LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO - Ordinanza n. 424 dell’1 ottobre 2009 – Pres. S. Nottola – Rel. S. Benvenuto - P.M. (avv. P. Varone) c/ Procura regionale - P.M. A. Giuseppone.

1. Responsabilità contabile e amministrativa – azione di nullità contro gli atti istruttori della Procura regionale della Corte dei conti – emissione del provvedimento di archiviazione del fascicolo istruttorio – improcedibilità dell’azione di nullità - sussiste.

2. Responsabilità contabile e amministrativa – azione di nullità contro gli atti istruttori della Procura regionale della Corte dei conti – esposto generico presentato da un’associazione sindacale – insufficiente per l’apertura di attività istruttorie della Procura della Corte dei conti – sufficiente per l’avvio dell’azione di controllo delle Sezioni regionali di controllo.

3. Responsabilità contabile e amministrativa - azione di nullità contro gli atti istruttori della Procura regionale della Corte dei conti – diritto al rimborso delle spese legali sostenute – esclusione – rimborso delle spese legali sostenute esclusivamente a fronte dell’emissione di atto di citazione in giudizio.

 

 

LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO - Ordinanza n. 425 dell’1 ottobre 2009 – Pres. S. Nottola – Rel. S. Benvenuto - P.M. (avv. P. Varone) c/ Procura regionale - P.M. A. Giuseppone.

1. Responsabilità contabile e amministrativa – azione di nullità contro gli atti istruttori della Procura regionale della Corte dei conti – emissione del provvedimento di archiviazione del fascicolo istruttorio – improcedibilità dell’azione di nullità - sussiste.

2. Responsabilità contabile e amministrativa – azione di nullità contro gli atti istruttori della Procura regionale della Corte dei conti – riapertura di fascicoli archiviati – necessità dell’esistenza di fatti nuovi – consentita – precedente dichiarazione di nullità – ininfluente ai fini della reiterazione dell’istruttoria.

 

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LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO - Ordinanza n. 424 dell’1 ottobre 2009 – Pres. S. Nottola – Rel. S. Benvenuto - P.M. (avv. P. Varone) c/ Procura regionale - P.M. A. Giuseppone.

1. Responsabilità contabile e amministrativa – azione di nullità contro gli atti istruttori della Procura regionale della Corte dei conti – emissione del provvedimento di archiviazione del fascicolo istruttorio – improcedibilità dell’azione di nullità - sussiste.

2. Responsabilità contabile e amministrativa – azione di nullità contro gli atti istruttori della Procura regionale della Corte dei conti – esposto generico presentato da un’associazione sindacale – insufficiente per l’apertura di attività istruttorie della Procura della Corte dei conti – sufficiente per l’avvio dell’azione di controllo delle Sezioni regionali di controllo.

3. Responsabilità contabile e amministrativa - azione di nullità contro gli atti istruttori della Procura regionale della Corte dei conti – diritto al rimborso delle spese legali sostenute – esclusione – rimborso delle spese legali sostenute esclusivamente a fronte dell’emissione di atto di citazione in giudizio.

 

1. La normativa(1) introdotta in materia di nullità degli atti istruttori della Procura regionale della Corte dei conti ha natura rigorosamente processuale, ne consegue l’immediata entrata in vigore della normativa in questione e la sua applicabilità a tutti i procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore.

2. Un esposto presentato da un’organizzazione sindacale, privo dei caratteri espressamente richiesti dalle norme per l’esercizio del potere istruttorio (specifica e concreta notizia di danno) ben avrebbe ben potuto dar corso all’attività istituzionale di controllo della Corte dei conti e non a quella della Procura regionale cui è demandato di promuovere i giudizi responsabilità amministrativa, soltanto a fronte e nel presupposto di fattispecie concrete e specifiche di danno erariale.

3. Non sussiste il diritto al rimborso delle spese legali sostenute per il ricorso diretto a dichiarare la nullità degli atti istruttori, perché il rimborso può essere disposto soltanto nell’ipotesi in cui il giudice contabile emette una sentenza di proscioglimento nel merito a fronte dell’emissione dell’atto di citazione in giudizio del convenuto da parte della Procura regionale.

