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In
attesa delle decisioni della Corte Costituzionale sulle questioni di legittimità
costituzionale dellart. 99, secondo e quinto comma, del Testo
unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello
Stato, approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, rispettivamente sollevate
dalla Corte dei conti, Sezione
giurisdizionale Abruzzo (con ordinanza n. 14 del 10.03.2006), Sezione giurisdizionale
Toscana (con ordinanza n. 33 del 30.03.2006) e Sezione terza giurisdizionale centrale (con
ordinanza n. 153 del 16.05.2006), appare equo, prudente ed opportuno sospendere il
giudizio concernente il diritto al cumulo delle indennità integrative speciali relative a
più trattamenti pensionistici, anche al fine di evitare linaccettabile perpetrarsi
di ulteriori disparità di trattamento tra pensionati e, non ultimo, di dare un contenuto
di effettività alla pronuncia del giudice di primo grado. Ord.
36/2006 REPUBBLICA
ITALIANA IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO la
Corte dei Conti Sezione
giurisdizionale per la regione Piemonte in
composizione monocratica nella persona del magistrato Gerardo de Marco, quale giudice
unico delle pensioni ai sensi dellart. 5, legge 21 luglio 2000, n. 205, ha
pronunciato la seguente ORDINANZA nei
giudizi iscritti ai nn. 17073/C,
17129/C e 17130/C del
Registro di Segreteria, sui
ricorsi rispettivamente
promossi dalle signore Fernanda
M.,
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Ludovico Szego ed Enrico Inserviente ed el.te
domiciliata presso lo studio dellAvv. Inserviente in Torino, c.so Galileo Ferraris
120, nonché Angelina c. ed Egle C., rappresentate e difese
dallAvv. Franco Belluati ed el.te domiciliate presso il suo studio in Casale
Monferrato, via Roma 23, contro Inpdap
(Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dellAmministrazione Pubblica),
sedi di Vercelli e di Alessandria, in persona del legale rappresentante pro-tempore. FATTO Le
signore M., c. e C. sono titolari di doppia pensione a carico dellInpdap e,
segnatamente, ciascuna di esse gode di una pensione di reversibilità e di una pensione
ordinaria diretta, tutte liquidate entro il 31.12.1994. LInpdap
rifiuta di corrispondere lindennità integrativa speciale (di seguito:
i.i.s.) su entrambe le pensioni in godimento, sostenendo che ciò non sia
consentito dal divieto di cumulo di plurime i.i.s. su più pensioni, tuttora
parzialmente previsto dallart. 99, secondo comma, del t.u. 1092 del 1973. Le
pensionate, preso atto del diniego formalmente espresso dallIstituto previdenziale,
hanno proposto ricorso dinanzi a questa Corte per ottenere laccertamento del proprio
diritto a percepire li.i.s. su entrambi i trattamenti pensionistici in godimento,
con condanna dellInpdap al pagamento degli arretrati, dei relativi accessori di
legge e delle spese di lite. In
data 14.04.2005 (per la signora M.) e 11.05.2005 (per le signore c. e C.) lInpdap
ha depositato presso la Segreteria di questa Sezione la documentazione amministrativa
ritenuta conferente, estratta dai fascicoli delle interessate.
Alla
pubblica udienza del 14.06.2006, presenti lAvv. Franco Belluati per le signore
c.
e C., lAvv. Enrico Inserviente per la signora M. nonché la dott.ssa Patrizia
Siciliano per lInpdap, il Giudice ha introdotto la trattazione della causa
richiamando il contenuto degli atti depositati e facendo presente la pendenza di tre
giudizi di costituzionalità sulla norma di legge da applicare. Preso atto della
complessità e delicatezza dellevoluzione giurisprudenziale, allo stato non
pervenuta ad un approdo univoco, i legali di parte ricorrente hanno dichiarato di non
avere obiezioni circa una eventuale sospensione del giudizio in attesa della nuova
pronuncia della Corte costituzionale; la dott.ssa Siciliano ha insistito per
limmediata decisione della controversia, confermando le conclusioni rassegnate nelle
memorie di costituzioni. Esaurita la discussione, il Giudice ha pronunciato ordinanza
dando lettura del dispositivo in calce riportato, come da verbale dudienza redatto
dal segretario signor Renzo Piasco. DIRITTO 1.
Nel
rito, i giudizi in epigrafe debbono essere riuniti a norma degli art. 274 c.p.c. e 151
disp. att. c.p.c., per palese identità della questione di diritto da risolvere. 2.
Nel
merito, la presente controversia si incentra sulla attuale sussistenza o meno,
nellordinamento pensionistico pubblico, del divieto di cumulo tra più indennità
integrative speciali (di seguito: i.i.s.), nei confronti del pensionato che
goda di plurimi trattamenti pensionistici; ciò con particolare riguardo alla corretta
interpretazione da dare allart.99, secondo comma, del Testo
unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello
Stato, approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, alla luce della copiosa
giurisprudenza della Corte costituzionale sulla materia. Come
noto, in argomento si sono registrati profondi e ripetuti contrasti nella giurisprudenza
contabile che, allo stato, non paiono aver ancora trovato una soluzione soddisfacente o,
comunque, prevalentemente condivisa. Appare perciò opportuno, ai fini della corretta
impostazione della questione, compendiare di seguito i numerosi interventi
giurisprudenziali succedutisi nel corso del tempo. 3.
Per
praticità di consultazione, si richiamano anzi tutto le norme di legge sulle quali si è
sviluppata lelaborazione giurisprudenziale in discorso. 3.1.
In
primo luogo, va riportato il
testo del citato art. 99, secondo comma, t.u. 29 dicembre 1973, n. 1092, che in
origine così stabiliva: Al
titolare di più pensioni o assegni l'indennità integrativa speciale compete a un solo
titolo. 3.2.
Occorre
poi ricordare lart. 99, quinto comma, t.u. 29 dicembre 1973, n. 1092, che
sotto altro profilo così disponeva: La
corresponsione della suddetta indennità è sospesa nei confronti del titolare di pensione
o di assegno che presti opera retribuita, sotto qualsiasi forma, presso lo Stato,
amministrazioni pubbliche o enti pubblici, anche se svolgono attività lucrativa. 3.3.
Lart.
97 t.u. 29 dicembre 1973, n. 1092, ancora, prevedeva: Al
titolare di pensione o di assegno rinnovabile che presta opera retribuita alle dipendenze
dello Stato, di amministrazioni pubbliche o di enti pubblici, anche se svolgano attività
lucrativa, non competono la tredicesima mensilità e l'assegno di caroviveri per il
periodo in cui ha prestato detta opera retribuita. Qualora,
però, l'importo della tredicesima mensilità relativa alla pensione, compreso l'assegno
di caroviveri, sia superiore a quello della tredicesima mensilità dovuta in relazione
alla nuova prestazione di opera retribuita, spetta la tredicesima mensilità della
pensione in misura pari alla differenza tra i due importi predetti.
3.4.
Lart.
17, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843 (legge finanziaria 1979),
stabiliva: L'indennità
integrativa speciale non è cumulabile con la retribuzione percepita in costanza di
rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi. Deve, comunque, essere fatto salvo l'importo
corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori
dipendenti. 3.5.
Allo
stesso modo, lart. 15 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 (convertito,
con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33), stabiliva: Nei
confronti dei pensionati con rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi alla data del 31
dicembre 1978, aventi diritto all'indennità integrativa speciale a norma delle
disposizioni vigenti alla data stessa, il divieto di cumulo di cui al primo comma dell'
art. 17 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, si applica limitatamente agli incrementi
dell'indennità stessa accertati dallo 1 gennaio 1979 in poi. 4.
Come
detto, sulle norme appena richiamate si è sviluppata unintensa elaborazione
giurisprudenziale, come di seguito si espone. 4.1.
La
Corte costituzionale, con sentenza 13-22 dicembre 1989, n. 566, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 99, quinto comma, t.u. 1092 del
1973. Si
riportano, di seguito, i pertinenti passaggi delle motivazioni: 4.
La norma impugnata, tuttavia, stabilendo la sospensione della corresponsione
dell'indennità integrativa speciale nei confronti dei titolari di pensioni che prestino
opera in favore dello Stato e degli altri enti pubblici, senza dare alcun rilievo alla
misura dell'emolumento percepito per la nuova attività, si pone in parziale contrasto con
l'art. 36, primo comma, della Costituzione. Questa
Corte ha già avuto modo di stabilire che la riduzione del trattamento di pensione, nel
caso di concorso con altra prestazione retribuita, di per sé non è illegittima (sentenze
n. 275 del 1976, n. 155 del 1969 e n. 105 del 1963), essendo ragionevole che il
legislatore tenga conto della maggiorazione di compenso derivante al pensionato a seguito
della nuova attività. Peraltro, in tale ottica, la diminuzione del trattamento
pensionistico complessivo può essere giustificata e compatibile col principio stabilito
dall'art. 36, primo comma, della Costituzione, solo ove sia correlata ad una retribuzione
della nuova attività lavorativa che ne giustifichi la misura. Ne
deriva che non sono legittime norme che, come quella impugnata, implicano una sostanziale
decurtazione del complessivo trattamento pensionistico, senza stabilire il limite minimo
dell'emolumento dell'attività esplicata, in relazione alla quale tale decurtazione
diventa operante. L'art.
99, quinto comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, va quindi dichiarato illegittimo
in quanto non ha stabilito il limite dell'emolumento per le attività alle quali si
riferisce, dovendosi ritenere ammissibile, al di sotto di tale limite, il cumulo integrale
fra trattamento pensionistico e retribuzione, senza che sia sospesa la corresponsione
dell'indennità integrativa. Nel
rispetto del principio di ragionevolezza, la fissazione di detto limite compete al
legislatore, al cui intervento è rimessa, pertanto, la riformulazione della norma. 4.2.
La
Corte costituzionale, con sentenza 8-22 aprile 1991, n. 172, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del citato art. 17, legge n. 843 del 1978, nella parte in
cui non prevede che anche nei confronti del titolare di due pensioni, pur restando vietato
il cumulo delle indennità integrative speciali, debba comunque farsi salvo l'importo
corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori
dipendenti. Si
riportano di seguito le relative motivazioni: 1.
- La Corte dei conti dubita, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, della
legittimità dell'art. 17 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, nella parte in cui non
prevede, anche in favore del titolare di due pensioni - così come dispone per il titolare
di una pensione che presti opera retribuita presso terzi - che oltre all'intera indennità
integrativa riferita ad una pensione, gli sia garantito anche il trattamento minimo di
pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti. 2.
- La questione è fondata. In
materia di pensioni, l'art. 17 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 stabilisce che l'indennità
integrativa speciale non è cumulabile con la retribuzione percepita in costanza di
rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi. Deve comunque essere fatto salvo l'importo
corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori
dipendenti. Il
giudice a
quo lamenta che tale salvezza, mentre è prevista in favore di chi, godendo di un
trattamento pensionistico lavori alle dipendenze di terzi, non è previsto in favore di
chi fruisce di due trattamenti pensionistici. Cosicché può avvenire che, un soggetto il
quale sia titolare di una pensione statale di riversibilità e sia a sua volta impiegato
statale, possa beneficiare della suddetta integrazione finché è in servizio ma non,
invece, dal momento del suo collocamento a riposo. Il
carattere irragionevole e discriminatorio di tale disciplina è di tutta evidenza. Il
passaggio dalla condizione di lavoratore dipendente a quella di pensionato non può
infatti giustificare una minore tutela, in relazione a prestazioni destinate ad assicurare
il soddisfacimento dei bisogni fondamentali della vita. La
norma impugnata va quindi dichiarata illegittima - sotto il profilo assorbente della
violazione dell'art. 3 della Costituzione - nella parte in cui non estende al titolare di
due pensioni la medesima garanzia prevista per il titolare di pensione che presti altresì
lavoro dipendente.
4.3.
La
Corte costituzionale, con ordinanza 19 marzo - 2 aprile 1992, n. 159, ha
dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale
del citato art. 17 legge n. 843 del 1978, sollevata dalla Corte dei conti in relazione
alla mancata previsione che anche nei confronti del titolare di due pensioni, pur
restando vietato il cumulo delle indennità integrative speciali, debba farsi salvo
l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni
lavoratori dipendenti, motivando nel senso che la questione era già stata
risolta con la richiamata sentenza n. 172 del 1991. 4.4.
