REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PIEMONTE

composta dai seguenti magistrati:

dr. Francesco DE FILIPPIS Presidente

dr. Cristina ZUCCHERETTI Consigliere

dr. Mauro OREFICE Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 206/R del registro di Segreteria, promosso dal Procuratore regionale contro ACS, AF e PF.

Uditi, nella pubblica udienza del 20 giugno 2000, il relatore Consigliere dr. Mauro OREFICE, il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giovanni PASTORINO OLMI e gli avv. Roberto MANNI, difensore del sig. PF e Carlo Emanuele GALLO, difensore del sig. AF.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

Ritenuto in

FATTO

L’Ispettorato per l'Istruzione Artistica del Ministero della Pubblica Istruzione, con lettera prot. 3327 del 17.11.1997, ha denunciato alla Procura regionale di questa Corte per la regione Piemonte che, a seguito della sentenza del Pretore di Alessandria, n. 256/96 del 24.9.1996, depositata il 30.9.96, era stata disposta la condanna del Ministero della P.I. al risarcimento del danno (sia biologico che morale) a favore dello studente RP per un importo di lire 326.258.000 oltre gli interessi legali dalla data del fatto illecito (17.11.1978) a quella del saldo effettivo e le spese di lite pari a lire 13.790.000 cui aggiungere IVA e c.p.a., per il grave incidente subito dallo stesso studente durante una lezione di «plastica» tenuta dalla prof.ssa ACS insegnante nell’Istituto d’Arte Statale «B. Cellini» di Valenza (AL).

Successivamente, l’Amministrazione, su consiglio dell’Avvocatura dello Stato, è addivenuta a un accordo transattivo con il danneggiato, accordo che ha ridotto in buona parte l’esborso da parte del pubblico erario, per cui il danno definitivo è stato quantificato nella somma conclusiva di lire 373.754.000, di cui al decreto del 26 novembre 1997 del Ministero della P.I., firmato dal Capo dell’Ispettorato per l’Istruzione artistica, e dal quale sono derivati i mandati di pagamento, a favore del danneggiato e del suo legale, n. 1324 e n. 1325 da far gravare sul cap. di spesa 1291 del Ministero stesso.

Lo svolgimento dei fatti può riassumersi sinteticamente nel modo seguente.

Il giorno 17.11.1978 verso le ore 9 nell'Istituto Statale d'Arte di Valenza Po «B. Cellini» nella classe della prima superiore X si stava svolgendo una lezione di modellazione di plastica; in particolare gli alunni stavano apprendendo la tecnica di pulitura delle piastrine attraverso l'uso congiunto del calore e del liquido detergente; per tale motivo vi era una spiritiera accesa e un barattolo di plastica contenente 750 cc di alcool etilico denaturato; l'alunno RP, avendone necessità, afferrava con la mano destra il barattolo di plastica e nel portarlo verso il proprio banco di lavoro, passava accanto alla spiritiera provocando lo scoppio del barattolo e l'incendio dell'alcool; l'alunno veniva colpito dall'alcool con effetti devastanti sul corpo e anche sul volto.

Dalle modalità con cui si è verificato l’incidente è emerso, nel corso del processo civile per il risarcimento dei danni, che nel comportamento e nella condotta dell’insegnante, prof.ssa ACS, nonché del Preside, prof. AF, all’epoca dei fatti in servizio presso l’Istituto Statale d’arte «B. Cellini» di Valenza Po, il Pretore di Alessandria abbia ravvisato gli estremi della colpa grave ai fini della causazione delle gravi lesioni riportate dal soggetto danneggiato.

In particolare sarebbe emerso che l’insegnante, con grave atto di trascuratezza e disattendendo le più elementari regole di prudenza, aveva omesso sia di spegnere le spiritiere al centro del tavolo, posto nell’aula dove si teneva la lezione, prima di consegnare il materiale infiammabile agli alunni (tra i quali si trovava il soggetto gravemente leso), e sia, di avvisare i presenti dei rischi in cui potevano incorrere con l’uso di tale materiale vicino a fonti di calore. L’addebito di trascuratezza, richiamato nella sentenza in parola, sarebbe poi ulteriormente aggravato dal fatto che gli alunni essendo di giovane età (14 anni) non potevano, di certo, avere l’attenzione e la prudenza di cui dispongono, normalmente, soggetti di età maggiore.

