Corte dei conti

Sezione giurisdizionale per la Regione Molise

Sentenza n. 21/2001 del 12 febbraio 2001

(Presidente: Carmelo Geraci – Estensore: Tommaso Miele)

 

 

Responsabilità amministrativa e contabile – Amministratori e dipendenti Enti locali – Inquadramenti illegittimi del personale – Sanatoria ex art. 6, comma 17, della legge n. 127/97 – Effetti economici dannosi pregressi prodotti dagli inquadramenti illegittimi – Danno – Non sussiste - Condizioni

La procedura di sanatoria prevista dalla legge n. 127/97 comporta la definitiva sanatoria degli inquadramenti illegittimi del personale degli enti locali disposti in difformità dal DPR n. 347 del 1983, sia con riferimento agli effetti giuridici, sanando gli inquadramenti e salvaguardando le posizioni soggettive degli interessati attraverso l’annullamento dei provvedimenti illegittimi e la rinnovazione degli inquadramenti attraverso una nuova procedura concorsuale - non a caso riservata ai dipendenti appartenenti alla qualifica immediatamente inferiore, nonché ai dipendenti interessati agli stessi inquadramenti anche se provvisti del titolo di studio immediatamente inferiore a quello prescritto per l’accesso alla qualifica corrispondente - sia con riferimento agli effetti economici, sanando, in tal modo, <<a posteriori>> l’indebita corresponsione delle differenze stipendiali erogate per effetto degli inquadramenti illegittimamente disposti, sempreché questi non abbiano comportato oneri aggiuntivi permanenti per le finanze comunali per effetto della creazione di nuovi posti.

 

Responsabilità amministrativa e contabile – Amministratori e dipendenti Enti locali – Inquadramenti illegittimi del personale – Sanatoria ex art. 6, comma 17, della legge n. 127/97 – Effetti economici dannosi pregressi prodotti dagli inquadramenti illegittimi – Danno – Non sussiste – Condizioni – Scorrimento all’interno della pianta organica

Una corretta interpretazione delle disposizioni di cui all’art. 6, comma 17, della legge n. 127/97, che tenga conto anche del contesto storico in cui la norma è maturata e delle reali intenzioni del legislatore, induce a ritenere che allorché gli inquadramenti illegittimi abbiano provocato solo uno scorrimento all’interno della pianta organica, senza la creazione di posti aggiuntivi, la sanatoria prevista dall’art. 6, comma 17, della legge n. 127/97 deve ritenersi estesa anche ai pregressi effetti economici dannosi connessi agli inquadramenti sanati, dovendosi ritenere che la sanatoria non si estende ai pregressi effetti economici dannosi prodotti dagli inquadramenti illegittimi solo allorché gli stessi abbiano determinato la creazione di nuovi posti, in aggiunta e al di fuori del numero complessivo dei posti previsti nella pianta organica dell’ente locale.

 

 

Sent. n. 21/2001

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MOLISE

composta dai seguenti magistrati:

Carmelo Geraci Presidente

Pelino Santoro Consigliere

Tommaso Miele Consigliere relatore

ha emanato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 108/EL del registro di Segreteria, promosso ad istanza del Procuratore regionale della Corte dei conti per la Regione Molise nei confronti dei Signori:

1) P. S., nato il 16 ottobre 1924 a Campobasso, residente in Larino (Campobasso), alla Via Cristoforo Colombo, n. 4;

2) V. M., nato il 14 marzo 1938 a Campobasso, residente in Larino (Campobasso), in Viale Giulio Cesare, n. 4;

3) C. G., nato l’11 gennaio 1940 a Vallecorsa (Frosinone), residente in Campobasso, alla Via Puglia, n. 46, tutti elettivamente domiciliati in Campobasso, alla Via Umberto I, n. 43, presso lo studio dell’Avv. Vincenzo Colalillo, da cui sono rappresentati e difesi nel presente giudizio, unitamente all’Avv. Stefano Scarano, giusta mandato a margine dell’atto di costituzione depositato in data 30 aprile 1998;

Visti l'atto introduttivo del giudizio, l’atto di costituzione in giudizio e le memorie difensive dei convenuti e tutti gli atti e i documenti del giudizio;

Uditi alla pubblica udienza del giorno 7 dicembre 2000 il Consigliere relatore, dott. Tommaso Miele, il rappresentante del Pubblico Ministero nella persona del Vice Proc. gen. dott. Giuseppe Grasso, e l’Avv. Stefano Scarano in difesa dei convenuti.

Svolgimento del processo

1. Con atto di citazione del 22 ottobre 1997, ritualmente e tempestivamente notificato agli odierni convenuti, il Procuratore regionale della Corte dei conti per il Molise ha citato in giudizio innanzi a questa Sezione i Signori P. S., V. M., e C. G., per ivi sentirli condannare al pagamento, in favore delle pubbliche finanze, rispettivamente, della somma di £. 77.000.000 (Settantasettemilioni) per P. S., di £. 76.000.000 (Settantaseimilioni) per V. M., e di £. 38.000.000 (Trentottomilioni) per C. M., oltre, per tutti, alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali e alle spese di giudizio, il tutto in ragione del danno complessivamente determinato a carico delle finanze del Comune di Larino (Campobasso), per l’ammontare complessivo di £. 191.000.000 (Centonovantunomilioni), oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali e alle spese del presente giudizio, per avere gli stessi, nella loro qualità, rispettivamente, di Sindaco (P. S.), di dirigente del Settore ragioneria (V. M.), e di Segretario comunale (C. G.), del Comune di Larino (Campobasso), determinato un danno a carico delle finanze dello stesso Comune di Larino (Campobasso), come sopra quantificato, per effetto degli inquadramenti asseritamente illegittimi - secondo quanto esposto nell’atto introduttivo da parte attrice - dei dipendenti dell’Ente locale in posizione funzionale apicale.

