REPUBBLICA ITALIANA n.11/2000

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL MOLISE

 

composta dai seguenti magistrati:

Pelino SANTORO Presidente f.f. - relatore

Tommaso MIELE Consigliere

Renato SPETRINO Consigliere

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 160/E.L. del registro di Segreteria, instaurato su citazione della Procura regionale presso questa Sezione nei confronti del Sig.:

 

I.B.

per sentirlo condannare al risarcimento del danno erariale di £ 2.229.813, in favore del Comune di Venafro.

Uditi nella pubblica udienza del giorno 27 gennaio dell'anno duemila il relatore Consigliere Pelino Santoro, l'avv. Vincenzo Colalillo ed il Procuratore regionale Cons. Giuseppe Grasso.

Esaminati l'atto di citazione, le memorie di costituzione e difensive e gli atti e documenti del fascicolo di causa;

Considerato in

 

FATTO

Con atto di citazione depositato il 6 settembre 1990, preceduto da regolare invito a dedurre, il Procuratore Regionale ha convenuto in giudizio il Sig. I.B., per sentirlo condannare al risarcimento del danno di £ 2.229.813, subito dal Comune di Venafro, non avendo l'intimato e presunto responsabile accettato l'addebito di £. 1.000.000., determinato in via monitoria con determinazione del Presidente di questa Sezione in data 23 settembre 1999.

Il danno contestato consegue al ritardato pagamento di competenze dovute al Comandante dei vigili Sig. Stefano Carano per missioni eseguite, unitamente ad altri tre vigili, per la partecipazione ad un Convegno in Fiuggi autorizzato con delibera di Giunta n. 353 in data 10 ottobre 1995.

Il credito vantato dal predetto Comandante per conto proprio e degli altri compartecipanti al convegno ammontava a £. 823.500 secondo la documentazione giustificativa prodotta in data 17 ottobre 1995.

Non avendo ottenuto tempestiva liquidazione per dedotte incongruenze della documentazione prodotta, il Sig., Scarano si rivolgeva al Giudice di pace ottenendo un decreto ingiuntivo in data 11 marzo 1996 contro il Comune di Venafro per il pagamento di quanto dovuto oltre le spese legali per diritti ed onorari liquidati in £ 190.000.

Seguiva in data 11 novembre 1996 la notifica di precetto, con il decreto munito di formula esecutiva, l'atto di pignoramento presso terzi in data del 13 dicembre 1996 e l'assegnazione in pagamento della somma di £. 2.059.069 con atto del Pretore di Venafro in data 3 marzo 1998.

La definizione contabile del complessivo credito maturato è avvenuta in via amministrativa con delibera di Giunta n. 310 in data 20 novembre 1998 per l'importo di £. 3.053.313.

Nell'atto di citazione si contesta al convenuto un comportamento irrazionale ed illegittimo poiché, anziché provvedere alla liquidazione degli importi per i quali vi era stata ingiunzione giudiziale, si eccepisce, da parte del Sig. I.B., nella sua qualità di capo del settore di ragioneria, irregolarità documentali e difficoltà contabili per il rimborso delle spesa sostenute per conto degli altri, disattendendo persino l'ordine scritto del Segretario comunale.

Il danno viene quantificato in via differenziale tra la sorte capitale iniziale e quella da ultimo liquidata.

Il convenuto si è costituito con l'assistenza degli avvocati Vincenzo Colalillo, Anna Ferreri e Stefano Scarano con memoria depositata il 7 gennaio 2000 con la quale si eccepisce che:

- la ricostruzione dell'accusa è artificiosa e fuorviante in quanto tendente a dimostrare un comportamento gravemente negligente da parte del funzionario il quale invece, lungi dall'aver assunto un comportamento omissivo, ha ritenuto di dover operare con criteri di correttezza e buona amministrazione, avendo riscontrato e contestato irregolarità varie nella documentazione giustificatrice dei richiesti rimborsi per indennità di missione;

- non esiste dolo o colpa grave per la configurabilità di una responsabilità amministrativa;

- è irrilevante il richiamo all'ordine scritto del Segretario comunale in quanto non specificamente rivolto al convenuto e dal medesimo mai ricevuto;

- mancava un provvedimento finale di liquidazione proveniente dalla Giunta o dal Commissario;

- la quantificazione dell'addebito è incongrua ed illogica poiché prima della delibera n. 190 del 1997 non erano superabili le difficoltà contabili rilevate dall'ufficio di ragioneria e che pertanto le eventuali maggiori somme dovrebbero essere proporzionalmente ridotte solo a quelle successive alla predetta determinazione, mentre non può costituire danno la voce per ritenuta di acconto IRPEF di £. 256.740 in quanto non applicabile.

