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Sezioni Riunite
N. 11/QM 10 MAGGIO 1999: Pres. DE MITA Est. A. DE MARCO - PM BARRELLA L. D. e D. M. (Avv. PASCASIO) c. MINISTERI DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEL TESORO (Avv. Stato MACALUSO)
Questione di massima intervento del Procuratore Generale anche in materia pensionistica - Necessità - precedente decisione in rito - non costituisce giudicato Non esiste nellordinamento un principio generale di adeguamento automatico delle pensioni dei pubblici dipendenti alle retribuzioni dei colleghi in servizio.
DIRITTO: Il collegio deve preliminarmente affrontare il problema, sollevato in udienza dallavvocato Pascasio, della partecipazione del Procuratore generale alla fase della discussione orale della causa, a suo avviso preclusa dalla mancanza della qualità di parte dello stesso Procuratore generale nel presente giudizio. Il problema è stato in più occasioni proposto allattenzione di queste Sezioni riunite, che lhanno finora risolto nel senso della ammissibilità dellintervento, non preclusa in via di principio dalla nuova disciplina normativa del processo pensionistico, ritenendo che nel giudizio incidentale dinanzi alle Sezioni riunite, adite dalle Sezioni giurisdizionali per la risoluzione di questioni di massima il Procuratore generale deve considerarsi parte essenziale, anche se non sia, come nel caso dei giudizi pensionistici, parte nel giudizio "a quo" (cfr. SS.RR. n. 37/QM del 6 ottobre 1997e n. 38/QM del 7 ottobre 1997 e n. 21/QM del 24 settembre 1998)). Il collegio, infatti, ritiene che larticolo 1, comma settimo del D.L. 15 novembre 1993, n. 453, convertito con legge 14 gennaio 1994, n. 19, nellattribuire alle Sezioni riunite della Corte dei conti il potere di decidere "sui conflitti di competenza e sulle questioni di massima", legittima al deferimento di dette questioni di massima sia i giudici di primo e di secondo grado che il Procuratore generale. Tale potere, per quel che riguarda il Procuratore generale, si ricollega nella materia pensionistica alla potestà attribuita a detto Organo dallarticolo 6, comma sesto, della citata legge 14 gennaio 1994. n. 19, di ricorrere in via principale nellinteresse della legge nei giudizi in materia di pensioni. Come è stato già osservato con la sentenza n. 21/QM del 24 settembre 1998, le cui argomentazioni sono condivise da questo collegio, linnovazione introdotta dalla ripetuta legge 14 gennaio 1994 n. 19 , consistente nella esclusione della presenza necessaria del Pubblico ministero nel processo pensionistico, a cagione della caratterizzazione di questo quale "processo di parti", in cui, cioè, "gli interessi dellAmministrazione erogatrice della pensione e quello di chi invoca la individuazione del diritto a pensione si contrappongono in una posizione di parità dialettica" non ha fatto venire meno il potere del Procuratore generale "di ricorrere in via generale nellinteresse della legge", espressamente fatto salvo dal comma sesto dellarticolo 6 della stessa legge n. 19 del 1994. E quindi linnovazione di cui trattasi, in sostanza, non ha inteso eliminare tout court la presenza dellorgano pubblico, ma ha voluto più che altro "ricondurla nellambito della effettiva presenza di interessi generali da far valere nel processo", soddisfacendo da un lato esigenze di economia e snellezza processuale quando non siano in gioco interessi generali ma si controverta esclusivamente della sussistenza o meno, nonchè della misura, dellinvocato diritto a pensione, ma al tempo stesso mantenendo la possibilità, ed anzi la doverosità, di un intervento nel giudizio, "allorchè rilevi un interesse generale che, ove non ben individuato o trascurato, rimarrebbe privo di tutela". Quanto fin qui considerato sarebbe di per sè sufficiente per giustificare lintervento del Procuratore generale nella fattispecie, attesa la rilevanza della questione proposta. Vi è, però, da osservare ancora