2. A sostegno della pretesa di risarcimento l’organo requirente espone che il Consiglio Comunale di Larino (Campobasso), con delibera n. 24 del 17 aprile 1984, nell’intento di recepire un accordo aziendale del 5 marzo 1984, con il quale si intendeva dare attuazione al contratto collettivo approvato con il DPR 25 giugno 1983, n. 347, deliberò, tra l’altro, l’inquadramento del personale dipendente in posizione apicale nell’8° livello retributivo funzionale. Peraltro – espone l’organo requirente - pur a fronte dei rilievi formulati, al riguardo, dalla Sezione di controllo sugli atti degli enti locali, che dopo aver osservato che <<ai sensi dell’art. 2 del citato DPR n. 347/83 la qualifica apicale attribuibile non può essere superiore alla 7^ qualifica funzionale, atteso che il Comune di Larino è classificato di III classe>>, aveva annullato la suddetta delibera n. 24 del 17 aprile 1984 <<limitatamente all’attribuzione dell’8^ qualifica apicale e della 6^ qualifica funzionale dei vigili urbani coordinatori>>, il Consiglio Comunale di Larino adottò ulteriori, successivi provvedimenti con i quali si lasciò sostanzialmente immutata la situazione determinatasi per effetto degli originari inquadramenti del personale nelle qualifiche apicali.

A parere della Procura attrice - i predetti atti adottati dal Consiglio Comunale di Larino sarebbero stati adottati in violazione delle disposizioni di legge in materia, determinando, conseguentemente, una situazione palesemente illegittima che avrebbe cagionato un danno patrimoniale alle finanze del Comune di Larino per effetto delle differenze stipendiali che sarebbero state corrisposte al personale destinatario degli inquadramenti suddetti nel periodo che va dal 1992 al 1996, pari alla somma complessiva di £. 191.000.000 (Centonovantunomilioni), e che - a parere dell’organo requirente - sarebbe da imputare alla condotta gravemente colposa del Sindaco in carica all’epoca dei fatti esposti, Signor P. S., del dirigente del Settore Ragioneria, Signor V. M., e del Segretario comunale, Signor C. G..

3. Dagli atti di causa è dato rilevare che con delibere del Consiglio comunale n. 25 del 17 aprile 1984 e n. 52 del 26 marzo 1985 il Comune di Larino (Campobasso), all’epoca ricompreso nella 3^ classe demografica, dispose l’ampliamento della pianta organica ai sensi dell’art. 7 del d.l. 7 maggio 1980, n. 153, convertito nella legge 7 luglio 1980, n. 299, motivando tale statuizione in relazione alle necessità operative dell’Ente per il funzionamento dei singoli servizi. La Commissione centrale per la finanza locale, nella seduta del 3 dicembre 1985, approvò con raccomandazioni e limitazioni la modifica della pianta organica adottata con le predette deliberazioni. A seguito della elevazione di classe del Comune, avvenuta con decreto ministeriale del 25 ottobre 1985, l’Amministrazione comunale di Larino, con delibera del Consiglio comunale n. 8 del 31 gennaio 1987 assegnò ai singoli capi ripartizione l’8° livello retributivo, avvalendosi del disposto di cui all’art. 2 del DPR n. 347/1983.

Peraltro, essendo nel frattempo intervenuta la sentenza del Consiglio di Stato n. 30 del 17 novembre 1995, con la quale è stato negato l’automatismo tra l’elevazione di classe dell’ente e la riqualificazione del personale, essendosi affermato invece, che occorre comunque la necessità di una riorganizzazione della struttura dell’ente, allo scopo di porre rimedio alla situazione di grave incertezza in ordine alla legittimità degli inquadramenti operati nei confronti del personale nelle qualifiche retributive funzionali apicali, la Giunta comunale di Larino (Campobasso), sulla base di un parere reso, sulla questione, dal Prof. Avv. Vincenzo Colalillo in data 31 luglio 1997, con delibera n. 375 del 1° agosto 1997, in attuazione della previsione normativa di cui all’art. 6, comma 17, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nel frattempo intervenuta, ha ritenuto di a) annullare la delibera del Consiglio comunale n. 8/1987; b) dare applicazione alla delibera n. 25 del 1984, confermando sostanzialmente la pianta organica a suo tempo approvata dal Consiglio comunale con la delibera n. 25 del 1984; c) disporre contestualmente che, in attuazione della previsione normativa di cui al citato art. 6, comma 17, della legge 15 maggio 1997, n. 127, <<nelle more dell’espletamento delle procedure per la copertura dei posti resisi disponibili per effetto del presente annullamento (e cioè, fino alla data di copertura dei posti resisi disponibili per effetto dell’annullamento della delibera del Consiglio comunale n. 8/1987 e degli inquadramenti con la stessa disposti), il personale destinatario dei provvedimenti di inquadramento ivi indicati continuasse a svolgere le mansioni corrispondenti alla qualifica attribuita con il suddetto provvedimento, mantenendo il relativo trattamento economico>> (si veda delibera della Giunta comunale di Larino n. 375 del 1° agosto 1997).