Al preside, prof. AF, viene, invece, addebitato il fatto di non aver impedito l’uso di strumenti a fiamma libera in un’aula dove non erano, altresì, state disposte le misure antinfortunistiche previste dalla legge (così come testimoniato, in sede processuale, dall'ispettore tecnico scolastico sig. DR, il quale ha poi aggiunto che usualmente per l’insegnamento della materia plastica non è necessario utilizzare strumenti a fiamma libera). Lo stesso preside, in effetti, ha poi ammesso di non aver impartito disposizioni all’insegnante ACS, perché la riteneva "persona esperta".

Ciò premesso, il predetto Ufficio di Procura ha ravvisato una responsabilità amministrativa nei confronti dei convenuti, sostenendo che, nella vicenda de qua, non può non rilevarsi la presenza di una colpa grave, cioè di una deficienza dello sforzo diligente inteso come violazione della diligenza minima addebitabile al predetto personale insegnante, il quale, in presenza di un'attività di esercitazione tecnica come quella in parola, avrebbe dovuto prevedere il pericolo di un evento dannoso come l'incendio da cui è poi derivato l'infortunio dell'allievo RP.

Sostiene quindi la Procura che la colpa grave «in vigilando» dell’insegnante è stata accertata in concreto dal giudice ordinario, in quanto, da una parte, l’insegnante, prof.ssa ACS, non ha impedito l'avvicinamento a una pericolosa fonte di calore della bottiglietta di alcool etilico consegnata all’allievo RP mentre, dall’altra, il preside, prof. AF, non avrebbe adottato, nell’ambito dei propri compiti di dirigenza, quelle elementari misure organizzative atte a impedire e prevenire incidenti gravi, come quello di cui trattasi.

Infatti, il predetto Preside non aveva fatto predisporre delle aule rispondenti, sotto il profilo della sicurezza, alle esigenze di un insegnamento tecnico per il quale occorre anche l’uso di materiale infiammabile.

Allo stesso dirigente scolastico, sempre secondo l’Ufficio requirente, andrebbe poi addebitato anche un comportamento gravemente negligente nell’aver riposto piena fiducia nell’azione dell’insegnante, pur sapendo che l’aula di esercitazione era sprovvista del materiale antinfortunistico richiesto dalla normativa di settore.

Ciò premesso, la Procura regionale ha emesso nei confronti della prof.ssa ACS, e del prof. AF, il previsto invito a dedurre di cui all'art. 5, comma 1, del D.L. 15 novembre 1993, n. 453, convertito con modificazioni nella legge 14 gennaio 1994, n. 19. Tale atto è stato notificato ai presunti responsabili, a mani proprie, in data 4 giugno 1998; ambedue hanno fatto pervenire proprie deduzioni in ordine ai fatti addebitatigli, mentre, non hanno chiesto di essere ascoltati.

La prof.ssa ACS ha sostenuto in proposito quanto segue:

prescrizione dell'azione dell’allievo RP ex artt. 2954 e 2947 nei suoi confronti, come da sentenza n. 319 del 18.6.1990 (passata in giudicato) del Pretore di Alessandria, sez. lavoro, richiamata anche nella sentenza n. 256/1996, in esecuzione della quale il Ministero della P.I., con un successivo atto di transazione regolarmente formato ed eseguito, ha corrisposto all'infortunato il risarcimento de quo;

La prescrizione de qua pronunciata solo nei confronti della prof.ssa ACS avrebbe potuto essere pronunciata, nel corso dei vari giudizi afferenti all'infortunio, anche a favore dell'amministrazione e del Preside prof. AF i quali, invece, non l'avrebbero eccepita, con l'effetto, per l'amministrazione, di rinunciarvi con le conseguenze di cui all'art. 1310 del c.c. (il condebitore che ha rinunziato alla prescrizione non ha regresso verso gli altri debitori liberati in conseguenza della prescrizione medesima). Inoltre, l'odierna convenuta aggiunge che l'azione di rivalsa del Ministero si sostanzia in una surrogazione dove la p.a. «subentra nei diritti del creditore soddisfatto nelle stesse condizioni di lui». Con questa asserzione ne consegue che, se il creditore perde ogni diritto perché il suo credito è ormai estinto per prescrizione, il Ministero si troverebbe a pagare un debito che non esiste più e che non può, quindi, essere richiesto in via surrogatoria;