che ai sensi dellarticolo 1, comma quarto del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, il Procuratore generale e i vice Procuratori generali della Corte dei conti rappresentano il Pubblico Ministero presso la Corte stessa: essi, quindi, al pari dei Pubblici Ministeri operanti presso la magistratura ordinaria, vegliano sulla osservanza delle leggi e tutelano i fini generali di giustizia, esercitando lazione ed intervenendo nei processi nei casi stabiliti dalla legge (articoli 73 e 75 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 sullordinamento giudiziario). Tale potere di intervento, per quanto concerne i giudizi dinanzi alla Corte dei conti, trova giustificazione anche nelle disposizioni del codice di procedura civile, le cui norme sono applicabili anche a tali giudizi, ai sensi dellarticolo 26 del regolamento di procedura approvato con R.D. 13 agosto 1933, n. 1038. In particolare, si deve ricordare larticolo 70 c.p.c., secondo il quale il Pubblico Ministero deve intervenire nelle cause che egli stesso potrebbe proporre (comma primo, n. 1) e può intervenire in ogni altra causa in cui ravvisi un pubblico interesse (comma terzo). E, infine, da ricordare che i procedimenti innanzi le Sezioni riunite della Corte dei conti costituiscono, sì, dei giudizi incidentali, come sopra si è detto, ma anche dei giudizi autonomi, per quanto concerne la loro natura giuridica; e tali procedimenti sono regolati da norme che prevedono, tra l'altro, anche lintervento del Pubblico Ministero (articoli 72 del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e 2 della legge 14 gennaio 1994, n. 19). Tanto precisato, il collegio rileva che nel presente giudizio si è venuta a determinare una situazione nella quale le istanze fatte valere dagli interessati nella sede del merito, poi confluite dinanzi a queste Sezioni riunite a seguito del deferimento della dedotta questione di massima, coinvolgono rilevanti interessi generali, della cui tutela si è data giustamente carico la Procura generale, il cui intervento in questa fase è pertanto da ritenere doveroso e perfettamente legittimo. Passando allesame della altre questioni preliminari e pregiudiziali, il collegio procede alla verifica della eventuale sussistenza di elementi che consentano di accedere alla richiesta formulata in via principale dal Procuratore generale, di dichiarare limprocedibilità della questione proposta. La richiesta si basa sul generale divieto del bis in idem che, pur in assenza di un vero e proprio giudicato, precluderebbe tuttavia lesame della questione: e ciò, in quanto la stessa risulterebbe già decisa con la sentenza n. 22/QM, la cui preesistenza avrebbe fatto venire meno lo stesso interesse ad una pronuncia sulla questione. Il collegio non condivide tale impostazione, non ravvisando la sussistenza di una pronuncia "definitoria" già intervenuta in materia, suscettibile di far considerare cessata la materia del contendere. Pur concordando, infatti, sulla identicità delle questioni, esclude che la declaratoria di inammissibilità, di cui alla citata sentenza n. 22/QM, abbia fatto venire meno linteresse delle parti ad una decisione sul merito della questione, non potendosi attribuire valore decisorio alla sentenza, perchè questa, pur dopo un ampio excursus (che ha consentito nella motivazione in diritto una diffusa esposizione delle argomentazioni sviluppate nelle diverse sedi, giurisdizionali e legislativa) si è pur sempre limitata ad una pronuncia di rito, come si rileva in modo incontrovertibile dalla lettura del dispositivo. Il collegio è anche portato ad escludere che la questione possa essere dichiarata inammissibile, così come richiesto concordemente dallavvocato dello Stato e, in via subordinata, dallo stesso Procuratore generale. In proposito va rilevato che la sentenza n. 22/QM citata è pervenuta alla declaratoria di inammissibilità in quanto ha considerato insussistente il contrasto giurisprudenziale