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SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE
sentenza 28 agosto 2007, n. 389
- Regione - contributi comunitari in agricoltura - funzionari regionali - omessa verifica dei requisiti necessari per l'erogazione - concorso nella causazione del danno in via diretta - sussiste;
- Regione - contributi comunitari in agricoltura - funzionari regionali - omessa verifica dei requisiti necessari per l'erogazione - colpa grave - sussiste;
- Regione - contributi comunitari in agricoltura - funzionari regionali - responsabilità amministrativa per erogazione indebita - fattispecie;
- Regione - contributi comunitari in agricoltura - funzionari regionali - omessa verifica dei requisiti necessari per l'erogazione - assoluzione penale per i medesimi fatti - danno all'immagine dell'Ente - sussiste.
Regione - contributi comunitari in agricoltura - società privata (s.r.l.) beneficiaria dell'erogazione indebita - giurisdizione Corte dei conti - sussiste;
Regione - contributi comunicari in agricoltura - azione amministrativa proposta nei confronti dell'amministratore di società privata (s.r.l.) beneficiaria dell'erogazione indebita - domanda proposta nei confronti sia della persona fisica che della persona giuridica - rapporto di servizio tra l'ente pubblico e la società privata - inammissibile l'atto di citazione nei confronti dell'amministratore persona fisica.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE così composta: Dott. Antonio DE FEO Presidente Dott. Giuseppe DE ROSA Giudice relatore Dott.ssa Elena TOMASSINI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZAnel giudizio di responsabilità amministrativa, iscritto al n. 19932/R del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale della Corte dei conti per le Marche avverso: - omissis s.r.l. con sede legale in omissis, nella persona del legale rappresentante; non costituita; - B.A. nato a omissis ivi residente in omissis già legale rappresentante della omissis s.r.l.; non costituito; - B.S., nato il omissis e residente in omissis, in qualità di omissis della Regione Marche; elettivamente domiciliato ad Ancona in via Palestro n. 46 presso lo Studio legale dell'Avvocato Maurizio Miranda dal quale è rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente all'Avvocato Marco Fioretti; - C.S., nato il omissis ed ivi residente in omissis, in qualità di funzionario del omissis della Regione Marche; elettivamente domiciliato ad Ancona in corso Mazzini n. 148 presso lo studio dell'Avvocato Paolo Pauri dal quale è rappresentato e difeso; - M.L., nato il omissis e residente in omissis in qualità di funzionario del omissis della Regione Marche; elettivamente domiciliato presso la Segreteria della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per le Marche nonché rappresentato e difeso dall'Avvocato Guido Andrea Galvagno; - C.G.C., nato il omissis ed ivi residente in omissis, in qualità di funzionario del Servizio decentrato di omissis della Regione Marche; elettivamente domiciliato presso la Segreteria della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per le Marche nonché rappresentato e difeso dall'Avvocato Guido Andrea Galvagno; VISTO il decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19. VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, nel testo novellato dal decreto-legge 26 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1996, n. 639. VISTO l'atto di citazione in data 29 maggio 2006, regolarmente notificato ai convenuti, della Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale. UDITI, nella pubblica udienza del giorno 3 aprile 2007, con l'assistenza del Segretario Sig.ra Barbara Pucci, il Giudice Relatore Dott. Giuseppe De Rosa, gli Avv.ti Maurizio Miranda e Marco Fioretti per il convenuto B., l'Avv.to Paolo Pauri per il convenuto C., l'Avv.to Guido Andrea Galvagno per i convenuti M. e C., nonché il Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore Generale Dott.ssa Alessandra Pomponio. Esaminati gli atti e i documenti tutti di causa. Ritenuto in FATTO Con atto di citazione della Procura regionale datato 29 maggio 2006, veniva contestato agli odierni convenuti il danno asserito da questi cagionato per l'aver percepito (la Società omissis S.r.l.) ovvero l'aver erogato o contribuito ad erogare in favore della Società privata (i funzionari regionali) somme non spettanti/dovute a titolo di finanziamento per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione agricoli, previsto dal Programma Operativo Regionale (P.O.R.) della Regione Marche relativamente al periodo 1994-1999, gravanti in parte sul bilancio nazionale ed in parte sul bilancio dell'Unione europea (Fondo strutturale comunitario F.E.O.A.G. - Sezione orientamento). Veniva segnatamente contestato: I. - all'Impresa omissis S.r.l. nonché al Sig. A.B. nella qualità di suo legale rappresentante pro-tempore, l'indebita percezione del finanziamento pubblico ottenuto a fronte: 1. dell'inammissibilità della correlata domanda, poiché presentata senza gli allegati previsti dal bando di concorso, quindi neppure prodotti entro il termine ultimo al riguardo individuato per il completamento dell'istruttoria sull'ammissibilità del progetto al finanziamento pubblico (dicembre 1998); 2. dell'irregolarità delle due proroghe concesse per il completamento dei lavori, in quanto - con riferimento alla prima istanza di proroga (concessa nel marzo 2001) - non veniva prodotta la documentazione al riguardo necessaria (documentazione veniva presentata ma, rilevava la Procura regionale, ai diversi fini della liquidazione del primo stato di avanzamento dei lavori), mentre neppure risultava integrare una seconda istanza proroga - assentita dall'Ente regionale con decreto nr. 558 del 30 luglio 2001 (nuovo termine di ultimazione lavori il 30 ottobre 2001) - la nota della Società del 6 giugno 2001 (richiamata espressamente nel decreto di concessione della proroga), in quanto la reale istanza di proroga veniva prodotta solo con telefax del 27 luglio 2001, oltretutto dopo più di un mese dalla scadenza della precedente proroga (20 giugno 2001), addirittura dopo che la stessa impresa aveva comunicato di aver già concluso i lavori il 17 luglio 2001 e per di più in favore di impresa che si accertava aver completato, a quella data, neppure il 30% dei lavori; 3. dell'irregolare approvazione del progetto di variante (presentato il 17 settembre 2001), affermandosi non dimostrata l'effettuazione di alcuna istruttoria al riguardo, nonché per essere stati ammessi a rimborso, in detto ambito, spese inammissibili; 4. dell'irregolare percezione del primo acconto lavori, in difetto dei requisiti previsti dal bando di concorso (con decreto n. 622 del 10 agosto 2001, veniva stabilito di liquidare alla omissis S.r.l. la somma di lire 476.595.000 “sulla base del verbale di verifica redatto dai tecnici incaricati che determina in lire 934.500.000 la spesa per gli investimenti ammissibili ai benefici del 1° S.A.L.”; nel documento istruttorio veniva espressamente citato il verbale di verifica del 06 agosto 2001 relativo al 1° S.A.L., di cui non risultava copia agli atti; neppure raggiungendo l'avanzamento dell'intervento il 30% dei lavori complessivi) nonché sulla rilevata incompletezza della relativa domanda di pagamento (presentata il 6 giugno 2001; per carenze nella relativa rendicontazione rilevabili anche alla data del termine ultimo di presentazione dell'istanza: anticipato dalla Regione dal 20 novembre 2001 al 31 ottobre 2001); 5. dell'irregolare approvazione d'una nuova variante (domanda del 13 settembre 2001; approvazione avvenuta con decreto n. 795 del 5 ottobre 2001), poiché carente di documentazione (allegata in data 26 settembre 2001) ed in relazione alle deficienze già precedentemente riscontrate; 6. della rendicontazione di false spese d'investimento, in quanto non sostenute ovvero fittiziamente sostenute (articolatamente esposte in citazione). Domandandosi pertanto, nei confronti della Società e del suo rappresentante legale-protempore, la restituzione delle somme indebitamente percepite a seguito: - della liquidazione del 1° S.A.L. in data 10 agosto 2001; - approvazione della variante in data 5 ottobre 2001; - verbale di collaudo in data 4 dicembre 2001; - liquidazione del saldo in data 18 dicembre 2001 così come quantificate nel decreto regionale n. 574/SAR del 9 novembre 2005, dichiarante la decadenza della omissis S.r.l. dall'aiuto concesso con decreto regionale n. 803 del 1998, con conseguente affermazione della necessità di recupero delle somme liquidate con i decreti regionali n. 662 del 2001 (1° S.A.L.) e n. 1350 del 2001 (Saldo finale): complessivi Euro 493.090,71, pari alla somma di Euro 444.961,70 (i fondi assegnati da restituirsi da parte della Società) ed Euro 48.129,01 (gli interessi dovuti e calcolati dalla data di effettiva erogazione del saldo dello stato finale dei lavori: dal 18 dicembre 2001 al 15 novembre 2005); II. - ai funzionari pubblici coinvolti nelle procedure sottostanti alla materiale erogazione del contributo pubblico - non risultando allo stato essere intervenuta da parte della Società privata alcuna restituzione delle somme - si contestava sia il pregiudizio erariale connesso alle rilevate irregolarità procedimentali, nonché il danno sia all'immagine della Regione Marche con riferimento ai fatti contestati altresì di penalistico rilievo, sia da “disservizio” consistente nel mancato utilizzo del contributo pubblico in favore di altre ditte e nel dispendio di energie lavorative per l'erogazione e la revoca dell'indebito finanziamento. In particolare, censurandosi: - nei confronti del convenuto B.S., in qualità di dirigente del omissis della Regione Marche, di aver indebitamente autorizzato le proroghe dei lavori e della prima variante attestando, per quest'ultima, la “validità tecnica ed economica” pur non avendo svolto alcuna attività istruttoria al riguardo e nonostante la rilevanza delle variazioni dei lavori oggetto della variante (65%); erogato i finanziamenti nonostante il mancato rispetto dei termini procedurali previsti, la carenza dei documenti posti a corredo delle richieste formulate dalla impresa, la mancanza dei necessari documenti istruttori (vgs. ad es. mancanza del verbale di verifica del 06 agosto 2001) nonché per aver legittimato il completamento dei lavori e la loro rendicontazione finale oltre i termini previsti. - nei confronti del convenuto C.S., in qualità di funzionario del omissis della Regione Marche e responsabile del procedimento amministrativo di erogazione del finanziamento alla omissis, di aver contribuito all'erogazione del contributo nonostante il mancato rispetto dei termini procedurali previsti, la carenza dei documenti posti a corredo delle richieste formulate dalla ditta, la mancanza dei necessari documenti istruttori (vgs. ad es. la mancanza del verbale di verifica del 06 agosto 2001). E ciò attraverso la formazione del documento istruttorio annesso al decreto 132 del 13 marzo 2001 con il quale il dirigente del Servizio, Dott. S.B., concedeva la proroga per il completamento dei lavori al 20 giugno 2001. In detto documento il funzionario proponeva la concessione della proroga: “sulla base delle dichiarazioni rese dai responsabili della ditta e preso atto dello stato di realizzazione del progetto” quando in realtà non erano stati inviati dalla ditta documenti giustificativi richiesti il 29 dicembre 2000. Il funzionario inoltre richiamava, nel documento istruttorio riportato in calce al decreto n. 558 del 30 luglio 2001, con il quale si concedeva alla omissis una seconda proroga al 31 ottobre 2001, la nota datata 06 giugno 2001 con la quale: “la ditta ha chiesto la concessione di una seconda proroga per il completamento dei lavori previsti dal citato investimento”, e a seguito di “segnalazione dell'ufficio la ditta ha perfezionato tale richiesta il 27 giugno 2001”. Detta lettera si affermava non costituire in realtà una richiesta di seconda proroga, ma soltanto una comunicazione con la quale la omissis S.r.l., facendo riferimento alla nota del omissis nr. 4873 del 27 aprile 2001 (che la invitava a documentare la richiesta contenuta nella nota del 19 dicembre 2000 “opportunità di apportare piccole variazioni”), chiedeva di conoscere quale documentazione l'Ente ritenesse necessaria per completare l'istruttoria sulla variante. Il C. inoltre citava, nella redazione del documento istruttorio annesso al decreto n. 622 del 10 agosto 2001, a firma del dirigente S.B. (con il quale si stabiliva di liquidare alla omissis S.r.l. la somma di lire 476.595.000, “quale spesa per gli investimenti ammissibili ai benefici del 1° S.A.L."), il verbale di verifica del 06 agosto 2001, risultato dagli accertamenti svolti inesistente, attestando la regolarità dell'esito dell'istruttoria in realtà mai completata; - nei confronti dei convenuti M.L., in qualità di funzionario del omissis della Regione Marche, e C.G.C., in qualità di funzionario del Servizio decentrato di omissis della Regione Marche, di avere attestato nel verbale di verifica relativo allo stato finale dei lavori del 4 dicembre 2001, la regolarità della realizzazione del progetto senza aver effettuato con la diligenza dovuta i controlli previsti dalla normativa e loro affidati in merito alla conformità di quanto realizzato rispetto al progetto finanziato e della sussistenza dei beni rendicontati in azienda e della avvenuta conclusione dei lavori nei tempi previsti. Domandandosi pertanto, nei confronti dei predetti funzionari pubblici, il risarcimento del danno correlato all'indebita erogazione del finanziamento in favore della omissis S.r.l., nonché il risarcimento del danno all'immagine e del danno da disservizio arrecati all'Ente di appartenenza - quantificati, questi ultimi, in complessivi Euro 50.000,00. Con memoria depositata il 9 marzo 2007 si costituiva in giudizio il convenuto S.C. rilevando che: - l'approvazione del progetto e la concessione del contributo alla omissis S.r.l. venivano effettuate dal omissis della Regione Marche con decreto n. 803 del 31 dicembre 1998, emesso a firma del dirigente Dr. P.M. e del responsabile del Procedimento Dr. V.C.. Il documento istruttorio del Decreto n. 803/98 richiamava l'esito dell'istruttoria tecnica per l'ammissibilità agli aiuti, curata dal p.a. B.A. che redigeva e firmava le risultanze del verbale tecnico chiuso il 23 dicembre 1998; la verifica della procedura amministrativa veniva curata del responsabile del procedimento nominato con DGR n. 3250 del 21 dicembre 1998 nella persona del Dr. C.V.. Nessuna attribuzione di responsabilità poteva pertanto attribuirsi al medesimo, quanto alla verifica della procedura amministrativa per l'ammissione della domanda iniziale ai contributi; - la domanda dell'impresa (predisposta il 20 aprile 1997 ed inviata con raccomandata a.r. il 30 aprile 1997, nonché protocollata in Regione al prot. 2930 del 6 maggio 1997) veniva correttamente inserita nella terza annualità di svolgimento del Piano di sviluppo regionale (n.d.r.: così in memoria) e quindi esaminata insieme a tutte le domande pervenute entro il 30 aprile 1998. La richiesta di integrazione dei documenti a corredo della domanda, oltre a rispettare i tempi del procedimento, rientrava quindi nella competenza del responsabile del procedimento che a quella data era il Dott. C.V.. La propria partecipazione diretta alla formulazione degli atti, come responsabile del procedimento, risultava quindi successiva all'approvazione del progetto e si circostanziava e limitava alla concessione della prima e della seconda proroga dei tempi per la realizzazione degli investimenti e per la liquidazione del contributo spettante sul 1° Stato di Avanzamento dei Lavori. Al riguardo si evidenziava nella memoria che l'approvazione della variante agli investimenti, ad opera del decreto n. 795 del 5 ottobre 2001, e la liquidazione del contributo spettante sullo stato finale dei lavori del progetto venivano curati da altri funzionari regionali in qualità di responsabili del procedimento; - quanto alla formazione del documento istruttorio annesso al decreto n. 132 del 13 marzo 2001, con il quale il dirigente del Servizio Dr. S.B. concedeva la prima proroga per il completamento dei lavori al 20 luglio 2001, si precisava che l'impresa richiedeva detta proroga con lettera del 19 dicembre 20002, iscritta al prot. n. 16088 del 28 dicembre 2000, motivandola con il ritardo nelle consegna da parte di alcuni fornitori a causa di recenti eventi sismici. Alla lettera della ditta faceva seguito, con nota prot. n.16142 del 29 dicembre 2000, la richiesta da parte dell'ufficio di documentazione a supporto della proroga. Ufficialmente la Società non rispondeva alla richiesta di documentazione funzionale all'accoglimento della domanda di proroga, ma ciò si asseriva non smentire che quanto scritto nel documento istruttorio del Decreto dirigenziale n. 132 del 13 marzo 2001 corrispondeva a verità e risultava del tutto legittimo, atteso che la proroga veniva concessa al maturare di determinati requisiti e condizioni che venivano riscontrati nei documenti allegati alla richiesta di liquidazione dello S.A.L., attestanti la percentuale di realizzazione del progetto. Tali documenti risultavano pervenuti in data 22 febbraio 2001, quindi in tempo utile per essere esaminati; - i documenti richiesti con la nota n. 16142/2000 erano finalizzati a riscontrare gli elementi che la stessa impresa aveva fornito con la presentazione della documentazione allegata alla domanda del 22 febbraio 2001, relativa al primo stato di avanzamento. La disciplina vigente al momento dei fatti, si osservava, nulla diceva sulla percentuale e sullo stato di realizzazione del progetto come condizione di accoglimento d'una richiesta di proroga. Nel merito, la delibera di Giunta regionale n. 2895 del 07 ottobre 1996 di approvazione del bando, al punto 10 “Obblighi del beneficiario”, lettera e), prevedeva che eventuali proroghe alla data di completamento degli investimenti potevano essere concesse previa motivata richiesta del beneficiario. La stessa delibera n. 2895/96 al punto 12 “erogazioni”, stabiliva, invece, che per lo stato di avanzamento doveva essere conseguito almeno il 30% dell'ammontare delle opere considerate ammissibili. Dall'esame della documentazione allegata all'istanza di 1° S.A.L. del 22 febbraio 2001, ed in particolare dall'elenco dei documenti giustificativi, si affermava possibile verificare che tutte le voci di investimento facenti parte del progetto approvato risultavano essere avviate, come dimostrato dai documenti contabili di spesa elencati. L'ufficio, si sosteneva, per prassi consolidata prevedeva la verifica documentale dell'avvio dei lavori come ulteriore elemento, oltre alla richiesta motivata, per la concessione di una proroga al beneficiario. Nel caso specifico questi elementi venivano tutti riscontrati. Al riguardo si annotava che a fronte della richiesta motivata di proroga, come previsto dal bando precitato, la ditta produceva documentazione di supporto in data 22 febbraio 2001. Successivamente all'esame della stessa, l'ufficio esprimeva parere favorevole il 13 marzo 2001 con decreto n. 132 del 2001. La cronologia dei fatti, dunque, dimostrava il rispetto delle procedure e smentiva l'ipotesi dell'intento di voler favorire l'impresa. Inoltre, ancorché la omissis non aveva risposto alla nota regionale n. 16142 del 2000, la Regione non poteva insistere nella richiesta di documenti dei quali nel frattempo veniva in possesso, anche se prodotti per scopi diversi da quelli concernenti la richiesta di proroga. Invero, si affermava nella memoria, la documentazione di rendiconto del 1° S.A.L. del 22 febbraio 2001 appariva esaustiva dei requisiti ai fini della proroga, anche se non documentava una spesa sostenuta sufficiente ad autorizzare l'erogazione d'uno stato d'avanzamento lavori (SAL); - secondo la Procura regionale la nota dell'impresa datata 6 giugno 2001 non costituiva una richiesta di seconda proroga al 31 ottobre 2001, ma soltanto una comunicazione di richiesta di chiarimenti da parte della ditta. Ma la nota nell'oggetto, si rilevava, recitava: “Reg. CE. 951/97. Richiesta di proroga per completamento lavori. Investimento n. 55”. Il senso e le finalità di questa nota venivano quindi precisati dalla stessa impresa con una successiva lettera datata 27 luglio 2001, anticipata via fax pari data, confermante la richiesta d'una seconda proroga dei lavori avanzata in data 6 giugno 2001. Quanto riportato in proposito nel relativo atto istruttorio risultava dunque veritiero, risultando altresì l'istanza prodotta prima della data di scadenza della proroga già accordata (il 20 giugno 2001). Inoltre, si sottolineava nella memoria, la concessione d'una seconda proroga per l'ultimazione dei lavori risultava compatibile in relazione ai tempi di attuazione di cui al bando approvato con delibera della Giunta Regionale n. 1298/99. Dall' esame della corrispondenza intercorsa tra l'impresa e la Regione, ed in particolare dall'integrazione di documenti effettuata con lettera del 13 giugno 2001, si evinceva il proseguimento dello stato di avanzamento dei lavori, ad ulteriore conferma si sosteneva che l'Ufficio, mediante gli accertamenti aziendali effettuati dalla Commissione di accertamento (diretta dal Dr. L.), seguiva l'attuazione degli investimenti previsti dal progetto. Pertanto, anche in occasione della concessione della seconda proroga veniva rispettata l'usuale prassi amministrativa che prevedeva, ad una richiesta motivata da parte del beneficiario, la contestuale verifica documentale dell'Ufficio sullo stato di attuazione degli investimenti (tanto si comprovava col deposito di estratti del fascicolo penale a carico dei funzionari regionali, rubricato al n. 1325/05 R.G. del Tribunale di omissis); - quanto al verbale di verifica del 6 agosto 2001 citato nel documento istruttorio annesso al decreto di liquidazione del primo stato di avanzamento dei lavori (n. 622 del 10 agosto 2001) - risultato dagli accertamenti svolti dagli inquirenti “inesistente” - si richiamava che il documento informatico estrapolato dall'Ente Regione dal computer del Dott. L., già prodotto nella sede penale (in originale, irriproducibile e criptato; che si depositava in copia con richiesta la istruttoria di assunzione di notizie alla Cancelleria del Magistrato penale), integrava un prospetto di liquidazione dello S.A.L. datato 6 agosto 2001 completo nelle sue parti essenziali, e dal quale si affermava evincersi che la spesa del progetto prevista, ammessa e rendicontata nel 1° S.A.L., veniva individuata in modo analitico e per singola voce, con l'indicazione specifica dei costi non considerati ammissibili agli aiuti. Sul punto, si allegava che le dichiarazioni rese in un momento particolare dal Dott. L. (verbale di audizione del 10 maggio 2005), andavano interpretate con detta documentazione, dalla quale si desumeva - indipendentemente dallo stringato contenuto dell'atto istruttorio, asserito “forse non perfetto nella forma” - che il richiamo all'operato tecnico del funzionario incaricato a presiedere la commissione di accertamento degli investimenti, risultava esatto sia nei, sia per i suoi specifici contenuti. Al riguardo, si precisava che la “bozza” del decreto n. 662 del 10 agosto 2001 veniva redatta dal Dott. L., ben cosciente della regolarità dell'accertamento del 1° S.A.L. dal medesimo condotto e con i risultati inseriti nel file del menzionato compact disk, dallo stesso compilato. Nel merito, si affermava che nell'ambito del processo penale n. 1325/05 R.G. Trib. omissis, nell'udienza dell'8 marzo 2006, il Dott. L., sentito come teste, rettificava le dichiarazioni rese alla Polizia Tributaria di omissis in data 10 maggio 2005 e riconosceva come suoi gli appunti e le tabelle rinvenuti nel suo computer e relativi all'accertamento in azienda dell'estate del 2001; egli riconosceva di aver fatto il calcolo delle spese che, dalla documentazione e dalla presa visione degli investimenti, risultavano ammissibili, e di aver provveduto anche alla redazione della proposta del decreto di liquidazione che, successivamente, consegnava al Dott. C.. Da tutto ciò si affermava conseguire che l'attività istruttoria veniva completata con i risultati esattamente riportati nel decreto n. 622 del 10 agosto 2001. Sul punto, si sosteneva che ai sensi dell'articolo 2, comma 4 della legge regionale n. 44 del 31 ottobre 1994 (“Norme concernenti la democratizzazione e la semplificazione dell'attività amministrativa regionale”): “I dipendenti regionali che partecipano al procedimento amministrativo con funzioni preparatorie, istruttorie o esecutive, rispondono della regolarità delle operazioni svolte, secondo le rispettive competenze”. Dunque, il convenuto C. non aveva alcun motivo per dubitare che il verbale fosse stato redatto, dal momento che lo stesso Dott. L., nella bozza di decreto dal medesimo predisposta, lo aveva menzionato. Quanto alla correttezza delle procedure adottate si richiamava quindi la consulenza tecnica ed amministrativa sulla gestione della procedura concernente l'impresa omissis S.r.l., redatta per la Regione Marche, in data 27 maggio 2005, dai Dott. A.P. e Dott. A.G. (delibera d'incarico di G.R. n. 224 del 16 febbraio 2005; relazione prodotta in atti). Tanto premesso, la difesa del C. produceva ulteriore documentazione (lettera 20 maggio 2005 a firma dell'Ing. L.F., Dirigente del Servizio Informatica, con allegati nove fogli riproducenti un file asserito prelevato dal computer del Dott. L. e relativi alla pratica in oggetto, nonché copia ordine di missione del Dott. L. n. 472/01 in omissis in data 31 luglio 2001), nonché domandava di ammettere prova testimoniale con i testi: - Dott. L., per l'accertamento degli adempimenti dal medesimo effettuati nell'ambito ed a seguito delle verifiche svolte presso la omissis S.r.l.; - Dr.ssa G.G., per l'accertamento del valore attribuito dall'Ente Regione agli “appunti” dei funzionari verificatori; - Dott. L.F., per l'accertamento della provenienza dal computer del Dott. L. dei dati di cui alla nota regionale n. 21798 del 20/05/2005. Si chiedeva inoltre - si opus - di acquisire copia conforme della documentazione concernente il File del Dott. L. depositato davanti al G.I.P. di omissis nel processo a carico del Dott. C. rubricato al n. 4160/05. Nell'annotare infine che la Regione aveva disposto il recupero del contributo concesso alla impresa omissis con decreto n. 574/05 del 9 novembre 2005, la difesa del C. concludeva domandando il rigetto della domanda attrice e, in subordine, l'applicazione del potere riduttivo. Il tutto con vittoria di spese ed onorari di lite. Con memoria depositata il 12 marzo 2007 si costituiva il convenuto B. premettendo d'essere stato citato per: l'illegittima proroga del termine per l'esecuzione degli investimenti; l'illegittima approvazione di varianti al progetto ammesso a contributo; l'illegittima erogazione dei finanziamenti nonostante la mancata esecuzione di parte degli investimenti e l'inosservanza dei termini di rendicontazione finale. Nella memoria si richiamava innanzitutto la sentenza penale irrevocabile ex art. 530 c.p.c., n. 577 del 20 giugno 2006 del Tribunale di omissis, di assoluzione del dirigente perché il fatto non costituisce reato (relativamente alla contestata ipotesi di falso ideologico in atto pubblico) e per insussistenza del fatto (relativamente alla contestata ipotesi di abuso d'ufficio), al riguardo rilevandosi che la Procura contabile non aveva potuto tener conto di detta pronunzia in sede di citazione, poiché questa di data precedente alla definizione del procedimento penale. Nel merito si sosteneva, con richiamo a quanto affermato dal Tribunale di omissis in ordine al contestato reato di falso ideologico, il doversi escludere “... da un punto di vista oggettivo l'esistenza di una condotta abusiva intenzionalmente destinata a favorire il beneficiario dei provvedimenti a firma del B.”