Sezione giurisdizionale per le Marche della Corte dei conti, Sentenza n. 104/02 del 18 gennaio 2002

 

Corte dei conti – Responsabilità amministrativa – Danno all’immagine della P.A. – Applicabilità art. 2059 c.c. – Esclusione – Autonomia dell’ordinamento contabile

Corte dei conti – Responsabilità amministrativa – Danno all’immagine della P.A. – Giurisdizione concorrente del Giudice ordinario – Esclusione – Giurisdizione esclusiva della Corte dei conti

Corte dei conti – Giudizio di responsabilità – Rinvio al primo giudice denegante la giurisdizione – Applicazione del principio del doppio grado di giurisdizione – Fattispecie

Corte dei conti – Giudizio di responsabilità – Litisconsorzio necessario – Decesso di un convenuto – Estinzione del processo relativamente alla sola posizione del deceduto

Corte dei conti – Giudizio di responsabilità – Genericità della domanda – Esclusione sulla base del contraddittorio intervenuto

Corte dei conti – Giudizio di responsabilità – Danno all’immagine della P.A. – Inammissibilità della domanda concernente i profili di danno patrimoniale diretto - Fattispecie

Corte dei conti – Responsabilità amministrativa – Danno all’immagine della P.A. – - Fonti normative - Ordinamento contabile ed art. 97 Cost.

Corte dei conti – Responsabilità amministrativa - Danno all’immagine della P.A. – Elementi costitutivi – Evento dannoso - Fattispecie

Corte dei conti – Responsabilità amministrativa - Danno all’immagine della P.A. – Elementi costitutivi – Danno risarcibile – Fattispecie

Corte dei conti – Responsabilità amministrativa – Danno all’immagine della P.A. – Onere della prova – Sussiste solo in ordine alla dimostrazione dell’evento dannoso

Corte dei conti – Responsabilità amministrativa – Danno all’immagine della P.A. - Quantificazione del danno – Individuazione dei criteri alla base del giudizio equitativo

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA                                     SENT. N. 104/02

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE

composta dai magistrati:

Cesare BRONZINI                              Presidente f.f.

Giuseppe DE ROSA             Primo Referendario estensore

Valter DEL ROSARIO                  Referendario;

            ha pronunciato la seguente

SENTENZA

            nel giudizio di responsabilità amministrativa, iscritto al n. 042/R del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale della Corte dei conti per le Marche avverso i signori M. V., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Mario Sanino, Giampaolo Ruggiero e Paolo Pauri; M. R., rappresentato e difeso dall’Avv.to Filippo Lubrano; B. N., rappresentato e difeso dall’Avv.to Alberto Cucchieri.

            Visto il decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19.

            Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, nel testo novellato dal decreto-legge 26 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1996, n. 639.

            Visto l’atto di citazione in data 10 marzo 1995, regolarmente notificato ai convenuti, della Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale.

            Uditi, nella pubblica udienza del giorno 25 ottobre 2001, con l’assistenza del segretario Dott.ssa Carmela Tudino, il Presidente Relatore Cesare Bronzini, il Pubblico Ministero nella persona del V.P.G. Alberto Avoli e gli Avv.ti Alberto Cucchieri e Giovanni Latilla, quest’ultimo all’uopo delegato dall’Avv. Paolo Pauri.

            Esaminati gli atti e i documenti tutti di causa.

            Ritenuto in

FATTO

            Con sentenza n. 401/95 del 28 ottobre 1995 questa Sezione giurisdizionale regionale si pronunciava sul giudizio di responsabilità amministrativa promosso con atto di citazione del 10 marzo 1995 del Procuratore regionale, nei confronti dell’ing. V. M., del geom. R. M. e dell’ing. N. B., condannando i convenuti al risarcimento del danno patrimoniale derivante dall’alterazione di un progetto d’opera pubblica, finalizzata al conseguimento di un ingiusto profitto in pregiudizio dello Stato. La sentenza dichiarava altresì il difetto di giurisdizione di questa Corte dei conti sulla domanda di risarcimento per danni non patrimoniali, anch’essa proposta nell’atto di citazione.

            La precitata sentenza n. 401/95 del 28 ottobre 1995 costituiva l’oggetto di più impugnazioni definite con sentenze della Sezione I Centrale d’appello n. 6/97/A del 10 febbraio 1997 e n. 268/2000/A del 5 settembre 2000.

            In particolare, quest’ultima decideva sull’appello proposto dal Procuratore Generale avverso la dichiarazione di difetto di giurisdizione contenuta nella sentenza n. 401/95, affermando la sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti in tema di danno conseguente alla grave perdita di prestigio ed al significativo detrimento dell’immagine e della personalità dell’Ente pubblico, per l’effetto rinviando detta questione al primo giudice ai sensi degli articoli 353 c.p.c. e 105, primo comma, del R.D. n. 1038 del 1933.

            Con atto ritualmente notificato, la Procura regionale della Corte dei conti per le Marche riassumeva quindi il giudizio di responsabilità amministrativa presso questa Sezione giurisdizionale regionale, chiedendo la condanna al pagamento in favore dell’erario “della somma a titolo di danno non patrimoniale evidenziato nell’atto di citazione del 10 maggio 1995”, quantificata in lire due miliardi, nei confronti dei sig.ri V. M., R. M. e N. B. .

            Con atto di costituzione in giudizio del 5 agosto 2001, la difesa del convenuto M., con richiamo alla formulazione testuale del rinvio operato dal giudice di appello, sosteneva che l’atto di citazione del “10 maggio 1995” si caratterizzava per la genericità della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale e per la totale insussistenza di qualsiasi elemento probatorio sia in relazione all’an (sussistenza del danno all’immagine) - non ritenendosi sufficiente, a fini della declaratoria di responsabilità amministrativa, l’accertamento di un comportamento doloso del funzionario - sia in riferimento al quantum domandato.

In particolare, si contestava che dal comportamento del M. e degli altri convenuti fosse derivata una lesione del prestigio dell’Amministrazione dei Lavori Pubblici nonché si escludeva la configurabilità, nell’ambito della categoria del danno all’immagine, degli ulteriori profili di danno “genericamente adombrati” nell’atto di citazione - pregiudizi connessi alla sospensione dell’esecuzione dei lavori, quelli relativi alla sistemazione delle strutture carcerarie, quelli concernenti l’impossibilità di utilizzare nei tempi prefissati le strutture carcerarie - poiché ritenuti di natura patrimoniale “diretta”.