All'udienza odierna, il difensore del convenuto rifacendosi alla memoria di costituzione evidenzia la ricostruzione dei fatti in chiave psicologica, sostenendo che relativamente alla prima fase fino all'ingiunzione di pagamento era doveroso eccepire le irregolarità documentali risultando varie irregolarità quali la fruizione di due macchine anziché una, un pranzo fuori percorso in Roma e per il giorno antecedente nonchè la presentazione di una richiesta unica e non distinta; dopo il decreto ingiuntivo, invece, ogni conseguenza va addebitata all'amministrazione la quale perdurando le irregolarità documentali, avrebbe dovuto fare opposizione e che essendovi stata già assegnazione di credito il convenuto non potrebbe comunque essere responsabile della lievitazione di spesa, ragion per cui, a meno di non chiamare in causa gli amministratori, chiede l'assoluzione del convenuto con formula piena.

Il Procuratore regionale eccepisce che la delibera di spesa si è resa necessaria proprio per la regolazione contabile nella maggiore spesa di cui si chiede l'addebito, e non si oppone all'eventuale integrazione del contraddittorio ove ritenuto necessario.

Considerato in

 

DIRITTO

Al fine di definire con esattezza il ruolo del Sig. I.B. è opportuno precisare gli aspetti essenziali della vicenda, la cui soluzione, in punto di responsabilità, ruota intorno al dilemma se nel comportamento del convenuto vi siano stati o meno violazioni di obblighi di legge, ovvero se nelle remore nel dar corso al pagamento del credito reclamato sia prevalso il dovere di correttezza contabile cui il presunto responsabile era tenuto in ragione della carica ricoperta.

Va innanzitutto precisato che dagli atti di causa risulta che la richiesta cumulativa del rimborso delle spese di missione per £. 823.500, è stata avanzata in data 17 ottobre 1985 dall'interessato il quale, non avendo ottenuto il richiesto rimborso, ha promosso un decreto ingiuntivo di pagamento in data 11 marzo 1996.

Secondo quanto riferito dal convenuto nella informativa in data 14 novembre 1996 indirizzata al Sindaco ed al Segretario comunale, sarebbero stati richiesti verbalmente chiarimenti sulle note presentate al Comandante il quale puntualmente ha sempre risposto di avere già nominato un avvocato in merito; il convenuto fa inoltre riferimento ad una precedente nota in data 10 aprile 1996 con la quale rappresenta al Commissario straordinario che "in riferimento al decreto ingiuntivo intervenuto l'Ufficio di ragioneria non ha ancora provveduto alla liquidazione delle spese del convegno in quanto la documentazione delle spese è in alcune parti incompleta e indecifrabile", precisando che le fatture sono prive dei dati certificativi del cliente, non sono indicate analiticamente le spese per servizio di ristorazione e di pernottamento e sono stati superati i limiti individuali.

Dall'audizione del beneficiario dei rimborsi, Carano Stefano, viene in evidenza che più volte personalmente e tramite il proprio legale erano stati forniti i chiarimenti del caso e sollecitato il pagamento per evitare di addivenire al contenzioso.

Nonostante l'ingiunzione il pagamento è stato ulteriormente ritardato tanto che il creditore ha intimato precetto notificato l'11 novembre 1996 con conseguente pignoramento cui seguiva la liquidazione dell'importo complessivo di £. 1.342.450, corrispondente alla somma del precetto, con delibera di giunta n. 190 del 18 marzo 1997, che tuttavia veniva reputata non sufficiente dal legale di parte per non soddisfare le ulteriori spese legali e gli interessi maturati (nota in data 17 luglio 1997).

