SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL PIEMONTE
Sentenza n. 358/R/99 - Pres. ff. Reppucci, Est. Orefice - R.P. ed E.R. (avv. Braggion)
contro Procura regionale - P.M. (Pastorino Olmi).
Il responsabile amministrativo di un presidio sanitario, con compiti di
referente dell'Ufficio ticket risponde, a titolo di colpa grave, per le disfunzioni
organizzative del servizio di riscossione, delle carenze nel controllo sul personale a
ciò preposto e dell'omissione delle opportune verifiche contabili sulla gestione.
Nell'ipotesi in cui si verifichino danni conseguenti a un'illecita
appropriazione di somme di denaro appartenente alla p.a., vi è una responsabilità
primaria che fa capo al peculatore e una responsabilità di carattere secondario o
sussidiaria che fa capo ai quei soggetti che, pur non avendo agito con dolo, hanno
mantenuto una condotta connotata da grave negligenza che ha contribuito in qualche modo
alla realizzazione dell'evento dannoso.
La legge n. 639 del 1996 ha fatto venire meno la solidarietà passiva
nei confronti del compartecipe colposo alle attività dannose per la p. a. realizzate da
altri soggetti con dolo.
Il peculatore deve essere condannato al risarcimento dell'intero danno,
mentre, il responsabile dell'omessa vigilanza deve essere condannato, in via sussidiaria e
solo nel caso di incapienza del patrimonio del responsabile principale, al pagamento di
quella quota di danno che può essergli addebitata per suoi comportamenti omissivi.
La sentenza che segue si colloca sulla linea aperta dalle SS.RR. (sent.
del 19.1.1999, n. 4/99/QM) in materia di concorso di responsabilità
amministrative tra chi ha agito con dolo e, di conseguenza, ha conseguito un illecito
arricchimento, (responsabilità principale), e coloro che hanno agito, invece, con colpa
grave omettendo le necessarie attività di vigilanza e controllo. Con tale pronuncia si
conferma, dunque, l'orientamento del giudice contabile che, esclude la ripartizione
dell'addebito, in ragione del fatto che essa realizzerebbe una riduzione del danno a
favore del responsabile a titolo di dolo, cioè a vantaggio di colui che, nel pieno
dispregio delle funzioni amministrative di competenza, ricerca una propria utilità a
danno della p.a.. Quando, come nel caso in discorso, vi è una responsabilità
amministrativa a seguito dell'omissione delle necessarie attività di controllo e
vigilanza, si risponde solo in via sussidiaria e la giurisprudenza ricorre a formule del
tipo "sino alla concorrenza di
" (cfr. C.d.C., II sez. centrale, n.
83 del 13.6.1997) o, come nella sentenza in rassegna, con al formula "in via
sussidiaria e solo in caso di incapienza del patrimonio" del responsabile a
titolo di dolo.
FATTO
Da un riscontro contabile effettuato nel maggio 1995 dal Servizio
Economico Finanziario dell'Ordine Mauriziano di Torino è emerso che,
L'ammanco veniva ripianato
in data 26 giugno dallo stesso R., il quale, con lettera pari data, motivava
il versamento imputandolo alla ipotizzabile
responsabilità di cassa attribuibile a se
stesso in relazione a una omessa vigilanza nei confronti del R., e contestualmente
chiedeva la revoca del provvedimento di sospensione cautelare, richiesta che non veniva
accolta.
Successivamente, sottoposte a verifica anche le gestioni del servizio
riscossione ticket afferenti a periodi precedenti al 1995,
emergevano ulteriori ammanchi nelle stesso presidio ospedaliero pari a £.75.256.400,
relativamente all'anno
1994.
Con sentenza n.5226/96 dei
21 novembre 1996 del G.I.P. del Tribunale di Torino, il sig. R., che aveva ammesso di essersi
appropriato della somma di £. 168.835.900,
veniva condannato alla pena patteggiata ai sensi dell'art.444
del c.p.p. di anni uno e mesi cinque di
reclusione con il beneficio della sospensione condizionale, mentre il sig. R. veniva prosciolto.
In data 31 marzo 1998, il Sostituto Procuratore Generale ha emesso
l'atto di citazione in giudizio dei sigg.ri
R. P. e R.
E. per la condanna al pagamento a favore dell'Ordine Mauriziano della somma di £.75.256.400 ed il R. della somma di £. 37.628.200 in via sussidiaria e solo nel, caso di incapienza del
patrimonio del R., concernendo 1'oggetto della domanda risarcitoria, la sola quota di ammanco non
ancora ripianata, mancando
l'interesse ad agire relativamente alle restituzioni già effettuate.