Gli allievi, gli insegnanti e l'istituto erano garantiti da polizza assicurativa della Compagnia Vittoria, ma il Ministero non ha esercitato, per sua negligenza, i diritti alla manleva derivanti dalla polizza in parola, con la conseguenza che tale comportamento omissivo non può avere effetti pregiudizievoli per la convenuta;

La sentenza n. 256/1996 non può essere opponibile alla prof.ssa ACS, perché essa non era parte in quel processo e quindi non ha potuto, in quella sede, offrire le prove della mancanza di colpa da parte sua; anzi la prof.ssa ACS ha sostenuto che i ragazzi avevano già fatto uso di tali strumenti (spiritiere, alcool e piastrine di plexiglas) sia con lei che con un altro docente (il prof. XX) ed erano state sempre utilizzate nell'istituto con le stesse modalità; sempre la presunta responsabile sostiene poi di aver eseguito un'esercitazione a titolo dimostrativo e di aver invitato gli allievi all'uso della massima cautela, specificando anche che il RP non era, comunque, più un bambino, avendo lo stesso, all'epoca dei fatti, l'età di 14 anni.

Per quanto attiene, invece, ai profili di responsabilità contestati al Prof. AF, quest'ultimo, nelle proprie deduzioni, sostiene che la propria condotta non sia connotata da colpa grave in base alle seguenti argomentazioni che sinteticamente così si riassumono:

Precarietà della situazione della nomina dei presidi precedenti (con riflessi nell'organizzazione scolastica), i quali antecedentemente alla propria nomina, formalizzata con lettera del Ministero del 17.11.1978, ma comunicata alla stesso con telegramma del 25.9.1978, erano solo incaricati e non titolari;

Svolgimento di una funzione direttiva la quale è ben distinta da quella attribuita ai docenti con diversi livelli di responsabilità anche sulla scelta dei metodi didattici, perché quest'ultimi sono di sola competenza degli insegnanti;

Distinzione della responsabilità del preside da quella dell'insegnante, perché l'infortunio occorso all'allievo RP è da ascrivere alla sola responsabilità della prof.ssa ACS che, imprudentemente, aveva lasciato accese le spiritiere al centro dei tavoli, le quali poi non erano nemmeno di proprietà della scuola, ma della stessa insegnante e per cui egli non poteva neanche conoscerne l'esistenza;

Configurazione dell'attività del preside come organo interno dell'amministrazione con conseguente esclusione della sua responsabilità ex art. 2048 c.c.;

Esclusione di una sua responsabilità in materia di prevenzione degli infortuni in quanto da un lato la custodia degli alunni incombe ai docenti e dall'altro l'idoneità dei locali scolastici deve essere accertata da altri organi della p.a..

L’Ufficio procedente, non ritenendo sufficienti le deduzioni dei convenuti ai fini dell’esclusione dell’ipotesi di responsabilità loro addebitata, adottava successivamente, in data 15 ottobre 1998, atto di citazione in giudizio con il quale chiamava a rispondere i convenuti del complessivo danno erariale di £ 373.754.000, ripartito in £ 208.754.000 per la prof.ssa ACS in ragione del suo maggiore coinvolgimento nella vicenda, e di £ 165.000.000 per il Preside prof. AF.

In data 20 maggio 1999, la Procura regionale, comunicando di essere venuta a conoscenza dell’intervenuto decesso della prof.ssa ACS in data 24.2.1999, chiedeva infine la cessazione del materia del contendere nei confronti della docente, posizione questa ribadita nel corso dell’ udienza del 9 giugno 1999. Sempre in tale occasione sono invece state ribadite le posizioni già espresse dalle parti in ordine alla posizione del dr. AF.

A conclusione della predetta udienza pubblica svoltasi innanzi a questo Sezione il 9 giugno 1999, il Collegio, in primo luogo, ha preso atto della intervenuta scomparsa della prof.ssa ACS, dichiarando ai sensi dell’art.1, della legge 14.1.1994, n. 20, l’interruzione del procedimento nei suoi confronti e disponendone la relativa cancellazione dal ruolo.

