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ORD. N. 128/02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI
CONTI SEZIONE
GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE Composta dai
magistrati: Dott. Renzo Di Luca
Presidente f.f. Dott. Cesare Bronzi
Consigliere Dott. Giuseppe De Rosa
Primo Referendario Relatore ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio cautelare iscritto al n. 17644/R del registro di
segreteria, su reclamo proposto dalla Procura Regionale della Corte dei conti per le
Marche AVVERSO lordinanza n. 00118/02 di revoca del decreto di sequestro
conservativo n. 17644/R del 25 luglio 2002. Uditi nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2002 il
Relatore, Dott. Giuseppe De Rosa, lAvvocato Gabriele Gusella per la Società
(
.) S.r.l. ed il Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. Alessandra
Pomponio; Visti gli articoli 2905 c.c. e 669/2, 669/3, 669/13,
671, 678, 737, 739 c.p.c.; Visto lart. 5 del decreto legge 15 novembre
1993, n. 453, convertito nella legge 14 gennaio 1994, n. 19; Visto lart. 1, comma quinquies, della legge 14
gennaio 1994, n. 20, come sostituito dal decreto legge n. 543 del 1996, convertito con
modificazioni nella legge n. 639 del 1996; Visti gli atti dufficio FATTO Con lordinanza n. 118/02 del 12 settembre 2002, il giudice
designato per ludienza di comparizione revocava la misura del sequestro conservativo
ante-causam - autorizzata, nei
confronti della Società (
..) S.r.l., con decreto presidenziale del 25 luglio
2002 - poiché ritenuti non simultaneamente
ricorrenti i requisiti previsti dalla legge per il mantenimento della misura cautelare. A tale delibazione il giudice perveniva previamente: - respingendo leccezione di inesistenza giuridica
del sequestro conservativo per la sostanziale coincidenza del soggetto danneggiato e del
soggetto debitore di somme nei confronti del presunto responsabile del danno erariale; - dichiarando, con valutazione incidenter tantum,
linesistenza di elementi tali da indurre a ritenere palesemente insussistente la
giurisdizione del giudice contabile; - sostenendo la competenza territoriale della Sezione
giurisdizionale per le Marche poiché, in ipotesi, concretizzatisi i principali
comportamenti illeciti e produttivi dellasserito danno erariale nel territorio della
regione Marche; - affermando dubbia la legittimazione passiva nel giudizio
contabile della Società (
..) S.r.l. in quanto chiamata a rispondere, in sede
risarcitoria, per fatti ascritti ad un soggetto privo di formali poteri rappresentativi e
gestionali, essendosi peraltro escluso nel processo penale qualsiasi coinvolgimento in
tali illeciti penalmente rilevanti il soggetto investito dei legittimi poteri né
essendosi ipotizzati, e comprovati, avalli o consapevoli tolleranze imputabili ad altri
organi societari. Ciò, altresì, nella considerazione del fondante principio della
personalità della responsabilità amministrativa di cui allart. 1 della
legge 14 gennaio 1994, n. 20. - rilevando, infine, il difetto del requisito del periculum
in mora per la mancata allegazione, da parte della Procura, delle specifiche
circostanze concrete ed attuali pregiudizievoli per la garanzia patrimoniale. Per leffetto veniva posto nel nulla il menzionato decreto
del 25 luglio 2002, pronunciato inaudita altera parte, autorizzante il sequestro
conservativo ante-causa, sino alla concorrenza di 206.582,76 euro (pari a
400.000.000 lire), concernente quota parte del credito dimposta I.V.A. per
lanno 1990 (cronologico n. 1057), vantato dalla Società (
..) S.r.l. nei
confronti dellAmministrazione finanziaria e giacente presso lAgenzia delle
entrate Ufficio di Roma 1. Avverso la richiamata ordinanza n. 118/02 del 12 settembre 2002
proponeva reclamo la Procura regionale con atto del 19 settembre 2002. Il ricorso non si
soffermava sulla questione della legittimazione passiva, ritenuta dubbia
nellordinanza medesima, ritenendola non decisiva ai fini della delibazione
conclusiva di revoca del provvedimento cautelare, nella constatazione che il giudice
designato si addentrava nella disamina dei requisiti del fumus e del periculum. Il reclamo si incentrava quindi sul requisito del periculum
in mora, motivatamente argomentando a sostegno duna valutazione affatto
diversa che dovrebbe sorreggerne il relativo fondamento, nellambito pubblicistico
rispetto al giudizio civile. In particolare si affermava, con richiamo ad una giurisprudenza
del giudice contabile, che il periculum in mora quale presupposto per la
convalida del sequestro conservativo è inerente tra laltro alla composizione del
patrimonio del debitore, per cui, considerando anche lammontare del credito
tutelabile e lattività economica in cui esso patrimonio eventualmente si innesti,
può rendersi necessaria di per sé una misura cautelare che lo preservi da possibili
modifiche in peius. Ciò si sarebbe agevolmente riscontrato nel caso allesame,
