ord. n. 60 del 2 novembre 2009:
respinge le istanze (ed eccezioni) di nullità presentate ex art. 17, comma
30-ter, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e contestualmente modificato dall’art. 1,
comma 1, del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, convertito a sua volta con
modificazioni dalla legge 3 ottobre 2009, n. 141, in quanto tutti gli atti
istruttori e processuali in contestazione ricadono in data antecedente
al 5 agosto 2009 (data di entrata in vigore
della legge n.
102 del 2009 ), dato che per elementare
canone ermeneutico, in coerenza con i valori di rango costituzionale e
con il sistema della responsabilità amministrativa, nessun atto
istruttorio o processuale può essere considerato come “posto in essere in
violazione” di una legge, se quella legge non era ancora neppure esistente
alla data di compimento dell’atto stesso
Ord.
60/2009
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
la
Corte dei Conti
Sezione
giurisdizionale per
la regione Piemonte
composta
dai magistrati
Antonio
D’Aversa
Presidente
Tommaso
Parisi
Giudice
Gerardo
de Marco
Giudice
ha
pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel
giudizio di responsabilità iscritto in data
10.03.2009
al n. 18243 del registro di Segreteria, promosso dalla Procura
Regionale nei confronti del signor M.M.,
difeso dagli Avv.ti Elisa
Rubiola e Luca Verrienti, nonché sull’istanza di nullità degli atti
istruttori e processuali iscritta in data
15.10.2009
al n. 18391 del registro di Segreteria, proposta dal convenuto medesimo
con il patrocinio dei menzionati difensori;
PREMESSO
CHE
-
il
prof. M. (già Professore ordinario di cardiochirurgia presso l’Università
di omissis e responsabile della Divisione di cardiochirurgia dell’Ospedale
omissis) è stato chiamato in giudizio davanti a questa Corte dei conti per il
risarcimento in favore dell’amministrazione del danno patrimoniale “da
tangente” e del danno “all’immagine” (complessivamente stimati dal
Pubblico Ministero in euro € 1.082.468,34) causati all’amministrazione in
conseguenza di un’asserita vicenda corruttiva (per la quale, peraltro, in
sede penale è stato pronunciato proscioglimento per prescrizione, in fase
pre-dibattimentale ex art. 469
c.p.p. e non ai sensi del combinato disposto degli artt. 129, co. 2, e 531
c.p.p.);
-
il
convenuto si è costituito in giudizio con memoria depositata il
30 settembre 2009
, eccependo tra l’altro, in via preliminare-processuale, la nullità dell’azione
della Procura regionale (ex art.
17, comma 30-ter, del decreto-legge
1 luglio 2009
, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge
3 agosto 2009
, n. 102, e contestualmente modificato dall’art. 1, comma 1, del
decreto-legge
3 agosto 2009
, n. 103, convertito a sua volta con modificazioni dalla legge
3 ottobre 2009
, n. 141), sotto il duplice profilo: a) dell’illegittimo esercizio dell’azione
di responsabilità per danno all’immagine in assenza di sentenza penale
irrevocabile di condanna; b) dell’illegittimo svolgimento dell’istruttoria
da parte del Pubblico Ministero (su entrambe le voci di danno) per mancanza di
“specifica” e “concreta” notizia di danno;
-
la
stessa istanza di nullità degli atti istruttori e processuali è stata, a
titolo prudenziale, riproposta dal convenuto con separato ricorso, notificato
alla Procura regionale in data
8 ottobre 2009
e depositato in Sezione il
15 ottobre 2009
;
-
con
memoria depositata il
13 ottobre 2009
la Procura Regionale
ha replicato alle suddette istanze di nullità degli atti istruttori e
processuali, insistendo per l’inapplicabilità delle nuove disposizioni agli
atti già compiuti e sollevando, in via subordinata e gradata, un’articolata
serie di questioni di legittimità costituzionale;
-
in
particolare, per quanto qui interessa, il Pubblico Ministero ha obiettato che,
nella fattispecie, l’attività istruttoria e l’esercizio della correlata
azione di responsabilità si collocano entrambi in data anteriore all’entrata
in vigore delle predette norme; reputa, quindi, che gli atti istruttori e
processuali ad oggi compiuti debbano ritenersi immuni dai vizi di nullità
introdotti con le nuove disposizioni; a suo avviso, l’interpretazione
costituzionalmente adeguata delle disposizioni in parola impedisce di
ritenerle retroattivamente applicabili, in quanto il principio di
irretroattività della legge, pur codificato da legge ordinaria, costituisce
un principio generale dell’ordinamento giuridico, suscettibile, come tale,
di subire deroghe soltanto per ragioni di ordine costituzionale, nella specie
non rinvenibili; una diversa lettura contrasterebbe, tra l’altro, con l’art.