richiesto per la proposizione della questione di massima, dal momento che la Sezione terza remittente (unica Sezione dappello ad essersi pronunciata sui gravami proposti in subiecta materia) aveva fino ad allora giudicato in modo uniforme, senza alcun dissidio tra i diversi collegi; non risultava pertanto essersi effettivamente realizzato il contrasto giurisprudenziale richiesto per la ammissibilità del deferimento, non potendosi considerare il naturale divario interpretativo tra il giudice di primo grado e quello dappello, in larga misura fisiologico, rilevante ai fini della individuazione di un contrasto suscettibile di composizione in sede di giudizio per la risoluzione di questioni di massima. Diversa è invece la situazione che si verifica nel presente giudizio, nel quale la Sezione regionale sarda remittente ha rappresentato un contrasto interpretativo reale, in atto tra diverse Sezioni regionali e quindi tra giudici dello stesso grado, in ordine alla soluzione di una questione che presenta, a suo avviso, larghi margini di opinabilità, non completamente superati dagli interventi della Corte Costituzionale. In proposito, pur prendendo atto che nella precedente sentenza n. 22/QM è stata lamentata anche lassenza di problematicità della questione proposta (che è sostanzialmente la stessa sulla quale il collegio è oggi chiamato a pronunciarsi) non può non sottolinearsi che lapprezzamento della problematicità di una qualsivoglia questione giuridica, al fine di determinarne il grado di difficoltà e quindi la suscettibilità ad essere correttamente deferita quale questione di massima non è di agevole e puntuale definizione, dipendendo tale apprezzamento, in larga misura, dalla sensibilità giuridica dei diversi soggetti interessati alla sua soluzione e, quindi da elementi non fissi e ricorrenti ma, invece, estremamente variabili in relazione alle concrete fattispecie di volta in volta portate allesame delle Sezioni riunite. Il collegio considera pertanto che, nella prospettazione della Sezione remittente, la denunziata difficoltà interpretativa sussiste ed è validamente dimostrata, sia con riferimento alla messe di contrastanti valutazioni intervenute nel tempo (ad opera, non soltanto di questa magistratura contabile, ma dello stesso legislatore e del giudice delle leggi, più volte chiamato a pronunciarsi su di esse), sia anche in relazione ad una non definitiva pronuncia chiarificatrice della Corte Costituzionale, che la Sezione sarda reputa non rinvenibile né nellordinanza n. 95 del 1993, che si sarebbe limitata "a dichiarare linammissibilità della questione di legittimità costituzionale dellarticolo 2 della legge n. 265/1991, a ragione della discrezionalità del legislatore in materia di adeguamento dei trattamenti pensionistici", nè nella sentenza n. 409 del 1995, la quale, "pur affermando che la sperequazione tra trattamento di attività e pensionistico dei magistrati non ha assunto, al momento della pronuncia, rilievo di incostituzionalità, non possiede effetto interpretativo vincolante della precedente pronuncia n. 501/1988 e dellassetto normativo derivatone, con particolare riguardo agli aumenti periodici di cui alla legge 27/1981". Tanto basta a far ritenere che siano ricorrenti nella specie i requisiti minimi che la stessa giurisprudenza di queste Sezioni riunite ha individuato per il corretto deferimento della questione di massima, con conseguente obbligo di questo giudice di esaminare la questione e, sulla stessa, rendere la pronuncia sul punto di diritto controverso, al quale la Sezione remittente si atterrà, poi, per la definizione dei singoli giudizi, già riuniti in rito, in occasione dei quali la questione è stata posta. Prima di passare allesame di merito il collegio deve però ancora risolvere un problema preliminare, posto dallavvocato Pascasio nel suo odierno intervento orale, relativo al prospettato contrasto della legge n. 265 del 1991 con la Costituzione, e