|
Corte
dei Conti Sezione Giurisdizionale per la regione Lombardia 31 luglio 2001 - 1151\01\R -
Presidente Giampaolino Est. Venturini Correttamente,
nel giudizio di responsabilità amministrativa, si
radica la competenza territoriale utilizzando come criterio di collegamento il luogo della
verificazione dellevento dannoso, principio di chiusura di possibili contrasti
interpretativi ( ex art. 1, comma 2 DL 15 novembre 1993, conv. in legge n. 19/94) - La nullità della notifica della citazione per
mancato rispetto della prescrizione di consegna a mani proprie a militare in
attività di servizio è sanata dalla costituzione in giudizio, per idoneo raggiungimento
dello scopo Si applica la normativa in
tema di sospensione feriale dei termini in relazione al lasso di tempo che deve
intercorrere fra lemissione
dellinvito a dedurre e latto di citazione - Non ha valore la tesi della decorrenza
dellatto improntata sullindividuazione del dies a quo
prescrizionale nel momento
dellemissione dellordinanza di misura di cautela con privazione della libertà
personale, o nel momento della sospensione dallimpiego, poiché in tali circostanze
non si ha una conoscenza della vicenda tale da poter cogliere appieno i contorni di una
fattispecie di responsabilità amministrativa. Il principio viene implicitamente
asseverato dal legislatore, quando, allart. 129 delle dipsosizioni di attuazione del
c.p.p., dispone la comunicazione del fatto penalisticamente rilevante al procuratore
amministrativo-contabile solo al momento della richiesta di rinvio a giudizio - In caso di condanna ad esito patteggiato le
dichiarazioni del procedimento penale, seppur rese in altra sede giudiziaria, ma con le
garanzie della difesa, qualora si riferiscano a fatti di
rilievo nel giudizio di responsabilità amministrativa, non vi è alcun ostacolo a
che assumano concreta valenza accertativa. Non
è di ostacolo, in particolare, il richiamo ai principi del "giusto processo" di
cui alla recente modifica dell'art. 111 della Costituzione, dappoichè detti principi sono pienamente rispettati, non potendosi invocare quei dettami di cui al III e IV comma del
prefato articolo che richiamano dinamiche peculiari al procedimento penale, procedimento,
tra l'altro, ivi espressamente richiamato Il danno patrimoniale, pur avendo, nei
suoi profili consequenziali, carattere patrimoniale, è direttamente correlato alla
diretta lesione del capitale bene collettivo dellimparzialità e del buon andamento
della Pubblica Amministrazione( art. 97 Cost.) e,
in tal senso, mina gli aspetti costitutivi ed esistenziali della medesima.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
La Corte dei conti
Sezione
giurisdizionale per la Regione Lombardia composta
dai seguenti magistrati: dott. Salvatore
GRECO
Presidente f.f.- dott. Luisa MOTOLESE
Consigliere dott. Leonardo
VENTURINI
I Referendario rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA . nel
giudizio di responsabilità iscritto al n. 762 del registro di segreteria ad istanza della
Procura regionale nei confronti dei signori: G. D.
M., nato a S. Croce del Sannio (BN) il 25 maggio 1933, rappresentato e difeso
dallAvv. Federico Cipolla ed elettivamente domiciliato in Milano, Largo Augusto n.8,
presso lo studio dellAvv.Paolo Nicolini, F. S.,
nato a Trinitapoli (FG) il 19 settembre 1936, rappresentato e difeso dallAvv. Luigi
Paccione ed elettivamente domiciliato in Milano, via Dogana n.3, presso lo studio
dellAvv. Luciano Quarta, G. G, nato a Roma il 13 aprile 1952 ed ivi residente in via G. Giacosa n.26/A, difeso
dall'avv.to Pomarici A. P.,
nato a Roma il 10 luglio 1955, rappresentato e difeso dallAvv. Ignazio Serra ed
elettivamente domiciliato unitamente al difensore in Milano, via Larga n.8, presso lo
studio dellAvv.F. Rosica. Visto
latto introduttivo del giudizio depositato il 9 novembre 2000 ed iscritto al n.762/R
del registro di Segreteria della Sezione; Visti gli
altri atti e documenti della causa; Uditi, nella
udienza pubblica del 5 aprile 2001, con lassistenza del segretario sig. Elena
Garavaglia, il I ref. Relatore dott. Leonardo
Venturini, gli Avv.ti Cipolla, Serra,
Pomarici e Paccione difensori dei convenuti, nonchè il Pubblico Ministero in persona del
Sostituto Procuratore Generale dott. Ugo Montella. Ritenuto in FATTO Con atto
di citazione depositato il 9 novembre 2000 la Procura regionale della Corte dei conti per
la Lombardia conveniva in giudizio innanzi a questa Sezione regionale, previa rituale
emissione di inviti a dedurre, il Gen. G. D. M., il
Col. F. S., il cap. A. P., il cap. G. G, ufficiali delle Forze Armate, per sentirli
condannare al pagamento, in via solidale, in favore del Ministero della Difesa della somma
di lire 42 milioni, oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio,
per il danno erariale dolosamente cagionato in conseguenza di illecite contribuzioni per
un valore di 14 milioni ad essi corrisposte in occasione del collaudo terminato con
verbale n. 38 del 4 maggio 1995 relativo al
contratto n. 44500 del 17.06.1994 del valore di 1.072.800.000, stipulato dal Ministero
della Difesa con la ditta BO.MI.SA., per lacquisto di 223.800 cinture di tessuto con
fibbia e piastra al prezzo di £.4.800 ciascuna. Traendo
fondamentali elementi ricostruttivi dalle indagini penali che hanno portato alla richiesta
di rinvio a giudizio da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano
per corruzione continuata nei confronti di tutti i convenuti, in data 20 maggio 1996, nei confronti di tre dei quali ( D. M., S. e
G), è stata dichiarata dal GIP di Milano condanna a seguito di patteggiamento della pena,
ai sensi dellart.444 c.p.p., pena nella forma della reclusione con la sospensione
condizionale, segnala l'Organo remittente che
i predetti ufficiali hanno commesso lillecito operando quali membri della
commissione di collaudo o periti collaudatori, in relazione alle funzioni del Centro Raccolta e Smistamento Militare di Milano
(CERACOMILES), organo dipendente dalla Direzione Generale di Commissariato del Ministero
della Difesa ed incaricato del collaudo delle merci fornite dalle ditte vincitrici delle
gare; segnatamente, il D. M. quale presidente della commisione di collaudo, il Col S. , agendo in veste di membro della
Commissione stessa, e direttore del CERACOMILES, il Cap.P., quale membro del suddetto Centro, il Cap G quale perito
collaudatore. Sempre la Procura regionale - al fine di fornire un
quadro esplicativo che permetta di meglio valutare, nella sua dinamica, la vicenda che si
ipotizza connotata da illiceità - rileva
che presso i Centri Raccolta, Collaudo e Smistamento ( il sopramenzionato CERACOMILES)
incaricati di vigilare sulla corretta esecuzione delle forniture operano Commissioni di
collaudo di prima istanza, composte da un presidente esterno designato dalla Direzione di
Commissariato, dal direttore del Centro e dal consegnatario, con il compito di eseguire,
anche mediante ispezioni nelle sedi delle ditte fornitrici,
uno o più collaudi sulle merci oggetto di fornitura, e precisa testualmente
nellatto di citazione che "dette commissioni generalmente si adeguano alle
proposte del perito collaudatore", anchegli ufficiale del ruolo commissariato,
membro del Centro, il quale, una volta eseguite le verifiche tecniche di corrispondenza
del bene ai requisiti di capitolato, avvalendosi di laboratori specializzati
convenzionati, rassegna un rapporto con proposta di accettazione o di rifiuto della
partita; nell'eventualità del rifiuto viene investita la competenza della commissione di appello con sede in Roma. Forniti i
tratti del quadro mansionale in ragione e nell'ambito del quale la condotta dei convenuti avrebbe trovato
svolgimento, la Procura regionale sostiene - sulla base delle indagini di polizia
giudiziaria, delle dichiarazioni confessorie rese dai convenuti innanzi lAutorità
giurisdizionale ordinaria e delle sentenze ad esito del patteggiamento, del GIP presso il
Tribunale di Milano, prima menzionate le quali, si afferma, sono liberamente valutabili
dal giudice amministrativo-contabile - che nell'ambito del CERACOMILES di Milano, si era
instaurato un «sistema» illecito ed usuale di rapporti tra imprenditori, aggiudicatari
delle commesse, e membri delle commissioni decentrate di collaudo, secondo il quale i
primi illlecitamente «versavano» una somma, rapportata all1% del valore della
commessa, per essere divisa in parte tra il perito collaudatore, alcuni membri della