Il riepilogo di questi fatti essenziali giova a meglio inquadrare l'atteggiamento del convenuto a fronte di statuizioni dell'autorità giudiziaria ed in relazione all'incremento del debito dell'amministrazione.

L'abile ricostruzione della difesa del convenuto tendente ad una scissione temporale del procedimento, prima e dopo l'ingiunzione, non è tuttavia utile a stravolgere quello che a fronte di una intimazione sarebbe dovuto essere il comportamento ordinario, doveroso ed obbligato del responsabile dell'ufficio di ragioneria.

Da un lato non è infatti innegabile che, a fronte di una documentazione non ritenuta regolare il responsabile dell'ufficio aveva piena legittimazione a contestare le incompletezze ed a pretenderne la regolarizzazione, a prescindere dal fatto che vi fosse stata o meno una formale liquidazione da parte del responsabile del servizio (art. 28 D.lvo 22 febbraio 1995 n. 77); che ciò sia avvenuto verbalmente, è abbastanza normale nell'ambito di un rapporto partecipativo e collaborativo che si addice all'amministrazione in ispecie se di modeste dimensioni; d'altro canto, però, una volta ottenuto un diniego espresso o di fatto, come sembra, sarebbe stato quanto meno doveroso procedere a definire il corso della liquidazione nei limiti di quanto liquidabile, dandone comunicazione scritta all'interessato.

Indipendentemente da tale adempimento che la ventilata minaccia di adire la vie legali avrebbe in ogni caso consigliato, una volta intervenuta l'ingiunzione di pagamento, seguita da precetto, ogni ulteriore tergiversazione non appare giustificata poiché a fronte di una provvedimento giudiziale si ha una vera e propria novazione del titolo del credito, che viene a collegarsi direttamente ed astrattamente, a prescindere dalla consistenza sostanziale opponibile nella stessa sede, all'an ed al quantun statuito dal giudice adito.

Si vuole in altri termini significare che le statuizioni giustiziali non sono discutibili dalla struttura amministrativa, se non per la stessa via giudiziaria mediante le rituali impugnative e che ove non impugnate, e non appena divenute esecutive, diventano fonte autonoma di obbligazione.

Nella nota innanzi riferita il responsabile di ragioneria sembra invece volere insistere nella non liquidabilità dei rimborsi richiesti senza che peraltro si proponesse o si rappresentasse espressamente l'opportunità di una impugnativa dell'ingiunzione prima che venisse precettata.

A nulla vale invocare la mancata prova che l'ordine scritto del Segretario generale non sia stato ricevuto del responsabile dell'Ufficio di ragioneria, poiché, l'ordine non poteva che costituire una risposta ferma e formale alle difficoltà rappresentate dalla sesso responsabile nella predetta nota del 10 aprile 1996, ed allo stesso tempo sta a significare che con l'ordine si voleva superare una rimostranza che per quanto innanzi detto era già oltre misura rispetto alla ingiunzione in atto; nel medesimo ordine scritto si dava altresì atto, in premessa, che "il Commissario non intende costituirsi avverso l’ingiunzione prodotta dal Sig. Stefano Carano".

In ogni caso una volta divenuta esecutiva l'ingiunzione era compito dell'ufficio di ragioneria curarne l'esatto pagamento anche per quanto riguarda le spese ulteriori ed i conseguenti adempimenti contabili e non frapporre ulteriori difficoltà per l'individuazione del solo beneficiario, come dalla nota del 12 febbraio 1997, insistendo in un percorso di regolarità documentale del credito vantato oramai non più praticabile, ed in certo qual modo irrecuperabile, essendo intervenuto il diverso titolo giudiziario.

Va da sé che dal punto di vista finanziario-contabile le spese da contenzioso dovrebbero trovare copertura in appositi fondi di bilancio, salvo ulteriori sistemazioni, senza che il responsabile possa addurre ulteriori inconvenienti finanche dopo il precetto ed il pignoramento.

