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Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per il Piemonte – - 26.7.2001, n. 779/01 – Pres. DE FILIPPIS – Est. OREFICE – Cons. CALAMARO – Procura Regionale c/ D.G.. (avv.to C. E. GALLO) P.M. (PASTORINO OLMI).Responsabilità contabile e amministrativa – danni erariali conseguenti a reati contro la p.a. – danno all’immagine pubblica – criteri di individuazione - chiamata di correità nel processo penale – valore di prova nel giudizio contabile – lesione all’immagine pubblica per l’eco negativa realizzatasi a seguito delle notizie sulla stampa. Ai fini del raggiungimento della prova di responsabilità nei giudizi innanzi alla Corte dei Conti e, conformemente alla giurisprudenza della Corte di cassazione, la chiamata in correità in un procedimento penale può essere utilizzata, al di fuori dei vincoli formali e sostanziali propri del Giudice penale, per l’accertamento della responsabilità amministrativa. Si rinviene chiaramente la lesione all’immagine pubblica quando, l’eco negativa prodotta dal fatto doloso dell’amministratore pubblico ricade sulle istituzioni, così come appare dai toni della campagna stampa effettuata sull’accaduto. A seguito di reati commessi da pubblici amministratori contro la p.a. la fattispecie penale non solo va ad integrare quegli elementi tipici del danno all’immagine rinvenibili proprio nella perdita di credibilità dell’Amministrazione pubblica e nell’incrinatura, se non nella rottura del rapporto di fiducia fra cittadino ed amministratori, ma va anche a creare un nesso inscindibile fra la diffusione dell’illecito e la condotta ad altissima valenza lesiva dell’immagine pubblica stessa. SENTENZA nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 303/EL del registro di Segreteria, promosso dal Procuratore regionale nei confronti del sig. D. G., assistito dall’avv. Prof. Carlo Emanuele Gallo, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, via Pietro Palmieri, n.40. Uditi, nella pubblica udienza del 21 febbraio 2001, il relatore Consigliere dr. Mauro OREFICE, il rappresentante del Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giovanni PASTORINO OLMI e l’avv. Prof. Carlo Emanuele GALLO difensore del convenuto. Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa. Ritenuto in FATTO Con atto di citazione in data 29.11.2000, la Procura regionale della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale per la regione Piemonte conveniva il sig. D. G. per sentirlo condannare al pagamento, in favore del Comune di Moncalieri, della complessiva somma di £ 15.000.000, oltre accessori di legge, a titolo di risarcimento di danno non patrimoniale in relazione a illecite corresponsioni da parte della Soc. A. di somme di denaro a pubblici amministratori e funzionari finalizzate a favoritismi nell’ambito di procedure di appalto alle quali la ditta stessa concorreva. In tale contesto il Tribunale di Torino, con sentenza dibattimentale n.1419/95, riconosceva il G., all’epoca vice-sindaco del Comune di Moncalieri, colpevole del reato di cui agli artt.110, 319, 319 bis e 321 c.p., per avere ricevuto da Alessandro A. la somma di £ 10 milioni per far nominare in qualità di membro della commissione di aggiudicazione dell’appalto per la gestione del servizio di raccolta rifiuti del Comune di Moncalieri il consigliere P. G. L., e ciò al fine di favorire A. con il quale aveva concordato la designazione. Quanto al L., il quale aveva ammesso di non aver usato criteri ortodossi nella valutazione dell’offerta di A. e di aver ricevuto dal medesimo la somma di £ 10 milioni come ricompensa del servizio svolto, veniva condannato per gli stessi capi di imputazione con sentenza del Tribunale di Torino n.158A in data 24.5.1996, emessa ai sensi dell’art.444 c.p.p. L’aggiudicazione del servizio in questione venne poi dichiarata illegittima dal TAR Piemonte con sentenza in data 31.10.1991, atteso che l’offerta della ditta A. avrebbe dovuto essere esclusa in quanto non prevedeva il costo del servizio di innaffiamento e lavaggio, mentre la commissione ritenne di dover integrare il canone proposto dalla A. quantificando