REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione Giurisdizionale Regionale dell’Umbria

composta dai seguenti Magistrati :

Dott. Lodovico Principato Presidente f.f.

Dott. Fulvio Maria Longavita Consigliere rel.

Dott. Cesare Vetrella Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di responsabilità istituito dal Procuratore Regionale nei confronti di A. T..

Visto l’atto introduttivo della causa, iscritto al N°131/EL del registro di Segreteria, e gli altri atti e documenti tutti della causa.

Uditi, alla pubblica udienza del 20/10/1999, con l’assistenza del Segretario, Dr. Giuliano Cecconi: il relatore, nella persona del Cons. Fulvio Maria Longavita; il P.M., nella persona del Procuratore Regionale, dr. Antonio Giuseppone; gli Avv. Calzoni e Valorosi, per il T..

FATTO

Con atto di citazione del 15/5/1998, regolarmente notificato l’1/6/1998, il Procuratore Regionale ha convenuto in giudizio il Sig. T. A., quale ex sindaco del Comune di C., per ivi sentirlo condannare in tale sua qualità ed a favore del menzionato Comune alla somma di £ 104.238.431, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio, corrispondente al danno arrecato al Comune stesso per i maggior oneri sopportati per l’acquisizione di un’area, a seguito di occupazione d’urgenza dell’area stessa, protrattasi "sine titulo" per la mancata adozione del relativo decreto di espropriazione.

Dagli atti risulta che, con nota del Segretario Generale del Comune di C. N°8765 del 26/5/1994 (pervenuta alla Procura il successivo 27 maggio), sono stati cautelarmente trasmessi alla Procura Regionale vari atti e documenti in merito ad una vicenda espropriativa che aveva visto coinvolto un terreno di proprietà dei coniugi Alano.

Da tale documentazione, e da quella ulteriormente acquisita dalla Procura a seguito dell’istruttoria di competenza, è emerso che, con delibera N°79, del 27/3/1981, il Consiglio comunale aveva stabilito di procedere all’espropriazione di alcuni terreni, tra i quali quello dei sigg. Alano, per realizzare un secondo intervento nell’ambito del piano per l’edilizia economica e popolare.

Con delibera N°143 del 13/7/1981, poi, il Consiglio aveva deciso di procedere all’occupazione d’urgenza dei terreni e di "dare mandato al sindaco di emettere il decreto di occupazione, (nonché) di richiedere alla commissione provinciale la determinazione della indennità di occupazione e di compiere tutti gli atti necessari e conseguenti all’occupazione medesima"; con delibera N°144 di pari data, invece, aveva incaricato un professionista esterno "di predisporre gli atti tecnici necessari all’occupazione".

Conseguentemente, con ordinanza N°373 del 2/9/1981, il sindaco disponeva detta occupazione per "la durata di 5 anni dalla data di immissione in possesso", avvenuta il 2/10/1981.

Peraltro, cessato il T. dalla carica di Sindaco il 9/9/1986 il nuovo Sindaco, provvedeva alla richiesta del decreto espropriativo con istanza data 8/6/1987.

Con atto del 22/1/1988, però, i coniugi Alano citavano in giudizio il Comune e la coop. edilizia Polis, concessionaria dell’area occupata e costruttrice degli alloggi, per il risarcimento dei danni conseguenti all’irreversibile trasformazione del territorio, avvenuta con la realizzazione degli alloggi stessi.

Costituitosi con il patrocinio dell’avv. Cesare A. Maori (giusta delibera giuntale di conferimento del relativo incarico N°49, del 26/2/ 1988), il Comune veniva condannato in solido con la predetta cooperativa al pagamento dei menzionati danni, stabiliti nella somma di £ 96.000.0000 per la perdita del bene (giusta perizia del C.T.U.), £ 14. 000.000 per la rivalutazione della somma stessa dall’1/6/1988 (primo giorno del mese successivo alla ritenuta indebita trasformazione del terreno) e £ 55.000.000 per interessi, dovuti dal 2/10/1981 (data dell’occupazione), a ristoro del mancato godimento del bene, oltre a £ 6.000.000, per il pagamento delle spese di giudizio (cfr., in tal senso, atti di precetto dei Sigg. Alano nei confronti del Comune di C.).

Contro siffatta sentenza, la Giunta decideva di interporre appello, affidando il relativo incarico all’avv. Maori e provvedendo poi alla sostituzione dello stesso con l’avv. Alarico Mariani Marini, al quale conferiva anche gli ulteriori incarichi di curare l’opposizione al decreto ingiuntivo nel frattempo notificato dalla difesa dei coniugi Alano e di curare l’opposizione all’esecuzione forzata avviata con il pignoramento di alcuni beni comunali (cfr. deliberazioni giuntali N°530 del 7/ 11/1991, N° 56 del 14/1/1993 e N°254 del 20/3/1993).

Intervenuta la rinuncia a tale pignoramento (come da dichiarazione del 2/4/1993), la Corte d’appello di Perugia, con sentenza N°274 del 29/9/1994, confermava la decisione di I° grado e condannava il Comune e la Polis alla rifusione delle spese del giudizio di II° grado, per £ 10.600.00, pari ai ¾ di dette spese, compensate per la restante parte.

Successivamente i coniugi Alano, con nota assunta in protocollo al Comune il 28/2/1995, si dichiaravano disposti ad "accettare, a saldo stralcio e transazione delle somme liquidate dalle sentenze suddette, la somma di £ 120.000.000, omnicomprensiva di spese legali, interessi, rivalutazione monetaria e risarcimento del danno, a condizione che (fosse) rideterminata l’area occupata, in base alla scrittura privata intercorsa con la coop. Polis in data 11/4/1986", e che fosse "effettuato atto di ricognizione del terreno da cedere".

Con delibera N°276, del 13/3/1995, la Giunta aderiva a tale offerta, e stabiliva di recuperare "dalla Polis (la somma) di £ 115.842.780, (corrispondente) alla differenza tra quanto anticipato dalla medesima a titolo provvisorio (per la concessione dell’area) e quanto effettivamente pagato" dal Comune per l’immobile.