La
Corte costituzionale, con sentenza 15 - 29 aprile 1992, n. 204, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale dei citati art. 17, primo comma, legge n. 843
del 1978, e art. 15, decreto-legge n. 663 del 1979, nella parte in cui non determinano la
misura della retribuzione oltre la quale diventano operanti l'esclusione e il congelamento
dell'indennità integrativa speciale. Si
riportano i passaggi salienti delle relative motivazioni: Va
premesso che l'art. 99, quinto comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, aveva già
stabilito che la corresponsione dell'indennità integrativa speciale è sospesa
nei confronti del titolare di pensione o di assegno che presti opera retribuita, sotto
qualsiasi forma, presso lo Stato, amministrazioni pubbliche o enti pubblici, anche se
svolgono attività lavorativa. Successivamente,
l'art. 17, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843 ha ampliato tale principio,
disponendo che l'indennità integrativa speciale non è cumulabile con la retribuzione
percepita
in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi, dovendosi comunque
fare salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto
per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti. In
tale quadro normativo si è inserita la disposizione dell'art. 15 del d.l. 30 dicembre
1979, n. 663 (conv. nella legge 29 febbraio 1980, n. 33), la quale ha stabilito che,
nei
confronti dei pensionati con rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi alla data del 31
dicembre 1978, aventi diritto all'indennità integrativa speciale, il divieto di cumulo di
cui al primo comma della legge 21 dicembre 1978, n. 843, si applica limitatamente
agl'incrementi dell'indennità stessa accertati dall'1 gennaio 1979 in poi. Questa
Corte, con la sentenza n. 566 del 1989, ha statuito - nel dichiarare l'illegittimità
costituzionale dell'art. 99, quinto comma, sopra citato, del d.P.R. n. 1092 del 1973 - che
la
diminuzione del trattamento pensionistico complessivo può essere giustificata e
compatibile col principio stabilito dall'art. 36, primo comma, della Costituzione soltanto
se sia correlata ad una retribuzione della nuova attività lavorativa che ne giustifichi
la misura. Con la conseguenza che non sono legittime norme che implichino una
sostanziale decurtazione del complessivo trattamento pensionistico, senza stabilire il
limite minimo dell'emolumento dell'attività esplicata, oltre il quale tale decurtazione
diventa operante. Ne
deriva che, in base al suddetto principio, l'art. 17, primo comma, della legge 21 dicembre
1978, n. 843 e l'art. 15 del d.l. 30 dicembre 1979, n. 663 sono costituzionalmente
illegittimi; il primo di essi ha infatti previsto l'esclusione; il secondo, il
congelamento (nell'importo dovuto al 31 dicembre 1978) dell'indennità integrativa
speciale, per i pensionati che svolgono anche attività di lavoro subordinato, senza
determinare la misura della retribuzione oltre la quale l'esclusione e il congelamento
diventano operanti. Tale determinazione (e quella della relativa decorrenza) spetta al
legislatore e deve esplicarsi in modo da salvaguardare il precetto dell'art. 36, primo
comma, della Costituzione. 4.5.
La
Corte costituzionale, con sentenza 18 27 maggio 1992, n. 232, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 97, primo comma, t.u. 1092 del
1973, nella parte in cui non determina la misura della retribuzione oltre la quale non
compete la tredicesima mensilità. Si
riportano i passaggi salienti delle relative motivazioni: Con
la sentenza n. 566 del 1989, questa Corte ha affermato che, in caso di concorso della
pensione con altra prestazione retribuita, è ragionevole che il legislatore tenga conto
della maggiorazione di compenso derivante al pensionato a seguito della nuova attività e,
dunque, non è di per sé illegittima l'eventuale riduzione del trattamento pensionistico
complessivo. Tuttavia,
tale riduzione può essere giustificata e risultare quindi compatibile col principio
stabilito dall'art. 36, primo comma, della Costituzione, soltanto se è correlata ad una
retribuzione della nuova attività, tale che ne giustifichi la misura. Di
conseguenza, sono illegittime le norme che implicano
una sostanziale decurtazione del complessivo trattamento pensionistico, senza stabilire il
limite minimo dell'emolumento dell'attività esplicata, in relazione alla quale tale
decurtazione diventa operante. Analoghe
enunciazioni sono state poste a fondamento della sentenza n. 204 del 1992, con cui questa
Corte ha dichiarato l'illegittimità degli artt. 17, primo comma, della legge 21 dicembre
1978, n. 843 e 15 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, nella parte in cui non
determinano la misura della retribuzione, oltre la quale diventano operanti l'esclusione e
il congelamento dell'indennità integrativa speciale. La
questione ora all'esame non si sottrae alle stesse rationes
decidendi. Mentre è ragionevole infatti che il legislatore tenga conto del maggior
introito percepito dalla persona titolare di pensione che presti opera retribuita, la
decurtazione del trattamento pensionistico complessivo non può essere disposta, senza
stabilire il limite minimo dell'emolumento dell'attività esplicata, oltre il quale la
decurtazione diventa operante. La determinazione del limite e delle connesse statuizioni,
ivi compresa quella concernente la decorrenza, spetta al legislatore e deve attuarsi in
modo da salvaguardare il precetto dall'art. 36, primo comma, della Costituzione.
4.6.
La
Corte costituzionale, con sentenza 23 giugno 9 luglio 1993, n. 307,
ha pure dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 16 della legge 20 ottobre
1982, n. 773 (Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei
geometri), nella parte in cui non prevede che anche nei confronti del titolare di due
pensioni, di cui una a carico della Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei
geometri, pur restando vietato il cumulo delle indennità integrative speciali, debba
comunque farsi salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto
per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Si
riportano le relative motivazioni: Con
sentenza n. 172 del 1991, questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
dell'art. 17 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria), nella parte in cui non
prevedeva che anche nei confronti del titolare di due pensioni, pur restando vietato il
cumulo delle indennità integrative speciali, dovesse comunque farsi salvo l'importo
corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori
dipendenti. Questione
in tutto analoga a quella sottoposta oggi all'esame è stata dunque già decisa da questa
Corte. Peraltro, come esattamente ha rilevato il giudice a
quo, la decisione non è applicabile al caso di specie, in quanto la legge n. 773 del
1982 costituisce un autonomo sistema normativo, che disciplina specificamente le
prestazioni erogate dalla Cassa geometri, cosicché, la materia sfugge alla normativa
generale di cui agli artt. 17 e 19 della legge n. 843 del 1978, nel testo risultante a
seguito della sentenza n. 172 del 1991. È
di tutta evidenza peraltro che le rationes
decidendi poste a fondamento della richiamata sentenza ricorrono interamente anche con
riguardo al caso prospettato, che si pone con l'altro in un rapporto da specie a genere.
Inoltre la sentenza correggendo l'irragionevolezza della disciplina generale, ha
accentuato il carattere ingiustamente discriminatorio della normativa riguardante il
cumulo con altro trattamento previdenziale della pensione a carico della Cassa nazionale
di previdenza e assistenza dei geometri. A tale disparità di trattamento deve dunque
porsi rimedio con la pronuncia di illegittimità costituzionale nei sensi e con gli
effetti innanzi precisati. 4.7.
La
Corte costituzionale, con sentenza 29 31 dicembre 1993, n. 494, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 99, secondo comma, t.u. 1092
del 1973, nella parte in cui non prevede che, nei confronti del titolare di due pensioni,
pur restando vietato il cumulo delle indennità integrative speciali, debba comunque farsi
salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo
pensioni lavoratori dipendenti. Si
riportano i passaggi salienti delle relative motivazioni: È
da ricordare che sulla materia in esame, successivamente alla sentenza n. 566 del 1989
richiamata dall'ordinanza di remissione, vi sono state altre pronunzie di questa Corte che
hanno notevolmente mutato l'assetto normativo di riferimento. Mentre
l'articolo 99, quinto comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973 riguardava il caso del titolare
di pensione che presti opera retribuita presso lo Stato ovvero presso pubbliche
amministrazioni o enti pubblici, l'ipotesi del titolare di pensione che presti opera
retribuita alle dipendenze di terzi (diversi dalla pubblica amministrazione) è
contemplata dall'articolo 17 della legge 21 dicembre 1978 n. 843, secondo cui l'indennità
integrativa speciale (che accede al trattamento pensionistico) non
è cumulabile con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro alle
dipendenze di terzi. Deve comunque, essere fatto salvo l'importo corrispondente al
trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Quest'ultima disposizione ha subìto il medesimo intervento correttivo apportato dalla
sentenza n. 566 del 1989 al citato articolo 99, quinto comma del d.P.R. n. 1092 del 1973.
Con sentenza n. 204 del 1992, infatti, questa Corte ne ha dichiarato l'incostituzionalità
nella parte in cui non determina la misura della retribuzione oltre la quale (soltanto)
diventino operanti l'esclusione o il congelamento dell'indennità integrativa speciale nei
confronti dei pensionati che prestino opera retribuita alle dipendenze di terzi. Ma,
prima ancora di tale pronunzia, la Corte con la sentenza n. 172 del 1991, aveva esaminato
la diversa questione del divieto di plurima erogazione dell'indennità integrativa
speciale previsto, dall'articolo 99, secondo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973 e
dall'articolo 19, primo comma, della legge n. 843 del 1978 nei confronti di chi sia
titolare di più pensioni. Venne così dichiarata l'illegittimità costituzionale
dell'articolo 17 della legge n. 843 del 1978, nella parte in cui non prevede che (così
come stabilito per il titolare di pensione che presti opera retribuita alle dipendenze di
terzi) anche nei confronti del titolare di due pensioni, pur restando vietato il cumulo
delle indennità integrative speciali, debba comunque farsi salvo l'importo corrispondente
al trattamento minimo di pensione previsto per il fondo pensioni lavoratori dipendenti. La
successiva sentenza n. 307 del 1993 ha esaminato una questione del tutto analoga a quella
decisa con la citata sentenza n. 172 del 1991, ma riferita al regime della previdenza in
favore dei geometri. La Corte, ricorrendo le stesse rationes
decidendi poste a fondamento di tale sentenza, ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'articolo 16 della legge 20 ottobre 1982 n. 773 sulla riforma della
Cassa di previdenza e assistenza a favore dei geometri, nella parte in cui non prevede che
anche nei confronti del titolare di due pensioni, di cui una a carico della Cassa
nazionale di previdenza e assistenza dei geometri, pur restando vietato il cumulo delle
indennità integrative speciali, debba comunque farsi salvo l'importo corrispondente al
trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti. È
di tutta evidenza che le rationes
decidendi poste a fondamento delle due sentenze da ultimo richiamate ricorrono
interamente anche con riguardo alla disposizione qui impugnata. La questione sollevata dal
giudice a quo deve essere quindi accolta nei termini e nei limiti precisati da tali
pronunzie. 4.8.
In
ordine allinterpretazione della citata normativa, come risultante dagli interventi
dei Giudici delle leggi, la Corte dei Conti, con sentenza a Sezioni Riunite, 13
luglio 1994, n. 100, ha affermato la seguente massima: Fino
all'intervento (futuro) del legislatore, espressamente previsto dalla Corte Costituzionale
nelle sentenze nn. 566 del 1989 e 204 del 1992, relative alle declaratorie di
illegittimità costituzionale, rispettivamente dell'art. 99, comma quinto, d.p.r. n. 1092
del 1973 - il quale aveva riguardo alla sospensione dell'i.i.s. nei confronti dei
pensionati che prestavano opera retribuita presso lo Stato, le amministrazioni pubbliche e
gli enti pubblici - e degli artt. 17, comma primo della legge n. 843 del 1978 e 15 del
d.l. n. 663 del 1979, convertito nella legge n. 33/1980, nella parte in cui detti articoli
non determinano la misura della retribuzione oltre la quale diventano operanti
l'esclusione e il congelamento dell'i.i.s., trova applicazione in via analogica, ai sensi
dell'art. 12, comma secondo, delle preleggi, nei confronti di pensionati che svolgono
attività retribuita alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici e di terzi, vietare,
oltre alla duplicazione della indennità integrativa speciale propriamente detta, il
cumulo di questa con altre indennità della stessa natura, pur se diversamente denominata
(art. 2, comma sesto, legge 27 maggio 1959 n. 324). Si
riportano i passaggi salienti delle relative motivazioni: Escluso
che le dette sentenze (n. 566/1989 e n. 204/1992) abbiano il carattere delle sentenze
additive classiche, non rinvenendosi in esse un precetto di immediata imperatività, di
contenuto preciso e definito, suscettibile di far corpo con le norme originarie
modificandone la portata, non si può negare però che esse contengano un
principio avente per destinatario il legislatore a cui rimettono il potere
discrezionale di determinare, nei confronti dei pensionati che prestano opera alle
dipendenze di terzi, il limite minimo dellemolumento, per
lattività esplicata, al di sotto del quale viene dichiarata lillegittimità
costituzionale della sospensione dellindennità integrativa speciale (sent. n. 566
del 1989) od anche con una declaratoria di illegittimità in parte qua (sent. n. 204/1992)
si rimette al legislatore la misura della retribuzione oltre la quale,
soltanto, diventano operanti lesclusione (o lincumulabilità ex art. 17
l. n. 843/1978) e il congelamento al 01.01.1979, previsto dallart. 15 d.l.n.
