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SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA LOMBARDIA - n. 695 del 14.11.2005 - Presidente: Nicoletti Relatore: Atelli Procura regionale c/ X (avv.ti, Tizzi, Rosso e Grassotti) P.M. Chiarenza. 1. Danno indiretto a seguito di pronunce di altre
giurisdizioni autonoma valutabilità delle conclusioni di altri giudici da parte
della Corte dei conti sussiste perizie raccolte in altri processi di diverse
giurisdizioni valutabilità - consentita. 2. Responsabilità contabile e amministrativa personale
paramedico somministrazione di vaccini in assenza di personale medico danno
da vaccinazione responsabilità sussiste colpa grave sussiste. 3. Responsabilità contabile e amministrativa personale
medico - Coordinatore sanitario e di Responsabile del Servizio di igiene pubblica deputato
alla somministrazione dei vaccini mancata adozione di misure documentali ed
organizzative sulle modalità di somministrazione dei vaccini responsabilità
sussiste colpa grave sussiste esercizio del potere riduttivo
consentito al fine di non scoraggiare attività di primaria rilevanza. 4. Responsabilità contabile e amministrativa omessa denuncia
di un sinistro allassicurazione responsabilità dei vertici di una struttura
amministrativa necessità di fornire da parte del pubblico ministero una
sufficiente prova delle condotte produttive di danno contestate. 5. Responsabilità contabile e amministrativa invito a
dedurre atto di natura preprocessuale elezione del domicilio presso il
difensore con effetti nel successivo rito contabile consentita - giudizio di
responsabilità - nullità - sanabile mediante la costituzione in giudizio anche ove
effettuata al solo scopo di far valere il vizio della notifica. 6. Responsabilità contabile e amministrativa - giudizio di
responsabilità spese processuali - co 1. Nelle vicende
riguardanti i pregiudizi indiretti che conseguono alle conclusioni cui siano pervenute
altre giurisdizioni, sui medesimi fatti non è
precluso alla Corte dei Conti di valutare autonomamente tutti gli elementi emersi ai fini
del giudizio di responsabilità amministrativo-contabile, nellambito del quale il
giudice adito può anche pervenire ad una autonoma e distinta qualificazione giuridica dei
medesimi fatti; in particolare, le perizie raccolte in altri processi possono essere
utilizzate dal giudice contabile nel processo di responsabilità e da questi autonomamente
vagliati in base al principio della libera formazione del convincimento decisorio. 2. Sussiste una
condotta caratterizzata da una connotazione di speciale gravità, quella tenuta da
unassistente sanitaria che ha somministrato, in assenza del medico, una vaccinazione
antipolio obbligatoria ad un bambino che ha subito in conseguenza di ciò gravissimi
danni, versandosi nella specie in un caso nel quale alla deliberata violazione di obblighi
di servizio si associa una sprezzante trascuratezza delle conseguenze che tale co 3. Sussiste la responsabilità amministrativa del medico
di turno che, nella qualità di Coordinatore sanitario e di Responsabile del Servizio di
igiene pubblica deputato alla somministrazione dei vaccini, non adotta quei necessari e
preventivi atti idonei a scongiurare il rischio che una volta terminata la sessione
vaccinale presso un ambulatorio di ununita sanitaria locale non appresti le
necessarie cautele documentali (ad es. , emanazione di ordini di servizio
contenenti precise istruzioni o almeno decaloghi co Nelle fattispecie
di danno erariale riguardante il personale sanitario, si ricorre allesercizio del
potere di riduzione dell'addebito, secondo il prudente apprezzamento del giudice
contabile, per proporzionare il danno risarcibile alla quota di rischio incombente sul
medesimo personale, ritenendosi che una parte di esso debba restare a carico dell'apparato
al fine di non scoraggiare l'attività di che trattasi, di primaria rilevanza sociale. 4. Per il danno
erariale subito da unUnità sanitaria locale per la mancata denuncia
allassicurazione di un sinistro (nella specie il danno conseguente alla
somministrazione di vaccini) la responsabilità amministrativa degli organi di vertice non
può discendere ex se dall'esistenza di una posizione funzionale di supremazia e
decisione, ma deve scaturire da uno specifico e provato co In assenza di una
sufficiente prova delle condotte produttive di danno contestate ai responsabili
amministrativi di unUnità sanitaria locale, in particolare ai fini del richiesto
requisito della colpa grave, non può dunque essere addebitato a costoro uno specifico co 5. Linvito a
dedurre, quale atto preprocessuale, consente allinvitato di produrre alla Procura
nuovi elementi di fatto e di diritto a proprio discarico, di tal che può far emergere
diverse valutazioni idonee a svolgere listruttoria a proprio favore, sino a
pervenire alla archiviazione o ad uneventuale riduzione o modificazione degli
addebiti contestati allinvitato, conseguentemente, è conforme ad una lettura che propenda per
leffettività del diritto di difesa di cui allart. 24 Cost. ammettere che
linvitato possa eleggere domicilio presso il difensore (nellambito del
conferimento ad esso della procura speciale), con effetti destinati a propagarsi nelle
successive fasi del rito contabile. Anche nel processo
