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sent. 169/05 REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano La Corte dei Conti sezione giurisdizionale per la regione
piemonte composta dai seguenti magistrati: dr. Sergio Maria PISANA
Presidente dr. Luigi GILI
Giudice relatore dr. Giancarlo ASTEGIANO
Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 16973/EL
del registro di Segreteria, promosso dal Procuratore regionale nei confronti della Signora
Fatima KHADJAVI, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianfranco FERRERI. Uditi nella pubblica udienza del 18 maggio 2005 il relatore
referendario dr. Luigi GILI, il rappresentante del Pubblico Ministero nella persona del
Procuratore Regionale dott. Ermete BOGETTI nonché l'Avv. Gianfranco FERRERI in difesa
della convenuta; Esaminati e valutati gli atti ed i documenti tutti della causa; Ritenuto in FATTO A seguito di
indagine avviata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino con
conseguente esercizio dell'azione penale per il contestato reato di peculato, il G.I.P.
presso il medesimo Tribunale ha pronunciato all'udienza preliminare del 1 marzo 2004 nei
confronti della Signora KHADJAVI Fatima sentenza di applicazione della pena di anni uno e
mesi due di reclusione. La pronuncia ex art. 444 c.p.p. risulta adottata in relazione a
condotta appropriativa - formalizzata nel relativo capo d'imputazione - di somme che
sarebbero state incassate quale corrispettivo per operazioni di trasferimento di
proprietà veicoli, prime iscrizioni ed altri procedimenti del P.R.A., e successivamente
non riversate a favore dell' A.C.I.. Risulta dagli atti che, in precedenza, con istanza del
23/05/2002, la citata Signora KHADJAVI, nella sua qualità di Amministratore Unico
dell'Impresa di consulenza automobilistica FK
Consulenze s.r.l., chiedeva l'attivazione dello Sportello Telematico
dell'Automobilista (S.T.A.), così come previsto dal D.P.R. 358/2000. L'istanza veniva
accolta con provvedimento del 10/10/2002 e da quel momento la FK Consulenze s.r.l. veniva autorizzata ad operare
come agenzia di pratiche automobilistiche: infatti, a seguito del rapporto di servizio
instauratosi tra l'A.C.I. e la FK s.r.l., quest'ultima diveniva, a tutti gli effetti,
agente contabile per la riscossione di denaro della pubblica amministrazione. Più in
particolare, per il versamento all' A.C.I. degli importi giornalieri relativi alle
formalità del P.R.A. richieste in via telematica, la FK s.r.l. optava per il sistema del
RID Interbancario, sistema che autorizza l'A.C.I. a richiedere, tramite la procedura di
addebito automatico, direttamente dal conto corrente indicato dall'impresa, l'ammontare
delle somme riscosse. Risulta dagli atti, altresì, che a partire dal 21 febbraio 2003
lo studio di consulenza non aveva provveduto a versare il dovuto: in particolare,
l'Ufficio Provinciale dell'A.C.I. di Torino il 2/4/2003 segnalava l'omesso versamento da
parte della FK Consulenze s.r.l. di somme
pertinenti le formalità presentate in via telematica nell'arco temporale compreso fra il
21 febbraio 2003 ed il 14 marzo 2003. Veniva, pertanto, azionata dall'Ente pubblico la
procedura di richiesta di immediato pagamento delle somme dovute, ma la richiesta rimaneva
priva d'effetto, così da rendere necessaria l'adozione in danno dell'Impresa prima - il
18/3/2003 - di un provvedimento di sospensione dal collegamento telematico per la gestione
delle formalità del Pubblico Registro Automobilistico e, poi - il 19/6/2003 - persistendo
l'inadempimento suddetto, la misura, adottata dall'Amministrazione provinciale di Torino
su istanza dell'A.C.I., della revoca alla FK
Consulenze s.r.l. dell'autorizzazione ad operare come agenzia di pratiche
automobilistiche. In relazione a quanto sopra la Procura Regionale, ravvisata
l'esistenza di profili di responsabilità patrimoniale nei confronti della Signora
KHADJAVI, ha emesso nei suoi confronti l'invito a dedurre ex art. 5 del D.L. 15/11/1993,
n. 453, convertito, con modificazioni, nella legge 14/1/1994, n. 19. L'atto in questione
è stato notificato il 16/6/2004, ma non risulta che siano pervenute deduzioni difensive
né che sia stata chiesta audizione personale. Conseguentemente, la Procura procedente in
data 28.12.2004 citava in giudizio la Signora Fatima KHADJAVI: con tale atto, ritenendo la
convenuta responsabile del corrispondente danno cagionato all'A.C.I., contestava alla
medesima un pregiudizio determinato per danno patrimoniale in complessive euro 365.275,53
oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di giustizia. La citazione in giudizio veniva promossa con contestuale istanza
per sequestro conservativo di beni della convenuta fino alla concorrenza dell'importo di
euro 370.000,00, al fine di evitare che la convenuta disperdesse gli importi indebitamente
incamerati, impedendo, in tal modo, di fatto, la soddisfazione della pretesa erariale. Il
richiesto sequestro veniva autorizzato dal Presidente della Sezione giurisdizionale con
decreto in data 26/1/2005 in conformità a quanto prospettato dal Procuratore Regionale.