663/1979 dellindennità integrativa speciale. Tali
sentenze, seguendo un nuovo modello decisorio specie in materia previdenziale,
assimilabile alle sentenze di mera incompatibilità adottate dal Tribunale
costituzionale tedesco, tendono a conciliare le esigenze del controllo di
costituzionalità con quelle della discrezionalità legislativa. Esse
non producono un effetto dellincostituzionalità pronunciata, essendo la loro
applicabilità rinviata al legislatore per procrastinare in futuro gli effetti della
dichiarazione di incostituzionalità medesima. Ma
quid
iuris nellinerzia del legislatore (
). (
)
Nel vuoto normativo succeduto alle declaratorie di incostituzionalità (
) assume
rilevanza, per impedire il prodursi di effetti devianti (in relazione alla funzione
adeguatrice al costo della vita dellunica indennità integrativa speciale da
corrispondere) il ricorso in via analogica, ex
art. 12, comma secondo, delle preleggi, allart. 1, comma quarto, della l. n.
324/1959 tuttora vigente nellordinamento e che pone il divieto di cumulo di due
indennità integrative speciali per la fattispecie di cumulo di impieghi. Ora,
secondo lorientamento della Cassazione (sent. del 23 novembre 1965, n. 2404), << il ricorso allanalogia è consentito
per regolare un caso, non preveduto dalla legge (a cui è da equiparare la fattispecie di
norme incise da declaratoria di incostituzionalità) con la disciplina prevista per un
caso analogo che abbia cioè lo stesso razionale fondamento e consistente in un processo
logico per risalire dalle norme espresse e particolari al principio che le governa
>>. Linterpretazione
sistematica e la coerenza dellordinamento (anche con riguardo al principio
costituzionale di eguaglianza) inducono a ritenere ancora esistente un generale divieto di
cumulo di due indennità integrative speciali, giustificato dalla natura unica
delli.i.s., correlativamente alla sua funzione di adeguamento alle variazioni del
costo della vita e basata su una quota fissa predeterminata ed eguale per tutti, qualunque
sia il vario ammontare concreto del rispettivo trattamento. (
) Ora,
se il divieto di cumulo delle i.i.s. è per la Corte costituzionale un principio da tener
fermo per i titolari di più pensioni, tanto da farne espressa menzione sia nel
dispositivo della sentenza n. 172 del 1991 che in quella più recente n. 494 del 1993, ove
invece venisse riconosciuto prima dellintervento del legislatore, legittimato
a determinare limiti, misura e decorrenza della retribuzione oltre la quale diventano
operanti lincumulabilità, lesclusione e il congelamento dellindennità
integrativa speciale, il cumulo integrale per i pensionati svolgenti anche attività
lavorativa alle dipendenze di terzi (sia pubblici che privati) si vulnererebbe il
principio di ragionevolezza, riconosciuto dal giudice delle leggi col mantenimento del
divieto di cumulo per i titolari di più pensioni (appartenenti questi ultimi ad una
categoria meritevole di maggior tutela e per i quali li.i.s. svolge non solo la
funzione di adeguamento al costo della vita ma anche quella dei bisogni fondamentali della
vita). (
) Come sopra rilevato, per loperatività della permanenza del divieto
di cumulo fino allintervento del legislatore, è da farsi riferimento alla funzione
principale dellindennità assunta come adeguamento al costo della vita,
indipendentemente dalla sua denominazione (indennità integrativa speciale, indennità di
contingenza, indennità di caroviveri), sempreché tale finalità dellindennità sia
la medesima, prescindendo dalla qualità del soggetto beneficiario (dipendente o
pensionato pubblico o privato). 4.9.
La
Corte costituzionale, con sentenza 26 ottobre 7 novembre 1994, n. 376,
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale anche dell'articolo 4 della legge della
Regione Sicilia 24 luglio 1978 n. 17 (Nuove norme per l'adeguamento delle retribuzioni al
costo della vita e per le prestazioni di lavoro straordinario dei dipendenti
dell'Amministrazione regionale) nella parte in cui non prevede che, nei confronti del
titolare di più pensioni o assegni vitalizi, ferma restando la spettanza ad un solo
titolo dell'indennità di contingenza e di ogni altra maggiorazione dipendente
dall'adeguamento al costo della vita, debba comunque farsi salvo l'importo corrispondente
al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti,
nonché nella parte in cui, riguardo al pensionato che presta attività retribuita, non
determina la misura della retribuzione complessiva oltre la quale diventi operante il
divieto di cumulo dell'indennità di contingenza relativa al trattamento pensionistico con
le indennità dirette all'adeguamento al costo della vita del trattamento di attività. Si
riportano i pertinenti passaggi delle motivazioni: 2.
- Il giudice a quo prospetta in realtà due distinte questioni di legittimità
costituzionale, entrambe peraltro rilevanti, essendo stata disposta, nel procedimento al
suo esame, la riunione di un ricorso proposto da un pensionato che svolgeva attività
retribuita con due ricorsi proposti da titolari di due pensioni. Le
questioni stesse sono fondate. È
da ricordare che questa Corte si è pronunziata più volte su entrambe, dichiarando la
parziale illegittimità costituzionale sia di norme della legislazione statale che
stabiliscono il divieto di cumulo di più indennità integrative speciali nel caso di
titolarità di più pensioni sia di altre norme che statuiscono la sospensione
dell'indennità integrativa speciale nei confronti del titolare di pensione o assegno
vitalizio che presti opera retribuita. In
particolare, con la sentenza n. 566 del 1989 la Corte ha ribadito la legittimità in via
di principio della riduzione della pensione nel caso di concorso con altra prestazione
retribuita, ma ha precisato che tale riduzione può essere giustificata e compatibile col
principio stabilito dall'articolo 36, primo comma, della Costituzione, solo
ove sia correlata ad una retribuzione della nuova attività lavorativa che ne giustifichi
la misura. Conseguentemente la pronunzia ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'articolo 99, quinto comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 - che
disponeva la sospensione dell'indennità integrativa speciale nei confronti dei pensionati
che prestavano opera retribuita presso lo Stato, le amministrazioni pubbliche e gli enti
pubblici - in quanto tale norma implicava una sostanziale decurtazione del complessivo
trattamento pensionistico, senza dare alcun rilievo alla misura dell'emolumento ricevuto
per la nuova attività e cioè senza stabilire un limite minimo al di sotto del quale la
percezione di una retribuzione non fosse idonea a determinare la decurtazione del
trattamento pensionistico. Con
la successiva sentenza n. 204 del 1992, la Corte ha esaminato l'articolo 17, primo comma,
della legge 21 dicembre 1978 n. 843, modificato dall'articolo 15 del decreto legge 30
dicembre 1979 n. 663 (convertito nella legge 29 febbraio 1980 n. 33), che avevano ampliato
il divieto di cumulo estendendolo alle ipotesi in cui il pensionato percepisse una
retribuzione in virtù di rapporti di lavoro subordinato con privati, ma avevano imposto
di far comunque salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto
per i lavoratori dipendenti. Le due norme furono dichiarate costituzionalmente illegittime
nella
parte in cui non determinano la misura della retribuzione, oltre la quale diventano
operanti l'esclusione e il congelamento dell'indennità integrativa speciale. Con
sentenza n. 172 del 1991, lo stesso articolo 17 della legge 843 del 1978 è stato poi
dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevedeva anche nei
confronti del titolare di due pensioni - così come invece disponeva per il titolare di
pensione che presta opera retribuita alle dipendenze di terzi - che, pur restando vietato
il cumulo delle indennità integrative speciali, dovesse comunque farsi salvo l'importo
corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il fondo pensioni lavoratori
dipendenti. E la sentenza n. 307 del 1993 ha adottato identica soluzione con riferimento
al sistema normativo delle pensioni erogate dalla Cassa nazionale di previdenza e
assistenza a favore dei geometri. Anche
la sentenza n. 494 del 1993, infine, esaminando l'articolo 99, secondo comma, del d.P.R.
29 dicembre 1973 n. 1092 - secondo cui Al
titolare di più pensioni o assegni l'indennità integrativa speciale compete a un solo
titolo - ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale norma nella
parte in cui non prevede che, nei confronti del titolare di due pensioni, pur restando
vietato il cumulo delle indennità integrative speciali, debba comunque farsi salvo
l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni
lavoratori dipendenti. Secondo
i principi affermati da questa Corte, quindi, la riduzione del trattamento pensionistico
spettante al lavoratore, mediante l'esclusione dell'indennità integrativa speciale ad
esso afferente, in caso di titolarità di più pensioni o di prestazione di attività
retribuita da parte del pensionato, in tanto è compatibile con il dettato costituzionale
- ed in particolare con gli articoli 3 e 36 della Costituzione - in quanto la prestazione
pensionistica o retributiva concorrente sia di ammontare tale da giustificare tale misura.
Specificando
tali principi si è statuito, in primo luogo, che la regola per cui al titolare di più
pensioni l'indennità integrativa speciale compete ad un solo titolo ed è
costituzionalmente legittima solo se e nella misura in cui sia fatto salvo l'importo di
detta indennità eventualmente occorrente a non ridurre la prestazione pensionistica al di
sotto del trattamento minimo I.N.P.S.. In secondo luogo, questa Corte ha stabilito, con
riferimento all'ipotesi del pensionato che presti attività lavorativa retribuita, che la
sospensione o il congelamento dell'indennità integrativa speciale relativa alla pensione
non è legittima ove sia operante qualunque sia l'ammontare della retribuzione percepita,
spettando peraltro alla discrezionalità del legislatore - che non risulta essere stata in
concreto esercitata - stabilire quale sia la soglia retributiva oltre la quale abbia
vigore tale decurtazione. È
evidente che tali rationes
decidendi debbono trovare applicazione anche con riferimento alla censura di
illegittimità costituzionale in esame, posto che le norme regionali impugnate dettano una
disciplina sostanzialmente analoga a quella prevista dalle norme legislative statali che
la Corte ha rettificato con le pronunzie qui ricordate. Le questioni sollevate dal giudice
a quo devono quindi essere accolte nei termini e nei limiti precisati da tali pronunzie. 4.10.
