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ord. n. 60 del 2 novembre 2009: respinge le istanze (ed eccezioni) di nullità presentate ex art. 17, comma 30-ter, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e contestualmente modificato dall’art. 1, comma 1, del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, convertito a sua volta con modificazioni dalla legge 3 ottobre 2009, n. 141, in quanto tutti gli atti istruttori e processuali in contestazione ricadono in data antecedente al 5 agosto 2009 (data di entrata in vigore della legge n. 102 del 2009 ), dato che per elementare canone ermeneutico,  in coerenza con i valori di rango costituzionale e con il sistema della responsabilità amministrativa,  nessun atto istruttorio o processuale può essere considerato come “posto in essere in violazione” di una legge, se quella legge non era ancora neppure esistente alla data di compimento dell’atto stesso

 

Ord. 60/2009

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

la Corte dei Conti

Sezione giurisdizionale per la regione Piemonte

composta dai magistrati

Antonio D’Aversa                          Presidente

Tommaso Parisi                              Giudice

Gerardo de Marco                          Giudice

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di responsabilità iscritto in data 10.03.2009 al n. 18243 del registro di Segreteria, promosso dalla Procura Regionale nei confronti del signor M.M., difeso dagli Avv.ti Elisa Rubiola e Luca Verrienti, nonché sull’istanza di nullità degli atti istruttori e processuali iscritta in data 15.10.2009 al n. 18391 del registro di Segreteria, proposta dal convenuto medesimo con il patrocinio dei menzionati difensori;

PREMESSO CHE

-            il prof. M. (già Professore ordinario di cardiochirurgia presso l’Università di omissis e responsabile della Divisione di cardiochirurgia dell’Ospedale omissis) è stato chiamato in giudizio davanti a questa Corte dei conti per il risarcimento in favore dell’amministrazione del danno patrimoniale “da tangente” e del danno “all’immagine” (complessivamente stimati dal Pubblico Ministero in euro € 1.082.468,34) causati all’amministrazione in conseguenza di un’asserita vicenda corruttiva (per la quale, peraltro, in sede penale è stato pronunciato proscioglimento per prescrizione, in fase pre-dibattimentale ex art. 469 c.p.p. e non ai sensi del combinato disposto degli artt. 129, co. 2, e 531 c.p.p.);

-              il convenuto si è costituito in giudizio con memoria depositata il 30 settembre 2009 , eccependo tra l’altro, in via preliminare-processuale, la nullità dell’azione della Procura regionale (ex art. 17, comma 30-ter, del decreto-legge 1 luglio 2009 , n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 , n. 102, e contestualmente modificato dall’art. 1, comma 1, del decreto-legge 3 agosto 2009 , n. 103, convertito a sua volta con modificazioni dalla legge 3 ottobre 2009 , n. 141), sotto il duplice profilo: a) dell’illegittimo esercizio dell’azione di responsabilità per danno all’immagine in assenza di sentenza penale irrevocabile di condanna; b) dell’illegittimo svolgimento dell’istruttoria da parte del Pubblico Ministero (su entrambe le voci di danno) per mancanza di “specifica” e “concreta” notizia di danno;

-            la stessa istanza di nullità degli atti istruttori e processuali è stata, a titolo prudenziale, riproposta dal convenuto con separato ricorso, notificato alla Procura regionale in data 8 ottobre 2009 e depositato in Sezione il 15 ottobre 2009 ;

-            con memoria depositata il 13 ottobre 2009 la Procura Regionale ha replicato alle suddette istanze di nullità degli atti istruttori e processuali, insistendo per l’inapplicabilità delle nuove disposizioni agli atti già compiuti e sollevando, in via subordinata e gradata, un’articolata serie di questioni di legittimità costituzionale;