di responsabilità amministrativa la nullità è se 6. Alla luce della
giurisprudenza della Corte di Cassazione (n. 17014 del 2003), non eccede i limiti della
giurisdizione della Corte dei conti la sentenza del giudice contabile che rigetta la
domanda di condanna del dipendente per responsabilità amministrativa e provvede sulle
spese del giudizio intese sia come spese di giustizia (esborsi di cancelleria e
simili), sia come spese di parte (essenzialmente, gli onorari dei difensori) - mediante dichiarazione di co ********** (1) La sezione Lombardia ha poi
affermato che quando «
il medico deve firmare per presa visione la
scheda di cui si discorre, ne derivano invariabilmente due considerazioni: per un verso,
il medico non presenzia (alla somministrazione delle domande e) alla raccolta
dellanamnesi, perché sarebbe incongruo che egli prendesse visione di un accadimento
al quale abbia assistito personalmente; per altro verso, la necessità che egli prenda
visione dellesito dellindagine anamnestica, effettuata dal personale
paramedico, non può che stare nella precisa volontà di riservare al medico medesimo
lessenziale decisione di procedere immediatamente alla vaccinazione o, in
alternativa, di differirne leffettuazione, perché altrimenti si dovrebbe ritenere
che questa presa visione sottenda un ruolo del medico inammissibilmente
circoscritto ad un mero controllo ratificatorio ex post, magari anche a distanza di te Inoltre, la somministrazione delle
domande e la raccolta dellanamnesi «possono anche aver luogo senza la presenza
fisica del medico (ad ese Infine,, la responsabilità del medico
va affermata anche alla luce e in ragione della condotta omissiva di speciale gravità in
ordine alla mancata promozione dellazione disciplinare e alla mancata irrogazione
della relativa sanzione nei confronti del personale paramedico che ha proceduto
personalmente a una vaccinazione, ingenerando così la percezione di non rischiosità
della predetta attività. ************ SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 21071 del registro di
segreteria su istanza della Procura regionale, contro Gabriella Xxx; Giuseppe Jjj; Egisto
Hhh, e Mariarosa Yyy. Letti gli atti introduttivi e gli altri documenti di
causa. Uditi, nella pubblica udienza del 13.1.2005, il
relatore Dr. Massimiliano Atelli, gli avv. Tizzi, Rosso e Grassotti, e il Pubblico
ministero in persona del Sostituto procuratore generale Dr. Claudio Chiarenza. SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO Con atto di citazione depositato in data 25.9.2003, la
Procura attrice conveniva innanzi a questa Sezione i signori Gabriella Xxx, Egisto Hhh,
Mariarosa Yyy e Giuseppe Jjj, operanti a diverso titolo nellambito della U.S.S.L. n.
50/52, deducendo quanto segue. In particolare la Procura Regionale chiede la condanna
dei convenuti per due distinte poste di danno. La prima, per co Lulteriore partita di danno, per co Co Lindagine allesito della quale la Procura
attrice ha emesso latto di citazione trae origine da un esposto del 13.3.2001, con
il quale si prospettava un 'ipotesi di danno erariale in relazione: - alle lesioni gravissime riportate dal minore Kkk, in
seguito alla somministrazione di una vaccinazione da parte di personale dipendente della
U.S.S.L.; - alla tardiva trasmissione, da parte degli organi
amministrativi, della denuncia sanitaria alla Co In data 25.6.1983 il minore Kkk, acco Essa rivolgeva al sig. Kkk le domande di rito,
riguardanti le condizioni di salute del bambino; il padre rispondeva che il piccolo era stato colpito, all'inizio del mese di giugno,
da una forma influenzale, curata a domicilio da un medico e risoltasi qualche giorno
prima. La convenuta procedeva, quindi, alla somministrazione del vaccino. Circa 8-10 giorni dopo la vaccinazione, il piccolo iniziava a star male, tanto da dover essere
ricoverato. Al momento della dimissione, la diagnosi era «paralisi flacidda degli arti
inferiori ad eziologia incerta». Il dr. Jjj, venuto a conoscenza del fatto dalla
famiglia Kkk, informava l'Assessorato Sanità della Regione Lombardia e il Ministero della
Sanità, trasmettendo i referti delle prove virologiche eseguite presso l'Università di
Pisa. In data 20.9.1983 la famiglia Kkk presentava un
esposto indirizzato a varie autorità, tra cui anche il Presidente dell'U.S.S.L. n.52;
successivamente, in data 15.6.1985, il legale dei Kkk trasmetteva, all'ex U.S.S.L. 50/52
di Casalmaggiore ed al Sindaco del medesimo Comune, richiesta di risarcimento per i danni
causati al piccolo in seguito alla somministrazione della vaccinazione antipolio. La
richiesta veniva rinnovata con le successive note del 11.5.1987 e del 10.5.1988. Con lettera del 10.6.1987 l'Ente trasmetteva alla co Con atto del 11.6.1988, i sigg. Kkk citavano in
giudizio la sig.ra Yyy, il dr. Jjj Giuseppe e la U.S.S.L. per il pagamento dei danni
cagionati al piccolo . La U.S.S.L., con deliberazione n. 762/88, decideva di
costituirsi nel giudizio civile promosso dalla famiglia Kkk, affidando il patrocinio
legale alla co Con nota del 29.9.1988 pervenuta alla U.S.S.L. in data
5.10.1998 la UNIPOL, nel far presente li L'Ente pertanto si costituiva nella causa promossa
dalla famiglia Kkk affidando il patrocinio ad altro legale. Nel corso del processo civile di I° grado, il G.I.
