Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per il Piemonte – 27.11.2000, n. 1619/2000 – Pres. DE FILIPPIS – Est. OREFICE – P.M. (PASTORINO OLMI) contro R.P. (avv.to R. LAMACCHIA)

Responsabilità contabile e amministrativa – gestione farmacie ospedaliere – giurisdizione della Corte dei Conti - sussiste - Direttore di Farmacia – responsabilità per omessa vigilanza sui propri dipendenti.

 

Sussiste la giurisdizione della Corte dei conti, relativamente a un soggetto incaricato della gestione del servizio di una farmacia ospedaliera, nonostante il rilievo dell’attività imprenditoriale svolta, quando la farmacia, nei rapporti con l’ospedale è, comunque, tenuta all’osservanza di procedure contabili, fiscali ed amministrative, nonchè di trattamento economico del personale dipendente attraverso l’esercizio di poteri autoritativi o di funzioni pubbliche, cosa che viene confermata dall’adozione di un comune regime fiscale con il possesso di una sola partita Iva e di un solo codice fiscale sia per l’ospedale che per la farmacia.

Sussiste la responsabilità amministrativa per i danni susseguenti all’operato dei propri dipendenti, per colui che aveva compiti di vigilanza o, comunque, gerarchici, i quali, ove fossero stati adempiuti con regolarità, avrebbero potuto evitare i risultati dannosi per la gestione affidata.

La condotta del Direttore di Farmacia ospedaliera che ha consentito uno svolgimento di attività, da parte dei propri sottoposti, senza l’osservanza delle regole stabilite, costituisce un comportamento gravemente colposo con relativa sussistenza dell’ipotesi di responsabilità per danno erariale.

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 207/EL del registro di Segreteria, promosso dal Procuratore regionale contro R. P., nato a omissis.

Uditi, nella pubblica udienza del 20 giugno 2000 il relatore Consigliere dr. Mauro OREFICE, il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giovanni PASTORINO OLMI e l’avv. Roberto LAMACCHIA, difensore del convenuto.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

Ritenuto in

 

FATTO

La D. G. dell'Ordine Mauriziano, con lettera prot. 350/DG del 23.2.1998, ha denunciato alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte che, nel corso di una verifica amministrativo- contabile presso la farmacia esterna dell'Ospedale Mauriziano Umberto I di Torino, effettuata da un'apposita Commissione, sono emerse delle anomalie nella gestione della farmacia medesima e, in particolare, nella tenuta del magazzino farmaceutico.

Da queste anomalie è conseguito, per l'amministrazione ospedaliera, un danno ammontante a £. 100.000.000, così come riscontrato dalla Commissione in parola.

L'amministrazione ha denunciato al predetto Ufficio requirente, per il danno erariale di cui trattasi, il farmacista dell'ospedale, dott. R. P., nato omissis.

Ciò premesso la cennata Procura ha emesso, nei confronti del Dott. R. P., il previsto invito a dedurre di cui all'art. 5, comma 1, del D.L. 15 novembre 1993, n. 453, convertito con modificazioni nella legge 14 gennaio 1994, n. 19; tale atto è stato regolarmente notificato al presunto responsabile, in data 12 giugno 1998; questi ha fatto poi pervenire le proprie deduzioni in ordine ai fatti addebitatigli ed ha chiesto di essere ascoltato personalmente.

La Procura procedente ha contestato al presunto responsabile che, dalle risultanze del controllo effettuato dalla Commissione in parola, di cui alla relazione conclusiva del 14.11.1997, emergerebbero delle precise responsabilità ad egli riferibili, perché nello svolgimento della propria attività lavorativa avrebbe omesso di effettuare quelle tipiche attività di controllo di un magazzino farmaceutico, come quelle sulle operazioni di carico e scarico che devono essere effettuate giornalmente in concomitanza con la verifica di cassa (lett. G della relazione conclusiva); la resa del materiale al fornitore senza operare il corrispondente scarico (lett. B della relazione conclusiva); il riscontro di mancate registrazioni di alcuni prodotti sottoposti a operazioni d’inventario di fine 1996 (lett. H della relazione).

