ORD. N. 128/02

                              REPUBBLICA ITALIANA                            

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE

Composta dai magistrati:

Dott. Renzo Di Luca       Presidente f.f.

Dott. Cesare Bronzi      Consigliere

Dott. Giuseppe De Rosa       Primo Referendario Relatore

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio cautelare iscritto al n. 17644/R del registro di segreteria, su reclamo proposto dalla Procura Regionale della Corte dei conti per le Marche

AVVERSO

l’ordinanza n. 00118/02 di revoca del decreto di sequestro conservativo n. 17644/R del 25 luglio 2002.

Uditi nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2002 il Relatore, Dott. Giuseppe De Rosa, l’Avvocato Gabriele Gusella per la Società (……….) S.r.l. ed il Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. Alessandra Pomponio;

Visti gli articoli 2905 c.c. e 669/2, 669/3, 669/13, 671, 678, 737, 739 c.p.c.;

Visto l’art. 5 del decreto legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito nella legge 14 gennaio 1994, n. 19;

Visto l’art. 1, comma quinquies, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come sostituito dal decreto legge n. 543 del 1996, convertito con modificazioni nella legge n. 639 del 1996;

Visti gli atti d’ufficio

FATTO

Con l’ordinanza n. 118/02 del 12 settembre 2002, il giudice designato per l’udienza di comparizione revocava la misura del sequestro conservativo ante-causam  - autorizzata, nei confronti della Società (……..) S.r.l., con decreto presidenziale del 25 luglio 2002 -  poiché ritenuti non simultaneamente ricorrenti i requisiti previsti dalla legge per il mantenimento della misura cautelare.

A tale delibazione il giudice perveniva previamente:

- respingendo l’eccezione di inesistenza giuridica del sequestro conservativo per la sostanziale coincidenza del soggetto danneggiato e del soggetto debitore di somme nei confronti del presunto responsabile del danno erariale;

- dichiarando, con valutazione incidenter tantum, l’inesistenza di elementi tali da indurre a ritenere palesemente insussistente la giurisdizione del giudice contabile;

- sostenendo la competenza territoriale della Sezione giurisdizionale per le Marche poiché, in ipotesi, concretizzatisi i principali comportamenti illeciti e produttivi dell’asserito danno erariale nel territorio della regione Marche;

- affermando dubbia la legittimazione passiva nel giudizio contabile della Società (……..) S.r.l. in quanto chiamata a rispondere, in sede risarcitoria, per fatti ascritti ad un soggetto privo di formali poteri rappresentativi e gestionali, essendosi peraltro escluso nel processo penale qualsiasi coinvolgimento in tali illeciti penalmente rilevanti il soggetto investito dei legittimi poteri né essendosi ipotizzati, e comprovati, avalli o consapevoli tolleranze imputabili ad altri organi societari. Ciò, altresì, nella considerazione del fondante principio della “personalità” della responsabilità amministrativa di cui all’art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

- rilevando, infine, il difetto del requisito del periculum in mora per la mancata allegazione, da parte della Procura, delle specifiche circostanze concrete ed attuali pregiudizievoli per la garanzia patrimoniale.

Per l’effetto veniva posto nel nulla il menzionato decreto del 25 luglio 2002, pronunciato inaudita altera parte, autorizzante il sequestro conservativo ante-causa, sino alla concorrenza di 206.582,76 euro (pari a 400.000.000 lire), concernente quota parte del credito d’imposta I.V.A. per l’anno 1990 (cronologico n. 1057), vantato dalla Società (……..) S.r.l. nei confronti dell’Amministrazione finanziaria e giacente presso l’Agenzia delle entrate – Ufficio di Roma 1.

Avverso la richiamata ordinanza n. 118/02 del 12 settembre 2002 proponeva reclamo la Procura regionale con atto del 19 settembre 2002. Il ricorso non si soffermava sulla questione della legittimazione passiva, ritenuta dubbia nell’ordinanza medesima, ritenendola non decisiva ai fini della delibazione conclusiva di revoca del provvedimento cautelare, nella constatazione che il giudice designato si addentrava nella disamina dei requisiti del fumus e del periculum.

Il reclamo si incentrava quindi sul requisito del periculum in mora, motivatamente argomentando a sostegno d’una valutazione affatto diversa che dovrebbe sorreggerne il relativo fondamento, nell’ambito pubblicistico rispetto al giudizio civile.