predisponeva la consulenza tecnica d'ufficio, affidandola al Prof. Qqq, con particolare
riferimento alla verifica del nesso causale tra la vaccinazione e la poliomelite contratta
da Kkk. Secondo le risultanze della perizia del Prof. Qqq, è
altamente verosimile lassociazione causale della polio con la vaccinazione praticata
9 giorni prima che si manifestassero i sintomi iniziali, piuttosto che con altri fattori. Per la stessa perizia, al momento della vaccinazione
il piccolo appariva in perfette condizioni di salute, per cui, verosimilmente, la malattia
febbrile non rivestirebbe un ruolo causale, e il fatto che il piccolo avesse sofferto di
malattia febbrile fino a 10 giorni prima non rientrerebbe nelle controindicazioni al
vaccino, in quanto al momento della somministrazione esso era co Tale considerazione, ad avviso del perito, giustifica
il co Con sentenza n. 241/2000, il Tribunale di Cremona
condannava l'ex U.S.S.L. 50/52, in solido con il dr. Jjj e la sig.ra Yyy, al risarcimento
dei danni quantificati in lire 1.334.643.750, oltre interessi legali dalla domanda al
saldo e confortava la posizione della co Contro tale sentenza di primo grado, sia il
Commissario Liquidatore dell'ex U.S.L.L. 50/52 che il dr. Jjj e la signora Yyy proponevano
appello; l'Azienda Ospedaliera si costituiva in entrambi i giudizi, proponendo appello
incidentale. Disposta in appello la riunione dei procedimenti,
veniva quindi adottata ordinanza di sospensione della provvisoria esecuzione della
sentenza di primo grado, limitatamente alla condanna al pagamento di lire 1.000.000.000. Pertanto, in data 23.7.2001, il legale dei Kkk
notificava all'Azienda l'ingiunzione di pagamento di lire 1.541.234.831, pari alla
differenza tra la somma liquidata dal Tribunale di Cremona in sede di condanna e la somma
di lire 1.000.000.000, relativamente alla quale era stata sospesa la provvisoria
esecuzione. Successivamente, tuttavia, le parti si incontravano
per trovare un accordo sull'ammontare del pagamento dovuto alla luce della sentenza di
primo grado e dell'ordinanza della Corte d'Appello, accordo alfine raggiunto tanto che con
provvedimento deliberativo n. 9949 del 31.10.2001, il Commissario Liquidatore disponeva il
pagamento, a favore del danneggiato di lire 677.681.915 (euro 349.993,50). Il padre della
vittima, con nota del 30.10.2001 dichiarava di accettarla a titolo di acconto
sulleventuale maggior risarcimento eventualmente accordato con sentenza definitiva
della Corte di Appello di Brescia, con i Il danno, dunque, si sostanzierebbe nell'esborso - da
parte dell'Azienda Ospedaliera - di lire 677.681.915, a titolo di risarcimento, in
esecuzione dell'accordo intervenuto tra l'Ente e i Kkk, alla luce della sentenza di primo
grado e dell'ordinanza della Corte d'appello di Brescia. Secondo la Procura, alla produzione di tale evento
dannoso hanno concorso, pur con un diverso grado di incidenza, le seguenti condotte: - il co - il co - il co In ordine di priorità logico-giuridica, la Procura
afferma che linsorgenza della malattia è stata determinata dalla somministrazione
del vaccino, come dimostrerebbe la perizia del C.T.U. nominato dal giudice civile di primo
grado, il quale ha riferito di episodi di contrazione della malattia a seguito di
vaccinazione, che sarebbero cessati proprio dopo lintroduzione di un sistema di
vaccinazione diverso da quello utilizzato nella specie.
Di qui la deduzione che la somministrazione del
vaccino SABIN costituiva - seppur in casi non frequenti - un rischio per la salute del
vaccinando, e la puntualizzazione che non solo tale circostanza non rappresentava
all'epoca dei fatti un fenomeno ignoto ma anzi le Autorità sanitarie dovevano
considerarsi ben consapevoli degli enormi vantaggi che potevano scaturire dalla
vaccinazione «di massa», sì da affrontare in una prospettiva macro - i rischi
connessi alla vaccinazione piuttosto che quelli derivanti dalla mancanza di vaccinazioni.
In altri termini, disponendo la «vaccinazione di massa» tali Autorità avrebbero
determinato una consistente riduzione percentuale dei casi di polio, anche se -
paradossalmente - una percentuale minima dei nuovi casi avrebbe potuto trovare origine
proprio nella somministrazione del vaccino. Con specifico riferimento alla polio, tuttavia,
secondo la prospettazione attorea le Autorità sanitarie intervennero anche a livello micro,
prevedendo talune cautele, poiché sussistevano dei margini operativi capaci di
incidere sul livello del rischio. In particolare, secondo il D.M. 25.5.1967 si è
stabilito che la somministrazione del vaccino deve avvenire in condizioni di salute tali
da evitare o quantomeno ridurre la potenziale pericolosità del vaccino. Da questo punto
di vista, è prescritto tra laltro (art. 2 D.M. cit.) che la malattia acuta febbrile
costituisce uno dei motivi per i quali può essere sospesa la vaccinazione antipolio, la
quale deve essere ripresa appena sco Secondo la Procura si tratta di condizioni che non
potevano essere stabilite a priori ed in modo uniforme e/o generale per tutti
i soggetti da sottoporre a vaccinazione, occorrendo, viceversa, accertare - caso per caso
- se, al di là del dato anagrafico, sussistesse il presupposto di idoneità fisica alla
somministrazione del vaccino. Secondo la Procura attrice, dunque, piuttosto che prevedere
un meccanismo automatico di somministrazione del vaccino e mediante un procedimento di
natura meramente costitutiva (ad es. affidato a personale privo di conoscenze di
epidemiologia, ...), le Autorità sanitarie preferirono adottare un sistema elastico nel
quale il dominus è il medico di igiene pubblica, chiamato a tradurre
in atto la scelta dell'Autorità sanitaria, co Per co L'esito di tale processo cognitivo è il giudizio di
idoneità fisica e l'attendibilità di tale giudizio, per la Procura attrice, non può che
essere funzione del soggetto agente, sicché se al medico si sostituisce un
altro soggetto - privo del bagaglio di conoscenze tecnico-scientifico del primo - non si
ottiene il medesimo risultato. Il problema risiederebbe dunque nellaffidamento
all'assistente sanitario anche delle fasi della conoscenza e del giudizio che
appartengono, invece, all'esclusiva co In particolare, il medico non era presente al momento
della vaccinazione; l'assistente sanitaria, nonostante tale assenza, ha egualmente
somministrato il vaccino. Per la Procura attrice, se dalla descrizione che
precede appare chiara la responsabilità dell'assistente sanitaria, parimenti sussistente
- ancorché meno evidente - sarebbe quella del medico. In particolare, la Procura non
ritiene convincente la tesi secondo cui la somministrazione del vaccino sarebbe avvenuta a