in considerazione del fatto che la Società (
..) S.r.l. svolgeva
unattività di per sé esposta a rischio quanto meno dimpresa, con
possibilità di repentini mutamenti nelle condizioni economiche. In aggiunta affermava la Procura regionale che: - allUfficio requirente contabile lordinamento nega
il ricorso ad ulteriori forme di tutela spettanti ai soggetti titolari del diritto
sostanziale, quale la possibilità desperimento dellazione revocatoria nel
caso di atti in frode ai creditori, con il rischio concreto di non trovare cespiti su cui
soddisfare il credito erariale una volta in presenza di eventuale sentenza di condanna se
la pretesa erariale non è stata accompagnata dal provvedimento cautelare; - la connotazione dolosa del comportamento contestato renderebbe
ancora più evidente la necessità di preservare il patrimonio da iniziative di buona o
mala fede che possano incidere sulla garanzia del credito erariale; - anche se la Società potrebbe avere altri cespiti sui quali
soddisfare una eventuale pretesa accertata con sentenza, è anche vero che la preferenza
per la liquidità di cui allart. 517 del c.p.c. è principio ritenuto pacificamente
applicabile al procedimento cautelare contabile e porterebbe, comunque, ad individuare nel
cespite, oggetto dellattuale richiesta cautelare, il più idoneo a fornire una
adeguata garanzia delle pretese erariali, anche in considerazione delle minori spese che
si andrebbero ad affrontare, sia in termini di gestione del bene sequestrato sia per
lattivazione di una eventuale procedura esecutiva a seguito di sentenza di condanna; - la situazione del periculum non poteva ritenersi
esclusa per la circostanza che risultavano giacenti presso lAmministrazione di
appartenenza del convenuto spettanze dello stesso per importi notevolmente superiori al
danno a lui contestato, in quanto la mancanza di un formale provvedimento cautelare
rendeva le somme stesse esigibili e, quindi, sottraibili alla destinazione del
risarcimento del danno; - questa stessa Sezione avrebbe affermato in precedente
occasione la sussistenza del periculum in mora pur in presenza di patrimoni di gran
lunga eccedenti limporto della pretesa erariale, sulla base dei principi
sopraesposti, dovendosi al riguardo ritenere non applicabili i criteri elaborati dalla
più rigorosa giurisprudenza civilistica Con decreto del 20 settembre 2002, il Presidente
della Sezione giurisdizionale fissava la discussione del reclamo per la camera di
consiglio del 9 ottobre 2002. In questa prendevano parte la Procura regionale, in persona
del S.P.G. Alessandra Pomponio, e la Società (
..) S.r.l. rappresentata e
difesa dallAvvocato Gabriele Gusella. Precisava oralmente, il Pubblico Ministero, che il
reclamo si limitava a contestare unicamente laffermazione dellesclusione
dellinsussistenza del requisito del periculum in mora, perché
ritenuto lesclusivo motivo della revoca dellautorizzazione del sequestro ante-causam,
nonché per ottenere indicazioni utili, anche per i futuri casi di specie, sul punto, in
presenza di discordanti delibazioni della Sezione. A sua volta, lAvvocato Gusella depositava una
memoria scritta di cui illustrava i contenuti. Innanzitutto si sollevava il dubbio di
ammissibilità del reclamo contro le ordinanze di revoca del sequestro, ciò sulla base
della sentenza della Sezione II centrale di questa Corte, 1° novembre 1994, n. 15 /A. Nel
merito, inoltre, si denegava che lordinanza del giudice designato si
fondasse sul solo riscontro negativo dellelemento del periculum, sostenendosi
che la revoca del sequestro aveva altresì trovato fondamento nella mancanza del requisito
del fumus boni iuris. A tal riguardo si riproponevano ai fini della delibazione sul
reclamo allesame le argomentazioni già formulate in sede dudienza di
comparizione. Quanto allelemento del periculum, si
sosteneva che questo avrebbe dovuto correttamente individuarsi nel fondato
pericolo di un pregiudizio patrimoniale, non potendosi basare unicamente su un
mero metus psicologico del soggetto presunto creditore, con la conseguenza
che il pericolo si sarebbe dovuto ancorare a circostanze specifiche, obiettivamente
verificabili, e comunque originate successivamente allinsorgenza del presunto
credito. Pur accedendosi, oralmente, alla tesi secondo cui il
pregiudizio avrebbe potuto sostanziarsi in ipotesi di eccedenze patrimoniali rispetto il
credito presunto sulla base dellanalisi qualitativa del patrimonio in garanzia, si
sosteneva quindi che il requirente ciò non aveva dimostrato, limitandosi ad allegare solo
unastratta possibilità di atti di disposizione, o un astratto rischio di concorso
con i creditori privati. Inoltre, veniva rilevato che non poteva desumersi alcun pericolo
dal comportamento illecito di dodici anni or sono del sig. E. L. In aggiunta si ribadiva
che, per i fatti di causa, lAmministratore unico della Società (
..)
