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Sezione
giurisdizionale per le Marche della Corte dei conti, Sentenza n. 104/02 del 18
gennaio 2002
Corte
dei conti – Responsabilità amministrativa – Danno all’immagine della
P.A. – Applicabilità art. 2059 c.c. – Esclusione – Autonomia dell’ordinamento
contabile Corte
dei conti – Responsabilità amministrativa – Danno all’immagine della
P.A. – Giurisdizione concorrente del Giudice ordinario – Esclusione –
Giurisdizione esclusiva della Corte dei conti Corte
dei conti – Giudizio di responsabilità – Rinvio al primo giudice
denegante la giurisdizione – Applicazione del principio del doppio grado di
giurisdizione – Fattispecie Corte
dei conti – Giudizio di responsabilità – Litisconsorzio necessario –
Decesso di un convenuto – Estinzione del processo relativamente alla sola
posizione del deceduto Corte
dei conti – Giudizio di responsabilità – Genericità della domanda –
Esclusione sulla base del contraddittorio intervenuto Corte
dei conti – Giudizio di responsabilità – Danno all’immagine della P.A.
– Inammissibilità della domanda concernente i profili di danno patrimoniale
diretto - Fattispecie Corte
dei conti – Responsabilità amministrativa – Danno all’immagine della
P.A. – - Fonti normative - Ordinamento contabile ed art. 97 Cost. Corte
dei conti – Responsabilità amministrativa - Danno all’immagine della P.A.
– Elementi costitutivi – Evento dannoso - Fattispecie Corte
dei conti – Responsabilità amministrativa - Danno all’immagine della P.A.
– Elementi costitutivi – Danno risarcibile – Fattispecie Corte
dei conti – Responsabilità amministrativa – Danno all’immagine della
P.A. – Onere della prova – Sussiste solo in ordine alla dimostrazione dell’evento
dannoso Corte
dei conti – Responsabilità amministrativa – Danno all’immagine della
P.A. - Quantificazione del danno – Individuazione dei criteri alla base del
giudizio equitativo
REPUBBLICA
ITALIANA
SENT. N. 104/02 IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE MARCHE composta dai magistrati: Cesare BRONZINI
Presidente f.f. Giuseppe DE ROSA
Primo Referendario estensore Valter DEL ROSARIO
Referendario;
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel giudizio di responsabilità amministrativa, iscritto al n. 042/R
del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale della Corte dei
conti per le Marche avverso i signori M. V., rappresentato e difeso dagli Avv.ti
Mario Sanino, Giampaolo Ruggiero e Paolo Pauri; M. R., rappresentato e difeso
dall’Avv.to Filippo Lubrano; B. N., rappresentato e difeso dall’Avv.to
Alberto Cucchieri.
Visto il decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con
modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19.
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, nel testo novellato dal
decreto-legge 26 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, nella
legge 20 dicembre 1996, n. 639.
Visto l’atto di citazione in data 10 marzo 1995, regolarmente
notificato ai convenuti, della Procura regionale presso questa Sezione
giurisdizionale.
Uditi, nella pubblica udienza del giorno 25 ottobre 2001, con l’assistenza
del segretario Dott.ssa Carmela Tudino, il Presidente Relatore Cesare Bronzini,
il Pubblico Ministero nella persona del V.P.G. Alberto Avoli e gli Avv.ti
Alberto Cucchieri e Giovanni Latilla, quest’ultimo all’uopo delegato dall’Avv.
Paolo Pauri.
Esaminati gli atti e i documenti tutti di causa.
Ritenuto in FATTO
Con sentenza n. 401/95 del 28 ottobre 1995 questa Sezione
giurisdizionale regionale si pronunciava sul giudizio di responsabilità
amministrativa promosso con atto di citazione del 10 marzo 1995 del
Procuratore regionale, nei confronti dell’ing. V. M., del geom. R. M. e dell’ing.
N. B., condannando i convenuti al risarcimento del danno patrimoniale
derivante dall’alterazione di un progetto d’opera pubblica, finalizzata al
conseguimento di un ingiusto profitto in pregiudizio dello Stato. La sentenza
dichiarava altresì il difetto di giurisdizione di questa Corte dei conti
sulla domanda di risarcimento per danni non patrimoniali, anch’essa proposta
nell’atto di citazione.
La precitata sentenza n. 401/95 del 28 ottobre 1995 costituiva l’oggetto
di più impugnazioni definite con sentenze della Sezione I Centrale d’appello
n. 6/97/A del 10 febbraio 1997 e n. 268/2000/A del 5 settembre 2000.
In particolare, quest’ultima decideva sull’appello proposto dal
Procuratore Generale avverso la dichiarazione di difetto di giurisdizione
contenuta nella sentenza n. 401/95, affermando la sussistenza della
giurisdizione della Corte dei conti in tema di danno conseguente alla grave
perdita di prestigio ed al significativo detrimento dell’immagine e della
personalità dell’Ente pubblico, per l’effetto rinviando detta questione
al primo giudice ai sensi degli articoli 353 c.p.c. e 105, primo comma, del
R.D. n. 1038 del 1933.
Con atto ritualmente notificato, la Procura regionale della Corte dei
conti per le Marche riassumeva quindi il giudizio di responsabilità
amministrativa presso questa Sezione giurisdizionale regionale, chiedendo la
condanna al pagamento in favore dell’erario “della somma a titolo di
danno non patrimoniale evidenziato nell’atto di citazione del 10 maggio 1995”,
quantificata in lire due miliardi, nei confronti dei sig.ri V. M., R. M. e N.
