voci corrisposte, ma anche le causali dei versamenti stessi; precisa che le note così come inviate non consentono di effettuare alcun riscontro circa la bontà ed esattezza del loro contenuto: evidenzia nel dettaglio alcune perplessità rilevate riguardo ai prospetti stessi, per i quali si rinvia all’articolata memoria (es., pur dovendo riguardare pagamenti a soggetti diversi, nel primo prospetto si riporta sempre la medesima partita IVA; per indicare poi i pagamenti si indicano diverse espressioni, saldo contabile, pagamento, pagamento comparto sanità…); analizza ancora nel dettaglio il secondo dei prospetti inviati rilevando che mentre solo per l’anno 90 risulta versato acconto del 85%, nulla è detto a tal proposito per gli altri anni. Sostiene il legale che dal documento si evincerebbe, quindi, chiaramente che la Regione non ha versato tutto il dovuto alla Casa, per cui non può prospettarsi danno, anzi la Casa risulta ancora creditrice, così come già sostenuto anche dall’avv. Vernola con la nota depositata nell’aprile 1998; precisa che con la propria memoria depositata il 6.10.98 aveva chiesto di porre chiaro quesito alla Regione perchè dicesse se la Casa fosse ancora creditrice, e di chiarire il contenuto che dovevano avere i controlli tecnico-sanitari e contabili-amministrativi, ma tali istanze non sono state prese in considerazione, per cui vi è estrema incertezza sulla situazione di dare e avere della Casa di cura. Precisa poi i compiti che doveva svolgere il dr. Laudadio: il controllo sulle case di cura private era duplice, quello dell’ufficio di coordinamento delle USL, diretto dalla dott.ssa De Luca; e quello dell’ufficio vigilanza e controllo, presso l’USL, diretto dal dr. Laudadio che non aveva collaboratori per carenza di personale; il primo ufficio era tenuto a svolgere il controllo amministrativo contabile, il secondo quello tecnico sanitario; illustra poi quale doveva essere il contenuto dei controlli, secondo il disposto delle varie circolari regionali, che cita e riporta con precisa esposizione. In ordine al danno per mancata decurtazione del 10%, richiamando quanto già sostenuto dagli altri legali, ribadisce che poiché i medici non erano esterni né pagati dai privati, ma sempre dalla Casa, allora nessuna decurtazione doveva essere effettuata; precisa che l’omissione che la PR imputa al Laudadio ed al Ronco certo non erano tra i compiti che la normativa regionale poneva a loro carico: essi dovevano recarsi presso le Case convenzionate per verificare requisiti tecnico-sanitari; tutta la documentazione riguardo ai rimborsi doveva essere inviata all’ufficio di coordinamento che doveva svolgere il controllo di regolarità contabile, come ben si ricava dalla normativa in vigore; precisa che il PM penale ha imputato al suo assistito solo l’omesso controllo sulla durata dei ricoveri, non anche sulla mancata decurtazione del 10%. Circa la relazione del dr. Piccinni si riporta a tutte le eccezioni formulate dalle altre difese, ed insiste nel ritenere irrilevante il numero di gg. di splafonamento comunque accertate dallo stesso. Ritiene quindi che: - mancano i presupposti per l’azione di responsabilità nei confronti del suo assistito, in carica solo dal luglio 94, poiché dagli atti emerge che egli ha svolto il suo compito con attenzione e scrupolo; - nessun danno ha subito la Regione; - la Procura non ha assolutamente provato le accuse mosse; - conclude perché il Laudadio venga scagionato da ogni accusa. Deposita con la memoria documentazione in merito a quanto asserito con essa (la convenzione, altre circolari regionali). Risultano costituiti per il dr. Ronco l’avv. Regina e La Gala, con memoria del 10.4. 1998 con la quale contestano gli addebiti, precisando che come risulta dalla motivazione della sentenza del G.I.P. “ il controllo è stato eseguito dai sanitari della USL, come emerge dalla documentazione acquisita”; hanno chiesto quindi il rigetto della domanda, per insussistenza di responsabilità del convenuto. Con memoria sempre del 10.4.98, si sono costituiti gli avv.ti Menchise e de Feo per la dott.ssa De Luca M. G., con la quale hanno eccepito: la prescrizione quinquennale dell’azione; che a carico della sua assistita sono stati contestati in sede penale solo gli splafonamenti e poiché nella motivazione della sentenza penale si legge “ non sussiste prova alcuna che ai fatti di splafonamento abbia concorso la convenuta”, allora nessun fatto può esserle addebitato; si contesta la sussistenza della colpa grave nella condotta dalla stessa tenuta; si illustra il tipo di controllo da essa svolto; si chiede quindi sia dichiarata inammissibile la domanda, con rigetto della domanda attrice; in subordine si chiede ampia applicazione del potere riduttivo, posta la limitata responsabilità della stessa al determinare del danno a lei imputabile, relativamente alla sola voce per splafonamenti; per questi ultimi convenuti non risultano prodotti ulteriori e successivi scritti difensivi. All’odierna udienza l’avv. Vernola e Pellegrino presenti per la Casa di Cura hanno ampiamente illustrato quanto già nelle memorie difensive alle quali si sono riportati; in particolare circa l’eccezione del difetto di legittimazione passiva della Casa, l’avv. Vernola ha precisato come il rapporto dare-avere, relativo ai compensi da liquidare alla Casa stessa, debba ritenersi rapporto di natura obbligatoria ed in quanto tale sottratto alla competenza del giudice contabile, perché rientrante in quella del giudice ordinario. L’avv. Angiuli, per il suo assistito e su delega dell’avv. Menchise per la dott.ssa De Luca, ha ampiamente illustrato quanto eccepito con le memorie sia circa lo scarso pregio e l’inesattezza della relazione del dr. Piccinni, e sia circa l’inesistenza del danno. Il rappresentante del PM ha illustrato quanto sostenute nell’atto di accusa, e ha confermato la richiesta di condanna, sia pur dichiarando di non opporsi ad un eventuale riduzione del danno, da addebitare secondo quanto il collegio riterrà alla luce dei dati emersi dalle memorie e dalla discussione in udienza; Ritenuto in DIRITTO In via preliminare questa Sezione deve affrontare in ordine gradato le questioni pregiudiziali poste dai diversi difensori, per poi passare all’esame di quelle attinenti al merito. 1 - Difetto di giurisdizione relativo alla carenza di legittimazione passiva. L'eccezione sebbene relativa, in quanto sollevata per la posizione della Casa di cura S. Maria e del Sig. Armenise, va risolta prima delle altre trattandosi di questione che attiene alla cognizione di questa stessa Sezione a giudicare sulla responsabilità dei convenuti così come dedotta in causa. L'eccezione è stata formulata, sotto il profilo del difetto di legittimazione passiva della Casa di cura S. Maria, sin dalla memoria di costituzione depositata in data 7.4.98, considerato che dopo le leggi n. 19 e 20 del 1994 e n. 639 del 1996 è stato stabilito il principio della personalità della responsabilità, in base al quale sono compresi nella giurisdizione contabile solo i fatti imputabili a persone fisiche, non anche a persone giuridiche; nella memoria si confutano i precedenti giurisprudenziali della Cassazione citati dalla Procura in citazione (a sostegno della giurisdizione contabile) ritenendoli non pertinenti al caso in esame; con la successiva memoria depositata il 22.10.04 l'eccezione è stata riformulata precisando, come poi illustrato anche in udienza, che:” pur volendo ritenere la convenzione in essere un contratto di diritto pubblico, configurante una concessione di pubblico servizio, tale principio potrebbe valere per le ipotesi di danno conseguenti all’attività