S.r.l. risultava definitivamente prosciolto da ogni accusa penale. A riscontro di quanto
affermato si allegava una dichiarazione dellAmministratore unico della Società,
datata 8 ottobre 2002, nella quale si affermava -
sulla base del bilancio 31 dicembre 2001, approvato il 28 giugno 2002 - che la medesima risultava aver prodotto un utile
desercizio 2001 pari a 47.489.901.182 lire, nonché essere: - proprietaria di beni immobili, liberi da gravami,
per un valore complessivamente non inferiore a 2.300.000,00 euro; - titolare di quote di partecipazione al capitale
sociale di responsabilità limitata per un valore complessivamente non inferiore a
7.500.000,00 euro; - titolare di crediti verso il Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti per oltre 98.000.000,00 euro; Nella dichiarazione si affermava infine che il
sig. E. L. risulta titolare di una quota di partecipazione di nominali 4.290,00 euro,
corrispondente all8,25 % del capitale sociale della (
..) S.r.l.. Nella replica consentita, il Pubblico Ministero
chiedeva innanzitutto il rigetto delleccezione dinammissibilità del reclamo
sulla base dellestensibilità dellart. 669-terdecies c.p.c. anche alle
ordinanze di rigetto a mente della sentenza della Corte costituzionale n. 253
del 1994. Si ribadiva quindi, a proprio avviso, che lordinanza del giudice designato
aveva affermato sussistente il requisito del fumus ed insussistente il requisito
del periculum. Quanto al primo comunque, a sostegno del relativo fondamento, si
richiamavano le sentenze già intervenute sulla vicenda sia nella sede penale sia in
quella contabile. Quanto al periculum, nel sottolineare che
anche i beni immobili, senza provvedimento di sequestro, ben avrebbero potuto sottrarsi
alle ragioni del credito, il Pubblico ministero richiamava integralmente quanto già
esposto in sede di ricorso, concludendo infine con la richiesta daccoglimento del
gravame. LAvvocato Gusella, su autorizzazione del
Collegio, chiariva che leccezione di inammissibilità si fondava sulla lettera
dellart. 669-terdecies c.p.c., avente oggi ad oggetto lordinanza di
rigetto del provvedimento cautelare ma non quella di revoca. Il legale,
inoltre, sosteneva che il Giudice del reclamo non avrebbe dovuto ritenersi vincolato ai
motivi del ricorso, perciò insistendo per una rigorosa valutazione anche del fumus
da parte del Collegio, in relazione alla natura del gravame come definita nellambito
di pronunce del Giudice costituzionale. Al riguardo venivano sostanzialmente riproposte le
eccezioni già formulate in sede dudienza di comparizione inerenti, in particolare,
la giuridica impossibilità dimputazione, in capo alla Società (
..)
