In attesa delle decisioni della Corte Costituzionale sulle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 99, secondo e quinto comma, del “Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato”, approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, rispettivamente sollevate dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale Abruzzo (con ordinanza n. 14 del 10.03.2006), Sezione giurisdizionale Toscana (con ordinanza n. 33 del 30.03.2006) e Sezione terza giurisdizionale centrale (con ordinanza n. 153 del 16.05.2006), appare equo, prudente ed opportuno sospendere il giudizio concernente il diritto al cumulo delle indennità integrative speciali relative a più trattamenti pensionistici, anche al fine di evitare l’inaccettabile perpetrarsi di ulteriori disparità di trattamento tra pensionati e, non ultimo, di dare un contenuto di effettività alla pronuncia del giudice di primo grado.

Ord. 36/2006

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

la Corte dei Conti

Sezione giurisdizionale per la regione Piemonte

in composizione monocratica nella persona del magistrato Gerardo de Marco, quale giudice unico delle pensioni ai sensi dell’art. 5, legge 21 luglio 2000, n. 205, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi iscritti ai nn. 17073/C, 17129/C e 17130/C del Registro di Segreteria,

sui ricorsi

rispettivamente promossi dalle signore Fernanda M., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Ludovico Szego ed Enrico Inserviente ed el.te domiciliata presso lo studio dell’Avv. Inserviente in Torino, c.so Galileo Ferraris 120, nonché Angelina c. ed Egle C., rappresentate e difese dall’Avv. Franco Belluati ed el.te domiciliate presso il suo studio in Casale Monferrato, via Roma 23,

contro

Inpdap (Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica), sedi di Vercelli e di Alessandria, in persona del legale rappresentante pro-tempore.

FATTO

Le signore M., c. e C. sono titolari di doppia pensione a carico dell’Inpdap e, segnatamente, ciascuna di esse gode di una pensione di reversibilità e di una pensione ordinaria diretta, tutte liquidate entro il 31.12.1994.

L’Inpdap rifiuta di corrispondere l’indennità integrativa speciale (di seguito: “i.i.s.”) su entrambe le pensioni in godimento, sostenendo che ciò non sia consentito dal “divieto di cumulo” di plurime i.i.s. su più pensioni, tuttora parzialmente previsto dall’art. 99, secondo comma, del t.u. 1092 del 1973.

Le pensionate, preso atto del diniego formalmente espresso dall’Istituto previdenziale, hanno proposto ricorso dinanzi a questa Corte per ottenere l’accertamento del proprio diritto a percepire l’i.i.s. su entrambi i trattamenti pensionistici in godimento, con condanna dell’Inpdap al pagamento degli arretrati, dei relativi accessori di legge e delle spese di lite.

In data 14.04.2005 (per la signora M.) e 11.05.2005 (per le signore c. e C.) l’Inpdap ha depositato presso la Segreteria di questa Sezione la documentazione amministrativa ritenuta conferente, estratta dai fascicoli delle interessate.

iIn data 16.05.2006 l’Inpdap si è costituito nei tre giudizi, contestando le pretese di parte ricorrente sulla base di pertinenti citazioni giurisprudenziali tra le quali, da ultimo, la sentenza a Sezioni Riunite n. 2/QM/2006. Conclude l’Inpdap in via principale per il rigetto dei ricorsi e, in via subordinata, eccepisce la prescrizione e la limitazione degli accessori sugli arretrati al maggior valore tra interessi e rivalutazione.

Alla pubblica udienza del 14.06.2006, presenti l’Avv. Franco Belluati per le signore c. e C., l’Avv. Enrico Inserviente per la signora M. nonché la dott.ssa Patrizia Siciliano per l’Inpdap, il Giudice ha introdotto la trattazione della causa richiamando il contenuto degli atti depositati e facendo presente la pendenza di tre giudizi di costituzionalità sulla norma di legge da applicare. Preso atto della complessità e delicatezza dell’evoluzione giurisprudenziale, allo stato non pervenuta ad un approdo univoco, i legali di parte ricorrente hanno dichiarato di non avere obiezioni circa una eventuale sospensione del giudizio in attesa della nuova pronuncia della Corte costituzionale; la dott.ssa Siciliano ha insistito per l’immediata decisione della controversia, confermando le conclusioni rassegnate nelle memorie di costituzioni. Esaurita la discussione, il Giudice ha pronunciato ordinanza dando lettura del dispositivo in calce riportato, come da verbale d’udienza redatto dal segretario signor Renzo Piasco.

DIRITTO

1. Nel rito, i giudizi in epigrafe debbono essere riuniti a norma degli art. 274 c.p.c. e 151 disp. att. c.p.c., per palese identità della questione di diritto da risolvere.

2. Nel merito, la presente controversia si incentra sulla attuale sussistenza o meno, nell’ordinamento pensionistico pubblico, del divieto di cumulo tra più indennità integrative speciali (di seguito: “i.i.s.”), nei confronti del pensionato che goda di plurimi trattamenti pensionistici; ciò con particolare riguardo alla corretta interpretazione da dare all’art.99, secondo comma, del “Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato”, approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, alla luce della copiosa giurisprudenza della Corte costituzionale sulla materia.

Come noto, in argomento si sono registrati profondi e ripetuti contrasti nella giurisprudenza contabile che, allo stato, non paiono aver ancora trovato una soluzione soddisfacente o, comunque, prevalentemente condivisa. Appare perciò opportuno, ai fini della corretta impostazione della questione, compendiare di seguito i numerosi interventi giurisprudenziali succedutisi nel corso del tempo.

3. Per praticità di consultazione, si richiamano anzi tutto le norme di legge sulle quali si è sviluppata l’elaborazione giurisprudenziale in discorso.

3.1. In primo luogo, va riportato il testo del citato art. 99, secondo comma, t.u. 29 dicembre 1973, n. 1092, che in origine così stabiliva:

Al titolare di più pensioni o assegni l'indennità integrativa speciale compete a un solo titolo”.

3.2. Occorre poi ricordare l’art. 99, quinto comma, t.u. 29 dicembre 1973, n. 1092, che sotto altro profilo così disponeva:

La corresponsione della suddetta indennità è sospesa nei confronti del titolare di pensione o di assegno che presti opera retribuita, sotto qualsiasi forma, presso lo Stato, amministrazioni pubbliche o enti pubblici, anche se svolgono attività lucrativa”.

3.3. L’art. 97 t.u. 29 dicembre 1973, n. 1092, ancora, prevedeva:

Al titolare di pensione o di assegno rinnovabile che presta opera retribuita alle dipendenze dello Stato, di amministrazioni pubbliche o di enti pubblici, anche se svolgano attività lucrativa, non competono la tredicesima mensilità e l'assegno di caroviveri per il periodo in cui ha prestato detta opera retribuita.

Qualora, però, l'importo della tredicesima mensilità relativa alla pensione, compreso l'assegno di caroviveri, sia superiore a quello della tredicesima mensilità dovuta in relazione alla nuova prestazione di opera retribuita, spetta la tredicesima mensilità della pensione in misura pari alla differenza tra i due importi predetti.

3.4. L’art. 17, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843 (legge finanziaria 1979), stabiliva:

L'indennità integrativa speciale non è cumulabile con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi. Deve, comunque, essere fatto salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti”.

3.5. Allo stesso modo, l’art. 15 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 (convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33), stabiliva:

Nei confronti dei pensionati con rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi alla data del 31 dicembre 1978, aventi diritto all'indennità integrativa speciale a norma delle disposizioni vigenti alla data stessa, il divieto di cumulo di cui al primo comma dell' art. 17 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, si applica limitatamente agli incrementi dell'indennità stessa accertati dallo 1 gennaio 1979 in poi”.

4. Come detto, sulle norme appena richiamate si è sviluppata un’intensa elaborazione giurisprudenziale, come di seguito si espone.

4.1. La Corte costituzionale, con sentenza 13-22 dicembre 1989, n. 566, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 99, quinto comma, t.u. 1092 del 1973.

Si riportano, di seguito, i pertinenti passaggi delle motivazioni:

4. La norma impugnata, tuttavia, stabilendo la sospensione della corresponsione dell'indennità integrativa speciale nei confronti dei titolari di pensioni che prestino opera in favore dello Stato e degli altri enti pubblici, senza dare alcun rilievo alla misura dell'emolumento percepito per la nuova attività, si pone in parziale contrasto con l'art. 36, primo comma, della Costituzione.

Questa Corte ha già avuto modo di stabilire che la riduzione del trattamento di pensione, nel caso di concorso con altra prestazione retribuita, di per sé non è illegittima (sentenze n. 275 del 1976, n. 155 del 1969 e n. 105 del 1963), essendo ragionevole che il legislatore tenga conto della maggiorazione di compenso derivante al pensionato a seguito della nuova attività. Peraltro, in tale ottica, la diminuzione del trattamento pensionistico complessivo può essere giustificata e compatibile col principio stabilito dall'art. 36, primo comma, della Costituzione, solo ove sia correlata ad una retribuzione della nuova attività lavorativa che ne giustifichi la misura.

Ne deriva che non sono legittime norme che, come quella impugnata, implicano una sostanziale decurtazione del complessivo trattamento pensionistico, senza stabilire il limite minimo dell'emolumento dell'attività esplicata, in relazione alla quale tale decurtazione diventa operante.

L'art. 99, quinto comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, va quindi dichiarato illegittimo in quanto non ha stabilito il limite dell'emolumento per le attività alle quali si riferisce, dovendosi ritenere ammissibile, al di sotto di tale limite, il cumulo integrale fra trattamento pensionistico e retribuzione, senza che sia sospesa la corresponsione dell'indennità integrativa.

Nel rispetto del principio di ragionevolezza, la fissazione di detto limite compete al legislatore, al cui intervento è rimessa, pertanto, la riformulazione della norma”.

4.2. La Corte costituzionale, con sentenza 8-22 aprile 1991, n. 172, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 17, legge n. 843 del 1978, nella parte in cui non prevede che anche nei confronti del titolare di due pensioni, pur restando vietato il cumulo delle indennità integrative speciali, debba comunque farsi salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Si riportano di seguito le relative motivazioni:

1. - La Corte dei conti dubita, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, della legittimità dell'art. 17 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, nella parte in cui non prevede, anche in favore del titolare di due pensioni - così come dispone per il titolare di una pensione che presti opera retribuita presso terzi - che oltre all'intera indennità integrativa riferita ad una pensione, gli sia garantito anche il trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

2. - La questione è fondata.

In materia di pensioni, l'art. 17 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 stabilisce che ‘l'indennità integrativa speciale non è cumulabile con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi. Deve comunque essere fatto salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti’.

Il giudice a quo lamenta che tale salvezza, mentre è prevista in favore di chi, godendo di un trattamento pensionistico lavori alle dipendenze di terzi, non è previsto in favore di chi fruisce di due trattamenti pensionistici. Cosicché può avvenire che, un soggetto il quale sia titolare di una pensione statale di riversibilità e sia a sua volta impiegato statale, possa beneficiare della suddetta integrazione finché è in servizio ma non, invece, dal momento del suo collocamento a riposo.

Il carattere irragionevole e discriminatorio di tale disciplina è di tutta evidenza. Il passaggio dalla condizione di lavoratore dipendente a quella di pensionato non può infatti giustificare una minore tutela, in relazione a prestazioni destinate ad assicurare il soddisfacimento dei bisogni fondamentali della vita.

La norma impugnata va quindi dichiarata illegittima - sotto il profilo assorbente della violazione dell'art. 3 della Costituzione - nella parte in cui non estende al titolare di due pensioni la medesima garanzia prevista per il titolare di pensione che presti altresì lavoro dipendente”.

4.3. La Corte costituzionale, con ordinanza 19 marzo - 2 aprile 1992, n. 159, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del citato art. 17 legge n. 843 del 1978, sollevata dalla Corte dei conti in relazione alla mancata previsione “che anche nei confronti del titolare di due pensioni, pur restando vietato il cumulo delle indennità integrative speciali, debba farsi salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti”, motivando nel senso che la questione era già stata risolta con la richiamata sentenza n. 172 del 1991.