Per quanto riguarda la posizione del Preside dell’Istituto, prof. AF, il Collegio ha invece ritenuto che, lasciando impregiudicate le ipotesi di responsabilità formulate dalla Procura regionale in ordine al coinvolgimento dello stesso nella vicenda descritta, fosse necessario fare ulteriore luce sulla questione legata al pagamento delle somme dovute a titolo risarcitorio alla parte lesa, e cioè all’allievo RP.

Sosteneva in merito la Procura regionale, infatti, che altro elemento da addebitare al Preside AF sarebbe stato anche quello di essersi fatto sfuggire, per sua negligenza, i diritti alla manleva derivanti dalla polizza con la compagnia assicurativa Vittoria che avrebbero comportato, comunque, un minore esborso per l'erario.

Tale aspetto, non contestato nell'invito a dedurre, perchè emerso successivamente e solo dopo le deduzioni presentate dalla Prof.ssa ACS, dimostrerebbe ulteriormente il difetto dell’ azione dirigenziale nella scuola da parte del Preside della stessa.

Consequenzialmente il Collegio, per poter meglio comprendere la dinamica dei fatti relativi a quest’ultimo elemento della vicenda, adottava atto istruttorio n.54/R/99 al fine di conoscere gli aspetti organizzativi dell’Istituto scolastico, disponendo la chiamata in giudizio del segretario pro-tempore dell’Istituto Statale d’Arte di Valenza Po "Benvenuto Cellini" o, in sua assenza, di chi svolgeva le funzioni di coordinatore delle questioni amministrative della Scuola all’epoca dei fatti.

La Procura regionale adottava quindi, in data 16.11.1999, atto di citazione per integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario identificato nel rag. PF, giusta comunicazione n. 5342/C27 del 14.10.1999 dell’Istituto d’arte statale "B.Cellini" di Valenza (AL).

La difesa del rag. PF faceva pervenire una memoria difensiva depositata in data 31.5.2000 con la quale sostanzialmente eccepiva la prescrizione dell’azione di responsabilità, l’improponibilità dell’azione di rivalsa in conseguenza della sentenza n.319/90 del Pretore di Alessandria e l’insussistenza di colpa grave a carico del proprio assistito.

Anche la difesa del prof. AF produceva scritti difensivi depositati in data 19 maggio 1999, nei quali si sostiene, oltre la prescrizione dell’azione, l’inesistenza del nesso di causalità fra evento e danno nonché la insussistenza di responsabilità in capo all’assistito.

In occasione dell’odierna udienza le parti hanno confermato sostanzialmente le proprie deduzioni scritte.

Considerato in

DIRITTO

In via pregiudiziale il Collegio è chiamato innanzitutto ad esaminare l’eccezione di prescrizione dell’azione sollevata dalla difesa dei convenuti.

Sul punto va rilevato che in passato le disarmonie dell’indirizzo giurisprudenziale erano relative al dies a quo della prescrizione. Da tempo, peraltro, risulta respinto l’indirizzo che vedeva l’inizio della prescrizione dalla data di conoscenza del fatto da parte della Procura della Corte poiché, più correttamente, il dies a quo della prescrizione è stato individuato non a far data dalla conoscenza ma dalla conoscibilità dei fatti, collegando quest’ultima non al Pubblico Ministero titolare del potere di azione, ma all’organo dell’amministrazione che abbia obbligo di denuncia. E ciò in conformità al principio generale (Cass.civ., sez.III, 10.10.92, n.11094; 10.2.95, n.1480), il quale, con l’escludere la decorrenza della prescrizione nel tempo in cui il diritto non può essere fatto valere (art. 2935 c.c.), si riferisce solo alle cause giuridiche impeditive dell’esercizio di tale diritto e non anche ai semplici ostacoli di fatto, tra i quali l’ignoranza (colpevole o meno) del titolare in ordine alla sussistenza del fatto.

