Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la regione Lombardia – 31 luglio 2001 -  1151\01\R  - Presidente Giampaolino Est. Venturini

 

Correttamente, nel giudizio di responsabilità amministrativa,  si radica la competenza territoriale utilizzando come criterio di collegamento il luogo della verificazione dell’evento dannoso, principio di chiusura di possibili contrasti interpretativi ( ex art. 1, comma 2 DL 15 novembre 1993, conv. in legge n. 19/94) -  La nullità della notifica della citazione per mancato rispetto della prescrizione di consegna “a mani proprie” a militare in attività di servizio è sanata dalla costituzione in giudizio, per idoneo raggiungimento dello scopo –  Si applica la normativa in tema di sospensione feriale dei termini in relazione al lasso di tempo che deve intercorrere fra  l’emissione dell’invito a dedurre e l’atto di citazione - Non ha valore la tesi della decorrenza dell’atto improntata sull’individuazione del “ dies a quo” prescrizionale  nel momento dell’emissione dell’ordinanza di misura di cautela con privazione della libertà personale, o nel momento della sospensione dall’impiego, poiché in tali circostanze non si ha una conoscenza della vicenda tale da poter cogliere appieno i contorni di una fattispecie di responsabilità amministrativa. Il principio viene implicitamente asseverato dal legislatore, quando, all’art. 129 delle dipsosizioni di attuazione del c.p.p., dispone la comunicazione del fatto penalisticamente rilevante al procuratore amministrativo-contabile solo al momento della richiesta di rinvio a giudizio -  In caso di condanna ad esito patteggiato le dichiarazioni del procedimento penale, seppur rese in altra sede giudiziaria, ma con le garanzie della difesa, qualora si riferiscano a fatti di  rilievo nel giudizio di responsabilità amministrativa, non vi è alcun ostacolo a che assumano concreta valenza accertativa.  Non è di ostacolo, in particolare, il richiamo ai principi del "giusto processo" di cui alla recente modifica dell'art. 111 della Costituzione, dappoichè detti principi sono  pienamente rispettati, non potendosi  invocare quei dettami di cui al III e IV comma del prefato articolo che richiamano dinamiche peculiari al procedimento penale, procedimento, tra l'altro, ivi espressamente richiamato – Il danno patrimoniale, pur avendo, nei suoi profili consequenziali, carattere patrimoniale, è direttamente correlato alla diretta lesione del capitale bene collettivo dell’imparzialità e del buon andamento della Pubblica Amministrazione( art. 97 Cost.)  e, in tal senso, mina gli aspetti costitutivi ed “esistenziali” della medesima.

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

La Corte dei conti

Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia

 

composta dai seguenti magistrati:

dott. Salvatore GRECO                      Presidente f.f.-

dott. Luisa      MOTOLESE               Consigliere

dott. Leonardo VENTURINI            I  Referendario rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

. nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 762 del registro di segreteria ad istanza della Procura regionale nei confronti dei signori:

G. D. M., nato a S. Croce del Sannio (BN) il 25 maggio 1933, rappresentato e difeso dall’Avv. Federico Cipolla ed elettivamente domiciliato in Milano, Largo Augusto n.8, presso lo studio dell’Avv.Paolo Nicolini,

F. S., nato a Trinitapoli (FG) il 19 settembre 1936, rappresentato e difeso dall’Avv. Luigi Paccione ed elettivamente domiciliato in Milano, via Dogana n.3, presso lo studio dell’Avv. Luciano Quarta,

 G. G, nato a Roma il 13 aprile 1952 ed ivi  residente in via G. Giacosa n.26/A, difeso dall'avv.to Pomarici

A. P., nato a Roma il 10 luglio 1955, rappresentato e difeso dall’Avv. Ignazio Serra ed elettivamente domiciliato unitamente al difensore in Milano, via Larga n.8, presso lo studio dell’Avv.F. Rosica.

Visto l’atto introduttivo del giudizio depositato il 9 novembre 2000 ed iscritto al n.762/R del registro di Segreteria della Sezione;

Visti gli altri atti e documenti della causa;

Uditi, nella udienza pubblica del 5 aprile 2001, con l’assistenza del segretario sig. Elena Garavaglia, il I ref.  Relatore dott. Leonardo Venturini,  gli Avv.ti Cipolla, Serra, Pomarici e Paccione difensori dei convenuti, nonchè il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Ugo Montella.

Ritenuto in

FATTO

         Con atto di citazione depositato il 9 novembre 2000 la Procura regionale della Corte dei conti per la Lombardia conveniva in giudizio innanzi a questa Sezione regionale, previa rituale emissione di inviti a dedurre, il Gen. G. D. M.,  il Col. F. S., il cap. A. P., il cap. G. G, ufficiali delle Forze Armate, per sentirli condannare al pagamento, in via solidale, in favore del Ministero della Difesa della somma di lire 42 milioni, oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio, per il danno erariale dolosamente cagionato in conseguenza di illecite contribuzioni per un valore di 14 milioni ad essi corrisposte in occasione del collaudo terminato con verbale n. 38 del 4 maggio 1995  relativo al contratto n. 44500 del 17.06.1994 del valore di 1.072.800.000, stipulato dal Ministero della Difesa con la ditta BO.MI.SA., per l’acquisto di 223.800 cinture di tessuto con fibbia e piastra al prezzo di £.4.800 ciascuna.

         Traendo fondamentali elementi ricostruttivi dalle indagini penali che hanno portato alla richiesta di rinvio a giudizio da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano per corruzione continuata nei confronti di tutti i convenuti, in data 20 maggio 1996,   nei confronti di tre dei quali ( D. M., S. e G), è stata dichiarata dal GIP di Milano condanna a seguito di patteggiamento della pena, ai sensi dell’art.444 c.p.p.,  pena nella  forma della reclusione con la sospensione condizionale,  segnala l'Organo remittente che i predetti ufficiali hanno commesso l’illecito operando quali membri della commissione di collaudo o periti collaudatori, in relazione alle funzioni del  Centro Raccolta e Smistamento Militare di Milano (CERACOMILES), organo dipendente dalla Direzione Generale di Commissariato del Ministero della Difesa ed incaricato del collaudo delle merci fornite dalle ditte vincitrici delle gare; segnatamente, il D. M. quale presidente della commisione di collaudo, il  Col S. , agendo in veste di membro della Commissione stessa, e direttore del CERACOMILES, il Cap.P., quale membro  del suddetto Centro, il Cap G quale perito collaudatore.

 Sempre la Procura regionale - al fine di fornire un quadro esplicativo che permetta di meglio valutare, nella sua dinamica, la vicenda che si ipotizza connotata da illiceità -   rileva che presso i Centri Raccolta, Collaudo e Smistamento ( il sopramenzionato CERACOMILES) incaricati di vigilare sulla corretta esecuzione delle forniture operano Commissioni di collaudo di prima istanza, composte da un presidente esterno designato dalla Direzione di Commissariato, dal direttore del Centro e dal consegnatario, con il compito di eseguire, anche mediante ispezioni nelle sedi delle ditte fornitrici,  uno o più collaudi sulle merci oggetto di fornitura, e precisa testualmente nell’atto di citazione che "dette commissioni generalmente si adeguano alle proposte del perito collaudatore", anch’egli ufficiale del ruolo commissariato, membro del Centro, il quale, una volta eseguite le verifiche tecniche di corrispondenza del bene ai requisiti di capitolato, avvalendosi di laboratori specializzati convenzionati, rassegna un rapporto con proposta di accettazione o di rifiuto della partita; nell'eventualità del rifiuto viene investita la competenza  della commissione di appello con sede in Roma.

         Forniti i tratti del quadro mansionale in ragione e nell'ambito del quale  la condotta dei convenuti avrebbe trovato svolgimento, la Procura regionale sostiene - sulla base delle indagini di polizia giudiziaria, delle dichiarazioni confessorie rese dai convenuti innanzi l’Autorità giurisdizionale ordinaria e delle sentenze ad esito del patteggiamento, del GIP presso il Tribunale di Milano, prima menzionate le quali, si afferma, sono liberamente valutabili dal giudice amministrativo-contabile - che nell'ambito del CERACOMILES di Milano, si era instaurato un «sistema» illecito ed usuale di rapporti tra imprenditori, aggiudicatari delle commesse, e membri delle commissioni decentrate di collaudo, secondo il quale i primi illlecitamente «versavano» una somma, rapportata all’1% del valore della commessa, per essere divisa in parte tra il perito collaudatore, alcuni membri della Commissione di collaudo ed altro soggetto, che, pur non facendo parte della Commissione, era comunque membro del Centro; una parte della somma veniva accantonata per alimentare un fondo comune al quale avevano accesso i vari membri del Centro Raccolta per spese di rappresentanza.