4.4. La Corte costituzionale, con sentenza 15 - 29 aprile 1992, n. 204, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei citati art. 17, primo comma, legge n. 843 del 1978, e art. 15, decreto-legge n. 663 del 1979, nella parte in cui non determinano la misura della retribuzione oltre la quale diventano operanti l'esclusione e il congelamento dell'indennità integrativa speciale.

Si riportano i passaggi salienti delle relative motivazioni:

Va premesso che l'art. 99, quinto comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, aveva già stabilito che la corresponsione dell'indennità integrativa speciale ‘è sospesa nei confronti del titolare di pensione o di assegno che presti opera retribuita, sotto qualsiasi forma, presso lo Stato, amministrazioni pubbliche o enti pubblici, anche se svolgono attività lavorativa’.

Successivamente, l'art. 17, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843 ha ampliato tale principio, disponendo che l'indennità integrativa speciale non è cumulabile con la retribuzione ‘percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi’, dovendosi comunque fare salvo ‘l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti’.

In tale quadro normativo si è inserita la disposizione dell'art. 15 del d.l. 30 dicembre 1979, n. 663 (conv. nella legge 29 febbraio 1980, n. 33), la quale ha stabilito che, ‘nei confronti dei pensionati con rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi alla data del 31 dicembre 1978, aventi diritto all'indennità integrativa speciale, il divieto di cumulo di cui al primo comma della legge 21 dicembre 1978, n. 843, si applica limitatamente agl'incrementi dell'indennità stessa accertati dall'1 gennaio 1979 in poi’.

Questa Corte, con la sentenza n. 566 del 1989, ha statuito - nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 99, quinto comma, sopra citato, del d.P.R. n. 1092 del 1973 - che ‘la diminuzione del trattamento pensionistico complessivo può essere giustificata e compatibile col principio stabilito dall'art. 36, primo comma, della Costituzione soltanto se sia correlata ad una retribuzione della nuova attività lavorativa che ne giustifichi la misura’. Con la conseguenza che non sono legittime norme che implichino una sostanziale decurtazione del complessivo trattamento pensionistico, senza stabilire il limite minimo dell'emolumento dell'attività esplicata, oltre il quale tale decurtazione diventa operante.

Ne deriva che, in base al suddetto principio, l'art. 17, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843 e l'art. 15 del d.l. 30 dicembre 1979, n. 663 sono costituzionalmente illegittimi; il primo di essi ha infatti previsto l'esclusione; il secondo, il congelamento (nell'importo dovuto al 31 dicembre 1978) dell'indennità integrativa speciale, per i pensionati che svolgono anche attività di lavoro subordinato, senza determinare la misura della retribuzione oltre la quale l'esclusione e il congelamento diventano operanti. Tale determinazione (e quella della relativa decorrenza) spetta al legislatore e deve esplicarsi in modo da salvaguardare il precetto dell'art. 36, primo comma, della Costituzione”.

4.5. La Corte costituzionale, con sentenza 18 – 27 maggio 1992, n. 232, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 97, primo comma, t.u. 1092 del 1973, nella parte in cui non determina la misura della retribuzione oltre la quale non compete la tredicesima mensilità.

Si riportano i passaggi salienti delle relative motivazioni:

“Con la sentenza n. 566 del 1989, questa Corte ha affermato che, in caso di concorso della pensione con altra prestazione retribuita, è ragionevole che il legislatore tenga conto della maggiorazione di compenso derivante al pensionato a seguito della nuova attività e, dunque, non è di per sé illegittima l'eventuale riduzione del trattamento pensionistico complessivo.

Tuttavia, tale riduzione può essere giustificata e risultare quindi compatibile col principio stabilito dall'art. 36, primo comma, della Costituzione, soltanto se è correlata ad una retribuzione della nuova attività, tale che ne giustifichi la misura.

Di conseguenza, sono illegittime le norme che ‘implicano una sostanziale decurtazione del complessivo trattamento pensionistico, senza stabilire il limite minimo dell'emolumento dell'attività esplicata, in relazione alla quale tale decurtazione diventa operante’.

Analoghe enunciazioni sono state poste a fondamento della sentenza n. 204 del 1992, con cui questa Corte ha dichiarato l'illegittimità degli artt. 17, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843 e 15 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, nella parte in cui non determinano la misura della retribuzione, oltre la quale diventano operanti l'esclusione e il congelamento dell'indennità integrativa speciale.

La questione ora all'esame non si sottrae alle stesse rationes decidendi. Mentre è ragionevole infatti che il legislatore tenga conto del maggior introito percepito dalla persona titolare di pensione che presti opera retribuita, la decurtazione del trattamento pensionistico complessivo non può essere disposta, senza stabilire il limite minimo dell'emolumento dell'attività esplicata, oltre il quale la decurtazione diventa operante. La determinazione del limite e delle connesse statuizioni, ivi compresa quella concernente la decorrenza, spetta al legislatore e deve attuarsi in modo da salvaguardare il precetto dall'art. 36, primo comma, della Costituzione”.

4.6. La Corte costituzionale, con sentenza 23 giugno – 9 luglio 1993, n. 307, ha pure dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 16 della legge 20 ottobre 1982, n. 773 (Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri), nella parte in cui non prevede che anche nei confronti del titolare di due pensioni, di cui una a carico della Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei geometri, pur restando vietato il cumulo delle indennità integrative speciali, debba comunque farsi salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Si riportano le relative motivazioni:

Con sentenza n. 172 del 1991, questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 17 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria), nella parte in cui non prevedeva che anche nei confronti del titolare di due pensioni, pur restando vietato il cumulo delle indennità integrative speciali, dovesse comunque farsi salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Questione in tutto analoga a quella sottoposta oggi all'esame è stata dunque già decisa da questa Corte. Peraltro, come esattamente ha rilevato il giudice a quo, la decisione non è applicabile al caso di specie, in quanto la legge n. 773 del 1982 costituisce un autonomo sistema normativo, che disciplina specificamente le prestazioni erogate dalla Cassa geometri, cosicché, la materia sfugge alla normativa generale di cui agli artt. 17 e 19 della legge n. 843 del 1978, nel testo risultante a seguito della sentenza n. 172 del 1991.

È di tutta evidenza peraltro che le rationes decidendi poste a fondamento della richiamata sentenza ricorrono interamente anche con riguardo al caso prospettato, che si pone con l'altro in un rapporto da specie a genere. Inoltre la sentenza correggendo l'irragionevolezza della disciplina generale, ha accentuato il carattere ingiustamente discriminatorio della normativa riguardante il cumulo con altro trattamento previdenziale della pensione a carico della Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei geometri. A tale disparità di trattamento deve dunque porsi rimedio con la pronuncia di illegittimità costituzionale nei sensi e con gli effetti innanzi precisati”.

4.7. La Corte costituzionale, con sentenza 29 – 31 dicembre 1993, n. 494, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 99, secondo comma, t.u. 1092 del 1973, nella parte in cui non prevede che, nei confronti del titolare di due pensioni, pur restando vietato il cumulo delle indennità integrative speciali, debba comunque farsi salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Si riportano i passaggi salienti delle relative motivazioni:

È da ricordare che sulla materia in esame, successivamente alla sentenza n. 566 del 1989 richiamata dall'ordinanza di remissione, vi sono state altre pronunzie di questa Corte che hanno notevolmente mutato l'assetto normativo di riferimento.

Mentre l'articolo 99, quinto comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973 riguardava il caso del titolare di pensione che presti opera retribuita presso lo Stato ovvero presso pubbliche amministrazioni o enti pubblici, l'ipotesi del titolare di pensione che presti opera retribuita alle dipendenze di terzi (diversi dalla pubblica amministrazione) è contemplata dall'articolo 17 della legge 21 dicembre 1978 n. 843, secondo cui l'indennità integrativa speciale (che accede al trattamento pensionistico) ‘non è cumulabile con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi. Deve comunque, essere fatto salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti’. Quest'ultima disposizione ha subìto il medesimo intervento correttivo apportato dalla sentenza n. 566 del 1989 al citato articolo 99, quinto comma del d.P.R. n. 1092 del 1973. Con sentenza n. 204 del 1992, infatti, questa Corte ne ha dichiarato l'incostituzionalità nella parte in cui non determina la misura della retribuzione oltre la quale (soltanto) diventino operanti l'esclusione o il congelamento dell'indennità integrativa speciale nei confronti dei pensionati che prestino opera retribuita alle dipendenze di terzi.

Ma, prima ancora di tale pronunzia, la Corte con la sentenza n. 172 del 1991, aveva esaminato la diversa questione del divieto di plurima erogazione dell'indennità integrativa speciale previsto, dall'articolo 99, secondo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973 e dall'articolo 19, primo comma, della legge n. 843 del 1978 nei confronti di chi sia titolare di più pensioni. Venne così dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 17 della legge n. 843 del 1978, nella parte in cui non prevede che (così come stabilito per il titolare di pensione che presti opera retribuita alle dipendenze di terzi) anche nei confronti del titolare di due pensioni, pur restando vietato il cumulo delle indennità integrative speciali, debba comunque farsi salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il fondo pensioni lavoratori dipendenti.

La successiva sentenza n. 307 del 1993 ha esaminato una questione del tutto analoga a quella decisa con la citata sentenza n. 172 del 1991, ma riferita al regime della previdenza in favore dei geometri. La Corte, ricorrendo le stesse rationes decidendi poste a fondamento di tale sentenza, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 16 della legge 20 ottobre 1982 n. 773 sulla riforma della Cassa di previdenza e assistenza a favore dei geometri, nella parte in cui non prevede che anche nei confronti del titolare di due pensioni, di cui una a carico della Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei geometri, pur restando vietato il cumulo delle indennità integrative speciali, debba comunque farsi salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

È di tutta evidenza che le rationes decidendi poste a fondamento delle due sentenze da ultimo richiamate ricorrono interamente anche con riguardo alla disposizione qui impugnata. La questione sollevata dal giudice a quo deve essere quindi accolta nei termini e nei limiti precisati da tali pronunzie”.

4.8. In ordine all’interpretazione della citata normativa, come risultante dagli interventi dei Giudici delle leggi, la Corte dei Conti, con sentenza a Sezioni Riunite, 13 luglio 1994, n. 100, ha affermato la seguente massima:

Fino all'intervento (futuro) del legislatore, espressamente previsto dalla Corte Costituzionale nelle sentenze nn. 566 del 1989 e 204 del 1992, relative alle declaratorie di illegittimità costituzionale, rispettivamente dell'art. 99, comma quinto, d.p.r. n. 1092 del 1973 - il quale aveva riguardo alla sospensione dell'i.i.s. nei confronti dei pensionati che prestavano opera retribuita presso lo Stato, le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici - e degli artt. 17, comma primo della legge n. 843 del 1978 e 15 del d.l. n. 663 del 1979, convertito nella legge n. 33/1980, nella parte in cui detti articoli non determinano la misura della retribuzione oltre la quale diventano operanti l'esclusione e il congelamento dell'i.i.s., trova applicazione in via analogica, ai sensi dell'art. 12, comma secondo, delle preleggi, nei confronti di pensionati che svolgono attività retribuita alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici e di terzi, vietare, oltre alla duplicazione della indennità integrativa speciale propriamente detta, il cumulo di questa con altre indennità della stessa natura, pur se diversamente denominata (art. 2, comma sesto, legge 27 maggio 1959 n. 324)”.