Erogata la concordata somma transattiva, alle date del 29/3/1995 (£ 100.000.000) e del 5/7/1995 (£ 20.000.000), il Comune addiveniva alla pattuita rideterminazione del terreno con atto notarile in data 4/ 7/1995, sottoscritto anche dai coniugi Alano e dal rappresentante della Polis, con ulteriore onore a carico del Comune stesso di £ 4.234. 800, oltre alle competenze notarili, per £ 7.608.000.

Sulla scorta di tali risultanze, individuate in £. 11.397.815 la spesa sostenuta dal Comune per la parcella dell’avv. Maori ed in £ 11.177 816 quella per la parcella dell’avv. Mariani Marini, il Procuratore Regionale, con atto del 20/2/1998, invitava il T. a fornire deduzioni, ai sensi dell’art. 5 della L. N°19/1994, ritenendolo responsabile dell’accertato danno, corrispondente:

a) a £ 69.820.000, come maggior prezzo pagato per l’espropriazione, di cui : a1) £ 45.820.000, pari al saldo differenziale tra il valore venale del bene alla data (1988) dell’acquisizione dell’area (£ 96.000. 000) e il medesimo valore alla data (1981) della occupazione (£ 50. 180.000), nonché a2) £ 24.000.000, pari all’ulteriore saldo differenziale tra quanto pagato dal Comune a titolo transattivo (£ 120.000. 000) ed il valore venale del bene al 1988 (£ 96. 000.000) ;

b) a £ 34.108.431, per le spese legali sostenute dal Comune nei due gradi di giudizio (£ 22.575.631), le spese per l’atto notarile di ricognizione e rideterminazione del terreno (£ 4.234.800) e le spese notarili (£ 7.608.000), quest’ultime allora ancora "in corso di quantificazione".

Ciò perché il predetto, pur "avendone l’obbligo per ragioni d’ufficio e per espresso incarico in base alla delibera (consiliare) N°143/1981, (aveva) omesso di compiere tutti gli atti necessari e conseguenti alla occupazione d’urgenza, permettendo così il verificarsi della accessione invertita ed il conseguente maggior esborso per il Comune, in seguito alla reazione giurisdizionale degli ex proprietari dei terreni occupati".

Con nota controdeduttiva del 30/3/1998, il T. declinava ogni addebito, contestando sia l’esistenza del danno che della responsabilità.

Sotto il primo profilo, osservava che "la comparazione tra il prezzo pagato a titolo di risarcimento a seguito di transazione ed il valore di mercato del bene, non (poteva) essere fatta in base al principio nominalistico", che porterebbe "a comparare termini non omogenei", dovendo invece entrare in comparazione il valore del bene attribuito dal CTU alla data dell’occupazione (£ 54.000.000) rivalutato fino alla data del pagamento (marzo 1995); sì che, alla stregua di siffatta comparazione, ciò che rileva è un vantaggio e non un danno per il Comune, che ha speso £ 120.000.000 per un bene che in realtà valeva 140 milioni.

A questo vantaggio, osservava ancora il T., si sarebbe dovuto aggiungere anche quello connesso al tardivo pagamento, per essersi il Comune giovato "della fruttificazione del danaro dal 1986 al 1995, quanto meno nella misura dell’interesse legale".

In ogni caso, poi, si sarebbe comunque dovuto escludere il danno, perché tutte le somme erogate costituivano oggetto di rimborso a favore del Comune da parte della Polis, "in forza degli impegni assunti con il contratto di concessione del 9/9/1981 e con il contratto di transazione del 4/7/1995", ed "in forza del diritto di regresso (di cui) all’art. 2055 c.c.", relativo alla subita condanna solidale del Comune e della Polis.

Quanto poi alla insussistenza della responsabilità, il T. evidenziava come "l’apparato burocratico del Comune non (lo avesse) mai investito delle scadenze conseguenti all’occupazione d’urgenza" e come "la predisposizione degli atti relativi al perfezionamento di una procedura espropriativa (fossero) propri degli uffici tecnici comunali, la cui omissione non può essere attribuita a negligenza del sindaco".

Da ultimo, quanto "alla ipotesi di danno per le spese legali", il predetto ne escludeva qualsiasi ascrivibilità a sé, essendo state disposte allorquando egli "non rivestiva più alcuna carica e non poteva esercitare alcuna influenza sulle decisioni del Comune".

Concludendo, poi, il T. chiedeva anche di essere sentito personalmente, ai sensi del citato art. 5 della L. N°19/ 1998.

Con l’ atto introduttivo della causa, parte attrice, individuato l’ "evento lesivo nel fatto che si è lasciato decorrere l’intero periodo dell’occupazione senza addivenire all’espropriazione" e ribadito che tale evento "va imputato alla condotta totalmente omissiva" e gravemente colposa del T., ha confutato le argomentazioni difensive del medesimo, osservando:

a) quanto alla pretesa esclusiva responsabilità dell’apparato burocratico, che "la delibera N°143/1981 aveva incaricato il Sindaco di seguire la procedura espropriativa , di talché era questi che doveva attivarsi senza attendere che l’apparato burocratico gli sottoponesse le scadenze conseguenti, e perciò avrebbe dovuto questi sollecitare gli uffici comunali e non viceversa";

b) quanto alla pretesa carenza del danno, che i termini di comparazione messi a raffronto per valutare il valore differenziale del bene "sono perfettamente omogenei", mentre la proposta compensazione con gli interessi legali lucrati dal Comune per la tardiva corresponsione delle somme dovute "conflige con la giurisprudenza di questa Corte";

c) quanto, infine, al rimborso delle spese sostenute dal Comune da parte della Polis, che un simile rimborso "appare molto difficile" e che comunque dello stesso "al più si terrà conto nella fase di esecuzione della sentenza della Corte dei Conti".

