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REPUBBLICA ITALIANA 19/2000 In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL MOLISE
composta dai seguenti magistrati: Pelino SANTORO Presidente f.f. - relatore Tommaso MIELE Consigliere Renato SPETRINO Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 150/E.L. del registro di Segreteria, instaurato su citazione della Procura regionale presso questa Sezione nei confronti del Sig.:
M.F. per sentirlo condannare al risarcimento del danno erariale di £. 58.815.120 in favore della Regione Molise. Uditi nella pubblica udienza del giorno 27 gennaio dell'anno duemila il relatore Consigliere Pelino Santoro ed il Procuratore regionale Cons. Giuseppe Grasso. Non rappresentato, nè costituito il convenuto; Esaminati l'atto di citazione, gli atti e documenti del fascicolo di causa; Considerato in
FATTO, Con atto di citazione depositato in data 19 aprile 1999, previo rituale invito a dedurre notificato il 28 dicembre 1998, il Sig. Procuratore regionale ha convenuto in giudizio il Sig. M.F. per sentirlo condannare al risarcimento del danno di £. 58.815.120 in favore della Regione Molise, Il danno corrisponde all'intera anticipazione del contributo ricevuta per l'effettuazione di un corso di formazione professionale aziendale per operai addetti agli impianti idraulici affidato alla società WESTIND nell'ambito del piano di formazione professionale 1989/90 approvato dalla Regione, con delibera consiliare n. 176 del 21 marzo 1990 ai sensi della legge regionale 17 gennaio 1978 n. 3 e ammesso al cofinanziamento della Comunità europea per l'importo di £. 210.000.000. Lo svolgimento del corso indicato con il n. 423, veniva regolato, insieme ad altro corso oggetto di rinuncia, dalla convenzione n. 240 in data 14 dicembre 1990, sottoscritta dal Sig. Montanaro, in rappresentanze della predetta Società ed approvata con delibera n. 488 in data 22 ottobre 1990. Nonostante alcune irregolarità nello svolgimento del corso accertate nel corso di una visita ispettiva con decreto assessoriale n. 93 in data 31 gennaio 1991 veniva erogata l'anticipazione di £. 58.815.120 con obbligo di rendicontazione in conformità quanto previsto dall'art. 12 della convenzione. La società gestrice del corso veniva invitata con nota assessoriale n. 3749 in data in data 2 aprile 1991 a presentare il dovuto rendiconto e sollecitata ulteriormente con nota 2066 in data 19 marzo 1992 e quindi diffidata con atto di giunta n. 2458 in data 2 giugno 1992 con minaccia di recupero della intera somma anticipata. Con successivo atto giuntale n. 5192 in data 22 dicembre 1993 veniva deliberato di chiedere l'insinuazione nel passivo fallimentare della ditta dando incarico all'avv. Teresio De Pietro con nota n. 30702 in data 31 dicembre 1993, mentre con nota n. 8497 in data 14 giugno 1996 veniva partecipato alla C.E. che per il finanziamento previsto non era stato formulata domanda di saldo contributivo. Per i medesimi fatti il Sig. Montanaro è stato rinviato a giudizio per il reato di truffa aggravata (art. 640 bis c.p.) con dibattimento già fissato per il 22 gennaio 1997 e rinviato al 30 aprile 1999, con costituzione di parte civile della Regione. Al convenuto si addebitano comportamenti omissivi e commissivi in qualità di rappresentante legale della WESTIND s.r.l. tenuto per espresso patto convenzionale alla rendicontazione di spesa. All'udienza odierna il Procuratore regionale ha confermato la richiesta di cui all'atto di citazione senza dare notizie circa lo svolgimento e l'eventuale esito del procedimento penale a carico del medesimo convenuto, non costituitosi nè presente. Considerato in
DIRITTO Preliminarmente viene in rilievo la legittimazione passiva del sig. Montanaro chiamato in causa in qualità di rappresentante della società affidataria del corso e responsabile della gestione del corso e della rendicontazione dei fondi ricevuti in anticipazione. Il problema è già stato affrontato dalla Sezione in altra occasione riguardante l'irregolare svolgimento di un corso inserito nel medesimo piano regionale di formazione professionale. In quella sede (sent. n. 64 in data 5 marzo 1998), si sono messi in evidenza due punti: 1) che, in base al corrente orientamento, non sussistono dubbi circa la cognizione del giudice contabile in ordine alle responsabilità inerenti allo svolgimento di una attività di tipo funzionale costituente servizio di interesse pubblico ai sensi della legge quadro sulla formazione professionale 21 novembre 1978 n. 845 (cfr. Cass., S.U., 17 ottobre 1991 n. 109863); 2) che pur essendo indiscusso che il rapporto convenzionale viene instaurato con una società con distinta personalità giuridica, che peraltro risponde civilmente dell'obbligazione assunta, le caratteristiche peculiari della responsabilità amministrativa ed in particolare la sua personalizzazione consentono che l'azione pubblica di responsabilità possa indirizzarsi, al di là dello schermo societario, verso gli effettivi responsabili della società titolare specie quando alla gestione di fatto si sia affiancata una concreta disponibilità con maneggio di fondi di provenienza pubblica. Si evidenziava altresì che in base alla disciplina regionale i fondi anticipati dovevano essere tenuti separati da ogni altra contabilità dell'azienda essendo i fondi finalizzati alla realizzazione dell'attività di organizzazione specificate in convenzione ed "affidate" dalla Regione (art. 2, 3 e 8 della