Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per il Piemonte – 9 maggio 2000, n. 1211/R/2000 – Pres. DE FILIPPIS – Est. OREFICE – M.P., D.O. (avv. VIOLA) P.M. (PASTORINO OLMI).

Responsabilità contabile e amministrativa – reati di concussione e corruzione in danno della p.a. – attività illecita del personale militare della Guardia di Finanza – verifiche tributarie irregolari e pilotate con modalità favorevoli al contribuente in danno dell’Erario - lesione all’immagine del Corpo della Guardia di Finanza.

Nella giurisprudenza penale è un dato pacifico (cfr. Cassazione penale, sez. I, 21 maggio-10 agosto 1999, n.10058), da tenere presente anche nel giudizio di responsabilità amministrativa, che l’analisi del giudice rispetto alla chiamata in correità deve svilupparsi attraverso tre momenti che sono: la valutazione in merito della attendibilità del chiamante; la verifica in ordine alla consistenza probatoria delle sue dichiarazioni; la ricerca del riscontro esterno.

Il giudice dispone, comunque, del potere-dovere di esaminare criticamente gli eventuali elementi di discrasia, per verificare se gli stessi siano da considerare rivelatori di intese fraudolente o, quanto meno, di suggestioni o condizionamenti di qualsivoglia natura, suscettibili di inficiare il valore delle dichiarazioni accusatorie.

Quando viene perpetrato un accordo fra i militari della Guardia di finanza e i soggetti privati sottoposti a verifica fiscale, attraverso un uso strumentale delle verbalizzazioni dirette a eludere gli accertamenti tributari o, comunque, ad alterarne il contenuto, siamo in presenza, secondo il generale principio dell’

Nella giurisprudenza penale è un dato pacifico (cfr. Cassazione penale, sez. I, 21 maggio-10 agosto 1999, n.10058), da tenere presente anche nel giudizio di responsabilità amministrativa, che l’analisi del giudice rispetto alla chiamata in correità deve svilupparsi attraverso tre momenti che sono: la valutazione in merito della attendibilità del chiamante; la verifica in ordine alla consistenza probatoria delle sue dichiarazioni; la ricerca del riscontro esterno.

Il giudice dispone, comunque, del potere-dovere di esaminare criticamente gli eventuali elementi di discrasia, per verificare se gli stessi siano da considerare rivelatori di intese fraudolente o, quanto meno, di suggestioni o condizionamenti di qualsivoglia natura, suscettibili di inficiare il valore delle dichiarazioni accusatorie.

Quando viene perpetrato un accordo fra i militari della Guardia di finanza e i soggetti privati sottoposti a verifica fiscale, attraverso un uso strumentale delle verbalizzazioni dirette a eludere gli accertamenti tributari o, comunque, ad alterarne il contenuto, siamo in presenza, secondo il generale principio dell’id quod plerumque accidit di un vantaggio che si può ragionevolmente presumere che il contribuente è certo di trarre dal fittizio controllo.

Il predetto vantaggio corrisponderà, quanto meno, a un importo non inferiore alla somma di denaro che illecitamente viene versata al dipendente infedele, nel caso che così non fosse, la consistente ed illecita elargizione di denaro sarebbe totalmente illogica ed ingiustificata.

Sussiste il danno all'immagine patito dell'amministrazione, il cui prestigio è stato compromesso dal comportamento dei propri dipendenti soprattutto quando è determinante la posizione rivestita dagli stessi che, quali militari di un Corpo preposto alla repressioni delle frodi fiscali, con il loro comportamento hanno, senz’altro, determinato un danno, in termini di trasparenza, fiducia, lealtà, nei confronti della Guardia di Finanza.

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 262/R del registro di Segreteria, promosso dal Procuratore regionale contro M. P., nato omissis e O. O., nato a omissis

Uditi, nella pubblica udienza del 16 febbraio 2000, il relatore Consigliere dr. Mauro OREFICE, il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giovanni PASTORINO OLMI e l’avv. Marino VIOLA, difensore del sig. D.O..

