1635- Sezione giurisdizionale Regione Lombardia, 21 settembre 2002; Pres. Giampaolino, Est. Venturini, PM Chirieleison

 

Nel processo di responsabilità amministrativo-contabile non si applicano i principi in tema di formazione della prova propri del diritto processual-penalistico, dovendosi invece dare spazio,in via sussidiaria, oltre alla normativa specificamente dettata per tale processo, al regime del processo civile; questo consente un contraddittorio differito, perché lo stesso sia comunque garantito, con la possibilità di utilizzo di varie tipologie documentali, liberamente valutate dal giudice.

Il cd. danno all’"immagine" va riferito, nel suo atteggiarsi e nella sua entità, al peculiare e specifico comportamento di ciascun soggetto convenuto nel giudizio di responsabilità amministrativa.

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

La Corte dei conti

Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia

composta dai seguenti magistrati:

 

Dott. Luigi GIAMPAOLINO Presidente

Dott.ssa Luisa MOTOLESE Consigliere

Dott. Leonardo VENTURINI I Ref.relatore

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi, riuniti ai sensi dell'art. 274 del c.p.c. iscritti ai nn.721, 722, 723, 724, 725, ora 12527\28\26\29\30 del registro di segreteria, su istanza della Procura regionale nei confronti di

B A, nata a Bagnone (MS) il 18.9.43, residente a Milano via S. Marta, 15 rapp. e difesa dagli avv.ti Giuseppe e Carla Minieri, con studio in Milano, via Manzoni 38;

 

C M, nato a Brindisi il 3.9.33, residente a Milano in Corso di P.Romana, 108, rapp. e difeso dall'avv.to Mario Viviani, presso il di lui studio in Milano, Galleria S. Babila n. 4\A el.te dom.to;

 

 

 

D S M, nato a Messina il 18.11.47, residente a Milano, via Gran Sasso, rapp.e difesa dagli Avv.ti V. Lamastra ed E. Maupoil, presso il secondo in Milano, via Visconti di Modrone 7 el.te dom.to 23;

 

G F, nato a Vilminore di Scalve(BG) il 27.4.50 ed ivi residente in via dei Prati (Fraz. Vilmaggiore) s.n.;

Uditi, nella pubblica udienza del giorno 17.1.2002 il relatore, dott. Leonardo Venturini, il PM nella persona del SPG dott. M. Chirieleison e gli avv.ti Viviani e Saviaper C, C.Minieri e Sala su delega dell’avv.to G. Minieri per B, Maupoil per Di Salvo;

Visti gli atti e i documenti tutti di causa;

Ritenuto in

 

FATTO

La Procura regionale presso questa Sezione, con atti depositati il 20 (nn. 721 e 722, ora 12527 e 12528) e 21 ( nn. 723, 724, 725 ora 12529,12526 e 2530) marzo 2000 ha citato gli odierni convenuti per sentirli condannare al pagamento di £ 26.020.000 più £ 10.000.000 per danno cd. "all'immagine" per quanto riguarda il giudizio iscritto al n. 721 del registro di segreteria, 109.102.110 più £ 50.000.000 sempre per danno "all'immagine" per il giudizio di cui al n. 722; £855.023.574 più £ 400.000.000 per il giudizio individuato sotto il numero 723; £885.455.914 più 400.000.000 per il giudizio al n. 724; 508.197.485 più £ 200.000.000 per il giudizio iscritto al n. 725;

Afferma l'Ufficio remittente che, a seguito di una complessa indagine amministrativa poi proseguita ed approfondita dallo stesso in sede inquirente, relativa alla formazione professionale in Lombardia con fondi della Comunità Europea, è stato scoperto e delineato un generale quadro di irregolarità per quanto concerne la gestione dei corsi finanziati dal Fondo Sociale Europeo e dal Fondo di Rotazione, irregolarità che avrebbero causato ingenti danni alla Comunità Europea e al Ministero del Lavoro.

Gli stessi fatti, sono stati ritenuti anche di rilevanza penale; di conseguenza sono stati oggetto di una parallela indagine su varie ipotesi di reato commessi da amministratori e funzionari della Regione Lombardia. All'esito delle indagini preliminari e del rinvio a giudizio, in data il 29 aprile 1999, il Tribunale Ordinario di Milano Sez. VII Penale, ha emesso sentenza di condanna nei confronti dei convenuti B, Di salvo e G per truffa comunitaria e peculato.

La sinergia delle azioni giudiziarie ha permesso all'Organo inquirente di trarre fondamentali elementi di accusa dalle risultanze penali: specificamente, dalla lettura degli atti processuali, e in particolare dalle dichiarazione auto ed eteroaccusatorie formulate da B A e G F in merito - così definita dalla Procura e dal Giudice penale - alla gestione clientelare dell'Assessorato all'Istruzione e formazione Professionale della Regione Lombardia da parte di C M e dei suoi collaboratori, viene proposto un quadro probatorio di ciò che viene definito un palese ed ostentato favoritismo assicurato nei confronti degli Enti riferibili alla B (incaricati di gestire i corsi in regime di convenzione con la Regione), che hanno trovato ampio riscontro, secondo la Procura, nelle dichiarazioni di numerosi testimoni, dai quali si trae fondamento per affermare:

· la frequentazione abituale fra B e i dirigenti e i funzionari dell'Assessorato al di fuori dei normali rapporti fra operatore ed ente pubblico;

· l'occupazione delle posizioni dirigenziali da parte degli uomini fidati di C e l'estromissione delle persone "scomode";

· la "corsia preferenziale" assicurata ai progetti presentati da B e le pressioni al fine di una pronta definizione delle procedure di svincolo delle somme;

· la presenza di rilevanti irregolarità nelle richieste di finanziamento e nella documentazione presentata da B per l'approvazione ed inoltro delle domande di finanziamento, nonostante i numerosi vizi riscontrati nei procedimenti amministrativi posti in essere.

Dall'esame dei singoli corsi per i quali sono state accertate delle irregolarità, si è potuto appurare - si afferma nell'atto di citazione - che il meccanismo attraverso il quale venivano ottenuti i finanziamenti illeciti a carico del FSE, risultava essere sempre il medesimo sostanziandosi nell'indicazione nei preventivi e nei rendiconti di voci di spesa inesistenti o comunque sovrastimate.

I giudizi, trattati congiuntamente nelle pubbliche udienze del 18.10.2000 e del 17.1.2002, prosieguo della prima cennata udienza dibattimentale dopo l’intervallo temporale necessario perché la Procura adempisse alle prescrizioni di specifica ordinanza istruttoria, e con alcuni profili di giudizio già decisi con sentenza non definitiva, riguardano le seguenti presunte irregolarità.

Corsi di Formazione e Lavoro realizzati nell'anno 1987 da ANAPIA in collaborazione con le società RANK, XEROX e MANNESMAN (fasc.870235 I2- D.G.R. 28021 del 28/12/1987)

Per detta fattispecie l'Organo requirente imputa ai convenuti l'illecito derivante dalla presenza, nel rendiconto, di voci inesistenti o comunque sovrastimate, che riguardano le voci "collaborazioni professionali personale non insegnante" (coordinamento) per £. 13.300.000 fatturate dalla società PRAGMA e la voce "Progettazione per £. 12.720.000 (totale 2 fatture di £. 7.680.000 + 5.040.000) fatturati da B.

In conseguenza a tale attività di falsa fatturazione, la Comunità Europea ed il Fondo di Rotazione avrebbero erogato finanziamenti in misura superiore rispetto al reale costo delle azioni formative, con l'ingiusto profitto dell'operatore della formazione e relativo danno alle pubbliche istituzioni.

In merito a tale meccanismo truffaldino, si rammentano in citazione i contenuti degli interrogatori di B e di G, integralmente riportati nella sentenza penale già citata e la deposizione di Pessina Pietrino, dipendente della Mannesmann, in merito al reale svolgimento dei corsi; teste di ugual peso - con dichiarazioni di ugual contenuto accusatorio – si presenta, secondo la Procura, Lucitelli Antonio, dipendente della Rank Xerox ed alcuni fra i frequentanti il corso in questione, i testi Mantovani Fede e Vallone.