essa stessa il costo per le suddette operazioni. Il Comune di Moncalieri, in occasione dell’udienza del 19.4.1995, si costituiva parte civile nel processo penale contro Alessandro A. ed i due ex amministratori e, in conseguenza di ciò, l’A. ed il L. versarono all’Amministrazione comunale la somma di £ 15 milioni ciascuno a titolo di risarcimento del danno, ottenendo il consenso del Pubblico Ministero ai fini dell’applicazione dell’art.444 c.p.p. Nessun risarcimento veniva invece effettuato dal G., il quale appellava la sentenza di I grado. Sull’impugnazione si pronunciava la I Sezione della Corte di appello di Torino che, con sentenza n. 2394 del 30.6.1997, confermava la decisione del primo giudice, pur con una riduzione di pena. Successivamente, a seguito dell’intervento della legge n.267/97, la Corte di cassazione, adita dall’interessato, pronunciava l’annullamento della decisione del giudice d’appello, disponendo il rinvio ad altra sezione per il rinnovo del dibattimento mediante nuovo esame degli imputati di reato connesso che avevano accusato il G.. La II Sezione della Corte d’appello di Torino, con sentenza in data 19.3.1999, riteneva però superflua la rinnovazione parziale del dibattimento, dovendosi dichiarare la sopravvenuta estinzione del reato a seguito del decorso dei termini di prescrizione. In relazione ai fatti descritti, la predetta Procura regionale della Corte dei conti notificava invito a dedurre ai menzionati ex amministratori sotto il profilo del danno per lesione dell’immagine del Comune di Moncalieri. A seguito dell’istruttoria espletata, il citato ufficio requirente considerava amministrativamente responsabili sia il G. che il L., citando in giudizio esclusivamente il primo, ritenendo satisfattivo il risarcimento di £ 15 milioni già effettuato dal secondo a favore del Comune di Moncalieri nell’ambito della vicenda penale narrata. In occasione dell’odierna udienza le parti hanno sostanzialmente confermato le conclusioni scritte, sottolineando, tra l’altro, l’avv. Gallo, difensore del G., l’inesistenza della fattispecie dannosa, sia sotto il profilo materiale che del danno all’immagine dell’Ente, e ciò anche per assenza di una qualsivoglia affermazione di responsabilità del suo assistito in sede penale Considerato in DIRITTO La contestazione formulata dalla Procura regionale nei confronti dell’odierno convenuto, sig. D. G., basa il proprio assunto sui pretesi illeciti rapporti intercorsi tra lo stesso, vice-sindaco del Comune di Moncalieri all’epoca dei fatti, ed Alessandro A. in relazione a note vicende concernenti l’appalto per la gestione del servizio di raccolta rifiuti del Comune stesso. Da tali illeciti rapporti, infatti, sarebbe scaturito, sempre secondo la Procura, il danno non patrimoniale arrecato dal convenuto, stante che "nonostante che la vicenda processuale si sia conclusa con una sentenza che ha dichiarato l’improcedibilità dell’azione, il prestigio ed il decoro del Comune hanno comunque subito ingiuria, atteso che la mancanza di un formale atto di condanna penale, dovuta unicamente al decorso del termine prescrizionale, non fa certo venire meno la spregevolezza dei fatti nella loro realtà fenomenica". Ciò presuppone quindi che la responsabilità attribuita dalla Procura al G. riposi su di una condotta integrativa del predetto danno. Ed è proprio quest’elemento che la difesa del convenuto contesta, sulla base dell’affermazione che nessuna responsabilità risulta provata e che le dichiarazioni confessorie rese dal G. stesso nell’ambito dell’istruttoria penale non hanno alcun valore, stante quanto affermato dalla Corte di cassazione con la citata sentenza di annullamento della sentenza d’appello n. 2394/1997, e cioè che l’affermazione di responsabilità del G. era scaturita, nella valutazione del giudice di merito, da dichiarazioni di imputati in reato connesso che si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, dichiarazione delle quali, quindi, non può tenersi conto. Tale pronuncia origina dall’applicazione delle disposizioni dell’art.6 della legge 7 agosto 1997, n.267, secondo le quali, in assenza di conferma in dibattimento delle