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ord.
n. 27 del 19 aprile 2010: solleva la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 17, comma 30-ter, del decreto-legge REPVBBLICA
ITALIANA IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO Sezione
giurisdizionale per composta
dai magistrati Antonio
D’Aversa
Presidente Luigi
Gili
Giudice Gerardo
de Marco
Giudice relatore ha
pronunciato la seguente ORDINANZA sull’istanza
ex art. 17, comma 30-ter, del decreto-legge nei
confronti della
Procura Regionale per la
declaratoria di nullità dell’invito a dedurre V2005/678/BGT del PREMESSO
CHE -
all'istante
è stato notificato, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge -
nell'atto
in parola, la Procura precisa che i relativi procedimenti penali sono stati
archiviati dal GIP per essere rimasti ignoti, in generale, gli autori dei fatti
e, quanto a un'indagine avviata nei confronti dell'istante personalmente con
riferimento ad uno specifico episodio di lesioni, per mancanza di prove; -
ritiene,
peraltro, il Pubblico Ministero contabile che gli asseriti episodi di violenza
gratuita, ripresi dai mass-media con grave discredito per la Polizia e
per le Istituzioni, possano essere comunque addebitati sul piano amministrativo
alla responsabilità del competente dirigente della Polizia di Stato, presente
personalmente ed attivamente sullo scenario dell'operazione, anche alla luce
della documentazione fotografica e testimoniale raccolta, prescindendo
dall'autonomo profilo della responsabilità penale; -
ciò
posto, l'interessato insta (ex art.
17, comma 30-ter, del decreto-legge -
per
l'esame dell'istanza di nullità è stata fissata la camera di consiglio del -
con
memoria depositata il -
nella
camera di consiglio del -
la
causa è stata, quindi, trattenuta in camera di consiglio per le conseguenti
decisioni; RITENUTO
CHE -
l’art.
17, comma 30-ter, del decreto-legge -
in
punto di procedura, viene subito in rilievo l'estrema laconicità della
disposizione di legge, che si limita ad indicare la forma dell'atto introduttivo
(una “richiesta” da “depositare”), il relativo contenuto (“far
valere” la nullità di atti istruttori o processuali posti in essere in
violazione delle neo-introdotte disposizioni), il legittimato attivo
(“chiunque vi abbia interesse”), il tempo della richiesta (“in ogni
momento”), l'organo competente a decidere (la “competente Sezione
giurisdizionale della Corte dei conti”), il termine per la decisione
(“perentorio di trenta giorni”); -
tuttavia,
non sembra a questa Sezione che la mancanza di ulteriori specificazioni nel
testo di legge sia tale da rendere improcedibile o incostituzionale il giudizio;
al contrario, va esercitato il potere-dovere del Giudice di colmare in via
interpretativa o analogica le pur gravi lacune della norma, nel rispetto della
Costituzione e dei principi generali della materia processuale ed
amministrativo-contabile, senza che ciò implichi in sé un arbitrio o una
lesione del diritto di difesa delle parti coinvolte; -
quanto
all'eccepita nullità del presente procedimento per inosservanza della forma
della pubblica udienza, va senz'altro dato atto che: l'art. 72 del testo unico
delle leggi sulla corte dei conti, approvato con regio decreto -
tuttavia,
in disparte l'osservazione che le speciali norme di rito contabile, a differenza
del codice di procedura civile, non sanciscono espressamente la pubblicità
delle udienze “a pena di nullità”, ad avviso della Sezione assume decisiva
rilevanza la formulazione del citato comma 30-ter laddove, omettendo ogni
riferimento all'istanza di fissazione d'udienza, alla fissazione e alla
celebrazione di essa, all'istruttoria e alla discussione della causa, fissa
piuttosto una snella articolazione del procedimento, che si compendia nel
deposito della “richiesta” di parte e nella conseguente “decisione”
della Sezione entro i successivi trenta giorni (termine invero breve, ma non
necessariamente irragionevole in sé, considerata la portata estremamente
circoscritta e, di regola, elementare delle questioni da affrontare ai sensi del
comma in parola, questioni comunque afferenti l'asserita nullità di un atto
della Procura su cui sembra ragionevole presumere che essa sia preparata a
contraddire, almeno oralmente); -
ne
discende l'applicabilità diretta dell'art. 20 del citato regolamento di