segnatamente con gli articoli 3, 36 e 38 per un verso, nonché con gli articoli (non puntualmente indicati) relativi al procedimento di formazione e promulgazione delle leggi che, secondo il difensore, sarebbero stati violati in sede di emanazione e di promulgazione della legge in argomento. Prescindendo dallindagine relativa alla correttezza formale della proposta eccezione, va comunque rilevato che, come più volte sostenuto da queste stesse Sezioni riunite, il giudizio per la risoluzione di questioni di massima non è la sede propria nella quale possano trovare ingresso questioni di legittimità costituzionale, dovendosi ritenere deferito alle Sezioni riunite adite dalle Sezioni giurisdizionali soltanto lo specifico punto di diritto individuato dal giudice remittente e non potendo, pertanto, essere conosciute in questa sede altre questioni, neppure se concernenti la legittimità costituzionale o linterpretazione di norme comunitarie (cfr. SS.RR. nn. 41-44/QM del 12 luglio 1997, nonchè n. 24/QM del 6 giugno 1996 e n. 32/QM del 4 giugno 1996. Passando, finalmente, allesame del merito della questione sottoposta al suo esame, il collegio non può esimersi da un excursus, necessariamente sintetico, delle problematiche insorte per lapplicazione della normativa sul trattamento retributivo del personale di magistratura ed assimilato, in sede di liquidazione e successiva riliquidazione dei rispettivi trattamenti di quiescenza. Va in proposito ricordato che la Sezione terza pensioni civili della Corte dei conti, con decisione n. 49970 del 12 maggio 1982, si era in origine espressa nel senso che larticolo 11 della legge 24 maggio 1951, n. 392 aveva introdotto il principio delladeguamento permanente di tali pensioni alle retribuzioni dei pari grado in servizio, senza bisogno di appositi provvedimenti legislativi. Le Sezioni riunite della Corte, ritenuto che detta norma non avesse valore di disposizione a carattere generale intesa a tale automatico e permanente adeguamento pensionistico, con ordinanza n. 104 del 24 giugno 1985 avevano investito la Corte Costituzionale della questione di legittimità del complesso di norme pensionistiche nel frattempo intervenute, che non prevedevano criteri atti a garantire trattamenti proporzionati alla quantità e qualità del lavoro prestato. Con sentenza n. 501 del 21 aprile/5 maggio 1988 la Corte Costituzionale, preso atto del cospicuo divario che, per il personale di magistratura, si era verificato tra pensioni e retribuzioni a seguito della legge 6 agosto 1984, n. 425 (radicalmente innovativa della struttura della retribuzione, segnatamente riguardo alla valutazione dellanzianità di carriera), dopo avere affermato "lesigenza di una costante adeguazione" dei due trattamenti, aveva dichiarato lillegittimità costituzionale degli articoli 1, 3 primo comma e 6 della legge 17 aprile 1985, n. 141, nella parte in cui avevano disposto rivalutazioni percentuali (estranee ai criteri adottati per le nuove retribuzioni) invece di assicurare lanzidetto adeguamento attraverso una apposita riliquidazione, con decorrenza 1° gennaio 1988, delle pensioni dei soggetti esclusi dai nuovi stipendi perchè collocati in quiescenza anteriormente al 1° luglio 1983. A seguito di detta sentenza alcuni magistrati, avendo già beneficiato della riliquidazione sulla base del trattamento spettante in applicazione della legge n. 425 del 1984, chiesero lulteriore adeguamento automatico della loro pensione, come sopra liquidata, alle successive variazioni del trattamento di attività ottenute dai pari grado alle date del 1° gennaio 1989 e 1° gennaio 1990, nonchè il riconoscimento del diritto alladeguamento permanente in relazione ad ulteriori aumenti futuri, per effetto del meccanismo di incremento costante previsto dallarticolo 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27. La giurisprudenza di questa Corte (Sezioni riunite, n. 76/C del 14 novembre 1988, Sezione del controllo, n. 