B. . Con atto di costituzione in giudizio del 5 agosto 2001, la difesa del convenuto M., con richiamo alla formulazione testuale del rinvio operato dal giudice di appello, sosteneva che l’atto di citazione del “10 maggio 1995” si caratterizzava per la genericità della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale e per la totale insussistenza di qualsiasi elemento probatorio sia in relazione all’an (sussistenza del danno all’immagine) - non ritenendosi sufficiente, a fini della declaratoria di responsabilità amministrativa, l’accertamento di un comportamento doloso del funzionario - sia in riferimento al quantum domandato. In
particolare, si contestava che dal comportamento del M. e degli altri
convenuti fosse derivata una lesione del prestigio dell’Amministrazione dei
Lavori Pubblici nonché si escludeva la configurabilità, nell’ambito della
categoria del danno all’immagine, degli ulteriori profili di danno “genericamente
adombrati” nell’atto di citazione - pregiudizi connessi alla
sospensione dell’esecuzione dei lavori, quelli relativi alla sistemazione
delle strutture carcerarie, quelli concernenti l’impossibilità di
utilizzare nei tempi prefissati le strutture carcerarie - poiché ritenuti di
natura patrimoniale “diretta”. Nessuna
attività istruttoria, si sosteneva, risultava posta in essere dall’Organo
requirente sia in riferimento alla sussistenza del danno - pertanto “meramente
ipotetico” - sia in ordine alla sussistenza del nesso di causalità
sulla cui base i presunti fatti, concretizzanti un danno, sarebbero stati
diretta conseguenza della condotta del M.. Al riguardo, venivano richiamate le
decisioni delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 16/QM del 18 maggio
1999 e della Sezione I giurisdizionale d’appello n. 170/2001, per
argomentare l’obbligo della Procura di fornire un principio di prova della
lesione del bene leso, in quanto il pregiudizio all’immagine dell’Amministrazione
non sarebbe conseguito automaticamente al prodursi delle condotte illecite,
risultando dunque necessaria la dimostrazione delle azioni di carattere
reintegrativo del danno all’immagine poste in essere dall’Amministrazione. In
via subordinata, si contestava la modalità di determinazione dell’importo
del risarcimento preteso poiché ritenuto non corretto il ricorso effettuato
alla valutazione equitativa (ex art. 1226 c.c.), lamentandosi al
riguardo la mancata indicazione di criteri logici a sostegno dell’operazione,
con la conseguenza che l’importo chiesto, pari a due miliardi di lire, si
manifestava incongruo, ingiusto e sproporzionato rispetto alla realtà dei
fatti. Si
concludeva pertanto per il rigetto della domanda attrice e per la conseguente
assoluzione dell’ing. M. da ogni responsabilità per “danno morale”. Con
atto del 17 settembre 2001 il legale del sig. R. M. comunicava, “agli
effetti di legge”, la morte dell’assistito avvenuta in data 10 marzo
2001. Nella considerazione che nessuna ipotesi d’illecito arricchimento del
dante causa poteva essersi trasmessa agli eredi, veniva chiesta la
dichiarazione d’estinzione del giudizio relativamente alla posizione del
rappresentato. Con
atto di costituzione del 4 ottobre 2001, la difesa del convenuto B. contestava
in radice il fondamento della domanda introduttiva, con riferimento sia ai
profili costitutivi della responsabilità per danno non patrimoniale, sia ai
relativi contenuti probatori. In
primo luogo veniva esclusa, con affermazione di portata generale, la
sussistenza d’immedesimazione tra soggetto dipendente e Pubblica
amministrazione, “atteso che l’attenzione sarà rivolta al reato
commesso ed al suo autore e non all’Amministrazione – da considerarsi
vittima del reato”. Quindi,
si censurava la congruità della costruzione pretoria del c.d. “danno all’immagine”,
sindacabile nel giudizio dinnanzi alla Corte dei conti, affermandosi
consistere la richiesta azionata dal Pubblico Ministero in una domanda di
risarcimento, in favore della P.A., del medesimo danno non patrimoniale ex
artt. 2059 c.c. e 185 c.p., del quale i convenuti - già penalmente perseguiti
e già presumibilmente condannati anche ai sensi delle menzionate disposizioni
- avrebbero già risposto davanti al giudice ordinario. La domanda, pertanto,
si sarebbe sostanziata in un’ulteriore pretesa pecuniaria di dubbia
giustificazione costituzionale. Sotto
altro profilo, ove ritenuto comunque applicabile “il principio generale
della risarcibilità del danno conseguente ad un illecito comportamento di un
soggetto”, veniva sostenuta la necessarietà della dimostrazione dell’esistenza
del danno in argomento - con
richiami alle sentenze di questa Corte, segnatamente Sezione giurisdizionale
per la Toscana n. 1143 dell’11 luglio 2000 e Sezioni Riunite n. 16/QM del
1999 - da riferirsi alla diminutio
patrimoniale derivante a causa della lesione dell’immagine dell’Ente. Ciò
veniva affermato nella considerazione che il Procuratore Regionale, per legge
tenuto all’onere della prova, detta diminutio
- per tanto a fortiori
ritenuta insussistente - non aveva dimostrato. Infine,
sul tema della quantificazione in via equitativa del danno, la difesa del B.
si soffermava sui criteri “soggettivo” e “sociale”, elaborati dalla
giurisprudenza contabile, per affermare sia il marginale ruolo rivestito dal
funzionario - membro del Comitato
Tecnico Amministrativo Regionale, mero Organo di consulenza dell’Amministrazione
dei Lavori Pubblici - nel
contesto d’una vicenda investente principalmente il Provveditorato Regionale
alle Opere Pubbliche, sia l’eco giornalistica contenuta, esclusivamente
locale e quindi “a diffusione limitata”, ritenuta peraltro
ricollegarsi alla “mancanza in quel momento di notizie di cronaca più
rilevanti e di più facile impatto sul lettore medio”. Per tanto, si concludeva per la dichiarazione dell’insussistenza del danno all’immagine causato alla P.A. dal comportamento dell’ing. B., e per il conseguente rigetto di tutte le richieste formulate dal Procuratore regionale.
In udienza, i legali dell’ing. M. e dell’ing. B. si soffermavano
ulteriormente sui contenuti delle rispettive memorie. In
particolare, l’avvocato Latilla innanzitutto sottolineava l’aspetto dell’inammissibilità
della domanda attrice in relazione alla quota parte del danno di natura
patrimoniale di valenza “diretta”, per essere già intervenuta una
sentenza definitiva sulla questione concernente il risarcimento del “danno
patrimoniale”. Inoltre,
venivano richiamati i profili dell’ “assoluta mancanza di prova”
in ordine sia alla sussistenza del danno all’immagine, sia alla sussistenza
del nesso di causalità tra il comportamento addebitato all’ing. M. e il
danno conseguente. Al
riguardo si sosteneva, in particolare, che il Pubblico Ministero avrebbe
dovuto dimostrare quali attività onerose la P.A. avesse posto in essere al
fine di reintegrare la situazione antecedente al comportamento illecito del
funzionario, astrattamente in grado di ledere l’immagine dell’Amministrazione
pubblica. Per
tanto, si concludeva chiedendo il rigetto della domanda attrice con
assoluzione dell’ing. M. dagli addebiti contestati. L’avvocato
Cucchieri si soffermava inizialmente sul dubbio di costituzionalità formulato
nella memoria di costituzione, precisandone il fondamento nell’ambito delle
fattispecie di penalistico rilievo ex artt. 2059 cc e 185 c.p. .
A detto riguardo il legale ipotizzava che il proprio assistito fosse
già stato condannato, nella sede penale, per i medesimi fatti, anche al
risarcimento del “danno morale”, tuttavia affermando di non essere in
possesso della sentenza. Quindi,
veniva ulteriormente esplicitata la problematica della quantificazione del
danno, negandosi ogni giustificazione alla richiesta di due miliardi sia per
il ruolo marginale svolto dal B. nella vicenda, sia in relazione alla ben più
contenuta entità della condanna, già intervenuta innanzi alla Corte dei
conti, di risarcimento del “danno patrimoniale” (novanta milioni di lire).
