Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per il Piemonte – 21 giugno 2000, n. 1345/R/00 – Pres. De Filippis – Est. Reppucci – G.G., L.B., D.N. (avv.to C. Cotto, G. Naldi) P.M. (Pastorino Olmi).

Responsabilità contabile e amministrativa – amministrazione danneggiata dal personale militare della Guardia di Finanza – corruzione e concussione - reati in danno della p.a. – danno da tangente e danno non patrimoniale – patologia corruttiva - profili di responsabilità amministrativa.

I Ministeri costituiscono le articolazioni dell’unitario apparato governativo dell’ente Stato, da cui discende che le conseguenze negative degli atti di gestione di ogni dicastero si riversano inevitabilmente nelle casse dello Stato gestite unitariamente attraverso il bilancio dello Stato predisposto dal governo e approvato dal Parlamento.

Sulla base di quanto sopra deve essere riconosciuto il rapporto di servizio, e quindi la giurisdizione della Corte dei Conti in riferimento ai dipendenti di un’Amministrazione statale (nella specie militari della Guardia di Finanza) tratti a giudizio contabile per aver cagionato danno attraverso azioni di corruzione e concussione nei confronti dello Stato nel suo complesso che impediscono l’afflusso di entrate tributarie, senza poter distinguere, al riguardo, tra Ministero di appartenenza e Ministero danneggiato.

Per consolidato orientamento giurisprudenziale, perché possa verificarsi un’ipotesi di illecito contabile nel contesto del reato di corruzione propria è necessario che il pubblico ufficiale, titolare di un potere discrezionale, per conseguire una retribuzione rinunci preventivamente alla valutazione comparativa degli interessi contrapposti, cui invece è tenuto per motivi d’ufficio e che con tale comportamento arrechi pregiudizio economico all’Erario.

La prova del danno economico per l’amministrazione si rinviene nel pactum sceleris, derivante dall’impegno criminoso reciproco stipulato tra i militari della Guardia di Finanza addetti alle verifiche fiscali e le società sottoposte a quest’ultime, tutti tesi al raggiungimento di un tornaconto personale nella convinzione che nessuno si induce a sopportare un onere se non ritiene di trarne, comunque, un profitto (il versamento di una minore imposta).

La lesione all’immagine non può più considerarsi esclusivamente connessa con una deminutio patrimoni (c.d. danno - conseguenza), ma, piuttosto, come un fatto intrinsecamente dannoso, in quanto confliggente con interessi primari protetti in modo immediato dall’ordinamento giuridico (c.d. danno - evento).

Per sua natura, il danno non patrimoniale non può che colpire beni immateriali della persona giuridica pubblica e cioè beni quali il prestigio, la reputazione, l’onore la cui offesa causa una vera e propria compromissione della sua immagine nei confronti dell’intera collettività e poiché si riflette su un numero indefinito di persone, coinvolgendone negativamente le relazioni con lo Stato - Collettività, esso si appalesa più grave e suscettibile di sanzione.

Sussiste la responsabilità amministrativa del militare della Guardia di Finanza che attraverso atti contrari ai doveri d’ufficio riceve dazioni di denaro da soggetti privati arrecando danno oltreché all’amministrazione finanziaria sotto il profilo del mancato introito di imposte anche al prestigio delle strutture tributarie di controllo.

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa promosso ad istanza dal Procuratore Regionale nei confronti del sig. G. G., nato a omissis L. B., nato a omissis e D. N., nato a omissis;

Visto l’atto introduttivo del giudizio iscritto al n. 249/R del registro di Segreteria;

Uditi, nella pubblica udienza del 16.2.2000, il relatore Consigliere Ugo Reppucci ed il Pubblico Ministero in persona del sostituto Procuratore regionale dott. Giovanni PASTORINO OLMI, nonchè l’avvocato Carlo COTTO per il convenuto L. e l’avv. Giorgio NALDI per il convenuto D.;

Esaminati gli atti e i documenti della causa;

Ritenuto in

 

FATTO

Con atto del 5.8.1999 ritualmente notificato, il Procuratore regionale presso questa Corte ha citato i sigg. G. G., L. B. e D. N., all’epoca dei fatti dipendente della Guardia di Finanza, a comparire in giudizio davanti a questa Sezione ed in questa udienza per ivi sentirsi condannare al pagamento in solido a favore dell’Erario della somma di L. 395.000.000 o di quella diversa che risulterà in corso di causa aumentata degli interessi legali e della rivalutazione monetaria fino all’effettivo pagamento nonché delle spese del giudizio.