. Rilevando che il danno oggetto del giudizio si determinava a carico della Regione Marche - costituitasi parte civile nel giudizio penale contro il Dott. B. ed altri, conclusosi con la sentenza n. 577/06 sopra citata - si sosteneva quindi che tale decisione: - aveva pieno effetto, ai sensi e nei limiti dell'articolo 652 del c.p.p. nella parte in cui assolveva il dirigente per insussistenza del fatto; - oltre ad essere efficace nei termini specificati, poiché passata in giudicato, costituiva una fonte di cognizione dei fatti accertati (rif.. Corte Conti, sez. I, 28 marzo 1994, n. 75; Corte Conti, sez. I, 29 gennaio 1995, n. 9); - riverberava secondo quanto ulteriormente ritenuto da giurisprudenza del Giudice contabile, secondo la quale: “i fatti materiali accertati o esclusi dal giudice penale con sentenza dibattimentale di condanna fanno stato nel giudizio contabile ai sensi dell'articolo 654 c.p.p.” (rif.: Corte Conti, sez. I, 2 ottobre 2002, n. 335/A; Corte Conti, sez. I, 19 febbraio 1992, n. 38). Inoltre, argomentava la difesa del B., pur volendo accedere ad una diversa considerazione del giudicato penale di assoluzione, nel procedimento contabile le motivazioni addotte dal Giudice penale, nonché l'attività istruttoria in detta sede espletata, avrebbero dovuto condurre al rigetto della domanda risarcitoria considerato che le evidenze dei procedimenti penali (rif.: sentenza nr. 858/05 di patteggiamento della pena sulla richiesta delle parti, comminanti al B.A. la condanna di anni uno e mesi due di reclusione in ordine al contestato reato di truffa aggravata), ponevano in evidenza la sussistenza d'un complesso piano criminoso architettato da soggetti legati al percepiente del contributo pubblico, volto a dare corpo ad una realtà parzialmente inesistente mediante la quale trarre in inganno l'Amministrazione, al fine di ottenere l'erogazione del contributo, con minore possibilità per i funzionari regionali di sospettare e rendersi edotti di quanto effettuato dal beneficiario del contributo a fronte della maggiore complessità di ideazione e di attuazione del piano criminale. Sul piano normativo, quindi, si rilevavano i limiti di accertamento esperibili nella sede amministrativa con riferimento ad una disciplina regolamentare prevedente - accanto ai c.d. controlli di primo livello da attuare in fase di istruttoria delle pratiche - controlli c.d. di secondo livello, da eseguire in percentuale a campione ad opera di specifiche strutture delle amministrazioni eroganti, nonché autonome e distinte iniziative di Polizia Giudiziaria, dotate di strumenti e di poteri investigativi molto più penetranti. Analoga considerazione, dunque, doveva svolgersi in riferimento alla sentenza del Tribunale Penale di omissis n. 857/05 dell'8 febbraio 2006, di condanna del Dott. C. alla pena di mesi otto e giorni venti di reclusione in relazione alla falsità degli atti afferenti sia la liquidazione del 1° SAL. sia l'approvazione della variante, atti per i quali il convenuto B. veniva citato per responsabilità amministrativa. Si affermava al riguardo che la riconosciuta sussistenza del reato di truffa ai danni della Regione doveva necessariamente riverberare nell'odierno giudizio, non soltanto al fine di evidenziare l'accertata assenza di dolo, ma anche per palesare l'insussistenza della colpa grave affermata in citazione. Sotto detto profilo, si sosteneva che dalla completa lettura della menzionata sentenza n. 577/06 nonché dall'attenta disamina dell'atto di citazione e della documentazione allegata, si evidenziava un disegno criminoso posto in essere dai soggetti ritenuti colpevoli in sede penale, d'una complessità tale da rendere necessario lo svolgimento di un'attività investigativa di elevato livello, attività questa indisponibile sia per il convenuto sia per i funzionari di controllo in sede amministrativa. La falsità di una parte di quanto posto in essere dalla omissis s.r.l. emergeva infatti solo a seguito di puntuali ed approfondite indagini effettuate dalla Polizia Giudiziaria e, in particolare, da controlli incrociati effettuati dalla Guardia di Finanza sui movimenti bancari e contabili, poteri d'investigazione non esercitabili dal convenuto che, nel procedere all'adozione degli atti di sua competenza, doveva prendere a riferimento il materiale raccolto nell'attività istruttoria amministrativa effettuata dai funzionari preposti, attività questa assolutamente non comparabile, per strumentazione ed efficacia, con quella propria della polizia giudiziaria. Sul punto si rimarcava che non a caso la pratica veniva in evidenza - tra le numerosissime evase dal omissis della Regione Marche nell'anno 2001 - solo in virtù degli accertamenti investigativi durati molti mesi e consistiti in riscontri contabili ed indagini bancarie, assunzioni di informazioni da terzi, ecc. . Richiamando poi il contesto operativo del omissis della Regione Marche negli anni 2000 e 2001, le esperienze professionali del convenuto Dott. B. ed il miglioramento dal medesimo attuato delle condizioni di efficienza ed affidabilità dell'Ufficio, in qualità di dirigente del medesimo, quanto alle specifiche contestazioni formulate dalla Procura regionale si sosteneva che: - con riferimento ai decreti firmati in stretta qualità di dirigente del servizio (decreto di prima proroga n. 132 del 13 marzo 2001; decreto di seconda proroga n. 558 in data 30 luglio 2001; decreto di liquidazione del primo SAL n. 622 del 10.08.2001), si trattava di provvedimenti assunti su conforme proposta del responsabile del procedimento, Dott. S.C., attestante, senza la pur minima incertezza, la piena regolarità delle corrispondenti istanze e la loro meritevolezza. In proposito, si richiamava che anche il Tribunale Penale aveva definitivamente escluso che il Dott. B., privo di responsabilità istruttorie, dirette o indirette, poteva avere coscienza della sostanziale irregolarità di taluno degli atti che gli venivano sottoposti. Per le proroghe, in realtà, il Pubblico Ministero ed il Tribunale Penale neppure ravvisavano alcun profilo di illegittimità, essendo stato ampiamente dimostrato ed accertato che la scadenza dell'investimento era al 31 dicembre 2001 e che gli atti recanti diverse indicazioni costituivano, in buona sostanza, meri solleciti da parte delle autorità per tentare - inutilmente - di evitare che molte procedure di finanziamento venissero a perfezionarsi in limine alla scadenza. Gli atti imputabili al convenuto B., pertanto, apparivano oggettivamente inidonei a pregiudicare gli interessi dell'erario, oltre che soggettivamente non compromessi da colpa grave. Per la liquidazione del primo SAL - fermo quanto già precisato circa la sua piena corrispondenza ad un documento istruttorio e ad una proposta di decretazione fatte dal responsabile del procedimento che risultano formalmente ineccepibili - si aggiungeva che sino all'incontro col titolare della ditta omissis S.r.l., avvenuto nel mese di luglio di 2001, come richiamato in citazione, la relativa pratica non veniva mai riguardata da specifici approfondimenti da parte del Dirigente, al di là di quanto appreso dall'istruttoria (curata dal funzionario responsabile e dai suoi collaboratori, Dott. L. e signora G.). In altri termini, si sosteneva, i decreti convalidati fino ad allora dal Dott. B. in qualità di dirigente non risultavano caratterizzati da fattori di particolare problematicità, cioè tali da indurre, in base a quanto evidenziato dagli istruttori, a valutazioni e verifiche aggiuntive, al riguardo ribadendosi che tutti gli addebiti mossi al Sig. B. e confermati nella sentenza penale di patteggiamento della pena, emergevano soltanto a seguito di indagini prolungate e complesse esperite dalla Guardia di Finanza. - con riferimento ai decreti firmati anche in qualità di responsabile del procedimento (il decreto n. 795 del 05.10.2001 di ammissione di variante, e il decreto n. 1360 in data 18.12.2001 di approvazione del saldo lavori) non si ravvisava, quanto al primo, a dispetto della tesi della Procura regionale, alcun profilo, obiettivo o soggettivo, di criticità. Il decreto si asseriva autorizzare una riduzione dell'investimento complessivo - da un progetto di lire 2.040.000.000, (approvato dal tecnico Berrè ed ammesso in data 31 dicembre 1998 dal dirigente pro-tempore Dott. M.), si passava ad una somma di lire 1.689.345.000 - che, secondo la relazione tecnica illustrativa fornita dalla impresa istante, non modificava affatto la tipologia della spesa e quindi l'ammissibilità della stessa al contributo pubblico. Pertanto, fatte salve le verifiche da esperire in sede di liquidazione finale, non vi erano motivi di legittimità, né di opportunità, per disattendere la richiesta del privato. Tale atto, che in sostanza riduceva la misura del finanziamento da erogare, appariva dunque immune da censure di sorta, poiché improduttivo di danno e soggettivamente non colpevole. Diversa fattispecie si asseriva invece caratterizzare il decreto di liquidazione del saldo, con riferimento al verbale di verifica sullo stato finale dei lavori. I funzionari “subentrati” al Dott. C. ed al Dott. L. dopo la riorganizzazione del Servizio, il Dott. M. e il Dott. C., non avevano avuto modo di occuparsi precedentemente della pratica omissis ed appartenevano a strutture diverse. Ciò si determinava per l'effetto delle disposizioni di riorganizzazione del Servizio, in virtù delle quali si addiveniva all'accertamento finale degli investimenti da parte di funzionari diversi da quelli in precedenza addetti, secondo criteri di assegnazione turnari e, quindi, casuali. Peraltro, si annotava, i predetti funzionari erano - e sono tuttora - particolarmente stimati nell'Amministrazione, per la loro professionalità e competenza, ed il risultato del loro compito di verifica, asserito formalmente inappuntabile, non aveva motivo d'essere messo in discussione ovvero d'essere sottoposto ad ulteriori approfondimenti. Dovendosi pertanto denegare che il recepimento dei risultati verificati dai medesimi poteva costituire motivo di addebito alcuno al Dirigente, sotto il profilo sia oggettivo sia soggettivo. Con riferimento al quadro normativo tecnico, smentendo le conclusioni cui giungeva la Guardia di Finanza, dalla Procura versate nell'atto di citazione, la memoria ricostruiva quindi la disciplina normativa segnatamente affermando che: - Il termine per la rendicontazione delle spese da parte della Regione alla Commissione Europea - da non confondere con la rendicontazione che i privati beneficiari erano tenuti ad effettuare nei confronti della Regione - scadeva il 30 giugno 2002, mentre il termine per l'ultimazione delle opere, come confermato dal citato Reg. CE 2063/99, veniva stabilito nel 31 dicembre 2001. Al riguardo si affermava che una qualunque circolare di un servizio ministeriale o regionale mai avrebbe potuto modificare atti normativi di origine comunitaria e, conseguentemente, dettare termini di decadenza dal diritto al contributo; - le c.d. proroghe in contestazione sostanziavano dunque in realtà meri atti di cadenza rivolti ai privati per agevolare l'attuazione degli investimenti e completare l'utilizzazione delle risorse comunitarie, che non avrebbero potuto legittimamente precludersi fino allo spirare, dunque, del 31 dicembre 2001; - tali cadenze venivano quindi opportunamente ponderate in ragione delle peculiarità di ciascuna pratica di finanziamento. Infatti, a seconda delle condizioni del richiedente o dei tempi di attuazione dei lavori esposti al momento delle richieste, venivano date indicazioni diverse e commisurate al caso concreto; - in relazione alle pratiche delle ditte omissis e omissis, asserite “assunte impropriamente quale “tertium comparationis”,” si evidenziava rispettivamente che: il termine indicato alla omissis era il medesimo di quello dato alla omissis (30 ottobre 2001) così come analoghe risultavano sia la richiesta di documentazione, sia la tempistica di liquidazione finale del contributo; i più stringenti termini indicati alla omissis erano consigliati dal fatto che l'azienda, dopo la liquidazione del primo SAL, ottenuta nel dicembre 1999, non aveva più fornito informazioni sulla prosecuzione dei lavori oppure su eventuali modifiche, per circa un anno; - il rapporto della Guardia di Finanza (SARADE, n. di prot. 3558/21/02/2006), relativo ad approfondimenti su un'altra ditta interessata ai finanziamenti del Reg. 951/97, la omissis S.p.A., riteneva di potervi individuare “disparità di trattamento posta in essere dai tecnici della Regione”, indicando ancora una volta il termine ultimo di presentazione della documentazione di spesa nel giorno 31 ottobre 2001. Il riferimento veniva utilizzato dagli inquirenti per constatare che allo stesso tempo per la omissis gli uffici regionali insistevano nell'individuare come vincolante il termine del 31 dicembre 2001. Ma, rilevava la difesa del dirigente, che il progetto della omissis S.p.A. risultava “inserito con d.d.s. 1150/99 nella graduatoria relativa al programma agrimonetario (progetto nr. 122/agri)”. Il quadro dispositivo relativo all'agrimonetario veniva posto con Reg. 724/97 del Consiglio CE, determinante le misure e le compensazioni relative alle rivalutazioni sensibili (nella fase del passaggio dalla lira all'euro) incidenti sui redditi agricoli. Nelle modalità di attuazione, stabilite con circolare ministeriale prot. n. 50449 del 9 marzo 1998 della Direzione delle politiche agricole e agroindustriali, si prevedeva: “la misura verrà attuata utilizzando come base giuridica i programmi operativi già in vigore per il periodo 1994-99... in conformità a quanto stabilito dal reg. CE 951/97...”. In data 21 dicembre 2000, con nota 7250/uff.strutture/Ministero delle Politiche Agricole si invitava l'AGEA, nuovo organismo pagatore nazionale in agricoltura in sostituzione dell' AIMA in liquidazione, a predisporre le modalità organizzative cui si sarebbero dovute attenere le regioni per l'esecuzione delle misure ed il pagamento degli aiuti dell'“agrimonetario” entro il 2 gennaio 2002. A seguito di tale invito, Agea precisava con nota 252 D.O. 17/cod. 47 di fissare “il termine per la presentazione degli elenchi di liquidazione entro e non oltre il 31.10.2001...”. In altri termini, rilevava la memoria, la pratica omissis, ancorché riferita alle risorse del Reg. 951/97, essendo gestita sul piano finanziario direttamente dall'AGEA e non dalla Regione Marche, rispondeva a modalità operative diverse dalle restanti pratiche dello stesso regolamento CE, e quindi dalla pratica omissis, non sussistendo dunque alcuna discriminazione tra le imprese, risultando semplicemente differente il tipo di misura e le disposizioni applicabili; - la prima proroga veniva concessa alla omissis S.r.l. con decreto dirigenziale n. 132 del 13 marzo 2001. I documenti relativi a tale richiesta di proroga venivano acquisiti dalla Regione in occasione dell'istanza di verificazione del 1° S.A.L. e, quindi, antecedentemente alla concessione della proroga. Peraltro, il documento istruttorio faceva espresso riferimento alle dichiarazioni della omissis S.r.l. circa lo stato di realizzazione del progetto; la seconda proroga veniva concessa con decreto dirigenziale n. 558 del 30 luglio 2001, basato su di un documento istruttorio non redatto dal convenuto. Che di solleciti e non di fissazione -“arbitraria” - di termini perentori si trattava, si sosteneva potersi agevolmente evincere dalla corrispondenza intercorsa tra il Ministero dell'Agricoltura ed il pertinente Servizio della Regione Marche, e tra quest'ultimo e gli investitori privati. A differenza di quanto ritenuto dalla Guardia di Finanza e dalla Procura erariale, con tali missive si invitavano gli interessati a completare le spese e la relativa rendicontazione entro il giorno 31 ottobre 2001, solo per il rischio di non poter garantire, in caso contrario, stante la mole delle attività da compiere in vista delle ravvicinate scadenze di fine anno, una tempestiva e regolare erogazione del contributo. A riprova di tale assunto e della sua generalizzata applicazione, si riportava il dato della definizione d'una consistente parte delle pratiche relative al Reg. CE 951/97 dopo la presunta, pertanto asserita inesistente, scadenza del 31 ottobre 2001 (rif. risultanze depositate in atti di due separate consulenze commissionate dalla Regione Marche in relazione alle pratiche citate, concludenti entrambe per la regolarità delle procedure). La lettura data dalla Procura attrice a proposito della comunicazione regionale del 31 luglio 2001, prot. n. 9258 - relativa all'esigenza di anticipare al 31 ottobre 2001 la data di presentazione dei documenti di spesa per garantire una gestione esaustiva delle pratiche - si soffermava sulla scadenza temporale del 31 ottobre, definita immotivatamente come perentoria, e non rilevava come la stessa mirava ad assicurare la migliore cura possibile delle pratiche di finanziamento come da nota del ministero, prot. 2523 del 23 luglio 2001; Quanto alla variante assentita con decreto dirigenziale del 5 ottobre 2001, a firma del Dott. B. anche in qualità di responsabile del procedimento, per l'assenza del Dott. C., si sosteneva che la omissis S.r.l. aveva indicato le variazioni che intendeva apportare con richiesta in data 13 settembre 2001 ed inviato, a completamento della sua istanza, un'apposita nota di relazione tecnica in data 26 settembre 2001. Tale relazione integrava opportunamente la domanda e precisava trattarsi di una modesta riduzione dell'investimento non incidente sulla tipologia e funzionalità della spesa, né sulla ammissibilità della stessa. Il relativo decreto dirigenziale del 5 ottobre 2001 risultava quindi adottato in base a rituale comunicazione e sulla scorta di idonea documentazione. Frutto quindi di grave imprecisione appariva quanto affermato alle pagg. 51 e 52 dell'atto di citazione della Procura, laddove si contestava l'accettazione dell'istanza di variante poiché “prevedeva variazioni in aumento rispetto allo SAL”., al riguardo rilevandosi che qualsiasi ulteriore investimento rispetto al completamento del primo SAL rappresentava una spesa in aumento, fermo restando che il totale doveva rimanere nei limiti dell'importo deliberato in fase di approvazione del progetto e ciò riscontrandosi nel dato che il primo valore ammontava a lire 2.040.000.000, mentre il secondo si riduceva a lire 1.689.345.000. Quanto alla valutazione delle varianti, con richiamo alle finalità dei documenti Star menzionati nel bando di concorso - la classificazione delle varianti dei piani operativi nazionali o regionali e non dei singoli progetti presentati dai privati - in memoria si rilevava che la programmazione selettiva degli obiettivi cui finalizzare le risorse comunitarie seguiva parametri molto meno dettagliati di quanto solo successivamente determinato, ed i piani operativi regionali risultavano, di fatto, la sommatoria dei progetti individuali delle ditte, dal qual dato conseguiva l'estensione, asserita rigida ed inadeguata, dei predetti criteri generali alle varianti eventualmente richieste dalle singole aziende. Si affermava comunque che di massima appariva corretto sostenere che le varianti sulle quali il Servizio doveva concentrare l'attenzione, erano quelle comportanti una modifica sostanziale del progetto iniziale, tale da richiedere una nuova valutazione integrale del progetto (es.: un progetto riguardante un immobile ad uso industriale sostituito da un progetto incentrato su nuovi macchinari, o un progetto industriale riguardante un determinato segmento dell'agroindustria trasferito su altro settore, ecc.). Invece, nei casi in cui la variante richiesta si muoveva all'interno del progetto iniziale, con modificazioni marginali (es.: la sostituzione di un macchinario di un tipo con altro analogo, o piccole variazioni di costo tra una voce e l'altra del progetto), si affermava evidente che la discrezionalità apparteneva alla ditta, considerati i lunghi tempi dell'istruttoria ed il fatto che, nel frattempo, le imprese potevano trovarsi di fronte ad evoluzioni, anche rilevanti, del mercato. Inoltre, si argomentava, nell'individuazione della specificità delle singole pratiche, l'amministrazione doveva improntare la propria azione al criterio, espresso in sede comunitaria, dello snellimento e della massima semplificazione amministrativa, criterio la cui attuazione presupponeva un elevato livello di affidamento nella serietà del privato richiedente - normativamente rinvenibile nelle varie disposizioni concernenti le autocertificazioni - salva la necessità di verifiche e di controlli puntuali in sede di liquidazione. Detti “minimi elementi di valutazione” si sostenevano non risultare adeguatamente valutati nell'istruttoria poi esitata nell'atto di citazione. In ordine alla liquidazione delle somme, quindi, si rilevava che: - quanto al D.D.S.A. n. 622 in data 10 agosto 2001 (liquidazione del primo SAL), il provvedimento risultava possibile ed in concreto fondato sulla conforme proposta contenuta nel documento istruttorio redatto dal responsabile del procedimento Dott. C.. Anche in detto caso, quindi, il Dott. B. prendeva atto dell'operato dei suoi collaboratori, senza avere alcuna ragione di dubitare dell'effettivo svolgimento dell'attività istruttoria dai medesimi attestata, ovvero di dover verificare altrimenti la sussistenza delle condizioni in presenza delle quali procedere all'erogazione del contributo. Oltretutto, nel merito dell'istruttoria, si precisava che si era appreso solo ex post quali fossero state le ragioni per cui il Dott. C. ed il Dott. L. avevano richiesto alla ditta dei documenti e, particolarmente, dei prospetti esplicativi, ritenuti necessari per un'idonea comparazione tra le voci di spesa esposte e quelle ammissibili. In ordine alla liquidazione dello Stato finale si argomentava che: - quanto al D.D.S.A. n. 1350 del 18 dicembre 2001 (liquidazione dello stato finale dei lavori), il provvedimento, conforme alle previsioni regolamentari e dispositive del bando, si fondava sull'attestazione effettuata dai convenuti M. e C. in ordine alla regolarità della realizzazione del progetto e della documentazione acquisita. Al riguardo si denegava comunque il fondamento della tesi della Procura attrice in tema di controlli sugli investimenti (rif. pag. 55 dell'atto di citazione) affermandosi distorta la valutazione ivi svolta dei compiti e delle responsabilità degli uffici poiché confondente il controllo a saggio o a campione sul singolo investimento con i controlli a campione su una certa percentuale di investimenti per ciascuna delle misure finanziate. La difesa del dirigente sosteneva inoltre che la Procura regionale aveva errato nella quantificazione del danno erariale, in quanto il contributo indebitamente percepito dalla omissis S.r.l. ammontava ad Euro 282.947,41 - e ciò a prescindere da quanto infondatamente ritenuto dalla Regione procedente alla revoca integrale dell'aiuto - equivalente all'importo delle fatture relative ad operazioni oggetto di censura in quanto parzialmente inesistenti o irregolari. Sul punto si annotava che solamente una parte delle molte fatture contestate risultava artificiosamente esposta, al riguardo rilevandosi che si sarebbe dovuta espletare una consulenza tecnica per addivenire ad una più esatta quantificazione del danno, non potendo comunque tale lacuna riverberare a carico del convenuto in quanto l'onere della prova gravava sulla Procura regionale. Da ultimo si affermava immotivata la richiesta di un risarcimento dei danni da disservizio e per il discredito dell'Ente, non risultando dimostrati né la relativa esistenza né il relativo ammontare. La memoria del convenuto B. pertanto concludeva per il rigetto della domanda attrice. Con liquidazione delle spese, ai sensi dell'articolo 3,comma 2-bis del decreto legge n. 543 del 1996, convertito nella legge n. 639 del 1996. Con memoria depositata il 14 marzo 2007 si costituivano in giudizio i convenuti M. e C.. Nell'atto venivano innanzitutto ricostruiti gli avvenimenti di rilievo, per quanto di specifico interesse, qui sintetizzati come segue: - in data 31 luglio 2001 con protocollo n. 9258, il dirigente del omissis della Regione Marche, Dott. B., inviava a tutte le ditte beneficiarie del contributo comunitario relativo al Reg.CE951/97, una comunicazione pervenuta con nota n. 2523 del 23/07/01 dal Ministero per le Politiche Agricole e Forestali, con la quale si informavano le sedi regionali che “...la data entro la quale trasmettere le domande di pagamento è stata fissata improrogabilmente entro il 20/11/01. In conseguenza di quanto sopra la Regione Marche si trova costretta a fissare il termine per la rendicontazione finale dei progetti da parte delle ditte beneficiarie improrogabilmente entro il 31/10/01". Pertanto, sulla base della suddetta nota ministeriale, il termine per la presentazione delle domande di pagamento veniva anticipato al 31 ottobre 2001. Solo rispettando tale data le spese sostenute dalle ditte ammesse al contributo potevano ottenere il contributo comunitario in conto capitale; - al fine di procedere speditamente alla verifica e all'accertamento delle rendicontazioni e delle spese sostenute dalle varie ditte beneficiarie, il omissis, data la scarsa presenza di personale nell'ufficio dell'Agroindustria, con apposito ordine di servizio, costituiva un gruppo di lavoro composto da funzionari della Sede centrale (cui appartiene il sig. M.) e dei Servizi decentrati provinciali (presso cui lavora stabilmente il sig. C.). Con apposita riunione del 30 ottobre 2001 (citata nella comunicazione del omissis a firma del dirigente dottor B., prot. 14224 del 6 novembre 2001) si stabiliva di creare un gruppo di lavoro da affiancare al responsabile del procedimento (Dott. B.). Si stabiliva altresì che l'operato di detto gruppo di lavoro sarebbe stato sottoposto a verifica quindicinale (come affermato nella nota in questione; la verifica che non veniva mai effettuata, con l'eccezione di una riunione svoltasi intorno al 15 dicembre 2001 in cui veniva comunicato che le varianti realizzate dai beneficiari senza la preventiva approvazione da parte del omissis non potevano essere ammesse a contributo); - Il coinvolgimento dei sig.ri C. e M. nell'ambito della suddetta attività avveniva solamente con l'ordine di servizio del 6 novembre 2001, che li destinava allo svolgimento di attività diverse da quelle loro normalmente svolte, senza, peraltro, alcuna revoca degli incarichi già in assegnazione. Al riguardo, il C. era responsabile provinciale della misura B del Piano di Sviluppo Rurale concernente l'insediamento dei giovani agricoltori nonché della misura D concernente il prepensionamento, mentre L.M. era responsabile regionale del procedimento relativo alla Misura E “indennità zone svantaggiate" del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) e