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Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per il Piemonte 13 aprile 2000, n. 1192/EL/2000 Pres. DE FILIPPIS Est. OREFICE P.M. (PASTORINO OLMI) Comune di Torino (avv. SPINELLI) contro G.D. (avv.to COTTO) Responsabilità contabile e amministrativa intervento adesivo ad adiuvandum - Dirigente Ente locale responsabilità dirigenziale e responsabilità amministrativa differenze provvedimenti di spesa inutilità della spesa - mancanza di colpa grave in ordine a provvedimenti di spesa disposti con poca ponderazione ma allinterno di programmi politici approvati.
Deve essere riconosciuto diritto di ingresso nel giudizio amministrativo-contabile allintervento ad adiuvandum, di cui allart. 105 c.p.c., quando esso sia diretto a sostenere le ragioni di una delle parti in lite, senza introdurre domande nuove od ampliare il thema decidendum, sempreché possa essere riconosciuto linteresse concreto dellinterveniente e il medesimo sia meritevole di protezione giuridica. Il personale che riveste la qualifica dirigenziale, per poter realizzare al meglio l'interesse pubblico generale dellamministrazione, oltre che operare nel rispetto del principio di legalità, buon'amministrazione e imparzialità deve assicurare alla sua funzione il rispetto dei criteri di efficienza, efficacia, speditezza, economicità, pubblicità e trasparenza, criteri quest'ultimi normativizzati dall'ormai nota legge sul procedimento n. 241 del 1990 (art. 1). Il dirigente deve essere in grado di saper utilizzare le risorse umane, finanziarie e strumentali, messe a sua disposizione, nel rispetto delle regole cui è improntata l'azione della p.a., dove certamente il momento dell'efficienza non deve essere dissociato da quello della legalità/garanzia (criterio quest'ultimo posto a tutela della collettività amministrata). La separazione dei ruoli, uno politico e di indirizzo, laltro amministrativo e di gestione, comporta, da un lato una responsabilità politica censurabile in sede elettorale e di gestione del consenso, dallaltro una responsabilità dirigenziale discendente dallesecuzione dei programmi fissati per il raggiungimento dei risultati; questultima è censurabile nel potere di nomina, conferma e revoca insito nella scelta fiduciaria della dirigenza. A fronte di un potere di gestione, affidato alla dirigenza per poter realizzare quanto prefissato dall'organo di vertice politico, si contrappone una maggiore responsabilizzazione del personale burocratico posto all'apice dell'organizzazione pubblica, con la conseguenza che questo, nel realizzare gli obiettivi e, al fine di non disperdere inutilmente mezzi finanziari pubblici (con conseguente danno all'Erario), deve perseguire una sana gestione in grado di tradurre nella concreta realtà le direttive impartite dal vertice politico. La responsabilità dirigenziale per i risultati è autonoma e aggiuntiva rispetto alle altre forme di responsabilità che gravano sui dipendenti pubblici e, quindi, anche sui dirigenti; in particolare, questa si distingue rispetto alla responsabilità amministrativa che presuppone, invece, un comportamento connotato da dolo o colpa grave che si discosta dalle regole giuridiche che presiedono alle attività del dipendente. La responsabilità dirigenziale, invece, non sorge
dalla violazione di norme di comportamento ed, anzi, trascende il comportamento personale
del dipendente: essa si ricollega ai risultati complessivi prodotti dalla organizzazione
cui il dirigente è preposto e implica, in caso di giudizio negativo, più che una colpa
del dirigente, la sua inidoneità alla funzione. Non è ravvisabile un comportamento connotato da grave colpa nel dirigente di un Comune che ha disposto provvedimenti di spesa improduttivi di utilità, quando questi sono stati effettuati nellambito di una pianificazione approvata dai vertici politici. (massima a cura di Massimo Perin) SENTENZA
nel
giudizio di responsabilità, iscritto al n. 264/EL del registro di Segreteria, promosso
dal Procuratore regionale contro G. D., nato a omissis. Uditi, nella pubblica udienza del 16
febbraio 2000, il relatore Consigliere dr. Mauro OREFICE, il Pubblico Ministero nella
persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giovanni PASTORINO OLMI, lavv.