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

Ritenuto in

 

FATTO

In seguito a complesse indagini la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Novara, in data 9 marzo 1996, chiedeva il rinvio a giudizio dei nominati in epigrafe, entrambi militari della Guardia di Finanza, unitamente all’imprenditore S. G., amministratore della A. S.r.l., per il delitto di corruzione.

In particolare dalle indagini penali era emerso che il M., previo esplicito accordo con il S. e nella prospettiva di porre al riparo l’azienda da futuri accertamenti, avrebbe programmato una verifica fiscale complessivamente favorevole nei confronti della ditta, ricevendo il compenso di £ 9.500.000 circa, di cui £ 4.500.000 con rinunzia del S. ad esigere la somma ancora dovuta dal M., quale residuo del prezzo di vendita di un’autovettura acquistata l’anno precedente, e £ 5.000.000 dedotti dal prezzo di un’autovettura acquistata dal M., dopo la conclusione della verifica, dalla Autodem S.n.c., concessionaria di cui era socio il figlio del S..

La verifica, preavvisata al S. dal M., fu eseguita da una pattuglia comandata dal O., il quale avrebbe concordato le compiacenti modalità d’esecuzione della stessa ricevendo dall’imprenditore, quale illecito compenso per i favori ricevuti, una somma compresa tra 4 e 5 milioni.

Il fatto illecito è stato ammesso dal M. (interrogatorio del 25 settembre 1995), dal O. (interrogatorio del 30 ottobre 1995), e dallo stesso S. (interrogatorio del 29 settembre 1995).

Con sentenza n 160 del 17 giugno 1996 il GIP ha dichiarato di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato maturata ad aprile 1994.

Ravvisata l’esistenza di profili di responsabilità a carico degli odierni convenuti, per aver violato dolosamente i propri obblighi di servizio, perseguendo il loro interesse personale, la Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte ha emesso l’invito a dedurre previsto dall’articolo 5 primo comma del decreto legge 15 novembre 1993 n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994 n. 19.

Tale atto è stato notificato al O. il 21 aprile 1999 ed al M. il successivo 25 maggio. Ha presentato deduzioni difensive soltanto il O., che è stato anche sentito personalmente.

Non ritenendo sufficienti le argomentazioni dedotte, il citato Organo requirente emetteva la conseguente citazione in giudizio in data 17.9.1999, per sentire condannare entrambi i convenuti al pagamento, in favore dello Stato, Ministero delle Finanze, della somma di lire 29 milioni, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di giustizia. Tale importo veniva computato dalla Procura tenendo conto del danno patrimoniale quantificato in £ 14,5 milioni e del presunto danno all’immagine dell’Amministrazione a sua volta quantificato nella medesima somma.

 

