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Sezioni Riunite
N. 3/QM - 19 GENNAIO 1999: Pres. CASTIGLIONE MORELLI - Est. CUPPONE - PM ROSATI Nel nostro ordinamento non è previsto un contrasto giurisprudenziale fra diverse giurisdizioni, essendo possibile che i rispettivi ordinamenti si differenzino in base ad una scelta razionale del legislatore. Il dies a quo per l'eventuale proposizione dell'appello incidentale decorre, sia per la parte privata che per il Procuratore Generale e Regionale, dalla data di notifica dell'appello principale, e va proposto nel termine di trenta giorni da quest'ultimo. La parte privata, ai fini della decorrenza del termine per proporre impugnazione è tenuta a notificare la sentenza al Procuratore Generale, ovvero al Procuratore Regionale, nel suo ufficio, giacchè il deposito in segreteria della sentenza, che ai sensi dell'articolo 5 del RD n. 1038 del 1933 equivaleva a notifica al Pubblico Ministero, non è ora più idoneo a far decorrere il termine dimpugnazione. Non essendo prevista nel giudizio contabile la distinzione, esistente nel codice di rito, fra appello incidentale (art.333 cpc) ed appello incidentale tardivo (art.334 cpc), non vi sono limiti oggettivi all'appello incidentale, che può investire tutti i capi della decisione che l'appellato ritiene pregiudizievoli. DIRITTO: Preliminarmente il Collegio ritiene di dover decidere in ordine allammissibilità, o meno, dell'atto dintervento proposto dal sig. A.D., rappresentato e difeso dall'avv. C. M. L'atto dintervento di cui trattasi è inammissibile. Il sig. A., ancorché titolare, come riferito in fatto, di gravame pendente innanzi a questa giurisdizione, nella presente sede non è, tuttavia, portatore di un peculiare interesse concreto, attuale e diretto, idoneo a consentirgli l'intervento nel presente giudizio. A tal riguardo, ritiene il Collegio che l'intervento nel giudizio innanzi alle Sezioni Riunite di questa Corte dei Conti possa essere dispiegato validamente solo da quelle parti che tali sono anche nel giudizio instaurato innanzi ai giudici rimettenti la questione di massima ovvero quella per contrasto giurisprudenziale ai sensi dellarticolo 1, comma 7, del decreto legge 15 novembre 1993 nel testo coordinato con la legge di conversione 14 gennaio 1994 n. 19. Il contrario avviso comporterebbe, per un verso, unindeterminata dilatazione del numero dei possibili intervenienti in un giudizio di carattere incidentale qual è quello che ne occupa; d'altro lato, proprio in considerazione dei vincoli nascenti, per i giudici a quibus, dalla decisione delle Sezioni Riunite, l'eventuale ammissione di tali interventi finirebbe con il travalicare il necessario potere di cognizione, affidato al giudice naturale presso cui pende il giudizio (Sezione territoriale o Sezione Centrale dAppello). Né, fossanche in via di mera ipotesi, può utilmente sostenersi che un intervento del tipo dispiegato nel presente giudizio dal sig. A. possa essere riguardato siccome svolto nell'interesse della legge ed a tutela del diritto oggettivo. In proposito, è appena il caso di rilevare che siffatto potere, per esplicita previsione normativa, insuscettibile dinterpretazione analogica, risulta commesso dal ricordato articolo 1, comma 7, della legge 1994 n.19 al Procuratore Generale della Corte dei Conti. (da ultimo, sentenza SS.RR. 11.8.1997 n.39 - 40 QM). Per quanto concerne il merito della questione sottoposta al giudizio di queste Sezioni Riunite per le Questioni di Massima il Collegio ritiene, intanto, di dover soffermare la propria attenzione su talune considerazioni che, per essere state rappresentate dall'Organo remittente anche in occasione di recenti analoghi giudizi (sentenza SS.RR. 17 Novembre 1998 n.23/98/QM), sembra costituiscano il motivo, in qualche modo, dominante per cui si è ravvisata la necessità di far ricorso al rimedio previsto dal richiamato articolo 1, comma 7, della legge 1994 n. 19. Si tratta, in buona sostanza, del paventato contrasto giurisprudenziale "anche se fra diverse giurisdizioni", contrasto quasi sempre, come nel caso in esame, ravvisato fra soluzioni a fatti