Costituitasi con memoria a firma degli Avv. Lietta Calzoni e Maurizio Valorosi, depositata il 4/11/1998 (giusta delega in calce alla citazione notificata), parte resistente ha avversato la pretesa attrice, eccependo : 1) la " insussistenza del danno"; 2) la "insussistenza dell’elemento soggettivo"; 3) la "insussistenza del nesso di causalità"; 4) la "insussistenza di responsabilità per omesso recupero nei confronti della Polis".

Relativamente alla insussistenza del danno, la difesa ha ripreso e più diffusamente illustrato gli argomenti esposti nella riferita nota controdeduttiva, ampliandone la portata con riferimento alla perdita di circa 700 mq. da parte del Comune, connessa alla ricognizione e rideterminazione del terreno operate in sede transattiva, alla quale –in realtà– parte attrice pure aveva fatto riferimento in citazione.

Quanto alla insussistenza dell’elemento soggettivo, invece, la difesa ha escluso sia la colpa grava che l’imputabilità del fatto al solo T., atteso che "l’intera procedura ablativa fu decisa e condotta dal Consiglio, eccezion fatta per alcuni atti della Giunta in materia di determinazione del prezzo degli alloggi"; di qui la richiesta di integrare il contraddittorio con "la chiamata in giudizio di tutti i componenti del consiglio comunale dell’epoca" e con la chiamata "dei responsabili dell’Ufficio Tecnico Comunale dell’epoca", che "avrebbero potuto e dovuto segnalare le scadenze connesse all’occupazione, di cui non poteva ragionevolmente farsi carico il Sindaco, trattandosi di competenza propria dell’apparato amministrativo".

In ordine alla insussistenza del nesso causale, la ridetta difesa ha rimarcato l’impossibilità di riferire il danno al convenuto, sia perché egli si era già dimesso dalla carica di sindaco allo scadere del quinquennio di legittima occupazione, mentre "apposite norme (avevano) disposto proroghe dei termini di occupazione d’urgenza, che operavano automaticamente senza necessità di specifico provvedimento" e che avrebbero potuto anche consentire l’emanazione del decreto espropriativo, sia perché, con riferimento alle spese legali, il convenuto medesimo è rimasto "totalmente estraneo a tutte le scelte" dalle quali esse sono derivate, laddove neanche "si può fondatamente sostenere che l’Ente sarebbe stato costretto a resistere e ad agire in giudizio per rimediare alle presunte colpe del T.".

Di qui, e segnatamente dal fatto che, ad avviso della difesa, "le decisioni di coltivare giudizi inutili (sono state) assolutamente incaute, in relazione alla scontata prognosi sfavorevole del (loro) esito", la richiesta di integrare il contraddittorio con "la chiamata in giudizio della Giunta, del Sindaco e del Segretario Comunale dell’epoca".

Quanto infine alla insussistenza della responsabilità per omesso recupero nei confronti della Coop. Polis, parte resistente ha ribadito ed ulteriormente articolato le argomentazioni controdeduttive in merito all’obbligo della Polis di rifondere al Comune la somma pagata, chiedendo anche qui "la chiamata in giudizio del Sindaco in carica dal 1995 a tutt’oggi e della Coop. Polis".

In via subordinata poi, oltre all’esercizio del potere riduttivo, è stato chiesto di tener conto "del vantaggio conseguito dall’ Amministrazione con l’acquisizione del diritto di proprietà dell’area in oggetto".

Chiamata la causa alla pubblica udienza del 24/11/1998, la Sezione, con sentenza–ordinanza n°1086/EL/98, ha :

a) dato atto dell’avvenuta audizione personale del convenuto, da parte della Procura, in relazione all’apposita richiesta in tal senso formulata nella sua nota controdeduttiva, ex art. 5 della l. n°19/ 1994;

b) dichiarato ammissibile l’eccezione di prescrizione, dedotta in aula dall’avv. Calzoni;

c) ritenuto infondata l’eccezione medesima per le partite di danno costituite dalle maggior somme pagate per l’acquisto del terreno, dalla somme pagate per l’atto notarile di ricognizione e rideterminazione del terreno stesso e , in parte, dalle somme pagate all’avv. Mariani Marini, per l’assistenza prestata nella vicenda giudiziale con i sigg. Alano;

d) disposto un incombente istruttorio, volto ad accertare le date di pagamento delle restanti somme dovute al predetto legale e di quelle liquidate all’avv. Maori, per analogo incarico difensivo.

Espletato tale incombente istruttorio, come da nota della comune di C. n°818, del 10/2/1999 e relativi allegati, il Procuratore Regionale, con istanza depositata il 24/2/1999, ha chiesto la fissazione di una nuova udienza per la prosecuzione del giudizio.

All’odierna pubblica udienza, le parti hanno ancora argomentato per quanto di ragione, concludendo in conformità.

DIRITTO

I) – Prescrizione.

Venendo anzitutto all’eccepita prescrizione del diritto risarcitorio, ovviamente per gli aspetti non ancora definiti con la precedente sentenza-ordinanza n°1086-EL/1998, il Collegio reputa l’eccezione stessa fondata, ma solo per una parte del danno relativo alle somme liquidate a favore dell’avv. Maori, per l’incarico difensivo del Comune di C. dal medesimo espletato innanzi al giudice civile nella vicenda relativa ai sigg. Alano, e non anche per il danno corrispondente alle spese sostenute per l’analogo incarico affidato all’avv. Mariani Marini.

Ed invero, gli accertamenti praticati a seguito della predetta ordinanza hanno consentito di stabilire che, mentre i pagamenti all’avv. Mariani Marini sono stati disposti tutti con mandati emessi tra 31/8/1993 ed il 5/5/1995, e quindi ampiamente entro il quinquennio precedente la data di notifica dell’atto introduttivo dell’odierno giudizio (1/6/1998), i pagamenti all’avv. Maori sono stati invece disposti con mandati emessi il 6/6/1989, il 22/7/1992 ed il 17/7/1993.

Di qui la parziale intervenuta prescrizione dell’esercitato diritto risarcitorio per la partita di danno relativa alle spese sostenute per l’avv. Maori.