La richiesta risarcitoria trae origine dai fatti che seguono.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Novara chiedeva il rinvio a giudizi dei nominati in epigrafe, per aver accettato la promessa e la successiva dazione di una somma di denaro, non inferiore a lire 200 milioni, da L. D., e dai ragionieri S. N. e G. S. (domiciliatari, sindaci e commercialisti della società SARTEX S.p.A., della quale il D. era Amministratore), per compiere atti contrari ai propri doveri d’ufficio. In particolare veniva eseguita presso la ditta una verifica fiscale, diretta ad assicurare tale società contro il pericolo che fosse accertata l’evasione d’imposte.

Il G. ed il D. inserivano la SARTEX nell’elenco delle aziende da sottoporre a verifica programmata nel corso del 1989. Il L. partecipava alle operazioni di verifica eseguendola secondo le modalità concordate in anticipo. Il D. corrispondeva la somma, pattuita alla S. ed al N. i quali la dividevano con i militari della Guardi di Finanza.

G. e L. sono stati condannati con sentenza n. 297 del 6 dicembre 1997, depositata il 18 marzo 1998; il procedimento contro D. si è concluso con sentenza n. 77/97, emessa ex articolo 444 codice di procedura penale.

Osserva parte attrice che nessuno degli imputati ha contestato, in sede penale, la storicità del fatto e lo stesso D., pur avendo patteggiato, ha ammesso negli interrogatori di aver ricevuto una somma di denaro per la verifica SARTEX.

Ravvisata l’esistenza di profili di responsabilità a carico degli odierni convenuti, per aver violato dolosamente i propri obblighi di servizio, la Procura ha emesso l’invito a dedurre (previsto dall’art. 5 primo comma del decreto legge 15 novembre 1993 n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994 n. 19).

Per la Procura lo svolgimento dei fatti dà fondamento alla pretesa risarcitoria sussistendo tutti gli elementi per l’imputazione di responsabilità.

Essendo palese l’esistenza di un rapporto di servizio con lo Stato, posto che gli odierni convenuti, all’epoca dei fatti erano militari della Guardia di Finanza, parte attrice espone gli altri elementi costitutivi della responsabilità.

Per quanto riguarda il danno, per la Procura i fatti sopra esposti evidenziano il pregiudizio subito dallo Stato, Ministero delle Finanze, composto dal danno per disservizio e/o per minori entrate accertate, quantificato in L. 200 milioni, e da quello derivante dalla lesione dell’immagine del corpo della Guardia di Finanza, determinabile, in via equitativa, nella stessa misura di L. 200 milioni.

Osserva al riguardo parte attrice che, relativamente al danno da minori entrate, i fatti accertati consentono di affermare che l’accordo fra i militari della Guardia di Finanza ed i privati era finalizzato, attraverso un uso strumentale della verbalizzazioni fiscali, ad eludere gli accertamenti tributari o, comunque, ad alterarne il contenuto. Di conseguenza, secondo il comportamento medio dell’homo economicus e più in generale dell’id quod plerumque accidit, si può ragionevolmente presumere che il contribuente è certo di trarre dal fittizio accertamento tributario, o dalla sua omissione, un vantaggio, quanto meno non inferiore alla somma di denaro che illecitamente corrisponde. Ove così non fosse, la consistente ed illecita elargizione di denaro sarebbe totalmente illogica ed ingiustificata. Viene richiamata, sul punto, giurisprudenza di questa Corte, (ex plurimis Sezione I 30 settembre 1994 n. 139; Sezione Lazio 23 novembre 1998 n. 2272, Sezione Friuli 24 novembre 1998 n. 411/EL, Sezione Piemonte 2 luglio 1996 n. 476/R/96, 29 aprile 1998 n. 245/R/98, 29 ottobre 1998 n. 849/R/98, riguardante analoghe fattispecie commesse anche dai convenuti G. e L., 7 giugno 1999 n. 1041/EL /99) che ha ritenuto la prova del danno erariale insita nel pactum sceleris, e che, in particolare, ha affermato che il pagamento sine titulo, all’interno di un procedimento di accertamento tributario, induce a ritenere che da esso l’erario esca defraudato. In tale procedimento, infatti, si confrontano due interessi contrapposti, quello del contribuente, diretto a pagare il meno possibile e quello dei convenuti, volto in apparenza ad individuare la pretesa creditizia, ma, in realtà, inteso ad una benevola e dolosa trascuratezza dei fati effettivamente risultanti dalla contabilità.