         Nell’atto di citazione vengono in particolare riportati, quali elementi confermativi del quadro probatorio, alcuni passi delle dichiarazioni ammissive rese dal S., il G e il P.  il 20,  ed il 14 ( sia il G che il P.) ottobre 1995   negli interrogatori svoltisi innanzi al competente Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano.     

L’Organo requirente ravvisa nell’accettazione da parte dei convenuti di somme illecite - accettazione integrante il reato di corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio secondo la qualificazione giuridica attribuita in sede penale - una grave violazione degli speciali doveri di fedeltà e di rettitudine, che trovano fondamento, anche senza voler tener conto della valenza dell'impegno contratto con il solenne  giuramento prestato al momento dell'ingresso nelle Forze Armate, nell’art. 98, comma 1, della Costituzione e nei principi di buona amministrazione di cui all'art. 97 della medesima Carta Costituzionale, violazione che assumerebbe nella specie carattere di eccezionale gravità in relazione al grado ricoperto dai convenuti, essendo l’ufficiale tenuto a comportamenti irreprensibili tali da  fungere da esempio per il personale  sottoposto.

         Dalla descritta condotta illecita,  prospettata come dolosa in quanto posta in essere con la coscienza e volontà di violare, oltre alla norma penale, i doveri di servizio, l’Organo requirente fa derivare danno all’Erario sotto un duplice profilo.

         In primo luogo viene ritenuto configurabile un danno patrimoniale diretto, quantificato nel valore almeno pari a quello delle tangenti pagate, nell’assunto deduttivo che, secondo i canoni dell'agire economico e dell'«id quod plerumque accidit», l’imprenditore riesce al trarre dall’illecita dazione, un vantaggio, quanto meno, pari all’importo delle tangenti pagate.

         Quanto alla dimostrazione di detto danno la Procura regionale sostiene che sussistono nella fattispecie tutti gli elementi per fondarne la prova in via presuntiva, ai sensi degli artt. 2727-2729 c.c., muovendo da affermazioni della Corte di Cassazione e della stessa Corte dei conti, secondo le quali la somma illecitamente data rappresenta certamente per l’imprenditore un elemento del costo che si presume egli tenda a trasferire a carico dell’Amministrazione attraverso una minore qualità delle merci fornite o un maggior prezzo delle stesse.

         Il meccanismo  causale fra dazione illecita e verificazione del danno, secondo l’ipotesi accusatoria, troverebbe la propria conferma in  presunzioni gravi precise e concordanti basate sulle seguenti circostanze note:

1) il ruolo rivestito dai convenuti nella procedura di collaudo con conseguente possibilità di influire sul suo esito;

2) il fatto che gli stessi abbiano accettato somme offerte da privati imprenditori interessati al superamento favorevole della fase di collaudo per commettere atti contrari ai doveri di ufficio;

3) la circostanza che la «dazione» di tangenti era divenuta ormai «sistema» e normale modo di rapportarsi tra le parti tanto da essere standardizzata su una percentuale fissa (1%);

4) il puntuale superamento del collaudo in prima istanza.

         Argomenta l’Organo requirente che le ditte, essendo a conoscenza ancora prima dell’aggiudicazione della fornitura del fatto  che, nel caso in cui avessero vinto la gara, avrebbero dovuto pagare l’1% a titolo di tangente, erano di conseguenza indotte a recuperare tale costo o nella fase di predisposizione delle offerte oppure in quella di esecuzione del contratto grazie ad una minore qualità dei beni, ben sapendo che la discordanza rispetto al capitolato non sarebbe stata rilevata, in quanto soggetti incaricati di effettuare i controlli erano i destinatari della illecita contribuzione.

         Ritenendo impossibile la determinazione dell'entità del danno con perizia estimativa sul prezzo e sulla qualità delle merci, e traendo ragione logica dalla conoscenza diffusa del sistema delle tangenti da parte delle ditte, con conseguente, si assume, generalizzata inclusione di tale costo nell’offerta in sede di gara ed il tempo trascorso, il rappresentante del P.M. ha ritenuto di determinare l’importo di tale voce di danno nella somma di lire 14 milioni  corrispondente a poco meno dell’1% del valore della fornitura.

         Quanto alla seconda voce di danno questa trova fondamento, secondo la prospettazione della Procura regionale, nel collegamento normativo dell’art. 2043 c.c. con le disposizioni costituzionali degli artt. 2. 42, 53 e soprattutto  97, e consisterebbe nel danno patrimoniale indiretto conseguente alla perdita di prestigio e al grave detrimento dell’immagine e della personalità pubblica dello Stato-Amministrazione, danno determinabile in via equitativa nella somma di lire 28 milioni, corrispondente al doppio della tangente, tenuto conto, in base ai criteri elaborati dalla giurisprudenza, del valore del bene leso identificantesi nell’immagine dell’Amministrazione della Difesa, organismo esponenziale dei valori di fedeltà  e di dedizione alla Patria, della ripetitività dell’illecito, del ruolo rivestito dai responsabili, del clamore dato alla vicenda dagli organi di stampa e dal costo per il ripristino dell’immagine danneggiata, avendo il Ministero della Difesa a seguito dei noti fatti criminosi sostenuto spese di pubblicità e di promozione delle tre Armi per circa lire 2.830.000.000 nel 1997, lire 3.120.000.000 nel 1998 e lire 3.530.000.000 nel 1999.

Il Col. S., assistito dall’Avv. Luigi Paccione,  eccepisce l’assoluta infondatezza della domanda attorea, in quanto il fatto dedotto è privo di elementi precisi, se non vaghe e generiche presunzioni, circa i meccanismi di dazione e distribuzione  della somma di denaro per il collaudo in esame, negando lo stesso, inoltre, di avere mai percepito o dichiarato di aver percepito alcuna benchè minima somma di denaro per la fornitura in questione e di avere con il proprio contegno incrinato il prestigio dello Stato.

         Osserva il convenuto che l’organo requirente, in assenza totale di prove sul fatto specifico  della dazione di denaro, avrebbe delineato un sistema di corruttela privo, nei profili probatori, di elementi certi e specifici, sui quali avrebbe dovuto invece fondare l’azione di responsabilità fornendone puntuale indicazione e  senza incorrere nella violazione del diritto di difesa. Obietta che nessuna indagine istruttoria autonoma è stata compiuta sui fatti oggetto di contestazione, la cui prova non può essere rinvenuta nella sentenza penale da lui patteggiata per una scelta processuale correlata alle straordinarie inquietudini emerse in seno al nucleo familiare travolto dall’onta di un processo penale e non implicante ammissione di colpevolezza.

         Oppone alla contestazione dell’addebito la sopra asserita mancanza di prova della dazione di denaro e conseguentemente del danno erariale da tangente e conclude chiedendo l’assoluzione ed, in via gradata, l’applicazione del potere riduttivo.

Il Gen.le D. M., costituitosi in giudizio con memoria depositata il 4 gennaio 2001, assistito dall’Avv. Federico Cipolla, contesta in primo luogo la sussistenza di precisione e rigore nella definizione dell'illecito imputato al proprio assistito, poiché le risultanze penali su cui, in larga parte, la Procura fonda la prova della percezione di tangenti non sarebbero, mutuate nel presente procedimento di responsabilità amministrativa, che generiche e non univoche: circa la domanda risarcitoria relativa al danno cd. "diretto", ovvero il collaudo di beni in realtà non conformi, secondo le asserzioni del Requirente, a prescrizioni contrattuali, si eccepisce  che la pretesa sussistenza di una condotta illecita dei componenti della commissione di collaudo nell’accettare beni privi delle richieste qualità in cambio del percepimento del compenso,  implicherebbe un accordo criminoso molto più diffuso e capillare di quello dimostrato dalla Procura, coinvolgendo, fra gli altri, i responsabili dei laboratori convenzionati, nell’assunto che a fronte di esiti eventualmente negativi delle verifiche tecniche di tali soggetti esterni  all’amministrazione, nulla avrebbero potuto fare i collaudatori  per giungere alla accettazione della partita.

