Corte dei conti, Sez. Giur. Reg. Puglia,

Giud. Des. Raeli, 19 novembre 2002 n. 266 ( ord. ) – P.R. c/ XX

 

Il ricorso per sequestro conservativo in corso di causa va proposto dal Procuratore Regionale ai sensi dell’art. 669-quater 4° comma c.p.c., durante la pendenza dei termini di impugnazione di sentenza emessa dalla Sezione Giurisdizionale Regionale della Corte dei conti, al giudice collegiale anziché al Presidente della Sezione.

Non trova applicazione nella ipotesi disciplinata dall’art. 669-quater 4° comma c.p.c. il procedimento previsto dall’art. 5 D.L. 543, convertito nella L. 19/1994 e s.m..

Omissis

Ritenuto in Diritto

1. Preliminarmente, deve osservarsi in punto di rito che la riforma costituzionale del “ giusto processo “ ( l.costituzionale 23 novembre 1999, n.2 ) rende non più indifferibile una interpretazione dell’art. 19 R.D. 1038/1933 conforme al dettato costituzionale. Secondo tale disposizione regolamentare, il Procuratore Generale ( rectius: Procuratore regionale, dopo l’entrata in vigore della L. 19/1994 ) interviene per ultimo, prendendo la parola dopo gli interventi dei difensori. Vero è che la giurisprudenza contabile ha affermato che l’art. 19 R.D. 1038/1933 cit. non può considerarsi né lesivo dei diritti di difesa delle parti private, né in contrasto con i principi di cui all’art. 24 cost. o all’art. 6 della Convenzione dei diritti dell’uomo, dal momento che è garantito a tutte le parti la facoltà di replica ( in termini: Sez. Giur. Puglia, 14.12.1998, n.67 ). E’ altrettanto vero, però, che l’interprete non può non tenere conto, alla luce dell’inserimento dei principi del giusto processo nel testo dell’art. 111 cost ( novellato dalla L.cost. 2/1999 ), del principio della c.d. parità delle armi, che rappresenta una delle pre-condizioni del contraddittorio tra le parti, tenuto conto che la replica delle parti private rappresenta non un diritto, ma una facoltà concessa dal giudice che dirige l’udienza. Del resto, anche nel processo penale ove è conservata la possibilità di replica alla parte pubblica e ai difensori delle parti private, è il pubblico ministero  ad avere per primo la parola ( cfr. art. 523 1° e 4° comma c.p.p. ).

Sicchè, assicurare che il contraddittorio si svolga in condizioni di parità tra le parti significa disporre in udienza che il Procuratore Regionale intervenga prima dei difensori per enunciare le conclusioni, svolgendone i motivi. Tale scelta è in linea con la struttura del rito contabile quale si va delineando dopo l’entrata in vigore della riforma costituzionale, che impone una rimeditazione degli istituti processuali in guisa da renderli compatibili con i principi del giusto processo.

2. In pendenza dei termini di impugnazione della sentenza n. 670/02 – emessa nelle Camere di Consiglio del 14/3-18/4/2002 e depositata il 20/9/2002 – con la quale questa Sezione Giurisdizionale Regionale ha condannato i sopra generalizzati dipendenti, amministratori e revisori del Comune di Altamura al risarcimento del danno complessivo di € 3.176.210, comprensivo di interessi e rivalutazione monetaria, nonché delle spese processuali quantificate in € 2.970,37, secondo le ripartizioni stabilite nella medesima sentenza, il Procuratore Regionale ha chiesto con ricorso per sequestro conservativo  in corso di causa  il sequestro dei beni mobili ed immobili in narrativa indicati, a mente del combinato disposto dell’art. 5 commi 2,3 e 4 D.L. 543/1993 ( convertito, con midificazioni, nella L. 19/1994 e s.m. ) e dell’art. 669-quater c.p.c., rivolgendo istanza in tal senso al Presidente della Sezione Giurisdizionale Regionale, il quale con proprio Decreto in data 17 ottobre 2002 ha autorizzato il richiesto provvedimento cautelare ai sensi del ridetto art. 5, commi 2,3,4 fissando l’odierna udienza di comparizione delle parti  e designando per tale udienza questo Giudice.

3. Ciò premesso, ritiene il Giudice Designato di dover emettere pronuncia negativa per ragioni di rito, secondo quanto in appresso detto.

3.1. Deve osservarsi, innanzitutto, che il Procuratore Regionale ha utilizzato la procedura di cui all’art. 5 D.L. 543/1993 cit. che trova applicazione nella ipotesi generale di sequestro conservativo in corso di causa, e non soltanto nella fattispecie di sequestro ante causam, cui è destinata specificatamente la norma di cui al comma 5, per stabilire il termine perentorio entro cui va introdotto il giudizio di merito nel caso di accoglimento della domanda cautelare. Con ciò individuando nel Presidente della Sezione Giurisdizionale Regionale l’organo decidente sul ricorso per sequestro conservativo proposto in pendenza dei termini di impugnazione della sentenza n. 670/02: ipotesi  di sequestro in corso di causa disciplinata dall’art. 669-quater comma 4° c.p.c.