Commissione di collaudo ed altro soggetto, che, pur non facendo parte della Commissione,
era comunque membro del Centro; una parte della somma veniva accantonata per alimentare un
fondo comune al quale avevano accesso i vari membri del Centro Raccolta per spese di
rappresentanza. Nellatto
di citazione vengono in particolare riportati, quali elementi confermativi del quadro
probatorio, alcuni passi delle dichiarazioni ammissive rese dal S., il G e il P. il 20, ed
il 14 ( sia il G che il P.) ottobre 1995 negli
interrogatori svoltisi innanzi al competente Sostituto Procuratore della Repubblica presso
il Tribunale di Milano. LOrgano
requirente ravvisa nellaccettazione da parte dei convenuti di somme illecite -
accettazione integrante il reato di corruzione per atti contrari ai doveri dufficio
secondo la qualificazione giuridica attribuita in sede penale - una grave violazione degli
speciali doveri di fedeltà e di rettitudine, che trovano fondamento, anche senza voler
tener conto della valenza dell'impegno contratto con il solenne giuramento prestato al momento dell'ingresso nelle
Forze Armate, nellart. 98, comma 1, della Costituzione e nei principi di buona
amministrazione di cui all'art. 97 della medesima Carta Costituzionale, violazione che
assumerebbe nella specie carattere di eccezionale gravità in relazione al grado ricoperto
dai convenuti, essendo lufficiale tenuto a comportamenti irreprensibili tali da fungere da esempio per il personale sottoposto. Dalla
descritta condotta illecita, prospettata come
dolosa in quanto posta in essere con la coscienza e volontà di violare, oltre alla norma
penale, i doveri di servizio, lOrgano requirente fa derivare danno allErario
sotto un duplice profilo. In primo
luogo viene ritenuto configurabile un danno patrimoniale diretto, quantificato nel valore
almeno pari a quello delle tangenti pagate, nellassunto deduttivo che, secondo i
canoni dell'agire economico e dell'«id quod plerumque accidit», limprenditore
riesce al trarre dallillecita dazione, un vantaggio, quanto meno, pari
allimporto delle tangenti pagate. Quanto
alla dimostrazione di detto danno la Procura regionale sostiene che sussistono nella
fattispecie tutti gli elementi per fondarne la prova in via presuntiva, ai sensi degli
artt. 2727-2729 c.c., muovendo da affermazioni della Corte di Cassazione e della stessa
Corte dei conti, secondo le quali la somma illecitamente data rappresenta certamente per
limprenditore un elemento del costo che si presume egli tenda a trasferire a carico
dellAmministrazione attraverso una minore qualità delle merci fornite o un maggior
prezzo delle stesse. Il
meccanismo causale fra dazione illecita e
verificazione del danno, secondo lipotesi accusatoria, troverebbe la propria
conferma in presunzioni gravi precise e
concordanti basate sulle seguenti circostanze note: 1) il ruolo
rivestito dai convenuti nella procedura di collaudo con conseguente possibilità di
influire sul suo esito; 2) il fatto che
gli stessi abbiano accettato somme offerte da privati imprenditori interessati al
superamento favorevole della fase di collaudo per commettere atti contrari ai doveri di
ufficio; 3) la
circostanza che la «dazione» di tangenti era divenuta ormai «sistema» e normale modo
di rapportarsi tra le parti tanto da essere standardizzata su una percentuale fissa (1%); 4) il puntuale
superamento del collaudo in prima istanza. Argomenta
lOrgano requirente che le ditte, essendo a conoscenza ancora prima
dellaggiudicazione della fornitura del fatto che,
nel caso in cui avessero vinto la gara, avrebbero dovuto pagare l1% a titolo di
tangente, erano di conseguenza indotte a recuperare tale costo o nella fase di
predisposizione delle offerte oppure in quella di esecuzione del contratto grazie ad una
minore qualità dei beni, ben sapendo che la discordanza rispetto al capitolato non
sarebbe stata rilevata, in quanto soggetti incaricati di effettuare i controlli erano i
destinatari della illecita contribuzione. Ritenendo
impossibile la determinazione dell'entità del danno con perizia estimativa sul prezzo e
sulla qualità delle merci, e traendo ragione logica dalla conoscenza diffusa del sistema
delle tangenti da parte delle ditte, con conseguente, si assume, generalizzata inclusione
di tale costo nellofferta in sede di gara ed il tempo trascorso, il rappresentante
del P.M. ha ritenuto di determinare limporto di tale voce di danno nella somma di
lire 14 milioni corrispondente a poco meno
dell1% del valore della fornitura. Quanto
alla seconda voce di danno questa trova fondamento, secondo la prospettazione della
Procura regionale, nel collegamento normativo dellart. 2043 c.c. con le disposizioni
costituzionali degli artt. 2. 42, 53 e soprattutto 97,
e consisterebbe nel danno patrimoniale indiretto conseguente alla perdita di prestigio e
al grave detrimento dellimmagine e della personalità pubblica dello
Stato-Amministrazione, danno determinabile in via equitativa nella somma di lire 28
milioni, corrispondente al doppio della tangente, tenuto conto, in base ai criteri
elaborati dalla giurisprudenza, del valore del bene leso identificantesi
nellimmagine dellAmministrazione della Difesa, organismo esponenziale dei
valori di fedeltà e di dedizione alla
Patria, della ripetitività dellillecito, del ruolo rivestito dai responsabili, del
clamore dato alla vicenda dagli organi di stampa e dal costo per il ripristino
dellimmagine danneggiata, avendo il Ministero della Difesa a seguito dei noti fatti
criminosi sostenuto spese di pubblicità e di promozione delle tre Armi per circa lire
2.830.000.000 nel 1997, lire 3.120.000.000 nel 1998 e lire 3.530.000.000 nel 1999. Il Col. S.,
assistito dallAvv. Luigi Paccione, eccepisce
lassoluta infondatezza della domanda attorea, in quanto il fatto dedotto è privo di
elementi precisi, se non vaghe e generiche presunzioni, circa i meccanismi di dazione e
distribuzione della somma di denaro per il
collaudo in esame, negando lo stesso, inoltre, di avere mai percepito o dichiarato di aver
percepito alcuna benchè minima somma di denaro per la fornitura in questione e di avere
con il proprio contegno incrinato il prestigio dello Stato. Osserva il
convenuto che lorgano requirente, in assenza totale di prove sul fatto specifico della dazione di denaro, avrebbe delineato un
sistema di corruttela privo, nei profili probatori, di elementi certi e specifici, sui
quali avrebbe dovuto invece fondare lazione di responsabilità fornendone puntuale
indicazione e senza incorrere nella
violazione del diritto di difesa. Obietta che nessuna indagine istruttoria autonoma è
stata compiuta sui fatti oggetto di contestazione, la cui prova non può essere rinvenuta
nella sentenza penale da lui patteggiata per una scelta processuale correlata alle
straordinarie inquietudini emerse in seno al nucleo familiare travolto dallonta di
un processo penale e non implicante ammissione di colpevolezza. Oppone
alla contestazione delladdebito la sopra asserita mancanza di prova della dazione di
denaro e conseguentemente del danno erariale da tangente e conclude chiedendo
lassoluzione ed, in via gradata, lapplicazione del potere riduttivo. Il Gen.le D. M.,
costituitosi in giudizio con memoria depositata il 4 gennaio 2001, assistito
dallAvv. Federico Cipolla, contesta in primo luogo la sussistenza di precisione e
rigore nella definizione dell'illecito imputato al proprio assistito, poiché le
risultanze penali su cui, in larga parte, la Procura fonda la prova della percezione di
tangenti non sarebbero, mutuate nel presente procedimento di responsabilità
amministrativa, che generiche e non univoche: circa la domanda risarcitoria relativa al
danno cd. "diretto", ovvero il collaudo di beni in realtà non conformi, secondo
le asserzioni del Requirente, a prescrizioni contrattuali, si eccepisce che la pretesa sussistenza di una condotta
illecita dei componenti della commissione di collaudo nellaccettare beni privi delle
richieste qualità in cambio del percepimento del compenso,
implicherebbe un accordo criminoso molto più diffuso e capillare di quello
dimostrato dalla Procura, coinvolgendo, fra gli altri, i responsabili dei laboratori
convenzionati, nellassunto che a fronte di esiti eventualmente negativi delle
verifiche tecniche di tali soggetti esterni allamministrazione,
nulla avrebbero potuto fare i collaudatori per