Tuttavia, all'esito del giudizio di convalida, celebrato, come previsto dal medesimo
decreto presidenziale, all'udienza del 9/3/2005, in riforma del provvedimento adottato inaudita
altera parte, il giudice designato, con ordinanza n. 13, disponeva la revoca della
misura cautelare del sequestro conservativo ante causam autorizzata nei confronti
della Signora Fatima KHADJAVI, in accoglimento dell'eccezione di carenza di legittimazione
passiva all'azione, proposta dalla convenuta. La Procura regionale, con atto depositato il
14/4/2005, contestava il provvedimento decisorio del Giudice designato, avverso il quale
proponeva reclamo, chiedendo al Collegio di confermare il decreto con cui era stato
autorizzato il sequestro conservativo di beni di proprietà della Signora KHADJAVI. Ad
avviso della Procura regionale, la legittimazione passiva al giudizio di responsabilità
sussiste in capo alla convenuta, dal momento che quest'ultima si sarebbe appropriata di
somme incassate dalla società FK s.r.l. e non versate all'A.C.I: attraverso
l'appropriazione delle somme e la destinazione delle stesse per finalità estranee a scopi
societari, la convenuta avrebbe esorbitato dai poteri di amministrazione della società,
divenendo direttamente responsabile. Con ordinanza depositata il 17/5/2005 la Sezione respingeva il
reclamo presentato dalla Procura regionale, osservando che nell'atto introduttivo del
giudizio non era dato rilevare alcuna menzione né dei rapporti intrattenuti dalla
convenuta con la società FK s.r.l., né dell'abuso della personalità giuridica della
società che la convenuta avrebbe perpetrato. Pertanto, il rigetto del reclamo risultava
necessitato dalla introduzione avanti il Collegio di prospettazioni in fatto ed in diritto
che non avevano formato oggetto del giudizio dinanzi al Giudice designato, il che
costituiva violazione del principio secondo cui la parte che propone il reclamo deve
illustrare le ragioni per le quali contesta il provvedimento impugnato, e di conseguenza
non è possibile introdurre alcun fatto od elemento nuovo che non sia già stato
sottoposto al primo giudice. La decisione di rigetto del reclamo veniva corroborata anche
da considerazioni più propriamente relative al merito: in effetti, secondo il giudice
collegiale, le argomentazioni svolte nell'atto di reclamo proposto dalla Procura regionale
difettavano di prova e non potevano essere valutate altrimenti che come mere allegazioni. In occasione della odierna udienza la Signora KHADJAVI si è
costituita in giudizio con relativa comparsa depositata presso la Segreteria della Sezione
il 27/4/2005 con patrocinio dell'Avv. Gianfranco FERRERI. Con tale atto la convenuta
chiede una decisione di rigetto della domanda di merito della Procura Regionale per
carenza di legittimazione passiva al giudizio di responsabilità amministrativa azionato
dalla locale Procura regionale. All'udienza odierna le parti hanno sostanzialmente ribadito
quanto già sostenuto negli atti scritti. La procura, insistendo in via principale per una
pronuncia di condanna, ed, in subordine, per un accertamento istruttorio sulle scritture
contabili della FK s.r.l., ha illustrato la tesi secondo cui la convenuta avrebbe operato
nell'ambito di una gestione di fatto attraverso l'appropriazione di somme destinate
all'Ente pubblico. La difesa ha ribadito la propria richiesta di declaratoria di carenza
di legittimazione passiva all'azione della convenuta, risultando, sul punto, viziata in
modo insanabile la domanda introduttiva del giudizio. Esaurita la discussione, il giudizio
veniva trattenuto per la decisione. Ritenuto in DIRITTO Il Collegio ritiene di doversi occupare, anzitutto, quale
preliminare di rito, dell'eccezione - sollevata dalla difesa - di carenza di
legittimazione passiva al giudizio di responsabilità. La difesa, deducendo l'inammissibilità dell'azione promossa
dalla Procura regionale sotto il profilo della legittimazione passiva, ha osservato: 1) che
la convenuta signora Fatima KHADJAVI ebbe, a suo tempo, a richiedere l'attivazione dello
S.T.A. (Sportello Telematico dell'Automobilista) nella qualità di amministratore unico
dell'impresa di consulenza automobilistica FK
Consulenze s.r.l.; 2) che
il predetto studio di consulenza - nel frattempo, autorizzato ad operare quale agenzia di
pratiche automobilistiche - non provvedette a versare il dovuto all'Ente concedente; 3) che,