Recita tale norma :“ In pendenza dei termini per proporre l’impugnazione la domanda si propone al giudice che ha pronunziato la sentenza “ . Pertanto, la competenza spetta al giudice a quo e la soluzione prospettata dalla dottrina prevalente è quella di ritenere competente il collegio che ha emesso la decisione, piuttosto che il giudice singolo.

La norma di cui al 4° comma sulla competenza in corso di causa ( cfr. rubrica dell’art. 669-quater c.p.c. ) nel caso di ricorso per sequestro conservativo proposto dopo la pronuncia di sentenza di giudice collegiale è applicabile anche al giudizio cautelare innanzi alle Sezioni Giurisdizionali Regionali della Corte dei conti, essendo l’ambito di applicabilità esteso a tale giudizio ex art. 26 R.D. 1038/1933.

Non è conforme al diritto, ad avviso del Giudicante, la tesi in favore del mantenimento della competenza decisoria in capo al Presidente, anziché dell’organo collegiale, secondo il modulo procedimentale di cui all’art. 5 cit., sulla base dell’argomento che la norma  non distingue tra competenza ante causam e in corso di causa. Ciò perché appare assai difficile ammettere che alla competenza di un organo collegiale subentri in fase di conferma, modifica, revoca del provvedimento cautelare la competenza di un organo monocratico, per giunta in presenza di una sentenza normalmente esecutiva.

Dovendo trovare applicazione le norme del codice di rito, in forza della clausola di rinvio di cui all’art. 26 R.D. 1038/1933, deve invero affermarsi che la scelta legislativa che emerge dal complesso delle nuove disposizioni  tende a creare un vincolo particolare tra cautela e merito ( cfr. art. 669-quater 2° comma )

Sostituita la competenza del giudice collegiale a quella del Presidente della sezione Giurisdizionale Regionale competente a conoscere del merito non può, quindi, sostenersi l’applicabilità del procedimento previsto dai commi 2, 3 e 4 dell’art. 5 D.L.543/93 cit. al ricorso per sequestro conservativo in corso di causa proposto dal Procuratore Regionale durante la pendenza dei termini di impugnazione della sentenza di primo grado.

Ciò naturalmente non significa negare la sottoposizione del provvedimento cautelare al riesame svolto da un altro organo, bastando allo scopo i rimedi previsti dagli artt. 669-decies ( “ Revoca e modifica “ ) e terdecies ( “ Reclamo contro i provvedimenti cautelari “ ). Non trovando applicazione il comma 3°-lett. a) dell’art. 5 cit., che prevede la figura del “ giudice designato “, ne consegue che questo Giudice, in quanto non poteva essere “ designato “ al posto dell’organo collegiale che ha pronunciato la sentenza, non è competente a conoscere del giudizio di conferma/modifica/revoca del decreto presidenziale introdotto a seguito della emissione del D.P. in data 17 ottobre 2002.

3.2. Quand’anche, tuttavia, dovesse  ritenersi corretto il procedimento seguito dal Procuratore Regionale nella individuazione dell’organo decidente sulla domanda cautelare , si ripropone nella presente fase del giudizio cautelare la questione della individuazione del “ giudice designato “ di cui all’art. 5 comma 3 D.L. 543 cit. con riferimento al ricorso per sequestro conservativo in corso di causa, proposto “ in pendenza determini per proporre l’impugnazione “.

Come è noto, le Sezioni Riunite della Corte dei conti sono intervenute sulla questione di massima posta in giudizi di sequestro ante causam, sin dalla sentenza n. 6/QM del 29.7.1994, e poi con la sentenza n.24/QM del 16.1.1996, affermando che per “ giudice designato “ si intende il giudice singolo e non quello collegiale; e ciò, sia per ragioni testuali, pena l’inutilità della particolare espressione, sia perché soprattutto nel sistema processuale deve essere consentito in concreto, da parte di un giudice diverso da quello che ha adottato il provvedimento, il controllo, in sede di reclamo innanzi al collegio, sugli errores in procedendo e in iudicando eventualmente commessi dal giudice della cautela.

In disparte la infondatezza del secondo assunto, giacchè per ovviare al problema segnalato è sufficiente una diversa composizione del collegio, in sede di reclamo, rispetto a quella del primo grado,il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Riunite non può trovare applicazione alla fattispecie disciplinata dal comma 4°  dell’art. 669-quater c.p.c., richiamato dal Procuratore Regionale nel ricorso per sequestro conservativo in corso di causa, in quanto per le ragioni sopra esposte, ( infra  n. 2.1. ) appare corretto individuare il giudice designato nell’ organo collegiale, anziché nel giudice singolo, non conoscendosi casi nell’ordinamento processuale vigente in cui un giudice singolo possa incidere – sia pure limitatamente alla fase cautelare – sulla esecutività di una sentenza pronunciata da un organo collegiale.

4. Sulla base delle considerazioni innanzi formulate, deve essere pronunciata ordinanza di incompetenza analogamente a quanto previsto dall’art. 669-septies c.p.c.

Visti ed applicati gli artt. 669-quater e 669-septies c.p.c.; l’art. 26 R.D. 1038/1933;

P.Q.M.

Il Giudice Designato nel giudizio in epigrafe indicato

DICHIARA

il difetto di competenza.

Così provveduto in Bari, nella Camera di Consiglio dell’undici novembre duemiladue.

IL GIUDICE DESIGNATO

         ( V. Raeli )