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Ordinanza n.421/2009 del 29 settembre 2009: l’istanza di nullità degli atti istruttori e processuali, presentata ai sensi dell'art. 17, comma 30-ter del d.l. 1/7/2009, n. 78, conv. in legge 3/8/2009, n. 102 (e sm.i.), e relativa ad un giudizio di responsabilità amministrativa già definito, in primo grado, con una sentenza, non può essere rivolta al giudice che ha pronunciato la sentenza stessa e pertanto va dichiarata improcedibile.
REPUBBLICA ITALIANA LA
CORTE DEI CONTI SEZIONE
GIURISDIZIONALE DEL LAZIO composta dai
seguenti Magistrati Salvatore NOTTOLA
Presidente
relatore Pina Maria Adriana
LA CAVA
Consigliere Luigi IMPECIATI
Consigliere ha pronunciato la
seguente ORDINANZANel
giudizio di nullità iscritto al n.
69731 del registro di segreteria, promosso con istanza del sig. GUARINI
Renato, nato il 16/3/1932, residente in Roma, via Cassia 1110, ed
elettivamente domiciliato in
Roma, via Sannio 65, presso lo studio dell’avv. Luisa Torchia che lo
rappresenta e difende, per la declaratoria di nullità degli atti istruttori e
processuali posti in essere dalla Procura regionale presso questa Sezione in
relazione al giudizio iscritto al n. G67924 del registro di segreteria. Visto
il decreto del presidente di questa sezione in data 17/9/2009 con il quale è
stata fissata per la data odierna la camera di consiglio per la decisione
sulla predetta istanza. Uditi
nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2009, con l’assistenza del
segretario sig.ra Antonella Cirillo, il relatore presidente dott. Salvatore
Nottola, l’avv. Tommaso Di Nitto su delega dell’avv. Torchia ed il
pubblico ministero nella persona del vice procuratore generale dott. Marco
Smiroldo. Esaminati
tutti gli atti e documenti della causa. Premesso
che: Con
istanza depositata il 10 settembre 2009 il ricorrente, premesso che con atto
di citazione n. G67924 è stato convenuto in giudizio per
rispondere del danno erariale causato dall’entità della retribuzione
accordata, in qualità di rettore dell’Università degli studi “La
Sapienza”, al direttore generale dell’Azienda Policlinico Umberto I di
Roma, ha chiesto che sia dichiarata la nullità degli atti istruttori compiuti
dalla Procura regionale presso questa Sezione in relazione all’atto di
citazione medesimo. L’instante
precisa che non risulta pervenuto alla Procura alcuna segnalazione in merito a
tale presunto danno erariale e che il controllo sull’attività dei due
citati enti è demandato agli organi della Regione e al collegio dei sindaci
dell’Azienda i quali non hanno sollevato alcuna obiezione al riguardo. Pertanto,
secondo il ricorrente, l’istruttoria è stata posta in essere in mancanza di
una notizia specifica e concreta di danno e quindi in violazione dell’art.
17, comma 30-ter del decreto-legge 1/7/2009, n. 78, conv. in legge 3/8/2009,
n. 102, nel testo modificato dal decreto-legge 3/8/2009, n. 103, contenente
“Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009” e
deve quindi essere dichiarata nulla. Nella
camera di consiglio odierna, il presidente relatore ha comunicato che a
seguito della discussione, all’udienza del 5 febbraio 2009, del giudizio
promosso con l’atto di citazione suindicato, è stata pronunciata la
sentenza n. 1717, pubblicata il 9/9/2009. Il
relatore ha inoltre dato atto che la Procura regionale ha depositato una serie
di documenti, in particolare un esposto denunciante danno erariale inviato a
detto Ufficio il 15 maggio 2007 nonché articoli di giornale sulla vicenda. Il
pubblico ministero ha rilevato che l’istanza deve ritenersi inammissibile o
meglio irricevibile per l’intervenuta pubblicazione della sentenza e che
comunque essa si presenta infondata perché la documentazione in atti dimostra
che la notizia specifica e concreta di danno esisteva. L’avv.