a tutti gli aiuti di Stato in agricoltura, responsabile dei rapporti con l'UE e con il Ministero per le Politiche Agricole nonché componente del Comitato di Gestione. All'atto del conferimento dell'ulteriore incarico relativo alla verifica degli investimenti effettuati dalle ditte beneficiarie del contributo UE all'esame, il Servizio Regionale non forniva specifiche direttive circa le modalità di effettuazione degli accertamenti, né della documentazione da controllare, né tanto meno dei controlli tecnici da eseguire su macchinari, attrezzature e investimenti fissi, cosa che invece avveniva nell'ambito del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) attraverso la predisposizione di un “manuale delle procedure”. Pertanto, tutte le attività di verifica delle attrezzature e delle attività corrispondenti ad ogni voce di spesa effettuate dal C. e dal M., d'intesa con gli altri membri del gruppo di controllo, veniva effettuata sulla base di un controllo a campione, come risulta dallo schema di verbale adottato dall'Ufficio Strutture per tali tipi di accertamenti, procedura adottata anche con riferimento ai beni con controllo a campione delle relative matricole. In alcuni casi, si affermava, tale controllo non veniva eseguito in quanto non v'era alcuna norma che dava disposizioni in materia, e quindi le procedure facevano riferimento alla prassi seguita dall'ufficio. Tale metodologia appariva come l'unico strumento idoneo a garantire il controllo sulla veridicità ed effettività degli investimenti sostenuti, anche in considerazione del brevissimo tempo a disposizione dei funzionari accertatori. Il controllo risultava invece completo e totale in tema di documentazione fiscale presentata in Regione dalle ditte richiedenti (fatture), dichiarazioni liberatorie, e modalità di pagamento (assegni bancari, ricevute, tratte, etc.). Tale documentazione veniva riportata sul modello 4, che rappresentava il solo modello di rendicontazione validato dalla circolare ministeriale n. 497/93, allegato al verbale di verifica, sul quale i funzionari riportavano il numero di matricola delle macchine controllate a campione ed operavano le rettifiche contabili alle spese ammesse. Quanto all'oggetto del controllo, poi, si poneva in evidenza che i controlli sulle tipologie di macchinari ed attrezzature destinate alla produzione di prodotti alimentari trasformati, richiedevano ben definite professionalità tecniche che né il Sig. M. e neppure il Sig. C. potevano possedere, in quanto destinati ad incarichi prettamente amministrativi, appalesandosi dunque per loro impossibile stabilire se: - un macchinario destinato alla produzione di alimenti realmente aveva le caratteristiche riportate nella descrizione tecnica allegata al documento contabile (fattura); - un macchinario presente in azienda corrispondeva a quanto riportato nel progetto, oppure se veniva sostituito da altro avente le medesime caratteristiche; - finanche, veniva sostituita l'etichetta identificativa della macchina. Inoltre, i convenuti subentravano nel procedimento non avendo mai partecipato alla formazione del fascicolo riguardante la omissis S.r.l., né tanto meno alle operazioni connesse alla fase istruttoria precedente nonché a quella successiva, assumendo in fattispecie rilievo unicamente il verbale di accertamento finale ed il relativo modello 4. Ciò premesso, si affermava che i funzionari, nell'ambito dell'accertamento effettuato presso la Società omissis in data 30 novembre 2001, come in altre situazioni identiche, verificavano la documentazione fiscale presentata dal legale rappresentante dell'impresa alla Regione Marche e riscontravano la sussistenza e l'effettività degli investimenti attuati, anche con riferimento alla presenza dei macchinari indicati nelle voci di spesa mediante il controllo sui documenti fiscali e sulle dichiarazioni liberatorie fornite dalle ditte fornitrice e, una volta ciò accertato, con verifica a campione sui relativi identificativi matricolari attraverso l'annotazione del numero di matricola, delle macchine e delle attrezzature controllate a campione, a margine della voce di spesa riportata sul modello 4, così come già effettuato occasione delle verifiche sul 1° SAL (eseguito da altri funzionari) e di altri accertamenti attuati nei confronti di ditte diverse. Peraltro, segnatamente rilevandosi in memoria: - con specifico riferimento alle contestazioni mosse in ordine all'acquisto di un automezzo, che il bene risultava nella disponibilità dell'impresa alla data di effettuazione dell'accertamento; - con specifico riferimento alle contestazioni mosse in ordine all'acquisto di impianti di condizionamento, che talune fatture poiché relative al 1° stato di avanzamento dei lavori, non dovevano essere verificate in sede di saldo finale dei lavori; - con riferimento alle contestazioni mosse in ordine all'acquisto di determinati macchinari, che in certi casi risultava impossibile materialmente verificare i numeri di matricola delle attrezzature indicate nelle voci di spesa; - con riferimento alle contestazioni mosse in ordine alla sussistenza di parti di macchinari, che i convenuti assistevano ad una fase di lavorazione del prodotto, dovendosi pertanto ritenere plausibile che il componente mancante veniva sostituito in tale fase con un altro similare, altrimenti il processo di lavorazione sarebbe risultato incompleto. Detto processo di lavorazione, si precisava, si concludeva con il confezionamento sottovuoto ed il posizionamento del prodotto in cartoni d'imballaggio pronti per la spedizione. Per tanto, si sosteneva che l'accertamento veniva compiuto in maniera approfondita, con grande scrupolo ed attenzione, avuto sempre riguardo alle competenze dei funzionari stessi, ed a dimostrazione si citavano le rettifiche apportate al modello 4, allegato al verbale del accertamento, nel quale venivano detratte tutte le spese di trasporto, le spese di incasso (finanche per sole lire 10.000), e tutte le spese relative al riscatto delle operazioni di leasing, in quanto non ammissibili ai sensi della normativa comunitaria (Reg. CE n. 1685 del 2000, norma 10). Per l'effetto riducendosi la spesa ammessa a contributo da Lire 1.748.899.063 (importo rendicontato dall'impresa), a lire 1.689.344.000. Inoltre, si annotava, il predetto modello 4 veniva sottoscritto dal B. che avallava, quindi, tutti i dati in esso riportati. Il tutto in ottemperanza a quanto richiesto dal Servizio Regionale e sulla base dell'ordine impartito dai dirigenti che, in qualità di responsabili del procedimento, approvavano o meno la rendicontazione ed ammettevano l'investimento al contributo. Quindi, si sottolineava, tale procedura veniva altresì avallata dalla commissione tecnica costituita dagli esperti nominati dalla Regione, laddove il quesito posto riguardava proprio il fatto se “si ravvisino elementi di illegittimità e/o irregolarità amministrative segnalando la sussistenza di eventuali responsabilità e proponendo le possibili soluzioni”. L'esito dell'iniziativa, si affermava, evidenziava la correttezza della procedura adottata. Quanto alla contestazione svolta dalla Procura erariale circa l'illegittimità del controllo a campione dei macchinari, si sosteneva pacifico che nel momento in cui si verificavano i numeri di matricola, allo stesso tempo si verificava l'esistenza della macchina in quanto tali numeri risultavano stampati su di una targhetta a sua volta punzonata sul macchinario. Nel caso in cui mancava la targhetta in questione il controllore, comunque, ispezionava tutte le parti visibili della macchina stessa e, quindi, ne verifica l'esistenza. Al riguardo, in particolare, si censurava l'affermazione secondo cui - non sussistendo disposizioni di dettaglio emanate dal servizio in tema di controlli e considerato che le fonti normative necessariamente presentavano il carattere della generalità in quanto disciplinanti una serie di casi differenziati - sussisteva in capo ai tecnici incaricati dei controlli una certa discrezionalità nello svolgimento in concreto dell'accertamento. Sul punto si depositava altro verbale di accertamento, nel quale diversi funzionari regionali neppure riportavano - né sul verbale né sull'allegato modello 4 - i numeri di matricola, ma li indicavano in un foglio non intestato oltretutto corrispondendo solo alcuni numeri ad una parte dei macchinari. Accertamento questo asserito effettuato in data antecedente alla costituzione del Gruppo di lavoro del 29 ottobre 2001, dunque non in periodo di “piena emergenza chiusura pagamenti”. Mentre, si documentava ulteriormente, in altri casi il controllo dei numeri di matricola neppure veniva menzionato. Infine, sulla questione si annotava che: - in sede di dibattimento penale le testimonianze dei testi G., L. e P. davano conto del fatto che la modalità del controllo a campione risultava consolidata già da tempo. - contrariamente a quanto affermato da Organo di Polizia Giudiziaria (il M.llo N., nel documento classificato agli atti con il n. 29, a pag. 26) - sostenente che il trattarsi di “attrezzature di grandi dimensioni, singole o al massimo in numero di due o tre e di chiara tipologia” con riferimento ad una impresa tipografica - in una ditta di trasformazione di prodotti agricoli in prodotti alimentari la linea di lavorazione, nella quale entrava il prodotto agricolo primario ed usciva quello trasformato per l'alimentazione umana, si componeva di circa una diecina di macchinari, spesso di costruttori diversi e, nell'ambito dell'accertamento in esame, le forniture da controllare riportate nello stato finale dei lavori, risultavano 33 e non 2 o 3 come erroneamente ritenuto. Si faceva rilevare, poi, che ciascuna fornitura comprendeva diversi macchinari o attrezzature (ad es., la fornitura della ditta omissis S.R.L., di cui alla fatt. n. 70 del 31 ottobre 2001, comprendeva, tra l'altro, 45 “baldresche”, 6 portabaldresche, 3 tavoli di diverse misure, 2 contenitori chiusi, 1 intelaiatura), al riguardo evincendosi che il controllo non si sarebbe comunque dovuto limitare alla sola fornitura bensì a tutti i componenti della stessa. In relazione alla data di scadenza dei termini per la chiusura delle rendicontazioni, quindi, si ribadiva che i convenuti non avevano alcun potere decisionale in materia, in quanto i loro compiti erano meramente accertativi mentre in sede di dibattimento penale dalle testimonianze qualificate, quali quelle del dott. B. del Ministero Agricoltura, emergeva che la scadenza ultima di realizzazione degli investimenti, fissata dal regolamento comunitario, era quella del 31 dicembre 2001. Quanto alla chiusura del verbale di accertamento in omissis, “presso gli uffici regionali in data 04/12/01 a seguito di integrazione di documentazione da parte della ditta beneficiaria”, si precisava che ciò si riferiva a documentazione aggiuntiva richiesta in fase di accertamento (polizza fidejussoria per il furgone, alcuni versamenti relativi alle ritenute di acconto, alcuni estratti conto ecc., tutto riportato nel modello 4 allegato al verbale). In ordine alla contestazione effettuata dalla Procura regionale, secondo cui i convenuti erano tenuti a verificare gli investimenti realizzati nel corso del 1° SAL al fine di evitare che venisse liquidata una spesa rendicontata in precedenza, si escludeva ciò essere avvenuto in quanto, si affermava, la ditta beneficiaria, con la presentazione del modello 4, portava a rendiconto sia le spese sostenute nei precedenti SAL che quelle afferenti lo stato finale, non potendo pertanto determinarsi alcuna duplicazione di spesa. In merito all'interrogativo formulato in citazione, secondo cui non risultava comprensibile né dal verbale di accertamento, né dal provvedimento finale, come si perveniva - a fronte d'un rendiconto pari a lire 1.749.450.999 (ovvero lire 1.750.008.951) e di un elenco di documenti giustificativi, presentati dalla omissis, per un importo di lire 1.679.997.705 - all'accertamento effettuato dai funzionari di spese liquidabili pari a lire 1.689.344.000 (euro 872.473,88), si rappresentava che la riduzione teneva conto del modello 4 rettificato presentato dalla omissis a seguito del sopraluogo e, da ultimo, che detto ammontare corrispondeva al minore importo approvato in sede di variante. Circa l'asserita mancata valutazione della “conformità delle opere realizzate con il progetto approvato con il DDS n. 803/98 (doc. 31)”, si annotava che ciò non poteva farsi discendere dal fatto che alcuni beni non sarebbero risultati presenti, poiché, in sostanza, la “conformità al programma operativo” altro non riguardava che la tipologia degli investimenti ammissibili ai sensi della disciplina comunitaria. Vale a dire: per il settore delle carni avicole se gli investimenti realizzati dalla ditta omissis avessero riguardato la macellazione del pollame, questi non sarebbero stati ammissibili, in quanto non conformi. Non a caso, si sosteneva, veniva usata nella circolare ministeriale di riferimento, e nel verbale di accertamento, la parola “conformità” in luogo di “ammissibilità”, definente, quest'ultima un bene ammissibile a contributo, ciò non rappresentando solo una questione lessicale ma assumendo un significato ben preciso in relazione al rispetto delle norme contenute nel programma operativo, come richiamato nel DDS n. 803 del 1998. Quanto all'elemento soggettivo, si escludeva la sussistenza di colpa grave in fattispecie sulla base delle seguenti argomentazioni: - la DGR n. 2935 del 22/11/1999 determinava in 120 giorni il tempo necessario all'accertamento degli investimenti rendicontati dai beneficiari. Il tempo disponibile, in pratica, per compiere detto accertamento risultava estremamente limitato; al riguardo si allegava che il carico di lavoro risultava davvero "pesante", soprattutto se sommato agli altri procedimenti assegnati. A ciò si aggiungeva che il C. aveva avuto la comunicazione ad effettuare il predetto accertamento solo in data 28 novembre 2001; - la Regione non aveva fornito alcuna direttiva precisa circa le modalità con cui procedersi ai controlli, diversamente da quanto avvenuto con la predisposizione di un manuale “delle Procedure e dei controlli”, applicato al successivo periodo di programmazione; - i convenuti, alla cui condotta di lavoro era sempre conseguita la valutazione massima attribuibile nell'ambito della categoria di appartenenza, nell'ambito delle operazioni di verifica venivano tratti in inganno dal comportamento fraudolento del B., al riguardo penalmente condannato, escogitante una serie di artifizi e raggiri al fine di nascondere la truffa perpetrata. Veniva inoltre censurata la denunciata inerzia dell'Amministrazione regionale in merito al recupero delle somme nei confronti della Società, atteso che il decreto di revoca veniva adottato il 9 novembre 2005, data in cui l'impresa si sosteneva “ancora vigente” (rif. certificato della CCIAA dell'8 maggio 2006). Pertanto, la memoria dei funzionari concludeva per l'assoluzione da ogni addebito. Con liquidazione delle spese ai sensi dell'articolo 3, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 543 del 1996, convertito nella legge n. 639 del 1996. Nell'udienza del 3 aprile 2007, l'Avvocato Pauri, per il convenuto C., richiamando la sentenza del Tribunale Penale di omissis di assoluzione degli altri convenuti nel giudizio contabile, escludeva che il B. fosse stato favorito dalla Regione nella procedura d'erogazione del beneficio. Al riguardo rilevava che altri funzionari, al di sopra del C. o svolgenti attività analoga al C., venivano assolti dai reati contestati, primo tra tutti il reato di abuso d'ufficio, ed affermava non rilevare in fattispecie la sentenza penale di condanna del C. per il reato di falso nella quale, peraltro, il funzionario veniva anche assolto dal reato di concussione. In detto procedimento, in particolare, si sosteneva accertato - sulla base delle dichiarazioni testimoniali di dirigenti regionali, tra cui la dott.ssa G. - cosa s'intendesse per “favorire le ditte”. La precitata dirigente aveva chiarito che la finalità dell'Amministrazione era quella di utilizzare le risorse per il finanziamento delle imprese, per garantire la crescita economica del territorio ed in relazione a ciò la procedura non doveva essere vessatoria e, in caso di incompletezza dell'istruttoria, ci si preoccupava d'integrare, correggere e rettificare. Una volta ammessa la ditta al beneficio, si cercava di favorirla nel senso che se non otteneva il contributo questo sarebbe tornato alla Comunità europea. Nel rispetto della legge, dunque, si cercava di non perdere le somme: un favoritismo generale, ma nell'ambito della legalità. Il legale rilevava quindi che il C. non era il responsabile del procedimento di erogazione del contributo alla omissis, non essendo intervenuto né nella fase di ammissione delle ditte al contributo, né in quella conclusiva dell'approvazione delle varianti, dello stato finale dei lavori e dell'erogazione del finanziamento, ma unicamente nella fase intermedia attinente alla realizzazione dell'intervento, provvedendo egli esclusivamente alla concessione di due proroghe e alla liquidazione del 1° S.A.L., come responsabile del procedimento. Nello specifico della prima contestazione mossa dalla Procura regionale - l'aver espresso parere favorevole alle proroghe ed alla liquidazione del primo S.A.L., nonostante il mancato rispetto dei termini procedurali, la carenza dei documenti necessari a corredo della richiesta, e la mancanza del verbale del 6 agosto 2001 - il difensore precisava innanzitutto che il C. non aveva concesso alcuna proroga, ma ne aveva unicamente formulato la relativa proposta, e che non sussisteva alcuna confluenza tra il procedimento di concessione delle proroghe e quello di autorizzazione delle varianti al progetto originario. Quanto alla prima proroga, questa veniva motivata dalla ditta con riferimento alle difficoltà dei fornitori originate dagli eventi sismici. Al riguardo l'Ufficio richiedeva documentazione che la Procura sosteneva non inviata, da qui l'affermazione dell'illegittimità della proroga. Ma ciò trascurava il dato che i documenti richiesti c'erano, seppur inviati per altra posizione, dunque nel documento istruttorio, ove si indicava la sussistenza delle documentazione giustificativa, si affermava il vero. Quanto alla seconda proroga, tutto risultava documentato sulla base dei documenti versati in atti. Affermava al riguardo l'Avvocato Pauri erroneo l'assunto della Procura regionale secondo il quale la proroga non era regolare poiché autorizzata con riferimento ad una richiesta di proroga inesistente, la nota del 6 giugno 2001, al riguardo rilevando che l'oggetto della lettera “chiaramente” recitava: “proroga per il completamento dei lavori”. Dunque la richiesta c'era, come del resto comprovato dalla successiva lettera del 27 giugno 2001, nella quale la omissis, “facendo seguito alla richiesta del 6 giugno 2001”, domandava il completamento dei lavori al 31 ottobre 2001. La Procura quindi, continuava il difensore, dopo la rilevata mancanza della richiesta di proroga, contestava che la seconda proroga non era compatibile in relazione ai tempi di attuazione del progetto, affermandosi - prima tra tutti la GdF - che il termine del 31 ottobre 2001 non poteva essere superato pena la decadenza dal beneficio. Ma, censurava il legale, questo termine non veniva dettato dalla legge, dal regolamento, dal decreto, dalla delibera della Giunta regionale, ma dalla lettera del Dirigente B. invitante le ditte a presentare la documentazione entro il 31 ottobre 2001, scadenza cautelativa individuata dall'Ufficio per consentire il pagamento dei lavori entro il 31 dicembre 2001. Poi, si aggiungeva, la Regione aveva altri quattro mesi per rendicontare alla Comunità europea. Tanto avevano affermato la Dott.ssa G. e gli altri testi nel processo penale, altresì sostenendo che in altri casi documenti fuori termine venivano accettati purché pervenuti entro il 31 dicembre 2001. Non comportando dunque, il superamento del termine del 31 ottobre 2001, le conseguenze indicate negli atti dell'accusa. Quanto alla vicenda concernente la liquidazione del 1° S.A.L., in relazione alla quale rilevava il profilo di falso già riguardato dal processo penale, l'Avvocato Pauri preliminarmente sosteneva che diversa doveva essere, nella sede contabile, la valutazione del Giudice, rispetto quanto già valutato nella sede penale, dovendo la Corte dei conti giudicare non nella prospettiva penalistica del “falso formale”, ma in ottica sostanziale in quanto, si precisava, i fatti dovevano esaminarsi in relazione alla causazione del danno, non dovendo pertanto la motivazione della sentenza penale, comunque impugnata, costituire presupposto del giudizio contabile; ciò in ragione della diversa finalità del processo contabile rispetto quello penale. Premesso che il C. doveva predisporre l'atto istruttorio per l'emissione del decreto di pagamento del primo stato dei lavori, e che in questo documento istruttorio si dava atto che c'era un verbale di controllo redatto dal Dott. L., controllore recatosi presso la ditta omissis, richiamava quindi il difensore che il verbale nella sua formulazione formale - “vale a dire il previsto foglietto intestato” - non lo si era trovato. Da qui l'affermazione che il C. aveva dichiarato il falso e sul falso veniva dunque adottato il provvedimento di liquidazione dello S.A.L. Al riguardo il L., interpellato dalla GdF, aveva affermato di non aver redatto il verbale. Sul punto il legale rilevava che detta negazione appariva influenzata dall'adozione di provvedimenti cautelari nei confronti di terze persone, non potendosi neppure determinare la domanda a cui il L. così rispondeva, in quanto assunta a titolo di “sommarie informazioni”. Per contro, risultava che il L. aveva effettuato il sopralluogo ed aveva preso appunti, che poi venivano rintracciati, aventi la sostanza del verbale con correlata quantificazione delle somme, tutte poi trasfuse nell'atto istruttorio del C. e, quindi, nel decreto di liquidazione a firma del Dirigente B.. Se ai fini penali il verbale dunque non esisteva, ai fini del giudizio di contabilità, in sostanza, non poteva svolgersi lo stesso ragionamento, non sussistendo illiceità tale da portare ad un danno. Al riguardo si sosteneva che il sistema informatico della Regione Marche effettuava la copia dei file di tutti i computer degli Uffici, al fine di prevenire conseguenze negative di perdite di dati, ed in detto ambito, si richiamava, veniva ritrovato un file, proveniente dal computer del L., dimostrante che il medesimo non aveva solo compilato dei foglietti, ma aveva riportato il tutto nel proprio computer, poi sequestrato dalla GdF (“e del quale non si è saputo più la fine”). La relativa copia veniva pertanto prodotta anche nel processo penale, ma la prova veniva disattesa in quel giudizio per asserita incertezza in ordine alla relativa provenienza senza tuttavia alcun ulteriore accertamento, risultando il relativo file originale sia criptato sia non asportabile. Sul punto l'Avvocato Pauri sosteneva che il documento poteva essere preso in considerazione dal Giudice contabile risultando essenziale al fine della verificazione della causazione del danno. Inoltre, quanto alla testimonianza resa nel processo penale instauratosi per abuso d'ufficio nei confronti degli altri funzionari, il difensore rilevava che il L. dichiarava di non aver fatto il verbale, intendendo per “verbale” il foglietto prestampato e fac-simile che come tutti gli altri erano soliti compilare. Sul punto la Dott.ssa G. tuttavia chiariva che, spesso, quel verbale non veniva compilato e il decreto veniva emesso sulla base degli appunti presi dal verificatore che aveva effettuato i controlli. Dunque, il legale affermava che l'importanza del “verbale” appariva all'evidenza marginale, come se gli esiti del sopralluogo non potessero trascriversi su altro foglio. Ed in effetti, si rilevava, gli altri funzionari venivano assolti sulla base delle affermazioni del L., il quale dichiarava di aver fatto l'accertamento come di prassi, di aver appuntato le risultanze concernenti gli investimenti ammissibili e quelli non ammissibili al finanziamento, e di averle consegnate al Dott. C., e di aver elaborato una proposta di decreto di liquidazione dello S.A.L. . Peraltro, si rilevava, il L. e il C. lavoravano nella stessa stanza a distanza di 50 cm., al riguardo affermandosi che l'ipotesi che il C. non sapesse dell'operato del L. appariva cosa veramente assurda. Vi era dunque certezza che il controllo veniva effettuato, e che il documento istruttorio ed il decreto risultavano conformi al controllo fatto dal funzionario, ed al riguardo si rilevava o che quel controllo era stato fatto male oppure doveva dedursi e concludersi che il documento istruttorio e il decreto, in quanto conformi, non appalesavano illegittimità e dovevano essere presi in considerazione. Peraltro, sosteneva il legale, tutti - la stessa GdF, la Procura, lo stesso GUP, che poi condannava per falso - ammettevano che seppur prevista la redazione di apposito verbale, in assenza valevano gli appunti formulati in sede di sopraluogo, ciò anche sulla base della circolare MAF n. 493 del 1° marzo 1993. Se nella sostanza ciò era, rilevava l'Avvocato Pauri, ai fini penali invece si effettuava altro ragionamento, ma ai fini contabile la sostanza c'era risultando questa inconfutabile. Quanto al danno, ribadita la limitatissima attività del convenuto e nell'escludere, comunque, la sussistenza di responsabilità responsabilità amministrativa, il difensore chiedeva di poter depositare una nota di quantificazione delle fatture liquidate alla omissis S.r.l., relativamente al periodo di attività dell'assistito (pari a tre fatture d'ammontare complessivo a 22.601,00 euro, a fronte del complessivo domandato pari a euro 282.000,00), desunte dagli atti dell'accusa. Il documento veniva acquisito agli atti del processo. Al riguardo il legale affermava che non poteva imputarsi all'attività del C. la revoca del complessivo contributo, perché la GdF - prima di tutto - veniva in parte smentita dalla sentenza penale di assoluzione degli altri funzionari, e poi perché il convenuto doveva rispondere unicamente del proprio operato, laddove la fase finale di erogazione delle somme non poteva essere imputata allo stesso. Da ultimo, nel confermare le domande già formulate nella memoria di costituzione, il legale domandava, per asserito scrupolo difensivo, in estremo subordine l'applicazione del potere riduttivo in considerazione della limitatissima partecipazione dell'assistito alla causazione del danno siccome dalla stessa difesa quantificato. Quanto alle richieste istruttorie, qualificate comunque superflue, l'Avvocato Pauri insisteva per l'ammissione delle stesse per dovere di difesa. Per il convenuto B. prendeva inizialmente la parola l'Avvocato Miranda, richiamando che: - la questione veniva affrontata davanti al Giudice penale con sentenza n. 577/06 del Tribunale di omissis, depositata successivamente all'atto di citazione, ed avente efficacia ai sensi degli articoli 652 e 654 del c.p.p.; - laddove non si fosse riconosciuta l'efficacia diretta della pronuncia penale nel processo contabile, quanto sostenuto dal Giudice penale poneva comunque in rilievo la mancanza di elementi concreti sulla cui base desumere la consapevolezza del Dirigente in ordine