Carlo COTTO, difensore del convenuto e la dr.ssa Donatella SPINELLI, in rappresentanza del
Comune di Torino Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa. Ritenuto in
FATTOCon la determinazione dirigenziale prot. 705/97/55
del 13 dicembre 1997 il Dirigente del Comune di Torino, Arch. G. D., ha disposto l'affidamento alla ditta
Barberi, per un importo di lire 61.200.000 più I.V.A., per un totale di lire 73.440.000 (I.V.A. pari a lire 12.240.000)
dell'allestimento di un automezzo FIAT Scudo Vetrato a uso di stazione di rilevamento dati
e mappatura termica delle strade della città. La predetta spesa è stata imputata al codice
d'intervento 1080103 del bilancio 1997, cap. 62100, art. 11, viabilità invernale. La liquidazione della spesa è stata, invece,
disposta il 22 luglio 1998 con la determinazione prot. 572/55/98, sempre a firma
dell'arch. G. D.. La spesa in parola è stata segnalata alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte dal Comune di Torino, al fine di verificare la sussistenza di un presunto danno erariale al predetto Ente locale, con una prima comunicazione prot. 553/98/S.G. del 10 settembre 1998 seguita da un ulteriore specifica del 20 aprile 1999, prot. 2326. Il predetto Ufficio requirente, dai documenti
esaminati, ha dedotto che la spesa effettuata non ha avuto alcuna pratica utilità per
l'amministrazione, salvo l'uso di un computer
adoperato dal Settore servizi generali meccanizzati, con la conseguenza che l'acquisto
dell'allestimento per l'automezzo di cui sopra si è rivelato, quindi, inutile e non
ragionevole e portato avanti al di fuori di una concreta possibilità di realizzazione
della c.d. mappatura termica. Dalle modalità in cui si è svolta la vicenda la
Procura regionale ha ravvisato pertanto evidenti profili di responsabilità amministrativa
a carico del Dirigente comunale di cui sopra, il quale era in servizio presso l'Ente
pubblico all'epoca dei fatti. Dall'irrealizzabilità del progetto, da cui
consegue l'inutilità della spesa, la Procura deduce il fatto che il comportamento del
Dirigente in parola si presenti irragionevole e deviante dai principi di una sana gestione
di risorse finanziarie pubbliche, in quanto si è proceduto all'acquisto avventato di un
allestimento sofisticato e assai costoso per un automezzo, senza aver preventivamente
valutato la fattibilità concreta del progetto. Tale comportamento sarebbe, dunque, connotato dalla
colpa grave, perché l'Arch. D. avrebbe fatto acquisire il suddetto allestimento per un
automezzo che è rimasto privo di utilità per il concreto perseguimento degli scopi
dell'Ente. Ulteriore elemento di responsabilità è ravvisato,
poi, dalla Procura nell'inevitabile non uso dell'automezzo - così come attualmente
allestito - che, a tutt'oggi, si trova nelle medesime condizioni presenti al momento
dell'acquisto dell'allestimento, così come si evince dalla comunicazione del 20 aprile
1999, contenente la relazione del servizio tecnico centrale prot. 338 del 19.4.1999,
trasmessa al predetto Ufficio di Procura da parte del Sindaco della Città. In relazione a quanto sopra descritto, il citato
Ufficio requirente, ravvisata lesistenza di profili di responsabilità a carico del
predetto Dirigente pubblico, ha emesso nei suoi confronti linvito ex art. 5 del D.L. 15.11.1993, n. 453, convertito
con modificazioni nella legge 14.1.1994, n. 19, notificato al medesimo in data 27.05.1999. Entro il termine fissato nellinvito il
presunto responsabile ha fatto pervenire deduzioni scritte con allegazioni di documenti ed
ha chiesto di essere ascoltato personalmente. Nelle deduzioni scritte l'odierno convenuto
sostiene, come di seguito riassunto, che nell'atto di indirizzo politico, di cui alla
delibera di giunta del 14.6.1994 (riferimento meccanografico 94 04564/55), proposta
congiuntamente dagli Assessori Ferrero e Donna, si trattava specificatamente del servizio
di viabilità invernale e si individuava un progetto organizzativo dove andava
privilegiata l'innovazione del parco macchine, l'ampliamento della rete di rilevamento dei
dati meteorologici e la prospettiva dell'acquisizione di una qualificazione tecnica e
logistica. Tale delibera si poneva, dunque, per l'arch. D.
