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Corte dei conti, Sez. Giur. Reg. Puglia, Giud. Des. Raeli, 19 novembre 2002 n. 266 ( ord. ) P.R. c/ XX
Il
ricorso per sequestro conservativo in corso di causa va proposto dal Procuratore Regionale
ai sensi dellart. 669-quater 4° comma c.p.c., durante la pendenza dei termini di
impugnazione di sentenza emessa dalla Sezione Giurisdizionale Regionale della Corte dei
conti, al giudice collegiale anziché al Presidente della Sezione. Non trova applicazione nella ipotesi disciplinata dallart. 669-quater 4° comma c.p.c. il procedimento previsto dallart. 5 D.L. 543, convertito nella L. 19/1994 e s.m.. Omissis Ritenuto
in Diritto 1. Preliminarmente, deve osservarsi in punto di rito che la riforma costituzionale del giusto processo ( l.costituzionale 23 novembre 1999, n.2 ) rende non più indifferibile una interpretazione dellart. 19 R.D. 1038/1933 conforme al dettato costituzionale. Secondo tale disposizione regolamentare, il Procuratore Generale ( rectius: Procuratore regionale, dopo lentrata in vigore della L. 19/1994 ) interviene per ultimo, prendendo la parola dopo gli interventi dei difensori. Vero è che la giurisprudenza contabile ha affermato che lart. 19 R.D. 1038/1933 cit. non può considerarsi né lesivo dei diritti di difesa delle parti private, né in contrasto con i principi di cui allart. 24 cost. o allart. 6 della Convenzione dei diritti delluomo, dal momento che è garantito a tutte le parti la facoltà di replica ( in termini: Sez. Giur. Puglia, 14.12.1998, n.67 ). E altrettanto vero, però, che linterprete non può non tenere conto, alla luce dellinserimento dei principi del giusto processo nel testo dellart. 111 cost ( novellato dalla L.cost. 2/1999 ), del principio della c.d. parità delle armi, che rappresenta una delle pre-condizioni del contraddittorio tra le parti, tenuto conto che la replica delle parti private rappresenta non un diritto, ma una facoltà concessa dal giudice che dirige ludienza. Del resto, anche nel processo penale ove è conservata la possibilità di replica alla parte pubblica e ai difensori delle parti private, è il pubblico ministero ad avere per primo la parola ( cfr. art. 523 1° e 4° comma c.p.p. ). Sicchè, assicurare che il contraddittorio si svolga in condizioni di parità tra le parti significa disporre in udienza che il Procuratore Regionale intervenga prima dei difensori per enunciare le conclusioni, svolgendone i motivi. Tale scelta è in linea con la struttura del rito contabile quale si va delineando dopo lentrata in vigore della riforma costituzionale, che impone una rimeditazione degli istituti processuali in guisa da renderli compatibili con i principi del giusto processo. 2. In pendenza dei termini di impugnazione della sentenza n. 670/02 emessa nelle Camere di Consiglio del 14/3-18/4/2002 e depositata il 20/9/2002 con la quale questa Sezione Giurisdizionale Regionale ha condannato i sopra generalizzati dipendenti, amministratori e revisori del Comune di Altamura al risarcimento del danno complessivo di 3.176.210, comprensivo di interessi e rivalutazione monetaria, nonché delle spese processuali quantificate in 2.970,37, secondo le ripartizioni stabilite nella medesima sentenza, il Procuratore Regionale ha chiesto con ricorso per sequestro conservativo in corso di causa il sequestro dei beni mobili ed immobili in narrativa indicati, a mente del combinato disposto dellart. 5 commi 2,3 e 4 D.L. 543/1993 ( convertito, con midificazioni, nella L. 19/1994 e s.m. ) e dellart. 669-quater c.p.c., rivolgendo istanza in tal senso al Presidente della Sezione Giurisdizionale Regionale, il quale con proprio Decreto in data 17 ottobre 2002 ha autorizzato il richiesto provvedimento cautelare ai sensi del ridetto art. 5, commi 2,3,4 fissando lodierna udienza di comparizione delle parti e designando per tale udienza questo Giudice. 3. Ciò premesso, ritiene il Giudice Designato di dover emettere pronuncia negativa per ragioni di rito, secondo quanto in appresso detto. 3.1.
Deve
osservarsi, innanzitutto, che il Procuratore Regionale ha utilizzato la procedura di cui
allart. 5 D.L. 543/1993 cit. che trova applicazione nella ipotesi generale di
sequestro conservativo in corso di causa, e non soltanto nella fattispecie di sequestro
ante causam, cui è destinata specificatamente la norma di cui al comma 5, per stabilire
il termine perentorio entro cui va introdotto il giudizio di merito nel caso di
accoglimento della domanda cautelare. Con ciò individuando nel Presidente della Sezione
Giurisdizionale Regionale lorgano decidente sul ricorso per sequestro conservativo
proposto in pendenza dei termini di impugnazione della sentenza n. 670/02: ipotesi di sequestro in corso di causa disciplinata
dallart. 669-quater comma 4° c.p.c. Recita
tale norma : In pendenza dei termini per proporre limpugnazione la domanda si
propone al giudice che ha pronunziato la sentenza . Pertanto, la competenza spetta
al giudice a quo e la soluzione prospettata dalla dottrina prevalente è quella di
ritenere competente il collegio che ha emesso la decisione, piuttosto che il giudice
singolo. La
norma di cui al 4° comma sulla competenza in corso di causa ( cfr. rubrica dellart.