Infine,
escludeva il legale la sussistenza del nesso di causalità tra il
comportamento del rappresentato e la lesione dell’immagine dell’Amministrazione
dei Lavori Pubblici, nella considerazione che nel periodo di “tangentopoli”
- nel qual temporale contesto si collocavano i fatti di causa - l’immagine
dell’Amministrazione medesima risultava già compromessa dal comportamento
denigratorio dei suoi più alti vertici istituzionali. Per
tanto, l’avv. Cucchieri concludeva con la richiesta del rigetto delle
pretese attrici sia per insussistenza del danno lamentato, e/o per mancata
dimostrazione del medesimo, sia perché nulla risultava contestabile all’ing.
B. per mancanza di nesso di causalità tra il comportamento del medesimo e la
lesione dell’immagine del Ministero dei Lavori Pubblici.
Il Pubblico Ministero, a sua volta, ribadiva oralmente le richieste
formulate, nell’atto introduttivo, nei confronti dei convenuti M. e B. . Nel
merito, veniva confutato il fondamento delle argomentazioni dei difensori dell’ing.
M. e dell’ing. B., con richiami alla giurisprudenza di questa Corte
ricostruente la fattispecie del danno all’immagine in termini di “danno-evento”.
Secondo questa prospettazione -
formulata in analogia ad altre figure di danno non patrimoniale individuate
dalla giurisprudenza sia civile, sia costituzionale, e sussumibili nella
previsione dell’art. 2043 c.c. (tra cui il c.d. “danno biologico”) - il
danno risarcibile consisterebbe nella lesione di un bene immateriale,
esprimente interessi e valori direttamente tutelati da norme costituzionali,
suscettibile di valutazione economica a prescindere dall’esistenza di
ulteriori conseguenze dannose -
strettamente di carattere patrimoniale -
in quanto la lesione del prestigio e dell’immagine della P.A. si
determinerebbero immediatamente con la condotta illecita dei pubblici
funzionari, nel caso già accertata sia nella sede penale che in quella
contabile. Quanto
alla quantificazione del risarcimento, a sostegno della pretesa attrice veniva
quindi svolto puntuale riferimento alla giurisprudenza di questa Corte
individuante i criteri oggettivo, soggettivo e sociale da porsi alla base
della valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. . Nell’osservare
che il dubbio di costituzionalità formulato dall’avv. Cucchieri non
appariva adeguatamente formalizzato, si contestava inoltre che fosse già
intervenuta sentenza penale di condanna dell’ing. B. al risarcimento del “danno
morale”, nella considerazione che il giudice ordinario, di prassi, disponeva
in via generica rinviando la quantificazione del danno ad altro giudice che,
nel caso, non poteva che sostanziarsi nella Corte dei conti. Il
Pubblico Ministero, altresì manifestando la propria adesione alla richiesta
di dichiarazione d’estinzione del giudizio relativamente alla posizione del
geom. M., ribadiva per tanto le richieste di condanna formulate, nell’atto
di citazione del marzo 1995, nei confronti dei convenuti ing. M. e ing. B.. L’avvocato
Cucchieri, su replica consentita, annotava che il rinvio, a fini di
quantificazione del danno, da parte del giudice penale ad altro giudice, non
avrebbe potuto che riguardare tutte le componenti di danno
- patrimoniale nonché non patrimoniale e morale derivanti da reato -
e che pertanto, ai sensi dell’art. 2059 del c.c., si sarebbero
comunque potute determinare condanne di giudici diversi esattamente
sovrapponibili. Su
specifica richiesta del Collegio, quindi, il legale formalizzava l’illustrata
questione di costituzionalità, individuando la norma censurata nell’articolo
2059 del codice civile, “nell’ipotesi in cui preveda o non preveda il
danno all’immagine”, per asserito contrasto con l’art. 3 Cost. . CONSIDERATO IN DIRITTO 1.
Ai fini della decisione viene innanzitutto in rilievo la valutazione
della rilevanza e della non manifesta infondatezza del dubbio di legittimità
costituzionale formulato nei confronti dell’art. 2059 del codice civile, in
riferimento ai principi sanciti dall’art. 3 Cost. . La
fattispecie viene riguardata -
assumendosi sussistere una stretta equivalenza tra il danno all’immagine
attribuito alla giurisdizione della Corte dei conti ed il danno non
patrimoniale devoluto al sindacato del Giudice ordinario -
per le inique conseguenze che l’applicazione della disposizione
determinerebbe nei confronti dei funzionari pubblici resisi responsabili di
fatti di rilievo penale. Potrebbe
darsi al riguardo, si afferma, il verificarsi dell’ipotesi della statuizione
- da parte del Giudice ordinario e di quello contabile -
di condanne al risarcimento del medesimo pregiudizio, nei confronti
dello stesso soggetto, sulla base dell’identico titolo giuridico. La
questione, nei formulati termini, appare sia irrilevante sia manifestamente
infondata. Va
innanzitutto chiarito che nell’odierno giudizio non viene in rilievo l’art.
2059 del codice civile, in quanto il sistema di riferimento della
responsabilità amministrativa risulta definito, per quanto qui d’interesse,
dagli articoli 82 e 83 della Legge di contabilità generale dello Stato (R.D.
18 novembre 1923, n. 2440), dall’art. 195 del Regolamento di contabilità
generale dello Stato (R.D. 23 maggio 1924, n. 827), dagli articoli 52 e 53 del
T.U. delle leggi sulla Corte dei conti (R.D. 12 luglio 1934, n. 1214), dagli
articoli 18 e seguenti del T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato (D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3) nonché
dalla legge 1994, n. 20 e dal decreto legge 15 novembre 1993, n. 453 (quest’ultimo
come convertito dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19) come successivamente
modificati dal testo risultante dalla conversione del decreto legge 23 ottobre
1996, n. 543 ad opera della legge 20 dicembre 1996, n. 639. In
particolare, si osserva, gli operatori dello Stato sono tenuti a rispondere
innanzi alla Corte dei conti dei danni arrecati all’Ente, per colpa (grave)
o dolo, ai sensi degli artt. 82 L.C.G.S., 52 T.U. sulla Corte dei conti e 18 e
ss. T.U. impiegati civili dello Stato. Peraltro,
alla determinazione del carattere di specificità del sistema delle fonti
della responsabilità amministrativa, formalmente definite nell’ambito delle
precitate disposizioni di pubblicistico rilievo, si perviene altresì dall’esame
della disciplina sostanziale sulla cui base è stato autorevolmente affermato
che la responsabilità amministrativa costituisce: “forma di
responsabilità sui generis affidata alla giurisdizione della Corte dei conti,
in nessun modo ritagliabile a perfezione sull’uno o sull’altro modello
astratto (n.d.r.: quelli afferenti la responsabilità penale e civile), connotato
da fondamenti ed elementi di oggettiva peculiarità” (Cass. SS.UU. 21
marzo 2001, n. 123/01). Considerato
dunque, per quanto esposto, che nel presente giudizio non trova applicazione l’art.