posta in essere in luogo del soggetto pubblico, in virtù della concessione. Nel caso in esame, invece, si contestano presunte inadempienze del rapporto contrattuale tra le parti, relative alle reciproche controprestazioni ivi previste, ma non attinenti alla attività prestata dalla struttura privata in vece della Regione; materia che quindi deve continuare ad essere disciplinata da norme di natura privatistica, e quindi rientrare nella giurisdizione civile”. Sebbene sulla eccezione questa Sezione abbia già implicitamente giudicato con la indicata ordinanza istruttoria n. 15 del 30.4.98, la questione va affrontata ex professo poiché la competenza giurisdizionale ha carattere assoluto e deve essere esaminata, anche d'ufficio, in qualunque stato e grado del processo. La Sezione, tuttavia, ritiene che detta eccezione non può trovare accoglimento, per le ragioni che seguono. Sotto il profilo del carattere personale della responsabilità amministrativa, infatti, è stato chiarito in maniera inequivocabile che i caratteri fondamentali delle responsabilità amministrativa sono rimasti immutati e che, in particolare, la "personalità" non comporta che la responsabilità sia solo delle persone fisiche ma che può essere riferita anche alle persone giuridiche per i danni imputabili alla condotta tenuta da un soggetto legato all'amministrazione da un rapporto di servizio nell'esercizio illecito di attività o di attività contra ius rientranti in tale rapporto (Cass., S.U. 21 marzo 2003 n. 123). Nemmeno appare condivisibile l’ulteriore prospettazione difensiva tendente ad inquadrare la controversia in un rapporto contrattuale negando la natura concessoria o pubblicistica della convenzione esistente tra la S. Maria e la Regione Puglia. Infatti, se è vero che la controversia in esame concerne il rapporto debito-credito esistente tra la Casa di cura e la Regione, va però considerato che intanto questo rapporto è sorto, in quanto si è realizzata una prestazione di assistenza sanitaria da parte della struttura sanitaria privata, che è inerente ad un rapporto di tipo pubblicistico; trattasi infatti di prestazioni assistenziali a carico del servizio sanitario nazionale la cui natura non cambia per il semplice fatto che siano erogate da istituzioni sanitarie di carattere privato, come consentito dalla legge (art. 43 L. n. 833/1978 ed 8 D.lvo n. 502/1992) sulla base di convenzioni conformi allo schema tipo approvato con D.M. 22 luglio 1983. E' infatti pacifico che, in via generale (ai fini della distinzione tra giurisdizione ordinaria ed amministrativa), le convenzioni sanitarie quando sono stipulate con case di cura ed ambulatori privati, danno vita a rapporti pubblicistici qualificabili come concessioni di pubblico servizio ed hanno natura di contratti di diritto pubblico (Cass., S.U., 24 novembre 1994 n. 9971, 27 aprile 1995 n. 4679, 12 luglio 1995 n. 7641 e 25 giugno 2002 n. 9284), mentre quelle stipulate col personale sanitario integrano un rapporto d'opera professionale di natura privatistica (Cass. 12 luglio 1995 n. 7641). E' stato anche precisato, per quanto riguarda in particolare l'assoggettamento alla giurisdizione contabile, che anche i medici convenzionati vi sono soggetti seppure limitatamente alle attività di tipo pubblicistico, quali le certificazione, le attestazioni e le prescrizioni, che si inseriscono nella organizzazione strutturale del servizio sanitario nazionale (Cass., S.U., 13 novembre 1996 n. 9957), in quanto la responsabilità del sanitario dipende non dall'esercizio della sua professione medica ma dal comportamento colposo o doloso posto in essere nell'ambito del rapporto di sevizio pubblico (Cass., S.U. 18 dicembre 1985 n. 6442); queste stesse conclusioni sono state ribadite in occasione di un ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione sollevato in occasione di un'azione di responsabilità amministrativa, intentata, sia contro il medico specialistico sia contro la struttura sanitaria convenzionata, per il danno derivante dalla indebita percezione di compensi per prestazioni professionali falsamente attestate, essendosi ritenuto che i compiti latu sensu di certificazione sanitaria e finanziaria (nella specie riferite alla identificazione dei soggetti assistiti, al loro diritto all'assistenza ed alla compilazione di cartelle cliniche) rientrassero nell'ambito del rapporto di pubblico servizio (Cass., S.U., 21 dicembre 1999 n. 922). Nel caso di specie non v'è dubbio che il danno, così come proposto, viene fatto risalire direttamente alla prestazione sanitaria che la struttura ha effettuato in luogo della Regione, tanto è vero che l'oggetto dell'attività istruttoria disposta con la indicata ordinanza ha riguardato, per l'appunto, l'esame delle diagnosi esposte nelle cartelle e la congruità delle degenze attestate; l'obbligazione risarcitoria di cui è causa appare, pertanto, strettamente inerente al rapporto di servizio sanitario che la struttura aveva assunto convenzionalmente per conto del servizio sanitario alla cui struttura complessiva la prestazione appare quindi organizzativamente pertinente e riconducibile. Conseguentemente non può allora affermarsi che questa parte del rapporto convenzionale rientri nella giurisdizione del giudice ordinario, mentre l’altra in quella del giudice contabile, poiché i due lati del rapporto, la prestazione al paziente ed il rimborso dei relativi costi, sono strettamente connessi tra loro ed inscindibili essendo unico il fato genetico (prestazione di servizio sanitario). Ad ulteriore conforto di quanto ritenuto deve sottolinearsi come la natura privatistica del rapporto sarebbe difficilmente conciliabile con la regolamentazione legale e tariffaria del compenso dovuto, che esclude ogni autonomia contrattuale delle parti, come comprovato dal fatto che la determinazione del quantum spettante ha comportato l’applicazione di provvedimenti regionali e di varie circolari dell’assessorato alla Sanità emanate in esecuzione e in applicazione di accordi presi in sede nazionale, che dettavano criteri ben precisi per il calcolo dei compensi dovuti; Inoltre, la previsione di specifici controlli da parte di ben due soggetti pubblici, il comitato tecnico sanitario e quello contabile, rafforza ancor di più la natura pubblicistica del rapporto instaurato tra i due soggetti, sia pur creato in base a convenzione. In ogni caso ai fini della giurisdizione contabile è irrilevante la natura giuridica del titolo costitutivo del rapporto di servizio (provvedimento o contratto) essendo invece sufficiente che un soggetto venga investito, in modo continuativo, di una determinata attività in favore della pubblica amministrazione, con inserimento nell’organizzazione dello stesso e con particolari vincoli ed obblighi diretti ad assicurare la rispondenza dell’attività stessa alle esigenze generali cui è preordinata (così recentemente la Cassazione, 12 ottobre 2004 n. 20132). Tale principio ha trovato specifica applicazione proprio nei rapporti con strutture sanitarie convenzionate (Sez. Lombardia, 14 aprile 1999 n. 437 e Sez. Lazio 25 marzo 2002 n. 977) per la preminente considerazione che una struttura sanitaria, sia pur organizzata in forma di società commerciale, che operi sulla base di un rapporto convenzionale esterno con il servizio sanitario nazionale ai sensi degli artt. 43 e 44 della legge n. 833/78, va considerata come inserita nell’apparato organizzativo dell’amministrazione sanitaria sulla base di un rapporto di servizio in virtù del quale sussiste la giurisdizione della Corte per eventuali danni all’erario. Alla luce di tutto quanto sopra detto, deve quindi respingersi, per entrambi i profili evidenziati, l’eccezione di difetto di giurisdizione. 