Ordinanza n.421/2009 del 29 settembre 2009: l’istanza di nullità degli atti istruttori e processuali, presentata ai sensi dell'art. 17, comma 30-ter del d.l. 1/7/2009, n. 78, conv. in legge 3/8/2009, n. 102 (e sm.i.), e relativa ad un giudizio di responsabilità amministrativa già definito, in primo grado, con una sentenza, non può essere rivolta al giudice che ha pronunciato la sentenza stessa e pertanto va dichiarata improcedibile.

 

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE DEL LAZIO

composta dai seguenti Magistrati

Salvatore NOTTOLA                           Presidente relatore

Pina Maria Adriana LA CAVA    Consigliere

Luigi IMPECIATI                                Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nel giudizio di nullità iscritto al n. 69731 del registro di segreteria, promosso con istanza del sig. GUARINI Renato, nato il 16/3/1932, residente in Roma, via Cassia 1110, ed elettivamente domiciliato  in Roma, via Sannio 65, presso lo studio dell’avv. Luisa Torchia che lo rappresenta e difende, per la declaratoria di nullità degli atti istruttori e processuali posti in essere dalla Procura regionale presso questa Sezione in relazione al giudizio iscritto al n. G67924 del registro di segreteria.

Visto il decreto del presidente di questa sezione in data 17/9/2009 con il quale è stata fissata per la data odierna la camera di consiglio per la decisione sulla predetta istanza.

Uditi nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2009, con l’assistenza del segretario sig.ra Antonella Cirillo, il relatore presidente dott. Salvatore Nottola, l’avv. Tommaso Di Nitto su delega dell’avv. Torchia ed il pubblico ministero nella persona del vice procuratore generale dott. Marco Smiroldo.

Esaminati tutti gli atti e documenti della causa.

Premesso che:

Con istanza depositata il 10 settembre 2009 il ricorrente, premesso che con atto di citazione n. G67924 è stato convenuto in giudizio  per rispondere del danno erariale causato dall’entità della retribuzione accordata, in qualità di rettore dell’Università degli studi “La Sapienza”, al direttore generale dell’Azienda Policlinico Umberto I di Roma, ha chiesto che sia dichiarata la nullità degli atti istruttori compiuti dalla Procura regionale presso questa Sezione in relazione all’atto di citazione medesimo.

L’instante precisa che non risulta pervenuto alla Procura alcuna segnalazione in merito a tale presunto danno erariale e che il controllo sull’attività dei due citati enti è demandato agli organi della Regione e al collegio dei sindaci dell’Azienda i quali non hanno sollevato alcuna obiezione al riguardo.

Pertanto, secondo il ricorrente, l’istruttoria è stata posta in essere in mancanza di una notizia specifica e concreta di danno e quindi in violazione dell’art. 17, comma 30-ter del decreto-legge 1/7/2009, n. 78, conv. in legge 3/8/2009, n. 102, nel testo modificato dal decreto-legge 3/8/2009, n. 103, contenente “Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009” e deve quindi essere dichiarata nulla.

Nella camera di consiglio odierna, il presidente relatore ha comunicato che a seguito della discussione, all’udienza del 5 febbraio 2009, del giudizio promosso con l’atto di citazione suindicato, è stata pronunciata la sentenza n. 1717, pubblicata il 9/9/2009.

Il relatore ha inoltre dato atto che la Procura regionale ha depositato una serie di documenti, in particolare un esposto denunciante danno erariale inviato a detto Ufficio il 15 maggio 2007 nonché articoli di giornale sulla vicenda.

Il pubblico ministero ha rilevato che l’istanza deve ritenersi inammissibile o meglio irricevibile per l’intervenuta pubblicazione della sentenza e che comunque essa si presenta infondata perché la documentazione in atti dimostra che la notizia specifica e concreta di danno esisteva.

L’avv. Di Nitto, preliminarmente ha chiesto un rinvio in quanto la difesa non è stata messa a conoscenza del deposito della documentazione suddetta e la sentenza è ancora in corso di notifica.

