Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per il Molise - Sentenza n. 20 del 1 marzo 2000

Pres. Tommaso De PASCALIS  - Rel. Pelino SANTORO

 

Sussiste la responsabilità amministrativa degli amministratori di un Comune i quali, pur non avendo formalizzato contrattualmente l'incarico progettuale conferito con delibera ad un ingegnere per la realizzazione di una discarica, non hanno consentito che gli venisse opposta la condizione sospensiva della concessione del finanziamento ai fini del pagamento della prestazione professionale eseguita ed hanno pertanto caginato all'Ente un danno commisurato agli interessi dovuti sulla parcella ed accertati giudizialmente.

Sussiste la responsabilità amministrativa degli Amministratori comunali che, in presenza di crediti non disconoscibili per i quali sia venuta meno l'effettività della iniziale copertura finanziaria, abbiano omesso di reperire con immediatezza i fondi necessari o di avviare la procedura di riconoscimento di debito, esponendo così il Comune alla maggiore spesa derivante dal pagamento degli interessi in seguito a condanna da parte del Giudice Ordinario.

(massime a cura di Carlo Alberto MANFREDI SELVAGGI)

 

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 157/EL del registro di Segreteria, instaurato su citazione della Procura regionale presso questa Sezione nei confronti del Sig.: 1) R.F., 2) C.M., 3) R.N., 4) C.G., 5) Z.A., 6) V.N., per sentirli condannare, per quote, ripartite, al risarcimento del danno complessivo di 43.840.110, in favore del Comune di Montaquila, oltre gli interessi legali.

Uditi nella pubblica udienza del giorno 10 febbraio dell'anno duemila il relatore Consigliere Pelino Santoro, gli avvocati Ottavio Balducci, Carlo Moscato, e Rita Menna, per delega dell'avv. Raffaele Battista ed il sostituto Procuratore regionale, referendario Annunziata Francioso.

Esaminati l'atto di citazione, le memorie di costituzione e difensive e gli atti e documenti del fascicolo di causa;

Considerato in

 

FATTO

Con atto di citazione depositato il 30 luglio 1999, dopo i rituali inviti a dedurre, la Procura regionale ha convenuto in giudizio i Sig.ri:

1) R.F.;

2) C.M.;

3) R.N.;

4) C.G.;

5) Z.A.;

6) V.N.;

per sentirli condannare, per le quote rispettivamente indicate, al risarcimento del danno complessivo di 43.840.110, in favore del Comune di Montaquila, oltre gli interessi legali.

Il danno è costituito, per £. 19.376.949, dalle maggiorazioni per spese legali corrisposte al progettista incaricato, e per la rimanente parte dal costo del progetto non più utilizzato.

L'amministrazione comunale di Montaquila, con delibera di giunta n. 113 in data 21 maggio 1987 affidava all'ing. Fiore l'incarico di progettazione della discarica comunale, con spesa da finanziare mediante mutuo a totale carico dello Stato.

Il progetto già approvato con delibere consiliari n. 58/1990 e n. 10/1993 veniva definitivamente approvato con delibera di giunta n. 203 in data 13 agosto 1993.

In data 31 ottobre 1994 il progettista presentava la parcella vistata dall'Ordine degl’Ingegneri e ne chiedeva la liquidazione; l'amministrazione rispondeva, con nota a firma del Sindaco Antonio Z.A. in data 22 novembre 1994, di non poter evadere la richiesta non avendo l'opera ricevuto il finanziamento dalla Cassa DD PP.

Il finanziamento era stato rifiutato dalla predetta Cass DD. PP., come da comunicazione confermativa in data 21 novembre 1994 in quanto l'intervento non risultava inserito nel piano regionale definitivo delle discariche.

Il Comune di Montaquila veniva condannato, in contumacia, con sentenza n. 17/97 in data 28 maggio 1997 del Pretore di Venafro, al pagamento della somma di £. 23,983.452 per onorari, oltre gli interessi e le spese, cui seguiva intimazione di precetto per l'importo complessivo di £. 43 milioni circa.

Il Comune riconosceva il debito fuori bilancio con deliberazione consiliare n. 36 in data 29 agosto 1997 ed emetteva il titolo di pagamento in data 24 settembre 1997.

Secondo l'accusa con l'iniziale delibera n. 113 del 1997 veniva in fatto approvato un progetto già redatto con la relativa relazione geologica per un importo complessivo di £. 170.000.000, senza che fosse stato mai regolarizzato il rapporto convenzionale con il professionista.

L'accusa ritiene addebitabile la maggiorazione di spesa (£. 19 milioni circa) al Sindaco in carica, Dott. Z.A., al momento della richiesta di pagamento del compenso, nonchè al Sindaco in carica, dott. V.N., al momento della citazione in giudizio con omissione di costituzione.

