SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL PIEMONTE

 

Sentenza n. 358/R/99 - Pres. ff. Reppucci, Est. Orefice - R.P. ed E.R. (avv. Braggion) contro Procura regionale - P.M. (Pastorino Olmi).

 

Il responsabile amministrativo di un presidio sanitario, con compiti di referente dell'Ufficio ticket risponde, a titolo di colpa grave, per le disfunzioni organizzative del servizio di riscossione, delle carenze nel controllo sul personale a ciò preposto e dell'omissione delle opportune verifiche contabili sulla gestione.

Nell'ipotesi in cui si verifichino danni conseguenti a un'illecita appropriazione di somme di denaro appartenente alla p.a., vi è una responsabilità primaria che fa capo al peculatore e una responsabilità di carattere secondario o sussidiaria che fa capo ai quei soggetti che, pur non avendo agito con dolo, hanno mantenuto una condotta connotata da grave negligenza che ha contribuito in qualche modo alla realizzazione dell'evento dannoso.

La legge n. 639 del 1996 ha fatto venire meno la solidarietà passiva nei confronti del compartecipe colposo alle attività dannose per la p. a. realizzate da altri soggetti con dolo.

Il peculatore deve essere condannato al risarcimento dell'intero danno, mentre, il responsabile dell'omessa vigilanza deve essere condannato, in via sussidiaria e solo nel caso di incapienza del patrimonio del responsabile principale, al pagamento di quella quota di danno che può essergli addebitata per suoi comportamenti omissivi.

La sentenza che segue si colloca sulla linea aperta dalle SS.RR. (sent. del 19.1.1999, n. 4/99/QM) in materia di concorso di responsabilità amministrative tra chi ha agito con dolo e, di conseguenza, ha conseguito un illecito arricchimento, (responsabilità principale), e coloro che hanno agito, invece, con colpa grave omettendo le necessarie attività di vigilanza e controllo. Con tale pronuncia si conferma, dunque, l'orientamento del giudice contabile che, esclude la ripartizione dell'addebito, in ragione del fatto che essa realizzerebbe una riduzione del danno a favore del responsabile a titolo di dolo, cioè a vantaggio di colui che, nel pieno dispregio delle funzioni amministrative di competenza, ricerca una propria utilità a danno della p.a.. Quando, come nel caso in discorso, vi è una responsabilità amministrativa a seguito dell'omissione delle necessarie attività di controllo e vigilanza, si risponde solo in via sussidiaria e la giurisprudenza ricorre a formule del tipo "sino alla concorrenza di…" (cfr. C.d.C., II sez. centrale, n. 83 del 13.6.1997) o, come nella sentenza in rassegna, con al formula "in via sussidiaria e solo in caso di incapienza del patrimonio" del responsabile a titolo di dolo.

Massimo PERIN

 

FATTO

Da un riscontro contabile effettuato nel maggio 1995 dal Servizio Economico Finanziario dell'Ordine Mauriziano di Torino è emerso che,

L'ammanco veniva ripianato in data 26 giugno dallo stesso R., il quale, con lettera pari data, motivava il versamento imputandolo alla ipotizzabile responsabilità di cassa attribuibile a se stesso in relazione a una omessa vigilanza nei confronti del R., e contestualmente chiedeva la revoca del provvedimento di sospensione cautelare, richiesta che non veniva accolta.

Successivamente, sottoposte a verifica anche le gestioni del servizio riscossione ticket afferenti a periodi precedenti al 1995, emergevano ulteriori ammanchi nelle stesso presidio ospedaliero pari a £.75.256.400, relativamente all'anno 1994.

Con sentenza n.5226/96 dei 21 novembre 1996 del G.I.P. del Tribunale di Torino, il sig. R., che aveva ammesso di essersi appropriato della somma di £. 168.835.900, veniva condannato alla pena patteggiata ai sensi dell'art.444 del c.p.p. di anni uno e mesi cinque di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale, mentre il sig. R. veniva prosciolto.

In data 31 marzo 1998, il Sostituto Procuratore Generale ha emesso l'atto di citazione in giudizio dei sigg.ri R. P. e R. E. per la condanna al pagamento a favore dell'Ordine Mauriziano della somma di £.75.256.400 ed il R. della somma di £. 37.628.200 in via sussidiaria e solo nel, caso di incapienza del patrimonio del R., concernendo 1'oggetto della domanda risarcitoria, la sola quota di ammanco non ancora ripianata, mancando l'interesse ad agire relativamente alle restituzioni già effettuate.

Ciò in quanto, se nessuna incertezza sussiste, secondo l'accusa, in ordine alla responsabilità diretta e di natura dolosa ascrivibile al R., emergono, sempre secondo l'accusa, addebiti di colpa grave anche nei confronti del sig. R. il quale, in qualità di responsabile amministrativo dei presidio ospedaliero di Lanzo, deve rispondere delle disfunzioni organizzative del servizio di riscossione, delle carenze nella vigilanza sul personale a ciò preposto e dell'omissione di controllo contabile, non essendo risultate sufficienti a superare tali addebiti le giustificazioni addotte nelle deduzioni scritte e nel verbale di audizione personale inerenti l'inesistenza di delibere di attribuzione al convenuto di specifiche responsabilità: in materia di riscossione e versamento dei ticket, l'attribuzione agli impiegati ed ai funzionari del servizio del compito di verificare la corrispondenza degli importi versati con le ricevute rilasciate dalla banca, l'esistenza di controlli strutturati gerarchicamente a garanzia dei corretto esercizio delle funzioni.