2059 del c.c., da ciò consegue l’irrilevanza della prospettata questione di
legittimità costituzionale. Non di meno, la questione medesima si appalesa altresì manifestamente infondata. In effetti, pur ammettendosi che il Giudice contabile possa ritenere che la responsabilità amministrativa per danno all’immagine in realtà altro non sostanzi che la fattispecie di cui all’art. 2059 c.c., ebbene, anche in questo caso non sarebbe dato rinvenire la possibilità astratta – l’unica che in un giudizio sulle fonti può assurgere rilievo - dell’iniqua conseguenza ipotizzata, vale a dire quella dell’emanazione di una duplice condanna, sulla base del medesimo “sostanziale” titolo, nei confronti dello stesso soggetto. Al
riguardo deve fondamentalmente richiamarsi che: “ .. costituisce
principio pacifico che la giurisdizione della Corte dei Conti è esclusiva,
nel senso che è l’unico organo giudiziario che può decidere nelle materie
devolute alla sua cognizione, ne consegue che va esclusa una concorrente
giurisdizione del giudice ordinario, adito secondo le regole normali
applicabili in tema di responsabilità e di rivalsa.” (Cass., SS.UU. 22 dicembre
1999, n. 933). Se
dunque la responsabilità per danno all’immagine della P.A., in argomento,
costituisce materia devoluta alla cognizione della Corte dei conti
- aspetto qui non in
discussione - e se la cognizione
di questa si basa essenzialmente, com’è agevole desumere dalle norme sopra
richiamate, sul criterio soggettivo dell’appartenenza (latu sensu)
del danneggiante alla Pubblica amministrazione, anche l’eventuale
coincidenza di contenuti della fattispecie all’esame del Giudice contabile
con quelli posti dall’art. 2059 c.c. non può riverberare in termini di
duplicazione di giudizio, nella constatazione che il Giudice civile risulta
sprovvisto di giurisdizione sulla richiesta di risarcimento del danno “non
patrimoniale” in favore della Pubblica amministrazione, ancorché
conseguente da reato, ogni volta che l’evento lesivo origini nell’ambito
di un rapporto di servizio con l’Ente pubblico. Ciò
appare tanto più evidente nella constatazione che il “danno all’immagine”
risarcibile innanzi alla Corte dei conti risulta comprendere nel proprio
ambito, non esaurendoli, l’insieme dei pregiudizi che la giurisprudenza
civile, ai sensi dell’art. 2059 del c.c., rapporta alle entità giuridiche
prive di fisicità (lesioni dell’onore, della reputazione e dell’identità;
prima tra tutte: Cass. Sez. I, 10 luglio 1991, n. 7642). Pertanto, in
considerazione dell’esclusività della giurisdizione della Corte dei conti e
della sostanziale identità dei contenuti delle due fattispecie
- amministrativa e civile -
deve in conseguenza negarsi, in via generale ed astratta, la
sussistenza di ambiti di giurisdizione “concorrente” residuabili, nella
materia, in favore del Giudice ordinario. Peraltro,
si annota conclusivamente, anche laddove il Giudice ordinario avesse disposto
il risarcimento, nonostante il difetto di giurisdizione di cui si è appena
argomentato, della circostanza non potrebbe non tenersi conto nella sede
esecutiva della, eventuale e successiva, sentenza di condanna del Giudice
contabile. 2.
Risolto negli indicati termini l’esame sulla problematica di valenza
costituzionale, un’ulteriore questione si pone preliminarmente all’attenzione
del Collegio. Nelle
rispettive memorie i rappresentanti dei convenuti, per confutare il fondamento
della pretesa attrice, hanno tra l’altro svolto testuale richiamo alla
formulazione utilizzata, dal Giudice d’appello, ai fini del rinvio della
specifica causa al primo grado di cognizione. Il
Collegio ritiene al riguardo di dover chiarire la portata del proprio
sindacato con riferimento al carattere di vincolatività o meno, ai fini della
decisione di competenza, delle proposizioni di merito - siano queste reali o meramente supposte -
contenute nella precitata sentenza. La
fattispecie, si richiama, è normativamente disciplinata dall’art. 353 del
c.p.c., applicabile al processo contabile per effetto del rinvio previsto dall’art.
26 del Regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti
(R.D. 13 agosto 1933, n. 1038). Secondo detta disposizione: “Il giudice d’appello,
se riforma la sentenza di primo grado dichiarando che il giudice ordinario ha
sulla causa la giurisdizione negata dal primo giudice, pronuncia sentenza con
la quale rimanda le parti davanti al primo giudice.”. La norma si chiarisce, è univocamente ritenuta attuativa del principio del doppio grado di giurisdizione (tra le altre: Cass. Sez. lavoro 22 ottobre 1986, n. 6213 e Cass. Sez. I 23 febbraio 1995, n. 2059), garanzia che si sostiene rispettata ogni qualvolta il giudice di primo grado venga posto nella condizione d’esaminare la domanda in tutta la sua estensione (in termini, Cass. Sez. II, 9 giugno 1987, n. 5037). Ritiene
il Collegio di doversi attenere ad un’applicazione non meramente
formalistica dei richiamati principi, per l’effetto dichiarando il proprio
diritto-dovere di procedere in via autonoma alla qualificazione giuridica dei
fatti dedotti negli atti di causa, a nulla rilevando, pertanto, l’eventuale
sussistenza d’indicazioni al riguardo contenute nella statuizione di rinvio. 3.
Altra questione, da risolversi innanzi le altre, è quella concernente
la domanda d’estinzione del giudizio avanzata nella memoria di costituzione
del legale del convenuto geom. M. . Al riguardo il Pubblico Ministero ha
manifestatato la propria adesione non ravvisando nella fattispecie gli estremi
per l’esercizio o la prosecuzione dell’azione nei confronti degli eredi. Dispone
l’art. 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive
modificazioni che la responsabilità dei soggetti sottoposti alla
giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è
personale, ed il relativo debito si trasmette agli eredi secondo le leggi
vigenti nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente
indebito arricchimento degli eredi stessi. Tuttavia,
non è questa la sede per entrare nel merito della fattispecie dal momento che
gli eredi del convenuto non sono, allo stato, parti del giudizio. Quel che
peraltro appare rilevare è la dichiarazione del Procuratore Regionale d’adesione
alla richiesta d’estinzione del giudizio. La
fattispecie comporta dunque lo svolgimento del processo nei confronti degli
altri soggetti convenuti -
limitatamente ai fatti ed alle omissioni da questi commessi con dolo o colpa
grave - in relazione alla
possibilità di valutare le relative e specifiche posizioni sulla base di
quanto già accertato in fatto, e con effetto vincolante per questo giudice,
nei precedenti giudizi penale e contabile. Ciò, naturalmente, nella peculiare
prospettiva di cui alla specifica domanda concernente la richiesta di
risarcimento di un danno all’immagine dell’Amministrazione dei Lavori
Pubblici. 4.
L’oggetto
principale del giudizio verte sull’accertamento dell’ipotesi di
responsabilità amministrativa, secondo quanto prospettato nell’atto di
citazione del 10 marzo 1995, per danno all’immagine della P.A. che si
afferma arrecato dai comportamenti illeciti, già accertati sia in sede penale
che amministrativo-contabile, dei convenuti ing. M. e ing. B. . Riconosciuta
oramai la giurisdizione della Corte dei conti nel caso di specie (Cass. SS.UU.