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(1) cfr. art. 17, comma 30 - ter del decreto-legge n. 78 dell’1.7.2009, convertito nella legge n. 102 del 3.8.2009 e nel testo corretto dal decreto legge n. 103 del 3.8.2009.

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ORDINANZA

Nel giudizio di nullità iscritto al n. 69644 del registro di segreteria, promosso con istanza della signora P. M., nata omissis, rappresentata e difesa dall’avvocato Pasquale Varone presso il cui studio in Roma Lungotevere della Vittoria è elettivamente domiciliata, per la declaratoria di nullità degli atti istruttori e processuali relativi alla istruttoria n.  V2009/00917/PTT/5750 della Procura regionale presso questa Sezione e dell’invito a dedurre notificato all’istante in data 3 giugno 2009.

Visto il decreto del presidente di questa sezione in data 19 agosto 2009 con il quale è stata fissata per la data odierna la camera di consiglio per la decisione sulla predetta istanza.

Uditi nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2009, con  l’assistenza del segretario dottoressa  Daniela Martinelli, il relatore Cons, Silvio Benvenuto, l’avvocato Pasquale Varone ed il pubblico ministero nella persona del vice procuratore generale dott. Antonio Giuseppone.

Esaminati gli atti del giudizio.

Premesso che:

Con l’istanza depositata il 13 agosto 2009 e con la successiva memoria di costituzione depositata il 9 settembre 2009, la parte attrice sostiene che l’invito a dedurre indicato in epigrafe consegue a un’attività istruttoria iniziata dalla procura regionale in assenza di qualsiasi specifica e concreta notizia di danno, come già esposto nelle deduzioni depositate presso la stessa procura , deduzioni da intendersi richiamate e riprodotte nel presente giudizio.

Pertanto l’istante chiede che sia dichiarata la nullità dell’invito a dedurre emesso dalla procura regionale presso questa Sezione nell’ambito della istruttoria indicata in epigrafe, in quanto la stessa è stata posta in essere in mancanza di una notizia specifica e concreta di danno e quindi in violazione dell’art. 17, comma 30-ter del decreto-legge 1/7/2009, n. 78, convertito dalla legge 3/8/2009, n. 102, nel testo poi corretto dal decreto-legge 3/8/2009, n. 103, contenente “Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009”.

Con memoria depositata il 18 settembre 2009, il P.M. ha chiesto di dichiarare inammissibile, ovvero rigettare nel merito l’istanza, per i seguenti motivi.

a) Mentre l’originaria formulazione dell’art. 17 , comma 30 ter, del d.l. n. 78/2009, convertito nella l. n.102/2009, prevedeva che l’azione è  esercitata dal pubblico ministero contabile a fronte di una specifica e precisa notizia di danno qualora il danno stesso sia stato cagionato per dolo o colpa grave, le modifiche introdotte dal  d.l. n. 103/2009 prevedono che le procure della Corte dei conti possono iniziare l’attività istruttoria ai fini dell’esercizio dell’azione di danno erariale a fronte di specifica e concreta notizia di danno, fatte salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge “. Il comma 30 ter prosegue stabilendo che qualunque atto istruttorio o processuale posto in essere in violazione delle disposizioni di cui al presente comma, salvo che sia stata già pronunciata sentenza anche non definitiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nullo e la relativa nullità può essere fatta valere in ogni momento da chiunque vi abbia interesse, innanzi la competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti, che decide nel termine perentorio di trenta giorni.

Ne consegue, ad avviso della procura regionale, che l’istanza presentata dalla signora M. deve dichiararsi inammissibile giacché, allo stato attuale, nei  confronti della stessa è stato emesso soltanto l’invito a dedurre, e non anche l’atto di citazione (e non è automatico che lo sarà).

b) L’interpretazione della norma in discussione esclude che essa possa avere applicazione retroattiva, considerato che la medesima attiene alle condizioni che legittimano l’esercizio del potere di iniziare l’attività istruttoria ai fini dell’eventuale esercizio dell’azione di danno erariale.

c) Con l’istanza depositata il 13 agosto 2009, veniva richiesta la nullità dell’invito a dedurre e non dell’atto di inizio dell’attività istruttoria, mentre nella memoria di costituzione si richiede l’annullamento di tutti gli atti istruttori compiuti dalla procura ragionale.