In base alle deposizioni dei testi escussi nel processo penale, si sarebbe dimostrato, quindi, che la B non poneva in essere alcuna delle attività fatturate da PRAGMA e da B stessa e rendicontate sotto le voci "Progettazione" e "Coordinamento" con riferimento ai corsi de quibus, con relativa indebita appropriazione delle somme relative.

Tali fatturazioni, costituirebbero lo strumento mediante il quale la B poteva giustificare voci inesistenti in rendiconto.

Inoltre, come accertato in sede di indagini penali-così riferisce la Procura - la società Pragma avrebbe svolto essenzialmente la funzione di "Cartiera", vale a dire da fabbrica di fatture inerenti a prestazione di servizi, quantomeno parzialmente inesistenti da allegare ai rendiconti presentati alla Regione al fine di giustificare richieste di pagamento del saldo in misura superiore al dovuto. Tale conclusione è ritenuta coerente e convalidata anche dalla successione storica degli eventi: B si sarebbe rivolta G ottenendo dal medesimo indicazioni circa le modalità per procacciarsi finanziamenti in misura superiore ai costi effettivamente sostenuti e costituendo poi Pragma, società perfettamente idonea alla predisposizione della documentazione di copertura richiesta per il perseguimento dell'illecito scopo.

Corso di formazione professionale per elettromeccanici ed elettronici di aeromobili" (fasc.870216I2 - D.G.R. 24195/87)

Anche in questa fattispecie, relativa al giudizio iscritto al n. 722, evidenzia la Procura che le voci inesistenti o comunque sovrastimate, riguardano sempre le stesse spese, quali la progettazione, la direzione, il coordinamento didattico, le collaborazioni professionali del personale non insegnante, la selezione dei partecipanti, l'assistenza stage, le codocenze. Quale giustificazione di tali voci, vengono, nella maggior parte dei casi, allegate fatture ideologicamente false, perché relative a prestazioni in tutto o in parte inesistenti (le fatture Pragma o B); ovvero fatture materialmente oltre che ideologicamente false (le fatture false procurate da G). Anche in questa ipotesi di addebito, la Comunità Europea ed il Fondo di Rotazione verrebbero a stanziare e ad erogare finanziamenti in misura superiore rispetto al reale costo delle azioni formative, con l'ingiusto profitto dell'operatore della formazione e relativo danno alle pubbliche istituzioni.

In merito a tale meccanismo truffaldino, vengono allegati i contenuti degli interrogatori di B e di G, riportati nella sentenza penale.

Le dichiarazioni di B troverebbero riscontro negli interrogatori di G F, il quale, segnala la Procura, ha confermato di essere stato presentato a B dal dr. Porati nel maggio 1987, al fine di aiutarla a recuperare i fondi tagliati relativamente ad un corso del 1985; di avere alla medesima suggerito di operare degli storni da altre voci alla voce 3B ("collaborazioni professionali docenti esterni"), che era quella meno controllabile (G 30.5.92) e nella quale potevano essere esposte prestazioni inesistenti relative a codocenze o "stage". Tale sistema sarebbe stato effettivamente seguito e, nel 1987, B poteva recuperare ben Lit.100.000.000.

Si legge in citazione che,"da allora in poi, a partire dai corsi del 1988, tale sistema diventa una prassi usuale e le voci esposte venivano giustificate, in parte, con le fatture false fornite dallo stesso G e, in parte, con quelle emesse da Pragma o di altre fatture (G int. 30/5/92)".

In particolare, G ha ammesso di aver fornito a B le fatture di SIPI, Punto Sistemi SECO e DMA, le quali non erano soltanto ideologicamente false, ma anche materialmente false, poiché lo stesso G aveva provveduto a realizzarle, fotocopiando su dei fogli bianchi l'intestazione o il logo di tali società estratto da biglietti da visita (G int. 30/5/92)

La natura fittizia delle fatture emesse dalle citate società, nella struttura accusatoria, è confermata dagli organi di polizia giudiziaria delegata per le indagini, come confermano i controlli incrociati sulle società in questione, nonché dall'escussione dei responsabili delle stesse ove è emerso che le aziende in oggetto non avevano mai avuto alcun contatto con ANAPIA, mentre ricordavano di aver avuto rapporti con G. Le fatture risulterebbero essere state confezionate mediante la fotocopia del logo delle società in oggetto e l'apposizione di una numerazione inventata. Le fatture false realizzate da G ammontavano a più di 600 milioni: va altresì detto che presso l'abitazione dello stesso sono stati sequestrati biglietti da visita delle società il cui logo figurava sulle false fatture.

Il responsabile della Punto Sistemi, in sede penale ha escluso di avere mai avuto rapporti commerciali con ANAPIA ricordando, invece, di aver avuto rapporti con G.

Anche in questo caso, afferma il requirente che,alla stregua degli elementi raccolti, può considerarsi provato che B rivendeva, fatturando le relative prestazioni e lucrandone i proventi, i progetti di corsi predisposti da altri operatori o enti, apponendo sul supporto cartaceo il logo di Pragma. Inoltre, come ammesso dalla stessa B e confermato da G, le spese fatturate da Pragma ed in proprio dalla B erano, nella quasi totalità dei casi, relative a prestazioni ipervalutate e costituivano lo strumento, unitamente alle false fatture che G procurava, mediante il quale la B poteva giustificare voci inesistenti in rendiconto.

Valgono, ancora, secondo il citatnte, le medesime considerazioni dell'ipotesi precedente: la società Pragma funge essenzialmente da "Cartiera", vale a dire da fabbrica di fatture inerenti a prestazione di servizi, quantomeno parzialmente inesistenti da allegare ai rendiconti presentati alla Regione, al fine di giustificare richieste di pagamento del saldo in misura superiore al dovuto. Nel corso in contestazione la voce "collaborazioni professionali non insegnante" è stata documentata con una fattura emessa dalla B per l'importo di £ 60 milioni, la voce "progettazione" è stata fatturata da Pragma per £ 38.662.110 e la voce "selezione partecipanti" è stata fatturata da Pragma per £ 10.500.000. Ancora, a sostegno della propria pretesa la Procura fa riferimento al contenuto della testimonianza di Gallesi Claudio.

Corsi di formazione professionale organizzati da ANAPIA in collaborazione con il gruppo editoriale Jackson per gli anni 88-89:

1. "redattori pubblicistici area tecnologia avanzate" (fasc.880213 I2, DGR 35715 del 2/8/88);

2. "specialisti di reti telematiche e sistemi di automazione per ufficio e progettisti di sistemi elaborazioni digitali e a microprocessori anno 1988" ( fasc 880213 I2, DGR 35687 del 2/8/88) ;

3. "specialisti di reti telematiche e sistemi di automazione per uffici" (fasc.890213 I2, DGR 45887 dell' 1/8/89);

4. "progettisti di sistemi di elettronica digitale e a microprocessori"(fasc.890213 I2, DGR45886 del 1/8/89);

5. "tecnici della comunicazione elettronica"(fasc.890213 I2, DGR.45398 del 1/8/89)

I costi inesistenti o comunque sovrastimati, riguardano sempre, secondo quanto evincibile dalla citazione, le stesse spese in particolare:

· per il primo corso, la voce "Progettazione" per un importo di £. 26.200.000 fatturato da PRAGMA; la voce "collaborazioni professionali personale esterno" per un importo di 21.000.000 fatturato da Jackson; la voce "coordinamento didattico" per l'importo di 76.398.000 fatturato da DMA System e la voce "direzione e coordinamento corsi" per l'importo di 36.585.365 fatturato da B.;

· per il secondo corso, la voce "progettazione" fatturata da PRAGMA per £. 33.200.000; la voce "assistenza stage" fatturata da JACKSON per £. 42.999.685; la voce "coordinamento didattico" fatturata da Punto Systemi per £. 135.660.000 e la voce "direzione corso" fatturata dalla B per £ 48.780.487;

· Per il terzo corso, le voci "direzione corsi" fatturata da B per 45.000.000; "coordinamento esercitazioni" fatturata da Salvaneschi per 1.199.962; "assistenza stage" fatturata da Poli per 1.999.965; "docenza" fatturata per £. 14.200.000 da Bevilacqua e "coordinamento didattico" fatturata da Sipi per 95.000.000;

· per il quarto corso le voci "progettazione" fatturata da PRAGMA per 13.000.000; "coordinamento" fatturata da Seco per £. 40.000.000; "direzione e coordinamento corsi" fatturata da B per 45.000.000;

· Per il quinto corso, le voci "progettazione" fatturata da PRAGMA per £. 20.200.000; "codocenza" fatturata da Jackson per 13.700.000; "interventi stages" fatturata da Bennati per 7.999.948; "esercitazioni" fatturata da Salvaneschi per 1.199.962; "direzione corsi" fatturata da B per 41.000.000 e "coordinamento" fatturata da Sipi per £. 94.700.200.