dichiarazioni rese dalle persone indicate all’art.513 c.p.p. al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria da questi delegata od al giudice nel corso delle indagini preliminari o dell’udienza preliminare, esse possono essere valutate come prova piena dei fatti affermati solo se la loro attendibilità sia confermata da altri elementi di prova, non desunti da dichiarazioni rese al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria da questi delegata od al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell’udienza preliminare. In altre parole la scelta del legislatore del 1997 è venuta incontro all’esigenza di precludere, in mancanza del consenso dei soggetti interessati, l’acquisizione meramente "cartolare" delle dichiarazioni precedentemente rese su fatto altrui dall’imputato di reato connesso o collegato che in dibattimento rifiuti di rispondere: il metodo di acquisizione di queste dichiarazioni, raccolte in un contesto in cui non è assicurata la garanzia del contraddittorio, impediva infatti all’imputato a cui erano rivolte di esercitare in dibattimento il fondamentale diritto di confrontarsi con la fonte di accusa. Ciò che invero appare problematico in relazione a quanto precede è che se la volontà del legislatore appare di palmare chiarezza per quanto riguarda il procedimento penale, così non è per l’applicabilità dei medesimi principi a procedimenti differenti. In primo luogo va infatti ricordato come la stessa Corte costituzionale (19 marzo 1996, n.92) abbia affermato che non esiste un principio costituzionalmente rilevante di necessaria uniformità di regole processuali tra i diversi tipi di processo. Rispettivamente - dice ancora la Corte costituzionale – davanti alla giurisdizione amministrativa o davanti alle giurisdizioni speciali esistenti, i rispettivi ordinamenti processuali possono differenziarsi sulla base di una scelta razionale del legislatore, derivante dal tipo di configurazione del processo e dalle situazioni sostanziali dedotte in giudizio, anche in relazione all’epoca della disciplina ed alle tradizioni storiche di ciascun procedimento. E lo stesso concetto appare più recentemente espresso anche dalla Corte di cassazione (sentenza n.6939/01), secondo la quale e con riferimento ad una giurisdizione speciale (quella tributaria) le regole previste dal processo penale hanno valore solo all’interno di tale procedimento e non possono essere estese ad altre sedi. Ma assolutamente dirimente è, in materia di formazione delle prove, la nuova formulazione che il legislatore ha dato assumere alla norma-madre contenuta in Costituzione, e cioè all’art.111. In proposito, infatti, ciò che costituisce aspetto problematico è stabilire se nel giudizio innanzi alla Corte dei conti trovano applicazione solo i principi indicati ai commi I e II dell’art.111 della Costituzione novellato, che hanno una portata generale e che quindi si riferiscono anche al processo civile, oltre che a quello amministrativo e tributario; od anche quelli di cui ai commi successivi, riferentesi esclusivamente al processo penale. Sembra fuori discussione l’immediata applicazione, al processo contabile, dei principi di cui al II comma ["ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo ed imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata"], stante la loro destinazione ad ogni tipo di processo come è imposto da una espressione certo non equivocabile quale è quella di "ogni processo". Quello che in relazione al tema proposto è sufficiente osservare è che un potere del giudice che si ponga oltre i limiti della posizione di assoluta terzietà posti dalla Costituzione e che comporti assunzione di poteri di perseguimento di comportamenti individuali in luogo dell’organo specificamente preposto sicuramente non si concilia con tale dettato costituzionale. E certamente è un giudice terzo – come quello amministrativo-contabile – quel giudice che, nella propria attività, ha il vincolo di stretta attinenza al petitum ed alla causa petendi proposti da un pubblico ministero. Rileva in proposito sottolineare come debba dedicarsi una specifica attenzione al sistema probatorio anche in relazione