Pertanto, ad avviso della stessa procura, si verterebbe in un’ipotesi di mutamento della domanda, inammissibile in rito, a parte la circostanza che mancherebbe qualsiasi prova sul collegamento tra l’assenza di denuncia contenente una notizia di danno specifica e concreta e l’invito a dedurre.

d) Dopo l’invito a dedurre, malgrado l’intimata avesse depositata deduzioni difensive, la stessa non ha mai avanzato domanda di accesso agli atti istruttori al fine di valutare l’effettiva notitia damni.

Ove tale domanda fosse stata tempestivamente presentata, l’esame degli atti istruttori avrebbe comprovato l’esistenza d’idonea documentazione al fine di rituale apertura di un’istruttoria.

e) Dagli atti presenti nel fascicolo istruttorio v2009/00917, esso risulta aperto a stralcio del fascicolo v2008/01400 in data 15 maggio 2009, e dalla  lettura della richiesta di apertura dell’istruttoria emergerebbero chiari, precisi e concreti riferimenti a ipotesi di danno erariale connesse a un contratto di consulenza di cui vengono indicati gli estremi e i firmatari. A sua volta l’istruttoria v2008/1400 era stata aperta a stralcio dell’istruttoria v2003/0238 del 2003, che era stata originariamente aperta sulla base di un circostanziata denuncia del 24.7.2003 della segreteria nazionale dell’Unione generale del lavoro, Ministero dell’economia e delle finanze, inviata,  fra gli altri,  alla Procura generale della Corte dei conti che, in data 2 settembre 2003, la inviava per competenza alla procura regionale per il Lazio.

La procura avrebbe pertanto intrapreso gli accertamenti istruttori sulla base di una specifica e concreta notizia di danno, proveniente da un interlocutore qualificato e non anonimo.

Nel corso della discussione orale in camera di consiglio, l’avvocato Varone ha confutato tutte le argomentazioni esposte dalla procura regionale a sostegno dell’inammissibilità e/o dell’infondatezza dell’istanza.

Dal canto suo, il P.M. ha, invece, ribadito tali argomentazioni, insistendo perché l’istanza sia dichiarata inammissibile ovvero che sia respinta.

Considerato che:

La tesi esposta dalla procura regionale nel punto a), secondo cui l’istanza presentata dalla signora M. deve dichiararsi inammissibile giacché, allo stato attuale, nei confronti della stessa è stato emesso soltanto l’invito a dedurre, e non anche l’atto di citazione, non risulta fondata, dal momento che , proprio dalle norme citate in questo punto a), risulta chiara la volontà del legislatore di sanzionare con la nullità sia l’avvio dell’istruttoria, sia l’invito a dedurre, atteso che la norma fa riferimento a “ qualunque atto istruttorio”.

Circa la tesi di cui al punto b), secondo cui l’interpretazione della norma in discussione escluderebbe che essa possa avere applicazione retroattiva, considerato che la medesima attiene alle condizioni che legittimano l’esercizio del potere di iniziare l’attività istruttoria ai fini dell’eventuale esercizio dell’azione di danno erariale, questo collegio osserva che le norme in materia di nullità di cui si discute concernono l’attività istruttoria, cui si richiede di essere avviata solo a seguito di notizia specifica e concreta di danno, e pertanto esse hanno natura rigorosamente processuali. Ne consegue l’immediata entrata in vigore delle norme in questione e la sua applicabilità a tutti i procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore, come del resto si desume anche dall’esclusione della sola ipotesi dell’avvenuta pronuncia di sentenza, anche non definitiva, alla medesima data.

