nei giudizi, riuniti ai sensi dell'art. 274 del c.p.c. iscritti ai
nn.721, 722, 723, 724, 725, ora 12527\28\26\29\30 del registro di segreteria, su istanza
della Procura regionale nei confronti di
B A, nata a Bagnone (MS) il 18.9.43, residente a Milano via S.
Marta, 15 rapp. e difesa dagli avv.ti Giuseppe e Carla Minieri, con studio in Milano, via
Manzoni 38;
C M, nato a Brindisi il 3.9.33, residente a Milano in Corso di
P.Romana, 108, rapp. e difeso dall'avv.to Mario Viviani, presso il di lui studio in
Milano, Galleria S. Babila n. 4\A el.te dom.to;
D S M, nato a Messina il 18.11.47, residente a Milano, via Gran
Sasso, rapp.e difesa dagli Avv.ti V. Lamastra ed E. Maupoil, presso il secondo in Milano,
via Visconti di Modrone 7 el.te dom.to 23;
G F, nato a Vilminore di Scalve(BG) il 27.4.50 ed ivi residente in
via dei Prati (Fraz. Vilmaggiore) s.n.;
Uditi, nella pubblica udienza del giorno 17.1.2002 il relatore, dott.
Leonardo Venturini, il PM nella persona del SPG dott. M. Chirieleison e gli avv.ti Viviani
e Saviaper C, C.Minieri e Sala su delega dellavv.to G. Minieri per B, Maupoil per Di
Salvo;
Visti gli atti e i documenti tutti di causa;
Ritenuto in
FATTO
La Procura regionale presso questa Sezione, con atti depositati il 20
(nn. 721 e 722, ora 12527 e 12528) e 21 ( nn. 723, 724, 725 ora 12529,12526 e 2530) marzo
2000 ha citato gli odierni convenuti per sentirli condannare al pagamento di £ 26.020.000
più £ 10.000.000 per danno cd. "all'immagine" per quanto riguarda il giudizio
iscritto al n. 721 del registro di segreteria, 109.102.110 più £ 50.000.000 sempre per
danno "all'immagine" per il giudizio di cui al n. 722; £855.023.574 più £
400.000.000 per il giudizio individuato sotto il numero 723; £885.455.914 più
400.000.000 per il giudizio al n. 724; 508.197.485 più £ 200.000.000 per il giudizio
iscritto al n. 725;
Afferma l'Ufficio remittente che, a seguito di una complessa indagine
amministrativa poi proseguita ed approfondita dallo stesso in sede inquirente, relativa
alla formazione professionale in Lombardia con fondi della Comunità Europea, è stato
scoperto e delineato un generale quadro di irregolarità per quanto concerne la gestione
dei corsi finanziati dal Fondo Sociale Europeo e dal Fondo di Rotazione, irregolarità che
avrebbero causato ingenti danni alla Comunità Europea e al Ministero del Lavoro.
Gli stessi fatti, sono stati ritenuti anche di rilevanza penale; di
conseguenza sono stati oggetto di una parallela indagine su varie ipotesi di reato
commessi da amministratori e funzionari della Regione Lombardia. All'esito delle indagini
preliminari e del rinvio a giudizio, in data il 29 aprile 1999, il Tribunale Ordinario di
Milano Sez. VII Penale, ha emesso sentenza di condanna nei confronti dei convenuti B, Di
salvo e G per truffa comunitaria e peculato.
La sinergia delle azioni giudiziarie ha permesso all'Organo inquirente
di trarre fondamentali elementi di accusa dalle risultanze penali: specificamente, dalla
lettura degli atti processuali, e in particolare dalle dichiarazione auto ed
eteroaccusatorie formulate da B A e G F in merito - così definita dalla Procura e dal
Giudice penale - alla gestione clientelare dell'Assessorato all'Istruzione e formazione
Professionale della Regione Lombardia da parte di C M e dei suoi collaboratori, viene
proposto un quadro probatorio di ciò che viene definito un palese ed ostentato
favoritismo assicurato nei confronti degli Enti riferibili alla B (incaricati di gestire i
corsi in regime di convenzione con la Regione), che hanno trovato ampio riscontro, secondo
la Procura, nelle dichiarazioni di numerosi testimoni, dai quali si trae fondamento per
affermare:
· la frequentazione abituale fra B e i
dirigenti e i funzionari dell'Assessorato al di fuori dei normali rapporti fra operatore
ed ente pubblico;
· l'occupazione delle posizioni
dirigenziali da parte degli uomini fidati di C e l'estromissione delle persone
"scomode";
· la "corsia preferenziale"
assicurata ai progetti presentati da B e le pressioni al fine di una pronta definizione
delle procedure di svincolo delle somme;
· la presenza di rilevanti irregolarità
nelle richieste di finanziamento e nella documentazione presentata da B per l'approvazione
ed inoltro delle domande di finanziamento, nonostante i numerosi vizi riscontrati nei
procedimenti amministrativi posti in essere.
Dall'esame dei singoli corsi per i quali sono state accertate delle
irregolarità, si è potuto appurare - si afferma nell'atto di citazione - che il
meccanismo attraverso il quale venivano ottenuti i finanziamenti illeciti a carico del
FSE, risultava essere sempre il medesimo sostanziandosi nell'indicazione nei preventivi e
nei rendiconti di voci di spesa inesistenti o comunque sovrastimate.
I giudizi, trattati congiuntamente nelle pubbliche udienze del
18.10.2000 e del 17.1.2002, prosieguo della prima cennata udienza dibattimentale dopo
lintervallo temporale necessario perché la Procura adempisse alle prescrizioni di
specifica ordinanza istruttoria, e con alcuni profili di giudizio già decisi con sentenza
non definitiva, riguardano le seguenti presunte irregolarità.
Corsi di Formazione e Lavoro realizzati nell'anno 1987 da
ANAPIA in collaborazione con le società RANK, XEROX e MANNESMAN (fasc.870235 I2- D.G.R.
28021 del 28/12/1987)
Per detta fattispecie l'Organo requirente imputa ai
convenuti l'illecito derivante dalla presenza, nel rendiconto, di voci inesistenti o
comunque sovrastimate, che riguardano le voci "collaborazioni professionali personale
non insegnante" (coordinamento) per £. 13.300.000 fatturate dalla società PRAGMA e
la voce "Progettazione per £. 12.720.000 (totale 2 fatture di £. 7.680.000 +
5.040.000) fatturati da B.
In conseguenza a tale attività di falsa fatturazione, la Comunità
Europea ed il Fondo di Rotazione avrebbero erogato finanziamenti in misura superiore
rispetto al reale costo delle azioni formative, con l'ingiusto profitto dell'operatore
della formazione e relativo danno alle pubbliche istituzioni.
In merito a tale meccanismo truffaldino, si rammentano in citazione i
contenuti degli interrogatori di B e di G, integralmente riportati nella sentenza penale
già citata e la deposizione di Pessina Pietrino, dipendente della Mannesmann, in merito
al reale svolgimento dei corsi; teste di ugual peso - con dichiarazioni di ugual contenuto
accusatorio si presenta, secondo la Procura, Lucitelli Antonio, dipendente della
Rank Xerox ed alcuni fra i frequentanti il corso in questione, i testi Mantovani Fede e
Vallone.
In base alle deposizioni dei testi escussi nel processo penale, si
sarebbe dimostrato, quindi, che la B non poneva in essere alcuna delle attività fatturate
da PRAGMA e da B stessa e rendicontate sotto le voci "Progettazione" e
"Coordinamento" con riferimento ai corsi de quibus, con relativa indebita
appropriazione delle somme relative.
Tali fatturazioni, costituirebbero lo strumento mediante il quale la B
poteva giustificare voci inesistenti in rendiconto.
Inoltre, come accertato in sede di indagini penali-così riferisce la
Procura - la società Pragma avrebbe svolto essenzialmente la funzione di
"Cartiera", vale a dire da fabbrica di fatture inerenti a prestazione di
servizi, quantomeno parzialmente inesistenti da allegare ai rendiconti presentati alla
Regione al fine di giustificare richieste di pagamento del saldo in misura superiore al
dovuto. Tale conclusione è ritenuta coerente e convalidata anche dalla successione
storica degli eventi: B si sarebbe rivolta G ottenendo dal medesimo indicazioni circa le
modalità per procacciarsi finanziamenti in misura superiore ai costi effettivamente
sostenuti e costituendo poi Pragma, società perfettamente idonea alla predisposizione
della documentazione di copertura richiesta per il perseguimento dell'illecito scopo.