-            in particolare, per quanto qui interessa, il Pubblico Ministero ha obiettato che, nella fattispecie, l’attività istruttoria e l’esercizio della correlata azione di responsabilità si collocano entrambi in data anteriore all’entrata in vigore delle predette norme; reputa, quindi, che gli atti istruttori e processuali ad oggi compiuti debbano ritenersi immuni dai vizi di nullità introdotti con le nuove disposizioni; a suo avviso, l’interpretazione costituzionalmente adeguata delle disposizioni in parola impedisce di ritenerle retroattivamente applicabili, in quanto il principio di irretroattività della legge, pur codificato da legge ordinaria, costituisce un principio generale dell’ordinamento giuridico, suscettibile, come tale, di subire deroghe soltanto per ragioni di ordine costituzionale, nella specie non rinvenibili; una diversa lettura contrasterebbe, tra l’altro, con l’art. 3 della Costituzione, sotto il profilo del difetto di ragionevolezza, e con l’art. 111 della Costituzione, sotto il profilo dell’irragionevole durata del processo, nella parte in cui – ingiustificatamente - impone al giudice di dichiarare la nullità di atti validamente compiuti, secondo la legge vigente al momento della loro adozione, e alla parte l’onere della rinnovazione (ove ammessa dal giudice, ai sensi del combinato disposto dell’ art. 26 del regio decreto 13 agosto 19 33, n. 1038, e dell’art. 162 del codice di procedura civile) dei medesimi atti dichiarati nulli; ad avviso della Procura, appare viziata da difetto di ragionevolezza l’applicazione retroattiva della nullità di atti validamente compiuti secondo la legge vigente al momento della loro adozione (con deroga immotivata al principio “tempus regit actum”) con effetti, nel caso degli atti processuali, anche sull’esito e sulle spese del giudizio validamente instaurato secondo la legge vigente al momento della domanda;

-            all’udienza pubblica del 21 ottobre 2009 , udito il giudice relatore Gerardo de Marco , sono intervenuti gli Avv.ti Elisa Rubiola e Luca Verrienti per il convenuto e il Sostituto Procuratore Claudio Mori in qualità di Pubblico Ministero; la causa ha formato oggetto di ampia discussione, limitatamente ai suddetti profili di carattere preliminare e processuale (specificamente inerenti la nullità degli atti istruttori ovvero processuali compiuti dalla Procura e il vaglio di “non manifesta infondatezza” delle prospettate questioni di legittimità costituzionale); la difesa del convenuto, in particolare, ha replicato analiticamente a tutte le eccezioni di costituzionalità formulate dalla Procura, illustrando oralmente i contenuti di un’articolata nota d’udienza, acquisita al fascicolo del giudizio; per quanto qui interessa, in estrema sintesi, la difesa ha insistito sulla pacifica applicabilità delle nuove disposizioni anche agli atti già posti in essere dalla Procura, con l’unico limite della pronuncia di sentenza anche non definitiva alla data di entrata in vigore delle stesse; ha anche rimarcato l’insussistenza di violazioni del principio “tempus regit actum”, trattandosi di dichiarare la nullità di atti processuali secondo la disciplina effettivamente oggi vigente; né la difesa medesima ravvisa nella reintrodotta pregiudiziale penale e nella limitazione della risarcibilità di alcune voci di danno non patrimoniale alcuna violazione di principi di rango costituzionale;

-            la causa è stata, quindi, trattenuta in camera di consiglio per le conseguenti decisioni in via preliminare, con riserva di disporre circa l’eventuale prosecuzione del giudizio;

CONSIDERATO CHE

-            in rito, il giudizio ad istanza di parte introdotto con ricorso depositato il 15 ottobre 2009 ed iscritto al n. 18391 del registro di Segreteria viene assorbito e discusso in udienza pubblica quale questione preliminare nell’ambito del giudizio di responsabilità iscritto al n. 18243 del Registro stesso; ciò con l’assenso espresso delle parti, come da verbale d’udienza, in pendenza del termine di trenta giorni dal deposito in Sezione del relativo ricorso introduttivo e non ravvisandosi, nella fattispecie, l’opportunità di fissare un’apposita udienza, anche camerale;

-            l’art. 17, comma 30-ter, del decreto-legge 1 luglio 2009 , n. 78 (convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 , n. 102, e contestualmente modificato dall’art. 1, comma 1, del decreto-legge 3 agosto 2009 , n. 103, a sua volta convertito con modificazioni dalla legge 3 ottobre 2009 , n. 141) prevede che: “Le procure della Corte dei conti possono iniziare l'attività istruttoria ai fini dell'esercizio dell'azione di danno erariale a fronte di specifica e concreta notizia di danno, fatte salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge. Le procure della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'articolo 7 della legge 27 marzo 2001 , n. 97. A tale ultimo fine, il decorso del termine di prescrizione di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994 , n. 20, e' sospeso fino alla conclusione del procedimento penale. Qualunque atto istruttorio o processuale posto in essere in violazione delle disposizioni di cui al presente comma, salvo che sia stata gia' pronunciata sentenza anche non definitiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' nullo e la relativa nullita' puo' essere fatta valere in ogni momento, da chiunque vi abbia interesse, innanzi alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti, che decide nel termine perentorio di trenta giorni dal deposito della richiesta”;