afferenti l'ambito della giurisdizione ordinaria, (regolata questultima essenzialmente dal codice di procedura civile), e fatti ricadenti nell'ambito della giurisdizione contabile. Quanto sopra, ad avviso del remittente, "postula la necessità di addivenire ad uniformi, ancorché possibili, indirizzi interpretativi comuni". In ordine alla prospettata discrasia, il Collegio ritiene, intanto, di dover puntualizzare che, come anche ritenuto dalla Corte Costituzionale con sentenza 19 marzo 1996 n.82, nel nostro ordinamento non esiste un principio di necessaria uniformità delle regole processuali tra diversi tipi di processo azionabili innanzi alle diverse giurisdizioni. Ne consegue che è ben possibile che rispettivi ordinamenti processuali si differenzino sulla base di una scelta razionale del legislatore derivante dal tipo di configurazione del processo e dalle situazioni sostanziali dedotte in giudizio. E ciò anche in relazione all'epoca della disciplina, alle tradizioni storiche di ciascun procedimento alle ragioni che sottendono al perseguimento del fine di giustizia tutelato e perseguito nel procedimento stesso. In altri termini, non può certo essere revocato in dubbio che il legislatore non possa regolare in modo non uniforme le modalità della tutela giurisdizionale nell'ambito di differenti ordinamenti processuali, beninteso a condizione che non siano vulnerati i principi costituzionali di garanzia ed effettività della tutela medesima. Tale consapevolezza radica nel Collegio il sicuro convincimento circa l'attualità della regola generale enunciata dall'articolo 26 del RD 13 agosto 1933 n.1038, secondo cui nei giudizi innanzi alla Corte dei Conti si applicano le norme ed i termini della procedura civile in quanto applicabili e solo in quanto non risultino diversamente disciplinati da quel regolamento. Ne consegue che lo sforzo che si avverte di convogliare, comunque, sotto l'egida delle norme del codice di rito aspetti e procedure disciplinati da specifiche disposizioni afferenti la giurisdizione contabile non solo non appare correttamente praticabile ma conduce a ritenere siccome "contrasti giurisprudenziali fra diverse giurisdizioni" situazioni fattuali che per loro natura risultano diversamente disciplinati. In ordine alla volontà del legislatore di permanere nell'indicata distinzione delle norme di procedura a seconda delle diverse giurisdizioni, per quanto concerne la Corte dei Conti, semmai occorresse, il Collegio non manca di soffermare la propria attenzione sul Regolamento recentemente approvato con DPR 24 giugno 1998 n.260 recante norme per la semplificazione dei procedimenti di esecuzione delle decisioni di condanna e risarcimento del danno erariale. Orbene, anche in tale sede il legislatore, lungi dall'innovare rispetto alle linee di tendenza sopra indicate, applicando lomologa disciplina prevista dal codice di procedura civile in tema di giudizio dinterpretazione, ha ancora richiamato le disposizioni previste dagli articoli 78 del RD 12 luglio 1934 n.1214 e 25 del RD 13 agosto 1933 n. 1038 (cfr. art.6 predetto DPR 1998 n.260). Dal che si ritiene possa agevolmente inferirsene che tuttora, per le considerazioni sopra evidenziate, in tema di norme di procedura in materia di giudizi innanzi alla Corte dei Conti, nelle sue articolazioni territoriali e centrali, il richiamato art.26 del regolamento di procedura approvato con RD 13 agosto 1933 n.1038 costituisce un necessario punto di riferimento dal quale l'interprete non può prescindere per nessuna ragione. Quale corollario di quanto sopra si è motivatamente ritenuto, il Collegio afferma che gli articoli 65, 66 e 103 del regolamento di procedura approvato con RD 13 agosto 1933 n.1038, così come risultano successivamente modificati ed integrati dalle particolari norme di cui si dirà appresso, costituiscono un sistema compiuto in materia di appello incidentale innanzi alla giurisdizione della Corte dei Conti, materia questa che ha occasionato il presente giudizio per il tramite del Procuratore Generale remittente. Ad avviso del Collegio, pertanto, in materia non v'è spazio per lutilizzazione di norme