2021 del 17 novembre 1988 e Sezione terza giurisdizionale, nn. 62911, 62912 e 62913, tutte del 20 marzo 1989) si pronunciò inizialmente in senso favorevole, affermando che "la riliquidazione delle pensioni dei magistrati ...deve essere effettuata, con decorrenza dal 1° gennaio 1988, sulla base del trattamento economico derivante dallapplicazione delle misure stipendiali indicate nelle tabelle annesse alla legge n. 27 del 1981 ed adeguate di diritto, con proiezione nel futuro, ai sensi dellarticolo 2 della legge medesima..."; "... assumendo altresì a parametro sul quale applicare i benefici della legge n. 425 del 1984, non gli stipendi vigenti alla data del 1° luglio 1983, ma quelli attuali, quali risultano per effetto degli adeguamenti periodici previsti dallarticolo 2 della legge n. 27 del 1981 intervenuti fino alla data di decorrenza della riliquidazione". Secondo tale giurisprudenza, si era sostanzialmente instaurato un meccanismo di aggancio automatico e perenne tra pensioni e stipendi dei magistrati. Successivamente, però, la stessa Sezione terza pensioni civili, con ordinanza del 21 maggio 1990, constatata lesistenza di un vuoto legislativo che legittimasse tale affermato rapporto tra pensioni e retribuzioni e pensioni e ritenuta, daltra parte, limpossibilità di fare derivare dalla sentenza n. 501 del 1988 una immediata e completa estensione, anche per il futuro, delladeguamento automatico dei trattamenti pensionistici dei magistrati, equivalente a quello statuito per i trattamenti di attività dallarticolo 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, denunciava lillegittimità costituzionale di questultima norma. La Corte, non condividendo la prospettata questione, con ordinanza n. 95 dell11/16 febbraio 1991 ne dichiarava la manifesta inammissibilità, rilevando che "una sentenza atta ad innestare nella normativa pensionistica un meccanismo di adeguamento periodico concepito per il personale in servizio", comportando varietà di scelte e molteplicità di implicazioni, sarebbe stata il risultato di attività "certamente estranea al sindacato di costituzionalità e viceversa propria del legislatore". Il legislatore interveniva qualche mese dopo, con legge n. 265 dell8 agosto 1991, stabilendo che "le pensioni spettanti ai magistrati ... collocati a riposo anteriormente al 1° luglio 1983 fossero riliquidate, con decorrenza dal 1° gennaio 1988, sulla base delle misure stipendiali vigenti, in applicazione degli articoli 3 e 4 della legge 6 agosto 1984, n. 425, alla data del 1° luglio 1983, con esclusione degli adeguamenti periodici di cui al comma secondo" (cioè, del meccanismo di adeguamento periodico di cui agli articoli 11 e 12 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituiti dallarticolo 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27). Disponeva altresì la legge che "gli eventuali maggiori trattamenti spettanti o in godimento fossero conservati ad personam e riassorbiti ... con i futuri miglioramenti dovuti sul trattamento di quiescenza" ed ancora che "in ogni caso gli adeguamenti periodici previsti dallarticolo 2 della legge n. 27 del 1981 per il personale in servizio non erano computati ai fini delle riliquidazioni di trattamenti pensionistici in godimento". La legge n. 265 è stata sottoposta, come è noto, al vaglio della Corte Costituzionale in più riprese e sotto diversi profili di incostituzionalità. Con sentenza n. 42 del 28 gennaio/10 febbraio 1993 la Corte Costituzionale affermava che "il legislatore, nellescludere dalla riliquidazione delle pensioni lapplicabilità del meccanismo di adeguamento aveva esercitato una discrezionalità sua propria" volendo limitare gli effetti dello stesso nellambito esclusivo del trattamento stipendiale per il quale era stato concepito; nel ribadire che esula dai limiti del controllo di legittimità loperazione additiva consistente in una mera trasposizione dellistituto nel settore pensionistico (dichiarando, quindi, inammissibile la sollevata questione di legittimità costituzionale) la Corte osservava tuttavia che "la radicale opzione nel senso di cristallizzare la riliquidazione alle misure stipendiali del 1° luglio 1983, senza alcun conto, neppure parziale, degli adeguamenti, nè prima nè dopo" non può non prospettarsi come fattore di nuove ulteriori divaricazioni tra pensioni e stipendi, rappresentando lipotesi che nel medio periodo landamento delle retribuzioni finirà per discostarsi dalle pensioni "ben al di là di quel ragionevole rapporto di corrispondenza, sia pure tendenziale ed imperfetto", a suo tempo richiesto dalla stessa Corte ex articoli 3 e 36 della Costituzione, con lovvia conseguenza che le considerazioni svolte nella sentenza n. 501 del 1988 a proposito dellomesso calcolo delle anzianità pregresse ben potrebbero applicarsi alla mancata previsione di un qualsivoglia meccanismo di raccordo tra variazioni retributive indotte dagli aumenti del pubblico impiego e computo delle pensioni, così determinando lesigenza di un riesame della questione di costituzionalità ("un riesame della questione di costituzionalità si sarebbe reso necessario ove nel futuro la divaricazione fra stipendi e pensioni si discostasse da un ragionevole rapporto di corrispondenza"). Nel 1995, tuttavia, con sentenza n. 409 del 20/27 luglio 1995, la Corte Costituzionale dichiarava ancora una volta non fondate o manifestamente infondate alcune questioni sollevate dalle Sezioni giurisdizionali per la Sicilia e per il Lazio e, pur riaffermando il principio costituzionale di proporzionalità e adeguatezza della pensione, da garantirsi non solo con riferimento al momento del collocamento a riposo, ma anche in prosieguo, in relazione alle variazioni del potere di acquisto della moneta, rilevava che, allattualità (e, quindi, nel 1995), tutto ciò appare assicurato dai meccanismi perequativi e rivalutativi esistenti, ribadendo che spetta al legislatore ragionevolmente soddisfare nel tempo detta esigenza ed escludendo che questo comporti, inderogabilmente, un costante e periodico allineamento delle pensioni al corrispondente trattamento di attività di servizio.. Per quanto qui interessa va ricordato che la questione sollevata dalla Sezione Lazio, "se larticolo 2 della legge n. 295 del 1991 contrasti con gli articoli 3, 36 e 38 della Costituzione per il divario che si riscontra tra il trattamento di attività fruito dai magistrati in servizio e quello di pensione dei magistrati collocati in quiescenza da alcuni anni" è stata dichiarata infondata. Nella motivazione la Corte Costituzionale precisava, sostanzialmente, questi concetti: 1) non è contrario alla Costituzione che il legislatore, nel prevedere un meccanismo di adeguamento delle retribuzioni del personale in servizio, non abbia parallelamente esteso analogo adeguamento ai trattamenti pensionistici della medesima categoria; 2) la Corte non ha mai affermato che la Costituzione garantisca al pensionato una automatica estensione dei miglioramenti retributivi riconosciuti al personale in servizio, ma ha solo affermato che la proporzionalità e ladeguatezza della pensione devono essere assicurate anche in prosieguo rispetto allepoca del collocamento a riposo; 3) al momento (1995) la situazione esistente del divario stipendio pensione non era tale da concretare violazione di principi costituzionali. Sul piano storico ricostruttivo va ancora ricordato che, tramontata definitivamente la possibilità di un perenne aggancio delle pensioni alle retribuzioni, venivano alla luce subordinate questioni, oggetto del contrasto che queste Sezioni riunite sono oggi chiamate a comporre con pronuncia avente valore di massima. Alcune Sezioni giurisdizionali hanno sostenuto che ladeguamento anche per il futuro (e cioè anche dopo la legge n. 265 del 1991) delle pensioni alla dinamica salariale deve riconoscersi legittimo quanto meno nei riguardi di quei pensionati che abbiano ottenuto