Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per il Piemonte – 13 aprile 2000, n. 1192/EL/2000 – Pres. DE FILIPPIS – Est. OREFICE – P.M. (PASTORINO OLMI) – Comune di Torino (avv. SPINELLI) contro G.D. (avv.to COTTO)

Responsabilità contabile e amministrativa – intervento adesivo ad adiuvandum - Dirigente Ente locale – responsabilità dirigenziale e responsabilità amministrativa – differenze – provvedimenti di spesa – inutilità della spesa - mancanza di colpa grave in ordine a provvedimenti di spesa disposti con poca ponderazione ma all’interno di programmi politici approvati.

 

Deve essere riconosciuto diritto di ingresso nel giudizio amministrativo-contabile all’intervento “ad adiuvandum”, di cui all’art. 105 c.p.c., quando esso sia diretto a sostenere le ragioni di una delle parti in lite, senza introdurre domande nuove od ampliare il “thema decidendum”, sempreché possa essere riconosciuto l’interesse concreto dell’interveniente e il medesimo sia meritevole di protezione giuridica.

Il personale che riveste la qualifica dirigenziale, per poter realizzare al meglio l'interesse pubblico generale dell’amministrazione, oltre che operare nel rispetto del principio di legalità, buon'amministrazione e imparzialità deve assicurare alla sua funzione il rispetto dei criteri di efficienza, efficacia, speditezza, economicità, pubblicità e trasparenza, criteri quest'ultimi normativizzati dall'ormai nota legge sul procedimento n. 241 del 1990 (art. 1).

Il dirigente deve essere in grado di saper utilizzare le risorse umane, finanziarie e strumentali, messe a sua disposizione, nel rispetto delle regole cui è improntata l'azione della p.a., dove certamente il momento dell'efficienza non deve essere dissociato da quello della legalità/garanzia (criterio quest'ultimo posto a tutela della collettività amministrata).

La separazione dei ruoli, uno politico e di indirizzo, l’altro amministrativo e di gestione, comporta, da un lato una responsabilità politica censurabile “in sede elettorale e di gestione del consenso”, dall’altro una responsabilità dirigenziale discendente dall’esecuzione dei programmi fissati per il raggiungimento dei risultati; quest’ultima è censurabile nel potere di nomina, conferma e revoca insito nella scelta fiduciaria della dirigenza.

A fronte di un potere di gestione, affidato alla dirigenza per poter realizzare quanto prefissato dall'organo di vertice politico, si contrappone una maggiore responsabilizzazione del personale burocratico posto all'apice dell'organizzazione pubblica, con la conseguenza che questo, nel realizzare gli obiettivi e, al fine di non disperdere inutilmente mezzi finanziari pubblici (con conseguente danno all'Erario), deve perseguire una sana gestione in grado di tradurre nella concreta realtà le direttive impartite dal vertice politico.

La responsabilità dirigenziale per i risultati è autonoma e aggiuntiva rispetto alle altre forme di responsabilità che gravano sui dipendenti pubblici e, quindi, anche sui dirigenti; in particolare, questa si distingue rispetto alla responsabilità amministrativa che presuppone, invece, un comportamento connotato da dolo o colpa grave che si discosta dalle regole giuridiche che presiedono alle attività del dipendente.

La responsabilità dirigenziale, invece, non sorge dalla violazione di norme di comportamento ed, anzi, trascende il comportamento personale del dipendente: essa si ricollega ai risultati complessivi prodotti dalla organizzazione cui il dirigente è preposto e implica, in caso di giudizio negativo, più che una colpa del dirigente, la sua inidoneità alla funzione.

Non è ravvisabile un comportamento connotato da grave colpa nel dirigente di un Comune che ha disposto provvedimenti di spesa improduttivi di utilità, quando questi sono stati effettuati nell’ambito di una pianificazione approvata dai vertici politici.

(massima a cura di Massimo Perin)

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 264/EL del registro di Segreteria, promosso dal Procuratore regionale contro G. D., nato a omissis.