Si riportano i passaggi salienti delle relative motivazioni:

Escluso che le dette sentenze (n. 566/1989 e n. 204/1992) abbiano il carattere delle sentenze additive classiche, non rinvenendosi in esse un precetto di immediata imperatività, di contenuto preciso e definito, suscettibile di far corpo con le norme originarie modificandone la portata, non si può negare però che esse contengano un “principio” avente per destinatario il legislatore a cui rimettono il potere discrezionale di determinare, nei confronti dei pensionati che prestano opera alle dipendenze di terzi, “il limite minimo” dell’emolumento, per l’attività esplicata, al di sotto del quale viene dichiarata l’illegittimità costituzionale della sospensione dell’indennità integrativa speciale (sent. n. 566 del 1989) od anche con una declaratoria di illegittimità in parte qua (sent. n. 204/1992) si rimette al legislatore “la misura” della retribuzione oltre la quale, soltanto, diventano operanti l’esclusione (o l’incumulabilità ex art. 17 l. n. 843/1978) e il congelamento al 01.01.1979, previsto dall’art. 15 d.l.n. 663/1979 dell’indennità integrativa speciale.

Tali sentenze, seguendo un nuovo modello decisorio specie in materia previdenziale, assimilabile alle sentenze di “mera incompatibilità” adottate dal Tribunale costituzionale tedesco, tendono a conciliare le esigenze del controllo di costituzionalità con quelle della discrezionalità legislativa.

Esse non producono un effetto dell’incostituzionalità pronunciata, essendo la loro applicabilità rinviata al legislatore per procrastinare in futuro gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità medesima.

Ma quid iuris nell’inerzia del legislatore (…).

(…) Nel vuoto normativo succeduto alle declaratorie di incostituzionalità (…) assume rilevanza, per impedire il prodursi di effetti devianti (in relazione alla funzione adeguatrice al costo della vita dell’unica indennità integrativa speciale da corrispondere) il ricorso in via analogica, ex art. 12, comma secondo, delle preleggi, all’art. 1, comma quarto, della l. n. 324/1959 tuttora vigente nell’ordinamento e che pone il divieto di cumulo di due indennità integrative speciali per la fattispecie di ‘cumulo di impieghi’. Ora, secondo l’orientamento della Cassazione (sent. del 23 novembre 1965, n. 2404),  << il ricorso all’analogia è consentito per regolare un caso, non preveduto dalla legge (a cui è da equiparare la fattispecie di norme incise da declaratoria di incostituzionalità) con la disciplina prevista per un caso analogo che abbia cioè lo stesso razionale fondamento e consistente in un processo logico per risalire dalle norme espresse e particolari al principio che le governa >>.

L’interpretazione sistematica e la coerenza dell’ordinamento (anche con riguardo al principio costituzionale di eguaglianza) inducono a ritenere ancora esistente un generale divieto di cumulo di due ‘indennità integrative speciali’, giustificato dalla natura unica dell’i.i.s., correlativamente alla sua funzione di adeguamento alle variazioni del costo della vita e basata su una quota fissa predeterminata ed eguale per tutti, qualunque sia il vario ammontare concreto del rispettivo trattamento. (…)

Ora, se il divieto di cumulo delle i.i.s. è per la Corte costituzionale un principio da tener fermo per i titolari di più pensioni, tanto da farne espressa menzione sia nel dispositivo della sentenza n. 172 del 1991 che in quella più recente n. 494 del 1993, ove invece venisse riconosciuto – prima dell’intervento del legislatore, legittimato a determinare limiti, misura e decorrenza della retribuzione oltre la quale diventano operanti l’incumulabilità, l’esclusione e il congelamento dell’indennità integrativa speciale, il cumulo integrale per i pensionati svolgenti anche attività lavorativa alle dipendenze di terzi (sia pubblici che privati) si vulnererebbe il principio di ragionevolezza, riconosciuto dal giudice delle leggi col mantenimento del divieto di cumulo per i titolari di più pensioni (appartenenti questi ultimi ad una categoria meritevole di maggior tutela e per i quali l’i.i.s. svolge non solo la funzione di adeguamento al costo della vita ma anche quella dei bisogni fondamentali della vita). (…) Come sopra rilevato, per l’operatività della permanenza del divieto di cumulo fino all’intervento del legislatore, è da farsi riferimento alla funzione principale dell’indennità assunta come adeguamento al costo della vita, indipendentemente dalla sua denominazione (indennità integrativa speciale, indennità di contingenza, indennità di caroviveri), sempreché tale finalità dell’indennità sia la medesima, prescindendo dalla qualità del soggetto beneficiario (dipendente o pensionato pubblico o privato).”

4.9. La Corte costituzionale, con sentenza 26 ottobre – 7 novembre 1994, n. 376, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale anche dell'articolo 4 della legge della Regione Sicilia 24 luglio 1978 n. 17 (Nuove norme per l'adeguamento delle retribuzioni al costo della vita e per le prestazioni di lavoro straordinario dei dipendenti dell'Amministrazione regionale) nella parte in cui non prevede che, nei confronti del titolare di più pensioni o assegni vitalizi, ferma restando la spettanza ad un solo titolo dell'indennità di contingenza e di ogni altra maggiorazione dipendente dall'adeguamento al costo della vita, debba comunque farsi salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, nonché nella parte in cui, riguardo al pensionato che presta attività retribuita, non determina la misura della retribuzione complessiva oltre la quale diventi operante il divieto di cumulo dell'indennità di contingenza relativa al trattamento pensionistico con le indennità dirette all'adeguamento al costo della vita del trattamento di attività.

Si riportano i pertinenti passaggi delle motivazioni:

2. - Il giudice a quo prospetta in realtà due distinte questioni di legittimità costituzionale, entrambe peraltro rilevanti, essendo stata disposta, nel procedimento al suo esame, la riunione di un ricorso proposto da un pensionato che svolgeva attività retribuita con due ricorsi proposti da titolari di due pensioni.

Le questioni stesse sono fondate.

È da ricordare che questa Corte si è pronunziata più volte su entrambe, dichiarando la parziale illegittimità costituzionale sia di norme della legislazione statale che stabiliscono il divieto di cumulo di più indennità integrative speciali nel caso di titolarità di più pensioni sia di altre norme che statuiscono la sospensione dell'indennità integrativa speciale nei confronti del titolare di pensione o assegno vitalizio che presti opera retribuita.

In particolare, con la sentenza n. 566 del 1989 la Corte ha ribadito la legittimità in via di principio della riduzione della pensione nel caso di concorso con altra prestazione retribuita, ma ha precisato che tale riduzione può essere giustificata e compatibile col principio stabilito dall'articolo 36, primo comma, della Costituzione, ‘solo ove sia correlata ad una retribuzione della nuova attività lavorativa che ne giustifichi la misura’. Conseguentemente la pronunzia ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 99, quinto comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 - che disponeva la sospensione dell'indennità integrativa speciale nei confronti dei pensionati che prestavano opera retribuita presso lo Stato, le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici - in quanto tale norma implicava una sostanziale decurtazione del complessivo trattamento pensionistico, senza dare alcun rilievo alla misura dell'emolumento ricevuto per la nuova attività e cioè senza stabilire un limite minimo al di sotto del quale la percezione di una retribuzione non fosse idonea a determinare la decurtazione del trattamento pensionistico.

Con la successiva sentenza n. 204 del 1992, la Corte ha esaminato l'articolo 17, primo comma, della legge 21 dicembre 1978 n. 843, modificato dall'articolo 15 del decreto legge 30 dicembre 1979 n. 663 (convertito nella legge 29 febbraio 1980 n. 33), che avevano ampliato il divieto di cumulo estendendolo alle ipotesi in cui il pensionato percepisse una retribuzione in virtù di rapporti di lavoro subordinato con privati, ma avevano imposto di far comunque salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per i lavoratori dipendenti. Le due norme furono dichiarate costituzionalmente illegittime ‘nella parte in cui non determinano la misura della retribuzione, oltre la quale diventano operanti l'esclusione e il congelamento dell'indennità integrativa speciale’.

Con sentenza n. 172 del 1991, lo stesso articolo 17 della legge 843 del 1978 è stato poi dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevedeva anche nei confronti del titolare di due pensioni - così come invece disponeva per il titolare di pensione che presta opera retribuita alle dipendenze di terzi - che, pur restando vietato il cumulo delle indennità integrative speciali, dovesse comunque farsi salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il fondo pensioni lavoratori dipendenti. E la sentenza n. 307 del 1993 ha adottato identica soluzione con riferimento al sistema normativo delle pensioni erogate dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri.

Anche la sentenza n. 494 del 1993, infine, esaminando l'articolo 99, secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 - secondo cui ‘Al titolare di più pensioni o assegni l'indennità integrativa speciale compete a un solo titolo’ - ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale norma ‘nella parte in cui non prevede che, nei confronti del titolare di due pensioni, pur restando vietato il cumulo delle indennità integrative speciali, debba comunque farsi salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti’.

Secondo i principi affermati da questa Corte, quindi, la riduzione del trattamento pensionistico spettante al lavoratore, mediante l'esclusione dell'indennità integrativa speciale ad esso afferente, in caso di titolarità di più pensioni o di prestazione di attività retribuita da parte del pensionato, in tanto è compatibile con il dettato costituzionale - ed in particolare con gli articoli 3 e 36 della Costituzione - in quanto la prestazione pensionistica o retributiva concorrente sia di ammontare tale da giustificare tale misura.

Specificando tali principi si è statuito, in primo luogo, che la regola per cui al titolare di più pensioni l'indennità integrativa speciale compete ad un solo titolo ed è costituzionalmente legittima solo se e nella misura in cui sia fatto salvo l'importo di detta indennità eventualmente occorrente a non ridurre la prestazione pensionistica al di sotto del trattamento minimo I.N.P.S.. In secondo luogo, questa Corte ha stabilito, con riferimento all'ipotesi del pensionato che presti attività lavorativa retribuita, che la sospensione o il congelamento dell'indennità integrativa speciale relativa alla pensione non è legittima ove sia operante qualunque sia l'ammontare della retribuzione percepita, spettando peraltro alla discrezionalità del legislatore - che non risulta essere stata in concreto esercitata - stabilire quale sia la soglia retributiva oltre la quale abbia vigore tale decurtazione.

È evidente che tali rationes decidendi debbono trovare applicazione anche con riferimento alla censura di illegittimità costituzionale in esame, posto che le norme regionali impugnate dettano una disciplina sostanzialmente analoga a quella prevista dalle norme legislative statali che la Corte ha rettificato con le pronunzie qui ricordate. Le questioni sollevate dal giudice a quo devono quindi essere accolte nei termini e nei limiti precisati da tali pronunzie”.

4.10. La Corte dei conti, con sentenza a Sezioni Riunite, 11 agosto 1997, n. 39-40/QM, ha quindi affermato la seguente massima:

Successivamente alla pubblicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 566/89 e n. 402/92, deve ritenersi ancora vigente, nell'ordinamento giuridico, il divieto di cumulo di due indennità integrative speciali nei confronti di soggetti che percepiscano trattamenti pensionistici (o assimilati) - le cui controversie relative ricadano nell'ambito della giurisdizione della Corte dei conti - e che, contemporaneamente, prestino opera retribuita presso terzi (sia pubblici che privati).

Peraltro, nelle ipotesi di specie, qualora, per effetto della sospensione dell'indennità integrativa speciale sulla pensione - in contemporaneo godimento di indennità integrativa speciale sulla retribuzione - l'ammontare della pensione risulti inferiore al così detto ‘trattamento minimo della pensione INPS’, tale pensione deve essere integrata al minimo stesso”.

Si riportano alcuni significativi passaggi delle relative motivazioni:

In definitiva, questo Collegio ritiene che, fino a quando il legislatore non disponga diversamente con apposita disciplina, la prestazione da parte del pensionato di opera retribuita a favore di qualsivoglia datore di lavoro pubblico o privato, non giustifica la sospensione dell'indennità integrativa speciale sulla pensione, a meno che il soggetto non percepisca (una seconda) indennità integrativa speciale (o altra indennità equivalente della stessa natura) sulla retribuzione di attività. In quest'ultimo caso, l'indennità integrativa speciale sulla pensione non può essere legittimamente corrisposta salvo il correttivo di cui si dirà in seguito (…).