Il presidente ha precisato anzitutto che – attesa la brevità dei tempi previsti dalla normativa applicabile alla fattispecie – è possibile che il deposito di documenti avvenga a stretto ridosso della discussione; nella specie esso è stato effettuato il 21 settembre u.s. Comunque, si tratta di documenti che facevano parte del giudizio conclusosi con la sentenza n. 1717 e quindi dovevano essere noti alla difesa (che era presente nel giudizio stesso). Quanto alla pubblicazione della sentenza n. 1717, essa rappresenta un fatto. Quindi la difesa ha tutti gli elementi per discutere il giudizio, talché non è necessario far luogo a rinvio.

Al riguardo il difensore sostiene che la suddetta documentazione non dimostra l’esistenza di una notizia specifica e concreta, non essendo tale, fra l’altro, neanche l’articolo di stampa e che l’intervenuta pubblicazione della sentenza non fa superare la disposizione legislativa.

Considerato:

Si premette che con l’art. 17, comma 30-ter del d.l. 1/7/2009, n. 78, conv. in legge 3/8/2009, n. 102, sono state, fra l’altro, prescritte – a pena di nullità – le condizioni per l’esercizio, da parte del pubblico ministero contabile, dell’azione per risarcimento di danno erariale.

Con contemporaneo d.l. 3/8/2009, n. 103, contenente “Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009”, i primi tre periodi dell’art. 17, comma 30-ter citato sono stati sostituiti e pertanto, per quel che qui interessa, le disposizioni applicabili alla fattispecie sottoposta al giudizio della Sezione sono le seguenti:

“” Le procure della Corte dei conti possono iniziare l’attività istruttoria ai fini dell’esercizio dell’azione di danno erariale a fronte di specifica e concreta notizia di danno, fatte salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge.

“” Qualunque atto istruttorio o processuale posto in essere in violazione delle disposizioni di cui al presente comma, salvo che sia stata già pronunciata sentenza anche non definitiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nullo e la relativa nullità può essere fatta valere in ogni momento, da chiunque vi abbia interesse, innanzi alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti, che decide nel termine perentorio di trenta giorni dal deposito della richiesta”” .

Tanto premesso il Collegio osserva che, prima di affrontare il merito della questione, deve porsi il problema degli effetti che una eventuale pronuncia di nullità degli atti istruttori e processuali che hanno introdotto il giudizio G.67924 (e quindi di tutti gli atti e provvedimenti che vanno dall’apertura dell’istruttoria al decreto di fissazione del giudizio) avrebbe sulla sentenza che intanto è stata pronunciata e pubblicata mediante deposito (art. 133 c.p.c.).

L’effetto, ritiene il Collegio, sarebbe la eliminazione del complesso di atti sui quali la pronuncia del giudice è stata basata e quindi la sentenza perderebbe il proprio fondamento.

Peraltro, non sarebbe né convincente né attinente all’argomento la considerazione che l’attuale pronuncia di questo giudice riguarderebbe soltanto, come prevede la richiamata normativa, gli atti istruttori e processuali, perché ciò significherebbe non tener presente che la sentenza  pronunciata all’esito di un giudizio è il prodotto di tutta una serie di atti e procedimenti sui quali il giudizio si fonda: è evidente che, dichiarato nullo tutto ciò che precede il giudizio, la sentenza non potrebbe fare più riferimento ad una realtà, conseguentemente non avrebbe più fondamento e sarebbe dunque “inutiliter data”, quindi soggetta alla rimozione dal mondo giuridico. D’altra parte, se così non fosse, la stessa azione di nullità, nel caso in esame, sarebbe inutile.

Ci si deve porre dunque il problema della possibilità che la sentenza pronunciata sia sostanzialmente caducata da questo giudice nell’esercizio del potere, conferitogli dalla legge, di giudicare sulla validità dell’istruttoria compiuta dal pubblico ministero e posta alla base della sentenza stessa.