         Sempre sul piano dell'impianto probatorio di cui in citazione, la difesa del convenuto ne contesta la consistenza, eccependo, con richiami a pronunce giurisdizionali,  la inefficacia nel presente giudizio, ai sensi dell’art. 445 c.p.p., delle sentenza penale di condanna  emessa nelle forme del «patteggiamento», potendo il giudice contabile valutare, nel suo prudente apprezzamento, non la sentenza, ma solamente gli atti acquisiti al processo penale e rilevando la inidoneità della sentenza medesima a valere come dato indiziario in quanto essa fa riferimento a collaudi di prodotti forniti da varie ditte, nulla precisando in ordine a quale specifica fornitura la pena è stata applicata.

Il convenuto nega poi che la sua spontanea dichiarazione del 17 ottobre 1995 sia confessoria con riferimento al presente giudizio, in quanto non reca alcun riferimento alla fornitura di cui è qui questione, eseguita dalla ditta Bo.Mi.Sa.

         La fattispecie in esame, quindi, non legittimerebbe alcuna pretesa risarcitoria, sia per l’inesistenza dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, in quanto nel ricevere le somme dal direttore del Centro il D. M. ignorava le ditte che le avevano versato e le ragioni del versamento ed era intimamente convinto di percepire spontanee dazioni di denaro da parte di soggetti legati da rapporti contrattuali con l’Amministrazione, sia per l’insussistenza del danno materiale, attesa l’acquisizione di beni perfettamente corrispondenti alle caratteristiche volute e l’assenza di indagini istruttorie per rintracciare i beni onde accertarne gli eventuali difetti.

         Il convenuto oppone la mancata dimostrazione dei presupposti oggettivi su cui fondare una presunzione di danno ai sensi dell’art. 2727 c.c., sostenendo che nella vicenda la Procura regionale vorrebbe risalire ad un fatto ignoto da fatti pure essi ignoti.

         In relazione al «danno morale», il difensore del convenuto, ricorda con richiamo all’art. 2059 c.c. che il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge ovvero nel caso in cui discenda da reato, aggiungendo che nella specie manca la prova di un reato ascrivibile al proprio assistito relativamente alle procedure di collaudo oggetto di causa; obietta che la Procura regionale non ha fornito alcuna concreta prova della effettiva lesione della reputazione e dell’estimazione della P.A. in conseguenza dell’ipotizzata condotta delittuosa, osservando che la rassegna stampa versata in atti  non fa il minimo accenno alla persona nè alla fornitura Bo.Mi.Sa, mentre sarebbe del tutto irrilevante ai fini della dimostrazione della sussistenza e della entità del nocumento all’immagine della FF.AA. la spesa sostenuta per le politiche promozionali, essendo tale spesa rimasta costante dal 1994 al 1999, con un unico scostamento in aumento per l’anno 1995, il cui dato non può dipendere dalla condotta ascritta al convenuto in quanto successiva alla quantificazione della previsione di bilancio, mentre paradossalmente è diminuita la parte di essa riferibile all’Arma di appartenenza del Gen. D. M.. Circa la presunzione proposta quale prova del danno diretto, e l’asserita impossibilità di verificare attraverso specifici accertamenti le imperfezioni delle forniture, il difensore del convenuto afferma di aver lui stesso potuto rintracciare, nei magazzini militari, parte della merce collaudata, in detti magazzini ancora giacente, con la conseguenza della inidoneità della costruzione probatoria della Procura.

         Il convenuto conclude chiedendo in via principale l’assoluzione ed in via subordinata la dichiarazione di improcedibilità della domanda, osservando che la citazione è stata depositata il 9 novembre 2000, ovvero dopo la scadenza del termine di 120 giorni fissato dall’art.5, comma 1, del D.L. 453/93 nel testo novellato dall’art.1 del D.L. 543/96, termine non soggetto a sospensione feriale in quanto termine non processuale..

         Nella propria memoria di costituzione il cap. P., costituitosi in giudizio con il patrocinio dell’Avv. Ignazio Serra, osserva anzitutto che la distribuzione di denaro agli ufficiali, lungi dall’essere generalizzata, «regolare» e standardizzata nel quantum, come indicato nell’atto di citazione, costituiva fatto episodico, essendosi trattato di regalie, assolutamente volontarie e casuali, in un limitato numero di casi rispetto alle centinaia di contratti di fornitura, destinate a rifondere simbolicamente le spese ed il lavoro straordinario nell’intento di sveltire l’espletamento di più collaudi, cosicché si verificava che una stessa ditta pagasse negli stessi periodi per un contratto e non per gli altri.

         La difesa del cap. P. ha escluso la possibilità che le dazioni potessero favorire la fornitura di prodotti scadenti, essendo la merce sottoposta a controlli presso laboratori convenzionati che ne verificavano la qualità, mentre il prezzo non veniva fissato dalla ditta o dai periti o dalla commissione di collaudo, ma dalla Direzione Generale, ed ha confutato l’esistenza del danno, non essendo stato provato nulla, neppure in via presuntiva, ex art. 2729 c.c. Sostiene che, diversamente opinando, si giungerebbe ad una sostanziale inversione dell'onere della prova, chiedendosi perciò al convenuto una « probatio diabolica» della verità, che andrebbe invece desunta  dalla relazione di inchiesta ministeriale sulla questione; contesta, per quanto concerne il danno all’immagine, il richiamo a decisioni su casi riguardanti danni patrimoniali rilevantissimi non paragonabili al caso in esame, come quello conseguente al dirottamento dei servizi dal pubblico al privato ovvero alle spese di «pubblicità e promozione» da sempre sostenute dal Ministero, ma non per recuperare il prestigio leso.

         Richiamandosi alle considerazioni espresse nella relazione ministeriale d’inchiesta, il difensore del cap. P. sostiene che l'eventualità della dazione di non elevate somme, non rapportabili alla pretesa tangente dell’1% che avrebbe portato, se fosse vero,  ad un incasso di un miliardo su un totale di forniture di cento miliardi in un anno e mezzo, non rappresentano invece altro che il ristoro per quelle spese minute che l’Amministrazione della Difesa, omissiva nell’assegnare i fondi di missione e di straordinario,  ha imposto al convenuto, per qualche verso necessitando, così, questo suo comportamento. Si contesta l’affermazione della Procura circa il costo del materiale collaudato, che non ammonterebbe a £.1.072.800.000, ma a £. 732.945.000; nella specifica fornitura, inoltre, le prove addotte non darebbero conto dell’ effettiva dazione della “tangente”; in sede penale, poi, al P. non sarebbe stato contestato l’episodio in questione, né, in generale, questi ha patteggiato la pena.

         Infine, il convenuto eccepisce l’incompetenza territoriale della Sezione regionale della Lombardia nell’assunto che il preteso danno erariale non si sia concretizzato  a Milano, dove nessuna Forza Armata di Commissariato ha Direzioni e dove il CERACOMILES, cui sono affidati i collaudi, agisce quale organo direttamente dipendente dalla Direzione Generale di Commissariato del Ministero della Difesa, bensì a Roma presso tale Direzione Generale, che gestisce i contratti per forniture centralizzate ed emette i relativi mandati di pagamento, donde la competenza territoriale della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Lazio.

Nell’odierna pubblica udienza, si è costituito in giudizio con l’assistenza dell’Avv. Guido Pomarici il convenuto G G.. Il P.M., intervenuto per primo secondo una prassi da tempo seguita dalla Sezione, ha ribadito le argomentazioni poste a fondamento dell’azione risarcitoria, confutando le eccezioni di incompetenza, di improcedibilità dell’azione di responsabilità per tardiva emissione dell’atto di citazione,  di prescrizione dell’azione stessa e quelle sollevate in udienza, e concludendo con la condanna di tutti i convenuti, dichiarando di non opporsi ad un limitato esercizio del potere riduttivo nei confronti di G per il comportamento tenuto nel corso dell’istruttoria.