I pagamenti disposti a favore di detto avvocato con i mandati emessi nel 1989 e nel 1992, per il complessivo importo di £ 4.114. 000, cadono infatti nel fuoco della dedotta eccezione di prescrizione, laddove il pagamento disposto con il mandato del 17/7/1993, per l’importo di £ 7.283.815, ne resta fuori, in quanto ricadente nel quinquennio precedente la ricordata data di notifica della citazione (1/6/1998), idonea ad interrompere i termini di prescrizione per tutte le somme erogate dall’1/6/1993 in poi.

In conclusione, di tutte le partite di danno contestate da parte attrice, l’unica per la quale risulta parzialmente prescritto l’esercitato diritto risarcitorio è quella relativa agli onorari pagati all’avv. Maori, per l’importo di £ 4.114.000, su £ 11.397.815, costituente l’importo complessivo di tale partita di danno.

II) – Merito.

Ciò premesso, nel merito, la pretesa attrice è –nei limiti che seguono– fondata, sia per i danni connessi all’acquisizione del terreno dei Sigg. Alano, sia per le spese legali affrontate dal Comune di C..

III) – Acquisizione terreno.

Le parti, al riguardo, si trovano anzitutto divise sul danno.

III a) – Danno

In realtà, mentre regna concordia in ordine ai criteri di determinazione della indennità d’esproprio, da commisurare al valore venale del terreno, in quanto la fattispecie occupativa-espropriativa all’esame ricade nell’area applicativa delle sentenze N°5/1980 e N°223/1983 della Corte Costituzionale, il P.R. ritiene che il danno sia costituito:

A) dalla differenza tra il valore del bene (£ 96.000.000) alla data della acquisizione dello stesso (31/5/1988) ed il valore del bene (£ 50.180.000) alla data della occupazione d’urgenza (2/10/1981), quale determinati dal CTU nominato dal Tribunale di Perugia, per un importo pari a £ 45.820.000;

B) dalla differenza tra quanto pagato dal Comune per la transazione conclusa con i coniugi Alano (£ 120.000. 000)ed il valore del bene alla predetta data d’acquisto (£ 96.000.000), per un importo pari a £ 24.000.000.

All’opposto, parte resistente esclude qualsiasi danno, ritenendo:

A) che il valore del bene alla data dell’occupazione d’urgenza deve entrare in comparazione solo previa rivalutazione dello stesso fino alla data dell’effettivo pagamento (avvenuto nel 1995) e che, da questo punto di vista, non emergerebbe un danno, ma un vantaggio per il Comune, che ha pagato 120 milioni per un bene che ne valeva 140;

B) che non costituisce danno le maggior somme pagate per rivalutazione del prezzo d’acquisto, secondo i principi affermati in proposito dalla Sezione Campania, con la sent. N°35/1994, e dalla Sezione Puglia, con la sent. N°155/1995;

C) che comunque, dall’ammontare del danno come individuato dal P.R., dovrebbe essere detratto l’importo dovuto per l’indennità di occupazione, non corrisposta per il periodo di legittima occupazione, determinata – da parte resistente medesima – in £ 36.850.000, pari ad "un dodicesimo dell’indennità di espropriazione per ogni anno di occupazione", ovvero in £ 21.850.000, pari alla "misura degli interessi legali sull’indennità espropriativa per il periodo dell’occupazione";

D) che dall’ammontare del danno andrebbe anche detratto il vantaggio derivante dal tardivo pagamento, per essersi il Comune giovato "della fruttificazione del danaro, quantomeno nella misura degli interessi legali", nel periodo che va dalla scadenza dell’occupazione legittima (1986) al pagamento della somma convenuta in transazione (1995).

Le riferite tesi contengono entrambe una parte di vero e per tale parte di vero soltanto meritano di essere condivise, sì che alla giusta determinazione del danno il Collegio può pervenire solo contemperando le predette tesi, per i rispettivi punti di verità.

Così, mentre la tesi della Procura va condivisa per la parte in cui considera danno la maggior somma (£ 24.000.000) risultante dalla differenza tra l’importo pagato in sede transattiva e quello del bene al momento dell’acquisto, essa va invece ripudiata per la parte in cui considera danno anche la maggior somma (£ 45.820.000) risultante dalla differenza del valore del bene al momento dell’acquisto e quello del bene medesimo al momento dell’occupazione.

La giurisprudenza, che pure considera danno tale maggior somma allorquando l’indennità di esproprio si informa a valori diversi da quello di mercato, è invece portata a negare il carattere dannoso della predetta maggior somma allorquando –come nel caso– vi sia perfetta coincidenza tra indennità di esproprio e prezzo di mercato.

In ipotesi del genere, la giurisprudenza, assumendo come somma legittimamente spesa quella corrispondente al valore del bene al momento dell’acquisto, ovvero al momento della irreversibile trasformazione del bene stesso, considera danno solo i "maggior oneri per rivalutazione monetaria ed interessi legali" (cfr. Sez. II^ Centrale d’Appello N°23-A/1995), comunque detraendo da essi "le annualità degli interessi per l’occupazione legittima quinquennale" (cfr. Sez. Campania N°106/1996 e Sez. III^ Centrale d’Appello N°20-A/1996).

Analogamente, la tesi di parte resistente, mentre va condivisa per la parte esposta sub precedente lettera C), del tutto collimante con la riferita giurisprudenza, che impone di detrarre le menzionate "annualità per occupazione legittima quinquennale", deve essere ripudiata per la restante parte.

La tesi difensiva, infatti, non può essere seguita anzitutto per la parte esposta sub precedente lettera A), in cui si prospetta la necessità che il valore del bene alla data dell’occupazione venga in comparazione per l’importo corrispondente alla rivalutazione dello stesso fino alla data dell’effettivo pagamento del terreno da parte dell’ Amministrazione comunale .