sua insaputa e unica responsabile sarebbe pertanto l'assistente sanitaria. In contrario,
per lorgano requirente sarebbe viceversa verosimile che la condotta dell'assistente
non sia stata solo ed in quell'unica occasione deviante rispetto agli standard di co Tutto ciò premesso, la Procura i La lesione cagionata al minore, dal quale è sorto il
danno erariale, è per la Procura derivante da siffatte condotte, come dimostrerebbe il
riconoscimento della sussistenza del nesso di causalità tra l'evento e la condotta del
medico e dell'assistente sanitaria intervenuto ad opera del giudice ordinario di primo
grado, ancorché esso sia non vincolante nel giudizio contabile. Il requirente aggiunge che nel pervenire al giudizio
di sussistenza del nesso di causalità nel caso di specie si è rifatta ad un recente
orientamento ricostruttivo - che troverebbe la più co Diversamente dallindirizzo di tipo
probabilistico, nonché da quello, opposto, noto come "teoria della certezza
causale, per lorientamento che rinvia alla possibilità logica non vi è
la necessità di esprimere in termini percentuali l'esito del giudizio fondato su leggi
scientifico-statistiche. Ferma restando la natura induttiva del giudizio di
accertamento della causalità, anche nel giudizio di probabilità logica assumono rilievo
le leggi scientifico-statistiche, frutto di calcoli percentualistici, ma l'operazione co La Procura sottolinea che le carenze del processo di
somministrazione del vaccino (assenza del medico; mancata valutazione della malattia
pregressa) hanno concorso a determinare l'evento, mentre le condotte alternative avrebbero
verosimilmente i In conclusione, la Procura ribadisce che l'evento
dannoso (in senso materiale) è i Quanto al medico, la Procura afferma che la decisione
di allontanarsi dall'ambulatorio non è in sé illegittima, ma lo diviene quando - come
nel caso in esame - si realizzerebbe senza provvedere all' eliminazione di tutte le
condizioni di pericolosità per la salute dei bambini. In particolare, consentire in fatto
la somministrazione del vaccino da parte dell'assistente sanitaria, ovvero gestire il
servizio in modo che tale eventualità si avveri, costituirebbero l'indice di una condotta
gravemente negligente. Unitamente alla responsabilità dei sanitari, per la
Procura attrice rileva quella dei co L'incuria e la trascuratezza dimostrata, nella
circostanza, dagli organi amministrativi integrerebbero dunque il profilo soggettivo della
colpa grave. Da questo punto di vista, il relativo danno è per la
Procura addebitabile ai convenuti Xxx e Hhh, ancorché non in parti eguali. Ai fini della
te Il responsabile del Settore legale era allepoca
il convenuto Hhh, le cui responsabilità per la Procura attrice non possono venir meno
perché, secondo la prospettazione difensiva, al momento della richiesta formulata da Kkk
esercitava le funzioni di responsabile del Servizio socio-sanitario e comunque nessuna
relazione sull'incidente gli sarebbe stata trasmessa dal dirigente coordinatore sanitario.
In contrario, lorgano requirente osserva che l'incarico in questione era se Secondo la Procura, alla responsabilità del Hhh non
si aggiungono altresì quelle di altre figure professionali interne allU.S.S.L., con
leccezione del Presidente, giacché nel descritto contesto dalla disamina degli atti
non emergono elementi idonei a far supporre la conoscenza della vicenda da parti dei
soggetti che allepoca dei fatti rivestivano la qualifica di Dirigente coordinatore
amministrativo. Nella specie, per la Procura, solo per il Presidente
dellU.S.S.L. sarebbe dimostrabile che egli conosceva o era tenuto a conoscere la
vicenda de qua, in quanto destinatario di un dettagliato esposto sull'incidente, risalente
addirittura al 20.9.1983, cui non è stato dato alcun seguito. Tutto ciò premesso, si costituiva il convenuto Jjj
con memoria depositata il 30.3.2004, eccependo preliminarmente la prescrizione dell'azione
giuscontabile, per la cui decorrenza occorrerebbe far riferimento al 20.6.1983, data in
cui fu effettuata la vaccinazione, anziché alla data di emanazione del provvedimento di
esborso n. 9949 del 31.10.2001, anche alla luce dellart. 2, comma 2 ter,
della l. n. 20/1994, nella parte in cui fa rinvio al termine ultimo di co Nel merito, il convenuto Jjj contestava la
ricostruzione operata dalla Procura attrice, deducendo che la perizia resa dal C.T.U.
dimostrerebbe il contrario di quel che essa ritiene in punto di nesso di causalità e che
linfausto accadimento si sarebbe verificato anche nel caso in cui egli fosse stato
presente in ambulatorio al momento dellarrivo dei Kkk, giunti non solo in ritardo ma
addirittura dopo il termine della sessione vaccinale, in base al quadro diagnostico
sussistente al 20.6.1983. Aggiungeva che le testimonianze raccolte nel corso del giudizio
civile, così come il questionario in uso presso la A.S.L. di Cremona e prodotto in sede
di audizione personale, dimostrerebbero linesistenza della presunta prassi di
procedere alle vaccinazioni da parte del personale paramedico anche in assenza del medico
responsabile dellambulatorio e che la vaccinazione della vittima avvenne solo dopo
che più volte la sua famiglia era stata sollecitata affinché la stessa avesse luogo,
tanto da doversi fare ricorso, allo scopo, persino al messo comunale. In conclusione, il convenuto Jjj escludeva che il
bambino si trovasse in condizioni fisiche inco Con memoria depositata in data 25.3.2004, il sig. Hhh
Egisto deduceva che, pur essendo stato a lui medesimo indirizzato dalla Procura regionale
linvito a dedurre, il successivo atto di citazione è stato viceversa notificato a
Hhh Egidio, sicché egli ha saputo solo casualmente e per altra via della pendenza del
presente giudizio. Per conseguenza, il Hhh instava per la declaratoria di inesistenza
giuridica dellatto di citazione, e, in via gradata, del mancato rispetto del termine
di legge di 120 gg. per lemissione dellatto di citazione, nonché, infine,
della nullità della citazione per indeterminatezza delladdebito ipotizzato a suo
carico. In estremo subordine, instava per una ripartizione interna degli addebiti che non
co Con memoria depositata in data 30.3.2004 si costituiva
la convenuta Xxx, già Presidente del Comitato di gestione della U.S.S.L. in questione
sino al maggio 1987, deducendo di non aver mai ricevuto o preso visione dellesposto
indirizzato in data 20.9.1983 dai coniugi Kkk, tra gli altri, proprio al Presidente della
U.S.S.L. medesima, e di non aver sottoscritto le lettere inerenti al relativo contenzioso,
disconoscendo anzi la propria firma sui documenti recanti la data 29.9.1983 e 10.7.1985.