alle disposizioni di cui ai commi 3° e 4° del nuovo art. 111 Cost., ed in ordine al quale l’affermazione del potere sindacatorio ha sempre presentato un valore di sostanziale negazione, nel giudizio contabile, del principio dispositivo delle prove, proprio del giudizio civile, pur nella contestuale applicazione da parte della giurisprudenza dei principi in materia di onere probatorio. Non interessa rilevare l’intima contraddittorietà tra la disapplicazione di un principio quale quello che riconosce alle parti del processo la piena ed esclusiva disponibilità delle prove – il cui fondamento è di carattere normativo - e l’applicazione giurisprudenziale delle regole sull’onere della prova. Si tratta, con ogni evidenza, di una delle tante disarmonie del sistema processuale contabile ed un prodotto della sua natura ambivalente. Quel che forse più conta, in questa sede, è l’osservazione che il contrasto tra principio dispositivo e potere di acquisizione d’ufficio delle prove avrebbe una portata effettiva se la cosiddetta istruzione probatoria costituisse una fase reale del processo di responsabilità amministrativa. La pratica giudiziaria, al contrario, ha ridotto a casi del tutto sporadici lo svolgimento di tale attività in sede dibattimentale ed ha sostanzialmente attribuito al pubblico ministero un potere esclusivo di acquisizione delle prove, che si concreta addirittura nell’affidare a tale organo l’esecuzione degli eventuali provvedimenti istruttori che il giudice ritenga necessari. Né sarebbe corretto non ricordare come rilevante giurisprudenza di questa Corte (v. inter alia Sez. Abruzzo n. 114/2000 e n. 389/2001) abbia sostenuto che il ricorso al c.d. potere sindacatorio, di cui agli artt. 73 e segg. del T.U. 1214/1934, si presenta come indispensabile per riequilibrare la posizione dell’incolpato di danno erariale, non tanto con la pubblica accusa rappresentata dal Procuratore Regionale, bensì con la p.a. la quale potrebbe, con atteggiamenti non collaborativi, condizionare il processo in senso sfavorevole al convenuto (ad esempio con relazioni e/o inchieste amministrative che non evidenziano, in modo completo, tutte le responsabilità causative di danno). Rimane poi il fatto che il c.d. potere sindacatorio, se correttamente utilizzato, non sembra discostarsi molto da quei poteri che il codice di procedura civile intesta al giudice ai sensi degli artt. 118 e 213, i quali consentono di poter disporre accertamenti ispettivi di persone e di cose (utili al fine di persuadere il giudice sull’esistenza o meno del fatto) e di richiedere informazioni alla p.a. (utili queste, al fine di acquisire elementi necessari per il processo che siano rinvenibili in atti e documenti conservati dall’amministrazione stessa). Tutto quanto precede assume valore concreto alla luce della presente fattispecie per poter affermare che questo Giudice, al di fuori dei vincoli formali e sostanziali propri del Giudice penale, ben può utilizzare, ai fini dell’ accertamento della responsabilità amministrativa, le affermazioni e le dichiarazioni proprie dell’istruttoria condotta in altro procedimento. Circa la posizione del G. essa appare comprovata anche dalle dichiarazioni del coimputato in reato connesso sig. G., direttore della S.P.A. A., relative alla dazione di 30-20.000.000 alla D. C. di Moncalieri, di cui, come s’è detto il G. era l’esponente più autorevole, essendone il capogruppo. Del resto il G. non lascia alcun dubbio circa l’effettiva elargizione, destinazione e sua motivazione, avendo dichiarato nell’interrogatorio davanti al P.M. in data 24.12.1994: "Per quanto concerne altri pagamenti di tangente debbo dire che a Moncalieri per un appalto di raccolta e trasporto di rifiuti urbani venne corrisposta una cifra di 20 o 30 milioni all’assessore o consigliere G. e, ma non ne sono sicuro, a tale L. che doveva essere un assessore o consigliere anche lui: costui dovrebbe aver ricevuto una somma di lire 10 milioni". Come si vede, l’unico dubbio che ha il G. è sul fatto della consegna della somma di lire dieci milioni al L.. Più esattamente le dichiarazioni del G. inducono a ritenere che la somma percepita dal