LA CORTE DEI CONTI SEZIONE
GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
- Ordinanza n. 424 dell’1
ottobre 2009 – Pres. S. Nottola – Rel. S. Benvenuto - P.M. (avv. P. Varone) c/
Procura regionale - P.M. A. Giuseppone.
1. Responsabilità
contabile e amministrativa – azione di nullità contro gli atti istruttori
della Procura regionale della Corte dei conti – emissione del provvedimento di
archiviazione del fascicolo istruttorio – improcedibilità dell’azione di
nullità - sussiste.
2. Responsabilità
contabile e amministrativa – azione di nullità contro gli atti istruttori
della Procura regionale della Corte dei conti – esposto generico presentato da
un’associazione sindacale – insufficiente per l’apertura di attività
istruttorie della Procura della Corte dei conti – sufficiente per l’avvio
dell’azione di controllo delle Sezioni regionali di controllo.
3.
Responsabilità
contabile e amministrativa - azione di nullità contro gli atti istruttori
della Procura regionale della Corte dei conti – diritto al rimborso delle
spese legali sostenute – esclusione – rimborso delle spese legali sostenute
esclusivamente a fronte dell’emissione di atto di citazione in giudizio.
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LA CORTE DEI CONTI SEZIONE
GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
- Ordinanza n. 424 dell’1
ottobre 2009 – Pres. S. Nottola – Rel. S. Benvenuto - P.M. (avv. P. Varone) c/
Procura regionale - P.M. A. Giuseppone.
1. Responsabilità
contabile e amministrativa – azione di nullità contro gli atti istruttori
della Procura regionale della Corte dei conti – emissione del provvedimento di
archiviazione del fascicolo istruttorio – improcedibilità dell’azione di
nullità - sussiste.
2. Responsabilità
contabile e amministrativa – azione di nullità contro gli atti istruttori
della Procura regionale della Corte dei conti – esposto generico presentato da
un’associazione sindacale – insufficiente per l’apertura di attività
istruttorie della Procura della Corte dei conti – sufficiente per l’avvio
dell’azione di controllo delle Sezioni regionali di controllo.
3.
Responsabilità
contabile e amministrativa - azione di nullità contro gli atti istruttori
della Procura regionale della Corte dei conti – diritto al rimborso delle
spese legali sostenute – esclusione – rimborso delle spese legali sostenute
esclusivamente a fronte dell’emissione di atto di citazione in giudizio.
1.
La normativa(1)
introdotta in materia di nullità degli atti istruttori della Procura regionale
della Corte dei conti ha natura rigorosamente processuale, ne consegue
l’immediata entrata in vigore della normativa in questione e la sua
applicabilità a tutti i procedimenti in corso alla data della sua entrata in
vigore.
2. Un esposto presentato da
un’organizzazione sindacale, privo dei caratteri espressamente richiesti dalle
norme per l’esercizio del potere istruttorio (specifica e concreta notizia di
danno) ben avrebbe ben potuto dar corso all’attività istituzionale di
controllo della Corte dei conti e non a quella della Procura regionale cui è
demandato di promuovere i giudizi responsabilità amministrativa, soltanto a
fronte e nel presupposto di fattispecie concrete e specifiche di danno
erariale.
3. Non sussiste il diritto al
rimborso delle spese legali sostenute per il ricorso diretto a dichiarare la
nullità degli atti istruttori, perché il rimborso può essere disposto soltanto
nell’ipotesi in cui il giudice contabile emette una sentenza di
proscioglimento nel merito a fronte dell’emissione dell’atto di citazione in
giudizio del convenuto da parte della Procura regionale.
*******
(1)
cfr. art. 17, comma 30 -
ter
del decreto-legge n. 78 dell’1.7.2009, convertito nella legge n. 102 del
3.8.2009 e nel testo corretto dal decreto legge n. 103 del 3.8.2009.
*******
ORDINANZA
Nel giudizio di nullità iscritto al
n. 69644 del registro di segreteria, promosso con istanza della signora
P. M., nata omissis, rappresentata e difesa dall’avvocato
Pasquale Varone presso il cui studio in Roma Lungotevere della Vittoria è
elettivamente domiciliata, per la declaratoria di nullità degli atti
istruttori e processuali relativi alla istruttoria n. V2009/00917/PTT/5750
della Procura regionale presso questa Sezione e dell’invito a dedurre
notificato all’istante in data 3 giugno 2009.