giungere alla accettazione della partita. Sempre sul
piano dell'impianto probatorio di cui in citazione, la difesa del convenuto ne contesta la
consistenza, eccependo, con richiami a pronunce giurisdizionali, la inefficacia nel presente giudizio, ai sensi
dellart. 445 c.p.p., delle sentenza penale di condanna emessa nelle forme del «patteggiamento», potendo
il giudice contabile valutare, nel suo prudente apprezzamento, non la sentenza, ma
solamente gli atti acquisiti al processo penale e rilevando la inidoneità della sentenza
medesima a valere come dato indiziario in quanto essa fa riferimento a collaudi di
prodotti forniti da varie ditte, nulla precisando in ordine a quale specifica fornitura la
pena è stata applicata. Il convenuto
nega poi che la sua spontanea dichiarazione del 17 ottobre 1995 sia confessoria con
riferimento al presente giudizio, in quanto non reca alcun riferimento alla fornitura di
cui è qui questione, eseguita dalla ditta Bo.Mi.Sa. La
fattispecie in esame, quindi, non legittimerebbe alcuna pretesa risarcitoria, sia per
linesistenza dellelemento soggettivo del dolo o della colpa grave, in quanto
nel ricevere le somme dal direttore del Centro il D. M. ignorava le ditte che le avevano
versato e le ragioni del versamento ed era intimamente convinto di percepire spontanee
dazioni di denaro da parte di soggetti legati da rapporti contrattuali con
lAmministrazione, sia per linsussistenza del danno materiale, attesa
lacquisizione di beni perfettamente corrispondenti alle caratteristiche volute e
lassenza di indagini istruttorie per rintracciare i beni onde accertarne gli
eventuali difetti. Il
convenuto oppone la mancata dimostrazione dei presupposti oggettivi su cui fondare una
presunzione di danno ai sensi dellart. 2727 c.c., sostenendo che nella vicenda la
Procura regionale vorrebbe risalire ad un fatto ignoto da fatti pure essi ignoti. In
relazione al «danno morale», il difensore del convenuto, ricorda con richiamo
allart. 2059 c.c. che il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi
determinati dalla legge ovvero nel caso in cui discenda da reato, aggiungendo che nella
specie manca la prova di un reato ascrivibile al proprio assistito relativamente alle
procedure di collaudo oggetto di causa; obietta che la Procura regionale non ha fornito
alcuna concreta prova della effettiva lesione della reputazione e dellestimazione
della P.A. in conseguenza dellipotizzata condotta delittuosa, osservando che la
rassegna stampa versata in atti non fa il
minimo accenno alla persona nè alla fornitura Bo.Mi.Sa, mentre sarebbe del tutto
irrilevante ai fini della dimostrazione della sussistenza e della entità del nocumento
allimmagine della FF.AA. la spesa sostenuta per le politiche promozionali, essendo
tale spesa rimasta costante dal 1994 al 1999, con un unico scostamento in aumento per
lanno 1995, il cui dato non può dipendere dalla condotta ascritta al convenuto in
quanto successiva alla quantificazione della previsione di bilancio, mentre
paradossalmente è diminuita la parte di essa riferibile allArma di appartenenza del
Gen. D. M.. Circa la presunzione proposta quale prova del danno diretto, e lasserita
impossibilità di verificare attraverso specifici accertamenti le imperfezioni delle
forniture, il difensore del convenuto afferma di aver lui stesso potuto rintracciare, nei
magazzini militari, parte della merce collaudata, in detti magazzini ancora giacente, con
la conseguenza della inidoneità della costruzione probatoria della Procura. Il
convenuto conclude chiedendo in via principale lassoluzione ed in via subordinata la
dichiarazione di improcedibilità della domanda, osservando che la citazione è stata
depositata il 9 novembre 2000, ovvero dopo la scadenza del termine di 120 giorni fissato
dallart.5, comma 1, del D.L. 453/93 nel testo novellato dallart.1 del D.L.
543/96, termine non soggetto a sospensione feriale in quanto termine non processuale.. Nella
propria memoria di costituzione il cap. P., costituitosi in giudizio con il patrocinio
dellAvv. Ignazio Serra, osserva anzitutto che la distribuzione di denaro agli
ufficiali, lungi dallessere generalizzata, «regolare» e standardizzata nel
quantum, come indicato nellatto di citazione, costituiva fatto episodico, essendosi
trattato di regalie, assolutamente volontarie e casuali, in un limitato numero di casi
rispetto alle centinaia di contratti di fornitura, destinate a rifondere simbolicamente le
spese ed il lavoro straordinario nellintento di sveltire lespletamento di più
collaudi, cosicché si verificava che una stessa ditta pagasse negli stessi periodi per un
contratto e non per gli altri. La difesa
del cap. P. ha escluso la possibilità che le dazioni potessero favorire la fornitura di
prodotti scadenti, essendo la merce sottoposta a controlli presso laboratori convenzionati
che ne verificavano la qualità, mentre il prezzo non veniva fissato dalla ditta o dai
periti o dalla commissione di collaudo, ma dalla Direzione Generale, ed ha confutato
lesistenza del danno, non essendo stato provato nulla, neppure in via presuntiva, ex
art. 2729 c.c. Sostiene che, diversamente opinando,
si giungerebbe ad una sostanziale inversione dell'onere della prova, chiedendosi perciò
al convenuto una « probatio diabolica» della verità, che andrebbe invece desunta dalla relazione di inchiesta ministeriale sulla
questione; contesta, per quanto concerne il danno allimmagine, il richiamo a
decisioni su casi riguardanti danni patrimoniali rilevantissimi non paragonabili al caso
in esame, come quello conseguente al dirottamento dei servizi dal pubblico al privato
ovvero alle spese di «pubblicità e promozione» da sempre sostenute dal Ministero, ma
non per recuperare il prestigio leso. Richiamandosi
alle considerazioni espresse nella relazione ministeriale dinchiesta, il difensore
del cap. P. sostiene che l'eventualità della dazione di non elevate somme, non
rapportabili alla pretesa tangente dell1% che avrebbe portato, se fosse vero, ad un incasso di un miliardo su un totale di
forniture di cento miliardi in un anno e mezzo, non rappresentano invece altro che il
ristoro per quelle spese minute che lAmministrazione della Difesa, omissiva
nellassegnare i fondi di missione e di straordinario,
ha imposto al convenuto, per qualche verso necessitando, così, questo suo
comportamento. Si contesta laffermazione della Procura circa il costo del materiale
collaudato, che non ammonterebbe a £.1.072.800.000, ma a £. 732.945.000; nella specifica
fornitura, inoltre, le prove addotte non darebbero conto dell effettiva dazione
della tangente; in sede penale, poi, al P. non sarebbe stato contestato
lepisodio in questione, né, in generale, questi ha patteggiato la pena. Infine, il
convenuto eccepisce lincompetenza territoriale della Sezione regionale della
Lombardia nellassunto che il preteso danno erariale non si sia concretizzato a Milano, dove nessuna Forza Armata di
Commissariato ha Direzioni e dove il CERACOMILES, cui sono affidati i collaudi, agisce
quale organo direttamente dipendente dalla Direzione Generale di Commissariato del
Ministero della Difesa, bensì a Roma presso tale Direzione Generale, che gestisce i
contratti per forniture centralizzate ed emette i relativi mandati di pagamento, donde la
competenza territoriale della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Lazio. Nellodierna
pubblica udienza, si è costituito in giudizio con lassistenza dellAvv. Guido
Pomarici il convenuto G G.. Il P.M., intervenuto per primo secondo una prassi da tempo
seguita dalla Sezione, ha ribadito le argomentazioni poste a fondamento dellazione
risarcitoria, confutando le eccezioni di incompetenza, di improcedibilità
dellazione di responsabilità per tardiva emissione dellatto di citazione, di prescrizione dellazione stessa e quelle
sollevate in udienza, e concludendo con la condanna di tutti i convenuti, dichiarando di
non opporsi ad un limitato esercizio del potere riduttivo nei confronti di G per il
comportamento tenuto nel corso dellistruttoria. I difensori dei
convenuti, poi, hanno puntualizzato ed integrato le
proprie tesi difensive: Il S., con
il patrocinio dellavv.to Paccione, ha effettuato una distinzione fra il quadro di
illiceità proposto dalla Procura, che prospetta unipotesi di danno ambientale, ed
il caso sottoposto a giudizio, che deve invece essere delineato, nella sua supposta
illiceità, nitidamente nei suoi tratti fondamentali.