come un atto di indiscutibile indirizzo politico al quale andava correlato il dovere di
realizzazione da parte del Dirigente medesimo. Rammenta, poi, il presunto responsabile che, con la
successiva delibera di giunta (proposta dall'Ass. Vernetti) del 18.10.1994 (riferimento
mecc. 94 07094/55) relativa all'indizione di appalto concorso per l'acquisto di
attrezzature per la viabilità invernale, si poneva attenzione alle dotazioni richieste
per gli spandisale, dove veniva posto in rilievo il sistema elettronico che doveva essere
collegato a un complesso sistema tecnico di rilevazione dati, ivi compreso un sistema
radio altamente specializzato. L'arch. D. sostiene, inoltre, nelle proprie
memorie, che egli ha diretto un settore critico e scomodo con il raggiungimento di
risultati unanimemente riconosciuti e apprezzati da tutti in materia di ambiente,
sicurezza della circolazione e incolumità dei cittadini. Nell'ambito di tale cornice l'arch. D. ha fatto
rientrare la mappatura termica delle strade della città, e, dunque, un automezzo
allestito a uso stazione di rilevamento avrebbe garantito rilevazioni tempestive, complete
e affidabili, oltreché economicamente più convenienti. Il presunto responsabile ha poi sostenuto di aver
sempre notiziato gli organi politici dell'amministrazione comunale con particolare
riferimento al promemoria diretto all'assessore Corsico, il quale ebbe a porre
un'indicazione di consenso al progetto di mappatura termica (cfr. doc. n. 3 depositato dal
D. con le memorie difensive). In altro promemoria, indirizzato dall'arch. D.
all'assessore Vernetti, si parla compiutamente del progetto di mappatura termica, il quale
una volta ultimato avrebbe consentito di erogare il servizio anche ad altre
amministrazioni e, con l'individuazione di un quarto partner, si sarebbe potuto anche accedere a
finanziamenti comunitari. Sulla base di questa impostazione e, in seguito
alle comunicazioni indirizzate agli Assessori competenti, è intervenuta la determinazione
dirigenziale di affidamento, tramite trattativa privata, alla ditta Barbieri s.n.c. per
l'allestimento di un automezzo necessario per la mappatura termica. Nel preambolo della determinazione si parla poi
della collaborazione con l'ISMES che avrebbe apportato la necessaria componentistica di software ed hardware. Sulla base di ciò il presunto responsabile ritiene
infondata la relazione che l'amministrazione comunale ha trasmesso, a firma del segretario
generale dott. Incandela, all Ufficio della Procura procedente, tenendo conto che la
relazione non è stata realizzata in contraddittorio, giacché il D., per altre vicende,
si trovava ristretto agli arresti domiciliari e, quindi, senza la possibilità di fornire
la spiegazione del proprio operato. Conseguentemente il presunto responsabile, nelle
deduzioni presentate alla Procura regionale, contesta anche l'azione dell'amministrazione
di appartenenza che gli manifestò l'intenzione di revoca dell'incarico dirigenziale
proprio sulla base del progetto di mappatura termica e, dunque, in base alla verifica
condotta durante il periodo in cui il D. era agli arresti domiciliari presso la propria
casa. In questo senso il presunto responsabile ha
ulteriormente evidenziato alcune critiche circa l'impostazione seguita
dall'amministrazione nel verificare l'operato del dirigente (cfr. pag. 7, punti a e b
delle memorie difensive). Su questa linea difensiva l'arch. D. rimarca, poi,
che l'amministrazione comunale di Torino pur avendo ricevuto le proprie controdeduzioni,
queste non sono state minimamente riportate nelle segnalazioni trasmesse alla Procura
della C.d.C.. Lo stesso presunto responsabile, pur avendo
illustrato formalmente all'intera civica amministrazione il predetto progetto, ha potuto
notare che di tutto ciò nulla è stato portato a conoscenza dell'Ufficio di Procura. Tutto ciò dimostra, secondo il D., che la
determinazione di affidamento dell'allestimento rientrava nelle prerogative dirigenziali
ai fini della realizzazione degli obiettivi stabiliti. Evidenzia poi l'arch. D. che il progetto in parola
avrebbe dovuto avvalersi della possibile collaborazione dell'ISMES (società appartenente
al gruppo ENEL) per la fornitura di un sistema integrato di hardware e software. Sostiene poi il presunto responsabile che il
completamento del progetto non ha avuto attuazione presumibilmente anche a seguito delle
vicende giudiziarie in cui egli è incorso (cfr.