procedura (articolo collocato al Titolo I, capo VII, per l'appunto rubricato “delle
decisioni”, dopo il capo VI, rubricato invece “delle udienze”)
a norma del quale la corte pronuncia le proprie decisioni “in camera di
consiglio”; -
del
resto, il rito camerale meglio si attaglia non solo alla natura delle questioni
trattate, ma anche all'esigenza di sentire (oralmente o con brevi note) tutte le
parti interessate, svolgendo rapidamente gli opportuni incombenti istruttori o
procedimentali, beninteso nel rispetto del principio del contraddittorio, ma
senza il vincolo di particolari formalità, coerentemente con il termine
“perentorio” (sic!) imposto per l'esito del giudizio; -
proseguendo
nell'esame delle questioni pregiudiziali o preliminari, va poi osservato che,
sotto il profilo oggettivo, la peculiare fattispecie di nullità riguarda sia
gli atti “istruttori”, sia gli
atti “processuali”, purché essi
siano stati “posti in essere in violazione delle disposizioni”
dinanzi riportate; -
appare
dunque condivisibile, in linea di principio, l'impostazione del Pubblico
Ministero secondo cui la violazione in parola può configurarsi, in aderenza al
dettato normativo, soltanto nelle due ipotesi seguenti: I) allorché sia svolta
un'istruttoria in assenza di specifica e concreta notizia di danno; II) allorché
sia esercitata l'azione per il risarcimento del danno all'immagine al di fuori
dei casi e dei modi previsti dalla legge; nel caso di specie, osserva la
Procura, l'invito a dedurre impugnato non rientrerebbe nell'ipotesi sub I), in
quanto non vengono in rilievo questioni di specificità e concretezza della
notizia di danno, ma neppure nell'ipotesi sub II), in quanto al momento non è
stata (ancora) esercitata un'azione per il risarcimento del danno all'immagine
(potendo la Procura disporre l'archiviazione del fascicolo, anziché emettere
l'atto di citazione, dopo aver vagliato le deduzioni dell'interessato); -
al
riguardo, va riconosciuto che gli atti “istruttori”, vale a dire gli atti
dell'indagine amministrativo-contabile, non sono di per sé nulli solo perché
sviluppati su una notizia di danno all'immagine (in quanto orientati, in
ipotesi, proprio alla verifica della sussistenza di tutti i presupposti di legge
per l'esercizio della conseguente azione risarcitoria, presupposti che di regola
possono essere vagliati solo dopo e non prima di aver compiuto
l'istruttoria); -
peraltro,
anche in riferimento alla concreta fattispecie in esame, deve tenersi in
considerazione che l'invito a dedurre non costituisce un semplice atto
d'indagine, ma è uno speciale atto istruttorio avente natura “pre-processuale”,
univocamente preordinato all'esercizio di un'azione di responsabilità dai
contenuti ormai già delineati (l'art. 5, citato, recita: “prima di
emettere l'atto di citazione in giudizio, il procuratore regionale
invita...”); per giurisprudenza pacifica, infatti, l'invito a dedurre è
considerato “figura processuale del tutto peculiare nel panorama
processuale dell'ordinamento italiano, la quale si inserisce in un processo,
quello contabile, altrettanto peculiare”; in particolare, l'invito si
colloca nella “fase prodromica processuale, quella delle indagini del
procuratore regionale, il quale vi provvede quando abbia già riscontrato
elementi di danno e di responsabilità tali da escludere l'archiviazione”
(così Sezioni Riunite, sent. 14/QM/1998 del -
l'invito
a dedurre, in altri termini, “chiude” una fase d'indagine e si pone quale
necessario momento di transizione verso la fase processuale, preannunciando
l'intenzione del Pubblico Ministero (salva rimeditazione alla luce delle
deduzioni difensive dell'interessato) di esercitare un'azione di responsabilità
già definita nei suoi tratti essenziali; -
ne
discende che, con riguardo alla concreta fattispecie in esame, l'invito a
dedurre rientra senz'altro nel novero degli atti istruttori o processuali posti
in essere “in violazione” delle neo-introdotte disposizioni, in quanto non
ha altro scopo se non quello di preludere all'esercizio di un'azione di
responsabilità per danno all'immagine a dispetto dell'avvenuta archiviazione
del corrispondente procedimento penale (archiviazione data per nota dalla
Procura nello stesso atto impugnato); nella specie, quindi, l'invito a dedurre,
nel prefigurare un'azione di danno all'immagine che palesemente prescinde dai
“casi” e dai “modi” di cui all'art.