Uditi, nella pubblica udienza del 16 febbraio 2000, il relatore Consigliere dr. Mauro OREFICE, il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giovanni PASTORINO OLMI, l’avv. Carlo COTTO, difensore del convenuto e la dr.ssa Donatella SPINELLI, in rappresentanza del Comune di Torino

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

Ritenuto in

FATTO

Con la determinazione dirigenziale prot. 705/97/55 del 13 dicembre 1997 il Dirigente del Comune di Torino, Arch. G. D., ha disposto l'affidamento alla ditta Barberi, per un importo di lire 61.200.000 più I.V.A., per un totale di lire 73.440.000 (I.V.A. pari a lire 12.240.000) dell'allestimento di un automezzo FIAT Scudo Vetrato a uso di stazione di rilevamento dati e mappatura termica delle strade della città.

La predetta spesa è stata imputata al codice d'intervento 1080103 del bilancio 1997, cap. 62100, art. 11, viabilità invernale.

La liquidazione della spesa è stata, invece, disposta il 22 luglio 1998 con la determinazione prot. 572/55/98, sempre a firma dell'arch. G. D..

La spesa in parola è stata segnalata alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte dal Comune di Torino, al fine di verificare la sussistenza di un presunto danno erariale al predetto Ente locale, con una prima comunicazione prot. 553/98/S.G. del 10 settembre 1998 seguita da un ulteriore specifica del 20 aprile 1999, prot. 2326.

Il predetto Ufficio requirente, dai documenti esaminati, ha dedotto che la spesa effettuata non ha avuto alcuna pratica utilità per l'amministrazione, salvo l'uso di un computer adoperato dal Settore servizi generali meccanizzati, con la conseguenza che l'acquisto dell'allestimento per l'automezzo di cui sopra si è rivelato, quindi, inutile e non ragionevole e portato avanti al di fuori di una concreta possibilità di realizzazione della c.d. mappatura termica.

Dalle modalità in cui si è svolta la vicenda la Procura regionale ha ravvisato pertanto evidenti profili di responsabilità amministrativa a carico del Dirigente comunale di cui sopra, il quale era in servizio presso l'Ente pubblico all'epoca dei fatti.

Dall'irrealizzabilità del progetto, da cui consegue l'inutilità della spesa, la Procura deduce il fatto che il comportamento del Dirigente in parola si presenti irragionevole e deviante dai principi di una sana gestione di risorse finanziarie pubbliche, in quanto si è proceduto all'acquisto avventato di un allestimento sofisticato e assai costoso per un automezzo, senza aver preventivamente valutato la fattibilità concreta del progetto.

Tale comportamento sarebbe, dunque, connotato dalla colpa grave, perché l'Arch. D. avrebbe fatto acquisire il suddetto allestimento per un automezzo che è rimasto privo di utilità per il concreto perseguimento degli scopi dell'Ente.

Ulteriore elemento di responsabilità è ravvisato, poi, dalla Procura nell'inevitabile non uso dell'automezzo - così come attualmente allestito - che, a tutt'oggi, si trova nelle medesime condizioni presenti al momento dell'acquisto dell'allestimento, così come si evince dalla comunicazione del 20 aprile 1999, contenente la relazione del servizio tecnico centrale prot. 338 del 19.4.1999, trasmessa al predetto Ufficio di Procura da parte del Sindaco della Città.

In relazione a quanto sopra descritto, il citato Ufficio requirente, ravvisata l’esistenza di profili di responsabilità a carico del predetto Dirigente pubblico, ha emesso nei suoi confronti l’invito ex art. 5 del D.L. 15.11.1993, n. 453, convertito con modificazioni nella legge 14.1.1994, n. 19, notificato al medesimo in data 27.05.1999.

Entro il termine fissato nell’invito il presunto responsabile ha fatto pervenire deduzioni scritte con allegazioni di documenti ed ha chiesto di essere ascoltato personalmente.