25 giugno 1997, n. 5668, Cass. SS.UU. 15 ottobre 1999, n. 744, Cass. SS.UU. 4
aprile 2000, n. 98), le questioni sulle quali le parti hanno incentrato l’attenzione
vengono esaminate nell’ordine che segue. 5. La difesa dell’ing. M. si duole della genericità della pretesa attrice di risarcimento del danno non patrimoniale. La questione, non ulteriormente esplicitata, non merita considerazione. Va premesso che nel giudizio contabile il vizio di genericità rileva - determinando la nullità del relativo atto, ex art. 3 del Regolamento sui giudizi innanzi alla Corte dei conti (R.D. n. 1038 del 1933, precit.) - solo allorquando “siavi assoluta incertezza sull’oggetto della domanda”. Nel merito, la risalente e non innovata giurisprudenza di questa Corte, sul punto, ha chiarito che deve definirsi generica la domanda che non rende comprensibili i motivi che l’attore adduce per far valere la pretesa, “sì da non porre il convenuto in grado di resistere validamente” (Cdc Sez. II, 16 maggio 1979, n. 103). Da
quanto esposto risulta del tutto evidente che è lo stesso svolgimento del
contraddittorio, nel suo addivenire, a negare ogni fondamento all’eccezione
all’esame. Ciò in quanto il processo si è sviluppato sulla base di una
pretesa giuridicamente qualificata nell’atto di citazione
- espressamente finalizzata ad ottenere la condanna dei convenuti al
risarcimento di un “danno non patrimoniale sotto forma in primo luogo di
una gravissima lesione del prestigio dell’amministrazione dei lavori
pubblici” - e nel riscontro
delle puntuali argomentazioni difensive, formulate per contestarne il relativo
fondamento. 6.
La difesa del convenuto M. sostiene l’inammissibilità della domanda
attrice per la quota parte di danno afferente i pregiudizi connessi alla
sospensione dell’esecuzione dei lavori, alla sistemazione delle strutture
carcerarie nonché all’impossibilità di utilizzare nei tempi prefissati le
strutture carcerarie, pregiudizi che nell’atto di citazione del 10 marzo
1995 vengono ricollegati alla fattispecie del danno non patrimoniale. L’eccezione è fondata nei termini di successiva motivazione. Appare invero evidente che “gli esborsi cui la P.A. è andata e andrà incontro per la sistemazione delle strutture carcerarie realizzate in difformità dal progetto originario e per il completamento dei lavori che erano già stati affidati all’impresa e che quest’ultima non ha più eseguito né eseguirà”, così come il “profilo di danno consistente nella impossibilità di acquisire e di utilizzare nei tempi prefissati la struttura carceraria in questione”, aspetti che si riflettono nell’esigenza d’apprestare soluzioni alternative equivalenti, rappresentando dunque conseguenze direttamente pregiudizievoli d’interessi patrimoniali della P.A. non possono venire in rilievo nell’ambito dell’odierno giudizio. Ciò nella constatazione che sulla relativa componente di danno si è pronunciato, con sentenza passata in giudicato, il Giudice d’appello. Si
osserva al riguardo che, in prospettiva ex-ante, il nomen iuris
attribuito nell’atto di citazione al pregiudizio che si sostiene subìto
- nel caso, un “danno non patrimoniale” -
non avrebbe impedito al Giudice d’individuarne l’esatta natura e,
conseguentemente, di statuire sulla relativa domanda di risarcimento nella
considerazione che il Giudice del fatto, com’è noto, non è tenuto alla
qualificazione giuridica attribuita, dalla parte, alla propria pretesa (tra le
altre, Cass. SS.UU., 25 ottobre 1999, n. 744 e Cass. SS.UU. 25 giugno 1997, n.
5668). In
secondo luogo, con valutazione ex-post, deve rilevarsi che il giudicato
formale e sostanziale della pronuncia d’appello
- in ordine al danno patrimoniale “diretto” - copre oramai tutto il dedotto (ed il deducibile) con
riferimento ai contenuti della domanda introduttiva del giudizio. Tuttavia,
la fattispecie in argomento consente d’affermare la valenza comunque “patrimoniale”
della pretesa attivata con l’atto di citazione del marzo 1995, per quanto
riferibile anche al lamentato “danno non patrimoniale”, e di ritenere
dunque integrato quel requisito di patrimonialità della domanda che radica,
anche nel caso all’esame, la giurisdizione di questo Giudice (SS.RR. 12
gennaio 2001, n. 5/A). Inoltre,
nonostante risulti allo stato inammissibile una domanda di risarcimento di
interessi patrimoniali “diretti” della P.A., non può peraltro ritenersi
preclusa nell’odierno giudizio la considerazione delle disfunzioni
determinatesi nello svolgimento dell’azione amministrativa per fatto
addebitabile ai convenuti, dal momento che queste sicuramente riverberano in
termini pregiudizievoli sull’immagine di una Pubblica Amministrazione, per
essere queste soggette al principio costituzionale di buon andamento attuato,
tra le altre, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (art. 1). 7.
I rappresentanti dei convenuti M. e B. sostengono inoltre, in termini
sostanzialmente analoghi, l’insussistenza del danno all’immagine
affermando che: a. non sussisterebbe un danno patrimoniale, ancorché
indiretto, non venendo in rilievo nella vicenda alcuna diminutio
patrimoniale riferibile a lesioni dell’immagine della P.A., per fatti
addebitabili ai convenuti; b. non sussisterebbe alcun nesso di causalità tra il
presunto danno all’immagine della P.A. ed il comportamento doloso dei
convenuti, in quanto andrebbero nel caso escluse: 1) l’immedesimazione
tra soggetto agente e amministrazione danneggiata; 2) la lesione del
bene, poiché all’epoca dei fatti già compromesso; 3) la
configurabilità di un pregiudizio patrimoniale “indiretto” sulla base
della mera condotta del funzionario infedele contraria ai doveri d’ufficio. Nel
rinviare la disamina sui correlati aspetti probatori al successivo punto 8,
le questioni vengono di seguito unitariamente affrontate - per la stretta correlazione sussistente tra le medesime -
a partire dall’esame degli elementi costitutivi della nozione di “danno
all’immagine” controversi. Chiariscono
le Sezioni Riunite di questa Corte che: “se danno è il pregiudizio
arrecato dalla lesione di un interesse giuridicamente protetto e, quindi, di
un bene cui l’ordinamento abbia conferito tutela, il risarcimento
rappresenta la reazione che l’ordinamento giuridico prevede in presenza di
un comportamento che abbia determinato la lesione di beni appartenenti alla
sfera giuridica altrui e assolve alla funzione ripristinatoria e riparatoria
per eliminare gli effetti derivanti dall’azione lesiva e caduti sul soggetto
danneggiato, determinandone comunque un coinvolgimento patrimoniale o sotto il
profilo di una diminuzione sopraggiunta o sotto il profilo della spesa
necessaria per la reintegrazione della situazione preesistente.” (SS.RR.