Visto il decreto del presidente di
questa sezione in data 19 agosto 2009 con il quale è stata fissata per la data
odierna la camera di consiglio per la decisione sulla predetta istanza.
Uditi nella camera di consiglio del
giorno 21 settembre 2009, con l’assistenza del segretario dottoressa
Daniela Martinelli, il relatore Cons, Silvio Benvenuto, l’avvocato Pasquale
Varone ed il pubblico ministero nella persona del vice procuratore generale
dott. Antonio Giuseppone.
Esaminati gli atti del giudizio.
Premesso che:
Con l’istanza depositata il 13
agosto 2009 e con la successiva memoria di costituzione depositata il 9
settembre 2009, la parte attrice sostiene che l’invito a dedurre indicato in
epigrafe consegue a un’attività istruttoria iniziata dalla procura regionale
in assenza di qualsiasi specifica e concreta notizia di danno, come già
esposto nelle deduzioni depositate presso la stessa procura , deduzioni da
intendersi richiamate e riprodotte nel presente giudizio.
Pertanto l’istante chiede che sia
dichiarata la nullità dell’invito a dedurre emesso dalla procura regionale
presso questa Sezione nell’ambito della istruttoria indicata in epigrafe, in
quanto la stessa è stata posta in essere in mancanza di una notizia specifica
e concreta di danno e quindi in violazione dell’art. 17, comma 30-ter del
decreto-legge 1/7/2009, n. 78, convertito dalla legge 3/8/2009, n. 102, nel
testo poi corretto dal decreto-legge 3/8/2009, n. 103, contenente
“Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009”.
Con memoria depositata il 18
settembre 2009, il P.M. ha chiesto di dichiarare inammissibile, ovvero
rigettare nel merito l’istanza, per i seguenti motivi.
a) Mentre l’originaria formulazione
dell’art. 17 , comma 30 ter, del d.l. n. 78/2009, convertito nella l. n.102/2009,
prevedeva che l’azione è esercitata dal pubblico ministero contabile a
fronte di una specifica e precisa notizia di danno qualora il danno
stesso sia stato cagionato per dolo o colpa grave, le modifiche
introdotte dal d.l. n. 103/2009 prevedono che le procure della Corte
dei conti possono iniziare l’attività istruttoria ai fini dell’esercizio
dell’azione di danno erariale a fronte di specifica e concreta notizia di
danno, fatte salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge “.
Il comma 30 ter prosegue stabilendo che qualunque atto istruttorio o
processuale posto in essere in violazione delle disposizioni di cui al
presente comma, salvo che sia stata già pronunciata sentenza anche non
definitiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, è nullo e la relativa nullità può essere fatta valere in
ogni momento da chiunque vi abbia interesse, innanzi la competente sezione
giurisdizionale della Corte dei conti, che decide nel termine perentorio di
trenta giorni.
Ne consegue, ad avviso della
procura regionale, che l’istanza presentata dalla signora M. deve dichiararsi
inammissibile giacché, allo stato attuale, nei confronti della stessa è
stato emesso soltanto l’invito a dedurre, e non anche l’atto di citazione (e
non è automatico che lo sarà).
b) L’interpretazione della norma in
discussione esclude che essa possa avere applicazione retroattiva, considerato
che la medesima attiene alle condizioni che legittimano l’esercizio del potere
di iniziare l’attività istruttoria ai fini dell’eventuale esercizio
dell’azione di danno erariale.
c) Con l’istanza depositata il 13
agosto 2009, veniva richiesta la nullità dell’invito a dedurre e non dell’atto
di inizio dell’attività istruttoria, mentre nella memoria di costituzione si
richiede l’annullamento di tutti gli atti istruttori compiuti dalla procura
ragionale.