Corso di formazione professionale per elettromeccanici ed
elettronici di aeromobili" (fasc.870216I2 - D.G.R. 24195/87)
Anche in questa fattispecie, relativa al giudizio iscritto al n. 722,
evidenzia la Procura che le voci inesistenti o comunque sovrastimate, riguardano
sempre le stesse spese, quali la progettazione, la direzione, il coordinamento didattico,
le collaborazioni professionali del personale non insegnante, la selezione dei
partecipanti, l'assistenza stage, le codocenze. Quale giustificazione di tali voci,
vengono, nella maggior parte dei casi, allegate fatture ideologicamente false, perché
relative a prestazioni in tutto o in parte inesistenti (le fatture Pragma o B); ovvero
fatture materialmente oltre che ideologicamente false (le fatture false procurate da G).
Anche in questa ipotesi di addebito, la Comunità Europea ed il Fondo di Rotazione
verrebbero a stanziare e ad erogare finanziamenti in misura superiore rispetto al reale
costo delle azioni formative, con l'ingiusto profitto dell'operatore della formazione e
relativo danno alle pubbliche istituzioni.
In merito a tale meccanismo truffaldino, vengono allegati i contenuti
degli interrogatori di B e di G, riportati nella sentenza penale.
Le dichiarazioni di B troverebbero riscontro negli interrogatori di G
F, il quale, segnala la Procura, ha confermato di essere stato presentato a B dal dr.
Porati nel maggio 1987, al fine di aiutarla a recuperare i fondi tagliati relativamente ad
un corso del 1985; di avere alla medesima suggerito di operare degli storni da altre voci
alla voce 3B ("collaborazioni professionali docenti esterni"), che era quella
meno controllabile (G 30.5.92) e nella quale potevano essere esposte prestazioni
inesistenti relative a codocenze o "stage". Tale sistema sarebbe stato
effettivamente seguito e, nel 1987, B poteva recuperare ben Lit.100.000.000.
Si legge in citazione che,"da allora in poi, a partire dai corsi
del 1988, tale sistema diventa una prassi usuale e le voci esposte venivano giustificate,
in parte, con le fatture false fornite dallo stesso G e, in parte, con quelle emesse da
Pragma o di altre fatture (G int. 30/5/92)".
In particolare, G ha ammesso di aver fornito a B le fatture di SIPI,
Punto Sistemi SECO e DMA, le quali non erano soltanto ideologicamente false, ma anche
materialmente false, poiché lo stesso G aveva provveduto a realizzarle, fotocopiando su
dei fogli bianchi l'intestazione o il logo di tali società estratto da biglietti da
visita (G int. 30/5/92)
La natura fittizia delle fatture emesse dalle citate società, nella
struttura accusatoria, è confermata dagli organi di polizia giudiziaria delegata per le
indagini, come confermano i controlli incrociati sulle società in questione, nonché
dall'escussione dei responsabili delle stesse ove è emerso che le aziende in oggetto non
avevano mai avuto alcun contatto con ANAPIA, mentre ricordavano di aver avuto rapporti con
G. Le fatture risulterebbero essere state confezionate mediante la fotocopia del logo
delle società in oggetto e l'apposizione di una numerazione inventata. Le fatture false
realizzate da G ammontavano a più di 600 milioni: va altresì detto che presso
l'abitazione dello stesso sono stati sequestrati biglietti da visita delle società il cui
logo figurava sulle false fatture.
Il responsabile della Punto Sistemi, in sede penale ha escluso di avere
mai avuto rapporti commerciali con ANAPIA ricordando, invece, di aver avuto rapporti con
G.
Anche in questo caso, afferma il requirente che,alla stregua degli
elementi raccolti, può considerarsi provato che B rivendeva, fatturando le relative
prestazioni e lucrandone i proventi, i progetti di corsi predisposti da altri operatori o
enti, apponendo sul supporto cartaceo il logo di Pragma. Inoltre, come ammesso dalla
stessa B e confermato da G, le spese fatturate da Pragma ed in proprio dalla B erano,
nella quasi totalità dei casi, relative a prestazioni ipervalutate e costituivano lo
strumento, unitamente alle false fatture che G procurava, mediante il quale la B poteva
giustificare voci inesistenti in rendiconto.
Valgono, ancora, secondo il citatnte, le medesime considerazioni
dell'ipotesi precedente: la società Pragma funge essenzialmente da "Cartiera",
vale a dire da fabbrica di fatture inerenti a prestazione di servizi, quantomeno
parzialmente inesistenti da allegare ai rendiconti presentati alla Regione, al fine di
giustificare richieste di pagamento del saldo in misura superiore al dovuto. Nel corso in
contestazione la voce "collaborazioni professionali non insegnante" è stata
documentata con una fattura emessa dalla B per l'importo di £ 60 milioni, la voce
"progettazione" è stata fatturata da Pragma per £ 38.662.110 e la voce
"selezione partecipanti" è stata fatturata da Pragma per £ 10.500.000. Ancora,
a sostegno della propria pretesa la Procura fa riferimento al contenuto della
testimonianza di Gallesi Claudio.
Corsi di formazione professionale organizzati da ANAPIA in
collaborazione con il gruppo editoriale Jackson per gli anni 88-89:
1. "redattori pubblicistici area tecnologia
avanzate" (fasc.880213 I2, DGR 35715 del 2/8/88);
2. "specialisti di reti telematiche e sistemi di automazione per
ufficio e progettisti di sistemi elaborazioni digitali e a microprocessori anno 1988"
( fasc 880213 I2, DGR 35687 del 2/8/88) ;
3. "specialisti di reti telematiche e sistemi di automazione per
uffici" (fasc.890213 I2, DGR 45887 dell' 1/8/89);
4. "progettisti di sistemi di elettronica digitale e a
microprocessori"(fasc.890213 I2, DGR45886 del 1/8/89);
5. "tecnici della comunicazione elettronica"(fasc.890213
I2, DGR.45398 del 1/8/89)
I costi inesistenti o comunque sovrastimati, riguardano sempre, secondo
quanto evincibile dalla citazione, le stesse spese in particolare:
· per il primo corso, la voce
"Progettazione" per un importo di £. 26.200.000 fatturato da PRAGMA; la voce
"collaborazioni professionali personale esterno" per un importo di 21.000.000
fatturato da Jackson; la voce "coordinamento didattico" per l'importo di
76.398.000 fatturato da DMA System e la voce "direzione e coordinamento corsi"
per l'importo di 36.585.365 fatturato da B.;
· per il secondo corso, la voce
"progettazione" fatturata da PRAGMA per £. 33.200.000; la voce "assistenza
stage" fatturata da JACKSON per £. 42.999.685; la voce "coordinamento
didattico" fatturata da Punto Systemi per £. 135.660.000 e la voce "direzione
corso" fatturata dalla B per £ 48.780.487;
· Per il terzo corso, le voci
"direzione corsi" fatturata da B per 45.000.000; "coordinamento
esercitazioni" fatturata da Salvaneschi per 1.199.962; "assistenza stage"
fatturata da Poli per 1.999.965; "docenza" fatturata per £. 14.200.000 da
Bevilacqua e "coordinamento didattico" fatturata da Sipi per 95.000.000;
· per il quarto corso le voci
"progettazione" fatturata da PRAGMA per 13.000.000; "coordinamento"
fatturata da Seco per £. 40.000.000; "direzione e coordinamento corsi"
fatturata da B per 45.000.000;
· Per il quinto corso, le voci
"progettazione" fatturata da PRAGMA per £. 20.200.000; "codocenza"
fatturata da Jackson per 13.700.000; "interventi stages" fatturata da Bennati
per 7.999.948; "esercitazioni" fatturata da Salvaneschi per 1.199.962;
"direzione corsi" fatturata da B per 41.000.000 e "coordinamento"
fatturata da Sipi per £. 94.700.200.