28 maggio 1999, n. 16 /QM). Ciò nonostante la giurisprudenza delle Sezioni contabili, aspetto del resto emergente dal contraddittorio, ha attribuito contenuti diversi agli elementi, individuati nella precitata sentenza delle Sezioni Riunite, dell’evento dannoso e del danno risarcibile. Da
un lato, in effetti, vi è chi afferma che la lesione dell’immagine della
P.A. deve configurarsi in termini autonomi ed affatto diversi dal
comportamento illecito del pubblico funzionario, poiché, diversamente, questa
risulterebbe immediatamente correlata a qualsiasi comportamento contrario ai
doveri d’ufficio (Sez. centrale I, 28 giugno 1999, n. 209 nonché
8 settembre 2000, n. 278), mentre altre pronunce argomentano
sostanzialmente, pur con motivazioni diverse, che l’evento dannoso consiste
nella lesione, interna al fatto illecito, dei diritti della personalità
pubblica (Sez. Piemonte 24 febbraio 2000, n. 935; Sez. Umbria, 18 ottobre
2000, n. 557; 6 marzo 2001, n. 98; Sez. centrale II, 13 aprile 2000, n. 134,
Sez. Piemonte, 30 luglio 2001, nn. 779 e 780; Sez. Abruzzo 31 luglio 2001, n.
685). Quanto
al danno risarcibile, poi, taluni Collegi affermano l’esigenza, sotto il
profilo causale, della dimostrazione delle attività volte al ripristino della
lesione dell’immagine poste in essere dalla P.A., il cui costo
rappresenterebbe dunque l’entità del risarcimento statuibile (Sez. Sicilia,
7 febbraio 2000, n. 24; Sez. Toscana, 10 marzo 2000, n. 476 nonché
11 luglio 2000, n. 1143), mentre altri associano al concetto di “ripristino”
una valenza più ampia rispetto ai canoni civilistici (Sez. centrale II, 13
aprile 2000, n. 134 e 6 novembre 2000, n. 338; Sez. Piemonte 19 aprile 2000,
n. 1196; Sez. Abruzzo 31 luglio 2001, n. 685). 7.1.
Posto dunque, sulla base della precitata sentenza n. 16/QM del 1999
delle SS.RR., che l’evento dannoso deve individuarsi nella lesione del bene
immateriale “immagine della P.A.” per effetto del comportamento illecito
del funzionario - bene da
considerarsi giuridicamente protetto, qui si soggiunge, sulla base del
congiunto disposto delle norme sulla responsabilità amministrativa e dell’art.
97 Cost. - affinché detto pregiudizio si determini deve ritenersi
sufficiente, ad avviso del Collegio, che la condotta trovi svolgimento nell’ambito
di un’attività di rilievo anche solo interno della Pubblica amministrazione
che si caratterizzi per gravità e disdoro, ditalchè la specifica conoscenza
del fatto si presti a riverberare nell’ambiente sociale negativamente, per
lo stridente contrasto sussistente tra la riprovevolezza del comportamento e
le garanzie d’imparzialità e di legalità che dovrebbero sempre
contraddistinguere l’azione dell’Ente pubblico. Nel
merito, quindi, deve affermarsi, nei termini sostanzialmente indicati nell’atto
di citazione, la configurabilità della lesione dell’immagine dell’Amministrazione
dei Lavori Pubblici nell’ipotesi di illeciti quali quelli commessi dai
convenuti e consistenti, nello specifico, nei seguenti: - frode nelle pubbliche commesse, truffa, falso materiale e ideologico per il convenuto M., all’epoca Ingegnere Capo del Provveditorato alle Opere Pubbliche per le Marche e nella vicenda Direttore dei lavori di realizzazione dell’Opera pubblica alterata; - truffa, falso materiale e ideologico per il
convenuto B., nella vicenda relatore di tre pareri favorevoli resi dal
competente Comitato Tecnico Amministrativo sugli elaborati tecnici dei lavori
di realizzazione dell’Opera pubblica medesima. Ciò,
si afferma, nella fondamentale considerazione che l’azione della P.A. non
può che esprimersi attraverso l’attività dei propri funzionari con un’unicità
di riflesso “esterno”, in termini d’immagine, travalicante
- quanto a percezione del fenomeno patologico nel contesto sociale -
il dato strettamente giuridico della regolamentazione dei rapporti “interni”
sottostanti. Con
riferimento alle ulteriori eccezioni formulate dalla difesa del convenuto B.,
poi, quanto esposto appare tanto più rilevare quanto più frequenti,
esattamente come nel caso di specie, risultino gli episodi d’illiceità
accertati nei confronti di funzionari e vertici dell’Amministrazione stessa,
dal momento che il ripetersi di questi inevitabilmente ingenera il diffuso e
negativo convincimento che è l'Amministrazione, non i singoli, a
caratterizzarsi soggettivamente quanto ad imputazione (rectius:
provenienza) degli illeciti. Tanto
si sostiene, dunque, non in riferimento ad una presunta e generalizzata
capacità lesiva ex-sé del fatto illecito, bensì in relazione a “qualificati”,
nel senso argomentato, comportamenti contrari ai doveri d’ufficio. Inoltre,
si chiarisce, il nesso di causalità tra comportamento e lesione del bene
immateriale appare nel caso direttamente rilevabile sulla base dell’intrinseca
capacità di propagazione “esterna” della notizia del fatto, da correlarsi
questa, in particolar modo, alla peculiarità dei compiti istituzionali
affidati alla cura dell’Amministrazione coinvolta. In sostanza, il Collegio
è dell’avviso che la notizia dei richiamati delitti, perpetrati in concorso
soggettivo e col vincolo della continuazione, da funzionari pubblici preposti
all’azione dello Stato, nello specifico settore dei lavori pubblici, nei
confronti dello stesso, non può non veicolarsi negli ambienti dei soggetti
economici ed istituzionali in rapporto con l’Amministrazione interessata,
con effetto propagativo ed esponenziale del relativo disvalore, anche
indipendentemente dall’attenzione che i mezzi d’informazione possono
apprestarvi, per le oggettive interrelazioni sussistenti tra i diversi enti
esponenziali d’interessi pubblici e privati nel “sistema” degli appalti
pubblici. Infine,
deve altresì rigettarsi la prospettazione secondo la quale non sussisterebbe
lesione dell’immagine allorquando questa risulti già compromessa. Non può
non rilevarsi nel merito che anche laddove l’assunto fosse dimostrato, ciò
non potrebbe determinare l’elusione di un valore giuridico recepito oramai
dall’ordinamento, vale a dire la tutela della reputazione, in termini di
rispetto sociale, cui ogni soggetto, P.A. inclusa, ha diritto
indipendentemente dalla relativa buona o cattiva fama. 7.2.
