Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per il Piemonte – 22 gennaio 2002, n. 24/02 – Pres. DE FILIPPIS – Est. OREFICE – P.M. PASTORINO OLMI c/ B. F., F. T., A. M., M. B., M. A., C. C., M. T. e F. P.– (avv. ti SANTILLI e DAL PIAZ).

Giudizio di responsabilità amministrativa – prescrizione – per inutilizzabilità di mutui concessi - decorrenza – dall’atto di revoca del mutuo – scelta del concessionario di un’opera pubblica – scelta non oculata – lavori eseguiti dal concessionario dell’opera pubblica e rimasti inutilizzati – danno erariale – sussiste – vantaggi conseguiti dall’amministrazione – da computarsi in riferimento alla condotta degli amministratori e dipendenti soggetti al giudizio di responsabilità amministrativa.

In base alla teoria della c.d. “effettività” del danno la semplice condotta illecita od illegittima non è ex se foriera di una fattispecie dannosa, in quanto è necessario che il danno si manifesti nella sua materialità, con la conseguenza che, in  caso di finanziamento di opera pubblica concesso con il mutuo il dies a quo non può che essere identificato dal momento della sua inutilizzabilità dello stesso e, dunque, dalla revoca del finanziamento concesso con il mutuo stesso.

Nella scelta del concessionario per la costruzione di un’opera pubblica è necessario che la p.a. operi una scelta assolutamente oculata del “partner” privato, in modo particolare quando da questa dipenda anche il buon esito del finanziamento pubblico, con la conseguenza che si evidenzia una gestione caratterizzata da improvvisazione e illegittimità in grado di caratterizzare l’azione amministrativa da sostanziale incapacità di gestire la cosa pubblica secondo criteri di legalità, efficacia, efficienza ed economicità, quando la scelta ricada su di una società con capitale sociale pari a £ 20 milioni, non iscritta all’Albo nazionale costruttori, priva di qualsiasi struttura aziendale o produttiva e costituita da un soggetto che come reddito godeva da alcuni anni esclusivamente di pensione sociale.

Costituisce danno erariale la condanna a pagare alla controparte il corrispettivo di tutti i lavori eseguiti dalla Concessionaria dell’amministrazione per la realizzazione dell’opera pubblica rimasta incompleta ed inutilizzata.

Nel giudizio di responsabilità amministrativa a seguito dell’introduzione all’art. 1 della legge 14.1.1994, n. 20 del comma 1 – bis, così come disposto dalla legge n. 639 del 1996, è prevista, una forma di compensatio, ai sensi dell’art. 1223 c.c., in cui l’arricchimento, oltre che effettivamente esistente ed accertabile, sia derivato dallo stesso fatto generatore del contestato addebito, cui consegue che il computo dei vantaggi comunque conseguiti dall’Amministrazione o dalla comunità amministrata, in riferimento alla condotta degli amministratori e dipendenti soggetti al giudizio di responsabilità non può andar oltre la valutazione del fatto illecito e dei suoi effetti, pregiudizievoli o vantaggiosi.

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 310/EL del registro di Segreteria, promosso dal Procuratore regionale contro i sigg.ri B. F., F. T., A. M., M. B., M. A., C. C., M. T. e F. P.

Uditi, nella pubblica udienza del 14 novembre 2001, il relatore Consigliere dr. M. OREFICE, il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giovanni PASTORINO OLMI e gli avv. Giorgio SANTILLI, difensore del sig. F., e Claudio DAL PIAZ, difensore del sig. P..

Esaminati tutti gli atti e i documenti di causa

Ritenuto in

FATTO

Con deliberazione consiliare n. 80 in data 7 novembre 1988, l’amministrazione comunale di Limone Piemonte, approvava un progetto per lavori di costruzione di un complesso sportivo polivalente – lotto funzionale - nell’importo di L. 1.500.000.000.

Trattavasi di un progetto esecutivo comprendente una pista scoperta per il pattinaggio su ghiaccio e un fabbricato adibito a spogliatoi e altri servizi accessori, da realizzarsi in località ex Preventorio su area trasferita al Comune dopo lo scioglimento del Consorzio Provinciale Antitubercolare di Alessandria, sulla quale gravava vincolo di destinazione sanitaria a favore della locale U.S.L.

La citata delibera di approvazione dell’intervento prevedeva che l’opera fosse finanziata mediante mutuo, assistito da contributo statale del 5,50 per cento, da assumersi con l’Istituto per il Credito Sportivo.

Le procedure per la realizzazione del progetto relativo ai lavori in questione, però, non ebbero inizio, perché nel frattempo gli amministratori avevano concepito disegni ben più ambiziosi.

Si era fatta strada, infatti, l’idea di realizzare un complesso turistico sportivo di ben più grandi dimensioni, cioè un vero e proprio palazzo de ghiaccio e non già una semplice pista di pattinaggio scoperta, non più ovviamente, al costo di L. 1.500.000.000, ma con un impegno finanziario di più di 4 miliardi.

Su di un’area limitrofa si pensava poi di edificare un fabbricato a destinazione turistico-ricettiva della capacità di almeno 200 posti letto, di una sala congressi della capienza di 350/400 persone, di una piscina, oltre ad un adeguato numero di autorimesse.

Per realizzare un complesso così grandioso, in rapporto alle modeste dimensioni del Comune e alle sue limitate risorse finanziarie, l’Amministrazione aveva studiato di finanziare l’opera con modalità alternative, cercando cioè la partecipazione del capitale privato.

Per raggiungere questo obiettivo l’Amministrazione comunale presieduta dal Sindaco S. M. predisponeva, d’intesa con un imprenditore privato, già precedentemente individuato e contattato, una convenzione per la concessione della progettazione, della costruzione e dell’esercizio di un palazzo sportivo polivalente denominato Palazzo del Ghiaccio, tutto senza alcuna spesa per il Comune, in quanto ogni onere sarebbe stato assunto dal privato.

Con delibera del Consiglio comunale n. 153 in data 30.11.1989, veniva approvata la convenzione di cui sopra e affidata la costruzione e l’esercizio dell’opera in discorso, alle condizioni in essa previste, direttamente al predetto imprenditore privato e tutto ciò al di fuori di qualunque procedura di evidenza pubblica.

Questi, in estrema sintesi, i punti salienti dell’accordo:

·                    la concessionaria CO.GE.IM. s.r.l., società con capitale sociale di L. 20.000.000, costituita tra l’imprenditore cuneese P. L. e la di lui moglie CALDO Maria, si obbligava a costruire e gestire il Palazzo del Ghiaccio e a realizzare le opere di urbanizzazione di pertinenza indicate nella convenzione.

·                    il Comune si obbligava a trasferire alla Concessionaria le somme erogate dall’Istituto per il Credito Sportivo a fronte degli “stati di avanzamento” emessi per realizzazione della suddetta opera pubblica in conto del mutuo di L. 1.500.000.000 concesso al Comune per la realizzazione della pista di pattinaggio, nonché a mettere a disposizione della concessionaria altri mutui o finanziamenti pubblici ottenuti per la realizzazione del Palazzo del Ghiaccio.