relazione dell'ing. FIORIO citata a pag. 11 delle memorie difensive);
conseguentemente, l'assenza di pratica utilità del progetto è un mero dato contingente
collegato ad altri eventi successivi (le vicende
giudiziarie dell'arch. D.) che, per il presunto responsabile, non sono tali da fondare
un responsabilità amministrativa. Sulla base di quanto sopra l'arch. D. ha chiesto
l'archiviazione del procedimento ritenendo che la predetta spesa non può essere veduta
isolatamente, tenendo conto del fatto che la mancata realizzabilità della medesima è
dovuta a fattori successivi indipendenti dalla volontà del Dirigente stesso. Ascoltato, poi, il D. il giorno 22 settembre u.s.
in sede di audizione personale con l'assistenza dell'Avv. Giuseppe ANGELINO
del foro di Torino, lo stesso ha ribadito quanto già sostenuto nelle memorie difensive
illustrando, ancora, la bontà del progetto e allegando un ulteriore documento (lett.
prot. STA/dm/ 1232 del 27.2.1997) pervenuta all'amministrazione da parte dell'ISMES, dove
la medesima società auspica di poter partecipare al progetto di mappatura termica delle
strade della città a rischio per la circolazione invernale. Con l'occasione il presunto responsabile ha
ribadito nuovamente che con il predetto progetto potevano acquisirsi finanziamenti
comunitari e, a tal proposito, vi erano contatti avviati per le vie brevi con altri
soggetti stranieri (francesi, spagnoli e portoghesi) interessati a tale ipotesi; il
predetto progetto, a quel che risulta all'arch. D., sembra sia stato realizzato nelle sole
autostrade francesi e nel sistema viario di Chicago. Ritenendo la Procura procedente insufficienti le
suesposte considerazioni, la stessa emetteva atto di citazione in giudizio datato 14
ottobre 1999, con il quale veniva richiesta la condanna dellarch. D. al risarcimento, nei confronti dellErario
della somma di £ 49.800.000 (danno effettivo di £ 61.200.000, cui vanno sottratte £
11.400.000 relative al costo del personal computer utilizzato), oltre rivalutazione
monetaria, interessi legali e spese di giustizia. Successivamente, con atto di costituzione
depositato presso la Segreteria di questa Sezione in data 1° febbraio 2000, il Comune di
Torino, nella persona del Sindaco pro tempore si è costituito in giudizio ai sensi
dellart. 105, II comma c.p.c. chiedendo la condanna dellodierno convenuto al
pagamento a favore dellErario della stessa somma individuata dalla Procura regionale In occasione dellodierna udienza le parti
hanno sostanzialmente confermato gli atti scritti. Considerato in DIRITTOCiò che questo Giudice è chiamato a valutare
risiede principalmente nella contestazione di fondo mossa dalla Procura Regionale la
quale, indipendentemente dalla bontà del progetto, mette in rilievo un'azione
amministrativa improntata ad una certa imprudenza e imperizia legate alla circostanza
relativa alla convinzione dell'arch. D. di una facile realizzabilità dell'intero
progetto, quando invece questo, per poter essere realizzato, avrebbe richiesto, sempre
secondo la Procura, un diverso e maggiormente ponderato comportamento amministrativo in
ragione dellacclarata complessità del progetto stesso. Prima di entrare nel merito, peraltro, e con
riferimento allatto di costituzione in giudizio depositato dal Comune di Torino, si
deve ricordare che va riconosciuto diritto di ingresso nel giudizio
amministrativo-contabile allintervento ad adiuvandum, ai sensi
dellart. 105 c.p.c., ove esso sia diretto a sostenere le ragioni di una delle parti
in lite, senza introdurre domande nuove od ampliare il thema decidendum,
sempreché possa essere riconosciuto linteresse concreto dellinterveniente,
meritevole di protezione giuridica ed autonomo rispetto a quello che si fa valere in via
principale ed in cui favore è attuato lintervento (inter alia Corte Conti, Sez.II,
2.9.98, n.191). Pertanto nel caso dellintervento del Comune