DIRITTO

In data 9 marzo 1996 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Novara chiedeva il rinvio a giudizio dei sigg. O., M. e S. "perchè in concorso tra loro, agendo il M. ed il O., nella loro qualità di pubblici ufficiali, rispettivamente di capitano comandante della Compagnia della Guardia di Finanza di Novara e di brigadiere in servizio presso quello stesso reparto, accettavano la promessa e la successiva corresponsione di somme di denaro e di altre utilità da parte di Giuliano S., amministratore della A. S.p.a., corrente in Borgomanero(...) per compiere atti contrari ai loro doveri d’ufficio e, in particolare, per eseguire una verifica fiscale presso la predetta società pattuendo modalità di esecuzione complessivamente favorevoli alla società verificata; a questo fine il M., previo esplicito accordo con il S. e nella prospettiva di porre al riparo la A. s.p.a. da eventuali futuri accertamenti condotti con il dovuto rigore, programmava l’esecuzione da parte della Compagnia della G.d.F. che comandava di una verifica fiscale nei confronti della predetta Società; otteneva così quale illecita controprestazione, la rinuncia del S. alla esazione della somma di £ 4,5 milioni, costituente il credito residuo della vendita di una autovettura che il M. aveva acquistato, l’anno precedente, presso la sua concessionaria; accettava altresì dal S. la promessa di riconoscergli una indebita riduzione del prezzo di altra autovettura che il M. gli aveva anticipato di volere acquistare, a verifica conclusa, sempre presso quella concessionaria o comunque attraverso la sua intermediazioni; preannunziava poi al S. il prossimo inizio della verifica fiscale e, previo accordo con il O., circa le benevoli modalità di esecuzione della stessa, affidava a quest’ultimo il comando della pattuglia che avrebbe dovuto condurre le operazioni di accertamento (...). Il S. versava al O., quale illecito compenso per i favori ricevuti, la somma di 4 o 5 milioni di lire; deduceva infine dal prezzo di un’autovettura Lancia Thema che il M. acquistava intorno al mese di febbraio 1990, e quindi dopo la conclusione della verifica fiscale, attraverso l’intermediazione della A. s.p.a., presso la Auto DEM s.n.c., concessionaria di cui era socio il figlio, Mario Giuseppe S., la somma di £ 5 milioni, quale ulteriore illecito compenso per la programmazione e l’esito favorevole della verifica fiscale effettata l’anno precedente nei confronti della società da lui amministrata".

Sulla base degli elementi raccolti e di cui alla richiesta di rinvio a giudizio, il G.I.P. presso il Tribunale di Novara, con la citata sentenza n.160 depositata in data 18.6.96, dichiarava di non doversi procedere nei confronti degli odierni convenuti, per essere il reato estinto a seguito di intervenuta prescrizione. Peraltro lo stesso Giudice affermava nelle premesse che "in proposito è sufficiente evidenziare che, sia pure in modo non completamente coincidente, M., O. e S. hanno sostanzialmente ammesso i fatti contestati, rendendo dichiarazioni confessorie genuine ed attendibili, che hanno trovato riscontro nell’esito delle indagini espletate".

A tal proposito assume particolare valore la piena confessione resa dal M. di cui al verbale relativo all’ interrogatorio svoltosi innanzi al P.M. procedente in data 25 settembre 1995. Ebbe ad affermare in tale occasione il M.: "E’ vero che la verifica iniziata il 10 aprile 1989 presso l’A. S.p.a. era stata concordata tra me ed il sig. S. (...) Dissi al O., forse due o tre giorni prima dell’inizio, che doveva osservare modalità tali da avere un occhio di riguardo; non gli dissi altro perché era sufficiente (...) Non feci nessuna esplicita promessa al O. perché si trattava di cosa che poteva capire da solo (...) Il S. disse inoltre che alla pattuglia ci aveva già pensato lui".

Lo stesso M. confermava poi lo stato dei rapporti fra i soggetti coinvolti nella vicenda nel corso dell’interrogatorio innanzi al P.M. del giorno 29.9.1995 "Avevo fatto intendere chiaramente al O. che il S. era un mio buon conoscente e gli avevo espressamente detto che avevo comprato l’auto da lui. Gli dissi insomma quanto era sufficiente perchè egli afferrasse che non doveva essere troppo rigoroso nei confronti della società sottoposta a verifica. Il O. capì il senso del mio discorso ed assicurò che non sarebbe andato "con la mano pesante".