I difensori dei convenuti, poi, hanno puntualizzato ed integrato  le proprie tesi difensive:

Il S., con il patrocinio dell’avv.to Paccione, ha effettuato una distinzione fra il quadro di illiceità proposto dalla Procura, che prospetta un’ipotesi di danno ambientale, ed il caso sottoposto a giudizio, che deve invece essere delineato, nella sua supposta illiceità, nitidamente nei suoi tratti fondamentali.  Nel contestare la presunta ammissione di reponsabilità del proprio assistito, l’avv.to Paccione ha depositato in udienza atto stenografato dell’interrogatorio del 16 e 20 ottobre 1995,  motivando il consenso alla pena patteggiata con gravi esigenze familiari. Quindi, in sintesi:

viene contestata la necessità e la fondatezza del procedimento presuntivo con riferimento al cd. “danno diretto”;

si eccepisce l’avvenuta prescrizione, con specifiche argomentazioni, sottolineando che la scoperta del fatto, “dies a quo” da cui decorre la prescrizione nell’ipotesi che qui ne occupa, non deve farsi risalire al momento della richiesta di decreto di rinvio a giudizio, ma della conoscenza del fatto stesso da parte dell’Amministrazione, ovvero quando la stessa ha provveduto a comminare al militare in questione la sospensione cautelare dal servizio, in data 16.10.1995, a seguito di, altro evento che creerebbe la richiesta conoscibilità, sotoposizione a custodia cautelare del convenuto.

L’avv.to Serra, per P., ha rinnovato l’eccezione di incompetenza territoriale, sopra meglio descritta, ha contestato l’asserità serialità degli atti di corruzione, e la voluta superficialità dei collaudi. Non leso sarebbe poi, per le modalità della vicenda,  il bene dell’immagine delle Forze Armate, dovendosi ravvisare il danno in questione in ben altre ipotesi di gravità e risonanza.  Per il convenuto G l’Avv. Pomarici ha eccepito l’incompetenza territoriale e la irregolarità della notifica dell’atto di citazione effettuata non in mani proprie, ha evidenziato l’atteggiamento pre e post-processuale di ravvedimento del suo assistito al fine della riduzione dell’addebito, ha sostenuto il carattere di mera liberalità delle dazioni di denaro mai richieste ai fornitori, ha opposto la mancanza di danno pur ammettendo la consuetudine da lui non ingenerata di regalie di circa l’1% .

 Il  Pubblico Ministero ha infine ancora ribadito la validità nel merito  della pretesa dell’Ufficio di Procura,   solida nel supporto probatorio, nell’ambito del quale piena valenza deve essere conferita alle prove testimoniali rese nel procedimento penale..  Ha sottolineato l’inconferenza dell’inchiesta ministeriale sul punto, ribadendo l’impossibilità oggettiva di verifiche merceologiche.

Ritenuto in

 

DIRITTO

Deve essere esaminata, in ossequio ad un canone di priorità logico-giuridica, l'eccezione di incompetenza territoriale, sollevata, sia in memoria di costituzione, sia in pubblica udienza, dal difensore del convenuto P.: questa si sostanzia nel rilevare che le fattispecie contrattuali alle quali si ricollega l'azione della Procura hanno ad oggetto forniture asseritamente gestite con modalità centralizzate ed adempimenti correlati attuati tramite mandati di pagamento emessi a Roma 

L'eccezione è destituita di fondamento.

La normativa di riferimento, contenuta nell'art. 1 comma 2 del D.L. 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, nella legge n. 19 del 1994, estende a tutte le sezioni regionali della Corte dei conti i principi applicativi già previsti, per la Sezione giurisdizionale per la regione Sardegna, dall'art. 2, lett. B), della legge 8 ottobre 1985, n. 658; detto quadro normativo, per quanto attiene alla fattispecie che qui ne occupa,  delinea il criterio di collegamento con la sezione regionale della Corte dei conti competente per   nell'ipotesi di a) rapporto di impiego o di servizio con Organi od uffici dello Stato o enti pubblici aventi sede ed uffici nella regione unitamente a, b.1) luogo dell'attività di gestione dei beni pubblici o, disgiuntamente, b.2) luogo in cui si è verificato il fatto dannoso.

I convenuti sono dipendenti dell'Amministrazione della Difesa ed hanno compiuto i fatti dai quali discende l'ipotesi di responsabilità amministrativa loro addebitata in qualità di membri di commissione di collaudo di prima istanza, svolgendo le proprie mansioni nel territorio della regione Lombardia;   non è poi determinante - in tal modo si confuta stessa tesi di difensiva che eccepisce inoltre la circostanza della sede in Roma degli organismi di collaudo del Ministero della Difesa, in quanto uffici della competente Direzione Generale - poiché la disposizione prima richiamata richiede, per quanto attiene l'attività dell'organizzazione amministrativa statale, il rapporto di dipendenza o di servizio con questa, lasciando all'altro criterio proposto in via alternativa - gestione dei beni o luogo dell'evento dannoso - il ruolo di elemento l'ulteriore tratto specificante la competenza.  E, nel caso di specie, l'evento dannoso, da individuarsi  nell'ipotizzata  irregolarità del collaudo, non rilevando il profilo  dell'adempimento dell'obbligazione contrattuale, si è verificato in  Lombardia. Il criterio del "locus commissi damni", come questa Sezione ha già avuto modo di  rilevare ( n. 1316 del 18.10.2000)  funge poi da vero e proprio momento di chiusura e di soluzione di ogni aporia interpretativa. momento di chiusura e di soluzione di ogni aporia interpretativa.     

2. La sequenza che il Collegio deve seguire secondo ortodossia logico-giuridica rende necessario ora affrontare l'eccezione sollevata  dalla difesa di circa la nullità della notifica dell'atto di citazione per mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 146 c.p.c., che impone l'effettuazione dell'atto, nel caso di militari in attività  di servizio,  con la modalità " a mani proprie".  Rende priva di pregio l'esposta eccezione  il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, secondo il quale il vizio in questione è configurabile come nullità sanabile per il raggiungimento dello scopo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 156 e 160 del c.p.c., scopo realizzatosi, con effetto "ex tunc" con la costituzione in giudizio del destinatario dell'atto (cfr., ex plurimis, Cass. Civ. 92\10259). Peraltro, " a fortiori" va ancora ricordato  che realizza le concrete finalità ordinamentali e emenda l'inosservanza delle formalità e delle disposizioni di legge, tra cui quelle concernenti la persona alla quale può essere consegnata copia dell'atto,  la notificazione avvenuta mediante rilascio di copia nel luogo e a persona che possano avere un qualche riferimento con il vero destinatario del medesimo atto di notifica  ( Cass. Civ. 95/5788).

     3. Non recepibile è altresì l'eccezione, sollevata dall'avv.to Paccione, relativa alla discordanza  fra il contenuto dell'invito a fornire deduzioni e l'atto di citazione: detta discrepanza, risultando tale solo in termini quantitativi, di dettaglio nell'evidenziazione e descrizione della vicenda addebitata non inficia (  si veda, per questa Sezione, con i richiami giurisprudenziali ivi riportati, decisione n. 436\98) il doveroso nesso sequenziale fra i due atti in questione, il quale, però non può essere esaminato tramite  la rigorosa categoria  processuale dell'"emendatio libelli" avendo uno dei due atti solo natura preprocessuale.

4.  La questione dell'improcedibilità della domanda per tardiva, rispetto all'invito a dedurre, emissione dell'atto di citazione, seppur fondantesi su valutazioni non prive di pregio non è parimenti acccoglibile. Il punto centrale dell'eccezione verte sull'applicabilità, nel lasso di tempo  che, fra i due atti, non può essere superato, del periodo di sospensione feriale di cui all'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742. Premettendo che per emissione si deve intendere il tempo del deposito nella segreteria della Sezione dell'atto di citazione, momento in cui detto atto concreta la "vocatio iudicis" e fuoriesce dalla disponibilità dell'Organo di Procura, deve dirsi che, è oramai orientamento consolidato di questa Sezione ( ex multis, n. 1243 del 2 novembre 1999), anche sulla scorta di decisione della Consulta, che ha affermato doversi riferire la previsione della sospensione "de qua" anche alle scansioni preprocessuali connesse con l'instaurarsi di un giudizio, ritenere applicabile la sospensione feriale nell'ipotesi di cui si discute: non senza rilevare, però, l'acuta osservazione dell'avv.to Cipolla, che ha indotto questo Giudice ad un delicato momento di riflessione, prima di giungere a rinnovare l'orientamento di cui sopra, secondo la quale, il momento dell'emissione dell'atto di citazione, a differenza del periodo preprocessuale che precede la proposizione di un ricorso avanti ai Tribunali Amministrativi, è nella disponibilità della parte.