Nel contestare la presunta ammissione di reponsabilità del proprio assistito,
lavv.to Paccione ha depositato in udienza atto stenografato dellinterrogatorio
del 16 e 20 ottobre 1995, motivando il
consenso alla pena patteggiata con gravi esigenze familiari. Quindi, in sintesi: viene contestata
la necessità e la fondatezza del procedimento presuntivo con riferimento al cd.
danno diretto; si eccepisce
lavvenuta prescrizione, con specifiche argomentazioni, sottolineando che la scoperta
del fatto, dies a quo da cui decorre la prescrizione nellipotesi che qui
ne occupa, non deve farsi risalire al momento della richiesta di decreto di rinvio a
giudizio, ma della conoscenza del fatto stesso da parte dellAmministrazione, ovvero
quando la stessa ha provveduto a comminare al militare in questione la sospensione
cautelare dal servizio, in data 16.10.1995, a seguito di, altro evento che creerebbe la
richiesta conoscibilità, sotoposizione a custodia cautelare del convenuto. Lavv.to
Serra, per P., ha rinnovato leccezione di incompetenza territoriale, sopra meglio
descritta, ha contestato lasserità serialità degli atti di corruzione, e la voluta
superficialità dei collaudi. Non leso sarebbe poi, per le modalità della vicenda, il bene dellimmagine delle Forze Armate,
dovendosi ravvisare il danno in questione in ben altre ipotesi di gravità e risonanza. Per il convenuto G
lAvv. Pomarici ha eccepito lincompetenza territoriale e la irregolarità della
notifica dellatto di citazione effettuata non in mani proprie, ha evidenziato
latteggiamento pre e post-processuale di ravvedimento del suo assistito al fine
della riduzione delladdebito, ha sostenuto il carattere di mera liberalità delle
dazioni di denaro mai richieste ai fornitori, ha opposto la mancanza di danno pur
ammettendo la consuetudine da lui non ingenerata di regalie di circa l1% . Il Pubblico
Ministero ha infine ancora ribadito la validità nel merito
della pretesa dellUfficio di Procura,
solida nel supporto probatorio, nellambito del quale piena valenza deve
essere conferita alle prove testimoniali rese nel procedimento penale.. Ha sottolineato linconferenza
dellinchiesta ministeriale sul punto, ribadendo limpossibilità oggettiva di
verifiche merceologiche. Ritenuto in DIRITTO Deve essere
esaminata, in ossequio ad un canone di priorità logico-giuridica, l'eccezione di
incompetenza territoriale, sollevata, sia in memoria di costituzione, sia in pubblica
udienza, dal difensore del convenuto P.: questa si sostanzia nel rilevare che le
fattispecie contrattuali alle quali si ricollega l'azione della Procura hanno ad oggetto
forniture asseritamente gestite con modalità centralizzate ed adempimenti correlati
attuati tramite mandati di pagamento emessi a Roma L'eccezione è
destituita di fondamento. La normativa di
riferimento, contenuta nell'art. 1 comma 2 del D.L. 15 novembre 1993, n. 453, convertito,
con modificazioni, nella legge n. 19 del 1994, estende a tutte le sezioni regionali della
Corte dei conti i principi applicativi già previsti, per la Sezione giurisdizionale per
la regione Sardegna, dall'art. 2, lett. B), della legge 8 ottobre 1985, n. 658; detto
quadro normativo, per quanto attiene alla fattispecie che qui ne occupa, delinea il criterio di collegamento con la sezione
regionale della Corte dei conti competente per
nell'ipotesi di a) rapporto di impiego o di servizio con Organi od uffici dello
Stato o enti pubblici aventi sede ed uffici nella regione unitamente a, b.1) luogo
dell'attività di gestione dei beni pubblici o, disgiuntamente, b.2) luogo in cui si è
verificato il fatto dannoso. I convenuti sono
dipendenti dell'Amministrazione della Difesa ed hanno compiuto i fatti dai quali discende
l'ipotesi di responsabilità amministrativa loro addebitata in qualità di membri di
commissione di collaudo di prima istanza, svolgendo le proprie mansioni nel territorio
della regione Lombardia; non è poi
determinante - in tal modo si confuta stessa tesi di difensiva che eccepisce inoltre la
circostanza della sede in Roma degli organismi di collaudo del Ministero della Difesa, in
quanto uffici della competente Direzione Generale - poiché la disposizione prima
richiamata richiede, per quanto attiene l'attività dell'organizzazione amministrativa
statale, il rapporto di dipendenza o di servizio con questa, lasciando all'altro criterio
proposto in via alternativa - gestione dei beni o luogo dell'evento dannoso - il ruolo di
elemento l'ulteriore tratto specificante la competenza.
E, nel caso di specie, l'evento dannoso, da individuarsi nell'ipotizzata
irregolarità del collaudo, non rilevando il profilo
dell'adempimento dell'obbligazione contrattuale, si è verificato in Lombardia. Il criterio del "locus commissi
damni", come questa Sezione ha già avuto modo di
rilevare ( n. 1316 del 18.10.2000) funge
poi da vero e proprio momento di chiusura e di soluzione di ogni aporia interpretativa.
momento di chiusura e di soluzione di ogni aporia interpretativa. 2. La sequenza
che il Collegio deve seguire secondo ortodossia logico-giuridica rende necessario ora
affrontare l'eccezione sollevata dalla difesa
di circa la nullità della notifica dell'atto di citazione per mancato rispetto delle
prescrizioni di cui all'art. 146 c.p.c., che impone l'effettuazione dell'atto, nel caso di
militari in attività di servizio, con la modalità " a mani proprie". Rende priva di pregio l'esposta eccezione il consolidato orientamento della Corte di
Cassazione, secondo il quale il vizio in questione è configurabile come nullità sanabile
per il raggiungimento dello scopo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 156 e 160
del c.p.c., scopo realizzatosi, con effetto "ex tunc" con la costituzione in
giudizio del destinatario dell'atto (cfr., ex plurimis, Cass. Civ. 92\10259). Peraltro,
" a fortiori" va ancora ricordato che
realizza le concrete finalità ordinamentali e emenda l'inosservanza delle formalità e
delle disposizioni di legge, tra cui quelle concernenti la persona alla quale può essere
consegnata copia dell'atto, la notificazione
avvenuta mediante rilascio di copia nel luogo e a persona che possano avere un qualche
riferimento con il vero destinatario del medesimo atto di notifica ( Cass. Civ. 95/5788). 3. Non recepibile è altresì
l'eccezione, sollevata dall'avv.to Paccione, relativa alla discordanza fra il contenuto dell'invito a fornire deduzioni e
l'atto di citazione: detta discrepanza, risultando tale solo in termini quantitativi, di
dettaglio nell'evidenziazione e descrizione della vicenda addebitata non inficia ( si veda, per questa Sezione, con i richiami
giurisprudenziali ivi riportati, decisione n. 436\98) il doveroso
nesso sequenziale fra i due atti in questione, il quale, però non può essere esaminato
tramite la rigorosa categoria processuale dell'"emendatio libelli"
avendo uno dei due atti solo natura preprocessuale. 4. La questione dell'improcedibilità della domanda
per tardiva, rispetto all'invito a dedurre, emissione dell'atto di citazione, seppur
fondantesi su valutazioni non prive di pregio non è parimenti acccoglibile. Il punto
centrale dell'eccezione verte sull'applicabilità, nel lasso di tempo che, fra i due atti, non può essere superato, del
periodo di sospensione feriale di cui all'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.