Di Nitto, preliminarmente ha chiesto un rinvio in quanto la difesa non è
stata messa a conoscenza del deposito della documentazione suddetta e la
sentenza è ancora in corso di notifica. Il
presidente ha precisato anzitutto che – attesa la brevità dei tempi
previsti dalla normativa applicabile alla fattispecie – è possibile che il
deposito di documenti avvenga a stretto ridosso della discussione; nella
specie esso è stato effettuato il 21 settembre u.s. Comunque, si tratta di
documenti che facevano parte del giudizio conclusosi con la sentenza n. 1717 e
quindi dovevano essere noti alla difesa (che era presente nel giudizio
stesso). Quanto alla pubblicazione della sentenza n. 1717, essa rappresenta un
fatto. Quindi la difesa ha tutti gli elementi per discutere il giudizio,
talché non è necessario far luogo a rinvio. Al
riguardo il difensore sostiene che la suddetta documentazione non dimostra l’esistenza
di una notizia specifica e concreta, non essendo tale, fra l’altro, neanche
l’articolo di stampa e che l’intervenuta pubblicazione della sentenza non
fa superare la disposizione legislativa. Considerato:
Si
premette che con l’art. 17, comma 30-ter del d.l. 1/7/2009, n. 78, conv. in
legge 3/8/2009, n. 102, sono state, fra l’altro, prescritte – a pena di
nullità – le condizioni per l’esercizio, da parte del pubblico ministero
contabile, dell’azione per risarcimento di danno erariale. Con
contemporaneo d.l. 3/8/2009, n. 103, contenente “Disposizioni correttive del
decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009”, i primi tre periodi dell’art. 17,
comma 30-ter citato sono stati sostituiti e pertanto, per quel che qui
interessa, le disposizioni applicabili alla fattispecie sottoposta al giudizio
della Sezione sono le seguenti: “” Le procure della
Corte dei conti possono iniziare l’attività istruttoria ai fini dell’esercizio
dell’azione di danno erariale a fronte di specifica e concreta notizia di
danno, fatte salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge. “” Qualunque atto
istruttorio o processuale posto in essere in violazione delle disposizioni di
cui al presente comma, salvo che sia stata già pronunciata sentenza anche non
definitiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, è nullo e la relativa nullità può essere fatta valere in
ogni momento, da chiunque vi abbia interesse, innanzi alla competente sezione
giurisdizionale della Corte dei conti, che decide nel termine perentorio di
trenta giorni dal deposito della richiesta”” . Tanto
premesso il Collegio osserva che, prima di affrontare il merito della
questione, deve porsi il problema degli effetti che una eventuale pronuncia di
nullità degli atti istruttori e processuali che hanno introdotto il giudizio
G.67924 (e quindi di tutti gli atti e provvedimenti che vanno dall’apertura
dell’istruttoria al decreto di fissazione del giudizio) avrebbe sulla
sentenza che intanto è stata pronunciata e pubblicata mediante deposito (art.
133 c.p.c.). L’effetto,
ritiene il Collegio, sarebbe la eliminazione del complesso di atti sui quali
la pronuncia del giudice è stata basata e quindi la sentenza perderebbe il
proprio fondamento. Peraltro,
non sarebbe né convincente né attinente all’argomento la considerazione
che l’attuale pronuncia di questo giudice riguarderebbe soltanto, come
prevede la richiamata normativa, gli atti istruttori e processuali, perché
ciò significherebbe non tener presente che la sentenza
pronunciata all’esito di un giudizio è il prodotto di tutta una
serie di atti e procedimenti sui quali il giudizio si fonda:
è evidente che, dichiarato nullo tutto ciò che precede il giudizio, la
sentenza non potrebbe fare più riferimento ad una realtà, conseguentemente
non avrebbe più fondamento e sarebbe dunque “inutiliter data”, quindi
soggetta alla rimozione dal mondo giuridico. D’altra parte, se così non
fosse, la stessa azione di nullità, nel caso in esame, sarebbe inutile. Ci
si deve porre dunque il problema della possibilità che la sentenza
pronunciata sia sostanzialmente caducata da questo giudice nell’esercizio
del potere, conferitogli dalla legge, di giudicare sulla validità dell’istruttoria
compiuta dal pubblico ministero e posta alla base della sentenza stessa. Ciò,
anche perché la norma in argomento non prevede espressamente questo effetto e
meno che mai attribuisce, allo stesso giudice, anche il potere di annullare la
suddetta sentenza. Ora,
è noto che la sentenza, una volta pronunciata, diventa intangibile se non a
mezzo dei modi previsti dalla legge, che sono i vari rimedi d’impugnazione.