4. Sulla base delle acquisizioni documentali disposte ed effettuate nel corso della istruttoria, ritenendo sussistere, in ordine ai fatti esposti, una ipotesi di danno erariale subìto dalle finanze del Comune di Larino (Campobasso), e la sussistenza degli elementi per una affermazione di responsabilità amministrativa nei confronti degli odierni convenuti, la Procura regionale della Corte dei conti presso questa Sezione, con atto emesso ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.L. 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19, con invito ritualmente notificato rispettivamente in data 7 luglio 1997 al Signor V. M., in data 8 luglio 1997 al Signor S. P., e in data 2 settembre 1997 al Signor C. G., ha ritualmente invitato gli stessi a fornire le proprie deduzioni ed eventuali documenti in ordine ai fatti contestati entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data della notifica dell’atto, avvertendoli altresì della facoltà di chiede di essere sentiti personalmente.

5. I soggetti invitati hanno controdedotto con argomentazioni varie, entro i termini assegnati, alle contestazioni mosse, ma la Procura regionale della Corte dei conti per il Molise, ritenendo non esaustive le giustificazioni addotte, ha emesso l’atto di citazione di cui sopra, con il quale – come si è detto - ha convenuto in giudizio innanzi a questa Sezione i Signori P. S., V. M., e C. G., nella loro qualità, rispettivamente, di Sindaco (P. S.), di dirigente del Settore ragioneria (V. M.), e di Segretario comunale (C. G.), del Comune di Larino (Campobasso), per ivi sentirli condannare al pagamento, in favore delle pubbliche finanze del Comune di Larino, rispettivamente, della somma di £. 77.000.000 (Settantasettemilioni) per P. S., di £. 76.000.000 (Settantaseimilioni) per V. M., e di £. 38.000.000 (Trentottomilioni) per C. M., in ragione del loro diverso apporto causale nella causazione del danno, oltre, per tutti, alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali e alle spese di giudizio, ritenendo riconducibile al loro comportamento gravemente colposo il danno, ammontante complessivamente alla somma di £. 191.000.000 (Centonovantunomilioni), subito dalle finanze del Comune di Larino (Campobasso) per effetto dell’inquadramento dei suddetti dipendenti dell’Ente locale in posizione funzionale apicale, e segnatamente per effetto delle differenze stipendiali agli stessi corrisposti a seguito degli inquadramenti medesimi.

6. Con atto di costituzione del 20 aprile 1998, recante a margine procura per gli Avv.ti Vincenzo Colalillo e Stefano Scarano, depositato in data 30 aprile 1998, si sono costituiti in giudizio tutti i convenuti, contestando sotto vari profili gli addebiti mossi dall’organo requirente, eccependo, in via preliminare, l’intervenuta prescrizione dell’azione di responsabilità amministrativa azionata dalla Procura attrice con l’atto di citazione in epigrafe, e chiedendo conclusivamente, in via principale, il rigetto della domanda attrice, e, in via subordinata, l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli amministratori che si sono succeduti, nel tempo, nella amministrazione del Comune di Larino (Campobasso), nonché nei confronti del segretario comunale succeduto al C. (dott. Giorgio Balice), dei membri del Coreco in carica all’epoca della approvazione delle delibere (1985 e 1987) e dei membri della CCFL (Commissione Centrale per la Finanza Locale) presso il Ministero dell’Interno che, all’epoca, approvarono la delibera n. 25/1985, e, in via ulteriormente gradata, nella ipotesi di affermazione di responsabilità dei convenuti, l’esercizio del potere di riduzione dell’addebito.

7. Peraltro, in occasione di una precedente udienza di trattazione del giudizio, avendo il Prof. Avv. Vincenzo Colalillo, difensore dei convenuti, rappresentato, fra l’altro, che erano state comunque intraprese, da parte del Comune di Larino, le iniziative e le procedure previste dal citato art. 6, comma 17, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (legge Bassanini bis), allo scopo di provvedere alla sanatoria degli inquadramenti illegittimi posti alla base del danno contestato nel presente giudizio agli odierni convenuti, la Sezione, con ordinanza n. 161/98 del 9 ottobre 1998, ai fini di giustizia e per una più avvisata decisione, ha ordinato alla Procura regionale della Corte dei conti per il Molise di espletare un supplemento di istruttoria al fine di accertare, presso il Comune di Larino (Campobasso), se effettivamente fosse stato avviato il procedimento di sanatoria degli inquadramenti illegittimi previsto, per il personale degli enti locali, dall’art. 6, comma 17, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (legge Bassanini bis), e, in particolare, se si fosse proceduto all’annullamento dei provvedimenti di inquadramento illegittimi, e, nell’affermativa, quali fasi del predetto procedimento siano già state espletate e quali fasi restano, allo stato, ancora da espletare.

8. In esito al supplemento di istruttoria disposto dalla Sezione è stata acquisita la nota Prot. 943 dell’8 febbraio 1999 del Comune di Larino, corredata da varia documentazione, con la quale il Segretario comunale di quel Comune, dopo aver ricordato che <<il Comune di Larino, già di 3^ classe per avere un numero di abitanti inferiore a 10.000, a seguito dell’elevazione della sua classe di appartenenza, avvenuta con D.M. del 25 ottobre 1995, con atto di giunta n. 8/87 ha assegnato ai quattro Capi Ripartizione in servizio l’8° livello funzionale avvalendosi del disposto di cui all’art. 2 del DPR n. 347/1983>>, ha rappresentato che <<a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 6, comma 17, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e della relativa circolare esplicativa, la stessa Giunta ha adottato la delibera n. 375 del 1° agosto 1997, con la quale ha annullato l’inquadramento disposto con il proprio atto n. 8/87, pur disponendo che nelle more dell’espletamento delle procedure concorsuali, il personale continuasse a svolgere le mansioni corrispondenti alla qualifica attribuita con il provvedimento annullato, mantenendo altresì il relativo trattamento economico (..), e che con successiva delibera, la n. 385 del 13 agosto 1997, la stessa Giunta ha bandito i relativi concorsi per la copertura dei posti di VIII livello resisi disponibili per effetto del predetto annullamento>>. Con la stessa nota il segretario comunale ha rappresentato altresì che <<avverso i menzionati atti di giunta, i dipendenti interessati hanno proposto ricorso, contro il quale il Comune di Larino, con atto di giunta comunale n. 470 dell’8 ottobre 1997, si è costituito in giudizio (..), e che con ordinanza n. 247 del 22 aprile 1998, depositata in pari data, il TAR Molise ha accolto la domanda incidentale di sospensiva, alla quale l’ente locale si è adeguato, e che allo stato degli atti si attende l’udienza per la trattazione del merito del giudizio>> (si veda nota del Comune di Larino Prot. 943 dell’8 febbraio 1999).