Tutto ciò convince il Collegio che effettivamente il comportamento del convenuto, nella sua qualità di responsabile del servizio di ragioneria, sembra ispirato ad una perseverante difesa di una iniziale contestazione della regolarità della documentazione, che, se pure apprezzabile positivamente nella prima fase amministrativa, non è più sostenibile, al di là di ogni ragionevole rimostranza, dopo che il creditore aveva ottenuto una ingiunzione giudiziale e dopo che l'organo di vertice aveva ritenuto, nell'ambito della sua discrezionalità valutativa, di non dovere proporre impugnazione.

Trattandosi di scelta discrezionale, all'epoca spettante al Commissario straordinario in carica, quand'anche potessero sussistere i presupposti di doglianza in appello sul quantum determinato, non appare accoglibile il suggerimento di integrazione del contraddittorio, anche perchè la scelta di non protrarre ulteriormente un contenzioso di scarso rilievo e spessore appare più che razionale.

Certamente questo atteggiamento elusivo e dilatorio si pone in relazione diretta di causalità con l'aggravio di spesa dovuto al crescendo delle competenze per onorari e spese liquidate nei successivi atti giudiziari, tenendo conto che mentre nella prima ingiunzione le spese erano di appena 190.000 lire, in prosieguo le stesse sono di gran lunga lievitate e che proprio queste ultime sono collegabili direttamente alle ulteriori ed ingiustificate remore frapposte, tanto più che era intervenuto un ordine scritto, la cui tempestiva osservanza avrebbe impedito il successivo precetto e pignoramento

Conclusivamente la Sezione giudica ascrivibile a colpa grave il comportamento del convenuto in quanto, men che improntato a buona amministrazione, come sostenuto dalla difesa, sembra sprezzante delle conseguenze inevitabilmente conseguenti all'inosservanza conformativa alla statuizione giudiziale intervenuta oltre che alla decisione amministrativa di eseguirla, e perciò stesso adottato in violazione all'obbligo di ottemperanza cui l'amministrazione, e per essa gli agenti responsabili, era tenuta ed aveva in tal senso deciso.

Per quanto riguarda la quantificazione del danno va dato atto che effettivamente la quota per ritenuta IRPEF di £ 256.754, di cui al mandato di Tesoreria del 30 giugno 1968, non andava riconosciuta trattandosi di emolumenti dovuti per rimborso spese e per indennità di trasferte, non costituenti imponibile fino a lire sessantamila giornaliere ai sensi dell'art. 48 comma 4, del T.U. 22 dicembre 1986 n. 917.

La Sezione ritiene peraltro equo fare applicazione del potere riduttivo per il fatto che il beneficiario del credito, non avendo prodotto e regolarizzato la documentazione richiesta, si vera sunt exposita, non ha prestato tutta la collaborazione dovuta per la sistemazione della partita creditoria, per cui il ritardo fino all'aprile 1996 non è addebitabile al convenuto per la quota interessi.

Conclusivamente la Sezione ritiene equo ridurre l'addebito richiesto, già depurato, dell'importo per indebita ritenuta IRPEF, a £. 1.100.000 (unmilionecentomila), oltre la rivalutazione interessi a decorrere dalla data del provvedimento definitivo del 20 novembre 1988 e gli interessi legali a decorrere dalla data di deposito della presente sentenza.

Seguono le spese del presente giudizio.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL MOLISE

definitivamente pronunciando, in relazione ai fatti di cui al giudizio di responsabilità iscritto al n. 160/E.L. su citazione della Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per il Molise,

 

CONDANNA

il Sig. I.B.al risarcimento, in favore del Comune di Venafro, della somma di £. 1.100.000 (unmilionecentomila), oltre la rivalutazione a decorrere dalla data del provvedimento definitivo del 20 novembre 1988 e gli interessi legali a decorrere dalla data di deposito della presente sentenza, nonché al pagamento delle spese di giudizio che liquida in L. .........

Così deciso in Campobasso, nella Camera di Consiglio del giorno 27 gennaio 1999.

IL PRESIDENTE f.f. ed ESTENSORE

(Cons. Pelino SANTORO)

 

Depositata in Segreteria il giorno 3 febbraio 2000