Passando ora alla questione concernente la sussistenza o meno, nel caso
di specie, di un pregiudizio suscettibile di valutazione economica, e nel
prendere atto degli orientamenti della giurisprudenza richiamata dalle parti,
sopra ulteriormente esplicitati, si afferma quanto segue. Come
chiarito nella precitata sentenza n. 16/QM del 1999 della SS.RR. di questa
Corte, la lesione del bene immateriale rileva quando comporti la necessità di
sostenere spese per il ripristino del bene leso. L’affermazione
si ricollega al pronunciamento della Suprema Corte individuante, nel danno
risarcibile, non solo il profilo della diminutio patrimoniale, ma
altresì quello della “spesa necessaria al ripristino del bene giuridico
leso”, nella considerazione che: “Tale conclusione … non trova
ostacolo nella formulazione delle norme che individuano la competenza
giurisdizionale della Corte dei conti anche se la dottrina e la giurisprudenza
meno recenti avevano manifestato la tendenza ad interpretare tali norme nel
senso della loro riferibilità ad un danno “certo” (cioè rilevabile da
una mera operazione di calcolo) ed “attuale” “ (Cass. SS.UU. 25
giugno 1997, n. 5668). Le
richiamate proposizioni, dalle quali non può prescindersi per la risoluzione
della questione, non sembrano inficiare il fondamento della giurisprudenza
più evolutiva richiamata in udienza dal Pubblico Ministero, alla quale il
Collegio ritiene di dover aderire nella constatazione della sua positiva
corrispondenza al nuovo e peculiare, prefigurato, impianto della
responsabilità amministrativa (Cass. SS.UU. 21 marzo 2001, n. 123/01). In
effetti, si annota, l’apprezzamento del danno risarcibile alla stregua di
quello patito da un soggetto privato non consentirebbe di cogliere l’effettiva
portata, quanto all’esigenza del reintegro della situazione quo-ante,
del “danno emergente” subìto dall’Ente pubblico. Da un lato, si
osserva, l’immagine della P.A., non versando nella disponibilità dell’Ente - a differenza di quella privata - deve necessariamente essere “ripristinata” (in tal senso,
tra le altre, Cdc Sez. Umbria 9 gennaio 2001, n. 98). Ulteriormente, va
considerato che il “ripristino” non può che consistere nel sostanziale
recupero dell’immagine stessa attraverso un programmatico, continuo e
graduale, miglioramento di standard d’azione e di trasparenza, anche
in ragione della dubbia utilità di puntuali ed episodici interventi al
riguardo quali, ad esempio, eventuali iniziative sui mass-media
finalizzate a prendere le distanze dai fatti illeciti sottostanti (tra le
altre, Cdc Sez. II 6 novembre 2000, n. 238/A). Quanto
affermato si ritiene trovi altresì fondamento nella constatazione degli
oggettivi risvolti di rilievo patrimoniale che si correlano oramai alla
gestione del bene “immagine” di tutti gli Enti pubblici, anche
indipendentemente da caratterizzazioni di mercato dei relativi interventi,
secondo la prospettiva indicata dalle Sezioni Unite Civili della Corte di
cassazione nella sentenza 25 ottobre 1999, n. 744, recentemente confermata
dalla Disciplina generale nelle materie dell’informazione e della
comunicazione delle pubbliche amministrazioni (legge 7 luglio 2000, n. 150). In
conclusione, rilevato che alla lesione del bene immateriale in parola si
correlano necessariamente conseguenze d’ordine patrimoniale, nessun dubbio
appare residuare circa la configurabilità, nel caso di specie, di un danno
risarcibile in favore dell’Amministrazione dei Lavori Pubblici. 8.
Sostengono i rappresentanti dei convenuti M. e B., con richiamo alla
giurisprudenza del giudice contabile, che il Pubblico Ministero non avrebbe
adempiuto all’onere della prova in relazione ai profili della sussistenza
del danno patrimoniale indiretto e della sussistenza del nesso di causalità
tra comportamenti dannosi e danno. In
particolare, si è osservato, le stesse Sezioni Riunite hanno sostenuto che il
Procuratore Generale è tenuto a fornire “quantomeno un principio di
prova della sussistenza del danno non patrimoniale e del pregiudizio arrecato
all’erario dall’azione lesiva del convenuto” (n. 16/QM del 1999). L’affermazione
va necessariamente riscontrata sulla base della ricostruzione della
fattispecie sinora svolta. 8.1.
Al riguardo, si è innanzitutto stabilito che un comportamento illecito
di un pubblico dipendente può, in determinate ipotesi e condizioni, arrecare
lesione all’immagine dell’Amministrazione. Accertata,
sulla base delle considerazioni di cui al punto che precede, la
configurabilità di una lesione dell’immagine dell’Amministrazione dei
Lavori Pubblici connessa ai comportamenti illeciti dei convenuti, le
allegazioni agli atti del giudizio inducono a ritenere assolto dal Procuratore
regionale l’onere della relativa dimostrazione, per aver egli documentato
con l’atto di citazione le risultanze dei procedimenti penali intervenuti
- dalle quali inequivocabilmente risulta la gravità dei comportamenti,
dell’ing. M. e dell’ing. B., casualmente pregiudizievoli dell’immagine
della P.A. per quanto affermato al punto 7.1. che precede - in relazione ai quali è stata altresì fornita prova della
propagazione della relativa notizia all’esterno della Pubblica
amministrazione, mediante il deposito di articoli pubblicati dalla stampa
locale sulla vicenda. 8.2.
Quanto al danno patrimoniale determinatosi per l’effetto della
lesione del bene immateriale ritiene il Collegio, sulla base delle motivazioni
rese al punto 7.2. che precede, che questo non possa che ricollegarsi
ontologicamente all’evento dannoso nonostante il difforme, richiamato,
avviso delle Sezioni Riunite e della giurisprudenza collegata, secondo cui il
pregiudizio patrimoniale deve essere dimostrato nella sua sussistenza (anche
solo in via indiziaria). Al riguardo depongono sia la valutazione in ottica
costituzionale delle disposizioni sulla responsabilità amministrativa, nel
senso sopra indicato, sia le considerazioni svolte in ordine agli intrinsici
riflessi patrimoniali propri della categoria di danno in argomento. Per
tanto, constatato che è stata fornita prova della sussistenza di una lesione
dell’immagine dell’Amministrazione dei Lavori Pubblici, e che l’onere
probatorio concernente l’an del pregiudizio patrimoniale deve
considerarsi assorbito nella dimostrazione della sussistenza del solo evento
lesivo, le eccezioni formulate nel merito dalle parti resistenti vanno in
conseguenza rigettate. 9.
