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Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per il
Piemonte 22 gennaio 2002, n. 24/02
Pres. DE FILIPPIS Est. OREFICE P.M. PASTORINO OLMI c/ B. F., F. T., A. M., M. B., M.
A., C. C., M. T. e F. P. (avv. ti SANTILLI e DAL PIAZ). Giudizio di responsabilità amministrativa prescrizione per inutilizzabilità di mutui concessi - decorrenza dallatto di revoca del mutuo scelta del concessionario di unopera pubblica scelta non oculata lavori eseguiti dal concessionario dellopera pubblica e rimasti inutilizzati danno erariale sussiste vantaggi conseguiti dallamministrazione da computarsi in riferimento alla condotta degli amministratori e dipendenti soggetti al giudizio di responsabilità amministrativa. In base alla teoria della c.d.
effettività del danno la semplice condotta illecita od illegittima non è ex
se foriera di una fattispecie dannosa, in quanto è necessario che il danno si
manifesti nella sua materialità, con la conseguenza che, in caso di finanziamento di opera pubblica concesso
con il mutuo il dies a quo non può che essere identificato dal momento della sua
inutilizzabilità dello stesso e, dunque, dalla revoca del finanziamento concesso con il
mutuo stesso. Nella scelta del concessionario per la costruzione di unopera pubblica è necessario che la p.a. operi una scelta assolutamente oculata del partner privato, in modo particolare quando da questa dipenda anche il buon esito del finanziamento pubblico, con la conseguenza che si evidenzia una gestione caratterizzata da improvvisazione e illegittimità in grado di caratterizzare lazione amministrativa da sostanziale incapacità di gestire la cosa pubblica secondo criteri di legalità, efficacia, efficienza ed economicità, quando la scelta ricada su di una società con capitale sociale pari a £ 20 milioni, non iscritta allAlbo nazionale costruttori, priva di qualsiasi struttura aziendale o produttiva e costituita da un soggetto che come reddito godeva da alcuni anni esclusivamente di pensione sociale. Costituisce danno erariale la condanna a pagare alla controparte il corrispettivo di tutti i lavori eseguiti dalla Concessionaria dellamministrazione per la realizzazione dellopera pubblica rimasta incompleta ed inutilizzata. Nel giudizio di responsabilità
amministrativa a seguito dellintroduzione allart. 1 della legge 14.1.1994, n.
20 del comma 1 bis, così come disposto dalla legge n. 639 del 1996, è prevista,
una forma di compensatio, ai sensi dellart. 1223 c.c., in cui
larricchimento, oltre che effettivamente esistente ed accertabile, sia derivato
dallo stesso fatto generatore del contestato addebito, cui consegue che il computo dei
vantaggi comunque conseguiti dallAmministrazione o dalla comunità amministrata, in
riferimento alla condotta degli amministratori e dipendenti soggetti al giudizio di
responsabilità non può andar oltre la valutazione del fatto illecito e dei suoi effetti,
pregiudizievoli o vantaggiosi. SENTENZA
nel
giudizio di responsabilità, iscritto al n. 310/EL del registro di Segreteria, promosso
dal Procuratore regionale contro i sigg.ri B. F., F. T., A. M., M. B., M. A., C. C., M. T.
e F. P. Uditi, nella pubblica udienza del 14 novembre 2001, il
relatore Consigliere dr. M. OREFICE, il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto
Procuratore Generale dott. Giovanni PASTORINO OLMI e gli avv. Giorgio SANTILLI, difensore
del sig. F., e Claudio DAL PIAZ, difensore del sig. P.. Esaminati
tutti gli atti e i documenti di causa
Ritenuto in FATTO
Con deliberazione consiliare n. 80 in data 7 novembre 1988, lamministrazione comunale di Limone Piemonte, approvava un progetto per lavori di costruzione di un complesso sportivo polivalente 1° lotto funzionale - nellimporto di L. 1.500.000.000. Trattavasi di un progetto esecutivo comprendente una pista scoperta per il pattinaggio su ghiaccio e un fabbricato adibito a spogliatoi e altri servizi accessori, da realizzarsi in località ex Preventorio su area trasferita al Comune dopo lo scioglimento del Consorzio Provinciale Antitubercolare di Alessandria, sulla quale gravava vincolo di destinazione sanitaria a favore della locale U.S.L. La citata delibera di approvazione dellintervento prevedeva che lopera fosse finanziata mediante mutuo, assistito da contributo statale del 5,50 per cento, da assumersi con lIstituto per il Credito Sportivo. Le procedure per la
realizzazione del progetto relativo ai lavori in questione, però, non ebbero inizio,
perché nel frattempo gli amministratori avevano concepito disegni ben più ambiziosi. Si era fatta strada, infatti, lidea di realizzare un complesso turistico sportivo di ben più grandi dimensioni, cioè un vero e proprio palazzo de ghiaccio e non già una semplice pista di pattinaggio scoperta, non più ovviamente, al costo di L. 1.500.000.000, ma con un impegno finanziario di più di 4 miliardi. Su di unarea limitrofa si pensava poi di edificare un fabbricato a destinazione turistico-ricettiva della capacità di almeno 200 posti letto, di una sala congressi della capienza di 350/400 persone, di una piscina, oltre ad un adeguato numero di autorimesse. Per
realizzare un complesso così grandioso, in rapporto alle modeste dimensioni del Comune e
alle sue limitate risorse finanziarie, lAmministrazione aveva studiato di finanziare
lopera con modalità alternative, cercando cioè la partecipazione del capitale privato. Per raggiungere questo obiettivo lAmministrazione comunale presieduta dal Sindaco S. M. predisponeva, dintesa con un imprenditore privato, già precedentemente individuato e contattato, una convenzione per la concessione della progettazione, della costruzione e dellesercizio di un palazzo sportivo polivalente denominato Palazzo del Ghiaccio, tutto senza alcuna spesa per il Comune, in quanto ogni onere sarebbe stato assunto dal privato. Con delibera del Consiglio comunale n. 153 in data 30.11.1989, veniva approvata la convenzione di cui sopra e affidata la costruzione e lesercizio dellopera in discorso, alle condizioni in essa previste, direttamente al predetto imprenditore privato e tutto ciò al di fuori di qualunque procedura di evidenza pubblica. Questi, in estrema sintesi, i punti salienti dellaccordo: · la concessionaria CO.GE.IM. s.r.l., società con capitale sociale di L. 20.000.000, costituita tra limprenditore cuneese P. L. e la di lui moglie CALDO Maria, si obbligava a costruire e gestire il Palazzo del Ghiaccio e a realizzare le opere di urbanizzazione di pertinenza indicate nella convenzione. · il Comune si obbligava a trasferire alla Concessionaria le somme erogate dallIstituto per il Credito Sportivo a fronte degli stati di avanzamento emessi per realizzazione della suddetta opera pubblica in conto del mutuo di L. 1.500.000.000 concesso al Comune per la realizzazione della pista di pattinaggio, nonché