La Corte dei conti, con sentenza a Sezioni Riunite, 11 agosto 1997, n. 39-40/QM,
ha quindi affermato la seguente massima: Successivamente
alla pubblicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 566/89 e n. 402/92, deve
ritenersi ancora vigente, nell'ordinamento giuridico, il divieto di cumulo di due
indennità integrative speciali nei confronti di soggetti che percepiscano trattamenti
pensionistici (o assimilati) - le cui controversie relative ricadano nell'ambito della
giurisdizione della Corte dei conti - e che, contemporaneamente, prestino opera retribuita
presso terzi (sia pubblici che privati). Peraltro,
nelle ipotesi di specie, qualora, per effetto della sospensione dell'indennità
integrativa speciale sulla pensione - in contemporaneo godimento di indennità integrativa
speciale sulla retribuzione - l'ammontare della pensione risulti inferiore al così detto
trattamento minimo della pensione INPS, tale pensione deve essere integrata al
minimo stesso. Si
riportano alcuni significativi passaggi delle relative motivazioni: In
definitiva, questo Collegio ritiene che, fino a quando il legislatore non disponga
diversamente con apposita disciplina, la prestazione da parte del pensionato di opera
retribuita a favore di qualsivoglia datore di lavoro pubblico o privato, non giustifica la
sospensione dell'indennità integrativa speciale sulla pensione, a meno che il soggetto
non percepisca (una seconda) indennità integrativa speciale (o altra indennità
equivalente della stessa natura) sulla retribuzione di attività. In quest'ultimo caso,
l'indennità integrativa speciale sulla pensione non può essere legittimamente
corrisposta salvo il correttivo di cui si dirà in seguito (
). Il
principio aggiunto, elaborato dalla Corte costituzionale, è quindi nel senso che il
soggetto percettore di due pensioni, permanendo il divieto di percepire plurime indennità
integrative speciali, ha pur sempre la garanzia della integrazione al minimo INPS di una
pensione, la cui indennità integrativa speciale sia stata sospesa proprio in dipendenza
del divieto suddetto. Ordunque, il principio di diritto che il Collegio ritiene di dovere
desumere in materia, per ragioni di coerente logica del sistema, attesa la unicità del
complesso normativo, che la salvezza dell'importo corrispondente al così detto minimo
della pensione INPS debba comunque essere garantita in tutte le ipotesi nelle
quali, operando il divieto di cumulo di indennità integrative speciali su più pensioni o
su pensione e stipendio, la pensione stessa risulti inferiore al minimo predetto, in
conseguenza della sospensione della correlativa indennità integrativa speciale. E
ciò correlando sia il contenuto precettivo di cui all'art. 17, c. I della l. n. 843/78,
sia il principio aggiunto di cui alle precitate sentenze della Corte costituzionale n.
172/91 e n. 493/93, nonché di altre sentenze consimili. 4.11.
La
Corte costituzionale, con ordinanza 14 23 dicembre 1998, n. 438, ha
poi dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 1, quarto comma, e 2, sesto e settimo comma, della legge 27
maggio 1959, n. 324 (Miglioramenti economici al personale statale in attività ed in
quiescenza). Si
riportano i passaggi salienti delle relative motivazioni: [RITENUTO]
che tanto la legge n. 324 del 1959 quanto il successivo d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092,
prevedevano che l'indennità integrativa speciale potesse essere percepita una volta sola,
e ciò sia per i pensionati che svolgono un'altra attività, sia per i percettori di due o
più pensioni; che
il divieto di cumulo di due o più indennità integrative speciali deve però ritenersi
venuto meno in forza delle sentenze n. 566 del 1989 e n. 232 del 1992 di questa corte, le
quali hanno dichiarato l'illegittimità costituzionale del divieto generalizzato di cumulo
dell'indennità in questione con altra indennità analoga e con la tredicesima mensilità
nella parte in cui le norme allora impugnate non fissavano un limite al di sotto del quale
tale divieto non può essere operante; che,
perdurando l'inerzia del legislatore, al quale spettava l'individuazione concreta di tale
limite, le Sezioni riunite della Corte dei conti, con sentenza 13 luglio 1994, n. 100/C,
hanno ritenuto di poter colmare la lacuna mediante l'applicazione analogica degli artt. 1
e 2 della legge n. 324 del 1959 e dell'art. 130 del d.P.R. n. 1092 del 1973, riconoscendo
che fino all'intervento (futuro) del legislatore, espressamente previsto dalla Corte
costituzionale nelle sentenze sopra menzionate, deve ritenersi ancora sussistente il
divieto di doppia percezione dell'indennità in questione; che
siffatto orientamento giurisprudenziale appare alla sezione rimettente in palese contrasto
con le citate sentenze di questa Corte (cui vanno aggiunte le sentenze nn. 204 e 494 del
1993), in quanto idoneo a far rivivere, in pratica, le norme già dichiarate
costituzionalmente illegittime; che,
a parere del giudice a
quo questa corte ha il potere di sindacare un'interpretazione giurisprudenziale che
abbia assunto i caratteri del diritto vivente, se la medesima si risolve in una
sostanziale lesione del giudicato costituzionale; (
)
[CONSIDERATO]
che - in base a quanto affermato in altre occasioni (sentenza n. 295 del 1991 e
ordinanza n. 524 del 1990) - non è consentito a questa corte fornire l'interpretazione
autentica o l'eventuale correzione delle proprie precedenti decisioni (nel presente caso
si fa riferimento alle sentenze n. 376 del 1994, n. 494 del 1993, n. 232 del 1992, n. 204
del 1992 e n. 566 del 1989); che
l'art. 254 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, ha espressamente abrogato tutte le norme relative
al trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, vigenti alla
data del 21 dicembre 1973, con eccezione di quelle richiamate nel medesimo testo
unico; che
nella specie l'art. 2, sesto e settimo comma, della legge 27 maggio 1959, n. 324,
attualmente sottoposto a scrutinio è da ritenersi espunto dal sistema, siccome
sostanzialmente trasfuso in altra norma, la quale è già stata colpita da declaratoria di
illegittimità costituzionale in parte qua (v. l'art. 99, secondo e quinto comma, d.P.R.
n. 1092 del 1973, dichiarato costituzionalmente illegittimo con le sentenze n. 566 del
1989 e n. 494 del 1993); né è ammissibile l'esame degli evocati artt. 1, quarto comma,
della legge 27 maggio 1959, n. 324, cit., e 130 del medesimo d.P.R. n. 1092 del 1973,
relativi a fattispecie diverse, dal momento che, rispettivamente, il giudizio a quo non
concerne l'ipotesi di cumulo di impieghi, e l'indennità integrativa speciale non ha più
la caratteristica di effettiva accessorietà (v. le sentenze n. 243 del 1993 e n. 115 del
1990); che
pertanto le questioni sollevate, riguardando norme inesistenti o comunque irrilevanti,
debbono ritenersi manifestamente inammissibili.
4.12.
La
Corte dei conti, con sentenza a Sezioni Riunite, 3 gennaio 2000, n. 1/QM, ha
successivamente affermato la seguente massima: A
seguito della pronuncia di parziale incostituzionalità dell'articolo 99, comma quinto del
D.P.R. n. 1092/1973, che ha censurato la generalizzata riduzione del complessivo
trattamento pensionistico, se motivata unicamente dallo svolgimento di una nuova attività
lavorativa piuttosto che dalla percezione di una determinata retribuzione, il pensionato
che presti opera retribuita presso terzi e che per tale prestazione percepisca, in
aggiunta alla retribuzione, anche l'indennità integrativa speciale o altra indennità
avente analoga funzione, ha diritto a percepire, in aggiunta alla indennità integrativa
sulla retribuzione, anche quella relativa alla pensione, solo se la retribuzione
percepita, al lordo dell'IRPEF e al netto della indennità integrativa speciale, non
superi il limite corrispondente all'importo reddituale massimo annualmente stabilito per
la sussistenza della condizione economica di 'nullatenenza' dei congiunti ai fini
della riversibilità delle pensioni ordinarie. Qualora
la retribuzione come sopra calcolata superi il limite indicato, l'indennità integrativa
speciale sulla pensione dovrà essere sospesa in applicazione del c.d. divieto di cumulo
della doppia indennità di cui al sopraccitato articolo 99, comma quinto del D.P.R. n.
1092/1973, norma già dichiarata parzialmente incostituzionale per l'omessa previsione di
una soglia retributiva, e che, per la parte residua, non è stata colpita da censura di
incostituzionalità ed opera tuttora nell'ordinamento, con il correttivo della
applicazione della soglia retributiva come sopra individuata. Si
riportano alcuni significativi passaggi delle relative motivazioni: La
circostanza che il legislatore non abbia (finora) provveduto a fissare esplicitamente la
soglia di reddito, al di sotto della quale soltanto è consentito l'integrale cumulo delle
indennità integrative speciali, non può essere intesa nel senso che egli abbia inteso
prescindere da tale fissazione, consentendo un cumulo indiscriminato, in quanto una tale
eventuale scelta (sia pure implicita) sarebbe contrastante con l'indicazione della Corte
Costituzionale, che in più occasioni ha ribadito la sussistenza di un limite. L'inerzia
del legislatore può invece essere intesa come presa d'atto della sussistenza
nell'ordinamento di principi e criteri enucleabili dal giudice nell'esercizio della sua
funzione giurisdizionale, consistente proprio nella individuazione della regola di
comportamento da applicare alle singole fattispecie concrete portate al suo esame. La
pronuncia sulla questione di massima rimessa a queste Sezioni Riunite potrebbe anche
fermarsi a questo punto; il collegio ritiene tuttavia, in considerazione della esigenza di
rimeditazione della precedente pronuncia 39-40/97 espressamente rappresentata dalla
Sezione remittente, di doversi pronunciare anche sul criterio concreto cui fare
riferimento in sostituzione di quello, non apparso soddisfacente, rappresentato
dall'aggancio al c.d. minimo
INPS. Le
ragioni per cui quel criterio non è soddisfacente sono molteplici, ma possono
sostanzialmente riassumersi nelle seguenti: si tratta di un limite che la stessa Corte
Costituzionale ha ritenuto riferibile alla ipotesi di cumulo di pensioni, demandando al
legislatore la scelta di quello (evidentemente diverso) da applicare al cumulo
pensione-trattamento di attività, si tratta di una soglia di pensione e non di
retribuzione collegata ad una prestazione lavorativa in atto; si tratta di un criterio
contenuto in una disposizione di legge dichiarata già (per due volte e sotto due diversi
profili) incostituzionale. Queste
Sezioni Riunite si ritengono dunque tenute ad indicare un altro e diverso criterio, la cui
ricerca non può prescindere dalla considerazione della particolare natura e funzione
della indennità di cui si tratta, la quale, benchè recentemente divenuto elemento
retributivo in quanto inglobata nella retribuzione ed assoggettata a ritenuta
contributiva, è stata per lungo tempo (come si è già ricordato) assegno accessorio,
finalizzato precipuamente a compensare il rincaro del costo della vita, essendo nel suo
concreto ammontare influenzato dal variare degli indici relativi. Se
così è, appare non irrazionale legare le vicende di tale indennità (almeno, fino al
momento in cui essa è stata assegno accessorio) ad un parametro monetario certo, se pure
variabile di anno in anno in relazione proprio al variare del costo della vita, idoneo ad
esprimere quello stato di indigenza che, ove sussistente, può giustificare la
cumulabilità integrale pensione/retribuzione e, una volta superato, può all'inverso
legittimare la sospensione dell'indennità integrativa speciale sulla pensione. Tale
parametro, dovendo la regola essere enucleata dall'ordinamento esistente e,
preferibilmente, dall'ordinamento pensionistico, può essere desunto, con i necessari
adattamenti, dalle disposizioni di legge e dalle correlative disposizioni ministeriali di
attuazione che fissano la soglia di reddito cui va ancorato il concetto di
"nullatenenza", ai fini della fruizione della pensione di riversibilità da
parte degli orfani maggiorenni e dei collaterali inabili del pensionato statale deceduto. La
soglia di reddito al di sopra della quale il cumulo resta tuttora vietato deve essere poi
riferita, al fine che ne occupa, al solo reddito retributivo di attività lavorativa cui
accede l'indennità integrativa speciale (o altra indennità equivalente), al lordo delle
ritenute erariali e previdenziali, ma con esclusione dell'indennità stessa: e ciò, per
l'esigenza di non vanificare la concreta applicabilità del criterio indicato, dal momento
che l'inclusione della indennità integrativa speciale porterebbe sempre e comunque
l'importo della soglia retributiva ben oltre il valore della soglia di nullatenenza,
richiesto ai congiunti per beneficiare della riversibilità delle pensioni ordinarie. Conferma
tale conclusione la considerazione che un livello retributivo di modesto ammontare (quale
è indiscutibilmente quello che si ragguaglia alla soglia di nullatenenza
sopraddetta) rende evidente la necessità di adeguare il reddito con la fruizione di un
assegno integrativo che tenga conto dell'incremento del costo della vita, giustificando,
quindi, il permanere del cumulo delle indennità (sulla pensione e sulla retribuzione);
laddove, invece, il superamento di quella soglia, sintomo di una attenuata sensibilità
alla suddetta esigenza adeguatrice, rende ragionevole la sospensione dell'indennità sulla
pensione (ferma restando, ovviamente, la percezione di quella spettante sulla
retribuzione). 4.13.