7 della citata legge n. 97 del 2001, si pone in radicale ed intrinseca
violazione del comma 30-ter in discorso, non essendovi ragione per
rinviare la declaratoria di nullità alla conseguente citazione; -
le
eccezioni pregiudiziali e preliminari svolte dalla Procura non possono quindi
essere accolte; CONSIDERATO
CHE -
nel
merito dell'istanza di nullità, viene necessariamente in rilievo l'applicazione
del richiamato art. 17, comma 30-ter, del decreto-legge -
al
riguardo, la Sezione ritiene non manifestamente infondate le numerose questioni
di legittimità costituzionale prospettate dalla Procura Regionale, peraltro già
sollevate da altre Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti, con
particolare riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, 77, 81, 97, 103, 111, 113 della
Costituzione (v. Sez. Calabria,
ord. 121/2009; Sez. Campania, ord. 369/2009; Id., ord. 377/2009; Id. ord.
436/2009; Sez. Lombardia,
ord. 209/2009; Id., ord. 237/2009; Sez. Sicilia, ord. 218/2009; Sez. Umbria, ord.
20/2009; Sez. Prima d'Appello, ord. 6/2010); -
deve
darsi atto, in generale, che la formulazione legislativa non è tra le più
felici: testualmente, infatti, la norma sembrerebbe operare solo sul piano
processuale, inibendo semplicemente “l'azione” delle Procure
contabili senza però escludere la risarcibilità del danno all'immagine sul
piano sostanziale (senza, cioè, incidere sul diritto, azionabile dinanzi ad
altro Giudice dall'amministrazione stessa); non aiuta l'interprete, inoltre, il
rinvio tout court al citato art. 7 della legge n. 97 del 2001 (che
all'ultimo periodo sancisce, a sua volta, la salvezza di quanto previsto
dall'art. 129
disp. att. c.p.p.); -
ad
ogni modo, l'interpretazione maggiormente piana ed aderente all'intenzione del
legislatore, salvo ipotizzare impraticabili e comunque insoddisfacenti forzature
“abrogative” della norma, sembra da ricostruire nel senso di voler
circoscrivere la risarcibilità del “danno all'immagine” alle sole
fattispecie in cui consti una condanna penale irrevocabile per i delitti dei
pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione previsti nel
capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (segnatamente:
peculato, malversazione a danno dello Stato, indebita percezione di erogazioni a
danno dello Stato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso
d'ufficio, utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragioni
d'ufficio, rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio, rifiuto e
omissione di atti d'ufficio, rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un
militare o da un agente della forza pubblica, interruzione di un servizio
pubblico o di pubblica necessità, sottrazione o danneggiamento di cose
sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o
dall'autorità amministrativa, violazione colposa di doveri inerenti alla
custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento
penale o dall'autorità amministrativa); -
al
riguardo, lasciando sullo sfondo gli altri aspetti di pur forte perplessità
suscitati dalle ricordate disposizioni, la Sezione dubita dell'intrinseca
ragionevolezza e non arbitrarietà della norma da applicare, nella misura in cui
essa subordina la risarcibilità del danno all'immagine (quale delineato nel
diritto vivente dalla giurisprudenza della corte dei conti e della corte di
cassazione) alla sussistenza di una condanna penale relativa ai soli reati
suindicati, senza alcuna plausibile apparente ragione dell'esclusione di
fattispecie delittuose ben più gravi (anche a livello di allarme sociale o
comunque di incidenza lesiva sul prestigio della pubblica amministrazione) o
comunque di fattispecie anche prive di rilievo penale che siano gravemente