a mettere a disposizione della concessionaria altri mutui o finanziamenti pubblici ottenuti per la realizzazione del Palazzo del Ghiaccio. · la Concessionaria si impegnava a rimborsare al Comune, alle relative scadenze, le rate di ammortamento dei mutui in discorso, costituendo, a garanzia dellesatto e tempestivo adempimento di quanto sopra, polizza fideiussoria, rilasciata da un istituto bancario, dellimporto pari ad una annualità di ammortamento, con validità per tutta la durata del periodo di. ammortamento dei mutui. · il Comune si impegnava a costituire a favore della Concessionaria e per la durata di anni 99 il diritto di superficie sullarea di sua proprietà, limitrofa al costruendo impianto, area sulla quale la Concessionaria avrebbe potuto costruire e mantenere, per la stessa durata, un fabbricato avente destinazione turistico-ricettiva avente una capacità di almeno 200 posti letto, con piscina aperta al pubblico oltre ad un adeguato numero di autorimesse. · il Comune si impegnava altresì a rilasciare alla Concessionaria, entro 60 giorni dalla relativa domanda, la concessione edilizia per la realizzazione della predetta struttura turistico-ricettiva; inoltre, qualificandosi il Palazzo del Ghiaccio come opera di urbanizzazione secondaria, il costo relativo alla costruzione della predetta opera pubblica sarebbe stato portato a scomputo dellimporto degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione dovuti al Comune in relazione al rilascio della concessione edilizia afferente il descritto fabbricato a destinazione turistico-ricettiva. · il Comune autorizzava il Concessionario a costituire diritti reali di garanzia (ipoteche) sulle aree interessate dai costruendi edifici. La delibera non fu approvata allunanimità, perché i consiglieri comunali del gruppo di minoranza si opposero fermamente allapprovazione della convenzione, evidenziando che la medesima non tutelava adeguatamente gli interessi del Comune, specialmente per lindeterminatezza dellimpegno finanziario assunto dal Concessionario, per linsufficienza delle garanzie offerte da parte del medesimo e per lautorizzazione ad iscrivere ipoteche sulle aree del Comune, con il relativo rischio di perderne la proprietà. Anche il Comitato Regionale di Controllo sollevava dubbi circa laccordo, con particolare riguardo alla serietà, competenza e solidità economica della ditta concessionaria e alle garanzie offerte. Il Comune replicava affermando che loperazione era giustificata dal rapporto di fiducia con la Concessionaria e superava i rilievi mediante linserimento di rettifiche di mera forma al testo della convenzione (cfr. delibera GM/37 in data 24.1.1990, ratificata con delibera CC/28 in data 12.3.1990). Con delibera n. 52 in data 16.3.1990, il Consiglio comunale assumeva formalmente il mutuo di L. 1.500.000.000 con lIstituto per il Credito Sportivo per il finanziamento dei lavori, mentre con successivo atto deliberativo n. 53 della stessa seduta, approvava il progetto di variante e di completamento del progetto di costruzione del complesso sportivo polivalente - Palazzo del Ghiaccio, presentato dalla Società CO.GE.IM. s.r.l Concessionaria della costruzione e gestione dellopera, a firma dei tecnici da questa incaricati. Il progetto ammontava a L. 4.820.000.000 ed era finanziato, fino alla concorrenza di L. 1.500.000.000 con il mutuo promesso dal Credito Sportivo e, quanto alla differenza, a carico della Concessionaria. Si deve però sottolineare che il mutuo di cui sopra (assunto con la delibera consiliare n. 52 del 16.3.1990 e successivamente rideliberato, a seguito di variazione del tasso di interesse, con atto consiliare n. 9 in data 27.3.1991) non era stato concesso per la realizzazione del progetto del Palazzo del Ghiaccio dellimporto di L. 4.820.000.000, bensì del vecchio progetto di L. 1.500.000.000 relativo alla pista scoperta, approvato con delibera n. 80 in data 7 novembre 1988. Si
deve poi osservare che, come risulta dalla delibera di assunzione del mutuo, erano note le
determinazioni generali del Consiglio di Amministrazione dellIstituto per il Credito
Sportivo, a termini delle quali: linizio
delle erogazioni dei mutui non potrà aver luogo se non dopo che, tra laltro, sarà
stata preventivamente impiegata nellesecuzione delle opere, da parte del
mutuatario, leventuale differenza di spesa tra il costo complessivo delle opere e
lammontare del mutuo concesso. La convenzione con la Concessionaria venne formalmente stipulata con atto n. 36380 in data 13 marzo 1990 a rogito del notaio Martinelli di Fossano, tuttavia i lavori non ebbero immediato inizio. Lamministrazione comunale neoeletta a seguito del rinnovo del Consiglio comunale, affermava infatti di voler rivedere i termini dellaccordo, sicché portava allapprovazione del Consiglio la delibera n. 21 del 28.1.1991, concernente modifiche alla convenzione stipulata con la Società CO.GE.IM. s.r.l. Benché
la maggioranza consiliare fosse ora composta anche da quei consiglieri che, in precedenza,
dai banchi dellopposizione, avevano energicamente criticato le modalità
dellaccordo, le modifiche apportate alla convenzione furono di mero stile e,
comunque, non affrontarono il problema dellinsufficienza delle garanzie, né quello
della serietà, competenza e solidità
economica della ditta concessionaria. Le predette modifiche alla convenzione vennero poi formalizzate con contratto integrativo in data 15 febbraio 1991 a rogito del notaio Martinelli di Fossano. I lavori iniziarono nellagosto del 1991 con la realizzazione degli scavi delle fondazioni e della posa in opera dei pilastri di fondamento, ma subito si verificarono problemi di inadempienza contrattuale da parte della Concessionaria, per la mancata costituzione della fideiussione bancaria atta a garantire il Comune circa il pagamento delle rate di ammortamento del mutuo, fideiussione che, a termini di convenzione, avrebbe dovuto essere costituita entro il 23.12.1991. La Concessionaria, infatti, evidentemente a corto di finanziamenti, si rifiutava di costituire la suddetta polizza fideiussoria adducendo come motivazione il fatto che il mutuo con il Credito Sportivo non era utilizzabile nellimmediato. Questultima circostanza, peraltro, era vera perché la destinazione del, finanziamento riguardava la pista di pattinaggio scoperta e non il Palazzo del Ghiaccio e, inoltre, perché le erogazioni in conto dei finanziamenti con il Credito Sportivo possono essere concesse soltanto dopo che sia stata interamente spesata la parte dellopera pubblica finanziata con altri mezzi. Appariva chiaro, a questo punto, anche alla luce della discussione di cui alla deliberazione n. 93 in data 30.12.1991 del Consiglio comunale, che la convenzione stipulata con la Società CO.GE.IM., oltre a non fornire le necessarie garanzie a tutela degli interessi del Comune, non