Riporta la Procura le ammissioni autoaccusatorie della B e del G, il
sequestro effettuato nei confronti della B stessa di cartelle contenenti la progettazione
fatta dalla Jackson e di cartelle contenenti la stessa identica progettazione con
stampigliato il logo di PRAGMA.
Rilievo emiente, poi, assumerebbe la testimonianza di Carubia Giovanni,
Product-Manager dei corsi di formazione professionale della Jackson. Anche in questo caso
le false fatturazioni relative alle voci, "Progettazione" e
"Coordinamento" costituivano lo strumento, mediante il quale la B poteva
giustificare voci inesistenti in rendiconto e, ancora la società Pragma fungerebbe
essenzialmente da "Cartiera", vale a dire da fabbrica di fatture inerenti a
prestazione di servizi, quantomeno parzialmente inesistenti da allegare ai rendiconti al
fine di giustificare richieste di pagamento del saldo in misura superiore al dovuto.
4. "Progetto Quadro a titolarità Regionale
concernente la formazione dei giovani assunti con un contratto di formazione - lavoro del
1988" e, in particolare, i corsi gestiti da ANAPIA in collaborazione con Bassetti,
Zucchi e Jackson (DGR 37493 del 16/11/88- fascicolo N°.880213I2):
le voci inesistenti o comunque sovrastimate, riguardano le voci
"Coordinamento" e "Progettazione" fatturate da PRAGMA ammontanti a £.
79.500.330 e a £. 114.022.230.
Nel ricostruire la vicenda in contestazione, la Procura si è basata
sull'indagine svolta dalla polizia giudiziaria la quale ha riferito di aver svolto dei
controlli sui corsi fatti presso Zucchi, Philips, Bassetti e Jackson, dopo aver analizzato
tutta la documentazione sequestrata presso ANAPIA.
Le indagini svolte dalla Polizia giudiziaria, mediante assunzione di
sommarie informazioni testimoniali dai corsisti, hanno permesso di accertare che corsi si
riducevano a un mero apprendistato sulle macchine, senza che fosse impartita una effettiva
attività formativa.
In sintesi, non solo i corsi venivano attuati in modo difforme rispetto
all'azione formativa esposta nella domanda di finanziamento ed approvata dalla Comunità,
ma erano privi, già in partenza, dei requisiti richiesti dalla normativa Comunitaria e
pertanto non potevano essere approvati e finanziati.
5. Corsi di formazione professionale organizzati da ANAPIA in
collaborazione con l'Istituto Piero PIRELLI nel periodo dall'88-89:
1. "analista di organizzazione della produzione"
anno 88(fasc.880213 I2, DGR35828 del 2/8/88);
2. "analista di organizzazione della produzione " anno 89 (fasc.890213
I2, DGR 45890 del 1/8/89);
3. "tecnici di automazione industriale meccatronici" anno 88 (fasc.880213
I2, DGR 35719 del 2/8/88);
4. tecnici di automazione industriale meccatronici" anno 89 (fasc.890213
I2, DGR 45893del 1/8/89) .
I costi inesistenti o comunque sovrastimati, riguardano sempre le
stesse spese, in particolare:
· per il primo corso, la voce
"Progettazione" per un importo di £. 40.000.000 fatturato da PRAGMA; la voce
"coordinamento stage " per un importo di £. 31.200.000 fatturato dall'Istituto
Pirelli; la voce "coordinamento didattico" per l'importo di £.52.479.000
fatturato da D.M.A System e la voce "direzione e coordinamento corsi" per
l'importo di 36.585.365 fatturato da B;
· per il secondo corso, la voce
"progettazione" fatturata da PRAGMA per £. 16.000.000 la voce
"coordinamento stages" fatturata dall'Istituto Pirelli per £. 18.600.000; la
voce "coordinamento stages" fatturata da SECO per £. 80.000.130 e la voce
"direzione corso" fatturata dalla B per £ 41.400.000;
· Per il terzo corso, le voci
"progettazioni" fatturata da PRAGMA per £. 40.000.000; "coordinamento
stages" fatturata da Istituto Pirelli per £. 20.800.000; "coordinamento
didattico" fatturata da D.M.A per £. 76.398.000; "direzione ordinamento
corsi" fatturata per £. 36.535.000 da B;
· Il quarto corso, le voci
"progettazione" fatturata da PRAGMA per £. 16.000.000; "coordinamento
stages" fatturata da Istituto Pirelli per £. 19.600.000; "direzione e
coordinamento corsi" fatturata da B per £.54.600.000;
Rilevante, nella fattispecie, è il sequestro effettuato nei confronti
della B di cartelle contenenti la progettazione fatta dall'Istituto Pirelli e di cartelle
contenenti la stessa identica progettazione con stampigliato il logo di PRAGMA e le
numerose testimonianze degli allievi dei corsi i quali hanno escluso che la B abbia svolto
l'attività di coordinamento e direzione dei corsi di cui si occupavano altri soggetti
dell'istituto Pirelli.
Di contenuto analogo, risultano essere le testimonianze dei docenti dei
corsi.
Anche in questo caso, le false fatturazioni relative alle voci,
"Progettazione" e "Coordinamento" costituivano lo strumento, secondo
la Procura, mediante il quale la B poteva giustificare voci inesistenti o comunque
sovrastimate in rendiconto.
Il danno viene individuato, nelle singole citazioni, nelle somme sopra
esposte, pari al totale dei costi sovrastimati o inesistenti con particolare riguardo alle
attività di "progettazione" e "Coordinamento", visto che tali
attività sono state svolte da altre persone diverse dall'ente incaricato della
realizzazione dei corsi, considerando anche il limitato o nullo contributo professionale
prestato dalla B alla direzione dell'azione formativa.
In aggiunta al causato danno patrimoniale diretto, la domanda attorea
si estende anche alla richiesta di un ulteriore risarcimento, valutabile nelle cifre in
esordio distintamente esposte, per quanto concerne il danno patrimoniale indiretto,
con riferimento al danno all'immagine arrecato alla P.A danneggiata, considerato che i
fatti di natura delittuosa sono stati oggetto di un procedimento penale che ha avuto ampio
risalto sui mass media, con conseguente discredito della Regione Lombardia, del Ministero
del Lavoro e delle Istituzioni comunitarie.
Si dà conto ora delle tesi poste a proria difesa dai convenuti,
richiamate come parte integralmente anche in questo segmento di giudizio, illustrando
anche quelle fatto oggetto di decisione nella sentenza non definitiva n. 322\01\el.
Le difese dei convenuti, in generale, facendo iniziale riferimento
hanno fatto riferimento, in primis ad una carenza di giurisdizione di questa Corte, in
quanto il danno sarebbe stato arrecato alle casse comunitarie, le quali sono implementate
dalle cd. risorse proprie e sul corrretto utilizzo delle quali la CEE ha potere di
intervento. Non risulterebbe, allo stato, che la stessa abbia chiesto il possibile
rimborso, in via sussidiaria, allo Stato italiano. Inoltre i convenuti sono in rapporto di
impiego, professionale o onorario, o di servizio con la Regione, mentre parte dei fondi
erogati provengono dal fondo di rotazione , amministrato dal Ministero del lavoro. Il supposto
danno sarebbe quindi stato arrecato ad amministrazione diversa da quella di
appartenenza, e perpetrato prima del 1994, ricadendosi cosi, nella previsione di immunità
introdotta nell'art.1 della L. 20\94, così come modificato dalla L. n. 639\96. E
stata poi ritenuta necessaria ( difesa B, C, Di Salvo) sotto il profilo della
pregiudizialità logica, , la sospensione del giudizio, per due ragioni: per la attuale
pendenza del giudizio penale ( in fase di appello ) dal quale la Procura mutua la
struttura fondamentale della impostazione di accusa, e per la costituzione, in quel
procedimento, di parte civile dello Stato italiano, della regione Lombardia e della
Comunità Europea.
L'eccezione di prescrizione veniva formulata da tutti i convenuti ed è
il punto centrale della difesa del G. I fatti dai quali si traggono i motivi di addebito,
verificatisi tra gli ultimi anni del 1980 e i primi del 1990, non potrebbero legittimare
un'azione di responsabilità, essendo decorso il quinquennale termine prescrizionale.
