R E P U B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PIEMONTE

Composta dai seguenti magistrati:

dott Francesco De Filippis Presidente

dott. Luisa Motulese Consigliere

dott. Paolo Crea Referendario relatore

Visto il ricorso n. 2985\G del registro di segreteria, proposto da Baroni Vanda;

Visto l’art. 10, comma 2, della legge 21 luglio 2000, n.205;

Visto il decreto del Presidente della Sezione di fissazione della camera di consiglio;

pronuncia la seguente

ORDINANZA

Ritenuto in

FATTO

La parte ricorrente, in sintesi, chiede la liquidazione degli interessi sulla pensione di guerra erogata a seguito dell’accoglimento del ricorso proposto in sede giurisdizionale dal defunto consorte PG. Più precisamente questa Corte, con sentenza della Quinta Sezione Giurisdizionale per le pensioni di guerra n.120000 del 14.12.1984, accolse il ricorso del sopramenzionato ricorrente, senza disporre espressamente la corresponsione degli interessi legali, successivamente chiesti dall’odierna ricorrente all’Amministrazione e da quest’ultima negati con provvedimento che fu impugnato in sede gerarchica. Con ulteriore ricorso presentato a questa Sezione Giurisdizionale la sig.ra B chiese ed ottenne con sentenza n. 269\G\98 del 15 maggio 1998 il riconoscimento agli interessi legali "sulle somme spettanti a titolo di arretrato in esecuzione della sentenza n.120000 del 14.12.1984\12.1.1985 della V Sezione Giurisdizionale per le pensioni di guerra di questa Corte, dalla scadenza dei singoli ratei fino all’effettivo pagamento". Pertanto la ricorrente chiese nuovamente all’Amministrazione la corresponsione degli interessi in questione negati da quest’ultima con nota n. 764152\G del 30.06.1999 che peraltro, fa riferimento all’originaria richiesta di erogazione degli interessi avanzata dalla ricorrente già dal 1991.

Avverso la cennata nota del 30.06.1999 la sig.ra B chiede con il ricorso odierno l’ottemperanza alla sentenza n.269\G\98 di questa Corte dei Conti.

Considerato in

DIRITTO

L’art. 10, comma 2, della legge n. 205 del 2000 attribuisce alla Corte dei Conti la giurisdizione in materia di giudizio di ottemperanza al pari della giurisdizione amministrativa le cui norme sono espressamente richiamate.

Deve peraltro rammentarsi come, prima della novella introdotta con la legge n. 205 del 2000, la giurisprudenza di questa Corte ebbe originariamente a ritenere che per l’esecuzione delle proprie sentenze fosse competente la stessa Sezione che aveva formulato il giudizio, seguendo la procedura dello speciale giudizio interpretativo previsto dall’art. 25 del RD n. 1038 del 1933 e dall’art. 78 del RD n. 1214 del 1934, la cui vigenza è confermata dall’art. 6 del DPR n. 260 del 1998, sull’esecuzione delle decisioni della Corte dei Conti: giurisprudenza questa non costantemente seguita.

In merito a tale giudizio la dottrina ha sostenuto che la decisione da adottare in Camera di consiglio si connota quale ordinanza, non avendo la stessa natura decisoria; e ciò conforta nel ritenere che anche prima della novella legislativa più volte citata, al giudizio di esecuzione rientrante nella giurisdizione dello stesso giudice competente per il merito (Collegio) si riconoscessero peculiari differenze rispetto al giudizio di cognizione.

La nuova disposizione del 2000 non solo azzera il contrasto della giurisprudenza che si era formato sulla materia, ma contribuisce ad attuare nell’ordinamento interno l’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo (Cfr. sent.n.15918\89 del 20 luglio 2000), secondo cui il diritto accertato da un Tribunale sarebbe illusorio se l’ordinamento interno di uno Stato contraente non consentisse la sua attuazione coattiva.

Ciò posto, questo giudice, ritiene che la competenza in materia di esecuzione sia del Collegio che pronuncia in Camera di consiglio.

Infatti, al Giudice unico delle pensioni è devoluta la materia pensionistica nella sua interezza, caratterizzata dalla pronuncia sull’esistenza e la misura del diritto a pensione, laddove il giudizio di ottemperanza si caratterizza per la sua autonomia e la diversità di causa pretendi e petitum rispetto al primo. In sede di ottemperanza, si deve accertare l’inadempimento dell’amministrazione e si deve procedere ad un giudizio di merito da cui seguono misure giudiziali cui l’amministrazione deve dare esecuzione. Pertanto, l’oggetto del giudizio è diverso da quello pensionistico in senso stretto.

In sostanza, il giudizio d’ottemperanza è un giudizio misto, necessariamente di esecuzione ed eventualmente di cognizione, distinguendosi da quello di esecuzione previsto dal codice di rito in cui attraverso la fase dell’opposizione all’esecuzione può farsi rivivere la fase di cognizione. Nel giudizio di ottemperanza previsto per la giurisdizione amministrativa, ed ora anche per quella contabile, manca la possibilità di opposizione nel senso sopracennato, per cui il giudizio di ottemperanza si colloca certamente nella fase dell’esecuzione, dovendo accertare l’inadempimento dell’amministrazione e statuendo sulle misure, anche sostitutive, da adottare. Per completezza sistematica è bene precisare che il giudizio di ottemperanza può comprendere, seppur preliminare nel sillogismo giudicante, anche il giudizio d’interpretazione previsto dall’art. 25 del R. D. 13 agosto 1933, n. 1038, allorquando il dispositivo da eseguire risulti di non chiara enunciazione:e ciò in virtù del principio di economia processuale.