669-quater c.p.c. ) nel caso di ricorso per sequestro conservativo proposto dopo la
pronuncia di sentenza di giudice collegiale è applicabile anche al giudizio cautelare
innanzi alle Sezioni Giurisdizionali Regionali della Corte dei conti, essendo
lambito di applicabilità esteso a tale giudizio ex art. 26 R.D. 1038/1933. Non
è conforme al diritto, ad avviso del Giudicante, la tesi in favore del mantenimento della
competenza decisoria in capo al Presidente, anziché dellorgano collegiale, secondo
il modulo procedimentale di cui allart. 5 cit., sulla base dellargomento che
la norma non distingue tra competenza ante
causam e in corso di causa. Ciò perché appare assai difficile ammettere che alla
competenza di un organo collegiale subentri in fase di conferma, modifica, revoca del
provvedimento cautelare la competenza di un organo monocratico, per giunta in presenza di
una sentenza normalmente esecutiva. Dovendo
trovare applicazione le norme del codice di rito, in forza della clausola di rinvio di cui
allart. 26 R.D. 1038/1933, deve invero affermarsi che la scelta legislativa che
emerge dal complesso delle nuove disposizioni tende
a creare un vincolo particolare tra cautela e merito ( cfr. art. 669-quater 2° comma ) Sostituita
la competenza del giudice collegiale a quella del Presidente della sezione Giurisdizionale
Regionale competente a conoscere del merito non può, quindi, sostenersi
lapplicabilità del procedimento previsto dai commi 2, 3 e 4 dellart. 5
D.L.543/93 cit. al ricorso per sequestro conservativo in corso di causa proposto dal
Procuratore Regionale durante la pendenza dei termini di impugnazione della sentenza di
primo grado. Ciò
naturalmente non significa negare la sottoposizione del provvedimento cautelare al riesame
svolto da un altro organo, bastando allo scopo i rimedi previsti dagli artt. 669-decies (
Revoca e modifica ) e terdecies ( Reclamo contro i provvedimenti
cautelari ). Non trovando applicazione il comma 3°-lett. a) dellart. 5 cit.,
che prevede la figura del giudice designato , ne consegue che questo Giudice,
in quanto non poteva essere designato al posto dellorgano collegiale
che ha pronunciato la sentenza, non è competente a conoscere del giudizio di
conferma/modifica/revoca del decreto presidenziale introdotto a seguito della emissione
del D.P. in data 17 ottobre 2002. 3.2.
Quandanche,
tuttavia, dovesse ritenersi corretto il
procedimento seguito dal Procuratore Regionale nella individuazione dellorgano
decidente sulla domanda cautelare , si ripropone nella presente fase del giudizio
cautelare la questione della individuazione del giudice designato di cui
allart. 5 comma 3 D.L. 543 cit. con riferimento al ricorso per sequestro
conservativo in corso di causa, proposto in pendenza determini per proporre
limpugnazione . Come
è noto, le Sezioni Riunite della Corte dei conti sono intervenute sulla questione di
massima posta in giudizi di sequestro ante causam, sin dalla sentenza n. 6/QM del
29.7.1994, e poi con la sentenza n.24/QM del 16.1.1996, affermando che per giudice
designato si intende il giudice singolo e non quello collegiale; e ciò, sia per
ragioni testuali, pena linutilità della particolare espressione, sia perché
soprattutto nel sistema processuale deve essere consentito in concreto, da parte di un
giudice diverso da quello che ha adottato il provvedimento, il controllo, in sede di
reclamo innanzi al collegio, sugli errores in procedendo e in iudicando eventualmente
commessi dal giudice della cautela. In
disparte la infondatezza del secondo assunto, giacchè per ovviare al problema segnalato
è sufficiente una diversa composizione del collegio, in sede di reclamo, rispetto a
quella del primo grado,il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Riunite non può
trovare applicazione alla fattispecie disciplinata dal comma 4° dellart. 669-quater c.p.c., richiamato dal
Procuratore Regionale nel ricorso per sequestro conservativo in corso di causa, in quanto
per le ragioni sopra esposte, ( infra n. 2.1.
) appare corretto individuare il giudice designato nell organo collegiale, anziché
nel giudice singolo, non conoscendosi casi nellordinamento processuale vigente in
cui un giudice singolo possa incidere sia pure limitatamente alla fase cautelare
sulla esecutività di una sentenza pronunciata da un organo collegiale. 4.
Sulla
base delle considerazioni innanzi formulate, deve essere pronunciata ordinanza di
incompetenza analogamente a quanto previsto dallart. 669-septies c.p.c. Visti
ed applicati gli artt. 669-quater e 669-septies c.p.c.; lart. 26 R.D. 1038/1933; P.Q.M. Il Giudice Designato nel giudizio in epigrafe indicato DICHIARA il
difetto di competenza. Così
provveduto in Bari, nella Camera di Consiglio dellundici novembre duemiladue. IL GIUDICE DESIGNATO ( V. Raeli
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