A sua volta il S., interrogato il giorno 29.9.1995 presso la Procura della Repubblica di Novara, dichiarava: "Effettivamente, in relazione alla verifica fiscale che è stata effettuata da militari della G.d.F. di Novara presso la A. s.p.a. di cui sono amministratore, ha riconosciuto al cap. M. uno sconto sull’acquisto di entrambe le autovetture, la Lancia Prisma e la Thema, da lui acquistate presso la mia concessionaria o comunque tramite il mio interessamento, ammontante complessivamente a £ 10 milioni circa e, in particolare, a £ 5 milioni sull’acquisto della prima vettura e ad altri 5 milioni circa sull’acquisto della seconda. Ho corrisposto poi alla pattuglia che era impegnata nelle operazioni di verifica la somma di £ 3 milioni, che ho versato in contanti nelle mani del M.llo O., con l’intesa che venisse suddivisa anche con gli altri componenti della pattuglia. Non so in quale misura tale ripartizione della somma sia stata effettuata tra di loro. (...) Il M. (...) si dichiarò disponibile a programmare una verifica fiscale nei confronti della mia società con atteggiamento comprensivo. Io gli dissi che ero d’accordo, in quanto, da un lato pensavo che una verifica fiscale non particolarmente incisiva avrebbe fatto comodo alla mia società (...) e dall’altro non volevo trovarmi nelle conduzioni di subirne una, magari estremamente approfondita, nel caso in cui non avessi accettato la sua offerta. (...) Parlai con il mar.llo O. e gli chiesi se avesse accettato qualcosa per lui e per gli altri componenti della pattuglia, facendogli capire che sarebbe stata mia intenzione versare loro una somma di denaro, affinché le operazioni di verifica non fossero condotte in modo troppo incisivo ed approfondito, secondo gli accordi del resto già presi implicitamente con il cap. M.. Il O., che in quel frangente era da solo, mi disse di accettare la mia offerta ed io, forse il giorno successivo, gli consegnai una busta per lettera contenente la somma di 3 milioni in contanti".

Occorre infine, allo scopo di poter ricostruire l’intera vicenda, riportare alcune delle dichiarazioni rese dal M.llo O. in occasione dell’interrogatorio innanzi al P.M. in data 30 ottobre 1995 :"Effettivamente ho percepito dall’amministratore della società A., tale S., una somma di denaro pari a £ 3,5 – 4 milioni, in epoca prossima alla conclusione della operazioni di verifica. (...) Il S. (...) mi chiamò nel suo ufficio e mi diede una somma di denaro: ricordo che si trattava di banconote da £ 100mila, ma non ricordo se la somma fosse racchiusa in qualche involucro (...) In tale occasione mi disse "questo è per voi" ed io vidi che all’interno della busta o dell’involucro vi era del denaro. Gli chiesi per quale motivo mi stesse offrendo del denaro, essendo rimasto stupito della sua offerta, ma il S. non mi diede alcuna spiegazione convincente. Si limitò a dire che andava bene così (...) Io non divisi la somma con gli altri componenti della pattuglia, che non misi neppure al corrente di quanto il S. mi aveva dato (...) A mio giudizio il S. pagò la somma di denaro perchè noi non avevamo arrecato troppo disturbo al normale svolgimento delle attività della concessionaria".

Da quanto precede sembrano emergere elementi di certezza quali frutto della concordanza delle testimonianze dei protagonisti della vicenda: appare chiaro e manifesto l’accordo illecito fra il M. ed il S. per i fini da entrambi ammessi; appare altrettanto chiaro che il S. abbia consegnato somme di denaro al O.. Costui peraltro contesta la propria consapevolezza circa l’effettivo scopo di quella dazione, negando di aver preso accordi con il M. per "pilotare" la verifica e giustificando l’elargizione per il particolare tatto e la particolare sensibilità adottata dalla pattuglia nell’effettuare la verifica stessa "senza arrecare troppo disturbo". Contro tale posizione pesano le testimonianze in senso contrario sia del M. che del O..

Ora, occorre in proposito fare qualche puntualizzazione.