all'attività criminale della ditta omissis, affermandosi in fattispecie tanto più insussistente la colpa grave del dirigente tanto più “pesante” risultando la connotazione criminale della condotta del titolare dell'impresa. Inoltre, si rilevava che la colpa grave andava valutata, stigmatizzata e punita, considerando gli strumenti utilizzabili dal funzionario nella sua attività e compiti. Al riguardo si sosteneva che l'indagine dalla quale emergeva il disegno della omissis, effettuata con strumenti di polizia giudiziaria dalla GdF, non poteva ritenersi praticabile dalla P.A. ed in particolare dalla Regione. In ordine al danno, poi, il difensore denegava che l'intero poteva domandarsi al convenuto, per tutte le considerazioni economiche imputate per i provvedimenti al medesimo riconducibili, perché anche le fatture e le operazioni contestate non venivano contestate nell'interezza ma solo parzialmente. Il danno non copriva quindi la sommatoria delle operazioni, ma solo la parte delle operazioni riconosciute non ammissibili al contributo. La richiesta dell'ulteriore danno, quindi, risultava comunque non comprovata. Nel concludere per il rigetto della domanda, l'Avvocato Miranda lasciava quindi la parola all'Avvocato Fioretti che, sempre per il convenuto B., inizialmente rilevava l'insussistenza di contestazioni con riferimento alla prima fase dalla procedura: l'ammissione della domanda di finanziamento dell'impresa omissis al contributo. Allorquando il B. assumeva la dirigenza del Servizio, nell'anno 2000, la pratica risultava già ammessa al contributo. Con riferimento agli addebiti, quindi, il legale suddivideva gli atti firmati dal dirigente in due categorie: i tre provvedimenti contestati solo in qualità di dirigente, nei cui procedimenti il convenuto non assumeva alcun tipo di funzione istruttoria o valutativa sotto il profilo tecnico (le due proroghe e la liquidazione del 1° S.A.L.); i decreti firmati anche in qualità di responsabile del procedimento (l'approvazione della variante n.795 del 5 ottobre 2001 ed il decreto di liquidazione finale dei lavori n. 1360 del 18 dicembre 2001). Si richiamava quindi che secondo la Procura regionale il dirigente sarebbe stato responsabile perché dalla pratica emergevano patenti irregolarità sotto il profilo del mancato rispetto dei termini procedurali e la mancanza non solo di provvedimenti posti a corredo delle istanze della ditta, ma anche dei documenti istruttori. Inoltre, secondo la Procura regionale, il dirigente aveva consentito il completamento dei lavori di rendicontazione finale stessi oltre i termini previsti. Quanto all'aspetto dei termini procedurali, il difensore rivendicava che tutta la procedura s'era mantenuta e svolta entro i termini stabiliti dal Regolamento e, conseguentemente, dal Bando di ammissione. Sotto questo profilo, involgente altresì la questione delle proroghe asserite illegittime per sforamento dei termini previsti dalla normativa, il legale osservava che il bando - risalente all'anno 1996 - prevedeva che il completamento degli investimenti doveva avvenire entro 24 mesi dalla data di impegno dei fondi da parte della Regione o, comunque, non oltre i 6 mesi antecedenti il termine indicato della CEE per la rendicondazione da parte della Regione (nel caso, il 30 giugno 2002, termine di rendicontazione alla CEE). Il Regolamento CE n. 2063 del 1999, quindi, ebbe a stabilire al 31 dicembre 2001 il termine per il completamento delle opere e rendicontazione delle spese dai privati alla Regione, che poi avrebbe dovuto rendicontare - attraverso il Ministero - alla Commissione europea. Tanto rilevato, il difensore affermava non potersi intravvedere alcuna violazione dei termini perché le proroghe autorizzavano, la prima, i lavori entro il 30 giugno 2001 e, la seconda, entro il 31 ottobre 2001, residuando unicamente in questione di semantica e sintattica lo stabilire cosa significasse il termine del 31ottobre 2001 di cui tanto s'era parlato anche in sede penale. Per quanto riguardava poi l'atto di liquidazione del 1° S.A.L., il legale affermava che, dal punto di vista del dirigente, detta liquidazione consisteva nella mera presa d'atto della proposta di liquidazione del responsabile del procedimento, in virtù di regolare documento istruttorio di cui si assumeva la presunta falsità nei termini penalistici, non conferenti, già ad oggetto dell'intervento dell'Avvocato Pauri, dovendosi invece affermare che il documento istruttorio esisteva ed era sostanzialmente regolare. Passando agli atti che il dirigente aveva firmato anche nella qualità di responsabile del procedimento, il legale richiamava che - assodato nella prospettiva “di favore” già chiarita che i dirigenti facevano quanto in loro possibilità, con necessario e possibile scrupolo, per curare al meglio l'interesse del privato nella gestione della pratica - nell'anno 2001 cambiavano le responsabilità nel procedimento ed altri funzionari subentravano nelle attività di accertamento, con verbali di verifica effettuati da persone diverse e per ognuna delle quali si escludeva possibilità di collisioni con l'impresa omissis, e con chi e per essa. A fronte delle scadenze e della necessità di seguire un notevole e consistente carico di accertamenti e verifiche, il omissis si dava una riorganizzazione nel cui ambito si intendeva ovviare - per esigenze di tutela della Regione, dei funzionari e dei privati - a tutta una serie di problematiche emergenti nell'ambito di pratiche seguite da un consulente delle ditte, portanti alla segnalazione di presunte irregolarità, da parte dello stesso consulente, nei confronti del Dott. C.. Prescindendo dalla veridicità di queste segnalazioni - lamentanti un eccesso di zelo nello svolgimento delle procedure, con richiesta di documenti e accertamenti ulteriori a fronte del ricordato favore nell'erogazione dei contributi pubblici - una cautela oggettivamente si imponeva. Pertanto veniva innanzitutto sollevato il C. dalla responsabilità delle pratiche in contestazione, quindi veniva istituiva una struttura di due funzionari addetti alle verifiche, su criterio turnario: uno della sede centrale e l'altro della sede periferica. Ciò escludendo predeterminazioni e conoscenza dei controllori, al fine di evitare condizionamenti nell'attività e per tutelare l'obiettività degli accertamenti. Quanto alla variante del 5 ottobre 2001, il difensore affermava - fermo quanto già chiarito in riferimento ai termini e, quindi, fermo il conseguente legittimo inserimento temporale della variante nella procedura - rispettati i termini procedurali nonché insussistente l'asserita carenza dei documenti posti a corredo della richiesta. Nel merito, si sosteneva che il 5 ottobre 2001 la variante veniva concessa sul presupposto che si trattava di variante in riduzione dell'investimento, per il venir meno dell'esigenza di alcuni macchinari, mentre nessuna modificazione si attuava nell'indirizzo dell'investimento, del quale si confermava la validità tecnica ed economica. Da ultimo, quanto alla contestata liquidazione dello stato finale dei lavori, il legale asseriva dover prendere atto, al fine di evitare “invasioni di campo”, di quanto argomentato dalla difesa dei funzionari M. e C., limitandosi il decreto firmato dal B. al recepimento delle risultanze di un verbale istruttorio - “completo, assolutamente presente in procedura e richiamato nel provvedimento” - dei funzionari effettuanti l'accertamento al posto di altri che avevano verificato il 1° S.A.L. . Il legale conclusivamente insisteva per l'accoglimento delle domande di cui alla memoria di costituzione del convenuto B.. L'Avvocato Galvagno, per i convenuti M. e C., si riportava a quanto già scritto e documentato nonché svolgeva due considerazioni non già esplicitate in atti. La prima consisteva nell'annotazione che se vi era un truffatore sicuramente v'erano dei truffati, questi individuandosi pertanto nei funzionari accertatori attestanti la regolarità delle spese giustificate dalla impresa sulla base di documenti risultati falsi nell'ambito delle indagini, effettuate con poteri di polizia che i funzionari non avevano, dalla GdF. Tanto bastava, ad avviso del legale, per far cadere il presupposto della colpa grave dei funzionari accertatori, i quali, si richiamava, venivano coinvolti con ordine di servizio in data 6 novembre 2001 e procedevano al sopralluogo con solo 4 ore a disposizione per gli accertamenti che non potevano essere che documentali. Con riferimento al C., infine, l'Avvocato Galvagno allegava che il funzionario neppure faceva parte del gruppo di controllo istituito con la nota del 6 novembre 2001, avendo il medesimo competenze diverse dal M. nonché agito in sostituzione di funzionari indisponibili per quella specifica verifica. Ottenuta la parola, il P.M. premetteva - in punto di corretta integrazione del contraddittorio nei confronti dell'impresa omissis - che la Procura s'era premurata di verificare sia l'esistenza della Società, sia la coincidenza del rappresentante legale indicato in atti con quello attuale. Il Presidente, sentiti gli altri componenti del Collegio, autorizzava il deposito della documentazione relativa. Sempre con riferimento alla Società, quindi, il P.M. affermava che la ditta aveva sempre agito attraverso il suo rappresentante legale - ottenendo il finanziamento non utilizzato per i fini e secondo le modalità per cui veniva concesso - sottolineando che secondo la normativa comunitaria nel caso andava revocato l'intero contributo, oltre gli interessi come calcolati nel decreto regionale di revoca dello stesso. Sulla constatazione che la Società e il suo rappresentante legale non si erano costituiti, quindi, il P.M. si limitava a richiamare la sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti sulla domanda, secondo quanto già argomentato in citazione, nonché ad affermare che i fatti contestati risultavano provati sia nella sede contabile che in quella penale, ove il B. veniva condannato, con sentenza di patteggiamento della pena, per il reato di truffa aggravata per il conseguimento di fondi pubblici. Con riferimento a quanto contestato agli altri convenuti, poi, il P.M. rilevava che la fattispecie doveva esaminarsi sul raffronto tra la procedura corretta e quella effettivamente seguita, altresì con riferimento all'espletamento di pratiche analoghe, al fine di verificare la sussistenza o meno di criticità ed elementi - dalla Procura riscontrati e ritenuti gravi - che avrebbero dovuto indurre i funzionari a vigilare attentamente o, addirittura, a revocare il contributo in argomento. In primo luogo, quanto alle scadenze - questione sollevata da tutte le difese - il P.M. rilevava che il termine di fine lavori non coincideva né col termine previsto per la rendicontazione, né con quello previsto per l'effettuazione dei pagamenti. Al riguardo veniva precisato che, inizialmente, il termine di chiusura dei lavori era per tutti il 31 dicembre 2000 (due anni dal 31 dicembre 1998), salva la possibilità di proroghe ammessa dalla procedura. Nel caso all'esame, si sosteneva quindi, ove ipoteticamente valide le proroghe assentite dalla Regione al 20 giugno 2001 e al 31 ottobre 2001 (qui pur rilevandosi la sussistenza d'una dichiarazione di fine lavori della omissis al luglio 2001, allegata alla richiesta di pagamento dello Stato finale dei lavori), il termine finale dell'attuazione dei lavori non poteva andare oltre il 31 ottobre 2001. Ciò posto, il P.M. rilevava che le difese tendevano a confondere il termine “finale dei lavori” con quello previsto per la “rendicontazione dei lavori”, al riguardo risultando del tutto casuale che la Regione aveva scelto, con lettera del 31 luglio 2001, di stabilire per quest'ultima la data del 31 ottobre 2001, scelta asserita corretta nella prospettiva di consentire i pagamenti dei contributi entro il termine perentorio del 31 dicembre 2001. Sul punto, rivendicava la Procura attrice, ciò che contava nel giudizio contabile era l'atto di citazione, nel quale mai si scriveva che il termine del 31 ottobre 2001, previsto a fini di rendicontazione, comportava decadenza alcuna. Tanto premesso con riferimento alle scadenze, il P.M. ribatteva alla difesa del B. che l'inapplicabilità dell'articolo 662 del codice di procedura penale nei giudizi contabili veniva sostenuta da più sentenze della Corte dei conti, tra cui in particolare la n. 1526 del 19 giugno 2003 della Sezione Emilia-Romagna, nella quale si motivava sull'elemento dell'impossibilità per la Procura erariale - rappresentante non solo gli interessi specifici della P.A., ma anche quelli della collettività tutta - di costituirsi nel processo penale. Inoltre osservava parte attrice, a conclusione della disamina in ottica “formale”, che la Regione non si costituiva parte civile nei confronti del B., ma solo nei confronti del C. e del B., non sussistendo dunque neppure il presupposto di fatto per l'applicazione dell'articolo 652 del c.p.c. . In punto sostanziale, quanto all'accertamento del fatto storico attuato dalla sentenza penale, rilevava quindi il P.M. che occorreva far riferimento ai due reati contestati: il falso e l'abuso d'ufficio. Per il falso, si osservava, veniva esclusa la responsabilità del B. sulla rilevata mancanza dell'elemento soggettivo del dolo, mancando solo la consapevolezza della falsità degli atti, laddove la stessa sentenza, in ordine all'oggettività dei fatti, sosteneva invece il contrario: la sussistenza della fattispecie di reato, dovendosi al riguardo rivalutarsi detti fatti alla luce della responsabilità amministrativa, indipendentemente dalla responsabilità penale (assenza di dolo: il fatto non costituisce reato). Sul punto, si affermava, tre provvedimenti firmati dal B. si basavano su di un atto inesistente. Quanto all'abuso di ufficio, poi, il P.M. rilevava che la sentenza penale si esprimeva diversamente: assoluzione perché il fatto non sussiste. Ma ciò unicamente perché detto reato trovava integrazione sulla sussistenza d'un dolo specifico, chiarendosi nella stessa decisione che detta mancanza di consapevolezza si rapportava all'esclusione dell'esistenza d'una condotta abusiva intenzionalmente destinata a favorire il beneficiario. Dunque, annotava il P.M., se la condotta del dirigente integrava comunque disparità di trattamento tra le ditte, profilo oggettivo, ciò si asseriva rilevante nella prospettiva contabile sulla base delle situazioni differenziate richiamate in citazione, e di seguito ulteriormente sviluppate “con una precisazione che poi andremo a fare”. Quanto alla valutazione della sussistenza o meno di criticità nella procedura concernente la omissis, il P.M. si soffermava quindi sulle fasi della stessa, a partire dalla concessione della prima proroga dei lavori al 13 marzo 2001 (C. istruttore, B. Dirigente preposto alla firma del provvedimento nel quale si riportava, nelle premesse, che i motivi addotti nel documento istruttorio venivano condivisi). Si richiamava al riguardo che: - la proroga veniva chiesta il 12 dicembre 2000, in prossimità della prima scadenza di ultimazione dei lavori: il 31 dicembre 2000; ciò in contrasto con quanto previsto al fine della corretta gestione del progetto approvato, istruzioni suggerenti che la proroga doveva essere adeguatamente giustificata almeno 30 giorni prima dalla data di scadenza; - la relativa richiesta veniva giustificata, in tre righe, con riferimento ad aventi sismici interessanti le regioni Marche ed Umbria, causanti ritardo da parte di alcuni fornitori: ma gli eventi sismici risalivano a tre anni prima e le ditte fornitrici erano ubicate del Nord d'Italia; - la medesima richiesta non risultava documentata, posto che la Regione assegnava dieci giorni all'impresa per la presentazione di documenti considerati indispensabili ai fini della proroga. Sul punto il P.M. sottolineava che non poteva ritenersi sufficiente quanto dalla Ditta documentato con riferimento al 1° S.A.L. (“mera” verifica dello stato degli interventi), considerato che veniva segnatamente chiesto di motivare, elencare, assicurare i tempi di realizzazione dell'investimento: profili da ritenersi essenziali ai fini della concessione della proroga, in quanto questa doveva concedersi sulla previa valutazione se il lavoro poteva concludersi nei termini richiesti, dunque non solo in relazione al già fatto (tanto che, si rilevava, veniva domandava la situazione al 28 febbraio 2001 e al 30 aprile 2001), ma altresì sulla ponderazione dell'ulteriore investimento da realizzarsi nel nuovo termine domandato. Inoltre, parte attrice ulteriormente censurava che la stessa nota regionale chiariva che se l'impresa intendeva fare riferimento a documenti già presentati, era previsto che doveva farne esplicita menzione. Dunque, anche se alcuni documenti presentati in occasione del 1° S.A.L. potevano essere valutati ai fini della proroga, non tutti consentivano di valutare compiutamente la fattispecie, e comunque nessun rinvio a documenti già presentati era stato fatto mai fatto dall'impresa. Il 13 marzo 2001 quindi, sosteneva il P.M., si consentiva una proroga senza documenti indispensabili e addirittura sul decorso d'una scadenza da giustificare, vale a dire senza alcuna verifica dello stato dell'investimento alla data del 28 febbraio 2001. Quanto poi all'affermazione che parte della documentazione giustificativa della proroga risultava allegata al 1° S.A.L. - i documenti venivano positivamente riscontrati, affermava il C. nell'atto istruttorio - risultava che il primo riscontro ufficiale dello S.A.L. avveniva a luglio con il primo sopralluogo. L'affermazione dell'atto istruttorio concernente l'avvenuta verifica dei presupposti alla base della proroga, dunque, consisteva in una mera giustificazione senza l'ausilio di documenti indispensabili, poiché insufficienti o attinenti a tutt'altro, nonché anche non veritieri, posto che l'impresa affermava che al 31 dicembre 2000 aveva realizzato lavori pari al 57% del progetto, quando al luglio 2001 neppure risultava effettuato il 30% degli stessi, tant'è che il 1° S.A.L. non veniva liquidato. Denegava inoltre il P.M. che “così si faceva sempre per favorire le ditte”, sostenendo che l'atteggiamento di favore per le ditte - per non perdere le risorse - andava riscontrato caso per caso e con esclusivo riferimento alla fase preliminare di ammissibilità del progetto. Ma una volta ammesso il progetto, si affermava, il criterio sul quale doveva operare la Regione era quello del massimo rigore, in ragione delle espresse ipotesi di revoca del contributo e della previsione della conseguente sua assegnazione ad altra impresa, sussistendo una procedura volta a garantire il rispetto dei principi e, dunque, rappresentando proprio la violazione delle norme procedurali il segnale indicativo del probabile mancato conseguimento degli obiettivi. Quanto alla situazione sul versante delle altre imprese, il P.M. riproduceva fattispecie già allegate in atti, formulando talune precisazioni con riferimento alle richieste di proroga presentate dalle seguenti ditte: - C.C.: la Società aveva rendicontato il 1° S.A.L. con programma realizzato all'85%: a fronte di ciò, a fini di concessione della proroga, veniva effettuato un sopralluogo; peraltro, rilevava parte attrice, in questo caso era proprio il C. che effettuava l'istruttoria, dimostrando dunque di essere a conoscenza di linee di condotta diverse da quelle applicate con la omissis S.r.l.; - Ditta omissis: risultava presentato e già liquidato il 1° S.A.L.. La ditta chiedeva solo due mesi di proroga. La Regione chiedeva a tal fine la realizzazione dell'80% al febbraio 1999 (termine ben precedente la data del 31 dicembre 2000); - ditta omissis: risultava realizzato il 98% dei lavori, ciò nonostante veniva effettuata un'istruttoria per la concessione della proroga richiesta. Inoltre, rilevava il P.M., in tutti i casi nei quali le istruttorie venivano correttamente effettuate, veniva rispettato il termine della fine dei lavori. Quanto al termine dei lavori, quindi, l'organo requirente ribadiva che il relativo rispetto , anche laddove fissato nell'anno 1999, vale a dire due anni prima del termine di rendicontazione, era necessario ai fini dell'ammissibilità delle spese al finanziamento - risultando dunque erronea l'affermazione che si poteva continuare ad investire fino al 31 dicembre 2001 - dovendosi escludere dal contributo le spese eseguite dopo la fine dei lavori, e ciò risultando effettuato a seguito delle verifiche fatte, per consentire i pagamenti entro il 31 dicembre 2001, nei confronti di altre ditte. Tanto censurato con riferimento alla prima proroga, in relazione alla seconda proroga il P.M. preliminarmente rilevava che, pur accedendo all'ipotesi che il termine dei lavori fosse stato validamente prorogato al 20 giugno 2001, risultava che la richiesta, l'unica richiesta, era datata 27 luglio 2001. In questo caso, dunque, la domanda di proroga non solo non veniva presentata 30 giorni prima della scadenza già prevista (20 giugno 2001), ma addirittura dopo che la ditta aveva dichiarato di aver finito i lavori con riferimento alla scadenza stessa. Richiamava sul punto il P.M. che la vicenda andava letta con riferimento alla “famosa riunione tra il C., il B. e il L.” riguardata dal processo penale. Lo stesso giorno della riunione ecco arrivare in Regione due fax della omissis, alla stessa ora. In un fax si diceva che veniva richiesta la proroga e nell'altro che si chiedeva di non considerare la dichiarazione di fine lavori fatta prima, argomentandosi che la medesima veniva presentata solo per entrare nei tempi concessi al 20 giugno 2001, data di scadenza della prima proroga. B. dunque sapeva che la scadenza dei lavori era il 20 giugno 2001, e per questo aveva dichiarato la conclusione dei lavori a quella data, salvo revocare la dichiarazione e domandare l'ulteriore proroga a seguito della riunione. Al riguardo, sosteneva il P.M., l'espediente utilizzato - considerato che il termine previsto per la conclusione dei lavori risultava oramai scaduto - era il far riferimento alla lettera del 6 giugno 2001, ma questa nota, si rilevava, doveva essere letta nella sua interezza, non potendosi razionalmente affermare che siccome il suo oggetto parlava di “proroga” ciò andava ritenuto indipendentemente dai relativi contenuti. Sul punto si premetteva che con la prima richiesta di proroga di fine dicembre 2000 la omissis non solo aveva chiesto la proroga, ma aveva anche rappresentato la necessità di fare piccole variazioni. Tali non venivano tuttavia ritenute dalla Regione che, il 27 aprile 2001, formulava una richiesta di documenti per valutare gli aggiustamenti apportati al progetto originario, fatto questo asserito chiarire il perché, nella nota della omissis del giugno 2001, si scriveva: “In riferimento alla nota del 27 aprile 2001, restiamo in attesa di ricevere ....... con riferimento alla nostra nota 19 dicembre 2000..”. Dunque, sosteneva il P.M., la nota del 19 dicembre 2000 riguardava la richiesta di prima proroga e ciò spiegava perché nell'oggetto della nota del giugno 2001 si parlava di proroga, non potendosi pertanto assolutamente intendere che la lettera del 6 giugno 2001 integrasse una seconda richiesta di proroga. Peraltro, rilevava parte attrice, la richiesta di proroga veniva approvata senza nessuna verifica, non risultando aver il Dirigente B. espletato - nella veste di funzionario responsabile del procedimento - attività istruttoria alcuna. Ulteriormente, il P.M. censurava che non solo non veniva effettuata alcuna attività istruttoria, ma che al 30 luglio 2001 le notizie nei confronti della omissis apparivano allarmanti. Mentre nel caso della prima proroga si poteva sostenere la mancata consapevolezza, per superficialità, di quanto già evidente, per la seconda proroga risultavano, nel fascicolo della omissis, un certificato di fine lavori, poi rimangiato, nonché il rifiuto del pagamento del 1° S.A.L. per non aver l'impresa raggiunto il 30 % dei lavori. A fronte di dette notizie, quindi, il P.M. sosteneva sussistenti notevoli “punti di criticità” della procedura e, in ogni caso, illegittima la concessione di una seconda proroga sussistendo nel fascicolo amministrativo dichiarazioni della omissis non veritiere ed accertamenti, concernenti la richiesta di liquidazione del 1° S.A.L., escludenti che la medesima avesse raggiunto al luglio 2001 il 30% dei lavori, peraltro dichiarati già eseguiti nella misura del 57% alla data del dicembre 2000. Quanto alla liquidazione del 1° S.A.L., poi, il P.M. rilevava innanzitutto che la ditta chiedeva il pagamento ancor prima di sapere se la prima proroga fosse stata concessa o meno, al riguardo allegando soltanto un prospetto, asserito non veritiero, di lavori eseguiti al 31 dicembre 2000 (il precitato 57%). Neppure veniva effettuato, precisava parte attrice, il riscontro sulle fatture quietanzate da allegarsi alla richiesta del 1° S.A.L.: la documentazione richiamata nel provvedimento a giustificazione della liquidazione consisteva meramente nella riproduzione dell'elenco previsto nel bando stesso. Poi, rilevava il P.M., “miracolosamente” veniva fuori il file in cui il L. avrebbe riportato il verbale del sopralluogo fatto, verbale del quale il L. stesso - che aveva consegnato alla GdF solo gli appunti da lui redatti - aveva sempre negato l'esistenza. Al riguardo si stigmatizzava altresì il fatto che, ogni tanto, apparivano documenti nuovi - nonostante la GdF avesse a suo tempo visionato il fascicolo detti documenti non trovando - vicenda questa ponente la Procura regionale in difficoltà nell'ancorare le responsabilità dei soggetti, perché non v'era certezza degli atti. Sul punto, rilevava sempre parte attrice, che se il file del presunto verbale di accertamento non era nel fascicolo, dello stesso non si sarebbe potuto tener conto negli atti successivi, ai fini delle determinazioni dei funzionari preposti alle ulteriori fasi della procedura. Da qui l'asserita importanza della compiutezza del fascicolo amministrativo, non potendo inoltre la P.A. prescindere dal dovere di trasparenza nei confronti delle imprese: quel verbale risultava fondamentale per l'individuazione della serie di poste ammesse o non ammesse al contributo, perché altrimenti non si sarebbe capito come arrivare da una cifra all'altra, voce per voce, al fine di chiarire perché il finanziamento veniva decurtato o meno. A fronte di ciò, l'oggettiva situazione nella quale invece si versava era quella del tentativo d'interpretare, nell'ottica della liquidazione del 1° S.A.L., i “segnacci a penna del L.”, senza comprendere i motivi della riduzione della spesa ammissibile al finanziamento. Al punto che il B. - funzionario responsabile dell'istruttoria ai fini della variante - inseriva nel prospetto del 1° S.A.L. non l'accertato da L., ma il richiesto dall'impresa in sede di domanda di variante. Dunque, sosteneva il P.M., la procedura si caratterizzava per errori ed irregolarità denotanti evidentissimi punti di criticità. Sempre sul piano documentale, poi, il P.M. smentiva l'assunto delle difese dei convenuti secondo il quale gli appunti degli accertatori andavano equiparati ai verbali, in particolare rilevando che gli appunti, anche ove ritenuti equivalenti al verbale, dovevano pertanto, e quantomeno, essere allegati al fascicolo amministrativo. Passando alla variante, istruita dal Dirigente B. e dal medesimo approvata, il P.M. sosteneva il relativo