9. Con atto di citazione integrativa su ordine del giudice e contestuale istanza di riassunzione del 10 aprile 1999, depositato nella Segreteria della Sezione in data 20 aprile 1999, e ritualmente notificato agli odierni convenuti, la Procura regionale della Corte dei conti per il Molise ha riassunto il giudizio, confermando la richiesta risarcitoria nei termini già formulati nell’atto introduttivo del giudizio.

10. In vista della nuova udienza di discussione del giudizio anche gli Avv.ti Vincenzo Colalillo e Stefano Scarano hanno depositato in atti, in data 7 gennaio 2000, una memoria di costituzione del 5 gennaio 2000 nella quale i predetti difensori, dopo essersi richiamati agli atti di causa e agli elementi acquisiti in esito al supplemento di istruttoria disposto dalla Sezione, ribadiscono le conclusioni già prospettate nell’atto di costituzione del 20 aprile 1998 depositato in data 30 aprile 1998.

11. All’udienza pubblica odierna, l’Avv. Stefano Scarano, intervenuto in difesa dei convenuti, si è ampiamente richiamato alle memorie difensive già versate in atti, ne ha illustrato le argomentazioni difensive sia in punto di fatto che in punto di diritto già in esse prospettate e rappresentate, ribadendo le conclusioni già formulate nell’atto scritto. In particolare, il predetto difensore ha ribadito l’eccezione di prescrizione dell’azione di responsabilità prospettata nella comparsa di costituzione già versata in atti, sostenendo, nel merito, come, per effetto dell’intervenuto annullamento degli inquadramenti in questione disposto con la delibera n. 375 del 1° agosto 1997, e con l’attivazione della procedura di sanatoria prevista dall’art. 6, comma 17, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e della relativa circolare esplicativa, disposta con la successiva delibera n. 385 del 13 agosto 1997 (con la quale la Giunta ha bandito i relativi concorsi per la copertura dei posti di VIII livello resisi disponibili per effetto del predetto annullamento), manchi, nel caso di specie, il danno alle finanze del Comune di Larino, e come, pertanto, sia inconfigurabile ogni ipotesi di responsabilità amministrativa nei confronti degli odierni convenuti. Sulla base di tali argomentazioni il predetto difensore ha insistito, in via principale, per l’accoglimento della eccezione di prescrizione dell’azione, chiedendo comunque, nel merito, il rigetto della domanda attrice per insussistenza dell’elemento del danno a carico delle finanze del Comune di Larino.

12. Anche il rappresentante del pubblico ministero, nel corso del suo intervento orale svolto in occasione della udienza pubblica odierna, ha diffusamente illustrato i presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento della pretesa risarcitoria, ha controdedotto alle eccezioni e deduzioni sollevate dal difensore dei convenuti, chiedendone la reiezione, ribadendo le conclusioni già rassegnate per iscritto ed insistendo per l’accoglimento della domanda attrice. In particolare, con riferimento alla eccezione di prescrizione dell’azione sollevata dal predetto difensore, nel chiederne il rigetto, il rappresentante dell’organo requirente ha osservato come nel caso di specie il fatto dannoso si è prolungato nel tempo e come lo stesso è perdurato quanto meno fino all’annullamento degli inquadramenti in questione disposto con la delibera n. 375 del 1° agosto 1997, e che pertanto, è da quella data che occorre, semmai, far decorrere il termine prescrizionale quinquennale ai fini dell’esercizio dell’azione di responsabilità, con la conseguenza che nessuna prescrizione si è verificata nel caso di specie.

13. Sentiti gli interventi delle parti e le loro repliche, la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

1. La Sezione deve preliminarmente farsi carico di pronunciarsi in ordine alla eccezione di prescrizione dell’azione di responsabilità sollevata, in via preliminare, dal difensore del convenuto in relazione al fatto che, dovendo la condotta produttiva del danno di cui alla pretesa risarcitoria in esame essere individuata – secondo la prospettazione di parte attrice – nella adozione della delibera del Consiglio comunale n. 8 del 31 gennaio 1987, con la quale l’Amministrazione comunale di Larino, a seguito della elevazione di classe del Comune, avvenuta con decreto ministeriale del 25 ottobre 1985, assegnò a n. 4 Capi Ripartizione l’8° livello retributivo, avvalendosi del disposto di cui all’art. 2 del DPR n. 347/1983, deve ritenersi intervenuta la prescrizione dell’azione, in quanto – secondo la difesa dei convenuti - il comma 4 dell’art. 58 della legge 8 giugno 1990, n. 142 si riferisce espressamente alla <<commissione del fatto>>, e quindi, prende in considerazione, ai fini della decorrenza della prescrizione, unicamente la <<condotta>> generatrice del fatto dannoso.