1.1 - Difetto di giurisdizione per terzietà dell'amministrazione danneggiata. Parimenti da respingere si ritiene l’eccezione di giurisdizione per terzietà sollevata dall’avv. Palieri per Armenise con la memoria depositata nell’aprile del 1998, ai sensi dell’art. 1, comma 4 legge n. 20/94. Sostiene il legale che essendosi i fatti verificati prima del 1996, non possa trovare applicazione la previsione del citato art. 1, come modificato, che prevede la competenza a giudicare sulla responsabilità dei dipendenti pubblici, anche quando il danno sia stato cagionato ad amministrazioni diverse da quella di appartenenza, per i fatti commessi però dopo l’entrata in vigore della legge; nel caso in esame il danno in realtà risulta “inferto non al patrimonio della Regione – amministrazione di appartenenza dell’Armenise – ma al patrimonio dello Stato, inteso come erogatore del Fondo Sanitario, e per fatti verificatisi prima dell’entrata in vigore della legge n. 639/96”, per cui non rientrerebbe nella competenza della Corte; inoltre, aggiunge sempre il legale, questa Corte sarebbe incompetente anche perchè oggetto della controversia è la corresponsione indebita di somme dalla Regione alla S. Maria, in esecuzione del rapporto regolato dalla convenzione, ipotesi questa di arricchimento ingiustificato di una delle parti del rapporto contrattuale che giustificherebbe l’azione per il recupero di somme indebitamente corrisposte dinanzi al giudice ordinario. Per questo ultimo aspetto dell’eccezione il Collegio rinvia a quanto innanzi esposto in ordine alla analoga contestazione. Per l’eccezione di terzietà, invece, si ritiene non abbia pregio secondo quanto affermato da copiosa giurisprudenza di questa Corte (Sez. Riunite 22 agosto 1996 n 52/A; Sez. Molise 28 aprile 1997 n. 226, e 19 gennaio 2000 n. 2), che si ritiene sia condivisibile e che ha ritenuto che “il F.S.N. costituisce un sistema di finanziamento unitario entro il quale i soggetti operano in stretta interdipendenza”; in realtà il danno è stato patito dal patrimonio della Regione (amministrazione di appartenenza di Armenise) poiché era questo l’Ente preposto alla gestione del Fondo Sanitario, non rilevando il fatto che il Fondo fosse alimentato da trasferimenti dello Stato, poiché le risorse erano inserite nel bilancio della Regione, in un capitolo specifico di modo che il nocumento patrimoniale in contestazione deve intendersi riferito principalmente alla Regione medesima, con il quale il presunto responsabile intratteneva il rapporto di servizio. 2) Inammissibilità dell’azione per omessa notifica dell’invito a dedurre alla Casa di cura. L’avv. Vernola, sin dalla prima memoria depositata il 7.4.98 ha eccepito che nei confronti della Casa di cura fosse da ritenere inammissibile l’azione proposta, per omessa notifica dell’invito ai sensi dell’art. 5 legge n. 19/94, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte che ha ritenuto la notifica dell’invito un presupposto necessario per la validità della conseguente emanazione dell’atto di citazione. Sostiene il legale che alla Casa di cura non è stato mai notificato alcun invito, in quanto l’invito datato 15.5.97 risulta indirizzato e notificato “al sig. Barca c/o la Casa di cura S. Maria S.p.a.”, senza precisare la sua qualifica di legale rappresentante della Società stessa; dovrebbe, quindi, ritenersi rivolto nei confronti della persona fisica sig. Barca, e non della società da lui rappresentata e conseguentemente ritenersi inammissibile il successivo atto di citazione notificato, invece, nei confronti della Casa di cura. In considerazione di ciò, questo Collegio rileva che se è vero che destinatario del citato invito risulta il sig. Barca, leggendo però attentamente il testo dello stesso, emerge chiaro, dopo l’esposizione degli addebiti fatti dal PM nei confronti dei signori espressamente indicati, e si legge espressamente “ritenuto che la contestazione di responsabilità ai fini del ristoro del danno e la contestuale costituzione in mora debba investire, in disparte dalle persona penalmente inquisite, direttamente la Casa di cura S. Maria s.p.a., civilmente responsabile dei fatti illeciti dei propri dipendenti; PQM con il presente atto si costituisce formalmente in mora la Casa di cura S. Maria S.p.a., nella persona del presidente del Consiglio di amministrazione e rappresentante legale sig. Barca. La presente intimazione vale anche come contestazione di responsabilità ai sensi dell’art. 5 legge n. 19/1994, sicché detta società potrà rimettere le proprie deduzioni ed eventuale documentazione nella segreteria di questa Procura regionale entro trenta giorni dalla notifica della presente”. Risulta, quindi, evidente e manifesto come intenzione del Procuratore sia stata quella di rivolgere la contestazione espressamente alla Casa di cura, non alla persona fisica del sig. Barca, anche se la relata di notifica non menziona la sua qualifica di legale rappresentante della Società; tale circostanza, tuttavia, essendo di pertinenza dell'ufficiale all'uopo delegato non rileva ai fini della validità dell'atto, avendo comunque raggiunto il suo scopo quale reso palese dal contenuto dell'atto che non poteva sfuggire al rappresentante notificatario presso la sede legale dell'ente. Riguardo poi all’ulteriore contestazione, formulata con la memoria del 22.10.04, che la predetta notifica non sarebbe comunque da ritenersi valida, secondo giurisprudenza della Cassazione che riporta, poiché l’art. 145 c.p.c. u.c. prevede si che “ se la notifica non può essere eseguita a norma dei comma precedenti, e nell’atto è indicata la persona fisica che rappresenta l’ente, si osservano le disposizioni di cui agli artt. 138,139 e 141 “, ma questa è solo una forma sussidiaria e residuale di notifica, cui far ricorso nell’impossibilità di procedere secondo le modalità previste nei comma precedenti; per cui - sostiene il legale - poiché nel caso in esame non risulta provata l’impossibilità di procedere ai sensi del 1 comma, deve ritenersi inammissibile la notifica fatta ai sensi dell’u.c.. Anche questa ulteriore eccezione, ritiene la Sezione, vada respinta perché infondata. Infatti ai sensi del citato art. 145, 1 comma, la notifica a persone giuridiche si esegue nella loro sede mediante consegna dell’atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere la notificazione o, in mancanza ad altra persona addetta alla sede stessa; la Suprema Corte ha precisato che “se la notificazione di atto a persona giuridica è eseguita presso la sede legale mediante consegna ad una delle persone indicate nel primo comma dell’art. 145, la legittimazione della ricezione si presume sulla base della presenza del soggetto in quel luogo e dell’avvenuta accettazione dell’atto” (Cass., Sez. 5, n. 11804 del 6.8.2002); ed ancora ha precisato “ è valida la notifica di atto processuale a persona giuridica , anche se sia erroneamente indicata la persona fisica, titolare della legale rappresentanza” (Cass. 21.12.1971 n. 3729). Per quanto sopra detto, la Sezione conclude che deve respingersi l’eccezione, formulata dall’avv. Vernola sin dalla prima memoria, di inammissibilità dell’azione per omessa notifica di invito a dedurre nei confronti della Casa di cura, perché giuridicamente infondata per entrambi i profili evidenziati; deve quindi ritenersi validamente notificato l’invito ex art. 5 alla S. Maria, con conseguente validità della successiva citazione notificatale. 