Per la stessa voce di danno sussisterebbe inoltre la responsabilità dei componenti della Giunta che adottarono la delibera n. 113 del 1987 (R.F., sindaco, C.M., R.N. e C.G.) senza provvedere al reperimento dei mezzi di pagamento.

Ritiene altresì corresponsabile il sindaco V.N., in quanto omise di dare corso all'aggiudicazione della gara (autorizzata con delibera consiliare n. 6 in data 8 febbraio 1995) regolarmente espletata per l'appalto dei lavori di realizzazione della discarica, in conformità del progetto approvato, per un importo a base d'asta di £. 300.000.000, comprensivo anche del pagamento delle spese di progettazione.

Nella citazione si dà atto delle giustificazioni addotte dai convenuti nelle deduzioni all'invito, non ritenendole comunque esaustive.

Non si ritiene infatti condivisibile la giustificazione di Z.A. circa l'illegittimità della pretesa del professionista per l'espressa condizione dell'assentimento del mutuo, in quanto la clausola è nulla perché è elusiva dell'obbligo di reperimento della copertura finanziaria.

Al V.N. viene invece addebitato un comportamento omissivo, sia per la mancata costituzione in giudizio e sia per il mancato sollecito ad adempiere l'obbligazione.

Per la voce di danno relativa alla spesa viva del progetto si ritiene responsabili il Sindaco e la giunta in carica al 1987 in quanto assunta coscientemente senza valida copertura, nonchè il Sindaco V.N. per il mancato perfezionamento della procedura di gara.

Si sono costituiti in giudizio il Sig. Z.A., tramite l'avv. Carlo Moscato, con elezione di domicilio presso lo studio dell'avv. Stefano Sabatini in Campobasso, via U. Petrella 14, ed i Sig.ri R.F., C.M. e C.G., tramite l'avv. Battista, con elezione di domicilio presso lo studio dell’avv. De Notaris, in Campobasso via De Attellis.

In data odierna si è costituito in limine litis il sig. Nicandro V.N., con rappresentanza e patrocinio dell'avv. Ottavio Balducci ed elezione di domicilio presso lo studio dell'avv. Antonio Biello in Campobasso, via Garibaldi 46.

La costituzione, con l'opposizione della Procura attrice e senza contrasto degli altri convenuti, con ordinanza a verbale adottata in camera di consiglio, è stata ritenuta ammissibile ai sensi dell'art. 171 c.p.c., in quanto meramente illustrativa di argomentazioni già svolte nella memoria prodotta personalmente, al fine di consentire una migliore difesa orale del convenuto, non ricorrendo le condizioni ostative di cui all'art. 167 c.p.c.

Non rappresentato nè costituito il Sig. R.N., del quale, su richiesta della parte attrice, viene dichiarata la contumacia.

L'avv. Moscato, per Z.A., nella comparsa in data 20 gennaio 2000 eccepisce che:

- l'incarico di progettazione fu conferito senza copertura finanziaria ed impegno di spesa dall'amministrazione precedente a quella di Z.A.;

- non appena ricevuta la richiesta verso la fine del suo mandato, si è adoperato per il pagamento nonostante la richiesta fosse illegittima sia per il mancato finanziamento, sia per la nullità dell'incarico per mancanza di convenzione-contratto e sia per violazione dell'art. 23 del D.L. 2 marzo 1989 n. 66, comportante l'assunzione diretta del rapporto obbligatorio da parte di chi lo ha disposto;

- proprio queste irregolarità e in particolare quelle contabili hanno impedito il regolare corso del pagamento ed in ogni caso non potrebbe sussistere una colpa grave, nè dolo a fronte di una non univoca interpretazione di clausole contrattuali;

- la responsabilità va esclusivamente addebitata all'amministrazione successiva, che non ha curato nemmeno la costituzione in giudizio;

- l'amministrazione presieduta da Z.A. ha invece deciso di realizzare la discarica, pur in assenza del finanziamento, prevedendo altresì il modo di far carico delle spese di progettazione all'impresa aggiudicatrice e che solo la scadenza del mandato ha impedito di approvare il risultato di gara, la cui convenienza è stata poi negata dagli Amministratori subentrati;

- in subordine, chiede la ripartizione dell'aggravio degli interessi moratori in base al grado di colpa ed al diverso periodo di tempo, sicché l'assistito dovrebbe rispondere solo per gli interessi maturati nell'arco di sei mesi.