Al riguardo, la Sezione osserva che relativamente alla disposizione di cui all’art. 58, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, che ha introdotto il termine di prescrizione quinquennale per i fatti dannosi degli amministratori e dei dipendenti degli enti locali, sebbene sia assunto come momento di riferimento del termine prescrizionale dell’azione di responsabilità la <<commissione del fatto>>, si è pacificamente ritenuto che il termine non può decorrere finché la fattispecie dannosa non sia completa in tutti i suoi elementi costitutivi, o fino a quando persista il fatto da cui trae origine il danno (cfr. Corte dei conti – Sezioni Riunite, 21 luglio 1993, n. 150). Qualsiasi perplessità residuale al riguardo deve intendersi del tutto superata una volta che la normativa generale introdotta con la legge 14 gennaio 1994, n. 20 ha inequivocabilmente collegato la prescrizione dell’azione risarcitoria pubblica al verificarsi del <<fatto dannoso>>, intendendosi per tale un fatto comportamentale che sia concretamente e fattualmente produttivo di conseguenze dannose per l’ente pubblico, tali da consentire e rendere ammissibile l’azione pubblica di responsabilità amministrativa (cfr. Corte dei conti – Sez. II Centr. d’appello, 13 giugno 1997, n. 81/A; Corte dei conti – Sez. I Centr. d’appello, 12 maggio 1998, n. 130/A, nonché, da ultimo, Corte dei conti – Sez. giur. Regione Molise 3 giugno 1999, n. 103).

Così chiarito che il fatto dannoso deve intendersi realizzato solo quando al comportamento antidoveroso si accompagni un concreto evento di danno e che il termine non può decorrere finché la fattispecie dannosa non sia completa in tutti i suoi elementi costitutivi, o fino a quando persista il fatto da cui trae origine il danno, rimane agevole applicare l’enunciato canone ermeneutico al caso di specie, che si concretizza per un danno c.d. permanente, e cioè, per un prolungato reiterarsi dell’evento dannoso, consistente – secondo la prospettazione di parte attrice - nella corresponsione delle differenze stipendiali, nel periodo che va dal 1992 al 1996, al personale destinatario degli inquadramenti disposti con la summenzionata delibera del Consiglio comunale n. 8 del 31 gennaio 1987. Ed infatti, premesso che – come riferito in narrativa e come puntualmente rilevato dal pubblico ministero nel corso del suo intervento orale svolto in occasione dell’udienza pubblica odierna – nel caso di specie il fatto dannoso si è prolungato nel tempo e deve ritenersi perdurato quanto meno fino all’annullamento degli inquadramenti in questione, disposto con la delibera n. 375 del 1° agosto 1997, è da quella data che occorre far decorrere il termine prescrizionale quinquennale ai fini dell’esercizio dell’azione di responsabilità (cfr., in terminiis, Corte dei conti – Sez. giur. Regione Sicilia, 18 dicembre 1995, n. 403, nonché Corte dei conti – Sez. giur. Regione Emilia Romagna, 17 settembre 1997, n. 407). Dovendo, pertanto, individuarsi a quella data (1° agosto 1997) il dies a quo da cui far decorrere il termine prescrizionale quinquennale per l’esercizio dell’azione di responsabilità amministrativa, deve ritenersi che nessuna prescrizione si è verificata nel caso di specie, e che quindi, l’azione di responsabilità è stata esercitata tempestivamente. Ne consegue che l’eccezione di prescrizione dell’azione di responsabilità sollevata, in via preliminare, dai difensori dei convenuti appare priva di fondamento, e, come tale, va respinta.

2. Così delibata l’eccezione di prescrizione dell’azione di responsabilità sollevata, in via preliminare, dalla difesa dei convenuti, nel merito si rileva che la Sezione è chiamata a pronunciarsi in ordine ad una fattispecie di responsabilità amministrativa che la Procura regionale della Corte dei conti per il Molise ritiene sussistere nei confronti dei Signori P. S., V. M., e C. G., in relazione al danno che – secondo la prospettazione di parte attrice – sarebbe stato dagli stessi determinato a carico delle finanze dello stesso Comune di Larino (Campobasso) per effetto dell’inquadramento di n. 4 dipendenti dell’Ente locale in posizione funzionale apicale, e segnatamente per effetto delle differenze stipendiali agli stessi corrisposti a seguito degli inquadramenti medesimi, ed ammontante complessivamente alla somma di £. 191.000.000 (Centonovantunomilioni), oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali e alle spese del presente giudizio. Sulla base di tale ipotesi di responsabilità, la Procura regionale della Corte dei conti per il Molise, ritenendo il presunto danno imputabile al comportamento doloso, o quanto meno, gravemente colposo, del Sindaco (P. S.), del dirigente del Settore Ragioneria (V. M.), e del Segretario comunale (C. G.), del Comune di Larino (Campobasso), in carica all’epoca della adozione della predetta delibera di inquadramento, ha convenuto gli stessi innanzi a questa Sezione giurisdizionale regionale per ivi sentirli condannare al pagamento, in favore delle pubbliche finanze del Comune di Larino (Campobasso), rispettivamente, della somma di £. 77.000.000 (Settantasettemilioni) per P. S., di £. 76.000.000 (Settantaseimilioni) per V. M., e di £. 38.000.000 (Trentottomilioni) per C. M., oltre, per tutti, alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali e alle spese di giudizio.