Il principio aggiunto, elaborato dalla Corte costituzionale, è quindi nel senso che il soggetto percettore di due pensioni, permanendo il divieto di percepire plurime indennità integrative speciali, ha pur sempre la garanzia della integrazione al minimo INPS di una pensione, la cui indennità integrativa speciale sia stata sospesa proprio in dipendenza del divieto suddetto. Ordunque, il principio di diritto che il Collegio ritiene di dovere desumere in materia, per ragioni di coerente logica del sistema, attesa la unicità del complesso normativo, che la salvezza dell'importo corrispondente al così detto ‘minimo della pensione INPS’ debba comunque essere garantita in tutte le ipotesi nelle quali, operando il divieto di cumulo di indennità integrative speciali su più pensioni o su pensione e stipendio, la pensione stessa risulti inferiore al minimo predetto, in conseguenza della sospensione della correlativa indennità integrativa speciale.

E ciò correlando sia il contenuto precettivo di cui all'art. 17, c. I della l. n. 843/78, sia il principio aggiunto di cui alle precitate sentenze della Corte costituzionale n. 172/91 e n. 493/93, nonché di altre sentenze consimili”.

4.11. La Corte costituzionale, con ordinanza 14 – 23 dicembre 1998, n. 438, ha poi dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, quarto comma, e 2, sesto e settimo comma, della legge 27 maggio 1959, n. 324 (Miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescenza).

Si riportano i passaggi salienti delle relative motivazioni:

[RITENUTO] che tanto la legge n. 324 del 1959 quanto il successivo d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, prevedevano che l'indennità integrativa speciale potesse essere percepita una volta sola, e ciò sia per i pensionati che svolgono un'altra attività, sia per i percettori di due o più pensioni;

che il divieto di cumulo di due o più indennità integrative speciali deve però ritenersi venuto meno in forza delle sentenze n. 566 del 1989 e n. 232 del 1992 di questa corte, le quali hanno dichiarato l'illegittimità costituzionale del divieto generalizzato di cumulo dell'indennità in questione con altra indennità analoga e con la tredicesima mensilità nella parte in cui le norme allora impugnate non fissavano un limite al di sotto del quale tale divieto non può essere operante;

che, perdurando l'inerzia del legislatore, al quale spettava l'individuazione concreta di tale limite, le Sezioni riunite della Corte dei conti, con sentenza 13 luglio 1994, n. 100/C, hanno ritenuto di poter colmare la lacuna mediante l'applicazione analogica degli artt. 1 e 2 della legge n. 324 del 1959 e dell'art. 130 del d.P.R. n. 1092 del 1973, riconoscendo che fino all'intervento (futuro) del legislatore, espressamente previsto dalla Corte costituzionale nelle sentenze sopra menzionate, deve ritenersi ancora sussistente il divieto di doppia percezione dell'indennità in questione;

che siffatto orientamento giurisprudenziale appare alla sezione rimettente in palese contrasto con le citate sentenze di questa Corte (cui vanno aggiunte le sentenze nn. 204 e 494 del 1993), in quanto idoneo a far rivivere, in pratica, le norme già dichiarate costituzionalmente illegittime;

che, a parere del giudice a quo questa corte ha il potere di sindacare un'interpretazione giurisprudenziale che abbia assunto i caratteri del diritto vivente, se la medesima si risolve in una sostanziale lesione del giudicato costituzionale;

(…) [CONSIDERATO] che - in base a quanto affermato in altre occasioni (sentenza n. 295 del 1991 e ordinanza n. 524 del 1990) - non è consentito a questa corte fornire l'interpretazione autentica o l'eventuale correzione delle proprie precedenti decisioni (nel presente caso si fa riferimento alle sentenze n. 376 del 1994, n. 494 del 1993, n. 232 del 1992, n. 204 del 1992 e n. 566 del 1989);

che l'art. 254 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, ha espressamente abrogato tutte le norme ‘relative al trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, vigenti alla data del 21 dicembre 1973’, con eccezione di quelle richiamate nel medesimo testo unico;

che nella specie l'art. 2, sesto e settimo comma, della legge 27 maggio 1959, n. 324, attualmente sottoposto a scrutinio è da ritenersi espunto dal sistema, siccome sostanzialmente trasfuso in altra norma, la quale è già stata colpita da declaratoria di illegittimità costituzionale in parte qua (v. l'art. 99, secondo e quinto comma, d.P.R. n. 1092 del 1973, dichiarato costituzionalmente illegittimo con le sentenze n. 566 del 1989 e n. 494 del 1993); né è ammissibile l'esame degli evocati artt. 1, quarto comma, della legge 27 maggio 1959, n. 324, cit., e 130 del medesimo d.P.R. n. 1092 del 1973, relativi a fattispecie diverse, dal momento che, rispettivamente, il giudizio a quo non concerne l'ipotesi di cumulo di impieghi, e l'indennità integrativa speciale non ha più la caratteristica di effettiva accessorietà (v. le sentenze n. 243 del 1993 e n. 115 del 1990);

che pertanto le questioni sollevate, riguardando norme inesistenti o comunque irrilevanti, debbono ritenersi manifestamente inammissibili”.

4.12. La Corte dei conti, con sentenza a Sezioni Riunite, 3 gennaio 2000, n. 1/QM, ha successivamente affermato la seguente massima:

A seguito della pronuncia di parziale incostituzionalità dell'articolo 99, comma quinto del D.P.R. n. 1092/1973, che ha censurato la generalizzata riduzione del complessivo trattamento pensionistico, se motivata unicamente dallo svolgimento di una nuova attività lavorativa piuttosto che dalla percezione di una determinata retribuzione, il pensionato che presti opera retribuita presso terzi e che per tale prestazione percepisca, in aggiunta alla retribuzione, anche l'indennità integrativa speciale o altra indennità avente analoga funzione, ha diritto a percepire, in aggiunta alla indennità integrativa sulla retribuzione, anche quella relativa alla pensione, solo se la retribuzione percepita, al lordo dell'IRPEF e al netto della indennità integrativa speciale, non superi il limite corrispondente all'importo reddituale massimo annualmente stabilito per la sussistenza della condizione economica di 'nullatenenza' dei congiunti ai fini della riversibilità delle pensioni ordinarie.

Qualora la retribuzione come sopra calcolata superi il limite indicato, l'indennità integrativa speciale sulla pensione dovrà essere sospesa in applicazione del c.d. divieto di cumulo della doppia indennità di cui al sopraccitato articolo 99, comma quinto del D.P.R. n. 1092/1973, norma già dichiarata parzialmente incostituzionale per l'omessa previsione di una soglia retributiva, e che, per la parte residua, non è stata colpita da censura di incostituzionalità ed opera tuttora nell'ordinamento, con il correttivo della applicazione della soglia retributiva come sopra individuata”.

Si riportano alcuni significativi passaggi delle relative motivazioni:

La circostanza che il legislatore non abbia (finora) provveduto a fissare esplicitamente la soglia di reddito, al di sotto della quale soltanto è consentito l'integrale cumulo delle indennità integrative speciali, non può essere intesa nel senso che egli abbia inteso prescindere da tale fissazione, consentendo un cumulo indiscriminato, in quanto una tale eventuale scelta (sia pure implicita) sarebbe contrastante con l'indicazione della Corte Costituzionale, che in più occasioni ha ribadito la sussistenza di un limite.

L'inerzia del legislatore può invece essere intesa come presa d'atto della sussistenza nell'ordinamento di principi e criteri enucleabili dal giudice nell'esercizio della sua funzione giurisdizionale, consistente proprio nella individuazione della regola di comportamento da applicare alle singole fattispecie concrete portate al suo esame.

La pronuncia sulla questione di massima rimessa a queste Sezioni Riunite potrebbe anche fermarsi a questo punto; il collegio ritiene tuttavia, in considerazione della esigenza di rimeditazione della precedente pronuncia 39-40/97 espressamente rappresentata dalla Sezione remittente, di doversi pronunciare anche sul criterio concreto cui fare riferimento in sostituzione di quello, non apparso soddisfacente, rappresentato dall'aggancio al c.d. ‘minimo INPS’.

Le ragioni per cui quel criterio non è soddisfacente sono molteplici, ma possono sostanzialmente riassumersi nelle seguenti: si tratta di un limite che la stessa Corte Costituzionale ha ritenuto riferibile alla ipotesi di cumulo di pensioni, demandando al legislatore la scelta di quello (evidentemente diverso) da applicare al cumulo pensione-trattamento di attività, si tratta di una soglia di pensione e non di retribuzione collegata ad una prestazione lavorativa in atto; si tratta di un criterio contenuto in una disposizione di legge dichiarata già (per due volte e sotto due diversi profili) incostituzionale.

Queste Sezioni Riunite si ritengono dunque tenute ad indicare un altro e diverso criterio, la cui ricerca non può prescindere dalla considerazione della particolare natura e funzione della indennità di cui si tratta, la quale, benchè recentemente divenuto elemento retributivo in quanto inglobata nella retribuzione ed assoggettata a ritenuta contributiva, è stata per lungo tempo (come si è già ricordato) assegno accessorio, finalizzato precipuamente a compensare il rincaro del costo della vita, essendo nel suo concreto ammontare influenzato dal variare degli indici relativi.

Se così è, appare non irrazionale legare le vicende di tale indennità (almeno, fino al momento in cui essa è stata assegno accessorio) ad un parametro monetario certo, se pure variabile di anno in anno in relazione proprio al variare del costo della vita, idoneo ad esprimere quello stato di indigenza che, ove sussistente, può giustificare la cumulabilità integrale pensione/retribuzione e, una volta superato, può all'inverso legittimare la sospensione dell'indennità integrativa speciale sulla pensione.

Tale parametro, dovendo la regola essere enucleata dall'ordinamento esistente e, preferibilmente, dall'ordinamento pensionistico, può essere desunto, con i necessari adattamenti, dalle disposizioni di legge e dalle correlative disposizioni ministeriali di attuazione che fissano la soglia di reddito cui va ancorato il concetto di "nullatenenza", ai fini della fruizione della pensione di riversibilità da parte degli orfani maggiorenni e dei collaterali inabili del pensionato statale deceduto.

La soglia di reddito al di sopra della quale il cumulo resta tuttora vietato deve essere poi riferita, al fine che ne occupa, al solo reddito retributivo di attività lavorativa cui accede l'indennità integrativa speciale (o altra indennità equivalente), al lordo delle ritenute erariali e previdenziali, ma con esclusione dell'indennità stessa: e ciò, per l'esigenza di non vanificare la concreta applicabilità del criterio indicato, dal momento che l'inclusione della indennità integrativa speciale porterebbe sempre e comunque l'importo della soglia retributiva ben oltre il valore della soglia di ‘nullatenenza’, richiesto ai congiunti per beneficiare della riversibilità delle pensioni ordinarie.

Conferma tale conclusione la considerazione che un livello retributivo di modesto ammontare (quale è indiscutibilmente quello che si ragguaglia alla soglia di ‘nullatenenza’ sopraddetta) rende evidente la necessità di adeguare il reddito con la fruizione di un assegno integrativo che tenga conto dell'incremento del costo della vita, giustificando, quindi, il permanere del cumulo delle indennità (sulla pensione e sulla retribuzione); laddove, invece, il superamento di quella soglia, sintomo di una attenuata sensibilità alla suddetta esigenza adeguatrice, rende ragionevole la sospensione dell'indennità sulla pensione (ferma restando, ovviamente, la percezione di quella spettante sulla retribuzione)”.

4.13. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 15 – 21 novembre 2000, n. 516, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della tabella O, lettera b), terzo comma, della legge della Regione Siciliana 29 ottobre 1985, n. 41 (Nuove norme per il personale dell'amministrazione regionale), nella parte in cui non determina la misura del trattamento complessivo oltre il quale diventi operante, per i titolari di pensioni ed assegni vitalizi, il divieto di cumulo della indennità di contingenza ed indennità similari.