L'avv. Battista, per R.F., C.M. e C.G., con memoria del 21 gennaio, eccepisce:

- per la prima voce di danno, i propri assistiti sono assolutamente estranei in quanto la lievitazione della spesa è avvenuta esclusivamente per il pervicace comportamento inadempiente delle amministrazioni succedute e quindi per la mancata costituzione in giudizio, che avrebbe potuto comportare la verifica della validità del contratto professionale e quantomeno una riduzione della spesa;

- per la seconda voce parimenti non v'è responsabilità per aver dato l'incipit ad un procedimento che, se doverosamente curato avrebbe consentito la realizzazione della discarica, tanto che si era addivenuti alla messa in gara;

- il danno in conseguenza non può eziologicamente farsi risalire alla condotta iniziale dei convenuti, i quali peraltro non potrebbero rispondere del comportamento contraddittorio dell'Istituto mutuante per aver disatteso l'indicazione della Regione che ammetteva la realizzazione di discariche provvisorie;

- conclusivamente, chiede il rigetto della domanda attrice ed in subordine la riduzione ed una diversa ripartizione gradata dell'addebito.

L'avv. Balducci, per V.N., con memoria del 10 febbraio eccepisce:

- il corrispettivo della prestazione professionale dell'incarico ricevuto dal 21 maggio 1987 è stato corrisposto dal comune con circa dieci anni di ritardo, di tal che l'ente non ha subito alcun danno finanziario, avendo potuto lucrare il differenziale rispetto al capitale maggiorato del tasso del solo 8% annuo;

- infondatezza dell'accusa, poiché l'escamotage della gara in sanatoria non era attuabile, poiché il sito prescelto era esaurito ed impercorribile in mancanza del piano regionale;

- la scelta di non dare corso alla gara costituisce un atto discrezionale come tale non sindacabile;

- il V.N. non ha partecipato al provvedimento di conferimento dell'incarico e non può essere imputato della mancata opposizione, che avrebbe determinato ulteriori costi per il Comune;

- non risulta vero che il V.N. fosse al corrente del contenzioso.

All'udienza odierna, risolta in rito l'ammissibilità della costituzione tardiva del V.N., l'avv. Menna si riporta alla memoria scritta; l'avv. Balducci rappresenta che tutta la vicenda si svolge in un contesto di carenze normative e che il V.N. non può essere colpevole del mancato perfezionamento della procedura di gara poiché di ciò aveva interessato il consiglio, che avrebbe deliberato negativamente, e per il resto conferma le argomentazioni della memoria.

Il presidente, su sollecitazione del relatore, invita la parte a comprovare l'affermazione, in quanto la delibera non risulta acquisita nel fascicolo, senza tuttavia riscontro positivo.

L'avv. Moscato evidenzia che a Z.A. non viene mosso alcun addebito sostanziale, il quale per la sua professionalità non giuridica si è mosso sulla base di delibere approvate dall'organo tutorio attivandosi in tutti i modi per trovare una soluzione; in ogni caso non potrebbe essere responsabile degli interessi, eventualmente delle sole spese legali.

Il Procuratore d'udienza contesta l'invocata compensazione finanziaria degli utili da ritardo con gli interessi corrisposti ed evidenzia la superficialità dell'operato della prima giunta per aver dato avvio ad un intervento, di cui si aveva consapevolezza dell'impossibilità di finanziamento, senza farsi carico di reperire altri mezzi di copertura; contesta che la nullità del contratto potesse costituire un valido impedimento poiché con la delibera n. 113/1987 il comune, a prescindere dalle irregolarità, ha fatto proprio il progetto perfezionando in tal modo l'obbligazione con il professionista; in replica, precisa che il cambio di amministrazione è avvenuto nell'aprile 1995 dopo che era stata adottata nel mese di febbraio la delibera di messa in gara del servizio di gestione della discarica e che quando parla di dolo non intende riferirsi alla volontà di nuocere ma alla consapevolezza di un comportamento dilatorio dell'obbligo di pagare una obbligazione perfetta.

Considerato in

 

DIRITTO

Prima di analizzare i singoli comportamenti sotto il profilo della responsabilità così come evidenziati in fatto sulla base dell'atto d'accusa e delle controdeduzioni di parte, occorre preliminarmente acclarare se sussiste il presupposto di un danno erariale perseguibile con riferimento a ciascuna delle voci indicate dalla Procura attrice. Sebbene infatti risulti evidente che l'esborso di spesa complessivamente sostenuto dall'amministrazione comunale non abbia conseguito l'obiettivo proposto e quindi l'utilità di interesse pubblico cui la discarica progettata era finalizzata, occorre definire se la spesa, come mero nocumento finanziario per mancata realizzazione dell'opera, possa altresì assumere la caratterizzazione del danno antigiuridico (non iure), per la totalità o parzialmente, inteso come diminuzione patrimoniale direttamente o indirettamente collegabile alla violazione di norme comportamentali ovvero al difetto di una causa di giustificazione.