Relativamente all’eccezione di cui al punto c) secondo cui, atteso che con l’istanza depositata il 13 agosto 2009, veniva richiesta la nullità dell’invito a dedurre e non dell’atto di inizio dell’attività istruttoria, mentre nella memoria di costituzione si richiede l’annullamento di tutti gli atti istruttori compiuti dalla procura ragionale, tale istanza sarebbe inammissibile per mutamento della domanda, va osservato che , come si è già chiarito sopra, la nullità può essere fatta valere nei confronti di “ qualunque atto istruttorio”, di conseguenza nel caso in esame non può configurarsi alcuna mutatio libelli.

Circa l’eccezione di cui al punto d), secondo cui l’istanza in esame sarebbe inammissibile perché l’interessata non aveva mai avanzato domanda di accesso agli atti istruttori al fine di valutare l’effettiva notitia damni, trattasi di eccezione priva di fondamento, atteso che  tale valutazione incombe, secondo il principio della prova, soltanto sulla procura regionale, se essa intende iniziare l’attività istruttoria.

Del resto di tale attività istruttoria la parte interessata ha notizia soltanto a seguito dell’invito a dedurre, e l’emissione di quest’atto è sufficiente per far valere la sua nullità se non ricorre il presupposto della specifica e concreta notizia di danno, presupposto che la parte interessata non può valutare che a posteriori, cioè una volta emesso l’invito a dedurre.

Un esame più particolareggiato richiedono le affermazioni della Procura regionale esposte nel punto e), che attengono più precipuamente al merito della causa in esame. Questo Collegio - presa visione dell’esposto dell’organizzazione sindacale, depositato nell’odierna camera di consiglio da parte della procura regionale, esposto che ha costituito la premessa dell’attività istruttoria intrapresa, senza che peraltro a fondamento di tale attività non risulti agli atti nessun altro elemento – osserva che in effetti con tale esposto anziché formulare denunce specifiche e concrete si chiedono essenzialmente chiarimenti e informazioni.

Tale esposto avrebbe ben potuto dar corso all’attività istituzionale di controllo della Corte dei conti, che, però, spetta ad altro organo e non alla procura a cui è demandato di promuovere i giudizi responsabilità, soltanto a fronte e nel presupposto di fattispecie concrete e specifiche.

Del resto la necessità del predetto presupposto è stata più volte, e da tempo, espresso, dalla Corte costituzionale nella decisione dei conflitti di attribuzione e costituisce un canone fondamentale dell’azione del pubblico ministero contabile (cfr. in particolare le sentenze n. 104/1989, 209/1994, 100/1995, 337/2005).

Per converso lo stesso esposto non presenta i caratteri espressamente richiesti dalle norme per l’esercizio del potere istruttorio (specifica e concreta notizia di danno) e della eventuale conseguente azione di responsabilità da parte della Procura regionale.

Di conseguenza va accolta l’istanza presentata dalla signora P. M.

Per quanto riguarda le spese del presente giudizio, per le quali con la memoria di costituzione della parte istante viene chiesto formalmente la statuizione, giova osservare che la norma di cui all’art. 17, comma 30  quinques del decreto legge n. 78/ 2009 , convertito con modificazioni n. 102/2009 dalla legge secondo cui l’art. 10 bis , comma 10, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n248, dopo le parole : “procedura civile “ sono inserite le seguenti. “ non può compensare le spese “ , non trova applicazione nel giudizio in esame.

Infatti, la citata norma del decreto legge n. 203/2005 si riferisce soltanto all’ipotesi in cui il giudice contabile, disposto il proscioglimento nel merito, deve liquidare con la sentenza che definisce il giudizio, l’ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa.

In sostanza l’ipotesi cui si riferisce la norma in parola è quella in cui vi sia stato un giudizio di responsabilità, iniziato con atto di citazione e concluso con sentenza definitiva.

Nel giudizio in esame la parte istante non è stata citata in alcun giudizio di responsabilità e, comunque, la presente decisione non è una sentenza definitiva di proscioglimento, ma un’ordinanza adottata nelle forme del procedimento camerale, l’unico possibile atteso che l’adozione di altra procedura ordinaria non consentirebbe il rispetto dei termini di rito (in particolare per quanto concerne le notifiche) chiaramente incompatibili con l’adozione della presente decisione nel termine perentorio di 30 giorni, come stabilito dalla norma sulla nullità degli atti istruttori della procura regionale.