Nelle deduzioni scritte l'odierno convenuto sostiene, come di seguito riassunto, che nell'atto di indirizzo politico, di cui alla delibera di giunta del 14.6.1994 (riferimento meccanografico 94 04564/55), proposta congiuntamente dagli Assessori Ferrero e Donna, si trattava specificatamente del servizio di viabilità invernale e si individuava un progetto organizzativo dove andava privilegiata l'innovazione del parco macchine, l'ampliamento della rete di rilevamento dei dati meteorologici e la prospettiva dell'acquisizione di una qualificazione tecnica e logistica.

Tale delibera si poneva, dunque, per l'arch. D. come un atto di indiscutibile indirizzo politico al quale andava correlato il dovere di realizzazione da parte del Dirigente medesimo.

Rammenta, poi, il presunto responsabile che, con la successiva delibera di giunta (proposta dall'Ass. Vernetti) del 18.10.1994 (riferimento mecc. 94 07094/55) relativa all'indizione di appalto concorso per l'acquisto di attrezzature per la viabilità invernale, si poneva attenzione alle dotazioni richieste per gli spandisale, dove veniva posto in rilievo il sistema elettronico che doveva essere collegato a un complesso sistema tecnico di rilevazione dati, ivi compreso un sistema radio altamente specializzato.

L'arch. D. sostiene, inoltre, nelle proprie memorie, che egli ha diretto un settore critico e scomodo con il raggiungimento di risultati unanimemente riconosciuti e apprezzati da tutti in materia di ambiente, sicurezza della circolazione e incolumità dei cittadini.

Nell'ambito di tale cornice l'arch. D. ha fatto rientrare la mappatura termica delle strade della città, e, dunque, un automezzo allestito a uso stazione di rilevamento avrebbe garantito rilevazioni tempestive, complete e affidabili, oltreché economicamente più convenienti.

Il presunto responsabile ha poi sostenuto di aver sempre notiziato gli organi politici dell'amministrazione comunale con particolare riferimento al promemoria diretto all'assessore Corsico, il quale ebbe a porre un'indicazione di consenso al progetto di mappatura termica (cfr. doc. n. 3 depositato dal D. con le memorie difensive).

In altro promemoria, indirizzato dall'arch. D. all'assessore Vernetti, si parla compiutamente del progetto di mappatura termica, il quale una volta ultimato avrebbe consentito di erogare il servizio anche ad altre amministrazioni e, con l'individuazione di un quarto partner, si sarebbe potuto anche accedere a finanziamenti comunitari.

Sulla base di questa impostazione e, in seguito alle comunicazioni indirizzate agli Assessori competenti, è intervenuta la determinazione dirigenziale di affidamento, tramite trattativa privata, alla ditta Barbieri s.n.c. per l'allestimento di un automezzo necessario per la mappatura termica.

Nel preambolo della determinazione si parla poi della collaborazione con l'ISMES che avrebbe apportato la necessaria componentistica di software ed hardware.

Sulla base di ciò il presunto responsabile ritiene infondata la relazione che l'amministrazione comunale ha trasmesso, a firma del segretario generale dott. Incandela, all’ Ufficio della Procura procedente, tenendo conto che la relazione non è stata realizzata in contraddittorio, giacché il D., per altre vicende, si trovava ristretto agli arresti domiciliari e, quindi, senza la possibilità di fornire la spiegazione del proprio operato.

Conseguentemente il presunto responsabile, nelle deduzioni presentate alla Procura regionale, contesta anche l'azione dell'amministrazione di appartenenza che gli manifestò l'intenzione di revoca dell'incarico dirigenziale proprio sulla base del progetto di mappatura termica e, dunque, in base alla verifica condotta durante il periodo in cui il D. era agli arresti domiciliari presso la propria casa.

In questo senso il presunto responsabile ha ulteriormente evidenziato alcune critiche circa l'impostazione seguita dall'amministrazione nel verificare l'operato del dirigente (cfr. pag. 7, punti a e b delle memorie difensive).

Su questa linea difensiva l'arch. D. rimarca, poi, che l'amministrazione comunale di Torino pur avendo ricevuto le proprie controdeduzioni, queste non sono state minimamente riportate nelle segnalazioni trasmesse alla Procura della C.d.C..