A ciò va aggiunto, secondo la Procura, il disservizio creato da coloro che - i militari della Guardia di Finanza - ,preposti alla tutela del patrimonio dello Stato, violano invece i propri obblighi di servizio, cagionando così all’Amministrazione pubblica un danno proprio in quell’ambito che essi stessi dovevano proteggere.

Danno vi è quindi senza ombra di dubbio, per parte attrice, che per la relativa quantificazione, rinvia al criterio equitativo già largamente usato in giurisprudenza e consistente nel rapportare il pregiudizio all’utilità che il funzionario infedele ha ricavato dalla sua attività illecita e che , nel caso in esame, ammonta a complessive lire 200 milioni.

Per quanto riguarda il danno all’immagine la Procura osserva che quando un pubblico ufficiale agisce per propri fini illeciti, egli incrina, la fiducia dei cittadini nell’operato della Pubblica Amministrazione, che deve essere rivolto al soddisfacimento dell’interesse pubblico; e ciò rende evidente l’esistenza di un danno risarcibile subìto dalla Pubblica Amministrazione, consistente nella lesione dell’immagine, intesa in senso figurato di reputazione. Viene sul punto richiamata giurisprudenza di questa Corte ( per tutte Sezioni Riunite 28 maggio 1999 n. 16/99/QM) sugli effetti devastanti , che derivano dal discredito causato da fatti come quelli in narrativa.

Precisa parte attrice:

- che il danno non patrimoniale, consistente nella lesione di un bene immateriale quale il prestigio di un ente pubblico, riguardo un interesse direttamente protetto dall’ordinamento giuridico ed in quanto tale rivestito di valore economico, alla stregua degli altri beni immateriali tutelati;

- che la fattispecie all’esame, caratterizzata da una manifesta patologia corruttiva, non lascia dubbi circa la sussistenza del danno all’immagine patito dall’Amministrazione, il cui prestigio è stato compromesso dal comportamento dei convenuti.

- che l’eco giornalistica anche locale, relativa ai fatti descritti, la rilevante posizione rivestita dai convenuti, il discredito gettato sull’Amministrazione da parte dei suoi rappresentanti, il disdoro arrecato all’interno dell’ufficio, integrano con certezza un danno morale patito dall’ Amministrazione in termini di trasparenza, fiducia, lealtà, corretto comportamento.

Questo danno - aggiunse parte attrice - per sua stessa natura, non si presta ad una precisa determinazione, sicché occorre nuovamente far ricorso alla determinazione equitativa, adoperando come criterio quello di rapportare il pregiudizio all’utilità ricavata dai convenuti, pari nel caso in esame a 200 milioni. Da tale importo va detratta la somma di 5 milioni pagata dal D. a titolo transattivo con l’Avvocatura distrettuale dello Stato.

Per quanto riguarda la condotta colpevole, osserva la Procura che i nominati in epigrafe hanno violato dolosamente i propri obblighi di servizio, perseguendo il loro interesse personale.

Ciò risulta dalla sentenza del GIP presso il Tribunale di Novara n. 297/97 e dalle deposizioni testimoniali e confessorie richiamate. In particolare parte attrice evidenzia che G. ha ammesso i fatti nell’interrogatorio del 2 dicembre 1994, ed analoghe dichiarazioni confessorie ha reso L..

Quanto a D., che ha patteggiato la pena, osserva parte attrice che egli ha ammesso di aver inserito la SARTEX nell’elenco delle ditte da verificare per compiacere il G., di aver composto la pattuglia inserendo L. sempre su indicazione del G., di aver ricevuto dei soldi da quest’ultimo, senza alcun motivo, di aver capito sin dall’inizio che "qualcosa non andava" in quella verifica. Queste affermazioni - nota la Procura - messe in relazione con le confessioni di G., di L. e degli altri coimputati, e con la circostanza che senza la complicità del D., l’accordo tangentizio non poteva avere esecuzione, evidenziano che il medesimo ha volontariamente assecondato l’esecuzione del paetum sceleris e ne ha tratto profitto.

Il rapporto di causalità tra il comportamento illecito e l’evento lesivo deriva, per la Procura, dallo svolgimento dei fatti narrati.

Infine per ripartizione del danno, ritiene la Procura che il pregiudizio erariale sopra individuato vada addebitato ai presunti responsabili, in solido, ai sensi dell’articolo 1 comma 1 quinquies della legge 14 gennaio 1994 n. 20, modificato dall’articolo 3 della legge 20 dicembre 1996 n. 639.