Il convenuto C contestava poi l'addebito di dolosa omissione nel
controllo sulla documentazione e la rendicontazione dei corsi: circa le stesse, afferma,
non aveva né il potere né il diritto di compiere atti di vigilanza. Quanto
all'affermazione della preposizione nei ruoli regionali relativi alla valutazione ed al
controllo sui corsi di fornìmazione professionale organizzati dai privati di personale
dallo stesso manovrabile rilevava la mancanza di prova, requisito presente anche con
riferimento all'altro rilievo mosso dalla Procura, e concretantesi nell'accusa di
favoritismi nei confronti della convenuta B le affermazioni restano, rilevava la difesa
del convenuto, allo stato processuale, delle mere asserzioni, sopratutto se si considera
che dal processso penale sul quale si fonda la gran parte delle allegazioni probatorie
della Procura il C è rimasto estraneo, essendone stata stralciata la posizione.
Quanto alla quantificazione del danno, veniva eccepita la genericità del suo meccanismo
individuativo, non essendo idoneamente indicata, in citazione, la documentazione contabile
relativa ai costi inesistenti o sovrastimati.
La difesa del convenuto Di Salvo eccepiva l'insufficienza dell'editio
actionis, con conseguente nullità delle citazioni, in quanto in ognuna delle stesse il
suo nome compare in esordio senza che sia poi svolto compiutamente l'iniziale addebito di
responsabilità. Affermava lo scarso valore ricollegabile all'utilizzazione delle
risultanze penali, sopratutto in considerazione dell'impugnazione della sentenza resa in
quella sede; rilevava poi di essere stato collocato a riposo nel 1989, prima che si
verificassero alcuni dei fatti contestati, eccepiva altresì l'avvenuta prescrizione.
Chiedeva, ancora, al declaratoria di nullià della citazione per
mancata differenziazione delle responsaulità, in quanto la stessa veniva qualificata, con
riferimento alla B , di natura contabile, ed a titolo di dolo, senza distinzione di
partecipazione causale. L'eccezione di carenza di giurisdizione viene poi svolta in
maniera peculiare dalla difesa della B con riferimento alle false fatturazioni di cui la
stessa viene accusata e compiute in nome proprio o sotto l'intestazione della ditta
Pragma. In questo caso, si rilevava, la convenuta non aveva compiuto atti quale presidente
dell'Anapia e quindi non era incaricato di pubblico servizio, con la conseguente estraneità
con riferimenti ai fatti in questione, della potestà giurisdizionale di questa Corte. La
medesima convenuta contestava, nel merito, le accuse della Procura, affermando che, in
tutte le occasioni contestate, i corsi si svolsero effettivamente, con la partecipazione
di alunni e con serietà nello svolgimento degli stessi ( serietà che contraddistinse
anche gli esami finali). Non è stato frustrato, quindi, l'interesse specifico in base al
quale vengono disposti i finanziamenti pubblici. Nella pubblica udienza del 18.10.2000, i
difensori dei convenuti hanno ribadito i temi difensivi sopra illustrati, in particolar
modo rilevamdo la dipendenza dell'impostazione di accusa dai fautti penali, la carenza
probatoria di detta impostazione, la mancanza di giurisdizione di questa Corte. Il PM ha ,
dal canto suo, confermato i contenuti della citazione e contestato le eccezioni di
giurisdizione e di prescrizione.
Con sentenza n.322\01\el questa Sezione ha definito alcune
problematiche di carattere generale. In primo luogo ha ritenuto non sussistente il vizio
di nullità della citazione: non è stata ravvisata, infatti, una carenza dellatto
introduttivo del giudizio tale da integrare i requisiti prescritti dallart. 164
c.p.c. e dallart. 3 del regolamento di procedura innanzi alla Corte dei conti, RD n.
1028 del 1933, poiché lazione della procura è stata ritenuta adeguatamente
delineata nei suoi contenuti di fatto e di diritto, adeguatamente illustrati. Ancora, gli
aspetti attinenti una allegata incertezza circa la natura della colpevolezza non rilevano,
è stato detto, ai fini della nullità della citazione, così come la tematica della
ripartizione degli addebiti stessi. Sono state altresì risolte le questioni di
giurisdizione, rigettandone le relative eccezioni. La prima di queste legata
allindividuazione del danneggiato che sarebbe, perlomeno in parte, il FSE non
essendo ancora stato chiamato lo Stato Italiano, nell'ipotesi in cui fosse appurata
l'irregolarità dei corsi, a rimborsare le erogazioni provenienti dalla Comunità Europea;
la seconda eccezione ( sollevata da diversa difesa, in quanto in parte incompatibile,
nelle sue asserzioni, con la prima) evidenziante il rapporto di impiego o di servizio con
la regione, mentre il danneggiato, in quanto erogatore di parte dei fondi andrebbe
individuato nella persona dello Stato italiano. Poiché l'asserito nocumento si sarebbe
verificato in periodo precedente al 1994, ai sensi dell'art. 1, comma 4 della legge n. 20
del 1994 non si potrebbe intravvedere la legittimazione giurisdizionale dell'azione di
responsabilità amministrativa.
In ordine al primo punto la Sezione ha affermato che, in ogni caso il
danneggiato risulta essere la persona giuridica Regione.
La distrazione o cattiva utilizzazione dei fondi destinati alla
formazione professionale, che si verifica in caso di realizzazione di corsi di formazione,
finanziati dalla Regione, meramente apparenti, inutili o inadeguati, reca danno
patrimoniale alla Regione anche se i fondi sono di provenienza comunitaria e statale, sia
perche' questi entrano nel bilancio regionale, eliminando qualsiasi rapporto finanziario
diretto tra ente erogatore e beneficiario del contributo, sia per la decisiva ragione che
la formazione professionale costituisce materia di stretta pertinenza regionale, a norma
degli art. 117 e 118 cost., e quindi la Regione viene ad essere privata delle utilita' che
sarebbero derivate da un corretto uso dei fondi. Il collegio ha tratto la conseguenza la
giurisdizione della Corte dei conti per il relativo danno erariale sia nei confronti degli
enti privati gestori dei corsi, che instaurano un rapporto di servizio con l'ente pubblico
territoriale, sia nei confronti degli assessori e funzionari regionali responsabili
dell'erogazione dei finanziamenti, senza che in quest'ultimo caso rilevi quindi la non
applicabilita', per ragioni temporali, del principio, posto dall'art. 3, lett. c, bis, del
d.l. n. 543 del 1996 (cosi' come convertito, con modificazioni, dalla l. n. 639 del 1996)
- sostituendo il testo dell'art. 1, comma 4, della l. n. 20 del 1994 - della sussistenza
della giurisdizione della Corte dei Conti anche relativamente a danni cagionati ad
amministrazioni ed enti diversi da quello di appartenenza dell'amministratore o dipendente
pubblico responsabile. In questo senso è l'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione
(Cassazione civile sez. un., 22 dicembre 1999, n. 926).
Per quanto attiene all'eccezione del'asserita carenza di giurisdizione
della B per le fatture dalla stessa emesse nei confrionti di Anapia, si è ricordato che
la stessa è in giudizio non per queste operazioni, ma in quanto Organo in seno all'Ente
sopra nominato con la conseguenza che l'affidamento da parte di una regione ad un ente
privato che non persegua finalita' di lucro della gestione dei corsi di formazione
professionale, disciplinati e finanziati dalla Pubblica Amministrazione, instaura un
rapporto di servizio con detto soggetto, che ne comporta l'assoggettamento alla
giurisdizione della Corte dei conti in materia di responsabilita' per danno erariale.