Premettendo che per emissione si deve intendere il tempo del deposito nella segreteria
della Sezione dell'atto di citazione, momento in cui detto atto concreta la "vocatio
iudicis" e fuoriesce dalla disponibilità dell'Organo di Procura, deve dirsi che, è
oramai orientamento consolidato di questa Sezione ( ex multis, n. 1243 del 2 novembre
1999), anche sulla scorta di decisione della Consulta, che ha affermato doversi riferire
la previsione della sospensione "de qua" anche alle scansioni preprocessuali
connesse con l'instaurarsi di un giudizio, ritenere applicabile la sospensione feriale
nell'ipotesi di cui si discute: non senza rilevare, però, l'acuta osservazione
dell'avv.to Cipolla, che ha indotto questo Giudice ad un delicato momento di riflessione,
prima di giungere a rinnovare l'orientamento di cui sopra, secondo la quale, il momento
dell'emissione dell'atto di citazione, a differenza del periodo preprocessuale che precede
la proposizione di un ricorso avanti ai Tribunali Amministrativi, è nella disponibilità
della parte. 5. Va poi,
esaminata leccezione di prescrizione sollevata unanimemente dalle parti in difesa;
sotto un primo profilo, argomenta
lavvenuto decorso del relativo termine individuando il dies a quo nel
momento conclusivo della procedura di collaudo: la stessa, ad avviso del Collegio, non è accoglibile, per due ragioni, ognuna di per sé
sufficiente a sostenere largomentazione Comè noto, a mente dellart. 1,
comma 2 della legge n 20 del 1994, la prescrizione decorre, in caso di doloso
occultamento, dal momento della scoperta. Lusuale tipologia dei fatti che comportano
detto doloso occultamento è, per sua natura, quella delle fattispecie che, in sede
penale, configura un reato, poichè, nella
perpetrazione dello stesso, il comportamento clandestino e la sottrazione alla vigilanza
degli organi deputati a denunciare i fatti dannosi alla Procura della Corte dei Conti è
usuale. Orbene, lipotesi portata allesame di questa Sezione, è inerente ad
una vicenda configurabile, così come delineata dallUfficio requirente, rifacendosi
agli atti penali, come reato, con modalità specifiche di verificazione tali da
configurare il doloso occultamento: la Sezione ritiene infatti che le risultanze di causa abbiano esaustivamente provato, come dappresso si darà meglio conto, che
i convenuti siano stati parte, in occasione del collaudo in parola, di un accordo
corruttivo, ancorchè definito per linee generali e per una serie di atti di ufficio, per
sua intrinseca natura occulto, con la conseguenza dellinizio del termine
prescrizionale a partire dal momento in cui il Pubblico Ministero ha iniziato
lazione penale, ovvero secondo quanto è possibile evincere dagli atti
fascicolati il 20 maggio 1996 , periodo in cui, secondo lallegazione
probatoria al vaglio di questo Giudice, il procedimento penale ha terminato la fase di
indagini preliminari con la richiesta del rinvio a giudizio. Peraltro, non ha valore la tesi della decorrenza
dellatto improntata sullindividuazione del dies a quo
prescrizionale nel momento
dellemissione dellordinanza di misura di cautela con privazione della libertà
personale, o nel momento della sospensione dallimpiego, poiché in tali circostanze
non si ha una conoscenza della vicenda tale da poter cogliere appieno i contorni di una
fattispecie di responsabilità amministrativa. Il principio viene implicitamente
asseverato dal legislatore, quando, allart. 129 delle dipsosizioni di attuazione del
c.p.p., dispone la comunicazione del fatto penalisticamente rilevante al procuratore
amministrativo-contabile solo al momento della richiesta di rinvio a giudizio. 6. Esauriti gli aspetti
preliminari di rito, si deve valutare - seguendo, in linea argomentativa, i tratti strutturali dell'illecito amministrativo
contabile - la sussistenza dell'elemento
della colpevolezza in capo ai convenuti. E'
convinzione del collegio della presenza, nellatto di collaudo di cui qui si discute, di un comportamento
corruttivo. Depongono in tal senso le ammissioni dei convenuti, di cui dappresso si darà
conto. E, le dichiarazioni in parola, seppur
rese nell'ambito di altro procedimento giudiziario, ma con le garanzie della difesa, si
riferiscono a fatti di centrale rilievo nel presente giudizio, nel quale non vi è alcun
ostacolo a che assumano concreta valenza accertativa.
Non è di ostacolo, in particolare, il richiamo ai principi del "giusto
processo" di cui alla recente modifica dell'art. 111 della Costituzione, dappoichè
detti principi sono qui pienamente rispettati, non potendosi poi invocare quei dettami di
cui al III e IV comma del prefato articolo che richiamano dinamiche peculiari al
procedimento penale, procedimento, tra l'altro, ivi espressamente richiamato. Va poi
osservato che il S. il G ed il D. M. sono
stati condannati, in sede penale con sentenza ad esito patteggiato Circa lincidenza
di detta tipologia di sentenza, ed il valore
che la stessa può conferire agli atti penali in sede amministrativo- contabile, è
questione su cui vale la pena soffermarsi più diffusamente, al fine di fornire altri
momenti esplicativi di quanto sopra affermato. La
sentenza di patteggiamento è inidonea, di
per sé, a fare stato (art. 445 c.p.p.) in altri giudizi.
Ma questa, e il procedimento di cui costituisce
lesito, richiede una lettura più esaustiva; le argomentazioni che si vanno
esponendo appaiono necessitate proprio dalla incerta definizione dei tratti strutturali
dell'istituto insita nello stesso dettato normativo che, si ricorda, al citato art.445
c.p.p. "equipara" la sentenza su
accordo tra le parti ad una sentenza di condanna. E' ben vero - ed
è fatto noto e puntualmente ribadito nella pratica processuale - che la Corte di
Cassazione puntualmente ammonisce affinchè il termine equiparazione non conferisca alla sentenza patteggiata l'identico
valore accertativo della sentenza resa in dibattimento, affermando che la prima non
evidenzia in maniera completa il fatto- reato e prescinde da un effettivo giudizio di
colpevolezza e dall'affermazione di responsabilità dell'imputato ( cfr. Cass. Sez. Un
22.5.1999, 27.5. 1998, 25.3.1998 e, per sottolineare la continuità dell'orientamento nel
tempo, Cass. Sez. Un 27.5.1992). Ma, d'altro canto,
già da tempo la Corte Costituzionale ha affermato che la disposizione che inibisce
lutilizzazione della stessa come atto accertativo di una colpevolezza va considerata alla luce dellart. 27 della
Costituzione che inibisce lirrogazione di una pena senza giudizio e sancisce il
principio della presunzione di innocenza dellimputato, oltre a prevedere la
finalita' rieducativa di detta pena (cfr. Corte Costituzionale n. 66 e 313 del 1990 e 251
del 1991). Sempre la Consulta, nel riconoscere l'insussistenza di una "plena
cognitio" del fatto e della colpevolezza, ritiene
comunque di rilievo l'aspetto giurisdizionale - con il correlato sindacato del giudice -
della procedura pattizia ( Corte Cost. 11.12.1995, n.499 e le già citate nn.313\90 e
251\91) e non ha mai derogato al principio che " il giudice è chiamato a svolgere valutazioni, fondate
direttamente sulle risultanze degli atti, aventi natura di giudizio non di legittimità ma
anche di merito" (Corte Cost. 20.5.1996, n.155)
Orbene, quindi, se si vuole interpretare in senso coerente con
l'art. 27 Cost., già prima richiamato, la normativa in tema di patteggiamento, la quale
diversamente sarebbe, con lapalissiano procedimento logico, incostituzionale (e tale non
è stata ritenuta dalla Consulta nelle decisioni sopra citate), si deve sostenere che,
quando si verificano i presupposti di detta sentenza, viene evidenziata lattività
di indagine preliminare, la quale assume, senza il vaglio del dibattimento, valenza
giudiziale, in virtù del consenso fra le parti e del controllo giudiziale su detto
consenso. Poiché
limputato ha acconsentito a conferire valore alle indagini del Pubblico Ministero,
in sostanza rinunciando a contestare le stesse, per ragioni premiali ( anche
nellambito di una finalità deflattiva dellattività processuale), poiché non
vi è stato lesaustivo vaglio del giudice del dibattimento, la sentenza di
patteggiamento non può far pieno e incontrovertibile stato in altri giudizi, né
limputato è condannato alle spese, ma, di contro, a conferma di quanto detto: 1. il giudice deve
valutare che, allo stato degli atti, non si debba procedere al proscioglimento
dellimputato, la correttezza della comparazione delle circostanze prospettate dalle
parti e la congruita' della pena patteggiata ai fini educativi di cui all'art. 27
Cost. (Corte Cost. n. 313/90); 2. deve valutare
altresì lesatta qualificazione della fattispecie, non potendo, però, sindacare la
sufficienza probatoria dellattività del Pm ( tale sufficienza deriva dal consenso
delle parti); 3. la sentenza
acquista valore ai fini della recidiva e della abitualità e professionalità del reo. 4. vi è, inoltre, il potere-dovere, da parte
dell'Organo giudicante, di procedere alla confisca delle "res" mezzo o oggetto o
scambio del reato. E opportuno allora richiamare indirizzo
giurisprudenziale (Cass. I sez. ud. 19.2.1990, in Cass. pen. 1990, II, 44) che qualifica
la sentenza di patteggiamento come tertium genus - o "sentenza in
ipotesi" - fra quella di condanna e quella di assoluzione o, ancora, che individua il
momento del vaglio di congruità, necessariamente motivato, da parte del giudice e quello, successivo, in cui "l'indagine entra
nell'orbita, tutt'affatto particolare, del rito speciale ex art.444 c.p.p" ( Cass.