decreto del tutto immotivato. Se in punto di liquidazione del 1° S.A.L. il B. affermava di essersi fidato del funzionario istruttore, in questo caso, si rilevava, era lui l'istruttore essendo subentrato in tale veste al C. dal luglio 2001. Nel merito il P.M. smentiva innanzitutto l'affermazione della difesa del B. secondo cui la variante non presentava elementi di criticità perché “in riduzione”. Quindi, parte attrice rilevava che la variante veniva dallo stesso B. riferita non al progetto iniziale, ma al S.A.L. . Ulteriormente, si chiariva che in citazione s'era sollevata un'ulteriore e specifica problematica: pur nella prospettiva non corretta (valutazione della variante non con riferimento ai dati di progetto precedentemente ammessi, ma al S.A.L.), come mai il Dirigente non si era allarmato visti i dati relativi allo stesso S.A.L. ? Sotto il profilo formale il P.M. affermava che sicuramente la variante andava vista rispetto al progetto iniziale, al riguardo tuttavia rilevandosi che, in altri casi, progetti di variante in diminuzione non venivano approvati. Ciò giustificatamente, in quanto la variazione del progetto doveva essere vista in relazione alle singole voci, sulle quali andava svolto l'accertamento tecnico al fine della valutazione dell'assenza di rischi per la funzionalità delle opere ed il conseguimento degli obiettivi sottostanti. Contestava quindi il P.M. l'affermazione secondo cui le modifiche richieste dalla omissis non variavano la tipologia della spesa, rilevandosi che la diminuzione di voci importanti comprometteva sicuramente il conseguimento degli obiettivi. Nel caso all'esame gli impianti di lavorazione e cottura - impianti asseriti principe per il tipo di progetto - come pure gli impianti frigoriferi, venivano ridotti del 30%, con una riduzione degli impianti tipici destinati alla specifica finalità produttiva pari al 60%. Al di là degli impianti di lavorazione e di quelli frigoriferi, si rilevava, vi erano solo gli immobili, le spese generali ed i computer, con ciò asserendosi necessaria la dovuta ponderazione della variante al fine del conseguimento delle finalità previste. Tanto, precisava il P.M., con riferimento a quanto rilevato dalla colonna 4 rispetto al progetto originario. Inoltre, si aggiungeva, nella relazione tecnica - inizialmente assente e poi ritrovata, ed affermata riguardare la variante - veniva dichiarato come investimento realizzato al 27 luglio 2001 esattamente la tabella della richiesta del 1° S.A.L. presentata a febbraio 2001, che al luglio successivo non raggiungeva neppure il 30%, tant'è che con decreto di pochi giorni prima (dell'approvazione della variante), veniva denegata la liquidazione del 1° S.A.L. . Poi, continuava il P.M., l'elenco dei beni portati in variante era un elenco di beni per i quali non veniva fatta alcuna verifica in tema di ammissibilità al finanziamento, compito asserito spettante al funzionario responsabile del procedimento (ad esempio: il “famoso furgone”, inserito nell'atto di variante ed incidente fortemente sulla stessa - costo lire 125 milioni - la cui falsità del relativo acquisto veniva accertata nell'ambito degli accertamenti penali). In punto di approvazione della variante, dunque, sosteneva il P.M. che non corretta appariva la memoria del B., non tanto perché veniva attribuita la relativa responsabilità al C., peraltro non risultando questo più il funzionario istruttore, ma perché era il Giudice penale a dichiarare la falsità delle fatturazioni, anche se nell'ambito del processo riguardante il C.. Sotto il profilo del raffronto con il trattamento riservato alle altre ditte, il P.M. premetteva che detta verifica veniva svolta dalla Procura regionale per comprendere come effettivamente funzionassero le cose, considerate le gravissime irregolarità emergenti della pratica omissis. Al riguardo si rinviava ad atti allegati al fascicolo processuale asseriti dimostrare che attività di accertamento da parte della Regione venivano svolte, e nel cui ambito si chiariva il perché determinati beni venissero ammessi o non ammessi nelle varianti (rif.: Ditte omissis, omissis, ecc.). In particolare richiamava il P.M., con riserva di successiva precisazione, che lo stesso C. aveva evidenziato, con riferimento alla Ditta omissis, che dall'esame della documentazione figuravano investimenti per lire 95 milioni già valutati nella verifica del 1° S.A.L. e temporaneamente sospesi, perché non previsti nel progetto approvato, e dunque non venivano presi in considerazione “in quanto di esclusiva competenza della Commissione preposta all'accertamento dello stato finale dei lavori”. Passando allo stato finale dei lavori (S.F.L.), il P.M. stigmatizzava sia la situazione degli atti, sia come si addiveniva alla relativa liquidazione. Sotto il primo profilo si rilevava che non solo comparivano più testi, diversi, dei modelli 4 (allegato al verbale del sopralluogo del settembre 2001), tutti indicati come copie conformi agli originali (il P.M. sul punto si riservava di chiarire ciò nella sede competente), al riguardo alimentandosi ulteriormente il dubbio di cosa poteva all'epoca effettivamente sussistere nel fascicolo amministrativo, risultando: un verbale di stato finale dei lavori a computer e, in altro, aggiunte a penna, sempre in copia conforme, poi un nuovo modello 4 - e nel fascicolo amministrativo non c'era - relativo allo S.F.L. corretto, depositato dalla difesa del M. e dal C., nel quale la omissis avrebbe inserito le correzioni fatte in sede periferica dai tecnici. Al riguardo il P.M. asseriva stupefacente che dagli atti risultavano cambiare addirittura gli importi degli assegni - in disparte dunque il riscontro sulle spese da ammettere o meno al contributo - vale a dire dati e importi che avrebbero dovuto considerarsi obiettivi. In ordine alla procedura di liquidazione dello S.F.L., il P.M. rilevava che la omissis aveva certificato la fine lavori il 31 ottobre 2001 e chiedeva i pagamenti relativi al finanziamento, con riserva dell'invio di documentazione, a seguito del sopralluogo del 30 novembre 2001, che non poteva essere trasmessa via fax, ma di questa documentazione non risultava traccia. Quanto ai contenuti dell'attività di verifica assegnata ai funzionari regionali, il P.M. innanzitutto smentiva la tesi dei convenuti secondo la quale la Circolare 496/93 MAF non prevedeva un controllo puntuale. Al riguardo si poneva l'accento sull'affermazione “principe” della Circolare, prevedente il confronto tra le previsioni e le realizzazioni da tutti richiamato - Ministero, Regione, manuali di controllo - controllo asserito in questa fase ineludibile, e consistendo il collaudo nella verifica finale e puntuale riguardante tutto l'investimento ed i relativi beni. Nel merito il P.M. affermava anche logico che l'accertamento finale concernesse i singoli beni, considerato che la normativa prevedeva che il beneficiario del contributo doveva mantenere i macchinari acquistati, sul finanziamento pubblico, almeno per cinque anni, prescrizione che non avrebbe avuto senso se si fosse consentito, sulla base di non corrette interpretazioni delle disposizioni, che i macchinari riscontrati nel 1° S.A.L. potevano non essere più presenti al momento dello S.F.L. (n.d.r.: possibilità dal P.M. correlata all'ipotesi di controllo non puntuale dei beni stessi). Tanto sosteneva il P.M., altresì richiamando la precisazione del C. già documentata con riferimento all'istruttoria dal medesimo effettuata su variante richiesta dalla ditta omissis. Nel 1° S.A.L. vi erano osservazioni su determinati beni non già in progetto, ma il C. riteneva che non era quella la sede per valutare i beni, poi riguardati dalla richiesta di variante, posto che i controlli andavano fatti in sede di S.F.L. . Dunque, asseriva il P.M., i verificatori finali non potevano disinteressarsi delle fasi precedenti, anche perché sussistevano in atti “verbalini criptati” nei quali taluni beni risultavano “spuntati” dal S.A.L. con le motivazioni relative. Nel caso della omissis, si rilevava quindi, o il file relativo al verbale di verifica del 1° S.A.L. non esisteva, ed allora i funzionari preposti al controllo dello S.F.L. non sapevano cosa era stato già ammesso ed escluso dal finanziamento, o invece il file esisteva, ed allora i verificatori sapevano cosa era stato escluso dal contributo. Ma nello S.F.L., si censurava, si ritrovava la cifra intera di tutti i beni ridotti nel 1° S.A.L.: ben ventisei beni d'importo complessivo di quasi 100 milioni di lire. Ulteriormente stigmatizzava il P.M. che: non si conoscevano le motivazioni per le quali talune poste venivano scomputate nel “file criptato”, si conoscevano le motivazioni addotte per escludere investimenti dal 1° S.A.L.; non si conoscevano le motivazioni per le quali talune poste dapprima non ammesse venivano poi contabilizzate in favore dell'impresa nello S.F.L. . Ed in questi termini - siccome documentati in atti dalle difese stesse dei convenuti (“Non abbiamo fatto i controlli nel file criptato e nella testa del L.. Abbiamo fatto la verifica sui documenti da voi prodotti”) - si rilevava che il contributo veniva erogato in favore della omissis. Al riguardo il P.M. ulteriormente argomentava che: - se il file non veniva visto dai verificatori, ciò avrebbe potuto giustificare il perchè delle mancate decurtazioni in sede di S.F.L., di quanto già ridotto in sede di S.A.L.; - ma siccome erano stati proprio i medesimi a produrre il modello 4 del 1° S.A.L. del L. rettificato a penna, ciò stava a significare che avrebbero potuto verificare la decurtazione delle somme e, quindi, non si giustificava il perché tutto veniva pagato senza decurtazioni. Quanto agli importi, il P.M. rilevava che il decurtato dallo S.A.L. invece riprodotto - interamente ed immotivatamente - nello S.F.L. ammontava a lire 98.000.0000, aggiungendo ciò facilmente riscontrabile dalla documentazione agli atti. Quanto alla problematica sui controlli a campione, il P.M. affermava che questi potevano svolgersi solo ove espressamente previsti e che erroneamente le difese dei convenuti affermavano la Circolare ministeriale di riferimento prevedeva controlli a campione sulle macchine. Al riguardo si sosteneva sussistente una evidente confusione, atteso che si estendeva ai macchinari quanto invece ivi dettato per i saggi e le misurazioni, concernenti gli immobili. Inoltre, si rilevava, le stesse disposizioni interne della Regione Marche riportavano negli schemi di verbali di verifica il termine “campione” solo in due parti: innanzitutto il punto relativo ai controlli tecnici, riferiti alla conformità delle opere realizzate rispetto al progettato, e il controllo sulle matricole a campione. Dovendosi pertanto dapprima riscontrare la conformità delle opere realizzate al progetto approvato (“nulla di nuovo rispetto ai controlli sempre fatti”) e quindi, a campione, se il bene era quello dichiarato e non altro (ipotesi di sostituzione), al riguardo rilevando la collocazione del bene stesso, in quanto non tutte le parti dei macchinari potevano risultare visibili. L'altro punto in cui la circolare di riferimento parlava di controllo a campione concerneva riscontri documentali: prima si doveva verificare la regolarità dei libri contabili (tutti) e poi, con controllo a campione, si dovevano controllare le fatture registrate nel libro contabile. In tema di controllo documentale, continuava il P.M., le disposizioni prevedevano poi un elenco di documenti che dovevano essere presenti, tra cui un atto citato nella sede penale, con il quale l'imprenditore si obbligava al mantenimento della destinazione d'uso, atto importante perché in assenza di questo meno garantita si affermava la possibilità del recupero dei beni sottratti alla destinazione assegnata, non perché non tenuto comunque l'obbligato a mantenere i beni, ma in quanto l'atto, elencante i beni, veniva previsto rogato da notaio e trascritto nella competente Conservatoria. Sempre sull'atto d'obbligo, il P.M. precisava che risultava nel fascicolo un impegno in tal senso del B. del gennaio 2001, ma senza i requisiti richiesti dalla norma, mentre la stessa normativa di riferimento, in caso di assenza del medesimo, prevedeva espressamente la revoca del contributo. Sostenendo tutto chiaramente visibile e rilevabile da chiunque, ragion per cui non servivano poteri di Polizia giudiziaria e competenze tecniche per evidenziare quanto esposto, il P.M. affermava che i verbali di altri verificatori, destinati al controllo di altre ditte, si conformavano esattamente al ritenuto dalla Procura regionale, nel senso che i controlli a campione venivano svolti solo dopo la verifica della conformità dell'opera al progetto, con successiva elencazione dei beni per i quali veniva preso il numero di matricola. Quanto alle responsabilità dei verificatori dello S.F.L., il P.M. precisava che la prospettiva seguita dalla Procura regionale era quella ex ante - a prescindere quindi dagli accertamenti di Polizia giudiziaria effettuati dalla G.d.F. - risultando del resto molto più agevole il controllo dei funzionari regionali, rispetto quello attuato ex post, a distanza di tempo, dalla G.d.F.: bastava verificare che alla data del sopralluogo un determinato bene fosse presente in ditta o meno. Premettendosi che la data di riferimento per l'ammissibilità o meno delle spese d'investimento al contributo era quella del 31 ottobre 2001 (scadenza di ultimazione dei lavori per la omissis), il P.M. rilevava che una prima constatazione concerneva gli investimenti effettuati dopo la precitata data, che non dovevano considerarsi nel saldo dei lavori, rilevando in particolare nel caso della omissis interventi mai effettuati. In ordine alla vincolatività della data di scadenza, si portavano a supporto i casi di scadenze dei lavori nell'anno 2000, con riferimento ai quali le fatture di data successiva, ancorché ben precedente il 31 ottobre 2001, venivano escluse dai contributi. Al riguardo il P.M. sosteneva che, al di là delle ventisei fatture escluse dal 1° S.A.L. e poi riprodotte nello S.F.L., il numero dei pagamenti, e, quindi, di fatture quietanzate dopo il 31 ottobre 2001, risultava ben più numeroso, risultando altresì fatture emesse dalla omissis addirittura dopo il 31 ottobre 2001. Denegava quindi il P.M. che questo fosse un comportamento di favore riconosciuto in via generale a tutte le ditte, richiamando a titolo d'esempio il caso della omissis, allegato in atti, per la quale risultava una detrazione di 100 milioni di lire perché la spesa era relativa ad una fattura con data posteriore alla relativa scadenza dei lavori: il 20 dicembre 2000. Il sopralluogo, al riguardo, veniva effettuato nel medesimo periodo dell'accertamento presso la omissis (novembre 2001), ciò in quanto il medesimo gruppo di lavoro si occupava delle verifiche nei confronti delle ditte che avevano concluso i lavori molto tempo prima. Dunque, sosteneva parte attrice, se i verificatori avessero controllato, avrebbero riscontrato cosa in ditta non c'era, tra cui la macchina sottovuoto Gelmini, tornata quattro giorni prima al fornitore, peraltro i verificatori avevano preso proprio la matricola della macchina che non c'era, visto che le macchine erano due e l'altra c'era. Quanto alla siringatrice, annotava il P.M., la difesa dei verificatori sosteneva a giustificazione della non rilevata sua mancanza, che era un piccolo componente e che tutto funzionava. Sul punto, si censurava, che dalla bolla doganale risultava che la siringatrice era altra metri 2,05, larga metri 1,30 e profonda quasi un metro, appalesandosi pertanto ampiamente visibile. Nel merito del funzionamento dell'impianto, si eccepiva che tutto il forno veniva posizionato il 18 dicembre 2001, vale a dire dopo il sopralluogo, risultando peraltro necessarie sei ore per il relativo posizionamento. Dunque non poteva affermarsi il trattarsi, nel caso, di un piccolo spostamento. Insieme al forno, quindi, affermava il P.M. che veniva posizionata la siringatrice (“lo ha fatto la ditta fornitrice”), nell'occasione messa per la prima volta in funzione. Revocandosi pertanto in dubbio la stessa affermazione del funzionamento del processo produttivo alla data del sopralluogo del novembre 2001. Quanto al controllo a campione, poi, nel censurare che ciò poteva ridursi al mero riportare quattro numeri di matricola di quattro macchinari nel modello 4, il P.M. stigmatizzava che uno di questi numeri si riferiva al forno del 1° S.A.L. escluso dal finanziamento perché acquistato in leasing. Dunque, si sosteneva che neppure di fronte all'accertamento già fatto nell'ambito del 1° S.A.L. s'era poi verificato in sede di S.F.L., ciò a conferma del fatto che s'ignorava tutto perché gli atti non erano nel fascicolo, ed a riprova del fatto che dovevano compilarsi verbali completi di motivazione per consentire sia la corretta attivazione delle procedura, sia per dare alle ditte la possibilità di sapere, a fini di tutela, il perché una spesa fosse stata decurtata o meno. Ulteriormente il P.M. si soffermava sul mancato riscontro dell'assenza di altri beni, tra cui i condizionatori ed il furgone isotermico, e su quest'ultimo sosteneva la relativa inammissibilità al finanziamento - ai sensi del reg. n. 866 del 1990 (“Non sono ammissibili gli acquisti di veicoli tranne i veicoli specializzati per prodotto di base nel luogo di prima trasformazione”) - profilo che si asseriva neppure valutato dal Dirigente B. in sede di approvazione della variante. Nel richiamare quindi che solo in virtù degli atti depositati dalle difese dei convenuti la Procura era potuta addivenire in dettaglio al chiarimento dei singoli aspetti, il P.M. sosteneva evidente la responsabilità di chi s'era cimentato nella procedura, con ripartibilità della quota del danno, da addebitarsi ai singoli, sulla valutazione del Collegio, sulla base altresì delle seguenti precisazioni. Trattandosi di ipotesi dolosa ex Regolamento (CEE) n. 4253 del 1988, come modificato dal Regolamento e n. 2082 del 1993, l'importo del contributo andava integralmente risarcito, prevedendosi la revoca e il non conferimento del saldo in caso di illegittimità e irregolarità. L'intero importo andava innanzitutto recuperato nei confronti della Ditta e del B., non revocandosi in dubbio il dolo della relativa condotta, e qualunque somma così recuperata si sarebbe dovuta scomputare in sede esecutiva in favore dei funzionari regionali, sussistendo la relativa responsabilità: - eventualmente a titolo di dolo contabile, con vincolo solidale, per violazione degli obblighi di servizio in via consapevole, ancorché in assenza di dolo penale (rif.: Sezione Emilia Romagna, n. 1057del 2005); - ovvero in via sussidiaria, ove non ritenuto per tutti il dolo contabile, sussistente in ogni caso colpa gravissima; con richiesta di fissazione da parte del Collegio delle quote di responsabilità (limite massimo) per ogni convenuto, sul punto sottolineandosi che difficilmente si sarebbe ottenuto il ristoro del danno nei confronti della omissis e l'esigenza dell'effettività della correlata entrata, dovendo lo Stato Italiano restituire i fondi all'Unione Europea. Riportandosi infine all'atto introduttivo, il P.M. insisteva per la condanna dei convenuti, considerate le irregolarità e le dichiarazioni non vere, effettuate o tollerate, nonché le illegittimità che avrebbero dovuto portare alla revoca del finanziamento ovvero a disporre, pretendere ed eseguire controlli accuratissimi in ogni fase - tutto ciò non fatto - poiché notevolissimi elementi di criticità emergevano nella procedura. Su replica consentita, l'Avvocato Pauri per il convenuto C. rilevava: - il paradosso per il quale il proprio assistito veniva chiamato nel processo contabile per aver favorito il B., mentre subiva un processo penale per concussione per aver ostacolato la pratica omissis che avrebbe agevolato solo in cambio di denaro; - l'avvenuta costituzione di parte civile della Regione nel processo penale per concussione dal quale è risultato assolto, non risultando peraltro mai essere stato il C. imputato del reato di abuso d'atti d'ufficio. Sul punto si ribadiva la limitatissima attività svolta dall'assistito, dunque indipendentemente dall'aspetto psicologico; - che il rinvenimento del file risultava riscontrato in atti, mentre il fascicolo della pratica veniva sequestrato due anni dopo che l'assistito veniva arrestato: dunque non si poteva dire cosa c'era o non c'era all'epoca dei fatti; si richiamava inoltre che il L. le ammissioni sul file le effettuava innanzi al Giudice penale e non veniva né tratto in arresto od accusato di falso di fronte al Collegio; - la perfetta corrispondenza tra l'atto istruttorio del C. e il file del L. scaricato dal server della Regione Marche, affermandosi ciò impossibile se il proprio assistito non avesse visto il file originale del L., che dunque indiscutibilmente c'era: “lo dicono gli atti, lo dice la logica”; - il superamento del termine del 31 ottobre 2001 non comportava illegittimità alcuna, risultando meramente stabilito al fine di scongiurare il mancato versamento del contributo; - il rinvenimento del verbale in formato informatico superava ogni censura mossa con riferimento al valore degli “appunti”, in primo luogo quella dell'impossibilità di riscontrare ciò che era stato fatto, ed in particolare con riferimento alla prospettiva del giudizio contabile, non risultando dunque necessario il verbale “formale”, neppure ritenuto necessario dalla Circolare ministeriale di riferimento, secondo la quale in assenza di questo valevano gli appunti dei tecnici redatti in sede di sopralluogo; - la nota del 6 giugno 2001 della omissis sostanziava una richiesta di proroga, considerato che i relativi contenuti andavano interpretati nel senso che, in tempo non sospetto, la Ditta imputava alla Regione una perdita di tempo con riferimento alla quale domandava la proroga espressamente richiamata nell'oggetto; - che per una decisione di colpevolezza, specie sotto il profilo dell'elemento psicologico - dolo contabile o colpa gravissima - dovevano attentamente vagliarsi tutti gli spetti principali e marginali; - sul risarcimento del danno, indipendentemente dal fatto se sommare le cifre degli accertamenti della G.d.F. o prendere il danno generale, per il C. rilevano i tempi di sua partecipazione alla relativa procedura, passando al relativo vaglio fatture d'importo pari ad euro 22.000 euro e non altre e non profilandosi neppure, nel periodo, le possibilità di revoca o decurtazione del contributo prefigurate dalla Procura regionale, dovendosi pertanto in ogni caso correlare l'eventuale condanna al solo momento in cui aveva operato la responsabilità sugli atti e sull'attenzione posta come funzionario. Su replica consentita, l'Avvocato Miranda per il convenuto B. rilevava che: - nell'ambito della discussione il P.M. aveva modificato quanto contestato con l'atto di citazione, con considerazioni esposte per la prima volta in sede orale, ed ciò con particolare riferimento alle contestazioni concernenti la variante in diminuzione. Al riguardo il legale dichiarava di non accettare il contraddittorio; - la vicenda del “fascicolo in progress” riguardava i tempi dell'attività istruttoria e non i convenuti; - il termine del 31 ottobre 2001 era frutto d'un equivoco, non potendo i termini procedimentali essere dettati dal funzionario dell'Ufficio. Errava quindi la Procura nel ritenere detta scadenza perentoria, con riferimento a presunte disparità di trattamento (“avete consentito alla omissis di andare oltre... per altri non è stato fatto”) e richiami non pertinenti (rif.: parallelo con la Ditta omissis, disaminata nella memoria di costituzione pag. 19). Sempre per il convenuto B. proseguiva l'Avvocato Fioretti, sostenendo: - che gli articoli 652 e 654 del codice di procedura penale valevano per tutti i giudizi, anche amministrativi e contabili, non solo se l'Ente pubblico si fosse costituito o meno, ma se l'Ente era stato posto in condizione di costituirsi e il fatto che lo aveva fatto per taluni e non altri si asseriva dimostrare che la Regione aveva valutato che evidentemente per certe posizioni non c'era nulla da dire; - l'assenza di criticità nelle procedure in cui il proprio assistito assumeva la responsabilità del procedimento, in particolare non risultando comprensibili quali riduzioni fossero incompatibili con l'obiettivo del finanziamento e perché tale riduzione non avrebbe soddisfatto, ad avviso della ditta e di chi doveva valutare la pratica, le prescrizioni in tema di ammissibilità della variante; - l'insussistenza del dolo contabile e del dolo associativo, escluso delle sentenze penali. Al riguardo si precisava che il presunto incontro del luglio in realtà originava dal fatto che un consulente delle ditte lamentava che il C. ostacolava le sue pratiche. Il B. si recava quindi in Regione per chiedere cosa dove essere fatto per mandare avanti la pratica. Il B. replicava che faceva il dirigente e lo faceva conferire con il C. e con il L., i quali chiarivano che la pratica si era arenata perché il consulente si rifiutava di depositare il prospetto riepilogativo degli investimenti, ritenuto essenziale ai fini di consentire la dimostrazione anche contabile dell'investimento fino ad allora effettuato. Ragione per cui veniva negato il pagamento del 1° S.A.L. e ragione per cui, successivamente, il S.A.L. veniva liquidato. Su replica consentita, l'Avvocato Galvagno per i convenuti M. e C. rilevava: - la mancata messa a disposizione di dati concreti, con riferimento alla contestazione che nello S.F.L. si sarebbero liquidati beni esclusi dal 1° SAL, considerato che non risultava alla difesa dei verificatori che nel 1° S.A.L. alcuni beni venivano esclusi dal contributo perché non previsti nel progetto. Sul punto si annotava che successivamente al 1° S.A.L. veniva presentata la variante sulla cui base i beni venivano ammessi nello stato finale, risultando normale il fatto che nel 1° S.A.L. venivano eliminati in quanto non compresi nel progetto; - sul controllo a campione, oltre a quanto già riferito nella memoria di costituzione, che la Circolare citata dalla Procura ovviamente non prevedeva controlli della specie, parlandosi di macchinari, vertendo il controllo primario sulla documentazione. Andava pertanto verificata l'esistenza della linea produttiva e, come risultante nei verbali acquisiti in sede penale, dal complesso di macchine usciva il prodotto finito. In estrema sintesi la galantina ben condita, anche se la siringatrice non esisteva, ma il prodotto veniva fuori. Non si poteva dunque dire che il processo produttivo non era stato controllato. Quanto alle dimensioni della siringatrice, si osservava, all'interno di un impianto anche un macchinario pur visibile risultava sicuramente ritotto, e poi la siringatrice evidentemente c'era perché altrimenti il prodotto non veniva realizzato. Inoltre, il macchinario non veniva posizionato il 18 dicembre 2001, ma in detta data unicamente collaudato. Per quanto riguarda il forno, poi, si sosteneva che questo veniva escluso dal 1° S.A.L., poiché faceva parte della variante, e se era in variante allora correttamente entrava nello stato finale. Quanto al furgone c'era la polizza fideiussoria, ma non dovevano dire i convenuti se il furgone risultava ammesso o non ammesso al contributo, rilevando unicamente che il furgone veniva previsto in variante e fatturato. Nessun problema poteva poi discendere dal dato che si trattava di un furgone isotermico, considerato che la materia prima del processo produttivo era l'animale già macellato e, quindi, surgelato; - che il modello 4 depositato dalla difesa dei verificatori era il doc. 30 relativo al sequestro di quanto contenuto nel fascicolo avvenuto il 16 gennaio 2006, ove alla lettera C risultavano i n. 2 modelli 4 di cui uno relativo allo stato finale e altro relativo allo stato finale modello corretto. Su replica consentita parte attrice rilevava: - nel merito della variante in riduzione, indipendentemente dalle precisazioni oralmente svolte, la contestazione rimaneva identica a quella dell'atto di citazione, vale a dire la variante non veniva controllata e, comunque - altresì con riferimento alla dichiarazione di non accettazione del contraddittorio - sulla questione doveva decidere il Collegio; - il termine del 31 ottobre 2001 rilevava unicamente perché termine finale dei lavori assegnato all'impresa omissis; - che, quanto al confronto tra la procedura omissis e la procedura omissis, pur afferendo quest'ultima al diverso settore agrimonetario, il finanziamento aveva trovato riferimento nel medesimo Regolamento CE concernente la omissis; - quanto alle singole voci, nel raffronto tra lo S.A.L. e lo S.F.L. sussisteva qualche incertezza solo perché i modelli 4 (“in progress”) risultavano non completi. La rilevata differenza pari a 88 milioni di lire, dunque, consisteva in calcolo minimale; - quanto ai beni ed ai motivi delle decurtazioni tra 1° S.A.L. e S.F.L., sussistevano difficoltà d'intepretazione discendenti dalla sostanziale indisponibilità della struttura della variante, svolgendo gli allegati della medesima riferimento ad un 1° S.A.L asserito “finto su lavori non dichiarati esistenti” e non sul 1° S.A.L. poi liquidato, non conoscendosi pertanto l'oggetto della stessa. Più beni risultavano cancellati per “difformità” nel 1° S.A.L., motivazione che si sarebbe dovuta esplicare da parte di chi il controllo aveva fatto, e sulla cui base non poteva desumersi che la relativa voce fosse stata inserita in variante. Sul punto l'Avvocato Galvagno interveniva dicendo di non essere in possesso di quel file ma degli “appunti”. Il P.M. da ultimo chiariva che dal foglio di lavoro allegato agli atti si ricavava che il forno non c'era al momento del sopralluogo dei verificatori, risultando che questo veniva posizionato e poi controllato nel funzionamento, dalle ore 8,30 alle ore 15,15 del 18 dicembre 2001. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'oggetto del giudizio di merito verte sull'accertamento di ipotesi di responsabilità amministrativa di soggetti - una Società privata, il suo rappresentante legale nonché funzionari regionali - chiamati a rispondere della erogazione d'un contributo pubblico, asserita indebita dalla Procura regionale, in favore della Società da parte della Regione Marche. Il contributo, in particolare, ha trovato cofinanziamento nel Fondo strutturale comunitario FEOAG - Sezione Orientamento, nell'ambito delle azioni di miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli, risultando dunque la procedura di relativa erogazione regolamentata dalla normativa comunitaria nonché da quella “interna” di stretta derivazione comunitaria. 1.1. Con decreto n. 803 del 31 dicembre 1998 del Dirigente del omissis della Regione Marche (nel prosieguo: DDSA), si richiama, veniva approvato - ai sensi del Reg. (CE) 951/97 - il progetto di adeguamento dell'impianto di lavorazione carne sito in omissis presentato dall'impresa “omissis”, per l'importo complessivo di lire 2.400.000.000= con concessione del contributo di lire 1.040.000.000= pari al 51% della spesa ammessa, e contestuale impegno di spesa a carico dei seguenti capitoli del Bilancio regionale: - capitolo n. 3123216 lire 530.400.000= (quota FEOGA); - capitolo n. 3123217 lire 357.000.000= (quota STATO); - capitolo n. 3123218 lire 153.000.000= (quota REGIONE). A fronte di detto impegno, venivano quindi liquidati e poi pagati, il primo stato di avanzamento lavori (DDAS n. 662 del 2001) ed il relativo saldo (DDAS n. 1350 del 2001), per complessivi euro 444.961,70. Sull'emersione di gravi irregolarità - rilevate dalla GdF, anche a seguito d'iniziative d'indagine della Procura erariale - la Procura regionale azionava il risarcimento del danno erariale complessivamente quantificato in euro 493.090,71 (comprensivo del contributo erogato pari ad euro 444.961,70 e degli interessi calcolati dalla data di effettiva erogazione del saldo dello stato finale dei lavori, dal 18 dicembre 2001 al 15 novembre 2005, pari ad euro 48.129,01) nei confronti della Società e del suo amministratore delegato, nonché nei confronti dei funzionari regionali preposti alla gestione della procedura di erogazione del contributo pubblico. Quanto ai primi, sostiene l'Organo requirente l'indebita percezione del finanziamento poiché ottenuto a fronte di diffuse irregolarità procedurali, nonché sulla base della rendicontazione di false spese d'investimento, in quanto fittiziamente sostenute ovvero non sostenute affatto. Nei confronti dei funzionari regionali, la Procura regionale afferma che il relativo comportamento favoriva la causazione del pregiudizio erariale, in ragione della sussistenza di rilevanti elementi in atti deponenti per l'irregolarità della procedura che avrebbero dovuto indurre l'Amministrazione alla revoca del contributo. Inoltre, la Procura azionava nei confronti dei funzionari il diritto al risarcimento sia del danno all'immagine dell'Ente sia della lesione dalla Regione patita per il disservizio alla vicenda correlato. 1.2. Non risultano costituiti nel processo né la Società né il suo amministratore delegato. Al riguardo va riscontrata la rituale introduzione del giudizio nei confronti dei precitati, in ragione della notifica dell'atto di citazione al Sig. B.A., in omissis, “a mani del fratello B., persona di famiglia che ne cura la consegna” - pur infruttuose risultando ulteriori notificazioni dell'atto espressamente dirette alla omissis S.r.l. - tuttavia segnatamente valendo, ad avviso del Collegio, la richiamata operazione andata a buon fine nei confronti della persona fisica anche nei confronti della Società - ai sensi del combinato disposto dell'articolo 145 del codice di procedura civile, come modificato ed integrato dall'articolo 2 della legge 28 dicembre 2005, n. 263 (a far data 1° marzo 2006, ex articolo 39-quater del decreto legge n. 273 del 2005 convertito con modificazioni dalla legge n. 51 del 2006) e dell'articolo 139, comma 2, del c.p.c. - sia poiché nell'atto risultanti la qualità di rappresentante della Società del B.A. e la specificazione della residenza, sia perché all'epoca della notificazione (avvenuta il 17 ottobre 2006) la Società risultava unipersonale (rif.: interrogazione anagrafe tributaria relativa all'impresa depositata in udienza dal P.M.), non potendo quindi ritenersi in alcun modo scindibile, ai fini dell'avvenuta conoscenza dell'atto, la persona fisica, costituente l'unico socio-amministratore, dalla Società. 1.3. Doveroso appare quindi determinare il rapporto tra le posizioni dei convenuti, segnatamente concernenti il pregiudizio relativo all'attribuzione del contributo pubblico alla Società omissis, posto che la Procura regionale ha chiamato in giudizio soggetti diversi ritenendoli tenuti a rispondere del medesimo danno (in disparte, quindi, le ulteriori richieste segnatamente relative al risarcimento del c.d. danno all'immagine e del c.d. danno da disservizio dell'Ente Regione), a fronte di condotte differenziate dei medesimi. In particolare si legge: - a pag. 58 dell'atto di citazione: “Da tutto quanto sopra descritto si deduce che la Ditta omissis ha percepito indebitamente un contributo che è tenuta, comunque, a restituire. Si evidenzia però, altresì, che vi sono anche altri soggetti che hanno contribuito a cagionare il grave danno all'Erario pubblico. Tra questi si ritiene che possa configurare un comportamento almeno gravemente colposo, quello tenuto dai seguenti funzionari regionali:....”; - alla successive pagg. 60 e 61: “In conclusione, emerge chiaramente che la Regione Marche ha assegnato fondi alla ditta omissis in assenza dei requisiti formali e sostanziali previsti per la concessione del contributo pubblico per un valore di lire 861.566.000= (equivalenti ad Euro 444.961,70) e che la responsabilità di tale danno vada ascritta, oltre che al comportamento della ditta omissis S.r.l. anche ai sopra menzionati funzionari regionali che, con l'inosservanza dei regolamenti e delle procedure previste dalla normativa di settore, nonché con un comportamento quanto meno altamente negligente ed imprudente, hanno consentito il finanziamento di investimenti non realizzati o non finanziabili a giustificazione dei contributi concessi...”. Nel merito, reputa il Collegio che tutti i convenuti siano tenuti a rispondere dell'obbligazione risarcitoria in via principale, con riferimento alla prospettazione della concausazione del danno in argomento quale effetto diretto di plurime condotte. Al riguardo è appena il caso di sottolineare che non può imputarsi alla omissis S.r.l., a fini di responsabilità amministrativa, il proprio comportamento non dissimulato, eventualmente comunque irregolare (salva l'ipotesi delittuosa dell'accordo del privato con i funzionari pubblici che avrebbero dovuto controllare, nel caso non azionata) sussistendo una fase di gestione-controllo della relativa procedura dalla regolamentazione dell'aiuto assegnata ai funzionari regionali, di tal ché l'eventuale mancato svolgimento delle verifiche previste - le quali, laddove correttamente svolte, avrebbero dovuto portare alla revoca dell'intero contributo pubblico - integra ex se operato causalmente determinante l'intero danno. Tanto si afferma a nulla rilevando, ai fini di che trattasi, la mancata indicazione delle quote di riparto della complessiva somma, vantata dalla Procura regionale, nei confronti dei plurimi soggetti convenuti, ciò in ragione dell'analitica esposizione dei comportamenti ai singoli censurati, sicuramente consentente: - ai convenuti, lo svolgimento d'ogni prerogativa difensiva (cfr., in FATTO, le deduzioni allegate dalla difesa del Dott. C. anche in punto di quantificazione della quota di risarcimento eventualmente al medesimo addebitabile); - a questo Giudice, la puntuale applicazione all'articolo 1-quater della legge n. 20 del 1994, secondo il quale: “Se il fatto dannoso è causato da più persone la Corte dei conti, valutate le singole responsabilità, condanna ciascuno per la parte che vi ha preso”, come del resto oralmente chiesto dal P.M., in termini di ripartizione della quota del danno da addebitarsi ai singoli sulla valutazione del Collegio (cfr. quanto riportato in FATTO). Le singole fattispecie verranno prartitamente esaminate nel corso della successiva trattazione. 2. Vanno inizialmente valutate le posizioni della Società omissis e del relativo Amministratore Sig. B.A.. 2.1. Preliminarmente va affermata la giurisdizione di questa Corte dei conti sulla domanda azionata nei confronti della Società privata, ciò sulla base della più recente giurisprudenza della Suprema Corte - in tema di riparto di giurisdizione tra Giudice ordinario e Corte dei conti - secondo la quale con l'assunzione dell'obbligo di destinare somme concernenti un finanziamento pubblico allo scopo determinato dalla P.A., il rapporto tra Ente erogante e soggetto beneficiario non si esaurisce nella mera destinazione delle somme, bensì si configura quale espletamento di un'attività rientrante tra i compiti della P.A. cosicché ove il privato, per sue scelte, incida negativamente sul modo d'essere del programma imposto dalla P.A. - alla cui realizzazione è chiamato a partecipare con l'atto di concessione del contributo - e la incidenza sia tale da poter determinare uno sviamento dalla finalità pubblica perseguita, egli realizza un danno per l'Ente pubblico cui deve rispondere dinanzi al Giudice contabile (Cass. SS.UU. 1° marzo 2006, n. 4511). 2.2. Deve essere invece dichiarata inammissibile la domanda azionata nei confronti del Sig.B.A., per il difetto di giurisdizione di questa Corte dei conti, considerata la sussistenza, nel caso, d'un unico rapporto di servizio con l'Ente pubblico e dovendosi questo segnatamente individuare nel rapporto instauratosi con la omissis S.r.l., per l'effetto della presentazione della domanda di concessione del contributo pubblico, in assenza di espressa opzione - del tutto alternativa - che sarebbe stata esperibile dalla parte attrice sull'affermazione dell'emersione, a fini di responsabilità amministrativa, della soggettività dell'amministratore in luogo di quella della Società (cfr., con riferimento a detta azione, Corte dei conti Sezione Marche 7 giugno 2006, n. 564; Sezione Molise 29 maggio 2002, n. 141; Sezione III d'appello 23 aprile 2003, n. 294). 2.3. Non revocabile in dubbio appare la responsabilità amministrativa della Società, per aver essa ottenuto il contributo in violazione delle normative comunitarie e regionali, sol considerandosi l'esistenza di investimenti falsi ovvero irregolari, dimostrati in atti, diretti a suffragare l'esistenza di spese ammissibili al finanziamento pubblico (rif.: Informativa di P.G. inerente le vicende della omissis S.r.l. del Nucleo provinciale della Polizia Tributaria di omissis prot. 12406/UG/PG/03/10 del 10 settembre 2003). Ciò trovando puntuale riscontro nelle ipotesi di revoca del contributo previste: - in linea generale: dall'articolo 4.1 del Regolamento del Consiglio (CE, Euratom) del 18 dicembre 1995, n. 2988, secondo il quale ogni irregolarità comporta la revoca del vantaggio indebitamente ottenuto, sia mediante l'obbligo di versare gli importi dovuti o indebitamente percepiti sia mediante la perdita totale o parziale della garanzia accesa; - per la mancata realizzazione del progetto, siccome approvato dall'Autorità nazionale: dall'articolo 10 del bando pubblico per l'accesso al finanziamento dei progetti relativi al miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli in attuazione del Piano Operativo Regionale 1994-1999 (nel prosieguo “bando”; allegato alla delibera di Giunta regionale n. 1298 del 1° giugno 1999, di finalizzazione del bando alla corretta determinazione delle risorse finanziarie già assegnate alla Regione Marche ex Regolamento CE 951/97 e di annullamento delle precedenti deliberazioni della Giunta regionale n. 2895/96, n. 3249/96 e n. 3250 /98; appare al riguardo opportuno chiarire che la omissis S.r.l., con la domanda di ammissione al contributo del 20 aprile 1997, si impegnava ad osservare gli obblighi previsti al punto 10 del bando allegato alla D.G.R. n. 2895/96: sostanzialmente identica risulta la formulazione del punto 10 nelle precitate deliberazioni del 1996 e del 1999). Nel merito rilevano i gravi fatti, di penalistica valenza, concernenti le transazioni intervenute - nell'ambito dell'investimento della omissis S.r.l. riguardato dalla richiesta di aiuto pubblico - con le seguenti Ditte: - omissis S.r.l. (atto di citazione, p. 36; verbale prot. n. 12406/UG/PG/03/10 del 26 settembre 2003 del Nucleo Provinciale Polizia Tributaria di omissis, nel prosieguo “verb. G.d.F. del 2003”, punto 2.3.1.); - omissis S.r.l. (atto di citazione, p. 36; verb. G.d.F. del 2003, punto 2.3.3.); - S.A. (atto di citazione, p. 36; verb. G.d.F. del 2003, punto 2.4.1.); - G.A. (atto di citazione, p. 37; verb. G.d.F. del 2003, punto 2.5.1.); - omissis S.r.l. (atto di citazione, p. 37; verb. G.d.F. del 2003, punto 2.3.4.); - omissis S.p.a. (atto di citazione, p. 37; verb. G.d.F. del 2003, punto 2.3.2.); - omissis S.r.l. (atto di citazione, p. 38; verb. G.d.F. del 2003, punto 2.5.2.); - omissis di P.F. (atto di citazione, p. 38; verb. G.d.F. del 2003, punto 2.4.2.); - omissis S.r.l. (atto di citazione, p. 40; verb. G.d.F. del 2003, punto 2.4.3.); - Ditta C.G. (atto di citazione, pp. 40 e 41; verb. G.d.F. del 2003, punto 2.4.4.). Al riguardo - in disparte le ulteriori irregolarità sussistenti in fattispecie (cfr. infra, capi successivi) - rileva fondamentalmente la constatazione dell'inesistenza di investimenti valutabili ai fini del contributo pubblico e dall'Amministratore attestati sulla produzione di fatture cui conseguivano operazioni di restituzione di somme, operazioni dirette a suffragare l'effettuazione di spese ammissibili al finanziamento pubblico. Il tutto ulteriormente avvalorato dalla sentenza penale di condanna n. 858/05 del 16 febbraio 2005 del Tribunale di omissis, ex articolo 444 del c.p.p., di condanna del Sig. B.A., Amministratore delegato della omissis S.r.L. (per il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ex articolo 640-bis del c.p.), in relazione al conseguimento, su erogazione della Regione Marche, di contributi a fondo perduto inerenti la domanda di finanziamento presentata dalla ditta omissis S.r.l., approvata con decreto regionale n. 803/98, senza averne diritto, in quanto relativi: - ad investimenti realizzati dopo il termine di chiusura del progetto e per importo inferiore a quello richiesto ed ottenuto per effettuazione di permuta; - ad investimenti mai realizzati e giustificati con fatture non veritiere; - ad investimenti relativi a beni restituiti ai fornitori con conseguente annullamento dell'operazione con note di credito. Vicende dunque da ritenersi comprovate in questa sede, sul valore degli accertamenti condotti dai pubblici ufficiali, con atti facenti fede sino a querela di falso della veridicità dei fatti ivi attestati, in nulla controdedotti dagli interessati poiché non costituiti in questo processo - né la omissis S.r.l., né il B.A., nonostante l'indubbia conoscenza dell'atto di citazione (cfr. supra, capo 1.2.) - con comportamento che il Collegio valuta aderente nonché consequenziale alla rinuncia difensiva attuata dal B.A., nella sede penale, con la richiesta di condanna sul “patteggiamento” della pena. Che le condotte illecite, poi, risultino poste in essere dalla persona fisica dell'Amministratore delegato, in nulla escludono che la Società sia tenuta a rispondere dell'illecito amministrativo-contabile del proprio preposto alla stregua di quanto rinvenibile nell'ordinamento privatistico, allorché questo ponga in essere fatti concludenti ingeneranti affidamento dell'imputabilità dei relativi comportamenti alla Società medesima. Al riguardo, si richiama, la giurisprudenza della Suprema Corte ammette che: - la responsabilità di cui all'articolo 2049 del codice civile prescinde del tutto da “culpa in eligendo” o in “vigilando” del committente, ed è quindi insensibile all'eventuale dimostrazione dell'assenza di colpa, con la conseguenza che anche l'eventuale accertamento della non colpevolezza dell'Amministratore della Società compiuto dal Giudice penale non vale ad escludere la responsabilità patrimoniale della Società stessa (cfr., in punto di diritto, Cass. civile, Sez. III, 20 giugno 2001, n. 8381); - irrilevante si appalesa, nella condotta illecita, il superamento dei limiti delle incombenze attribuite al preposto, ai fini del riconoscimento della responsabilità risarcitoria ex articolo 2049 del codice civile (cfr., in punto di diritto, Cass. penale, Sez. II, 7 novembre 2000, n. 694). Ebbene, a siffatte conclusioni può addivenirsi anche nell'ambito della responsabilità amministrativa, constatato che risulta fondamentalmente comprovato in atti che le condotte censurate - inequivocabilmente alteranti la regolarità del rapporto afferente la concessione del contributo in oggetto - hanno trovato esclusiva imputazione nella persona dell'Amministratore Sig. B.A.. Al riguardo, la sussistenza in capo all'Amministratore del titolo di legittimazione ad agire in nome e per conto della Società, consente d'affermare l'esistenza, nel caso, d'un rapporto di preposizione non solo sul principio “ubi commoda ibi ed incommoda”, ma altresì sul rapporto di strumentalità necessaria tra Società ed il suo amministratore discendente dall'atto di concessione del contributo pubblico, imponente alla Società (all'epoca composta da una pluralità di soci) il dovere di contenimento delle eventuali azioni negative del preposto. Ulteriormente, rileva il Collegio, risulta sussistente il nesso di causalità tra il danno erariale prospettato e le condotte dell'Amministratore, considerato che, sulla base di quanto documentato in atti, le finalità del B.A. risultavano sicuramente coerenti con le finalità della Società, per il diretto interesse all'ottenimento del contributo, con riferimento alla vicenda progettuale riguardata dal cofinanziamento comunitario. Configurandosi al riguardo: - il pieno rapporto d'immedesimazione organica tra l'Amministratore e la Società stessa, con diretta propagazione degli effetti dell'azione del primo alla seconda, anche sulla base del principio normativamente esplicitato dall'articolo 5 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; - l'attribuibilità all'agente delle conseguenze del fatto illecito dell'amministratore, sull'applicazione estensiva dei principi della responsabilità contabile (cfr., tra le altre, Sezione Marche 11 febbraio 2003, n. 132; 5 marzo 2004, n. 343). Per quanto tutto sopra motivato, va quindi affermata la responsabilità amministrativa della Società omissis S.r.l. nei termini sostanzialmente domandati nell'atto di citazione della Procura regionale, congrua altresì risultando, ad avviso del Collegio, la quantificazione del risarcimento del danno erariale nella misura del 95% dell'importo complessivamente domandato dalla parte attrice, pari ad Euro 468.436,17 (493.090,71 x 95%), posto alla base del provvedimento regionale di recupero n. 574/SAR del 9 novembre 2005, interessi legali inclusi. Ciò si statuisce, considerato che a tale grado di probabilistica valenza assurge, ad avviso del Collegio, la (maggiore e preponderante) efficacia lesiva del comportamento (autonomo) dell'impresa (rispetto quello correlabile al comportamento dei funzionari pubblici), poiché connotato, per quanto argomentato, da specifica preordinazione all'indebita riscossione del contributo pubblico (per i funzionari pubblici, cfr. infra, capi 5.x.). 3. Tanto statuito nei confronti della Società e del relativo Amministratore, vanno di seguito giudicate le diverse, articolate, posizioni dei Funzionari regionali, secondo le specifiche prospettazioni azionate dalla Procura regionale, a partire dalla censure formulate con riferimento alle posizioni dai medesimi rivestite nelle fasi di gestione e controllo della “pratica” omissis “ (con riferimento al carattere principale dell'eventuale obbligazione risarcitoria loro addebitabile, cfr. supra, capo 1.3.). Deve al riguardo preliminarmente osservarsi che sia nell'atto di citazione sia nella requisitoria orale, parte attrice ha sostanzialmente affermato la sussistenza di irregolarità del tutto chiare ed evidenti, in corso di procedura, ditalché neppure si sarebbe dovuto - da parte della Regione Marche - addivenire all'erogazione del contributo. A seguito di ciò risulta necessario appurare la sussistenza o meno delle plurime condotte, segnatamente censurate dalla Procura regionale, nella prospettiva del loro concorso con la (autonoma) condotta della omissis S.r.l., sopra già disaminata, nella pari prospettiva della concausazione del danno erariale. Rileva al riguardo, quale fondamentale parametro di riferimento, quanto stabilito dallo specifico bando di concorso, allegato alla delibera n. 1298 del 1° giugno 1999 (sostituente ed abrogante i precedenti bandi), tuttavia ad eccezione dei motivi di “esclusione” al riguardo recati, risultando il progetto già ammesso ai sensi della pregressa normativa (DDAS del 31 dicembre 1998) e comunque non in discussione - da parte della Procura attrice, nei confronti dei Funzionari regionali - l'ammissione del progetto al contributo pubblico. 4. Preliminarmente va disattesa la tesi dei difensori del convenuto B. secondo cui la sentenza penale del Tribunale di omissis 20 giugno 2006 n. 577, assolvente il dirigente dai reati di falso ideologico in atto pubblico (perché il fatto non costituisce reato) e di abuso d'ufficio (perché il fatto non sussiste), rileverebbe in senso favorevole all'assistito ai sensi degli articoli 652 e 654 del codice di procedura penale. Sotto il profilo formalistico, condivide questa Sezione la giurisprudenza della Corte di conti secondo la quale l'articolo 652 del c.p.p. non può opporsi nei giudizi di responsabilità amministrativa, considerato che chi agisce in detti giudizi, e cioè il Procuratore regionale presso la Corte dei conti, non può costituirsi parte civile nel processo penale (SS.RR. 2 marzo 1992, n. 754, 12 giugno 1992, n. 786 e 2 novembre 1993, n. 911; Sezione I Centrale 14 gennaio 2000 n. 331 e 11 luglio 2001 n. 221; Sezione Emilia-Romagna 19 giugno 2003, n. 1526). Evidente appare inoltre, nel caso, la non sovrapponibilità delle valutazioni del Giudice penale rispetto quelle adottabili dal Giudice contabile, atteso che - potendo per definizione assumere la prima fattispecie valenza giuridica diversa da quella penalistica - lo stesso Tribunale di omissis ha rilevato, per la seconda fattispecie, la non configurabilità in concreto dell'elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice, ben potendo dunque poggiare l'eventuale statuizione di condanna contabile, sull'accertamento d'un livello di volontà più attenuato e comunque riferito al medesimo comportamento oggettivamente sussumibile, per stessa ammissione del Giudice penale, nella fattispecie astratta di reato. Peraltro, si osserva, anche l'ulteriore prospettiva proposta dai difensori del B. - secondo cui il piano criminale posto in essere dalla omissis poteva unicamente evidenziarsi sulla base di poteri d'indagine non spendibili dai Funzionari regionali - non trova corrispondenza con quanto dalla Procura regionale contestato. Sostanziandosi in particolare l'accertamento giudiziale della legittimità (rectius: liceità) o meno delle condotte contestate ai Funzionari, devoluto a questo Collegio, nel riscontro tra quanto amministrativamente in loro potere-dovere, nell'ambito della prevista procedura, e quanto effettivamente dai medesimi attuato in eventuale violazione degli obblighi di servizio al riguardo sussistenti. Valendo quanto appena affermato altresì nei confronti dei convenuti C. e M., a detta del difensore, in udienza, “ingannati” dal B. in sede di operazioni di verifica previste per la liquidazione, in favore dell'Impresa, del relativo Stato Finale dei Lavori. 