Le due voci di danno proposte esigono pertanto una analisi differenziata.

1) danno per mancata utilizzazione del progetto

Non v'è dubbio che tutta la vicenda trae origine dall'atto deliberativo n. 113 in data 21 maggio 1987, adottata dal primo gruppo di convenuti (R.F., sindaco, C.M., R.N. e C.G., componenti) con la quale si approva un progetto già redatto dal professionista, ing. Fiore, conferendo contemporaneamente (ora per allora) il relativo incarico, ed indicando come copertura finanziaria "il mutuo a totale carico dello Stato di cui alle agevolazioni finanziarie del D.L. 2 maggio 1987 n. 168".

L'invocato provvedimento normativo, riguardante provvedimenti urgenti in materia di smaltimenti dei rifiuti, autorizzava espressamente i comuni ad assumere mutui ventennali con la Cassa depositi e prestiti per l'adeguamento degli impianti e delle discariche e delle relative attrezzature fisse, esistenti al 31 dicembre 1986, "qualsiasi sia la soluzione tecnica adottata", assegnando il termine di trenta giorni per la presentazione di un progetto di adeguamento alla Regione, ed il termine di sessanta giorni dalla data di approvazione del progetto da parte della Regione per la richiesta di mutuo.

Non v'è dubbio che l'amministrazione interessata si è mossa con la massima tempestività, nell'ambito delle facoltà conferite dal provvedimento normativo urgente, secondo il procedimento indicato, a nulla rilevando che si sia utilizzato un progetto già in corso.

Piena legittimazione in ordine all'an della iniziativa con la conseguenza che la scelta di investimento, utile a dare un assetto ordinato alle esigenze di smaltimento dei rifiuti del proprio territorio, non potrebbe essere giammai apprezzata come illogica o irrazionale, con una valutazione riportata al momento in cui la decisione di spesa è stata assunta.

Ciò è sufficiente ad escludere in origine un qualsiasi profilo di antigiuridicità del comportamento di coloro che ebbero ad assumere la decisione per quanto riguarda l'investimento in sé, il cui quadro economico prevedeva una voce (10%) destinata alle spese di progettazione da coprire con la medesima fonte di finanziamento.

Era questa infatti una prassi abbastanza diffusa tra gli enti locali per le opere da finanziare con mutui, che, sotto il profilo contabile, consentiva di dare una copertura unica, ancorché futura, all'investimento ed alla spesa di progettazione, e relativamente al sinallagma del rapporto professionale, dava ingresso ad una esplicita pattuizione della condizione sospensiva dell'avvenuto finanziamento del progetto, e la relativa clausola era comunque ritenuta pienamente valida, assumendosi che l'obbligazione di redigere un progetto potesse essere considerata come obbligazione di risultato (Cass. 21 marzo 1997 n. 2540).

Un obbligo specifico di copertura finanziaria, sanzionato da nullità, è stato peraltro introdotto solamente con la legge di riforma delle autonomie locali (art. 55, l: 8 giugno 1990 n. 142), e la relativa espressione, da tener distinta dall'impegno contabile, sta a significare effettività di mezzi per far fronte alle spese, al fine di garantire l'equilibrio di bilancio, ed in particolare, per le entrate a destinazione vincolata, esistenza e sufficienza della specifica correlazione tra la spesa e l'entrata (C. Conti Sez. enti locali, 2 marzo 1991 n. 2).

Per queste ragioni la tesi accusatoria, secondo cui occorreva una copertura diversificata e specifica per far fronte all'onere di progettazione non è condivisibile, per lo meno sotto il profilo del grado di gravità richiesto per l'imputabilità di eventuali conseguenze dannose.

Ed infatti occorre tener presente che solo con la legge finanziaria per il 1996 (art. 1, comma 54, L. 28 dicembre 1995 n. 549) è stato istituito un apposito Fondo rotativo per la progettualità presso la Cassa depositi e prestiti, per agevolare gli enti territoriali mediante l’anticipazione, fino al limite del 90 per cento, delle spese necessarie per studi di fattibilità e progetti di massima, definitivi ed esecutivi, mentre ora è espressamente previsto che gli oneri inerenti alla progettazione devono far carico agli stanziamenti dei lavori (art. 16, comma 17, legge quadro 11 febbraio 1994 n. 109).

In precedenza, la procedura di mutuo prevedeva che, anche ai fini dell'adesione di massima, era necessario la previa approvazione del progetto quanto meno definitivo e che la spesa di progettazione era anch'essa finanziabile con il mutuo richiesto (D.M. Tesoro 1 marzo 1992 e 1 dicembre 1995).