poteva funzionare neppure sotto un profilo pratico, in quanto la Concessionaria non aveva i mezzi finanziari per realizzare lopera e i finanziamenti pubblici non erano utilizzabili. Nonostante levidente impraticabilità delliniziativa, il Comune temporeggiava chiedendo lo slittamento del mutuo e mantenendo fermo il contratto con la CO.GE.IM., mentre questultima, in difficoltà con i fornitori, iniziava la ricerca di finanziamenti bancari che anticipassero le opere in corso. Come è stato poi accertato nel corso della successiva inchiesta penale (cfr. più nel dettaglio la richiesta di misura cautelare personale della Procura della Repubblica di Cuneo in data 10.4.1996), il titolare della Concessionaria, sig. L. P., attraverso non troppo chiare manovre contabili, riusciva a farsi anticipare dalla COMIT notevoli somme di denaro sulla base della garanzia costituita dai SAL di cantiere, dai finanziamenti del Credito Sportivo (in realtà non utilizzabili) e da finanziamenti CEE (successivamente non concessi) estranei allopera pubblica, ma relativi alla struttura ricettiva. Ne seguiva un miglioramento della situazione patrimoniale della CO.GE.IM. del tutto apparente e precario e per di più ottenuto mediante lo spostamento del rischio sul Comune, atteso che la COMIT, per garantire le proprie posizioni, iscriverà successivamente ipoteca sui terreni di proprietà comunale, giusta autorizzazione contenuta nella convenzione. In ogni caso, il Comune, preso atto che la concessionaria aveva provveduto a costituire la polizza fideiussoria rimborsando le rate di. ammortamento del mutuo, rilanciava liniziativa e, con delibera n. 44 in data 27.12.1992, confermava il mutuo di L. 1.500.000.000, già assunto con la citata delibera consiliare n. 9 in data 27.3.1991, mutuo che come più volte detto si riferiva al progetto ormai superato della pista di pattinaggio scoperta. Con successiva delibera n. 45, adottata nella stessa seduta del 27.12.1992, veniva formalmente chiesto il cambio di destinazione del mutuo di cui sopra e, con lo stesso atto deliberativo, il Comune, ai sensi del comma 9 dellart. 4 del D.L. 2.3.1989, n. 65, approvava altresì il piano finanziario dellopera, nel quale si dava atto che la complessiva spesa di L. 4.820.000.000 sarebbe stata finanziata come segue: per L. 1.500.000.000 con il mutuo già stipulato con lIstituto per il Credito Sportivo, del quale si chiedeva la devoluzione; per ulteriori L. 1.500.000.000 con altro mutuo da assumersi con il medesimo Istituto, ma non ancora concesso e per L. 1.820.000.000 con i fondi messi a disposizione dalla Concessionaria. La
delibera veniva approvata con il parere favorevole del Segretario comunale a norma
dellart. 53 della legge 8.6.1990, n. 142, anche in ordine alla regolarità contabile e tecnica. Senza attendere le determinazioni del Credito Sportivo in ordine alle istanze avanzate (devoluzione del primo mutuo e concessione di un secondo mutuo), con delibera GM/147 in data 21.4.1993, il Comune approvava il primo stato di avanzamento dei lavori in argomento nellimporto di L. 2.609.116.820 e chiedeva la somministrazione del primo acconto sul mutuo concesso. Da quanto si è fin qui detto appare chiaro che la richiesta in questione non poteva essere accolta dallIstituto mutuante, in quanto il Comune, senza autorizzazione, aveva utilizzato per il Palazzo del Ghiaccio il finanziamento concesso per altra opera pubblica. Neppure listanza relativa alla concessione del secondo mutuo poté essere accolta in quanto con lentrata in vigore del decreto legislativo n.504, venne stabilito che laccesso ai mutui in questione è vincolato allobbligo, a partire dal 10 gennaio 1993, di integrare il piano finanziario con ulteriore piano economico-finanziario assentito da un Istituto di Credito tra quelli indicati dal Ministero del Tesoro. Inoltre, secondo linterpretazione data a tale norma dallistituto per il Credito Sportivo, anche il mutuo già stipulato di L. 1.500.000.000 doveva soggiacere alle descritte disposizioni, in quanto le stesse sono riferibili non al singolo finanziamento ma allintera opera, sicché neppure la devoluzione del mutuo fu accordata. Inutili furono i tentativi del Comune di far ottenere alla Concessionaria altri finanziamenti e non fu possibile neppure predisporre un piano economico-finanziario da assentire da parte di un Istituto di Credito autorizzato. A questo punto la situazione precipitava, la Concessionaria, che aveva fin qui sostenuto integralmente lo sforzo finanziario per la realizzazione dellopera, vedendo sfumare i finanziamenti pubblici, giungeva al collasso. Le inevitabili conseguenze furono la chiusura del cantiere e il mancato completamento dellopera, alle quali si aggiunse la cessazione del rimborso delle rate di ammortamento del mutuo, che da quel momento rimasero integralmente a carico del Comune, nonostante che il finanziamento non fosse stato utilizzato. Si precisa incidentalmente che il mutuo in questione non poté essere utilizzato neppure in seguito, stante il costante diniego della Presidenza del Consiglio dei Ministri alla devoluzione dello stesso ad altra opera pubblica e venne quindi definitivamente revocato dallIstituto mutuante nellagosto del 1999. In data 7 agosto 1993
venivano poi notificate al Comune due cessioni di credito della Concessionaria,
rispettivamente a favore della Banca Commerciale Italiana e della Interholz Italia s.r.l.,
questultima relativa al secondo mutuo di L. 1.500.000.000, dichiarato come già
concesso. A questo punto lAmministrazione, con delibera consiliare n. 47 in data 16.10.1993, decideva di risolvere il contratto con la Concessionaria per grave inadempimento della medesima, con conseguente richiesta di risarcimento danni. Veniva successivamente
attivata la clausola compromissoria prevista nella convenzione con devoluzione ad un
Collegio Arbitrale del giudizio sulla attribuibilità dellinadempimento e sulla
ammissibilità delle reciproche domande di risarcimento, giudizio che si risolveva in un
lodo parziale ed uno definitivo, rispettivamente sottoscritti il 15 febbraio 1995 ed il 29
gennaio 1996. Con il primo si dichiarava la risoluzione della convenzione per inadempimento della CO.GE.IM. s.r.l., con conseguente caducazione dei diritti e degli obblighi delle parti, ma non si ravvisavano danni risarcibili in favore del Comune, che veniva dichiarato obbligato a pagare alla controparte il corrispettivo di tutti i lavori eseguiti da accertarsi in prosieguo. Con il secondo tale corrispettivo veniva poi determinato in complessive L. 6.650.000.000, oltre IVA e interessi da corrispondersi alla Gestione fallimentare, essendo stato nel frattempo dichiarato il fallimento della CO.GE.IM. s.r.l. Contro le citate decisioni il Comune ricorreva, prima avanti alla Corte dAppello di Torino, che respingeva limpugnazione con sentenza in data 8 maggio 1998 e poi in Cassazione, ma sempre senza successo, atteso che la Suprema Corte rigettava il ricorso con sentenza in data 9 novembre 1999, facendo diventare definitiva la condanna al risarcimento. Oltre