Si riportano i passaggi più significativi delle relative motivazioni:

Preliminarmente deve essere sottolineato che la norma contestata è contenuta in una disposizione formalmente distinta da quelle su cui è già intervenuta una dichiarazione di illegittimità costituzionale, per cui anche se ha un contenuto equivalente, deve ritenersi efficace ed operante fino a che non sia abrogata o dichiarata costituzionalmente illegittima (…).

Deve ritenersi che un divieto generalizzato di cumulo di indennità di contingenza (o indennità equivalenti nella funzione di sopperire ad un maggior costo della vita) sia illegittimo dal punto di vista costituzionale quando, in presenza di diversi trattamenti a titolo di attività di servizio o di pensione (ovviamente quando non vi sia una incompatibilità), non sia previsto (v. sentenza n. 566 del 1989; n. 376 del 1994) un ragionevole limite minimo di trattamento economico complessivo (o altro sistema con un indice rapportato alle esigenze di una esistenza libera e dignitosa del lavoratore-pensionato e della sua famiglia o del pensionato con pluralità di posizioni assicurative), al di sotto del quale il divieto debba essere necessariamente escluso.

Giova chiarire che l'illegittimità costituzionale non deriva dal divieto di cumulo, di per sé non incostituzionale in relazione alla originaria funzione della indennità di contingenza (o similare) come elemento aggiuntivo (correlato a percentuale di stipendio o pensione) e separato dalla retribuzione o pensione, con finalità di adeguarla ad un livello minimo rispetto alle variazioni del costo della vita: ma si verifica in presenza di divieto di cumulo di indennità di contingenza (o similare) generalizzato, cioè senza che sia fissato un limite minimo o trattamento complessivo per le attività alle quali si riferisce, al di sotto del quale non debba operare il divieto stesso.

D'altro canto, spetta al legislatore la scelta tra diverse soluzioni, ferma l'esigenza di un equilibrio finanziario del sistema retributivo e pensionistico, purché sia rispettata l'esistenza dignitosa del lavoratore-pensionato, con possibilità di distinguere la disciplina del cumulo anche con ragionevoli differenziazioni temporali, collegate alla diversa nuova natura e funzione della indennità anzidetta e alla progressiva trasformazione - anche per effetto del conglobamento pensionistico - della incidenza del problema a partire dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724”.

4.14. Al contempo la medesima Corte Costituzionale, con ordinanza 15 – 21 novembre 2000, n. 517, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, settimo comma, della legge 27 maggio 1959, n. 324 (Miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescenza) e 130, ultimo comma, del citato t.u. 1092 del 1973, sollevata, in riferimento all'art. 36 della Costituzione, dalla Corte dei conti.

Si riportano i passaggi più significativi delle relative motivazioni:

[RITENUTO] che il giudice a quo dopo una breve rassegna delle sentenze già pronunciate in materia dalla Corte dei conti, anche in sezioni riunite, conclude che, in forza di varie disposizioni vigenti, sarebbe da ritenere sussistente, tuttora, nell'ordinamento, il divieto di cumulo in presenza di due o più retribuzioni o di due o più trattamenti di quiescenza ovvero di retribuzione e pensione (art. 1, quarto comma, della legge n. 324 del 1959; art. 99, secondo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973; art. 2, settimo comma, della legge n. 324 del 1959; art. 17 della legge n. 843 del 1978 ed art. 15 del d.-l. n. 663 del 1979, convertito in legge n. 33 del 1980);

che - sottolinea il giudice rimettente - l'orientamento giurisprudenziale delle sezioni riunite della stessa Corte dei conti, favorevole al riconoscimento della esistenza nell'ordinamento del divieto di cumulo di due o plurime indennità integrative su pensione e retribuzione, costituisce il ‘diritto vivente’ e ne chiede, quindi, la verifica sul piano costituzionale;

che, sempre secondo il giudice rimettente, perdurando l'inerzia del legislatore, al quale spettava l'individuazione concreta del limite al di sotto del quale tale divieto non può essere operante, riprenderebbe vigore l'art. 2, settimo comma, della legge n. 32 del 1959, che pone, in termini generali, il divieto di cumulo delle indennità integrative speciali; ne deriverebbe violazione dell'art. 36 della Costituzione, in quanto l'indennità integrativa costituirebbe l'ammontare minimo necessario per far fronte alle normali esigenze di vita, cosicché non potrebbe essere legittimamente negata o sospesa; (…)

[CONSIDERATO] che il giudice rimettente muove da un erroneo presupposto secondo cui persisterebbe, nell'ordinamento vigente, un divieto generale di cumulo tra due indennità integrative speciali su pensioni o retribuzioni, secondo un asserito diritto vivente discendente da sentenze delle Sezioni riunite della Corte dei conti risalenti al 1994 e al 1997, laddove, invece, una tale interpretazione doveva e deve ancora oggi - nonostante la sopravvenuta sentenza delle Sezioni riunite della stessa Corte 3 gennaio 2000, peraltro non seguita da numerose e più recenti sentenze nelle diverse sedi regionali e centrali - ritenersi tutt'altro che maggioritaria o prevalente. Ne consegue che tra le diverse interpretazioni sulla persistenza del divieto, il giudice poteva scegliere una interpretazione diversa, da quella che lo stesso giudice dimostra di ritenere incostituzionale;

che il giudice a quo non tiene conto delle conseguenze ricollegabili alla cessazione di efficacia - a seguito delle sentenze n. 566 del 1989 e n. 232 del 1992 di questa Corte - del divieto generalizzato di cumulo dell'indennità in questione con altra indennità identica o analoga contenuto nelle norme statali che prevedevano tale divieto, ma non fissavano un limite al di sotto del quale tale divieto non poteva essere operante;

che il legislatore - giova sottolineare - non è affatto tenuto, sul piano della costituzionalità, a seguire la via obbligata del divieto di cumulo tra indennità integrative speciali derivanti da trattamenti di pensione o da prestazioni lavorative, essendogli consentita una serie di soluzioni diverse, ferma l'esigenza di un equilibrio finanziario del sistema retributivo-pensionistico;

che un divieto di cumulo ormai caducato non può rivivere, sotto forma di interpretazione, senza un intervento del legislatore, cui deve restare la discrezionalità della scelta tra le diverse soluzioni, anche con differenziazioni temporali collegate alla diversa nuova natura dell'indennità anzidetta, in relazione al conglobamento pensionistico e alla diminuita incidenza del problema a partire dal 1994 (legge 23 dicembre 1994, n. 724);

che dalla giurisprudenza della Corte emerge il principio che la soluzione esclusa sul piano della legittimità costituzionale è solo quella del divieto generalizzato di cumulo di indennità integrativa speciale non accompagnato da una previsione legislativa di un limite al di sotto del quale sia preclusa l'operatività del divieto;

che, per altro riguardo, a seguito del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, la disposizione sul cumulo della indennità contenuta nell'art. 2, settimo comma, della legge 27 maggio 1959, n. 324 (sostituito dall'art. 4 del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1081) è da ritenersi espunta dal sistema per abrogazione (ordinanza n. 438 del 1998), in base alla clausola abrogativa generale contenuta nell'art. 254 dell'anzidetto d.P.R n. 1092 del 1973, nonché a seguito di sostanziale trasfusione in altra norma (art. 99, commi secondo e quinto, dello stesso d.P.R.), contenente disciplina completa riguardo all'anzidetto cumulo, dichiarata poi costituzionalmente illegittima con le citate sentenze n. 566 del 1989 e n. 494 del 1993;

che l'altra disposizione denunciata, ossia l'art. 130, ultimo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973, non ha un contenuto autonomo e presuppone l'esistenza di un divieto di cumulo valido ed operante e non può riguardare ormai l'indennità integrativa speciale, per cui non ha un legame attuale con il preteso divieto di cumulo della stessa indennità, ed è quindi irrilevante ai fini della questione prospettata;

che pertanto la questione sollevata deve ritenersi, sotto ogni profilo, manifestamente inammissibile”.

4.15. In relazione alle nuove pronunce della Consulta, la Corte dei conti, con sentenza a Sezioni Riunite 11 luglio 2003, n. 14/QM, ha affermato la seguente massima:

1) in ipotesi di fruizione di doppio trattamento di pensione non è consentito il cumulo della indennità integrativa speciale; 2) il titolare di due pensioni ha diritto a percepire la indennità integrativa speciale sulla seconda pensione soltanto nei limiti necessari per ottenere l’integrazione della pensione sino all’importo corrispondente al trattamento minimo previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti (c.d. minimo I.N.P.S.)”.

Si riportano i passaggi salienti delle relative motivazioni:

Nessuno dubita che la prima sentenza in materia (la n. 172 del 1991) – diversamente dalla n. 566 del 1989 sull’ipotesi di cumulo della indennità integrativa speciale su pensione e retribuzione – sia una tipica sentenza additiva. In effetti la Corte costituzionale, valutando l’art. 17 della legge n. 843 del 1978, lo ha ritenuto illegittimo in quanto mancante della previsione di salvaguardia del cosiddetto minimo I.N.P.S. per l’ipotesi del titolare di due pensioni; salvaguardia che era, invece, prevista per il titolare di pensione che presti opera retribuita presso terzi. Dopo la sentenza n. 172 del 1991, quindi, l’art. 17, 1° comma, della legge n. 843 del 1978 conteneva due disposizioni perfettamente distinguibili: l’una - riguardante l’indennità integrativa speciale nell’ipotesi di pensione più retribuzione - introdotta direttamente dal legislatore; e l’altra - disciplinante l’indennità integrativa speciale nell’ipotesi di pensione più pensione - che il legislatore avrebbe dovuto prevedere fin dall’origine per evitare la pronuncia di incostituzionalità e che il giudice delle leggi ha ‘aggiunto’ affinchè la norma recuperasse la sua conformità ai principi costituzionali.

Ciò posto, non può ritenersi che la sentenza n. 204 del 1992 abbia travolto l’intero primo comma dell’art. 17 della legge n. 843 del 1978. Ed, invero, la declaratoria di incostituzionalità contenuta in detta sentenza riguarda espressamente una parte del ripetuto art. 17; e ciò si evince letteralmente dal dispositivo della pronuncia, ove è dichiarata l’illegittimità di tale articolo ‘nella parte in cui non determina(no) la misura della retribuzione, oltre la quale diventa(no) operante(i) l’esclusione (e il congelamento) della indennità integrativa speciale’. Pertanto, solo relativamente a tale parte (riguardante l’ipotesi del pensionato che presta opera retribuita) la sentenza n. 204 del 1992 ha un effetto di annullamento, restando ferma la disposizione ‘aggiunta’ con la sentenza n. 172 del 1991 sull’ipotesi di doppia pensione. Del resto, la sentenza di cui si discute è volta palesemente ad uniformare la normativa in materia di cumulo della i.i.s. in caso di pensione più retribuzione percepita alle dipendenze di terzi, recata dall’art. 17 della legge n. 843 del 1978, a quanto stabilito dalla stessa Corte costituzionale con la sentenza n. 566 del 1989 sull’art. 99, 5° comma, del D.P.R. n. 1092 del 1973 per l’ipotesi di i.i.s. su pensione e retribuzione percepita alle dipendenze dello Stato o di altri enti pubblici.

