sent. 169/05

REPUBBLICA ITALIANA

in nome del popolo italiano

La Corte dei Conti

sezione giurisdizionale per la regione piemonte 

composta dai seguenti magistrati:

dr. Sergio Maria PISANA                     Presidente

dr. Luigi GILI                                        Giudice relatore

dr. Giancarlo ASTEGIANO                  Giudice        

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 16973/EL del registro di Segreteria, promosso dal Procuratore regionale nei confronti della Signora Fatima KHADJAVI, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianfranco FERRERI.

Uditi nella pubblica udienza del 18 maggio 2005 il relatore referendario dr. Luigi GILI, il rappresentante del Pubblico Ministero nella persona del Procuratore Regionale dott. Ermete BOGETTI nonché l'Avv. Gianfranco FERRERI in difesa della convenuta;

Esaminati e valutati gli atti ed i documenti tutti della causa;

Ritenuto in

FATTO

 A seguito di indagine avviata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino con conseguente esercizio dell'azione penale per il contestato reato di peculato, il G.I.P. presso il medesimo Tribunale ha pronunciato all'udienza preliminare del 1 marzo 2004 nei confronti della Signora KHADJAVI Fatima sentenza di applicazione della pena di anni uno e mesi due di reclusione. La pronuncia ex art. 444 c.p.p. risulta adottata in relazione a condotta appropriativa - formalizzata nel relativo capo d'imputazione - di somme che sarebbero state incassate quale corrispettivo per operazioni di trasferimento di proprietà veicoli, prime iscrizioni ed altri procedimenti del P.R.A., e successivamente non riversate a favore dell' A.C.I..

Risulta dagli atti che, in precedenza, con istanza del 23/05/2002, la citata Signora KHADJAVI, nella sua qualità di Amministratore Unico dell'Impresa di consulenza automobilistica FK Consulenze s.r.l., chiedeva l'attivazione dello Sportello Telematico dell'Automobilista (S.T.A.), così come previsto dal D.P.R. 358/2000. L'istanza veniva accolta con provvedimento del 10/10/2002 e da quel momento la FK Consulenze s.r.l. veniva autorizzata ad operare come agenzia di pratiche automobilistiche: infatti, a seguito del rapporto di servizio instauratosi tra l'A.C.I. e la FK s.r.l., quest'ultima diveniva, a tutti gli effetti, agente contabile per la riscossione di denaro della pubblica amministrazione. Più in particolare, per il versamento all' A.C.I. degli importi giornalieri relativi alle formalità del P.R.A. richieste in via telematica, la FK s.r.l. optava per il sistema del RID Interbancario, sistema che autorizza l'A.C.I. a richiedere, tramite la procedura di addebito automatico, direttamente dal conto corrente indicato dall'impresa, l'ammontare delle somme riscosse.

Risulta dagli atti, altresì, che a partire dal 21 febbraio 2003 lo studio di consulenza non aveva provveduto a versare il dovuto: in particolare, l'Ufficio Provinciale dell'A.C.I. di Torino il 2/4/2003 segnalava l'omesso versamento da parte della FK Consulenze s.r.l. di somme pertinenti le formalità presentate in via telematica nell'arco temporale compreso fra il 21 febbraio 2003 ed il 14 marzo 2003. Veniva, pertanto, azionata dall'Ente pubblico la procedura di richiesta di immediato pagamento delle somme dovute, ma la richiesta rimaneva priva d'effetto, così da rendere necessaria l'adozione in danno dell'Impresa prima - il 18/3/2003 - di un provvedimento di sospensione dal collegamento telematico per la gestione delle formalità del Pubblico Registro Automobilistico e, poi - il 19/6/2003 - persistendo l'inadempimento suddetto, la misura, adottata dall'Amministrazione provinciale di Torino su istanza dell'A.C.I., della revoca alla FK Consulenze s.r.l. dell'autorizzazione ad operare come agenzia di pratiche automobilistiche.

In relazione a quanto sopra la Procura Regionale, ravvisata l'esistenza di profili di responsabilità patrimoniale nei confronti della Signora KHADJAVI, ha emesso nei suoi confronti l'invito a dedurre ex art. 5 del D.L. 15/11/1993, n. 453, convertito, con modificazioni, nella legge 14/1/1994, n. 19. L'atto in questione è stato notificato il 16/6/2004, ma non risulta che siano pervenute deduzioni difensive né che sia stata chiesta audizione personale. Conseguentemente, la Procura procedente in data 28.12.2004 citava in giudizio la Signora Fatima KHADJAVI: con tale atto, ritenendo la convenuta responsabile del corrispondente danno cagionato all'A.C.I., contestava alla medesima un pregiudizio determinato per danno patrimoniale in complessive euro 365.275,53 oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di giustizia.