A ciò va aggiunto che ulteriore dubbio potrebbe essere ingenerato dalla interpretazione della disposizione che già l’art.58 della legge n.142/90 recava come "decorso del quinquennio dalla commissione del fatto". Se tale problematica trova oggi un più preciso punto di riferimento nel relazionarsi al verificarsi del fatto dannoso operato dalla generale nuova disciplina in materia (art.1, II comma, legge n.20/94), va inoltre ricordato che la giurisprudenza afferma in termini generali che con quest’ultima espressione non è sufficiente a dare inizio al periodo prescrizionale il semplice compimento della condotta trasgressiva degli obblighi di servizio dalla quale non sia ancora scaturito alcun nocumento patrimoniale all’ente pubblico. Il verificarsi del danno, cioè l’effettiva diminuzione patrimoniale è da ritenersi quindi componente del "fatto" e comunque momento in cui il diritto al risarcimento può essere fatto valere dal P.M. poiché l’azione di responsabilità non è esercitabile se non a seguito del verificarsi e della conseguente computabilità del danno (inter alia Corte dei conti, sez.II, 19.10.1998, n.212; sez.I, 24.5.1998, n.156).

E ciò è a maggior ragione vero nel caso di danno indiretto (come quello riportato nella fattispecie di causa), ipotesi nella quale è solo allorché la pretesa fatta valere dal terzo nei confronti della P.A. in base all’art.28 Cost. si sia concretata in una erogazione illecita, in quanto non intesa al soddisfacimento di esigenze della collettività o di esigenze della pubblica amministrazione, che si determina l’evento lesivo.

Pertanto, e con riguardo al presente giudizio, ai fini del corretto computo dei termini prescrizionali e dell’individuazione del dies a quo non può che farsi riferimento, nella migliore delle ipotesi, alla sentenza del Pretore di Alessandria n.256/96 depositata il 30.9.1996, se non addirittura all’accordo transattivo di cui al decreto del Ministero della P.I. datato 26.11.1997. In entrambi i casi è di tutta evidenza la tempestività sia dell’atto di citazione principale che di quello integrativo del contraddittorio, motivo per cui l’eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa dei convenuti va respinta.

Le argomentazioni che precedono, inoltre, confutano in radice anche la sollevata ipotesi di improponibilità dell’azione di rivalsa in conseguenza della menzionata sentenza pretorile. Infatti, come è facile dedurre in via logica da quanto espresso in precedenza, non assume alcuna rilevanza il fatto che il Pretore di Alessandria abbia dichiarata prescritta ex artt. 2954 e 2947 c.c. ogni pretesa del Picardi nei confronti della prof. C S. Al di là della problematica relativa alla estensibilità della pronuncia, affatto pacifica, vi è infatti da rilevare che la dinamica giuridica della prescrizione dell’azione per danno erariale, rispondendo ai suaccennati principi e facendo agio sulla completa autonomia del giudizio contabile rispetto a quello civile, non patisce alcun limite dalla pronuncia in sede civile, senza voler comunque considerare il fatto che il pagamento effettivo, nella fattispecie, non si configura neppure come diretta esecuzione di un giudicato ma frutto di un accordo transattivo.

In via preliminare, poi, va esaminata l’eccezione di nullità dell’atto di citazione integrativo del contraddittorio per pretesa genericità dello stesso.

In proposito, va tenuto presente che la chiamata in causa per ordine del giudice ai sensi degli artt. 102 c.p.c. e 43 reg.proc. può essere disposta solo al fine di integrare un contraddittorio necessario in riferimento alla domanda proposta dal P.M., ma non già per estendere la domanda a fatti di responsabilità amministrativo-contabile non contemplati dalla citazione introduttiva del giudizio e che, d’altra parte, ove ritenuti produttivi di responsabilità, ben possono condurre all’esercizio di altra azione da parte dello stesso Procuratore regionale.

Peraltro, in giurisprudenza, si è ritenuta ammissibile la chiamata iussu iudicis motivata dalla necessità di estendere la pronuncia ad ipotesi di danno che non trovano rispondenza nella domanda (Corte dei conti, Sez. Lazio, 24.9.98, n.93). Ed allora, è con riferimento a questa discutibile interpretazione che va precisato che, qualora l’integrazione del contraddittorio (come nel caso di specie) sia ordinata dal giudice, la citazione integrativa deve contenere a pena di inammissibilità i contenuti minimali della domanda giudiziale ai sensi dell’art.164 c.p.c. e non può limitarsi alla allegazione della ordinanza del giudice, ma non appaiono necessari conclusioni in ordine agli elementi di comunanza di causa, già contenuti nell’ordine del giudice sulla scorta degli atti esibiti dall’attore o introdotti in giudizio dal convenuto.