3. Così definito l’oggetto del giudizio e richiamati brevemente i fatti posti a base della pretesa risarcitoria avanzata da parte attrice, prima di soffermarsi più diffusamente nella verifica della sussistenza, nel caso di specie, degli elementi che integrano la responsabilità amministrativa degli odierni convenuti, giova ricordare che, affinché possa ritenersi sussistente la responsabilità amministrativa degli odierni convenuti è necessario che ricorrano gli elementi tipici della stessa, e cioè, un danno patrimoniale, economicamente valutabile, sofferto dall’amministrazione pubblica, l’elemento psicologico del dolo o della colpa grave, il nesso di causalità fra la condotta del convenuto e l’evento dannoso, e il rapporto di servizio fra l’agente che ha causato il danno e l’ente pubblico che lo ha sofferto.

4. Ciò premesso, nel procedere all’accertamento della sussistenza, nel caso specifico, dei predetti elementi, e cominciando dall’accertamento dell’elemento oggettivo del danno, da ritenere presupposto prioritario, indispensabile ed indefettibile ai fini della sussistenza della responsabilità amministrativa, la Sezione osserva come nel caso di specie l’accertamento della sussistenza del danno patrimoniale non può non essere operato alla luce della <<sanatoria>> degli inquadramenti illegittimi effettuati negli enti locali in applicazione del DPR n. 347/1983, prevista dall’art. 6, comma 17, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (legge Bassanini bis). In particolare, si tratta di stabilire se quella che impropriamente viene identificata come una <<sanatoria>> degli inquadramenti illegittimi effettuati negli enti locali in applicazione del DPR n. 347/1983, prevista dalla citata disposizione, spiega i suoi effetti soltanto per il futuro, e cioè dopo che siano stati annullati i provvedimenti di inquadramento illegittimi e siano stati banditi i relativi concorsi per i posti resisi disponibili, e solo allo scopo di salvaguardare la posizione giuridica ed economica dei soggetti interessati, o se invece la sanatoria si estenda anche al passato, e cioè al periodo precedente l’entrata in vigore dell’art. 6, comma 17, della legge 15 maggio 1997, n. 127, onde far cessare, retroattivamente, anche gli effetti dannosi che gli inquadramenti illegittimi abbiano prodotto sulle finanze degli enti locali interessati.

5. Come è noto, la disposizione in parola, allo scopo di dare definitiva soluzione alla annosa questione degli inquadramenti illegittimi del personale degli enti locali effettuati sulla base delle disposizioni previste dal DPR n. 347/1983, con il quale fu recepito il contratto collettivo triennale nazionale di settore, e non conformi alle stesse disposizioni, dopo che una prima sanatoria prevista dall’art. 3, comma 6 bis, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, aggiunto dalla legge 28 ottobre 1994, n. 96, era stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 1 dell’8-9 gennaio 1996, ha stabilito, nel suo testo originario, che <<entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli enti locali sono tenuti ad annullare i provvedimenti di inquadramento del personale adottati in modo difforme dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347 e successive modificazioni ed integrazioni, e a bandire contestualmente i concorsi per a copertura dei posti resisi vacanti per effetto dell’annullamento>>, stabilendo altresì, nella seconda parte della norma, che <<fino alla data di copertura dei posti resisi disponibili per effetto del presente comma, il personale destinatario dei provvedimenti di inquadramento ivi indicati continua a svolgere le mansioni corrispondenti alla qualifica attribuita con detti provvedimenti, mantenendo il relativo trattamento economico>>. La legge n. 191 del 1998 (la c.d. legge Bassanini ter), poi, allo scopo di consentire la più larga diffusione possibile alla suddetta <<sanatoria>>, stante anche il gran numero di enti locali e di soggetti interessati, ha prorogato al 30 settembre 1998 il suddetto termine per procedere all’annullamento dei provvedimenti di inquadramento illegittimi e a bandire i concorsi per i posti resisi vacanti per effetto di tale annullamento.

Al riguardo devesi osservare che una interpretazione letterale, e restrittiva, della predetta disposizione induce a ritenere che l’annullamento dei provvedimenti di inquadramento illegittimi e la conseguente indizione dei concorsi per i posti resisi disponibili per effetto dei predetti annullamenti, se <<sana>> sostanzialmente la situazione per il futuro, non può sanare la situazione per il passato, allorché gli inquadramenti effettuati in difformità dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347 e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base del principio tempus regit actum, erano da ritenersi a tutti gli effetti illegittimi, con la conseguenza che, se tale fosse l’esatta interpretazione da dare alla predetta disposizione, le differenze stipendiali erogate agli interessati per effetto dei predetti inquadramenti sarebbero da ritenere a tutti gli effetti non giustificate e non dovute, e quindi produttive di danno patrimoniale per le finanze degli enti locali interessati.

6. Pur alla luce di una tale interpretazione, da ritenere senz’altro conforme al dettato normativo, la Sezione non può non rilevare, tuttavia, come una interpretazione storica della norma, che tenga conto, cioè, delle reali intenzioni del legislatore, soprattutto in considerazione della larga diffusione del fenomeno e delle particolari circostanze che ne hanno determinato la previsione da parte della legge n. 127/97, sembrerebbe far ritenere che attraverso la previsione della particolare procedura di sanatoria prevista dalla norma in questione il legislatore abbia voluto, in realtà, chiudere definitivamente l’annosa questione degli inquadramenti, sia con riferimento agli effetti giuridici, sanando gli inquadramenti e salvaguardando le posizioni soggettive degli interessati attraverso l’annullamento dei provvedimenti illegittimi e la rinnovazione degli inquadramenti attraverso una nuova procedura concorsuale, non a caso riservata ai dipendenti appartenenti alla qualifica immediatamente inferiore che avessero svolto almeno cinque anni di effettivo servizio nella medesima qualifica, nonché ai dipendenti interessati agli stessi inquadramenti anche se provvisti del titolo di studio immediatamente inferiore a quello prescritto per l’accesso alla qualifica corrispondente (cfr. ultima parte dell’art. 6, comma 17, della legge 15 maggio 1997, n. 127), sia con riferimento agli effetti economici, in tal modo sanando <<a posteriori>> l’indebita corresponsione delle differenze stipendiali erogate per effetto degli inquadramenti illegittimamente disposti.