·                     la Concessionaria si impegnava a rimborsare al Comune, alle relative scadenze, le rate di ammortamento dei mutui in discorso, costituendo, a garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento di quanto sopra, polizza fideiussoria, rilasciata da un istituto bancario, dell’importo pari ad una annualità di ammortamento, con validità per tutta la durata del periodo di. ammortamento dei mutui.

·                    il Comune si impegnava a costituire a favore della Concessionaria e per la durata di anni 99 il diritto di superficie sull’area di sua proprietà, limitrofa al costruendo impianto, area sulla quale la Concessionaria avrebbe potuto costruire e mantenere, per la stessa durata, un fabbricato avente destinazione turistico-ricettiva avente una capacità di almeno 200 posti letto, con piscina aperta al pubblico oltre ad un adeguato numero di autorimesse.

·                    il Comune si impegnava altresì a rilasciare alla Concessionaria, entro 60 giorni dalla relativa domanda, la concessione edilizia per la realizzazione della predetta struttura turistico-ricettiva; inoltre, qualificandosi il Palazzo del Ghiaccio come opera di urbanizzazione secondaria, il costo relativo alla costruzione della predetta opera pubblica sarebbe stato portato a scomputo dell’importo degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione dovuti al Comune in relazione al rilascio della concessione edilizia afferente il descritto fabbricato a destinazione turistico-ricettiva.

·                    il Comune autorizzava il Concessionario a costituire diritti reali di garanzia (ipoteche) sulle aree interessate dai costruendi edifici.

La delibera non fu approvata all’unanimità, perché i consiglieri comunali del gruppo di minoranza si opposero fermamente all’approvazione della convenzione, evidenziando che la medesima non tutelava adeguatamente gli interessi del Comune, specialmente per l’indeterminatezza dell’impegno finanziario assunto dal Concessionario, per l’insufficienza delle garanzie offerte da parte del medesimo e per l’autorizzazione ad iscrivere ipoteche sulle aree del Comune, con il relativo rischio di perderne la proprietà.

Anche il Comitato Regionale di Controllo sollevava dubbi circa l’accordo, con particolare riguardo “alla serietà, competenza e solidità economica della ditta concessionaria” e alle garanzie offerte.

Il Comune replicava affermando che l’operazione era giustificata dal “rapporto di fiducia” con la Concessionaria e superava i rilievi mediante l’inserimento di rettifiche di mera forma al testo della convenzione (cfr. delibera GM/37 in data 24.1.1990, ratificata con delibera CC/28 in data 12.3.1990).     

Con delibera n. 52 in data 16.3.1990, il Consiglio comunale assumeva formalmente il mutuo di L. 1.500.000.000 con l’Istituto per il Credito Sportivo per il finanziamento dei lavori, mentre con successivo atto deliberativo n. 53 della stessa seduta, approvava il progetto di variante e di completamento del progetto di costruzione del complesso sportivo polivalente - Palazzo del Ghiaccio, presentato dalla Società CO.GE.IM. s.r.l Concessionaria della costruzione e gestione dell’opera, a firma dei tecnici da questa incaricati.

Il progetto ammontava a L. 4.820.000.000 ed era finanziato, fino alla concorrenza di L. 1.500.000.000 con il mutuo promesso dal Credito Sportivo e, quanto alla differenza, a carico della Concessionaria.

Si deve però sottolineare che il mutuo di cui sopra (assunto con la delibera consiliare n. 52 del 16.3.1990 e successivamente rideliberato, a seguito di variazione del tasso di interesse, con atto consiliare n. 9 in data 27.3.1991) non era stato concesso per la realizzazione del progetto del Palazzo del Ghiaccio dell’importo di L. 4.820.000.000, bensì del vecchio progetto di L. 1.500.000.000 relativo alla pista scoperta, approvato con delibera n. 80 in data 7 novembre 1988.

Si deve poi osservare che, come risulta dalla delibera di assunzione del mutuo, erano note le determinazioni generali del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto per il Credito Sportivo, a termini delle quali: “l’inizio delle erogazioni dei mutui non potrà aver luogo se non dopo che, tra l’altro, sarà stata preventivamente impiegata nell’‘esecuzione delle opere, da parte del mutuatario, l’eventuale differenza di spesa tra il costo complessivo delle opere e l’ammontare del mutuo concesso”.

La convenzione con la Concessionaria venne formalmente stipulata con atto n. 36380 in data 13 marzo 1990 a rogito del notaio Martinelli di Fossano, tuttavia i lavori non ebbero immediato inizio.

L’amministrazione comunale neoeletta a seguito del rinnovo del Consiglio comunale, affermava infatti di voler rivedere i termini dell’accordo, sicché portava all’approvazione del Consiglio la delibera n. 21 del 28.1.1991, concernente modifiche alla convenzione stipulata con la Società CO.GE.IM. s.r.l.

Benché la maggioranza consiliare fosse ora composta anche da quei consiglieri che, in precedenza, dai banchi dell’opposizione, avevano energicamente criticato le modalità dell’accordo, le modifiche apportate alla convenzione furono di mero stile e, comunque, non affrontarono il problema dell’insufficienza delle garanzie, né quello della “serietà, competenza e solidità economica della ditta concessionaria”.

Le predette modifiche alla convenzione vennero poi formalizzate con contratto integrativo in data 15 febbraio 1991 a rogito del notaio Martinelli di Fossano.

I lavori iniziarono nell’agosto del 1991 con la realizzazione degli scavi delle fondazioni e della posa in opera dei pilastri di fondamento, ma subito si verificarono problemi di inadempienza contrattuale da parte della Concessionaria, per la mancata costituzione della fideiussione bancaria atta a garantire il Comune circa il pagamento delle rate di ammortamento del mutuo, fideiussione che, a termini di convenzione, avrebbe dovuto essere costituita entro il 23.12.1991.

La Concessionaria, infatti, evidentemente a corto di finanziamenti, si rifiutava di costituire la suddetta polizza fideiussoria adducendo come motivazione il fatto che il mutuo con il Credito Sportivo non era utilizzabile nell’immediato.

Quest’ultima circostanza, peraltro, era vera perché la destinazione del, finanziamento riguardava la pista di pattinaggio scoperta e non il Palazzo del Ghiaccio e, inoltre, perché le erogazioni in conto dei finanziamenti con il Credito Sportivo possono essere concesse soltanto dopo che sia stata interamente spesata la parte dell’opera pubblica finanziata con altri mezzi.

Appariva chiaro, a questo punto, anche alla luce della discussione di cui alla deliberazione n. 93 in data 30.12.1991 del Consiglio comunale, che la convenzione stipulata con la Società CO.GE.IM., oltre a non fornire le necessarie garanzie a tutela degli interessi del Comune, non poteva funzionare neppure sotto un profilo pratico, in quanto la Concessionaria non aveva i mezzi finanziari per realizzare l’opera e i finanziamenti pubblici non erano utilizzabili.