3 della Costituzione, sotto il profilo del difetto di ragionevolezza, e con l’art.
111 della Costituzione, sotto il profilo dell’irragionevole durata del
processo, nella parte in cui – ingiustificatamente - impone al giudice di
dichiarare la nullità di atti validamente compiuti, secondo la legge vigente
al momento della loro adozione, e alla parte l’onere della rinnovazione (ove
ammessa dal giudice, ai sensi del combinato disposto dell’ art. 26 del regio
decreto
13 agosto 19
33, n. 1038, e dell’art. 162 del codice di procedura civile) dei medesimi
atti dichiarati nulli; ad avviso della Procura, appare viziata da difetto di
ragionevolezza l’applicazione retroattiva della nullità di atti validamente
compiuti secondo la legge vigente al momento della loro adozione (con deroga
immotivata al principio “tempus regit
actum”) con effetti, nel caso degli atti processuali, anche sull’esito
e sulle spese del giudizio validamente instaurato secondo la legge vigente al
momento della domanda;
-
all’udienza
pubblica del
21 ottobre 2009
, udito il giudice relatore
Gerardo de Marco
, sono intervenuti gli Avv.ti Elisa Rubiola e Luca Verrienti per il convenuto
e il Sostituto Procuratore Claudio Mori in qualità di Pubblico Ministero; la
causa ha formato oggetto di ampia discussione, limitatamente ai suddetti
profili di carattere preliminare e processuale (specificamente inerenti la
nullità degli atti istruttori ovvero processuali compiuti dalla Procura e il
vaglio di “non manifesta infondatezza” delle prospettate questioni di
legittimità costituzionale); la difesa del convenuto, in particolare, ha
replicato analiticamente a tutte le eccezioni di costituzionalità formulate
dalla Procura, illustrando oralmente i contenuti di un’articolata nota d’udienza,
acquisita al fascicolo del giudizio; per quanto qui interessa, in estrema
sintesi, la difesa ha insistito sulla pacifica applicabilità delle nuove
disposizioni anche agli atti già posti in essere dalla Procura, con l’unico
limite della pronuncia di sentenza anche non definitiva alla data di entrata
in vigore delle stesse; ha anche rimarcato l’insussistenza di violazioni del
principio “tempus regit actum”, trattandosi di dichiarare la nullità di
atti processuali secondo la disciplina effettivamente oggi vigente; né la
difesa medesima ravvisa nella reintrodotta pregiudiziale penale e nella
limitazione della risarcibilità di alcune voci di danno non patrimoniale
alcuna violazione di principi di rango costituzionale;
-
la
causa è stata, quindi, trattenuta in camera di consiglio per le conseguenti
decisioni in via preliminare, con riserva di disporre circa l’eventuale
prosecuzione del giudizio;
CONSIDERATO
CHE
-
in
rito, il giudizio ad istanza di parte introdotto con ricorso depositato il
15 ottobre 2009
ed iscritto al n. 18391 del
registro di Segreteria viene assorbito e discusso in udienza pubblica quale
questione preliminare nell’ambito del giudizio di responsabilità iscritto
al n. 18243 del Registro stesso; ciò con l’assenso espresso delle parti,
come da verbale d’udienza, in pendenza del termine di trenta giorni dal
deposito in Sezione del relativo ricorso introduttivo e non ravvisandosi,
nella fattispecie, l’opportunità di fissare un’apposita udienza, anche
camerale;
-
l’art.
17, comma 30-ter, del decreto-legge
1 luglio 2009
, n. 78 (convertito con modificazioni dalla legge
3 agosto 2009
, n. 102, e contestualmente modificato dall’art. 1, comma 1, del
decreto-legge
3 agosto 2009
, n.
103, a
sua volta convertito con modificazioni dalla legge
3 ottobre 2009
, n. 141) prevede che: “Le procure
della Corte dei conti possono iniziare l'attività istruttoria ai fini
dell'esercizio dell'azione di danno erariale a fronte di specifica e concreta
notizia di danno, fatte salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla
legge. Le procure della Corte dei conti esercitano l'azione per il
risarcimento del danno all'immagine nei soli casi e nei modi previsti
dall'articolo 7 della legge
27 marzo 2001
, n.