Per i fatti sopra narrati la Procura Regionale ha ravvisato nella condotta dei convenuti G. L. e D. la fonte di responsabilità amministrativa per il danno subito dalla finanza pubblica; conseguentemente con il predetto atto di citazione ne ha chiesto la condanna.

Con memoria di costituzione depositata il 27 gennaio u.s., l’avv. Carlo Cotto, nell’interesse di L. B., contesta le domande attoree tutte per i seguenti motivi.

- carenza di giurisdizione della Corte dei Conti (derivante dal fatto che il danneggiato sarebbe il Ministero del Tesoro anziché quello delle Finanze - Guardia di Finanza, cui il convenuto appartiene, per cui trattandosi di fatti accaduti anteriormente all’entrata in vigore della legge n. 639/96 la competenza della Corte è limitata ai danni arrecati alla sola Amministrazione di appartenenza);

- sospensione del processo ai sensi dell’art. 75, 3 c., c.p.p.: tale sospensione si rende necessaria in quanto contro la sentenza penale n. 627 pende appello

Inoltre - precisa la difesa - con detta sentenza il L. è stato condannato a risarcire il danno al Ministero della Finanze - parte civile - per L. 175 milioni ed è stato disposta la confisca del denaro. Ed ancora, tenuto conto di quanto sopra rappresentato e che tale sentenza non è definitiva, ne deriva a parere della difesa, assoluta carenza della prova del fatto, erronea determinazione del danno e assenza di presupposti della domanda di risarcimento del danno all’immagine. Conclude l’avv. COTTO con le richieste:

- in via principale di difetto di giurisdizione

- in via preliminare di sospensione ex art. 75, 3 c. c.p.p.

- nel merito: rigetto della domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto.

Sostanzialmente analoghe si appalesano le difese dell’avv. Giorgio NALDI in favore di D. N. rappresentate con memoria di costituzione depositata l’ 11 gennaio u.s.; in essa l’avv. NALDI conclude con la richiesta

preliminare di dichiarare prescritta l’azione di risarcimento e nel merito di dichiararla infondata in fatto e in diritto; in subordine di dichiarare la mancanza di responsabilità solidale e di dichiarare dovuta soltanto la somma di L. 5.000.000.

Nell’odierno dibattimento l’avv. Cotto richiama sostanzialmente quanto già rappresentato nella memoria di costituzione, evidenziando in particolare il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti nonchè la pendenza dell’appello contro la sentenza penale, la quale perciò non è definitiva e, priva di forza di giudicato, rende la domanda attorea, su di essa fondata, insostenibile. Conclude l’avv. COTTO con le richieste già espresse in memoria di costituzione.

Parimenti l’avv. NALDI richiama quanto già rappresentato nella memoria di costituzione, evidenziando in particolare la prescrizione dell’azione risarcitoria nonchè la natura della sentenza patteggiata che non è prova di responsabilità.

Indi interviene il Procuratore Regionale che, richiamato quanto già rappresentato in citazione, controbatte alle tesi difensive osservando:

- che va riconosciuto il rapporto di servizio, e quindi la giurisdizione della Corte dei Conti in riferimento ai dipendenti di un’Amministrazione statale tratti a giudizio contabile per danno cagionato allo Stato nel suo complesso, senza poter distinguere, al riguardo, tra Ministero di appartenenza e Ministero danneggiato;

- che la sospensione del processo si configura soltanto quando tra i due processi pendenti dinanzi a giudici diversi vi sia un rapporto di vera e propria pregiudizialità, tal che, in mancanza di sospensione, possa astrattamente ravvisarsi un conflitto di giudicati;

- che la pendenza dell’appello è irrilevante posto che non mette in discussione la storicità dei fatti ma soltanto una diversa qualificazione giuridica;

- che non c’è prescrizione in quanto, trattandosi doloso occultamento del danno, essa decorre dalla scoperta del danno che è avvenuta quando la fattispecie delittuosa è stata definita con il rinvio a giudizio nel 1995;

- il c.d. patteggiamento è oggetto di valutazione autonoma del giudice contabile;

- il danno patrimoniale è ampiamente provato dalle confessioni in sede penale e quello non patrimoniale è concesso alla lesione dell’immagine subita dall’Amministrazione di appartenenza dei convenuti.