Nel giudizio di ottemperanza sono, pertanto, spesi poteri diversi rispetto a quelli del giudizio di cognizione, in quanto in questo si statuisce sull’esistenza dell’obbligo (nel caso di specie, alla pensione), mentre nel primo giudizio quell’obbligo si deve dare per esistente e consacrato nel titolo giudiziale e, come tale, da portare a completa e rapida esecuzione da parte dell’Amministrazione interessata, ovvero, in caso di omissione, per atto di questa Corte, secondo le modalità ritenute più appropriate per il conseguimento del fine.

Peraltro, deve notarsi che anche il rinvio formale della citata legge n. 205 del 2000 alle "Sezioni" giurisdizionali nonché alle norme della legge n.1034 del 1971 rafforza il convincimento delle competenza collegiale in materia di ottemperanza, in quanto tale ultima legge che disciplina i giudizi di fronte ai Tribunali Amministrativi Regionali, prevede la particolare procedura della Camera di consiglio, disciplinata dagli artt. 90 e 91 del RD n. 642 del 1907.

In particolare, l’art.10, Co. 2, della legge n. 205 citata, prevede che il comma 1 della medesima norma si applichi anche alla Corte dei Conti, laddove il menzionato comma 1, nell’aggiungersi all’art. 33 della legge n. 1034 del 1971, richiama espressamente l’art. 27, primo comma, n, 4 del T.U. sul Consiglio di Stato approvato con RD n. 1054 del 1924, che prevede il giudizio in Camera di consiglio per l’esecuzione del giudicato. Giacché anche sotto il profilo meramente formale il richiamo della novella legislativa del 2000 all’ottemperanza ed al giudizio in Camera di consiglio fa propendere questo giudice dal ritenere che la materia dell’esecuzione sia ancora nella giurisdizione del Collegio che giudica con il rito della Camera di consiglio.

Ciò premesso, per il mutamento di rito dal giudizio monocratico a quello collegiale, ove necessario, si ritiene applicabile, in via sistematica, l’art.427c.p.c. che detta le regole del passaggio dal rito del lavoro a quello ordinario. Di tale norma, nel caso in esame, esistono i termini di riferimento, ossia due giudici (giudice monocratico e collegio) appartenenti alla stessa giurisdizione seppure con diverse competenze. Infatti, anche se la legge n. 205 del 2000 nell’indicare le norme del rito del lavoro applicabili al giudizio pensionistico non ha richiamato espressamente l’art. 427 menzionato, tuttavia non ha escluso la sua applicazione, né ha indicato formule dalle quali possa arguirsi che l’indicazione degli articoli del codice del rito del lavoro possano considerarsi tassative. Il legislatore non ha, infatti, usato espressioni come "solo","esclusivamente","tassativamente" o simili, indicando gli articoli applicabili al rito pensionistico. Pertanto l’espressione può essere interpretata nel senso di ritenere che il legislatore abbia voluto indicare le norme "sicuramente" applicabili al rito pensionistico,lasciando all’interprete ovvero all’operatore del diritto la soluzione dei casi non previsti. Ulteriormente, si nota come le norme espressamente richiamate dalla menzionata legge n. 205, sono inserite in un corpo organico di norme di modo che si possa ritenere che nella loro applicazione siano implicitamente richiamate tutte le altre che direttamente ovvero indirettamente possono contribuire alla soluzione del caso concreto. Tale interpretazione è, inoltre, avvalorata dal rinvio dinamico alle norme del codice di procedura civile che il regolamento di procedura di questo giudice, art. 26 RD n. 1038 del 1933, effettua in quanto non diversamente disciplinato. Poiché il legislatore ha inteso conformare il giudizio pensionistico a quello del lavoro è a questo che, in mancanza di norme espresse, deve farsi rinvio, per la eadem ratio che anima entrambi i giudizi.

Peraltro, il giudizio di ottemperanza del giudice contabile, al pari di quello previsto per la giurisdizione amministrativa, è collocato nella giurisdizione di merito come chiara scelta del legislatore di dotare il giudice del più ampio potere sostitutivo, consentendogli in via di principio di potere effettuare tutte quelle valutazioni proprie dell’Amministrazione.

In concreto, il giudice dell’ottemperanza può avvalersi di un commissario ad acta, il quale mutuando, i suoi poteri dall’Autorità giudiziaria, si colloca in una posizione di ausilio alle funzioni giurisdizionali, che gli consentono di operare, entro il termine previsto, all’interno dell’Amministrazione, inerte o inadempiente, in modo sollecito ed incisivo, con poteri non assimilabili a quelli amministrativi ordinari, inserendosi nel procedimento giudiziale di ottemperanza.

In punto di fatto, da ultimo, si evidenzia che nella fattispecie odierna la necessità della formale messa in mora dell’amministrazione appare superflua atteso il pervicace diniego espresso dall’Amministrazione con la nota oggi impugnata.

PQM

Il Collegio, visto il ricorso n. 2985\G della sig.ra Baroni Vanda, nomina il dott. Donato Caldarulo della DPT di Torino, commissario ad acta,anche con poteri esecutivi, per l’esecuzione della sentenza n.269\G\98 del 15 maggio 1998 emessa dalla Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte, entro il 30 aprile 2001.

Dispone che il presente provvedimento sia eseguito dall’Amministrazione.

Dà mandato alla Segreteria di provvedere agli adempimenti di rito.

Spese compensate.