Nonostante l’evidente impraticabilità dell’iniziativa, il Comune temporeggiava chiedendo lo slittamento del mutuo e mantenendo fermo il contratto con la CO.GE.IM., mentre quest’ultima, in difficoltà con i fornitori, iniziava la ricerca di finanziamenti bancari che anticipassero le opere in corso.

Come è stato poi accertato nel corso della successiva inchiesta penale (cfr. più nel dettaglio la richiesta di misura cautelare personale della Procura della Repubblica di Cuneo in data 10.4.1996), il titolare della Concessionaria, sig. L. P., attraverso non troppo chiare manovre contabili, riusciva a farsi anticipare dalla COMIT notevoli somme di denaro sulla base della garanzia costituita dai SAL di cantiere, dai finanziamenti del Credito Sportivo (in realtà non utilizzabili) e da finanziamenti CEE (successivamente non concessi) estranei all’opera pubblica, ma relativi alla struttura ricettiva.

Ne seguiva un miglioramento della situazione patrimoniale della CO.GE.IM. del tutto apparente e precario e per di più ottenuto mediante lo spostamento del rischio sul Comune, atteso che la COMIT, per garantire le proprie posizioni, iscriverà successivamente ipoteca sui terreni di proprietà comunale, giusta autorizzazione contenuta nella convenzione.

In ogni caso, il Comune, preso atto che la concessionaria aveva provveduto a costituire la polizza fideiussoria rimborsando le rate di. ammortamento del mutuo, rilanciava l’iniziativa e, con delibera n. 44 in data 27.12.1992, confermava il mutuo di L. 1.500.000.000, già assunto con la citata delibera consiliare n. 9 in data 27.3.1991, mutuo che come più volte detto si riferiva al progetto ormai superato della pista di pattinaggio scoperta.

Con successiva delibera n. 45, adottata nella stessa seduta del 27.12.1992, veniva formalmente chiesto il cambio di destinazione del mutuo di cui sopra e, con lo stesso atto deliberativo, il Comune, ai sensi del comma 9 dell’art. 4 del D.L. 2.3.1989, n. 65, approvava altresì il piano finanziario dell’opera, nel quale si dava atto che la complessiva spesa di L. 4.820.000.000 sarebbe stata finanziata come segue: per L. 1.500.000.000 con il mutuo già stipulato con l’Istituto per il Credito Sportivo, del quale si chiedeva la devoluzione; per ulteriori L. 1.500.000.000 con altro mutuo da assumersi con il medesimo Istituto, ma non ancora concesso e per L. 1.820.000.000 con i fondi messi a disposizione dalla Concessionaria.

La delibera veniva approvata con il parere favorevole del Segretario comunale a norma dell’art. 53 della legge 8.6.1990, n. 142, anche in ordine alla regolarità contabile e tecnica.

Senza attendere le determinazioni del Credito Sportivo in ordine alle istanze avanzate (devoluzione del primo mutuo e concessione di un secondo mutuo), con delibera GM/147 in data 21.4.1993, il Comune approvava il primo stato di avanzamento dei lavori in argomento nell’importo di L. 2.609.116.820 e chiedeva la somministrazione del primo acconto sul mutuo concesso.

Da quanto si è fin qui detto appare chiaro che la richiesta in questione non poteva essere accolta dall’Istituto mutuante, in quanto il Comune, senza autorizzazione, aveva utilizzato per il Palazzo del Ghiaccio il finanziamento concesso per altra opera pubblica.

Neppure l’istanza relativa alla concessione del secondo mutuo poté essere accolta in quanto con l’entrata in vigore del decreto legislativo n.504, venne stabilito che l’accesso ai mutui in questione è vincolato all’obbligo, a partire dal 10 gennaio 1993, di integrare il piano finanziario con ulteriore piano economico-finanziario assentito da un Istituto di Credito tra quelli indicati dal Ministero del Tesoro.

Inoltre, secondo l’interpretazione data a tale norma dall’istituto per il Credito Sportivo, anche il mutuo già stipulato di L. 1.500.000.000 doveva soggiacere alle descritte disposizioni, in quanto le stesse sono riferibili non al singolo finanziamento ma all’intera opera, sicché neppure la devoluzione del mutuo fu accordata.

Inutili furono i tentativi del Comune di far ottenere alla Concessionaria altri finanziamenti e non fu possibile neppure predisporre un piano economico-finanziario da assentire da parte di un Istituto di Credito autorizzato.

A questo punto la situazione precipitava, la Concessionaria, che aveva fin qui sostenuto integralmente lo sforzo finanziario per la realizzazione dell’opera, vedendo sfumare i finanziamenti pubblici, giungeva al collasso.

Le inevitabili conseguenze furono la chiusura del cantiere e il mancato completamento dell’opera, alle quali si aggiunse la cessazione del rimborso delle rate di ammortamento del mutuo, che da quel momento rimasero integralmente a carico del Comune, nonostante che il finanziamento non fosse stato utilizzato.

Si precisa incidentalmente che il mutuo in questione non poté essere utilizzato neppure in seguito, stante il costante diniego della Presidenza del Consiglio dei Ministri alla devoluzione dello stesso ad altra opera pubblica e venne quindi definitivamente revocato dall’Istituto mutuante nell’agosto del 1999.

In data 7 agosto 1993 venivano poi notificate al Comune due cessioni di credito della Concessionaria, rispettivamente a favore della Banca Commerciale Italiana e della Interholz Italia s.r.l., quest’ultima relativa al secondo mutuo di L. 1.500.000.000, dichiarato come già concesso.

A questo punto l’Amministrazione, con delibera consiliare n. 47 in data 16.10.1993, decideva di risolvere il contratto con la Concessionaria per grave inadempimento della medesima, con conseguente richiesta di risarcimento danni.

Veniva successivamente attivata la clausola compromissoria prevista nella convenzione con devoluzione ad un Collegio Arbitrale del giudizio sulla attribuibilità dell’inadempimento e sulla ammissibilità delle reciproche domande di risarcimento, giudizio che si risolveva in un lodo parziale ed uno definitivo, rispettivamente sottoscritti il 15 febbraio 1995 ed il 29 gennaio 1996.

Con il primo si dichiarava la risoluzione della convenzione per inadempimento della CO.GE.IM. s.r.l., con conseguente caducazione dei diritti e degli obblighi delle parti, ma non si ravvisavano danni risarcibili in favore del Comune, che veniva dichiarato obbligato a pagare alla controparte il corrispettivo di tutti i lavori eseguiti da accertarsi in prosieguo.

Con il secondo tale corrispettivo veniva poi determinato in complessive L. 6.650.000.000, oltre IVA e interessi da corrispondersi alla Gestione fallimentare, essendo stato nel frattempo dichiarato il fallimento della CO.GE.IM. s.r.l.

Contro le citate decisioni il Comune ricorreva, prima avanti alla Corte d’Appello di Torino, che respingeva l’impugnazione con sentenza in data 8 maggio 1998 e poi in Cassazione, ma sempre senza successo, atteso che la Suprema Corte rigettava il ricorso con sentenza in data 9 novembre 1999, facendo diventare definitiva la condanna al risarcimento.