a quanto sopra vi sarebbe un ulteriore aspetto di danno che scaturisce dalla vicenda in
questione, danno che consisterebbe nella necessitata e definitiva assunzione a carico del
bilancio comunale della spesa di L. 1.300.000.000, relativa allacquisto
dallAzienda Sanitaria Locale n. 15 di Cuneo del compendio immobiliare denominato ex preventorio
di Limone Piemonte. Come accennato allinizio, sullarea ove doveva essere realizzata lopera pubblica, gravava vincolo di destinazione sanitaria a favore della locale U.S.L. ai sensi dellart. 66 della legge 833/1978. Secondo le disposizioni regionali che regolavano la materia (L.R. 28.3.1983, n. 9), il Comune proprietario dei terreni in questione aveva lobbligo di conservarli e valorizzarli e, in caso di trasformazione o alienazione degli stessi, avrebbe dovuto acquisire il preventivo parere della locale Unità Sanitaria. LU.S.S.L. n. 60 di Borgo San Dalmazzo, però, con nota n. 16551 in data 28.10.1992, si rifiutava di esprimere parere favorevole in merito al progetto del Palazzo del Ghiaccio approvato con delibera n. 53 in data 16.3.1990 e in merito alla relativa convenzione stipulata con la CO.GE.IM., in quanto vi si prevedeva la realizzazione di opere e la costituzione di diritti reali a favore di terzi che venivano a trasformare radicalmente ed irreversibilmente la destinazione dellintero complesso immobiliare. e, difatti, la convenzione da un lato concedeva alla stessa CO.GE.IM s.r.l. la gestione per anni 30 dellopera erigenda con riconoscimento alla concessionaria della spettanza di tutti i proventi derivanti dalla gestione medesima (proventi dei quali lU.S.S.L. reclamava la spettanza), dall altro costituiva in favore della concessionaria un diritto di superficie per la durata di 99 anni su un area edificabile sita in zona ex Preventorio, con la specifìca previsione ... di destinare tale area alla costruzione di un complesso turistico alberghiero di almeno 200 posti letto e con espressa autorizzazione a costituire sull area diritti reali di garanzia ... (cfr. segnalazione dellA.S.L. 15 Cuneo n. 13020 in data 7.8.1998). Il Comune, che aveva di fatto violato il vincolo di destinazione sanitaria, avrebbe dovuto preventivamente o, quantomeno tempestivamente, procedere allo svincolo duso dei terreni, vuoi mediante il trasferimento del vincolo su altri beni di proprietà comunale, vuoi attraverso la destinazione di una somma corrispondente alloro valore a finalità sanitaria. Vi furono però ritardi a provvedere in tal senso, cosicché, a seguito delle recenti riforme in materia sanitaria, con D.P.G.R. 29.12.1994 , n. 5549 veniva costituita lAzienda Regionale U.S.L. n. 15 di Cuneo, ente dotato di personalità giuridica, nella quale confluivano le estinte UU.SS.SS.LL. n. 58,-59 e 60 e alla quale, con successivo D.P.G.R. 2.6.1995 n. 2552, veniva trasferito il patrimonio immobiliare assegnato ai Comuni e alla Provincia con vincolo di destinazione sanitaria, nel quale era compreso il compendio immobiliare sito in località ex Preventorio del Comune di Limone Piemonte. Ma gli immobili in questione pervenivano al nuovo ente gravati da diritti e garanzie reali costituiti in favore di terzi, con conseguente notevole diminuzione del valore originario, anche in considerazione della durata novantanovennale dei diritti di superficie, per cui lA.S.L. n. 15 provvedeva a tutelare i propri interessi promovendo azione giudiziaria diretta allaccertamento e conseguente condanna del Comune al risarcimento dei danni patrimoniali riconnessi alle illegittime attività gestionali dei propri Amministratori. Il Comune era pertanto costretto a transigere la controversia accettando di far luogo allacquisto, al prezzo di L. 1.300.000.000, dei terreni in argomento, decisione che veniva assunta con deliberazione consiliare n. 122 del 28.12.1999. Con successiva delibera n. 12 del 20.3.2001 si faceva luogo allapprovazione del definitivo atto di transazione da sottoscriversi davanti al Giudice Istruttore, nel quale si stabiliva che il relativo prezzo sarebbe stato versato fino alla concorrenza di L. 900.000.000 al momento della stipula dellatto e, per la differenza di L. 400.000.000, entro il 5.12.2001. Ai fini di una completa comprensione della questione è poi utile ricordare che, a seguito di segnalazione in data 3.9.1995 dei Carabinieri di Limone Piemonte, la Procura della Repubblica di Cuneo aveva avviato uninchiesta sulla vicenda relativa allapprovazione della convenzione con il P., titolare della CO.GE.IM., dalla quale era, tra laltro, emersa lesistenza di un episodio di corruzione. E, difatti, presso labitazione di una conoscente del P. era stata rinvenuta una scrittura privata di impegno intenti tra le parti datata 30 gennaio 1989, con la quale il sindaco dellepoca, M. S., si impegnava ad esercitare tutta la sua autorità sia personale che pubblica per ottenere mutui, eventuali modifiche al progetto, al piano regolatore, ecc. ed il P. si impegnava a versargli varie percentuali sui mutui e sui finanziamenti che avrebbe ricevuto. Dopo la realizzazione del Palaghiaccio il M. sarebbe stato assunto come direttore supervisore con una retribuzione che inizialmente sarebbe stata definita secondo canoni correnti a percentuale e, ad opere terminate e funzionanti, in L. 70.000.000 lorde annuali oltre a percentuali. Nella vicenda penale, oltre al sindaco M., rimaneva coinvolto anche lassessore B. N., nelle more deceduti. Per quanto riguarda il P., si soggiunge che nei suoi confronti è intervenuta sentenza di condanna del Tribunale di Cuneo in data 24 marzo 2000 per i reati di corruzione e truffa. Fino a questo punto, lesposizione dei fatti ricalca la narrazione degli avvenimenti che la Procura regionale ha evidenziato nellatto di invito a dedurre, notificato ai soggetti ritenuti responsabili dei descritti eventi. Va peraltro aggiunto che dopo la condanna disposta con il lodo arbitrale, confermata in appello ed in Cassazione, il Comune aveva intavolato trattative con la curatela del fallimento CO.GE.IM. s.r.l., allo scopo di trovare una soluzione transattiva alla vicenda; a tal fine, in data 8 febbraio 2000, era stata definita una prima proposta di transazione che prevedeva il versamento da parte del Comune della somma di L. 5.800.000.000. Tuttavia, a seguito di parere rilasciato dal Prof. Avv. Cesare Massimo Bianca, che prospettava la radicale nullità della convenzione stipulata con la CO.GE.IM. per contrarietà al buon costume, in quanto avrebbe avuto come motivo determinante il patto di corruzione tra limprenditore P. ed il Sindaco M., il Comune accantonava lipotesi di transazione, conferendo con delibera GM/73 in data 20.3.2000 incarico ai propri legali di proporre ricorso al T.A.R. Piemonte, al fine di: adottare in via durgenza ex art. 700 c.p.c. ogni idoneo provvedimento volto ad inibire al Fallimento CO.GE.IM. lesecuzione del lodo arbitrale; accertare e dichiarare la nullità della Convenzione stipulata con la predetta Concessionaria; accertare e dichiarare lassorbimento del lodo. Il