Riporta la Procura le ammissioni autoaccusatorie della B e del G, il sequestro effettuato nei confronti della B stessa di cartelle contenenti la progettazione fatta dalla Jackson e di cartelle contenenti la stessa identica progettazione con stampigliato il logo di PRAGMA.

Rilievo emiente, poi, assumerebbe la testimonianza di Carubia Giovanni, Product-Manager dei corsi di formazione professionale della Jackson. Anche in questo caso le false fatturazioni relative alle voci, "Progettazione" e "Coordinamento" costituivano lo strumento, mediante il quale la B poteva giustificare voci inesistenti in rendiconto e, ancora la società Pragma fungerebbe essenzialmente da "Cartiera", vale a dire da fabbrica di fatture inerenti a prestazione di servizi, quantomeno parzialmente inesistenti da allegare ai rendiconti al fine di giustificare richieste di pagamento del saldo in misura superiore al dovuto.

 

4. "Progetto Quadro a titolarità Regionale concernente la formazione dei giovani assunti con un contratto di formazione - lavoro del 1988" e, in particolare, i corsi gestiti da ANAPIA in collaborazione con Bassetti, Zucchi e Jackson (DGR 37493 del 16/11/88- fascicolo N°.880213I2):

le voci inesistenti o comunque sovrastimate, riguardano le voci "Coordinamento" e "Progettazione" fatturate da PRAGMA ammontanti a £. 79.500.330 e a £. 114.022.230.

Nel ricostruire la vicenda in contestazione, la Procura si è basata sull'indagine svolta dalla polizia giudiziaria la quale ha riferito di aver svolto dei controlli sui corsi fatti presso Zucchi, Philips, Bassetti e Jackson, dopo aver analizzato tutta la documentazione sequestrata presso ANAPIA.

Le indagini svolte dalla Polizia giudiziaria, mediante assunzione di sommarie informazioni testimoniali dai corsisti, hanno permesso di accertare che corsi si riducevano a un mero apprendistato sulle macchine, senza che fosse impartita una effettiva attività formativa.

In sintesi, non solo i corsi venivano attuati in modo difforme rispetto all'azione formativa esposta nella domanda di finanziamento ed approvata dalla Comunità, ma erano privi, già in partenza, dei requisiti richiesti dalla normativa Comunitaria e pertanto non potevano essere approvati e finanziati.

5. Corsi di formazione professionale organizzati da ANAPIA in collaborazione con l'Istituto Piero PIRELLI nel periodo dall'88-89:

1. "analista di organizzazione della produzione" anno 88(fasc.880213 I2, DGR35828 del 2/8/88);

2. "analista di organizzazione della produzione " anno 89 (fasc.890213 I2, DGR 45890 del 1/8/89);

3. "tecnici di automazione industriale meccatronici" anno 88 (fasc.880213 I2, DGR 35719 del 2/8/88);

4. tecnici di automazione industriale meccatronici" anno 89 (fasc.890213 I2, DGR 45893del 1/8/89) .

I costi inesistenti o comunque sovrastimati, riguardano sempre le stesse spese, in particolare:

· per il primo corso, la voce "Progettazione" per un importo di £. 40.000.000 fatturato da PRAGMA; la voce "coordinamento stage " per un importo di £. 31.200.000 fatturato dall'Istituto Pirelli; la voce "coordinamento didattico" per l'importo di £.52.479.000 fatturato da D.M.A System e la voce "direzione e coordinamento corsi" per l'importo di 36.585.365 fatturato da B;

· per il secondo corso, la voce "progettazione" fatturata da PRAGMA per £. 16.000.000 la voce "coordinamento stages" fatturata dall'Istituto Pirelli per £. 18.600.000; la voce "coordinamento stages" fatturata da SECO per £. 80.000.130 e la voce "direzione corso" fatturata dalla B per £ 41.400.000;

· Per il terzo corso, le voci "progettazioni" fatturata da PRAGMA per £. 40.000.000; "coordinamento stages" fatturata da Istituto Pirelli per £. 20.800.000; "coordinamento didattico" fatturata da D.M.A per £. 76.398.000; "direzione ordinamento corsi" fatturata per £. 36.535.000 da B;

· Il quarto corso, le voci "progettazione" fatturata da PRAGMA per £. 16.000.000; "coordinamento stages" fatturata da Istituto Pirelli per £. 19.600.000; "direzione e coordinamento corsi" fatturata da B per £.54.600.000;

Rilevante, nella fattispecie, è il sequestro effettuato nei confronti della B di cartelle contenenti la progettazione fatta dall'Istituto Pirelli e di cartelle contenenti la stessa identica progettazione con stampigliato il logo di PRAGMA e le numerose testimonianze degli allievi dei corsi i quali hanno escluso che la B abbia svolto l'attività di coordinamento e direzione dei corsi di cui si occupavano altri soggetti dell'istituto Pirelli.

Di contenuto analogo, risultano essere le testimonianze dei docenti dei corsi.

Anche in questo caso, le false fatturazioni relative alle voci, "Progettazione" e "Coordinamento" costituivano lo strumento, secondo la Procura, mediante il quale la B poteva giustificare voci inesistenti o comunque sovrastimate in rendiconto.

Il danno viene individuato, nelle singole citazioni, nelle somme sopra esposte, pari al totale dei costi sovrastimati o inesistenti con particolare riguardo alle attività di "progettazione" e "Coordinamento", visto che tali attività sono state svolte da altre persone diverse dall'ente incaricato della realizzazione dei corsi, considerando anche il limitato o nullo contributo professionale prestato dalla B alla direzione dell'azione formativa.

In aggiunta al causato danno patrimoniale diretto, la domanda attorea si estende anche alla richiesta di un ulteriore risarcimento, valutabile nelle cifre in esordio distintamente esposte, per quanto concerne il danno patrimoniale indiretto, con riferimento al danno all'immagine arrecato alla P.A danneggiata, considerato che i fatti di natura delittuosa sono stati oggetto di un procedimento penale che ha avuto ampio risalto sui mass media, con conseguente discredito della Regione Lombardia, del Ministero del Lavoro e delle Istituzioni comunitarie.

Si dà conto ora delle tesi poste a proria difesa dai convenuti, richiamate come parte integralmente anche in questo segmento di giudizio, illustrando anche quelle fatto oggetto di decisione nella sentenza non definitiva n. 322\01\el.

Le difese dei convenuti, in generale, facendo iniziale riferimento hanno fatto riferimento, in primis ad una carenza di giurisdizione di questa Corte, in quanto il danno sarebbe stato arrecato alle casse comunitarie, le quali sono implementate dalle cd. risorse proprie e sul corrretto utilizzo delle quali la CEE ha potere di intervento. Non risulterebbe, allo stato, che la stessa abbia chiesto il possibile rimborso, in via sussidiaria, allo Stato italiano. Inoltre i convenuti sono in rapporto di impiego, professionale o onorario, o di servizio con la Regione, mentre parte dei fondi erogati provengono dal fondo di rotazione , amministrato dal Ministero del lavoro. Il supposto danno sarebbe quindi stato arrecato ad amministrazione diversa da quella di appartenenza, e perpetrato prima del 1994, ricadendosi cosi, nella previsione di immunità introdotta nell'art.1 della L. 20\94, così come modificato dalla L. n. 639\96. E’ stata poi ritenuta necessaria ( difesa B, C, Di Salvo) sotto il profilo della pregiudizialità logica, , la sospensione del giudizio, per due ragioni: per la attuale pendenza del giudizio penale ( in fase di appello ) dal quale la Procura mutua la struttura fondamentale della impostazione di accusa, e per la costituzione, in quel procedimento, di parte civile dello Stato italiano, della regione Lombardia e della Comunità Europea.