Si tratta di un principio dell’ordinamento giuridico che concretamente si
esprime, ad esempio, con l’art. 161 c.p.c. (la nullità delle sentenze
soggette ad appello o a ricorso per cassazione può essere fatta valere
soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di questi mezzi d’impugnazione)
o anche nell’art. 323 c.p.c. (i mezzi per impugnare le sentenze, oltre al
regolamento di competenza, sono l’appello,
il ricorso per cassazione, la revocazione e l’opposizione di terzo). S’intende
dire cioè che l’ordinamento ha predisposto un sistema per il quale la
sentenza, come detto, è intangibile se non attraverso i mezzi d’impugnazione.
Ci
si trova dunque di fronte a due imperativi:
uno, contenuto nelle norme di cui si discute, che hanno introdotto siffatto
giudizio di nullità; l’altro, riferito ai principi generali dell’ordinamento,
che tutelano e regolano l’intangibilità della sentenza del giudice. Ovviamente,
compito dell’interprete è di contemperare i diversi e vari precetti
contenuti nell’ordinamento giuridico e, nella specie, interpretare, alla
luce dei principi generali, la norma che stabilisce la nullità degli atti
istruttori e processuali. Al
riguardo, esaminando senza preconcetti la norma stessa (quarto periodo dell’art.
17, comma 30-ter, d.l. 78/2009), si vede che essa contiene, per quel che qui
rileva, tre elementi: la
possibilità che la nullità degli atti sia fatta valere da chiunque vi abbia
interesse ed in ogni momento; l’eccezione che sia stata già pronunciata
sentenza anche non definitiva alla data di entrata in vigore della legge di
conversione; l’indicazione del giudice, nella “competente sezione
giurisdizionale della Corte dei conti”. Incidentalmente
si osserva, come già si è detto prima, che manca la previsione dell’effetto
di nullità della sentenza emessa successivamente e manca l’attribuzione al
giudice del potere di annullare la medesima. Ma
quel che qui importa è che se è vero che la pronuncia di una sentenza non
definitiva pronunciata successivamente alla data di entrata in vigore della
legge di conversione (5 agosto 2009) non esclude l’azione di nullità (il
secondo dei descritti elementi), è bensì vero che la norma non indica il
giudice nella sezione giurisdizionale regionale, cioè nel giudice di primo
grado. Altrimenti non avrebbe precisato che deve trattarsi della sezione
giurisdizionale “competente”. Quindi,
da un lato l’interprete, dall’altro colui che invoca l’applicazione
della norma, devono porsi il problema di chi sia il giudice competente a
decidere della validità degli atti istruttori e processuali quando sia
intervenuta una sentenza pubblicata e se l’azione di nullità, in questa
ipotesi, sia autonoma o debba essere inserita in quei rimedi che il codice di
procedura civile ha predisposto per l’impugnazione della sentenza stessa. Alla
luce di tutte le considerazioni che precedono, il Collegio, limitando la
propria pronuncia a quanto di sua stretta competenza, statuisce che l’istanza
di nullità degli atti istruttori e processuali propedeutici a un giudizio di
responsabilità amministrativa già definito, in primo grado, con una
sentenza, non può essere rivolta al giudice che ha pronunciato la sentenza
stessa. Nella
fattispecie in esame pertanto l’istanza dev’essere dichiarata
improcedibile. Quanto
alle spese del presente giudizio, il Collegio ne ritiene giustificata la
compensazione attesa la novità del sistema introdotto dalle norme sopra
richiamate. P.Q.M. La
Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio DICHIARA Improcedibile
l’istanza presentata in data 10 settembre 2009 dal sig. GUARINI Renato
avverso gli atti istruttori della Procura regionale per il Lazio indicati in
epigrafe. Spese
compensate. Manda
alla Segreteria per gli adempimenti di rito. Così
deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2009.
IL
PRESIDENTE RELATORE
F.to
Salvatore Nottola
P. IL DIRIGENTE IL
RESPONSABILE DEL SETTORE
GIUDIZI DI RESPONSABILITA’
F.to Dott. Francesco Maffei
Depositata
in segreteria il 29 settembre 2009
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