Pertanto, ad avviso della stessa
procura, si verterebbe in un’ipotesi di mutamento della domanda, inammissibile
in rito, a parte la circostanza che mancherebbe qualsiasi prova sul
collegamento tra l’assenza di denuncia contenente una notizia di danno
specifica e concreta e l’invito a dedurre.
d) Dopo l’invito a dedurre,
malgrado l’intimata avesse depositata deduzioni difensive, la stessa non ha
mai avanzato domanda di accesso agli atti istruttori al fine di valutare
l’effettiva notitia damni.
Ove tale domanda fosse stata
tempestivamente presentata, l’esame degli atti istruttori avrebbe comprovato
l’esistenza d’idonea documentazione al fine di rituale apertura di
un’istruttoria.
e) Dagli atti presenti nel
fascicolo istruttorio v2009/00917, esso risulta aperto a stralcio del
fascicolo v2008/01400 in data 15 maggio 2009, e dalla lettura della
richiesta di apertura dell’istruttoria emergerebbero chiari, precisi e
concreti riferimenti a ipotesi di danno erariale connesse a un contratto di
consulenza di cui vengono indicati gli estremi e i firmatari. A sua volta
l’istruttoria v2008/1400 era stata aperta a stralcio dell’istruttoria
v2003/0238 del 2003, che era stata originariamente aperta sulla base di un
circostanziata denuncia del 24.7.2003 della segreteria nazionale dell’Unione
generale del lavoro, Ministero dell’economia e delle finanze, inviata, fra
gli altri, alla Procura generale della Corte dei conti che, in data 2
settembre 2003, la inviava per competenza alla procura regionale per il Lazio.
La procura avrebbe pertanto
intrapreso gli accertamenti istruttori sulla base di una specifica e concreta
notizia di danno, proveniente da un interlocutore qualificato e non anonimo.
Nel corso della discussione orale
in camera di consiglio, l’avvocato Varone ha confutato tutte le argomentazioni
esposte dalla procura regionale a sostegno dell’inammissibilità e/o
dell’infondatezza dell’istanza.
Dal canto suo, il P.M. ha, invece,
ribadito tali argomentazioni, insistendo perché l’istanza sia dichiarata
inammissibile ovvero che sia respinta.
Considerato che:
La tesi esposta dalla procura
regionale nel punto a), secondo cui l’istanza presentata dalla signora M. deve
dichiararsi inammissibile giacché, allo stato attuale, nei confronti della
stessa è stato emesso soltanto l’invito a dedurre, e non anche l’atto di
citazione, non risulta fondata, dal momento che , proprio dalle norme citate
in questo punto a), risulta chiara la volontà del legislatore di sanzionare
con la nullità sia l’avvio dell’istruttoria, sia l’invito a dedurre, atteso
che la norma fa riferimento a “ qualunque atto istruttorio”.
Circa la tesi di cui al punto b),
secondo cui l’interpretazione della norma in discussione escluderebbe che essa
possa avere applicazione retroattiva, considerato che la medesima attiene alle
condizioni che legittimano l’esercizio del potere di iniziare l’attività
istruttoria ai fini dell’eventuale esercizio dell’azione di danno erariale,
questo collegio osserva che le norme in materia di nullità di cui si discute
concernono l’attività istruttoria, cui si richiede di essere avviata solo a
seguito di notizia specifica e concreta di danno, e pertanto esse hanno natura
rigorosamente processuali. Ne consegue l’immediata entrata in vigore delle
norme in questione e la sua applicabilità a tutti i procedimenti in corso alla
data della sua entrata in vigore, come del resto si desume anche
dall’esclusione della sola ipotesi dell’avvenuta pronuncia di sentenza, anche
non definitiva, alla medesima data.
Relativamente all’eccezione di cui
al punto c) secondo cui, atteso che con l’istanza depositata il 13 agosto
2009, veniva richiesta la nullità dell’invito a dedurre e non dell’atto di
inizio dell’attività istruttoria, mentre nella memoria di costituzione si
richiede l’annullamento di tutti gli atti istruttori compiuti dalla procura
ragionale, tale istanza sarebbe inammissibile per mutamento della domanda, va
osservato che , come si è già chiarito sopra, la nullità può essere fatta
valere nei confronti di “ qualunque atto istruttorio”, di conseguenza
nel caso in esame non può configurarsi alcuna
mutatio libelli.