L'eccezione di prescrizione veniva formulata da tutti i convenuti ed è il punto centrale della difesa del G. I fatti dai quali si traggono i motivi di addebito, verificatisi tra gli ultimi anni del 1980 e i primi del 1990, non potrebbero legittimare un'azione di responsabilità, essendo decorso il quinquennale termine prescrizionale.

Il convenuto C contestava poi l'addebito di dolosa omissione nel controllo sulla documentazione e la rendicontazione dei corsi: circa le stesse, afferma, non aveva né il potere né il diritto di compiere atti di vigilanza. Quanto all'affermazione della preposizione nei ruoli regionali relativi alla valutazione ed al controllo sui corsi di fornìmazione professionale organizzati dai privati di personale dallo stesso manovrabile rilevava la mancanza di prova, requisito presente anche con riferimento all'altro rilievo mosso dalla Procura, e concretantesi nell'accusa di favoritismi nei confronti della convenuta B le affermazioni restano, rilevava la difesa del convenuto, allo stato processuale, delle mere asserzioni, sopratutto se si considera che dal processso penale sul quale si fonda la gran parte delle allegazioni probatorie della Procura il C è rimasto estraneo, essendone stata stralciata la posizione.
Quanto alla quantificazione del danno, veniva eccepita la genericità del suo meccanismo individuativo, non essendo idoneamente indicata, in citazione, la documentazione contabile relativa ai costi inesistenti o sovrastimati.

La difesa del convenuto Di Salvo eccepiva l'insufficienza dell'editio actionis, con conseguente nullità delle citazioni, in quanto in ognuna delle stesse il suo nome compare in esordio senza che sia poi svolto compiutamente l'iniziale addebito di responsabilità. Affermava lo scarso valore ricollegabile all'utilizzazione delle risultanze penali, sopratutto in considerazione dell'impugnazione della sentenza resa in quella sede; rilevava poi di essere stato collocato a riposo nel 1989, prima che si verificassero alcuni dei fatti contestati, eccepiva altresì l'avvenuta prescrizione.

Chiedeva, ancora, al declaratoria di nullià della citazione per mancata differenziazione delle responsaulità, in quanto la stessa veniva qualificata, con riferimento alla B , di natura contabile, ed a titolo di dolo, senza distinzione di partecipazione causale. L'eccezione di carenza di giurisdizione viene poi svolta in maniera peculiare dalla difesa della B con riferimento alle false fatturazioni di cui la stessa viene accusata e compiute in nome proprio o sotto l'intestazione della ditta Pragma. In questo caso, si rilevava, la convenuta non aveva compiuto atti quale presidente dell'Anapia e quindi non era incaricato di pubblico servizio, con la conseguente estraneità con riferimenti ai fatti in questione, della potestà giurisdizionale di questa Corte. La medesima convenuta contestava, nel merito, le accuse della Procura, affermando che, in tutte le occasioni contestate, i corsi si svolsero effettivamente, con la partecipazione di alunni e con serietà nello svolgimento degli stessi ( serietà che contraddistinse anche gli esami finali). Non è stato frustrato, quindi, l'interesse specifico in base al quale vengono disposti i finanziamenti pubblici. Nella pubblica udienza del 18.10.2000, i difensori dei convenuti hanno ribadito i temi difensivi sopra illustrati, in particolar modo rilevamdo la dipendenza dell'impostazione di accusa dai fautti penali, la carenza probatoria di detta impostazione, la mancanza di giurisdizione di questa Corte. Il PM ha , dal canto suo, confermato i contenuti della citazione e contestato le eccezioni di giurisdizione e di prescrizione.

Con sentenza n.322\01\el questa Sezione ha definito alcune problematiche di carattere generale. In primo luogo ha ritenuto non sussistente il vizio di nullità della citazione: non è stata ravvisata, infatti, una carenza dell’atto introduttivo del giudizio tale da integrare i requisiti prescritti dall’art. 164 c.p.c. e dall’art. 3 del regolamento di procedura innanzi alla Corte dei conti, RD n. 1028 del 1933, poiché l’azione della procura è stata ritenuta adeguatamente delineata nei suoi contenuti di fatto e di diritto, adeguatamente illustrati. Ancora, gli aspetti attinenti una allegata incertezza circa la natura della colpevolezza non rilevano, è stato detto, ai fini della nullità della citazione, così come la tematica della ripartizione degli addebiti stessi. Sono state altresì risolte le questioni di giurisdizione, rigettandone le relative eccezioni. La prima di queste legata all’individuazione del danneggiato che sarebbe, perlomeno in parte, il FSE non essendo ancora stato chiamato lo Stato Italiano, nell'ipotesi in cui fosse appurata l'irregolarità dei corsi, a rimborsare le erogazioni provenienti dalla Comunità Europea; la seconda eccezione ( sollevata da diversa difesa, in quanto in parte incompatibile, nelle sue asserzioni, con la prima) evidenziante il rapporto di impiego o di servizio con la regione, mentre il danneggiato, in quanto erogatore di parte dei fondi andrebbe individuato nella persona dello Stato italiano. Poiché l'asserito nocumento si sarebbe verificato in periodo precedente al 1994, ai sensi dell'art. 1, comma 4 della legge n. 20 del 1994 non si potrebbe intravvedere la legittimazione giurisdizionale dell'azione di responsabilità amministrativa.

In ordine al primo punto la Sezione ha affermato che, in ogni caso il danneggiato risulta essere la persona giuridica Regione.

La distrazione o cattiva utilizzazione dei fondi destinati alla formazione professionale, che si verifica in caso di realizzazione di corsi di formazione, finanziati dalla Regione, meramente apparenti, inutili o inadeguati, reca danno patrimoniale alla Regione anche se i fondi sono di provenienza comunitaria e statale, sia perche' questi entrano nel bilancio regionale, eliminando qualsiasi rapporto finanziario diretto tra ente erogatore e beneficiario del contributo, sia per la decisiva ragione che la formazione professionale costituisce materia di stretta pertinenza regionale, a norma degli art. 117 e 118 cost., e quindi la Regione viene ad essere privata delle utilita' che sarebbero derivate da un corretto uso dei fondi. Il collegio ha tratto la conseguenza la giurisdizione della Corte dei conti per il relativo danno erariale sia nei confronti degli enti privati gestori dei corsi, che instaurano un rapporto di servizio con l'ente pubblico territoriale, sia nei confronti degli assessori e funzionari regionali responsabili dell'erogazione dei finanziamenti, senza che in quest'ultimo caso rilevi quindi la non applicabilita', per ragioni temporali, del principio, posto dall'art. 3, lett. c, bis, del d.l. n. 543 del 1996 (cosi' come convertito, con modificazioni, dalla l. n. 639 del 1996) - sostituendo il testo dell'art. 1, comma 4, della l. n. 20 del 1994 - della sussistenza della giurisdizione della Corte dei Conti anche relativamente a danni cagionati ad amministrazioni ed enti diversi da quello di appartenenza dell'amministratore o dipendente pubblico responsabile. In questo senso è l'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione (Cassazione civile sez. un., 22 dicembre 1999, n. 926).