Nessuna attività istruttoria, si sosteneva, risultava posta in essere dall’Organo requirente sia in riferimento alla sussistenza del danno - pertanto “meramente ipotetico” - sia in ordine alla sussistenza del nesso di causalità sulla cui base i presunti fatti, concretizzanti un danno, sarebbero stati diretta conseguenza della condotta del M.. Al riguardo, venivano richiamate le decisioni delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 16/QM del 18 maggio 1999 e della Sezione I giurisdizionale d’appello n. 170/2001, per argomentare l’obbligo della Procura di fornire un principio di prova della lesione del bene leso, in quanto il pregiudizio all’immagine dell’Amministrazione non sarebbe conseguito automaticamente al prodursi delle condotte illecite, risultando dunque necessaria la dimostrazione delle azioni di carattere reintegrativo del danno all’immagine poste in essere dall’Amministrazione.

In via subordinata, si contestava la modalità di determinazione dell’importo del risarcimento preteso poiché ritenuto non corretto il ricorso effettuato alla valutazione equitativa (ex art. 1226 c.c.), lamentandosi al riguardo la mancata indicazione di criteri logici a sostegno dell’operazione, con la conseguenza che l’importo chiesto, pari a due miliardi di lire, si manifestava incongruo, ingiusto e sproporzionato rispetto alla realtà dei fatti.

Si concludeva pertanto per il rigetto della domanda attrice e per la conseguente assoluzione dell’ing. M. da ogni responsabilità per “danno morale”.

Con atto del 17 settembre 2001 il legale del sig. R. M. comunicava, “agli effetti di legge”, la morte dell’assistito avvenuta in data 10 marzo 2001. Nella considerazione che nessuna ipotesi d’illecito arricchimento del dante causa poteva essersi trasmessa agli eredi, veniva chiesta la dichiarazione d’estinzione del giudizio relativamente alla posizione del rappresentato.

Con atto di costituzione del 4 ottobre 2001, la difesa del convenuto B. contestava in radice il fondamento della domanda introduttiva, con riferimento sia ai profili costitutivi della responsabilità per danno non patrimoniale, sia ai relativi contenuti probatori.

In primo luogo veniva esclusa, con affermazione di portata generale, la sussistenza d’immedesimazione tra soggetto dipendente e Pubblica amministrazione, “atteso che l’attenzione sarà rivolta al reato commesso ed al suo autore e non all’Amministrazione – da considerarsi vittima del reato”.

Quindi, si censurava la congruità della costruzione pretoria del c.d. “danno all’immagine”, sindacabile nel giudizio dinnanzi alla Corte dei conti, affermandosi consistere la richiesta azionata dal Pubblico Ministero in una domanda di risarcimento, in favore della P.A., del medesimo danno non patrimoniale ex artt. 2059 c.c. e 185 c.p., del quale i convenuti - già penalmente perseguiti e già presumibilmente condannati anche ai sensi delle menzionate disposizioni - avrebbero già risposto davanti al giudice ordinario. La domanda, pertanto, si sarebbe sostanziata in un’ulteriore pretesa pecuniaria di dubbia giustificazione costituzionale.

Sotto altro profilo, ove ritenuto comunque applicabile “il principio generale della risarcibilità del danno conseguente ad un illecito comportamento di un soggetto”, veniva sostenuta la necessarietà della dimostrazione dell’esistenza del danno in argomento  - con richiami alle sentenze di questa Corte, segnatamente Sezione giurisdizionale per la Toscana n. 1143 dell’11 luglio 2000 e Sezioni Riunite n. 16/QM del 1999 -  da riferirsi alla diminutio patrimoniale derivante a causa della lesione dell’immagine dell’Ente.

Ciò veniva affermato nella considerazione che il Procuratore Regionale, per legge tenuto all’onere della prova, detta diminutio  -  per tanto a fortiori ritenuta insussistente - non aveva dimostrato.

Infine, sul tema della quantificazione in via equitativa del danno, la difesa del B. si soffermava sui criteri “soggettivo” e “sociale”, elaborati dalla giurisprudenza contabile, per affermare sia il marginale ruolo rivestito dal funzionario  - membro del Comitato Tecnico Amministrativo Regionale, mero Organo di consulenza dell’Amministrazione dei Lavori Pubblici -  nel contesto d’una vicenda investente principalmente il Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche, sia l’eco giornalistica contenuta, esclusivamente locale e quindi “a diffusione limitata”, ritenuta peraltro ricollegarsi alla “mancanza in quel momento di notizie di cronaca più rilevanti e di più facile impatto sul lettore medio”.

Per tanto, si concludeva per la dichiarazione dell’insussistenza del danno all’immagine causato alla P.A. dal comportamento dell’ing. B., e per il conseguente rigetto di tutte le richieste formulate dal Procuratore regionale.

            In udienza, i legali dell’ing. M. e dell’ing. B. si soffermavano ulteriormente sui contenuti delle rispettive memorie.

In particolare, l’avvocato Latilla innanzitutto sottolineava l’aspetto dell’inammissibilità della domanda attrice in relazione alla quota parte del danno di natura patrimoniale di valenza “diretta”, per essere già intervenuta una sentenza definitiva sulla questione concernente il risarcimento del “danno patrimoniale”.

Inoltre, venivano richiamati i profili dell’ “assoluta mancanza di prova” in ordine sia alla sussistenza del danno all’immagine, sia alla sussistenza del nesso di causalità tra il comportamento addebitato all’ing. M. e il danno conseguente.

Al riguardo si sosteneva, in particolare, che il Pubblico Ministero avrebbe dovuto dimostrare quali attività onerose la P.A. avesse posto in essere al fine di reintegrare la situazione antecedente al comportamento illecito del funzionario, astrattamente in grado di ledere l’immagine dell’Amministrazione pubblica.

Per tanto, si concludeva chiedendo il rigetto della domanda attrice con assoluzione dell’ing. M. dagli addebiti contestati.

L’avvocato Cucchieri si soffermava inizialmente sul dubbio di costituzionalità formulato nella memoria di costituzione, precisandone il fondamento nell’ambito delle fattispecie di penalistico rilievo ex artt. 2059 cc e 185 c.p. .  A detto riguardo il legale ipotizzava che il proprio assistito fosse già stato condannato, nella sede penale, per i medesimi fatti, anche al risarcimento del “danno morale”, tuttavia affermando di non essere in possesso della sentenza.

Quindi, veniva ulteriormente esplicitata la problematica della quantificazione del danno, negandosi ogni giustificazione alla richiesta di due miliardi sia per il ruolo marginale svolto dal B. nella vicenda, sia in relazione alla ben più contenuta entità della condanna, già intervenuta innanzi alla Corte dei conti, di risarcimento del “danno patrimoniale” (novanta milioni di lire).

Infine, escludeva il legale la sussistenza del nesso di causalità tra il comportamento del rappresentato e la lesione dell’immagine dell’Amministrazione dei Lavori Pubblici, nella considerazione che nel periodo di “tangentopoli” - nel qual temporale contesto si collocavano i fatti di causa - l’immagine dell’Amministrazione medesima risultava già compromessa dal comportamento denigratorio dei suoi più alti vertici istituzionali.