-            quanto all’ambito oggettivo di applicazione, questa peculiare fattispecie di nullità riguarda esclusivamente gli atti “istruttori” o “processuali” posti in essere dal Pubblico Ministero, quale sanzione per l’inottemperanza alla neo-introdotta duplice previsione procedimentale secondo cui la Procura, da un lato, non può svolgere “l’attività istruttoria” in mancanza di specifica e concreta notizia di danno e, dall’altro lato, non può esercitare “l’azione per il risarcimento del danno all’immagine” al di fuori dei casi e dei modi contemplati dalla legge;

-            quanto all’ambito soggettivo, la nullità può essere fatta valere “da chiunque vi abbia interesse” (in via di mera ipotesi, quindi, anche dall’amministrazione cui siano rivolte richieste istruttorie ritenute in violazione della introdotta normativa) mediante “deposito della richiesta” presso la competente Sezione giurisdizionale della Corte dei conti; sotto quest’ultimo profilo, giova rimarcare che la norma non sancisce espressamente la rilevabilità d’ufficio del vizio (a differenza di quanto stabilito, ad esempio, all’art. 1421 del codice civile; ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit) e che, trattandosi di nullità di atti processuali (oltre che istruttori), si pone la questione dell’integrazione e della compatibilità con il paradigma normativo generale della nullità degli atti stabilito dal Libro I, Titolo VI, capo III del codice di procedura civile; in materia di atti processuali, invero, per regola generale: non può pronunciarsi la nullità senza istanza di parte, se la legge non dispone che sia pronunciata d’ufficio (art. 157, primo comma); la nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha rinunciato anche tacitamente (art. 157, terzo comma); la nullità non può essere mai pronunciata, se l’atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato (art. 156, terzo comma); il giudice che pronuncia la nullità deve disporre, se possibile, la rinnovazione degli atti ai quali la nullità si estende (art. 162, primo comma);

-            quanto ai termini di presentazione della “richiesta” di nullità, è stabilito che essa possa essere depositata dagli interessati “in ogni momento”;

-            quanto alla disciplina transitoria, infine, è stabilito che la nullità degli atti istruttori o processuali non possa essere fatta valere qualora sia stata gia' pronunciata sentenza anche non definitiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” (vale a dire alla data del 5 agosto 2009 , essendo stata pubblicata la legge n. 102 del 2009 nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 4 agosto 2009 - Supplemento ordinario n. 140, ed essendo prevista all’art. 1, comma 3, della legge stessa l’entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione);

-            ad una prima lettura, quest’ultima previsione di carattere intertemporale parrebbe sostanziarsi in una deroga “implicita” ai principi di irretroattività della legge (cfr. art. 11 prel.) e del tempus regit actum (di cui è derivazione, ex multis, l’art. 5 c.p.c.), consentendo la salvezza degli atti compiuti prima del 5 agosto 2009 soltanto a condizione che, entro la stessa data, sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva;

-            tuttavia, tenuto conto delle argomentazioni e delle perplessità espresse dalla Procura (condivise da questa Sezione), è necessario valutare se la disposizione transitoria in esame possa essere interpretata secondo criteri maggiormente aderenti agli indicati valori di rango costituzionale ed in un’ottica di maggior coerenza sistematica, dovendosi ricercare e preferire l’intenzione (oggettiva) del legislatore storicizzato piuttosto che quella (soggettiva) del legislatore storico, per l’appunto in un’ottica di “sistema” della responsabilità amministrativa e in linea di tendenziale coerenza con il regime generale delle nullità processuali;

-            in questa prospettiva, la Sezione è dell’avviso che, per elementare canone ermeneutico, nessun atto istruttorio o processuale possa essere considerato come “posto in essere in violazione” di una legge, se quella legge non era ancora neppure esistente alla data di compimento dell’atto stesso;