Per quanto attiene all'eccezione del'asserita carenza di giurisdizione della B per le fatture dalla stessa emesse nei confrionti di Anapia, si è ricordato che la stessa è in giudizio non per queste operazioni, ma in quanto Organo in seno all'Ente sopra nominato con la conseguenza che l'affidamento da parte di una regione ad un ente privato che non persegua finalita' di lucro della gestione dei corsi di formazione professionale, disciplinati e finanziati dalla Pubblica Amministrazione, instaura un rapporto di servizio con detto soggetto, che ne comporta l'assoggettamento alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di responsabilita' per danno erariale. (Cassazione civile sez. un., 28 ottobre 1995, n. 11309)

 

E’ stata respinta anche l’eccezione di prescrizione dell’azione di responsabilità amministrativa, che la difesa assume essere già maturata, in relazione al fatto che i finanziamenti e relativi pagamenti si sarebbero verificati nei primi anni 90, e ciò in ragione l’avvenuta costituzione di parte civile della Regione e del Ministero del lavoro nel parallelo processo penale, costituzione idonea, a fungere da atto interruttivo della prescrizione sia nei confronti dell'azione civile che di qualle pubblica di risarcimento del danno; in tale sede, a conforto del rigetto dell'eccezione, il giudice ha provveduto a valutare il merito della questione, condannando - per quanto attiene alla pretesa civilistica - gli imputati in forma generica. Inoltre, il compiuto esame dei fatti, si è rilevato, potrebbe rivelare un doloso occultamento del danno, e, com'è noto, il termine di prescrizione decorre dalla scoperta dello stesso. Non è stato ravvisato motivo logico giuridico per ritenere sussistente una pregiudiziale penale, onde disporre la sospensione del presente giudizio, stante il principio di autonomia esistente fra il processo penale e quello di responsabilità amministrativa, principio non derogato dai fatti qui in giudizio, e per la specifica natura delle prove e della valutazione del giudice che nel secondo tipo di processo si effettua. In questo senso le prove apportate dalla Procura, nel far riferimento a molteplici interrogatori di rilievo in sede penale e valuati nell'esito del processo di primo grado, sono stati ritenuti carenti nella mancata allegazione degli interrogatori stessi nella loro interezza; ne è discesa la necessarietà, quindi, di un adempimento istruttorio, in capo alla Procura al fine di acquisire la documentazione relativa ai predetti verbali. A ciò si è provveduto con separata ordinanza cui la citante ha dato adempimento.

E’ stata fissata, di conseguenza, nuova udienza di discussione.

Con ulteriore memoria depositata il 21 dicembre 2001 il convenuto C, sempre con l’assistenza dell’avv.to Viviani, contesta talune conclusioni cui è giunto il collegio con la richiamata sentenza parziale; in primo luogo ribadisce l’avvenuta prescrizione che le argomentazioni svolte dal citato giudice si rilevano non coerenti con l’asserita realtà dei fatti, laddove richamano la possibilità anche di valenza criminosa dei fatti qui a giudizio e quando traggono riferimento – nel respingere l’eccezione "de qua" – ad un comportamento di occultamento del C: questi, si afferma, non risulta essere stato condannato da alcun Tribunale penale ( risulta a suo carico la pendenza di un procedimento penale mentre un altro si è concluso con decreto di archiviazione del G.I.P.) e, ancora, il suo operato quale assessore della regione Lombardia non risulta mai essere stato sottratto all’altrui conoscenza e valutazione. Per tali aspetti è stata formulata riserva di appello. Viene poi – con la precisazione che la memoria di cui ora si dà conto non sostituisce ma integra le precedenti linee difensive svolte – nuovamente posto in evidenza l’asserito vizio dell’atto di citazione, vizio tale da rendere nulla la stessa.

In particolare, la Procura non ha precisato se la colpevolezza del convenuto consiste nel dolo o nella colpa grave: la requirente ha omesso altresì di definire a natura solidale o parziaria della condanna richiesta, nel primo caso non approfondendo i dovuti elementi dell’illecito arricchimento e del dolo, nel secondo non delineando i termini ed il valore causale del comportamento colpevole del C.

Ancora, prosegue la difesa del convenuto, non può essere data dignità di prova ai verbali prodotti dall’ufficio remittente in esecuzione della prefata ordinanza, poiché questi – verbali di interrogatorio degli indagati e verbali di sommarie informazioni testimoniali – sono, in grande parte, stati resi al Pm o alla polizia giudiziaria i sede di indagini preliminari; sono quindi, dopo la novella dell’art. 111 della Costituzione ad opera della LC n. 2 del 1999, inutilizzabili, come fonte di prova, nel processo penale ed in quello di responsabilità amministrativo-contabile; né, peraltro, possono assurgere a detto valore i verbali di udienza poiché nel processo cui si riferiscono il C non è stato posto in condizione di difendersi per la ragione che nello stesso non era parte è processuale: il processo penale a crico di quest’ultimo deve ancora essere celebrato, con fissazione della prima udienza dibattimentale il giorno 17.7.2002.

Nel merito si rileva l’inconsistenza delle dichiarazioni dei soggetti accusanti il C mossi, si afferma, da motivi di conflitto politico più che da imparziale dovere di testimonianza; l’operato di questi come assessore è stato guidato e caratterizzato, quanto a risultati, da un intento di rendere efficienti e trasparenti le valutazioni e le approvazioni dei progetti di formazione professionale, con lo scopo di conferire alla stessa, anche sul piano del credito e della professionalità da acquisire in sede europea, un maggior livello di quantità e qualità.

Anche il convenuto D S, difeso sempre dall’avv.to Maupoil, ha prodotto – anch’egli in data 27 dicembre 2001 – memoria integrativa, alla luce delle nuove evenienze processuali. In primo luogo si evidenzia come gli atti della procura si pongano, in parte, oltre i confini dell’incombente istruttorio, senza che parte accusatrice si sia fatta carico di definire l’ambito, il valore ed il fine delle nuove fonti di prova. Da ciò ne deriverebbe una violazione del contraddittorio; di conseguenza, in via prioritaria si rinnova l’eccezione di nullità degli atti di citazione, ed in subordine si chiede l’ammissione di nuove prove a favore. Nel merito si sottolinea l’inconsistenza della documentazione ora acquisita al fascicolo processuale, nulla provando la stessa a carico del D S; questi, poi, in quanto capo del G.A.V. non può essere incolpato di violazione dei doveri professionali poiché non competeva allo stesso in via diretta il controllo sulla rendicontazione, alla stessa preposto, in via immediata, invece, l’ufficio vigilanza, gerarchicamente sottoposto al predetto G.A.V.

Nella pubblica udienza del giorno 17.1.2002 le parti hanno illustrato ed approfondito le argomentazioni poste a bese delle rispettive posizioni.

 

Considerato in

DIRITTO

In primo luogo ritiene questo Giudice di dover esporre alcuni principi generali in tema di fonti di prova nel processo di responsabilità amministrativa. Ciò al fine di definire l’ambito entro il quale il relativo giudicante può fondare il proprio convincimento. Ed il punto di partenza è una specifica tematica introdotta da parte resistente, la quale eccepisce l’inammissibilità di fonti di prova che si ricolleghino agli sviluppi istruttori del procedimento penale, quando gli stessi, allora non inficiati da vizi, oggi appaiano privi delle garanzie previste dalla nuova normativa derivante dalla novellazione dell’art.111 della Costituzione. In sostanza si effettua, perlomeno sotto il profilo processuale, un parallelismo di schemi fra principi, categorie e ambiti di valutazione dei giudizi penale e di responsabilità amministrativa, ed una sorta di analogia fra regimi probatori.
In realtà, pur nella prospettiva della complementarietà e reciproca integrazione dal legislatore delineata ( si veda, a sostegno di quanto detto, la recente legge n. 97 del 2001) fra i due istituti, proprio la differenza di finalità degli stessi presuppone un rilevante scostamento nei momenti sostanziali e processuali che fondano e rendono effettivi gli stessi.

Mentre lo strumento preposto ai fini dell’ordine penale è il momento sanzionatorio, prevalentemente costituito dalla privazione della libertà personale, la responsabilità amministrativa vede commisto il profilo di sanzione con quello di ristoro patrimoniale: compendia ed amplia la chiave di lettura dei due aspetti l’oramai incontestabile, dopo le recenti novelle del 1994 e del 1996 ( Leggi 19 e 20 del 1994 e 639 del 1996) connotazione personale dell’istituto che oltre alle risorse pubbliche tutela l’imparzialità ed il buon andamento dell’azione amministrativa, lesa da comportamenti colpevolemente infrattivi degli obblighi di servizio del pubblico agente. Non va allora sottaciuto che:

l’esito finale del giudizio è l’accoglimento o il rigetto di una pretesa che è commisurata (con i correttivi di cui dappresso si dirà) al danno e consiste, tendenzialmente, in una reintegrazione per equivalente, ovvero nella quantificazione di una somma;

il predetto connotato personale, e l’intensa valenza conferita all’aspetto sanzionatorio ( già comunque presente anche nel fine di ristoro della condanna per danno) trovano solidi punti di ancoraggio nel requisito di grave colpevolezza che deve rivestire il comportamento da ritenersi condannabile e l’utilizzo – peculiare alla responsabilità amministrativa – del potere riduttivo;

la presenza poi una parte pubblica che ha funzioni sia inquirente prima che requirente po, comportano una, seppur parziale tipizzazione di poteri ed una, sempre parziale procedimentalizzazione del suo operare.