Dai predetti rilievi sarebbe emerso, dunque, un danno economico per l’amministrazione ospedaliera quantificato in £. 100.000.000 a titolo di responsabilità amministrativo-contabile, perché dal comportamento del farmacista di cui trattasi si desumerebbero gravi trascuratezze nell’adempimento dei doveri tipici del direttore di una farmacia ospedaliera, trascuratezza che ha comportato un danno rilevante come quello della somma in parola.

Il dott. P. con le proprie deduzioni difensive contesta il risultato a cui è pervenuta la Commissione con la propria relazione conclusiva del 14 novembre 1997, sostenendo le successive argomentazioni che sinteticamente si riassumono:

per quanto attiene alle contestazioni di cui alla lettera b della relazione conclusiva il convenuto rappresenta che è sempre stata prassi consolidata nella farmacia restituire i prodotti ormai scaduti o, comunque, non più vendibili, ai vari rappresentanti delle case farmaceutiche per ottenerne altri in sostituzione, senza esborso per l'amministrazione (su tale punto vengono allegate apposite dichiarazioni del collaboratori del farmacista);

per quanto riguarda, invece, le contestazioni di cui al capo g della relazione, queste sono state determinate da errori od omissioni verosimilmente compiute dal personale della farmacia; su questo aspetto il presunto responsabile assume la propria responsabilità per culpa in vigilando;

per quanto concerne, infine, le contestazioni di cui al punto h della relazione, il dott. P. sostiene che le diversità riscontrate siano state il frutto, molto probabilmente, di un difetto di carico durante le operazioni inventariali del 1996, come ribadito poi anche dalle testimonianze rese dal personale che collaborava con il medesimo farmacista;

da ultimo il dott. P. sostiene che, il danno quantificato dall'amministrazione è stato conteggiato tenendo presente il prezzo di vendita dei prodotti, mentre, apparirebbe più corretto il calcolo che riguardasse il prezzo dei prodotti redatto sul costo di acquisto di questi, perché era ben possibile che i prodotti o perlomeno una parte di questi restasse invenduta.

Ascoltato personalmente il dott. P. il giorno 17 settembre 1998, con l'assistenza dell'Avv. Roberto LAMACCHIA del Foro di Torino, egli ha confermato quanto sostenuto nelle proprie memorie specificando poi, in merito al punto g, la difficoltà di effettuare una efficace attività di vigilanza perché egli si trovava (e si trova tuttora) a ricoprire sia l'incarico di direttore della farmacia interna che di quella esterna dell'ospedale (che hanno anche due gestioni separate), le quali si trovano anche in locali separati e non immediatamente collegati.

Le deduzioni difensive e la personale audizione del dott. P., come sopra riassunte, non hanno consentito all’ Ufficio requirente di raggiungere un convincimento tale da escludere profili di responsabilità amministrativo-contabile da porre a carico dell'odierno convenuto. Ne seguiva l’adozione dell’atto di citazione in data 15 ottobre 1998 con il quale il dr. P. veniva chiamato a rispondere innanzi a questa Corte del danno erariale pari a £ 100 milioni, oltre accessori.

In occasione dell’udienza del 9 giugno 1999 questa Sezione riteneva opportuno compiere un supplemento istruttorio, ai fini dell’accertamento della esatta qualificazione del rapporto giuridico intercorrente tra l’Ospedale Mauriziano Umberto I e la farmacia esterna, con annesso magazzino, di cui il dr. P., ai fini di che trattasi, era titolare.

L’Ordine Mauriziano dava corso all’incombente istruttorio con nota del 18 gennaio 2000, nella quale si precisa che "i rapporti tra l’Ospedale e la Farmacia esterna si manifestano nell’ambito dell’organizzazione generale dell’Ordine Mauriziano in particolare per quanto attiene lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente e le procedure contabili, fiscali ed amministrative ed in tale ambito il Direttore della farmacia è tenuto ad operare con le peculiarità proprie di una attività commerciale, la cui organizzazione deve rispettare principi privatistici. Pertanto il Direttore della farmacia esterna agisce sotto la propria responsabilità quale rappresentante unico dell’attività di cui trattasi". Aggiungeva poi la nota che "ai sensi di legge la partita IVA ed il codice fiscale è unica per tutte le attività dell’Ordine Mauriziano compresa la Farmacia esterna".