Conclude parte attrice con la richiesta di condanna al risarcimento del danno siccome in citazione quantificato.

Ritenuto in

 

DIRITTO

E’ preliminare l’esame dell’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da parte convenuta in relazione alle disposizioni di cui all’art. 3 comma 1 lett. o bis della legge n. 639/96 sostitutivo del comma 4 dell'art. 1 della legge n. 20/1994 che testualmente recita "La Corte dei Conti giudica sulla responsabilità amministrativa degli amministratori e dipendenti pubblici anche quando il danno sia stato cagionato ad Amministrazioni o Enti pubblici diversi da quelli di appartenenza per i fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge".

Assume la parte convenuta che poiché i fatti oggetto del giudizio risalgono a data anteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 639/96, essi sono perseguibili, davanti a questo giudice, se da essi sia derivato un danno all’Amministrazione di appartenenza del convenuto e cioè all’Amministrazione Finanziaria. Nel caso di attività che impedisce l’afflusso delle entrate tributarie, afferma la parte convenuta, atteso che la predetta Amministrazione svolge una attività strumentale di raccolta dei tributi il cui complessivo ammontare viene riversato nelle Casse dello Stato

che sono gestite dall’Amministrazione del Tesoro, quest’ultima è quella che ne subisce pregiudizio diretto. Da ciò deriverebbe il difetto di giurisdizione del giudice contabile posto che il L. non appartiene a detta ultima amministrazione.

L’eccezione non ha pregio.

A prescindere dal fatto che i Ministeri costituiscono articolazioni dell’unitario apparato governativo dell’ente Stato, va rilevato che le conseguenze negative degli atti di gestione di ogni dicastero (non solo di quello delle Finanze) si riversano inevitabilmente nelle casse dello Stato gestite unitariamente attraverso il bilancio dello Stato predisposto dal governo e approvato dal Parlamento. Ciò non esclude che il danno immediato è arrecato in ipotesi dall’operatore all’Amministrazione (nella fattispecie delle Finanze) alla quale è legato dal rapporto di servizio. Nella specie il comportamento censurato dal soggetto presunto responsabile viene ricollegato dall’organo requirente all’esercizio delle funzioni del dipendente e a ipotizzare violazioni di obblighi di servizio verso l’Amministrazione di appartenenza con conseguente danno erariale.

Sono pertanto riscontrabili le circostanze richieste dalla legge per cui va dichiarato che sussiste la giurisdizione della Corte dei Conti in merito all’azione risarcitoria esercitata dalla Procura Regionale nei confronti del convenuto.

Parte convenuta ha formulato altresì l’eccezione di prescrizione affermando che alla data di notifica dell’atto di citazione 22.10.1999 era decorso il termine decennale all’epoca previsto per l’esercizio dell’azione di responsabilità.

L’eccezione va disattesa.

Ed invero i fatti che hanno dato luogo al promovimento dell’azione si ricollegano alla richiesta di rinvio a giudizio depositata il 30.5.1995.

Il dies a quo del termine prescrizionale non può nella fattispecie decorrere che dalla data di deposito della richiesta del P.M., momento in cui la produzione del danno si è manifestata all’esterno divenendo oggettivamente percepite e riconoscibile (Cass. civ. Sez. III 12.8.1995 n. 2845; Corte dei Conti sez. I 25.2.1997 n. 10; Sez. II 27.2.1997 n. 16). Pertanto, alla data indicata di notifica dell’atto di citazione il termine prescrizionale decennale non era decorso.

Va altresì disattesa la richiesta di sospensione del giudizio, condividendo quanto, sul punto, osservato da parte attrice e che trova riscontro in giurisprudenza dalla quale non si ha motivo di discostarsi (Cass. civ. n. 7196 del 9.7.99, n. 7265 del 10.7.99 e 7688 del 19.7.99 e Corte dei conti - Sez. II centrale n. 186 del 27.7.1998).

Su quanto dedotto dalla difesa circa il valore del c.d. patteggiamento, osserva il Collegio che la pretesa risarcitoria della Procura regionale trae origine da fatti delittuosi per i quali è stata emessa sentenza penale. Pur trattandosi di sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., l’applicazione concordata della pena può assumere rilevanza anche nel giudizio amministrativo-contabile nel senso di poter essere valutata quale ammissione di responsabilità in ordine ai fatti contestati in sede penale.