Lo stesso presunto responsabile, pur avendo illustrato formalmente all'intera civica amministrazione il predetto progetto, ha potuto notare che di tutto ciò nulla è stato portato a conoscenza dell'Ufficio di Procura.

Tutto ciò dimostra, secondo il D., che la determinazione di affidamento dell'allestimento rientrava nelle prerogative dirigenziali ai fini della realizzazione degli obiettivi stabiliti.

Evidenzia poi l'arch. D. che il progetto in parola avrebbe dovuto avvalersi della possibile collaborazione dell'ISMES (società appartenente al gruppo ENEL) per la fornitura di un sistema integrato di hardware e software.

Sostiene poi il presunto responsabile che il completamento del progetto non ha avuto attuazione presumibilmente anche a seguito delle vicende giudiziarie in cui egli è incorso (cfr. relazione dell'ing. FIORIO citata a pag. 11 delle memorie difensive); conseguentemente, l'assenza di pratica utilità del progetto è un mero dato contingente collegato ad altri eventi successivi (le vicende giudiziarie dell'arch. D.) che, per il presunto responsabile, non sono tali da fondare un responsabilità amministrativa.

Sulla base di quanto sopra l'arch. D. ha chiesto l'archiviazione del procedimento ritenendo che la predetta spesa non può essere veduta isolatamente, tenendo conto del fatto che la mancata realizzabilità della medesima è dovuta a fattori successivi indipendenti dalla volontà del Dirigente stesso.

Ascoltato, poi, il D. il giorno 22 settembre u.s. in sede di audizione personale con l'assistenza dell'Avv. Giuseppe ANGELINO del foro di Torino, lo stesso ha ribadito quanto già sostenuto nelle memorie difensive illustrando, ancora, la bontà del progetto e allegando un ulteriore documento (lett. prot. STA/dm/ 1232 del 27.2.1997) pervenuta all'amministrazione da parte dell'ISMES, dove la medesima società auspica di poter partecipare al progetto di mappatura termica delle strade della città a rischio per la circolazione invernale.

Con l'occasione il presunto responsabile ha ribadito nuovamente che con il predetto progetto potevano acquisirsi finanziamenti comunitari e, a tal proposito, vi erano contatti avviati per le vie brevi con altri soggetti stranieri (francesi, spagnoli e portoghesi) interessati a tale ipotesi; il predetto progetto, a quel che risulta all'arch. D., sembra sia stato realizzato nelle sole autostrade francesi e nel sistema viario di Chicago.

Ritenendo la Procura procedente insufficienti le suesposte considerazioni, la stessa emetteva atto di citazione in giudizio datato 14 ottobre 1999, con il quale veniva richiesta la condanna dell’arch. D.  al risarcimento, nei confronti dell’Erario della somma di £ 49.800.000 (danno effettivo di £ 61.200.000, cui vanno sottratte £ 11.400.000 relative al costo del personal computer utilizzato), oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giustizia.

Successivamente, con atto di costituzione depositato presso la Segreteria di questa Sezione in data 1° febbraio 2000, il Comune di Torino, nella persona del Sindaco pro tempore si è costituito in giudizio ai sensi dell’art. 105, II comma c.p.c. chiedendo la condanna dell’odierno convenuto al pagamento a favore dell’Erario della stessa somma individuata dalla Procura regionale

In occasione dell’odierna udienza le parti hanno sostanzialmente confermato gli atti scritti.

Considerato in

DIRITTO

Ciò che questo Giudice è chiamato a valutare risiede principalmente nella contestazione di fondo mossa dalla Procura Regionale la quale, indipendentemente dalla bontà del progetto, mette in rilievo un'azione amministrativa improntata ad una certa imprudenza e imperizia legate alla circostanza relativa alla convinzione dell'arch. D. di una facile realizzabilità dell'intero progetto, quando invece questo, per poter essere realizzato, avrebbe richiesto, sempre secondo la Procura, un diverso e maggiormente ponderato comportamento amministrativo in ragione dell’acclarata complessità del progetto stesso.