T.A.R. Piemonte, con ordinanza in data 4 maggio 2000, respingeva listanza cautelare,
dando atto che la lite in questione, per quel
che riguarda la richiesta dichiarazione di nullità del/a convenzione, non può rientrare
tra quelle devolute a/ giudice amministrativo. Il Comune allora, con atto di citazione in data 12 maggio 2000, riproponeva la medesima azione, sia nel merito che in sede cautelare, davanti al Tribunale di Cuneo; da tale iniziativa scaturiva un lungo e complesso contenzioso, non ancora definito nel merito, nel corso del quale sono stati fino ad oggi emessi i seguenti principali atti: ordinanza del Giudice Istruttore in data 28.7.2000 con cui si respinge il ricorso ex art. 700 del Comune volto ad inibire al Fallimento CO.GE.IM. s.r.l. lesecuzione del lodo arbitrale; ordinanza del Tribunale di Cuneo in data 29.11.2000, con la quale si rigetta il reclamo presentato dal Comune contro la predetta ordinanza del Giudice Istruttore; ordinanza ingiunzione emessa dal Giudice Istruttore ex art. 186ter in data 31.10.2000 in merito a domanda riconvenzionale del Fallimento, CO.GE.IM., con la quale si ingiunge al Comune di pagare al Fallimento la complessiva somma di L. 362.923.256, relativa alle rate del mutuo con il Credito Sportivo per gli anni 1992 e 1993 rimborsate dalla Concessionaria e dalla COMIT in forza di atto di fideiussione; pronuncia in data 19.1.2001 del Giudice Istruttore con la quale si concede la provvisoria esecutorietà alla predetta ordinanza ingiunzione; atto di intervento e costituzione del Pubblico Ministero nel procedimento civile, in data 18.1.2001. Da quanto sopra esposto la Procura regionale deduce linsorgere di un danno di rilevantissima entità per il Comune di Limone Piemonte rappresentato dai seguenti esborsi ingiustificati: 1. pagamento delle rate di ammortamento sul mutuo di L. 1.500.000.000 concesso dallIstituto per il Credito Sportivo e successivamente revocato senza essere stato in alcun modo utilizzato; 2. necessitata acquisizione a titolo oneroso dallA.S.L. n. 15 di Cuneo del complesso immobiliare dellex Preventorio; 3. condanna a pagare alla controparte (curatela della gestione del fallimento CO.GE.IM. s.r.l.) il corrispettivo di tutti i lavori eseguiti dalla Concessionaria per la realizzazione dellopera pubblica rimasta incompleta ed inutilizzata. In relazione a quanto precede, la Procura regionale, ravvisata lesistenza di profili di responsabilità a carico degli amministratori del Comune di Limone Piemonte e del Segretario comunale, ha emesso nei loro confronti linvito ex art. 5 del D.L. 15.11.1993, n. 453, convertito con modificazioni nella legge 14.1.1994, n. 19. Entro il termine assegnato nellinvito, tutti i presunti responsabili hanno, fatto pervenire deduzioni scritte e, alcuni di loro, precisamente i sigg.ri O. E., P. F., M. L., P. G., O. G., D. B., C. E. e A. L., hanno anche formulato richiesta di audizione personale. Come risulta dai relativi verbali in atti, i sigg.ri O. E., P. F. e M. L.. sono stati sentiti personalmente daI Pubblico Ministero, gli altri hanno rinunciato allaudizione richiamandosi alla memoria scritta ed uno di essi vi ha rinunciato di fatto non presentandosi nel giorno fissato. Per quanto riguarda il merito delle deduzioni difensive, si osserva che solamente per alcuni degli iniziali responsabili (cioè i sigg.ri O. E., P. G., O. G., D. B., M. L.., C. E., A. L., G. L., G. M., B. G., F. L., C. P., V. P. e G. Z.), lesame delle giustificazioni prodotte ha consentito una valutazione da parte della procura regionale in termini di insufficienza degli addebiti, sicché la relativa posizione è stata stralciata con provvedimento di archiviazione. Invece, con riferimento alla posizione dei sigg.ri P. F., F. B., T. F., B. M., A. M., C. C., M. A. e T. M., le deduzioni difensive non sono apparse idonee a superare i motivi di addebito, rendendo così necessaria la successiva fase processuale innanzi a questo Collegio. In occasione della odierna udienza le parti hanno sostanzialmente ribadito quanto già riferito negli atti scritti, sottolineando il rappresentante del Pubblico Ministero lopportunità di far ricorso al potere riduttivo delladdebito tenendo conto dellintervenuto decesso di uno dei principali presunti responsabili, e cioè il sindaco M.. Considerato in DIRITTO
Lipotesi accusatoria formulata dalla Procura regionale e quantificata nella richiesta di condanna per complessive £ 10.623.502.390, poggia essenzialmente su tre voci di danno. Innanzitutto il pagamento delle rate di ammortamento sul mutuo di L. 1.500.000.000 concesso dallIstituto per il Credito Sportivo e successivamente revocato senza essere stato in alcun modo utilizzato; in secondo luogo, la necessitata acquisizione a titolo oneroso dallA.S.L. n. 15 di Cuneo del complesso immobiliare dellex Preventorio; e, da ultimo, la condanna a pagare alla controparte (curatela della gestione del fallimento CO.GE.IM. s.r.l.) il corrispettivo di tutti i lavori eseguiti dalla Concessionaria per la realizzazione dellopera pubblica rimasta incompleta ed inutilizzata. A fronte di tali ipotesi va in primis detto che non può essere accolta leccezione di prescrizione dellazione avanzata dalla difesa dei convenuti. Il caso di specie, infatti, è uno di quei classici casi in cui va applicata la nota teoria della c.d. effettività del danno, quella teoria, cioè, in base alla quale la semplice condotta illecita od illegittima non è ex se foriera di una fattispecie dannosa, ma perché di essa si possa parlare, è necessario che il danno si manifesti nella sua materialità. Così nel caso del finanziamento concesso con il mutuo, per il quale il dies a quo non può che essere identificato dal momento della sua inutilizzabilità, id est quello della revoca del finanziamento concesso con il mutuo stesso, e così anche per lacquisizione a titolo oneroso dalla A.S.L. n.15 del complesso dellex Preventorio, dove il danno diventa effettivo e concreto solo con la stipula dellatto di transazione definitivo. Va da sé, infine, che per quanto riguarda la condanna a pagare alla controparte il corrispettivo di tutti i lavori effettuati dalla Concessionaria, non può che farsi riferimento alla data della sentenza di condanna al predetto pagamento. Ove si tenga conto di tutti i termini predetti, non può che concludersi per linsussistenza della ventilata ipotesi di prescrizione dellazione di responsabilità. Affrontando le questioni di merito, questo Collegio