E’ pacifico in giurisprudenza (v. inter alia Cassazione penale, sez.I, 21 maggio-10 agosto 1999, n.10058) che l’analisi del giudice rispetto alla chiamata in correità deve svilupparsi attraverso tre momenti che sono la valutazione in merito della attendibilità del chiamante; la verifica in ordine alla consistenza probatoria delle sue dichiarazioni; la ricerca del riscontro esterno individualizzante. In sostanza la normativa vigente subordina il giudizio di attendibilità alla presenza di riscontri esterni, onde la chiamata, insufficiente da sola per pervenire ad un giudizio di colpevolezza, ed il riscontro probatorio estrinseco, elemento per sua natura privo della consistenza di prova autosufficiente di colpevolezza, devono integrarsi reciprocamente e formare oggetto di un giudizio complessivo circa la validità della chiamata in correità.

Inoltre (v. Cassazione penale Sezione VI, 21 dicembre 1998 – 22 luglio 1999, n. 9384), in tema di plurime dichiarazioni accusatorie l’esigenza che le medesime, per costituire riscontro l’una delle altra, siano convergenti, non può implicare la necessità di una loro totale e perfetta sovrapponibilità (la quale, anzi, potrebbe essa stessa costituire, talvolta, motivo di sospetto), dovendosi, al contrario ritenere necessaria solo la concordanza sugli elementi essenziali del thema decidendum, fermo restando il potere-dovere del giudice di esaminare criticamente gli eventuali elementi di discrasia, onde verificare se gli stessi siano da considerare rivelatori di intese fraudolente o, quanto meno, di suggestioni o condizionamenti di qualsivoglia natura, suscettibili di inficiare il valore della suddetta concordanza. In una tale prospettiva, di fronte ad una pluralità di dichiarazioni accusatorie, tutte convergenti, l’eventuale sussistenza di smagliature o discrasie, pure di un certo peso, rilevabili tanto all’interno delle dichiarazioni quanto nel confronto di esse, non implica, di per sé, il venir meno della loro sostanziale affidabilità, quando, sulla base di adeguata motivazione, risulti dimostrata la convergenza di esse nei rispettivi nuclei fondamentali; anzi, l’esistenza di eventuali imprecisioni della chiamata di correità non è di per sé sufficiente ad escludere l’attendibilità dell’accusa, allorché, alla luce di altri obiettivi riscontri, il giudice di merito valuti globalmente, con prudente apprezzamento, il materiale indiziario che ritenga, con congrua motivazione, di dare la prevalenza agli elementi che sostengono la credibilità dell’accusa. Ciò detto, va peraltro precisato che i riscontri non devono attenere alla attendibilità complessiva del dichiarante, anche se non avente direttamente ad oggetto la partecipazione del chiamato al fatto; tali riscontri devono avere carattere "individualizzante", e cioè avere direttamente ad oggetto la persona del chiamato in correità, in relazione allo specifico fatto storico oggetto dell’imputazione.

Atteso quanto precede e con specifico riferimento alla fattispecie, va sottolineato che le emergenze processuali di cui all’indagine assumono precisa valenza probatoria proprio in ordine all’evidente riscontro delle confessioni "genuine ed attendibili" con l’esito delle indagini espletate.

La responsabilità del cap. M. è nelle sue dichiarazioni confessorie incontestate ed incontestabili. Quella del m.llo O. nel valore probatorio assunto dagli atti istruttori. Ma non solo.

In verità appare illogico il comportamento del cap. M., il quale si preoccupa di porre in essere un accordo truffaldino con il S., se non lo si ricollega alla necessità di dare concreta attuazione a tale accordo. E se il contenuto dell’accordo medesimo era quello di "non andare con la mano pesante" nello svolgimento della verifica fiscale, è di tutta evidenza il fatto che il cap. M., il quale non ha svolto in prima persona la verifica, avrebbe dovuto servirsi di una sua longa manus all’interno della pattuglia per dare effettività alla promessa fatta al S.. E chi avrebbe potuto coinvolgere il M. ai fini di ottenere il comportamento desiderato dalla pattuglia se non chi a quest’ultima era preposto e cioè il O. ?