In particolare si affermava, con richiamo ad una giurisprudenza del giudice contabile, che “il periculum in mora quale presupposto per la convalida del sequestro conservativo è inerente tra l’altro alla composizione del patrimonio del debitore, per cui, considerando anche l’ammontare del credito tutelabile e l’attività economica in cui esso patrimonio eventualmente si innesti, può rendersi necessaria di per sé una misura cautelare che lo preservi da possibili modifiche in peius”.

Ciò si sarebbe agevolmente riscontrato nel caso all’esame, in considerazione del fatto che la Società (……..) S.r.l. svolgeva un’attività di per sé esposta a rischio quanto meno d’impresa, con possibilità di repentini mutamenti nelle condizioni economiche.

In aggiunta affermava la Procura regionale che:

- all’Ufficio requirente contabile l’ordinamento nega il ricorso ad ulteriori forme di tutela spettanti ai soggetti titolari del diritto sostanziale, quale la possibilità d’esperimento dell’azione revocatoria nel caso di atti in frode ai creditori, con il rischio concreto di non trovare cespiti su cui soddisfare il credito erariale una volta in presenza di eventuale sentenza di condanna se la pretesa erariale non è stata accompagnata dal provvedimento cautelare;

- la connotazione dolosa del comportamento contestato renderebbe ancora più evidente la necessità di preservare il patrimonio da iniziative di buona o mala fede che possano incidere sulla garanzia del credito erariale;

- anche se la Società potrebbe avere altri cespiti sui quali soddisfare una eventuale pretesa accertata con sentenza, è anche vero che la preferenza per la liquidità di cui all’art. 517 del c.p.c. è principio ritenuto pacificamente applicabile al procedimento cautelare contabile e porterebbe, comunque, ad individuare nel cespite, oggetto dell’attuale richiesta cautelare, il più idoneo a fornire una adeguata garanzia delle pretese erariali, anche in considerazione delle minori spese che si andrebbero ad affrontare, sia in termini di gestione del bene sequestrato sia per l’attivazione di una eventuale procedura esecutiva a seguito di sentenza di condanna;

- la situazione del periculum non poteva ritenersi esclusa per la circostanza che risultavano giacenti presso l’Amministrazione di appartenenza del convenuto spettanze dello stesso per importi notevolmente superiori al danno a lui contestato, in quanto la mancanza di un formale provvedimento cautelare rendeva le somme stesse esigibili e, quindi, sottraibili alla destinazione del risarcimento del danno;

- questa stessa Sezione avrebbe affermato in precedente occasione la sussistenza del periculum in mora pur in presenza di patrimoni di gran lunga eccedenti l’importo della pretesa erariale, sulla base dei principi sopraesposti, dovendosi al riguardo ritenere non applicabili i criteri elaborati dalla più rigorosa giurisprudenza civilistica

Con decreto del 20 settembre 2002, il Presidente della Sezione giurisdizionale fissava la discussione del reclamo per la camera di consiglio del 9 ottobre 2002. In questa prendevano parte la Procura regionale, in persona del S.P.G. Alessandra Pomponio, e la Società (……..) S.r.l. rappresentata e difesa dall’Avvocato Gabriele Gusella.

Precisava oralmente, il Pubblico Ministero, che il reclamo si limitava a contestare unicamente l’affermazione dell’esclusione dell’insussistenza del requisito del periculum in mora, perché ritenuto l’esclusivo motivo della revoca dell’autorizzazione del sequestro ante-causam, nonché per ottenere indicazioni utili, anche per i futuri casi di specie, sul punto, in presenza di discordanti delibazioni della Sezione.

A sua volta, l’Avvocato Gusella depositava una memoria scritta di cui illustrava i contenuti. Innanzitutto si sollevava il dubbio di ammissibilità del reclamo contro le ordinanze di revoca del sequestro, ciò sulla base della sentenza della Sezione II centrale di questa Corte, 1° novembre 1994, n. 15 /A. Nel “merito”, inoltre, si denegava che l’ordinanza del giudice designato si fondasse sul solo riscontro negativo dell’elemento del periculum, sostenendosi che la revoca del sequestro aveva altresì trovato fondamento nella mancanza del requisito del fumus boni iuris. A tal riguardo si riproponevano ai fini della delibazione sul reclamo all’esame le argomentazioni già formulate in sede d’udienza di comparizione.