Nel passare conclusivamente alla quantificazione del danno risarcibile,
va innanzitutto annotato che nessun dubbio viene in rilievo in ordine all’applicabilità
della norma di cui all’art. 1226 c.c. al caso di specie. Ciò
posto deve richiamarsi che l’art. 1226 c.c. si rivolge al giudice, il quale
è tenuto a determinare, in via equitativa, la misura del danno oramai
accertato (segnatamente: i punti 7 e 8 che precedono) ma non
comprovabile nel suo preciso ammontare. In detta prospettiva vanno valutate
pertanto sia la richiesta di parte attrice
- di un risarcimento “… non inferiore a lire 2.000.000.000,
tenuto conto della gravità dei fatti contestati e dei riflessi negativi da
essi derivati” - sia le
controdeduzioni formulate dalle difese dei convenuti. Il
Collegio pone alla base della relativa statuizione i criteri “oggettivo”,
“soggettivo” e “sociale”, fondamentalmente elaborati dalla
giurisprudenza richiamata dalle parti. Alla diversa intensità di ognuna di
dette variabili, per quanto di seguito chiarito, deve infatti ricollegarsi la
conseguenza della determinazione affatto diversa della misura del danno
risarcibile. In
relazione alla prima variabile, dunque, vanno considerati la gravità dell’illecito
che si correla evidentemente alla dimensione dei reati - nel caso, concorso soggettivo in delitti continuati
direttamente offensivi di interessi dello Stato - ed agli effetti di questi sull’azione amministrativa da
valutarsi, nel suo complesso, in termini di scostamento dal canone di buon
andamento. Da quanto già sopra ampiamente argomentato risulta evidente che l’intensità
della variabile non può che appalesarsi elevata ancorché differenziata, in
relazione alle posizioni dei singoli, per la maggiore gravità dei
comportamenti dell’ing. M. per essersi questo reso responsabile anche del
delitto di frode nelle pubbliche commesse, non contestato all’ing. B.. Nessun
peso, si chiarisce, può attribuirsi in detto ambito “oggettivo” all’entità
della condanna al risarcimento del pregiudizio patrimoniale “diretto”,
eventualmente già intervenuta, nella constatazione che ad un comportamento
illecito ben potrebbe correlarsi solo una tipologia di danno (ad esempio, il
solo danno all’immagine). Quanto
al criterio “soggettivo”, quindi, vengono in considerazione i ruoli
rivestiti dai funzionari nella Pubblica amministrazione. Sulla base di questi
appare possibile determinare, ai fini della quantificazione in argomento, il
tasso d’immedesimazione organica dei responsabili, correlato questo,
evidentemente, in misura proporzionale, al livello d’importanza delle
funzioni svolte. Rilevano al riguardo sia la posizione dei funzionari nell’organizzazione
della P.A., comunque non di vertice politico-amministrativo, sia la funzione
dirigenziale svolta nell’ambito del Provveditorato alle Opere Pubbliche per
le Marche dall’ing. M., così come la funzione svolta dall’ing. B. in seno
al Comitato Tecnico Amministrativo che, per essere di natura consultiva, va
considerata di controllo in senso lato. Sotto il profilo soggettivo, pertanto,
viene in rilievo un’intensità di valore medio della variabile che risulta
altresì differenziata per l’evidente maggior tasso d’immedesimazione
organica correlato alla funzione svolta dall’ing. M. . Il
terzo criterio, infine, viene autonomamente in rilievo nonostante risulti sub
specie di quello oggettivo, dal momento che, si ritiene, è proprio il livello
di propagazione della negativa immagine dell’Amministrazione, nell’ambiente
sociale, ad incidere maggiormente sulla dimensione del pregiudizio e, quindi,
sulla determinazione dell’entità del risarcimento. Al riguardo, nonostante
la diffusione della vicenda non sia stata meramente locale, fatto questo da
considerarsi notorio - basti
richiamare al riguardo l’episodio originante le indagini penali: un’evasione
dal carcere favorita dai materiali, non conformi agli standard,
utilizzati per la realizzazione dell’istituto penitenziario anconetano -
è altresì evidente, ad avviso di questo Giudice, che la percezione
esterna dei fatti screditanti all’esame sia stata ampiamente assorbita dagli
effetti di connesse vicende, anche temporalmente coincidenti, tutte
coinvolgenti il Provveditorato alle Opere Pubbliche per le Marche, tra cui in
particolare va richiamata quella relativa alle c.d. Opere pubbliche incompiute
dei Piani di ricostruzione delle città di Ancona e Macerata. Un’indiretta
conferma di quanto affermato discende, ad esempio, dalla constatazione che
solo il clamore di quest’ultima risulta ancora apprezzabile, a distanza di
tempo, come riscontrabile sulla
base di semplici interrogazioni, da chiunque effettuabili, con i più
utilizzati “motori di ricerca”, sulla rete Internet. L’intensità della
variabile, per quanto esposto, deve dunque valutarsi di entità contenuta. Sulla
base di quanto considerato, la misura del risarcimento del danno da
addebitarsi ai convenuti viene pertanto equitativamente quantificata in lire
sessanta milioni, di cui quaranta milioni a carico dell’ing. M. e venti
milioni a carico dell’ing. B. . 10.
Le spese di giudizio, al netto della parte relativa alla posizione del
M., seguono la soccombenza in proporzione alla condanna e, dunque, vanno poste
a carico del citato ing. M. nella misura di 2/3, ed a carico del citato ing.
B. nella misura di 1/3. PER QUESTI MOTIVI la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per le
Marche, definitivamente pronunciando sul giudizio di responsabilità n. 042/R,
indicato in epigrafe DICHIARA - irrilevante e manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto l’art. 2059 del Codice civile sollevata, per presunto contrasto con l’art. 3 Cost., dal legale rappresentante dell’ing. N. B.; - estinto il giudizio attivato con l’atto di citazione del 10 marzo 1995, nei confronti del geom. R. M.; - inammissibili le pretese, formulate nell’ambito del precitato atto di citazione, concernenti il risarcimento di profili di danno patrimoniale diretto sui quali si è determinato il giudicato formale e sostanziale a seguito della sentenza della Sezione I Centrale d’appello n. 6/97/A del 10 febbraio 1997 CONDANNA i convenuti ing. V. M. e ing. N. B. al risarcimento
del danno cagionato all’immagine dell’Amministrazione dei Lavori Pubblici,
da attuarsi mediante il pagamento in favore dello Stato della somma
complessiva di lire sessanta milioni, comprensiva di interessi legali e
rivalutazione monetaria, imputandola, per la parte che ognuno vi ha preso, per
lire quarantamilioni a carico dell’ing. M. e per lire ventimilioni a carico
dell’ing. B., con vincolo di solidarietà ai sensi dell’art. 1-quinquies
della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni.
Sul complessivo importo delle somme dovute da ciascuno dei citati
condannati, come in precedenza determinate, vanno altresì corrisposti gli
interessi legali dalla data della pubblicazione della presente sentenza sino
all’effettivo pagamento. Si
liquidano infine a favore dello Stato, alla data di pubblicazione della
presente sentenza, le spese di giudizio -
che seguono la soccombenza nei termini precisati in motivazione -
nella misura di Euro duecentosette/50 pari a Lire 401.776= .
Così deciso in Ancona, nelle Camere di Consiglio dei giorni 25 ottobre
e 8 novembre 2001.
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE F.F.
(Giuseppe DE ROSA)
(Cesare BRONZINI)
PUBBLICATA MEDIANTE
DEPOSITO IN SEGRETERIA IL 18
GENNAIO 2002
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