Prima di entrare nel merito, peraltro, e con riferimento all’atto di costituzione in giudizio depositato dal Comune di Torino, si deve ricordare che va riconosciuto diritto di ingresso nel giudizio amministrativo-contabile all’intervento “ad adiuvandum”, ai sensi dell’art. 105 c.p.c., ove esso sia diretto a sostenere le ragioni di una delle parti in lite, senza introdurre domande nuove od ampliare il “thema decidendum”, sempreché possa essere riconosciuto l’interesse concreto dell’interveniente, meritevole di protezione giuridica ed autonomo rispetto a quello che si fa valere in via principale ed in cui favore è attuato l’intervento (inter alia Corte Conti, Sez.II, 2.9.98, n.191).

Pertanto nel caso dell’intervento del Comune nel presente giudizio, da considerarsi, in assenza di domande nuove (che ne avrebbero determinato l’inammissibilità nel giudizio di responsabilità amministrativa), quale intervento adesivo dipendente (art. 105, II comma c.p.c.), la posizione del terzo (il Comune) è solo quella di interlocutore, per sostenere le ragioni di una delle parti (il P.M., unico ed esclusivo legittimato attivo) nella causa pendente tra le parti originarie, la quale, anche dopo l’intervento rimane l’unica controversia del processo (inter alia Cassazione civile 6 aprile 1977, n.1306).

Quindi, nel respingere l’eccezione formulata dalla difesa del D., va dichiarato ammissibile, nei predetti sensi, l’intervento del Comune di Torino nel presente giudizio.

Nel merito, va innanzitutto premesso che l’atto di indirizzo politico dal quale, secondo l’arch. D., sarebbe disceso l’obbligo di realizzazione del progetto in parola è la delibera di G.C. n. 94 04564/55 del 14 giugno 1994 (versato in atti dal convenuto) dove si parlava di un ampliamento della rete di rilevamento dei dati meteorologici con la prospettiva dell’acquisizione di una qualificazione tecnica e logistica.

Alla predetta delibera, ha fatto poi seguito la n. 94 07094/55 del 18 ottobre 1994, dove la G.C. delibera di approvare la spesa per la fornitura di n. 15 autocarri 4x4 dotati di apparecchiature ad alta tecnologia per lo sgombero di neve.

In tale contesto l’arch. D. ha ritenuto di poter inserire, come evidenziato in narrativa, anche il progetto di mappatura termica delle strade della città.

Appare evidente che la fattispecie in cui si è mosso il convenuto è oggi disciplinata dalla nuova normativa che regola il nuovo sistema di responsabilità della dirigenza pubblica (o “privatizzata”), con la conseguente separazione di compiti e ruoli tra vertice politico e vertice amministrativo, e relativo, totale affidamento alla dirigenza medesima dell'attività di gestione da porre in essere ai fini del conseguimento degli obiettivi programmati dai vertici politici, ma soprattutto degli interessi pubblici alla cui tutela l’Autorità amministrativa stessa è preposta (cfr. D.L.vo n. 29/93 e successive modifiche e legge n. 142/1990).

Il responsabile del livello gestionale per poter realizzare al meglio l'interesse pubblico generale, oltre che operare nel rispetto del principio di legalità, buon'amministrazione e imparzialità deve assicurare alla sua funzione il rispetto dei criteri di efficienza, efficacia, speditezza, economicità, pubblicità e trasparenza, criteri quest'ultimi normativizzati dall'ormai nota legge sul procedimento n. 241 del 1990 (art. 1).

Il dirigente deve, dunque, essere in grado di saper utilizzare le risorse umane, finanziarie e strumentali nel rispetto delle regole cui è improntata l'azione della p.a., dove certamente il momento dell'efficienza non deve essere dissociato da quello della legalità/garanzia (criterio quest'ultimo posto a tutela della collettività amministrata).