Quanto all’elemento del periculum, si sosteneva che questo avrebbe dovuto correttamente individuarsi nel “fondato pericolo” di un pregiudizio patrimoniale, non potendosi basare unicamente “su un mero metus psicologico del soggetto presunto creditore”, con la conseguenza che il pericolo si sarebbe dovuto ancorare a circostanze specifiche, obiettivamente verificabili, e comunque originate successivamente all’insorgenza del presunto credito.

Pur accedendosi, oralmente, alla tesi secondo cui il pregiudizio avrebbe potuto sostanziarsi in ipotesi di eccedenze patrimoniali rispetto il credito presunto sulla base dell’analisi qualitativa del patrimonio in garanzia, si sosteneva quindi che il requirente ciò non aveva dimostrato, limitandosi ad allegare solo un’astratta possibilità di atti di disposizione, o un astratto rischio di concorso con i creditori privati. Inoltre, veniva rilevato che non poteva desumersi alcun pericolo dal comportamento illecito di dodici anni or sono del sig. E. L. In aggiunta si ribadiva che, per i fatti di causa, l’Amministratore unico della Società (……..) S.r.l. risultava definitivamente prosciolto da ogni accusa penale. A riscontro di quanto affermato si allegava una dichiarazione dell’Amministratore unico della Società, datata 8 ottobre 2002, nella quale si affermava  - “sulla base del bilancio 31 dicembre 2001, approvato il 28 giugno 2002” -  che la medesima risultava aver prodotto un utile d’esercizio 2001 pari a 47.489.901.182 lire, nonché essere:

- proprietaria di beni immobili, liberi da gravami, per un valore complessivamente non inferiore a 2.300.000,00 euro;

- titolare di quote di partecipazione al capitale sociale di responsabilità limitata per un valore complessivamente non inferiore a 7.500.000,00 euro;

- titolare di crediti verso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per oltre 98.000.000,00 euro;

Nella dichiarazione si affermava infine che “il sig. E. L. risulta titolare di una quota di partecipazione di nominali 4.290,00 euro, corrispondente all’8,25 % del capitale sociale della (……..) S.r.l.”.

Nella replica consentita, il Pubblico Ministero chiedeva innanzitutto il rigetto dell’eccezione d’inammissibilità del reclamo sulla base dell’estensibilità dell’art. 669-terdecies c.p.c. anche alle “ordinanze di rigetto” a mente della sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 1994. Si ribadiva quindi, a proprio avviso, che l’ordinanza del giudice designato aveva affermato sussistente il requisito del fumus ed insussistente il requisito del periculum. Quanto al primo comunque, a sostegno del relativo fondamento, si richiamavano le sentenze già intervenute sulla vicenda sia nella sede penale sia in quella contabile.

Quanto al periculum, nel sottolineare che anche i beni immobili, senza provvedimento di sequestro, ben avrebbero potuto sottrarsi alle ragioni del credito, il Pubblico ministero richiamava integralmente quanto già esposto in sede di ricorso, concludendo infine con la richiesta d’accoglimento del gravame.

L’Avvocato Gusella, su autorizzazione del Collegio, chiariva che l’eccezione di inammissibilità si fondava sulla lettera dell’art. 669-terdecies c.p.c., avente oggi ad oggetto l’“ordinanza di rigetto” del provvedimento cautelare ma non quella di “revoca”. Il legale, inoltre, sosteneva che il Giudice del reclamo non avrebbe dovuto ritenersi vincolato ai motivi del ricorso, perciò insistendo per una rigorosa valutazione anche del fumus da parte del Collegio, in relazione alla natura del gravame come definita nell’ambito di pronunce del Giudice costituzionale. Al riguardo venivano sostanzialmente riproposte le eccezioni già formulate in sede d’udienza di comparizione inerenti, in particolare, la giuridica impossibilità d’imputazione, in capo alla Società (……..) S.r.l., delle condotte del sig. L. .

Ulteriormente si denegava ogni utilizzabilità delle affermazioni contenute nella sentenza di condanna di primo grado di questa Sezione giurisdizionale, annullata in appello, poiché formulate in assenza di contraddittorio.