tratte dal codice di procedura civile attesoché, ai sensi e per gli effetti dellarticolo 26 del RD n.1038 del 1933, la normativa richiamata copre ogni aspetto della problematica che ne occupa. Per una razionale rivisitazione della normativa in parola è necessario, intanto, che la stessa venga necessariamente integrata ed aggiornata nel testo secondo quanto risulta dalle modifiche successivamente sin qui intervenute. A tal riguardo è sufficiente precisare che in materia di appello l'art.1, comma 1, del decreto legge 23 ottobre 1996 n.543, nel testo coordinato con la legge di conversione 20 dicembre 1996 n.639, ha innovato istituendo il comma 5bis all'art.1 della legge 14 gennaio 1994 n. 19. Per quanto qui interessa, com'è noto, la disposizione novellata stabilisce che l'appello è proponibile dalle parti entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza o, comunque, entro un anno dalla sua pubblicazione in mancanza di notifica. Entro i trenta giorni successivi l'appello deve essere depositato nella segreteria del giudice d'appello con la prova delle avvenute notifiche unitamente alla copia della sentenza appellata. Resta così modificato il primo comma dellarticolo 65 del RD 1933 n. 1038 nel senso che il deposito dell'atto dappello dovrà ora avvenire non più entro quindici giorni, bensì entro trenta giorni successivi al termine stabilito perla proposizione di tale atto. Per l'effetto, larticolo 66 del medesimo RD n.1038 del 1933 resta modificato nel senso che l'appellato può proporre appello incidentale nel termine di trenta giorni successivi alla scadenza del termine indicato nell'art.65, cioè ora, giorni trenta e non più giorni quindici com'era prima dell'entrata in vigore della normativa surriferita, il che comporta che l'appellante incidentale fruisce a tal fine di complessivi giorni sessanta (trenta più trenta). Rileva il Collegio che una notazione particolare merita la posizione del Procuratore Generale e del Procuratore Regionale in tema di procedure e termini per la proposizione dell'atto dappello principale e dell'atto dappello incidentale. In proposito, giova ricordare che l'istituzione del comma 5bis all'art.1 della legge 1994 n. 19, per effetto della legge di conversione 20 dicembre 1996 n.639, ha sostanzialmente parificato la posizione della parte pubblica e di quella privata. La norma innovativa ha prodotto l'effetto abrogativo dellarticolo100 del regolamento di procedura di cui al RD 1933 n.1038 in materia di proposizione dell'appello, normativa che non appariva più coerente con la posizione paritaria delle parti (SS. RR. 3 febbraio 1995 n. 13/QM). Sicché il deposito in Segreteria della sentenza, che ai sensi dell'articolo 5 del menzionato regolamento di procedura equivaleva a notifica al Procuratore Generale od al Procuratore Regionale non è ora più idoneo a far decorrere il termine di impugnazione. La parte privata, ai fini della decorrenza di detto termine è ora tenuta e notificare la sentenza al Procuratore Generale, ovvero al Procuratore Regionale, nel suo Ufficio. Speculare a tale interpretazione giurisprudenziale è da ritenersi quella afferente i termini per proporre appello incidentale da parte dei predetti Organi requirenti. Quanto sopra dovendosi ritenere, alla medesima stregua, implicitamente abrogato il 2° comma dellarticolo103 del ricordato RD 1933 n.1038 il quale, prima della riforma in parola, consentiva che il Procuratore Generale potesse proporre appello incidentale in uno con le proprie conclusioni scritte sull'appello principale. Pertanto, sia per la parte privata che per il Procuratore Generale e Regionale il dies a quo per l'eventuale proposizione dell'appello incidentale decorre, paritariamente, dalla data di notifica a costoro dell'appello principale e può essere proposto nel termine di trenta giorni da quest'ultima notifica nonché notificato e depositato nei trenta giorni successivi (artt.65 e 66 RD 1933 n.1038, pari a complessivi giorni sessanta, per effetto delle modifiche sopra richiamate). Quanto ai limiti oggettivi dell'appello incidentale nella giurisdizione contabile, l'articolo 66, 1° comma, del RD1933 