3) Improponibilità dell’azione per scadenza dei termini. L'eccezione è stata sollevata dall’avv. M. Vernola, a difesa della sua assistita, già con la prima memoria di costituzione del 7.4.98, e dall’avv. Palieri per Armenise. Il primo difensore sostiene che poiché “ l’invito del 15.5.97 è stato notificato al dr. Barca il 23.5.97, con termine di 30 g. per le deduzioni. Tale termine è scaduto il 22.6.97 e da tale data decorrono i 120 gg. previsti dalla legge; gli stessi sono scaduti il 20.10.97 senza che prima di tale scadenza il P.R. abbia chiesto proroga dei termini, come invece ha fatto per altri presunti responsabili. Tale scadenza comporta improponibilità della domanda ed improcedibilità dell’azione (memoria del 1998). Anche tenuto conto del periodo di sospensione feriale prevista dalla legge n. 742/1969, nel caso di specie il termine sarebbe scaduto il 4.12.97, mentre la citazione risulta depositata in Segreteria solo il 24.12.97. Non ha chiesto la Procura alcuna proroga nei confronti della S. Maria, come fatto per altri convenuti; l’istanza di proroga non è stata notificata alla società convenuta, né tale proroga poteva essere efficace anche nei confronti della S. Maria, come insegna l’unanime giurisprudenza" (così con memoria del 2004). L’avv. Palieri ha precisato che ai sensi dell’art. 5 comma 1 della legge n. 19/94, la citazione doveva essere non solo depositata ma anche notificata entro la data del 31.12.97 concessa con la proroga. A riguardo il Collegio ritiene che anche questa eccezione sollevata dai legali è infondata, e pertanto da respingere. Infatti, così come già esposto in narrativa, la Procura ha presentato istanza di proroga in data 20.5.97, accordata con decreto n. 23/EL/97; nel motivare la richiesta il requirente faceva riferimento all’esigenza di “ completare l’istruttoria in oggetto, per i motivi che seguono: 1) informativa formulata prima della legge n. 639/96 che ha introdotto termini ristretti per il deposito della citazione; 2) essendo diversi gli intimati le notifiche hanno occupato l’arco di tempo dal 23.1296 al 21.2.97, talché la stessa scadenza ai sensi della legge n. 639/96 risulta dubbia, vertendosi in ipotesi di concorso di colpa nella causazione del danno; 3) ulteriori acquisizioni istruttorie si rendono necessarie; tra l’altro si è reso necessario notificare atto di contestazione alla Società nella persona dell’attuale Presidente e legale rappresentante della Casa di cura”. Risulta evidente dalla motivazione sopra detta che non può assolutamente ritenersi, come fa il legale della Casa che la proroga sia stata formulata solo per alcuni soggetti, e non valesse anche per la S. Maria: smentisce ciò l’esigenza manifestata dal requirente di provvedere a notificare l'atto di contestazione al nuovo Presidente e rappresentane legale della Società, espressione che mostra chiaramente come l’esigenza della proroga era anche nei confronti della Società; se così non fosse si contrasterebbe in modo stridente e palese con il principio del simultaneus processus nei confronti di più soggetti tutti coinvolti, sia pur in misura ed in modo diverso, nella causazione del medesimo fatto dannoso. 3.1 - Inammissibilità per mancata notifica della istanza di proroga. Ugualmente da respingere, sia pur con motivazioni diverse, è l’eccezione che l’istanza di proroga non è stata comunicata anche alla Casa di cura; la Sezione ricorda che la questione di costituzionalità sollevata da questa stessa Sezione (ord. 4 marzo 2002 n. 285) è sta dichiarata infondata dalla Corte Costituzionale (sent. 4 dicembre 2002 n. 513/02), che ha condiviso la prevalente giurisprudenza di questa Corte, secondo le quali “ posta la natura di atto pre-processuale dell’invito, non è quindi applicabile nei confronti dell’invitato il disposto dell’art. 111 Cost. “ (Sez. I, n. 30/2004), poiché è solo con la notifica del successivo atto di citazione che il soggetto diviene parte del processo, che solo con la citazione stessa si instaura; non avendo la qualifica di parte, non gli può essere quindi applicato l’art. 111, con le relative conseguenze che non deve comunicarsi ai destinatari dell’invito l’istanza di proroga. Pertanto, conclude il collegio che, dovendosi ritenere valida l’istanza di proroga anche nei confronti della Casa di cura, appare infondata, e quindi va respinta, l’eccezione di improponibilità dell’azione nei suoi confronti per scadenza dei termini. 3.2 - Inammissibilità per intempestiva notifica. Ugualmente da respingere è l’eccezione mossa dall’avv. Palieri, che per “emissione della citazione” prevista dal citato art. 5 debba intendersi la notifica della stessa, poiché è ormai principio pacificamente riconosciuto dalla copiosa giurisprudenza di questa Corte (S.R. 4 giugno 1998 n. 18/QM) e di questa stessa Sezione, alla quale si fa rinvio, che una citazione “deve intendersi emessa sin dal momento in cui viene depositata nella Segreteria della Sezione, poiché è da questo momento che non risulta più nella sfera di disponibilità del PM, non rilevando a tal riguardo il momento della notifica”. Pertanto, poiché risulta che nel caso in esame la citazione è stata depositata dalla PR nella Segreteria di questa Sezione in data 24.12.97, e poiché il termine concesso a seguito dell’istanza di proroga scadeva il 31.12.97, deve ritenersi che la stessa sia stata tempestivamente emessa dalla Procura attrice, deve quindi respingersi l’eccezione sollevata dai due legali. 4. Prescrizione dell’azione di responsabilità. L'eccezione è stata formulata dall’avv. Vernola nelle due memorie citate, con la precisazione che deve intendersi prescritto il danno maturato negli anni 1990-1992 con conseguente riduzione della pretesa azionabile a sole £. 428.503.096 in luogo di quanto chiesto dal requirente; l'eccezione è stata sollevata anche dall’avv. Palieri in difesa di Armenise, con memoria dell’aprile 1998, e dall’avv. Menchise, per la dott.sa De Luca, con la memoria dell’aprile 1998. Tutti i predetti difensori, dopo aver precisato che la controversia concerne fatti verificatisi dal 1990 al 1994, rilevano che la citazione risulta notificata a tutti i convenuti nel gennaio 1998 e sostengono che debba ritenersi maturata la prescrizione quinquennale per i fatti relativi agli anni 1990-1993, per cui risulta non azionabile la pretesa risarcitoria relativa a tali anni; gli avv. Menchise e Palieri hanno comunque escluso che possa attribuirsi valore interruttivo all’invito a dedurre, mentre l’avv. Vernola, che con la prima memoria riteneva valido atto interruttivo solo la citazione, con quella successiva del 22.10.2004, ribadita la mancata notifica alla società di valido invito, prospetta come possibile atto interruttivo l’atto di invito a dedurre notificato alla S. Maria il 23.5.97, con conseguente riconoscimento di avvenuta prescrizione per il danno maturato nel quinquennio precedente tale data. A tal riguardo questo collegio ritiene di dover innanzitutto precisare che, non essendo affatto condivisibile il diverso invocato orientamento giurisprudenziale, deve riconoscersi valore interruttivo all’invito a dedurre, secondo l’orientamento espresso in sede di risoluzione di questione di massima (S.R. 20 dicembre 2000 n. 14/QM e 20 marzo 2003 n. 6/QM), quando contenga gli elementi idonei e tipici dell'atto di messa in mora, individuabili nell’analitica ricostruzione dei fatti, nella volontà di far valere il diritto, nell’esplicito riferimento agli artt. 1219 e 2943 c.c. e nella specificazione del danno addebitabile. Nel caso in esame l’invito notificato dalla Procura agli odierni convenuti contiene tutti gli elementi necessari: esprime chiaramente l’intento di costituirli in mora ai sensi degli artt. 1219 e 2943 c.c., ed indica anche il danno eventualmente Imputabile, per cui, alla luce di