L’avv. Lamacchia, difensore del sig. P., faceva successivamente pervenire una ulteriore nota difensiva depositata in data 29 maggio 2000, con la quale si ribadisce l’assenza di danno nell’operato del proprio assistito e la non sostenibilità, a carico di quest’ultimo, neppure di una pretesa culpa in vigilando in relazione al comportamento doloso di terzi.

Le rispettive posizioni sono state ribadite dalle parti in occasione dell’odierno dibattimento.

Considerato in

 

DIRITTO

Il Collegio, preliminarmente, ritiene di dovere esaminare la problematica relativa alla sussistenza della giurisdizione in capo alla Corte dei conti per ciò che concerne la gestione del servizio di farmacia comunale.

In particolare, il Collegio reputa di dover aderire a quella giurisprudenza in ossequio alla quale difetta la giurisdizione della Corte dei conti relativamente a soggetto incaricato della gestione del servizio di farmacia comunale, stante il rilievo dell’attività imprenditoriale svolta e l’assenza di esercizio di poteri autoritativi o funzioni pubbliche, elementi questi che giustificherebbero la competenza giurisdizionale del giudice contabile.

Peraltro, nella fattispecie de qua, anche se il Direttore della farmacia è tenuto ad operare "con le peculiarità proprie di una attività commerciale, la cui organizzazione deve rispettare principi privatistici", ciò che non può essere ignorato è che i rapporti tra Ospedale e farmacia esterna "si manifestano nell’ambito dell’organizzazione generale dell’Ordine Mauriziano" e ciò in particolare per quanto attiene lo stato giuridico, le procedure contabili, fiscali ed amministrative nonchè il trattamento economico del personale dipendente. E ciò inoltre appare confermato e consolidato dall’adozione di un comune regime fiscale a livello di una unica partita Iva e di un unico codice fiscale per l’intero Ordine Mauriziano.

Ciò quindi esclude in tesi che l’attività in questione, per quanto posta in essere in ossequio a principi privatistici e secondo regole commerciali, possa essere ritenuta autonoma rispetto ai poteri autoritativi dell’Ospedale e dell’Ordine da cui è regolata secondo tutti i profili giuridici che le sono propri.

D’altra parte, la stessa difesa del P., nella memoria depositata in data 29 maggio 2000, ammette che il proprio assistito avrebbe potuto comportarsi diversamente ed assumere iniziative proprie solo se "egli avesse operato in un sistema davvero privatistico", ciò che in realtà la gestione della Farmacia esterna nella sostanza non rappresentava

Pertanto questo Giudice ritiene fugato ogni dubbio in ordine alla sussistenza in capo alla Corte dei conti della relativa giurisdizione per quanto attiene alla fattispecie de qua.

Passando al merito, e tenuto conto delle risultanze della Commissione di indagine di cui al verbale in data 14 novembre 1997, il Collegio ritiene doversi opportunamente e partitamente esaminare, ai fini della verifica della sussistenza della responsabilità amministrativa del P., le varie contestazioni che nella relazione vengono mosse.

Per quanto riguarda il primo aspetto [lettera b) della relazione] e cioè "materiale reso al fornitore per la sostituzione senza il corrispondente scarico a terminale per £ 50 milioni", va detto che risulta provato in atti che il Direttore abbia sostituito i prodotti parafarmaceutici o da banco, ormai scaduti, con altri prodotti nuovi e vendibili, previa intesa con i rappresentanti delle ditte venditrici. Indubbiamente, il non aver scaricato i prodotti scaduti e non aver caricato quelli nuovi non rappresenta un comportamento di particolare attenzione amministrativa, certamente censurabile sotto il profilo organizzativo. Ma da qui ad affermare la sussistenza di un danno erariale la strada sembra ardua, tenuto conto che in effetti sotto il profilo meramente economico non vi è prova di una diminuzione patrimoniale che giustifichi una ipotesi di responsabilità amministrativa.