ritiene di dover iniziare lanalisi facendo riferimento al rapporto fra scelte discrezionali operate dallAmministrazione comunale e conseguenti procedimenti operativi e di spesa. La vicenda inizia con la previsione della costruzione di un complesso sportivo polivalente 1° lotto funzionale per un importo complessivo di £ 1,5 miliardi, consistente in una pista scoperta per il pattinaggio su ghiaccio ed un fabbricato adibito a spogliatoio ed altri servizi accessori. Lopera doveva essere finanziata con mutuo, assistito da contributo statale del 5,50%, da assumersi con lIstituto di Credito Sportivo. Il progetto viene presto sostituito dallidea di realizzare un vero e proprio palazzo del ghiaccio con un impegno finanziario di oltre 4 miliardi da sostenere, secondo le intenzioni del Comune, con apporti privati. A nulla togliendo la possibilità da parte del Comune di modificare il progetto di base, lascia invece piuttosto perplessi la scelta di approvare la convenzione con un privato per la concessione della progettazione, della costruzione e dellesercizio dellopera con delibera del 30.11.1989 e cioè ben prima delleffettiva assunzione del mutuo, ma soprattutto utilizzando il mutuo stesso per una finalità diversa (palazzo del ghiaccio) da quella per la quale era stato concesso (pista di pattinaggio). Tale perplessità è tanto vera che la delibera fu osteggiata dal gruppo di minoranza del Consiglio comunale ed anche dal CO.RE.CO. per lestrema indeterminatezza del contenuto finanziario e per lestrema opinabilità circa i criteri di scelta della concessionaria, a parere di chi espresse voto contrario priva dei requisiti di serietà, competenza e solidità economica. Tali nodi, invero, costituiscono palesi illegittimità procedurali poste in essere dagli Organi del Comune, stante soprattutto lassunzione di oneri da parte del Comune a fronte di una inesistente copertura finanziaria. E noto infatti che i Comuni, per il finanziamento dei propri programmi di investimento, ben possono ricorrere ad Istituti di Credito speciale (lIstituto di Credito Sportivo è uno di questi), presso i quali vigono regole particolari di concessione, erogazione e restituzione delle somme mutuate: una delle differenze più rilevanti rispetto alla disciplina di diritto comune riguarda le modalità con le quali è regolata lerogazione del capitale, che non avviene al momento della stipula del contratto di mutuo, bensì in base a presentazione di stati di avanzamento lavori debitamente vistati. Nel caso di specie, inoltre, il C.d.A. dellIstituto per il Credito Sportivo aveva ben specificato cosa nota agli Amministratori comunali che linizio delle erogazioni dei mutui non avrebbe potuto avere luogo se non dopo che, tra laltro, non fosse stata preventivamente impiegata nellesecuzione delle opere, da parte del mutuatario, leventuale differenza di spesa tra il costo complessivo delle opere e lammontare del mutuo concesso. Pertanto il Comune, oltre ad avere destinato il finanziamento in via del tutto preventiva rispetto al suo ottenimento ad opera diversa da quella per la quale lo stesso era stato concesso, era assolutamente conscio che comunque, al di là della diversità delle opere, lerogazione sarebbe stata vincolata alla effettiva disponibilità del differenziale finanziario da fornirsi, secondo lidea degli Amministratori comunali, dai privati, e cioè, in termini giuridicamente sostanziali, dalla concessionaria CO.GE.IM. Quindi ci si sarebbe aspettati una scelta assolutamente oculata del partner privato da parte del Comune, visto che da esso dipendeva anche il buon esito del finanziamento pubblico. Ed invece, pur nella consapevolezza che il progetto sarebbe gravato sulle spalle del privato concessionario per la differenza tra il costo dello stesso (£ 4.820.000.000) ed il finanziamento pubblico (£ 1.500.000.000), la scelta ricade sulla CO.GE.IM. s.r.l., società con capitale sociale pari a £ 20 milioni, non iscritta allAlbo nazionale costruttori, priva di qualsiasi struttura aziendale o produttiva e costituita da un soggetto che come reddito godeva da alcuni anni esclusivamente di pensione sociale. A nulla vale sostenere che nel caso di specie, come in quelli analoghi, la società viene costituita ad hoc ed i capitali alle spalle sono di consistenza e natura certamente diversi. Va infatti ricordato che il ricorso alla trattativa privata per la costruzione di unopera pubblica di rilevante valore, per la cui esecuzione, tra laltro, non erano richieste specifiche ed esclusive competenze tecniche, lambisce se non integra profili di illegittimità e laccenno alla affidabilità del concessionario ed al rapporto di fiducia non sembra certamente motivo idoneo a consentire una deroga alle forme prescritte per la conclusione di contratti aventi ad oggetto opere pubbliche. E che la scelta, oltre che illegittima, non fosse oltretutto oculata lo dimostra il fatto del collasso finanziario della concessionaria che, dopo una inutile quanto dannosa esposizione sul mercato, deve abbandonare i lavori e chiudere i cantieri. E tutto questo nonostante il cambio ai vertici dellAmministrazione. Con successiva delibera n. 45, adottata nella stessa seduta del 27.12.1992, veniva formalmente chiesto il cambio di destinazione del mutuo di cui sopra e, con lo stesso atto deliberativo, il Comune, ai sensi del comma 9 dellart. 4 del D.L. 2.3.1989, n. 65, approvava altresì il piano finanziario dellopera, nel quale si dava atto che la complessiva spesa di L. 4.820.000.000 sarebbe stata finanziata come segue: per L. 1.500.000.000 con il mutuo già stipulato con lIstituto per il Credito Sportivo, del quale si chiedeva la devoluzione; per ulteriori L. 1.500.000.000 con altro mutuo da assumersi con il medesimo Istituto, ma non ancora concesso e per L. 1.820.000.000 con i fondi messi a disposizione dalla Concessionaria. La
delibera veniva approvata con il parere favorevole del Segretario comunale a norma