Per tanto, l’avv. Cucchieri concludeva con la richiesta del rigetto delle pretese attrici sia per insussistenza del danno lamentato, e/o per mancata dimostrazione del medesimo, sia perché nulla risultava contestabile all’ing. B. per mancanza di nesso di causalità tra il comportamento del medesimo e la lesione dell’immagine del Ministero dei Lavori Pubblici.

            Il Pubblico Ministero, a sua volta, ribadiva oralmente le richieste formulate, nell’atto introduttivo, nei confronti dei convenuti M. e B. .

Nel merito, veniva confutato il fondamento delle argomentazioni dei difensori dell’ing. M. e dell’ing. B., con richiami alla giurisprudenza di questa Corte ricostruente la fattispecie del danno all’immagine in termini di “danno-evento”. Secondo questa prospettazione  - formulata in analogia ad altre figure di danno non patrimoniale individuate dalla giurisprudenza sia civile, sia costituzionale, e sussumibili nella previsione dell’art. 2043 c.c. (tra cui il c.d. “danno biologico”) - il danno risarcibile consisterebbe nella lesione di un bene immateriale, esprimente interessi e valori direttamente tutelati da norme costituzionali, suscettibile di valutazione economica a prescindere dall’esistenza di ulteriori conseguenze dannose  - strettamente di carattere patrimoniale -  in quanto la lesione del prestigio e dell’immagine della P.A. si determinerebbero immediatamente con la condotta illecita dei pubblici funzionari, nel caso già accertata sia nella sede penale che in quella contabile.

Quanto alla quantificazione del risarcimento, a sostegno della pretesa attrice veniva quindi svolto puntuale riferimento alla giurisprudenza di questa Corte individuante i criteri oggettivo, soggettivo e sociale da porsi alla base della valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. .

Nell’osservare che il dubbio di costituzionalità formulato dall’avv. Cucchieri non appariva adeguatamente formalizzato, si contestava inoltre che fosse già intervenuta sentenza penale di condanna dell’ing. B. al risarcimento del “danno morale”, nella considerazione che il giudice ordinario, di prassi, disponeva in via generica rinviando la quantificazione del danno ad altro giudice che, nel caso, non poteva che sostanziarsi nella Corte dei conti.

Il Pubblico Ministero, altresì manifestando la propria adesione alla richiesta di dichiarazione d’estinzione del giudizio relativamente alla posizione del geom. M., ribadiva per tanto le richieste di condanna formulate, nell’atto di citazione del marzo 1995, nei confronti dei convenuti ing. M. e ing. B..

L’avvocato Cucchieri, su replica consentita, annotava che il rinvio, a fini di quantificazione del danno, da parte del giudice penale ad altro giudice, non avrebbe potuto che riguardare tutte le componenti di danno  - patrimoniale nonché non patrimoniale e morale derivanti da reato -  e che pertanto, ai sensi dell’art. 2059 del c.c., si sarebbero comunque potute determinare condanne di giudici diversi esattamente sovrapponibili.

Su specifica richiesta del Collegio, quindi, il legale formalizzava l’illustrata questione di costituzionalità, individuando la norma censurata nell’articolo 2059 del codice civile, “nell’ipotesi in cui preveda o non preveda il danno all’immagine”, per asserito contrasto con l’art. 3 Cost. .

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.         Ai fini della decisione viene innanzitutto in rilievo la valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza del dubbio di legittimità costituzionale formulato nei confronti dell’art. 2059 del codice civile, in riferimento ai principi sanciti dall’art. 3 Cost. .

La fattispecie viene riguardata  - assumendosi sussistere una stretta equivalenza tra il danno all’immagine attribuito alla giurisdizione della Corte dei conti ed il danno non patrimoniale devoluto al sindacato del Giudice ordinario -  per le inique conseguenze che l’applicazione della disposizione determinerebbe nei confronti dei funzionari pubblici resisi responsabili di fatti di rilievo penale.

Potrebbe darsi al riguardo, si afferma, il verificarsi dell’ipotesi della statuizione  - da parte del Giudice ordinario e di quello contabile -  di condanne al risarcimento del medesimo pregiudizio, nei confronti dello stesso soggetto, sulla base dell’identico titolo giuridico.

La questione, nei formulati termini, appare sia irrilevante sia manifestamente infondata.

Va innanzitutto chiarito che nell’odierno giudizio non viene in rilievo l’art. 2059 del codice civile, in quanto il sistema di riferimento della responsabilità amministrativa risulta definito, per quanto qui d’interesse, dagli articoli 82 e 83 della Legge di contabilità generale dello Stato (R.D. 18 novembre 1923, n. 2440), dall’art. 195 del Regolamento di contabilità generale dello Stato (R.D. 23 maggio 1924, n. 827), dagli articoli 52 e 53 del T.U. delle leggi sulla Corte dei conti (R.D. 12 luglio 1934, n. 1214), dagli articoli 18 e seguenti del T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3) nonché dalla legge 1994, n. 20 e dal decreto legge 15 novembre 1993, n. 453 (quest’ultimo come convertito dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19) come successivamente modificati dal testo risultante dalla conversione del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 543 ad opera della legge 20 dicembre 1996, n. 639.

In particolare, si osserva, gli operatori dello Stato sono tenuti a rispondere innanzi alla Corte dei conti dei danni arrecati all’Ente, per colpa (grave) o dolo, ai sensi degli artt. 82 L.C.G.S., 52 T.U. sulla Corte dei conti e 18 e ss. T.U. impiegati civili dello Stato.

Peraltro, alla determinazione del carattere di specificità del sistema delle fonti della responsabilità amministrativa, formalmente definite nell’ambito delle precitate disposizioni di pubblicistico rilievo, si perviene altresì dall’esame della disciplina sostanziale sulla cui base è stato autorevolmente affermato che la responsabilità amministrativa costituisce: “forma di responsabilità sui generis affidata alla giurisdizione della Corte dei conti, in nessun modo ritagliabile a perfezione sull’uno o sull’altro modello astratto (n.d.r.: quelli afferenti la responsabilità penale e civile), connotato da fondamenti ed elementi di oggettiva peculiarità” (Cass. SS.UU. 21 marzo 2001, n. 123/01).

Considerato dunque, per quanto esposto, che nel presente giudizio non trova applicazione l’art. 2059 del c.c., da ciò consegue l’irrilevanza della prospettata questione di legittimità costituzionale.

Non di meno, la questione medesima si appalesa altresì manifestamente infondata. In effetti, pur ammettendosi che il Giudice contabile possa ritenere che la responsabilità amministrativa per danno all’immagine in realtà altro non sostanzi che la fattispecie di cui all’art. 2059 c.c., ebbene, anche in questo caso non sarebbe dato rinvenire la possibilità astratta  – l’unica che in un giudizio sulle fonti può assurgere rilievo -  dell’iniqua conseguenza ipotizzata, vale a dire quella dell’emanazione di una duplice condanna, sulla base del medesimo “sostanziale” titolo, nei confronti dello stesso soggetto.