Instava, ulteriormente, per la reiezione nei suoi confronti della domanda attrice perché
prescritta e infondata nellan e nel quantum. Alludienza del 21.4.2004, a fronte di istanza di
rinvio depositata dal legale del convenuto Jjj onde attendere il deposito della sentenza
della Corte di Appello di Brescia nel contenzioso instaurato in sede civile, questa
Sezione disponeva con ordinanza il rinvio della causa a nuovo ruolo. Con nota del 28.9.2004 i difensori della convenuta
Xxx, deducendo come non risultasse ancora notificato ai difensori del convenuto Jjj
lavviso di deposito della sentenza di appello, facevano istanza di rinvio della
causa a nuovo ruolo in attesa della sua pubblicazione. In data 6.10.2004, gli avvocati Grassotti e De Bellis
trasmettevano con riserva di richiesta di rinvio allodierna udienza nel caso
non fosse ancora disponibile il testo integrale della sentenza - il dispositivo della
decisione della Corte bresciana, che in parziale riforma della sentenza appellata ha
rigettato la domanda nei confronti del convenuto Jjj con co Alludienza del 21.10.2204, questa Corte, tenuto
conto della richiesta avanzata dalla difesa del convenuto Jjj e della non opposizione
della Procura regionale, ordinava la sospensione del presente giudizio, rinviando la
trattazione dello stesso allodierna udienza, previa acquisizione di copia del testo
integrale della decisione della Corte di Appello di Brescia. Dallesame di questo testo, una volta acquisito,
si trae che la Corte bresciana riconoscendo che in data 25.6.1983 Kkk non era in condizioni di salute tali da poter
essere sottoposto a vaccinazione - ha mandato esente da responsabilità il convenuto Jjj
ritenendo non provato che egli tollerasse nel presidio ospedaliero una prassi di
vaccinazioni antipolio con il metodo SABIN in assenza di previo controllo medico né,
tanto meno, che egli avesse autorizzato lassistente sanitaria a procedere
senzaltro alla vaccinazione anche in sua assenza; viceversa, alla convenuta Yyy è
stata addebitata la colpa specifica e generica per aver in sostanza proceduto alla
vaccinazione in presenza di circostanze che in concreto dovevano al contrario
sconsigliarne leffettuazione. Con memoria depositata in Segreteria in data
21.12.2004, la difesa del convenuto Jjj insisteva per lassoluzione di questi,
assumendo che listante Procura regionale sarebbe incorsa nella medesima valutazione
in fatto, a suo dire co Da ultimo, si contestava altresì la qualificazione
come co Con memoria depositata in data 9.12.2004, la difesa
del convenuto Egisto Hhh instava per la declaratoria di inesistenza giuridica
dellatto di citazione, in quanto notificato ad altra persona, e più precisamente al
sig. Egidio Hhh, nel luogo di residenza di questultimo, aggiungendo che
linesistenza per mancata notifica entro 120 gg. dellatto di citazione
determinava la perenzione del presente giudizio, nella parte che lo riguarda. In
subordine, instava per la declaratoria di nullità della citazione per indeterminatezza
delladdebito a carico del convenuto, cui si contesta di aver tardivamente trasmesso
la denuncia alli Infine, con memoria depositata in data 24.11.2004, la
difesa della convenuta Xxx insisteva per la reiezione della domanda attorea, assumendo che
la richiamata decisione della Corte bresciana offrirebbe indiretta conferma alle tesi
difensive già sviluppate nella memoria di costituzione, giacché il giudice di appello in
sede civile, pur avendo riconosciuto sussistenti le omissioni del funzionario chiamato in
giudizio, ne avrebbe escluso la rilevanza ai fini dellaccertamento della
responsabilità in quanto inquadrantesi nellambito di un più a Alludienza del 13.1.2005, il rappresentante
della Procura osservava che: - quanto alla notifica effettuata nei confronti del
convenuto Hhh, nonostante la diversità del nome essa sarebbe stata in concreto consegnata
presso lindirizzo di Egisto Hhh, a familiari conviventi di questultimo,
sicché essa non sarebbe nulla, rilevando, allo scopo, il domicilio anagrafico piuttosto
che quello eletto presso il difensore, nonché il nome esatto contenuto nellatto
notificato piuttosto che quello errato risultante nella notifica; in subordine, deduceva
che, comunque, lavvenuta costituzione in giudizio avrebbe sanato leventuale
vizio; contestava, inoltre, il preteso jus variandi fra invito e citazione in rapporto alla qualifica
ascritta al convenuto, e concludeva richiedendo dichiarasi linammissibilità della richiesta prova testimoniale; - nei confronti dei convenuti che hanno eccepito la
pretesa intervenuta prescrizione dellazione erariale, che il dies a quo cui aver riguardo, in proposito, è il giorno nel
quale ha avuto luogo il pagamento del risarcimento, nei casi come quello in esame
di responsabilità indiretta, - nei confronti della Yyy, che essa, unitamente al
piccolo , praticò analoga vaccinazione nello stesso contesto di luogo e,
soprattutto, di te insistendo quindi, in particolare, per la condanna
della Yyy, sulla base degli esiti della CTU e delle decisioni del giudice civile, e del