Vero è che, a termine dell'art. 445 c.p.p., la sentenza non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi, ma ciò va inteso nel senso di escludere che la sentenza penale possa vincolare il giudice contabile; nulla però impedisce a quest’ultimo di ricavare elementi di valutazione ai fini del proprio convincimento dal comportamento del convenuto accertato nel giudizio penale.

Da tale orientamento, che rappresenta ormai giurisprudenza consolidata, il collegio non ha motivo di discostarsi; conseguentemente la tesi della difesa viene ritenuta, sul punto infondata e perciò va respinta.

Per quanto riguarda il merito, dall’esame degli atti processuali risulta che all’origine del presente giudizio si pongono due sentenze: una di condanna del Tribunale di Novara n. 297 del 6 dicembre 1997 per i convenuti L. e G.; l’altra emessa ex art. 444 dallo stesso Tribunale per il convenuto D..

Con la prima sentenza i convenuti L. e G. sono stati condannati per episodi di concussione e corruzione in concorso tra loro e con il D.; con la seconda sentenza al D. è stata applicata la pena per i reati di corruzione e falsità.

Non v’è dubbio dunque circa la sussistenza del primo requisito della responsabilità, ossia il comportamento posto in essere dai convenuti nell’esercizio delle proprie pubbliche funzioni.

Numerose sono state le occasioni in cui questo Collegio si è pronunciato sulla responsabilità di pubblici ufficiali della guardia di Finanza coinvolti in episodi di corruzione e concussione.

In tali occasioni l’orientamento del Collegio è stato nel senso di affermare la piena responsabilità dei pubblici ufficiali coinvolti.

Da questo orientamento il Collegio non ha motivo di discostarsi, attesa l’identità oggettiva della fattispecie all’esame con quelle già decise.(V. per tutte Sent. n. 476/R/9 del 22.3.96/2.7.96).

Orbene, tuttora al Collegio in sostanza si pone il quesito di accertare se nella fattispecie all’esame l’Amministrazione Finanziaria abbia subito, a causa del comportamento dei suoi funzionari, un pregiudizio economicamente valutabile e perciò risarcibile.

In disparte le affermazioni degli stessi convenuti, risulta inequivocabilmente che i medesimi ricevettero somme di denaro da parte delle società da verificare, il cui scopo era quello di evitare controlli meticolosi ed approfonditi.

Ritiene il Collegio che dagli atti processuali emerge chiaro il cospicuo esborso di denaro ebbe luogo affinché i convenuti si comportassero in maniera utile per le Società a danno della Pubblica Amministrazione e ciò in violazione dei propri doveri, non essendo le Società in regola nei confronti dell’Erario e perché i convenuti tralasciassero di compiere tutti i doverosi rilievi di competenza. E’ pertanto da stabilire se le risultanze processuali consentano di addivenire a conclusioni definitive sulla fondatezza o meno della domanda attrice.

Dai predetti atti processuali risultano che intercorressero accordi tra i convenuti e le società da verificare, tesi a predeterminare modalità di esecuzione delle verifiche fiscali palesemente favorevoli alle società stesse. I convenuti in cambio incassarono in successive riprese, somme di denaro.

Dunque sussistevano elementi sinallagmatici per addivenire ad un pactum sceleris: da una parte le Società si assicuravano una verifica compiacente sborsando le somme pattuite, dall’altra i finanzieri in verifica "chiudevano un occhio" in conformità all’intesa raggiunta acquisendo, per tale indebita tolleranza, un concreto vantaggio in denaro.

Ritiene il Collegio, conformemente a consolidato orientamento giurisprudenziale in merito, che perché possa verificarsi un’ipotesi di illecito contabile in un contesto di reato di corruzione propria sia necessario che il pubblico ufficiale, titolare di un potere discrezionale, per conseguire una retribuzione rinunci preventivamente alla valutazione comparativa degli interessi contrapposti, cui invece è tenuto per motivi d’ufficio e che con tale comportamento arrechi pregiudizio all’Erario.

Orbene, i convenuti hanno certamente trascurato l’interesse precipuo della propria amministrazione impiegando i tempi di indagine in aderenza alle aspettative delle Società verificate, sottraendosi all’impegno istituzionale di accertamenti approfonditi sulla contabilità delle medesime.

Ritenuta la grave negligenza dei convenuti, il Collegio passa ad esaminare gli effetti ad accertare cioè se a tale condotta possa essere collegato un evento pregiudizievole per l’Erario.

Al riguardo il Collegio ritiene di poter condividere le argomentazioni accusatorie sul carattere dannoso delle irregolarità contestate ai convenuti in ordine alla compiacente verifica contabile.