Successivamente
la Corte costituzionale, con sentenza 15 21 novembre 2000, n. 516, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale della tabella O, lettera b), terzo comma, della
legge della Regione Siciliana 29 ottobre 1985, n. 41 (Nuove norme per il personale
dell'amministrazione regionale), nella parte in cui non determina la misura del
trattamento complessivo oltre il quale diventi operante, per i titolari di pensioni ed
assegni vitalizi, il divieto di cumulo della indennità di contingenza ed indennità
similari. Si
riportano i passaggi più significativi delle relative motivazioni: Preliminarmente
deve essere sottolineato che la norma contestata è contenuta in una disposizione
formalmente distinta da quelle su cui è già intervenuta una dichiarazione di
illegittimità costituzionale, per cui anche se ha un contenuto equivalente, deve
ritenersi efficace ed operante fino a che non sia abrogata o dichiarata costituzionalmente
illegittima (
). Deve
ritenersi che un divieto generalizzato di cumulo di indennità di contingenza (o
indennità equivalenti nella funzione di sopperire ad un maggior costo della vita) sia
illegittimo dal punto di vista costituzionale quando, in presenza di diversi trattamenti a
titolo di attività di servizio o di pensione (ovviamente quando non vi sia una
incompatibilità), non sia previsto (v. sentenza n. 566 del 1989; n. 376 del 1994) un
ragionevole limite minimo di trattamento economico complessivo (o altro sistema con un
indice rapportato alle esigenze di una esistenza libera e dignitosa del
lavoratore-pensionato e della sua famiglia o del pensionato con pluralità di posizioni
assicurative), al di sotto del quale il divieto debba essere necessariamente escluso. Giova
chiarire che l'illegittimità costituzionale non deriva dal divieto di cumulo, di per sé
non incostituzionale in relazione alla originaria funzione della indennità di contingenza
(o similare) come elemento aggiuntivo (correlato a percentuale di stipendio o pensione) e
separato dalla retribuzione o pensione, con finalità di adeguarla ad un livello minimo
rispetto alle variazioni del costo della vita: ma si verifica in presenza di divieto di
cumulo di indennità di contingenza (o similare) generalizzato, cioè senza che sia
fissato un limite minimo o trattamento complessivo per le attività alle quali si
riferisce, al di sotto del quale non debba operare il divieto stesso. D'altro
canto, spetta al legislatore la scelta tra diverse soluzioni, ferma l'esigenza di un
equilibrio finanziario del sistema retributivo e pensionistico, purché sia rispettata
l'esistenza dignitosa del lavoratore-pensionato, con possibilità di distinguere la
disciplina del cumulo anche con ragionevoli differenziazioni temporali, collegate alla
diversa nuova natura e funzione della indennità anzidetta e alla progressiva
trasformazione - anche per effetto del conglobamento pensionistico - della incidenza del
problema a partire dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724. 4.14.
Al
contempo la medesima Corte Costituzionale, con ordinanza 15 21 novembre
2000, n. 517, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 2, settimo comma, della legge 27 maggio 1959, n.
324 (Miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescenza) e 130,
ultimo comma, del citato t.u. 1092 del 1973, sollevata, in riferimento all'art. 36 della
Costituzione, dalla Corte dei conti. Si
riportano i passaggi più significativi delle relative motivazioni: [RITENUTO]
che il giudice a quo dopo una breve rassegna delle sentenze già pronunciate in
materia dalla Corte dei conti, anche in sezioni riunite, conclude che, in forza di varie
disposizioni vigenti, sarebbe da ritenere sussistente, tuttora, nell'ordinamento, il
divieto di cumulo in presenza di due o più retribuzioni o di due o più trattamenti di
quiescenza ovvero di retribuzione e pensione (art. 1, quarto comma, della legge n. 324 del
1959; art. 99, secondo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973; art. 2, settimo comma, della
legge n. 324 del 1959; art. 17 della legge n. 843 del 1978 ed art. 15 del d.-l. n. 663 del
1979, convertito in legge n. 33 del 1980); che
- sottolinea il giudice rimettente - l'orientamento giurisprudenziale delle sezioni
riunite della stessa Corte dei conti, favorevole al riconoscimento della esistenza
nell'ordinamento del divieto di cumulo di due o plurime indennità integrative su pensione
e retribuzione, costituisce il diritto
vivente e ne chiede, quindi, la verifica sul piano costituzionale; che,
sempre secondo il giudice rimettente, perdurando l'inerzia del legislatore, al quale
spettava l'individuazione concreta del limite al di sotto del quale tale divieto non può
essere operante, riprenderebbe vigore l'art. 2, settimo comma, della legge n. 32 del 1959,
che pone, in termini generali, il divieto di cumulo delle indennità integrative speciali;
ne deriverebbe violazione dell'art. 36 della Costituzione, in quanto l'indennità
integrativa costituirebbe l'ammontare minimo necessario per far fronte alle normali
esigenze di vita, cosicché non potrebbe essere legittimamente negata o sospesa;
(
) [CONSIDERATO]
che il giudice rimettente muove da un erroneo presupposto secondo cui persisterebbe,
nell'ordinamento vigente, un divieto generale di cumulo tra due indennità integrative
speciali su pensioni o retribuzioni, secondo un asserito diritto vivente discendente da
sentenze delle Sezioni riunite della Corte dei conti risalenti al 1994 e al 1997, laddove,
invece, una tale interpretazione doveva e deve ancora oggi - nonostante la sopravvenuta
sentenza delle Sezioni riunite della stessa Corte 3 gennaio 2000, peraltro non seguita da
numerose e più recenti sentenze nelle diverse sedi regionali e centrali - ritenersi
tutt'altro che maggioritaria o prevalente. Ne consegue che tra le diverse interpretazioni
sulla persistenza del divieto, il giudice poteva scegliere una interpretazione diversa, da
quella che lo stesso giudice dimostra di ritenere incostituzionale; che
il giudice a
quo non tiene conto delle conseguenze ricollegabili alla cessazione di efficacia - a
seguito delle sentenze n. 566 del 1989 e n. 232 del 1992 di questa Corte - del divieto
generalizzato di cumulo dell'indennità in questione con altra indennità identica o
analoga contenuto nelle norme statali che prevedevano tale divieto, ma non fissavano un
limite al di sotto del quale tale divieto non poteva essere operante; che
il legislatore - giova sottolineare - non è affatto tenuto, sul piano della
costituzionalità, a seguire la via obbligata del divieto di cumulo tra indennità
integrative speciali derivanti da trattamenti di pensione o da prestazioni lavorative,
essendogli consentita una serie di soluzioni diverse, ferma l'esigenza di un equilibrio
finanziario del sistema retributivo-pensionistico; che
un divieto di cumulo ormai caducato non può rivivere, sotto forma di interpretazione,
senza un intervento del legislatore, cui deve restare la discrezionalità della scelta tra
le diverse soluzioni, anche con differenziazioni temporali collegate alla diversa nuova
natura dell'indennità anzidetta, in relazione al conglobamento pensionistico e alla
diminuita incidenza del problema a partire dal 1994 (legge 23 dicembre 1994, n. 724); che
dalla giurisprudenza della Corte emerge il principio che la soluzione esclusa sul piano
della legittimità costituzionale è solo quella del divieto generalizzato di cumulo di
indennità integrativa speciale non accompagnato da una previsione legislativa di un
limite al di sotto del quale sia preclusa l'operatività del divieto; che,
per altro riguardo, a seguito del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, la disposizione sul
cumulo della indennità contenuta nell'art. 2, settimo comma, della legge 27 maggio 1959,
n. 324 (sostituito dall'art. 4 del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1081) è da ritenersi
espunta dal sistema per abrogazione (ordinanza n. 438 del 1998), in base alla clausola
abrogativa generale contenuta nell'art. 254 dell'anzidetto d.P.R n. 1092 del 1973, nonché
a seguito di sostanziale trasfusione in altra norma (art. 99, commi secondo e quinto,
dello stesso d.P.R.), contenente disciplina completa riguardo all'anzidetto cumulo,
dichiarata poi costituzionalmente illegittima con le citate sentenze n. 566 del 1989 e n.
494 del 1993; che
l'altra disposizione denunciata, ossia l'art. 130, ultimo comma, del d.P.R. n. 1092 del
1973, non ha un contenuto autonomo e presuppone l'esistenza di un divieto di cumulo valido
ed operante e non può riguardare ormai l'indennità integrativa speciale, per cui non ha
un legame attuale con il preteso divieto di cumulo della stessa indennità, ed è quindi
irrilevante ai fini della questione prospettata; che
pertanto la questione sollevata deve ritenersi, sotto ogni profilo, manifestamente
inammissibile. 4.15.
In
relazione alle nuove pronunce della Consulta, la Corte dei conti, con sentenza a
Sezioni Riunite 11 luglio 2003, n. 14/QM, ha affermato
la seguente massima: 1) in
ipotesi di fruizione di doppio trattamento di pensione non è consentito il cumulo della
indennità integrativa speciale; 2)
il
titolare di due pensioni ha diritto a percepire la indennità integrativa speciale
sulla seconda pensione soltanto nei limiti necessari per ottenere lintegrazione
della pensione sino allimporto corrispondente al trattamento minimo previsto per il
Fondo pensioni lavoratori dipendenti (c.d. minimo I.N.P.S.). Si
riportano i passaggi salienti delle relative motivazioni: Nessuno
dubita che la prima sentenza in materia (la n. 172 del 1991) diversamente dalla n.
566 del 1989 sullipotesi di cumulo della indennità integrativa speciale su pensione
e retribuzione sia una tipica sentenza additiva. In effetti la Corte
costituzionale, valutando lart. 17 della legge n. 843 del 1978, lo ha ritenuto
illegittimo in quanto mancante della previsione di salvaguardia del cosiddetto minimo
I.N.P.S. per lipotesi del titolare di due pensioni; salvaguardia che era, invece,
prevista per il titolare di pensione che presti opera retribuita presso terzi. Dopo la
sentenza n. 172 del 1991, quindi, lart. 17, 1° comma, della legge n. 843 del 1978
conteneva due disposizioni perfettamente distinguibili: luna - riguardante
lindennità integrativa speciale nellipotesi di pensione più retribuzione -
introdotta direttamente dal legislatore; e laltra - disciplinante lindennità
integrativa speciale nellipotesi di pensione più pensione - che il legislatore
avrebbe dovuto prevedere fin dallorigine per evitare la pronuncia di
incostituzionalità e che il giudice delle leggi ha aggiunto affinchè
la norma recuperasse la sua conformità ai principi costituzionali. Ciò
posto, non può ritenersi che la sentenza n. 204 del 1992 abbia travolto lintero
primo comma dellart. 17 della legge n. 843 del 1978. Ed, invero, la declaratoria di
incostituzionalità contenuta in detta sentenza riguarda espressamente una parte del
ripetuto art. 17; e ciò si evince letteralmente dal dispositivo della pronuncia, ove è
dichiarata lillegittimità di tale articolo nella
parte in cui non determina(no) la misura della retribuzione, oltre la quale diventa(no)
operante(i) lesclusione (e il congelamento) della indennità integrativa
speciale. Pertanto, solo relativamente a tale parte (riguardante lipotesi
del pensionato che presta opera retribuita) la sentenza n. 204 del 1992 ha un effetto di
annullamento, restando ferma la disposizione aggiunta con la sentenza
n. 172 del 1991 sullipotesi di doppia pensione. Del resto, la sentenza di cui si
discute è volta palesemente ad uniformare la normativa in materia di cumulo della i.i.s.
in caso di pensione più retribuzione percepita alle dipendenze di terzi, recata
dallart. 17 della legge n. 843 del 1978, a quanto stabilito dalla stessa Corte
costituzionale con la sentenza n. 566 del 1989 sullart. 99, 5° comma, del D.P.R. n.