Jjj, che non pose in essere le cautele idonee ad evitare la verificazione dellevento
dannoso. Lavv. Rosso, difensore della convenuta Xxx,
deduceva che la prova che la sua assistita conoscesse i fatti non è stata raggiunta, non
potendo siffatta conoscenza derivare ipso facto dall
indirizzamento ad essa della lettera inviata dai Kkk e dal suo ricevimento da
parte degli uffici dellente, e non essendovi atti, riguardanti la vicenda per cui è
causa, sottoscritti dalla Xxx; deduceva, altresì, che essa ricopriva in seno alla
U.S.S.L. un ruolo puramente politico, come tale estraneo alla sfera gestionale, e che il
commissario liquidatore successivamente nominato alla domanda della Procura attrice
inerente allidentificazione di chi sapesse, nellambito dellente
si sarebbe limitato a rispondere indicando se Concludeva, quindi, confermando la richiesta di
assoluzione della sua assistita e, in subordine, di applicazione del potere riduttivo
intestato a questa Corte. Lavv. Tizzi, difensore del convenuto Hhh, si
richiamava alla memoria, insistendo per la declaratoria di inesistenza della citazione,
come tale affetta da vizio insanabile (in particolare ad opera di una co Lavv. Grassotti, difensore del convenuto Jjj, si
richiama alla prove testimoniali raccolte nel processo civile per contestare la sentenza
del Tribunale di Cremona, alla quale avrebbe attinto la Procura regionale presso questa
Corte, sottolineando che al momento del fatto la sessione vaccinale era
finita e i Kkk erano recidivi nel non condurre i propri figli a sottoporsi alla
vaccinazione, e contestando che vi fosse la prospettata prassi di tollerare
leffettuazione della vaccinazione anche in assenza del medico, o che, addirittura,
il medico avesse autorizzato linfermiera a procedere senzaltro alla
somministrazione del vaccino anche in sua assenza, mancando prova di tutto ciò. Instava,
infine, per la sospensione del giudizio contabile in attesa del passaggio in giudicato
della decisione della Corte di appello di Brescia. In sede di replica, il rappresentante della Procura: - si opponeva alla richiesta di sospensione, in
ragione dellautonomia fra giudizio civile e giudizio contabile, - in ordine alla posizione della convenuta Xxx,
osservava che la prova di un co - con riferimento alla eccezione di prescrizione
sollevata dal convenuto Hhh, contestava che essa derivi dallo scambio di lettere fra
U.S.S.L. e UNIPOL, dovendosi viceversa riportare allemissione del mandato di
pagamento del 2001, obiettando, altresì, di non aver parlato di sanabilità
dellinesistenza, bensì di sanabilità della nullità. In ultimo, lavv. Grassotti contestava lassunto che la presenza
dellinfermiera in ambulatorio, dopo la conclusione della sessione vaccinale, valesse
a renderlo, per così dire, aperto al pubblico. Terminata la discussione, la causa veniva trattenuta
in decisione. MOTIVI DELLA
DECISIONE 1. Va premesso che, anche a parere di questo Collegio, le conclusioni cui siano giunti giudici appartenenti ad altri ordini di giurisdizione sui medesimi fatti non precludono alla Corte dei Conti di valutare autonomamente tutti gli elementi emersi ai fini del giudizio di responsabilità amministrativo-contabile (Sez. III centr., 30.3.2000 n. 124), nellambito del quale il giudice adito può anche pervenire ad una autonoma e distinta qualificazione giuridica dei medesimi fatti. Pure laddove lazione della Procura Regionale si fosse basata anche sugli accertamenti operati e sulle conclusioni raggiunte nellambito del processo civile, ai fini dellaffermazione della responsabilità è indubbio che nessun vincolo o preclusione potrebbe limitare la valutazione di questo Giudice, nemmeno per quanto attiene allaccertamento del fatto. Di contro, il su riferito principio della separatezza ed autonomia dei processi non esclude la utilizzabilità nel giudizio di responsabilità degli atti processuali acquisiti in altri procedimenti giudiziari. In particolare, le perizie raccolte in altri processi possono essere utilizzate dal giudice contabile nel processo di responsabilità e da questi autonomamente vagliati in base al principio della libera formazione del convincimento decisorio. Comunque si concluda il processo civile, in altri
termini, questo Giudice può trarre dalla documentazione acquisita in detto giudizio, ivi
co 2. Ciò premesso, il Collegio osserva anzitutto che
incontestati, in ordine specificamente alla posizione della convenuta Yyy, risultano
anche alla luce della decisione di condanna della Corte di Appello di Brescia sopra
indicata - la sussistenza del fatto storico e, conseguentemente, della condotta e
dell'inequivoco elemento psicologico (colpa grave), il nesso di causalità fra co La
condotta tenuta dalla convenuta Yyy assume una connotazione di speciale gravità,
versandosi nella specie in un caso nel quale alla deliberata violazione di obblighi di
servizio si associa una sprezzante trascuratezza delle conseguenze che tale co E,
al riguardo, valga soltanto rammentare che, secondo la Corte costituzionale (sent. n.