Se la sentenza n. 172 del 1991 è pacificamente additiva, non si vede come possa non qualificarsi parimenti additiva la sentenza n. 494 del 1993 con la quale è stato dichiarato illegittimo l’art. 99, comma 2, del D.P.R. n. 1092/1973. In effetti, il dispositivo è identico a quello utilizzato nella sentenza n. 172/1991: l’art. 99, 2° comma, è dichiarato incostituzionale ‘nella parte in cui non prevede che, nei confronti del titolare di due pensioni, pur restando vietato il cumulo delle indennità integrative speciali, debba comunque farsi salvo l’importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti’. E, nella motivazione, la Corte costituzionale evidenzia che si tratta di questione identica a quella decisa con la sentenza n. 172 del 1991 e con la sentenza n. 307 del 1993 riguardante l’art. 16 della legge n. 773 del 1982 sull’ipotesi di doppia pensione di cui una a carico della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei geometri. Quindi, la sentenza n. 494 del 1993 ha avuto l’effetto di aggiungere all’art. 99, 2° comma, del D.P.R. n. 1092 del 1973 la salvaguardia del trattamento minimo I.N.P.S. nei confronti del titolare di due pensioni, fermo restando il divieto di cumulo della i.i.s. previsto dallo stesso art. 99, 2° comma, nella sua originaria formulazione.

In sostanza, è fuor di dubbio che la Corte costituzionale abbia tenuto ben distinta l’ipotesi di cumulo della i.i.s. su pensione e retribuzione da quella della doppia pensione, emettendo nel primo caso sentenze di mero annullamento e, nel secondo caso, sentenze additive che hanno avuto l’effetto di estendere alle disposizioni recanti il divieto di cumulo della i.i.s. nei confronti del titolare di due pensioni il principio della salvaguardia del minimo I.N.P.S. contenuto nell’art. 17, 1° comma, della legge n. 843 del 1978.

Di ciò si ha indiscutibile conferma nella sentenza n. 376 del 1994, concernente l’art. 4 della legge della Regione Sicilia 24 luglio 1978, n. 17. Ed, infatti, esaminando la disposizione che stabiliva il divieto di cumulo di più indennità di contingenza con una norma a valenza generale - essendo espressamente riferita sia al titolare di più pensioni sia al pensionato che svolga attività lavorativa alle dipendenze di altre amministrazioni - il giudice delle leggi ricostruisce analiticamente il percorso che ha condotto alle diverse declaratorie di incostituzionalità in materia di indennità integrativa speciale e, confermando le rationes decidendi cui si era ispirata per la valutazione di analoghe norme statali, formula un dispositivo di illegittimità costituzionale ove vengono nettamente distinte le due ipotesi. E, cioè, ‘dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 4 … nella parte in cui non prevede che, nei confronti del titolare di più pensioni o assegni vitalizi, ferma restando la spettanza ad un solo titolo dell’indennità di contingenza …, debba comunque farsi salvo l’importo corrispondente al trattamento minimo previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, nonchè nella parte in cui, riguardo al pensionato che presta attività retribuita, non determina la misura della retribuzione complessiva oltre la quale diventi operante il divieto di cumulo dell’indennità di contingenza relativa al trattamento pensionistico con le indennità dirette all’adeguamento del costo della vita del trattamento di attività’.

Appare palese la valenza di tale pronuncia, che – scindendo nettamente le ipotesi disciplinate dall’art. 4 della legge regionale n. 17 del 1978 – annulla la norma sul divieto di cumulo dell’indennità di contingenza per il pensionato che presta opera retribuita ed aggiunge la salvaguardia del minimo I.N.P.S. alla norma che dispone identico divieto per il titolare di più pensioni. E’ chiaro, in sostanza, che la Corte costituzionale – pur in presenza di una disposizione che non distingueva tra le due ipotesi – ha inteso confermare l’indirizzo fino ad allora seguito di una disciplina differenziata per il caso della pensione più retribuzione rispetto a quello della doppia pensione. E ciò si giustifica, innanzitutto, con il fatto che la salvaguardia del minimo I.N.P.S. era stata introdotta dal legislatore del 1978 (all’art. 17, 1° comma, della legge n . 843) e, quindi, la Corte costituzionale ha reperito nell’ordinamento vigente il parametro da applicare nell’ipotesi di duplice pensione; in ogni caso, la distinzione è in linea con quanto reiteratamente affermato dalla stessa Corte costituzionale sulla diversa tutela del pensionato rispetto al lavoratore con riguardo ai principi contenuti, rispettivamente, negli artt. 38 e 36 della Costituzione.

Nessun elemento contrario all’orientamento fin qui enunciato emerge dall’ordinanza n. 438 del 1998, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di incostituzionalità sollevate dalla Sezione siciliana nei riguardi degli artt. 1, 4° comma, e 2, 6° e 7° comma, della legge n. 324 del 1959. In tale pronuncia si rinvengono, infatti, valutazioni in ordine alla non vigenza delle norme contestate per essere state abrogate dall’art. 254 del D.P.R. n. 1092 del 1973, senza che venga fatto cenno alcuno alla natura asseritamente non additiva delle sentenze emesse in materia di i.i.s. su due pensioni. E’ bene rammentare, del resto, che l’ordinanza è stata emessa su una questione di illegittimità costituzionale riguardante l’ipotesi del pensionato che presta opera retribuita e, quindi, anche sotto tale profilo non può offrire spunti sulla diversa questione della doppia pensione. In ogni caso, il richiamo al secondo ed al quinto comma dell’art. 99 del D.P.R. n. 1092 del 1973 è chiaramente inteso ad evidenziare che, in realtà, le norme presuntivamente incostituzionali, erano state espunte dall’ordinamento ‘siccome trasfuse in altra norma, la quale è già stata colpita da declaratoria di incostituzionalità in parte qua’.

Diversa e più articolata è la problematica derivante dalla sentenza n. 516 del 2000 che, ad un primo approssimativo esame, potrebbe offrire qualche spunto alla tesi del venir meno del divieto di cumulo della i.i.s. in entrambe le ipotesi di pensione più retribuzione e di doppia pensione, almeno per quanto concerne i trattamenti pensionistici che traggono titolo dalla normativa siciliana. In effetti, la sentenza – che è di mero annullamento – riguarda la disposizione recata dalla Tab. O, lett. B, 3° comma, della legge della Regione siciliana n. 41 del 1985 che sanciva il divieto di cumulo della indennità di contingenza sia nel caso di pensione più retribuzione che in quello di pensione più pensione; e la disposizione è stata dichiarata illegittima ‘nella parte in cui non determina la misura del trattamento complessivo oltre il quale diventi operante, per i titolari di pensioni ed assegni vitalizi, il divieto di cumulo della indennità di contingenza ed indennità similari’.

Sul punto va, innanzitutto, evidenziato che la norma colpita da declaratoria di incostituzionalità riproduceva pedissequamente la disposizione recata dall’art. 4 della legge siciliana n. 17 del 1978, oggetto della sentenza costituzionale n. 376 del 1994 (‘al titolare di più pensioni o assegni vitalizi l’indennità di contingenza o comunque ogni maggiorazione dipendente dall’adeguamento al costo della vita compete ad un solo titolo e non è cumulabile con altre indennità derivanti da forme di adeguamento al costo della vita, connesse a trattamenti di attività di servizio o di quiescenza erogati da altri enti o amministrazioni, salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole’). Non è inutile rilevare che tale riproduzione trova la sua ragion d’essere nel fatto che la legge reg. n. 17 del 1978 contiene norme per l’adeguamento delle retribuzioni al costo della vita, mentre la legge reg. n. 41 del 1985, nel dettare nuove norme per il personale dell’amministrazione regionale, stabilisce all’art. 34 – mediante rinvio alla Tabella O annessa alla stessa legge – il trattamento economico fondamentale spettante a detto personale; ed, appunto, nella Tabella O, alla lettera B, 3° comma, è ripetuta la norma già contenuta nell’art. 4 della precedente legge n. 17/1978 sulla non cumulabilità della indennità di contingenza; norma che, ove fosse stata richiamata mediante rinvio all’art. 4, avrebbe subito automaticamente le sorti di questo anche relativamente agli effetti di annullamento ed additivi prodotti dalla sentenza n. 376 del 1994. In ogni caso, trattandosi di disposizione ripetitiva di altra dichiarata incostituzionale, su di essa il giudice delle leggi avrebbe potuto estendere d’ufficio il sindacato di costituzionalità – ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953 - con l’effetto di estendere alla norma contenuta nella legge del 1985 il duplice dispositivo recato dalla sentenza n. 376 del 1994 nei riguardi dell’art. 4 della legge reg. n. 17/1978.

Ciò posto, è significativo rilevare che nelle ordinanze di remissione si dà atto che la norma del 1985 è tuttora vigente ed applicabile nonostante le declaratorie di incostituzionalità che hanno riguardato sia l’art. 99, commi 2 e 5, del D.P.R. n. 1092 del 1973 sia l’art. 4 della legge reg. n. 17/1978. E tale assunto viene condiviso dalla Corte costituzionale che, nel preambolo della sentenza n. 516 del 2000, afferma trattarsi di ‘disposizione formalmente distinta da quelle su cui è già intervenuta una dichiarazione di illegittimità costituzionale, per cui anche se ha un contenuto equivalente, deve ritenersi efficace ed operante fino a che non sia abrogata o dichiarata costituzionalmente illegittima’. Quindi, il giudice delle leggi – nel presupposto dell’attuale vigenza di una norma che riproduce il divieto generalizzato di cumulo della indennità di contingenza già ritenuto illegittimo con sentenze di annullamento o con sentenze additive – dichiara l’illegittimità costituzionale della norma stessa con la formula tipica dell’annullamento della disposizione incostituzionale.

La sentenza n. 516 del 2000 determina, pertanto, il venir meno della efficacia della disposizione recata dalla Tab. O, lett. B, 3° comma, della legge della Regione siciliana n. 41 del 1985, con l’effetto che nell’ordinamento giuridico della Sicilia torna ad acquistare forza espansiva e cogente la disposizione di cui all’art. 4 della legge n. 17 del 1978, come ‘manipolata’ - relativamente all’ipotesi della doppia pensione - dalla sentenza costituzionale n. 376 del 1994; accanto a tale norma di settore mantengono la loro inalterata efficacia l’art. 17, 1° comma, della legge n. 843 del 1978 come ‘manipolato’ dalla sentenza costituzionale n. 172 del 1991 e l’art. 99, 2° comma, del D.P.R. n. 1092 del 1973 come ‘manipolato’ dalla sentenza costituzionale n. 494 del 1993. Quindi, a ben riflettere, la sentenza n. 516 del 2000, colpendo con declaratoria di incostituzionalità la norma del 1985, non fa che confermare - anche per le posizioni previdenziali traenti titolo dalla normativa siciliana - la vigenza del divieto di cumulo della indennità integrativa speciale nell’ipotesi di due pensioni, integrato dalla salvaguardia del trattamento minimo erogato dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Pochi cenni sono sufficienti per evidenziare che il quadro normativo sopra descritto non è posto in dubbio dall’ordinanza n. 517 del 2000, ove la Corte costituzionale – nuovamente adita sulla questione del divieto di cumulo della indennità integrativa speciale su pensione e retribuzione che si assumeva tuttora vigente ai sensi dell’art. 2, 7° comma, della legge n. 324 del 1959 e dell’art. 130, ultimo comma, del D.P.R. n. 1092 del 1973 – torna a ribadire (come già nell’ordinanza n. 438 del 1998) che a seguito delle sentenze n. 566 del 1989 e n. 232 (rectius 204) del 1992 è venuto meno il divieto generalizzato di cumulo della i.i.s. ‘contenuto nelle norme statali che prevedevano tale divieto, ma non fissavano un limite al di sotto del quale tale divieto non poteva essere operante’; ed evidenzia nuovamente (come già nell’ordinanza n. 438 del 1998) che la disposizione recata dall’art. 2, 7° comma, della legge n. 324 del 1959 è da ritenersi espunta dal sistema per abrogazione ai sensi dell’art. 254 del D.P.R. n. 1092 del 1973, nonché a seguito di sostanziale trasfusione in altra norma (art. 99, commi 2° e 5°, dello stesso D.P.R.), contenente disciplina completa sul cumulo della i.i.s., dichiarata poi costituzionalmente illegittima con le sentenze n. 566 del 1989 e n. 494 del 1993.