una sentenza in tal senso (trattasi delle sentenze che prevedevano la riliquidazione con la c.d. proiezione nel futuro). Questa pretesa è stata superata dalla Sezione terza centrale dappello, nella considerazione che laffermazione della proiezione per il futuro non è coperta dal giudicato, dal momento che nessun giudicato può pregiudicare una nuova diversa disciplina legislative della materia: il legislatore, infatti, nel rispetto del principio della ragionevolezza, è libero di modificare anche i c.d. rapporti di durata. Si è quindi venuta a sostenere una posizione più ridotta, sotto un duplice profilo. In primis, che ladeguamento delle pensioni al trattamento di servizio rimane legittimo fino al 22 luglio 1991 (data di entrata in vigore della legge n. 265 del 1991) in quanto detta legge n. 265, assumendo inevitabilmente carattere innovativo, nel momento in cui disciplina una materia diversa da quella della legge n. 27 del 1981, non può avere efficacia retroattiva e non può, quindi, avere inciso sulloperatività di detta ultima legge, nei termini in cui essa è stata fino a quel momento applicata. Ancora più subordinatamente è stato sostenuto che, pur incidendo la legge n. 265 del 1991 sullapplicazione a suo tempo data alla legge n. 27 del 1981, la riliquidazione delle pensioni deve essere comunque ammessa, atteso quanto stabilito nel sesto comma dellarticolo 1 della stessa legge n. 265 del 1991, a mente del quale debbono essere conservati (seppure ad personam) non solo i trattamenti in godimento, ma anche quelli "spettanti". Il contrasto su queste posizioni più ridotte, insorto nella giurisprudenza delle Sezioni regionali ma superato in sede di appello dalla giurisprudenza della Sezione terza centrale, è stato rappresentato a queste Sezioni riunite, sia dalla stessa Sezione terza centrale dappello (la relativa questione, come è stato ampiamente rilevato nella esposizione del fatto, risulta definita con sentenza n. 22/QM dichiarativa della sua inammissibilità) che dalla Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, nei termini di cui si è detto. In proposito il collegio ritiene di poter superare tale contrasto con argomentazioni che lo portano a concordare con lorientamento emerso nella sede di appello, e in base al quale non può riconoscersi allarticolo 2 della legge n. 265 del 1991 carattere precettivo e portata innovativa, bensì valore soltanto confermativo dellinterpretazione che poteva già trarsi dalla citata sentenza del giudice delle leggi n. 501 del 1988, la quale "non autorizzava affatto unestensione ai pensionati del sistema di adeguamento triennale previsto dallarticolo 2 della legge n. 27 del 1981" (cfr. Sezione terza dappello, sentenze n. 266/97 del 13 giugno/22 settembre 1997 e n. 15/98 del 10 dicembre 1997/27 gennaio 1998). Il collegio ritiene pertanto che ai magistrati collocati in pensione precedentemente alla data di entrata in vigore della suddetta legge n. 265 del 1991 (e cioè fino al 23 agosto 1991) non possono essere riconosciuti, come parte della giurisprudenza ha ritenuto, i miglioramenti derivanti dallapplicazione dellarticolo 2 della legge n. 27 del 1981. A parte la considerazione, pure non irrilevante, che alla base del particolare automatismo retributivo di cui alla ripetuta legge 27/81 vi è lesigenza di sottrarre il personale di magistratura ed assimilato alla fase della "contrattazione" e ai possibili condizionamenti collegati alle trattative con lEsecutivo, al chiaro scopo di garantirne lindipendenza (esigenza che, con ogni evidenza, non si pone per il personale ormai cessato dalle funzioni) osta allaccoglimento della tesi della "spettanza" di tali miglioramenti il fatto che essa necessariamente si fonda sullerrata premessa che, prima dellentrata in vigore della legge n. 265 del 1991, esistesse una qualche disposizione che consentisse loperatività del collegamento automatico tra le pensioni e la dinamica retributiva riguardante i magistrati