Una tale interpretazione, per quanto suffragata dalla previsione, contenuta nella seconda parte del predetto art. 6, comma 17, della legge n. 127/97, secondo cui <<fino alla data di copertura dei posti resisi disponibili per effetto del presente comma, il personale destinatario dei provvedimenti di inquadramento ivi indicati continua a svolgere le mansioni corrispondenti alla qualifica attribuita con detti provvedimenti, mantenendo il relativo trattamento economico>>, e per quanto corrispondente, con ogni verosimiglianza, alle reali intenzioni del legislatore, appare difficilmente conciliabile, peraltro, con il richiamato principio della efficacia della legge nel tempo, e segnatamente con il principio della irretroattività della legge (tempus regit actum), rispetto al quale l’estensione della sanatoria degli effetti economici degli inquadramenti illegittimi anche al periodo antecedente l’entrata in vigore della norma rappresenterebbe, in assenza di esplicita previsione, una inammissibile deroga.

7. Tuttavia, poiché il giudice, al di là del tenore letterale della norma, deve farsi carico di ricercare le reali intenzioni del legislatore, la Sezione ritiene che la vera indagine da compiere, ai fini dell’accertamento del danno patrimoniale subito dalle finanze degli enti locali per effetto degli inquadramenti illegittimi del personale operati in difformità alle disposizioni di cui al DPR n. 347/1983, debba riguardare non tanto se gli inquadramenti siano avvenuti in difformità dalla pianta organica dell’ente locale, ma al di fuori della stessa, e cioè, se l’illegittima attribuzione di una qualifica funzionale e di un livello stipendiale superiori rispetto a quelli spettanti abbia comportato anche la creazione di un posto aggiuntivo non previsto in pianta organica. In altri termini si tratta di accertare se l’inquadramento illegittimo di un dipendente in una qualifica funzionale superiore abbia comportato uno scorrimento interno alla pianta organica o uno scorrimento esterno ad essa, con la creazione occulta di posti aggiuntivi.

Ora, non v’è chi non veda, come, fermi rimanendo i dubbi sopra prospettati in ordine alla possibilità di una incondizionata estensione della sanatoria a tutti i pregressi effetti economici degli inquadramenti illegittimi in questione, la Sezione ritiene che una corretta interpretazione delle disposizioni di cui al più volte citato art. 6, comma 17, della legge n. 127/97, che tenga conto anche del contesto storico in cui la norma è maturata e delle reali intenzioni del legislatore, secondo quanto sopra si è detto, induce a ritenere che solo allorché gli inquadramenti illegittimi abbiano determinato la creazione di nuovi posti, in aggiunta e al di fuori del numero complessivo dei posti previsti nella pianta organica dell’ente locale, la sanatoria degli inquadramenti illegittimi attraverso la particolare procedura prevista dalla citata disposizione di cui all’art. 6, comma 17, della legge n. 127/97, non si estende anche agli effetti economici dannosi prodotti dagli inquadramenti illegittimi stessi, dovendosi, per contro, ritenere che, allorché gli inquadramenti illegittimi abbiano provocato solo uno scorrimento all’interno della pianta organica, senza la creazione di posti aggiuntivi, essi devono ritenersi <<sanati>> attraverso la particolare procedura prevista dalla citata disposizione di cui all’art. 6, comma 17, della legge n. 127/97. A tale conclusione, del resto, induce la considerazione che lo stesso legislatore, nel prevedere l’annullamento degli inquadramenti illegittimi e la contestuale indizione dei concorsi per i posti resisi in tal modo disponibili, ha stabilito espressamente – come si è detto - che <<fino alla data di copertura dei posti resisi disponibili per effetto del presente comma, il personale destinatario dei provvedimenti di inquadramento ivi indicati continua a svolgere le mansioni corrispondenti alla qualifica attribuita con detti provvedimenti, mantenendo il relativo trattamento economico>>.

8. Tutto ciò considerato, in via generale, sul piano dei principi e della esatta interpretazione da dare alle disposizioni di cui all’art. 6, comma 17, della legge n. 127/97, con riferimento al caso di specie deve rilevarsi non solo che il Comune di Larino (Campobasso), a seguito della entrata in vigore del citato art. 6, comma 17, della legge n. 127/97, ha tempestivamente proceduto, con la delibera n. 375 del 1° agosto 1997, ad annullare gli inquadramenti a suo tempo operati con la delibera del Consiglio comunale n. 8 del 31 gennaio 1987, disponendo contestualmente, con la successiva delibera n. 385 del 13 agosto 1997, l’indizione dei concorsi per la copertura dei posti di VIII livello resisi disponibili per effetto del predetto annullamento (anche se, secondo quanto accertato in esito al supplemento di istruttoria disposto dalla Sezione, i provvedimenti suddetti risultano essere stati impugnati dagli interessati innanzi al TAR Molise, il quale, con ordinanza n. 247 del 22 aprile 1998, depositata in pari data, ha accolto la domanda incidentale di sospensiva – cfr. nota Prot. 943 dell’8 febbraio 1999 del Comune di Larino), ma che, in ogni caso, gli inquadramenti in questione non hanno comportato l’istituzione di nuovi posti rispetto alla pianta organica approvata dal Comune di Larino (Campobasso) con le delibere del Consiglio comunale n. 25 del 17 aprile 1984 e n. 52 del 26 marzo 1985, ed approvata, seppure con raccomandazioni ed osservazioni, dalla Commissione centrale per la finanza locale presso il Ministero dell’Interno nella seduta del 3 dicembre 1985, e sulla cui base, a seguito della elevazione di classe del Comune, avvenuta con decreto ministeriale del 25 ottobre 1985, l’Amministrazione comunale di Larino, con delibera del Consiglio comunale n. 8 del 31 gennaio 1987 assegnò ai singoli capi ripartizione l’8° livello retributivo, avvalendosi del disposto di cui all’art. 2 del DPR n. 347/1983, così operando gli inquadramenti illegittimi posti a base della pretesa risarcitoria di cui al presente giudizio.