Al riguardo deve fondamentalmente richiamarsi che: “ .. costituisce principio pacifico che la giurisdizione della Corte dei Conti è esclusiva, nel senso che è l’unico organo giudiziario che può decidere nelle materie devolute alla sua cognizione, ne consegue che va esclusa una concorrente giurisdizione del giudice ordinario, adito secondo le regole normali applicabili in tema di responsabilità e di rivalsa.” (Cass., SS.UU. 22 dicembre 1999, n. 933).

Se dunque la responsabilità per danno all’immagine della P.A., in argomento, costituisce materia devoluta alla cognizione della Corte dei conti  -  aspetto qui non in discussione -  e se la cognizione di questa si basa essenzialmente, com’è agevole desumere dalle norme sopra richiamate, sul criterio soggettivo dell’appartenenza (latu sensu) del danneggiante alla Pubblica amministrazione, anche l’eventuale coincidenza di contenuti della fattispecie all’esame del Giudice contabile con quelli posti dall’art. 2059 c.c. non può riverberare in termini di duplicazione di giudizio, nella constatazione che il Giudice civile risulta sprovvisto di giurisdizione sulla richiesta di risarcimento del danno “non patrimoniale” in favore della Pubblica amministrazione, ancorché conseguente da reato, ogni volta che l’evento lesivo origini nell’ambito di un rapporto di servizio con l’Ente pubblico.

Ciò appare tanto più evidente nella constatazione che il “danno all’immagine” risarcibile innanzi alla Corte dei conti risulta comprendere nel proprio ambito, non esaurendoli, l’insieme dei pregiudizi che la giurisprudenza civile, ai sensi dell’art. 2059 del c.c., rapporta alle entità giuridiche prive di fisicità (lesioni dell’onore, della reputazione e dell’identità; prima tra tutte: Cass. Sez. I, 10 luglio 1991, n. 7642). Pertanto, in considerazione dell’esclusività della giurisdizione della Corte dei conti e della sostanziale identità dei contenuti delle due fattispecie  - amministrativa e civile -   deve in conseguenza negarsi, in via generale ed astratta, la sussistenza di ambiti di giurisdizione “concorrente” residuabili, nella materia, in favore del Giudice ordinario.

Peraltro, si annota conclusivamente, anche laddove il Giudice ordinario avesse disposto il risarcimento, nonostante il difetto di giurisdizione di cui si è appena argomentato, della circostanza non potrebbe non tenersi conto nella sede esecutiva della, eventuale e successiva, sentenza di condanna del Giudice contabile.

2.         Risolto negli indicati termini l’esame sulla problematica di valenza costituzionale, un’ulteriore questione si pone preliminarmente all’attenzione del Collegio.

Nelle rispettive memorie i rappresentanti dei convenuti, per confutare il fondamento della pretesa attrice, hanno tra l’altro svolto testuale richiamo alla formulazione utilizzata, dal Giudice d’appello, ai fini del rinvio della specifica causa al primo grado di cognizione.

Il Collegio ritiene al riguardo di dover chiarire la portata del proprio sindacato con riferimento al carattere di vincolatività o meno, ai fini della decisione di competenza, delle proposizioni di merito  - siano queste reali o meramente supposte -  contenute nella precitata sentenza.

La fattispecie, si richiama, è normativamente disciplinata dall’art. 353 del c.p.c., applicabile al processo contabile per effetto del rinvio previsto dall’art. 26 del Regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti (R.D. 13 agosto 1933, n. 1038).

Secondo detta disposizione: “Il giudice d’appello, se riforma la sentenza di primo grado dichiarando che il giudice ordinario ha sulla causa la giurisdizione negata dal primo giudice, pronuncia sentenza con la quale rimanda le parti davanti al primo giudice.”.

La norma si chiarisce, è univocamente ritenuta attuativa del principio del doppio grado di giurisdizione (tra le altre: Cass. Sez. lavoro 22 ottobre 1986, n. 6213 e Cass. Sez. I 23 febbraio 1995, n. 2059), garanzia che si sostiene rispettata ogni qualvolta il giudice di primo grado venga posto nella condizione d’esaminare la domanda in tutta la sua estensione (in termini, Cass. Sez. II, 9 giugno 1987, n. 5037).

Ritiene il Collegio di doversi attenere ad un’applicazione non meramente formalistica dei richiamati principi, per l’effetto dichiarando il proprio diritto-dovere di procedere in via autonoma alla qualificazione giuridica dei fatti dedotti negli atti di causa, a nulla rilevando, pertanto, l’eventuale sussistenza d’indicazioni al riguardo contenute nella statuizione di rinvio.

3.         Altra questione, da risolversi innanzi le altre, è quella concernente la domanda d’estinzione del giudizio avanzata nella memoria di costituzione del legale del convenuto geom. M. . Al riguardo il Pubblico Ministero ha manifestatato la propria adesione non ravvisando nella fattispecie gli estremi per l’esercizio o la prosecuzione dell’azione nei confronti degli eredi.

Dispone l’art. 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni che la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale, ed il relativo debito si trasmette agli eredi secondo le leggi vigenti nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi.

Tuttavia, non è questa la sede per entrare nel merito della fattispecie dal momento che gli eredi del convenuto non sono, allo stato, parti del giudizio. Quel che peraltro appare rilevare è la dichiarazione del Procuratore Regionale d’adesione alla richiesta d’estinzione del giudizio.

La fattispecie comporta dunque lo svolgimento del processo nei confronti degli altri soggetti convenuti  - limitatamente ai fatti ed alle omissioni da questi commessi con dolo o colpa grave -  in relazione alla possibilità di valutare le relative e specifiche posizioni sulla base di quanto già accertato in fatto, e con effetto vincolante per questo giudice, nei precedenti giudizi penale e contabile. Ciò, naturalmente, nella peculiare prospettiva di cui alla specifica domanda concernente la richiesta di risarcimento di un danno all’immagine dell’Amministrazione dei Lavori Pubblici.

4.            L’oggetto principale del giudizio verte sull’accertamento dell’ipotesi di responsabilità amministrativa, secondo quanto prospettato nell’atto di citazione del 10 marzo 1995, per danno all’immagine della P.A. che si afferma arrecato dai comportamenti illeciti, già accertati sia in sede penale che amministrativo-contabile, dei convenuti ing. M. e ing. B. .

Riconosciuta oramai la giurisdizione della Corte dei conti nel caso di specie (Cass. SS.UU. 25 giugno 1997, n. 5668, Cass. SS.UU. 15 ottobre 1999, n. 744, Cass. SS.UU. 4 aprile 2000, n. 98), le questioni sulle quali le parti hanno incentrato l’attenzione vengono esaminate nell’ordine che segue.