di conseguenza, su istanza dell'A.C.I., l'Amministrazione provinciale di Torino revocava
alla FK s.r.l. l'autorizzazione di cui sopra. Sulla base delle circostanze sopramenzionate la difesa contesta
la legittimazione passiva all'azione da parte della convenuta, dal momento che
quest'ultima è stata citata in giudizio in proprio e non quale amministratrice unica
della società FK s.r.l., mentre la società stessa - unica titolare del rapporto di
servizio con l' A.C.I. - non è stata citata in giudizio. Secondo
la prospettazione di parte attrice, che ha convenuto in giudizio la signora Fatima
KHADJAVI a titolo personale, comportamenti riconducibili alla sfera giuridica della
convenuta avrebbero determinato un danno patrimoniale all'A.C.I.. In particolare,
l'ufficio requirente, adducendo che la convenuta avrebbe agito al di fuori del mandato
ricevuto di amministratrice unica della FK s.r.l., sosteneva il coinvolgimento della
medesima in una sorta di gestione di fatto realizzata in violazione dei poteri
rappresentativi ed operativi ricevuti dalla FK s.r.l. L'eccezione proposta dalla difesa non è destituita di fondamento
e, pertanto, non può essere disattesa. Al riguardo, il Collegio osserva che l'eccepito
difetto di legittimazione passiva al giudizio di responsabilità della convenuta concerne
la verifica della regolare costituzione del contraddittorio quanto all'accertamento
dell'identità tra il soggetto che contrasta l'azione con il soggetto cui la legge
riconosce il potere di resistere in giudizio in ordine ai dedotti fatti. La disamina di
una simile eccezione conduce, all'esito degli elementi di fatto circostanziati in atti
nonché alle inequivoche risultanze documentali, ad identificare il soggetto cui è
attribuita la soggettività passiva del rapporto giuridico controverso in capo alla
società FK s.r.l.. Del resto, la stessa parte attrice ( v. pag. 8 dell'atto di citazione
) aveva esposto in diritto che, in base alla normativa vigente, si era venuto a creare un
rapporto di servizio fra l'A.C.I. di Torino e la FK s.r.l. in ragione del quale la
società in oggetto - qualificabile, a tutti gli effetti, agente contabile per la
riscossione di denaro della P.A. - era titolare del mandato per l'incasso del denaro
proveniente dal pagamento delle tasse automobilistiche. Peraltro, il riconoscimento di un simile soggetto - persona
giuridica - ai fini per cui è causa, appare conforme alla nozione di rapporto di
servizio, tracciata in modo netto dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione e di
questa Corte dei Conti ( Cass. SS. UU., 17 novembre 1994, n.
9751; Corte dei Conti, SS.
RR., n. 39/1997 ). Tale nozione ricollega la stessa attività di
compartecipe fattivo dell'attività amministrativa con inserimento, sia pure temporaneo,
nell'apparato organizzativo della P.A. e con l'osservanza delle regole proprie di
quest'ultima. Né può concedersi che non sia possibile esporre una persona
giuridica ad una responsabilità amministrativa. Infatti, secondo costante orientamento
giurisprudenziale di questa Corte
dei Conti ( cfr. SS. RR., 31 ottobre 1994, n. 988; Sez. giurisdizionale
Lombardia, sentenze n. 1551/1999 e n. 381/1999 ), la natura della responsabilità
amministrativa appare poliedrica, presentando vari aspetti: uno preventivo, uno
sanzionatorio - collegato alla valutazione della colpevolezza - ed uno risarcitorio, in un
mixtum compositum che rimette alla valutazione teorico-discrezionale del giudice
dosare, secondo il caso concreto e le peculiarità del soggetto agente, da una parte i
dettami dell'art. 81 della Costituzione - con le connesse esigenze di salvaguardia delle
risorse pubbliche - e dall'altra, le prescrizioni dell'art. 97 sempre della Carta
Costituzionale, con tutti i complessi risvolti legati al buon andamento e
all'imparzialità dell'azione amministrativa. Non esporre una persona giuridica ad una
siffatta responsabilità significherebbe creare un'inammissibile impunità. D'altronde,
anche nei confronti di una persona giuridica è ipotizzabile un'indagine sull'elemento
psicologico, avendo riguardo al comportamento delle persone fisiche che agiscono per
l'Ente in forza di un rapporto organico. Pertanto, l'azione di responsabilità
amministrativa non può riguardare solo le persone fisiche ma anche quelle giuridiche
(cfr., ex plurimis, Corte dei Conti, Sez. giurisd. Sicilia, 21 dicembre 1998, n.