Ispirata dall’esigenza di "comparare beni omogenei", la tesi in questione finisce per deviare dall’intento perseguito, giacché non compara il valore del bene alla data dell’occupazione (1981) rivalutato fino alla data dell’acquisto, con quello omologo del bene alla data dell’acquisto (1988), ma compara il valore del bene alla data dell’occupazione rivalutato fino al 1995, con la somma dedotta in transazione, che non è certo omologa al valore del bene alla data dell’acquisto, rivalutato fino al 1995.

Ma, a parte ciò, la tesi in questione non può essere condivisa per ragioni ancor più sostanziali.

Essa non spiega, infatti, perché mai la rivalutazione del bene a favore del Comune di C. dovrebbe essere calcolata fino al 1995, ed entrare così in comparazione con la somma pagata a seguito della transazione, nonostante che il Comune abbia acquistato il bene stesso nel 1988.

Logica e diritto, infatti, imporrebbero al più di calcolare la rivalutazione del bene fino a tale anno e non oltre, come correttamente osservato all’udienza del 24/11/1998 anche da parte attrice.

Ma una volta chiarito che non costituisce danno la differenza tra il valore del terreno al tempo dell’occupazione (1981) e quello del terreno stesso al tempo dell’acquisto (1988), versandosi –questa volta sì– in fattispecie di comparazione di valori omogenei (rectius: di identico valore di mercato) , la tesi in questione si manifesta irrilevante, ancor prima che infondata, nei suoi intendi difensivi.

Infondata è, invece, la ripetuta tesi per la parte, esposta sub precedente lettera B), in cui non considera danno le maggior somme pagate dal Comune per rivalutazione monetaria.

Ed invero, mentre le sentenze della Sezione Campania e della Sezione Puglia, sulle quali tale tesi si basa, sono state annullate in appello (cfr., rispettivamente, Sez. II^ Centrale N°13-A/1995 e Id. N°26-A/1997), il carattere dannoso delle maggior somme per rivalutazione monetaria pagate dall’Amministrazione corrisponde al consolidato indirizzo di questa Corte, che ha avuto modo di evidenziare come tali maggior somme non siano controbilanciate da alcuna utilità per l’Amministrazione medesima (cfr. in proposito tra le tanti, oltre alle richiamate sentenze d’appello, Sez. II^ Cont. N°67/1993; Sez. Giur. Reg. Sicilia N°403/1995 e Sez. Puglia N°71/1995).

Infondata, infine, è la più volte menzionata tesi per la parte, esposta sub precedente lettera D), in cui prospetta la necessità di detrarre dall’addebitato danno il vantaggio conseguito dal Comune dalla "fruttificazione del danaro, quanto meno nella misura dell’interesse legale", per aver il Comune stesso pagato in ritardo.

Una simile "compensazione", come ben osservato da parte attrice, in effetti è stata sempre ripudiata dalla giurisprudenza di questa Corte, sia perché "le spese degli enti pubblici (devono) essere erogate secondo il principio di legalità e non in base a valutazioni di mero calcolo economico" (cfr. Sez. II^ Cont. N°36/1986), sia ed ancor più perché "le risorse finanziare degli enti territoriali sono per legge destinate al soddisfacimento dei bisogni della collettività ed all’adempimento delle obbligazioni assunte a detto fine e non già ad investimenti di natura speculativo-finanziaria" (cfr., testualmente, la già citata Sez. III^ Centrale d’Appello N°20-A/1996, pure richiamata in aula da parte attrice).

D’altro canto, in termini generali, è stato anche chiarito che "la valutazione (della) utilità che dovrebbe far venire meno (o ridurre) il danno arrecato all’ente, non può essere effettuata sulla base di un parametro meramente civilistico, proprio perché mentre in un rapporto tra privati l’incremento o la diminuzione patrimoniale sono interessi correnti tra soggetti posti in posizione di parità, nei rapporti pubblicistici, invece, l’utilità gestoria deve essere valutata, così come ogni attività amministrativa, secondo i parametri fissati dalla legge a tutela di preminenti interessi pubblici, rispetto ai quali sono recessivi gli altri interessi collettivi o privati" (cfr. SS.RR. N°80-A/1996).

Né va dimenticato, con specifico riferimento alla nuova e più ampia portata valutativa dell’utilitas introdotta dall’art. 1, comma 1 bis, della l. n°20/1994, come modificato dalla l. n°639/1996, che –come precisato da questa stessa Sezione – "il supposto vantaggio" da valutare a fini compensativi "deve essere comunque esistente ed accertabile, ed in ogni caso deve essere provato, o quanto meno concretamente indicato dal convenuto che chiede di tener conto dello stesso nella quantificazione del danno":

Ciò che, a sua volta, "non solo esclude la possibilità di invocare genericamente nei confronti della P.A. il principio della presunzione di fruttificità del danaro, ma impone anche accertamenti sul concreto e reale avvenuto accantonamento di fondi vincolati al pagamento dovuto o sulla mancanza di cause giustificative di natura pubblicistica per il diverso uso fatto di quei fondi dalla P.A., ed anche dell’assenza dei limiti o vincoli pubblicistici che hanno sottratto all’ente la concreta disponibilità dei fondi, come avviene per quegli enti pubblici, come gli enti locali, soggetti al sistema della c.d. tesoreria unica , ex l. n°298/ 1984" (cfr. sent. nn. 485-EL e 251-EL/1999).

Nel caso, per contro, non risulta in alcun modo provato, da parte del convenuto, che dal ritardato pagamento sia effettivamente derivato un vantaggio al Comune, per aver lucrato interessi attivi sulle giacenze di cassa, costituita dalle somme impegnate per il debito e non pagate.

Per tutto quanto finora esposto e considerato, dunque, la partita di danno all’esame, nel caso, si identifica con la sola maggior somma di £ 24.000.000, corrispondete al saldo differenziale tra quanto pagato dal Comune di C. a titolo di transazione ed il valore del terreno al momento del suo acquisto.

Da tale somma, però, devono essere comunque detratte le ricordate "annualità degli interessi per l’occupazione legittima quinquennale".