pregiudizievoli per l'immagine della p.a.; -
a
titolo di mero esempio, appare di non agevole comprensione la ragione per cui
sarebbe fonte di danno all'immagine la condanna di un funzionario pubblico per
peculato o per omissione di atti
d'ufficio, ma non lo sarebbe quella di un sindaco, di un dirigente o di un
magistrato per delitti di mafia, come pure non danneggerebbero l'immagine
pubblica l'insegnante pedofilo o quello che spaccia droga tra gli alunni, il
medico che abusa sessualmente dei pazienti, l'impiegato che organizza una truffa
a danno dei cittadini o che compie falsificazioni, il poliziotto che partecipa
ad una banda armata o ad una cellula terroristica, l'autista “pirata” che
causa la perdita di vite umane alla guida di un mezzo pubblico, il militare che
in missione internazionale commette violenze gratuite sulla popolazione inerme,
e così discorrendo; -
è
incomprensibile per questa Corte, ancora, la mancata inclusione dei reati di
favoreggiamento e omissione di denuncia o referto, tanto più se riferiti
proprio ai reati di cui al citato art. 7 (sicché il funzionario che compie il
peculato lede l'immagine della pubblica amministrazione, mentre non la lede il
suo dirigente sebbene condannato per favoreggiamento o per omessa denuncia di
quello stesso peculato); -
ancor
meno comprensibile risulta, ad avviso di questa Sezione, la mancata inclusione
dei reati militari previsti al libro secondo, titolo IV, capo I del codice
militare di pace nel novero dei reati considerati dannosi per l'immagine della
pubblica amministrazione (sicché il peculato commesso dal militare non sarebbe
lesivo dell'immagine delle forze armate, mentre lo sarebbe quello commesso
dall'impiegato civile); - paradossale ed abnorme, poi, pare alla Sezione l'esclusione del risarcimento del danno pur a fronte di fattispecie di reato gravissime, anche e soprattutto sul piano dell'immagine pubblica, quali i delitti contro la personalità dello Stato, sia internazionale sia interna, come pure i delitti commessi contro gli Stati esteri, i loro capi e i loro rappresentanti (trattandosi, per inciso, proprio delle fattispecie penali poste a presidio e tutela dell'onore delle istituzioni o dei loro esponenti); -
non
si afferra, infine, la ragione sottesa alla scelta di subordinare la
configurabilità o comunque la risarcibilità del danno all'immagine
all'esistenza ovvero agli esiti di un eventuale procedimento penale, ben
potendosi configurare fattispecie lesive, in punto di “immagine” pubblica,
che per loro natura prescindono dall'ambito penale (ma che spesso comportano
l'applicazione di severe sanzioni disciplinari, compreso il licenziamento):
anche sotto questo profilo, la realtà osservata da questa Sezione supera
sovente la fantasia, come ad esempio nel caso degli infermieri che
intrattenevano rapporti sessuali nelle camere mortuarie dell'ospedale, con
pubblico scandalo (Sez. Piemonte, sent. 191/2008), dei medici pubblici che
svolgevano “al nero” l'attività inframoenia dimenticando di
riversare le somme all'ospedale (Sez. Piemonte, sent. Sent. 3/2009), della
proverbiale pinza dimenticata nella pancia del paziente non senza risonanza
mediatica dell'episodio di “malasanità” (Sez. Piemonte, sent. 238/2008),
del funzionario dell'agenzia delle entrate che svolgeva “al nero” attività
di consulenza fiscale in favore di contribuenti (Sez. Piemonte, sent. 144/2009); -
ulteriori
motivi di perplessità, con riguardo a quest'ultimo aspetto, derivano dal
coordinamento del comma 30-ter in rassegna con l'art. 55-quinquies del decreto
legislativo -
né
si comprende la ragione per cui, qualora constino prove inconfutabili della
commissione di un reato, ricadente nell'ambito del citato art. 7 e quindi