S.r.l., delle condotte del sig. L. . Ulteriormente si denegava ogni utilizzabilità delle
affermazioni contenute nella sentenza di condanna di primo grado di questa Sezione
giurisdizionale, annullata in appello, poiché formulate in assenza di contraddittorio. Quanto alle ulteriori affermazioni della Procura
regionale, di cui allatto di reclamo, si contestava che la preferenza per la
liquidità - ex allart. 517
c.p.c. - costituisse aspetto attinente alla
fase dellautorizzazione della misura cautelare, poiché posto il criterio con
riferimento alla fase, successiva e diversa, dellesecuzione dei provvedimenti
cautelari. Quanto allimpossibilità per la Procura di attivare tutele ulteriori, in
particolare lazione revocatoria, si richiamava lindisponibilità di questa
anche tra privati, nel caso di mancata dimostrazione della partecipatio fraudis del
terzo. Nel riaffermare infine quanto già oralmente
argomentato sul requisito del periculum in mora
- segnatamente in ordine alla circostanza che le prospettazioni della Procura, ove
accolte, avrebbero determinato una non consentita estensione dellambito di
applicazione della misura cautelare anche nelle ipotesi di timore infondato - lAvvocato Gusella concludeva chiedendo il
rigetto del reclamo e, pertanto, la conferma dellordinanza del Giudice designato. DIRITTO 1.
Viene innanzitutto allesame la questione concernente lammissibilità o meno
del reclamo, formulata sulla base della constatazione che lordinanza di revoca del
sequestro cautelare, alla base della discussione, risulterebbe dissimile
dallordinanza di rigetto del provvedimento cautelare, di cui allarticolo 669-terdecies
c.p.c. . Nel merito, rilevata linconferenza del richiamo
alla sentenza della Sezione II centrale di questa Corte n. 15/A dellanno 1994 - nella fondamentale constatazione che questa
veniva resa sullinterpretazione dellart. 669-terdecies c.p.c.
precedente alla sentenza n. 253 del 1994 della Corte costituzionale - il Collegio esprime lavviso che pur non
riferendosi letteralmente lart. 669-terdecies c.p.c. alle ordinanze di
revoca di un provvedimento cautelare, queste siano in ogni caso reclamabili
sia per la natura di generale mezzo di controllo riconosciuto allistituto del
reclamo in argomento, sia per la sussistenza dun rapporto sostanziale
dequivalenza tra entrambe le tipologie dordinanza. Attesa pertanto la reclamabilità dellordinanza
allesame, leccezione appare priva di fondamento e va dunque rigettata. 2.
Ulteriore questione, da esaminarsi preliminarmente, è la se la decisone del reclamo debba
rendersi con specifico riferimento ai motivi addotti nel ricorso introduttivo, ovvero se
loggetto della delibazione debba riguardare, ed eventualmente in quale misura, le
questioni comunque portate allattenzione del Collegio. In effetti, il mero richiamo al carattere di revisio
prioris instantie del reclamo, affermato dalla giurisprudenza costituzionale, non
consente di pervenire a decisive conclusioni considerato che, nonostante risulti chiaro
loggetto formale dellesame -
nel caso, le statuizioni dellordinanza del giudice designato di revoca del
provvedimento cautelare - nessuna
precisazione viene fornita dalla più autorevole giurisprudenza in ordine alla
delimitazione o meno dellesame ai soli motivi formulati nellatto introduttivo. Posto quindi che loggetto del reclamo va visto
in funzione della verifica, con effetto devolutivo, delliter logico-giuridico
seguito dallordinanza impugnata, va dunque chiarito se detta statuizione debba
riguardare unicamente gli specifici motivi di reclamo ovvero le questioni ulteriori
sollevate dalla parte resistente, comunque riconducibili alle statuizioni
dellordinanza stessa. Nel merito il Collegio esprime lavviso che la
delibazione del Giudice del reclamo debba conseguire, nellambito di procedure
necessarie ed essenziali, alla dialettica dei contrapposti interessi rappresentati delle
parti su un piano di sostanziale parità, in una continua funzione propulsiva
condizionante lo sviluppo e la conclusione stessa del gravame. Per ragioni di giustizia sostanziale, a maggior
ragione tanto deve affermarsi ove diverso appaia, come nel caso di specie, il significato
stesso attribuito allordinanza del Giudice designato, che, secondo la locale Procura
regionale, avrebbe statuito la revoca del sequestro conservativo ante-causam per il
sol difetto del requisito del periculum in mora, mentre, per il rappresentante
legale della Società (
..) S.r.l., avrebbe accertato il difetto di entrambi i
requisiti richiesti dalla legge per il mantenimento della misura cautelare. Tanto premesso in linea di principio, ai fini della
decisione di competenza non risulta necessario dirimere ogni questione emergente dal
contraddittorio tra le parti, in ragione delleffetto assorbente
dellaccertamento negativo, di cui ai termini che seguono, concernente i motivi di
reclamo attinenti al solo requisito del periculum in mora. In effetti, riscontrandosi anche nel presente
giudizio il difetto del requisito del periculum in mora, ai fini del mantenimento della misura cautelare, di
per sé viene meno il
fondamentale dubbio di legittimità col quale il gravame
ha investo la statuizione del
Giudice designato di revoca
del sequestro conservativo ante-causam. 3.