Sez. Un 22.febbraio 1999, Messina): per sua natura questa per le ragioni anzidette
esalta la fase preliminare del procedimento penale, dando ad esso non contestabile
valore giuridico e piena valutabilità dei suoi elementi istruttori in altri giudizi ove
la sussumibilità di questi sia permessa e soddisfi le finalità della relativa
disciplina.( cfr. Cass. Pen. Sez. IV 19.12.1997, n.3228). Le tesi sopra
esposte consentono di ritenere ogni procedimento penale terminato con sentenza di
patteggiamento come fattispecie avente una valenza differenziata e specifica per ogni
vicenda; infatti, se non si vuole concretare una disparità di trattamento, differente è
il significato dell'accordo sulla pena raggiunto all'inizio delle indagini, con il profilo
dell'ipotizzato fatto-reato appena tratteggiato, con una pronuncia dichiarativa resa al
termine di dette indagini o, già in fase processuale, ove il giudice non può non tener
conto di tutte le evenienze probatorie già giunte, per il
già avanzato stato procedimentale, ad un complesso ed articolato grado di
significatività. In tal senso, la stessa stesura motivazionale della sentenza può essere
di conforto per valutazioni "aliunde" richieste. Nei giudizi
innanzi la Corte dei Conti la valutabilità di quanto emerso in sede penale, pur in
presenza di esito patteggiato, è tesi più volte affermata (tra le altre, Sez.
Riun.2.12.97 n. 68\A, Sez. I, 21 dicembre 1995, n. 34/A, n.12\93 Sez. II 23 ottobre 1995,
n. 32/A; Sez. Veneto, 27 novembre 1996, n. 465): il Giudice contabile può ricavare dal
procedimento penale patteggiato elementi di valutazione ai fini del proprio convincimento,
in presenza di altri concordanti fattori indizianti ( Sez.I 133\94, Sez. Puglia, 5
febbraio 1996, n. 11; Sez. Lombardia, 6 maggio 1996, n. 1028; Sez. Lazio, 11 aprile 1996,
n. 26). Le prove
apportate dalla Procura, quindi, derivanti, per quanto riguarda l'aspetto della
colpevolezza, dal procedimento penale, benchè lo stesso si sia concluso, per tre
convenuti, con una sentenza di patteggiamento, sono ampiamente valutabili, alla luce di
quanto sopra detto, e, nel merito, pienamente convincenti circa la sussistenza della
vicenda illecita che la Procura ha proposto in giudizio. Invero costruiscono un rigoroso
quadro probatorio le seguenti dichiarazioni: Ø Col. P. ( int.
18.10.1995, davanti al SP della Repubblica del Tribunale di Milano): "Fu il collega G
che mi informò del sistema di ricevere denaro in caso di accettazione della fornitura.
Quasi la totalità delle ditte pagava"; (int. 14.10.1995) "posso dire che in
effetti il sistema di ricevere denaro dalle società interessate alle forniture era una
cosa che io ho trovato come abituale al momento del mio ingresso al centro raccolta e
smistamento di Milano
noi stessi consegnavamo direttamente il denaro al
colonnello S. in quanto egli chiedeva il
denaro a me
.nel mio ufficio esiste una specie di cassa comune"; Ø Col. S.,
nell'interrogatorio davanti al G.I.P. di Milano in data 20.10.1995: "In effetti, quando sono arrivato a Milano ho aderito all'andazzo generale di ricevere denaro illecitamente; i rappresentanti che, secondo quanto so, pagavano erano ..Greselin ( v. dappresso) Ø G ( p.v.
interrogatorio 11.10.1995): gli imprenditori che vedevano concludersi nel migliore
dei modi la procedura per le rispettive forniture concedevano un contributo agli uffici
che si adopravano. I denari che sono stati raccolti vanno a costituire un fondo
. -pratica Bomisa
..la somma venne data da Greselin,
mediatore
non ricordo la cifra .la somma fu divisa tra me, P., S. ed il D. M. Ø Greselin Ivo,
mediatore (spontanee dichiarazioni,
9.11.1995) mi riferisco alla ditta Bo.Mi.Sa
..mi furono
consegnati
.. 14 milioni di lire consegnati poi personalmente nelle mani del capitano
G, alora perito collaudatore (memoria
17.11.1995) per la fornitura Bo.Mi.Sa.
.il denaro consegnato al
capitano G era stato da lui espressamente richiesto Ø Gen. D. M. (
spontanee dichiarazioni in data 17.10.1995) "Devo infatti ammettere che alla fine
delle operazioni di collaudo il direttore del centro di Milano mi consegnasse delle somme
di denaro asseritamente provenienti dalle ditte che si erano aggiudicate le forniture o
dai loro rappresentanti". Le affermazioni sopra riportate danno piena
conferma allipotesi della Procura: in questo senso, non piena valenza confutativa,
di fronte alla chiarezza delle espressioni, ha il rilievo che gli episodi contestati siano
in numero largamente inferiore alle procedure di collaudo effettuate nel periodo fra il
1994 ed il 1996, con ciò volendosi contestare lipotesi di dazione ambientale, con
percentuale legata a ciascuna fornitura, così come la circostanza che il rinvio a
giudizio, per il P., non si riferirebbe allipotesi in questione. 6. La
presunzione operata dall'Ufficio remittente, secondo la quale l'esistenza di un accordo
corruttivo indica la sussistenza di un danno erariale pari almeno alla somma illecitamente
corrisposta, dovendosi tener conto delle valutazioni di minima economicità compiute
dall'imprenditore, sono state pìù volte oggetto di esame da parte di questa Corte: in
particolare è stato osservato ( sen. N.381\99 ) che l'esposta presunzione ha indubbia
valenza, ma, in assenza di altri dati a conforto, si atteggia a "semiplena
probatio" impedendo al giudicante una convinta decisione. Nel caso di specie,
l'organo requirente specifica essere confortato da prova grave precisa e concordante
l'asserzione che, nel caso di specie, le somme venivano versate al fine di non rilevare
imperfezioni della merce collaudata, cosicchè
si potesse procedere rapidamente al definitivo pagamento evitando il secondo esame della
commissione di II istanza. Tesi di difesa si contrappongono all'asserzione, sia con
confutazioni di carattere logico, sia con contestazioni sotto la prospettiva dell'onere
processuale. Per quanto attiene al primo ordine di contrapposizione, viene fatto rilevare
che l'esiguità delle somme, in percentuale, corrisposte in occasione di ciascun collaudo,
rispetto alla serialità della dazione delle stesse, dovrebbe indurre a ritenere le stesse
più una forma di regalia reiterata che una corresponsione specificamente mirata
all'alterazione della dovura vigilanza nel collaudo; lo stesso, poi, non può prescindere dalle rigorose risultanze delle
analisi E' pur vero che,
nel caso di specie, all'Organo requirente, essendo preclusa la possibilità di una
verifica "in reiterazione" per analizzare in dettaglio i possibili effetti
dannosi dell'accordo corruttivo, poiché, in contrasto con le affermazioni difensive, la
merce collaudata, benchè ancora, forse, in parte esistente non può essere sottoposta ad
unanalisi merceologica come quella effettuata allepoca di riferimento, per lirripetibilità della stessa, stante il
logorio della merce in ragione del tempo trascorso; quindi corretta è stata
l'impostazione probatoria al fine di
delineare il nocumento erariale nell'ipotesi in esame. D'altro canto, dalle carte
processuali non è dato evincere - e l'onere della prova è, si ricordi, in capo alla