Nella separazione dei ruoli, uno politico – di indirizzo – l’altro amministrativo – di gestione – si cerca, in sostanza, di unire la stabilità del rapporto fondato, da una parte, su responsabilità politica censurabile “in sede elettorale e di gestione del consenso” per l’elezione diretta dell’organo di vertice dell’apparato amministrativo (questo titolare alla determinazione degli obiettivi, dei programmi e alla verifica del risultato), dall’altra parte, sulla responsabilità dirigenziale esecutrice dei programmi ed artefice degli strumenti per il raggiungimento dei risultati censurabile nel potere di nomina, conferma e revoca insito nella scelta fiduciaria della dirigenza.

L’assetto istituzionale trova in questo rapporto le diverse relazioni dell’agire politico-amministrativo e la forma che esso assume delimita l’orientamento di un sistema normativo che riflette costantemente la supremazia di uno dei due soggetti (o il potere politico o la burocrazia).

Se quindi lo schema vede il ministro (a livello centrale) e il sindaco (a livello locale) come “cerniera” di questo sistema di unità-distinzione , l’idea che se ne trae è quella della stretta continuità fra attività politica ed attività amministrativa e dell’esigenza di mantenere quest’ultima nell’alveolo degli indirizzi politici, ma anche quella di garantire la legalità e l’imparzialità dell’attività amministrativa difendendola dalle influenze della (cattiva) politica.

Ora, a fronte di un potere di gestione, affidato alla dirigenza per poter realizzare quanto prefissato dall'organo di vertice politico, si contrappone una maggiore responsabilizzazione del personale burocratico posto all'apice dell'organizzazione pubblica, con la conseguenza che questo, nel realizzare gli obiettivi e, al fine di non disperdere inutilmente risorse finanziarie pubbliche (con conseguente danno all'Erario), deve perseguire una sana gestione in grado di tradurre nella concreta realtà le direttive impartite dal vertice politico.

Ma ciò che deve poter risultare chiaro da tutto questo discorso è che la responsabilità dirigenziale per i risultati è autonoma ed aggiuntiva rispetto alle altre forme di responsabilità che gravano sui dipendenti pubblici e, quindi, anche sui dirigenti.

In particolare, va marcata la distinzione rispetto alla responsabilità amministrativa. Quest’ultima presuppone un comportamento che si discosta dalle regole giuridiche che presiedono alla attività del dipendente. Inoltre, si tratta di responsabilità per colpa (o per dolo). La responsabilità dirigenziale, invece, non sorge dalla violazione di canoni normativi di comportamento ed, anzi, trascende il comportamento personale del dipendente: essa si ricollega ai risultati complessivi prodotti dalla organizzazione cui il dirigente è preposto ed implica, in caso di giudizio negativo, più che una colpa del dirigente, la sua inidoneità alla funzione.

Orbene e tornando alla fattispecie di causa, se il progetto in parola, per come è stato perseguito, non appare essere stato in grado di poter avere una concreta realizzazione, ciò che è necessario stabilire risiede essenzialmente nel fatto se ciò è avvenuto per un comportamento contrario alle regole giuridiche di settore quanto piuttosto in relazione ad altri fattori, ivi compresa la casistica propria della responsabilità dirigenziale, che, peraltro, in questa sede appare irrilevante ove non sfoci, nella sua autonomia, in elementi coincidenti con quelli propri  della responsabilità amministrativa.

Contesta la Procura regionale che, sulla base della documentazione acquisita, ivi compresa quella esibita dal D., si evince una direttiva politica che parla di un generico incarico di riorganizzazione del servizio di viabilità invernale, non emergendo in alcun modo da tale provvedimento un’autorizzazione di spesa specifica per la mappatura termica delle strade della città, giacché la delibera in parola approva un progetto per l’acquisto di 15 autocarri 4x4 dotati di apparecchiature ad alta tecnologia per lo sgombero neve (si veda in ogni caso la delibera n. 94 07094/55 del 18.10.1994 depositata dal convenuto con le proprie memorie).