5.         La difesa dell’ing. M. si duole della genericità della pretesa attrice di risarcimento del danno non patrimoniale. La questione, non ulteriormente esplicitata, non merita considerazione. Va premesso che nel giudizio contabile il vizio di genericità rileva  - determinando la nullità del relativo atto, ex art. 3 del Regolamento sui giudizi innanzi alla Corte dei conti (R.D. n. 1038 del 1933, precit.) -  solo allorquando “siavi assoluta incertezza sull’oggetto della domanda”.

Nel merito, la risalente e non innovata giurisprudenza di questa Corte, sul punto, ha chiarito che deve definirsi generica la domanda che non rende comprensibili i motivi che l’attore adduce per far valere la pretesa, “sì da non porre il convenuto in grado di resistere validamente” (Cdc Sez. II, 16 maggio 1979, n. 103).

Da quanto esposto risulta del tutto evidente che è lo stesso svolgimento del contraddittorio, nel suo addivenire, a negare ogni fondamento all’eccezione all’esame. Ciò in quanto il processo si è sviluppato sulla base di una pretesa giuridicamente qualificata nell’atto di citazione  - espressamente finalizzata ad ottenere la condanna dei convenuti al risarcimento di un “danno non patrimoniale sotto forma in primo luogo di una gravissima lesione del prestigio dell’amministrazione dei lavori pubblici” -  e nel riscontro delle puntuali argomentazioni difensive, formulate per contestarne il relativo fondamento.

6.         La difesa del convenuto M. sostiene l’inammissibilità della domanda attrice per la quota parte di danno afferente i pregiudizi connessi alla sospensione dell’esecuzione dei lavori, alla sistemazione delle strutture carcerarie nonché all’impossibilità di utilizzare nei tempi prefissati le strutture carcerarie, pregiudizi che nell’atto di citazione del 10 marzo 1995 vengono ricollegati alla fattispecie del danno non patrimoniale.

L’eccezione è fondata nei termini di successiva motivazione. Appare invero evidente che “gli esborsi cui la P.A. è andata e andrà incontro per la sistemazione delle strutture carcerarie realizzate in difformità dal progetto originario e per il completamento dei lavori che erano già stati affidati all’impresa e che quest’ultima non ha più eseguito né eseguirà”, così come il “profilo di danno consistente nella impossibilità di acquisire e di utilizzare nei tempi prefissati la struttura carceraria in questione”, aspetti che si riflettono nell’esigenza d’apprestare soluzioni alternative equivalenti, rappresentando dunque conseguenze direttamente pregiudizievoli d’interessi patrimoniali della P.A. non possono venire in rilievo nell’ambito dell’odierno giudizio. Ciò nella constatazione che sulla relativa componente di danno si è pronunciato, con sentenza passata in giudicato, il Giudice d’appello.

Si osserva al riguardo che, in prospettiva ex-ante, il nomen iuris attribuito nell’atto di citazione al pregiudizio che si sostiene subìto  - nel caso, un “danno non patrimoniale” -  non avrebbe impedito al Giudice d’individuarne l’esatta natura e, conseguentemente, di statuire sulla relativa domanda di risarcimento nella considerazione che il Giudice del fatto, com’è noto, non è tenuto alla qualificazione giuridica attribuita, dalla parte, alla propria pretesa (tra le altre, Cass. SS.UU., 25 ottobre 1999, n. 744 e Cass. SS.UU. 25 giugno 1997, n. 5668).

In secondo luogo, con valutazione ex-post, deve rilevarsi che il giudicato formale e sostanziale della pronuncia d’appello  - in ordine al danno patrimoniale “diretto” -  copre oramai tutto il dedotto (ed il deducibile) con riferimento ai contenuti della domanda introduttiva del giudizio.

Tuttavia, la fattispecie in argomento consente d’affermare la valenza comunque “patrimoniale” della pretesa attivata con l’atto di citazione del marzo 1995, per quanto riferibile anche al lamentato “danno non patrimoniale”, e di ritenere dunque integrato quel requisito di patrimonialità della domanda che radica, anche nel caso all’esame, la giurisdizione di questo Giudice (SS.RR. 12 gennaio 2001, n. 5/A).

Inoltre, nonostante risulti allo stato inammissibile una domanda di risarcimento di interessi patrimoniali “diretti” della P.A., non può peraltro ritenersi preclusa nell’odierno giudizio la considerazione delle disfunzioni determinatesi nello svolgimento dell’azione amministrativa per fatto addebitabile ai convenuti, dal momento che queste sicuramente riverberano in termini pregiudizievoli sull’immagine di una Pubblica Amministrazione, per essere queste soggette al principio costituzionale di buon andamento attuato, tra le altre, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (art. 1).

7.         I rappresentanti dei convenuti M. e B. sostengono inoltre, in termini sostanzialmente analoghi, l’insussistenza del danno all’immagine affermando che:

a. non sussisterebbe un danno patrimoniale, ancorché indiretto, non venendo in rilievo nella vicenda alcuna diminutio patrimoniale riferibile a lesioni dell’immagine della P.A., per fatti addebitabili ai convenuti;

b. non sussisterebbe alcun nesso di causalità tra il presunto danno all’immagine della P.A. ed il comportamento doloso dei convenuti, in quanto andrebbero nel caso escluse: 1) l’immedesimazione tra soggetto agente e amministrazione danneggiata; 2) la lesione del bene, poiché all’epoca dei fatti già compromesso; 3) la configurabilità di un pregiudizio patrimoniale “indiretto” sulla base della mera condotta del funzionario infedele contraria ai doveri d’ufficio.

Nel rinviare la disamina sui correlati aspetti probatori al successivo punto 8, le questioni vengono di seguito unitariamente affrontate  - per la stretta correlazione sussistente tra le medesime -  a partire dall’esame degli elementi costitutivi della nozione di “danno all’immagine” controversi.

Chiariscono le Sezioni Riunite di questa Corte che: “se danno è il pregiudizio arrecato dalla lesione di un interesse giuridicamente protetto e, quindi, di un bene cui l’ordinamento abbia conferito tutela, il risarcimento rappresenta la reazione che l’ordinamento giuridico prevede in presenza di un comportamento che abbia determinato la lesione di beni appartenenti alla sfera giuridica altrui e assolve alla funzione ripristinatoria e riparatoria per eliminare gli effetti derivanti dall’azione lesiva e caduti sul soggetto danneggiato, determinandone comunque un coinvolgimento patrimoniale o sotto il profilo di una diminuzione sopraggiunta o sotto il profilo della spesa necessaria per la reintegrazione della situazione preesistente.” (SS.RR. 28 maggio 1999, n. 16 /QM).