E poi, invero, appare assai poco credibile la versione data dal O. circa la dazione di denaro, pacificamente ammessa dallo stesso sottufficiale. Poco credibile perchè un militare, ed a maggior ragione un militare addetto ad operazioni di verifica, non accetta denaro perchè "va bene così", od addirittura quale regalia per non aver creato scompiglio durante gli accertamenti presso la concessionaria controllata. E se mai lo avesse veramente creduto, appare singolare che lo stesso O. non abbia reso partecipi gli altri componenti della pattuglia della pretesa regalia sulla base della motivazione che "potevano non essere d’accordo nel riceverne una quota". Se il motivo fosse stato davvero quello dichiarato (la gratitudine del S. per il lavoro svolto con discrezione), esso poteva essere tranquillamente reso noto agli altri militari, che, se non altro, erano sicuri compartecipi del merito acquisito. Il timore di una loro reazione dimostra proprio come la vicenda avesse invece contorni molto meno chiari di quelli che il O. vorrebbe far credere.

Per tutti questi motivi, per le ammissioni rese e per le testimonianze raccolte, il Collegio ritiene entrambi gli odierni convenuti responsabili del danno causato all’Erario e ad entrambi contestato. I fatti accertati consentono infatti di affermare che l'accordo perpetrato fra i militari della Guardia di finanza ed i privati, era finalizzato, attraverso un uso strumentale delle verbalizzazioni fiscali, ad eludere gli accertamenti tributari o, comunque, ad alterarne il contenuto. Di conseguenza, secondo il generale principio dell’id quod plerumque accidit si può ragionevolmente presumere che il contribuente è certo di trarre dal fittizio accertamento tributario, o dalla sua omissione, un vantaggio, quanto meno non inferiore alla somma di denaro che illecitamente corrisponde. Ove così non fosse, la consistente ed illecita elargizione di denaro sarebbe totalmente illogica ed ingiustificata.

Anche la giurisprudenza di questa Corte, formatasi in materia di corruzione (ex plurimis Sezione I 30 settembre 1994 n. 139; Sezione Lazio 23 novembre 1998 n 2272, Sezione Friuli 24 novembre 1998 n 411/EL, Sezione Piemonte 2 luglio 1996 n. 476/R/96, 29 aprile 1998 n 245/R/98, 29 ottobre 1998 n 849/R/98, riguardante analoghe fattispecie commesse anche dal convenuto M., 7 Giugno 1999 n 1041/EL/99), ha ritenuto la prova del danno erariale insita nel pactum sceleris. In particolare è stato affermato che il pagamento sine titulo, all’interno di un procedimento d’accertamento tributario, induce a ritenere che da esso l’erario esca defraudato. In tale procedimento, infatti, si confrontano due interessi contrapposti, quello del contribuente, diretto a pagare il meno possibile e quello dei convenuti, volto in apparenza ad individuare la pretesa creditizia, ma, in realtà, inteso ad una benevola e dolosa trascuratezza dei dati effettivamente risultanti dalla contabilità.

A ciò va naturalmente aggiunto il disservizio creato da chi - i militari della Guardia di finanza -, preposto alla tutela del patrimonio dello Stato, viola i propri obblighi di servizio esattamente nel senso opposto, cagionando cioè all'Amministrazione pubblica danno proprio in quell’ambito per il quale l’ordinamento affida agli stessi soggetti la tutela.

Peraltro, non essendo possibile calcolare l’esatto importo delle minori entrate e del disservizio, giurisprudenza pacifica ammette in tal caso la determinazione del danno in via equitativa, atteso che, quando lo stesso, per sua stessa natura, non si presta ad una precisa determinazione, il richiamo all’equità integrativa (articolo 1226 cod. civ.) è l'unico strumento a disposizione del giudice per assolvere il compito di giustizia (in tal senso Sezione Piemonte 29 aprile 1998 n 245/R/98 e 7 Giugno 1999 n 1041/EL/99).