Quanto alle ulteriori affermazioni della Procura regionale, di cui all’atto di reclamo, si contestava che la preferenza per la liquidità  - ex all’art. 517 c.p.c. -  costituisse aspetto attinente alla fase dell’autorizzazione della misura cautelare, poiché posto il criterio con riferimento alla fase, successiva e diversa, dell’esecuzione dei provvedimenti cautelari. Quanto all’impossibilità per la Procura di attivare tutele ulteriori, in particolare l’azione revocatoria, si richiamava l’indisponibilità di questa anche tra privati, nel caso di mancata dimostrazione della partecipatio fraudis del terzo.

Nel riaffermare infine quanto già oralmente argomentato sul requisito del periculum in mora  - segnatamente in ordine alla circostanza che le prospettazioni della Procura, ove accolte, avrebbero determinato una non consentita estensione dell’ambito di applicazione della misura cautelare anche nelle ipotesi di “timore infondato” -  l’Avvocato Gusella concludeva chiedendo il rigetto del reclamo e, pertanto, la conferma dell’ordinanza del Giudice designato.

DIRITTO

1. Viene innanzitutto all’esame la questione concernente l’ammissibilità o meno del reclamo, formulata sulla base della constatazione che l’ordinanza di revoca del sequestro cautelare, alla base della discussione, risulterebbe dissimile dall’ordinanza di rigetto del provvedimento cautelare, di cui all’articolo 669-terdecies c.p.c. .

Nel merito, rilevata l’inconferenza del richiamo alla sentenza della Sezione II centrale di questa Corte n. 15/A dell’anno 1994  - nella fondamentale constatazione che questa veniva resa sull’interpretazione dell’art. 669-terdecies c.p.c. precedente alla sentenza n. 253 del 1994 della Corte costituzionale -  il Collegio esprime l’avviso che pur non riferendosi letteralmente l’art. 669-terdecies c.p.c. alle ordinanze di “revoca” di un provvedimento cautelare, queste siano in ogni caso reclamabili sia per la natura di generale mezzo di controllo riconosciuto all’istituto del reclamo in argomento, sia per la sussistenza d’un rapporto sostanziale d’equivalenza tra entrambe le tipologie d’ordinanza.

Attesa pertanto la reclamabilità dell’ordinanza all’esame, l’eccezione appare priva di fondamento e va dunque rigettata.

2. Ulteriore questione, da esaminarsi preliminarmente, è la se la decisone del reclamo debba rendersi con specifico riferimento ai motivi addotti nel ricorso introduttivo, ovvero se l’oggetto della delibazione debba riguardare, ed eventualmente in quale misura, le questioni comunque portate all’attenzione del Collegio.

In effetti, il mero richiamo al carattere di revisio prioris instantie del reclamo, affermato dalla giurisprudenza costituzionale, non consente di pervenire a decisive conclusioni considerato che, nonostante risulti chiaro l’oggetto “formale” dell’esame  - nel caso, le statuizioni dell’ordinanza del giudice designato di revoca del provvedimento cautelare -  nessuna precisazione viene fornita dalla più autorevole giurisprudenza in ordine alla delimitazione o meno dell’esame ai soli motivi formulati nell’atto introduttivo.

Posto quindi che l’oggetto del reclamo va visto in funzione della verifica, con effetto devolutivo, dell’iter logico-giuridico seguito dall’ordinanza impugnata, va dunque chiarito se detta statuizione debba riguardare unicamente gli specifici motivi di reclamo ovvero le questioni ulteriori sollevate dalla parte resistente, comunque riconducibili alle statuizioni dell’ordinanza stessa.

Nel merito il Collegio esprime l’avviso che la delibazione del Giudice del reclamo debba conseguire, nell’ambito di procedure necessarie ed essenziali, alla dialettica dei contrapposti interessi rappresentati delle parti su un piano di sostanziale “parità”, in una continua funzione propulsiva condizionante lo sviluppo e la conclusione stessa del gravame.

Per ragioni di giustizia sostanziale, a maggior ragione tanto deve affermarsi ove diverso appaia, come nel caso di specie, il significato stesso attribuito all’ordinanza del Giudice designato, che, secondo la locale Procura regionale, avrebbe statuito la revoca del sequestro conservativo ante-causam per il sol difetto del requisito del periculum in mora, mentre, per il rappresentante legale della Società (……..) S.r.l., avrebbe accertato il difetto di entrambi i requisiti richiesti dalla legge per il mantenimento della misura cautelare.

Tanto premesso in linea di principio, ai fini della decisione di competenza non risulta necessario dirimere ogni questione emergente dal contraddittorio tra le parti, in ragione dell’effetto assorbente dell’accertamento negativo, di cui ai termini che seguono, concernente i motivi di reclamo attinenti al solo requisito del periculum in mora.