Legittimamente quindi l'amministrazione aveva approvato il progetto confidando nell'assentimento del mutuo con i benefici del menzionato D.L. 27 maggio 1987 n. 168, a nulla rilevando che il decreto non è stato convertito in legge per inutile decorso del termine, essendo stati i suoi effetti validati con la legge di conversione di analogo decreto reiterato.

Peraltro, in ordine alla mancata concessione del mutuo, va tenuto presente che solo in sede di conversione è stato previsto che gli impianti finanziabili erano solo quelli finalizzati al trattamento e stoccaggio definitivo dei rifiuti solidi, mentre nella previsione originale del decreto erano ammesse al finanziamento, le discariche e le relative attrezzature fisse, senza alcuna distinzione e con qualsiasi soluzione tecnica adottata (art. 1 D.L. 31 agosto 1987 n. 361, come convertito nella L. 29 ottobre 1987 n. 441).

Tutte queste considerazioni inducono il collegio a ritenere che la prima voce di spesa, riguardante la mancata utilizzazione a fini costruttivi del progetto, non può costituire danno antigiuridico sia perchè è mancata qualsiasi violazione di una norma di azione e sia perchè il progetto è stato utilizzato per l'inoltro della domanda di finanziamento, tanto che risulta in atti (nota Regione Molise in data 15 febbraio 1994) che il progetto era stato in un primo tempo approvato a successivamente revocato con facoltà di provvedere a mezzo impianti provvisori dotati dei requisiti minimali.

2) Danno per spese legali ed interessi

Le considerazioni innanzi svolte, se valgono a dare atto della correttezza della scelta progettuale, non altrettanto sono utili per apprezzare la regolarità del rapporto professionale con il professionista incaricato, tanto più che l'incarico risultava già di fatto espletato e come tale sarebbe stato necessario formalizzarne la convenzione anche e soprattutto per regolare le modalità di pagamento, i cui tempi si intendeva condizionare all'avvenuto finanziamento dell'opera.

Per meglio inquadrare la questione da decidere è opportuno ripercorrere a grandi linee il quadro normativo riferibile alle obbligazioni contrattuali geneticamente viziate per irregolarità dell'atto deliberativo o del rapporto negoziale.

E' pacifico infatti che i rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione, ed in ispecie quelli di natura professionale, richiedono la forma scritta ad substantiam, essendo questa un elemento indispensabile per definire il contenuto negoziale ed il compenso, nonchè consentire gli eventuali controlli (Cass. 23 giugno 1995 n. 7149, 13 maggio 1997 n. 4185 e 14 marzo 1998 n. 2772), a nulla rilevando l'adozione di un atto deliberativo, il quale opera alla stregua di un mero atto interno e che pertanto, per la concreta instaurazione del rapporto, abbisogna di essere tradotto in un atto contrattuale sottoscritto dal rappresentante esterno dell'ente (Cass. 27 giugno 1994 n. 6182, e 6 febbraio 1997 n. 1117).

La mancanza di forma scritta rende nullo il negozio e determina l'impossibilità del contraente privato di far valere contrattualmente alcuna responsabilità per colpa del committente, in quanto l'invalidità stessa deriva da norme di carattere generale da presumersi note agli interessati, fermo restando la possibilità di esperire l'actio de in rem verso qualora la prestazione sia tornata utile e nei limiti del vantaggio conseguito e riconosciuto dalla parte pubblica (Cass. 20 agosto 1992 n. 9682, 10 febbraio 1996 n. 1025, 23 aprile 1996 n. 3843 e 14 marzo 1998 n. 2788).

A tali fini, il riconoscimento di utilità può avvenire anche per implicito e per facta concludentia quando il progetto fosse stato comunque utilizzato dall’Amministrazione a fini di finanziamento e la concreta utilizzazione può risultare anche dall’approvazione del progetto da parte del Consiglio comunale e dal successivo invio agli organi di controllo (Cass. 18 marzo 1988 n. 2479 e 23 giugno 1992 n. 7694).

E' altresì noto che in tutti i casi in cui l'amministrazione pubblica rischi di essere chiamata a rispondere di indebito arricchimento ai sensi dell'art. 2042 C.C., il rimedio generalmente consentito, per evitare una possibile soccombenza, è quello del riconoscimento unilaterale di debito mediante atto amministrativo, utilizzabile in tutti casi in cui si debba far fronte ad obbligazioni contrattuali non supportate da regolare procedura o valido negozio.