ritenuto “per legge” foriero di danno all'immagine, il proscioglimento per
prescrizione in sede penale debba impedire il risarcimento del danno
all'immagine in sede civile o amministrativa, posto che in simili eclatanti
fattispecie l'assenza di una condanna penale potrebbe perfino aggravare la
lesione d'immagine delle istituzioni o la percezione di essa da parte della
collettività, a causa della patente di pubblica impunità attribuita ai
colpevoli; sul punto, in verità, ci si dovrebbe seriamente interrogare se
lesiva dell'immagine sia la commissione del reato oppure la condanna del
colpevole; -
non
pochi dubbi di ragionevolezza involge, anche, l'implicito esonero da
responsabilità dei dirigenti o funzionari pubblici appositamente preposti a
vigilare sull'altrui operato, di guisa che il danno all'immagine conseguente, ad
esempio, ad un reato di peculato, magari accertato con sentenza irrevocabile,
sarebbe addebitabile solo al reo ma non anche (a titolo di responsabilità
sussidiaria) al dirigente o all'ispettore o al revisore contabile che, con
gravissima colpevole trascuratezza, non si sia avveduto del reato commesso sotto
i propri occhi o lo abbia di fatto consentito “dimenticando” di farne
denuncia; -
analoga
considerazione vale per l'ipotesi in cui il pubblico dipendente (o, peggio, un
pubblico dirigente) con gravissima ed imperdonabile negligenza abbia, di fatto,
impedito l'identificazione degli autori del reato o l'acquisizione delle
relative prove, validamente utilizzabili in sede penale, per tal via precludendo
l'accertamento della responsabilità penale (e, per effetto della disposizione
in rassegna, il conseguente risarcimento del danno all'immagine in favore
dell'amministrazione); -
le
suesposte considerazioni, per inciso, assumono particolare rilievo nella
valutazione preliminare dell'invocata nullità dell'invito a dedurre oggetto del
presente procedimento, in cui -
a
margine delle osservazioni fin qui svolte si pongono, da ultimo, gli ulteriori
molteplici profili di sospetta incostituzionalità della norma in analisi con
riguardo agli artt. 2, 3, 24, 25, 77, 81, 97, 103, 111, 113 della Costituzione,
per quanto rilevanti in questa sede, quali posti in luce dalla Procura Regionale
come pure da altre Sezioni della Corte dei conti nelle ordinanze in precedenza
ricordate; questi ultimi profili, peraltro, appaiono per così dire collaterali
o sintomatici rispetto alla questione centrale della sospetta arbitrarietà ed
irragionevolezza dell'intervento legislativo in discorso, invero estemporaneo e
poco meditato (come si evince, del resto, dall'iter parlamentare del
provvedimento, introdotto in sede di conversione di un decreto-legge riguardante
tutt'altra materia e poi corretto “in corsa”, con altro decreto-legge, il
giorno stesso della sua entrata in vigore); -
da
ultimo, ai fini del vaglio di non manifesta infondatezza della questione, cade
opportuno ricordare che la nozione di “danno all'immagine”,
nell'elaborazione giurisprudenziale, non si identifica semplicemente con il
“danno morale”, ma include in sé voci di danno patrimoniale o comunque
suscettibili di valutazione patrimoniale (come, ad esempio, le spese sostenute o
da sostenere per la comunicazione istituzionale ai sensi della legge -
appare
quindi assai labile (nell'attuale società dell'informazione, della
comunicazione e dell'immagine) la ragione per cui le istituzioni pubbliche
dovrebbero meritare una tutela risarcitoria del proprio prestigio e della
propria immagine ben più limitata rispetto alle istituzioni private; -
sul
punto, la ratio della legge è imperscrutabile: con singolare ossimoro,
infatti, l'ordinamento da un lato viene a negare piena e generale tutela