5. Va poi, esaminata l’eccezione di prescrizione sollevata unanimemente dalle parti in difesa; sotto un primo profilo,  argomenta l’avvenuto decorso del relativo termine individuando il “dies a quo” nel momento conclusivo della procedura di collaudo: la stessa, ad avviso del Collegio, non è  accoglibile, per due ragioni, ognuna di per sé sufficiente a sostenere l’argomentazione Com’è noto, a mente dell’art. 1, comma 2 della legge n 20 del 1994, la prescrizione decorre, in caso di doloso occultamento, dal momento della scoperta. L’usuale tipologia dei fatti che comportano detto doloso occultamento è, per sua natura, quella delle fattispecie che, in sede penale,  configura un reato, poichè, nella perpetrazione dello stesso, il comportamento clandestino e la sottrazione alla vigilanza degli organi deputati a denunciare i fatti dannosi alla Procura della Corte dei Conti è usuale. Orbene, l’ipotesi portata all’esame di questa Sezione, è inerente ad una vicenda configurabile, così come delineata dall’Ufficio requirente, rifacendosi agli atti penali, come reato, con modalità specifiche di verificazione tali da configurare il doloso occultamento: la Sezione ritiene infatti che le risultanze  di causa abbiano esaustivamente  provato, come dappresso si darà meglio conto, che i convenuti siano stati parte, in occasione del collaudo in parola, di un accordo corruttivo, ancorchè definito per linee generali e per una serie di atti di ufficio, per sua intrinseca natura occulto, con la conseguenza dell’inizio del termine prescrizionale a partire dal momento in cui il Pubblico Ministero ha iniziato l’azione penale, ovvero – secondo quanto è possibile evincere dagli atti fascicolati – il 20 maggio 1996 , periodo in cui, secondo l’allegazione probatoria al vaglio di questo Giudice, il procedimento penale ha terminato la fase di indagini preliminari con la richiesta del rinvio a giudizio. Peraltro,  non ha valore la tesi della decorrenza dell’atto improntata sull’individuazione del “ dies a quo” prescrizionale  nel momento dell’emissione dell’ordinanza di misura di cautela con privazione della libertà personale, o nel momento della sospensione dall’impiego, poiché in tali circostanze non si ha una conoscenza della vicenda tale da poter cogliere appieno i contorni di una fattispecie di responsabilità amministrativa. Il principio viene implicitamente asseverato dal legislatore, quando, all’art. 129 delle dipsosizioni di attuazione del c.p.p., dispone la comunicazione del fatto penalisticamente rilevante al procuratore amministrativo-contabile solo al momento della richiesta di rinvio a giudizio.

6. Esauriti gli aspetti preliminari di rito, si deve valutare - seguendo, in linea argomentativa,  i tratti strutturali dell'illecito amministrativo contabile -  la sussistenza dell'elemento della  colpevolezza in capo ai convenuti. E' convinzione del collegio della presenza, nell’atto di collaudo  di cui qui si discute, di un comportamento corruttivo. Depongono in tal senso le ammissioni dei convenuti, di cui dappresso si darà conto.  E, le dichiarazioni in parola, seppur rese nell'ambito di altro procedimento giudiziario, ma con le garanzie della difesa, si riferiscono a fatti di centrale rilievo nel presente giudizio, nel quale non vi è alcun ostacolo a che assumano concreta valenza accertativa.  Non è di ostacolo, in particolare, il richiamo ai principi del "giusto processo" di cui alla recente modifica dell'art. 111 della Costituzione, dappoichè detti principi sono qui pienamente rispettati, non potendosi poi invocare quei dettami di cui al III e IV comma del prefato articolo che richiamano dinamiche peculiari al procedimento penale, procedimento, tra l'altro, ivi espressamente richiamato. Va poi osservato che il S.  il G ed il D. M. sono stati condannati, in sede penale con sentenza ad esito patteggiato Circa l’incidenza di detta tipologia di sentenza,  ed il valore che la stessa può conferire agli atti penali in sede amministrativo- contabile, è questione su cui vale la pena soffermarsi più diffusamente, al fine di fornire altri momenti esplicativi di quanto sopra affermato.

La sentenza di patteggiamento  è inidonea, di per sé, a fare stato (art. 445 c.p.p.) in altri giudizi.

 Ma questa, e il procedimento di cui costituisce l’esito, richiede una lettura più esaustiva; le argomentazioni che si vanno esponendo appaiono necessitate proprio dalla incerta definizione dei tratti strutturali dell'istituto insita nello stesso dettato normativo che, si ricorda, al citato art.445 c.p.p. "equipara" la  sentenza su accordo tra le parti ad una sentenza di condanna.

E' ben vero - ed è fatto noto e puntualmente ribadito nella pratica processuale - che la Corte di Cassazione puntualmente ammonisce affinchè il termine equiparazione non  conferisca alla sentenza patteggiata l'identico valore accertativo della sentenza resa in dibattimento, affermando che la prima non evidenzia in maniera completa il fatto- reato e prescinde da un effettivo giudizio di colpevolezza e dall'affermazione di responsabilità dell'imputato ( cfr. Cass. Sez. Un 22.5.1999, 27.5. 1998, 25.3.1998 e, per sottolineare la continuità dell'orientamento nel tempo, Cass. Sez. Un 27.5.1992).  

Ma, d'altro canto, già da tempo la Corte Costituzionale ha affermato che la disposizione che inibisce l’utilizzazione della stessa come atto accertativo di una colpevolezza va  considerata alla luce dell’art. 27 della Costituzione che inibisce l’irrogazione di una pena senza giudizio e sancisce il principio della presunzione di innocenza dell’imputato, oltre a prevedere la finalita' rieducativa di detta pena (cfr. Corte Costituzionale n. 66 e 313 del 1990 e 251 del 1991). Sempre la Consulta, nel riconoscere l'insussistenza di una "plena cognitio" del fatto e della colpevolezza,  ritiene comunque di rilievo l'aspetto giurisdizionale - con il correlato sindacato del giudice - della procedura pattizia ( Corte Cost. 11.12.1995, n.499 e le già citate nn.313\90 e 251\91) e non ha mai derogato al principio che " il giudice è  chiamato a svolgere valutazioni, fondate direttamente sulle risultanze degli atti, aventi natura di giudizio non di legittimità ma anche di merito" (Corte Cost. 20.5.1996, n.155) 

Orbene, quindi,  se si vuole interpretare in senso coerente con l'art. 27 Cost., già prima richiamato, la normativa in tema di patteggiamento, la quale diversamente sarebbe, con lapalissiano procedimento logico, incostituzionale (e tale non è stata ritenuta dalla Consulta nelle decisioni sopra citate), si deve sostenere che, quando si verificano i presupposti di detta sentenza, viene evidenziata l’attività di indagine preliminare, la quale assume, senza il vaglio del dibattimento, valenza giudiziale, in virtù del consenso fra le parti e del controllo giudiziale su detto consenso.

Poiché l’imputato ha acconsentito a conferire valore alle indagini del Pubblico Ministero, in sostanza rinunciando a contestare le stesse, per ragioni premiali ( anche nell’ambito di una finalità deflattiva dell’attività processuale), poiché non vi è stato l’esaustivo vaglio del giudice del dibattimento, la sentenza di patteggiamento non può far pieno e incontrovertibile stato in altri giudizi, né l’imputato è condannato alle spese, ma, di contro, a conferma di quanto detto:

1. il giudice deve valutare che, allo stato degli atti, non si debba procedere al proscioglimento dell’imputato, la correttezza della comparazione delle circostanze prospettate dalle parti e la congruita' della pena patteggiata ai fini educativi di cui all'art. 27 Cost. (Corte Cost. n. 313/90);

2. deve valutare altresì l’esatta qualificazione della fattispecie, non potendo, però, sindacare la sufficienza probatoria dell’attività del Pm ( tale sufficienza deriva dal consenso delle parti);

3. la sentenza acquista valore ai fini della recidiva e della abitualità e professionalità del reo.