Oltre che per la forma, l'obbligazione assunta dalle amministrazioni locali potrebbe risultare nulla per vizio contabile quando il relativo atto deliberativo risulti privo dell'impegno di spesa, ovvero all'impegno non corrisponda una effettiva copertura finanziaria. La regola è stata codificata dall'art. 55, comma, 5 della legge 8 giugno 1999 n. 142 (ora sostituito dall'art. 6, comma 11, L. 15 maggio 1997 n.127), ma era ritenuta già presente nell'ordinamento dalla giurisprudenza corrente, in chiave di nullità dell'atto deliberativo ovvero di annullabilità del negozio (Cass. 3 luglio 1974 n. 3724 e 19 agosto 1990 n. 8410; Cass. 18 dicembre 1970 n. 2712 e 8 luglio 1991 n. 7529).

A completare il quadro è intervenuta poi la disciplina particolare dei debiti fuori bilancio degli enti locali che inizialmente sanzionava il divieto di effettuare spese senza previo atto deliberativo di autorizzazione mediante l'accollo diretto dell'obbligazione verso il terzo all'amministratore o al funzionario che l'aveva disposta (23 del D.L. 2 marzo 1989 n. 66, convertito nella legge 24 aprile 1989 n. 144 ed art. 35 D.lvo 25 febbraio 1995 n. 77); successivamente è stato consentito di riconoscere siffatta spesa come debito fuori bilancio nei limiti degli "accertati e dimostrati utilità ed arricchimento" per l'ente (art. 5 D.lvo 15 settembre 1997 n. 342).

Si è in tal modo riconosciuta la facoltà dell'ente di far fronte all'obbligazione irregolarmente assunta rimuovendo l'impedimento strutturale al riconoscimento di un debito altrui, a meno che non si trattasse di spese obbligatorie (Sez. II, 12 maggio 1997 n. 48/A e Sez. I, 21 luglio 1997 n. 154/A e Cass. 30 maggio 1997 n. 4820), anche perchè, nonostante il rigore della disciplina, non si sarebbe potuto negare al funzionario o amministratore, obbligato diretto verso il terzo, di agire, a sua volta, per arricchimento senza causa nei confronti dell'amministrazione stessa che si fosse avvantaggiata della spesa irregolarmente ordinata (C. Cost. 24 ottobre 1995 n. 446).

Così delineato il quadro normativo in un verso o nell'altro applicabile alla fattispecie in esame, è possibile valutare le posizioni dei vari amministratori che si sono succediti fino all'effettiva soluzione del debito reclamato giudizialmente, mettendone in evidenza i profili di illiceità comportamentale per fatti commissivi o omissivi.

Partendo dal primo gruppo di amministratori che ebbero a deliberare l'affidamento dell'incarico progettuale, non v'è dubbio che essi abbiano omesso di formalizzare per iscritto il rapporto professionale, con la duplice conseguenza che, da un lato, è rimasto indeterminato il compenso dovuto a fronte di una prestazione già resa, con riferimento all'applicabilità della deroga dei minimi professionali mediante l'applicazione della riduzione consentita (cfr. art. 12-bis L. 26 aprile 1989 n.155), e, dall'altro, la mancata contrattualizzazione della clausola condizionante il compenso al finanziamento ne ha pregiudicato l'opponibilità.

L'omissione di questa formalità essenziale e doverosa è stata la causa principale del contenzioso che si è in prosieguo instaurato e del conseguente riconoscimento degli onorari dovuti, a piena tariffa e con le maggiorazioni da soccombenza; è di tutta evidenza che, se la clausola fosse stata legalmente pattuita, i successivi amministratori avrebbero potuto eccepire la non liquidabilità della prestazione per pendenza della condizione sospensiva e l'omissione appare priva di plausibile giustificazione, dal momento che un minimo di accortezza avrebbe dovuto indurre a regolarizzare il rapporto nello stesso momento in cui l'amministrazione faceva proprio il risultato progettuale di un'attività professionale già espletata e che prima o poi avrebbe dovuto essere pagata.

Elementi questi che denotano grave trascuratezza in un adempimento elementare e quindi rendono ascrivibile a colpa grave la condotta nell'occasione tenuta dai responsabili di giunta, che ebbero ad adottare la più volte menzionata deliberazione n. 113 del 21 maggio 1987, senza che, rispetto a questo fatto commissivo, possa invocarsi la prescrizione, peraltro non eccepita, dal momento che l'evento dannoso si è verificato solo al momento dell'effettivo esborso delle maggiorazioni di spesa.

