Sezioni Riunite
N. 1/QM - 14 GENNAIO 1999: Pres. DE MITA - Est. ZUCCHERETTI - PM BARELLA
Lamministrazione ha lobbligo di recuperare le somme
erroneamente corrisposte in eccedenza sul trattamento pensionistico provvisorio, anche se
l'erogazione non dovuta si è protratta per un notevole lasso di tempo, essendo esclusa
qualsiasi discrezionalità al riguardo
Nellipotesi dindebita percezione di somme, è irrilevante
buonafede del pensionato titolare di un trattamento provvisorio, ex articolo 162 del DPR
1092/73,
Qualora la situazione dincertezza, conseguente alla
provvisorietà del trattamento pensionistico erogato, si protrae eccessivamente,
linteressato ha a disposizione i rimedi previsti dalla legge 241/90
DIRITTO: (omissis) Peraltro, come già osservato, i ritardi
della pubblica amministrazione, protratti oltre i limiti di congruità, hanno
causato, soprattutto in un recente passato (attualmente il fenomeno è in calo per effetto
dell'introduzione delle procedure meccanizzate, sorrette, tra l'altro, da
normativa del tutto particolare), una dilatazione del periodo necessario per l'erogazione della
pensione definitiva con la conseguenza che, in sede di conguaglio, il pensionato può
trovarsi a dover fronteggiare un debito erariale
di rilevante entità, come del resto è il caso che ha dato luogo alla rimessione
del presente giudizio.
E' sorto così, come sopra si è detto, l'interrogativo sulla
possibilità del decorso del tempo di influire sulla citata disciplina al punto di rendere
irripetibili le somme che -
a causa della provvisorietà della loro erogazione - sono
per legge soggette a recupero.
Infatti, alcuni collegi, nel darsi carico della situazione del
pensionato, si sono allontanati dalla linearità dello schema dell'istituto e, nello stabilire che il decorso del tempo avrebbe
ingenerato
nel percipiente il convincimento che le somme riscosse fossero di sua
spettanza, hanno praticamente ancorato l'irripetibilità (collegata come detto dal legislatore alla sola
definitività del trattamento ex art. 206)
alla buona fede. Tale concetto di contenuto sociale così elevato sembrava poter legittimare una specie di giustizia equitativa del giudice delle pensioni.
Ma, così operando, si finisce per affermare due cose antitetiche tra loro e, precisamente, da una parte che
l'Amministrazione è titolare del diritto alla ripetizione perché
lemolumento è stato corrisposto sine titulo
e, dall'altra, che è in concreto impedita dall'effettuare una tale ripetizione per
evitare di privare il soggetto erroneamente arricchito dei mezzi fondamentali necessari
per la sua esistenza. In altre parole,
lemolumento versato in più resta illegittimamente attribuito solo che non può più
essere ripetuto se percepito in buona fede per evitare di alterare l'equilibrio economico
del pensionato.
In tal modo, per alcuni collegi giudicanti la P.A., non solo deve
erogare prontamente il trattamento provvisorio rebus sic stantibus, ma
in caso di errori, deve sopportarne le conseguenze.
Al contrario, il pensionato percettore dell'indebito può opporsi al recupero al solo
invocare della propria buona fede (ritenuta sussistente per il fatto di non aver concorso all'errore), a
volte dilatata fino a comprendere l'ignorantia iuris.
L'idea intorno alla quale si è polarizzato tale nuovo orientamento giurisprudenziale è stata, perciò, quella di impedire lo
squilibrio economico a danno del possessore attuale della somma, da ritenere presuntivamente in buona fede, non solo perché indottovi, da un comportamento dell'autorità protratto nel tempo, ma anche per la sua
posizione, se così
si può dire, di "beneficiario
passivo".
La concezione dianzi esposta, si basa essenzialmente su due presupposti che il
Collegio peraltro non condivide: quello di considerare il trattamento pensionistico di tutti pubblici
dipendenti un corrispettivo commisurato al
minimo di sussistenza, sì da non poter tollerare
nessuna, ancorché provvisoria decurtazione e quello di reputare il pensionato un individuo
estraneo alle vicende giuridiche riguardanti il proprio trattamento economico e normativo, vicende lasciate al monopolio del
legislatore e dell'autorità amministrativa.
Ciò, tra l'altro è anche in contrasto con il citato art.7 del DPR 138/86 il quale invita, al contrario,
il pensionato ad avere un comportamento consapevole e collaborativo laddove
fa riferimento "al trattamento provvisorio determinato in relazione ai servizi
accertati risultanti
dalla documentazione prodotta".