risarcitoria all'immagine e al prestigio delle pubbliche istituzioni mentre,
dall'altro lato, con apposite fattispecie di reato (vilipendio della Repubblica,
delle Istituzioni costituzionali, delle Forze armate, della nazione italiana,
della bandiera o altro emblema dello Stato) offre addirittura protezione di
rango penale ai suddetti beni, creando una bizzarra quanto contraddittoria
divaricazione logico-giuridica (tutela penale si, tutela risarcitoria no); -
invero,
per quanto si tenti di interpretare o “forzare” il testo della norma, come
pure è stato fatto in alcune pronunce, sempre residuano dubbi di ragionevolezza
ed arbitrarietà, non manifestamente infondati (quanto meno sotto il profilo del
riparto di giurisdizione); la disposizione non sembra quindi riconducibile a
legittimità costituzionale (neppure mediante interventi interpretativi,
additivi o manipolativi) fintanto che in essa permanga il riferimento all'art. 7
della legge n. 97 del 2001; -
quest'ultima
norma, ad avviso di questi Giudici, per come richiamata dal comma 30-ter, al di
là di una mera suggestione non sembra avere nessun ragionevole collegamento
concettuale o giuridico con il tema del danno all'immagine: l'art. 7, piuttosto,
trova la propria ratio nell'esigenza di rafforzare (e non limitare) la
tutela delle finanze pubbliche, creando un canale stabile, ma non esclusivo, di
raccordo istituzionale tra la magistratura penale e quella
amministrativo-contabile in relazione a talune fattispecie delittuose (purtroppo
ancora molto diffuse) “tipicamente” foriere di danno patrimoniale, in quanto
in esse l'amministrazione pubblica è ontologicamente parte offesa dal reato e,
quindi, verosimilmente danneggiata nel patrimonio; -
l'art.
7, si noti, agevolando le azioni della Corte dei conti per il danno patrimoniale
conseguente a reati contro la p.a., non preclude affatto la risarcibilità di
altre voci di danno in fattispecie diverse; ma se l'art. 7 risponde a una sua
precisa logica, riferita appunto “in positivo” al danno patrimoniale, questa
logica diventa perversa se riferita “in negativo” al danno non patrimoniale
(e, in particolare, al danno all'immagine) in quanto il prestigio delle
istituzioni ben può essere leso maggiormente, nel sentire comune, allorché il
pubblico ufficiale abusando della propria funzione commetta reati nei quali
parte offesa sia il cittadino anziché l'amministrazione; -
sfugge,
in altre parole, il motivo per cui l'immagine delle istituzioni sarebbe lesa
solo dalla commissione di un reato “contro” la pubblica
amministrazione e non anche dalla commissione di un reato comune “della”
pubblica amministrazione (recte, dei soggetti che per essa operano e di
cui essa risponde verso i terzi) in danno del cittadino; ove si applicasse lo
stesso principio agli enti privati, ad esempio, si giungerebbe al paradosso per
cui una banca potrebbe chiedere il risarcimento del danno d'immagine solo al
proprio cassiere che abbia sottratto il denaro
della banca stessa, ma non anche al cassiere che abbia rubato sistematicamente
denaro ai clienti, truffandoli (fattispecie quest'ultima che appare,
all'evidenza, assai più lesiva sul piano dell'immagine); -
è
fuor di dubbio che il legislatore, nella propria piena discrezionalità, possa
stabilire specifici criteri e condizioni di risarcibilità del danno, ma è
altrettanto pacifico nella costante giurisprudenza costituzionale che detti
criteri e condizioni non possano essere arbitrari o irragionevoli, meno che mai
in una materia di simile delicatezza e rilevanza; -
nella
specie, per quanto in precedenza si è cercato di esemplificare, appare di assai
dubbia ragionevolezza la scelta di subordinare la risarcibilità del danno
all'immagine azionabile dinanzi alla Corte dei conti alla sussistenza di una