In particolare, nessun elemento contrario si rinviene nel richiamo alla inesistenza di un divieto generalizzato di cumulo della i.i.s.; e ciò nella considerazione che, in effetti, un divieto di cumulo non esiste più in forma generalizzata essendo venuto meno – in virtù di sentenze di mero annullamento – per l’ipotesi del pensionato che presti opera retribuita ed essendo confermato con la salvaguardia del minimo I.N.P.S. nei riguardi del soggetto che percepisca due pensioni. Né, tanto meno, ha una qualche valenza ermeneutica contraria il riferimento alla declaratoria di incostituzionalità che ha colpito le norme contenute nei commi 2 e 5 dell’art. 99 del D.P.R. n. 1092/1973; al riguardo è sufficiente rilevare che anche le sentenze ‘additive’ (quale quella che ha riguardato il 2° comma dell’art. 99) – non diversamente dalle sentenze di mero annullamento - sono sentenze di accoglimento e, quindi, pronunce con le quali viene dichiarata l’illegittimità costituzionale della norma deferita. E’, quindi, evidente che il solo richiamo a declaratorie di incostituzionalità non è sufficiente a far ritenere che la Corte costituzionale intendesse dare una nuova chiave di lettura alle pronunce rese in materia di i.i.s. nell’ipotesi di doppia pensione; pronunce che – come si è detto – sono chiaramente ed inequivocabilmente ‘additive’.

Nessun ulteriore elemento di valutazione può, infine, essere desunto dalla recente ordinanza n. 179 del 2003, che ha dichiarato inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni sollevate dalla Sezione d’appello siciliana sull’art. 99, 2° comma, del D.P.R. n. 1092 del 1973.

In definitiva, per tutte le considerazioni sopra esposte, ritengono queste Sezioni Riunite che in ipotesi di fruizione di doppio trattamento di pensione è vietato il cumulo della indennità integrativa speciale; il titolare di due pensioni ha, peraltro, diritto a percepire la indennità integrativa speciale sulla seconda pensione nei limiti necessari per ottenere l’integrazione della pensione sino all’importo corrispondente al trattamento minimo previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Spetta al giudice di merito valutare gli effetti del cosiddetto conglobamento della indennità integrativa speciale nella pensione disposto dall’art. 15, comma 3, della legge n. 724 del 1994”.

4.16. La Corte Costituzionale, con ordinanza 19 – 23 maggio 2003, n. 179, ha poi dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del citato art. 99, secondo comma, t.u. 1092 del 1973, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dalla Corte dei conti.

Si riportano i passaggi salienti delle relative motivazioni:

[RITENUTO] che, chiamato a decidere sull'appello proposto dall'INPDAP avverso la sentenza di primo grado, il giudice a quo osserva che è necessario affrontare il problema del cumulo delle indennità integrative speciali nel caso di titolarità di più trattamenti pensionistici, regolato dalla norma impugnata e già oggetto di una declaratoria di illegittimità costituzionale con la sentenza n. 494 del 1993 nella quale questa Corte, nel fare salvo il diritto del pensionato all'adeguamento al trattamento minimo INPS della seconda pensione, ha peraltro mantenuto fermo il divieto di cumulo generalizzato delle indennità integrative speciali;

che anche nella successiva sentenza n. 516 del 2000, del resto, questa Corte ha chiarito che l'illegittimità costituzionale non deriva dal divieto di cumulo in sé, bensì dalla mancata fissazione di un limite di trattamento complessivo al di sotto del quale il divieto di percezione di una doppia indennità non deve operare;

che nel dispositivo di quest'ultima sentenza la Corte remittente ravvisa una diversità rispetto alla precedente sentenza n. 376 del 1994, dettata in materia sostanzialmente identica; mentre nella più lontana, infatti, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale di una legge regionale siciliana nella parte in cui non prevedeva, in caso di duplicazione dell'indennità in questione su più pensioni o assegni vitalizi, la salvezza dell'importo del trattamento minimo previsto dall'INPS, la più recente sentenza n. 516 del 2000 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di un'altra legge regionale siciliana (di contenuto pressoché identico) «nella parte in cui non determina la misura del trattamento complessivo oltre il quale diventi operante, per i titolari di pensioni ed assegni vitalizi, il divieto di cumulo della indennità di contingenza ed indennità similari»;

che in base a quest'ultima sentenza, dunque, al giudice a quo pare che la decurtazione dell'indennità integrativa speciale in presenza di più trattamenti pensionistici goduti da dipendenti pubblici sia da ritenere illegittima «anche quando sia salvaguardata l'integrazione al minimo INPS»;

che il remittente, pertanto, chiede che la norma impugnata venga dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui non determina la misura del trattamento complessivo oltre il quale diventi operante, per i titolari di pensioni, il divieto di cumulo delle indennità integrative speciali.

[CONSIDERATO] che tale decisione [cioè la sentenza di primo grado, resa nel giudizio a quo; la precisazione è di questo Giudice monocratico] si fonda sull'accertamento della legittimità del divieto di cumulo delle indennità integrative speciali, accertamento che, non avendo il pensionato prodotto impugnazione, è divenuto definitivo e non costituisce quindi oggetto del giudizio di appello a quo;

che l'affermazione del remittente sulla rilevanza della questione non è sorretta, quindi, da una plausibile motivazione in fatto, ma è smentita dalle circostanze processuali, come sono state esposte nella stessa ordinanza di remissione;

che, pertanto, la presente questione di legittimità costituzionale deve ritenersi manifestamente inammissibile”.

4.17. La Corte costituzionale, con ordinanza 24 febbraio – 8 marzo 2005, n. 89, ha ancora dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del citato art. 99, secondo comma, t.u. 1092 del 1973, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., dalla Corte dei conti.

Si riportano i passaggi salienti delle relative motivazioni:

“CONSIDERATO che questa Corte è chiamata a scrutinare, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., la legittimità costituzionale dell'art. 99, secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato);

che le questioni proposte dalle numerose ordinanze di remissione, avendo ad oggetto la medesima norma e caratterizzandosi, nel complesso, per una sostanziale identità di contenuti, possono essere riunite e decise con una sola pronuncia;

che la norma censurata stabiliva nel suo testo originario che nel caso di pluralità di pensioni l'indennità integrativa speciale fosse dovuta ad un solo titolo;

che sulla legittimità costituzionale di tale disposizione la Corte costituzionale si pronunciò con la sentenza n. 494 del 1993 con la quale ne dichiarò l'illegittimità nella parte in cui non prevedeva che nei confronti del titolare di due pensioni, pur restando vietato il cumulo delle indennità integrative speciali, dovesse comunque farsi salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti;

che secondo tutti i remittenti la norma censurata, anche nel testo risultante dal suindicato intervento additivo di questa Corte, si pone in contrasto con l'art. 38 Cost. perché può comportare una riduzione al di sotto del minimo idoneo ad assicurare ai pensionati i mezzi adeguati alle loro esigenze di vita e perché del tutto irragionevolmente riserva un trattamento deteriore al pluripensionato, rispetto a quello riconosciuto al pensionato che sia anche percettore di retribuzione, dopo che alcune pronunce di questa Corte hanno escluso il divieto di cumulo tra indennità integrativa sulla pensione e sulla retribuzione in quanto le norme applicabili non precisavano la misura della retribuzione oltre la quale diventava operante l'esclusione e il congelamento dell'indennità integrativa speciale (cfr. sentenze n. 566 del 1989, n. 204 del 1992);

che i remittenti, pur non ignorando l'esistenza nella giurisprudenza contabile successiva agli ultimi interventi di questa Corte in materia di indennità integrativa speciale (cfr. ordinanza n. 438 del 1998, sentenza n. 516 del 2000, ordinanza n. 517 del 2000) di diversi orientamenti non tutti affermativi della persistenza del divieto di cumulo delle indennità integrative speciali in caso di titolarità di più pensioni, non spiegano le ragioni per le quali ritengono di non adottare l'opzione interpretativa che siffatta persistenza esclude;

che, secondo un principio non discusso e più volte espressamente affermato da questa Corte, una normativa non è illegittima perché suscettibile di una interpretazione che ne comporta il contrasto con precetti costituzionali, ma soltanto perché non può essere interpretata in modo da essere in armonia con la Costituzione;

che i remittenti non hanno espressamente affermato che nessuna altra interpretazione della norma censurata è possibile se non quella che genera i dubbi di costituzionalità da loro manifestati, e tantomeno hanno esposto le ragioni di tale esclusione;

che alla Corte viene così richiesto di dirimere un contrasto sulla interpretazione della legge ordinaria;

che pertanto la questione è manifestamente inammissibile”.

4.18. In relazione alle inevitabili perplessità giurisprudenziali suscitate da quest’ultima pronuncia della Corte costituzionale, la Corte dei Conti, con sentenza a Sezioni Riunite 22 febbraio 2006, n. 2/QM, ha ribadito il seguente principio di massima:

 Per il titolare di due pensioni, resta fermo il divieto di cumulo delle indennità integrative speciali di cui dall’art. 99, comma secondo, del D.P.R. 1092/1973, con l’integrazione operata con la sentenza manipolativa della Corte Costituzionale n. 494/1993 e cioè con salvezza comunque dell’importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti”.

Si riportano di seguito alcuni passaggi delle relative motivazioni:

 “(…) Sulla questione permane, pur dopo la sentenza di queste Sezioni Riunite n. 14/2003/QM, un contrasto giurisprudenziale orizzontale tra Sezioni di appello, contrasto accentuato dalla diversa lettura data dai giudici di appello alla recentissima ordinanza della Corte Costituzionale 8 marzo 2005 n. 89.

La pronuncia del giudice delle leggi - sulla base della prospettazione della questione di costituzionalità in ordine alla permanenza del divieto di cumulo di indennità integrativa speciale su più trattamenti pensionistici - afferma l’esistenza nella giurisprudenza della Corte dei conti di più opzioni interpretative dell’art. 99, comma secondo, del D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 e dichiara la manifesta inammissibilità della questione sotto il profilo della mancata indicazione dei motivi che obbligano ad una lettura della norma che suscita dubbi di costituzionalità anziché una interpretazione costituzionalmente orientata.

In sostanza nel rendere la pronuncia, la Corte Costituzionale sulla base delle prospettazioni delle ordinanze di remissione ha presupposto l’esistenza nella giurisprudenza della Corte dei conti di due difformi interpretazioni dell’art. 99, comma secondo, cit. D.P.R. n. 1092/1973.

Questo giudice, prendendo in esame i citati indirizzi giurisprudenziali, rileva che esistono due diverse tesi in ordine alla permanenza del divieto di cumulo, ma non due diverse interpretazioni della norma citata (…).

Il primo indirizzo giurisprudenziale sostiene che l’art. 99, comma secondo, D.P.R. n. 1092/1973 permane nell’ordinamento nel testo manipolato dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 172/1991, 307/1993, 494/1993 e 376/1994. (…) L’altro indirizzo giurisprudenziale, che ha avuto il suo esordio con la sentenza della Sezione giurisdizionale Regione Marche n. 2873 del 2000, afferma che la sentenza della Corte Costituzionale n. 494/1993 è solo apparentemente additiva, mentre il giudice delle leggi aveva voluto, in realtà, emanare una sentenza ablatoria di tale disposizione.

(…) Per vero dopo la ordinanza della Corte Costituzionale n. 89/2005 la III^ Sezione Giurisdizionale ha cercato di inquadrare la propria tesi come lettura costituzionalmente orientata della norma (e cioè come modo di interpretare la norma).

La Sezione ha infatti affermato che alla luce della citata ordinanza della Corte Costituzionale il più volte richiamato art. 99, secondo comma, è ormai suscettibile di una sola lettura e cioè di quella individuata da tempo dalla Sezione stessa.

In proposito queste Sezioni Riunite non possono non rilevare che solo norme vigenti, in quanto suscettibili di applicazione da parte del giudice, possono essere da questo interpretate. Le norme abrogate o comunque espunte dall’ordinamento non possono semplicemente essere applicate.