5. Prevede fondamentalmente il bando di concorso allegato alla delibera di Giunta regionale n. 1298 del 1999 (sostituente i precedenti, annullati, e pertanto integrante il fondamentale parametro di riferimento della regolarità dell'intera procedura per l'Amministrazione): - il diritto delle imprese all'erogazione del contributo, sulla base di stati d'avanzamento e saldo finale, ovvero in unica soluzione, sul rispetto delle prescrizioni dettate dall'articolo 12; - la revoca del contributo pubblico nelle ipotesi di violazione degli obblighi imposti al beneficiario (articolo 10) nonché nelle ipotesi di realizzazione di varianti senza la preventiva autorizzazione nonché del mancato invio, nei tempi stabiliti, delle informazioni relative al monitoraggio e alla valutazione della misura secondo le indicazioni fornite dalla Regione Marche (articolo 14). Sul punto occorre concettuamente rilevare che la disciplina in argomento pone essenzialmente prescrizioni nei confronti del beneficiario del contributo, a fronte del cui inadempimento l'Amministrazione risulta tenuta, e non facoltizzata, all'applicazione della “sanzione” ivi segnatamente preveduta. Tanto già precisato, occorre quindi chiarire - in ragione dell'importanza che la vicenda assume ai fini di che trattasi - che la disciplina di riferimento pone per ogni progetto un termine tassativo di ultimazione degli interventi, consistente questo o nei ventiquattro mesi dalla data di impegno dei fondi da parte della Regione, ovvero nell'ulteriore termine siccome prorogato dalla Regione stessa (rispetto ai ventiquattro mesi ordinariamente assentiti per ogni progetto). Assumendo l'ulteriore termine previsto dall'articolo 10 del bando di concorso (i sei mesi antecedenti al termine indicato dalla Commissione per la rendicontazione delle spese da parte della Regione) esclusivamente il valore di limite posto al precitato potere di “proroga” regionale. 5.1. Quanto alle fattispecie di “proroga” del termine di realizzazione del progetto, l'articolo 10, lett. e) del bando prevede unicamente l'onere della “richiesta motivata”, associandosi esclusivamente la sanzione della revoca del contributo all'ipotesi della mancata realizzazione del progetto nei termini previsti. Dunque, su detta fondamentale valutazione doveva poggiare l'apprezzamento dell'Organo preposto alla concessione della proroga: la volontà e la capacità dell'impresa di realizzare l'intervento entro e non oltre - nota bene: nell'accezione già precisata al capo che precede - il termine finale complessivamente individuato, per tutti i progetti della specie, dalla Commissione europea (cfr. l'articolo 10, lett. e) del bando). Pertanto, ove la Regione Marche avesse assentito una proroga in difetto della richiamata valutazione, l'atto di proroga risulterebbe sicuramente illegittimo, ma non per questo causalmente determinante il danno correlato all'esborso del finanziamento pubblico. Tanto si afferma attesa la rigorosa disciplina concernente gli adempimenti relativi ai pagamenti posta dall'articolo 12 del bando relativo, ed in particolare la prescrizione del conseguimento della percentuale non inferiore al 30% dell'avanzamento dei lavori al fine della erogazione del primo pagamento (sulla fattispecie cfr. infra, capo 5.2. che segue). Nel merito, è avviso del Collegio che illegittime si configuravano entrambe le proroghe assentite dalla Regione Marche in favore della omissis. Le vicende, ancorché rilevanti sotto il profilo disciplinare, vanno tuttavia differentemente valutate nella prospettiva qui all'esame, in quanto, ad avviso del Collegio: - la richiesta di proroga della omissis S.r.l., datata del 19 dicembre 2000, pur all'evidenza dettata da mero intento dilatorio - come del resto efficacemente evidenziato nella requisitoria del Pubblico Ministero (cfr. quanto riportato in FATTO), profilo questo deponente per l'illegittimità “derivata” dell'atto di proroga - non rendeva di per se certo, o quantomeno altamente probabile, unitamente agli ulteriori elementi già in possesso della Regione Marche, che l'impresa fosse intenzionata a non portare a compimento il progetto, bensì protesa unicamente alla riscossione del contributo, ovvero versasse nella condizione di non essere in grado di condurre a compimento l'investimento (per vicende anche contingenti tuttavia non risolvibili nel periodo di previsto svolgimento dell'intervento pubblico). Configurandosi pertanto indimostrata la concausalità del correlato assenso (con fissazione del nuovo termine dei lavori al 20 giugno 2001) con il danno erariale prefigurato; - quanto alla seconda richiesta di proroga, questa deve in particolare essere individuata, come rettamente sostenuto dalla Procura attrice, nel telefax del 27 luglio 2001 e non nella nota del 6 giugno 2001 (come argomentato dalla difesa del C., in quanto nota concernente la vicenda delle piccole variazioni rappresentata nella prima richiesta di proroga del 19 dicembre 2000, di pari oggetto), risultando pertanto detta istanza di proroga presentata una volta già spirato il termine assegnato all'ultimazione dell'investimento (il 20 giugno 2001). Al riguardo, si osserva, tanto basta ad avviso del Collegio ad esporre a responsabilità amministrativa i funzionari regionali che detta proroga assentivano in violazione dell'articolo 10, lett. e) del bando di concorso, che tra gli obblighi dell'imprenditore - a pena di revoca del beneficio - poneva altresì il completamento dell'intervento nei termini d'individuazione regionale relativi al singolo investimento in quanto, in ragione della espressa previsione del potere di proroga, risultava attribuito all'Ente pubblico il potere-dovere di determinare vincoli temporali tassativi, per singolo progetto. Nel merito, la tardiva richiesta formulata dalla Società inequivocabilmente integra la dimostrazione dell'impossibilità dell'impresa di condurre a compimento l'investimento - siccome originariamente approvato - nel termine tassativo previsto, oramai scaduto. Tanto deve affermarsi, a maggior ragione, sussistendo in atti l'ulteriore dichiarazione della omissis: “In riferimento alla proroga, Vostro Decreto n. 132 del 13 marzo 2001 che ci è stata concessa fino al 20 giugno 2001 DICHIARIAMO che i lavori dell'investimento in oggetto sono finiti (esclusa piccola parte)”, dichiarazione destituente di fondamento la tesi della difesa del C., in quanto non avrebbe avuto senso alcuno domandare una nuova proroga (nel caso, in data 6 giugno 2001) e successivamente attestare (con nota datata 17 luglio 2001, assunta al protocollo regionale il 23 luglio 2001) l'avvenuta conclusione dei lavori nel termine già precedentemente stabilito (il 20 giugno 2001). Dovendosi pertanto individuare la richiesta di seconda proroga, appunto, nel precitato telefax del 27 luglio 2001. Quanto alla situazione dell'impresa - da ritenersi comunque nell'impossibilità oggettiva di condurre a buon fine l'investimento siccome approvato - doveva peraltro rilevare l'intento, dalla medesima già manifestato, ma non formalizzato, di apportare una variante in riduzione al progetto già approvato (cfr. gli “appunti” relativi al sopralluogo del 20 aprile 2001, effettuato dai Funzionari P. e L., riportato infra, capo 5.2.). Per tutto quanto esposto, conseguentemente illegittimo si configura il secondo atto di proroga adottato dalla Regione Marche (DDAS n. 558 del 30 luglio 2001: nuovo termine stabilito quello del 31 ottobre 2001) nonché foriero, in rapporto di causalità, del prefigurato danno erariale, siccome determinato, in quanto la revoca del beneficio - che si sarebbe dovuta nel caso disporre - avrebbe in radice evitato l'insorgenza d'ogni pregiudizio erariale. Sul punto, ritiene il Collegio di dover ulteriormente rilevare che l'operato regionale risulterebbe la conseguenza di più comportamenti irregolari - tra loro non in rapporto di reciproca esclusione - in particolare poiché più che verosimilmente determinati dall'intento di “rimediare” alla vicenda del protrarsi del pagamento del 1° S.A.L. in favore dell'impresa (cfr. il successivo capo 5.2.). 5.2. La liquidazione del primo stato di avanzamento dei lavori avveniva sull'emanazione del D.D.A.S. n. 662 del 10 agosto 2001. La liquidazione veniva disposta “VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto dal quale si rileva la necessità di liquidare la somma di lire 476.595.000= .. (...) sulla base delle risultanze del verbale di verifica (n.d.r.: del 6 agosto 2001) redatto dai tecnici incaricati che determina in lire 934.500.000= la spesa per gli investimenti ammissibili ai benefici del 1° S.A.L.” . Con n. 3 mandati del 10 settembre 2001, la omissis otteneva il pagamento delle somme. Rileva innanzitutto il Collegio, in fatto, che la liquidazione del 1° S.A.L. è avvenuta a distanza di notevole tempo rispetto al domandato (istanza dell'impresa presentata il 22 febbraio 2001). Si ricostruiscono di seguito le vicende al fine della più precisa individuazione della fattispecie, ai fini di che trattasi. La omissis presentava istanza di liquidazione del 1° S.A.L. con produzione di parte degli allegati al riguardo previsti dal Bando. Con nota 17 aprile 2001, prot. 4337, la Regione Marche comunicava all'impresa che, conseguentemente, in data 20 aprile 2001 si sarebbe svolto un accertamento diretto, altresì invitando l'impresa a rendere disponibile la documentazione originale dell'investimento realizzato ed i relativi libri contabili. In data 20 aprile 2001 l'accertamento veniva effettuato dai Dott.ri R.L. e A.P.. Unico riscontro di tale operazione risiede negli “appunti” allegati al verbale di audizione personale del 10 maggio 2005 del Gruppo SARADE del Comando Nucleo Regionale Polizia Tributaria Marche, tra cui uno scritto del L. nel quale si legge: “(...) Come già indicato nella relazione prodotta al fine di ottenere la proroga, il progetto viene ridimensionato nell'aspetto finanziario in ragione del riutilizzo di alcuni macchinari già in possesso dell'azienda. E' indicata una ipotesi di riduzione ma non vengono particolareggiate le macchine che non vengono più acquisite. Il C.M.E. (n.d.r.: computo metrico estimativo) non fa riferimento a prezziario regionale, ed è stato ridotto per un progetto che poi ha subìto delle variazioni (....) I lavori sono iniziati con le demolizione e smantellamenti delle vecchie strutture del 1997. La ditta non dispone più dei preventivi originali. Non è stata fatta una preventivazione perfetta. Si richiede incrocio tra consuntivo dei lavori e C.M.E. approvato. (...). Si richiede prospetto di raffronto fra le fatture rendicontate e le singole voci delle contabilità dei lavori”. In ragione di ciò, i funzionari ritenevano giustificato, sul documentato, interventi ammontanti a lire 347.228.702, importo non raggiungente il 30% dell'investimento programmato (2.040.000.000 x 30 : 100 = 612.000.000), ciò a fronte d'un rendicontato ammontante a lire 1.067.469.697. Si riporta la seguente tabella di raffronto:
Con nota del 28 maggio 2001 n. 6135, il omissis sollecitava quindi la omissis a produrre la documentazione, già richiesta in occasione del “sopralluogo” del 20 aprile 2001, ed in particolare: “il riscontro tra gli investimenti realizzati e quelli approvati da progetto; l'individuazione dei valori e delle ditte esecutrici che hanno concorso alla realizzazione delle voci della contabilità lavori”. Con nota datata 13 giugno 2001, l'impresa chiariva che nella realizzazione del nuovo impianto si erano apportate soltanto piccole modifiche a parziale ridefinizione del progetto originario, allegando una copia della contabilità lavori (atto datato 11 giugno 2001) in cui venivano aggiunti i numeri di riferimento con il C.M.E., a fini di riscontro. Con note pervenute alla Regione Marche il 14 e il 26 giugno 2001, il Consulente della omissis, Sig. G.C., sostanzialmente rivendicava il diritto della omissis alla liquidazione del 1° S.A.L. . La Regione Marche, quindi: - con nota prot. 8125 del 5 luglio 2001, comunicava alla omissis che in data 10 luglio 2001 si sarebbe svolto un nuovo sopralluogo sul primo stato di avanzamento dei lavori; - con nota prot. 8272 del 9 luglio 2001, comunicava che, per sopraggiunti impegni improrogabili, il sopralluogo non poteva essere effettuato; - con nota prot. 8707 del 18 luglio 2001, statuiva che “dall'esame effettuato sulla documentazione integrativa prodotta dalla ditta con nota del 13/06/2001 (n.d.r.: atto datato 11/06/2001) e dal successivo confronto tra le opere realizzate e quelle approvate, si riscontra che gli investimenti da considerare in questa fase ai fini dell'ammissibilità non raggiungono il tetto del 30% previsto per l'erogazione del contributo sul 1° S.A.L. . Si invita pertanto la ditta a riproporre la rendicontazione appena conseguito il requisito di cui sopra”. In sostanza, considerato che l'ammontare della spesa non riconosciuta (determinante) ai fini della mancata liquidazione del 1° S.A.L., consisteva essenzialmente nei lavori edili e che - per affermazione dell'Ente Regione, note di cui sopra - ciò discendeva dal fatto che i lavori rendicontati dall'impresa non trovavano riscontro con quelli progettati ed originariamente approvati, comunque arbitrario giudica il Collegio il comportamento dell'Amministrazione che, sulla base dei medesimi presupposti (solo in data 17 settembre 2001 l'impresa presentava istanza di variazione del progetto approvato), addiveniva all'erogazione del 1° S.A.L., siccome disposto dal D.D.A.S. n. 662 del 10 agosto 2001, in quanto: - null'altra documentazione produceva la ditta omissis, valendo pertanto ai fini della liquidazione del 1° S.A.L. quanto documentato e richiesto dall'impresa, in particolare nell'ambito del mod. 4 presentato a corredo dell'istanza del febbraio 2001; - nessuna documentazione (rectius: appunti) del successivo sopralluogo - effettuato in data 6 agosto 2001 dagli stessi funzionari L. e P. - veniva rinvenuta nel fascicolo istruttorio. In ordine all'insussistenza di appunti di sorta in atti, concernenti la seconda visita di verifica, forniscono riscontro le dichiarazioni rese dallo stesso verificatore (Dott. L.), verbalizzate in sede d'udienza del procedimento penale n. 1325/05 R.G. (udienza dell'8 marzo 2006, pp. 93 e seguenti), nel cui ambito il funzionario - pur affermando di aver redatto degli “appunti” in occasione del secondo sopralluogo - segnatamente sosteneva di: 1) aver effettuato il calcolo delle spese ammissibili, di aver redatto la proposta di decreto e di averla consegnata presumibilmente in file al Dott. C.; 2) ritenere relativi al sopralluogo dell'estate 2001 i dati del file rinvenuto nel proprio computer, ma - non attestando alcuna corrispondenza tra i dati sottopostigli e gli appunti presi in occasione della visita presso la omissis - si limitava quindi ad affermare di aver trasmesso unicamente la proposta di decreto di liquidazione del 1° S.A.L., in formato elettronico, al C.; - sulla considerazione dei contenuti del file di dati rinvenuto nel computer del L.: ciò che rende palese l'arbitrarietà del comportamento della Regione è che quasi tutte le spese concernenti i lavori edili, rendicontate nel mod. 4 del febbraio 2001 (ex se comportanti il superamento della soglia del 30% precitata), venivano considerate nella liquidazione del 1° S.A.L. (!). Delle due, pertanto, l'una: - o le spese di che trattasi erano ab origine legittime e, pertanto, ingiustificatamente la Regione non aveva provveduto a liquidare il 1° S.A.L., come da diritto dell'imprenditore (cfr. l'articolo 12 del bando); - o le spese di che trattasi erano ab origine illegittime (ovvero non adeguamente giustificate; cfr. la nota prot. 8707 del 18 luglio 2001 della Regione sopra citata) e, pertanto, non intervenendo alcuna modificazione nella posizione dell'impresa, neppure si sarebbero potute queste considerare nella liquidazione del 1° S.A.L., anche a seguito del secondo sopralluogo. Si riportano di seguito ulteriori dati a chiarificazione di quanto esposto (cfr. i lavori edili n. 6.3.2.):
Sulla spesa rendicontata pari a lire 1.023.385.219 (dati relativi al file rinvenuto nel server regionale), qui si precisa a completamento della vicenda in fatto, risulta determinata una spesa ammissibile pari a 934.959.000, a sua volta comportante un contributo per 1° S.A.L. pari a lire 476.595.000 (corrispondente a quanto effettivamente liquidato con il D.D.A.S. n. 662 del 10 agosto 2001). Quanto sopra rilevato evidenzia, ad avviso del Collegio, un comportamento gravemente ingiustificato da parte della Regione e, segnatamente, di tutti i funzionari che si sono occupati delle verifiche sull'attuazione del progetto della omissis, ai fini della liquidazione del 1° S.A.L. . Quanto al Dirigente, poi, in ultima analisi deve rilevarsi che mai egli avrebbe dovuto procedere alla liquidazione del S.A.L. senza il riscontro della sussistenza in atti del documento assunto a fondamentale presupposto dello stesso D.D.A.S. n. 622 del 10 agosto 2001: “le risultanze del verbale di verifica redatto dai tecnici incaricati che determina in lire 934.500.00 (euro 428,628,97) la spesa per gli investimenti ammissibili ai benefici del 1° S.A.L.” . Basti sul punto rilevare che, pur non avendo all'epoca l'amministrazione regionale predisposto alcuna “pista di controllo” (cfr. l'articolo 2 del Regolamento (CE) n. 2064 del 15 ottobre 1997 della Commissione, richiamato nell'articolo 13 del Bando), valevano sempre in fattispecie i fondamentali principi di amministrazione della cosa pubblica, in base ai quali l'attività della P.A. avrebbe dovuto essere motivata e dimostrabile, secondo quanto previsto dalla legge n. 241 del 1990, disciplina peraltro richiamata al punto 6 del bando. Ciò tanto più sotto il profilo sostanziale, dovendosi al riguardo poter documentare la correttezza del pubblico operato. Nel caso di specie, invece si osserva, non sussiste neanche oggi alcuna possibilità di riscontro della correttezza sia formale sia sostanziale dell'attività amministrativa, ciò deponendo innanzitutto per l'illegittimità dell'erogazione siccome avvenuta. In particolare, deve sottolinearsi, la formale previsione di “verbali di verifica” risultava a ciò finalizzata, riverberando dunque in termini pregiudizievoli per i funzionari stessi la prassi della ritenuta validità dei c.d. “appunti”, laddove non in grado di conferire certezza - come nel caso di specie, per mancanza di date nonché di contenuti chiari ed esaustivi delle operazioni compiute - agli accertamenti svolti. Posto dunque che l'erogazione delle somme avveniva in via ingiustificata - in ragione della immotivata “rimeditazione” della posizione negativa precedentemente assunta (nota prot. 8707 del 18 luglio 2001 a firma del Dott. B.) - quanto alla sussistenza del danno prefigurato dalla Procura regionale (l'intero importo dell'erogazione) rileva il Collegio che detto pregiudizio non può addebitarsi al comportamento (nella prospettiva del concorso delle condotte della Società e dei funzionari preposti alla concessione della seconda proroga, nei termini già precisati al precedente capo 3.) dei funzionari che si occuparono del 1° S.A.L. . Ed in effetti, il danno strettamente addebitabile ai funzionari partecipanti della liquidazione del 1° S.A.L. consisterebbe nelle maggiori somme eventualmente riconosciute rispetto quelle spettanti (rectius: ammissibili) sul realizzato da parte dell'impresa. Non è questa tuttavia la prospettazione di parte attrice e, per quanto già rilevato, non esperibile risulta alcuna valutazione al riguardo in considerazione dell'insussistenza di riscontri oggettivi, a detto fine sufficienti, in ordine alle realizzazioni dichiarate dalla omissis, in ragione dell'atteggiarsi del controllo regionale: del tutto non “ripercorribile”, dunque non riscontrabile e, per quanto già chiarito e di successiva precisazione, di intrinseca incongruenza. Irrilevante risultando, pertanto, nel caso, l'osservazione che i convenuti non potrebbero trarre vantaggio alcuno dalla propria attività illegittima, nel caso segnatamente avallante una prassi contraria alle disposizioni sulla certificazione dei controlli (rif.: Circolare Ministero Agricoltura e Foreste 1° marzo 1993, n. 497, lett. B, punto c), espressamente recitante: “A conclusione delle operazioni di verifica sopra descritte la Commissione redige il verbale di verifica”; cfr. le dichiarazioni del Dott. L., atti sopra richiamati, escludenti la redazione di verbali di verifica concernenti i sopralluoghi del 20 aprile 2001 e 6 agosto 2001). Da ultimo, si ritiene doveroso chiarire che il mod. 4 “corretto” relativo al 1° S.A.L. datato 27 luglio 2001, inviato dalla Regione Marche al richiedente convenuto Dott. M. (con nota prot. 99016 del 24 novembre 2005), non rinvenuto dalla Guardia di Finanza nel fascicolo amministrativo della omissis alla data del 10 maggio 2005 (cfr. il precitato verbale del Gruppo SARADE del Comando Nucleo Regionale Polizia Tributaria Marche) e mai menzionato dai convenuti interessati alla fattispecie relativa al pagamento del 1° S.A.L., non viene preso in considerazione dal Collegio quale atto redatto alla precitata data del 27 luglio 2001 e, come tale, da ritenersi conosciuto dai funzionari preposti alla liquidazione del 1° S.A.L. . Ciò per l'assenza d'ogni certezza in ordine alla data di sua redazione (mancando d'ogni sottoscrizione o attestazione in ordine alla relativa formazione) nonché per non essere mai stato il medesimo menzionato nelle difese dei convenuti strettamente interessati a far valere l'atto. Tanto si statuisce, in disparte la constatazione della sussistenza di scostamenti, anche sensibili tra detto modello 4 e i dati contenuti nel file rinvenuto nel server regionali relativo al computer del Dott. L. (di segno sia positivo che negativo; cfr. i relativi prospetti riepilogativi), comunque deponenti per l'incertezza della situazione sostanziale, già sopra rilevata e argomentata, sulla cui base si determinava comunque la liquidazione del 1° S.A.L. in favore della omissis. Peraltro, ulteriormente qui si precisa, detto mod. 4 “corretto” del 1° S.A.L. (più favorevole alla omissis rispetto quanto computato nel precitato file rinvenuto nel server regionale) assume specifico rilievo in altra fase della procedura all'esame, segnatamente quella di liquidazione dello Stato Finale dei Lavori, in quanto sicuramente preso a riferimento dai verificatori preposti ai controlli propedeutici alla liquidazione del saldo del contributo pubblico (cfr. infra, capo 5.4.). 5.3. Discorso concettualmente analogo a quello svolto per le proroghe deve effettuarsi per la fattispecie delle variazioni apportabili al progetto originario, con riferimento a quanto previsto dall'articolo 14 del bando disposizione prevedente che l'effettuazione di varianti - ammissibili ai sensi del documento STAR VI/3822/95 - avrebbe determinato la revoca del contributo in mancanza della preventiva autorizzazione degli Organi competenti. In detta ipotesi, ai sensi del bando, la sanzione della revoca del contributo doveva poggiare esclusivamente sul dato della mancanza della previa autorizzazione regionale. Al riguardo, appare opportuno chiarire che la già menzionata vicenda delle “piccole variazioni” - riguardata poi da tutta una serie di specifici approfondimenti regionali, ed esitata nella produzione da parte della omissis di un computo metrico di opere edili di ristrutturazione, adeguamento ed ampliamento dello stabilimento, allegato alla nota datata 13 giugno 2001 (atto datato 11 giugno 2001) - non risulta sussumibile nella fattispecie all'esame, comportante il complessivo adeguamento del progetto originariamente approvato, attraverso la variazione di tutte le categorie di investimenti programmati per l'effetto necessitante di preventiva autorizzazione regionale (ristrutturazione del fabbricato di lavorazione; impianto di lavorazione e cottura; impianti frigo, impianti di confezionamento e spedizione; attrezzatura informatiche; attrezzature e locali per il personale; spese generali). Sul punto, ritiene il Collegio opportuno evidenziare che le problematiche afferenti gli indugi frapposti dall'Ente Regione alla (tacita) ammissione delle precitate modifiche non soggette ad autorizzazione, risultano comunque superate (reciuts: assorbite) dalla disposta liquidazione del 1° S.A.L., avvenuta nei termini comunque incongrui sopra già disaminati. Dunque, a pochi giorni dal pagamento del 1° S.A.L., l'impresa presentava istanza di variazione del progetto approvato, segnatamente in riduzione del medesimo (il 17 settembre 2001). Al riguardo, si osserva, ove la Regione Marche avesse assentito una variante senza le valutazioni già chiarite, l'atto di variante sicuramente si paleserebbe illecito - e causalmente determinante il danno correlato all'esborso del saldo del finanziamento pubblico - nell'ipotesi in cui alla variante si fosse correlata l'inconseguibilità degli obiettivi stabiliti dalla normativa comunitaria, ma non solo. Si pensi, in caso di sensibile riduzione del progetto, al danno correlato alla mancata riassegnazione delle risorse, resesi così disponibili, in favore di altra impresa non utilmente, originariamente, in graduatoria (vicenda questa tuttavia non contestata ai convenuti con l'atto di citazione all'esame). Ciò premesso - e lungi, dunque, dal costituire detta approvazione (reciuts: autorizzazione) una mera “presa d'atto” - la fondamentale valutazione sulla quale doveva poggiare l'apprezzamento dell'Organo preposto all'autorizzazione della variante consisteva nella conseguibilità, da parte del progetto, siccome variato, degli obiettivi in relazione ai quali veniva originariamente ammesso al beneficio, ed in riferimento ai quali permanevano per l'impresa ulteriori obblighi, il cui mancato rispetto avrebbe comportato comunque la revoca del finanziamento, pur a distanza di tempo dalla realizzazione dell'intervento (es: la mutazione della destinazione d'uso del bene finanziato prima dei 5 o 10 anni dall'accertamento finale e la mancata presentazione, nei 2 anni successivi al versamento del saldo, d'una relazione finale sui risultati finanziari del progetto con specificazione della ricaduta dei benefici con gli effetti permanenti sui produttori finali). Sul punto ritiene il Collegio che, nella tracciata prospettiva, corretta appare la tesi della Procura regionale, per la quale - nell'ottica sia di fattibilità del progetto variato, sia di congruenza del medesimo agli obiettivi posti dalla normativa comunitaria e, quindi, regionale - particolare attenzione doveva altresì porsi all'investimento già realizzato nonché al nuovo termine stabilito per il completamento dell'intervento. Utile appare riportare la seguente tabella riepilogativa, formulata in base a quanto dalla Ditta omissis domandato e documentato in allegato alla specifica richiesta di variante (“prosp. riepilogativo”):
Nel merito, risulta dagli atti che a fronte d'una riduzione d'impianti di cottura veniva ulteriormente prevista la riduzione di impianti frigoriferi - riferibili al ridimensionamento del progetto già prospettato in sede di primo sopralluogo del 20 aprile 2001, nel cui ambito l'impresa dichiarava: “il progetto viene ridimensionato nell'aspetto finanziario in ragione del riutilizzo di alcuni macchinari già in possesso dell'azienda” (cfr. supra) - per l'effetto non irrazionalmente accompagnata dall'incremento degli impianti di confezionamento e spedizione. Sugli elementi versati in atti, dunque, ed a fronte degli interventi edili già realizzati, non apprezzabilmente dimostrata appare la tesi della Procura regionale affermante un presunto snaturamento del progetto, e tanto deve sostenersi con specifico riferimento agli obiettivi di “adeguamento igienico sanitario” dell'impianto produttivo, priorità d'intervento segnatamente alla base dell'ammissione del progetto della omissis S.r.l. al contributo pubblico (cfr. il verbale istruttorio sull'ammissibilità dell'investimento al contributo pubblico, a firma del Funzionario A.B., chiuso ad omissis in data 28 dicembre 1998, alla base del D.D.A.S. n. 803 del 31 dicembre 1998, di concessione del beneficio all'impresa omissis). Passando alla valutazione di fattibilità del progetto nel termine previsto, con riferimento alla situazione relativa alla liquidazione del 1° S.A.L., si riportano i seguenti dati riepilogativi e di confronto.