Sottolinea ancora l’Organo requirente che l’atto di indirizzo politico non può essere del tutto sostituito dal promemoria che l’arch. D. ha predisposto per l’assessore Corsico (con l’apposizione di un segno di assenso da parte di quest’ultimo), perché, un progetto tecnologicamente complesso avrebbe avuto bisogno, anche in ragione della spesa, di una chiara direttiva politica che invece dagli atti acquisiti non vi era.

Sostanzialmente, dunque, emergerebbero evidenti profili di responsabilità amministrativa da contestare al Dirigente in parola, il quale aveva un rapporto di impiego con l'amministrazione; sarebbe evidente la presenza di un danno ingiusto al patrimonio dell'ente pubblico (le somme spese non sono di alcuna utilità); emergerebbe l'elemento psicologico della colpa grave nel comportamento dell'arch. D. per aver operato al di fuori di un chiaro atto di indirizzo politico e con procedimenti parcellizzati diretti ad evitare atti di competenza della G.C. e, da ultimo, sussisterebbe il nesso eziologico tra comportamento dell'agente e la produzione del danno patrimoniale, giacché senza quelle determinazioni di spesa poco ponderate il bilancio dell'ente locale non sarebbe stato gravato da uscite finanziarie disutili.

Tale impostazione non sembra invero poter essere condivisa.

Anche per quanto si è anzi detto, va ribadito infatti il concetto di Amministrazione come attività globalmente rilevante diretta alla realizzazione di compiti ed alla soddisfazione di bisogni, organizzata in strutture, procedimenti e personale imparziali, paritari, controllabili, funzionalizzato agli obiettivi politici programmati.

Tale affermazione ingenera il convincimento che la politica ha come finalità il  condizionamento di tale processi e, di conseguenza, la partecipazione alle definizioni operative dei processi amministrativi privilegiando, appunto, le diverse forme ed ideologie politiche che sono alla base  di ogni ordinamento; ciò implica che l’attività amministrativa, ben lungi dall’essere meramente esecutiva di determinazioni primarie legislative svolge sempre più una funzione di completamento e di integrazione di scelte di natura politica.

In altre parole, se nel nostro ordinamento giuridico, è la legge a dare la definizione di interesse pubblico (con una serie articolata di criteri e parametri costituzionali) nei vari campi in cui essa opera e se detto interesse costituisce il fine razionale dell’agire amministrativo (artt.97 e 98 Cost.), spetterà all’Amministrazione procedente definire come tale i canoni di riferimento in base all’imparzialità, all’efficienza ed alla legalità.

In dipendenza di ciò, il rapporto che si instaura con la politica (inteso come tale quel momento di “cerniera” di cui poc’anzi si parlava) non può che definire le linee generali ed i collegamenti con l’agire amministrativo, nonché con i singoli momenti di attuazione. L’Amministrazione opera, pertanto, in base a canoni generali i cui limiti ed oggetto di intervento sono stabiliti dalla legge ed all’interno di essa in base alle regole da essa stessa stabilite (poteri di regolamentazione di fonte secondaria).

Attesa quindi la necessaria portata generale dell’attività di indirizzo dei vertici dell’Amministrazione, in relazione alla fattispecie, una volta che il vertice politico ha individuato, come obiettivo, una riorganizzazione del sistema di viabilità invernale, la c.d. mappatura termica delle strade della città non può essere percepita come qualcosa di avulso e da sviluppare con un ulteriore progetto – da sottoporre all’approvazione dell’organo politico - in grado di avere poi concreta realizzazione (la mappatura termica viene considerata utile per la sicurezza della circolazione stradale), ma come un qualcosa che rientri già nel disegno globale dell’organo politico, finalizzato alla salvaguardia dell'interesse pubblico

Il progetto di mappatura termica, invero, appare pertinente e complementare alla fase di riorganizzazione del sistema di viabilità invernale, in quanto avrebbe consentito di acquisire dati meteorologici necessari ad indirizzare l’intervento dei mezzi spandisale nel momento in cui si fossero venuti a creare le condizioni meteorologiche che avrebbero potuto provocare fenomeni gelivi, al fine di prevenirli in modo razionale con interventi qualitativi e quantitativi mirati alle reali esigenze, risparmiando in tal modo risorse ed ottimizzando i risultati.