La prova del danno è nel pactum sceleris, nella sopra individuata struttura sinallagmatica dell’impegno criminoso reciproco stipulato tra i convenuti e le società interessate tutti tesi al raggiungimento di un tornaconto personale nella convinzione che nessuno si induce a sopportare un onere se non ritiene di trarne anche una contropartita. E per le Società la contropartita era sicuramente l’omissione di una corretta verifica contabile da cui invece era possibile trarre maggiori diritti impositivi per lo Stato e per la quale hanno sborsato ai convenuti indebite somme di denaro

Si ritiene ribadire che il pagamento sine titulo all’interno di un procedimento di accertamento tributario induce a ritenere che da esso l’Erario esca defraudato, posto che in tale procedimento si confrontano due interessi : quello del contribuente diretto a pagare il meno possibile di quanto dovuto, e quello dei convenuti, volto in apparenza ad individuare la pretesa creditizia ma in realtà inteso, siccome concordato, ad una benevola e dolosa trascuratezza dei dati effettivamente risultanti in contabilità.

Da ciò è scaturito un danno erariale.

Condivide perciò il Collegio le conclusioni al riguardo formulate da parte attrice circa la produzione del danno effettivo derivante direttamente dalla condotta omissiva e causativa dei convenuti, disattendendo, di contro, la tesi difensiva circa l’asserita inesistenza di eventi dannosi.

Ritenuto dunque la responsabilità nei suoi presupposti di condotta, eventi, rapporto di causalità ed elemento psicologico doloso, il Collegio passa ad esaminare l’ultimo punto in causa: il quantum del danno.

Per le considerazioni sopra esposte, certo è il pregiudizio nella sua esistenza ontologica; non altrettanto certo e, però, il suo preciso ammontare. Ed invero le indagini fiscali se fossero state, come era doveroso, espletate in modo corretto, oggettivo, certamente avrebbero fatto affluire nelle casse erariali somme a titolo di imposte ed accessori, ma il loro preciso ammontare non è determinabile con esattezza sino al momento dell’effettivo incasso o quanto meno sino ad esaurimento della procedura accertativa, ivi compresa l’eventuale fase contenziosa.

Di fronte a tale scarsa efficacia di elementi probatori ed alle connesse difficoltà per l’esatta determinazione del danno, il Collegio, stante l’indubbia esistenza del pregiudizio stesso, ritiene di far ricorso all’art. 1226 del codice civile, che conferisce al giudice il potere discrezionale di valutare equitativamente il danno per il quale non si abbiano elementi precisi di determinazione. Ed invero questa norma, assunta nell’ordinamento giuridico a strumento surrogatorio utilizzabile in caso di individuazione di danno certo ma non quantificabile, trova applicazione nell’ipotesi de qua in cui sussiste danno certo ma non determinabile per l’imprecisione degli elementi probatori.

Il danno erariale quindi viene determinato, ai sensi dell'art. 1226 C.C., in £ 100.000.000 (centomilioni), da addebitarsi complessivamente ai convenuti con il vincolo di solidarietà passiva.

La pretesa risarcitoria di parte attrice non è limitata al danno patrimoniale, ma si estende anche al danno non patrimoniale, rimettendo al giudice, le valutazioni e le determinazioni di merito.

Ritiene il Collegio richiamare brevemente il lungo cammino seguito dalla giurisprudenza circa la configurabilità e la risarcibilità del c.d. danno morale o da "immagine". Ed invero si è passati da una concezione tradizionale incentrata sulla patrimonialità del danno che ne escludeva perciò la risarcibilità alla concezione più recente la quale ha focalizzato l’attenzione sul mutato quadro normativo che comprende beni giuridici anche non patrimoniali, per la cui lesione è possibile la risarcibilità. In tale quadro normativo (dapprima formato dalla legge n. 142/90, poi dalla legge n. 20/94 siccome modificata e integrata dal D.L. n. 543/96 convertito in legge n. 839/96) ben si inserisce la concezione secondo la quale il danno all’immagine non è più da considerarsi esclusivamente connesso con una diminutio patrimoni (c.d. danno - conseguenza) ma piuttosto come un fatto intrinsecamente dannoso in quanto confliggente con interessi primari protetti in modo immediato dall’ordinamento giuridico (c.d. danno - evento).