dellart. 53 della legge 8.6.1990, n. 142, anche in ordine alla regolarità contabile e tecnica. Si deve però osservare che, ai sensi delle disposizioni allepoca in vigore, lapprovazione dei piani finanziari con cui dimostrare leffettiva possibilità di pagamento delle rate di ammortamento dei mutui doveva avvenire prima dellapprovazione del progetto o del piano esecutivo dellinvestimento, mentre nel caso in questione il progetto era già stato approvato (cfr. delibera n. 53 in data 16.3.1990). Si osserva inoltre che, ai sensi dellart. 253 del T.U.L.C.P. del 1934 e, più in generale, secondo il principio della copertura finanziaria, le spese finanziate con mutui non possono essere ordinate prima che i competenti organi degli istituti mutuanti ne abbiano deliberata la concessione. Nel caso allesame, invece, i lavori erano in corso dallagosto del 1991 mentre non era ancora stata autorizzata la devoluzione del primo mutuo ed secondo non era stato neppure concesso. Senza attendere le determinazioni del Credito Sportivo in ordine alle istanze avanzate (devoluzione del primo mutuo e concessione di un secondo mutuo), con delibera GM/147 in data 21.4.1993, il Comune approvava il primo stato di avanzamento dei lavori in argomento nellimporto di L. 2.609.116.820 e chiedeva la somministrazione del primo acconto sul mutuo concesso. Da quanto si è fin qui detto appare chiaro che la richiesta in questione non poteva essere accolta dallIstituto mutuante, in quanto il Comune, senza autorizzazione, aveva utilizzato per il Palazzo del Ghiaccio il finanziamento concesso per altra opera pubblica. Neppure listanza relativa alla concessione del secondo mutuo poté essere accolta in quanto con lentrata in vigore del decreto legislativo n. 504, venne stabilito che laccesso ai mutui in questione è vincolato allobbligo, a partire dal 10 gennaio 1993, di integrare il piano finanziario con ulteriore piano economico-finanziario assentito da un Istituto di Credito tra quelli indicati dal Ministero del Tesoro. Inoltre, secondo linterpretazione data a tale norma dallistituto per il Credito Sportivo, anche il mutuo già stipulato di L. 1.500.000.000 doveva soggiacere alle descritte disposizioni, in quanto le stesse sono riferibili non al singolo finanziamento ma allintera opera, sicché neppure la devoluzione del mutuo fu accordata. Inutili furono i tentativi del Comune di far ottenere alla Concessionaria altri finanziamenti e non fu possibile neppure predisporre un piano economico-finanziario da assentire da parte di un Istituto di Credito autorizzato. Da tutto quanto precede non può non evidenziarsi lestrema leggerezza con la quale tutta la vicenda è stata gestita: una vicenda caratterizzata da improvvisazione e da talune illegittimità, in una sostanziale incapacità di gestire la cosa pubblica secondo criteri di legalità, efficacia, efficienza ed economicità. Maggiori perplessità desta invece quanto sostenuto nellipotesi accusatoria circa lacquisizione a titolo oneroso dallA.S.L. n. 15 di Cuneo del complesso immobiliare dellex Preventorio. Sostiene in proposito la Procura regionale che sui beni in questione gravava, ai sensi del citato art. 66 della legge n. 833/1978, un vincolo di destinazione sanitaria a favore della locale U.S.S.L. n. 60 di Borgo San Dalmazzo (CN), vincolo evidentemente incompatibile con la nuova destinazione, sportiva e turistica, che il Comune intendeva dare al complesso. A questo punto, e tanto più che il Preventorio non era più in uso, il Comune, secondo la Procura regionale, avrebbe dovuto attivare le procedure previste dalla legge per la cancellazione del vincolo sanitario (comma 70 art. 66 legge n. 833/1978 artt. 9, 13, 14 e 15 della legge regionale 28.3.1983, n. 9). In questo modo, quando a seguito della successiva riforma sanitaria di cui ai decreti legislativi 30.12.1992 n. 502 e 7.12.1993, n. 217, con D.P.G.R. 2.6.1995, n. 2552, venne decretato il ritrasferimento alle nuove Aziende Sanitarie dei beni che risultavano ancora gravati da vincolo di destinazione alle UU.SS.LL., il complesso dellex Preventorio, ormai privo di siffatto vincolo, sarebbe rimasto nella piena proprietà del Comune. Invece, la mancata attivazione nel senso sopra descritto ha determinato per lEnte la perdita di un bene che già gli apparteneva e che, ha dovuto riacquistare, per di più gravato dalle ipoteche iscritte dai creditori della Società fallita. A parere del Collegio tale prospettazione, pur nella sua intrinseca fondatezza, finisce tuttavia con il provare troppo. Infatti, ai fini dellaffermazione di responsabilità non può negarsi che dovrebbe ascriversi a condotta gravemente colposa il non aver attivato le procedure previste dalla legge per la cancellazione del vincolo sanitario ancora prima della adozione dei decreti n. 502/1992 e n. 217/1993, o comunque che dovrebbe considerarsi colpa grave la perdita di un bene che già apparteneva al Comune, quando questultimo assunto è vero solo in parte tenuto conto che è solo a seguito dello stratificarsi delle norme sopravvenute che tale effetto finisce realmente per verificarsi. Quindi questo Collegio ritiene non condivisibile la prospettazione di una spesa inutile ed evitabile, tenuto conto che ai fini dellevitabilità si sarebbe dovuto richiedere agli Amministratori comunali un grado di diligenza o di capacità di previsione superiore forse alla media delle prestazioni che comunemente è plausibile attendersi da Amministratori pubblici. Costituisce sicuramente voce di danno la condanna a pagare alla controparte il corrispettivo di tutti i lavori eseguiti dalla Concessionaria per la realizzazione dellopera pubblica rimasta incompleta ed inutilizzata. In proposito il Collegio Arbitrale adito dalle parti in conflitto per dirimere le questioni di ordine patrimoniale conseguenti alla risoluzione del contratto con la Concessionaria, con il lodo del 15 febbraio 1995 e con il lodo del 29 gennaio 1996, ha condannato il Comune a pagare alla controparte il corrispettivo di tutti i lavori eseguiti, determinato in complessive £ 6.650.000.000, oltre IVA se dovuta. Detta pronuncia, cha ha natura decisoria con identico valore di sentenza, è stata confermata in Appello ed in Cassazione, sicchè, essendo passata in giudicato è divenuta formalmente incontrovertibile. Inoltre, essendo stato respinto il ricorso del Comune ex art.700 c.p.c. volto a paralizzarne lesecutorietà, la suddetta decisione arbitrale è ormai operativa e costituisce valido titolo per una eventuale esecuzione forzata contro il Comune. Per quanto ora riguarda le responsabilità delle fattispecie di danno sopra esaminate, si evidenziano comportamenti colposi connessi sia allattività deliberativa degli organi collegiali, sia ad azioni od omissioni di singoli soggetti con riferimento alla inadeguata gestione generale delliniziativa. Per tutto quanto si è già detto, sono da ritenere sicuramente responsabili gli amministratori comunali che approvarono la delibera consiliare n. 153 del 30.11.1989 con la quale venne approvata la convenzione con la ditta CO.GE.IM s.r.l. per la costruzione e la gestione dellopera in questione. Espressero nelloccasione voto favorevole S. M. (sindaco, deceduto), B. F., F. T., N. B. (assessore, deceduto), M. B., M. A., C. C., A. M. e M. T.. Non sembra esimere dalla amministrativa responsabilità dei predetti il fatto relativo al presunto patto di corruzione che sarebbe intercorso fra il Sindaco M. e limprenditore P.. Se, infatti, è sicuramente vero che, sulla base degli atti depositati, è lecito affermare che il Sindaco M. gran parte ha avuto nei contatti fiduciari con il P. e che quindi certamente la sua posizione in termini di responsabilità dellaccaduto è di tutta evidenza, non va tralasciato il fatto che la deliberazione di che