Oltre a quanto sopra vi sarebbe un ulteriore aspetto di danno che scaturisce dalla vicenda in questione, danno che consisterebbe nella necessitata e definitiva assunzione a carico del bilancio comunale della spesa di L. 1.300.000.000, relativa all’acquisto dall’Azienda Sanitaria Locale n. 15 di Cuneo del compendio immobiliare denominato “ex preventorio di Limone Piemonte”.

Come accennato all’inizio, sull’area ove doveva essere realizzata l’opera pubblica, gravava vincolo di destinazione sanitaria a favore della locale U.S.L. ai sensi dell’art. 66 della legge 833/1978.

Secondo le disposizioni regionali che regolavano la materia (L.R. 28.3.1983, n. 9), il Comune proprietario dei terreni in questione aveva l’obbligo di conservarli e valorizzarli e, in caso di trasformazione o alienazione degli stessi, avrebbe dovuto acquisire il preventivo parere della locale Unità Sanitaria.

L’U.S.S.L. n. 60 di Borgo San Dalmazzo, però, con nota n. 16551 in data 28.10.1992, si rifiutava di esprimere parere favorevole in merito al progetto del Palazzo del Ghiaccio approvato con delibera n. 53 in data 16.3.1990 e in merito alla relativa convenzione stipulata con la CO.GE.IM., in quanto vi si “prevedeva la realizzazione di opere e la costituzione di diritti reali a favore di terzi che venivano a trasformare radicalmente ed irreversibilmente la destinazione dell’intero complesso immobiliare.” e, difatti, la convenzione “da un lato concedeva alla stessa CO.GE.IM s.r.l. la gestione per anni 30 dell’opera erigenda con riconoscimento alla concessionaria della spettanza di tutti i proventi derivanti dalla gestione medesima (proventi dei quali l’U.S.S.L. reclamava la spettanza), dall’ altro costituiva in favore della concessionaria un diritto di superficie per la durata di 99 anni su un ‘area edificabile sita in zona ex Preventorio, con la specifìca previsione ... di destinare tale area alla costruzione di un complesso turistico alberghiero di almeno 200 posti letto e con espressa autorizzazione a costituire sull’ area diritti reali di garanzia ...“ (cfr. segnalazione dell’A.S.L. 15 Cuneo n. 13020 in data 7.8.1998).

Il Comune, che aveva di fatto violato il vincolo di destinazione sanitaria, avrebbe dovuto preventivamente o, quantomeno tempestivamente, procedere allo svincolo d’uso dei terreni, vuoi mediante il trasferimento del vincolo su altri beni di proprietà comunale, vuoi attraverso la destinazione di una somma corrispondente alloro valore a finalità sanitaria.

Vi furono però ritardi a provvedere in tal senso, cosicché, a seguito delle recenti riforme in materia sanitaria, con D.P.G.R. 29.12.1994 , n. 5549 veniva costituita l’Azienda Regionale U.S.L. n. 15 di Cuneo, ente dotato di personalità giuridica, nella quale confluivano le estinte UU.SS.SS.LL. n. 58,-59 e 60 e alla quale, con successivo D.P.G.R. 2.6.1995 n. 2552, veniva trasferito il patrimonio immobiliare assegnato ai Comuni e alla Provincia con vincolo di destinazione sanitaria, nel quale era compreso il compendio immobiliare sito in località ex Preventorio del Comune di Limone Piemonte.

Ma gli immobili in questione pervenivano al nuovo ente gravati da diritti e garanzie reali costituiti in favore di terzi, con conseguente notevole diminuzione del valore originario, anche in considerazione della durata novantanovennale dei diritti di superficie, per cui l’A.S.L. n. 15 provvedeva a tutelare i propri interessi promovendo azione giudiziaria diretta all’accertamento e conseguente condanna del Comune al risarcimento dei danni patrimoniali riconnessi alle illegittime attività gestionali dei propri Amministratori.

Il Comune era pertanto costretto a transigere la controversia accettando di far luogo all’acquisto, al prezzo di L. 1.300.000.000, dei terreni in argomento, decisione che veniva assunta con deliberazione consiliare n. 122 del 28.12.1999.

Con successiva delibera n. 12 del 20.3.2001 si faceva luogo all’approvazione del definitivo atto di transazione da sottoscriversi davanti al Giudice Istruttore, nel quale si stabiliva che il relativo prezzo sarebbe stato versato fino alla concorrenza di L. 900.000.000 al momento della stipula dell’atto e, per la differenza di L. 400.000.000, entro il 5.12.2001.

Ai fini di una completa comprensione della questione è poi utile ricordare che, a seguito di segnalazione in data 3.9.1995 dei Carabinieri di Limone Piemonte, la Procura della Repubblica di Cuneo aveva avviato un’inchiesta sulla vicenda relativa all’approvazione della convenzione con il P., titolare della CO.GE.IM., dalla quale era, tra l’altro, emersa l’esistenza di un episodio di corruzione.

E, difatti, presso l’abitazione di una conoscente del P. era stata rinvenuta una “scrittura privata di impegno intenti tra le parti” datata 30 gennaio 1989, con la quale il sindaco dell’epoca, M. S., si impegnava ad “esercitare tutta la sua autorità sia personale che pubblica” per ottenere mutui, eventuali modifiche al progetto, al piano regolatore, ecc. ed il P. si impegnava a versargli varie percentuali sui mutui e sui finanziamenti che avrebbe ricevuto. Dopo la realizzazione del “Palaghiaccio” il M. sarebbe stato assunto come “direttore supervisore” con una retribuzione che inizialmente sarebbe stata definita secondo canoni correnti a percentuale e, ad opere terminate e funzionanti, in L. 70.000.000 lorde annuali oltre a percentuali.

Nella vicenda penale, oltre al sindaco M., rimaneva coinvolto anche l’assessore B. N., nelle more deceduti.

Per quanto riguarda il P., si soggiunge che nei suoi confronti è intervenuta sentenza di condanna del Tribunale di Cuneo in data 24 marzo 2000 per i reati di corruzione e truffa.

Fino a questo punto, l’esposizione dei fatti ricalca la narrazione degli avvenimenti che la Procura regionale ha evidenziato nell’atto di invito a dedurre, notificato ai soggetti ritenuti responsabili dei descritti eventi.

Va peraltro aggiunto che dopo la condanna disposta con il lodo arbitrale, confermata in appello ed in Cassazione, il Comune aveva intavolato trattative con la curatela del fallimento CO.GE.IM. s.r.l., allo scopo di trovare una soluzione transattiva alla vicenda; a tal fine, in data 8 febbraio 2000, era stata definita una prima proposta di transazione che prevedeva il versamento da parte del Comune della somma di L. 5.800.000.000.

Tuttavia, a seguito di parere rilasciato dal Prof. Avv. Cesare Massimo Bianca, che prospettava la radicale nullità della convenzione stipulata con la CO.GE.IM. per contrarietà al buon costume, in quanto avrebbe avuto come motivo determinante il patto di corruzione tra l’imprenditore P. ed il Sindaco M., il Comune accantonava l’ipotesi di transazione, conferendo con delibera GM/73 in data 20.3.2000 incarico ai propri legali di proporre ricorso al T.A.R. Piemonte, al fine di: adottare in via d’urgenza ex art. 700 c.p.c. ogni idoneo provvedimento volto ad inibire al Fallimento CO.GE.IM. l’esecuzione del lodo arbitrale; accertare e dichiarare la nullità della Convenzione stipulata con la predetta Concessionaria; accertare e dichiarare l’assorbimento del lodo.