-            non pare decisivo né vincolante, in ordine a questo specifico aspetto interpretativo, l’inciso legislativo relativo alla salvezza degli atti “coperti” da sentenza anche non definitiva al 5 agosto 2009 ;

-            infatti, ribadito che gli atti istruttori e processuali non possono essere ragionevolmente considerati “in violazione” della nuova legge se non siano stati posti in essere dopo il 5 agosto 2009 (cioè dalla data di entrata in vigore della legge stessa), la suddetta clausola di salvezza può interpretarsi nel senso di precludere la declaratoria di nullità di quegli atti istruttori e processuali che, benché posti in essere successivamente al 5 agosto 2009 (e quindi in astratto fulminabili con la sanzione di nullità), trovino peraltro “copertura” in una sentenza anche non definitiva già pronunciata sotto l’imperio della legge precedente; sicché, in concreto, non potrà essere fatta valere l’invalidità di atti istruttori o processuali (a titolo di mera ipotesi: atti di integrazione del contraddittorio, supplementi istruttori, riassunzioni, rinnovazione di atti processuali, e quant’altro) comunque compiuti dal Pubblico Ministero nel vigore della “nuova” legge, qualora già nella vigenza della “vecchia” legge sia stato pronunciato dal Giudice un atto a contenuto decisorio, anche non definitivo (possono citarsi, a titolo di mera ipotesi, le sentenze “parziali” ex art. 279, secondo comma, n. 4, del codice di rito, cui facciano seguito per l’appunto nuovi atti istruttori o processuali del Pubblico Ministero), che funga da presupposto legittimante per il successivo compimento dell’atto in discussione che, altrimenti, potrebbe incorrere nella introdotta declaratoria di nullità;

-            d’altra parte, per quanto la circostanza non possa di per sé assumere valore dirimente, l’interpretazione abbracciata da questa Sezione può trovare conferma negli stessi lavori parlamentari, laddove il relatore dell’Atto Senato n. 1749 (disegno di legge di conversione del citato decreto-legge n. 103 del 2009) ha chiarito all’Aula, proprio con riguardo ai timori di una “possibile caducazione dei procedimenti avviati dalle procure della Corte a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 78 , che “le norme contenute nel disegno di legge sono tipicamente pro futuro, valgono cioè per i prossimi procedimenti”, rimarcando altresì “come la nullità prevista dalle norme vigenti non valga ope legis, ma sia lasciata ai possibili interessati, e come venga conservata alla Corte la decisione di accettare o meno la sollevata eccezione di nullità” (Senato, 255^ seduta pomeridiana del 22.09.2009 , resoconto stenografico, pag. 12);

-            tutto ciò premesso e considerato, venendo alla fattispecie in giudizio, rilevato che tutti gli atti istruttori e processuali in contestazione ricadono in data antecedente il 5 agosto 2009 , le correlate istanze (ed eccezioni) di nullità vanno respinte, con fissazione di nuova udienza per la prosecuzione del giudizio;

-            restano assorbite, per tal via, tutte le questioni di legittimità costituzionale della normativa de qua, in quanto prive di rilevanza nel presente giudizio;

-            la statuizione sulle spese, unitamente ad ogni altra questione di rito e di merito, va riservata all’esito del giudizio;

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la regione Piemonte , con pronuncia non definitiva

previa riunione

del giudizio ad istanza di parte per la declaratoria di nullità di atti istruttori e processuali, iscritto al n. 18391 del registro di Segreteria, con il giudizio di responsabilità già iscritto al n. 18243 del registro stesso

RESPINGE

le istanze e le eccezioni di nullità degli atti istruttori e processuali proposte dal convenuto e conseguentemente

FISSA

per la discussione della causa l’udienza pubblica del 17 novembre 2009 , ore 11:00.

Riserva al definitivo la statuizione sulle spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Torino il 21 ottobre 2009 .

Il Presidente

(F.to: Antonio D’Aversa)

* * *

Depositata in Segreteria il 2 novembre 2009 .

Il Direttore della Segreteria

(F.to: Antonio Cinque)

* * *

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 , n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”,

HA DISPOSTO

che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi della parte.

Torino, 2 novembre 2009 .

Il Presidente

(F.to: Antonio D’Aversa)

* * *

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 , n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi della parte.

Torino, 2 novembre 2009 .

Il Direttore della Segreteria

(F.to: Antonio Cinque )