9. In considerazione di ciò, tenuto conto che gli inquadramenti illegittimi operati dall’Amministrazione comunale di Larino con delibera del Consiglio comunale n. 8 del 31 gennaio 1987 e posti a base della pretesa risarcitoria di cui al presente giudizio non hanno comportato l’istituzione di nuovi posti rispetto alla pianta organica dell’ente locale, regolarmente approvata (seppure con raccomandazioni e osservazioni) dalla Commissione Centrale per la Finanza Locale del Ministero dell’Interno, ma ha comportato solo degli scorrimenti fra qualifiche diverse all’interno della stessa pianta organica, la Sezione ritiene che le differenze stipendiali corrisposte ai predetti 4 dipendenti inquadrati nella VIII qualifica funzionale e poste a base della pretesa risarcitoria di cui al presente giudizio possano ritenersi sanate dalla particolare procedura di sanatoria prevista dall’art. 6, comma 17, della legge n. 127/97, ed attivata dal Comune di Larino (Campobasso) con delibera n. 375 del 1° agosto 1997 e con successiva delibera n. 385 del 13 agosto 1997, e che pertanto, le relative somme non costituiscono danno patrimoniale per le finanze del Comune di Larino ai fini della affermazione della responsabilità amministrativa degli odierni convenuti.

10. Alla luce delle suesposte considerazioni la Sezione ritiene che difetti, nel caso di specie, l’elemento oggettivo del danno patrimoniale alle finanze del Comune di Larino (Campobasso) per la sussistenza della ipotesi di responsabilità amministrativa contestata dalla Procura attrice nei confronti degli odierni convenuti con l’atto di citazione in epigrafe, e che pertanto, nessuna responsabilità amministrativa è ipotizzabile nei confronti degli stessi in relazione ai fatti contestati con l’atto di citazione medesimo.

11. L’accertata insussistenza, nel caso di specie, dell’elemento oggettivo del danno patrimoniale subito dalle finanze del Comune di Larino (Campobasso), esonera, peraltro, la Sezione dalla verifica della sussistenza degli altri elementi necessari ad integrare l’ipotesi di responsabilità amministrativa contestata agli odierni convenuti, essendo del tutto superfluo, in mancanza di un danno erariale risarcibile, accertare la sussistenza sia dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, sia del nesso di causalità, sia, infine, del rapporto di servizio fra gli autori dell’asserito danno erariale e l’ente che lo avrebbe subito.

12. A parte tali considerazioni, già di per sé sufficienti ad escludere la sussistenza degli elementi per una affermazione di responsabilità degli odierni convenuti, con riferimento all’elemento soggettivo, poi, la larga diffusione negli enti locali, a metà degli anni ottanta, del fenomeno degli inquadramenti del personale nelle qualifiche immediatamente superiori a quelle di appartenenza, conseguente, il più delle volte, allo svolgimento di fatto di mansioni superiori dovuto alla necessità di fare fronte ad una quasi generalizzata carenza di personale, e le forti pressioni sindacali esercitate dalle organizzazioni sindacali nei confronti degli amministratori soprattutto in considerazioni delle gravi incertezze nella applicazione della normativa di settore, dovute anche ad una giurisprudenza amministrativa non sempre univoca, inducono la Sezione a ritenere che il comportamento degli odierni convenuti, seppure connotato da una qualche leggerezza, non appare certamente connotato da una negligenza e da una inescusabilità tali da connotare la colpa degli stessi di quella gravità richiesta dalla vigente legislazione ai fini della affermazione della responsabilità amministrativa.

13. Alla luce delle suesposte considerazioni la Sezione ritiene conclusivamente che gli odierni convenuti vanno dichiarati esenti da ogni responsabilità amministrativa, e che, conseguentemente, vanno assolti dalla domanda attrice. Ne consegue il rigetto della domanda attrice e la conseguente assoluzione degli odierni convenuti da ogni addebito di responsabilità in ordine ai fatti contestati loro con l’atto di citazione in epigrafe.

14. Alla luce di quanto sopra, non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese del giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MOLISE,

definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 108/EL del registro di Segreteria, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, respinge la domanda attrice, e per l’effetto, dichiara esenti da responsabilità gli odierni convenuti, Signori P. S., V. M., e C. G., come in epigrafe generalizzati, e li assolve dalla domanda attrice.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Campobasso, nelle Camere di Consiglio del giorno 7 dicembre 2000 e del giorno 21 dicembre 2000.

L'estensore Il Presidente

(Tommaso Miele) (Carmelo Geraci)

 

Depositata in Segreteria il giorno

12 febbraio 2001

 

Il Responsabile della Segreteria

(F.to Fernanda Di Salvo)