ancora in servizio. Siffatto collegamento, tuttavia, non è mai esistito, come rilevato dalla Corte Costituzionale con la già citata ordinanza n. 95 del 16 febbraio 1991, e successivamente confermato dal legislatore con larticolo 2 della legge n. 265 (entrata in vigore il 23 agosto 1991), che è dunque intervenuta solo per confermare quanto già era desumibile dal preesistente ordinamento, e cioè che il meccanismo di adeguamento previsto dallarticolo 2 della legge 27/81 e stabilito espressamente per il trattamento di attività non può estendersi alle pensioni. Daltra parte, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 501 del 1988, aveva esteso al personale di magistratura ed equiparato andato in pensione prima del 1° luglio 1983 gli effetti degli articoli 3 e 4 della legge n. 425 del 1984, i quali prevedevano che lo stipendio dei magistrati in servizio alla data del 1° luglio 1983 dovesse essere incrementato di un beneficio rappresentato dalle quantificazioni dei servizi prestati a partire dallingresso in carriera, fino alla data del 30 giugno 1983. E pertanto, la predetta normativa, i cui effetti sono poi stati estesi dalla Corte ai magistrati collocati in quiescenza prima del 1° luglio 1983, era espressamente destinata ad operare soltanto sino alla predetta data del 30 giugno 1983, con esclusione di qualsiasi ulteriore efficacia per il periodo successivo, e quindi con assoluta esclusione di qualsiasi proiezione nel futuro. Conclusivamente, sulla base delle considerazioni esposte, queste Sezioni riunite ritengono che alla questione di massima deferita al suo esame debba darsi la seguente soluzione: "Non esiste nellordinamento (nè vi è stato introdotto con la sentenza della Corte Costituzionale n. 501 del 1988) un principio generale di adeguamento automatico delle pensioni dei pubblici dipendenti alle retribuzioni dei colleghi in servizio, sul quale possa avere innovativamente inciso, con riferimento al comparto dei magistrati e categorie assimilate, larticolo 2 della legge 8 agosto 1991, n. 265; il carattere meramente interpretativo di tale disposizione, che conferma quanto già era desumibile dalle norme positive, comporta che non possano considerarsi "spettanti" a detto personale, collocato in quiescenza anteriormente al 1° luglio 1983, gli aumenti periodici di cui alla legge n. 27 del 1981, neppure con riferimento al più circoscritto arco temporale conclusosi con lentrata in vigore della suddetta legge n. 265 del 1991". P.Q.M. La Corte dei conti a Sezioni riunite in sede giurisdizionale, pronunciando ai sensi dellart. 1, comma settimo del d.l. 15 novembre 1993, n. 453, convertito in legge 14 gennaio 1994, n. 19 sulla questione rimessa dal Presidente della Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna con ordinanza n. 063c/98 del 10 marzo/10 aprile 1998, sui ricorsi proposti dai Sig.ri L. (n. C/2374) D. (n. C/2375) e D. M. (n. C/2376) contro i Ministeri di Grazia e Giustizia e del Tesoro, dichiara che al quesito formulato sia data risposta con la seguente formulazione di massima: "Non esiste nellordinamento (nè vi è stato introdotto con la sentenza della Corte Costituzionale n. 501 del 1988) un principio generale di adeguamento automatico delle pensioni dei pubblici dipendenti alle retribuzioni dei colleghi in servizio, sul quale possa avere innovativamente inciso, con riferimento al comparto dei magistrati e categorie assimilate, larticolo 2 della legge 8 agosto 1991, n. 265; il carattere meramente interpretativo di tale disposizione, che conferma quanto già era desumibile dalle norme positive, comporta che non possano considerarsi "spettanti" a detto personale, collocato in quiescenza anteriormente al 1° luglio 1983, gli aumenti periodici di cui alla legge n. 27 del 1981, neppure con riferimento al più circoscritto arco temporale conclusosi con lentrata in vigore della suddetta legge n. 265 del 1991".
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