In data 9 settembre 1998, il sig. R. ha depositato presso la segreteria di questa Sezione memoria di costituzione in cui ribadisce e sottolinea quanto già evidenziato nelle suddette deduzioni, insistendo nel sostenere la mancanza della colpa grave nel non aver regolamentato la procedura. di riscossione dei ticket e non aver istituito, controlli interni per la verifica della corrispondenza tra le riscossioni ed i versamenti presso la banca, ritenendo sufficiente, a tal fine, aver riscontrato l'idoneità della procedura e dei controlli previgenti ad evitare danni subordine, qualora non ritenuta operabile la compensazione, che sia comunque ridotto il danno addebitabile in via sussidiaria.

 

Diritto

Dall'esame prima facie della fattispecie nessuna incertezza sussiste in ordine alla qualificazione dannosa della perdita patrimoniale in argomento, determinata in £ 75.256.400, essendo essa derivata da illecita, appropriazione per fini personali.

Per altrettanto, in ordine alle responsabilità relative, nessun dubbio emerge per quanto concerne quella diretta e di natura dolosa ascrivibile al sig. R. il quale ha ammesso, nel corso dell'inchiesta penale, di essersi appropriato della complessiva somma di £ 168.835.900, con conseguente condanna, ai sensi dell'art.444 c.p.p., alla pena di anni uno e mesi cinque di reclusione.

Per ciò che concerne, invece, la posizione del sig. R., prosciolto in sede penale, l’Amministrazione del Mauriziano, ha attivato, nei suoi confronti, un procedimento disciplinare e, ritenutolo responsabile di tolleranza di abusi commessi dal personale dipendente, nonché di grave e colpevole negligenza nell’espletamento dei controlli di sua diretta competenza, gli ha inflitto la sanzione disciplinare della sospensione dalla qualifica per mesi due.

Secondo la tesi della Procura regionale emergerebbero addebiti di colpa grave nei confronti del sig. R. il quale, nella sua qualità di responsabile amministrativo del Presidio di Lanzo e di referente dell'Ufficio ticket, dovrebbe rispondere delle disfunzioni organizzative del servizio di riscossione, delle carenze nella vigilanza sul personale a ciò preposto e dell'omissione di controllo contabile sulla gestione.

Ciò che invero emerge dagli atti è che il R. non ha mai provveduto a regolamentare la procedura di riscossione dei ticket né ad istituire alcun meccanismo di controllo interno per vanificare la corrispondenza tra le riscossioni ed i versamenti presso la banca, tollerando, al contrario, la prassi in atto di non effettuare neppure il confronto tra i prospetti degli sportellisti sui quali venivano annotate le riscossioni e le quietanze che la banca rilasciava ai commessi (nella specie il R.) che materialmente eseguivano i versamenti.

Dichiara infatti a verbale il R. nel corso della fase di trattazione orale nell'ambito del procedimento disciplinare (cfr. verbale del 7.11.1995):... era mia attribuzione firmare mensilmente un foglio per la partita IVA... la cifra che era riportata sul registro era quella che risultava dagli statini dello sportellista. Oggi posso ritenere che per qualche motivo alcuni passaggi nella consegna siano saltati, ma all'epoca non mi sono accorto di nulla perché vedevo solo il riepilogativo. Aggiungeva ancora il R. a fronte della contestazione della Commissione di disciplina in ordine alle sollecitazioni formulate più volte dal Servizio Economico Finanziario: "non ho collegato certi fatti per cui non ho agito tempestivamente... la procedura in alto era il frutto di una prassi consolidata tra l'Ordine Mauriziano e la C. R. T. di Lanzo. Non avevo la possibilità di controllare il bilancio ". Emerge da tali dichiarazioni invero una condotta perlomeno contraddittoria del sig. R., il quale dichiara di avere seguito una prassi consolidata, disinteressandosi del tutto degli effetti e delle ricadute della stessa, anche di fronte all'invito a consegnare gli statini formulatogli dallo stesso Servizio Economico Finanziario, il quale, sempre secondo il R., costituiva la sola istanza atta ad effettuare i riscontri delle cifre (cfr. sempre verbale del 7. 1995). Se quindi l'unico Organo titolato ad effettuare riscontri eccepisce perplessità sulla procedura, ciò nonostante il funzionario responsabile ritiene di non dover assumere iniziative consequenziali al riguardo.