Ciò, anche perché la norma in argomento non prevede espressamente questo effetto e meno che mai attribuisce, allo stesso giudice, anche il potere di annullare la suddetta sentenza.

Ora, è noto che la sentenza, una volta pronunciata, diventa intangibile se non a mezzo dei modi previsti dalla legge, che sono i vari rimedi d’impugnazione. Si tratta di un principio dell’ordinamento giuridico che concretamente si esprime, ad esempio, con l’art. 161 c.p.c. (la nullità delle sentenze soggette ad appello o a ricorso per cassazione può essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di questi mezzi d’impugnazione) o anche nell’art. 323 c.p.c. (i mezzi per impugnare le sentenze, oltre al regolamento di competenza, sono  l’appello, il ricorso per cassazione, la revocazione e l’opposizione di terzo). S’intende dire cioè che l’ordinamento ha predisposto un sistema per il quale la sentenza, come detto, è intangibile se non attraverso i mezzi d’impugnazione.

Ci si trova dunque di fronte a due imperativi: uno, contenuto nelle norme di cui si discute, che hanno introdotto siffatto giudizio di nullità; l’altro, riferito ai principi generali dell’ordinamento, che tutelano e regolano l’intangibilità della sentenza del giudice.

Ovviamente, compito dell’interprete è di contemperare i diversi e vari precetti contenuti nell’ordinamento giuridico e, nella specie, interpretare, alla luce dei principi generali, la norma che stabilisce la nullità degli atti istruttori e processuali.

Al riguardo, esaminando senza preconcetti la norma stessa (quarto periodo dell’art. 17, comma 30-ter, d.l. 78/2009), si vede che essa contiene, per quel che qui rileva, tre elementi: la possibilità che la nullità degli atti sia fatta valere da chiunque vi abbia interesse ed in ogni momento; l’eccezione che sia stata già pronunciata sentenza anche non definitiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione; l’indicazione del giudice, nella “competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti”.

Incidentalmente si osserva, come già si è detto prima, che manca la previsione dell’effetto di nullità della sentenza emessa successivamente e manca l’attribuzione al giudice del potere di annullare la medesima.

Ma quel che qui importa è che se è vero che la pronuncia di una sentenza non definitiva pronunciata successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione (5 agosto 2009) non esclude l’azione di nullità (il secondo dei descritti elementi), è bensì vero che la norma non indica il giudice nella sezione giurisdizionale regionale, cioè nel giudice di primo grado. Altrimenti non avrebbe precisato che deve trattarsi della sezione giurisdizionale “competente”.

Quindi, da un lato l’interprete, dall’altro colui che invoca l’applicazione della norma, devono porsi il problema di chi sia il giudice competente a decidere della validità degli atti istruttori e processuali quando sia intervenuta una sentenza pubblicata e se l’azione di nullità, in questa ipotesi, sia autonoma o debba essere inserita in quei rimedi che il codice di procedura civile ha predisposto per l’impugnazione della sentenza stessa.

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, il Collegio, limitando la propria pronuncia a quanto di sua stretta competenza, statuisce che l’istanza di nullità degli atti istruttori e processuali propedeutici a un giudizio di responsabilità amministrativa già definito, in primo grado, con una sentenza, non può essere rivolta al giudice che ha pronunciato la sentenza stessa.

Nella fattispecie in esame pertanto l’istanza dev’essere dichiarata improcedibile.

Quanto alle spese del presente giudizio, il Collegio ne ritiene giustificata la compensazione attesa la novità del sistema introdotto dalle norme sopra richiamate.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio

DICHIARA

Improcedibile l’istanza presentata in data 10 settembre 2009 dal sig. GUARINI Renato avverso gli atti istruttori della Procura regionale per il Lazio indicati in epigrafe.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2009.

                                                IL PRESIDENTE RELATORE

                                                               F.to Salvatore Nottola

 

                                                   P. IL DIRIGENTE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

                                                    GIUDIZI DI RESPONSABILITA’

                                                   F.to Dott. Francesco Maffei

 

 

 

Depositata in segreteria il 29 settembre 2009