Relativamente alla posizione di Z.A., sindaco subentrato ed in carica al momento della prima richiesta di pagamento da parte del professionista, va evidenziato che non assume rilievo la difficoltà derivante dalla carenza del visto del Consiglio dell'ordine professionale sulla parcella, come da informativa del segretario comunale, fornita alla Procura regionale in data 2 settembre 1998; infatti, pur essendo all'epoca richiesto, per le erogazioni delle competenze professionali in conto mutui della Cassa Depositi e prestiti, il visto dell'ordine degli ingegneri (art. 13, comma 3, del D.L. 28 febbraio 1983 n. 55, conv. L. 26 aprile 1983 n. 131, ora abrogato dall'art. 7 D.lvo 30 luglio 1999 n. 284), risulta in atti che in data 31 ottobre 1994 il professionista interessato ha trasmesso la parcella regolarizzata con il visto dell'Ordine degli ingegneri e che al pagamento non si è dato corso unicamente perchè si è invocata una presunta accettazione della clausola che subordinava il pagamento delle competenze al finanziamento del progetto (nota 24 novembre 1994 a firma del Sindaco Z.A.).

Una più attenta gestione della controversia avrebbe consigliato, nella consapevolezza che i crediti di natura professionale non disconoscibili possono essere azionati con procedimento sommario (art. 633 c.p.c.), di reperire con immediatezza i fondi necessari, essendo venuta meno la effettività della iniziale copertura finanziaria, ovvero di avviare la procedura di riconoscimento di debito, restando invece a rischio ogni diversa soluzione, quale quella di accollare il debito alla ditta aggiudicataria dei lavori, una volta che la Cassa Depositi e prestiti aveva ufficialmente confermato in data 21 novembre 1993 la non finanziabilità dell'intervento; anche a voler tener conto della giustificazione del convenuto, basata sulla messa in appalto della discarica progettata, come rimedio per trovare copertura alle competenze professionali dovute, non può non evidenziarsi che nella delibera all'uopo adottata dal Consiglio comunale (del n. 6 in data 8 febbraio 1995) l'intera spesa dell'impianto, per trecento milioni (compresa la progettazione), veniva fatta gravare su fondi propri di bilancio, il che avrebbe potuto anche consentire l'immediato pagamento della quota per progettazione, senza la finzione dell'accollo all'impresa aggiudicataria.

Avendo il professionista atteso sino al 26 febbraio 1996 per convenire in giudizio l'amministrazione inadempiente innanzi al Pretore di Venafro che accoglieva la pretesa di immediato pagamento con la sentenza n. 17 in data 28 maggio 1997, è evidente che per tutto il lasso di tempo per il quale si sono accumulati gli interessi non può che essere responsabile chi scientemente ha contribuito al ritardo e dilazionato il corrispettivo senza avviare le dovute procedure amministrative per il riconoscimento e la liquidazione del debito.

Apprezzamenti più o meno analoghi valgono per la gestione che fa capo al sig. V.N., sindaco in carica dal 20 maggio 1995.

Sebbene l'accusa addebiti al predetto sig. V.N. un comportamento omissivo bidirezionale, sia per la mancata costituzione in giudizio e sia per il mancato sollecito ad adempiere l'obbligazione, senza individuare con esattezza il rilievo causale dell'uno o dell'altro in ordine al danno in causa, non potrebbe non darsi il giusto peso all'ulteriore dilazione solutoria, in fatto assecondata nella sua veste di sindaco, dal momento che, una volta congelato il perfezionamento dell'aggiudicazione in esito alla procedura avviata dalla precedente amministrazione, sarebbe stato giocoforza farsi carico di trovare i mezzi per riconoscere il credito reclamato dal professionista ed azionato con citazione del 26 febbraio 1996, ovvero di contestarne la validità, senza subire la soccombenza, peraltro in contumacia, pronunciata a distanza di oltre un anno (28 maggio 1997), avendo tutto il tempo per regolarizzare contabilmente la partita debitoria, così come necessitatamente operato con la delibera di riconoscimento di debito in data 29 agosto 1997, con necessarie variazioni di bilancio.

Quanto all'eccezione degli altri corresponsabili, che ritengono la responsabilità dei fatti di causa unicamente addebitabile al Sig. V.N., per la mancata costituzione in giudizio e per il mancato perfezionamento della procedura di gara, occorre precisare che, una volta accantonata la voce di danno riguardante la mancata utilizzazione del progetto, resta irrilevante la decisione assunta sull'esito di gara, tenuto conto peraltro che, sebbene non formalizzata in un atto motivato (secondo le risultanze in atti), è consentito revocare un'aggiudicazione in presenza di ragioni di interesse pubblico sopravvenute.