390), relativamente alle quali per l'aspetto di deterrenza e sanzionatorio nei confronti
dei soggetti che materialmente agiscono all'interno e per conto di queste, soccorre uno
specifico quadro normativo di responsabilità, delineato, in primo luogo, dal codice
civile. In giurisprudenza, la tesi risulta essere pacifica (cfr. Cass., 30 marzo 1990, nn.
2611-2612; Corte dei Conti, Sez. II giurisd. Centrale d'Appello, n. 314/1988; Corte dei
Conti, Sez. I giurisd. Centrale d'Appello, n. 196/1998, fra le tante ). Ciò premesso, in primo luogo, non ha senso - ai fini di
escludere la responsabilità amministrativa della società - invocare, nella fattispecie,
il principio della personalità della responsabilità amministrativa, di cui all'art. 1
della legge n. 20/1994. In secondo luogo, stante l'immedesimazione organica della persona
fisica agente in quella giuridica - che si avvale ordinariamente dell'operato dei suoi
rappresentanti - non appare possibile in questa sede far valere la personale
responsabilità amministrativa della rappresentante legale - nella specie, amministratore
unico - che non risulta citata in giudizio in simile veste bensì iure proprio. Rebus sic stantibus, l'ufficio del Pubblico Ministero, al
fine di sanare la mancata citazione in giudizio della convenuta quale amministratore unico
della FK s.r.l., ha sostenuto che la signora Fatima KHADJAVI deve ritenersi, comunque,
legittimata passiva al giudizio di responsabilità poiché, in tutta sostanza, sarebbe
stata autrice di una mala gestio, avendo abusato dei suoi poteri di amministratrice
della FK s.r.l. per appropriarsi di somme che la società aveva incassato per conto
dell'A.C.I. e che avrebbe dovuto versare all'Ente concedente: in tal modo, la convenuta
avrebbe interrotto il rapporto di legittimazione organica che le consentiva di agire quale
amministratrice della società. Il pur apprezzabile tentativo del P.M. di udienza di avallare il
ruolo di cattiva amministratrice della FK s.r.l. attraverso la deduzione di presunzioni,
quali quelle di cui all'art. 2729 c.c., non appare meritevole di accoglimento. Infatti,
né nell'invito a dedurre, né nell'atto di citazione - atto che, peraltro, incardina un
giudizio nel cui ambito vale il principio di immutabilità della domanda - risulta che la
convenuta abbia curato e gestito in prima persona, non soltanto forando lo
schermo societario, ma addirittura travolgendo ed escludendo le strutture societarie.
L'atto introduttivo del giudizio risulta, di conseguenza, del tutto carente sia sotto il
profilo dell'esame della valutazione dei rapporti intrattenuti dalla convenuta con la
società FK s.r.l., sia sotto il profilo dell'eventuale abuso della personalità giuridica
della società attribuito alla convenuta dall'Organo requirente. In particolare, non
emerge in alcun modo dagli atti che la convenuta abbia gestito in prima persona risorse
sociali ed abbia esercitato compiti e funzioni intestate alla società. Una simile originaria carenza espositiva preclude, ad avviso del
Collegio, ogni eventuale ulteriore accertamento diretto a dimostrare una fisiologica
influenza esercitata dalla convenuta sulla gestione della FK s.r.l. oltre che l'ingerenza
dalla medesima asseritamente realizzata. Sotto il profilo del rito, un accertamento
finalizzato alla verifica di una interruzione del rapporto di immedesimazione organica
equivarrebbe ad introdurre un nuovo inammissibile tema di indagine e di decisione. Sotto
il profilo del merito, è giocoforza osservare come la tesi dell'abuso da parte della
KHADJAVI dei poteri di amministratore - tesi esplicitata nella discussione orale - non
possa valere altrimenti che quale congettura del tutto sfornita di supporto probatorio. Conseguentemente, deve attribuirsi fondamento all'eccezione di
difetto di legittimazione passiva al giudizio di responsabilità amministrativa della
convenuta, nei termini prospettati dalla difesa. P.Q.M. La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la regione
Piemonte, definitivamente pronunciando sul
giudizio di responsabilità n. 16973/EL, indicato in epigrafe, RIGETTA la domanda proposta da parte attrice nei confronti della Signora
Fatima KHADJAVI per difetto di legittimazione passiva. Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio del 18/5/2005. Il Giudice estensore
Il
Presidente ( F.to dott. Luigi GILI )
( F.to dott. Sergio Maria PISANA )
Depositata in Segreteria
il 7 Giugno 2005
Il
Direttore della Segreteria
( F.to Antonio CINQUE )
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