Sostiene in definitiva la Procura regionale, anche sulla base duna precedente
giurisprudenza di questa Sezione regionale, che nellambito pubblicistico non
sarebbero applicabili i criteri elaborati dalla più rigorosa giurisprudenza civilistica,
secondo cui al sequestro conservativo può pervenirsi solo allorquando le garanzie
patrimoniali del debitore siano esigue e poste in pericolo dallatteggiamento tenuto
dal debitore stesso. Di detti criteri più rigorosi si sarebbe
avvalso il Giudice designato nellambito della delibazione di competenza, giungendo
conseguentemente a revocare la misura cautelare autorizzata con decreto presidenziale inaudita
altera parte. 3.1. In via preliminare il Collegio conferma la validità
del principio richiamato dalla Procura Regionale con specifico riferimento alla
possibilità di pervenire al provvedimento di sequestro conservativo anche laddove le
garanzie patrimoniali del presunto debitore risultino quantitativamente superiori
allammontare della richiesta erariale. In detta prospettiva, tuttavia, talune precisazioni
si ritiene di dover formulare, posto comunque che il pericolo deve in ogni caso intendersi
non nel senso della mera possibilità che si verifichi la perdita o la sostanziale
diminuzione delle garanzie patrimoniali del creditore, sebbene nella probabilità che tali
eventi abbiano a manifestarsi, in concreto, in relazione a taluni individuati criteri di
effettività e di attualità (quali la tipologia del soggetto debitore, la composizione
del patrimonio di questi nonché lelemento psicologico sotteso al comportamento
illecito causativo del danno). Al riguardo si esprime lavviso che preminente
rilievo andrebbe attribuito alla distinzione fra soggetto debitore persona fisica e
soggetto debitore persona giuridica e, nellambito di questultima, fra società
di persone e società di capitale, in considerazione della diversa importanza attribuibile
alle componenti del patrimonio. 3.1.1. Sotto il primo profilo, nel caso di persona fisica, ad
esempio, il sequestro di quota parte delle disponibilità monetarie sussistenti si
giustificherebbe - su idonea dimostrazione ed
in mancanza di garanzie ulteriori - in base
alla constatazione che la liquidità patrimoniale (saldi di conto corrente e investimenti
finanziari a breve termine) risulta più agevolmente distraibile rispetto gli investimenti
immobiliari. Comunque, anche laddove dedotto unicamente il
comportamento doloso della stessa persona fisica nei fatti di causa, ciò solo potrebbe
attendibilmente assumersi per giustificare la probabilità dun comportamento, di
pari natura, in frode del presunto creditore (beninteso, in mancanza di elementi indiziari
di un possibile ravvedimento). 3.1.2. Diversamente dovrebbe dirsi nel caso di persona
giuridica e, segnatamente, per le imprese di produzione, dal momento che tutti gli
elementi del patrimonio concorrono, in misura variamente combinata, al risultato della
gestione e nella considerazione che la loro indisponibilità, per effetto del sequestro,
potrebbe, condizionando le scelte imprenditoriali, negativamente incidere sullo stesso
risultato di gestione e dunque sul patrimonio, facendo quantomeno ridurre, in prospettiva,
la misura della garanzia. Di talché la richiesta di sequestro di beni patrimoniali di
unazienda andrebbe più rigorosamente giustificata dimostrando o lo stato di
precaria solvibilità (componenti passive di bilancio quantitativamente prevalenti
rispetto alle componenti attive) o una sequela di risultati negativi di gestione ovvero
ancora ulteriori elementi sintomatici (quali contingenze gestionali e/o di mercato in
atto), in grado di far ritenere probabile il deterioramento delle condizioni di
solvibilità dellazienda nelle more del processo. Ulteriormente, relativamente allaspetto
soggettivo della responsabilità in capo alla persona giuridica, occorrerebbe distinguere
la posizione della società i cui amministratori attuali, di diritto o di fatto, sono gli
autori degli illeciti dolosi, rispetto quella della società i cui amministratori in
carica risulterebbero estranei alla commissione dei fatti al dolo correlati. Ciò in quanto mentre nella prima ipotesi - assimilabile a quella del soggetto persona
fisica, dianzi considerata - sussisterebbe
verosimilmente la possibilità di prefigurare unattivazione dolosa senza il ricorso
ad ulteriori allegazioni, nella seconda apparirebbe necessario suffragare le
prospettazioni con più puntuali dimostrazioni. 4.