quanto detto sopra, deve concludersi che possa avere valore interruttivo della prescrizione, per ciascuno dei conventi; in conseguenza, risalendo a ritroso di cinque anni dalla data di notifica dell'invito con funzione di messa in mora, si deve concludere che è da ritenere prescritto il danno relativo ai fatti verificatisi dal 1990 al maggio 1992. Deve, pertanto, parzialmente accogliersi, limitatamente al periodo innanzi precisato, l’eccezione di prescrizione; dovrà, quindi, tenersi conto del ridotto arco temporale di riferimento, per rideterminare in proporzione il danno erariale azionabile. Una volta definite tutte le eccezioni in rito, la Sezione deve farsi carico di esaminare nel merito la fondatezza della domanda attrice, vagliando innanzitutto la sussistenza, la prova e la misura del danno di cui è causa, tenuto conto delle risultanze istruttorie all’uopo disposte. Il danno concretamente ed effettivamente arrecato alle finanze della Regione Puglia deve essere commisurato ai pagamenti disposti oltre le spettanze legalmente dovute tenendo conto che alla liquidazione del rimborso si sarebbe dovuto provvedere nei limiti tariffari consentiti e sulla base della documentazione prescritta dalla normativa regionale e delle regole specifiche della convenzione. Con tutte le memorie depositate i legali di tutti i convenuti hanno contestato l’insussistenza del danno, poiché la prima voce (mancata riduzione del 10%) in realtà non è prospettabile, perché molti dei casi individuati sono ipotesi in cui il paziente non ha pagato un medico esterno, ma si è servito di medici convenzionati dalla Casa, e quindi sarebbe comunque rimasto a carico del Sevizio sanitario, mentre, per la seconda voce (gli splafonamenti per le patologie a degenza predeterminate), si tratterebbe di casi limitati, se rapportati al totale dei ricoveri effettuati in quegli anni dalla Casa di cura S. Maria, e dovuti, per lo più, allo scadere del giorno di dimissioni o ricovero in giorno festivo, con slittamento automatico in giorno feriale successivo, oppure determinati dall'insorgere di complicanze o diverse patologie durante la degenza. I difensori hanno inoltre contestato alla Procura di non aver fornito prova del danno, e di essersi basata solo sulla consulenza tecnica del PM penale, che certo non può assurgere a mezzo di prova poiché di parte, sia pur pubblica, e non vagliata in contraddittorio. Riguardo a quest’ultima contestazione, la Sezione deve precisare che, se pure è vero che tutta l’azione ha preso le mosse dalla relazione del consulente nel giudizio penale, in realtà in corso di giudizio è stata disposta ulteriore CTU da parte di questo collegio, proprio su istanza dell’avv. Vernola, con incarico conferito al dr. Piccinni; ed inoltre, lo stesso legale ha depositato un’ulteriore perizia a firma della dott.sa Ruccia, che ben potrà offrire elementi di comparazione e giudizio ai fini del decidere; non può, quindi, dirsi che tutta l’azione, ed il relativo giudizio, si sia basata sulla sola CT del PM penale, ma è stata sorretta da ulteriori perizie, fermo restando che anche gli elementi acquisiti nel corso del giudizio penale possono essere liberamente apprezzati a supporto delle prove dedotte in causa. Per quanto riguarda in particolare l’eccezione dell’inesistenza del danno per mancata riduzione del 10%, poiché di fatto non ci sarebbe stata assistenza da parte di medici esterni ma sempre di medici comunque convenzionati o a carico della Casa stessa, occorre precisare che la convenzione stipulata tra la Casa di cura e la Regione prevede, all’art. 6, che la Regione corrisponda per ogni giorno di degenza una diaria onnicomprensiva, da calcolare secondo gli aggiornamenti espressamente previsti; la diaria deve intendersi comprensiva di tutte le spese, ma non sono incluse le prestazioni integrative di carattere non sanitario, nonché le particolari condizioni di confort ambientale che fanno carico agli assistiti secondo un tariffario indicato; l’art. 7 disciplina, poi, il caso (in esame) di assisto che si avvalga di personale esterno, prevedendo che “in questo caso la regione corrisponde alla casa di cura solo la diaria di cui all’art. 6 che dovrà essere dedotta dallo ammontare complessivo dei compensi dovuto dall’assistito al momento delle dimissioni. A questo scopo l’assistito al momento del ricovero, sottoscrive una dichiarazione da cui risulta che ha preso conoscenza dell’importo della diaria e dell’eventuale compenso sanitario a carico della regione e che gli stessi gli verranno accreditati sull’ammontare complessivo dei compensi a suo carico a norma del precedente comma”. Con delibera GR n. 1545 del 17.4.91 la Regione ha recepito la trattativa nazionale per la determinazione delle diarie per gli anni 90 e 91 per l’assistenza in regime di case di cura convenzionate ed previsto espressamente che “le tariffe giornaliere per gli anni 90 e 91 sono decurtate, ove l’assistito si avvalga di sanitario libero professionista, dei seguenti importi, pari al 10% (per le fasce A e B ) e del 15% per le altre fasce”. Con successiva nota n. 24/28922/112 del 15.11.93 l’Assessorato alla sanità recepiva la trattativa fatta dagli organi interessati, che confermava la stessa riduzione, circa la determinazione delle tariffe per gli anni 1992- 1993; mentre con delibera GR n. 3403 del 25.7.95 la Regione definiva le diarie di degenza per l’anno 1994 per ciascuna fascia funzionale delle case di cura. Sempre la citata circolare n. 1545, non modificata in seguito per questo aspetto, prevedeva poi dei criteri ben precisi circa la compilazione delle cartelle cliniche da parte delle case di cura, stabilendo che “oltre alle indicazioni ordinarie le cartelle cliniche dei pazienti ammessi devono riportare l’indicazione del giorno e dell’ora di entrata, del giorno e dell’ora di uscita, nonché le indicazioni dei sanitari esterni all’organico della Casa di cura che siano intervenuti in regime di libera attività professionale”. Nel verbale della consulenza tecnica del dr. Circottola, a pag. VI, si legge “durante la verifica si sono riscontrate alcune anomalie, in particolare risultavano sottoscritte dai pazienti le attestazioni, anche se barrate manualmente, ovvero in molti altri casi non era indicato alcun operatore, sebbene la dichiarazione risultasse sottoscritta dal paziente….. Il rag. Mayer – in sede di dichiarazioni rese alla G.F. – ha specificato che quando la dichiarazione risultava barrata manualmente seppure firmata, era da ritenersi annullata, quindi l’operatore era da considerarsi interno; nell’ipotesi, infine, che non fosse indicato alcun operatore sanitario, la fattispecie era da classificarsi come interna”. Rilevato questo errore di compilazione in cui i pazienti sarebbero incorsi, la perizia del dr. Circottola non affronta più la questione, e non precisa se sia stato verificato l’effettivo intervento di medico esterno. Non dice nulla in merito la relazione fatta dal perito dr. Piccinni, incaricato di accertare solo la voce di danno relativa agli splafonamenti; così come anche la perizia a firma della dott.sa Ruccia depositata dalla S. Maria; né è possibile rilevare elementi utili a tal proposito tra gli atti forniti dalla Procura attrice. Alla luce di tutto quanto sopra detto, risulta chiaro come in sede di istruttoria sia emerso l’errore di compilazione dei moduli che erroneamente, quindi, risultano firmati nella parte destinata alla scelta di professionista esterno, anche se poi in realtà non riportano il nome di nessun professionista; ne deriva che non risulta sufficientemente provato che le ipotesi individuate dal requirente di mancata riduzione del 