Procura - un elemento, oltre quello presuntivo, che escluda la tesi difensiva secondo la
quale " la dazione di cui trattasi si riferisce palesemente all'esigenza di evitare
danni derivanti da controlli protratti nel tempo". 7. In accordo
con un oramai consolidato indirizzo di questa Sezione, il Collegio espone che in vicende
giudiziali come la presente, non sia negabile, ma, anzi, si imponga con indubbia valenza
la voce di danno cd. "all'immagine". Di contro le
affermazioni dell'avv.to Paccione, per il P., tendono a rilevare come le modalità di
attivazione della pretesa erariale con la dicotomizzazione della complessa vicenda
illecita nelle singole fattispecie corrispondenti ai singoli collaudi, ponga in ombra e,
in sostanza impedisca, se mai fosse ravvisabile, di cogliere la lesione al prestigio e all'immagine della PA. Il Collegio è
di contrario avviso. E' ben vero che
l'Organo requirente, mosso dall'intento di attivare - argomentandolo con le motivazioni di
cui sopra, non recepite per mancanza di compiuta prova, ancorchè non prive di pregio
sotto il profilo logico-ipotetico - la pretesa risarcitoria relativa al danno diretto,
certamente meglio analizzabile nella prospettiva di ogni specifica fornitura, ha così
reso oggetto di possibile frammentaria valutazione l'incidenza del comportamento dei
convenuti in termini di lesione al prestigio ed alla considerazione sociale della PA; ciò
nondimeno risulta possibile, ed anzi è necessario, definire una prospettiva valutativa
che dia conto al contempo sia della vicenda nella sua generalità e completezza fattuale
sia del singolo episodio di fornitura e di collaudo che di quella costituiscono un
frammento, non privo, però di un suo ruolo causale nella perpetrata, come dappresso si
dirà, lesione al pubblico bene ed interesse definito come "immagine", che altro
non è che una derivazione del capitale bene collettivo legato alla prescrizione
costituzionale del buon andamento della PA, di cui all'art. 97 della Costituzione. Per l'esposta
fonte di perdita per le pubbliche casse fonte di danno
va quindi accolta listanza della Procura nei termini e con le ulteriori
motivazioni di cui dappresso. Va premesso che si discute del nocumento di cui già
si è parlato in narrativa esponendo il contenuto dellatto di citazione
usualmente denominato come danno allimmagine, in senso patrimoniale,
anche se talvolta, pur con riferimento alla stessa tipologia di pretesa, viene
impropriamente utilizzato il termine di "danno morale" "danno non
patrimoniale", "danno immateriale" ( in tal senso, quindi, è inconferente
il richiamo alla portata applicativa di cui all'art. 2059 del C.C., dovendosi invece,
"de plano" far riferimento alla norma generale dell'art. 2043 del medesimo
codice civile). Si tratta, nei casi come quello di specie, che riguarda una persona
giuridica, dei riflessi patrimoniali, secondo quanto dappresso si dirà, connessi al
discredito provocato nel contesto sociale e nella pubblica opinione nei confronti di una
Pubblica Istituzione, la quale si trova ad esser lesa nel suo prestigio e nel suo credito.
Il termine immagine, quindi, non indica - differentemente da quanto può invece anche
dirsi per un individuo- una modalità di apparire con caratteristiche di corporeità, ma le modalità con cui un soggetto giuridico,
alla stregua delle proprie finalità istituzionali, si conforma e viene percepito nella
realtà sociale. La prospettazione di una lesione di carattere patrimoniale di tale
situazione è dato che va sempre più avvalorandosi in giurisprudenza; nell'esposta tesi,
nonostante contrarie pronunce ( cfr. Corte dei Conti, sez.II n. 207\98, Sez. I n. 5\94,
sez. Umbria, n. 20\95) il giudicante trae conforto da importante sentenza della Corte di
Cassazione (Cass. SU 21.3.1997 n. 5668, in sostanza rifacentesi, con puntualizzazioni, a precedente Cass. SU 3970\93), recentemente ribadita e consacrata dalle stesse
Sezioni Unite ( Cass. SU, n. 68 del 4.4.2000) che ha ritenuto tale tipologia di danno qualificabile in termini di patrimonialita', sia
pure in senso ampio, conseguente alla grave perdita del prestigio e dell'immagine della personalita' pubblica; infatti, il pubblico
dipendente che illecitamente - a seguito di accordi corruttivo o concussorio - percepisce
una somma di denaro, o compie, animato da fini personali, violazioni di norme penali poste
a difesa degli interessi della PA ( come ad esempio, per il caso di specie, comportamenti
corruttivi) da' causa, con il proprio comportamento, lesivo di detti valori, ad un grave deterioramento dell'immagine della personalità pubblica dello Stato
Amministrazione, immagine intesa come percezione e sentimento di rispetto e di
appartenenza - e fiducia nel suo carattere di esponenzialità o nella sua capacità di
curare il pubblico interesse affidatogli - nei
confronti di una istituzione. E' per tale
motivo che la Suprema Corte di Cassazione, già nella sentenza n. 5668 del 1997, sopra
citata, ha precisato che, quando si parla di detto danno all'immagine nei giudizi innanzi
alla Corte dei Conti, "non si fa riferimento al "pretium doloris", cioè al
ristoro di sofferenze fisiche e morali, ma appunto al danno conseguente alla grave perdita
di prestigio dello Stato, il quale, anche se non comporta una diminuzione patrimoniale
diretta è tuttavia suscettibile di valutazione patrimoniale". Detta ricostruzione
del danno da lesione del prestigio della PA, come danno patrimoniale, offensivo di
interessi e valori che possono comportare profili di valutazione economica al di fuori dei danni non patrimoniali, trae
ispirazione e suggello dalla posizione
della Corte Costituzionale che, già nella
sentenza n. 184 del 1986, ha ricostruito il
concetto di danno non patrimoniale allinterno del danno morale
subiettivo" come tale riferibile solo alle persone fisiche. I
menzionati indirizzi giurisprudenziali della Corte
Costituzionale e della Corte di Cassazione
traggono ispirazione da orientamenti oramai invalsi in dottrina e in giurisprudenza civile
sulla base delle quali viene limitata l'ampiezza dell'area dei danni non patrimoniali in
senso stretto, rientranti nella disciplina di cui all'art.2059 CC, preferendo una
interpretazione restrittiva di tale disposizione del codice civile che finisce per
disciplinare il solo danno derivante, appunto, dalle sofferenze fisiche e morali patite da
una persona fisica (pretium doloris), e ciò allo scopo di assicurare maggiore certezza di tutela ai diritti della personalità (tra cui
l'identità personale, l'immagine, il nome, il prestigio, etc.), in conseguenza delle
maggiori posssibilita' che offre la clausola generale di cui all' art. 2043 c.c., entro il quale vengono fatte
rientrare dette categorie di danno
risarcibile. Una compiuta e esaustiva cristallizzazione della tesi argomentativa che si va
esponendo, è venuta, all'interno di questa Corte, dalla decisione di massima delle SS.RR.
del 28.5.1999, n. 16\99\QM, che ha ripercorso e rinsaldato il valore di precedente giurisprudenza della Corte dei Conti ( v.
Corte dei Conti, Sez. II, n.114\94, da ultimo Sez. Umbria 252\98; per questa Sez. v.