Ciò nonostante la giurisprudenza delle Sezioni contabili, aspetto del resto emergente dal contraddittorio, ha attribuito contenuti diversi agli elementi, individuati nella precitata sentenza delle Sezioni Riunite, dell’evento dannoso e del danno risarcibile.

Da un lato, in effetti, vi è chi afferma che la lesione dell’immagine della P.A. deve configurarsi in termini autonomi ed affatto diversi dal comportamento illecito del pubblico funzionario, poiché, diversamente, questa risulterebbe immediatamente correlata a qualsiasi comportamento contrario ai doveri d’ufficio (Sez. centrale I, 28 giugno 1999, n. 209 nonché  8 settembre 2000, n. 278), mentre altre pronunce argomentano sostanzialmente, pur con motivazioni diverse, che l’evento dannoso consiste nella lesione, interna al fatto illecito, dei diritti della personalità pubblica (Sez. Piemonte 24 febbraio 2000, n. 935; Sez. Umbria, 18 ottobre 2000, n. 557; 6 marzo 2001, n. 98; Sez. centrale II, 13 aprile 2000, n. 134, Sez. Piemonte, 30 luglio 2001, nn. 779 e 780; Sez. Abruzzo 31 luglio 2001, n. 685).

Quanto al danno risarcibile, poi, taluni Collegi affermano l’esigenza, sotto il profilo causale, della dimostrazione delle attività volte al ripristino della lesione dell’immagine poste in essere dalla P.A., il cui costo rappresenterebbe dunque l’entità del risarcimento statuibile (Sez. Sicilia, 7 febbraio 2000, n. 24; Sez. Toscana, 10 marzo 2000, n. 476 nonché  11 luglio 2000, n. 1143), mentre altri associano al concetto di “ripristino” una valenza più ampia rispetto ai canoni civilistici (Sez. centrale II, 13 aprile 2000, n. 134 e 6 novembre 2000, n. 338; Sez. Piemonte 19 aprile 2000, n. 1196; Sez. Abruzzo 31 luglio 2001, n. 685).

7.1.     Posto dunque, sulla base della precitata sentenza n. 16/QM del 1999 delle SS.RR., che l’evento dannoso deve individuarsi nella lesione del bene immateriale “immagine della P.A.” per effetto del comportamento illecito del funzionario  - bene da considerarsi giuridicamente protetto, qui si soggiunge, sulla base del congiunto disposto delle norme sulla responsabilità amministrativa e dell’art. 97 Cost. -  affinché detto pregiudizio si determini deve ritenersi sufficiente, ad avviso del Collegio, che la condotta trovi svolgimento nell’ambito di un’attività di rilievo anche solo interno della Pubblica amministrazione che si caratterizzi per gravità e disdoro, ditalchè la specifica conoscenza del fatto si presti a riverberare nell’ambiente sociale negativamente, per lo stridente contrasto sussistente tra la riprovevolezza del comportamento e le garanzie d’imparzialità e di legalità che dovrebbero sempre contraddistinguere l’azione dell’Ente pubblico.

Nel merito, quindi, deve affermarsi, nei termini sostanzialmente indicati nell’atto di citazione, la configurabilità della lesione dell’immagine dell’Amministrazione dei Lavori Pubblici nell’ipotesi di illeciti quali quelli commessi dai convenuti e consistenti, nello specifico, nei seguenti:

- frode nelle pubbliche commesse, truffa, falso materiale e ideologico per il convenuto M., all’epoca Ingegnere Capo del Provveditorato alle Opere Pubbliche per le Marche e nella vicenda Direttore dei lavori di realizzazione dell’Opera pubblica alterata;

- truffa, falso materiale e ideologico per il convenuto B., nella vicenda relatore di tre pareri favorevoli resi dal competente Comitato Tecnico Amministrativo sugli elaborati tecnici dei lavori di realizzazione dell’Opera pubblica medesima.

Ciò, si afferma, nella fondamentale considerazione che l’azione della P.A. non può che esprimersi attraverso l’attività dei propri funzionari con un’unicità di riflesso “esterno”, in termini d’immagine, travalicante  - quanto a percezione del fenomeno patologico nel contesto sociale -  il dato strettamente giuridico della regolamentazione dei rapporti “interni” sottostanti.

Con riferimento alle ulteriori eccezioni formulate dalla difesa del convenuto B., poi, quanto esposto appare tanto più rilevare quanto più frequenti, esattamente come nel caso di specie, risultino gli episodi d’illiceità accertati nei confronti di funzionari e vertici dell’Amministrazione stessa, dal momento che il ripetersi di questi inevitabilmente ingenera il diffuso e negativo convincimento che è l'Amministrazione, non i singoli, a caratterizzarsi soggettivamente quanto ad imputazione (rectius: provenienza) degli illeciti.

Tanto si sostiene, dunque, non in riferimento ad una presunta e generalizzata capacità lesiva ex-sé del fatto illecito, bensì in relazione a “qualificati”, nel senso argomentato, comportamenti contrari ai doveri d’ufficio.

Inoltre, si chiarisce, il nesso di causalità tra comportamento e lesione del bene immateriale appare nel caso direttamente rilevabile sulla base dell’intrinseca capacità di propagazione “esterna” della notizia del fatto, da correlarsi questa, in particolar modo, alla peculiarità dei compiti istituzionali affidati alla cura dell’Amministrazione coinvolta. In sostanza, il Collegio è dell’avviso che la notizia dei richiamati delitti, perpetrati in concorso soggettivo e col vincolo della continuazione, da funzionari pubblici preposti all’azione dello Stato, nello specifico settore dei lavori pubblici, nei confronti dello stesso, non può non veicolarsi negli ambienti dei soggetti economici ed istituzionali in rapporto con l’Amministrazione interessata, con effetto propagativo ed esponenziale del relativo disvalore, anche indipendentemente dall’attenzione che i mezzi d’informazione possono apprestarvi, per le oggettive interrelazioni sussistenti tra i diversi enti esponenziali d’interessi pubblici e privati nel “sistema” degli appalti pubblici.

Infine, deve altresì rigettarsi la prospettazione secondo la quale non sussisterebbe lesione dell’immagine allorquando questa risulti già compromessa. Non può non rilevarsi nel merito che anche laddove l’assunto fosse dimostrato, ciò non potrebbe determinare l’elusione di un valore giuridico recepito oramai dall’ordinamento, vale a dire la tutela della reputazione, in termini di rispetto sociale, cui ogni soggetto, P.A. inclusa, ha diritto indipendentemente dalla relativa buona o cattiva fama.

7.2.            Passando ora alla questione concernente la sussistenza o meno, nel caso di specie, di un pregiudizio suscettibile di valutazione economica, e nel prendere atto degli orientamenti della giurisprudenza richiamata dalle parti, sopra ulteriormente esplicitati, si afferma quanto segue.