Ciò in quanto, se nessuna incertezza sussiste, secondo l'accusa, in
ordine alla responsabilità diretta e di natura dolosa ascrivibile al R.,
emergono, sempre secondo l'accusa, addebiti di colpa grave anche nei confronti del sig. R. il quale, in qualità di responsabile
amministrativo dei presidio ospedaliero
di Lanzo, deve
rispondere delle disfunzioni organizzative del servizio di riscossione, delle carenze nella vigilanza
sul personale a ciò preposto e dell'omissione
di controllo contabile, non essendo risultate sufficienti a superare tali addebiti le
giustificazioni addotte nelle deduzioni scritte e nel verbale di audizione personale
inerenti l'inesistenza di delibere di attribuzione al convenuto di
specifiche responsabilità: in materia di riscossione e versamento dei ticket, l'attribuzione agli impiegati ed ai
funzionari del servizio del compito di verificare la corrispondenza degli importi versati
con le ricevute rilasciate dalla banca, l'esistenza di controlli strutturati
gerarchicamente a garanzia dei corretto esercizio delle funzioni.
In data 9 settembre 1998, il sig.
R. ha depositato presso la segreteria di questa Sezione memoria di costituzione in cui
ribadisce e sottolinea quanto già evidenziato
nelle suddette deduzioni, insistendo nel sostenere la mancanza della colpa grave nel non
aver regolamentato la procedura. di
riscossione dei ticket e
non aver istituito, controlli interni per la verifica della corrispondenza tra le
riscossioni ed i versamenti presso la banca, ritenendo sufficiente, a tal fine, aver riscontrato l'idoneità della procedura e dei controlli previgenti
ad evitare danni subordine,
qualora non ritenuta operabile la
compensazione, che sia comunque ridotto il danno addebitabile
in via sussidiaria.
Diritto
Dall'esame prima facie della fattispecie nessuna incertezza sussiste in
ordine alla qualificazione dannosa della perdita patrimoniale
in argomento, determinata in £ 75.256.400,
essendo essa derivata da illecita, appropriazione
per fini personali.
Per altrettanto, in ordine alle responsabilità relative, nessun dubbio
emerge per quanto concerne quella diretta e di natura dolosa ascrivibile al sig. R. il quale ha
ammesso, nel corso dell'inchiesta penale, di
essersi appropriato della complessiva somma di £
168.835.900, con conseguente condanna, ai sensi dell'art.444
c.p.p., alla pena di
anni uno e mesi cinque di reclusione.
Per ciò che concerne, invece, la posizione del sig. R., prosciolto in sede penale, lAmministrazione
del Mauriziano, ha attivato, nei suoi
confronti, un procedimento disciplinare e, ritenutolo responsabile di tolleranza di abusi
commessi dal personale dipendente, nonché di grave e colpevole negligenza nellespletamento
dei controlli di sua diretta competenza, gli ha inflitto la sanzione disciplinare della
sospensione dalla qualifica per mesi due.
Secondo la tesi della Procura regionale emergerebbero addebiti di colpa
grave nei confronti del sig. R.
il quale, nella sua qualità di responsabile amministrativo del Presidio di Lanzo e di referente dell'Ufficio ticket, dovrebbe rispondere delle
disfunzioni organizzative
del servizio di riscossione, delle carenze nella vigilanza sul personale a ciò preposto e
dell'omissione di controllo
contabile sulla gestione.
Ciò che invero emerge dagli atti è che il R. non ha mai provveduto a regolamentare la
procedura di riscossione dei ticket né ad istituire alcun
meccanismo di controllo interno per vanificare la
corrispondenza tra le riscossioni ed i versamenti presso la banca, tollerando, al
contrario, la prassi in atto di non
effettuare neppure il confronto tra i
prospetti degli sportellisti sui quali
venivano annotate le riscossioni e le quietanze che la banca rilasciava ai commessi (nella
specie il R.)
che materialmente eseguivano i versamenti.
Dichiara infatti a verbale il R.
nel corso della fase di trattazione orale nell'ambito
del procedimento disciplinare (cfr. verbale del 7.11.1995):... era mia attribuzione
firmare mensilmente un foglio per la partita IVA...
la cifra che era riportata sul registro era quella che risultava dagli statini dello sportellista. Oggi posso ritenere che per qualche motivo alcuni passaggi
nella consegna siano saltati, ma all'epoca
non mi sono accorto di nulla perché vedevo solo il riepilogativo. Aggiungeva
ancora il R. a fronte della contestazione della
Commissione di disciplina in ordine alle sollecitazioni
formulate più volte dal Servizio Economico Finanziario: "non ho collegato certi
fatti per cui non ho agito tempestivamente... la procedura in alto era il frutto di una
prassi consolidata tra l'Ordine Mauriziano e la C. R. T. di Lanzo. Non avevo la possibilità di controllare il
bilancio ". Emerge da tali dichiarazioni invero una condotta perlomeno contraddittoria del sig. R., il quale
dichiara di avere seguito una prassi consolidata, disinteressandosi del tutto degli
effetti e delle ricadute della stessa, anche di fronte all'invito a consegnare gli statini formulatogli dallo stesso Servizio Economico Finanziario,
il quale, sempre secondo il R., costituiva la sola istanza atta ad
effettuare i riscontri delle cifre (cfr. sempre verbale del 7. 1995). Se quindi
l'unico Organo titolato ad effettuare
riscontri eccepisce perplessità
sulla procedura, ciò nonostante il funzionario responsabile ritiene di non dover assumere
iniziative consequenziali al riguardo.