307/1990), con riferimento all'ipotesi di danno alla salute del soggetto sottoposto al
trattamento obbligatorio, a giustificare la misura sanitaria non è da solo sufficiente il
rilievo costituzionale della salute come interesse della collettività, perché tale
rilievo «esige che in nome di esso, e quindi della solidarietà verso gli altri,
ciascuno possa essere obbligato, restando così limitata la sua autodeterminazione, a un
dato trattamento sanitario, anche se questo co Su queste basi, per il Collegio la responsabilità
della convenuta Yyy va senzaltro affermata. 3. Relativamente invece alla posizione del convenuto
Jjj, è incontestato che egli, allepoca dei fatti, sommasse in sé, oltre a quella
(contingente) di medico di turno, le due qualità di Coordinatore sanitario e di
Responsabile dello specifico Servizio (di igiene pubblica) deputato alla
somministrazione dei vaccini. Ciò premesso, se anche la sua condotta fosse
interamente immune da censure in rapporto a questultima qualità, non lo potrebbe
invece essere in rapporto alle altre, e comunque non potrebbe esserlo alla luce del loro
cumulo. Ora, come già in altra occasione questa
Corte ha avuto modo di precisare (Sez. giur. reg. per il Molise, sent. n. 2 del 2000), la
funzione dei coordinatori in ambito sanitario pubblico è stata individuata dall'art. 8
del D.P.R 29 dicembre 1979 n. 761 in quella di assicurare il conseguimento degli obiettivi
stabiliti dagli organi dell'unità sanitaria locale ed i relativi ade Alla luce di ciò, va evidenziato che non vi è prova
in atti, né è stata fornita nella fase dibattimentale del presente giudizio, che fossero
stati adottati dal convenuto Jjj, nelle sue plurime vesti, quei necessari e preventivi
atti idonei a scongiurare il rischio che accadimenti come quello per cui è causa
potessero verificarsi. Una volta terminata la sessione vaccinale, infatti,
lallontanamento del medico responsabile non è di per sé legittimo, ma lo diviene
soltanto se siano state apprestate le cautele documentali (ad es. , emanazione di
ordini di servizio contenenti precise istruzioni o almeno decaloghi co Nella specie, non risulta che sia stato fatto
alcunché, sicché, secondo il Collegio, il convenuto Jjj ha dal punto di vista indicato
omesso di evitare la verificazione di un evento che egli era tenuto ad evitare che si
verificasse. Inoltre, neppure risulta che il Prof. Jjj, se In altri termini, a fronte di un co La circostanza appare al Collegio
indicativa, specie considerando che come anche di recente è stato ricordato dal
giudice amministrativo (Cons. Stato, sez. V, sent. n. 5832 del 2001) - in base all'art. 51
del d.P.R. n. 761 del 1979, relativo allo stato giuridico del personale delle unità
sanitarie locali e vigente allepoca dei fatti per cui è causa, l'iniziativa del
procedimento per l'irrogazione delle sanzioni della riduzione dello stipendio, della
sospensione dalla qualifica e della destituzione spettava
a chi era co Stando allart. 2 del d.P.R. da ultimo citato, nel ruolo sanitario erano iscritti in distinte tabelle, per i rispettivi profili, i medici, i farmacisti, i veterinari, i biologi, i chimici, i fisici, gli psicologi, nonché gli operatori in possesso dello specifico titolo di abilitazione professionale per l'esercizio di funzioni didattico - organizzative, infermieristiche, tecnico - sanitarie, di vigilanza ed ispezione e di riabilitazione. In particolare, la figura dellassistente sanitario alla quale nella puntuale lettera del 29.9.1983 il convenuto Jjj ha ricondotto il ruolo professionale della convenuta Yyy - era stata inquadrata nel ruolo sanitario tabella I Personale Infermieristico. Ciò premesso, risulta allora chiaro che
appartenendo la convenuta Yyy al ruolo sanitario in base al summenzionato
art. 51 spettava proprio al convenuto Jjj, nella sua qualità di Coordinatore sanitario,
l'iniziativa del procedimento per l'irrogazione delle sanzioni della riduzione dello
stipendio, della sospensione dalla qualifica e della destituzione. La
netta distinzione tracciata dallultima parte dellart. 51, comma 4, richiamato,
fra il Coordinatore sanitario e quello amministrativo, quanto alle categorie di personale
nei confronti delle quali erano rispettivamente tenuti a promuovere lazione
disciplinare, ricorrendone le condizioni, aiuta inoltre a co Se Diviene
allora chiaro che, allepoca dei fatti, la titolarità dellufficio di
Coordinatore sanitario faceva del Jjj -
allo stesso te Tutto ciò premesso, il Collegio reputa
allora co Detta relazione è stata infatti inviata dal Jjj - a
dispetto della propria qualità di Coordinatore sanitario, e, quindi, di organo co Si tratta dunque di unomissione
specifica, puntuale, che evidentemente non può non assumere una colorazione particolare
alla luce del cumulo, nella persona del Jjj, della qualità di Responsabile del Servizio
igiene pubblica e di Coordinatore sanitario, e che, a parere del Collegio, oltre a fondare
una responsabilità di tipo specifico derivante da violazione di obblighi di servizio
realizzata a mezzo di co E va in proposito anche osservato, per co Quanto allincidenza eziologica del trattamento
vaccinale rispetto alle patologie insorte nel minore Kkk,
il Collegio non può fare a meno di notare che, oltre alla discordanza delle opinioni
peritali sul punto, anche la decisione della Corte di Appello di Brescia, sebbene concluda
per lassoluzione del convenuto Jjj dalle accuse formulategli, non ha affatto escluso
che il pregresso stato febbrile del Kkk sconsigliasse nella specie di praticare la
vaccinazione (pagg. 16 e, soprattutto, 17, 18 e 19 della relativa sentenza). E su
questo, del resto, che si fonda la conferma della condanna della convenuta Yyy in quella
sede. Da questo punto di vista, inoltre,
neppure può tacersi che, secondo Cass. 21.6.2004, n. 11488, «il criterio della
certezza degli effetti della condotta omessa risulta ... espressamente abbandonato da
Cass. 4 marzo 2004, n. 4400 in favore di quello della probabilità degli stessi e
dell'idoneità della condotta a produrli ove posta in essere, essendosi affermato che
l'aggravamento della possibilità che, a causa dell'inade E, va aggiunto, la stessa ricostruzione dei fatti che
vorrebbe riservata al medico, secondo la prassi asseritamene in uso presso la U.S.S.L. n.