Nella fattispecie, tenuto conto che la minore entrata non può essere certamente inferiore all’utilità che il funzionario infedele ha ricavato dalla sua attività illecita (in caso contrario il pactum sceleris non avrebbe avuto senso) il danno può essere rapportato senz’altro a tale utilità che, nel caso in esame e tenuto conto di quanto emerso dalle indagini svolte, ammonta a complessive lire 14,5 milioni.

Per ciò che poi concerne l’ulteriore richiesta operata dalla Procura regionale in ordine alla sussistenza del danno all’immagine della Guardia di finanza va osservato quanto segue.

E’ costante giurisprudenza quella in base alla quale quando un pubblico ufficiale agisce per propri fini illeciti, egli incrina, in maniera più o meno rilevante, secondo dell'eco del suo comportamento, la fiducia dei cittadini nell’operato della pubblica amministrazione, che deve essere rivolto al soddisfacimento dell’interesse pubblico. Tale semplice constatazione rende evidente l'esistenza di un danno risarcibile subìto dalla pubblica amministrazione, e consistente nella lesione dell’immagine, intesa in senso figurato di reputazione.

Costituisce altrettanto consolidata giurisprudenza di questa Corte (per tutte Sezioni Riunite 28 maggio 1999 n 16/99/QM) che gli effetti devastanti, costituiti dal discredito causato da fatti lesivi della credibilità dell’Amministrazione, devono trovare adeguato ristoro al pari dei danni patrimoniali in senso stretto.

Il principio di prova richiesto dalla giurisprudenza (Sez. Riun. 16/99/QM del 28 maggio 1999) per la sussistenza del pregiudizio all’immagine, è costituito dalle stesse modalità dell’azione. La fattispecie all’esame, caratterizzata da una manifesta e confessata patologia corruttiva, non lascia dubbi circa la sussistenza del danno all'immagine patito dell'amministrazione, il cui prestigio è stato compromesso dal comportamento dei convenuti, ma soprattutto appare determinante la posizione rivestita dai convenuti stessi che, quali militari di un corpo preposto proprio alla repressioni delle frodi, con il loro comportamento hanno senz’altro determinato un danno, in termini di trasparenza, fiducia, lealtà, nei confronti della Guardia di Finanza.

Peraltro, valutata la fattispecie nella sua effettiva portata, appare necessario scindere, ai fini della attribuzione del danno all’immagine, la posizione dei due convenuti, tenendo conto che il vero ideatore del disegno criminoso appare esclusivamente il M., restando il O. mero esecutore di un accordo illecito voluto e perpetrato dal suo superiore.

Pertanto, se gli odierni convenuti vanno condannati in solido ed in parti uguali al pagamento di £ 14,5 milioni quale danno patrimoniale causato all’Erario, proprio perchè per esso le condotte dolose di entrambi possono essere poste su uno stesso piano, non altrettanto può essere fatto per il danno all’immagine che va attribuito alla "mente" dell’illecito e cioè al cap. M..

Quanto alla quantificazione di quest’ultimo, da operarsi ai sensi dell’art.1226 c.c., avuta presente l’entità della minore entrata e del relativo disservizio creatosi, è convincimento del Collegio che essa possa essere congruamente computata in £ 5 milioni.

Il tutto corredato di interessi legali e rivalutazione monetaria.

Le spese di giustizia seguono la soccombenza

 

P.Q.M.

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione Piemonte, definitivamente pronunciando, condanna i sigg. P. M. ed O. O. al pagamento in favore dell’Erario, in solido ed in parti uguali della somma di £ 14.500.000, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.

Condanna altresì il sig. P. M. al pagamento in favore dell’Erario della somma di £ 5.000.000, oltre rivalutazione monetaria ed interessi.

Le spese di giustizia seguono la soccombenza.

 

Omissis