Sezione Giurisdizionale per il Piemonte - sent. n. 935/EL/2000 del 14 febbraio 2000 - De Filippis (Pres. ) - Reppucci (Est.) Procura Regionale contro A.P. (avv. P. Oldrini) P.S. (avv. Maglie) Pischedda (P.M.)

 

Giudizio di responsabilità - responsabilità contabile e amministrativa - sentenza penale di patteggiamento - autonomia del procedimento amministrativo-contabile nei confronti di qualsivoglia altro procedimento precedente o contestuale - danno erariale derivante da lesione di bene immateriale quale l'immagine della p.a.- danno da tangente - valutazione equitativa.

L'applicazione concordata della pena, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., può assumere rilevanza anche nel giudizio amministrativo contabile, perché può essere valutata quale ammissione di responsabilità in ordine ai fatti contestati in sede penale.

La sentenza emessa a mente degli artt. 444 e 445 c.p.p., anche se non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi, può essere utilizzata dal giudice contabile per ricavare elementi di valutazione ai fini del proprio convincimento in ordine alla colpevolezza del convenuto nel giudizio di responsabilità amministrativa.

Il danno all'immagine non può essere considerato esclusivamente connesso con una deminutio patrimoni (c.d. danno conseguenza), ma piuttosto come un fatto intrinsecamente dannoso, perché confliggente con interessi primari protetti in modo immediato dall'ordinamento giuridico (c.d. danno evento).

La lesione all'immagine dell'amministrazione, data la natura di danno non patrimoniale, non può che colpire beni immateriali della persona giuridica pubblica (Stato o altra pubblica amministrazione) quali il prestigio, la reputazione, l'onore la cui offesa realizza una vera e propria compromissione nei confronti dell'intera collettività.

La perdita dell'immagine e di credibilità della p.a. costituiscono un valido parametro di riferimento in vista di una valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., perché questa norma assume nell'ordinamento giuridico la funzione di strumento surrogatorio utilizzabile in caso di individuazione di danno certo ma non quantificabile.

Fatto (omissis)

Diritto

Preliminarmente il collegio ritiene di esaminare quanto dedotto dalla difesa dello S. circa il valore del c.d. patteggiamento e circa l'eccepita - da entrambe le difese - prescrizione dell'azione di responsabilità nei confronti dei convenuti.

Osserva al riguardo il Collegio che la pretesa risarcitoria della Procura regionale trae origine fa fatti delittuosi per i quali è stata emessa sentenza penale. Pur trattandosi di sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., l'applicazione concordata della pena può assumere rilevanza anche nel giudizio amministrativo contabile nel senso di poter essere valutata quale ammissione di responsabilità in ordine ai fatti contestati in sede penale.

Vero è che, a termine dell'art. 445 c.p.p., la sentenza non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi, ma ciò va inteso nel senso di escludere che la sentenza penale possa vincolare il giudice contabile; nulla però impedisce a quest'ultimo di ricavare elementi di valutazione ai fini del proprio convincimento dal comportamento del convenuto accertato nel giudizio penale.

Da tale orientamento, che rappresenta ormai giurisprudenza consolidata, il collegio non ha motivo di discostarsi; conseguentemente la tesi della difesa viene ritenuta, sul punto, infondata e perciò va respinta.

Parimenti disattesa va la prospettazione difensiva circa la prescrizione dell'azione di responsabilità.

Al riguardo, il Collegio condivide quanto da parte attrice rappresentato circa la tempestività del presente giudizio instaurato con la citazione de qua.

Per quanto riguarda il merito, dall'esame degli atti processuali risulta che all'origine del presente giudizio si pongono due sentenze: una di condanna della Corte di Appello di Torino n.804/96 per il Pastore; l'altra emessa ex art.444 c.p.p. del G.I.P. del Tribunale di Verbania n. 156 per lo S..

Sotto questo profilo, dunque, non v'è dubbio circa l'esistenza del primo requisito della responsabilità, ossia il comportamento posto in essere dai convenuti nell'esercizio delle loro funzioni.

Da tale comportamento parte attrice fa derivare, per i motivi ampiamente in fatto descritti, danno all'immagine dell'amministrazione pubblica - Comune di Stresa - presso la quale i convenuti prestavano servizio all'epoca dei fatti e, pertanto, ne ha chiesto il risarcimento da determinarsi in via equitativa.

Al riguardo il collegio preliminarmente respinge l'eccezione di difetto di giurisdizione avanzata dalle difese, ritenendone la sussistenza in base alla giurisprudenza ormai consolidata sul punto (v. da ultimo sentenza delle SS.RR. n. 19/99/QM del 10 febbraio 1999 - 28 gennaio 1999, la quale ha altresì affermato la giurisdizione di questa Corte sul danno erariale derivante da lesione di bene immateriale anche se non sussista o non sia stato chiesto il risarcimento per danno arrecato a bene patrimoniale).

Ritenuta la propria piena giurisdizione del danno non patrimoniale, il Collegio passa a esaminare se nel caso in causa si sia verificato tale tipo di danno.