10%, effettivamente possano ritenersi tali perché il paziente ha usufruito di assistenza esterna; gli atti di causa non consentono di rilevare neppure se le ipotesi di errore di compilazione del modulo siano state più o meno numerose. Deve quindi accogliersi l’eccezione formulata dai legali di mancata prova da parte della Procura del danno, relativamente alla voce relativa alla detrazione del 10%; non risulta infatti smentito dalla Procura quanto sostenuto dai legali, né questa ha fornito prova alcuna che consenta a questo collegio di giungere a una diversa valutazione. Pertanto, allo stato degli atti, questa Sezione ritiene che dal danno quantificato dalla Procura vada esclusa la quota relativa alla mancata decurtazione del 10%, per carenza di convincenti elementi probatori. Riguardo al danno relativo a casi di cosiddetto "splafonamento", va subito precisato che non può tenersi conto dei superi relativi agli anni 1990 e 1991 per i quali deve ritenersi ormai maturata la prescrizione, secondo quanto sopra motivato nell’esaminare l’eccezione di prescrizione. Questa Sezione deve poi chiarire cosa si dovesse in realtà intendere per splafonamento, tenuto conto di quanto prevedeva la disciplina regionale in merito, onde stabilire se effettivamente si potesse prospettare l'ipotesi di eccedenza degli standard sanitari di degenza. Con delibera n. 1545 del 17.4.91 la Regione aveva introdotto il sistema della predeterminazione della durata massima di alcune patologie, espressamente previste, recependo così un’intesa raggiunta in sede ministeriale che individuava le patologie acute più frequenti per i cui ricoveri applicava il criterio del pagamento a gg. di degenza predeterminate; con delibera n. 2612 del 1.6.92 recepiva l’intesa ministeriale per gli anni 1992-1994, prevedendo che “ se alla diagnosi di ingresso risultino, o nel corso del ricovero si manifestino, per le patologie di cui all’allegato, altre patologie o insorgano complicanze che impongono il superamento del numero di giornate di degenza predeterminate, il direttore sanitario della casa di cura ne da entro 24 ore formale e motivata comunicazione all’ASL competente per territorio; l’ASL interessata dispone a riguardo l’opportuna constatazione. L’eventuale diniego di riconoscimento comporta la formale comunicazione di esso alla casa di cura”. Con altra circolare n. 24/354/112/18 del 7.1.93 la Regione aveva stabilito che “per il solo 1992, al fine di risolvere la querelle della retroattività al 1.6.92 della previsione, si procedesse al riesame delle contabilità al fine di verificare la durata dei ricoveri e di procedere al recupero degli importi corrisposti in eccedenza solo nel caso in cui il superamento delle giornate predeterminate non trovasse giustificazione in sopravvenute e documentate nuove patologie o insorte complicazioni”. Quindi in base a quanto disposto dalla Regione con le varie note dell’Assessorato alla Sanità era configurabile uno splafonamento in tutte le ipotesi in cui la degenza superasse le giornate stabilite senza che si fossero verificate le cause giustificatrici espressamente indicate. Nella perizia redatta dal dr. Circottola risultano individuate 996 giornate di degenza con splafonamento per i ricoveri effettuati dal 1990 al 1994 relativi a patologie a degenza predeterminata; tutti i difensori hanno contestato fosse prospettabile alcun splafonamento, poiché in molte ipotesi questo dipendeva o da dimissioni/ricoveri in giorno festivo, per cui automaticamente veniva prorogato al successivo giorno feriale, o da patologie non esattamente corrispondenti a quelle indicate dalle norme regionali per la predeterminazione delle giornate di degenza (nelle memorie si fanno specifici riferimenti ai quali si rimanda qui in questa sede). Secondo gli accertamenti disposti da questa Sezione con la consulenza conferita al dr. Piccinni, sia pur svolti su un numero superiore di cartelle cliniche rispetto a quanto richiesto, risulterebbero invece n. 952 gg. di splafonamento, secondo le tabelle allegate alla relazione ripartite per i vari anni; infine, nella perizia a firma della dott.sa Ruccia si sostiene che siano “recuperabili” e che quindi non costituiscono splafonamento circa 412 gg., di cui 216 relative agli anni 1990-1991. Emerge chiaro dagli atti come in realtà in tutte tre le perizie risulti comunque che ci sia stato splafonamento per alcune degenze, al di là del diverso numero di giornate indicate: fatto questo che deve ritenersi costituire un accertamento concordante e sufficiente a comprovare la sussistenza del fenomeno qui contestato, e quindi del danno conseguente al rimborso delle degenze oltre la durata consentita o comunque non giustificata; incerto risulta solo l’importo del predetto danno che va rapportato e commisurato all’entità stessa dello splafonamento effettivo. Considerato che nessuna delle memorie in atti consente di individuare il numero esatto e preciso per tutto l’arco temporale di riferimento dei casi di splafonamento per dimissioni/ricoveri in giorni festivi e che nessuna delle perizie ha dimostrato con precisione se tutte le ipotesi di scostamento fossero obiettivamente giustificate secondo quanto prevedeva la normativa regionale e tenuto conto che sono da escludere gli sfondamenti relativi agli anni 1990-1991 perché prescritti, la Sezione ritiene che, essendo certo l'an ed incerto il quantum, sussistano i presupposti per procedere, ai sensi dell'art. 2056 c.c., alla valutazione equitativa del danno sulla base delle indicazioni date nelle diverse perizie: valuta, pertanto, che il danno debba essere commisurato alle degenze sovradimensionate calcolabili in numero di 700 giornate, e che in conseguenza il danno risarcibile sia da ridurre in proporzione rispetto alla pretesa attorea. Conseguentemente, il danno complessivamente arrecato al fondo sanitario nazionale e per esso alle finanze regionali, può essere equamente determinato in £. 150.000.000 pari ad €. 77.468,53, oltre ad accessori, previa detrazione degli importi di danno relativi agli anni 1990 e 1991, in quanto ritenuti prescritti, partendo dall'importo di £.287.149.310 risultante dalla perizia penale, detratta, oltre l’importo proporzionalmente riferito al periodo prescritto, la riduzione del 11% circa in relazione ad un margine di scostamento fisiologico da attribuire a scadenze di giorni di dimissioni/ricoveri in giornate festive e considerato che per gli anni 1992-1994 è stato liquidato dalla Regione solo l’acconto e non anche il saldo. Ai fini della ripartizione del danno per la parte che ciascuno dei convenuti vi ha preso occorre quindi procedere alla valutazione del grado di colpevolezza per imputabilità del danno e dell'apporto riferito alle singole condotte. La Procura attrice ha citato come responsabili, in solido tra loro e ognuno per la parte che vi ha preso, in primo luogo la Casa di cura, per aver inserito in contabilità e quindi presentato alla Regione per il rimborso voci che secondo la convenzione stipulata non sarebbero spettate, i due medici della ASL BA/9, dr. Ronco e Laudadio, in quanto preposti al controllo tecnico sanitario sulla gestione della Società, ed i responsabili dell’ufficio coordinamento provinciale delle UU.SS.LL., dott.sa DE LUCA e rag. ARMENISE, per omesso controllo amministrativo contabile, “omissioni ritenute costituire inadempienza di particolare gravità, e totalmente trasgressive di precise direttive regionali, che rivestono a pieno i requisiti della colpa grave”. Appare fuor di dubbio che sia ravvisabile l'elemento della colpa grave nel comportamento oggettivo della Casa di cura S. Maria, per aver disatteso le precise previsioni