Trattandosi in fattispecie per lo più della residuale definizione di acquisti di attrezzature, risultando i lavori edili praticamente del tutto già realizzati (cfr. il n. 6.3.2.), i dati non evidenziano profili inducenti a ritenere la sussistenza di impossibilità oggettive per l'impresa di concludere l'investimento nel termine nuovamente posto (il 31 ottobre 2001). Il D.D.A.S. n. 795 del 5 ottobre 2001, per quanto all'evidenza illegittimo poiché privo di qualsivoglia motivazione (“RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente decreto”), non sussistendo documento istruttorio, salva la scheda finanziaria di eligibilità del tutto carente di motivazione, non si pone in termini di concausalità con pregiudizio erariale alcuno in questo processo perseguito. Va in particolare precisato che l'acquisto del Furgone IVECO dal costo preventivato di lire 125.500.000= (così in allegato alla richiesta di variante presentata dalla omissis, relativamente agli investimenti n. 6.4.1. - impianto di lavorazione e cottura), non si configura, come asserito dalla Procura attrice, una spesa d'investimento non ammissibile dalla regolamentazione dell'aiuto in argomento. Se, da un lato, non è dato rinvenire sul punto clausola specifica di esclusione nel c.d. SEM 2000 (Decisione Commissione CE n. 1035/6 del 23 aprile 1997, richiamata nell'articolo 4 del bando), dall'altro deve rilevarsi che non convincente si appalesa la prospettata ammissibilità al contributo dei soli veicoli per trasporto del prodotto di base nel luogo in cui si attua la “prima” trasformazione (da intendersi in senso assoluto e non relativo), considerato che la proposizione ingiustificatamente ammetterebbe detta quota di contributo solo in favore dei primi produttori della filiera manufatturiera, dunque non anche di quelli esercenti imprese di trasformazione successiva. 5.4. Occorre, da ultimo, statuire sulla vicenda della liquidazione dello Stato Finale dei Lavori (S.F.L.). Con atto datato 31 ottobre 2001, inviato con telefax vari alla Regione Marche, di cui il primo in pari data, la omissis domandava la liquidazione dello S.F.L., al riguardo annotandosi che “la documentazione di rendiconto seguirà per posta ordinaria”. Al riguardo, deve preliminarmente osservarsi che la conclusione dell'investimento doveva - in assenza di ulteriori richieste di proroga - intervenire in data 31 ottobre 2001 (D.D.A.S. n. 558 del 30 luglio 2001). Disponeva al riguardo l'articolo 12 del bando che il saldo finale doveva avvenire a domanda sulla presentazione di determinata documentazione, ivi individuata, al tal fine necessaria. In particolare, per quanto qui all'esame, risultava previsto: - l'impegno da parte del beneficiario, a non distogliere dalla prevista destinazione, per almeno 10 anni gli immobili e per almeno 5 anni i macchinari ammessi a contributo a far data dall'accertamento; prevede al riguardo l'articolo 10 del bando (obblighi del beneficiario), impegno (posto pena di revoca del contributo) deve essere assunto dal beneficiario attraverso atto unilaterale d'obbligo per tutti gli investimenti rendicontati nello SFL, con la registrazione del vincolo, per i soli fabbricati, mediante trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari. Si osserva, sul punto, che l'impegno veniva assunto dall'Amministratore della omissis con atto allegato alla domanda di liquidazione del 1° S.A.L., con accezione talmente ampia da ritenersi pertanto esteso a tutti i beni ad oggetto dell'investimento. Tuttavia, non risulta in atti che l'impegno concernente i beni immobili (ristrutturati con ammissione delle relative spese al contributo pubblico) sia stato registrato presso la Conservatoria dei registri immobiliari (deponendo oltretutto la relativa forma, mera auto-dichiarazione, per l'irricevibilità dello stesso al fine della prevista trascrizione). Nulla chiarisce inoltre, con riferimento a detto specifico d'obbligo, il verbale del sopralluogo effettuato in data 30 novembre 2001 presso la omissis S.r.l., salvo il riportare la generica clausola di stile: “di presa visione e di acquisizione degli atti, relativi alla seguente documentazione: (...) lett. o) Certificazioni varie attestanti il rispetto delle prescrizioni a cui è subordinato il pagamento del contributo”, da ritenersi pertanto non validamente apposta, altresì, per la peculiare finalità di che trattasi; - l'elenco dei documenti giustificativi di spesa (mod. 4), con l'indicazione degli estremi, del contenuto, dell'importo pagato e dei modi di pagamento (indicando se effettuato con assegno, bonifico bancario, mandato di pagamento, tratta o cambiale pagata, ecc). Considerato che detta rendicontazione veniva richiesta ai fini della liquidazione del saldo dell'aiuto, quindi sull'avvenuto completamento dell'investimento nel termine di ultimazione imposto all'impresa, dalla constatazione discende che il rendicontato avrebbe dovuto trovare limite temporale nella data di ultimazione dell'intervento ammesso a contributo (il 31 ottobre 2001, ex D.D.A.S. n. 558 del 2001, precitato, termine non ulteriormente prorogato). Dai modelli 4 relativi allo S.F.L. (il primo dell'impresa, siccome corretto con annotazioni dai verificatori, ed il secondo riproposto, all'esito del sopralluogo del 30 novembre 2001, dall'impresa all'Ente regione), si evince invece che fatture relative ad acquisti della omissis risultano emanate ovvero pagate in data successiva al 31 ottobre 2001. Sotto il primo profilo sopra richiamato, osserva il Collegio che il mancato accertamento della sussistenza dell'atto d'obbligo debitamente trascritto, concernente il vincolo di destinazione degli immobili ad oggetto dell'investimento ammesso a contributo (segnatamente riguardati da interventi di manutenzione), configura una grave mancanza da parte dei verificatori, in ragione dell'espressa previsione della revoca del contributo al riguardo apposta per la relativa, eventuale, inadempienza. Per quanto concerne l'ulteriore profilo, constata il Collegio che spese non ammissibili al contributo pubblico risultavano computate nella liquidazione del saldo. Ulteriormente, si deve rilevare che nei mod. 4 precitati [in disparte la parziale rendicontazione concernente le opere edili (n. 6.3.2.), sussistendo in atti un solo prospetto elencante unicamente n. 10 fatture, l'ultima delle quali emanata in data 27 novembre 2001 e presumibilmente non ammessa al computo finale] in sede di S.F.L. venivano riportate spese non già ammesse a contributo, in quanto escluse dalla liquidazione del 1° S.A.L., tra cui, in particolare, le seguenti di maggior rilievo: - n. 6.4.1. (impianto di lavorazione e cottura): Fatture omissis S.p.a. e omissis - omissis, per lire 40.000.000 (leasing non ammissibile a contributo); - 6.4.2. (impianti frigo): Fatture omissis e omissis - n. 2 impianti frigoriferi per celle in muratura esistenti, per lire 20.000.000 (leasing non ammissibile a contributo). Sulla specifica tipologia d'investimento, si deve ad ogni buon file rilevare che la spesa sostenuta a fronte d'un contratto di leasing non risultava di per se inammissibile al finanziamento di che trattasi, purché il contratto di leasing includente la clausola del riacquisto ovvero prevedente un periodo di leasing corrispondente alla vita utile del bene ad oggetto del contratto (in termini: scheda n. 20 della Decisione n. 1035/97/CE del 23 aprile 1997, c.d. SEM 2000, precitata). Ciò precisato, in considerazione delle esclusioni attuate nell'ambito del 1° S.A.L., i verificatori dello S.F.L. avrebbero dovuto espressamente motivare l'ammissibilità delle spese al contributo, al riguardo non bastando - ad avviso del Collegio - la generica clausola di stile riportata nel verbale delle operazioni effettuate il 30 novembre 2001 (“Si è presa visione ed è stata acquisita agli atti la seguente documentazione: (...) lett. o) certificazioni varie attestanti il rispetto delle prescrizioni a cui è subordinato il pagamento del contributo”; del resto non risultando acquisiti i contratti di leasing precitati), denotandosi dunque non adeguatamente giustificate ulteriori spese ammesse alla liquidazione del saldo dell'aiuto. Ciò nonostante, a fronte del rendicontato dall'impresa pari a lire 1.748.899.063=, i verificatori ritenevano ammissibili - senza decurtazioni di sorta, rispetto quanto risultante nel mod. 4 relativo al 1° S.A.L. del 27 luglio 2001 (cfr. quanto sopra rilevato in conclusione del capo 5.2.) - spese complessive ricondotte al limite di somme del progetto di variante, pari a lire 1.689.345.000=. Tanto deponendo per il mancato svolgimento di ogni analitico controllo, nel senso sopra esplicitato, evidentemente ritenendo i verificatori già “controllato” l'ambito del 1° S.A.L. (dati del modello 4 del 27 luglio 2001, tuttavia, per quanto già precisato, non congruente con il già liquidato) e, comunque, sufficientemente cautelativa, ad ogni buon fine, la decurtazione così sommariamente attuata (pari a lire 59.554.063=) sulla riconduzione del rendicontato all'importo del progetto di variante autorizzato. In definitiva, si chiarisce, l'importo liquidato a saldo ammontava a lire 384.971.000=, come tale - in assenza d'ogni esplicitazione sia nel D.D.A.S. n. 1360 del 18 dicembre 2001, sia nell'allegato documento istruttorio - più che presumibilmente ricavato come segue:
Di tal ché, considerato che il liquidato sul 1° S.A.L. è avvenuto al netto di somme poiché escluse (tra cui quelle concernenti le acquisizioni in leasing sopra richiamate), mentre il contributo del 51% è stato computato in favore della impresa includendo fatture per spese tardive nonché per le acquisizioni di beni in leasing, dalla constatazione discende che erronea, ovvero in quota parte non giustificata, è stata la determinazione del saldo, e ciò a tutto vantaggio dell'impresa. E' sul punto avviso del Collegio che quota parte di responsabilità vada sul punto ricollegata al Dirigente, in ragione della posizione assunta nella qualità di Funzionario responsabile, in quanto nell'ambito istruttorio si sarebbe dovuto in ogni caso effettuare una comparazione non solo algebrica (al fine della determinazione del quantum del saldo) ma sostanziale, tra quanto già liquidato e conclusivamente liquidabile, oltretutto in detta sede risultando chiare le tardive realizzazioni di investimenti dallo stesso Dirigente autorizzati, nel termine prorogato al 31 ottobre 2001 (rif.: modello 4 allegato al verbale del sopralluogo del novembre 2001). Esclusivamente in capo ai verificatori, quindi, debbono porsi le mancanze, sostanziali, relative al mancato riscontro dell'assenza di beni, per investimenti realizzati nei termini, dalla Procura regionale asseriti sicuramente non presenti nell'azienda alla data del sopralluogo del 30 novembre 2001, in ragione delle verifiche effettuate - con i poteri dell'autorità di Polizia giudiziaria - dalla G.d.F. . Nel merito ha sostanzialmente opposto la difesa dei verificatori che le disposizioni concernenti i controlli non imponevano agli assistiti la verifica della sussistenza dei singoli beni nell'azienda, dovendo al riguardo procedersi con il metodo delle verifiche “a campione”. Rileva invece sul punto il Collegio che il riscontro dei singoli beni risultava necessitato ai sensi della previsione della verifica “delle opere realizzate” in confronto al progetto ritualmente approvato (ex lett. B), punto c) della Direttiva prot. 496 del 1° marzo 1993 del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste; come peraltro attestato nello stesso verbale delle operazioni effettuate il 30 novembre 2001), ad eccezione dei casi in cui la disciplina comunitaria e nazionale riconduceva espressamente la tipologia dei controlli alla metodologia “a campione”, come ad es. : - per i c.d. controlli di secondo livello ex Regolamento (CE) 2064/97 della Commissione del 15 ottobre 1997 (articoli 3 e 4); - per i “necessari saggi e misurazioni” concernenti “i lavori” (ex Direttiva prot. 496 del 1° marzo 1993, precitata). Sotto detto profilo, inoltre, rileva in senso sfavorevole ai verificatori che negli stessi verbali di verifica dai medesimi versati in atti (concernenti sia uno schema utilizzato dalla Regione Marche, sia versioni finali esitate al termine di operazioni di verifica condotte da altri verificatori), i controlli “a campione” ivi richiamati in nulla contraddicono quanto sopra già affermato, poiché questi concernenti le seguenti, diverse, fattispecie: - la regolarità dei libri contabili, con “controllo a campione” dell'esatta registrazione delle fatture nel rendiconto; - la rilevazione, “a campione”, di numeri di matricola di alcune attrezzature. Al riguardo significativo è lo schema di verbale di cui alla nota regionale id 652977 del 27 settembre 2001, chiaramente distinguente nell'ambito degli “accertamenti tecnici”, due ipotesi di verifica: 1) il controllo della conformità delle opere realizzate al progetto approvato; 2) il controllo dei numeri di matricola a campione. Non realizzando dunque la seconda attività di controllo, neppure per la Regione Marche, una verifica comprensiva della prima. Con la conseguenza che la mancata verifica della sussistenza nell'azienda dei beni rendicontati ed ammessi al contributo, di cui alle risultanze delle indagini penali effettuate dalla GdF, integra altresì la responsabilità amministrativa dei verificatori certificanti la corrispondenza del realizzato al progetto approvato, nonostante i beni non risultavano, in data successiva all'ultimazione dell'investimento, nella disponibilità dell'impresa. Se quanto esposto vale per le attrezzature, discorso diverso deve svolgersi per il furgone adibito a trasporto delle materie prime (congelate), considerata che l'eventuale sua assenza dallo stabilimento non poteva univocamente deporre per la mancata realizzazione di parte dell'investimento (cfr. peraltro quanto già richiamato al precedente capo 5.2. in tema di autorizzazione della variante). Posto quindi che, ai sensi dell'articolo 10 (Obblighi dei beneficiari), l'impresa beneficiaria avrebbe dovuto, pena la revoca del contributo, realizzare il progetto siccome approvato, tutto quanto sopra rilevato consente di accertare che le mancanze dei verificatori non hanno meramente consentito l'erogazione di quota parte di somme non spettanti all'impresa, bensì l'intera indebita erogazione del saldo stesso, atteso che il progetto - anche a seguito dell'autorizzazione della variante “in riduzione” - risultava agevolmente verificabile, nell'ambito del sopralluogo del 30 novembre 2001, non ultimato alla data stabilita per il suo completamento. Sull'accertamento del difetto dei presupposti necessari per l'erogazione del saldo (mancata verifica della sussistenza della trascrizione dell'atto d'obbligo, in tema di vincolo di destinazione degli immobili riguardati della ristrutturazione ammessa a contributo; mancata verifica della regolarità di spese che avrebbe evidenziato il non completamento del progetto alla data di prevista ultimazione del medesimo), pertanto, deve imputarsi ai verificatori non solo il pagamento del saldo non spettante all'impresa, ma altresì la mancata revoca dell'intero contributo. La superficialità delle verifiche, sopra evidenziata - oltretutto sul negligente affidamento all'evidenza riposto, dai convenuti, nelle risultanze della liquidazione del 1° S.A.L. (erronea, nei termini già chiariti al capo 5.2., ultimo capoverso), allorquando di maggiore responsabilità, poiché omnicomprensive, si configuravano le verifiche preposte alla liquidazione dello stato finale dei lavori - risulta, ad avviso del Collegio, non compatibile con un grado di colpa attenuata, deponendo dunque il relativo comportamento per la consapevole assunzione del rischio di indebita erogazione delle somme, correlato alla dichiarazione di regolarità siccome rilasciata. A soli fini di riparto, di misura più contenuta, per quanto sopra già chiarito, si appalesa la responsabilità del Dirigente, nello svolgimento del compito di responsabile del procedimento amministrativo, in quanto acriticamente ponente a liquidazione il saldo nonostante i rilievi che avrebbe dovuto originare la “mera” visione del modello 4 allegato al verbale dei verificatori stessi. 6. Esaminate le singole posizioni dei funzionari regionali, nella prospettiva “procedurale” sopra seguita, si rende ora necessario statuire in ordine alle relative responsabilità sulla base di quanto accertato ai capi 5.x che precedono, con riferimento all'addebito del residuo danno pari ad Euro 24.654,54, vale a dire al 5% del complessivamente chiesto nell'atto di citazione della Procura regionale (493.090,71 x 5%; cfr. quanto statuito in conclusione del precedente capo 2.3.). 6.1. Dall'accertamento effettuato ai capi 5.1. e 5.3., discende la responsabilità amministrativa dei funzionari regionali che hanno determinato, con condotte gravemente colpose, la concessione della seconda proroga all'impresa, con danno causalmente correlato consistente nel pagamento alla omissis sia del 1° S.A.L., sia del 2° S.A.L. . Vanno pertanto condannati il funzionario responsabile (Dott. C.) ed il Dirigente del Servizio (Dott. B.) per la mancata attività di controllo, caratterizzata da condotta gravemente colpevole, concorrente - unitamente all'illecito posto in essere dalla Società privata - alla causazione del danno correlato all'indebita riscossione del contributo pubblico. Reputa il Collegio di quantificare il relativo obbligo risarcitorio nella misura del 50% dell'importo residuale, pari ad Euro 12.327,27 (24.654,54 x 50%), in ragione della ritenuta equivalenza dell'efficienza causale correlata all'ingiustificata concessione della seconda proroga nella determinazione del pregiudizio (rispetto all'ingiustificata liquidazione dello S.F.L.), da ripartirsi come da seguenti imputazioni soggettive, sul maggior grado di responsabilità correlata alla funzione decisionale dirigenziale: - Dott. B. euro 7.396,36 (12.327,27 x 60%); - Dott. C. euro 4.930,91 (12.327,27 x 40%). 6.2. Vanno condannati per quanto accertato al precedente capo 5.4. i convenuti B., M. e C., per la responsabilità amministrativa connessa alle condotte gravemente colpose determinanti l'attestazione conclusiva di regolare esecuzione dell'investimento dell'impresa omissis. Reputa il Collegio di quantificare il correlato l'obbligo risarcitorio nella misura del 50% dell'importo residualmente addebitabile, pari ad Euro 12.327,27 (24.654,54 x 50%), da ripartirsi come da seguenti imputazioni soggettive: - Dott. B. euro 1.232,73 (12.327,27 x 10%); - Dott. M. euro 5.547,27 (12.327,27 x 45%); - Sig. C. euro 5.547,27 (12.327,27 x 45%). 6.3 Non ravvisa il Collegio gli estremi per addivenire alla riduzione dell'addebito nei confronti di alcuno dei funzionari regionali, risultando le mancanze riscontrate, per loro gravità, da addebitarsi in via integrale ai responsabili. Ciò si afferma, giudicandosi “assorbita” la valutazione dell'incidenza della particolare condizione organizzativa cui si è trovata la Regione Marche, argomentata dalle difese dei convenuti, nella più attenuata - da dolo contrattuale a colpa grave - graduazione dell'elemento soggettivo. 7. Quanto alla richiesta di risarcimento del danno all'immagine dell'Ente Regione, sulla base dei principi recepiti dalla giurisprudenza di questa Sezione regionale, valuta il Collegio fondata la domanda proposta dalla Procura regionale, al riguardo rilevando: - la sussistenza degli illeciti, in senso oggettivo e soggettivo, nella fondamentale considerazione che l'azione della P.A. non può che esprimersi attraverso l'attività dei propri funzionari con un'unicità di riflesso “esterno”, in termini d'immagine, travalicante - quanto a percezione del fenomeno patologico nel contesto sociale - il dato strettamente giuridico della regolamentazione dei rapporti “interni” sottostanti; - la pluralità degli stessi nell'ambito della medesima procedura, ciò inevitabilmente ingenerando il negativo convincimento che è l'Amministrazione, non i singoli, a caratterizzarsi soggettivamente quanto ad imputazione (rectius: provenienza) degli illeciti, da intendersi quali “qualificati” comportamenti contrari ai doveri d'ufficio, nel senso sopra argomentato (cfr. i capi 5.x.); - il nesso di causalità tra i comportamenti e lesione del bene immateriale, nel caso direttamente rilevabile sulla base dell'intrinseca capacità di propagazione “esterna” della notizia dei fatti, da correlarsi questa, in particolar modo, alla peculiarità dei compiti istituzionali affidati alla cura dell'Amministrazione coinvolta, ed a fronte dei numerosi esposti del consulente della omissis S.r.l. che avrebbero dovuto indurre gli operatori a condotte ben più trasparenti ed ineccepibili. Tanto valutato, la configurabilità di una lesione dell'immagine dell'Ente Regione Marche connessa ai comportamenti illeciti dei convenuti e le allegazioni agli atti del giudizio inducono a ritenere assolto dal Procuratore regionale l'onere della relativa dimostrazione, per aver egli tanto documentato con l'atto di citazione in relazione ai quali fatti è stata altresì fornita prova della propagazione della relativa notizia all'esterno della Pubblica amministrazione, mediante il deposito di articoli pubblicati dalla stampa locale sulla vicenda. Nel passare conclusivamente alla quantificazione del danno risarcibile, va innanzitutto annotato che nessun dubbio viene in rilievo in ordine all'applicabilità della norma di cui all'art. 1226 c.c. al caso di specie. Ciò posto deve richiamarsi che l'art. 1226 c.c. si rivolge al Giudice, il quale è tenuto a determinare, in via equitativa, la misura del danno oramai accertato, ma non comprovabile nel suo preciso ammontare. Il Collegio pone alla base della relativa statuizione i criteri “oggettivo”, “soggettivo” e “sociale”, fondamentalmente elaborati dalla giurisprudenza delle Sezioni contabili. Alla diversa intensità di ognuna di dette variabili, per quanto di seguito chiarito, deve infatti ricollegarsi la conseguenza della determinazione affatto diversa della misura del danno risarcibile. In relazione alla prima variabile, dunque, vanno considerati la gravità delle condotte che si correla evidentemente alla dimensione degli illeciti ed agli effetti di questi sull'azione amministrativa da valutarsi, nel suo complesso, in termini di scostamento dal canone di buon andamento. Da quanto già sopra ampiamente argomentato risulta evidente che l'intensità della variabile non può che appalesarsi di media entità - per la connotazione non dolosa degli illeciti - ancorché differenziata, in relazione alle posizioni dei singoli. Quanto al criterio “soggettivo”, quindi, vengono in considerazione i ruoli rivestiti dai funzionari nella Pubblica amministrazione. Sulla base di questi appare possibile determinare, ai fini della quantificazione in argomento, il tasso d'immedesimazione organica dei responsabili, correlato questo, evidentemente, in misura proporzionale, al livello d'importanza delle funzioni svolte. Rilevano al riguardo sia la posizione dei funzionari nell'organizzazione della P.A., comunque non di vertice politico-amministrativo, ancorché, nel caso del B., di svolgimento di funzione dirigenziale. Il terzo criterio, infine, viene autonomamente in rilievo nonostante risulti sub specie di quello oggettivo, dal momento che, si ritiene, è proprio il livello di propagazione della negativa immagine dell'Amministrazione, nell'ambiente sociale, ad incidere maggiormente sulla dimensione del pregiudizio e, quindi, sulla determinazione dell'entità del risarcimento. Al riguardo, deve rilevarsi, alla diffusione delle prime notizie sulla stampa locale - con diretto coinvolgimento dell'immagine della Regione Marche - sono conseguite le notizie dell'assoluzione dei funzionari regionali dalle vicende loro imputate a titolo di reato. Tanto porta l'attenuazione quantitativa del danno ma non alla sua eliminazione, considerato che è oramai elemento di comune acquisizione il dato che un fatto, pur non costituendo reato, ben può integrare illecito diverso. A nulla rilevando, in punto di eventuale ulteriore riduzione della quantificazione del pregiudizio, ad avviso del Collegio, la relazione degli esperti incaricati esterni alla Regione Marche - sostenenti in termini meramente apparenti la regolarità, sotto il profilo amministrativo, della procedura di erogazione del contributo - poiché atto del tutto interno all'Amministrazione. Sulla base di quanto considerato, la misura del risarcimento del danno da addebitarsi ai convenuti viene pertanto equitativamente quantificata in complessivi Euro 13.000,00, somma comprensiva di rivalutazione monetaria, di cui alle seguenti singole condanne: - il Dirigente B. al risarcimento di euro 5.000,00, in ragione non solo della qualifica rivestita ma altresì per l'addebitabilità al medesimo delle condotte pregiudizievoli sopra rilevate pur non comportanti indebite erogazioni di somme in favore della omissis S.r.l.; - il Funzionario C., al risarcimento di euro 3.000,00, in ragione della qualifica rivestita e per l'addebitabilità al medesimo delle condotte pregiudizievoli dell'immagine dell'Ente pubblico, sopra accertate; - il Funzionario M. al risarcimento di euro 3.000,00 in ragione della qualifica rivestita e per l'addebitabilità al medesimo delle condotte pregiudizievoli dell'immagine dell'Ente pubblico, sopra accertate; - il Funzionario C. al risarcimento di euro 2.000,00 in ragione della qualifica rivestita e per l'addebitabilità al medesimo delle condotte pregiudizievoli dell'immagine dell'Ente pubblico, sopra accertate. 8. Assolve, infine, i convenuti funzionari regionali dalla domanda di risarcimento della lesione del c.d. danno da disservizio, risultando gli adempimenti successivamente attuati, ad onere dell'Amministrazione regionale e non solo, sostanzialmente ed in misura del tutto prevalente ricollegati alle conseguenze degli illeciti posti in essere dell'Amministratore della Società omissis S.r.l. . 9. Le spese di giudizio seguono la soccombenza, con riparto paritario tra i convenuti condannati. PER QUESTI MOTIVI la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per le Marche, definitivamente pronunciando sul giudizio di responsabilità n. 19932/R, indicato in epigrafe, previa dichiarazione di inammissibilità della domanda proposta nei confronti del Sig. B.A. nonché, nel merito, previa assoluzione dei convenuti dalle altre richieste di condanna formulate in citazione CONDANNA - la Società omissis s.r.l., con sede in omissis, in persona del legale rappresentante legale Sig. B.A., al risarcimento del danno cagionato alla Regione Marche per l'indebita percezione di contributo pubblico, nei termini di cui in motivazione, da attuarsi mediante il pagamento in favore dell'Ente danneggiato della somma complessiva di Euro 468.436,17. Sul complessivo importo delle somme, come in precedenza determinate, vanno altresì corrisposti gli interessi legali dalla data della pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo pagamento; - il Sig. B.S., dipendente regionale, al risarcimento del danno cagionato all'Ente di appartenenza, per l'indebita erogazione di contributo pubblico alla Società omissis S.r.l. e per il correlato danno all'immagine all'Ente provocato, il tutto nei termini di cui in motivazione, da attuarsi mediante il pagamento in favore della Regione Marche della somma complessiva di Euro 13.629,09 (7.936,36 + 1.232,73 + 5.000,00). Sul complessivo importo delle somme, come in precedenza determinate, vanno altresì corrisposti gli interessi legali dalla data della pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo pagamento; - il Sig. C.S., dipendente regionale, al risarcimento del danno cagionato all'Ente di appartenenza, per l'indebita erogazione di contributo pubblico alla Società omissis S.r.l. e per il correlato danno all'immagine all'Ente provocato, il tutto nei termini di cui in motivazione, da attuarsi mediante il pagamento in favore della Regione Marche della somma complessiva di Euro 7.930,91 (4.930,91 + 3.000,00). Sul complessivo importo delle somme, come in precedenza determinate, vanno altresì corrisposti gli interessi legali dalla data della pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo pagamento; - il Sig. M.L., dipendente regionale, al risarcimento del danno cagionato all'Ente di appartenenza, per l'indebita erogazione di contributo pubblico alla Società omissis S.r.l. e per il correlato danno all'immagine all'Ente provocato, il tutto nei termini di cui in motivazione, da attuarsi mediante il pagamento in favore della Regione Marche della somma complessiva di Euro 8.547,27 (5.547,27 + 3.000,00). Sul complessivo importo delle somme, come in precedenza determinate, vanno altresì corrisposti gli interessi legali dalla data della pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo pagamento; - il Sig. C.G.C., dipendente regionale, al risarcimento del danno cagionato all'Ente di appartenenza, per l'indebita erogazione di contributo pubblico alla Società omissis S.r.l. e per il correlato danno all'immagine all'Ente provocato, il tutto nei termini di cui in motivazione, da attuarsi mediante il pagamento in favore della Regione Marche della somma complessiva di Euro 7.547,27 (5.547,27 + 2.000,00). Sul complessivo importo delle somme, come in precedenza determinate, vanno altresì corrisposti gli interessi legali dalla data della pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo pagamento. Si liquidano infine a favore dello Stato, alla data di pubblicazione della presente sentenza, le spese di giudizio che seguono la soccombenza nella misura di Euro 4387,27 (quattromilatrecentottantasette/27) con riparto paritario tra i convenuti condannati. Così deciso ad Ancona, nelle Camere di Consiglio dei giorni 3 aprile 2007, 11 giugno 2007 e 13 agosto 2007.
PUBBLICATA IL 28/08/2007 IL DIRIGENTE DIRETTORE DELLA SEGRETERIA F.to (Dott.ssa A. Laura CARLONI)
DECRETO Il Presidente del Collegio Giudicante, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 1996 n. 196 con riferimento al giudizio in epigrafe (n. 19932/R del Registro di Segreteria) DISPONE che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52, nei confronti dei convenuti. Ancona, 13 agosto 2007
In esecuzione del provvedimento del Presidente del Collegio Giudicante ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei convenuti. IL DIRIGENTE DIRETTORE DELLA SEGRETERIA F.to (Dott.ssa A. Laura CARLONI)
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