Quanto alla mancata costituzione, che avrebbe consentito di paralizzare la pretesa creditoria per nullità radicale dell'obbligazione, va precisato che l'assunto non è del tutto esatto, poiché, da un lato, si ammette, pur con giurisprudenza oscillante, che possa validamente costituirsi un rapporto professionale in presenza di una deliberazione divenuta efficace e comunicata a distanza all'interessato (Cass. 27 febbraio 11998 n. 2235, Cass. 13 maggio 1997 n. 4185), e dall'altro, che in ogni caso non sarebbe rimasta preclusa l'azione di arricchimento da parte del professionista, sicché il debito, a parte il quantum, sarebbe stato giocoforza riconoscere e liquidare.

Ma proprio l'esercizio di queste facoltà negative (mancata costituzione e mancata aggiudicazione), avrebbero dovuto essere compensate da un più sollecito adempimento all'obbligazione giuridicamente valida, pendente con il professionista, ragion per cui l'ulteriore ritardo accumulato è ascrivibile a condotta non attiva ed a trascuratezza del dovere di buona amministrazione, elementi questi che connotano di colpa grave l'atteggiamento nell'occasione tenuto.

Per quanto riguarda le adombrate correità dei dipendenti, non si ravvisano elementi tali da consigliare di estendere la chiamata in giudizio ad eventuali appartenenti alla struttura burocratica, essendo i comportamenti censurati riferibili esclusivamente agli amministratori, in quanto inerenti ad atti adottati antecedente alla legge di riforma delle autonomie locali o ad omissioni.

In conclusione, la Sezione, vagliate le singole posizioni, ritiene tutti i convenuti corresponsabili del danno, così come innanzi determinato, senza che possa darsi ingresso alla eccezione di compensazione, formulata relativamente alla quota interessi, poichè il danno in un bilancio finanziario di competenza consiste nella mera maggiore uscita, non preventivata e nè legittimamente prevedibile, cui si è dovuto far fronte mediante necessitate variazioni con incidenza sull'equilibrio annuale predeterminato, senza che all'amministrazione fosse derivato alcuna utilità economicamente apprezzabile per l'esercizio in corso.

Nemmeno ritiene sussistenti elementi idonei a giustificare l'esercizio del potere riduttivo in presenza di una spesa viva aggiuntivamente sostenuta rispetto a quella dovuta.

Per quanto riguarda la ripartizione dell'addebito, la Sezione ritiene di discostarsi dalla proposta attrice, ritenendo preminente, sotto il profilo causale, l'incompletezza della procedura di incarico avviata dal primo gruppo degli amministratori in carica, ed in conseguenza ritiene equo, in considerazione delle singole responsabilità come innanzi individuate, ripartire il danno addebitandolo, con gli opportuni arrotondamenti, per tre quinti alla prima giunta, di cui la metà al sindaco e la rimanente in parti eguali ai componenti, per un quinto al sindaco sig. Z.A., e per il rimanente quinto al sindaco Sig. V.N..

In conseguenza, i convenuti sono ritenuti responsabili del danno complessivo di £. 19.376.000 per le quote appresso indicate:

1) R.F., Sindaco pro-tempore, per £. 5.812.000;

2) C.M., componente di giunta, per £.1.937.000;

3) R.N., componente di giunta, per £. 1.937.000;

4) C.G., componente di giunta, per £. 1.937.000

5) Z.A., Sindaco pro-tempore, per £. 3.875.000

6) V.N., Sindaco pro-tempore, per £. 3.875.000.

Le singole quote saranno attualizzate mediante rivalutazione monetaria a decorrere dalla data del pagamento, avvenuto in data 24 settembre 1997, e sulle quote addebitate spettano gli interessi a decorrere dalla data della presente sentenza.

Segue l'obbligo di pagare le spese di giudizio in parti uguali.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL MOLISE

definitivamente pronunciando, in relazione ai fatti di cui al giudizio di responsabilità iscritto al n. 157/EL su citazione della Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per il Molise,

 

CONDANNA

tutti i convenuti al pagamento in favore del comune di Montaquila

per somme per ciascuno indicate:

il Sig. R.F. per £. 5.812.000 (cinquemilioniottocentododicimila), il Sig. C.M. per £.1.937.000 (unmilionenovecentotrentasettemila), il Sig. R.N., per £. 1.937.000 (unmilionenovecentotrentasettemila), il Sig. C.G. per £. 1.937.000 (unmilionenovecentotrentasettemila), il Sig. Z.A. per £. 3.875.000 (tremilioniottocentosettantacinquemila), ed il Sig. V.N., Sindaco pro-tempore, per £. 3.875.000 (tremilioniottocentosettantacinquemila), oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi legali come da motivazione, nonché alla rifusione delle spese processuali che liquida in £. ............………………………………………………...

Così deciso in Campobasso, nella Camera di Consiglio del giorno 10 febbraio 2000.

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

(Pelino SANTORO) (Tommaso DE PASCALIS)

 

Depositata in Segreteria il giorno 1 marzo 2000