G. non fosse finalizzata al finanziamento del partito per la duplice ragione che essa era avvenuta proprio in occasione dell’appalto, risalente all’anno 1990 e non già al 1992, e al pagamento della somma al L. per tale appalto. Proprio perché il G. riferisce quanto sopra per averlo sentito dire dall’ A. appare pienamente credibile, dal momento che questi aveva fatto la confidenza al direttore generale della società non certo per vantarsi, ma, all’evidenza, perché riteneva d’avere fatto un proficuo lavoro d’ammorbidimento presso gli organi utili a tale scopo del Comune di Moncalieri, rassicurandolo cos del buon esito della gara. Del resto, a prescindere dalle dichiarazioni rese dai coimputati in reato connesso V. U. e C. M. e dai testi, ammessi d’ufficio ex art.507 c.p.p., I. G. e A. P., è il comportamento del G. ed A., che conservando l’assoluto silenzio sui motivi che avrebbero determinato il secondo a dare e il primo a ricevere la somma di denaro, che comprova la conformità a verità delle affermazioni del G., che tra l’altro non avrebbe avuto alcun interesse a mentire, sia pure, favor rei, per la minor somma di lire 10.000.000. Inoltre, sotto altro profilo, non vi è alcuna prova della destinazione della somma percepita dal G. al finanziamento della corrente di S. L., il quale, nelle sue dichiarazioni di indagato di reato connesso, non solo ha negato d’avere mai avuto tale somma (cosa che peraltro potrebbe essere ritenuta non credibile, come ha sostenuto la difesa, perché avrebbe potuto rispondere anche lui del reato di finanziamento illecito o di ricettazione), ma ignorava anche che mai fosse stata fatta una campagna a suo favore a Moncalieri. Il G. era infatti della corrente che faceva capo a Giovanni Goria. Lo stesso G. peraltro ammette poi una circostanza di notevole rilievo: di avere riferito ad A. che per il loro gruppo avrebbero nominato L. come componente della commissione giudicatrice del concorso e l’imprenditore, come risulta dagli atti penali, diede un cenno di assenso e disse "va bene". E ciò avvenne sicuramente prima della deliberazione di nomina della commissione giudicatrice. Ma A. andò oltre perché propose anche l’esperto tecnico, ma G. sostenne che ci avrebbero pensato loro. G. in realtà tenta di allontanare da sé il proprio rapporto con L., sostenendo l’esistenza di dissapori fra loro, dimenticando tuttavia che la sua affermazione si scontra con le affermazioni fatte da Ai meri sulla nomina di L.. Inoltre nelle dichiarazioni fatte da G. innanzi al P.M. il 14.1.1995 – dichiarazioni contestategli anche nel corso del dibattimento – risulta che la nomina del L. avvenne prima che tra loro intervenissero degli screzi, in ciò confermandosi le tesi prospettate dall’A.. Quanto precede appare ampiamente sufficiente per valutare la condotta del G. e per farne discendere la sua responsabilità. D’altra parte, per quanto riguarda il valore delle ricordate ammissioni rese da parte del convenuto, nonché da altri coimputati estranei al presente giudizio, ricorda il Collegio che la Corte di cassazione ha più volte affermato che la chiamata in correità non può essere qualificata come indizio, bensì è essa stessa un elemento di prova, non già indiziaria ma diretta, che costituisce prova piena ove accompagnata da altri elementi di prova, di qualsiasi tipo o natura, che valgano a confermare l’attendibilità delle dichiarazioni accusatorie; detti elementi confermativi possono riguardare anche circostanze marginali al fatto investigato, purché corroborativi dell’attendibilità delle dichiarazioni, cosicché, valutate congiuntamente a queste ultime, diano una prova piena del fatto e della partecipazione o meno ad esso della persona cui il dichiarante si è riferito. Né è necessario che tali elementi convergano a far desumere direttamente da essi la sussistenza dello specifico fatto oggetto della prova, essendo invece sufficiente che essi costituiscano una conferma indiretta, che consenta di ritenere in via deduttiva attendibile la dichiarazione, anche riguardo a uno dei fatti complessivamente riferiti che non trovi negli atti uno specifico riscontro (Sez. II, 19 febbraio-26 aprile 