La citazione in giudizio veniva promossa con contestuale istanza per sequestro conservativo di beni della convenuta fino alla concorrenza dell'importo di euro 370.000,00, al fine di evitare che la convenuta disperdesse gli importi indebitamente incamerati, impedendo, in tal modo, di fatto, la soddisfazione della pretesa erariale. Il richiesto sequestro veniva autorizzato dal Presidente della Sezione giurisdizionale con decreto in data 26/1/2005 in conformità a quanto prospettato dal Procuratore Regionale. Tuttavia, all'esito del giudizio di convalida, celebrato, come previsto dal medesimo decreto presidenziale, all'udienza del 9/3/2005, in riforma del provvedimento adottato inaudita altera parte, il giudice designato, con ordinanza n. 13, disponeva la revoca della misura cautelare del sequestro conservativo ante causam autorizzata nei confronti della Signora Fatima KHADJAVI, in accoglimento dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva all'azione, proposta dalla convenuta. La Procura regionale, con atto depositato il 14/4/2005, contestava il provvedimento decisorio del Giudice designato, avverso il quale proponeva reclamo, chiedendo al Collegio di confermare il decreto con cui era stato autorizzato il sequestro conservativo di beni di proprietà della Signora KHADJAVI. Ad avviso della Procura regionale, la legittimazione passiva al giudizio di responsabilità sussiste in capo alla convenuta, dal momento che quest'ultima si sarebbe appropriata di somme incassate dalla società FK s.r.l. e non versate all'A.C.I: attraverso l'appropriazione delle somme e la destinazione delle stesse per finalità estranee a scopi societari, la convenuta avrebbe esorbitato dai poteri di amministrazione della società, divenendo direttamente responsabile.

Con ordinanza depositata il 17/5/2005 la Sezione respingeva il reclamo presentato dalla Procura regionale, osservando che nell'atto introduttivo del giudizio non era dato rilevare alcuna menzione né dei rapporti intrattenuti dalla convenuta con la società FK s.r.l., né dell'abuso della personalità giuridica della società che la convenuta avrebbe perpetrato. Pertanto, il rigetto del reclamo risultava necessitato dalla introduzione avanti il Collegio di prospettazioni in fatto ed in diritto che non avevano formato oggetto del giudizio dinanzi al Giudice designato, il che costituiva violazione del principio secondo cui la parte che propone il reclamo deve illustrare le ragioni per le quali contesta il provvedimento impugnato, e di conseguenza non è possibile introdurre alcun fatto od elemento nuovo che non sia già stato sottoposto al primo giudice. La decisione di rigetto del reclamo veniva corroborata anche da considerazioni più propriamente relative al merito: in effetti, secondo il giudice collegiale, le argomentazioni svolte nell'atto di reclamo proposto dalla Procura regionale difettavano di prova e non potevano essere valutate altrimenti che come mere allegazioni.

In occasione della odierna udienza la Signora KHADJAVI si è costituita in giudizio con relativa comparsa depositata presso la Segreteria della Sezione il 27/4/2005 con patrocinio dell'Avv. Gianfranco FERRERI. Con tale atto la convenuta chiede una decisione di rigetto della domanda di merito della Procura Regionale per carenza di legittimazione passiva al giudizio di responsabilità amministrativa azionato dalla locale Procura regionale.

All'udienza odierna le parti hanno sostanzialmente ribadito quanto già sostenuto negli atti scritti. La procura, insistendo in via principale per una pronuncia di condanna, ed, in subordine, per un accertamento istruttorio sulle scritture contabili della FK s.r.l., ha illustrato la tesi secondo cui la convenuta avrebbe operato nell'ambito di una gestione di fatto attraverso l'appropriazione di somme destinate all'Ente pubblico. La difesa ha ribadito la propria richiesta di declaratoria di carenza di legittimazione passiva all'azione della convenuta, risultando, sul punto, viziata in modo insanabile la domanda introduttiva del giudizio. Esaurita la discussione, il giudizio veniva trattenuto per la decisione.

Ritenuto in

DIRITTO

Il Collegio ritiene di doversi occupare, anzitutto, quale “preliminare di rito”, dell'eccezione - sollevata dalla difesa - di carenza di legittimazione passiva al giudizio di responsabilità.