Altro discorso dovrebbe farsi nel caso nel caso di ipotesi di danno non contemplate nella domanda, ma non essendo questa la fattispecie ricorrente il Collegio ritiene che da parte della Procura regionale si siano rispettate coerentemente alle varie fasi del giudizio le norme disciplinanti lo stesso, in ciò rinvenendo gli estremi per il rigetto della sollevata eccezione.

Venendo al merito della questione, ciò che oggi entra in discussione va riferito quindi alla presunta censurabilità della condotta del Preside dell’Istituto nell’intera vicenda in esame ed all’eventuale responsabilità di altri organi dell’Istituto nello svolgersi della stessa vicenda.

Al prof. AF è imputata essenzialmente la condotta colposa relazionabile al non aver impedito l’evento attraverso una attenta sorveglianza sulla organizzazione e sullo svolgimento delle lezioni.

Va innanzitutto ricordato che per affermata giurisprudenza nel giudizio di responsabilità a carico del preside di un istituto di istruzione per omessa vigilanza non trova applicazione il principio della responsabilità oggettiva; ne consegue, in assenza di una prova certa della colpa grave del preside nel determinismo del fatto dannoso, la dichiarazione di non responsabilità del medesimo per il pagamento dei danni risarciti all’alunno.

Vi è quindi necessità di una prova certa dell’omessa vigilanza, ma la ricerca della stessa cozza in primo luogo con la testimonianza del vice preside dell’istituto sig. GA, il quale riferisce, nell’ambito dell’istruttoria condotta successivamente all’incidente, che il Preside, nel periodo precedente l’infortunio, aveva ripetutamente rivolto esortazioni, ancorché non specifiche, agli insegnanti per invitarli alla prudenza in relazione all’incolumità degli alunni, nonché richiami specifici relativi alle prese di corrente ed all’uso del salvavita.

Inoltre non può sottovalutarsi che, giusta quanto dichiarato dal prof. DR, ispettore tecnico del Ministero della pubblica istruzione, presso l’Istituto "B.Cellini" la materia "plastica" veniva assimilata alle materie c.d. "culturali" inquadrandosi più specificamente nel complesso di materie formative artistiche che comprendono altresì discipline plastiche, pittoriche ed architettoniche. Agli allievi, in sostanza, viene chiesta la riproduzione di volumi dal vero mediante l’utilizzazione di materiali docili quali argilla o plastilina od attraverso esercitazioni in gesso, per cui non sono previsti particolari prescrizioni o limitazioni riguardanti lo svolgimento delle lezioni di plastica.

Alla luce dei suesposti elementi, sembrano perdere consistenza tutte le censure rivolte al prof. AF per ciò che riguarda l’aver consentito l’utilizzo di materiali pericolosi in un aula non attrezzata. In realtà l’insegnamento della materia non avrebbe dovuto in genere comportare l’uso di tali materiali ed avrebbe potuto svolgersi in aule comuni ("non sono previsti particolari prescrizioni o limitazioni" ha dichiarato l’ispettore DR), salvo che l’insegnante non avesse ritenuto opportuno trattare materiali pericolosi, avvertendo di tale peculiare iniziativa il Preside. Ma ciò non risulta essere avvenuto.

Pertanto, se si considera che l’obbligo di custodire gli alunni incombe al docente cui la classe è affidata in assenza di elementi invero peculiari dell’insegnamento in questione, il preside che ha impartito le opportune disposizioni per un prudente svolgimento delle lezioni risulta esente da responsabilità, e ciò anche perché, pur nell’ipotesi in cui fosse stato necessario un locale assolutamente idoneo e attrezzato (ma così non era), l’accertamento dell’idoneità dei locali scolastici incombe sull’autorità scolastica al momento dell’entrata in possesso dei locali medesimi.

Pertanto questo Giudice ritiene che la condotta del prof. AF non possa essere ritenuta censurabile per il caso di specie.

Altro discorso va invece fatto per l’ulteriore contestazione che viene mossa al Preside dell’Istituto, quella cioè relativa alla vicenda legata alla copertura assicurativa dell’Istituto ed alla mancata attivazione della polizza assicurativa n. 128217 contratta con la Vittoria Assicurazioni S.p.a.