(Cassazione civile sez. un., 28 ottobre 1995, n. 11309)
E stata respinta anche leccezione di prescrizione
dellazione di responsabilità amministrativa, che la difesa assume essere già
maturata, in relazione al fatto che i finanziamenti e relativi pagamenti si sarebbero
verificati nei primi anni 90, e ciò in ragione lavvenuta costituzione di parte
civile della Regione e del Ministero del lavoro nel parallelo processo penale,
costituzione idonea, a fungere da atto interruttivo della prescrizione sia nei confronti
dell'azione civile che di qualle pubblica di risarcimento del danno; in tale sede, a
conforto del rigetto dell'eccezione, il giudice ha provveduto a valutare il merito della
questione, condannando - per quanto attiene alla pretesa civilistica - gli imputati in
forma generica. Inoltre, il compiuto esame dei fatti, si è rilevato, potrebbe rivelare un
doloso occultamento del danno, e, com'è noto, il termine di prescrizione decorre dalla
scoperta dello stesso. Non è stato ravvisato motivo logico giuridico per ritenere
sussistente una pregiudiziale penale, onde disporre la sospensione del presente giudizio,
stante il principio di autonomia esistente fra il processo penale e quello di
responsabilità amministrativa, principio non derogato dai fatti qui in giudizio, e per la
specifica natura delle prove e della valutazione del giudice che nel secondo tipo di
processo si effettua. In questo senso le prove apportate dalla Procura, nel far
riferimento a molteplici interrogatori di rilievo in sede penale e valuati nell'esito del
processo di primo grado, sono stati ritenuti carenti nella mancata allegazione degli
interrogatori stessi nella loro interezza; ne è discesa la necessarietà, quindi, di un
adempimento istruttorio, in capo alla Procura al fine di acquisire la documentazione
relativa ai predetti verbali. A ciò si è provveduto con separata ordinanza cui la
citante ha dato adempimento.
E stata fissata, di conseguenza, nuova udienza di discussione.
Con ulteriore memoria depositata il 21 dicembre 2001 il convenuto C,
sempre con lassistenza dellavv.to Viviani, contesta talune conclusioni cui è
giunto il collegio con la richiamata sentenza parziale; in primo luogo ribadisce
lavvenuta prescrizione che le argomentazioni svolte dal citato giudice si rilevano
non coerenti con lasserita realtà dei fatti, laddove richamano la possibilità
anche di valenza criminosa dei fatti qui a giudizio e quando traggono riferimento
nel respingere leccezione "de qua" ad un comportamento di
occultamento del C: questi, si afferma, non risulta essere stato condannato da alcun
Tribunale penale ( risulta a suo carico la pendenza di un procedimento penale mentre un
altro si è concluso con decreto di archiviazione del G.I.P.) e, ancora, il suo operato
quale assessore della regione Lombardia non risulta mai essere stato sottratto
allaltrui conoscenza e valutazione. Per tali aspetti è stata formulata riserva di
appello. Viene poi con la precisazione che la memoria di cui ora si dà conto non
sostituisce ma integra le precedenti linee difensive svolte nuovamente posto in
evidenza lasserito vizio dellatto di citazione, vizio tale da rendere nulla la
stessa.
In particolare, la Procura non ha precisato se la colpevolezza del
convenuto consiste nel dolo o nella colpa grave: la requirente ha omesso altresì di
definire a natura solidale o parziaria della condanna richiesta, nel primo caso non
approfondendo i dovuti elementi dellillecito arricchimento e del dolo, nel secondo
non delineando i termini ed il valore causale del comportamento colpevole del C.
Ancora, prosegue la difesa del convenuto, non può essere data dignità
di prova ai verbali prodotti dallufficio remittente in esecuzione della prefata
ordinanza, poiché questi verbali di interrogatorio degli indagati e verbali di
sommarie informazioni testimoniali sono, in grande parte, stati resi al Pm o alla
polizia giudiziaria i sede di indagini preliminari; sono quindi, dopo la novella
dellart. 111 della Costituzione ad opera della LC n. 2 del 1999, inutilizzabili,
come fonte di prova, nel processo penale ed in quello di responsabilità
amministrativo-contabile; né, peraltro, possono assurgere a detto valore i verbali di
udienza poiché nel processo cui si riferiscono il C non è stato posto in condizione di
difendersi per la ragione che nello stesso non era parte è processuale: il processo
penale a crico di questultimo deve ancora essere celebrato, con fissazione della
prima udienza dibattimentale il giorno 17.7.2002.
Nel merito si rileva linconsistenza delle dichiarazioni dei
soggetti accusanti il C mossi, si afferma, da motivi di conflitto politico più che da
imparziale dovere di testimonianza; loperato di questi come assessore è stato
guidato e caratterizzato, quanto a risultati, da un intento di rendere efficienti e
trasparenti le valutazioni e le approvazioni dei progetti di formazione professionale, con
lo scopo di conferire alla stessa, anche sul piano del credito e della professionalità da
acquisire in sede europea, un maggior livello di quantità e qualità.
Anche il convenuto D S, difeso sempre dallavv.to Maupoil, ha
prodotto anchegli in data 27 dicembre 2001 memoria integrativa, alla
luce delle nuove evenienze processuali. In primo luogo si evidenzia come gli atti della
procura si pongano, in parte, oltre i confini dellincombente istruttorio, senza che
parte accusatrice si sia fatta carico di definire lambito, il valore ed il fine
delle nuove fonti di prova. Da ciò ne deriverebbe una violazione del contraddittorio; di
conseguenza, in via prioritaria si rinnova leccezione di nullità degli atti di
citazione, ed in subordine si chiede lammissione di nuove prove a favore. Nel merito
si sottolinea linconsistenza della documentazione ora acquisita al fascicolo
processuale, nulla provando la stessa a carico del D S; questi, poi, in quanto capo del
G.A.V. non può essere incolpato di violazione dei doveri professionali poiché non
competeva allo stesso in via diretta il controllo sulla rendicontazione, alla stessa
preposto, in via immediata, invece, lufficio vigilanza, gerarchicamente sottoposto
al predetto G.A.V.
Nella pubblica udienza del giorno 17.1.2002 le parti hanno illustrato
ed approfondito le argomentazioni poste a bese delle rispettive posizioni.
Considerato in
DIRITTO
In primo luogo ritiene questo Giudice di dover esporre alcuni principi
generali in tema di fonti di prova nel processo di responsabilità amministrativa. Ciò al
fine di definire lambito entro il quale il relativo giudicante può fondare il
proprio convincimento. Ed il punto di partenza è una specifica tematica introdotta da
parte resistente, la quale eccepisce linammissibilità di fonti di prova che si
ricolleghino agli sviluppi istruttori del procedimento penale, quando gli stessi, allora
non inficiati da vizi, oggi appaiano privi delle garanzie previste dalla nuova normativa
derivante dalla novellazione dellart.111 della Costituzione. In sostanza si
effettua, perlomeno sotto il profilo processuale, un parallelismo di schemi fra principi,
categorie e ambiti di valutazione dei giudizi penale e di responsabilità amministrativa,
ed una sorta di analogia fra regimi probatori.
In realtà, pur nella prospettiva della complementarietà e reciproca integrazione dal
legislatore delineata ( si veda, a sostegno di quanto detto, la recente legge n. 97 del
2001) fra i due istituti, proprio la differenza di finalità degli stessi presuppone un
rilevante scostamento nei momenti sostanziali e processuali che fondano e rendono
effettivi gli stessi.
Mentre lo strumento preposto ai fini dellordine penale è il
momento sanzionatorio, prevalentemente costituito dalla privazione della libertà
personale, la responsabilità amministrativa vede commisto il profilo di sanzione con
quello di ristoro patrimoniale: compendia ed amplia la chiave di lettura dei due aspetti
loramai incontestabile, dopo le recenti novelle del 1994 e del 1996 ( Leggi 19 e 20
del 1994 e 639 del 1996) connotazione personale dellistituto che oltre alle risorse
pubbliche tutela limparzialità ed il buon andamento dellazione
amministrativa, lesa da comportamenti colpevolemente infrattivi degli obblighi di servizio
del pubblico agente. Non va allora sottaciuto che:
lesito finale del giudizio è laccoglimento o il rigetto di
una pretesa che è commisurata (con i correttivi di cui dappresso si dirà) al danno e
consiste, tendenzialmente, in una reintegrazione per equivalente, ovvero nella
quantificazione di una somma;
il predetto connotato personale, e lintensa valenza conferita
allaspetto sanzionatorio ( già comunque presente anche nel fine di ristoro della
condanna per danno) trovano solidi punti di ancoraggio nel requisito di grave colpevolezza
che deve rivestire il comportamento da ritenersi condannabile e lutilizzo
peculiare alla responsabilità amministrativa del potere riduttivo;
la presenza poi una parte pubblica che ha funzioni sia inquirente prima
che requirente po, comportano una, seppur parziale tipizzazione di poteri ed una, sempre
parziale procedimentalizzazione del suo operare.