Come chiarito nella precitata sentenza n. 16/QM del 1999 della SS.RR. di questa Corte, la lesione del bene immateriale rileva quando comporti la necessità di sostenere spese per il ripristino del bene leso.

L’affermazione si ricollega al pronunciamento della Suprema Corte individuante, nel danno risarcibile, non solo il profilo della diminutio patrimoniale, ma altresì quello della “spesa necessaria al ripristino del bene giuridico leso”, nella considerazione che: “Tale conclusione … non trova ostacolo nella formulazione delle norme che individuano la competenza giurisdizionale della Corte dei conti anche se la dottrina e la giurisprudenza meno recenti avevano manifestato la tendenza ad interpretare tali norme nel senso della loro riferibilità ad un danno “certo” (cioè rilevabile da una mera operazione di calcolo) ed “attuale” “ (Cass. SS.UU. 25 giugno 1997, n. 5668).

Le richiamate proposizioni, dalle quali non può prescindersi per la risoluzione della questione, non sembrano inficiare il fondamento della giurisprudenza più evolutiva richiamata in udienza dal Pubblico Ministero, alla quale il Collegio ritiene di dover aderire nella constatazione della sua positiva corrispondenza al nuovo e peculiare, prefigurato, impianto della responsabilità amministrativa (Cass. SS.UU. 21 marzo 2001, n. 123/01).

In effetti, si annota, l’apprezzamento del danno risarcibile alla stregua di quello patito da un soggetto privato non consentirebbe di cogliere l’effettiva portata, quanto all’esigenza del reintegro della situazione quo-ante, del “danno emergente” subìto dall’Ente pubblico. Da un lato, si osserva, l’immagine della P.A., non versando nella disponibilità dell’Ente  - a differenza di quella privata -  deve necessariamente essere “ripristinata” (in tal senso, tra le altre, Cdc Sez. Umbria 9 gennaio 2001, n. 98). Ulteriormente, va considerato che il “ripristino” non può che consistere nel sostanziale recupero dell’immagine stessa attraverso un programmatico, continuo e graduale, miglioramento di standard d’azione e di trasparenza, anche in ragione della dubbia utilità di puntuali ed episodici interventi al riguardo quali, ad esempio, eventuali iniziative sui mass-media finalizzate a prendere le distanze dai fatti illeciti sottostanti (tra le altre, Cdc Sez. II 6 novembre 2000, n. 238/A).

Quanto affermato si ritiene trovi altresì fondamento nella constatazione degli oggettivi risvolti di rilievo patrimoniale che si correlano oramai alla gestione del bene “immagine” di tutti gli Enti pubblici, anche indipendentemente da caratterizzazioni di mercato dei relativi interventi, secondo la prospettiva indicata dalle Sezioni Unite Civili della Corte di cassazione nella sentenza 25 ottobre 1999, n. 744, recentemente confermata dalla Disciplina generale nelle materie dell’informazione e della comunicazione delle pubbliche amministrazioni (legge 7 luglio 2000, n. 150).

In conclusione, rilevato che alla lesione del bene immateriale in parola si correlano necessariamente conseguenze d’ordine patrimoniale, nessun dubbio appare residuare circa la configurabilità, nel caso di specie, di un danno risarcibile in favore dell’Amministrazione dei Lavori Pubblici.

8.             Sostengono i rappresentanti dei convenuti M. e B., con richiamo alla giurisprudenza del giudice contabile, che il Pubblico Ministero non avrebbe adempiuto all’onere della prova in relazione ai profili della sussistenza del danno patrimoniale indiretto e della sussistenza del nesso di causalità tra comportamenti dannosi e danno.

In particolare, si è osservato, le stesse Sezioni Riunite hanno sostenuto che il Procuratore Generale è tenuto a fornire “quantomeno un principio di prova della sussistenza del danno non patrimoniale e del pregiudizio arrecato all’erario dall’azione lesiva del convenuto” (n. 16/QM del 1999).

L’affermazione va necessariamente riscontrata sulla base della ricostruzione della fattispecie sinora svolta.

8.1.     Al riguardo, si è innanzitutto stabilito che un comportamento illecito di un pubblico dipendente può, in determinate ipotesi e condizioni, arrecare lesione all’immagine dell’Amministrazione.

Accertata, sulla base delle considerazioni di cui al punto che precede, la configurabilità di una lesione dell’immagine dell’Amministrazione dei Lavori Pubblici connessa ai comportamenti illeciti dei convenuti, le allegazioni agli atti del giudizio inducono a ritenere assolto dal Procuratore regionale l’onere della relativa dimostrazione, per aver egli documentato con l’atto di citazione le risultanze dei procedimenti penali intervenuti  - dalle quali inequivocabilmente risulta la gravità dei comportamenti, dell’ing. M. e dell’ing. B., casualmente pregiudizievoli dell’immagine della P.A. per quanto affermato al punto 7.1. che precede -  in relazione ai quali è stata altresì fornita prova della propagazione della relativa notizia all’esterno della Pubblica amministrazione, mediante il deposito di articoli pubblicati dalla stampa locale sulla vicenda.

8.2.            Quanto al danno patrimoniale determinatosi per l’effetto della lesione del bene immateriale ritiene il Collegio, sulla base delle motivazioni rese al punto 7.2. che precede, che questo non possa che ricollegarsi ontologicamente all’evento dannoso nonostante il difforme, richiamato, avviso delle Sezioni Riunite e della giurisprudenza collegata, secondo cui il pregiudizio patrimoniale deve essere dimostrato nella sua sussistenza (anche solo in via indiziaria). Al riguardo depongono sia la valutazione in ottica costituzionale delle disposizioni sulla responsabilità amministrativa, nel senso sopra indicato, sia le considerazioni svolte in ordine agli intrinsici riflessi patrimoniali propri della categoria di danno in argomento.

Per tanto, constatato che è stata fornita prova della sussistenza di una lesione dell’immagine dell’Amministrazione dei Lavori Pubblici, e che l’onere probatorio concernente l’an del pregiudizio patrimoniale deve considerarsi assorbito nella dimostrazione della sussistenza del solo evento lesivo, le eccezioni formulate nel merito dalle parti resistenti vanno in conseguenza rigettate.

9.         Nel passare conclusivamente alla quantificazione del danno risarcibile, va innanzitutto annotato che nessun dubbio viene in rilievo in ordine all’applicabilità della norma di cui all’art. 1226 c.c. al caso di specie.

Ciò posto deve richiamarsi che l’art. 1226 c.c. si rivolge al giudice, il quale è tenuto a determinare, in via equitativa, la misura del danno oramai accertato (segnatamente: i punti 7 e 8 che precedono) ma non comprovabile nel suo preciso ammontare. In detta prospettiva vanno valutate pertanto sia la richiesta di parte attrice  - di un risarcimento “… non inferiore a lire 2.000.000.000, tenuto conto della gravità dei fatti contestati e dei riflessi negativi da essi derivati” -  sia le controdeduzioni formulate dalle difese dei convenuti.