Il T.A.R. Piemonte, con ordinanza in data 4 maggio 2000, respingeva l’istanza cautelare, dando atto che “la lite in questione, per quel che riguarda la richiesta dichiarazione di nullità del/a convenzione, non può rientrare tra quelle devolute a/ giudice amministrativo”.

Il Comune allora, con atto di citazione in data 12 maggio 2000, riproponeva la medesima azione, sia nel merito che in sede cautelare, davanti al Tribunale di Cuneo; da tale iniziativa scaturiva un lungo e complesso contenzioso, non ancora definito nel merito, nel corso del quale sono stati fino ad oggi emessi i seguenti principali atti: ordinanza del Giudice Istruttore in data 28.7.2000 con cui si respinge il ricorso ex art. 700 del Comune volto ad inibire al Fallimento CO.GE.IM. s.r.l. l’esecuzione del lodo arbitrale; ordinanza del Tribunale di Cuneo in data 29.11.2000, con la quale si rigetta il reclamo presentato dal Comune contro la predetta ordinanza del Giudice Istruttore; ordinanza ingiunzione emessa dal Giudice Istruttore ex art. 186ter in data 31.10.2000 in merito a domanda riconvenzionale del Fallimento, CO.GE.IM., con la quale si ingiunge al Comune di pagare al Fallimento la complessiva somma di L. 362.923.256, relativa alle rate del mutuo con il Credito Sportivo per gli anni 1992 e 1993 rimborsate dalla Concessionaria e dalla COMIT in forza di atto di fideiussione; pronuncia in data 19.1.2001 del Giudice Istruttore con la quale si concede la provvisoria esecutorietà alla predetta ordinanza ingiunzione; atto di intervento e costituzione del Pubblico Ministero nel procedimento civile, in data 18.1.2001.

Da quanto sopra esposto la Procura regionale deduce l’insorgere di un danno di rilevantissima entità per il Comune di Limone Piemonte rappresentato dai seguenti esborsi ingiustificati:

1.         pagamento delle rate di ammortamento sul mutuo di L. 1.500.000.000 concesso dall’Istituto per il Credito Sportivo e successivamente revocato senza essere stato in alcun modo utilizzato;

2.         necessitata acquisizione a titolo oneroso dall’A.S.L. n. 15 di Cuneo del complesso immobiliare dell’ex Preventorio;

3.         condanna a pagare alla controparte (curatela della gestione del fallimento CO.GE.IM. s.r.l.) il corrispettivo di tutti i lavori eseguiti dalla Concessionaria per la realizzazione dell’opera pubblica rimasta incompleta ed inutilizzata.

In relazione a quanto precede, la Procura regionale, ravvisata l’esistenza di profili di responsabilità a carico degli amministratori del Comune di Limone Piemonte e del Segretario comunale, ha emesso nei loro confronti l’invito• ex art. 5 del D.L. 15.11.1993, n. 453, convertito con modificazioni nella legge 14.1.1994, n. 19.

Entro il termine assegnato nell’invito, tutti i presunti responsabili hanno, fatto pervenire deduzioni scritte e, alcuni di loro, precisamente i sigg.ri O. E., P. F., M. L., P. G., O. G., D. B., C. E. e A. L., hanno anche formulato richiesta di audizione personale.

Come risulta dai relativi verbali in atti, i sigg.ri O. E., P. F. e M. L.. sono stati sentiti personalmente daI  Pubblico Ministero, gli altri hanno rinunciato all’audizione richiamandosi alla memoria scritta ed uno di essi vi ha rinunciato di fatto non presentandosi nel giorno fissato.

Per quanto riguarda il merito delle deduzioni difensive, si osserva che solamente per alcuni degli iniziali responsabili (cioè i sigg.ri O. E., P. G., O. G., D. B., M. L.., C. E., A. L., G. L., G. M., B. G., F. L., C. P., V. P. e G. Z.), l’esame delle giustificazioni prodotte ha consentito una valutazione da parte della procura regionale in termini di insufficienza degli addebiti, sicché la relativa posizione è stata stralciata con provvedimento di archiviazione.

Invece, con riferimento alla posizione dei sigg.ri P. F., F. B., T. F., B. M., A. M., C. C., M. A. e T. M., le deduzioni difensive non sono apparse idonee a superare i motivi di addebito, rendendo così necessaria la successiva fase processuale innanzi a questo Collegio.

In occasione della odierna udienza le parti hanno sostanzialmente ribadito quanto già riferito negli atti scritti, sottolineando il rappresentante del Pubblico Ministero l’opportunità di far ricorso al potere riduttivo dell’addebito tenendo conto dell’intervenuto decesso di uno dei principali presunti responsabili, e cioè il sindaco M..

Considerato in

DIRITTO

L’ipotesi accusatoria formulata dalla Procura regionale e quantificata nella richiesta di condanna per complessive £ 10.623.502.390, poggia essenzialmente su tre voci di danno.

Innanzitutto il pagamento delle rate di ammortamento sul mutuo di L. 1.500.000.000 concesso dall’Istituto per il Credito Sportivo e successivamente revocato senza essere stato in alcun modo utilizzato; in secondo luogo, la necessitata acquisizione a titolo oneroso dall’A.S.L. n. 15 di Cuneo del complesso immobiliare dell’ex Preventorio; e, da ultimo, la condanna a pagare alla controparte (curatela della gestione del fallimento CO.GE.IM. s.r.l.) il corrispettivo di tutti i lavori eseguiti dalla Concessionaria per la realizzazione dell’opera pubblica rimasta incompleta ed inutilizzata.

A fronte di tali ipotesi va in primis detto che non può essere accolta l’eccezione di prescrizione dell’azione avanzata dalla difesa dei convenuti.

Il caso di specie, infatti, è uno di quei classici casi in cui va applicata la nota teoria della c.d. “effettività” del danno, quella teoria, cioè, in base alla quale la semplice condotta illecita od illegittima non è ex se foriera di una fattispecie dannosa, ma perché di essa si possa parlare, è necessario che il danno si manifesti nella sua materialità.

Così nel caso del finanziamento concesso con il mutuo, per il quale il dies a quo non può che essere identificato dal momento della sua inutilizzabilità, id est quello della revoca del finanziamento concesso con il mutuo stesso, e così anche per l’acquisizione a titolo oneroso dalla A.S.L. n.15 del complesso dell’ex Preventorio, dove il danno diventa effettivo e concreto solo con la stipula dell’atto di transazione definitivo.

Va da sé, infine, che per quanto riguarda la condanna a pagare alla controparte il corrispettivo di tutti i lavori effettuati dalla Concessionaria, non può che farsi riferimento alla data della sentenza di condanna al predetto pagamento.