(…) La norma censurata dai giudici remittenti è quella del testo risultante dall’intervento additivo, con la conseguenza che oggetto dell’interpretazione non può che essere detto testo (interpretazione che secondo i giudici remittenti avrebbe dato luogo a più indirizzi giurisprudenziali) (…).

Dalle considerazioni esposte nella ordinanza risulta chiaro che la Corte Costituzionale ritiene tuttora vigente l’art. 99, secondo comma, cit. D.P.R. n. 1092/1973. D’altro canto, ove il giudice delle leggi avesse ritenuto espunto dall’ordinamento l’art. 99 secondo comma cit. avrebbe adottato una ben diversa formula di dichiarazione di inammissibilità, riferendola alla attuale non vigenza delle norme.

Questo giudice rileva inoltre che, partendo dal presupposto della caducazione del divieto di cumulo, non è possibile dare alcuna lettura dell’art. 99, secondo comma, che consenta la sua permanenza nell’ordinamento dal momento che la norma ha il solo espresso scopo di stabilire il divieto.

(…) Va ancora rilevato che dopo la ordinanza della Corte Costituzionale da ultimo citata la Sezione giurisdizionale di appello per la Regione Siciliana, dopo una ricostruzione analoga a quella operata da queste Sezioni Riunite, ha affermato che la Corte Costituzionale non può non avere considerato che gli orientamenti giurisprudenziali contabili da essa stessa richiamati non erano il frutto di una interpretazione secundum costitutionem del testo normativo interessato. La Sezione siciliana ha letto l’invito rivolto ai giudici di merito nell’ordinanza n. 89 del 2005 come un’esortazione indiretta a seguire detti orientamenti giurisprudenziali procedendo ad una interpretazione praeter costitutionem delle norme in questione.

La Sezione siciliana ha ritenuto, quindi, di dover direttamente valutare se la norma in questione sia in contrasto con la Costituzione, così come hanno già fatto in pratica molti altri giudici di merito.

Nei termini ha dichiarato non conforme a Costituzione e di conseguenza ha disapplicato il divieto di cumulo.

Come ha rilevato la stessa Sezione di appello la costante giurisprudenza costituzionale ha sempre affermato che non è consentito al giudice di merito la diretta disapplicazione di norme ritenute incostituzionali, ma che occorre comunque, anche in ipotesi di norme meramente riproduttive di altre dichiarate incostituzionali, una specifica pronuncia della Corte Costituzionale.

Invero il nostro ordinamento non prevede un potere diffuso tra i giudici di disapplicazione di norme ritenute incostituzionali (salvo la diretta applicazione di norme costituzionali immediatamente precettive in quanto di rango superiori rispetto alle leggi ordinarie con esse contrastanti) ma ha concentrato in un apposito organo (la Corte Costituzionale) la verifica di costituzionalità delle leggi, con conseguente annullamento erga omnes. Questo principio è un cardine essenziale del nostro ordinamento costituzionale, che non può in nessun caso essere derogato.

Anche questa opzione va, pertanto, disattesa.

(…) Le Sezioni riunite non si nascondono che, nell’evolversi della legislazione, dopo le sentenze della Corte Costituzionale innanzi richiamate si sono verificati dei mutamenti che hanno modificato la situazione nelle quali le pronunce sono state rese.

In particolare va tenuto presente che l’indennità integrativa speciale è venuta nel tempo ad essere per una larga categoria di pensioni la parte economicamente più rilevante del trattamento pensionistico, perdendo completamente la sua natura di assegno accessorio per diventare sostanzialmente parte integrante della pensione.

Dalla sopravvenienza può sorgere la domanda se sia ancora valido un parametro reddituale minimo come riferimento del divieto di cumulo o se invece debba prendersi in considerazione l’entità del trattamento pensionistico, per configurare oggi la possibilità per il legislatore di addivenire alla decurtazione della pensione, scegliendo tra diverse soluzioni che comunque rispettino l’esigenza di un equilibrio del sistema retributivo e pensionistico (cfr. Corte Cost. sent. n. 516/2000). La riflessione è avvalorata dall’entrata in vigore della legge n. 724 del 1994, che ha conglobato l’indennità integrativa speciale nella base pensionabile.

Il diverso trattamento dell’i.i.s. per le pensioni liquidate fino al 31 dicembre 1994 è essenzialmente una norma di salvaguardia di miglior trattamento per le situazioni pregresse e non un voluto effetto diacronico tra trattamenti pensionistici.

Si tratta peraltro di considerazioni che non possono trovare applicazione in questa sede”.

5. L’analisi delle decisioni sopra richiamate induce a rilevare una verosimile aporia nell’attuale ordinamento pensionistico.

5.1 la Corte costituzionale, infatti, sembra aver risolto in maniera difforme due questioni tra loro apparentemente analoghe, in particolare ove si pongano a raffronto le citate sentenze nn. 434 del 1993 e 376 del 1994 con l’orientamento successivamente espresso nella sentenza n. 516 del 2000. Le prime due sentenze, specificamente, paiono differenziare la fattispecie del cumulo di pensione e retribuzione (per la quale si pronuncia una declaratoria di illegittimità con effetto “ablatorio”) rispetto a quella del cumulo tra più pensioni (per la quale si ha invece una pronuncia con effetto “additivo” o “manipolativo”, introducendo nella norma il criterio-soglia del minimo Inps per adeguare il divieto di “cumulo” ai canoni di legittimità costituzionale); la terza sentenza, al contrario, sembra equiparare le due fattispecie (pensione più retribuzione versus plurime pensioni), ritenendole entrambe illegittime senza dettare alcun criterio di adeguamento.

Se l’analisi sopra delineata è corretta, è evidente la discrasia: la Corte costituzionale sembrerebbe, nel 2000, aver mutato orientamento in tema di cumulo di i.i.s. su plurime pensioni; mentre, da un lato, per il citato art. 99, comma secondo, t.u. 1092 del 1973 il divieto di cumulo resterebbe tuttora vigente (con il temperamento del “minimo Inps” introdotto nel 1993), dall’altro, nel caso della legge della Sicilia, la corrispondente norma - di contenuto pressoché equivalente - sarebbe stata invece giudicata irrimediabilmente incompatibile con la Costituzione, senza che la Corte ritenesse di poter introdurre il criterio di adeguamento del “minimo Inps”, adottato in precedenza.

5.2 Tale aporia non può, tuttavia, essere risolta dal giudice contabile (secondo l’insegnamento delle Sezioni Riunite; cfr. sentenza n. 2/QM/2006) né in via di interpretazione costituzionalmente orientata (non essendo possibile alcuna altra lettura dell’art. 99, comma secondo, in discussione, rispetto a quella della persistenza del divieto di cumulo pur se “temperato” dalla citata sentenza n. 434 del 1993) né, tantomeno, in via di abrogazione implicita per “incompatibilità sopravvenuta” della norma stessa con i valori costituzionali (alla luce della rimeditazione desumibile dalla successive pronunce della Corte costituzionale).

Ne deriva che il presente giudizio andrebbe definito, in principio, conformandosi doverosamente alla massima da ultimo ribadita dalle Sezioni Riunite (n. 2/QM/2006, cit.), dando quindi applicazione al citato art. 99, secondo comma, da ritenere tuttora vigente, e confermando il divieto di cumulo delle due i.i.s. per la parte eccedente il “minimo Inps” (il che si traduce concretamente, nella quasi totalità dei casi, in un divieto di cumulo puro e semplice).

5.3. Tale essendo il “diritto vivente”, peraltro, non può ignorarsi che la questione di costituzionalità della suddetta norma è stata nuovamente rimessa alla Corte costituzionale per contrasto con gli artt. 3 e 36 Cost. (Sez. Abruzzo, ordinanza n. 14 del 10.03.2006) ovvero con gli artt. 3, 36 e 38 Cost. (Sez. Toscana, ordinanza n. 33 del 30.03.2006) o anche soltanto con l’art. 3 Cost. (Sez. Terza Appello n. 153 del 16.05.2006).

Invero, essendo stato ormai chiarito dalle Sezioni Riunite che non sussiste alcuna possibilità interpretativa di eludere (o elidere) il principio del “divieto di cumulo”, si è ritenuto che la definitiva soluzione della querelle spetti necessariamente al Giudice delle leggi, il quale non potrebbe più pronunciare l’inammissibilità della questione per esistenza di diverse interpretazioni giurisprudenziali delle quali almeno una conforme a Costituzione.

6. Allo stato delle cose, invero non “incoraggiante” per l’interprete, questo Giudice ritiene prudente sospendere il presente giudizio, in attesa della nuova, ulteriore pronuncia della Corte costituzionale, visti gli artt. 295 e seguenti c.p.c.. Si consideri, infatti, che:

- il problema della permanenza o meno del divieto di cumulo dell’indennità integrativa speciale, nell’ipotesi di contemporaneo godimento di due o più trattamenti pensionistici, ha “lacerato” la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. II App., ordinanza n. 97/2005/A del 3.11.2005), con l’effetto non desiderabile di avere legittimato, seppur temporaneamente, un diverso trattamento tra pensionati ai quali il cumulo delle i.i.s. è stato riconosciuto e pensionati ai quali, a parità di condizioni, è stato invece negato, con sentenze passate in giudicato;

- sembra tuttora persistere, verosimilmente, un’aporia legislativa, dovuta alla diversa soluzione data dalla Corte Costituzionale al problema del “divieto di cumulo” nel giudicare, dapprima, l’art. 99, secondo comma, del t.u. 1092 del 1973 e, successivamente, una disposizione di portata apparentemente equivalente, contenuta nella legge della Regione Sicilia;

- non è agevole ricondurre a coerenza sistematica le numerose decisioni della Corte costituzionale succedutesi sulla questione, anche in relazione all’evoluzione dell’ordinamento pensionistico nel frattempo intervenuta;

- le stesse Sezioni Riunite, in sede di recente soluzione della questione di massima, “non si nascondono” talune perplessità sulla situazione venutasi a creare, precisando al contempo che non è consentito alle Sezioni Riunite medesime sollevare questioni di legittimità costituzionale;

- sussistono diffusi e motivati dubbi, nella giurisprudenza contabile, sulla legittimità costituzionale della norma di legge da applicare nel presente giudizio;

- nelle more del giudizio di costituzionalità, non essendo possibile una valutazione prognostica circa i tempi e l’esito dello stesso, la sospensione del giudizio appare equa ed opportuna, anche al fine di evitare l’inaccettabile perpetrarsi di ulteriori disparità di trattamento tra pensionati e, non ultimo, al fine di dare un contenuto di effettività alla pronuncia di questo Giudice, essendo quasi scontato che la stessa, ove fosse comunque resa in attesa delle decisioni della Corte costituzionale, sarebbe impugnata dall’una o dall’altra parte comportando, in via di fatto, l’inutilità del presente grado di giudizio.

7. La statuizione sulle spese va rinviata alla definizione del giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la regione Piemonte, con pronuncia non definitiva

previa riunione dei giudizi 17073/C, 17129/C e 17130/C

SOSPENDE

il giudizio, in attesa della decisione della Corte Costituzionale sulle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 99, secondo e quinto comma, del “Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato”, approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, rispettivamente sollevate dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale Abruzzo (con ordinanza n. 14 del 10.03.2006), Sezione giurisdizionale Toscana (con ordinanza n. 33 del 30.03.2006) e Sezione terza giurisdizionale centrale (con ordinanza n. 153 del 16.05.2006).

Assegna alle parti, per la riassunzione del giudizio, il termine di sei mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle decisioni della Corte costituzionale sulle suddette questioni.

Rinvia al definitivo la statuizione sulle spese.

Così deciso in Torino il 14 giugno 2006.

Il Giudice

(Gerardo de Marco )

* * *

Depositata in Segreteria il 15 giugno 2006

Il Direttore della Segreteria

(Antonio Cinque)