nel presente giudizio, da considerarsi, in assenza di domande nuove (che ne avrebbero
determinato linammissibilità nel giudizio di responsabilità amministrativa), quale
intervento adesivo dipendente (art. 105, II comma c.p.c.), la posizione del terzo (il
Comune) è solo quella di interlocutore, per sostenere le ragioni di una delle parti (il
P.M., unico ed esclusivo legittimato attivo) nella causa pendente tra le parti originarie,
la quale, anche dopo lintervento rimane lunica controversia del processo (inter
alia Cassazione civile 6 aprile 1977, n.1306). Quindi, nel respingere leccezione formulata
dalla difesa del D., va dichiarato ammissibile, nei predetti sensi, lintervento del
Comune di Torino nel presente giudizio. Nel merito, va innanzitutto premesso che
latto di indirizzo politico dal quale, secondo larch. D., sarebbe disceso
lobbligo di realizzazione del progetto in parola è la delibera di G.C. n. 94
04564/55 del 14 giugno 1994 (versato in atti dal convenuto) dove si parlava di un
ampliamento della rete di rilevamento dei dati meteorologici con la prospettiva
dellacquisizione di una qualificazione tecnica e logistica. Alla predetta delibera, ha fatto poi seguito la n.
94 07094/55 del 18 ottobre 1994, dove la G.C. delibera di approvare la spesa per la
fornitura di n. 15 autocarri 4x4 dotati di apparecchiature ad alta tecnologia per lo
sgombero di neve. In tale contesto larch. D. ha ritenuto di
poter inserire, come evidenziato in narrativa, anche il progetto di mappatura termica
delle strade della città. Appare evidente che la fattispecie in cui si è
mosso il convenuto è oggi disciplinata dalla nuova normativa che regola il nuovo sistema
di responsabilità della dirigenza pubblica (o privatizzata), con la
conseguente separazione di compiti e ruoli tra vertice politico e vertice amministrativo,
e relativo, totale affidamento alla dirigenza medesima dell'attività di gestione da porre
in essere ai fini del conseguimento degli obiettivi programmati dai vertici politici, ma
soprattutto degli interessi pubblici alla cui tutela lAutorità amministrativa
stessa è preposta (cfr. D.L.vo n. 29/93 e successive modifiche e legge n. 142/1990). Il responsabile del livello gestionale per poter
realizzare al meglio l'interesse pubblico generale, oltre che operare nel rispetto del
principio di legalità, buon'amministrazione e imparzialità deve assicurare alla sua
funzione il rispetto dei criteri di efficienza, efficacia, speditezza, economicità,
pubblicità e trasparenza, criteri quest'ultimi normativizzati dall'ormai nota legge sul
procedimento n. 241 del 1990 (art. 1). Il dirigente deve, dunque, essere in grado di saper
utilizzare le risorse umane, finanziarie e strumentali nel rispetto delle regole cui è
improntata l'azione della p.a., dove certamente il momento dell'efficienza non deve essere
dissociato da quello della legalità/garanzia (criterio
quest'ultimo posto a tutela della collettività amministrata). Nella separazione dei ruoli, uno politico di
indirizzo laltro amministrativo di gestione si cerca, in
sostanza, di unire la stabilità del rapporto fondato, da una parte, su responsabilità
politica censurabile in sede elettorale e di gestione del consenso per
lelezione diretta dellorgano di vertice dellapparato amministrativo
(questo titolare alla determinazione degli obiettivi, dei programmi e alla verifica del
risultato), dallaltra parte, sulla responsabilità dirigenziale esecutrice dei
programmi ed artefice degli strumenti per il raggiungimento dei risultati censurabile nel
potere di nomina, conferma e revoca insito nella scelta fiduciaria della dirigenza. Lassetto istituzionale trova in questo
rapporto le diverse relazioni dellagire politico-amministrativo e la forma che esso
assume delimita lorientamento di un sistema normativo che riflette costantemente la
supremazia di uno dei due soggetti (o il potere politico o la burocrazia). Se quindi lo schema vede il ministro (a livello