Per il resto, sempre, comunque dovendosi tener conto delle peculiarità
dellistituto proprio di questo Giudice, il legislatore, alla luce della veste
patrimoniale che assume, pur nella sua complessa articolazione ( si veda, ad esempio il
tema della tutela degli interessi diffusi) la sottostante situazione giuridica da tutelare
ha indicato come sussidiario ( art. 26 del RD n. 1038 del 1936) il regime
processualcivilistico. Ed a questo sono estranee le problematiche difensive in narrativa
evidenziate; fondamentale resta il canone guida per il quale la valutazione in termini di
censura o meno delloperato del pubblico dipendente sia svolto con le garanzie del
contraddittorio, in condizioni di parità fra le parti, teso ad appurare la verità con
argomentazioni e procedimenti di conoscenza logici e coerenti. In tale scenario ben può
avere cittadinanza, nel processo di responsabilità, il principio dellatipicità
delle prove, la possibilità di un contraddittorio a carattere differito, la rilevanza
probatoria del documento.
Questultimo va inteso come supporto materiale atto a riprodurre
dichiarazioni di giudizio, di volontà, di scienza, porendo riferirirsi a vicende proprie
od altrui, della cui conoscenza si dà testimonianza.
La prova documentale viene acquisita al fascicolo processuale e
appartiene al materiale cognitivo cui attinge il giudice nella sua valutazione; e ciò che
deve assumere coerenza e logicità è il complesso dellimpianto motivazionale dallo
stesso definito, così come costruito secondo plurime fonti di conoscenza e convincimento.
Per tornare al documento, quando questo provenga dal procedimento
penale è incontestabile che possa essere assunto a elemento di valutazione.
Alla luce di quanto finora detto, il quadro istruttorio si presenta
assai articolato consentendo di giungere a delle convinte conclusioni, anche se non tali
da portare il giudizio ad un completo esito.
Va subito posto nel debito rilievo traendone anche le
conseguenze dovute " ex lege" che il G ha subito, per i fatti circa i
quali è giudizio, una condanna confermata in appello ed in Cassazione, per cui la stessa
ha acquisito la forza di giudicato. Viene infatti in rilievo la portata dispositiva
dellart. 651 del c.p.p.; ai sensi del predetto articolo. la sentenza penale
dibattimentale di condanna e' vincolante nel giudizio civile o amministrativo di danno
quanto alla sussistenza del fatto nella sua dimensione fenomenica, all'affermazione che
l'imputato lo ha commesso e alla sua illiceita' penale; spetta quindi allautonomia
valutativa del giudice della responsabilità amministrativa, valutare la coincidenza fra i
fatti accertati nel giudizio penale e quelli per i quali il medesimo è stato chiamato a
pronunciarsi, dovendosi quindi accertare che sussista e che vi sia un nesso tra
lipotizzato danno erariale ed i fatti accertati nel giudizio penale; e, pertanto, se
esista, come e' avvenuto nel caso di specie, un nesso causale tra levento criminoso
accertato in sede penale e l'evento danno (Corte Conti sez. riun., 17 novembre 1993, n.
920/A) Inoltre, seppur l'efficacia vincolante del giudicato penale di condanna deve
limitarsi all'accertamento dei fatti che hanno formato oggetto di quel giudizio resta
preclusa al giudice contabile ogni statuizione che venga a collidere con i presupposti, le
risultanze e le affermazioni conclusionali del procedimento penale (Corte Conti sez. I, 20
marzo 1992, n. 68). Alla stregua di tali considerazioni, va aggiunto che non solo si deve
tener conto di quanto accertato con forza di giudicato, ma, con riferimento ad altri
soggetti coinvolti nella medesima vicenda, non è possibile assumere decisioni che si
pongano in posizione contraddittoria con le statuizioni coperte dal giudicato stesso.
Risulta incontestabile, allora, non solo per il convincimento di questo
collegio, ma per volontà del legislatore, che il convenuto G ha commesso i fatti sui
quali si basa anche la pretesa del requirente nella presente controversia e li ha posti in
essere con dolo. Ma i tratti della vicenda in capo a questi acclarata impediscono
valutazioni di implicita negazione degli stessi nei convincimenti relativi agli altri
convenuti: di fatto, poi, la vicenda coparta da giudicato si pone in relazione di assoluta
coerenza e conferma con quanto emerso nel procedimento penale svoltosi nei confronti della
B e del Di Salvo, il quale ha visto una condanna degli stessi fornendo, peraltro, a questo
Giudice una copiosa e significativa mole di atti che permettono di costruire, in questa
sede, un compiuto impianto probatorio. Valido conforto alle conclusioni di questo
Giudicante è costituito poi dalle motivazioni del Giudice penale. Unica carenza
conoscitiva riguarda la posizione del C che, benché menzionato più volte negli atti
penali ai quali fin qui si è fatto riferimento, non è stato parte negli stessi, onde il
suo comportamento non è stato posto sotto esame in maniera compiuta né, peraltro, la
Procura amministrativo-contabile, pur formulando latto di citazione in maniera
compiuta nei suoi requisiti di petitum e di causa pretendi per cui non è da
parlarsi di nullità dellatto di citazione ha colmato questa carenza, per cui
è inficiata lallegazione probatoria riferibile al convenuto in questione.
Daltro canto non può non rilevarsi che lo stesso deve essere sottoposto a giudizio
penale e le ombre di colpevolezza che su di lui gravano quali indizi desumibili dai sopra
richiamati procedimenti penali conclusisi, in parte o "in toto", rendono
ineludibile , ai fini di concreta giustizia, lattendere anche gli esiti istruttori e
le determinazioni di questultimo giudice chiamato a valutare e a pronunciarsi
per quanto attiene il comportamento di un soggetto sui fatti cui oggi è giudizio:
E se, traendo le conclusioni che riceveranno chiarimenti dalle motivazioni dappresso
svolte, sono da ritenersi colpevoli degli addebiti nei loro confronti mossi il G, la B ed
il D S, lincertezza che connota la posizione del C rende di conseguenza indefiniti
anche i termini nei quali i convenuti dianzi citati sono chiamati rispondere del danno
concretamente arrecato: non vi è dubbio, però, che il loro comportamento colpevole ha
arrecato una grave lesione al credito ed al prestigio della pubblica amministrazione,
danno i cui contorni e modalità perpetrative sono oramai ben chiari. Dal censurabile
scenario, di cui fra poco si darà conto, si concretizza una lesione al pubblico bene ed
interesse definito come "immagine", che altro non è che una derivazione del
capitale bene collettivo legato alla prescrizione costituzionale del buon andamento e
dellinmparzialità della PA, di cui all'art. 97 della Costituzione. Per l'esposta
fonte di perdita per le pubbliche casse fonte di danno va quindi accolta listanza
della Procura, seguendo oramai univoco orientamento della Corte di Cassazione e della
Corte dei conti; questa Sezione ha ripreso ed approfondito, con copiosità di decisioni,
che qui si richiamano ( si vedano, ex multis 1151\01 r, 1152\01\r), la tematica della
figura in questione, ribadendone la natura patrimoniale e ed il suo intento di tutela di
principi vitali ( la configurazione riecheggia, nel suo intento di salvaguardia, e con le
differenze di un istituto pubblicistico, la categorizzazione del danno
"esistenziale" della responsabilità civile) quali quelli menzionati del buon
andamento e dellimparzialità dellazione amministrativa.
Tanto premesso, la ricostruzione del quadro delle responsabilità da
ascrivere ai convenuti deve partire da quanto affermato dal G.
Questi ( int. davanti al G.I.P. del 30.5.1992), ha ammesso di aver
provveduto a fornire alla B fatture false per far lievitare i costi dei corsi di
formazione da esporre nei rendiconti " E effettivamente vero che ho fornito la
fatture contraffatte nellintestazione alla dott.ssa B affinché fungessero da pezze
giustificative per ottenere finanziamenti alla B". Ancora: "
..il discorso
con la B iniziò prima della presentazione dei rendiconti 88
..la B
mi chiamò e mi disse che bisognava rappresentare dei costi in modo da raggiungere la
cifra già esposta al preventivo; io proposi di far ricorso a fatture fittizie
.decisi dunque di confezionare le false fatture".