trattasi costituì elemento di lungo, approfondito e contrastato dibattito allinterno del Consiglio comunale. Non può quindi sostenersi che i consiglieri che in quelloccasione votarono favorevolmente lo fecero sulla base di un pacchetto predeterminato: ebbero, al contrario, occasione di esaminarlo criticamente e scientemente lo approvarono. Essi ne sono quindi responsabili. Sempre per le motivazioni esposte ed alle quali si fa rinvio - nellambito dellesame delle singole fattispecie dannose, non si condivide invece lassunto accusatorio nei confronti del Sindaco P., nei confronti del quale la Procura ravvisava responsabilità in ordine alla mancata rimozione del vincolo di destinazione sanitaria sui terreni facenti parte del complesso dellex Preventorio. Pertanto il P. va mandato assolto dagli addebiti contestatigli. La quantificazione delle predette voci di danno consentono quindi la seguente prospettazione. Per ciò che riguarda il pagamento delle rate di ammortamento del mutuo, il danno può essere determinato sulla base delle rate di ammortamento pagate, che ammonta a complessive L. 1.250.740.195. Da tale cifra peraltro va detratto tutto quanto già restituito e rimborsato allIstituto così come riconosciuto dalla stessa Procura Regionale, per un danno residuale pari a L. 329.008.648. Circa il corrispettivo da pagare per i lavori eseguiti dalla concessionaria, limporto imputabile a danno va ricondotto a quanto quantificato nel lodo arbitrale del 15.2.95 e del 29.1.96. La somma che può essere pretesa dal Fallimento è stata quantificata in L. 9.124.493.742, come risulta dal conteggio redatto dal Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Limone Piemonte in data 29.5.2000. Si tratta quindi di un danno complessivo pari a L. 9.453.502.390, dal quale peraltro va dedotta la quota del Sindaco S. M. e dellassessore N. B., deceduti nelle more del giudizio. Tenuto conto del particolare rilievo che ha avuto il Sindaco M. nellintera vicenda e della responsabilità di tipo collegiale del B., il Collegio stima che complessivamente il danno debba essere computato con detrazione, a favore degli altri convenuti, di una quota pari al 40% dello stesso, e cioè pari a L. 5.672.101.434. Peraltro, qui occorre far cenno alla
ulteriore innovazione, introdotta dalla novella del 1996 (art. 3 d.l. 1996/543, conv. in l. 639/1996), secondo cui occorre
tener conto dei vantaggi comunque conseguiti dallamministrazione o dalla comunità
amministrata nella determinazione del danno. Questa operazione alla quale è chiamato
il giudice si colloca, dopo laccertamento dellammontare del danno o del valore
perduto e con essa si perviene a determinare lammontare del danno da porre a carico
del responsabile o dei responsabili. Come evidente, si tratta di un ammontare che è
lontano da quello del danno determinato secondo le regole di diritto comune. Il che sta a
significare, altresì, che una parte di questo danno sofferto dalle pubbliche
amministrazioni viene, in conseguenza di queste operazioni richieste al giudice, a restare
a carico delle amministrazioni stesse. Richiamare in questo caso come si fa
sovente in giurisprudenza listituto della compensatio
Iucri cum damno, significa non soltanto
ricordare passata giurisprudenza che ne escludeva lapplicazione nel giudizio di
responsabilità, ma indurre (così Corte dei Conti Sez. riun. 24 gennaio 1997, n. 5) a ritenere ammissibile, in tema di
responsabilità amministrativo-contabile, una forma di compensatio, ai sensi dellart. 1223 c.c., in
cui larricchimento, oltre che effettivamente esistente ed accertabile, sia derivato
dallo stesso fatto generatore del contestato addebito (e ciò con luso di enfatiche
enunciazioni che ritengono preclusa la possibilità di valutare larricchimento
dellamministrazione sulla base di una pariteticità di interessi, per la preminenza
di quello pubblico di corrispondenza della spesa, oltre che agli interessi della
comunità, alla programmazione del bilancio ed al rispetto delle norme poste a tutela
della finanza pubblica). E si è anche ritenuto di dover precisare (Corte dei Conti Sez.
riun. 6 giugno 1997, n. 54) che il computo dei vantaggi comunque conseguiti
dallAmministrazione o dalla comunità amministrata, in riferimento alla condotta
degli amministratori e dipendenti soggetti al giudizio di responsabilità non può andar
oltre la valutazione del fatto illecito e dei suoi effetti, pregiudizievoli o vantaggiosi;
di conseguenza nessun rilievo assumono i risultati, in ipotesi vantaggiosi, conseguiti dal
complesso della gestione degli amministratori convenuti nel giudizio di responsabilità. Il vero è che in questa valutazione del
vantaggio può ricorrere sia la ipotesi in cui listituto della compensatio ha ragion dessere e sono quelle
in cui dallattività illecita, cioè dallo stesso fatto in cui consiste
lillecito, derivi per la struttura pubblica un vantaggio autonomo, con i casi in cui
si sia in presenza di una semplice diminuzione o cessazione del danno e, quindi, non si
abbia un incremento del patrimonio del danneggiato che si possa contrapporre alla perdita,
ma questa è direttamente diminuita del residuo valore dellelemento patrimoniale
colpito. In ossequio a quanto appena detto e
ricordando come unipotesi tipica sia quella di un bene acquisito ma non utile, che
ha però un valore monetario, non si può negare che, nella fattispecie, debba
necessariamente tenersi conto anche di quanto rappresentato in termini di valore dalla
struttura comunque acquisita dal Comune, struttura non completata ma non per questo
inutile od economicamente inutilizzabile. E, ai fini della quantificazione del valore della struttura, ben può farsi riferimento alla perizia di stima redatta dalling. Alfredo Penna in sede di lodo arbitrale che, conclusivamente, in data 5 maggio 1995, attribuiva alla struttura Palazzo del Ghiaccio un valore pari a £ 6.600.811.928 ed alla annessa struttura Albergo-Centro Congressi-Piscina un valore pari a £ 1.146.442.893, per un totale di £ 7.747.254.821. Tale valore, per quanto appena detto, costituisce utilità per lAmministrazione e va rapportato al danno subito dalla stessa Amministrazione. Anche a voler tenere conto dello stato di degrado delle opere in relazione anche al tempo trascorso dalla stima allodierno giudizio, questo Collegio non può sottrarsi dal valutare come il vantaggio conseguito dal Comune debba ritenersi di gran lunga superiore allaccertato danno, determinandosi quindi per una pronuncia di insussistenza attuale del danno contestato e conseguente assoluzione per assenza di responsabilità amministrativa degli odierni convenuti. Spese compensate. P.Q.M. La
Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione Piemonte, definitivamente
pronunciando, assolve dagli addebiti loro contestati i sigg. B. F., F. T., A. M., M. B.,
M. A., C. C., M. T. e F. P.. Omissis |