E' stato obbiettato dal
difensore della ricorrente nel giudizio di primo grado, che il pensionato non può
rimanere esposto per anni ad una situazione dincertezza derivante dalla mancanza di definitività del trattamento corrisposto dall'ente erogatore, oltretutto
con la possibilità di un conguaglio a debito, come nel caso in questione.
Ma - come osservato
altresì dall'Avvocato dello Stato - per questo tipo di problema la recente
disciplina di cui alla legge 7 agosto 1990 n.
241 ha offerto all'interessato il rimedio
consistente nel mettere in mora l'amministrazione,
in caso dinosservanza dei termini fissati per il procedimento amministrativo, fino alla denuncia di omissione di atti
d'ufficio, qualora l'inerzia si protragga ulteriormente.
In realtà, ritiene il Collegio che le norme che disciplinano il recupero da parte dello Stato costituiscono
speciale applicazione dell'istituto della repetitio indebiti di cui si
deve ribadire l'unità concettuale.
Occorre infatti evidenziare
la natura paritetica del rapporto di lavoro
subordinato e del rapporto pensionistico.
La P.A., pur essendo detentrice di pubblici poteri, non può non essere accomunata ai
rimanenti soggetti di diritto privato per quanto attiene alle sue relazioni interne con i
dipendenti ed, ancor di più, con i
pensionati, atteso che si è in presenza di diritti soggettivi. Da ciò consegue che la
valutazione degli obblighi, dei diritti e comportamenti deve, essere condotta alla stregua
dei principi civilistici.
Dunque, la ripetizione dindebito, a norma dell'art.2033 c.c., è sempre ammessa in linea generale poiché la prestazione eseguita non trova riscontro nell'oggettiva esistenza di una corrispondente
obbligazione. E' perciò che, in relazione a tale indebito, diventa del tutto superfluo
indagare sulla natura e sulla scusabilità dell'errore dell'avvenuto pagamento, essendo unicamente rilevante
l'inesistenza (originaria o sopravvenuta) di una legittima causa solvendi.
Conseguentemente, in materia pensionistica, come già ricordato, l'art.162 prevede in modo inequivoco la possibilità di conguaglio al momento della liquidazione del trattamento definitivo.
La provvisorietà della pensione elimina in radice ogni discussione poiché esclude e, comunque, rende giuridicamente irrilevante, la ricorrenza dello stato dì buona fede ovvero dell'affidamento nel comportamento dell'ente erogatore.
Invero,
la riserva sul conguaglio, è idonea a mettere sull'avviso
il pensionato in ordine ad uneventuale restituzione, con la conseguenza che egli
potrebbe fare un uso prudente delle somme percepite
ed accantonare almeno parte delle stesse, proprio perché cosciente del fatto che si tratta di
unentrata cui manca il carattere dellordinarietà
e legittimità.
Ove poi la situazione di provvisorietà si protragga oltre limiti
di congruità e
ragionevolezza, l'interessato,
lungi dal tenere un comportamento acquiescente,
ben potrà attivarsi con rimedi offerti dalla citata normativa 241/90.
Applicazioni pratiche del suesposto concetto, relativo cioè allaffidamento collegato esclusivamente alla definitività di una situazione giuridica, si rinvengono in ogni
campo del diritto.
Infatti nel codice civile lart. 2321 e il comma 4
dell'art.2433 dichiarano irripetibili
gli utili percepiti in buona fede dai soci (società in accomandita e per azioni) quando il bilancio sia
stato "regolarmente approvato",
Anche in questo caso l'elemento giustificativo
dell'irripetibilità è rappresentato dal
fatto che soltanto un bilancio
"approvato" nelle forme di legge è in grado di ingenerare nel socio laffidamento necessario per opporsi
alla restituzione; prima di allora la posizione non era tutelabile poiché il diritto esclude la
sussistenza dell'affidamento ove manchi il carattere della certezza e regolarità.
Ugualmente il giudice amministrativo esclude (con giurisprudenza
univoca) l'irripetibilità, per mancanza del requisito della buona fede laddove "il provvedimento in forza del
quale sono avvenuti i pagamenti era provvisorio e non definitivo" (C.d.S.
AP n.2 del 4.5.1986). A tal proposito, inoltre, il medesimo giudice amministrativo ha osservato che "il carattere
della provvisorietà che legittima successivi conguagli in favore o in danno dell'accipiens è implicito in tutti gli emolumenti corrisposti in anticipo dall'Amministrazione rispetto ai provvedimenti
formali, cui spetta fissarne in via definitiva l'an ed il quantum.