Premesso che tali annualità andrebbero scomputate –per ovvie ragioni– dalla somma per interessi realmente riconosciuta dal Tribunale di Perugia a ristoro della "perdita (subita dai Sigg. Alano) della facoltà di godimento del loro terreno in conseguenza dell’occupazione d’urgenza", liquidata in sede di registrazione della sentenza di detto Tribunale in £ 55.000.000, e non da quella di maggiore importo (£ 56.550.000) astrattamente considerata nella memoria di costituzione in giudizio di parte resistente, devesi osservare come una simile operazione, nella specie, sia praticamente impossibile.

Ed invero, la suindicata somma per interessi ha concorso, insieme a quella per rivalutazione del valore del bene (dalla data del passaggio del bene stesso al Comune) e a quelle per il ristoro delle spese sostenute dai coniugi Alano nei due gradi di giudizi innanzi al giudice civile e ad altre ancora, a comporre la somma di £ 120. 000.000 pagata "a saldo stralcio e transazione",.

Di talché, ad avviso del Collegio, la somma per le ripetute " annualità" va detratta dal cennato saldo differenziale di £ 24.000.000 solo per l’importo corrispondente al presumibile peso percentuale che la complessiva somma per interessi ha avuto nella determinazione di detto saldo ; peso piuttosto cospicuo, che porta a ridurre il ripetuto saldo a £ 10.000.000 soltanto, visto che, esclusa la somma per il valore d’acquisto del terreno, la somma per interessi di per sé rappresenta ben più della metà dei complessivi danni considerati in sede transattiva.

In relazione a ciò, pertanto, la somma addebitabile per tale partita di danno resta circoscritta a £ 10.000.000.

III b) – Altri elementi di responsabilità.

Così definiti i profili della vicenda occupativa-espropriativa che attengono al danno, il Collegio ritiene sussistenti anche tutti gli altri elementi oggettivi e soggettivi che consentono di affermare la responsabilità del convenuto.

III b1) – Nesso causale.

Tanto è da dire, anzitutto, con riferimento agli sforzi della difesa di ridurre l’ambito del mandato conferito dal Consiglio comunale al sindaco T., sì da escludere la responsabilità del medesimo già sotto il profilo causale.

Ed invero, dalle delibere che hanno conferito tale mandato risulta per tabulas l’ampiezza del mandato stesso, atteso che il T. avrebbe dovuto "provvedere agli adempimenti di cui all’art. 10 della L 22/10/1971, N°865" (cfr. delibera consiliare N°79/1981), ovvero avrebbe dovuto provvedere ad "emettere il decreto di occupazione, (a) richiedere alla Commissione Provinciale la determinazione della indennità di occupazione e (a) compiere tutti gli atti necessari e conseguenti alla occupazione medesima" (cfr. delibera consiliare N° 143/1981).

E’ ben vero che molti di tali adempimenti fuoriuscivano dalle competenze istituzionali del sindaco e che, quindi, non era il T. il soggetto materialmente tenuto a compierli, ma è pur vero che egli, per l’incarico ricevuto, avrebbe dovuto svolgere il fondamentale ruolo di organo propulsore, di stimolo, di impulso e di verifica di tutti gli adempimenti necessari a far proseguire speditamente la procedura espropriativa verso la sua naturale conclusione, tenuto anche conto della intervenuta, connessa occupazione d’urgenza, dal medesimo disposta.

Il mandato conferito al T., in sostanza, non ha certo inteso sovvertire l’ordine delle competenze comunali, come cerca di far credere l’abile difesa del convenuto ; al contrario esso ha rafforzato l’ordine di dette competenze, sotto il profilo del loro più attento esercizio, assegnando al predetto, quale Sindaco, ossia quale figura più rilevante del Comune, il compito di coordinare, anche sotto il profilo dei tempi del loro compimento, tutti gli interventi, di competenza dei vari organi tecnici, amministrativi e politici del Comune, necessari per l’acquisizione del decreto espropriativo.

In tal senso la giurisprudenza, davvero copiosa al riguardo, ascrive al Sindaco, "competente in base a preciso deliberato a porre in essere tutti gli atti necessari per l’occupazione d’urgenza e la successiva espropriazione, in ipotesi di occupazione senza titolo di un terreno, la responsabilità per i danni conseguenti" (cfr. Sez. Sicilia N°74/1996 e, in termini, Id. N°237/1994, nonché Sez. Calabria N°14/1993, Sez. Sardegna N°471/1992, oltre alle già citata Sez. Campania N°106/1996 e Sez. II^ Centrale d’appello N°23-A/1995).

Sempre in tal senso, inoltre, correttamente parte attrice ha ribadito, ancora in aula, che ciò che si imputa al Sindaco T. non è la materiale mancata adozione del decreto di esproprio, sicuramente estranea alle sue competenze, ma la mancata assicurazione al Comune di tale decreto, atteso che era il Sindaco medesimo "che doveva attivarsi in prima persona, senza attendere che l’apparato burocratico gli sottoponesse le scadenze conseguenti, e perciò avrebbe dovuto questi sollecitare gli uffici comunali e non viceversa" (cfr. pag. 8 della citazione).

Nel tratteggiato contesto, pertanto, ben si comprende perché, mentre va disattesa la richiesta di parte resistente di integrare il contraddittorio con la chiamata in causa dei "componenti il Consiglio comunale" o dei "responsabili dell’Ufficio Tecnico comunale dell’ epoca" (cfr. in termini anche Sez. Campania N°81/1996 e richiami in essa a Sez. I^ Cont. N°21/1981), il danno va etiologicamente rapportato alla sola condotta omissiva del convenuto, ex art. art. 41 cp.

III b 2) – Proroga legale dell’occupazione.

D’altro canto neanche valgono, per una diversa conclusione, le argomentazioni difensive che, facendo leva sulla proroga automatica dei termini dell’occupazione d’urgenza prevista dall’art. 1 bis della L. N°42/1985 e dall’art. 14 della L. N°47/198, affermano l’ipotetica adottabilità del decreto espropriativo entro il 2/10/1989, imputandone la mancata adozione ai "membri del Consiglio comunale dell’epoca" ed "ai dipendenti dell’Ufficio Tecnico" (cfr. 27-28 della memoria di costituzione).