La difesa, deducendo l'inammissibilità dell'azione promossa dalla Procura regionale sotto il profilo della legittimazione passiva, ha osservato:

1)      che la convenuta signora Fatima KHADJAVI ebbe, a suo tempo, a richiedere l'attivazione dello S.T.A. (Sportello Telematico dell'Automobilista) nella qualità di amministratore unico dell'impresa di consulenza automobilistica FK Consulenze s.r.l.;

2)      che il predetto studio di consulenza - nel frattempo, autorizzato ad operare quale agenzia di pratiche automobilistiche - non provvedette a versare il dovuto all'Ente concedente;

3)      che, di conseguenza, su istanza dell'A.C.I., l'Amministrazione provinciale di Torino revocava alla FK s.r.l. l'autorizzazione di cui sopra.

Sulla base delle circostanze sopramenzionate la difesa contesta la legittimazione passiva all'azione da parte della convenuta, dal momento che quest'ultima è stata citata in giudizio in proprio e non quale amministratrice unica della società FK s.r.l., mentre la società stessa - unica titolare del rapporto di servizio con l' A.C.I. - non è stata citata in giudizio.

      Secondo la prospettazione di parte attrice, che ha convenuto in giudizio la signora Fatima KHADJAVI a titolo personale, comportamenti riconducibili alla sfera giuridica della convenuta avrebbero determinato un danno patrimoniale all'A.C.I.. In particolare, l'ufficio requirente, adducendo che la convenuta avrebbe agito al di fuori del mandato ricevuto di amministratrice unica della FK s.r.l., sosteneva il coinvolgimento della medesima in una sorta di “gestione di fatto” realizzata in violazione dei poteri rappresentativi ed operativi ricevuti dalla FK s.r.l.

L'eccezione proposta dalla difesa non è destituita di fondamento e, pertanto, non può essere disattesa. Al riguardo, il Collegio osserva che l'eccepito difetto di legittimazione passiva al giudizio di responsabilità della convenuta concerne la verifica della regolare costituzione del contraddittorio quanto all'accertamento dell'identità tra il soggetto che contrasta l'azione con il soggetto cui la legge riconosce il potere di resistere in giudizio in ordine ai dedotti fatti. La disamina di una simile eccezione conduce, all'esito degli elementi di fatto circostanziati in atti nonché alle inequivoche risultanze documentali, ad identificare il soggetto cui è attribuita la soggettività passiva del rapporto giuridico controverso in capo alla società FK s.r.l.. Del resto, la stessa parte attrice ( v. pag. 8 dell'atto di citazione ) aveva esposto in diritto che, in base alla normativa vigente, si era venuto a creare un rapporto di servizio fra l'A.C.I. di Torino e la FK s.r.l. in ragione del quale la società in oggetto - qualificabile, a tutti gli effetti, agente contabile per la riscossione di denaro della P.A. - era titolare del mandato per l'incasso del denaro proveniente dal pagamento delle tasse automobilistiche.

Peraltro, il riconoscimento di un simile soggetto - persona giuridica - ai fini per cui è causa, appare conforme alla nozione di rapporto di servizio, tracciata in modo netto dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione e di questa Corte dei Conti ( Cass. SS. UU.,  17  novembre  1994,    n.  9751;   Corte  dei  Conti,   SS.   RR.,

n. 39/1997 ). Tale nozione ricollega la stessa attività di compartecipe fattivo dell'attività amministrativa con inserimento, sia pure temporaneo, nell'apparato organizzativo della P.A. e con l'osservanza delle regole proprie di quest'ultima.

Né può concedersi che non sia possibile esporre una persona giuridica ad una responsabilità amministrativa. Infatti, secondo costante  orientamento  giurisprudenziale  di  questa  Corte dei Conti

( cfr. SS. RR., 31 ottobre 1994, n. 988; Sez. giurisdizionale Lombardia, sentenze n. 1551/1999 e n. 381/1999 ), la natura della responsabilità amministrativa appare poliedrica, presentando vari aspetti: uno preventivo, uno sanzionatorio - collegato alla valutazione della colpevolezza - ed uno risarcitorio, in un mixtum compositum che rimette alla valutazione teorico-discrezionale del giudice dosare, secondo il caso concreto e le peculiarità del soggetto agente, da una parte i dettami dell'art. 81 della Costituzione - con le connesse esigenze di salvaguardia delle risorse pubbliche - e dall'altra, le prescrizioni dell'art. 97 sempre della Carta Costituzionale, con tutti i complessi risvolti legati al buon andamento e all'imparzialità dell'azione amministrativa. Non esporre una persona giuridica ad una siffatta responsabilità significherebbe creare un'inammissibile impunità. D'altronde, anche nei confronti di una persona giuridica è ipotizzabile un'indagine sull'elemento psicologico, avendo riguardo al comportamento delle persone fisiche che agiscono per l'Ente in forza di un rapporto organico. Pertanto, l'azione di responsabilità amministrativa non può riguardare solo le persone fisiche ma anche quelle giuridiche (cfr., ex plurimis, Corte dei Conti, Sez. giurisd. Sicilia, 21 dicembre 1998, n. 390), relativamente alle quali per l'aspetto di deterrenza e sanzionatorio nei confronti dei soggetti che materialmente agiscono all'interno e per conto di queste, soccorre uno specifico quadro normativo di responsabilità, delineato, in primo luogo, dal codice civile. In giurisprudenza, la tesi risulta essere pacifica (cfr. Cass., 30 marzo 1990, nn. 2611-2612; Corte dei Conti, Sez. II giurisd. Centrale d'Appello, n. 314/1988; Corte dei Conti, Sez. I giurisd. Centrale d'Appello, n. 196/1998, fra le tante ).