1993, n.4000). L’elemento di riscontro estrinseco della chiamata in correità, cioè, non deve necessariamente consistere in una prova distinta della colpevolezza del chiamato, perché ciò renderebbe ultronea la testimonianza del correo, ma in un dato certo che, pur avendo la capacità di dimostrare la veridicità del fatto oggetto di dimostrazione, sia tuttavia idoneo ad offrire garanzie obbiettive e certe circa l’attendibilità di chi lo ha riferito. La Procura regionale collega alla condotta del G., accertata nei termini suindicati, la sussistenza di una responsabilità amministrativa per danno non patrimoniale, rectius per danno all’immagine del Comune di Moncalieri. E che tale danno sussista è sostenuto in primis dallo stesso Comune danneggiato (v. nota n.3 del 3 giugno 1996), il quale rileva che il comportamento penalmente illecito dell’amministratore ha arrecato "indubbiamente" un danno al prestigio ed all’immagine dell’Ente (rammenta il Comune e sottolinea questo Collegio che il convenuto all’epoca dei fatti rivestiva la carica di vice sindaco del Comune stesso). D’altra parte l’eco negativa che dal fatto doloso dell’amministratore è derivato alle istituzioni è facilmente desumibile dai toni della campagna stampa effettuata sull’accaduto, chiara testimonianza delle reazioni dell’opinione pubblica nei confronti non solo del fatto ma soprattutto del soggetto coinvolto ["una bomba che ha sconquassato l’animo dei moncalieresi"; "una notizia travolgente che ha lasciato sgomenti, stupefatti, sbigottiti tutti quelli che li conoscevano"; "ha lasciato senza parole gli esponenti delle associazioni della città e coloro che con L. e G. avevano in qualche modo avuto a che fare"; "allibiti i preti"; "i soldi fan gola a tutti"; "le reazioni dei politici: discredito per le istituzioni"; "ci giochiamo molto della nostra credibilità"] Da quanto precede non vi è chi non veda come la fattispecie non solo vada ad integrare quegli elementi tipici del danno all’immagine rinvenibili proprio nella perdita di credibilità dell’Amministrazione pubblica e nell’incrinatura se non nella rottura del rapporto di fiducia fra cittadino ed amministratori, ma vada anche a creare un nesso inscindibile fra diffusione dell’illecito e condotta ad altissima valenza lesiva dell’immagine pubblica stessa. Non può quindi esservi dubbio circa l’esistenza ontologica della predetta forma di danno non patrimoniale da imputare al G.. Relativamente poi alla quantificazione di tale danno, non può che farsi riferimento all’art.1226 c.c. ed al suo generale principio assunto dall’ordinamento giuridico quale elemento surrogativo utilizzabile in caso di individuazione di un danno certo nella sua esistenza, ma non quantificabile nel suo preciso ammontare. Circa la possibile parametrazione del richiamato criterio equitativo, si ritiene certamente richiamabile il principio giurisprudenziale di rapportare il pregiudizio subito dall’Ente alla utilità che il funzionario ha ricavato dalla sua attività illecita. E che tale parametro possa essere utilizzato è dimostrabile dal fatto che esso ha trovato utilizzo da parte della stessa Amministrazione danneggiata che, dopo essersi costituita parte civile nei confronti di G., L. ed A., ha ritenuto satisfattivo il risarcimento di £ 15 milioni ciascuno, effettuato dagli ultimi due. Pertanto e conclusivamente questo Collegio nell’affermare la responsabilità amministrativa dell’odierno convenuto ne dispone la condanna al pagamento a favore del Comune di Moncalieri, per danno all’immagine dello stesso, della somma di £ 15.000.000, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali. Le spese di giustizia seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, definitivamente pronunciando, condanna il sig. D. G. al pagamento a favore del Comune di Moncalieri, per danno all’immagine dello stesso, della somma di £ 15.000.000, oltre rivalutazione monetaria, da calcolarsi dal momento del verificarsi dell’evento dannoso alla data di deposito della presente sentenza, ed interessi legali, da computarsi, sulle somme rivalutate, dalla data di deposito della presente sentenza sino all’effettivo soddisfo. Omissis |