Per il resto, sempre, comunque dovendosi tener conto delle peculiarità dell’istituto proprio di questo Giudice, il legislatore, alla luce della veste patrimoniale che assume, pur nella sua complessa articolazione ( si veda, ad esempio il tema della tutela degli interessi diffusi) la sottostante situazione giuridica da tutelare ha indicato come sussidiario ( art. 26 del RD n. 1038 del 1936) il regime processualcivilistico. Ed a questo sono estranee le problematiche difensive in narrativa evidenziate; fondamentale resta il canone guida per il quale la valutazione in termini di censura o meno dell’operato del pubblico dipendente sia svolto con le garanzie del contraddittorio, in condizioni di parità fra le parti, teso ad appurare la verità con argomentazioni e procedimenti di conoscenza logici e coerenti. In tale scenario ben può avere cittadinanza, nel processo di responsabilità, il principio dell’atipicità delle prove, la possibilità di un contraddittorio a carattere differito, la rilevanza probatoria del documento.

Quest’ultimo va inteso come supporto materiale atto a riprodurre dichiarazioni di giudizio, di volontà, di scienza, porendo riferirirsi a vicende proprie od altrui, della cui conoscenza si dà testimonianza.

La prova documentale viene acquisita al fascicolo processuale e appartiene al materiale cognitivo cui attinge il giudice nella sua valutazione; e ciò che deve assumere coerenza e logicità è il complesso dell’impianto motivazionale dallo stesso definito, così come costruito secondo plurime fonti di conoscenza e convincimento.

Per tornare al documento, quando questo provenga dal procedimento penale è incontestabile che possa essere assunto a elemento di valutazione.

Alla luce di quanto finora detto, il quadro istruttorio si presenta assai articolato consentendo di giungere a delle convinte conclusioni, anche se non tali da portare il giudizio ad un completo esito.

Va subito posto nel debito rilievo – traendone anche le conseguenze dovute " ex lege" – che il G ha subito, per i fatti circa i quali è giudizio, una condanna confermata in appello ed in Cassazione, per cui la stessa ha acquisito la forza di giudicato. Viene infatti in rilievo la portata dispositiva dell’art. 651 del c.p.p.; ai sensi del predetto articolo. la sentenza penale dibattimentale di condanna e' vincolante nel giudizio civile o amministrativo di danno quanto alla sussistenza del fatto nella sua dimensione fenomenica, all'affermazione che l'imputato lo ha commesso e alla sua illiceita' penale; spetta quindi all’autonomia valutativa del giudice della responsabilità amministrativa, valutare la coincidenza fra i fatti accertati nel giudizio penale e quelli per i quali il medesimo è stato chiamato a pronunciarsi, dovendosi quindi accertare che sussista e che vi sia un nesso tra l’ipotizzato danno erariale ed i fatti accertati nel giudizio penale; e, pertanto, se esista, come e' avvenuto nel caso di specie, un nesso causale tra l’evento criminoso accertato in sede penale e l'evento danno (Corte Conti sez. riun., 17 novembre 1993, n. 920/A) Inoltre, seppur l'efficacia vincolante del giudicato penale di condanna deve limitarsi all'accertamento dei fatti che hanno formato oggetto di quel giudizio resta preclusa al giudice contabile ogni statuizione che venga a collidere con i presupposti, le risultanze e le affermazioni conclusionali del procedimento penale (Corte Conti sez. I, 20 marzo 1992, n. 68). Alla stregua di tali considerazioni, va aggiunto che non solo si deve tener conto di quanto accertato con forza di giudicato, ma, con riferimento ad altri soggetti coinvolti nella medesima vicenda, non è possibile assumere decisioni che si pongano in posizione contraddittoria con le statuizioni coperte dal giudicato stesso.

Risulta incontestabile, allora, non solo per il convincimento di questo collegio, ma per volontà del legislatore, che il convenuto G ha commesso i fatti sui quali si basa anche la pretesa del requirente nella presente controversia e li ha posti in essere con dolo. Ma i tratti della vicenda in capo a questi acclarata impediscono valutazioni di implicita negazione degli stessi nei convincimenti relativi agli altri convenuti: di fatto, poi, la vicenda coparta da giudicato si pone in relazione di assoluta coerenza e conferma con quanto emerso nel procedimento penale svoltosi nei confronti della B e del Di Salvo, il quale ha visto una condanna degli stessi fornendo, peraltro, a questo Giudice una copiosa e significativa mole di atti che permettono di costruire, in questa sede, un compiuto impianto probatorio. Valido conforto alle conclusioni di questo Giudicante è costituito poi dalle motivazioni del Giudice penale. Unica carenza conoscitiva riguarda la posizione del C che, benché menzionato più volte negli atti penali ai quali fin qui si è fatto riferimento, non è stato parte negli stessi, onde il suo comportamento non è stato posto sotto esame in maniera compiuta né, peraltro, la Procura amministrativo-contabile, pur formulando l’atto di citazione in maniera compiuta nei suoi requisiti di petitum e di causa pretendi – per cui non è da parlarsi di nullità dell’atto di citazione – ha colmato questa carenza, per cui è inficiata l’allegazione probatoria riferibile al convenuto in questione. D’altro canto non può non rilevarsi che lo stesso deve essere sottoposto a giudizio penale e le ombre di colpevolezza che su di lui gravano quali indizi desumibili dai sopra richiamati procedimenti penali conclusisi, in parte o "in toto", rendono ineludibile , ai fini di concreta giustizia, l’attendere anche gli esiti istruttori e le determinazioni di quest’ultimo giudice chiamato a valutare e a pronunciarsi – per quanto attiene il comportamento di un soggetto – sui fatti cui oggi è giudizio: E se, traendo le conclusioni che riceveranno chiarimenti dalle motivazioni dappresso svolte, sono da ritenersi colpevoli degli addebiti nei loro confronti mossi il G, la B ed il D S, l’incertezza che connota la posizione del C rende di conseguenza indefiniti anche i termini nei quali i convenuti dianzi citati sono chiamati rispondere del danno concretamente arrecato: non vi è dubbio, però, che il loro comportamento colpevole ha arrecato una grave lesione al credito ed al prestigio della pubblica amministrazione, danno i cui contorni e modalità perpetrative sono oramai ben chiari. Dal censurabile scenario, di cui fra poco si darà conto, si concretizza una lesione al pubblico bene ed interesse definito come "immagine", che altro non è che una derivazione del capitale bene collettivo legato alla prescrizione costituzionale del buon andamento e dell’inmparzialità della PA, di cui all'art. 97 della Costituzione. Per l'esposta fonte di perdita per le pubbliche casse fonte di danno va quindi accolta l’istanza della Procura, seguendo oramai univoco orientamento della Corte di Cassazione e della Corte dei conti; questa Sezione ha ripreso ed approfondito, con copiosità di decisioni, che qui si richiamano ( si vedano, ex multis 1151\01 r, 1152\01\r), la tematica della figura in questione, ribadendone la natura patrimoniale e ed il suo intento di tutela di principi vitali ( la configurazione riecheggia, nel suo intento di salvaguardia, e con le differenze di un istituto pubblicistico, la categorizzazione del danno "esistenziale" della responsabilità civile) quali quelli menzionati del buon andamento e dell’imparzialità dell’azione amministrativa.

Tanto premesso, la ricostruzione del quadro delle responsabilità da ascrivere ai convenuti deve partire da quanto affermato dal G.

Questi ( int. davanti al G.I.P. del 30.5.1992), ha ammesso di aver provveduto a fornire alla B fatture false per far lievitare i costi dei corsi di formazione da esporre nei rendiconti " E’ effettivamente vero che ho fornito la fatture contraffatte nell’intestazione alla dott.ssa B affinché fungessero da pezze giustificative per ottenere finanziamenti alla B". Ancora: "…..il discorso con la B iniziò prima della presentazione dei rendiconti 88…………..la B mi chiamò e mi disse che bisognava rappresentare dei costi in modo da raggiungere la cifra già esposta al preventivo; io proposi di far ricorso a fatture fittizie ……………….decisi dunque di confezionare le false fatture".