Ove si tenga conto di tutti i termini predetti, non può che concludersi per l’insussistenza della ventilata ipotesi di prescrizione dell’azione di responsabilità.

Affrontando le questioni di merito, questo Collegio ritiene di dover iniziare l’analisi facendo riferimento al rapporto fra scelte discrezionali operate dall’Amministrazione comunale e conseguenti procedimenti operativi e di spesa.

La vicenda inizia con la previsione della costruzione di un complesso sportivo polivalente – 1° lotto funzionale – per un importo complessivo di £ 1,5 miliardi, consistente in una pista scoperta per il pattinaggio su ghiaccio ed un fabbricato adibito a spogliatoio ed altri servizi accessori.

L’opera doveva essere finanziata con mutuo, assistito da contributo statale del 5,50%, da assumersi con l’Istituto di Credito Sportivo.

Il progetto viene presto sostituito dall’idea di realizzare un vero e proprio “palazzo del ghiaccio” con un impegno finanziario di oltre 4 miliardi da sostenere, secondo le intenzioni del Comune, con apporti privati.

A nulla togliendo la possibilità da parte del Comune di modificare il progetto di base, lascia invece piuttosto perplessi la scelta di approvare la convenzione con un privato per la concessione della progettazione, della costruzione e dell’esercizio dell’opera con delibera del 30.11.1989 e cioè ben prima dell’effettiva assunzione del mutuo, ma soprattutto utilizzando il mutuo stesso per una finalità diversa (palazzo del ghiaccio) da quella per la quale era stato concesso (pista di pattinaggio).

Tale perplessità è tanto vera che la delibera fu osteggiata dal gruppo di minoranza del Consiglio comunale ed anche dal CO.RE.CO. per l’estrema indeterminatezza del contenuto finanziario e per l’estrema opinabilità circa i criteri di scelta della concessionaria, a parere di chi espresse voto contrario priva dei requisiti di serietà, competenza e solidità economica.

Tali nodi, invero, costituiscono palesi illegittimità procedurali poste in essere dagli Organi del Comune, stante soprattutto l’assunzione di oneri da parte del Comune a fronte di una inesistente copertura finanziaria.

E’ noto infatti che i Comuni, per il finanziamento dei propri programmi di investimento, ben possono ricorrere ad Istituti di Credito speciale (l’Istituto di Credito Sportivo è uno di questi), presso i quali vigono regole particolari di concessione, erogazione e restituzione delle somme mutuate: una delle differenze più rilevanti rispetto alla disciplina di diritto comune riguarda le modalità con le quali è regolata l’erogazione del capitale, che non avviene al momento della stipula del contratto di mutuo, bensì in base a presentazione di stati di avanzamento lavori debitamente vistati.

Nel caso di specie, inoltre, il C.d.A. dell’Istituto per il Credito Sportivo aveva ben specificato – cosa nota agli Amministratori comunali – che l’inizio delle erogazioni dei mutui non avrebbe potuto avere luogo se non dopo che, tra l’altro, non fosse stata preventivamente impiegata nell’esecuzione delle opere, da parte del mutuatario, l’eventuale differenza di spesa tra il costo complessivo delle opere e l’ammontare del mutuo concesso.

Pertanto il Comune, oltre ad avere destinato il finanziamento in via del tutto preventiva rispetto al suo ottenimento ad opera diversa da quella per la quale lo stesso era stato concesso, era assolutamente conscio che comunque, al di là della diversità delle opere, l’erogazione sarebbe stata vincolata alla effettiva disponibilità del differenziale finanziario da fornirsi, secondo l’idea degli Amministratori comunali, dai privati, e cioè, in termini giuridicamente sostanziali, dalla concessionaria CO.GE.IM.

Quindi ci si sarebbe aspettati una scelta assolutamente oculata del “partner” privato da parte del Comune, visto che da esso dipendeva anche il buon esito del finanziamento pubblico. Ed invece, pur nella consapevolezza che il progetto sarebbe gravato sulle spalle del privato concessionario per la differenza tra il costo dello stesso (£ 4.820.000.000) ed il finanziamento pubblico (£ 1.500.000.000), la scelta ricade sulla CO.GE.IM. s.r.l., società con capitale sociale pari a £ 20 milioni, non iscritta all’Albo nazionale costruttori, priva di qualsiasi struttura aziendale o produttiva e costituita da un soggetto che come reddito godeva da alcuni anni esclusivamente di pensione sociale.

A nulla vale sostenere che nel caso di specie, come in quelli analoghi, la società viene costituita ad hoc ed i capitali alle spalle sono di consistenza e natura certamente diversi. Va infatti ricordato che il ricorso alla trattativa privata per la costruzione di un’opera pubblica di rilevante valore, per la cui esecuzione, tra l’altro, non erano richieste specifiche ed esclusive competenze tecniche, lambisce se non integra profili di illegittimità e l’accenno alla “affidabilità del concessionario” ed al “rapporto di fiducia” non sembra certamente motivo idoneo a consentire una deroga alle forme prescritte per la conclusione di contratti aventi ad oggetto opere pubbliche.

E che la scelta, oltre che illegittima, non fosse oltretutto “oculata” lo dimostra il fatto del “collasso” finanziario della concessionaria che, dopo una inutile quanto dannosa esposizione sul mercato, deve abbandonare i lavori e chiudere i cantieri.

E tutto questo nonostante il cambio ai vertici dell’Amministrazione.

Con successiva delibera n. 45, adottata nella stessa seduta del 27.12.1992, veniva formalmente chiesto il cambio di destinazione del mutuo di cui sopra e, con lo stesso atto deliberativo, il Comune, ai sensi del comma 9 dell’art. 4 del D.L. 2.3.1989, n. 65, approvava altresì il piano finanziario dell’opera, nel quale si dava atto che la complessiva spesa di L. 4.820.000.000 sarebbe stata finanziata come segue: per L. 1.500.000.000 con il mutuo già stipulato con l’Istituto per il Credito Sportivo, del quale si chiedeva la devoluzione; per ulteriori L. 1.500.000.000 con altro mutuo da assumersi con il medesimo Istituto, ma non ancora concesso e per L. 1.820.000.000 con i fondi messi a disposizione dalla Concessionaria.

La delibera veniva approvata con il parere favorevole del Segretario comunale a norma dell’art. 53 della legge 8.6.1990, n. 142, anche in ordine alla regolarità contabile e tecnica.

Si deve però osservare che, ai sensi delle disposizioni all’epoca in vigore, l’approvazione dei piani finanziari con cui dimostrare l’effettiva possibilità di pagamento delle rate di ammortamento dei mutui doveva avvenire prima dell’approvazione del progetto o del piano esecutivo dell’investimento, mentre nel caso in questione il progetto era già stato approvato (cfr. delibera n. 53 in data 16.3.1990).

Si osserva inoltre che, ai sensi dell’art. 253 del T.U.L.C.P. del 1934 e, più in generale, secondo il principio della copertura finanziaria, le spese finanziate con mutui non possono essere ordinate prima che i competenti organi degli istituti mutuanti ne abbiano deliberata la concessione.