della convenzione e le disposizioni emanate dalla Regione Puglia in merito, predisponendo e presentando una contabilità approssimata e non rispondente alla realtà effettiva, conseguendo indebitamente compensi esuberanti e non adeguatamente motivati; in particolare sono state riscontrate anomalie ed omissioni nella compilazione delle cartelle cliniche ed irregolarità ed incompletezze nelle attestazioni fatte sottoscrivere dai pazienti sulla cui base la casa di cura ha autocertificato l'entità delle diarie richieste che poi sono state avallate senza seri riscontri dagli organi di vigilanza; trattasi di comportamenti connotati da grave negligenza se non da intenzionalità che rilevano, non tanto sul piano della correttezza contrattuale, quanto sul mancato rispetto degli obblighi di puntuale e precisa annotazione e certificazione correlati alla gestione delle degenze nell'esercizio di un'attività di servizio pubblico assunta convenzionalmente e regolata da precise disposizioni regolamentari; tutto ciò a prescindere dai profili penali che, sebbene ritenuti infondati, non escludono la sussistenza dei fatti stessi, così come accertati e la loro rilevanza sotto il profilo dannoso e del livello di imputabilità agli effetti della responsabilità contabile-amministrativa all'ente sanitario, come persona giuridica, a cui le varie condotte personali sono organicamente riferibili ed organizzativamente riconducibili. Relativamente alla posizione di Ronco e Laudadio, si deve osservare che questi erano soggetti chiamati ad effettuare il controllo tecnico-sanitario; detto controllo, però, non consisteva soltanto, come sostenuto dal legale, nella verifica del “ mantenimento dei requisiti richiesti per la classificazione attribuita alla Casa di cura, il riscontro delle presenze effettive dei ricoverati con quelle risultanti dalle registrazioni”, ma secondo le diverse istruzioni regionali (circolare dell’assessorato Sanità n. 24/17673/112 del 14.6.88 e successiva nota n. 24/16913/112 del 2.7.91) che così disponevano: “i controlli tecnico sanitari non devono ovviamente esaurirsi negli aspetti richiamati, dovendo investire tutte le modalità di esercizio dell’assistenza sanitaria svolta nelle case di cura private convenzionate….Non può farsi a meno di ribadire l’esigenza di effettuare con il massimo scrupolo il controllo in ordine alla necessità dei ricoveri, della durata delle degenze….Nell’ambito di tale attività si richiama l’attenzione delle SS.LL. sul controllo dei ricoveri che iniziano nei gg. festivi o prefestivi, al fine di accertare l’effettivo svolgimento in detti gg. di attività sanitarie necessarie per il ricoverato. E’ appena il caso poi di soggiungere che eventuali giornate di degenza non ritenute giustificate andranno stralciate dalle contabilità, previa apposizione sulle stesse di adeguate, sia pur succinta, motivazione tecnico-sanitaria”; criteri e compiti tutti ribaditi con la successiva nota del 2.3.92 e già prima con la nota del 3.10.89 con cui l’Assessorato alla sanità aveva invitato i destinatari (Dirigenti servizi convenzione, di gestione dei presidi delle UU.SS.LL., e responsabili degli uffici di coordinamento provinciale delle ASL) cui siano demandati compiti di vigilanza e di controllo sulle case di cura private, “a verificare l’osservanza delle presenti indicazioni”. Pertanto, alla luce di tutte le note regionali richiamate non può accogliersi, come giustificazione addotta dalle parti, che il controllo tecnico sanitario dovesse investire solo alcuni aspetti tecnici, dai quali sarebbe escluso il controllo sull’esatta contabilità; si deve, quindi, ritenere che ai medici spettasse, invece, la vigilanza, che non poteva certo spettare a chi era preposto al controllo contabile amministrativo, ed il compito di verificare se i ricoveri in giorni festivi fossero effettivamente necessari, come fatto presente dalle varie note regionali, o se la durata delle degenze fosse giustificata alla luce delle patologie denunciate: verifiche queste che certo potevano essere effettuate solo dal personale sanitario competente e non amministrativo. Si deve quindi respingere alla luce di queste considerazioni l'assunto dei difensori dei due sanitari convenuti che non rientrasse nei loro compiti la verifica sui profili indicati, perché invece erano tenuti a ciò. Va tuttavia considerato che il dr. Laudadio, è stato in carica solo per un breve periodo, dal luglio 1994 al dicembre 1994, periodo nel quale in realtà già la perizia penale aveva riscontrato un numero ridottissimo di casi di splafonamento, da ritenere rientranti nell’errore fisiologico, in rapporto al numero totale dei ricoveri. Il collegio ritiene, per tale dirimente ragione, di dover escludere riguardo al dott. Laudario che possa prospettarsi un elevato grado di colpevolezza e comunque un idoneo nesso di causalità con le conseguenze di danno, poiché le omissioni eventualmente a lui imputabili hanno una scarsa incidenza nel totale del danno, e sono invece da ricomprendere nel margine fisiologico di errore. Riguardo all'altro sanitario convenuto, dr. Ronco, in carica dal gennaio 1990 al 3 maggio 1994, l’avv. Gagliardi La Gala con la prima memoria depositata nel 1998 ha escluso che possa prospettarsi una colpa grave poiché, come risulterebbe dagli atti, il medico ha effettuato i controlli dovuti. La Sezione ritiene accoglibile la tesi difensiva, poiché emerge dalla documentazione in atti che il sanitario, in più situazioni, si è preoccupato di segnalare discrasie tra quanto verificato in sede di controllo e quanto invece previsto dalle disposizioni della Regione; la Sezione ritiene anche di dover debitamente tener presente il passaggio della sentenza del GIP, che (a pag. 9) che riconosce che il controllo è stato eseguito dai medici della USL, secondo quanto risulta dagli atti di causa. Deve quindi escludersi che possa essere imputata una violazione colpevolmente “grave” a carico del dr. Ronco, requisito essenziale per procedere all’imputazione del danno. Circa poi la posizione dei soggetti preposti al controllo amministrativo contabile, per la dott.sa DE LUCA le memorie difensive depositate hanno contestato gli addebiti mossi ribadendo l’incompetenza della stessa ad effettuare un controllo contabile, considerata la sua non specifica preparazione in materia; il collegio ritiene, però, che l'assunto non possa costituire valida giustificazione, ed equivalga invece ad esplicita ammissione da parte dell’interessata del mancato svolgimento dei compiti a lei attribuiti. Infatti quale dirigente preposta all’ufficio incaricato del controllo amministrativo contabile, era quanto meno tenuta a vigilare sul lavoro che veniva eseguito e ad effettuare o dare disposizioni perchè fosse eseguita una verifica a campione sul rispetto dei parametri di liquidazione e sulla compitezza della verifica contabile. Considerato, poi, che la Regione aveva impartito con le numerose circolari dell’Assessorato alla Sanità indicazioni precise segnalando i settori da sottoporre a maggior attenzione (i ricoveri in giorni festivi e la durata delle degenze), sarebbe bastato da parte della dott.ssa De Luca un minimo di ordinaria diligenza adeguata alla sua specifica posizione istituzionale per evitare, se non il prodursi del danno in esame, quantomeno il suo protrarsi nel tempo. Nella citazione il requirente ha ritenuto che fosse più censurabile e da valutare con maggior peso l’omissione del controllo amministrativo sullo splafonamento delle giornate di degenza predeterminata, che ha inciso sul prodursi del danno per maggiori ed indebiti compensi, ed ha ritenuto ascrivibile la responsabilità di ciò in primo