Circa l’eccezione di cui al punto
d), secondo cui l’istanza in esame sarebbe inammissibile perché l’interessata
non aveva mai avanzato domanda di accesso agli atti istruttori al fine di
valutare l’effettiva
notitia damni, trattasi
di eccezione priva di fondamento, atteso che tale valutazione incombe,
secondo il principio della prova, soltanto sulla procura regionale, se essa
intende iniziare l’attività istruttoria.
Del resto di tale attività
istruttoria la parte interessata ha notizia soltanto a seguito dell’invito a
dedurre, e l’emissione di quest’atto è sufficiente per far valere la sua
nullità se non ricorre il presupposto della specifica e concreta notizia di
danno, presupposto che la parte interessata non può valutare che a posteriori,
cioè una volta emesso l’invito a dedurre.
Un esame più particolareggiato
richiedono le affermazioni della Procura regionale esposte nel punto e), che
attengono più precipuamente al merito della causa in esame. Questo Collegio -
presa visione dell’esposto dell’organizzazione sindacale, depositato
nell’odierna camera di consiglio da parte della procura regionale, esposto che
ha costituito la premessa dell’attività istruttoria intrapresa, senza che
peraltro a fondamento di tale attività non risulti agli atti nessun altro
elemento – osserva che in effetti con tale esposto anziché formulare denunce
specifiche e concrete si chiedono essenzialmente chiarimenti e informazioni.
Tale esposto avrebbe ben potuto dar
corso all’attività istituzionale di controllo della Corte dei conti, che,
però, spetta ad altro organo e non alla procura a cui è demandato di
promuovere i giudizi responsabilità, soltanto a fronte e nel presupposto di
fattispecie concrete e specifiche.
Del resto la necessità del predetto
presupposto è stata più volte, e da tempo, espresso, dalla Corte
costituzionale nella decisione dei conflitti di attribuzione e costituisce un
canone fondamentale dell’azione del pubblico ministero contabile (cfr. in
particolare le sentenze n. 104/1989, 209/1994, 100/1995, 337/2005).
Per converso lo stesso esposto non
presenta i caratteri espressamente richiesti dalle norme per l’esercizio del
potere istruttorio (specifica e concreta notizia di danno) e della eventuale
conseguente azione di responsabilità da parte della Procura regionale.
Di conseguenza va accolta l’istanza
presentata dalla signora P. M.
Per quanto riguarda le spese del
presente giudizio, per le quali con la memoria di costituzione della parte
istante viene chiesto formalmente la statuizione, giova osservare che la norma
di cui all’art. 17, comma 30 quinques del decreto legge n. 78/ 2009 ,
convertito con modificazioni n. 102/2009 dalla legge secondo cui l’art. 10
bis , comma 10, del decreto legge
30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n248, dopo le
parole : “procedura civile “ sono inserite le seguenti. “ non
può compensare le spese “ , non trova applicazione nel giudizio in
esame.
Infatti, la citata norma del
decreto legge n. 203/2005 si riferisce soltanto all’ipotesi in cui il giudice
contabile, disposto il proscioglimento nel merito, deve liquidare con la
sentenza che definisce il giudizio, l’ammontare degli onorari e dei diritti
spettanti alla difesa.
In sostanza l’ipotesi cui si
riferisce la norma in parola è quella in cui vi sia stato un giudizio di
responsabilità, iniziato con atto di citazione e concluso con sentenza
definitiva.
Nel giudizio in esame la parte
istante non è stata citata in alcun giudizio di responsabilità e, comunque, la
presente decisione non è una sentenza definitiva di proscioglimento, ma
un’ordinanza adottata nelle forme del procedimento camerale, l’unico possibile
atteso che l’adozione di altra procedura ordinaria non consentirebbe il
rispetto dei termini di rito (in particolare per quanto concerne le notifiche)
chiaramente incompatibili con l’adozione della presente decisione nel termine
perentorio di 30 giorni, come stabilito dalla norma sulla nullità degli atti
istruttori della procura regionale.