Circa la responsabilità del DeSalvo, il G ha dichiarato:
"Quanto a D S,che era il caposervizio, più volte mi aveva
invitato a mandare avanti i rendiconti senza contestare alcunché. La stessa richiesta mi
era stata fatta esplicitamente dallassessore C"
Il convenuto ha altresì dato ragguagli circa la pervasiva ed illecita
intromissione della B nellattività dellassessorato della formazione
professionale, tanto che il suo operare veniva definito lUfficio esterno:
"Per quello che mi è stato riferito da un collega, alcuni
operatori, per ottenere dei corsi di formazione, dovevano passare attraverso il cosiddetto
ufficio esterno. Una volta mi sono recato presso la B" (int. del 14.99.1992 alla PG).
Importanti sono le affermazioni circa il frequente ricorso al
subappalto che consentiva alla convenuta B di gestire e trarre tornaconto dai corsi che
non sarebbe stata in grado di eseguire in prima persona consentendo, altresì, alle
società private subappaltatarie, di lucrare la differenza fra coperture dei corsi fino
all80% degli stessi, come spettente agli enti con fine di lucro e copertura completa
alla quale potevano aspirare solo gli enti senza detto scopo.
"La Festo e la Digital hanno cominciato a lavorare nel campo della
formazione professionale in modo consistente con la B: Il trucco consisteva nel far
passare i corsi privati, e quindi con un finanziamento dell80 per cento, come
pubblici, ottenendo il 100% del finanziamento(Int 22 settembre 1992)"
Circa gli artifizi della B, e gli artifici relativi alla simulazione
delle capacità operative degli enti e delle organizzazioni a lei riferibili:
"La sede sociale della società Pragma si trova
nellabitazione della B, e la medesima società non ha strutture proprie né
dipendenti" . Sempre il G (int del 30.5.92 e 14.9.92), ha affermato che le fatture di
Pragma, così come quelle emesse in priuma persona dalla stessa B e quelle inesistenti
predipsote da lui stesso, servivano giustificare nel rendiconto storni da altre voci di
spesa verso la voce b) relativa alle collaborazioni professionali per docenti esterni.
Peraltro, giova qui richiamare, la stessa B ha ammesso di aver emesso
fatture Pragma per operazioni parzialmente inesistenti.
G ha ammesso di aver fornito a B le fatture di SIPI, Punto Sistemi SECO
e DMA, ideologicamente e materialmente false, poiché lo stesso G aveva provveduto a
realizzarle, fotocopiando su dei fogli bianchi l'intestazione o il logo di tali società
estratto da biglietti da visita (G int. 30/5/92)
La natura fittizia delle fatture emesse dalle citate società, nella
struttura accusatoria, è confermata dagli organi di polizia giudiziaria delegata per le
indagini, come confermano i controlli incrociati sulle società in questione, nonché
dall'escussione dei responsabili delle stesse ove è emerso che le aziende in oggetto non
avevano mai avuto alcun contatto con ANAPIA, mentre ricordavano di aver avuto rapporti con
G. Le fatture risulterebbero essere state confezionate mediante la fotocopia del logo
delle società in oggetto e l'apposizione di una numerazione inventata. Le fatture false
realizzate da G ammontavano a più di 600 milioni: va altresì detto che presso
l'abitazione dello stesso sono stati sequestrati biglietti da visita delle società il cui
logo figurava sulle false fatture.
Le risultanze processauali hanno inoltre posto in evidenza la posizione
della B e degli enti alla stessa riferibili nellambito del settore della formazione
professionale.
La B, infatti, oltre ad essere Presidente del comitato regionale di
Anapia,e centro operativo dirtuttto lente, risultava anche essere socio di
maggioranza e amministratore unico di Pragma. La società non è munita di particolari
attrezzature avendo sede presso labitazione della B e presso il commercialista ove
sono depositate le scritture contabili. Nei prospetti contabili della società rilevano in
particolarer modo, quali costi, spese voluttuarie come viaggi e regalie.
Malgrado che nelle convenzioni venisse espressamente precisato che i
corsi dovevano essere svolti in sede, Anapia non era assolutamente in grado, quanto ad
attrezzature, di far fronte agli impegni,cosicché le lezioni si svolgevano in altri
luoghi: infatti, dalle ammissioni di convenuti e dalle deposizioni di terzi, sia afferenti
la gestione complessiva dei corsi di formazione, da parte di ANAPIA e della B, sia
relative al concreto ed effettivo svolgimento dei singoli corsi stessi, risulta in maniera
chiara che le strutture dirette dalla convenuta in menzione erano totalmente inadeguate a
fornire le prestazioni professionali per le quali aveva ricevuto o doveva ricevere, a
consuntivo, i fondi erogati dal FSE e dal fondo di rotazione istituito presso il Ministero
del lavoro .
I rendiconti, poi, esponevano voci o sovrastimate o inesistenti: la B
ha ammesso ( int. 15.10 1992) di ever emesso fatture a nome della società Pragma per
prestazioni parzialmente inesistenti: le stesse, unitamente a quelle fornite dal G, come
la sentenza penale nei confrontiu dello stesso ha appurato, e come da questi dichiarato, (
si richiamano ancora gli interrogatori del 30 maggio 1992 e del 14 settembre dello stesso
anno), avevano come fine un utilizzo esuberante del costo relativo alla voce professionale
" docenti esterni" che, in quanto non soggetta, per sua natura, ad un sindacato
rigoroso, consentiva la predisposizione di rendiconti eccesso rispetto ai reali costi dei
corsi. Plurime deposizioni, rese in udienza i testimoni Giacalone e Salato
nelludienza penale del 29 aprile 1997, il teste Moltifiori in data 29 aprile 1997
hanno dato conto dellartificio per il quale la B esponeva costi relativi a
compensi per progettazioni utilizzando, in realtà con la sola novità
dellapposizione del marchio "Pragma " ( la società della B ), lavori da
altri compiuti e relativi ad altre richieste di finanziamento.
B ha dichiarato di essersi rivolta a G F su indicazione di Porati,
responsabile del Servizio G.A.V. dell'Assessorato, a seguito del taglio di £. 120.000.000
al finanziamento per il corso per elicotteristi del 1986, effettuato da parte del dr.
Sartori, dirigente dell'Ufficio Rendicontazione (B interrogatorio 9.7.92), e di aver fatto
uso delle false fatture che lo stesso G si era offerto di procurarle, al fine di
recuperare i fondi tagliati (B int. 29.5.92 e 26.9.92). La B avrebbe ammesso, inoltre, di
avere nella quasi globalità dei progetti presentati da ANAPIA e Consorzio Europa operato
delle ipervalutazioni dell'attività prestata, che poteva essere considerata come costo
parzialmente inesistente, ed ha precisato che ciò avveniva generalmente con riguardo alle
voci "direzione" e "progettazione" dei corsi (interrogatorio 29.9.92).
Per quanto riguarda il D S, gli atti fascicolati rilevano un suo
atteggiamento di copertura sistematica sulloperato della B ed una gestione del
proprio ufficio volta a ostacolare ogni comportamento di diligente vigilanza che potesse
essere posto in essere dai propri funzionari. In particolare, va fatto riferimento alla
deposizione della dipendente regionale Azzetti nelle udienze del 13.12.1994 e 18.12.1997,
sempre degli impiegati della regione Lombardia Poidomani ( ud 30.1.1995, 17.12.1997)
Locati (ud.19.12.1994,17.12.1997) alla ricostruzione del G del suo rapporto professionale
con il D S, tanto che il Giudice penale ha definito il primo "longa manus" del
secondo, alla, infine, posizione patrimoniale dello stesso, ambigua sia per l'esorbitanza
dell'ammontare rispetto ai proventi da lavoro ( il D S si è giustificato affermando di
essere amministratore di case di cura), sia per le fittizie intestazioni ( quest'ultimo
particolare non è da ritenersi piena fonte di prova come peraltro è orientamento assunto
anche in sede penale, ma vale qui darne conto di ogni elemento che tratteggi la vicenda).
Mette conto riferire ancora, in questa sede, che il D S è stato
condannato in sede penale, seppur con sentenza non passata in giudicato, per reato di
truffa, in virtù della condotta agevolatrice prestata della corsia preferenziale
assicurata ai corsi presentati dalla B, dell'intenzionale omesso controllo delle procedure
corsuali e della partecipazione cosciente e volontaria alle operazioni truffaldine che
vedevano quale principale attore il G operante con il D S stesso, suo superiore.