centrale) e il sindaco (a livello locale) come cerniera di questo sistema di
unità-distinzione , lidea che se ne trae è quella della stretta continuità fra
attività politica ed attività amministrativa e dellesigenza di mantenere
questultima nellalveolo degli indirizzi politici, ma anche quella di garantire
la legalità e limparzialità dellattività amministrativa difendendola dalle
influenze della (cattiva) politica. Ora, a fronte di un potere di gestione, affidato
alla dirigenza per poter realizzare quanto prefissato dall'organo di vertice politico, si
contrappone una maggiore responsabilizzazione del personale burocratico posto all'apice
dell'organizzazione pubblica, con la conseguenza che questo, nel realizzare gli obiettivi
e, al fine di non disperdere inutilmente risorse finanziarie pubbliche (con conseguente danno all'Erario), deve perseguire
una sana gestione in grado di tradurre nella concreta realtà le direttive impartite dal
vertice politico. Ma ciò che deve poter risultare chiaro da tutto
questo discorso è che la responsabilità dirigenziale per i risultati è autonoma ed
aggiuntiva rispetto alle altre forme di responsabilità che gravano sui dipendenti
pubblici e, quindi, anche sui dirigenti. In particolare, va marcata la distinzione rispetto
alla responsabilità amministrativa. Questultima presuppone un comportamento che si
discosta dalle regole giuridiche che presiedono alla attività del dipendente. Inoltre, si
tratta di responsabilità per colpa (o per dolo). La responsabilità dirigenziale, invece,
non sorge dalla violazione di canoni normativi di comportamento ed, anzi, trascende il
comportamento personale del dipendente: essa si ricollega ai risultati complessivi
prodotti dalla organizzazione cui il dirigente è preposto ed implica, in caso di giudizio
negativo, più che una colpa del dirigente, la sua inidoneità alla funzione. Orbene e tornando alla fattispecie di causa, se il
progetto in parola, per come è stato perseguito, non appare essere stato in grado di
poter avere una concreta realizzazione, ciò che è necessario stabilire risiede
essenzialmente nel fatto se ciò è avvenuto per un comportamento contrario alle regole
giuridiche di settore quanto piuttosto in relazione ad altri fattori, ivi compresa la
casistica propria della responsabilità dirigenziale, che, peraltro, in questa sede appare
irrilevante ove non sfoci, nella sua autonomia, in elementi coincidenti con quelli propri della responsabilità amministrativa. Contesta la Procura regionale che, sulla base della
documentazione acquisita, ivi compresa quella esibita dal D., si evince una direttiva
politica che parla di un generico incarico di riorganizzazione del servizio di viabilità
invernale, non emergendo in alcun modo da tale provvedimento unautorizzazione di
spesa specifica per la mappatura termica delle strade della città, giacché la delibera
in parola approva un progetto per lacquisto di 15 autocarri 4x4 dotati di
apparecchiature ad alta tecnologia per lo sgombero neve (si veda in ogni caso la delibera
n. 94 07094/55 del 18.10.1994 depositata dal convenuto con le proprie memorie). Sottolinea ancora lOrgano requirente che
latto di indirizzo politico non può essere del tutto sostituito dal promemoria che
larch. D. ha predisposto per lassessore Corsico
(con lapposizione di un segno di assenso da parte di questultimo), perché, un
progetto tecnologicamente complesso avrebbe avuto bisogno, anche in ragione della spesa,
di una chiara direttiva politica che invece dagli atti acquisiti non vi era. Sostanzialmente, dunque, emergerebbero evidenti
profili di responsabilità amministrativa da contestare al Dirigente in parola, il quale
aveva un rapporto di impiego con l'amministrazione; sarebbe evidente la presenza di un
danno ingiusto al patrimonio dell'ente pubblico (le
somme spese non sono di alcuna utilità); emergerebbe l'elemento psicologico della