1092 del 1973 per lipotesi di i.i.s. su pensione e retribuzione percepita alle
dipendenze dello Stato o di altri enti pubblici. Se
la sentenza n. 172 del 1991 è pacificamente additiva, non si vede come possa non
qualificarsi parimenti additiva la sentenza n. 494 del 1993 con la quale è stato
dichiarato illegittimo lart. 99, comma 2, del D.P.R. n. 1092/1973. In effetti, il
dispositivo è identico a quello utilizzato nella sentenza n. 172/1991: lart. 99,
2° comma, è dichiarato incostituzionale nella
parte in cui non prevede che, nei confronti del titolare di due pensioni, pur restando
vietato il cumulo delle indennità integrative speciali, debba comunque farsi salvo
limporto corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo
pensioni lavoratori dipendenti. E, nella motivazione, la Corte costituzionale
evidenzia che si tratta di questione identica a quella decisa con la sentenza n. 172 del
1991 e con la sentenza n. 307 del 1993 riguardante lart. 16 della legge n. 773 del
1982 sullipotesi di doppia pensione di cui una a carico della Cassa nazionale di
previdenza ed assistenza dei geometri. Quindi, la sentenza n. 494 del 1993 ha avuto
leffetto di aggiungere allart. 99, 2° comma, del D.P.R. n. 1092 del 1973 la
salvaguardia del trattamento minimo I.N.P.S. nei confronti del titolare di due pensioni,
fermo restando il divieto di cumulo della i.i.s. previsto dallo stesso art. 99, 2° comma,
nella sua originaria formulazione. In
sostanza, è fuor di dubbio che la Corte costituzionale abbia tenuto ben distinta
lipotesi di cumulo della i.i.s. su pensione e retribuzione da quella della doppia
pensione, emettendo nel primo caso sentenze di mero annullamento e, nel secondo caso,
sentenze additive che hanno avuto leffetto di estendere alle disposizioni recanti il
divieto di cumulo della i.i.s. nei confronti del titolare di due pensioni il principio
della salvaguardia del minimo I.N.P.S. contenuto nellart. 17, 1° comma, della legge
n. 843 del 1978. Di
ciò si ha indiscutibile conferma nella sentenza n. 376 del 1994, concernente lart.
4 della legge della Regione Sicilia 24 luglio 1978, n. 17. Ed, infatti, esaminando la
disposizione che stabiliva il divieto di cumulo di più indennità di contingenza con una
norma a valenza generale - essendo espressamente riferita sia al titolare di più pensioni
sia al pensionato che svolga attività lavorativa alle dipendenze di altre amministrazioni
- il giudice delle leggi ricostruisce analiticamente il percorso che ha condotto alle
diverse declaratorie di incostituzionalità in materia di indennità integrativa speciale
e, confermando le rationes
decidendi cui si era ispirata per la valutazione di analoghe norme statali, formula un
dispositivo di illegittimità costituzionale ove vengono nettamente distinte le due
ipotesi. E, cioè, dichiara lillegittimità costituzionale
dellarticolo 4
nella parte in cui non prevede che, nei confronti del titolare
di più pensioni o assegni vitalizi, ferma restando la spettanza ad un solo titolo
dellindennità di contingenza
, debba comunque farsi salvo limporto
corrispondente al trattamento minimo previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti,
nonchè nella parte in cui, riguardo al pensionato che presta attività retribuita, non
determina la misura della retribuzione complessiva oltre la quale diventi operante il
divieto di cumulo dellindennità di contingenza relativa al trattamento
pensionistico con le indennità dirette alladeguamento del costo della vita del
trattamento di attività. Appare
palese la valenza di tale pronuncia, che scindendo nettamente le ipotesi
disciplinate dallart. 4 della legge regionale n. 17 del 1978 annulla la norma
sul divieto di cumulo dellindennità di contingenza per il pensionato che presta
opera retribuita ed aggiunge la salvaguardia del minimo I.N.P.S. alla norma che dispone
identico divieto per il titolare di più pensioni. E chiaro, in sostanza, che la
Corte costituzionale pur in presenza di una disposizione che non distingueva tra le
due ipotesi ha inteso confermare lindirizzo fino ad allora seguito di una
disciplina differenziata per il caso della pensione più retribuzione rispetto a quello
della doppia pensione. E ciò si giustifica, innanzitutto, con il fatto che la
salvaguardia del minimo I.N.P.S. era stata introdotta dal legislatore del 1978
(allart. 17, 1° comma, della legge n . 843) e, quindi, la Corte costituzionale ha
reperito nellordinamento vigente il parametro da applicare nellipotesi di
duplice pensione; in ogni caso, la distinzione è in linea con quanto reiteratamente
affermato dalla stessa Corte costituzionale sulla diversa tutela del pensionato rispetto
al lavoratore con riguardo ai principi contenuti, rispettivamente, negli artt. 38 e 36
della Costituzione. Nessun
elemento contrario allorientamento fin qui enunciato emerge dallordinanza n.
438 del 1998, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le
questioni di incostituzionalità sollevate dalla Sezione siciliana nei riguardi degli
artt. 1, 4° comma, e 2, 6° e 7° comma, della legge n. 324 del 1959. In tale pronuncia
si rinvengono, infatti, valutazioni in ordine alla non vigenza delle norme contestate per
essere state abrogate dallart. 254 del D.P.R. n. 1092 del 1973, senza che venga
fatto cenno alcuno alla natura asseritamente non additiva delle sentenze emesse in materia
di i.i.s. su due pensioni. E bene rammentare, del resto, che lordinanza è
stata emessa su una questione di illegittimità costituzionale riguardante lipotesi
del pensionato che presta opera retribuita e, quindi, anche sotto tale profilo non può
offrire spunti sulla diversa questione della doppia pensione. In ogni caso, il richiamo al
secondo ed al quinto comma dellart. 99 del D.P.R. n. 1092 del 1973 è chiaramente
inteso ad evidenziare che, in realtà, le norme presuntivamente incostituzionali, erano
state espunte dallordinamento siccome
trasfuse in altra norma, la quale è già stata colpita da declaratoria di
incostituzionalità in parte qua. Diversa
e più articolata è la problematica derivante dalla sentenza n. 516 del 2000 che, ad un
primo approssimativo esame, potrebbe offrire qualche spunto alla tesi del venir meno del
divieto di cumulo della i.i.s. in entrambe le ipotesi di pensione più retribuzione e di
doppia pensione, almeno per quanto concerne i trattamenti pensionistici che traggono
titolo dalla normativa siciliana. In effetti, la sentenza che è di mero
annullamento riguarda la disposizione recata dalla Tab. O, lett. B, 3° comma,
della legge della Regione siciliana n. 41 del 1985 che sanciva il divieto di cumulo della
indennità di contingenza sia nel caso di pensione più retribuzione che in quello di
pensione più pensione; e la disposizione è stata dichiarata illegittima nella
parte in cui non determina la misura del trattamento complessivo oltre il quale diventi
operante, per i titolari di pensioni ed assegni vitalizi, il divieto di cumulo della
indennità di contingenza ed indennità similari. Sul
punto va, innanzitutto, evidenziato che la norma colpita da declaratoria di
incostituzionalità riproduceva pedissequamente la disposizione recata dallart. 4
della legge siciliana n. 17 del 1978, oggetto della sentenza costituzionale n. 376 del
1994 (al
titolare di più pensioni o assegni vitalizi lindennità di contingenza o comunque
ogni maggiorazione dipendente dalladeguamento al costo della vita compete ad un solo
titolo e non è cumulabile con altre indennità derivanti da forme di adeguamento al costo
della vita, connesse a trattamenti di attività di servizio o di quiescenza erogati da
altri enti o amministrazioni, salvo il diritto di opzione per il trattamento più
favorevole). Non è inutile rilevare che tale riproduzione trova la sua ragion
dessere nel fatto che la legge reg. n. 17 del 1978 contiene norme per
ladeguamento delle retribuzioni al costo della vita, mentre la legge reg. n. 41 del
1985, nel dettare nuove norme per il personale dellamministrazione regionale,
stabilisce allart. 34 mediante rinvio alla Tabella O annessa alla stessa
legge il trattamento economico fondamentale spettante a detto personale; ed,
appunto, nella Tabella O, alla lettera B, 3° comma, è ripetuta la norma già contenuta
nellart. 4 della precedente legge n. 17/1978 sulla non cumulabilità della
indennità di contingenza; norma che, ove fosse stata richiamata mediante rinvio
allart. 4, avrebbe subito automaticamente le sorti di questo anche relativamente
agli effetti di annullamento ed additivi prodotti dalla sentenza n. 376 del 1994. In ogni
caso, trattandosi di disposizione ripetitiva di altra dichiarata incostituzionale, su di
essa il giudice delle leggi avrebbe potuto estendere dufficio il sindacato di
costituzionalità ai sensi dellart. 27 della legge n. 87 del 1953 - con
leffetto di estendere alla norma contenuta nella legge del 1985 il duplice
dispositivo recato dalla sentenza n. 376 del 1994 nei riguardi dellart. 4 della
legge reg. n. 17/1978. Ciò
posto, è significativo rilevare che nelle ordinanze di remissione si dà atto che la
norma del 1985 è tuttora vigente ed applicabile nonostante le declaratorie di
incostituzionalità che hanno riguardato sia lart. 99, commi 2 e 5, del D.P.R. n.
1092 del 1973 sia lart. 4 della legge reg. n. 17/1978. E tale assunto viene
condiviso dalla Corte costituzionale che, nel preambolo della sentenza n. 516 del 2000,
afferma trattarsi di disposizione
formalmente distinta da quelle su cui è già intervenuta una dichiarazione di
illegittimità costituzionale, per cui anche se ha un contenuto equivalente, deve
ritenersi efficace ed operante fino a che non sia abrogata o dichiarata costituzionalmente
illegittima. Quindi, il giudice delle leggi nel presupposto
dellattuale vigenza di una norma che riproduce il divieto generalizzato di cumulo
della indennità di contingenza già ritenuto illegittimo con sentenze di annullamento o
con sentenze additive dichiara lillegittimità costituzionale della norma
stessa con la formula tipica dellannullamento della disposizione incostituzionale. La
sentenza n. 516 del 2000 determina, pertanto, il venir meno della efficacia della
disposizione recata dalla Tab. O, lett. B, 3° comma, della legge della Regione siciliana
n. 41 del 1985, con leffetto che nellordinamento giuridico della Sicilia torna
ad acquistare forza espansiva e cogente la disposizione di cui allart. 4 della legge
n. 17 del 1978, come manipolata
- relativamente allipotesi della doppia pensione - dalla sentenza costituzionale n.
376 del 1994; accanto a tale norma di settore mantengono la loro inalterata efficacia
lart. 17, 1° comma, della legge n. 843 del 1978 come manipolato
dalla sentenza costituzionale n. 172 del 1991 e lart. 99, 2° comma, del D.P.R. n.
1092 del 1973 come manipolato dalla sentenza costituzionale n. 494 del
1993. Quindi, a ben riflettere, la sentenza n. 516 del 2000, colpendo con declaratoria di
incostituzionalità la norma del 1985, non fa che confermare - anche per le posizioni
previdenziali traenti titolo dalla normativa siciliana - la vigenza del divieto di cumulo
della indennità integrativa speciale nellipotesi di due pensioni, integrato dalla
salvaguardia del trattamento minimo erogato dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Pochi
cenni sono sufficienti per evidenziare che il quadro normativo sopra descritto non è
posto in dubbio dallordinanza n. 517 del 2000, ove la Corte costituzionale
nuovamente adita sulla questione del divieto di cumulo della indennità integrativa
speciale su pensione e retribuzione che si assumeva tuttora vigente ai sensi
dellart. 2, 7° comma, della legge n. 324 del 1959 e dellart. 130, ultimo
comma, del D.P.R. n. 1092 del 1973 torna a ribadire (come già nellordinanza
n. 438 del 1998) che a seguito delle sentenze n. 566 del 1989 e n. 232 (rectius 204) del
1992 è venuto meno il divieto generalizzato di cumulo della i.i.s. contenuto
nelle norme statali che prevedevano tale divieto, ma non fissavano un limite al di sotto
del quale tale divieto non poteva essere operante; ed evidenzia nuovamente (come
già nellordinanza n. 438 del 1998) che la disposizione recata dallart. 2, 7°
comma, della legge n. 324 del 1959 è da ritenersi espunta dal sistema per abrogazione ai
sensi dellart. 254 del D.P.R. n. 1092 del 1973, nonché a seguito di sostanziale
trasfusione in altra norma (art. 99, commi 2° e 5°, dello stesso D.P.R.), contenente
disciplina completa sul cumulo della i.i.s., dichiarata poi costituzionalmente illegittima
con le sentenze n. 566 del 1989 e n. 494 del 1993. In
particolare, nessun elemento contrario si rinviene nel richiamo alla inesistenza di un
divieto generalizzato di cumulo della i.i.s.; e ciò nella considerazione che, in effetti,
un divieto di cumulo non esiste più in forma generalizzata essendo venuto meno in
virtù di sentenze di mero annullamento per lipotesi del pensionato che
presti opera retribuita ed essendo confermato con la salvaguardia del minimo I.N.P.S. nei
riguardi del soggetto che percepisca due pensioni. Né, tanto meno, ha una qualche valenza
ermeneutica contraria il riferimento alla declaratoria di incostituzionalità che ha
colpito le norme contenute nei commi 2 e 5 dellart. 99 del D.P.R. n. 1092/1973; al
riguardo è sufficiente rilevare che anche le sentenze additive
(quale quella che ha riguardato il 2° comma dellart. 99) non diversamente
dalle sentenze di mero annullamento - sono sentenze di accoglimento e, quindi, pronunce
con le quali viene dichiarata lillegittimità costituzionale della norma deferita.