97. A
tale ultimo fine, il decorso del termine di prescrizione di cui al comma 2
dell'articolo 1 della legge
14 gennaio 1994
, n. 20, e' sospeso fino alla conclusione del procedimento penale. Qualunque
atto istruttorio o processuale posto in essere in violazione delle
disposizioni di cui al presente comma, salvo che sia stata gia' pronunciata
sentenza anche non definitiva alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, e' nullo e la relativa nullita' puo' essere
fatta valere in ogni momento, da chiunque vi abbia interesse, innanzi alla
competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti, che decide nel
termine perentorio di trenta giorni dal deposito della richiesta”;
-
quanto
all’ambito oggettivo di applicazione, questa peculiare fattispecie di
nullità riguarda esclusivamente gli atti “istruttori”
o “processuali” posti in essere
dal Pubblico Ministero, quale sanzione per l’inottemperanza alla
neo-introdotta duplice previsione procedimentale secondo cui la Procura, da un
lato, non può svolgere “l’attività
istruttoria” in mancanza di specifica e concreta notizia di danno e,
dall’altro lato, non può esercitare “l’azione
per il risarcimento del danno all’immagine” al di fuori dei casi e dei
modi contemplati dalla legge;
-
quanto
all’ambito soggettivo, la nullità può essere fatta valere “da
chiunque vi abbia interesse” (in via di mera ipotesi, quindi, anche dall’amministrazione
cui siano rivolte richieste istruttorie ritenute in violazione della
introdotta normativa) mediante “deposito
della richiesta” presso
la competente Sezione
giurisdizionale della Corte dei conti; sotto quest’ultimo profilo, giova
rimarcare che la norma non sancisce espressamente la rilevabilità d’ufficio
del vizio (a differenza di quanto stabilito, ad esempio, all’art. 1421 del
codice civile; ubi lex voluit dixit,
ubi noluit tacuit) e che, trattandosi di nullità di atti processuali
(oltre che istruttori), si pone la questione dell’integrazione e della
compatibilità con il paradigma normativo generale della nullità degli atti
stabilito dal Libro I, Titolo VI, capo III del codice di procedura civile; in
materia di atti processuali, invero, per regola generale: non può
pronunciarsi la nullità senza istanza di parte, se la legge non dispone che
sia pronunciata d’ufficio (art. 157, primo comma); la nullità non può
essere opposta dalla parte che vi ha rinunciato anche tacitamente (art. 157,
terzo comma); la nullità non può essere mai pronunciata, se l’atto ha
raggiunto lo scopo cui è destinato (art. 156, terzo comma); il giudice che
pronuncia la nullità deve disporre, se possibile, la rinnovazione degli atti
ai quali la nullità si estende (art. 162, primo comma);
-
quanto
ai termini di presentazione della “richiesta” di nullità, è stabilito
che essa possa essere depositata dagli interessati “in
ogni momento”;
-
quanto
alla disciplina transitoria, infine, è stabilito che la nullità degli atti
istruttori o processuali non possa essere fatta valere qualora
“sia stata gia' pronunciata
sentenza anche non definitiva alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto” (vale
a dire alla data del
5 agosto 2009
, essendo stata pubblicata la legge n. 102 del 2009 nella Gazzetta
Ufficiale n. 179 del
4 agosto 2009
- Supplemento ordinario n. 140, ed essendo prevista all’art. 1, comma 3,
della legge stessa l’entrata in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione);
-
ad
una prima lettura, quest’ultima previsione di carattere intertemporale
parrebbe sostanziarsi in una deroga “implicita” ai principi di
irretroattività della legge (cfr. art.
11 prel.) e del tempus regit actum (di
cui è derivazione, ex multis, l’art.