In effetti, riscontrandosi anche nel presente giudizio il difetto del requisito del periculum in mora, ai fini   del mantenimento della misura cautelare, di per sé viene meno    il fondamentale dubbio di legittimità col quale il gravame   ha investo la statuizione   del Giudice   designato   di revoca   del   sequestro   conservativo ante-causam.

3. Sostiene in definitiva la Procura regionale, anche sulla base d’una precedente giurisprudenza di questa Sezione regionale, che nell’ambito pubblicistico non sarebbero applicabili i criteri elaborati dalla più rigorosa giurisprudenza civilistica, secondo cui al sequestro conservativo può pervenirsi solo allorquando le garanzie patrimoniali del debitore siano esigue e poste in pericolo dall’atteggiamento tenuto dal debitore stesso.

Di detti criteri “più rigorosi” si sarebbe avvalso il Giudice designato nell’ambito della delibazione di competenza, giungendo conseguentemente a revocare la misura cautelare autorizzata con decreto presidenziale inaudita altera parte.

3.1. In via preliminare il Collegio conferma la validità del principio richiamato dalla Procura Regionale con specifico riferimento alla possibilità di pervenire al provvedimento di sequestro conservativo anche laddove le garanzie patrimoniali del presunto debitore risultino quantitativamente superiori all’ammontare della richiesta erariale.

In detta prospettiva, tuttavia, talune precisazioni si ritiene di dover formulare, posto comunque che il pericolo deve in ogni caso intendersi non nel senso della mera possibilità che si verifichi la perdita o la sostanziale diminuzione delle garanzie patrimoniali del creditore, sebbene nella probabilità che tali eventi abbiano a manifestarsi, in concreto, in relazione a taluni individuati criteri di effettività e di attualità (quali la tipologia del soggetto debitore, la composizione del patrimonio di questi nonché l’elemento psicologico sotteso al comportamento illecito causativo del danno).

Al riguardo si esprime l’avviso che preminente rilievo andrebbe attribuito alla distinzione fra soggetto debitore persona fisica e soggetto debitore persona giuridica e, nell’ambito di quest’ultima, fra società di persone e società di capitale, in considerazione della diversa importanza attribuibile alle componenti del patrimonio.

3.1.1. Sotto il primo profilo, nel caso di persona fisica, ad esempio, il sequestro di quota parte delle disponibilità monetarie sussistenti si giustificherebbe  - su idonea dimostrazione ed in mancanza di garanzie ulteriori -  in base alla constatazione che la liquidità patrimoniale (saldi di conto corrente e investimenti finanziari a breve termine) risulta più agevolmente distraibile rispetto gli investimenti immobiliari.

Comunque, anche laddove dedotto unicamente il comportamento doloso della stessa persona fisica nei fatti di causa, ciò solo potrebbe attendibilmente assumersi per giustificare la probabilità d’un comportamento, di pari natura, in frode del presunto creditore (beninteso, in mancanza di elementi indiziari di un possibile ravvedimento).

3.1.2. Diversamente dovrebbe dirsi nel caso di persona giuridica e, segnatamente, per le imprese di produzione, dal momento che tutti gli elementi del patrimonio concorrono, in misura variamente combinata, al risultato della gestione e nella considerazione che la loro indisponibilità, per effetto del sequestro, potrebbe, condizionando le scelte imprenditoriali, negativamente incidere sullo stesso risultato di gestione e dunque sul patrimonio, facendo quantomeno ridurre, in prospettiva, la misura della garanzia. Di talché la richiesta di sequestro di beni patrimoniali di un’azienda andrebbe più rigorosamente giustificata dimostrando o lo stato di precaria solvibilità (componenti passive di bilancio quantitativamente prevalenti rispetto alle componenti attive) o una sequela di risultati negativi di gestione ovvero ancora ulteriori elementi sintomatici (quali contingenze gestionali e/o di mercato in atto), in grado di far ritenere probabile il deterioramento delle condizioni di solvibilità dell’azienda nelle more del processo.

Ulteriormente, relativamente all’aspetto soggettivo della responsabilità in capo alla persona giuridica, occorrerebbe distinguere la posizione della società i cui amministratori attuali, di diritto o di fatto, sono gli autori degli illeciti dolosi, rispetto quella della società i cui amministratori in carica risulterebbero estranei alla commissione dei fatti al dolo correlati.