E, quindi, evidente che il solo richiamo a declaratorie di incostituzionalità non
è sufficiente a far ritenere che la Corte costituzionale intendesse dare una nuova chiave
di lettura alle pronunce rese in materia di i.i.s. nellipotesi di doppia pensione;
pronunce che come si è detto sono chiaramente ed inequivocabilmente additive. Nessun
ulteriore elemento di valutazione può, infine, essere desunto dalla recente ordinanza n.
179 del 2003, che ha dichiarato inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni
sollevate dalla Sezione dappello siciliana sullart. 99, 2° comma, del D.P.R.
n. 1092 del 1973. In
definitiva, per tutte le considerazioni sopra esposte, ritengono queste Sezioni Riunite
che in ipotesi di fruizione di doppio trattamento di pensione è vietato il cumulo della
indennità integrativa speciale; il titolare di due pensioni ha, peraltro, diritto a
percepire la indennità integrativa speciale sulla seconda pensione nei limiti necessari
per ottenere lintegrazione della pensione sino allimporto corrispondente al
trattamento minimo previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Spetta
al giudice di merito valutare gli effetti del cosiddetto conglobamento della indennità
integrativa speciale nella pensione disposto dallart. 15, comma 3, della legge n.
724 del 1994. 4.16.
La
Corte Costituzionale, con ordinanza 19 23 maggio 2003, n. 179, ha poi
dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale
del citato art. 99, secondo comma, t.u. 1092 del 1973, sollevata, in riferimento agli
artt. 3 e 38 della Costituzione, dalla Corte dei conti. Si
riportano i passaggi salienti delle relative motivazioni: [RITENUTO]
che, chiamato a decidere sull'appello proposto dall'INPDAP avverso la sentenza di primo
grado, il giudice a quo osserva che è necessario affrontare il problema del cumulo delle
indennità integrative speciali nel caso di titolarità di più trattamenti pensionistici,
regolato dalla norma impugnata e già oggetto di una declaratoria di illegittimità
costituzionale con la sentenza n. 494 del 1993 nella quale questa Corte, nel fare salvo il
diritto del pensionato all'adeguamento al trattamento minimo INPS della seconda pensione,
ha peraltro mantenuto fermo il divieto di cumulo generalizzato delle indennità
integrative speciali; che
anche nella successiva sentenza n. 516 del 2000, del resto, questa Corte ha chiarito che
l'illegittimità costituzionale non deriva dal divieto di cumulo in sé, bensì dalla
mancata fissazione di un limite di trattamento complessivo al di sotto del quale il
divieto di percezione di una doppia indennità non deve operare; che
nel dispositivo di quest'ultima sentenza la Corte remittente ravvisa una diversità
rispetto alla precedente sentenza n. 376 del 1994, dettata in materia sostanzialmente
identica; mentre nella più lontana, infatti, è stata dichiarata l'illegittimità
costituzionale di una legge regionale siciliana nella parte in cui non prevedeva, in caso
di duplicazione dell'indennità in questione su più pensioni o assegni vitalizi, la
salvezza dell'importo del trattamento minimo previsto dall'INPS, la più recente sentenza
n. 516 del 2000 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di un'altra legge regionale
siciliana (di contenuto pressoché identico) «nella
parte in cui non determina la misura del trattamento complessivo oltre il quale diventi
operante, per i titolari di pensioni ed assegni vitalizi, il divieto di cumulo della
indennità di contingenza ed indennità similari»; che
in base a quest'ultima sentenza, dunque, al giudice a
quo pare che la decurtazione dell'indennità integrativa speciale in presenza di più
trattamenti pensionistici goduti da dipendenti pubblici sia da ritenere illegittima «anche
quando sia salvaguardata l'integrazione al minimo INPS»; che
il remittente, pertanto, chiede che la norma impugnata venga dichiarata costituzionalmente
illegittima nella parte in cui non determina la misura del trattamento complessivo oltre
il quale diventi operante, per i titolari di pensioni, il divieto di cumulo delle
indennità integrative speciali.
[CONSIDERATO]
che tale decisione [cioè
la sentenza di primo grado, resa nel giudizio a quo; la precisazione è di questo
Giudice monocratico]
si fonda sull'accertamento della legittimità del divieto di cumulo delle indennità
integrative speciali, accertamento che, non avendo il pensionato prodotto impugnazione, è
divenuto definitivo e non costituisce quindi oggetto del giudizio di appello a quo;
che
l'affermazione del remittente sulla rilevanza della questione non è sorretta, quindi, da
una plausibile motivazione in fatto, ma è smentita dalle circostanze processuali, come
sono state esposte nella stessa ordinanza di remissione; che,
pertanto, la presente questione di legittimità costituzionale deve ritenersi
manifestamente inammissibile.
4.17.
La
Corte costituzionale, con ordinanza 24 febbraio 8 marzo 2005, n. 89,
ha ancora dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale del citato art. 99, secondo comma, t.u. 1092 del 1973, sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., dalla Corte dei conti. Si
riportano i passaggi salienti delle relative motivazioni: CONSIDERATO
che questa Corte è chiamata a scrutinare, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., la
legittimità costituzionale dell'art. 99, secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n.
1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei
dipendenti civili e militari dello Stato); che
le questioni proposte dalle numerose ordinanze di remissione, avendo ad oggetto la
medesima norma e caratterizzandosi, nel complesso, per una sostanziale identità di
contenuti, possono essere riunite e decise con una sola pronuncia; che
la norma censurata stabiliva nel suo testo originario che nel caso di pluralità di
pensioni l'indennità integrativa speciale fosse dovuta ad un solo titolo; che
sulla legittimità costituzionale di tale disposizione la Corte costituzionale si
pronunciò con la sentenza n. 494 del 1993 con la quale ne dichiarò l'illegittimità
nella parte in cui non prevedeva che nei confronti del titolare di due pensioni, pur
restando vietato il cumulo delle indennità integrative speciali, dovesse comunque farsi
salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo
pensioni lavoratori dipendenti; che
secondo tutti i remittenti la norma censurata, anche nel testo risultante dal suindicato
intervento additivo di questa Corte, si pone in contrasto con l'art. 38 Cost. perché può
comportare una riduzione al di sotto del minimo idoneo ad assicurare ai pensionati i mezzi
adeguati alle loro esigenze di vita e perché del tutto irragionevolmente riserva un
trattamento deteriore al pluripensionato, rispetto a quello riconosciuto al pensionato che
sia anche percettore di retribuzione, dopo che alcune pronunce di questa Corte hanno
escluso il divieto di cumulo tra indennità integrativa sulla pensione e sulla
retribuzione in quanto le norme applicabili non precisavano la misura della retribuzione
oltre la quale diventava operante l'esclusione e il congelamento dell'indennità
integrativa speciale (cfr. sentenze n. 566 del 1989, n. 204 del 1992); che
i remittenti, pur non ignorando l'esistenza nella giurisprudenza contabile successiva agli
ultimi interventi di questa Corte in materia di indennità integrativa speciale (cfr.
ordinanza n. 438 del 1998, sentenza n. 516 del 2000, ordinanza n. 517 del 2000) di diversi
orientamenti non tutti affermativi della persistenza del divieto di cumulo delle
indennità integrative speciali in caso di titolarità di più pensioni, non spiegano le
ragioni per le quali ritengono di non adottare l'opzione interpretativa che siffatta
persistenza esclude; che,
secondo un principio non discusso e più volte espressamente affermato da questa Corte,
una normativa non è illegittima perché suscettibile di una interpretazione che ne
comporta il contrasto con precetti costituzionali, ma soltanto perché non può essere
interpretata in modo da essere in armonia con la Costituzione; che
i remittenti non hanno espressamente affermato che nessuna altra interpretazione della
norma censurata è possibile se non quella che genera i dubbi di costituzionalità da loro
manifestati, e tantomeno hanno esposto le ragioni di tale esclusione; che
alla Corte viene così richiesto di dirimere un contrasto sulla interpretazione della
legge ordinaria; che
pertanto la questione è manifestamente inammissibile.
4.18.
In
relazione alle inevitabili perplessità giurisprudenziali suscitate da questultima
pronuncia della Corte costituzionale, la Corte dei Conti, con sentenza a Sezioni
Riunite 22 febbraio 2006, n. 2/QM, ha ribadito il seguente principio di massima: Per il titolare di due pensioni, resta
fermo il divieto di cumulo delle indennità integrative speciali di cui dallart. 99,
comma secondo, del D.P.R. 1092/1973, con lintegrazione operata con la sentenza
manipolativa della Corte Costituzionale n. 494/1993 e cioè con salvezza comunque
dellimporto corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo
pensioni lavoratori dipendenti. Si
riportano di seguito alcuni passaggi delle relative motivazioni: (
) Sulla questione permane, pur dopo
la sentenza di queste Sezioni Riunite n. 14/2003/QM, un contrasto giurisprudenziale
orizzontale tra Sezioni di appello, contrasto accentuato dalla diversa lettura data dai
giudici di appello alla recentissima ordinanza della Corte Costituzionale 8 marzo 2005 n.
89. La
pronuncia del giudice delle leggi - sulla base della prospettazione della questione di
costituzionalità in ordine alla permanenza del divieto di cumulo di indennità
integrativa speciale su più trattamenti pensionistici - afferma lesistenza nella
giurisprudenza della Corte dei conti di più opzioni interpretative dellart. 99,
comma secondo, del D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 e dichiara la manifesta
inammissibilità della questione sotto il profilo della mancata indicazione dei motivi che
obbligano ad una lettura della norma che suscita dubbi di costituzionalità anziché una
interpretazione costituzionalmente orientata. In
sostanza nel rendere la pronuncia, la Corte Costituzionale sulla base delle prospettazioni
delle ordinanze di remissione ha presupposto lesistenza nella giurisprudenza della
Corte dei conti di due difformi interpretazioni dellart. 99, comma secondo, cit. D.P.R.
n. 1092/1973. Questo
giudice, prendendo in esame i citati indirizzi giurisprudenziali, rileva che esistono due
diverse tesi in ordine alla permanenza del divieto di cumulo, ma non due diverse
interpretazioni della norma citata (
). Il
primo indirizzo giurisprudenziale sostiene che lart. 99, comma secondo, D.P.R. n.