Nel caso all’esame, invece, i lavori erano in corso dall’agosto del 1991 mentre non era ancora stata autorizzata la devoluzione del primo mutuo ed secondo non era stato neppure concesso.

Senza attendere le determinazioni del Credito Sportivo in ordine alle istanze avanzate (devoluzione del primo mutuo e concessione di un secondo mutuo), con delibera GM/147 in data 21.4.1993, il Comune approvava il primo stato di avanzamento dei lavori in argomento nell’importo di L. 2.609.116.820 e chiedeva la somministrazione del primo acconto sul mutuo concesso.

Da quanto si è fin qui detto appare chiaro che la richiesta in questione non poteva essere accolta dall’Istituto mutuante, in quanto il Comune, senza autorizzazione, aveva utilizzato per il Palazzo del Ghiaccio il finanziamento concesso per altra opera pubblica.

Neppure l’istanza relativa alla concessione del secondo mutuo poté essere accolta in quanto con l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 504, venne stabilito che l’accesso ai mutui in questione è vincolato all’obbligo, a partire dal 10 gennaio 1993, di integrare il piano finanziario con ulteriore piano economico-finanziario assentito da un Istituto di Credito tra quelli indicati dal Ministero del Tesoro.

Inoltre, secondo l’interpretazione data a tale norma dall’istituto per il Credito Sportivo, anche il mutuo già stipulato di L. 1.500.000.000 doveva soggiacere alle descritte disposizioni, in quanto le stesse sono riferibili non al singolo finanziamento ma all’intera opera, sicché neppure la devoluzione del mutuo fu accordata.

Inutili furono i tentativi del Comune di far ottenere alla Concessionaria altri finanziamenti e non fu possibile neppure predisporre un piano economico-finanziario da assentire da parte di un Istituto di Credito autorizzato.

Da tutto quanto precede non può non evidenziarsi l’estrema leggerezza con la quale tutta la vicenda è stata gestita: una vicenda caratterizzata da improvvisazione e da talune illegittimità, in una sostanziale incapacità di gestire la cosa pubblica secondo criteri di legalità, efficacia, efficienza ed economicità.

Maggiori perplessità desta invece quanto sostenuto nell’ipotesi accusatoria circa l’acquisizione a titolo oneroso dall’A.S.L. n. 15 di Cuneo del complesso immobiliare dell’ex Preventorio.

Sostiene in proposito la Procura regionale che sui beni in questione gravava, ai sensi del citato art. 66 della legge n. 833/1978, un vincolo di destinazione sanitaria a favore della locale U.S.S.L. n. 60 di Borgo San Dalmazzo (CN), vincolo evidentemente incompatibile con la nuova destinazione, sportiva e turistica, che il Comune intendeva dare al complesso. A questo punto, e tanto più che il Preventorio non era più in uso, il Comune, secondo la Procura regionale, avrebbe dovuto attivare le procedure previste dalla legge per la cancellazione del vincolo sanitario (comma 70 art. 66 legge n. 833/1978 artt. 9, 13, 14 e 15 della legge regionale 28.3.1983, n. 9). In questo modo, quando a seguito della successiva riforma sanitaria di cui ai decreti legislativi 30.12.1992 n. 502 e 7.12.1993, n. 217, con D.P.G.R. 2.6.1995, n. 2552, venne decretato il ritrasferimento alle nuove Aziende Sanitarie dei beni che risultavano ancora gravati da vincolo di destinazione alle UU.SS.LL., il complesso dell’ex Preventorio, ormai privo di siffatto vincolo, sarebbe rimasto nella piena proprietà del Comune. Invece, la mancata attivazione nel senso sopra descritto ha determinato per l’Ente la perdita di un bene che già gli apparteneva e che, ha dovuto riacquistare, per di più gravato dalle ipoteche iscritte dai creditori della Società fallita.

A parere del Collegio tale prospettazione, pur nella sua intrinseca fondatezza, finisce tuttavia con il provare troppo. Infatti, ai fini dell’affermazione di responsabilità non può negarsi che dovrebbe ascriversi a condotta gravemente colposa il non aver attivato le procedure previste dalla legge per la cancellazione del vincolo sanitario ancora prima della adozione dei decreti n. 502/1992 e n. 217/1993, o comunque che dovrebbe considerarsi colpa grave la perdita di un bene che “già apparteneva al Comune”, quando quest’ultimo assunto è vero solo in parte tenuto conto che è solo a seguito dello stratificarsi delle norme sopravvenute che tale effetto finisce realmente per verificarsi.

Quindi questo Collegio ritiene non condivisibile la prospettazione di una spesa “inutile ed evitabile”, tenuto conto che ai fini dell’evitabilità si sarebbe dovuto richiedere agli Amministratori comunali un grado di diligenza o di capacità di previsione superiore forse alla media delle prestazioni che comunemente è plausibile attendersi da Amministratori pubblici.

Costituisce sicuramente voce di danno la condanna a pagare alla controparte il corrispettivo di tutti i lavori eseguiti dalla Concessionaria per la realizzazione dell’opera pubblica rimasta incompleta ed inutilizzata.

In proposito il Collegio Arbitrale adito dalle parti in conflitto per dirimere le questioni di ordine patrimoniale conseguenti alla risoluzione del contratto con la Concessionaria, con il lodo del 15 febbraio 1995 e con il lodo del 29 gennaio 1996, ha condannato il Comune a pagare alla controparte il corrispettivo di tutti i lavori eseguiti, determinato in complessive £ 6.650.000.000, oltre IVA se dovuta.

Detta pronuncia, cha ha natura decisoria con identico valore di sentenza, è stata confermata in Appello ed in Cassazione, sicchè, essendo passata in giudicato è divenuta formalmente incontrovertibile. Inoltre, essendo stato respinto il ricorso del Comune ex art.700 c.p.c. volto a paralizzarne l’esecutorietà, la suddetta decisione arbitrale è ormai operativa e costituisce valido titolo per una eventuale esecuzione forzata contro il Comune.

Per quanto ora riguarda le responsabilità delle fattispecie di danno sopra esaminate, si evidenziano comportamenti colposi connessi sia all’attività deliberativa degli organi collegiali, sia ad azioni od omissioni di singoli soggetti con riferimento alla inadeguata gestione generale dell’iniziativa.

Per tutto quanto si è già detto, sono da ritenere sicuramente responsabili gli amministratori comunali che approvarono la delibera consiliare n. 153 del 30.11.1989 con la quale venne approvata la convenzione con la ditta CO.GE.IM s.r.l. per la costruzione e la gestione dell’opera in questione. Espressero nell’occasione voto favorevole S. M. (sindaco, deceduto), B. F., F. T., N. B. (assessore, deceduto), M. B., M. A., C. C., A. M. e M. T..

Non sembra esimere dalla amministrativa responsabilità dei predetti il fatto relativo al presunto “patto di corruzione” che sarebbe intercorso fra il Sindaco M. e l’imprenditore P..