Nel merito questo collegio ritiene giustificata la compensazione delle spese legali, atteso che al momento in cui era stata iniziata l’attività istruttoria non vigevano ancora le norme sulla facoltà della parte interessata di far valere subito la nullità degli atti istruttori della Procura regionale con il conseguente obbligo della sezione giurisdizionale investita dell’istanza di pronunciarsi nel termine perentorio di 30 giorni.

Inoltre, anche se, per le ragioni esposte questo collegio ritiene che mancasse nell’attività istruttoria intrapresa dalla procura regionale, il requisito della specifica e concreta notizia di danno, tale attività non era stata posta in essere su un presupposto temerario.

P.Q.M

La Corte dei conti. Sezione giurisdizionale per la regione Lazio

ACCOGLIE

L’istanza presentata dalla signora P. M. in data  13 agosto 2009 e 9 settembre 2009 e, per l’effetto, dichiara la nullità degli atti istruttori di cui al giudizio n. 69644.

Spese compensate.

Omissis

 

 

 

LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO - Ordinanza n. 425 dell’1 ottobre 2009 – Pres. S. Nottola – Rel. S. Benvenuto - P.M. (avv. P. Varone) c/ Procura regionale - P.M. A. Giuseppone.

1. Responsabilità contabile e amministrativa – azione di nullità contro gli atti istruttori della Procura regionale della Corte dei conti – emissione del provvedimento di archiviazione del fascicolo istruttorio – improcedibilità dell’azione di nullità - sussiste.

2. Responsabilità contabile e amministrativa – azione di nullità contro gli atti istruttori della Procura regionale della Corte dei conti – riapertura di fascicoli archiviati – necessità dell’esistenza di fatti nuovi – consentita – precedente dichiarazione di nullità – ininfluente ai fini della reiterazione dell’istruttoria.

1. Deve essere dichiarata improcedibile, per sopravvenuta carenza d’interesse, l’istanza di nullità degli atti istruttori e processuali della Procura regionale della Corte dei conti, introdotta ai sensi dell’art. 17, comma 30 - ter del decreto-legge n. 78 dell’1.7.2009, convertito nella legge n. 102 del 3.8.2009 e nel testo corretto dal decreto legge n. 103 del 3.8.2009, in ragione dell’emissione del provvedimento di archiviazione del fascicolo disposto dalla stessa Procura regionale.

2. La Procura regionale della Corte dei conti soltanto alla presenza di fatti nuovi può riaprire, per giurisprudenza costante della Corte dei conti, un’istruttoria già archiviata e la reiterazione dell’istruttoria non sarebbe impedita anche nell’ipotesi di una precedente dichiarazione di nullità.

ORDINANZA

Nel giudizio di nullità iscritto al n. 69645 del registro di segreteria, promosso con istanza della signora P. M., residente in omissis, rappresentata e difesa dall’avvocato Pasquale Varone presso il cui studio in Roma Lungotevere della Vittoria è  elettivamente domiciliata, per la declaratoria di nullità degli atti istruttori e processuali relativi alla istruttoria n. V2008/02052/PTT/69645 della procura regionale presso questa Sezione e dell’invito a dedurre da parte della stessa Procura, datato 27 novembre 2008 e notificato il 17 febbraio 2009.

Visto il decreto del presidente di questa sezione in data 19 agosto 2009 con il quale è stata fissata per la data odierna la camera di consiglio per la decisione sulla predetta istanza.

Uditi nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2009, con l’assistenza del segretario dottoressa Daniela Martinelli, il relatore Cons. Silvio Benvenuto, l’avvocato Pasquale Varone ed il pubblico ministero nella persona del Vice procuratore generale dott. Antonio Giuseppone.

Esaminati tutti gli atti e documenti della causa.