1092/1973 permane nellordinamento nel testo manipolato dalla Corte Costituzionale
con le sentenze n. 172/1991, 307/1993, 494/1993 e 376/1994. (
) Laltro
indirizzo giurisprudenziale, che ha avuto il suo esordio con la sentenza della Sezione
giurisdizionale Regione Marche n. 2873 del 2000, afferma che la sentenza della Corte
Costituzionale n. 494/1993 è solo apparentemente additiva, mentre il giudice delle leggi
aveva voluto, in realtà, emanare una sentenza ablatoria di tale disposizione. (
)
Per vero dopo la ordinanza della Corte Costituzionale n. 89/2005 la III^ Sezione
Giurisdizionale ha cercato di inquadrare la propria tesi come lettura costituzionalmente
orientata della norma (e cioè come modo di interpretare la norma). La
Sezione ha infatti affermato che alla luce della citata ordinanza della Corte
Costituzionale il più volte richiamato art. 99, secondo comma, è ormai suscettibile di
una sola lettura e cioè di quella individuata da tempo dalla Sezione stessa. In
proposito queste Sezioni Riunite non possono non rilevare che solo norme vigenti, in
quanto suscettibili di applicazione da parte del giudice, possono essere da questo
interpretate. Le norme abrogate o comunque espunte dallordinamento non possono
semplicemente essere applicate. (
)
La norma censurata dai giudici remittenti è quella del testo risultante
dallintervento additivo, con la conseguenza che oggetto dellinterpretazione
non può che essere detto testo (interpretazione che secondo i giudici remittenti avrebbe
dato luogo a più indirizzi giurisprudenziali) (
). Dalle
considerazioni esposte nella ordinanza risulta chiaro che la Corte Costituzionale ritiene
tuttora vigente lart. 99, secondo comma, cit. D.P.R.
n. 1092/1973. Daltro
canto, ove il giudice delle leggi avesse ritenuto espunto dallordinamento
lart. 99 secondo comma cit. avrebbe adottato una ben diversa formula di
dichiarazione di inammissibilità, riferendola alla attuale non vigenza delle norme. Questo
giudice rileva inoltre che, partendo dal presupposto della caducazione del divieto di
cumulo, non è possibile dare alcuna lettura dellart. 99, secondo comma, che
consenta la sua permanenza nellordinamento dal momento che la norma ha il solo
espresso scopo di stabilire il divieto. (
)
Va ancora rilevato che dopo la ordinanza della Corte Costituzionale da ultimo citata la
Sezione giurisdizionale di appello per la Regione Siciliana, dopo una ricostruzione
analoga a quella operata da queste Sezioni Riunite, ha affermato che la Corte
Costituzionale non può non avere considerato che gli orientamenti giurisprudenziali
contabili da essa stessa richiamati non erano il frutto di una interpretazione secundum
costitutionem del testo normativo interessato. La Sezione siciliana ha letto
linvito rivolto ai giudici di merito nellordinanza n. 89 del 2005 come
unesortazione indiretta a seguire detti orientamenti giurisprudenziali procedendo ad
una interpretazione praeter costitutionem delle norme in questione. La
Sezione siciliana ha ritenuto, quindi, di dover direttamente valutare se la norma in
questione sia in contrasto con la Costituzione, così come hanno già fatto in pratica
molti altri giudici di merito. Nei
termini ha dichiarato non conforme a Costituzione e di conseguenza ha disapplicato il
divieto di cumulo. Come
ha rilevato la stessa Sezione di appello la costante giurisprudenza costituzionale ha
sempre affermato che non è consentito al giudice di merito la diretta disapplicazione di
norme ritenute incostituzionali, ma che occorre comunque, anche in ipotesi di norme
meramente riproduttive di altre dichiarate incostituzionali, una specifica pronuncia della
Corte Costituzionale. Invero
il nostro ordinamento non prevede un potere diffuso tra i giudici di disapplicazione di
norme ritenute incostituzionali (salvo la diretta applicazione di norme costituzionali
immediatamente precettive in quanto di rango superiori rispetto alle leggi ordinarie con
esse contrastanti) ma ha concentrato in un apposito organo (la Corte Costituzionale) la
verifica di costituzionalità delle leggi, con conseguente annullamento erga omnes. Questo
principio è un cardine essenziale del nostro ordinamento costituzionale, che non può in
nessun caso essere derogato. Anche
questa opzione va, pertanto, disattesa. (
)
Le Sezioni riunite non si nascondono che, nellevolversi della legislazione, dopo le
sentenze della Corte Costituzionale innanzi richiamate si sono verificati dei mutamenti
che hanno modificato la situazione nelle quali le pronunce sono state rese. In
particolare va tenuto presente che lindennità integrativa speciale è venuta nel
tempo ad essere per una larga categoria di pensioni la parte economicamente più rilevante
del trattamento pensionistico, perdendo completamente la sua natura di assegno accessorio
per diventare sostanzialmente parte integrante della pensione. Dalla
sopravvenienza può sorgere la domanda se sia ancora valido un parametro reddituale minimo
come riferimento del divieto di cumulo o se invece debba prendersi in considerazione
lentità del trattamento pensionistico, per configurare oggi la possibilità per il
legislatore di addivenire alla decurtazione della pensione, scegliendo tra diverse
soluzioni che comunque rispettino lesigenza di un equilibrio del sistema retributivo
e pensionistico (cfr. Corte Cost. sent. n. 516/2000). La riflessione è avvalorata
dallentrata in vigore della legge n. 724 del 1994, che ha conglobato
lindennità integrativa speciale nella base pensionabile. Il
diverso trattamento delli.i.s. per le pensioni liquidate fino al 31 dicembre 1994 è
essenzialmente una norma di salvaguardia di miglior trattamento per le situazioni
pregresse e non un voluto effetto diacronico tra trattamenti pensionistici. Si
tratta peraltro di considerazioni che non possono trovare applicazione in questa sede. 5.
Lanalisi
delle decisioni sopra richiamate induce a rilevare una verosimile aporia nellattuale
ordinamento pensionistico. 5.1
la
Corte costituzionale, infatti, sembra aver risolto in maniera difforme due questioni tra
loro apparentemente analoghe, in particolare ove si pongano a raffronto le citate sentenze
nn. 434 del 1993 e 376
del 1994
con lorientamento successivamente espresso nella sentenza n. 516 del 2000. Le prime
due sentenze, specificamente, paiono differenziare la fattispecie del cumulo di pensione e
retribuzione (per la quale si pronuncia una declaratoria di illegittimità con effetto
ablatorio) rispetto a quella del cumulo tra più pensioni (per la quale si ha
invece una pronuncia con effetto additivo o manipolativo,
introducendo nella norma il criterio-soglia del minimo Inps per adeguare il divieto di
cumulo ai canoni di legittimità costituzionale); la terza sentenza, al
contrario, sembra equiparare le due fattispecie (pensione più retribuzione versus
plurime pensioni), ritenendole entrambe illegittime senza dettare alcun criterio di
adeguamento. Se
lanalisi sopra delineata è corretta, è evidente la discrasia: la Corte
costituzionale sembrerebbe, nel 2000, aver mutato orientamento in tema di cumulo di i.i.s.
su plurime pensioni; mentre, da un lato, per il citato art. 99, comma secondo, t.u. 1092
del 1973 il divieto di cumulo resterebbe tuttora vigente (con il temperamento del
minimo Inps introdotto nel 1993), dallaltro, nel caso della legge della
Sicilia, la corrispondente norma - di contenuto pressoché equivalente - sarebbe stata
invece giudicata irrimediabilmente incompatibile con la Costituzione, senza che la Corte
ritenesse di poter introdurre il criterio di adeguamento del minimo Inps,
adottato in precedenza. 5.2
Tale
aporia non può, tuttavia, essere risolta dal giudice contabile (secondo
linsegnamento delle Sezioni Riunite; cfr. sentenza n. 2/QM/2006) né in via
di interpretazione costituzionalmente orientata (non essendo possibile alcuna altra
lettura dellart. 99, comma secondo, in discussione, rispetto a quella della
persistenza del divieto di cumulo pur se temperato dalla citata sentenza n.
434 del 1993) né, tantomeno, in via di abrogazione implicita per incompatibilità
sopravvenuta della norma stessa con i valori costituzionali (alla luce della
rimeditazione desumibile dalla successive pronunce della Corte costituzionale). Ne
deriva che il presente giudizio andrebbe definito, in principio, conformandosi
doverosamente alla massima da ultimo ribadita dalle Sezioni Riunite (n. 2/QM/2006, cit.),
dando quindi applicazione al citato art. 99, secondo comma, da ritenere tuttora vigente, e
confermando il divieto di cumulo delle due i.i.s. per la parte eccedente il minimo
Inps (il che si traduce concretamente, nella quasi totalità dei casi, in un divieto
di cumulo puro e semplice). 5.3.
Tale
essendo il diritto vivente, peraltro, non può ignorarsi che la questione di
costituzionalità della suddetta norma è stata nuovamente rimessa alla Corte
costituzionale per contrasto con gli artt. 3 e 36 Cost. (Sez. Abruzzo, ordinanza n. 14 del
10.03.2006) ovvero con gli artt. 3, 36 e 38 Cost. (Sez. Toscana, ordinanza n. 33 del
30.03.2006) o anche soltanto con lart. 3 Cost. (Sez. Terza Appello n. 153 del
16.05.2006). Invero,
essendo stato ormai chiarito dalle Sezioni Riunite che non sussiste alcuna possibilità
interpretativa di eludere (o elidere) il principio del divieto di cumulo, si
è ritenuto che la definitiva soluzione della querelle spetti necessariamente al
Giudice delle leggi, il quale non potrebbe più pronunciare linammissibilità della
questione per esistenza di diverse interpretazioni giurisprudenziali delle quali almeno
una conforme a Costituzione. 6.
Allo
stato delle cose, invero non incoraggiante per linterprete, questo
Giudice ritiene prudente sospendere il presente giudizio, in attesa della nuova, ulteriore
pronuncia della Corte costituzionale, visti gli artt. 295 e seguenti c.p.c.. Si consideri,
infatti, che: -
il problema della permanenza o meno del divieto di cumulo dellindennità integrativa
speciale, nellipotesi di contemporaneo godimento di due o più trattamenti
pensionistici, ha lacerato la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. II
App., ordinanza n. 97/2005/A del 3.11.2005), con leffetto non desiderabile di avere
legittimato, seppur temporaneamente, un diverso trattamento tra pensionati ai quali il
cumulo delle i.i.s. è stato riconosciuto e pensionati ai quali, a parità di condizioni,
è stato invece negato, con sentenze passate in giudicato; -
sembra tuttora persistere, verosimilmente, unaporia legislativa, dovuta alla diversa
soluzione data dalla Corte Costituzionale al problema del divieto di cumulo
nel giudicare, dapprima, lart. 99, secondo comma, del t.u. 1092 del 1973 e,
successivamente, una disposizione di portata apparentemente equivalente, contenuta nella
legge della Regione Sicilia; -
non è agevole ricondurre a coerenza sistematica le numerose decisioni della Corte
costituzionale succedutesi sulla questione, anche in relazione allevoluzione
dellordinamento pensionistico nel frattempo intervenuta; -
le stesse Sezioni Riunite, in sede di recente soluzione della questione di massima, non
si nascondono talune perplessità sulla situazione venutasi a creare, precisando
al contempo che non è consentito alle Sezioni Riunite medesime sollevare questioni di
legittimità costituzionale; - sussistono diffusi e motivati dubbi, nella
giurisprudenza contabile, sulla legittimità costituzionale della norma di legge da
applicare nel presente giudizio; -
nelle more del giudizio di costituzionalità, non essendo possibile una valutazione
prognostica circa i tempi e lesito dello stesso, la sospensione del giudizio appare
equa ed opportuna, anche al fine di evitare linaccettabile perpetrarsi di ulteriori
disparità di trattamento tra pensionati e, non ultimo, al fine di dare un contenuto di
effettività alla pronuncia di questo Giudice, essendo quasi scontato che la stessa, ove
fosse comunque resa in attesa delle decisioni della Corte costituzionale, sarebbe
impugnata dalluna o dallaltra parte comportando, in via di fatto,
linutilità del presente grado di giudizio. 7.
La
statuizione sulle spese va rinviata alla definizione del giudizio. PER
QUESTI MOTIVI La
Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la regione Piemonte, con pronuncia non
definitiva previa
riunione dei giudizi 17073/C,
17129/C e 17130/C SOSPENDE il
giudizio, in attesa della decisione della Corte Costituzionale sulle questioni di
legittimità costituzionale dellart. 99, secondo e quinto comma, del Testo
unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello
Stato, approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, rispettivamente sollevate
dalla Corte dei conti, Sezione
giurisdizionale Abruzzo (con ordinanza n. 14 del 10.03.2006), Sezione giurisdizionale
Toscana (con ordinanza n. 33 del 30.03.2006) e Sezione terza giurisdizionale centrale (con
ordinanza n. 153 del 16.05.2006). Assegna
alle parti, per la riassunzione del giudizio, il termine di sei mesi dalla pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale delle decisioni della Corte costituzionale sulle suddette
questioni. Rinvia
al definitivo la statuizione sulle spese. Così
deciso in Torino il 14 giugno 2006. Il
Giudice (Gerardo
de Marco ) *
* * Depositata
in Segreteria il 15 giugno 2006 Il
Direttore della Segreteria (Antonio
Cinque)
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