Ma vi è di più. Il sig. R., il quale dichiara di sentirsi
assolutamente tranquillo in ordine al proprio comportamento perché nulla avrebbe potuto
fare di più di quello che ha realmente fatto "che nessuno mi aveva segnalato
problemi".. "agli addetti erano state impartite istruzioni". dai documenti non potevo rilevare gli ammanchi),
nell'immediatezza della scoperta dei fatti
si affretta, in maniera del tutto singolare, a versare, a favore dell'Ordine, la somma di 193.579.550 (esattamente corrispondente
alla somma risultata mancante per l'anno 1995 presso lOspedale di Lanzo), motivando tale gesto con l'esclusiva intenzione di provare la
propria assoluta buona fede ed eliminare subito ogni ombra al fine di poter tornare in
servizio dal quale era stato cautelativamente
sospeso.
Al di là della mera
considerazione che appare invero originale il tentativo di provare la
buona fede attraverso una dazione, peraltro non richiesta e non
indifferente, di denaro, quando si è anche dichiarato di poter dimostrare la propria
totale estraneità ai fatti,
colpisce anche la singolare contraddizione sulle motivazioni del gesto. Nel citato verbale
del 7.11.95, il R. dichiara, infatti, di
aver corrisposto la cifra in questione "anche come atto di
bontà nei confronti del sig. R. per alleggerire la
sua posizione", mentre, nella nota datata 3 maggio 1997 la difesa dello
stesso sig. R. si affretta a sottolineare che "il
versamento non fu affatto compiuto nell'interesse od in sostituzione del R., bensì, si ripete, come
prova concreta della buona volontà del dott. R. ".
In verità, quanto precede convince il Collegio circa lo stato di
particolare confusione organizzativa, del servizio cui il sig. R. era preposto. E ciò anche perché lo stesso non poteva non essere
al corrente di azioni che
coinvolgevano personale posto sotto la sua responsabilità, personale che, anche in tempi
precedenti a quelli in questione, aveva già manifestato per iscritto dubbi sulla
regolarità delle operazioni di versamento in banca delle somme incassate (v. relazione
del Gruppo ispettivo
in data 18 luglio 1995). Inoltre, dai
riscontri contabili periodici, effettuati dal Servizio Economico Finanziario, è emerso
che all'accertamento di somme registrate in
contabilità generale e fiscale a titolo di ticket dell'Ospedale di Lanzo nell'anno
1995, non corrispondeva la relativa riscossione. Il versamento veniva più volte
sollecitato non ottenendo che assicurazioni non rispettate da parte del sig. R., il quale non
ottemperava neppure all'ordine
scritto di far pervenire la situazione dei versamenti effettuati correlati dalle relative quietanze (v. telegramma del 23.6.1995). Tale
vicenda sfociava poi, come già evidenziato, nella irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dalla qualifica.
Inoltre, nessun rilievo è attribuibile
al fatto che non esistessero delibere
che affidavano al R. specifiche
responsabilità in materia di riscossione e versamento dei ticket, atteso che la responsabilità
consegue alla funzione rivestita che incontestabilmente era quella di responsabile amministrativo dei Presidi
di Lanzo e di referente dell'Ufficio ticket.
Tali elementi, invero, poca utilità portano alla pretesa
causa della buona fede sostenuta dal convenuto, è convincimento dei Collegio che il sig. R. debba invece rispondere, a titolo di colpa
grave, delle disfunzioni organizzative dei servizio di riscossione,
delle carenze nella vigilanza sul personale a ciò preposto e dell'omissione di controllo contabile sulla gestione.
Per quanto riguarda la quota di danno di cui ciascun convenuto deve
essere chiamato a rispondere, tenuto conto che il danno medesimo va quantificato nella differenza fra
il danno accertato (£. 168.835.900) e
quanto restituito dal sig. R.
(£ 93.579.550) e cioè nella complessiva
somma di £ 75.256.400, questo Collegio
ritiene che, nel caso di danni conseguenti allillecita appropriazione di somme di denaro, vi sia una
responsabilità di tipo primario che fa capo al peculatore
ed una responsabilità di carattere secondario che fa capo ai soggetti che, pur non avendo agito con dolo, hanno mantenuto
una condotta gravemente negligente contribuendo in qualche misura al verificarsi dell'evento dannoso.
In base a questo principio e tenuto conto che la legge n. 639 del 1996
ha fatto venire meno la solidarietà passiva nei confronti dei compartecipi colposo il peculatore deve essere condannato al risarcimento dell'intero danno, mentre al responsabile dell'omessa vigilanza deve essere accollata, in via sussidiaria e solo nel
caso di incapienza del patrimonio del
responsabile principale, la quota di danno ascrivibile
alla sua omissione.
Questo Collegio, quindi, ritiene che, pur tenendo conto di tutte le circostanze
contingenti che possono aver contribuito ad allentare la doverosa vigilanza, il danno addebitabile in via sussidiaria del R. debba essere
quantificato nella metà della cifra locupletata e
cioè in £. 31.628.200.