Nel merito questo collegio ritiene
giustificata la compensazione delle spese legali, atteso che al momento in cui
era stata iniziata l’attività istruttoria non vigevano ancora le norme sulla
facoltà della parte interessata di far valere subito la nullità degli atti
istruttori della Procura regionale con il conseguente obbligo della sezione
giurisdizionale investita dell’istanza di pronunciarsi nel termine perentorio
di 30 giorni.
Inoltre, anche se, per le ragioni
esposte questo collegio ritiene che mancasse nell’attività istruttoria
intrapresa dalla procura regionale, il requisito della specifica e concreta
notizia di danno, tale attività non era stata posta in essere su un
presupposto temerario.
P.Q.M
La Corte dei conti. Sezione
giurisdizionale per la regione Lazio
ACCOGLIE
L’istanza presentata dalla signora
P. M. in data 13 agosto 2009 e 9 settembre 2009 e, per l’effetto,
dichiara la nullità degli atti istruttori di cui al giudizio n. 69644.
Spese compensate.
Omissis
LA CORTE DEI
CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
- Ordinanza n. 425 dell’1
ottobre 2009 – Pres. S. Nottola – Rel. S. Benvenuto - P.M. (avv. P. Varone) c/
Procura regionale - P.M. A. Giuseppone.
1. Responsabilità
contabile e amministrativa – azione di nullità contro gli atti istruttori
della Procura regionale della Corte dei conti – emissione del provvedimento di
archiviazione del fascicolo istruttorio – improcedibilità dell’azione di
nullità - sussiste.
2.
Responsabilità
contabile e amministrativa – azione di nullità contro gli atti istruttori
della Procura regionale della Corte dei conti – riapertura di fascicoli
archiviati – necessità dell’esistenza di fatti nuovi – consentita – precedente
dichiarazione di nullità – ininfluente ai fini della reiterazione
dell’istruttoria.
1. Deve essere
dichiarata improcedibile, per sopravvenuta carenza d’interesse, l’istanza di
nullità degli atti istruttori e processuali della Procura regionale della
Corte dei conti, introdotta ai sensi
dell’art. 17, comma 30 -
ter
del decreto-legge n. 78 dell’1.7.2009, convertito nella legge n. 102 del
3.8.2009 e nel testo corretto dal decreto legge n. 103 del 3.8.2009, in
ragione dell’emissione del provvedimento di archiviazione del fascicolo
disposto dalla stessa Procura regionale.
2. La Procura regionale della
Corte dei conti soltanto alla presenza di fatti nuovi può riaprire, per
giurisprudenza costante della Corte dei conti, un’istruttoria già archiviata e
la reiterazione dell’istruttoria non sarebbe impedita anche nell’ipotesi di
una precedente dichiarazione di nullità.
ORDINANZA
Nel giudizio di nullità iscritto al
n. 69645 del registro di segreteria, promosso con istanza della signora
P. M., residente in omissis, rappresentata e difesa
dall’avvocato Pasquale Varone presso il cui studio in Roma Lungotevere della
Vittoria è elettivamente domiciliata, per la declaratoria di nullità
degli atti istruttori e processuali relativi alla istruttoria n. V2008/02052/PTT/69645
della procura regionale presso questa Sezione e dell’invito a dedurre da parte
della stessa Procura, datato 27 novembre 2008 e notificato il 17 febbraio
2009.
Visto il decreto del presidente di
questa sezione in data 19 agosto 2009 con il quale è stata fissata per la data
odierna la camera di consiglio per la decisione sulla predetta istanza.
Uditi nella camera di consiglio del
giorno 21 settembre 2009, con l’assistenza del segretario dottoressa Daniela
Martinelli, il relatore Cons. Silvio Benvenuto, l’avvocato Pasquale Varone ed
il pubblico ministero nella persona del Vice procuratore generale dott.
Antonio Giuseppone.
Esaminati tutti gli atti e
documenti della causa.
PREMESSO:
Con istanza depositata il 13 agosto
2009 , la signora P. M. ha chiesto che sia dichiarata la nullità dell’invito a
dedurre emesso dalla procura regionale presso questa Sezione nell’ambito della
istruttoria indicata in epigrafe in quanto la stessa è stata posta in essere
in mancanza di una notizia specifica e concreta di danno e quindi in
violazione dell’art. 17, comma 30-ter del decreto-legge 1/7/2009, n. 78, conv.
in legge 3/8/2009, n. 102, nel testo corretto dal decreto-legge 3/8/2009, n.