Al riguardo, in disparte la considerazione che l’automaticità di tale proroga non era affatto pacifica per la giurisprudenza dell’epoca, tant’è che (come meglio si dirà appresso) la Corte d’Appello di Perugia la ha negata nella vicenda all’esame, sì che la procedura espropriativa risultava ormai compromessa alla data di dimissioni del T., resta pur sempre da considerare come l’eventuale prosecuzione della procedura espropriativa sarebbe rimasta comunque priva d’ effetto, avendo i Sigg. Alano convenuto in giudizio il Comune per la irreversibile trasformazione del bene già agli inizi del 1988.

III b 3) – Colpa grave.

Riconducibile dunque il danno alla condotta omissiva del T., non v’è chi non veda come la condotta del medesimo sia improntata ad estrema negligenza e, quindi, a colpa grave.

Ed invero, ben consapevole delle conseguenze dannose che sarebbero derivate dalla mancata adozione del provvedimento espropriativo, il T., che pure aveva partecipato – nella veste propria di Sindaco– all’adozione delle delibere consiliari N°79/1981 e N°143/ 1981, non risulta che abbia fatto alcunché per attuare l’incarico di cui a dette delibere, né nei confronti dell’ "apparato burocratico", per sollecitare gli atti di competenza, né nei confronti del Consiglio o della Giunta, per rappresentare e risolvere eventuali difficoltà incontrate nell’espletamento dell’incarico stesso.

Neanche in sede difensiva e dibattimentale è stato possibile sapere, nonostante i reiterati inviti di parte attrice in proposito, se e quale sia stato l’interessamento del T. verso gli organi comunali per il conseguimento del decreto espropriativo.

Di qui, pur prescindendo dagli ulteriori e comunque condivisibili rilievi di parte attrice in proposito (cfr. pag.7-8 della citazione), il grado alquanto elevato della colpa del convenuto, che per la sua consistenza ed intensità, induce a negare, sulla partita di danno in questione, l’esercizio del potere riduttivo invocato dalla difesa del convenuto medesimo.

III c) – Omesso recupero del Comune nei confronti della Polis.

Da ultimo, quanto ai rilievi di parte resistente "sull’ insussistenza di responsabilità per omesso recupero nei confronti della Coop. Polis", quale soggetto condannato in solido con il Comune al risarcimento dei danni ai Sigg. Alano e che ha anche preso parte alla stipula dell’atto di ricognizione e rideterminazione del terreno dedotto in transazione, il Collegio ritiene che i rilievi stessi non possano essere condivisi.

Come ben osservato da parte resistente, infatti, è principio del tutto pacifico in giurisprudenza che le possibili azioni di recupero, e finanche i recuperi in corso, non valgono ad escludere l’attualità del danno e la perseguibilità innanzi a questa Corte del pubblico dipendete o del pubblico amministratore che ha contribuito a determinarlo; e tanto anche nell’ipotesi in cui l’Amministrazione , in sede civile, sia stata condannata in solido con un terzo al risarcimento del danno arrecato ad altri, sì che essa possa agire in regresso o rivalsa contro il terzo (cfr. Sez. I^ Cont. N°36/1977).

Anche in ipotesi del genere, invero, si è ritenuto che "l’azione eventualmente intrapresa da un ente nei confronti di terzi davanti al giudice ordinario non incide sull’attualità del danno e non è impeditiva della diversa ed autonoma azione di responsabilità amministrativa ad iniziativa del P.R., potendo eventualmente esplicare effetti in sede di esecuzione della sentenza di condanna pronunciata dalla Corte dei conti" (cfr. Sez. Sardegna N°581/1995); evenienza quest’ultima pure sottolineata da parte attrice, che all’udienza del 24/11/1998 non ha mancato di segnalare l’interesse della Procura a seguire le sorti delle possibili azioni del Comune di C. nei confronti della Polis per la rivalsa di quanto pagato dal Comune medesimo.

Per quanto finora esposto, dunque, nel ribadire che delle eventuale somme che il Comune di C. potrà ottenere dalla Polis si dovrà tener conto nell’esecuzione della presente pronuncia, va respinta la richiesta di parte resistente di integrare il contraddittorio con la chiamata in giudizio "del Sindaco in carica e della Polis" (cfr. pag. 33 della memoria di costituzione), non senza evidenziare che comunque la Polis non può essere convenuta innanzi a questo Giudice, essendo un soggetto privato, per il quale non è in alcun modo ipotizzabile un qualsivoglia rapporto di servizio con una qualche amministrazione pubblica.

IV) Spese legali.

Quanto alle spese legali sostenute dal Comune per le parcelle degli avv. Maori e Mariani Marini, oltre che per gli oneri relativi alla stipula dell’atto di ricognizione e rideterminazione del bene, mentre è del tutto pacifico che esse assommano all’importo indicato in citazione per £ 34.418.431, grandi perplessità sono state invece espresse in ordine alla loro attribuibilità al convenuto.

Difetterebbe, ad avviso di parte resistente, il nesso di causalità "tra i comportamenti dell’allora sindaco T. e il danno sofferto per la corresponsione di spese legali per resistere ai giudizi dei sigg. Alano e notarili per definire la vertenza" (cfr. pag. 28 e ss. della memoria di costituzione), essendo oltretutto il T. cessato da così tanto tempo da non poter avere esercitato "alcuna influenza sulle decisioni del Comune, al momento in cui sono state adottate le deliberazioni della Giunta di resistere in giudizio e di proporre appello" (cfr. pag. 12 della nota controdeduttiva).

L’eccezione di parte resistente deve essere superata.