4.  vi è, inoltre, il potere-dovere, da parte dell'Organo giudicante, di procedere alla confisca delle "res" mezzo o oggetto o scambio del reato.

 E’ opportuno allora richiamare indirizzo giurisprudenziale (Cass. I sez. ud. 19.2.1990, in Cass. pen. 1990, II, 44) che qualifica la sentenza di patteggiamento come “tertium genus” - o "sentenza in ipotesi" - fra quella di condanna e quella di assoluzione o, ancora, che individua il momento del vaglio di congruità, necessariamente motivato, da parte del giudice e  quello, successivo, in cui "l'indagine entra nell'orbita, tutt'affatto particolare, del rito speciale ex art.444 c.p.p" ( Cass. Sez. Un 22.febbraio 1999, Messina): per sua natura questa – per le ragioni anzidette – esalta la fase preliminare del procedimento penale, dando ad esso non contestabile valore giuridico e piena valutabilità dei suoi elementi istruttori in altri giudizi ove la sussumibilità di questi sia permessa e soddisfi le finalità della relativa disciplina.( cfr. Cass. Pen. Sez. IV 19.12.1997, n.3228).

Le tesi sopra esposte consentono di ritenere ogni procedimento penale terminato con sentenza di patteggiamento come fattispecie avente una valenza differenziata e specifica per ogni vicenda; infatti, se non si vuole concretare una disparità di trattamento, differente è il significato dell'accordo sulla pena raggiunto all'inizio delle indagini, con il profilo dell'ipotizzato fatto-reato appena tratteggiato, con una pronuncia dichiarativa resa al termine di dette indagini o, già in fase processuale, ove il giudice non può non tener conto di tutte le evenienze probatorie già giunte, per il  già avanzato stato procedimentale, ad un complesso ed articolato grado di significatività. In tal senso, la stessa stesura motivazionale della sentenza può essere di conforto per valutazioni "aliunde" richieste.

Nei giudizi innanzi la Corte dei Conti la valutabilità di quanto emerso in sede penale, pur in presenza di esito patteggiato, è tesi più volte affermata (tra le altre, Sez. Riun.2.12.97 n. 68\A, Sez. I, 21 dicembre 1995, n. 34/A, n.12\93 Sez. II 23 ottobre 1995, n. 32/A; Sez. Veneto, 27 novembre 1996, n. 465): il Giudice contabile può ricavare dal procedimento penale patteggiato elementi di valutazione ai fini del proprio convincimento, in presenza di altri concordanti fattori indizianti ( Sez.I 133\94, Sez. Puglia, 5 febbraio 1996, n. 11; Sez. Lombardia, 6 maggio 1996, n. 1028; Sez. Lazio, 11 aprile 1996, n. 26).

Le prove apportate dalla Procura, quindi, derivanti, per quanto riguarda l'aspetto della colpevolezza, dal procedimento penale, benchè lo stesso si sia concluso, per tre convenuti, con una sentenza di patteggiamento, sono ampiamente valutabili, alla luce di quanto sopra detto, e, nel merito, pienamente convincenti circa la sussistenza della vicenda illecita che la Procura ha proposto in giudizio. Invero costruiscono un rigoroso quadro probatorio le seguenti dichiarazioni:

Ø     Col. P. ( int. 18.10.1995, davanti al SP della Repubblica del Tribunale di Milano): "Fu il collega G che mi informò del sistema di ricevere denaro in caso di accettazione della fornitura. Quasi la totalità delle ditte pagava"; (int. 14.10.1995) "posso dire che in effetti il sistema di ricevere denaro dalle società interessate alle forniture era una cosa che io ho trovato come abituale al momento del mio ingresso al centro raccolta e smistamento di Milano………noi stessi consegnavamo direttamente il denaro al colonnello S.  in quanto egli chiedeva il denaro a me….nel mio ufficio esiste una specie di cassa comune";

Ø     Col. S., nell'interrogatorio davanti al G.I.P. di Milano in data 20.10.1995:

 "In effetti, quando sono arrivato a Milano ho aderito                   all'andazzo generale di ricevere denaro illecitamente; “ i rappresentanti che, secondo quanto so, pagavano erano……..Greselin ( v. dappresso)

Ø     G ( p.v. interrogatorio 11.10.1995): “gli imprenditori che vedevano concludersi nel migliore dei modi la procedura per le rispettive forniture concedevano un contributo agli uffici che si adopravano. I denari che sono stati raccolti vanno a costituire un fondo ….” “-pratica Bomisa …..la somma venne data da Greselin, mediatore…non ricordo la cifra .la somma fu divisa tra me, P., S. ed il D. M.”

Ø     Greselin Ivo, mediatore  (spontanee dichiarazioni, 9.11.1995) ” mi riferisco alla ditta Bo.Mi.Sa……..mi furono consegnati….. 14 milioni di lire consegnati poi personalmente nelle mani del capitano G, alora perito collaudatore”  (memoria 17.11.1995) “ per la fornitura Bo.Mi.Sa. …….il denaro consegnato al capitano G era stato da lui espressamente richiesto”

Ø     Gen. D. M. ( spontanee dichiarazioni in data 17.10.1995) "Devo infatti ammettere che alla fine delle operazioni di collaudo il direttore del centro di Milano mi consegnasse delle somme di denaro asseritamente provenienti dalle ditte che si erano aggiudicate le forniture o dai loro rappresentanti".

 

 Le affermazioni sopra riportate danno piena conferma all’ipotesi della Procura: in questo senso, non piena valenza confutativa, di fronte alla chiarezza delle espressioni, ha il rilievo che gli episodi contestati siano in numero largamente inferiore alle procedure di collaudo effettuate nel periodo fra il 1994 ed il 1996, con ciò volendosi contestare l’ipotesi di dazione ambientale, con percentuale legata a ciascuna fornitura, così come la circostanza che il rinvio a giudizio, per il P., non si riferirebbe all’ipotesi in questione.

6. La presunzione operata dall'Ufficio remittente, secondo la quale l'esistenza di un accordo corruttivo indica la sussistenza di un danno erariale pari almeno alla somma illecitamente corrisposta, dovendosi tener conto delle valutazioni di minima economicità compiute dall'imprenditore, sono state pìù volte oggetto di esame da parte di questa Corte: in particolare è stato osservato ( sen. N.381\99 ) che l'esposta presunzione ha indubbia valenza, ma, in assenza di altri dati a conforto, si atteggia a "semiplena probatio" impedendo al giudicante una convinta decisione. Nel caso di specie, l'organo requirente specifica essere confortato da prova grave precisa e concordante l'asserzione che, nel caso di specie, le somme venivano versate al fine di non rilevare imperfezioni della merce collaudata,  cosicchè si potesse procedere rapidamente al definitivo pagamento evitando il secondo esame della commissione di II istanza. Tesi di difesa si contrappongono all'asserzione, sia con confutazioni di carattere logico, sia con contestazioni sotto la prospettiva dell'onere processuale. Per quanto attiene al primo ordine di contrapposizione, viene fatto rilevare che l'esiguità delle somme, in percentuale, corrisposte in occasione di ciascun collaudo, rispetto alla serialità della dazione delle stesse, dovrebbe indurre a ritenere le stesse più una forma di regalia reiterata che una corresponsione specificamente mirata all'alterazione della dovura vigilanza nel collaudo; lo stesso, poi, non  può prescindere dalle rigorose risultanze delle analisi     E' pur vero che, nel caso di specie, all'Organo requirente, essendo preclusa la possibilità di una verifica "in reiterazione" per analizzare in dettaglio i possibili effetti dannosi dell'accordo corruttivo, poiché, in contrasto con le affermazioni difensive, la merce collaudata, benchè ancora, forse, in parte esistente non può essere sottoposta ad un’analisi merceologica come quella effettuata all’epoca di riferimento,  per l’irripetibilità della stessa, stante il logorio della merce in ragione del tempo trascorso; quindi corretta è stata l'impostazione probatoria  al fine di delineare il nocumento erariale nell'ipotesi in esame. D'altro canto, dalle carte processuali non è dato evincere - e l'onere della prova è, si ricordi, in capo alla Procura - un elemento, oltre quello presuntivo, che escluda la tesi difensiva secondo la quale " la dazione di cui trattasi si riferisce palesemente all'esigenza di evitare danni derivanti da controlli protratti nel tempo".