Ciò premesso, in primo luogo, non ha senso - ai fini di escludere la responsabilità amministrativa della società - invocare, nella fattispecie, il principio della personalità della responsabilità amministrativa, di cui all'art. 1 della legge n. 20/1994. In secondo luogo, stante l'immedesimazione organica della persona fisica agente in quella giuridica - che si avvale ordinariamente dell'operato dei suoi rappresentanti - non appare possibile in questa sede far valere la personale responsabilità amministrativa della rappresentante legale - nella specie, amministratore unico - che non risulta citata in giudizio in simile veste bensì  iure proprio.

Rebus sic stantibus, l'ufficio del Pubblico Ministero, al fine di sanare la mancata citazione in giudizio della convenuta quale amministratore unico della FK s.r.l., ha sostenuto che la signora Fatima KHADJAVI deve ritenersi, comunque, legittimata passiva al giudizio di responsabilità poiché, in tutta sostanza, sarebbe stata autrice di una mala gestio, avendo abusato dei suoi poteri di amministratrice della FK s.r.l. per appropriarsi di somme che la società aveva incassato per conto dell'A.C.I. e che avrebbe dovuto versare all'Ente concedente: in tal modo, la convenuta avrebbe interrotto il rapporto di legittimazione organica che le consentiva di agire quale amministratrice della società.

Il pur apprezzabile tentativo del P.M. di udienza di avallare il ruolo di cattiva amministratrice della FK s.r.l. attraverso la deduzione di presunzioni, quali quelle di cui all'art. 2729 c.c., non appare meritevole di accoglimento. Infatti, né nell'invito a dedurre, né nell'atto di citazione - atto che, peraltro, incardina un giudizio nel cui ambito vale il principio di immutabilità della domanda - risulta che la convenuta abbia curato e gestito in prima persona, non soltanto “forando” lo schermo societario, ma addirittura travolgendo ed escludendo le strutture societarie. L'atto introduttivo del giudizio risulta, di conseguenza, del tutto carente sia sotto il profilo dell'esame della valutazione dei rapporti intrattenuti dalla convenuta con la società FK s.r.l., sia sotto il profilo dell'eventuale abuso della personalità giuridica della società attribuito alla convenuta dall'Organo requirente. In particolare, non emerge in alcun modo dagli atti che la convenuta abbia gestito in prima persona risorse sociali ed abbia esercitato compiti e funzioni intestate alla società.

Una simile originaria carenza espositiva preclude, ad avviso del Collegio, ogni eventuale ulteriore accertamento diretto a dimostrare una fisiologica influenza esercitata dalla convenuta sulla gestione della FK s.r.l. oltre che l'ingerenza dalla medesima asseritamente realizzata. Sotto il profilo del rito, un accertamento finalizzato alla verifica di una interruzione del rapporto di immedesimazione organica equivarrebbe ad introdurre un nuovo inammissibile tema di indagine e di decisione. Sotto il profilo del merito, è giocoforza osservare come la tesi dell'abuso da parte della KHADJAVI dei poteri di amministratore - tesi esplicitata nella discussione orale - non possa valere altrimenti che quale congettura del tutto sfornita di supporto probatorio.

Conseguentemente, deve attribuirsi fondamento all'eccezione di difetto di legittimazione passiva al giudizio di responsabilità amministrativa della convenuta, nei termini prospettati dalla difesa.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la regione Piemonte, definitivamente    pronunciando    sul    giudizio    di    responsabilità

n. 16973/EL, indicato in epigrafe,

RIGETTA

la domanda proposta da parte attrice nei confronti della Signora Fatima KHADJAVI per difetto di legittimazione passiva.

Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio del 18/5/2005.

 

              Il Giudice estensore                                 Il Presidente

         ( F.to dott. Luigi GILI )             ( F.to dott. Sergio Maria PISANA )

 

                                                       

 

Depositata in Segreteria il  7 Giugno 2005 

 

                                                         Il Direttore della Segreteria

                                                          ( F.to Antonio CINQUE )