L’insegnamento costante della giurisprudenza in materia di spese di giudizio (e, più in generale, in materia di spese legali), è nel senso di rapportare il conseguente danno sia a chi ha dato causa alla lite, con il suo comportamento illegittimo, sia a chi (qualora soggetto diverso) ha operato la scelta di resistere al conseguente giudizio è la scelta stessa sia del tutto avventata, temeraria e/o sconsiderata.

Del resto è innegabile che, secondo la teoria della indifferenza causale accettata dal nostro sistema, la catena etiologica che si diparte dal comportamento illegittimo di colui che ha dato causa alla lite potrebbe essere interrotta solo da un successivo comportamento che sia stato "da solo sufficiente a determinare l’evento" dannoso (ex art. 41, comma 2, c.p.).

Una simile evenienza però non si riscontra nella fattispecie all’esame, caratterizzata dalla resistenza del Comune in un giudizio provocato dalla immotivata inerzia del Sindaco T. e dal successivo appello della sentenza di condanna del Comune stesso, entrambi ampiamente prevedibili dal T. medesimo come conseguenza del suo negativo comportamento, laddove la condotta processuale del Comune non può dirsi non rispondente ad un’accettabile logica di difesa, al tempo in cui la stessa venne posta in essere.

Ed invero, contrariamente a quanto rappresentato in proposito da parte resistente, che non esita a definire "assolutamente incaute" le decisioni di resistere e di appellare, "in relazione alla scontata prognosi sfavorevole dei giudizi, poiché non vi era disposizione che non riconoscesse il diritto dell’espropriato ad ottenere l’indennizzo", devesi rilevare come, dalla documentazione in atti, non risulta che nella specie il Comune abbia inteso contestare tale diritto, avendo semmai questionato solo sulla esatta determinazione dello stesso e sul soggetto (Comune e/o Polis) che in concreto ne avrebbe dovuto sopportare l’onere (cfr. sentenza di primo grado).

Alla scelta di proporre appello, poi, ha anche contribuito l’idea, non secondaria e peraltro sostenuta anche dalla difesa dell’odierno convenuto (v sub precedente paragrafo III b 2) , che la proroga della durata della legittima occupazione, prevista dall’art. 5 della L. N°42/ 1985, fosse automatica e non bisognasse di alcun provvedimento; tesi che, se fondata, avrebbe ovviamente comportato un ben diverso esito del giudizio (cfr. sentenza d’appello in atti).

Né va dimenticato che, nell’equilibrato esplicarsi del potere discrezionale della P.A. di resistere o di intentare un giudizio, vanno tenute presenti anche le pronunce di questa Corte che hanno ritenuto produttive di danno "il comportamento gravemente omissivo" degli amministratori che in caso di mancata attuazione di una procedura espropriativa "hanno trascurato di partecipare attivamente al procedimento giudiziale ormai avviato" in sede civile dal danneggiato (cfr., tra le più recenti, Sez. Lazio N°216/1997), ovvero, sempre in materia espropriativa, hanno ritenuto produttive di danno anche la mancata produzione dell’ "appello avverso una sentenza di condanna in sede civile, pur in presenza della convinzione eventualmente maturata in ordine alla prognosi sfavorevole dell’esito del giudizio" (cfr., tra le più recenti, Sez. Campania N°81/1996).

Escluso dunque, sulla scorta delle considerazioni che precedono, che nel caso ricorrano le condizioni per integrare il contraddittorio con "la chiamata in giudizio nei confronti della Giunta del Sindaco e del Segretario comunale dell’epoca", come sostenuto dalla difesa (v. pag. 30-31 della memoria di costituzione), è pero evidente che non tutte le spese in questione possono essere poste a carico del convenuto, dovendo restare escluse tutte quelle che trovano nel comportamento omissivo del medesimo un semplice antecedente logico, ma non anche causale.

Ed invero spese del genere, correttamente rapportabili agli ampi margini di discrezionalità di cui gode l’Amministrazione nella cura dei propri interessi, esemplificativamente individuati dalla difesa del convenuto nella scelta dell’Amministrazione di cambiare avvocato (pure concretamente praticata nella specie) ed in quella di pagare parcelle anche cospicue ai propri legali, oltre che in quella di ampliare o restringere i margini di trattativa per la composizione bonaria della lite, trovano nel comportamento illecito che ha determinato la controversia soltanto una occasione e non anche la causa del loro realizzarsi, sì che essi non possono dirsi conseguenza "prevedibile" di tale comportamento (ex art.1225 c.c.).

Ciò stante, il Collegio ritiene di dover limitare la condanna del convenuto per tali spese alla minor somma di £ 5.000.000, comprensiva degli oneri rivalutativi chiesti da parte attrice, rispetto a quella indicata in citazione, decurtata della somma di £ 4.114.000, per la quale si è prescritto il relativo diritto risarcitorio, come precisato sub precedente paragrafo I).

V) – Importo della condanna.

Per quanto finora esposto e considerato, dunque, la condanna del T. resta fissata in £ 15.000.000, comprensiva degli oneri rivalutativi chiesti da parte attrice, di cui £ 10.000.000, per i maggior oneri sopportati dal Comune di C. per l’acquisto del terreno dei coniugi Alano, e £ 5.000.000, per le spese legali sostenute dal Comune stesso nelle ricordate vicende giudiziali ed extragiudiziali di composizione della lite con i coniugi medesimi.

Resta stabilito che su tale somma andranno corrisposti gli interessi legali dalla data della presente pronuncia all’effettivo soddisfo.

P. Q. M.

LA CORTE DEI CONTI

Sezione Giurisdizionale dell’Umbria

CONDANNA

T. A. al pagamento, a favore del Comune di C., della somma di £ 15.000.000 (quindicimilioni), con interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo.

Liquida altresì, a favore dello Stato, le spese di giudizio, nella misura, alla data di pubblicazione della sentenza medesima, di £

 

Così deciso in Perugia, nella Camera di Consiglio del 20/10/1999.

L’Estensore Il Presidente f.f.

(Fulvio Maria Longavita) (Lodovico Principato)

 

Depositata in Segreteria il

Il Direttore della Segreteria

(Maria Borsini)