Lo stesso discorso peraltro non può essere fatto in riferimento alla contestazione di cui alla lettera h) della relazione ispettiva (riscontro di mancate registrazioni di alcuni prodotti sottoposti ad operazioni di inventario di fine 1996) per complessive £ 20 milioni.

Se infatti un errore di registrazione può essere scusabile solo in ossequio ad un mancato riflesso economico dell’errore stesso, non può alla stessa stregua considerarsi una mancata registrazione in sede di inventario, stante la funzione dell’attività di inventariazione e la sua collegabilità alla consequenziale attività di spesa relazionata proprio alla situazione di magazzino quale risultante dall’inventario svolto.

Tale voce pertanto non può non costituire elemento imputabile ad una condotta colposa del P. integrativa di una ipotesi di responsabilità.

Da ultimo, va rilevata la contestazione di cui alla lettera g) della relazione ispettiva (errori ed omissioni nelle operazioni di carico e scarico) per £ 30 milioni.

Sostiene in proposito la difesa del P. che egli non può essere caricato del comportamento doloso di terzi non dovendo o potendo rispondere del fatto in quanto, come Direttore della farmacia, non sussisterebbe l’ipotesi della culpa in vigilando, soprattutto per l’impossibilità materiale di esercitare il necessario controllo su tutte le operazioni proprie della gestione della farmacia medesima.

Premesso che per ciò che riguarda la responsabilità per l’operato dei dipendenti, essa opera nei confronti di colui che aveva compiti di vigilanza o, comunque, gerarchici, i quali, ove adempiuti con regolarità, avrebbero potuto evitare i risultati dannosi, se da un lato appare comprensibile che il responsabile di una attività faccia agio su rapporti di fiducia con i propri collaboratori per lo svolgimento delle mansioni ordinarie, ciò non toglie che comunque tale soggetto non possa con tale atteggiamento – si ripete, comprensibile, date anche le difficoltà organizzative della farmacia documentate in atti – scrollarsi definitivamente di dosso qualsivoglia tipo di responsabilità, solo per il fatto che ad agire materialmente sono stati terzi sfuggiti al suo controllo.

Pertanto, la condotta in esame, secondo questo Giudice, non può, proprio perché ha consentito uno svolgimento di attività da parte del dipendente senza l’osservanza delle regole relative, non essere imputata a comportamento gravemente colposo con relativa sussistenza dell’ipotesi di responsabilità.

Riassuntivamente, quindi, questo Giudice ritiene, per le motivazioni addotte, il dott. R. P. amministrativamente responsabile per le contestazioni di cui alle lettere g) ed h) della relazione ispettiva sulla attività gestionale della farmacia esterna dell’Ospedale Mauriziano Umberto I di Torino redatta in data 14 novembre 1997, in relazione ad un danno erariale complessivamente computabile in £ 50 milioni.

Per altrettanto, questo Giudice medesimo non può non tenere in considerazione le circostanze proprie in cui l’attività in contestazione si è svolta e ciò con specifico riferimento alla confusione gestionale in cui versava la Farmacia e non del tutto riferibile ad una precisa volontà del Direttore (scarsità di mezzi tecnologici e di personale assegnato), così come agli oneri non indifferenti cui il dr. P. era sottoposto a causa della molteplicità dei suoi incarichi (direttore della farmacia interna e di quella esterna dell’Ospedale, fisicamente e gestionalmente separate).

Ciò autorizza il Collegio a far congruo uso del potere riduttivo che gli è riconosciuto, applicando lo stesso nella misura del 50%.

Le spese seguono la soccombenza.

 

P.Q.M.

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione Piemonte, definitivamente pronunciando, condanna il sig. R. P. al pagamento in favore dell’Erario della somma di £ 25.000.000, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, da calcolarsi secondo legge.

 

omissis