n.1038 stabilisce, testualmente, che in risposta all'appello l'appellato, in via di appello incidentale, può chiedere la riforma di quei capi della decisione che egli crede gli siano pregiudizievoli. Nessun limite è, quindi, previsto dalla richiamata disposizione regolatrice del gravame incidentale azionabile innanzi a questa giurisdizione. E ciò risponde appieno alla ratio dell'appello incidentale quale rimedio preordinato a favore di quanti, sebbene inizialmente non intenzionati ad impugnare la sentenza, si sarebbero trovati poi impossibilitati ad attivarsi nonostante l'iniziativa altrui. Giova precisare in proposito, che taluni limiti inizialmente previsti per le cosiddette impugnazioni incidentali tardive di cui all'art.334 cpc (quale l'impugnazione limitata al capo impugnato in via principale o, comunque, relativo ad un capo ad esso connesso o dipendente), risultano ora essere stati rimossi dalla recente giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione. E' stata, infatti, superata ogni precedente interpretazione restrittiva rimanendo anche in quella sede definitivamente acquisito il principio secondo cui anche l'impugnazione incidentale tardiva ex art.334 cpc può essere rivolta contro qualunque capo della sentenza anche autonomo e non connesso alla impugnazione principale. Analogamente, quindi, a quanto previsto nel giudizio contabile dal richiamato art.66 del RD 1933 n.1038, nell'ambito del quale, peraltro, non figura ricompreso il cosiddetto appello incidentale tardivo. A questo punto il Collegio, conclusivamente, ritiene di poter riassumere come segue l'excursus normativo dell'appello incidentale nel giudizio innanzi alla Corte dei Conti quale risulta dichiarato nelle suestese premesse: 1. Gli articoli 65, 66 e 103 del regolamento di procedura approvato con RD 13 agosto 1933 n.1038, con le modificazioni sopra specificate, costituiscono un sistema compiuto in materia di appello incidentale innanzi alla giurisdizione della Corte dei Conti. 2. In subiecta materia non v'è spazio per la utilizzazione di norme tratte dal codice di procedura civile attesoché , ai sensi e per gli effetti dellarticolo 26 del RD 1933 n.1038, la normativa richiamata copre ogni necessario aspetto della problematica che ne occupa. 3. L'appello incidentale può essere proposto sia dall'appellato parte privata sia dal Procuratore Generale o dal Procuratore Regionale territorialmente competente ai quali sia stato notificato, a qualsiasi titolo, l'appello principale. 4. Ai sensi dellarticolo 66, 1° comma, del RD 1933 n .1038 non sussistono limiti oggettivi all'appello incidentale, in quanto la richiamata normativa non ne pone alcuno, al riguardo stabilendo, anzi, testualmente, che costituiscono motivo di gravame "quei capi della decisione" che l'appellante incidentale ritiene pregiudizievoli. 5. I termini per proporre appello incidentale, ai sensi del combinato disposto degli artt.65, 66 e 103 del RD 1933 n.1038, così come modificati dall'art.1, 1° comma, del decreto legge 23 ottobre 1996 n.543 nel testo coordinato con la legge di conversione 20 dicembre 1996 n.639, istitutivo del comma 5bis all'art.1 della legge 14 gennaio 1994 n.19, sono di giorni trenta dalla notifica, a qualsiasi titolo, dell'appello principale più ulteriori giorni trenta per la notifica ed il deposito di tale atto. 6. I termini di cui al paragrafo che precede debbono essere osservati a pena dinammissibilità del ricorso sia dalla parte privata che dal Procuratore Generale o dal Procuratore Regionale dovendosi ritenere, per questi ultimi, abrogato l'art.103, 2° comma, del ricordato R. D. 1933 n. 1038 (SS. RR. 3 febbraio 1995 n. 13/QM). 7. Il dies a quo per la proposizione dell'appello incidentale è rappresentato dalla data in cui viene ritualmente notificato l'appello principale. 8. Nell'ambito del giudizio contabile, stante l'affermato sistema compiuto delimitato dagli artt.65, 66 e 103 del RD 1933 n.1038, non v'è luogo per la distinzione esistente nel codice di rito fra appello incidentale (art.333 cpc) ed appello incidentale tardivo (art.334 cpc).
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