Se, infatti, è sicuramente vero che, sulla base degli atti depositati, è lecito affermare che il Sindaco M. gran parte ha avuto nei contatti “fiduciari” con il P. e che quindi certamente la sua posizione in termini di responsabilità dell’accaduto è di tutta evidenza, non va tralasciato il fatto che la deliberazione di che trattasi costituì elemento di lungo, approfondito e contrastato dibattito all’interno del Consiglio comunale. Non può quindi sostenersi che i consiglieri che in quell’occasione votarono favorevolmente lo fecero sulla base di un “pacchetto” predeterminato: ebbero, al contrario, occasione di esaminarlo criticamente e scientemente lo approvarono. Essi ne sono quindi responsabili.

Sempre per le motivazioni esposte – ed alle quali si fa rinvio - nell’ambito dell’esame delle singole fattispecie dannose, non si condivide invece l’assunto accusatorio nei confronti del Sindaco P., nei confronti del quale la Procura ravvisava responsabilità in ordine alla mancata rimozione del vincolo di destinazione sanitaria sui terreni facenti parte del complesso dell’ex Preventorio.

Pertanto il P. va mandato assolto dagli addebiti contestatigli.

La quantificazione delle predette voci di danno consentono quindi la seguente prospettazione.

Per ciò che riguarda il pagamento delle rate di ammortamento del mutuo, il danno può essere determinato sulla base delle rate di ammortamento pagate, che ammonta a complessive L. 1.250.740.195. Da tale cifra peraltro va detratto tutto quanto già restituito e rimborsato all’Istituto così come riconosciuto dalla stessa Procura Regionale, per un danno residuale pari a L. 329.008.648.

Circa il corrispettivo da pagare per i lavori eseguiti dalla concessionaria, l’importo imputabile a danno va ricondotto a quanto quantificato nel lodo arbitrale del 15.2.95 e del 29.1.96. La somma che può essere pretesa dal Fallimento è stata quantificata in L. 9.124.493.742, come risulta dal conteggio redatto dal Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Limone Piemonte in data 29.5.2000.

Si tratta quindi di un danno complessivo pari a L. 9.453.502.390, dal quale peraltro va dedotta la quota del Sindaco S. M. e dell’assessore N. B., deceduti nelle more del giudizio.

Tenuto conto del particolare rilievo che ha avuto il Sindaco M. nell’intera vicenda e della responsabilità di tipo collegiale del B., il Collegio stima che complessivamente il danno debba essere computato con detrazione, a favore degli altri convenuti, di una quota pari al 40% dello stesso, e cioè pari a L. 5.672.101.434.

Peraltro, qui occorre far cenno alla ulteriore innovazione, introdotta dalla novella del 1996 (art. 3 d.l. 1996/543, conv. in l. 639/1996), secondo cui occorre tener conto dei vantaggi comunque conseguiti dall’amministrazione o dalla comunità amministrata nella determinazione del danno.

Questa operazione alla quale è chiamato il giudice si colloca, dopo l’accertamento dell’ammontare del danno o del valore perduto e con essa si perviene a determinare l’ammontare del danno da porre a carico del responsabile o dei responsabili. Come evidente, si tratta di un ammontare che è lontano da quello del danno determinato secondo le regole di diritto comune. Il che sta a significare, altresì, che una parte di questo danno sofferto dalle pubbliche amministrazioni viene, in conseguenza di queste operazioni richieste al giudice, a restare a carico delle amministrazioni stesse.

Richiamare in questo caso come si fa sovente in giurisprudenza l’istituto della compensatio Iucri cum damno, significa non soltanto ricordare passata giurisprudenza che ne escludeva l’applicazione nel giudizio di responsabilità, ma indurre (così Corte dei Conti Sez. riun. 24 gennaio 1997, n. 5) a ritenere ammissibile, in tema di responsabilità amministrativo-contabile, una forma di compensatio, ai sensi dell’art. 1223 c.c., in cui l’arricchimento, oltre che effettivamente esistente ed accertabile, sia derivato dallo stesso fatto generatore del contestato addebito (e ciò con l’uso di enfatiche enunciazioni che ritengono preclusa la possibilità di valutare l’arricchimento dell’amministrazione sulla base di una pariteticità di interessi, per la preminenza di quello pubblico di corrispondenza della spesa, oltre che agli interessi della comunità, alla programmazione del bilancio ed al rispetto delle norme poste a tutela della finanza pubblica). E si è anche ritenuto di dover precisare (Corte dei Conti Sez. riun. 6 giugno 1997, n. 54) che il computo dei vantaggi comunque conseguiti dall’Amministrazione o dalla comunità amministrata, in riferimento alla condotta degli amministratori e dipendenti soggetti al giudizio di responsabilità non può andar oltre la valutazione del fatto illecito e dei suoi effetti, pregiudizievoli o vantaggiosi; di conseguenza nessun rilievo assumono i risultati, in ipotesi vantaggiosi, conseguiti dal complesso della gestione degli amministratori convenuti nel giudizio di responsabilità.

Il vero è che in questa valutazione del vantaggio può ricorrere sia la ipotesi in cui l’istituto della compensatio ha ragion d’essere e sono quelle in cui dall’attività illecita, cioè dallo stesso fatto in cui consiste l’illecito, derivi per la struttura pubblica un vantaggio autonomo, con i casi in cui si sia in presenza di una semplice diminuzione o cessazione del danno e, quindi, non si abbia un incremento del patrimonio del danneggiato che si possa contrapporre alla perdita, ma questa è direttamente diminuita del residuo valore dell’elemento patrimoniale colpito.

In ossequio a quanto appena detto e ricordando come un’ipotesi tipica sia quella di un bene acquisito ma non utile, che ha però un valore monetario, non si può negare che, nella fattispecie, debba necessariamente tenersi conto anche di quanto rappresentato in termini di valore dalla struttura comunque acquisita dal Comune, struttura non completata ma non per questo inutile od economicamente inutilizzabile.

E, ai fini della quantificazione del valore della struttura, ben può farsi riferimento alla perizia di stima redatta dall’ing. Alfredo Penna in sede di lodo arbitrale che, conclusivamente, in data 5 maggio 1995, attribuiva alla struttura “Palazzo del Ghiaccio” un valore pari a £ 6.600.811.928 ed alla annessa struttura “Albergo-Centro Congressi-Piscina” un valore pari a £ 1.146.442.893, per un totale di £ 7.747.254.821.

Tale valore, per quanto appena detto, costituisce utilità per l’Amministrazione e va rapportato al danno subito dalla stessa Amministrazione.

Anche a voler tenere conto dello stato di degrado delle opere in relazione anche al tempo trascorso dalla stima all’odierno giudizio, questo Collegio non può sottrarsi dal valutare come il vantaggio conseguito dal Comune debba ritenersi di gran lunga superiore all’accertato danno, determinandosi quindi per una pronuncia di insussistenza attuale del danno contestato e conseguente assoluzione per assenza di responsabilità amministrativa degli odierni convenuti.

Spese compensate.

P.Q.M.

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione Piemonte, definitivamente pronunciando, assolve dagli addebiti loro contestati i sigg. B. F., F. T., A. M., M. B., M. A., C. C., M. T. e F. P..

Omissis