colpa grave nel comportamento dell'arch. D. per aver operato al di fuori di un chiaro atto
di indirizzo politico e con procedimenti parcellizzati diretti ad evitare atti di
competenza della G.C. e, da ultimo, sussisterebbe il nesso eziologico tra comportamento
dell'agente e la produzione del danno patrimoniale, giacché senza quelle determinazioni
di spesa poco ponderate il bilancio dell'ente locale non sarebbe stato gravato da uscite
finanziarie disutili. Tale impostazione non sembra invero poter essere
condivisa. Anche per quanto si è anzi detto, va ribadito
infatti il concetto di Amministrazione come attività globalmente rilevante diretta alla
realizzazione di compiti ed alla soddisfazione di bisogni, organizzata in strutture,
procedimenti e personale imparziali, paritari, controllabili, funzionalizzato agli
obiettivi politici programmati. Tale affermazione ingenera il convincimento che la
politica ha come finalità il condizionamento
di tale processi e, di conseguenza, la partecipazione alle definizioni operative dei
processi amministrativi privilegiando, appunto, le diverse forme ed ideologie politiche
che sono alla base di ogni ordinamento; ciò
implica che lattività amministrativa, ben lungi dallessere meramente
esecutiva di determinazioni primarie legislative svolge sempre più una funzione di
completamento e di integrazione di scelte di natura politica. In altre parole, se nel nostro ordinamento
giuridico, è la legge a dare la definizione di interesse pubblico (con una serie
articolata di criteri e parametri costituzionali) nei vari campi in cui essa opera e se
detto interesse costituisce il fine razionale dellagire amministrativo (artt.97 e 98
Cost.), spetterà allAmministrazione procedente definire come tale i canoni di
riferimento in base allimparzialità, allefficienza ed alla legalità. In dipendenza di ciò, il rapporto che si instaura
con la politica (inteso come tale quel momento di cerniera di cui
pocanzi si parlava) non può che definire le linee generali ed i collegamenti con
lagire amministrativo, nonché con i singoli momenti di attuazione.
LAmministrazione opera, pertanto, in base a canoni generali i cui limiti ed oggetto
di intervento sono stabiliti dalla legge ed allinterno di essa in base alle regole
da essa stessa stabilite (poteri di regolamentazione di fonte secondaria). Attesa quindi la necessaria portata generale
dellattività di indirizzo dei vertici dellAmministrazione, in relazione alla
fattispecie, una volta che il vertice politico ha individuato, come obiettivo, una
riorganizzazione del sistema di viabilità invernale, la c.d. mappatura termica delle
strade della città non può essere percepita come qualcosa di avulso e da sviluppare con
un ulteriore progetto da sottoporre allapprovazione dellorgano politico
- in grado di avere poi concreta realizzazione (la mappatura termica viene considerata
utile per la sicurezza della circolazione stradale), ma come un qualcosa che rientri già
nel disegno globale dellorgano politico, finalizzato alla salvaguardia
dell'interesse pubblico Il progetto di mappatura termica, invero, appare
pertinente e complementare alla fase di riorganizzazione del sistema di viabilità
invernale, in quanto avrebbe consentito di acquisire dati meteorologici necessari ad
indirizzare lintervento dei mezzi spandisale nel momento in cui si fossero venuti a
creare le condizioni meteorologiche che avrebbero potuto provocare fenomeni gelivi, al
fine di prevenirli in modo razionale con interventi qualitativi e quantitativi mirati alle
reali esigenze, risparmiando in tal modo risorse ed ottimizzando i risultati. Contesta ancora la Procura regionale che nella
fattispecie, oltre a non sussistere una precisa direttiva politica, non sarebbero state
neanche rispettate le regole che presiedono alla scelta dei contraenti con la p.a.,