Ritiene il collegio richiamare brevemente il lungo cammino seguito dalla giurisprudenza circa la configurabilità e la risarcibilità del c.d. danno morale o da «immagine». Ed invero si è passati da una concezione tradizionale incentrata sulla patrimonialità del danno che ne escludeva perciò la risarcibilità alla concezione più recente la quale ha focalizzato l'attenzione sul mutato quadro normativo che comprende beni giuridici anche non patrimoniali, per la cui lesione è possibile la risarcibilità. In tale quadro normativo (dapprima formato dalla legge n. 142 del 1990, poi dalla legge n. 20/94 siccome modificata e integrata dal D.L. 543/96 convertito in legge n. 639/96) ben si inserisce la concezione secondo la quale il danno all'immagine non è più da considerarsi esclusivamente connesso con una deminutio patrimoni (c.d. danno conseguenza), ma piuttosto come un fatto intrinsecamente dannoso in quanto confliggente con interessi primari protetti in modo immediato dall'ordinamento giuridico (c.d. danno evento).

Data la natura il danno non patrimoniale non può che colpire beni immateriali della persona giuridica pubblica (Stato o altra pubblica amministrazione), la quale non conosce aspetti psicologici né sofferenze morali, e cioè beni quali il prestigio, la reputazione, l'onore la cui offesa causa una vera e propria compromissione della sua immagine nei confronti dell'intera collettività. Non si può certo dire che un danno di tale fatta sia meno grave di quello patrimoniale; anzi, proprio perché si riflette su un numero indefinito di persone, coinvolgendone negativamente le relazioni con lo Stato - collettività, esso si appalesa più grave e suscettibile di sanzione.

Orbene, non si può certamente dire che, nel caso in esame, il Comune di Stresa, cui i convenuti appartenevano all'epoca dei fatti, sia uscito indenne dalla vicenda, avendo subito invece un duro colpo alla sua reputazione, rispettabilità e credibilità, all'immagine in genere, a seguito di pagamento di «tangenti» ai propri amministratori.

La fattispecie in esame, invero caratterizzata da un'indiscussa patologia concussoria, non sembra lasciare dubbi circa la sussistenza del danno non patrimoniale così come descritto. L'immagine dell'amministrazione ne esce particolarmente deteriorata dal comportamento dei convenuti. L'eco giornalistica, la rilevante posizione rivestita dai convenuti, il discredito gettato sull'amministrazione da parte dei suoi esponenti di rilevo, il disdoro arrecato all'interno e all'esterno dell'ufficio, ma soprattutto il disegno criminoso perpetrato per lungo tempo tanto da essere prima «sopportato» dalla Comunità e poi reiteratamente denunciato, sintomo questo dello stato di rottura del rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione, integrano senza ombra di dubbio un danno morale patito dall'Amministrazione in termini di trasparenza, fiducia, lealtà, corretto comportamento.

La rappresentazione, nei termini suesposti, di un anno all'immagine della P.A. consente di superare la dicotomia danno patrimoniale - danno non patrimoniale e quindi ritenere non necessario l'accertamento di un reato, essendo sufficiente raggiungere la prova dell'avvenuto vulnus alla credibilità della P.A. in genere.

Non pare dubbio al collegio, secondo le risultanze dei procedimenti penali in fatto descritti, che sono state pagate delle tangenti agli amministratori convenuti.

Inevitabile, dunque, la perdita di immagine derivata all'amministrazione comunale di Stresa.

Per le considerazioni suesposte certo è il pregiudizio nella sua esistenza ontologica, non altrettanto certo è però il suo preciso ammontare.

Ma anche per questo riguarda la quantificazione del danno da «tangente» il Collegio ritiene richiamare il percorso seguito dalla giurisprudenza in materia; ed invero si è talvolta negato che il danno corrispondesse alla tangente (SS.RR. 15.2.1991, n. 702A), talvolta invece ammessa la valutazione equitativa, e tal altro ancora consentita la correlazione equitativa al minimum costituito dalla tangente, fermo restando la possibilità di una diversa e maggiore quantificazione (C.d.C. I sezione centrale 20.4.1995, n. 62).

Ritiene il collegio che i profili sopra enunciati quali la perdita dell'immagine e di credibilità della p.a. possano costituire un valido parametro di riferimento in vista di una valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c..

Ed invero questa norma assunta nell'ordinamento giuridico a strumento surrogatorio utilizzabile in caso di individuazione di danno certo ma non quantificabile, trova applicazione nell'ipotesi de qua in cui sussiste danno certo ma non determinabile per l'imprecisione degli elementi probatori.

Il danno morale quindi viene determinato ai sensi dell'art. 1226 c.c., in lire 80.000.000 a carico del convenuto P. e in lire 20.000.000 a carico del convenuto S. con vincolo di solidarietà passiva.

Le spese seguono la soccombenza

 

Omissis

Depositata in segreteria il 14 febbraio 2000

 

omissis