Ma vi è di più. Il sig. R., il quale dichiara di sentirsi assolutamente tranquillo in ordine al proprio comportamento perché nulla avrebbe potuto fare di più di quello che ha realmente fatto "che nessuno mi aveva segnalato problemi".. "agli addetti erano state impartite istruzioni". dai documenti non potevo rilevare gli ammanchi), nell'immediatezza della scoperta dei fatti si affretta, in maniera del tutto singolare, a versare, a favore dell'Ordine, la somma di 193.579.550 (esattamente corrispondente alla somma risultata mancante per l'anno 1995 presso l’Ospedale di Lanzo), motivando tale gesto con l'esclusiva intenzione di provare la propria assoluta buona fede ed eliminare subito ogni ombra al fine di poter tornare in servizio dal quale era stato cautelativamente sospeso.

Al di là della mera considerazione che appare invero originale il tentativo di provare la buona fede attraverso una dazione, peraltro non richiesta e non indifferente, di denaro, quando si è anche dichiarato di poter dimostrare la propria totale estraneità ai fatti, colpisce anche la singolare contraddizione sulle motivazioni del gesto. Nel citato verbale del 7.11.95, il R. dichiara, infatti, di aver corrisposto la cifra in questione "anche come atto di bontà nei confronti del sig. R. per alleggerire la sua posizione", mentre, nella nota datata 3 maggio 1997 la difesa dello stesso sig. R. si affretta a sottolineare che "il versamento non fu affatto compiuto nell'interesse od in sostituzione del R., bensì, si ripete, come prova concreta della buona volontà del dott. R. ".

In verità, quanto precede convince il Collegio circa lo stato di particolare confusione organizzativa, del servizio cui il sig. R. era preposto. E ciò anche perché lo stesso non poteva non essere al corrente di azioni che coinvolgevano personale posto sotto la sua responsabilità, personale che, anche in tempi precedenti a quelli in questione, aveva già manifestato per iscritto dubbi sulla regolarità delle operazioni di versamento in banca delle somme incassate (v. relazione del Gruppo ispettivo in data 18 luglio 1995). Inoltre, dai riscontri contabili periodici, effettuati dal Servizio Economico Finanziario, è emerso che all'accertamento di somme registrate in contabilità generale e fiscale a titolo di ticket dell'Ospedale di Lanzo nell'anno 1995, non corrispondeva la relativa riscossione. Il versamento veniva più volte sollecitato non ottenendo che assicurazioni non rispettate da parte del sig. R., il quale non ottemperava neppure all'ordine scritto di far pervenire la situazione dei versamenti effettuati correlati dalle relative quietanze (v. telegramma del 23.6.1995). Tale vicenda sfociava poi, come già evidenziato, nella irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dalla qualifica.

Inoltre, nessun rilievo è attribuibile al fatto che non esistessero delibere che affidavano al R. specifiche responsabilità in materia di riscossione e versamento dei ticket, atteso che la responsabilità consegue alla funzione rivestita che incontestabilmente era quella di responsabile amministrativo dei Presidi di Lanzo e di referente dell'Ufficio ticket.

Tali elementi, invero, poca utilità portano alla pretesa causa della buona fede sostenuta dal convenuto, è convincimento dei Collegio che il sig. R. debba invece rispondere, a titolo di colpa grave, delle disfunzioni organizzative dei servizio di riscossione, delle carenze nella vigilanza sul personale a ciò preposto e dell'omissione di controllo contabile sulla gestione.

Per quanto riguarda la quota di danno di cui ciascun convenuto deve essere chiamato a rispondere, tenuto conto che il danno medesimo va quantificato nella differenza fra il danno accertato (£. 168.835.900) e quanto restituito dal sig. R. (£ 93.579.550) e cioè nella complessiva somma di £ 75.256.400, questo Collegio ritiene che, nel caso di danni conseguenti all’illecita appropriazione di somme di denaro, vi sia una responsabilità di tipo primario che fa capo al peculatore ed una responsabilità di carattere secondario che fa capo ai soggetti che, pur non avendo agito con dolo, hanno mantenuto una condotta gravemente negligente contribuendo in qualche misura al verificarsi dell'evento dannoso.

In base a questo principio e tenuto conto che la legge n. 639 del 1996 ha fatto venire meno la solidarietà passiva nei confronti dei compartecipi colposo il peculatore deve essere condannato al risarcimento dell'intero danno, mentre al responsabile dell'omessa vigilanza deve essere accollata, in via sussidiaria e solo nel caso di incapienza del patrimonio del responsabile principale, la quota di danno ascrivibile alla sua omissione.

Questo Collegio, quindi, ritiene che, pur tenendo conto di tutte le circostanze contingenti che possono aver contribuito ad allentare la doverosa vigilanza, il danno addebitabile in via sussidiaria del R. debba essere quantificato nella metà della cifra locupletata e cioè in £. 31.628.200.

Le spese di giudizio segno la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dei conti Sezione giurisdizionale per il Piemonte, definitivamente pronunciando, condanna il sig. P. R. al pagamento in favore dell'Ordine Mauriziano della somma di £ 75.256.400 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali; ed il sig. E. R. della somma di £ 37.628.200, oltre interessi e rivalutazione, in via sussidiaria e solo in caso di incapienza del patrimonio del primo.

Le spese legali computate in £. 841.140 seguono la soccombenza.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Cosi deciso in Torino nella camera di consiglio del 17.11.1998.

Depositata in Segreteria il 2.3.1999

Omissis