convenzione) e che per queste circostanze fattuali la soggettività della concreta attività gestoria rende personale la legittimazione a rispondere delle denunciate responsabilità, sicché il rapporto processuale può ritenersi validamente costituito personalmente e nominativamente. Quell'orientamento ha trovato conferma ed ulteriori puntualizzazioni, essendosi ravvisato nella effettiva gestione di fondi anticipati, con obbligo di rendiconto, un vero a proprio rapporto di tipo contabile, di cui risponde chi si ingerisce anche di fatto nella gestione, divenendo passivamente legittimato rispetto all'azione di responsabilità del Procuratore regionale, a nulla rilevando la sua estraneità rispetto alla persona giuridica che si trova giuridicamente in rapporto di servizio con l'amministrazione affidante (Sez. III, 15 ottobre 1997 n. 292, Sez. I, 16 novembre 1998 n. 320, Sez. III, 26 luglio 1999 n. 177). La Sezione non può che rimanere coerente a quella linea e ritenere sussistente la legittimazione passiva del convenuto a titolo personale ed in rappresentanza della WESTIND s.r.l., risultando comunque l'atto introduttivo notificato al legale rappresentate dichiarato. Per quanto riguarda gli elementi di responsabilità, sussistendo, per quanto innanzi detto, un obbligo di rendicontazione della spesa a fronte di una cospicua anticipazione ricevuta, la colpa dell'agente sussiste in re ipsa per il semplice fatto della mancata giustificazione della destinazione delle somme ricevute in carico. Nel caso infatti sussisteva l'obbligo di rendicontazione entro 120 giorni dal termine dell'attività formativa senza alcun diritto alle eventuali attività svolte fuori termine (art. 12, 14, e 15 della convenzione), oltre che l'obbligazione di realizzare le prestazioni assunte per raggiungere l'obiettivo della migliore qualificazione professionale dei dipendenti. Sussisteva pertanto una obbligazione convenzionalmente assunta a fronte della quale il proposito consapevole di non adempiere è configurabile come dolo cosiddetto contrattuale (in adimplendo) che, oltre a rappresentare di per sé un comportamento antigiuridico sotto il profilo dell'illecito contrattuale, comporta una inversione dell'onere della prova comportante una presunzione di colpevolezza che può essere vinta solo dalla dimostrazione che l'inadempimento è derivato da causa non imputabile al debitore (art. 1218 C.C.). In simile contesto fattuale diventa irrilevante l'esito del procedimento penale in corso come pure quello della costituzione di parte civile della Regione, parte lesa, poiché quel procedimento attiene al diverso dell'accertamento di un dolo specifico del reato contesto. Dagli accertamenti in quella sede eseguiti, sembra tuttavia emergere che il corso formativo non si è affatto svolto e ciò è sufficiente ad accantonare qualsiasi ipotesi di parziale considerazione di ventilabili vantaggi, sicché il danno rimane quantificabile nell'importo esattamente corrispondente all'anticipazione ricevuta e gestita contabilmente dal convenuto, così come richiesto dall'accusa, fatti salvi gli eventuali maggiori danni correlati alla perdita del finanziamento comunitario ed al mancato conseguimento dell'utilità programmata potranno essere fatti valere nella sede civile o in esito all'azione in corso. Il danno così quantificato è addebitabile per intero al convenuto sia personalmente che come rappresentante legale della società convenzionata, con la conseguenza che la condanna al risarcimento va pronunciata in solido per entrambi i soggetti, ricorrendo, per quanto innalzi detto, la condizione dell'aver agito per dolo, di cui all'art. 1, comma quinquies, L. 14 gennaio 1994 n. 20, come sostituito dall'art. 3 D.L. 23 ottobre 1996 n. 543, convertito L. 20 dicembre 1996 n. 639. Per le stesse ragioni non si ravvisano elementi idonei a giustificare un eventuale esercizio del potere riduttivo, atteso l'uso sostanzialmente appropriativo dei fondi ricevuti in anticipazione di un'attività di servizio, in atti presumibilmente non espletata. Per le suesposte considerazioni, conclusivamente decidendo, la Sezione ritiene sussistenti i presupposti per la condanna del convenuto all'intero ammontare del danno contestato, il cui ammontare per la sua caratterizzazione di indebito oggettivo per restituzione di numerario, va attualizzato mediante rivalutazione monetaria in base agli indici annuali e con applicazione annuale degli interessi legali sulla somma via via rivalutata (cfr. Cass. 17 febbraio 1995 n. 1712). Alla soccombenza segue altresì l'obbligo di pagamento delle spese di giudizio.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL MOLISE definitivamente pronunciando, in relazione ai fatti di cui al giudizio di responsabilità iscritto al n. 160/E.L. su citazione della Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per il Molise,
CONDANNA il Sig. M.F. al risarcimento, in favore della Regione Molise, della somma di £. 58.815.120 (cinquatottomilioniottocentoquindicimilacentoventi), oltre la rivalutazione a decorrere dalla data dell'accredito dell'anticipazione e gli interessi legali secondo il criterio enunciato in motivazione, nonché al pagamento delle spese di giudizio che liquida in L. ......... Così deciso in Campobasso, nella Camera di Consiglio del giorno 27 gennaio 1999. IL PRESIDENTE f.f. ed ESTENSORE (Cons. Pelino Santoro)
Depositata in Segreteria il giorno 14 febbraio 2000
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