Tanto premesso non può non rilevarsi che, nel caso allesame, rettamente il giudice
designato ha affermato che il periculum in mora, come delineato dallart. 671
c.p.c., non può basarsi su un mero metus psicologico del soggetto presunto
creditore, ma deve ancorarsi a circostanze specifiche ed obiettivamente verificabili, da
cui potersi desumere lesistenza di un pericolo concreto ed attuale che la garanzia
del credito, rappresentata dai beni del presunto debitore, possa venir meno totalmente o
parzialmente nelle more dellintroduzione ovvero dello svolgimento del giudizio di
merito. Così come, si osserva, altrettanto fondatamente il
Giudice designato ha sostenuto che, in base ai principi giuridici generali sullonere
della prova, incombe al Pubblico ministero contabile allegare e dimostrare le specifiche
circostanze pregiudizievoli per linteresse patrimoniale erariale. Or dunque, tanto
non risulta essere avvenuto in sede dudienza di comparizione delle parti, dal
momento che la Procura regionale non ha allegato alcun indizio sulla cui base potersi
desumere la situazione economico-finanziaria-patrimoniale del presunto debitore,
limitandosi ad affermare principi astrattamente riferibili ad un campione quanto più
differenziato di soggetti ancorché di egual veste giuridica - nella specie, società di capitali - venendo dunque a mancare ogni possibilità per il
Giudice della cautela di verificare in concreto la sussistenza di eventualità
pregiudizievoli, in termini attuali, degli interessi pubblici patrimoniali sottostanti. Né, del resto, può ritenersi che la
caratterizzazione dolosa delle azioni del sig. E. L. possa supplire nel senso invocato.
Pur ammettendosi, in ipotesi, la riferibilità al L. delle funzioni di
amministratore di fatto della Società (
..) S.r.l. - sulla base di quanto accertato con sentenza
penale di condanna non ancora passata in giudicato -
è evidente che la mancata allegazione di documentazione sulla cui base poter
eventualmente dedursi, a distanza di dodici anni dai fatti considerati, la concreta
possibilità odierna per il singolo socio dinfluenzare le vicende societarie - ditalché poter ricollegare alla sola volontà
del L. leventuale
decisione di sottrazione dei beni societari alle ragioni del credito, laddove in odor di
condanna la Società per responsabilità amministrativa -
determina anchessa limpossibilità per il giudice dancorare la
concessione del provvedimento cautelare ad un criterio tangibile e
riscontrabile. Ciò si afferma al fine della definizione del
gravame, in disparte la constatazione che parte resistente ha prodotto solo a seguito del
reclamo una dichiarazione, resa sulla base di atto societario, indiziariamente atta a
negare la sussistenza di circostanze potenzialmente pregiudizievoli degli interessi
pubblici patrimoniali. P.Q.M. La Corte dei conti Sezione giurisdizionale per la
Regione Marche RESPINGE il reclamo della Procura regionale della Corte dei
conti per le Marche del 19 settembre 2002 e, per leffetto, con le precisazioni di
cui in parte motiva CONFERMA lordinanza del Giudice designato n. 118/02 del
12 settembre 2002 disponente la REVOCA DELLA MISURA CAUTELARE DEL SEQUESTRO CONSERVATIVO ANTE
CAUSAM - autorizzata con decreto
presidenziale del 25 luglio 2002 - segnatamente
riguardante il credito dimposta I.V.A. per lanno 1990, cronologico n. 1057,
vantato dalla Società (
..) S.r.l. nei confronti dellAmministrazione
Finanziaria e giacente presso lAgenzia delle Entrate, Ufficio di Roma 1. Nulla per le spese. Manda alla Segreteria per gli adempimenti di
competenza. Così deciso in Ancona, nella Camera di consiglio del
giorno 9 ottobre 2002. IL RELATORE
IL PRESIDENTE F.F. Dott. Giuseppe De Rosa Dott.
Renzo Di Luca PUBBLICATA
MEDIANTE DEPOSITO IN SEGRETERIA IL 21 ottobre 2002 IL DIRIGENTE DIRETTORE DELLA
SEGRETERIA Dott.ssa Anna
Laura Carloni |