Circa la responsabilità del DeSalvo, il G ha dichiarato:

"Quanto a D S,che era il caposervizio, più volte mi aveva invitato a mandare avanti i rendiconti senza contestare alcunché. La stessa richiesta mi era stata fatta esplicitamente dall’assessore C"

Il convenuto ha altresì dato ragguagli circa la pervasiva ed illecita intromissione della B nell’attività dell’assessorato della formazione professionale, tanto che il suo operare veniva definito l’Ufficio esterno:

"Per quello che mi è stato riferito da un collega, alcuni operatori, per ottenere dei corsi di formazione, dovevano passare attraverso il cosiddetto ufficio esterno. Una volta mi sono recato presso la B" (int. del 14.99.1992 alla PG).

Importanti sono le affermazioni circa il frequente ricorso al subappalto che consentiva alla convenuta B di gestire e trarre tornaconto dai corsi che non sarebbe stata in grado di eseguire in prima persona consentendo, altresì, alle società private subappaltatarie, di lucrare la differenza fra coperture dei corsi fino all’80% degli stessi, come spettente agli enti con fine di lucro e copertura completa alla quale potevano aspirare solo gli enti senza detto scopo.

"La Festo e la Digital hanno cominciato a lavorare nel campo della formazione professionale in modo consistente con la B: Il trucco consisteva nel far passare i corsi privati, e quindi con un finanziamento dell’80 per cento, come pubblici, ottenendo il 100% del finanziamento(Int 22 settembre 1992)"

Circa gli artifizi della B, e gli artifici relativi alla simulazione delle capacità operative degli enti e delle organizzazioni a lei riferibili:

"La sede sociale della società Pragma si trova nell’abitazione della B, e la medesima società non ha strutture proprie né dipendenti" . Sempre il G (int del 30.5.92 e 14.9.92), ha affermato che le fatture di Pragma, così come quelle emesse in priuma persona dalla stessa B e quelle inesistenti predipsote da lui stesso, servivano giustificare nel rendiconto storni da altre voci di spesa verso la voce b) relativa alle collaborazioni professionali per docenti esterni.

Peraltro, giova qui richiamare, la stessa B ha ammesso di aver emesso fatture Pragma per operazioni parzialmente inesistenti.

G ha ammesso di aver fornito a B le fatture di SIPI, Punto Sistemi SECO e DMA, ideologicamente e materialmente false, poiché lo stesso G aveva provveduto a realizzarle, fotocopiando su dei fogli bianchi l'intestazione o il logo di tali società estratto da biglietti da visita (G int. 30/5/92)

La natura fittizia delle fatture emesse dalle citate società, nella struttura accusatoria, è confermata dagli organi di polizia giudiziaria delegata per le indagini, come confermano i controlli incrociati sulle società in questione, nonché dall'escussione dei responsabili delle stesse ove è emerso che le aziende in oggetto non avevano mai avuto alcun contatto con ANAPIA, mentre ricordavano di aver avuto rapporti con G. Le fatture risulterebbero essere state confezionate mediante la fotocopia del logo delle società in oggetto e l'apposizione di una numerazione inventata. Le fatture false realizzate da G ammontavano a più di 600 milioni: va altresì detto che presso l'abitazione dello stesso sono stati sequestrati biglietti da visita delle società il cui logo figurava sulle false fatture.

Le risultanze processauali hanno inoltre posto in evidenza la posizione della B e degli enti alla stessa riferibili nell’ambito del settore della formazione professionale.

La B, infatti, oltre ad essere Presidente del comitato regionale di Anapia,e centro operativo dirtuttto l’ente, risultava anche essere socio di maggioranza e amministratore unico di Pragma. La società non è munita di particolari attrezzature avendo sede presso l’abitazione della B e presso il commercialista ove sono depositate le scritture contabili. Nei prospetti contabili della società rilevano in particolarer modo, quali costi, spese voluttuarie come viaggi e regalie.

Malgrado che nelle convenzioni venisse espressamente precisato che i corsi dovevano essere svolti in sede, Anapia non era assolutamente in grado, quanto ad attrezzature, di far fronte agli impegni,cosicché le lezioni si svolgevano in altri luoghi: infatti, dalle ammissioni di convenuti e dalle deposizioni di terzi, sia afferenti la gestione complessiva dei corsi di formazione, da parte di ANAPIA e della B, sia relative al concreto ed effettivo svolgimento dei singoli corsi stessi, risulta in maniera chiara che le strutture dirette dalla convenuta in menzione erano totalmente inadeguate a fornire le prestazioni professionali per le quali aveva ricevuto o doveva ricevere, a consuntivo, i fondi erogati dal FSE e dal fondo di rotazione istituito presso il Ministero del lavoro .

I rendiconti, poi, esponevano voci o sovrastimate o inesistenti: la B ha ammesso ( int. 15.10 1992) di ever emesso fatture a nome della società Pragma per prestazioni parzialmente inesistenti: le stesse, unitamente a quelle fornite dal G, come la sentenza penale nei confrontiu dello stesso ha appurato, e come da questi dichiarato, ( si richiamano ancora gli interrogatori del 30 maggio 1992 e del 14 settembre dello stesso anno), avevano come fine un utilizzo esuberante del costo relativo alla voce professionale " docenti esterni" che, in quanto non soggetta, per sua natura, ad un sindacato rigoroso, consentiva la predisposizione di rendiconti eccesso rispetto ai reali costi dei corsi. Plurime deposizioni, rese in udienza – i testimoni Giacalone e Salato nell’udienza penale del 29 aprile 1997, il teste Moltifiori in data 29 aprile 1997 – hanno dato conto dell’artificio per il quale la B esponeva costi relativi a compensi per progettazioni utilizzando, in realtà con la sola novità dell’apposizione del marchio "Pragma " ( la società della B ), lavori da altri compiuti e relativi ad altre richieste di finanziamento.

B ha dichiarato di essersi rivolta a G F su indicazione di Porati, responsabile del Servizio G.A.V. dell'Assessorato, a seguito del taglio di £. 120.000.000 al finanziamento per il corso per elicotteristi del 1986, effettuato da parte del dr. Sartori, dirigente dell'Ufficio Rendicontazione (B interrogatorio 9.7.92), e di aver fatto uso delle false fatture che lo stesso G si era offerto di procurarle, al fine di recuperare i fondi tagliati (B int. 29.5.92 e 26.9.92). La B avrebbe ammesso, inoltre, di avere nella quasi globalità dei progetti presentati da ANAPIA e Consorzio Europa operato delle ipervalutazioni dell'attività prestata, che poteva essere considerata come costo parzialmente inesistente, ed ha precisato che ciò avveniva generalmente con riguardo alle voci "direzione" e "progettazione" dei corsi (interrogatorio 29.9.92).

Per quanto riguarda il D S, gli atti fascicolati rilevano un suo atteggiamento di copertura sistematica sull’operato della B ed una gestione del proprio ufficio volta a ostacolare ogni comportamento di diligente vigilanza che potesse essere posto in essere dai propri funzionari. In particolare, va fatto riferimento alla deposizione della dipendente regionale Azzetti nelle udienze del 13.12.1994 e 18.12.1997, sempre degli impiegati della regione Lombardia Poidomani ( ud 30.1.1995, 17.12.1997) Locati (ud.19.12.1994,17.12.1997) alla ricostruzione del G del suo rapporto professionale con il D S, tanto che il Giudice penale ha definito il primo "longa manus" del secondo, alla, infine, posizione patrimoniale dello stesso, ambigua sia per l'esorbitanza dell'ammontare rispetto ai proventi da lavoro ( il D S si è giustificato affermando di essere amministratore di case di cura), sia per le fittizie intestazioni ( quest'ultimo particolare non è da ritenersi piena fonte di prova come peraltro è orientamento assunto anche in sede penale, ma vale qui darne conto di ogni elemento che tratteggi la vicenda).