5 c.p.c.), consentendo la salvezza degli atti compiuti prima del
5 agosto 2009
soltanto a condizione che, entro la stessa data, sia stata pronunciata
sentenza anche non definitiva;
-
tuttavia,
tenuto conto delle argomentazioni e delle perplessità espresse dalla Procura
(condivise da questa Sezione), è necessario valutare se la disposizione
transitoria in esame possa essere interpretata secondo criteri maggiormente
aderenti agli indicati valori di rango costituzionale ed in un’ottica di
maggior coerenza sistematica, dovendosi ricercare e preferire l’intenzione
(oggettiva) del legislatore storicizzato piuttosto che quella (soggettiva) del
legislatore storico, per l’appunto in un’ottica di “sistema” della
responsabilità amministrativa e in linea di tendenziale coerenza con il
regime generale delle nullità processuali;
-
in
questa prospettiva, la Sezione è dell’avviso che, per elementare canone
ermeneutico, nessun atto istruttorio o processuale possa essere considerato
come “posto in essere in violazione”
di una legge, se quella legge non era ancora neppure esistente alla data di
compimento dell’atto stesso;
-
non
pare decisivo né vincolante, in ordine a questo specifico aspetto
interpretativo, l’inciso legislativo relativo alla salvezza degli atti “coperti”
da sentenza anche non definitiva al
5 agosto 2009
;
-
infatti,
ribadito che gli atti istruttori e processuali non possono essere
ragionevolmente considerati “in violazione” della nuova legge se non siano
stati posti in essere dopo il
5 agosto 2009
(cioè dalla data di entrata in vigore della legge stessa), la suddetta
clausola di salvezza può interpretarsi nel senso di precludere la
declaratoria di nullità di quegli atti istruttori e processuali che, benché
posti in essere successivamente al
5 agosto 2009
(e quindi in astratto fulminabili con la sanzione di nullità), trovino
peraltro “copertura” in una sentenza anche non definitiva già pronunciata
sotto l’imperio della legge precedente; sicché, in concreto, non potrà
essere fatta valere l’invalidità di atti istruttori o processuali (a titolo
di mera ipotesi: atti di integrazione del contraddittorio, supplementi
istruttori, riassunzioni, rinnovazione di atti processuali, e quant’altro)
comunque compiuti dal Pubblico Ministero nel vigore della “nuova” legge,
qualora già nella vigenza della “vecchia” legge sia stato pronunciato dal
Giudice un atto a contenuto decisorio, anche non definitivo (possono citarsi,
a titolo di mera ipotesi, le sentenze “parziali” ex
art. 279, secondo comma, n. 4, del codice di rito, cui facciano seguito
per l’appunto nuovi atti istruttori o processuali del Pubblico Ministero),
che funga da presupposto legittimante per il successivo compimento dell’atto
in discussione che, altrimenti, potrebbe incorrere nella introdotta
declaratoria di nullità;
-
d’altra
parte, per quanto la circostanza non possa di per sé assumere valore
dirimente, l’interpretazione abbracciata da questa Sezione può trovare
conferma negli stessi lavori parlamentari, laddove il relatore dell’Atto
Senato n. 1749 (disegno di legge di conversione del citato decreto-legge n.
103 del 2009) ha chiarito all’Aula, proprio con riguardo ai timori di una
“possibile caducazione dei
procedimenti avviati dalle procure della Corte a seguito dell'entrata in
vigore del decreto-legge n.
78”
, che “le norme contenute nel
disegno di legge sono tipicamente pro futuro,
valgono cioè per i prossimi procedimenti”, rimarcando altresì “come
la nullità prevista dalle norme vigenti non valga ope legis,
ma sia lasciata ai possibili interessati, e come venga conservata alla Corte
la decisione di accettare o meno la sollevata eccezione di nullità”
(Senato, 255^ seduta pomeridiana del
22.09.2009
, resoconto stenografico, pag. 12);
-
tutto
ciò premesso e considerato, venendo alla fattispecie in giudizio, rilevato
che tutti gli atti istruttori e processuali in contestazione ricadono in data
antecedente il
5 agosto 2009
, le correlate istanze (ed eccezioni) di nullità vanno respinte, con
fissazione di nuova udienza per la prosecuzione del giudizio;
-
restano
assorbite, per tal via, tutte le questioni di legittimità costituzionale
della normativa de qua, in quanto
prive di rilevanza nel presente giudizio;
-
la
statuizione sulle spese, unitamente ad ogni altra questione di rito e di
merito, va riservata all’esito del giudizio;
PER
QUESTI MOTIVI
La
Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per
la regione Piemonte
, con pronuncia non definitiva
previa
riunione
del
giudizio ad istanza di parte per la declaratoria di nullità di atti
istruttori e processuali, iscritto al n. 18391 del registro di Segreteria,
con il giudizio di responsabilità già iscritto al n. 18243
del registro stesso
RESPINGE
le
istanze e le eccezioni di nullità degli atti istruttori e processuali
proposte dal convenuto e conseguentemente
FISSA
per
la discussione della causa l’udienza pubblica del
17 novembre 2009
, ore
11:00.
Riserva
al definitivo la statuizione sulle spese.
Manda
alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così
deciso in Torino il
21 ottobre 2009
.
Il
Presidente
(F.to:
Antonio D’Aversa)
*
* *
Depositata
in Segreteria il
2 novembre 2009
.
Il
Direttore della Segreteria
(F.to:
Antonio Cinque)
*
* *
Il
Collegio, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’articolo 52 del
decreto legislativo
30 giugno 2003
, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”,
HA
DISPOSTO
che
a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di
detto articolo 52 nei riguardi della parte.
Torino,
2 novembre 2009
.
Il
Presidente
(F.to:
Antonio D’Aversa)
*
* *
In
esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell’articolo 52 del
decreto legislativo
30 giugno 2003
, n.
196, in
caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi
della parte.
Torino,
2 novembre 2009
.
Il
Direttore della Segreteria
(F.to:
Antonio Cinque )