Ciò in quanto mentre nella prima ipotesi  - assimilabile a quella del soggetto persona fisica, dianzi considerata -  sussisterebbe verosimilmente la possibilità di prefigurare un’attivazione dolosa senza il ricorso ad ulteriori allegazioni, nella seconda apparirebbe necessario suffragare le prospettazioni con più puntuali dimostrazioni.

4. Tanto premesso non può non rilevarsi che, nel caso all’esame, rettamente il giudice designato ha affermato che il periculum in mora, come delineato dall’art. 671 c.p.c., non può basarsi su un mero metus psicologico del soggetto presunto creditore, ma deve ancorarsi a circostanze specifiche ed obiettivamente verificabili, da cui potersi desumere l’esistenza di un pericolo concreto ed attuale che la garanzia del credito, rappresentata dai beni del presunto debitore, possa venir meno totalmente o parzialmente nelle more dell’introduzione ovvero dello svolgimento del giudizio di merito.

Così come, si osserva, altrettanto fondatamente il Giudice designato ha sostenuto che, in base ai principi giuridici generali sull’onere della prova, incombe al Pubblico ministero contabile allegare e dimostrare le specifiche circostanze pregiudizievoli per l’interesse patrimoniale erariale. Or dunque, tanto non risulta essere avvenuto in sede d’udienza di comparizione delle parti, dal momento che la Procura regionale non ha allegato alcun indizio sulla cui base potersi desumere la situazione economico-finanziaria-patrimoniale del presunto debitore, limitandosi ad affermare principi astrattamente riferibili ad un campione quanto più differenziato di soggetti ancorché di egual veste giuridica  - nella specie, società di capitali -  venendo dunque a mancare ogni possibilità per il Giudice della cautela di verificare in concreto la sussistenza di eventualità pregiudizievoli, in termini attuali, degli interessi pubblici patrimoniali sottostanti.

Né, del resto, può ritenersi che la caratterizzazione dolosa delle azioni del sig. E. L. possa supplire nel senso invocato. Pur ammettendosi, in ipotesi, la riferibilità al L. delle funzioni di “amministratore di fatto” della Società (……..) S.r.l.  - sulla base di quanto accertato con sentenza penale di condanna non ancora passata in giudicato -  è evidente che la mancata allegazione di documentazione sulla cui base poter eventualmente dedursi, a distanza di dodici anni dai fatti considerati, la concreta possibilità odierna per il singolo socio d’influenzare le vicende societarie  - ditalché poter ricollegare alla sola volontà del  L.  l’eventuale decisione di sottrazione dei beni societari alle ragioni del credito, laddove in odor di condanna la Società per responsabilità amministrativa -  determina anch’essa l’impossibilità per il giudice d’ancorare la “concessione” del provvedimento cautelare ad un criterio tangibile e riscontrabile.

Ciò si afferma al fine della definizione del gravame, in disparte la constatazione che parte resistente ha prodotto solo a seguito del reclamo una dichiarazione, resa sulla base di atto societario, indiziariamente atta a negare la sussistenza di circostanze potenzialmente pregiudizievoli degli interessi pubblici patrimoniali.

P.Q.M.

La Corte dei conti Sezione giurisdizionale per la Regione Marche

RESPINGE

il reclamo della Procura regionale della Corte dei conti per le Marche del 19 settembre 2002 e, per l’effetto, con le precisazioni di cui in parte motiva

CONFERMA

l’ordinanza del Giudice designato n. 118/02 del 12 settembre 2002 disponente la REVOCA DELLA MISURA CAUTELARE DEL SEQUESTRO CONSERVATIVO ANTE CAUSAM  - autorizzata con decreto presidenziale del 25 luglio 2002 -  segnatamente riguardante il credito d’imposta I.V.A. per l’anno 1990, cronologico n. 1057, vantato dalla Società (……..) S.r.l. nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria e giacente presso l’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma 1.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Ancona, nella Camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2002.

IL RELATORE                                            IL PRESIDENTE F.F.

Dott. Giuseppe De Rosa                          Dott. Renzo Di Luca

 

PUBBLICATA MEDIANTE DEPOSITO IN SEGRETERIA

IL   21 ottobre 2002

IL DIRIGENTE

DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Dott.ssa Anna Laura Carloni