Mette conto riferire ancora, in questa sede, che il D S è stato condannato in sede penale, seppur con sentenza non passata in giudicato, per reato di truffa, in virtù della condotta agevolatrice prestata della corsia preferenziale assicurata ai corsi presentati dalla B, dell'intenzionale omesso controllo delle procedure corsuali e della partecipazione cosciente e volontaria alle operazioni truffaldine che vedevano quale principale attore il G operante con il D S stesso, suo superiore.

Passando alle prove che hanno specifica attinenza con i corsi svolti, e che attestano un irregolare svolgimento degli stessi ed un’alterazione dei costi, va richiamato in merito al corso ANAPIA in collaborazione con MANNESMAN DEMAG, la deposizione di Pessina Pietrino, dipendente dell'ultima azienda, il quale ha dichiarato di non ricordare alcun corso di formazione lavoro per "montatore elettrico ed elettronico", di non aver mai saputo che per tale corso fossero stati pagati dei soldi dalla Regione, nè di aver mai sentito nominare ANAPIA; inoltre ha affermato di non aver mai visto o conosciuto B A.

Invece attendibile deposizione dà conto del fatto che, nei confronti di tutti i neo assunti, l'azienda aveva previsto un corso interno tenuto dallo stesso Pessina e dal Capo servizio Barisco, corso che veniva ripetuto da anni nei confronti dei nuovi operai (Pessina interr. 4.3.97).

Medesima dinamica illecita va registrata con riferimento al corso ANAPIA in collaborazione con RANK XEROX. In questo caso Lucitelli Antonio, dipendente dell'azienda, ha ricordato che nel 1987, si teneva un corso di formazione che si svolgeva, per la parte teorica-pratica in Salsomaggiore, e, per la parte pratica a Milano, presso alcuni clienti della società. Lo stesso ha affermato di aver curato la progettazione, unitamente ai suoi collaboratori e ad un Dirigente della Direzione del Personale, ed il coordinamento amministrativo era stato eseguito in parte, dallo stesso Lucitelli ed in parte da altra persona che risiedeva a Salsomaggiore. L'incarico di redigere il progetto del Corso gli era stato dato dal Dirigente della Formazione Professionale. Solo al momento degli esami finali, la B, si era presentata; il Lucitelli ha affermato di non averla mai vista prima e che sicuramente, , non aveva partecipato nè alla progettazione, nè al coordinamento del corso. (Lucitelli interr. 4.3.97)

Ancora, si allegano a supporto probatorio le deposizioni dei testi Mantovani, Fede e Vallone che hanno dichiarato di aver svolto, subito dopo essere stati assunti dalla RANK XEROX, un corso di formazione prima a Salsomaggiore e, poi, a Milano confermandone così il materiale svolgimento, ma di non aver tuttavia mai visto, nè sentito parlare di B A o di ANAPIA.

Appare provato il comportamento illecito dei convenuti anche il relazione ai corsi tenuti in collaborazione con la società Jackson, con predisposizione fittizia di fatture è provata anche a seguito di testimonianza di Gallesi Claudio, istruttore del corso in contestazione, il quale ha riferito di essersi personalmente occupato di redigere il programma del corso, sotto il profilo dei contenuti tecnici, sulla base di una preesistente traccia di progetto dell'azienda; di avere personalmente compiuto la selezione dei partecipanti presso la sede di ANAPIA, dove la B "andava e veniva" dal suo ufficio.

Si deve dar conto anche della testimonianza di Carubia Giovanni, Product-Manager dei corsi di formazione professionale della Jackson, il quale ha riferito di aver personalmente organizzato i corsi di formazione stabilendone i contenuti, le attività didattiche e di aver avuto a che fare con la B solo per profili di carattere generale, escludendo che quest'ultima intervenisse nella progettazione dei corsi.

La polizia giudiziaria ha riferito di aver svolto dei controlli sui corsi fatti presso Zucchi, Philips, Bassetti e Jackson, dopo aver analizzato tutta la documentazione sequestrata presso ANAPIA.

Sulla base delle sommarie informazioni assunte nei confronti di persone responsabili dell'assessorato e di vari parecipanti ai corsi, nonchè su riscontri documentali e sistematici, veniva accertato che i corsi di formazione lavoro di Bassetti, Zucchi, Jackson e Philips erano confluiti in un unico progetto riguardante la formazione professionale di giovani disoccupati di età compresa tra i 18 e 25 anni con diploma di istituto Professionale, scuola media superiore, laurea che necessita di ulteriore formazione e qualificazione per accedere a professioni che figurano l'impiego di nuove tecnologie.

Le indagini svolte dalla Polizia giudiziaria, mediante assunzione di sommarie informazioni testimoniali dai corsisti, hanno permesso di accertare che i partecipanti ai corsi tenuti da Bassetti, Zucchi e Jackson erano, in realtà, degli operai assunti con la qualifica più bassa, inseriti a pieno nel processo produttivo, che partecipavano a poche ore di lezione: i corsi non presentavano alcuna innovazione tecnologica e gli allievi non avevano nè diploma nè laurea. La mancanza dei presupposti richiesti dalla legge è stata riscontrata anche in sede penale.

Quanto al corso presso la Pirelli, la natura fittizia delle fatture emesse dalle citate società è stata confermata dagli organi di polizia giudiziaria delegata per le indagini, come confermano i controlli incrociati sulle società in questione, nonché dall'escussione dei responsabili delle stesse ove è emerso che le aziende in oggetto non avevano mai avuto alcun contatto con ANAPIA, mentre ricordavano di aver avuto rapporti con G. Le fatture risultavano essere state confezionate mediante la fotocopia del logo delle società in oggetto e l'apposizione di una numerazione inventata.

Significativo a tal proposito è il sequestro effettuato nei confronti della B di cartelle contenenti la progettazione fatta dall'Istituto Pirelli e di cartelle contenenti la stessa identica progettazione con stampigliato il logo di PRAGMA.

Parimementi significative in tal senso, sono le numerose testimonianze degli allievi dei corsi i quali hanno escluso che la B abbia svolto l'attività di coordinamento e direzione dei corsi di cui si occupavano altri soggetti dell'istituto Pirelli.

Vale ancora riportare, a conferma della ricopostruzione probatoria che sii va delineando, in generale e nella fattispecie, che Gallesi Claudio, che ha svolto la funzione di istruttore nei corsi in questione, ha affermato di essersi personalmente occupato degli aspetti programmatori, contenutistici e tecnici dei corsi, avendo poi provveduto in persona alla selezione dei partecipanti; tal ing. Pivi era il direttore sotto il profilo tecnico,mentre la B, "aveva effettuato alcuni sopralluoghi nella sede di S Calende, e si era occupata del problema delle mense", rivestiva l’incarico di direttore organizzativo ( Gallesi udienza del 4.3.1997); ne discende che la B non ha mai prestato opera nel selezionare i partecipanti ai corsi, né nel programmare e redigere i contenuti degli stessi, di talchè, un siffatto oggetto contrattuale così come esposto in fatture allegati ai rendiconti, rendono le stesse false.

Alla luce di quanto detto allora, in sintesi e riprendendo quanto sopra detto, la B il G e il D S vanno condannati per il discredito che il loro operato ha arrecato al prestigio ed al credito della Amministrazione. Ogni soggetto risponde del proprio illecito e del proprio danno, poiché la lesione all’immagine va considerata come partitamene riferibile all’operato di ciascun convenuto. Benché la vicenda fattuale ponga in evidenza atti e comportamenti collegati da nesso di concausalità con l’intera irregolare gestione dei corsi professionali, la lesione all’immagine configura specifici e personali rapporti sanzionatori-risarcitori.

Di conseguenza ritiene la Sezione, con valutazione equitativa, ritenendo equa la richiesta della Procura, che i tre convenuti in menzione devono essere condannati al pagamento di £. 265.000.000 ciascuno.

 

 

PQM

La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia parzialmente decidendo

Condanna B A, G F, D S M al pagamento di £ 265.000.000 (Euro ) ciascuno, secondo il titolo specificato in parte motiva

Cosi' deciso in Milano nella Camera di consiglio dei giorno 17.1. 2002.

 

IL PRESIDENTE

L’ESTENSORE ( Dott. Luigi Giampaolino)

( dott. Leonardo Venturini)

 

Depositato in segreteria il

 

IL Dirigente