Si dice, negli scritti difensivi, che il prof. AF, preside da pochissimi mesi, non poteva essere a completa conoscenza degli atti di ufficio, ivi compresa la polizza di assicurazione contratta dall’Istituto con la S.p.a. Vittoria Assicurazioni per la copertura dai rischi derivanti da responsabilità civili verso terzi.

In verità il prof. AF non era così all’oscuro delle vicende amministrative della scuola, stante il fatto che anteriormente al suo mandato svolgeva le mansioni di vice-preside dello stesso Istituto. Comunque appartiene a norme di buon senso e di comune condotta il fatto che, in caso di infortunio comportante responsabilità civile si cerchi di conoscere o sapere di quali coperture gode l’Istituto di appartenenza, e ciò è talmente vero che il prof. AF, a fronte della richiesta del legale dei familiari dell’alunno, informava dell’esistenza di una copertura assicurativa dell’INAIL, semplicemente "dimenticando" la polizza stipulata con la Vittoria Assicurazioni. E tutto ciò, anche considerando i fattori attenuanti dedotti in sede difensiva che pur tuttavia sussistono, per il capo dell’istituto integra senz’altro gli estremi di una condotta gravemente colposa.

Ma in questa valutazione entra in gioco anche la posizione dell’altro convenuto, il sig. PF, nella sua qualità di Segretario scolastico.

Al di là delle considerazioni che potrebbero essere facilmente svolte sulle funzioni e sugli oneri ricadenti sul Segretario di un istituto scolastico in ordine agli adempimenti amministrativi di competenza, appare sufficiente in questa sede riportare quanto ammesso dalla stessa difesa dell’interessato e cioè che "certo, il PF aveva la conoscenza della polizza, ma uguale conoscenza l’aveva il preside […] Sicuramente non rientrava nelle mansioni del segretario pro tempore dell’Istituto formulare la denuncia del sinistro alla Compagnia e la richiesta del rimborso dei danni, poiché tale incombenza spettava al Preside".

Quindi il Segretario aveva consapevolezza dell’esistenza della polizza e non avrebbe potuto non averla in considerazione del fatto che la tenuta degli atti e la predisposizione della documentazione da presentare al Preside per la firma rientra nelle sue incombenze e nella sua responsabilità.

Ma, nonostante ciò, il PF si guarda bene dall’avvertire o dal ricordare al Preside l’attivazione della polizza stessa e ciò nonostante sottoscriva anch’egli i mandati di pagamento relativi ai premi scaduti durante l’anno di prescrizione del diritto al ristoro da parte della Compagnia.

E tale comportamento appare ancora più privo di senso comune se si considera che al momento dell’incidente il Segretario della Scuola, proprio perché il Preside si era insediato nella sua funzione solo due mesi prima anche se proveniente dallo stessi Istituto, rappresentava, sotto il profilo amministrativo, il trait-d’union con la gestione trascorso e la memoria storica dell’Istituto medesimo.

Per questi motivi, questo Giudice non può non ravvisare anche in capo al PF la sussistenza degli estremi della responsabilità amministrativa, individuando anzi, per le ragioni esposte, un comportamento ancor più gravemente colposo di quello tenuto dal Preside AF.

Avuto riguardo a quanto argomentato, e per ciò che concerne la quantificazione del danno arrecato alle Istituzioni scolastiche, esso va quindi certamente ricondotto a quanto la Compagnia di assicurazione avrebbe dovuto, ove tempestivamente contattata, risarcire a mente della citata polizza assicurativa n.128217, e cioè all’importo previsto quale massimale per ogni persona lesa pari a £ 50 milioni.

Per le motivazioni anzi esposte, questo Giudice ritiene di dover ripartire l’addebito nella misura del 60% a carico del sig. PF e del 40% a carico del prof. AF, applicando agli importi finali una riduzione del 30% dell’addebito, in uso del relativo potere riduttivo, in considerazione della situazione di non peculiare "ordine amministrativo" in cui versava l’Istituto all’epoca dei fatti e del contestuale avvicendamento nell’incarico di direzione dell’istituto medesimo proprio a ridosso dell’intervenuto infortunio.

Le spese legali seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione Piemonte, definitivamente pronunciando, condanna i sigg. AF e PF al pagamento in favore dell’Erario rispettivamente della somma di £ 21.000.000 e di £ 14.000.000, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.

Le spese di giustizia, computate in £ 1.655.295 seguono la soccombenza.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.