Il Collegio pone alla base della relativa statuizione i criteri “oggettivo”, “soggettivo” e “sociale”, fondamentalmente elaborati dalla giurisprudenza richiamata dalle parti. Alla diversa intensità di ognuna di dette variabili, per quanto di seguito chiarito, deve infatti ricollegarsi la conseguenza della determinazione affatto diversa della misura del danno risarcibile.

In relazione alla prima variabile, dunque, vanno considerati la gravità dell’illecito che si correla evidentemente alla dimensione dei reati  - nel caso, concorso soggettivo in delitti continuati direttamente offensivi di interessi dello Stato -  ed agli effetti di questi sull’azione amministrativa da valutarsi, nel suo complesso, in termini di scostamento dal canone di buon andamento. Da quanto già sopra ampiamente argomentato risulta evidente che l’intensità della variabile non può che appalesarsi elevata ancorché differenziata, in relazione alle posizioni dei singoli, per la maggiore gravità dei comportamenti dell’ing. M. per essersi questo reso responsabile anche del delitto di frode nelle pubbliche commesse, non contestato all’ing. B..

Nessun peso, si chiarisce, può attribuirsi in detto ambito “oggettivo” all’entità della condanna al risarcimento del pregiudizio patrimoniale “diretto”, eventualmente già intervenuta, nella constatazione che ad un comportamento illecito ben potrebbe correlarsi solo una tipologia di danno (ad esempio, il solo danno all’immagine).

Quanto al criterio “soggettivo”, quindi, vengono in considerazione i ruoli rivestiti dai funzionari nella Pubblica amministrazione. Sulla base di questi appare possibile determinare, ai fini della quantificazione in argomento, il tasso d’immedesimazione organica dei responsabili, correlato questo, evidentemente, in misura proporzionale, al livello d’importanza delle funzioni svolte. Rilevano al riguardo sia la posizione dei funzionari nell’organizzazione della P.A., comunque non di vertice politico-amministrativo, sia la funzione dirigenziale svolta nell’ambito del Provveditorato alle Opere Pubbliche per le Marche dall’ing. M., così come la funzione svolta dall’ing. B. in seno al Comitato Tecnico Amministrativo che, per essere di natura consultiva, va considerata di controllo in senso lato. Sotto il profilo soggettivo, pertanto, viene in rilievo un’intensità di valore medio della variabile che risulta altresì differenziata per l’evidente maggior tasso d’immedesimazione organica correlato alla funzione svolta dall’ing. M. .

Il terzo criterio, infine, viene autonomamente in rilievo nonostante risulti sub specie di quello oggettivo, dal momento che, si ritiene, è proprio il livello di propagazione della negativa immagine dell’Amministrazione, nell’ambiente sociale, ad incidere maggiormente sulla dimensione del pregiudizio e, quindi, sulla determinazione dell’entità del risarcimento. Al riguardo, nonostante la diffusione della vicenda non sia stata meramente locale, fatto questo da considerarsi notorio  - basti richiamare al riguardo l’episodio originante le indagini penali: un’evasione dal carcere favorita dai materiali, non conformi agli standard, utilizzati per la realizzazione dell’istituto penitenziario anconetano -  è altresì evidente, ad avviso di questo Giudice, che la percezione esterna dei fatti screditanti all’esame sia stata ampiamente assorbita dagli effetti di connesse vicende, anche temporalmente coincidenti, tutte coinvolgenti il Provveditorato alle Opere Pubbliche per le Marche, tra cui in particolare va richiamata quella relativa alle c.d. Opere pubbliche incompiute dei Piani di ricostruzione delle città di Ancona e Macerata. Un’indiretta conferma di quanto affermato discende, ad esempio, dalla constatazione che solo il clamore di quest’ultima risulta ancora apprezzabile, a distanza di tempo, come riscontrabile  sulla base di semplici interrogazioni, da chiunque effettuabili, con i più utilizzati “motori di ricerca”, sulla rete Internet. L’intensità della variabile, per quanto esposto, deve dunque valutarsi di entità contenuta.

Sulla base di quanto considerato, la misura del risarcimento del danno da addebitarsi ai convenuti viene pertanto equitativamente quantificata in lire sessanta milioni, di cui quaranta milioni a carico dell’ing. M. e venti milioni a carico dell’ing. B. .

10.      Le spese di giudizio, al netto della parte relativa alla posizione del M., seguono la soccombenza in proporzione alla condanna e, dunque, vanno poste a carico del citato ing. M. nella misura di 2/3, ed a carico del citato ing. B. nella misura di 1/3.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per le Marche, definitivamente pronunciando sul giudizio di responsabilità n. 042/R, indicato in epigrafe

DICHIARA

- irrilevante e manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto l’art. 2059 del Codice civile sollevata, per presunto contrasto con l’art. 3 Cost., dal legale rappresentante dell’ing. N. B.;

- estinto il giudizio attivato con l’atto di citazione del 10 marzo 1995, nei confronti del geom. R. M.;

- inammissibili le pretese, formulate nell’ambito del precitato atto di citazione, concernenti il risarcimento di profili di danno patrimoniale diretto sui quali si è determinato il giudicato formale e sostanziale a seguito della sentenza della Sezione I Centrale d’appello n. 6/97/A del 10 febbraio 1997

CONDANNA

i convenuti ing. V. M. e ing. N. B. al risarcimento del danno cagionato all’immagine dell’Amministrazione dei Lavori Pubblici, da attuarsi mediante il pagamento in favore dello Stato della somma complessiva di lire sessanta milioni, comprensiva di interessi legali e rivalutazione monetaria, imputandola, per la parte che ognuno vi ha preso, per lire quarantamilioni a carico dell’ing. M. e per lire ventimilioni a carico dell’ing. B., con vincolo di solidarietà ai sensi dell’art. 1-quinquies della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni.

            Sul complessivo importo delle somme dovute da ciascuno dei citati condannati, come in precedenza determinate, vanno altresì corrisposti gli interessi legali dalla data della pubblicazione della presente sentenza sino all’effettivo pagamento.

Si liquidano infine a favore dello Stato, alla data di pubblicazione della presente sentenza, le spese di giudizio  - che seguono la soccombenza nei termini precisati in motivazione -  nella misura di Euro duecentosette/50 pari a Lire 401.776= .

            Così deciso in Ancona, nelle Camere di Consiglio dei giorni 25 ottobre e 8 novembre 2001.

                L’ESTENSORE                                          IL PRESIDENTE F.F.

            (Giuseppe DE ROSA)                                   (Cesare BRONZINI)

 

PUBBLICATA MEDIANTE DEPOSITO IN SEGRETERIA

IL  18 GENNAIO 2002