7. In accordo con un oramai consolidato indirizzo di questa Sezione, il Collegio espone che in vicende giudiziali come la presente, non sia negabile, ma, anzi, si imponga con indubbia valenza la voce di danno cd. "all'immagine".

Di contro le affermazioni dell'avv.to Paccione, per il P., tendono a rilevare come le modalità di attivazione della pretesa erariale con la dicotomizzazione della complessa vicenda illecita nelle singole fattispecie corrispondenti ai singoli collaudi, ponga in ombra e, in sostanza impedisca, se mai fosse ravvisabile, di cogliere  la lesione al prestigio e all'immagine della PA.

Il Collegio è di contrario avviso.

E' ben vero che l'Organo requirente, mosso dall'intento di attivare - argomentandolo con le motivazioni di cui sopra, non recepite per mancanza di compiuta prova, ancorchè non prive di pregio sotto il profilo logico-ipotetico - la pretesa risarcitoria relativa al danno diretto, certamente meglio analizzabile nella prospettiva di ogni specifica fornitura, ha così reso oggetto di possibile frammentaria valutazione l'incidenza del comportamento dei convenuti in termini di lesione al prestigio ed alla considerazione sociale della PA; ciò nondimeno risulta possibile, ed anzi è necessario, definire una prospettiva valutativa che dia conto al contempo sia della vicenda nella sua generalità e completezza fattuale sia del singolo episodio di fornitura e di collaudo che di quella costituiscono un frammento, non privo, però di un suo ruolo causale nella perpetrata, come dappresso si dirà, lesione al pubblico bene ed interesse definito come "immagine", che altro non è che una derivazione del capitale bene collettivo legato alla prescrizione costituzionale del buon andamento della PA, di cui all'art. 97 della Costituzione.

Per l'esposta fonte di perdita per le pubbliche casse fonte di danno  va quindi accolta l’istanza della Procura nei termini e con le ulteriori motivazioni di cui dappresso. Va premesso che si discute del nocumento – di cui già si è parlato in narrativa esponendo il contenuto dell’atto di citazione – usualmente denominato come “danno all’immagine”, in senso patrimoniale, anche se talvolta, pur con riferimento alla stessa tipologia di pretesa, viene impropriamente utilizzato il termine di "danno morale" "danno non patrimoniale", "danno immateriale" ( in tal senso, quindi, è inconferente il richiamo alla portata applicativa di cui all'art. 2059 del C.C., dovendosi invece, "de plano" far riferimento alla norma generale dell'art. 2043 del medesimo codice civile). Si tratta, nei casi come quello di specie, che riguarda una persona giuridica, dei riflessi patrimoniali, secondo quanto dappresso si dirà, connessi al discredito provocato nel contesto sociale e nella pubblica opinione nei confronti di una Pubblica Istituzione, la quale si trova ad esser lesa nel suo prestigio e nel suo credito. Il termine immagine, quindi, non indica - differentemente da quanto può invece anche dirsi per un individuo- una modalità di apparire con caratteristiche di corporeità,  ma le modalità con cui un soggetto giuridico, alla stregua delle proprie finalità istituzionali, si conforma e viene percepito nella realtà sociale. La prospettazione di una lesione di carattere patrimoniale di tale situazione è dato che va sempre più avvalorandosi in giurisprudenza; nell'esposta tesi, nonostante contrarie pronunce ( cfr. Corte dei Conti, sez.II n. 207\98, Sez. I n. 5\94, sez. Umbria, n. 20\95) il giudicante trae conforto da importante sentenza della Corte di Cassazione (Cass. SU 21.3.1997 n. 5668, in sostanza rifacentesi, con  puntualizzazioni, a precedente Cass. SU 3970\93),  recentemente ribadita e consacrata dalle stesse Sezioni Unite ( Cass. SU, n. 68 del 4.4.2000) che ha ritenuto tale tipologia di danno  qualificabile in termini di patrimonialita', sia pure in senso ampio, conseguente alla grave perdita del prestigio e dell'immagine  della personalita' pubblica; infatti, il pubblico dipendente che illecitamente - a seguito di accordi corruttivo o concussorio - percepisce una somma di denaro, o compie, animato da fini personali, violazioni di norme penali poste a difesa degli interessi della PA ( come ad esempio, per il caso di specie, comportamenti corruttivi) da' causa, con il proprio comportamento, lesivo di detti valori, ad un  grave deterioramento dell'immagine  della personalità pubblica dello Stato Amministrazione, immagine intesa come percezione e sentimento di rispetto e di appartenenza - e fiducia nel suo carattere di esponenzialità o nella sua capacità di curare il pubblico interesse affidatogli -  nei confronti di una istituzione.

E' per tale motivo che la Suprema Corte di Cassazione, già nella sentenza n. 5668 del 1997, sopra citata, ha precisato che, quando si parla di detto danno all'immagine nei giudizi innanzi alla Corte dei Conti, "non si fa riferimento al "pretium doloris", cioè al ristoro di sofferenze fisiche e morali, ma appunto al danno conseguente alla grave perdita di prestigio dello Stato, il quale, anche se non comporta una diminuzione patrimoniale diretta è tuttavia suscettibile di valutazione patrimoniale". Detta ricostruzione del danno da lesione del prestigio della PA, come danno patrimoniale, offensivo di interessi e valori che possono comportare profili di valutazione economica  al di fuori dei danni non patrimoniali, trae ispirazione e suggello dalla   posizione della Corte  Costituzionale che, già nella sentenza n.  184 del 1986, ha ricostruito il concetto di danno non patrimoniale all’interno del “danno morale subiettivo" come tale riferibile solo alle persone fisiche.

          I menzionati indirizzi giurisprudenziali della  Corte Costituzionale  e della Corte di Cassazione traggono ispirazione da orientamenti oramai invalsi in dottrina e in giurisprudenza civile sulla base delle quali viene limitata l'ampiezza dell'area dei danni non patrimoniali in senso stretto, rientranti nella disciplina di cui all'art.2059 CC, preferendo una interpretazione restrittiva di tale disposizione del codice civile che finisce per disciplinare il solo danno derivante, appunto, dalle sofferenze fisiche e morali patite da una persona fisica (pretium doloris), e ciò allo scopo di assicurare maggiore certezza di  tutela ai diritti della personalità (tra cui l'identità personale, l'immagine, il nome, il prestigio, etc.), in conseguenza delle maggiori posssibilita' che offre la clausola generale di cui  all' art. 2043 c.c., entro il quale vengono fatte rientrare dette  categorie di danno risarcibile. Una compiuta e esaustiva cristallizzazione della tesi argomentativa che si va esponendo, è venuta, all'interno di questa Corte, dalla decisione di massima delle SS.RR. del 28.5.1999, n. 16\99\QM, che ha ripercorso e rinsaldato il valore di precedente   giurisprudenza della Corte dei Conti ( v. Corte dei Conti, Sez. II, n.114\94, da ultimo Sez. Umbria 252\98; per questa Sez. v. n.31\94,133\96,1290\96,436\998, 1458\98,1679\98)  nella quale si è mostrata sensibilita' verso forme di tutela del pubblico erario non limitando la valutazione dell'integrita' dello stesso a considerazioni ragionieristico-contabili ma introducendo prospettive di maggior profondita' giuridica al fine di salvaguardare ogni interesse giuridicamente protetto correlato con il concetto di " contabilita' pubblica" di cui all'art. 103 della Costituzione, intendendo la nozione di patrimonio pubblico in maniera piu' esaustiva, come insieme di utilita' protette e di risorse facenti capo ai soggetti pubblici in luogo del restrittivo riferimento ai beni fisici, al denaro ed ai crediti (Corte dei Conti,Sez.II n.281\93:" E' danno qualunque violazione di un interesse pubblico generale che sia organizzato nell'ambito di un apparato pubblico ed economicamente valutabile").