emergendo, in modo chiaro, che l'avere effettuato prima l'acquisto dell'allestimento di un
veicolo (Fiat scudo vetrato ad uso stazione di
rilevamento presso la s.n.c. Barberi di Sesto Calende) con l'intenzione di coinvolgere
in seguito altri soggetti in grado di fornire i sistemi di supporto informatico per il
rilevamento del manto stradale interessato dalle gelate, nonché degli elementi
meteorologici, ha sicuramente esposto l'ente pubblico a una dispersione di fondi senza
avere alcuna garanzia in termini di realizzazione del progetto. In realtà non appare possibile affermare che
l'arch. D. abbia operato con metodologie privatistiche quale, ad esempio, la
trattativa diretta con la ditta Barberi, argomentando ciò sulla scorta del fatto che
l'individuazione di questa ditta non può neanche dirsi effettuata con trattativa privata,
in quanto quest'ultima prevede un minimo di procedimentalizzazione. In effetti,
limporto in questione autorizzerebbe anche il ricorso a procedure
informali nel campo dei contratti di fornitura. Sostenere quindi la necessità
della evidenza pubblica implica il voler disporre di un potere discrezionale della P.A.
che, ricorrendo le citate condizioni, può anche orientarsi per il non perseguire le
cennate procedure formali. Con ogni probabilità, il Dirigente in parola
avrebbe potuto avviare un'azione amministrativa in grado di garantire al meglio il Comune
di Torino poiché ciò avrebbe offerto, oltre le opportune garanzie per
lamministrazione, anche la possibilità per coloro che sono subentrati all'arch. D.,
di portare a compimento la realizzazione del progetto medesimo, ma certamente non si può
pretendere, sotto il profilo giuridico, che lo stesso presentasse un progetto completo
(allestimento automezzo e acquisizione della componentistica informatica) al competente
organo di direzione politica (non rientra nei compiti degli organi di direzione politica
lapprovazione di progetti già ricompresi nellambito degli indirizzi
gestionali dellAmministrazione, come nel caso di specie), né tantomeno
lindividuazione, attraverso le procedure dell'evidenza pubblica, di un soggetto
capace di realizzare concretamente e in modo completo la predetta mappatura termica. Peraltro, non sussistono prove in atti di quella
che sarebbe stata levoluzione delle vicenda e del progetto in questione tenuto conto
del fatto che non può escludersi, per tabulas, che la mancata realizzazione del
progetto possa essere imputata anche a fattori esterni quali le vicende giudiziarie che
hanno allontanato l'arch. D. dall'ufficio da lui diretto impedendogli, di fatto, di
portare a compimento il progetto. Pertanto e conclusivamente, se ciò che può
oggettivamente essere imputato al D. residua nel fatto che il suo preteso comportamento
imprudente avrebbe fatto sostenere al Comune spese di alcuna utilità, quanto precede
dimostra ampiamente che il convenuto ha agito nellambito di un programma approvato
dallorgano politico che gli consentiva se non gli imponeva di tutelare
linteresse pubblico individuato nel miglioramento della viabilità invernale,
attraverso procedure non sempre di particolare aderenza al miglior agire amministrativo,
configuranti un comportamento sì colposo ma che non appare manifestazione evidente di un
atteggiamento caratterizzato da profili di colpa grave. Per quanto esposto, questo Giudice ritiene il sig.
G. D. esente da responsabilità amministrativa e lo manda assolto dagli addebiti
contestatigli. Sussistono i motivi per ritenere compensate le
spese di giustizia. P.Q.M. La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione Piemonte, definitivamente pronunciando, assolve il sig. G. D. dagli addebiti contestatigli. Le
spese di giustizia sono da ritenere compensate
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 16 febbraio 2000. Depositata in Segreteria il 13 aprile 2000 Il Direttore della Segreteria omissis
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