Data la sua natura, il danno non patrimoniale non può che colpire beni immateriali della persona giuridica pubblica (Stato o altra Pubblica Amministrazione), la quale non conosce aspetti psicologici né sofferenze morali, e cioè beni quali il prestigio, la reputazione, l’onore la cui offesa causa una vera e propria compromissione della sua immagine nei confronti dell’intera collettività. Non si può certo dire che un danno di tale fatta sia meno grave di quello patrimoniale; anzi, proprio perché si riflette su un numero indefinito di persone, coinvolgendone negativamente le relazioni con lo Stato - Collettività, esso si appalesa più grave e suscettibile di sanzione.

Orbene non si può certamente dire che, nel caso in esame, il Corpo della Guardia di Finanza, cui i convenuti appartenevano all’epoca dei fatti, sia uscito indenne dalla vicenda, avendo invece sicuramente subito un duro colpo alla sua reputazione, rispettabilità e credibilità, all’immagine in genere, a seguito di pagamento di "tangenti" ai propri rappresentanti.

La fattispecie all’esame, invero caratterizzata da una indiscussa "patologia concussoria corruttoria", non sembra lasciare dubbi circa la sussistenza del danno non patrimoniale così come descritto. L’immagine dell’Amministrazione ne esce particolarmente deteriorata dal comportamento dei convenuti. L’eco giornalistica, la rilevante posizione rivestita dai convenuti, il discredito gettato sull’Amministrazione da parte di suoi esponenti di rilievo, il disdoro arrecato all’interno ed all’esterno dell’ufficio, ma soprattutto il disegno criminoso perpetrato per lungo tempo tanto da essere prima "sopportato" dalla Comunità e poi reiteratamente denunciato, sintomo questo dello stato di "rottura" del rapporto fra cittadino e Pubblica Amministrazione, integrano senza ombra di dubbio un danno morale patito dall’Amministrazione in termini di trasparenza, fiducia, lealtà, corretto comportamento.

La rappresentazione, nei termini suesposti, di un danno all’immagine della P. A. consente di superare la dicotomia danno patrimoniale - danno non patrimoniale e quindi ritenere non necessario l’accertamento di un reato, essendo sufficiente raggiungere la prova dell’avvenuto "vulnus" alla credibilità della P. A. in genere.

Non pare dubbio al collegio, secondo le risultanze dei procedimenti penali in fatto descritti, che sono state pagate delle tangenti ai convenuti.

Inevitabile dunque la perdita di immagine derivata all’Amministrazione di appartenenza dei medesimi.

Per le considerazioni suesposte certo è il pregiudizio nella sua esistenza ontologica, non altrettanto certo è però il suo preciso ammontare.

Ma anche per questo riguarda la quantificazione del danno da "tangente" il Collegio ritiene richiamare il percorso seguito dalla giurisprudenza in materia; ed invero si è talvolta negato che il danno corrispondesse alla tangente (SS. RR. 15 febbraio ‘91 n. 702/A), talvolta invece ammessa la valutazione equitativa, e tal altro ancora consentita la correlazione equitativa al minimum costituito dalla tangente, fermo restando la possibilità di una diversa e maggior quantificazione (Sez. I, 20 aprile 1995, n 62).

Ritiene il Collegio che i profili sopra enunciati quali la perdita di immagine e di credibilità della P.A. possano costituire un valido parametro di riferimento in vista di una valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c..

Ed invero questa norma, assunta nell’ordinamento giuridico a strumento surrogatorio utilizzabile in caso di individuazione di danno certo ma non quantificabile, trova applicazione nell’ipotesi de qua in cui sussiste danno certo ma non determinabile per l’imprecisione degli elementi probatori.

Il danno morale quindi viene determinato ai sensi dell'art. 1226 c.c., in £ 80.000.000 (ottantamilioni) a carico dei convenuti con il vincolo di solidarietà passiva.

Le spese seguono la soccombenza.

 

P.Q.M.

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Piemonte, definitivamente pronunciando, condanna i convenuti G. G., L. B. e D. N. al pagamento a favore dell’Erario della somma omnicomprensiva di lire 180.000.000 (centottantamilioni) con il vincolo della solidarietà passiva.

Su detta somma dovranno essere corrisposti i soli interessi legali dal deposito della presente sentenza sino all’integrale soddisfacimento.

Segue il pagamento delle spese processuali che fino alla presente sentenza sono liquidate in Lire

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di legge.

Così deciso in Torino, nella Camera di consiglio del 16 febbraio 2000.

Depositata in Segreteria il 21 giugno 2000

Il Direttore della Segreteria Omissis