 I referenti normativi di tale profilo di responsabilità ammininistrativa possono ben rinvenirsi - hanno detto in sostanza le S.S.R.R. nella decisione di massima prima citata - nella lettura dell'art.52 del TU della Corte dei Conti e dell'art. 18 del TU sugli impiegati civili dello Stato, DPR n.3 del 1957 alla luce delle disposizioni della Carta Costituzionale ove si rinviene anche un intento di salvaguardia della personalità dello Stato, della sua immagine ed del suo prestigio: gli artt. 2,42,53, l'art. 98 che ha sancito il dovere di fedelta'  e soprattutto l'art.  97  che ha costituzionalizzato il valore dell'imparzialità e del buon andamento e, quindi, anche dell' immagine della Pubblica Amministrazione. Cio' segna percio' un allineamento delle tecniche di individuazione del danno e delle forme di garanzia fra l'ordine giurisdizionale civilistico e quello amministrativo-contabile.

          Per una più compiuta ricostruzione del danno di cui si discute in termini di patrimonialità questo Giudice espone ancora le seguenti considerazioni: il danno all'immagine riguarda certamente la lesione di un bene immateriale cui sottosta un interesse ed un valore etico morale, non possibile oggetto di trattazione commerciale, come tale non riconducibile ad un concetto commercialistico patrimoniale; occorre pero' distinguere tra danno evento e danno conseguenza: sotto questo ultimo profilo il danno " de quo" è, si ripete, patrimoniale. Il danno non patrimoniale, infatti, comporta, per scelta di valore dell'ordinamento, un arricchimento del soggetto danneggiato, in termini economici: cio' a fronte della ritenuta opportunità di un atto satisfattivo di fronte alla perdita o alla menomazione di beni ed utilità non valutabili in termini aziendalistico-commerciali ( o, comunque, volendo la previsione normativa prescindere da tale valutazione, sia sotto il profilo dell'"an" essendo legata la sussistenza dell'obbligazione risarcitoria all'individuazione di altri parametri di rilevazione, sia sotto la prospettiva del "quantum" non più risultando la stessa legata ad indici di patrimonialità) e che, sotto il profilo del loro valore, attraggono interessi ritenuti da detto ordinamento di particolare importanza. Il danno patrimoniale, ha, di contro, come presupposto un dato, la lesione all'integrita' del patrimonio, inteso, come poc’anzi detto, in senso ampio. Questa caratteristica si rinviene nel danno all’immagine: se, infatti, da un lato, l'imputazione di responsabilita' per  detto danno  ha aspetti preventivo-sanzionatori ( sull’aspetto della prevenzione, sia speciale che generale si v. questa Sez. n. 1679\98), valutazioni di carattere etico e connotati personali ( censura per un comportamento gravemente irrispettoso delle regole e dei doveri da seguire, v. sentenza di questa Sezione Lombardia sopra citata), per l'aggancio all'art. 97, di cui si è già fatto cenno, d'altro canto questa ha anche  un  intento di carattere compensativo che, qualora si accedesse a tesi contraria a quella qui esposta, non risulterebbe correttamente evidenziato: e' infatti indubitabile che tale lesione ha ricadute economiche sia come perdita sia come necessita' di esborso per il ripristino del bene leso e, si noti bene, la decisione della  Corte di Cassazione più volte citata ha utilizzato  la locuzione “ ripristino del bene leso” per indicare la doverosita' di una restaurazione del prestigio e della funzionalita' della Pubblica Istituzione, e non di una semplice riparazione ( dello stesso avviso Corte dei Conti Sez. Umbria 255\98;) si tratta, poi, di un danno indiretto per l'ampliarsi della catena causale che conduce alla causazione di questo. 

      Si addebitano, quindi, ai convenuti, che hanno dato luogo a comportamenti di particolare gravità,  sanzionabili in sede penale, un danno  patrimoniale, la cui natura discende in maniera piana dall'esame delle rilevanti conseguenze patrimoniali e finanziarie che derivano dai comportamenti in  esame, in termini di possibili effetti emulativi da parte di altri dipendenti, dello storno di richieste di servizi e prestazioni dal pubblico al privato, dell'induzione all'evasione nei confronti dei contribuenti, dalla possibilita' di alterazione delle regole che governano l'attività economica deviata dai suoi principi di concorrenzialità e trasparenza. Sottolinea questo Giudice che dette argomentazioni  rilevano in sede di individuazione del danno all'immagine, poiche' valide considerazione di carattere generale quali fatto notorio, logico e statistico.

Delineati quindi i gravi fatti che si evincono dal procedimento penale e che sono stati sopra descritti, da ascrivere colpevolmente ai convenuti e configurata , sul piano teorico, la nozione del danno cui gli stessi sono chiamati a rispondere, è compito del Collegio definire  i criteri individuativi della perdita economica, nonche' della "spesa necessaria al ripristino del bene leso".

Se vi e' certezza circa ''"an" del danno in questione la sua quantificazione non potrà, proprio per la natura stessa del danno in questione, non far ricorso a criteri valutativi di carattere generale o di ispirazione equitativa, ex art.1226 c.c.

Sotto il primo aspetto, e per quanto attiene al costo per il ripristino del bene leso, si deve sottolineare che la perdita di prestigio e di dignità nell'appartenere all'Amministrazione della Difesa, incrementata in maniera rilevante dagli episodi che hanno occupato il presente processo, vede il succedersi - oramai durevole e con spese a carico del bilancio dello Stato -  di previsioni legislative, regolamentari e l'adozione di misure organizzative tutte tese verso tale finalità. Va anche detto che, poiché secondo il comune sentire, il prelievo fiscale è posto in diretto riferimento, quasi potrebbe dirsi, in maniera impropria ma significativa, di natura "sinallagmatica", alle prestazioni pubbliche nel loro complesso, il recupero di un valore etico-sociale del servizio, di leva o professionale, di difesa della Repubblica  coinvolge la necessità di una, anche costosa in senso patrimoniale, rinnovazione del credito di tutta l'attività delle Pubbliche Istituzioni che dal prelievo fiscale traggono sostentamento.

Sotto l'aspetto dell'individuazione di indici equitativi, invece, si dovra' tenere conto:

della funzione svolta, ovvero il ruolo del soggetto nell'organizzazione amministrativa, la sua eventuale posizione di rappresentanza esterna e il carattere dell'ente, ovvero la sua capacita' esponenziale, il suo ambito territoriale, gli interessi di cui ha cura ( un profilo che si potrebbe definire soggettivo, cfr. Sez. Umbria 255\98): in tal senso nella presente fattispecie rileva la fondamentale importanza - anche costituzionale - dell'interesse fiscale;

la gravita' dell'illecito, le sua modalita' di perpetrazione, la reiterazione della condotta, l'arricchimento, l'induzione all'emulazione nei confronti dei colleghi ( aspetto soggettivo): tale criterio si rileva di particolare valenza nei confronti del convenuto;

la reazione della collettivita', ed in particolare gli atteggiamenti conseguenti, anche collusivi, del mondo imprenditoriale e degli utenti dei servizi e delle prestazioni della PA ( profilo sociale).

Alla stregua di tali indici di riferimento, questa Sezione ritiene che il danno verificatosi ammonti a £28.000.000 della quale quindi, devono rispondere, con vincolo solidale, ( per il dolo che connota le loro azioni, inoltre qualificato da un profilo di concorso) i convenuti. Il collegio poi non si può sottrarre dall’individuare, per quanto attiene ai rapporti interni, la somma singolarmente addebitabile, da computarsi, secondo un criterio di pari contributo causale in un terzo della stessa. La condanna, si ripete, ammonta quindi a £.28.000.000 con legame di solidarietà di fronte al creditore erariale e con suddivisione in parti uguali per le quote interne.

In conclusione, si ripete, il collegio rigetta la pretesa della Procura ricollegabile ad un danno diretto per la presunta superficialità del collaudo, ed accoglie quella formulata con riferimento alla lesione del prestigio e del credito dell’Amministrazione della Difesa  ( cd. danno "all'immagine").

La condanna alle spese segue la soccombenza.

 

PQM

 

La Corte dei Conti, Sez. Giurisdizionale per la Regione Lombardia  definitivamente pronunciando:

condanna

  D. M. G., G G., P. A,, S. F. al pagamento in via solidale  ( con la specificazione di cui in parte motiva per i rapporti interni) della somma di £28.000.000, comprensiva di rivalutazione, più interessi dalla condanna al soddisfo.

La condanna alle spese segue la soccombenza ed è liquidata in £

 

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Milano, nelle camera di Consiglio dei giorni 5.4.2001 e 21.6.2001.

                                                                    IL PRESIDENTE

L’ESTENSORE