PREMESSO:

Con istanza depositata il 13 agosto 2009 , la signora P. M. ha chiesto che sia dichiarata la nullità dell’invito a dedurre emesso dalla procura regionale presso questa Sezione nell’ambito della istruttoria indicata in epigrafe in quanto la stessa è stata posta in essere in mancanza di una notizia specifica e concreta di danno e quindi in violazione dell’art. 17, comma 30-ter del decreto-legge 1/7/2009, n. 78, conv. in legge 3/8/2009, n. 102, nel testo corretto dal decreto-legge 3/8/2009, n. 103, contenente “Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009”.

Con memoria di costituzione depositata il successivo 9 settembre 2009, l’avvocato Pasquale Varone, ha ribadito la richiesta di declaratoria di nullità di “tutti gli atti istruttori” compiuti dalla Procura regionale.

Con memoria del 18 settembre 2009, il procuratore regionale ha comunicato che l’istruttoria in epigrafe è stata archiviata in data 22 aprile 2009 ed ha quindi chiesto che l’istanza di nullità sia dichiarata inammissibile.

Nella presente camera di consiglio, l’avvocato Varone si è opposto alla richiesta di dichiarazione d’inammissibilità, sostenendo che l’archiviazione è un atto istruttorio interno della procura regionale e, come tale, esso non impedirebbe la riapertura dell’istruttoria; pertanto è interesse della parte che sia dichiarata la nullità dell’istruttoria, come del resto previsto dalla normativa invocata, la quale non può essere elusa.

Il pubblico ministero ha confermato la propria richiesta, depositando il provvedimento di archiviazione, di cui è stata disposta la consegna di copia al difensore.

Considerato che

Il provvedimento di archiviazione dell’istruttoria iniziata dal pubblico ministero contabile chiude il procedimento e pertanto fa venir meno, a seguito della rimozione degli atti avverso i quali era stata proposta istanza di nullità, l’ interesse della ricorrente a proseguire nella sua azione.

Al riguardo giova osservare che l’istanza non incorre, per tale motivo, in una sanzione di inammissibilità perché, al momento in cui essa è stata proposta, ne sussistevano le necessarie condizioni (fra l’altro, non risulta che la parte fosse stata messa a conoscenza del provvedimento di archiviazione) ma, per un fatto esterno alla volontà della stessa parte istante, è venuto a mancare il suo interesse a proseguire nell’azione e quindi è venuta meno una condizione di procedibilità.

Per l’esposto motivo, non si ritiene di poter aderire alle tesi espresse dal difensore a sostegno della sua opposizione a una declaratoria d’inammissibilità (ovvero d’improcedibilità).

Ciò, anzitutto perché, come sopra detto, con l’archiviazione è stata chiusa l’attività istruttoria che aveva interessato l’istante e, in sostanza, è venuta a cessare la stessa causa del contendere.

L’eventualità che l’istruttoria archiviata sia riaperta, ipotesi che ad avviso della difesa richiederebbe nel caso in esame una pronuncia di merito circa l’allegata nullità dell’invito a dedurre notificato dalla Procura regionale alla signora M., è un fatto che non attiene all’istruttoria stessa, ma è ad essa esterno e quindi non può entrare nella valutazione della fattispecie concreta all’esame di questo giudice.

Peraltro va tenuto presente che l’ipotizzata eventualità, a seguito di un invito a dedurre archiviato, è ammessa, dalla costante giurisprudenza di questa Corte (per tutte, v. Sez. III centrale n. 267/A del 1/10/2007), soltanto in presenza di fatti nuovi e che quest’ultima circostanza non impedirebbe la reiterazione dell’istruttoria anche nell’ipotesi che essa fosse dichiarata nulla, come richiesto dal difensore.

Si aggiunge che, a fronte di un’archiviazione motivata, non sarebbe possibile riaprire l’istruttoria in assenza di fatti nuovi.

In conclusione, l’istanza indicata in epigrafe deve essere dichiarata improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio

DICHIARA IMPROCEDIBILE

L’istanza avanzata dalla signora P. M. avverso il procedimento istruttorio della Procura regionale per il Lazio indicato in premessa.

Nulla per le spese.

Omissis.