condanna irrevocabile per alcune prefissate tipologie di reato (che sicuramente
non sono né le più gravi, sul piano della pena edittale, né quelle più
lesive dell'immagine delle istituzioni) anziché al superamento di una soglia
generale di “offensività” o altri parametri oggettivi di valutazione della
lesione che non necessariamente debbono ricercarsi in una fattispecie a rilievo
penale, tanto più ove si tenga conto dei principi da ultimo affermati in tema
di danno non patrimoniale (e, in particolare, di danno “esistenziale”) dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la nota sentenza n. 26972 dell’ -
con
quest'ultima imprescindibile pronuncia, in particolare, proprio in ossequio a
fondamentali valori di rango costituzionale, è stata riconosciuta e confermata
piena legittimità del risarcimento dei danni “non patrimoniali”, a
prescindere dal nomen iuris concretamente utilizzato dal Giudice, a
fronte di illeciti sia contrattuali sia extracontrattuali, anche al di fuori
delle ipotesi “tipiche” previste dalla legge (cfr. art. 2059 c.c.),
purché si tratti di danni conseguenti alla lesione di diritti fondamentali ed
inviolabili della persona e che superino comunque una soglia minima di
offensività (nel senso di serietà ed intollerabilità della lesione), fermo
restando che il danno non patrimoniale va ricondotto non alla categoria del
“danno-evento”, bensì a quella del “danno-conseguenza” (che quindi deve
essere congruamente allegato e provato), ed evitando in ogni caso effetti
moltiplicativi della stessa voce sostanziale di danno mediante nomina iuris diversi; -
per
tutti i motivi fin qui esposti, in conclusione, la Sezione ritiene rilevante e
non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
del citato comma 30-ter, per contrasto con gli artt. 2 e 3 della
Costituzione, sotto il profilo assorbente
dell'irragionevole nonché arbitraria limitazione ai soli casi e modi previsti
dal citato art. 7 della legge n. 97 del 2001 della tutela risarcitoria
dell'immagine delle istituzioni ed amministrazioni pubbliche; -
il
presente giudizio deve essere quindi doverosamente sospeso con trasmissione
degli atti alla Corte Costituzionale per le conseguenti valutazioni, ai sensi
della legge -
la
statuizione sulle spese va riservata all’esito del giudizio; PER
QUESTI MOTIVI La
Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per RAVVISATA la
non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale
dell’art. 17, comma 30-ter, del decreto-legge ORDINA
l’immediata
trasmissione degli atti, a cura della Segreteria, alla Corte
Costituzionale; SOSPENDE il
giudizio fino alle conseguenti decisioni della Corte Costituzionale, con onere
di riassunzione a carico delle parti nei termini di legge; DISPONE che,
a cura della Segreteria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del
Consiglio dei Ministri e alle parti e sia comunicata ai Presidenti della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica ai sensi dell’art. 23, ultimo
comma, della legge Riserva
all’esito del giudizio la statuizione sulle spese. Manda
alla Segreteria per gli adempimenti di competenza. Così
deciso in Torino nella camera di consiglio del 7/ Il
Presidente (Antonio
D’Aversa) *
* * Depositata
in Segreteria il Il
Direttore della Segreteria (Antonio
Cinque) *
* * Il
Collegio, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’articolo 52 del
decreto legislativo HA
DISPOSTO che
a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto
articolo 52 nei riguardi della parte. Torino,
Il
Presidente (Antonio
D’Aversa) *
* * In
esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell’articolo 52 del decreto
legislativo Torino,
Il
Direttore della Segreteria (Antonio Cinque ) |