luogo alla dott.sa DE LUCA, preposta alla direzione dell’ufficio provinciale di coordinamento delle ASL. La Sezione rileva che la disciplina regionale stabiliva a carico di detto organo: “gli uffici di coordinamento provvederanno infine a definire le contabilità relative al 1 trimestre 1991 in base alle nuove tariffe, ancorché nelle singole contabilità mensili siano state applicate dalle case di cura le tariffe precedentemente in vigore. Gli uffici di coordinamento provvederanno infine a compilare e trasmettere allo scrivente Assessorato prospetti riepilogativi trimestrali per i conguagli dovuti a ciascuna casa di cura per le contabilità già verificate relativamente all’anno 1990” (prima la nota n. 24/13684/112 del 24.5.1991); successivamente la circolare n. 24/5271/112 del 2.3.1992 ha stabilito che “ gli uffici provinciali di coordinamento, cui compete l’esame amministrativo delle contabilità, non devono ammettere a liquidazione le degenze non riconosciute dai servizi sanitari delle USL”, e ha indicato precise incombenze spettanti all’organo del controllo amministrativo. Alla luce di queste precise prescrizioni, si ritiene non possa essere accolta la tesi dell’avv. Gagliardi La Gala tendente ad accreditare l'assenza di colpa grave per la dott.sa De Luca, poiché risultano evidenti violazioni a precise disposizioni regionali in merito al contenuto dei controlli da effettuare sulle case di cura convenzionate che si traducono nella completa elusione di precisi obblighi di servizio. Va poi segnalato come dalle norme citate si ricavi, per i preposti all’ufficio di coordinamento provinciale, diversamente da quanto sostenuto in citazione, una responsabilità maggiore per l’omessa verifica dell’esatta contabilizzazione della decurtazione del 10%, mentre sarebbe minore l'apporto determinativo al danno per splafonamento, consistente nell’aver ammesso a contabilità degenze maggiorate non previamente riconosciute ed ammesse da parte dei competenti organi tecnico-sanitari. Conclusivamente alla dott.sa De Luca, quale responsabile dell’ufficio di controllo amministrativo, è imputabile l’inserimento in contabilità delle degenze non riconosciute dai sanitari, seppure con una incidenza secondaria nella causazione del danno. Per quanto riguarda la posizione del rag. Armenise, che materialmente effettuava il riscontro amministrativo contabile, secondo quella che era la sua capacità professionale, va considerato che il soggetto si è trovato ad operare in un contesto organizzativo precario e senza idonee direttive, rimanendo l'unico soggetto dell’ufficio di coordinamento provinciale, che di fatto svolgeva un sia pur minimo controllo amministrativo contabile, sebbene di per sé insufficiente a verificare la congruità delle degenze attestate; sembra pertanto al Collegio che non sia configurabile nelle modalità di assolvimento ai propri compiti, una sua colpa grave tale da incidere in maniera efficiente sulla causazione del danno per cui deve quindi concludersi per l’assoluzione del rag. ARMENISE dagli addebiti mossi dalla Procura attrice. Alla luce di tutto quanto sin qui argomentato e di tutte le disposizioni regionali in materia di volta in volta indicate resta confermato, come già innanzi puntualizzato in via generale, la responsabilità della Casa di cura, che ha curato l'organizzazione del servizio di ricovero operando, tramite i soggetti incardinati alle sue dipendenze, in netto dispregio alle disposizioni regionali vigenti; in particolare si evidenzia che l’Assessorato alla sanità con tutte le note sopra citate, indirizzate anche ai titolari delle case di cura, aveva stabilito che si dovessero stralciare dalle contabilità eventuali degenze non ritenute giustificate, apponendo motivazione tecnico sanitaria (circolare del 2.3.92 citata), nonché le degenze finalizzate solo a RNM e TAC; Risulta dagli atti che i titolari delle case di cura fossero sempre destinatari delle note dell’Assessorato alla Sanità, per cui non possono certo invocare come attenuante la mancanza di colpa grave, poiché risulta evidente come la condotta tenuta dalla casa di cura nel disporre la contabilità, sia in netto dispregio delle indicazioni date dalla Regione, e di quanto stabilito nella stessa convenzione iniziale. In merito poi alla contestazione mossa dai legali che gli splafonamenti contestati fossero dipesi da una diversa patologia accertata durante la degenza rispetto a quella dichiarata al momento del ricovero, se ciò fosse vero, costituirebbe ulteriore elemento di aggravante per la condotta della casa stessa poiché, a parte la superficialità diagnostica, si sarebbero dovuti porre in evidenza le precise circostanze che giustificassero un più lungo ricovero in ragione di una diversa sopravvenuta diagnosi. Pertanto alla luce di tutto quanto detto sopra, questa Sezione ritiene sussistere l’elemento psicologico della colpa grave imputabile all'ente quale apparato organizzativo, per violazione dei doveri di correttezza, trasparenza e buona gestione del servizio di ricovero ospedaliero convenzionato. Pertanto, ritenuto sussistere tutti i presupposti di legge per l’imputazione parziale della responsabilità, la Sezione, ritenuta la propria giurisdizione, rigettate tutte le eccezioni ed accolta parzialmente quella di prescrizione, valuta conclusivamente che non sia sufficientemente provato il danno in relazione alla voce per omessa decurtazione del 10% mentre ritiene sussistente la seconda voce di danno relativo alle degenze esuberanti che determina equitativamente nella misura ridotta, rispetto alla pretesa attorea, di £. 150.000.000, pari ad €. 77.468,53, secondo il calcolo innanzi esposto, condannando al risarcimento del predetto danno la Casa di cura S. Maria S.p.a e la dott.sa DE LUCA, rispettivamente per l'importo di £. 120.000.000, pari ad €. 61.974,78 (sessantunomilanovecentosettantaquattro/78) e £. 30.000.000, pari a €. 15.493,71 (quindicimilaquattrocentonovantatre/71), in relazione al diverso apporto causale dei due soggetti, in favore della Regione Puglia; il danno così come addebitato va attualizzato alla data di deposito della presente sentenza mediante rivalutazione monetaria sulla base degli indici ISTAT annuali e da tale data sono dovuti gli interessi legali fino all’effettivo soddisfo; alla condanna in proporzione il pagamento delle spese del presente giudizio. P.Q.M. LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PUGLIA, definitivamente pronunciando, ASSOLVEil dr. Laudadio Felice, il dr. Ronco Michele ed il rag. Armenise Nicola, come sopra generalizzati, per carenza di colpa grave secondo quanto sopra motivato. CONDANNAla Casa di cura S. Maria S.p.a, e la dott.ssa DE LUCA MARIA GRAZIA, come sopra generalizzate, al pagamento, in favore della Regione Puglia della somma complessiva di £. 150.000.000, pari a €. 77.468,53, da ripartire con l'addebito dell'importo di £. 120.000.000, pari a €. 61.974,78 (sessantunomilanovecentosettantaquattro/78), alla Casa di cura S. Maria S.p.a e dell'importo di £. 30.000.000, pari a €. 15.493,71 (quindicimilaquattrocentonovantatre/71), alla Dott.sa De Luca Maria Grazia, oltre la rivalutazione monetaria, gli interessi, come da motivazione ed alla rifusione delle spese di giudizio in proporzione alla soccombenza che si liquidano rispettivamente in € 12970/01 a carico della Casa di Cura ed in €. 3242/50 a carico della Dott.sa De Luca Maria Grazia. Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio del 10 febbraio 2005.
f.to (A. Francioso ) f.to (P. Santoro ) Depositata in Segreteria il 28 aprile 2005 Il Direttore di Cancelleria f.to (G. de Pinto)
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