Passando alle prove che hanno specifica attinenza con i corsi svolti, e
che attestano un irregolare svolgimento degli stessi ed unalterazione dei costi, va
richiamato in merito al corso ANAPIA in collaborazione con MANNESMAN DEMAG, la deposizione
di Pessina Pietrino, dipendente dell'ultima azienda, il quale ha dichiarato di non
ricordare alcun corso di formazione lavoro per "montatore elettrico ed
elettronico", di non aver mai saputo che per tale corso fossero stati pagati dei
soldi dalla Regione, nè di aver mai sentito nominare ANAPIA; inoltre ha affermato di non
aver mai visto o conosciuto B A.
Invece attendibile deposizione dà conto del fatto che, nei confronti
di tutti i neo assunti, l'azienda aveva previsto un corso interno tenuto dallo stesso
Pessina e dal Capo servizio Barisco, corso che veniva ripetuto da anni nei confronti dei
nuovi operai (Pessina interr. 4.3.97).
Medesima dinamica illecita va registrata con riferimento al corso
ANAPIA in collaborazione con RANK XEROX. In questo caso Lucitelli Antonio, dipendente
dell'azienda, ha ricordato che nel 1987, si teneva un corso di formazione che si svolgeva,
per la parte teorica-pratica in Salsomaggiore, e, per la parte pratica a Milano, presso
alcuni clienti della società. Lo stesso ha affermato di aver curato la progettazione,
unitamente ai suoi collaboratori e ad un Dirigente della Direzione del Personale, ed il
coordinamento amministrativo era stato eseguito in parte, dallo stesso Lucitelli ed in
parte da altra persona che risiedeva a Salsomaggiore. L'incarico di redigere il progetto
del Corso gli era stato dato dal Dirigente della Formazione Professionale. Solo al momento
degli esami finali, la B, si era presentata; il Lucitelli ha affermato di non averla mai
vista prima e che sicuramente, , non aveva partecipato nè alla progettazione, nè al
coordinamento del corso. (Lucitelli interr. 4.3.97)
Ancora, si allegano a supporto probatorio le deposizioni dei testi
Mantovani, Fede e Vallone che hanno dichiarato di aver svolto, subito dopo essere stati
assunti dalla RANK XEROX, un corso di formazione prima a Salsomaggiore e, poi, a Milano
confermandone così il materiale svolgimento, ma di non aver tuttavia mai visto, nè
sentito parlare di B A o di ANAPIA.
Appare provato il comportamento illecito dei convenuti anche il
relazione ai corsi tenuti in collaborazione con la società Jackson, con predisposizione
fittizia di fatture è provata anche a seguito di testimonianza di Gallesi Claudio,
istruttore del corso in contestazione, il quale ha riferito di essersi personalmente
occupato di redigere il programma del corso, sotto il profilo dei contenuti tecnici, sulla
base di una preesistente traccia di progetto dell'azienda; di avere personalmente compiuto
la selezione dei partecipanti presso la sede di ANAPIA, dove la B "andava e
veniva" dal suo ufficio.
Si deve dar conto anche della testimonianza di Carubia Giovanni,
Product-Manager dei corsi di formazione professionale della Jackson, il quale ha riferito
di aver personalmente organizzato i corsi di formazione stabilendone i contenuti, le
attività didattiche e di aver avuto a che fare con la B solo per profili di carattere
generale, escludendo che quest'ultima intervenisse nella progettazione dei corsi.
La polizia giudiziaria ha riferito di aver svolto dei controlli sui
corsi fatti presso Zucchi, Philips, Bassetti e Jackson, dopo aver analizzato tutta la
documentazione sequestrata presso ANAPIA.
Sulla base delle sommarie informazioni assunte nei confronti di persone
responsabili dell'assessorato e di vari parecipanti ai corsi, nonchè su riscontri
documentali e sistematici, veniva accertato che i corsi di formazione lavoro di Bassetti,
Zucchi, Jackson e Philips erano confluiti in un unico progetto riguardante la formazione
professionale di giovani disoccupati di età compresa tra i 18 e 25 anni con diploma di
istituto Professionale, scuola media superiore, laurea che necessita di ulteriore
formazione e qualificazione per accedere a professioni che figurano l'impiego di nuove
tecnologie.
Le indagini svolte dalla Polizia giudiziaria, mediante assunzione di
sommarie informazioni testimoniali dai corsisti, hanno permesso di accertare che i
partecipanti ai corsi tenuti da Bassetti, Zucchi e Jackson erano, in realtà, degli operai
assunti con la qualifica più bassa, inseriti a pieno nel processo produttivo, che
partecipavano a poche ore di lezione: i corsi non presentavano alcuna innovazione
tecnologica e gli allievi non avevano nè diploma nè laurea. La mancanza dei presupposti
richiesti dalla legge è stata riscontrata anche in sede penale.
Quanto al corso presso la Pirelli, la natura fittizia delle fatture
emesse dalle citate società è stata confermata dagli organi di polizia giudiziaria
delegata per le indagini, come confermano i controlli incrociati sulle società in
questione, nonché dall'escussione dei responsabili delle stesse ove è emerso che le
aziende in oggetto non avevano mai avuto alcun contatto con ANAPIA, mentre ricordavano di
aver avuto rapporti con G. Le fatture risultavano essere state confezionate mediante la
fotocopia del logo delle società in oggetto e l'apposizione di una numerazione inventata.
Significativo a tal proposito è il sequestro effettuato nei confronti
della B di cartelle contenenti la progettazione fatta dall'Istituto Pirelli e di cartelle
contenenti la stessa identica progettazione con stampigliato il logo di PRAGMA.
Parimementi significative in tal senso, sono le numerose testimonianze
degli allievi dei corsi i quali hanno escluso che la B abbia svolto l'attività di
coordinamento e direzione dei corsi di cui si occupavano altri soggetti dell'istituto
Pirelli.
Vale ancora riportare, a conferma della ricopostruzione probatoria che
sii va delineando, in generale e nella fattispecie, che Gallesi Claudio, che ha svolto la
funzione di istruttore nei corsi in questione, ha affermato di essersi personalmente
occupato degli aspetti programmatori, contenutistici e tecnici dei corsi, avendo poi
provveduto in persona alla selezione dei partecipanti; tal ing. Pivi era il direttore
sotto il profilo tecnico,mentre la B, "aveva effettuato alcuni sopralluoghi nella
sede di S Calende, e si era occupata del problema delle mense", rivestiva
lincarico di direttore organizzativo ( Gallesi udienza del 4.3.1997); ne discende
che la B non ha mai prestato opera nel selezionare i partecipanti ai corsi, né nel
programmare e redigere i contenuti degli stessi, di talchè, un siffatto oggetto
contrattuale così come esposto in fatture allegati ai rendiconti, rendono le stesse
false.
Alla luce di quanto detto allora, in sintesi e riprendendo quanto sopra
detto, la B il G e il D S vanno condannati per il discredito che il loro operato ha
arrecato al prestigio ed al credito della Amministrazione. Ogni soggetto risponde del
proprio illecito e del proprio danno, poiché la lesione allimmagine va considerata
come partitamene riferibile alloperato di ciascun convenuto. Benché la vicenda
fattuale ponga in evidenza atti e comportamenti collegati da nesso di concausalità con
lintera irregolare gestione dei corsi professionali, la lesione allimmagine
configura specifici e personali rapporti sanzionatori-risarcitori.
Di conseguenza ritiene la Sezione, con valutazione equitativa,
ritenendo equa la richiesta della Procura, che i tre convenuti in menzione devono essere
condannati al pagamento di £. 265.000.000 ciascuno.
PQM
La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia
parzialmente decidendo
Condanna B A, G F, D S M al pagamento di £ 265.000.000 (Euro )
ciascuno, secondo il titolo specificato in parte motiva
Cosi' deciso in Milano nella Camera di consiglio dei giorno 17.1. 2002.
IL PRESIDENTE
LESTENSORE ( Dott. Luigi Giampaolino)
( dott. Leonardo Venturini)
Depositato in segreteria il
IL Dirigente