103, contenente “Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del
2009”.
Con memoria di costituzione
depositata il successivo 9 settembre 2009, l’avvocato Pasquale Varone, ha
ribadito la richiesta di declaratoria di nullità di “tutti gli atti
istruttori” compiuti dalla Procura regionale.
Con memoria del 18 settembre 2009,
il procuratore regionale ha comunicato che l’istruttoria in epigrafe è stata
archiviata in data 22 aprile 2009 ed ha quindi chiesto che l’istanza di
nullità sia dichiarata inammissibile.
Nella presente camera di consiglio,
l’avvocato Varone si è opposto alla richiesta di dichiarazione
d’inammissibilità, sostenendo che l’archiviazione è un atto istruttorio
interno della procura regionale e, come tale, esso non impedirebbe la
riapertura dell’istruttoria; pertanto è interesse della parte che sia
dichiarata la nullità dell’istruttoria, come del resto previsto dalla
normativa invocata, la quale non può essere elusa.
Il pubblico ministero ha confermato
la propria richiesta, depositando il provvedimento di archiviazione, di cui è
stata disposta la consegna di copia al difensore.
Considerato che
Il provvedimento di archiviazione
dell’istruttoria iniziata dal pubblico ministero contabile chiude il
procedimento e pertanto fa venir meno, a seguito della rimozione degli atti
avverso i quali era stata proposta istanza di nullità, l’ interesse della
ricorrente a proseguire nella sua azione.
Al riguardo giova osservare che
l’istanza non incorre, per tale motivo, in una sanzione di inammissibilità
perché, al momento in cui essa è stata proposta, ne sussistevano le necessarie
condizioni (fra l’altro, non risulta che la parte fosse stata messa a
conoscenza del provvedimento di archiviazione) ma, per un fatto esterno alla
volontà della stessa parte istante, è venuto a mancare il suo interesse a
proseguire nell’azione e quindi è venuta meno una condizione di procedibilità.
Per l’esposto motivo, non si
ritiene di poter aderire alle tesi espresse dal difensore a sostegno della sua
opposizione a una declaratoria d’inammissibilità (ovvero d’improcedibilità).
Ciò, anzitutto perché, come sopra
detto, con l’archiviazione è stata chiusa l’attività istruttoria che aveva
interessato l’istante e, in sostanza, è venuta a cessare la stessa causa del
contendere.
L’eventualità che l’istruttoria
archiviata sia riaperta, ipotesi che ad avviso della difesa richiederebbe nel
caso in esame una pronuncia di merito circa l’allegata nullità dell’invito a
dedurre notificato dalla Procura regionale alla signora M., è un fatto che non
attiene all’istruttoria stessa, ma è ad essa esterno e quindi non può entrare
nella valutazione della fattispecie concreta all’esame di questo giudice.
Peraltro va tenuto presente che
l’ipotizzata eventualità, a seguito di un invito a dedurre archiviato, è
ammessa, dalla costante giurisprudenza di questa Corte (per tutte, v. Sez. III
centrale n. 267/A del 1/10/2007), soltanto in presenza di fatti nuovi e che
quest’ultima circostanza non impedirebbe la reiterazione dell’istruttoria
anche nell’ipotesi che essa fosse dichiarata nulla, come richiesto dal
difensore.
Si aggiunge che, a fronte di
un’archiviazione motivata, non sarebbe possibile riaprire l’istruttoria in
assenza di fatti nuovi.
In conclusione, l’istanza indicata
in epigrafe deve essere dichiarata improcedibile per sopravvenuto difetto
d’interesse.
P.Q.M.
La Corte dei conti - Sezione
giurisdizionale per la Regione Lazio
DICHIARA IMPROCEDIBILE
L’istanza avanzata dalla signora P.
M. avverso il procedimento istruttorio della Procura regionale per il Lazio
indicato in premessa.
Nulla per le spese.
Omissis.