n.31\94,133\96,1290\96,436\998, 1458\98,1679\98) nella
quale si è mostrata sensibilita' verso forme di tutela del pubblico erario non limitando
la valutazione dell'integrita' dello stesso a considerazioni ragionieristico-contabili ma
introducendo prospettive di maggior profondita' giuridica al fine di salvaguardare ogni
interesse giuridicamente protetto correlato con il concetto di " contabilita'
pubblica" di cui all'art. 103 della Costituzione, intendendo la nozione di patrimonio
pubblico in maniera piu' esaustiva, come insieme di utilita' protette e di risorse facenti
capo ai soggetti pubblici in luogo del restrittivo riferimento ai beni fisici, al denaro
ed ai crediti (Corte dei Conti,Sez.II n.281\93:" E' danno qualunque violazione di un
interesse pubblico generale che sia organizzato nell'ambito di un apparato pubblico ed
economicamente valutabile"). I referenti normativi di tale profilo di
responsabilità ammininistrativa possono ben rinvenirsi - hanno detto in sostanza le
S.S.R.R. nella decisione di massima prima citata - nella lettura dell'art.52 del TU della
Corte dei Conti e dell'art. 18 del TU sugli impiegati civili dello Stato, DPR n.3 del 1957
alla luce delle disposizioni della Carta Costituzionale ove si rinviene anche un intento
di salvaguardia della personalità dello Stato, della sua immagine ed del suo prestigio:
gli artt. 2,42,53, l'art. 98 che ha sancito il dovere di fedelta' e soprattutto l'art. 97 che
ha costituzionalizzato il valore dell'imparzialità e del buon andamento e, quindi, anche
dell' immagine della Pubblica Amministrazione. Cio' segna percio' un allineamento delle
tecniche di individuazione del danno e delle forme di garanzia fra l'ordine
giurisdizionale civilistico e quello amministrativo-contabile. Per
una più compiuta ricostruzione del danno di cui si discute in termini di patrimonialità
questo Giudice espone ancora le seguenti considerazioni: il danno all'immagine riguarda
certamente la lesione di un bene immateriale cui sottosta un interesse ed un valore etico
morale, non possibile oggetto di trattazione commerciale, come tale non riconducibile ad
un concetto commercialistico patrimoniale; occorre pero' distinguere tra danno evento e
danno conseguenza: sotto questo ultimo profilo il danno " de quo" è, si ripete,
patrimoniale. Il danno non patrimoniale, infatti, comporta, per scelta di valore
dell'ordinamento, un arricchimento del soggetto danneggiato, in termini economici: cio' a
fronte della ritenuta opportunità di un atto satisfattivo di fronte alla perdita o alla
menomazione di beni ed utilità non valutabili in termini aziendalistico-commerciali ( o,
comunque, volendo la previsione normativa prescindere da tale valutazione, sia sotto il
profilo dell'"an" essendo legata la sussistenza dell'obbligazione risarcitoria
all'individuazione di altri parametri di rilevazione, sia sotto la prospettiva del
"quantum" non più risultando la stessa legata ad indici di patrimonialità) e
che, sotto il profilo del loro valore, attraggono interessi ritenuti da detto ordinamento
di particolare importanza. Il danno patrimoniale, ha, di contro, come presupposto un dato,
la lesione all'integrita' del patrimonio, inteso, come pocanzi detto, in senso
ampio. Questa caratteristica si rinviene nel danno allimmagine: se, infatti, da un
lato, l'imputazione di responsabilita' per detto
danno ha aspetti preventivo-sanzionatori (
sullaspetto della prevenzione, sia speciale che generale si v. questa Sez. n.
1679\98), valutazioni di carattere etico e connotati personali ( censura per un
comportamento gravemente irrispettoso delle regole e dei doveri da seguire, v. sentenza di
questa Sezione Lombardia sopra citata), per l'aggancio all'art. 97, di cui si è già
fatto cenno, d'altro canto questa ha anche un intento di carattere compensativo che, qualora si
accedesse a tesi contraria a quella qui esposta, non risulterebbe correttamente
evidenziato: e' infatti indubitabile che tale lesione ha ricadute economiche sia come
perdita sia come necessita' di esborso per il ripristino del bene leso e, si noti bene, la
decisione della Corte di Cassazione più
volte citata ha utilizzato la locuzione
ripristino del bene leso per indicare la doverosita' di una restaurazione del
prestigio e della funzionalita' della Pubblica Istituzione, e non di una semplice
riparazione ( dello stesso avviso Corte dei Conti Sez. Umbria 255\98;) si tratta, poi, di
un danno indiretto per l'ampliarsi della catena causale che conduce alla causazione di
questo. Si addebitano, quindi, ai
convenuti, che hanno dato luogo a comportamenti di particolare gravità, sanzionabili in sede penale, un danno patrimoniale, la cui natura discende in maniera
piana dall'esame delle rilevanti conseguenze patrimoniali e finanziarie che derivano dai
comportamenti in esame, in termini di
possibili effetti emulativi da parte di altri dipendenti, dello storno di richieste di
servizi e prestazioni dal pubblico al privato, dell'induzione all'evasione nei confronti
dei contribuenti, dalla possibilita' di alterazione delle regole che governano l'attività
economica deviata dai suoi principi di concorrenzialità e trasparenza. Sottolinea questo
Giudice che dette argomentazioni rilevano in
sede di individuazione del danno all'immagine, poiche' valide considerazione di carattere
generale quali fatto notorio, logico e statistico. Delineati quindi
i gravi fatti che si evincono dal procedimento penale e che sono stati sopra descritti, da
ascrivere colpevolmente ai convenuti e configurata , sul piano teorico, la nozione del
danno cui gli stessi sono chiamati a rispondere, è compito del Collegio definire i criteri individuativi della perdita economica,
nonche' della "spesa necessaria al ripristino del bene leso". Se vi e'
certezza circa ''"an" del danno in questione la sua quantificazione non potrà,
proprio per la natura stessa del danno in questione, non far ricorso a criteri valutativi
di carattere generale o di ispirazione equitativa, ex art.1226 c.c. Sotto il
primo aspetto, e per quanto attiene al costo per il ripristino del bene leso, si deve
sottolineare che la perdita di prestigio e di dignità nell'appartenere
all'Amministrazione della Difesa, incrementata in maniera rilevante dagli episodi che
hanno occupato il presente processo, vede il succedersi - oramai durevole e con spese a
carico del bilancio dello Stato - di
previsioni legislative, regolamentari e l'adozione di misure organizzative tutte tese
verso tale finalità. Va anche detto che, poiché secondo il comune sentire, il prelievo
fiscale è posto in diretto riferimento, quasi potrebbe dirsi, in maniera impropria ma
significativa, di natura "sinallagmatica", alle prestazioni pubbliche nel loro
complesso, il recupero di un valore etico-sociale del servizio, di leva o professionale,
di difesa della Repubblica coinvolge la
necessità di una, anche costosa in senso patrimoniale, rinnovazione del credito di tutta
l'attività delle Pubbliche Istituzioni che dal prelievo fiscale traggono sostentamento. Sotto l'aspetto
dell'individuazione di indici equitativi, invece, si dovra' tenere conto: della funzione
svolta, ovvero il ruolo del soggetto nell'organizzazione amministrativa, la sua eventuale
posizione di rappresentanza esterna e il carattere dell'ente, ovvero la sua capacita'
esponenziale, il suo ambito territoriale, gli interessi di cui ha cura ( un profilo che si
potrebbe definire soggettivo, cfr. Sez. Umbria 255\98): in tal senso nella presente
fattispecie rileva la fondamentale importanza - anche costituzionale - dell'interesse
fiscale; la gravita'
dell'illecito, le sua modalita' di perpetrazione, la reiterazione della condotta,
l'arricchimento, l'induzione all'emulazione nei confronti dei colleghi ( aspetto
soggettivo): tale criterio si rileva di particolare valenza nei confronti del convenuto; la reazione
della collettivita', ed in particolare gli atteggiamenti conseguenti, anche collusivi, del
mondo imprenditoriale e degli utenti dei servizi e delle prestazioni della PA ( profilo
sociale). Alla stregua di
tali indici di riferimento, questa Sezione ritiene che il danno verificatosi ammonti a
£28.000.000 della quale quindi, devono rispondere, con vincolo solidale, ( per il dolo
che connota le loro azioni, inoltre qualificato da un profilo di concorso) i convenuti. Il
collegio poi non si può sottrarre dallindividuare, per quanto attiene ai rapporti
interni, la somma singolarmente addebitabile, da computarsi, secondo un criterio di pari
contributo causale in un terzo della stessa. La condanna, si ripete, ammonta quindi a
£.28.000.000 con legame di solidarietà di fronte al creditore erariale e con
suddivisione in parti uguali per le quote interne. In conclusione,
si ripete, il collegio rigetta la pretesa della Procura ricollegabile ad un danno diretto
per la presunta superficialità del collaudo, ed accoglie quella formulata con riferimento
alla lesione del prestigio e del credito dellAmministrazione della Difesa ( cd. danno "all'immagine"). La condanna alle
spese segue la soccombenza. PQM La Corte dei
Conti, Sez. Giurisdizionale per la Regione Lombardia
definitivamente pronunciando: condanna D. M. G., G G., P. A,, S. F. al pagamento in via
solidale ( con la specificazione di cui in
parte motiva per i rapporti interni) della somma di £28.000.000, comprensiva di
rivalutazione, più interessi dalla condanna al soddisfo. La condanna alle
spese segue la soccombenza ed è liquidata in £ Manda alla
segreteria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in
Milano, nelle camera di Consiglio dei giorni 5.4.2001 e 21.6.2001.
IL PRESIDENTE LESTENSORE
|