Contesta ancora la Procura regionale che nella fattispecie, oltre a non sussistere una precisa direttiva politica, non sarebbero state neanche rispettate le regole che presiedono alla scelta dei contraenti con la p.a., emergendo, in modo chiaro, che l'avere effettuato prima l'acquisto dell'allestimento di un veicolo (Fiat scudo vetrato ad uso stazione di rilevamento presso la s.n.c. Barberi di Sesto Calende) con l'intenzione di coinvolgere in seguito altri soggetti in grado di fornire i sistemi di supporto informatico per il rilevamento del manto stradale interessato dalle gelate, nonché degli elementi meteorologici, ha sicuramente esposto l'ente pubblico a una dispersione di fondi senza avere alcuna garanzia in termini di realizzazione del progetto.

In realtà non appare possibile affermare che l'arch. D. abbia operato con “metodologie privatistiche” quale, ad esempio, la trattativa diretta con la ditta Barberi, argomentando ciò sulla scorta del fatto che l'individuazione di questa ditta non può neanche dirsi effettuata con trattativa privata, in quanto quest'ultima prevede un minimo di procedimentalizzazione. In effetti, l’importo in questione autorizzerebbe anche il ricorso a procedure “informali” nel campo dei contratti di fornitura. Sostenere quindi la necessità della evidenza pubblica implica il voler disporre di un potere discrezionale della P.A. che, ricorrendo le citate condizioni, può anche orientarsi per il non perseguire le cennate procedure formali.

Con ogni probabilità, il Dirigente in parola avrebbe potuto avviare un'azione amministrativa in grado di garantire al meglio il Comune di Torino poiché ciò avrebbe offerto, oltre le opportune garanzie per l’amministrazione, anche la possibilità per coloro che sono subentrati all'arch. D., di portare a compimento la realizzazione del progetto medesimo, ma certamente non si può pretendere, sotto il profilo giuridico, che lo stesso presentasse un progetto completo (allestimento automezzo e acquisizione della componentistica informatica) al competente organo di direzione politica (non rientra nei compiti degli organi di direzione politica l’approvazione di progetti già ricompresi nell’ambito degli indirizzi gestionali dell’Amministrazione, come nel caso di specie), né tantomeno l’individuazione, attraverso le procedure dell'evidenza pubblica, di un soggetto capace di realizzare concretamente e in modo completo la predetta mappatura termica.

Peraltro, non sussistono prove in atti di quella che sarebbe stata l’evoluzione delle vicenda e del progetto in questione tenuto conto del fatto che non può escludersi, per tabulas, che la mancata realizzazione del progetto possa essere imputata anche a fattori esterni quali le vicende giudiziarie che hanno allontanato l'arch. D. dall'ufficio da lui diretto impedendogli, di fatto, di portare a compimento il progetto.

Pertanto e conclusivamente, se ciò che può oggettivamente essere imputato al D. residua nel fatto che il suo preteso comportamento imprudente avrebbe fatto sostenere al Comune spese di alcuna utilità, quanto precede dimostra ampiamente che il convenuto ha agito nell’ambito di un programma approvato dall’organo politico che gli consentiva se non gli imponeva di tutelare l’interesse pubblico individuato nel miglioramento della viabilità invernale, attraverso procedure non sempre di particolare aderenza al miglior agire amministrativo, configuranti un comportamento sì colposo ma che non appare manifestazione evidente di un atteggiamento caratterizzato da profili di colpa grave.

Per quanto esposto, questo Giudice ritiene il sig. G. D. esente da responsabilità amministrativa e lo manda assolto dagli addebiti contestatigli.

Sussistono i motivi per ritenere compensate le spese di giustizia.

P.Q.M.

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione Piemonte, definitivamente pronunciando, assolve il sig. G. D. dagli addebiti contestatigli.

Le spese di giustizia sono da ritenere compensate

            Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

            Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 16 febbraio 2000.

Depositata in Segreteria il 13 aprile 2000

Il Direttore della Segreteria omissis