Questa conclusione risponde ad intuitive ragioni sia di ordine giuridico in quanto l'affidamento
da parte dell'accipiens sulla definitività e sulla legittimità dell'erogazione postula la determinazione finale, sia di ordine equitativo, giacché mira ad
evitare che iniziative assunte dall'Amministrazione
al fine di venire incontro ai bisogni essenziali dei pubblici dipendenti finiscano per ritorcersi in suo danno" (C.d.S.,
Sez. IV n. 319 dei 30.4.91).
Neppure è condivisibile
la tesi esposta dal difensore della ricorrente, che si rifà ad alcune pronunce di questa
Corte secondo cui lart. 206 cit. pur se
riferito all'ipotesi di revoca del
provvedimento definitivo, è esso stesso espressione di un generale principio dirripetibilità
delle somme indebitamente corrisposte (Sez. giur.
Sicilia n 117 dei 14.5.97; Sez. giur. Liguria n 35 dei 10.1.97).
La ricordata disposizione ha difatti
carattere eccezionale e derogatorio e non
appare suscettibile dinterpretazione analogica, alla stregua dei criteri ermeneutici di cui all'art.14
delle preleggi,
come del resto ritenuto altresì dalla precedente decisione sull'argomento emessa da queste Sez. riunite n.77/C/89 in data 8.2.89. Inoltre, la privatizzazione del rapporto di lavoro
subordinato svolto alle dipendenze dello Stato - che postula ovviamente l'applicazione di norme civilistiche - rende del tutto inipotizzabile
l'estensione generalizzata di una norma di favore, che trova la sua ratio esclusiva nell'affidamento
riposto dall'interessato su di una situazione ritenuta oramai intangibile, per aver
concluso il suo iter amministrativo.
In tale contesto, allo stesso modo in cui nessuno più nega in tema
dinteressi e rivalutazione -a
prescindere dalle regole del procedimento amministrativo teso alla liquidazione della
pensione - il riconoscimento del diritto al tantundem fin dal momento della debenza, secondo norme civilistiche, apparirebbe poi contraddittorio non applicare -ai
soli pensionati statali - la sopraricordata
disciplina generale in materia dindebito oggettivo.
E' stato inoltre eccepito dalla difesa di parte e sempre con riferimento a
decisioni del giudice amministrativo e/o contabile (C.d.S.
sez. VI n. 61 dei 21.1.93; Sez. giur. Lazio 810 dei 23.4.97) che il recupero costituisce un atto discrezionale per
l'amministrazione e non un atto dovuto.
Neppure tale osservazione è da condividere.
Al riguardo appare indubbia la sussistenza del pubblico interesse alla corretta gestione del pubblico denaro (che è poi l'estrinsecazione del principio di buona amministrazione).
Tale interesse, peraltro, si può dire che sia rafforzato dalla particolare
responsabilità che vincola gli agenti erogatori
di spesa del denaro pubblico in base alla legge di contabilità di stato e a varie altre
disposizioni (art.3
del R.D. 19.1.39 n.295 è 406 del R.D.
23.5.24 n.827,
In particolare, lart. 81,3°
comma, R.D. 18.1 1923 n.2440
ritiene personalmente responsabili dell'esattezza
della liquidazione delle spese e dei relativi ordini di pagamento "gli ordinatori secondari di spese pagabili in base a ruoli, e ogni altro funzionario ordinatore di
spese".
D'altra parte l'effettiva portata e natura del precetto in
considerazione va desunta
anche dall'art. 3 del DPR n.1544
del 30.6.65 che espressamente sancisce il compito della DPT di "provvedere
al recupero dei crediti erariali derivanti da indebite riscossioni effettuate da
pensionati" con la previsione che "
il recupero deve
essere effettuato osservando le disposizioni di cui all'art. 3 rdl
295 dei 1939".
Come rettamente osservato dal PG
e dall'Avvocato dello Stato l'amministrazione può estrinsecare la sua discrezionalità attribuendo rilievo alla buona fede dei percipiente solo per quanto
attiene alle modalità di recupero, facendo sì che, valutate le condizioni economiche del
pensionato, siano concesse dilazioni tali da non recare rilevanti molestie alla sua
gestione corrente.
Per le considerazioni che si sono esposte, queste Sezioni Riunite
ritengono che, al di
fuori delle ipotesi di cui agli articoli 205 e 206 del TU, conseguenti a provvedimenti di revoca
o modifica di pensioni definitive, non sussista la possibilità per il giudice di
attribuire rilievo alla buona fede del percettore per somme erroneamente corrisposte dall'amministrazione su trattamenti
provvisori.