50/52, la decisione di procedere alla vaccinazione, appare di indeterminabile co Ora, non è dato sapere, né per vero è dal presente
giudizio venuto alcun elemento di orientamento al riguardo, se la scheda in questione
abbia recepito prassi già in uso oppure, al contrario, abbia avuto essa leffetto di
provocare co Dalla prima si evince, evidentemente, che è il
personale paramedico a raccogliere lanamnesi, e quindi ad acquisire le risposte date
dallutenza a fronte della somministrazione delle domande di rito. Dalla dicitura in
questione, tuttavia, nulla è dato evincere in ordine allidentificazione del
somministrante, e in particolare, per quanto qui maggiormente interessa, sulla presenza e
sullazione, in quella fase, del medico. A questultimo riguardo, tuttavia, quel che non
è dato ricavare dalla prima dicitura è però ricavabile dalla seconda. Se, infatti, il
medico deve firmare per presa visione la scheda di cui si discorre, ne
derivano invariabilmente due considerazioni: per un verso, il medico non presenzia (alla
somministrazione delle domande e) alla raccolta dellanamnesi, perché sarebbe
incongruo che egli prendesse visione di un accadimento al quale abbia assistito
personalmente; per altro verso, la necessità che egli prenda visione dellesito
dellindagine anamnestica, effettuata dal personale paramedico, non può che stare
nella precisa volontà di riservare al medico medesimo lessenziale decisione di
procedere immediatamente alla vaccinazione o, in alternativa, di differirne
leffettuazione, perché altrimenti si dovrebbe ritenere che questa presa
visione sottenda un ruolo del medico inammissibilmente circoscritto ad un mero
controllo ratificatorio ex post, magari anche a distanza di te In realtà, somministrazione delle domande e raccolta
dellanamnesi possono anche aver luogo senza la presenza fisica del medico (ad ese Quale fosse lesatta prassi in uso nelle strutture sanitarie presso le quale veniva utilizzato il modulo prodotto dal convenuto Jjj non è dunque possibile stabilirlo in base al modulo medesimo, per la obiettiva non univocità del suo tenore letterale. In conclusione, a parere del Collegio
emerge chiaramente la responsabilità anche del convenuto Jjj, nella sua plurima qualità
di medico di turno, Responsabile del Servizio e di Coordinatore sanitario, dal momento che
la vicenda descritta è caratterizzata da una grave negligenza, i Quello tenuto dal convenuto Jjj va
dunque considerato co 3. Unitamente alla responsabilità dei sanitari, come
si è detto, per la Procura attrice rileverebbe quella dei co Da questo punto di vista, occorre anzitutto precisare
che la formulata eccezione di intervenuta prescrizione dellazione pubblica di
responsabilità risulta, nella specie, non fondata. Per consolidata giurisprudenza di questa Corte (per tutte, v. SS.RR. n. 7 del 2000), e in conformità allindirizzo fatto proprio anche dalla Corte di Cassazione (n. 875/90), la prescrizione del diritto al risarcimento del danno comincia a decorrere dal momento in cui il danno stesso si è verificato e non da quello eventualmente diverso in cui è stato posto in essere latto illecito, giacché laffermazione della responsabilità amministrativa presuppone ontologicamente la sussistenza di un evento di danno che ha negativamente inciso sul patrimonio dellEnte depauperandolo. Il dies a quo, ai fini della prescrizione deve essere così
identificato con il momento nel quale si procede alleffettivo pagamento perché solo
in questo momento si rende concreta ed irreversibile la diminuzione del patrimonio
dellEnte e cioè il depauperamento che costituisce il danno. Nella specie, il
pagamento con effetto depauperativo ha avuto luogo nel 2001, mentre lazione di
responsabilità è stata esercitata nel 2003, dunque con largo anticipo rispetto al
termine quinquennale di legge. Quanto alleccezione, sollevata dalla convenuta
Xxx, secondo la quale la propria qualità di Presidente del Comitato di gestione della ASL
n. 52 varrebbe a sottrarre i co Occorre, dunque, l'accertamento
dell'asserita violazione degli obblighi di servizio del convenuto per culpa in omittendo (in relazione ad un presunto
obbligo di denunzia del sinistro alla co Né sarebbe sostenibile, secondo la III
Sezione centrale, una violazione del generale obbligo di vigilanza che incombe sui vertici
delle Pubbliche Amministrazioni quali titolari del potere di supremazia, in quanto, se è
vero che gli stessi hanno il dovere di intervenire per eliminare con gli opportuni
provvedimenti eventuali disfunzioni e per riportare il funzionamento dell'amministrazione
nei canoni di legittimità, efficienza e buon andamento, è pur vero che non si può
esigere da un organo di vertice di verificare puntualmente e pedissequamente ogni co In altri termini, la responsabilità
degli organi di vertice non può discendere ex se dall'esistenza di una posizione
funzionale di supremazia e decisione, ma deve scaturire da uno specifico e provato co La prova necessaria, secondo la sentenza
n. 209 del 2005, concerne la dimostrazione dell'effettiva sussistenza dell'elemento
soggettivo costitutivo della responsabilità, consistente nel poter ri Aggiunge da ultimo la III Sezione che
l'obbligo di attivare la copertura assicurativa non graverebbe sul Presidente del Comitato
di gestione, atteggiandosi l'omessa denunzia ad atto privo di contenuto provvedimentale e,
quindi, meramente esecutivo e, in quanto tale, sottratto alle co Alla luce di quanto precede, il Collegio
ritiene anzitutto del tutto priva di pregio la deduzione difensiva (si v. nota del
12.5.2003) che pretenderebbe di fondare lesenzione da responsabilità del Presidente
del Comitato di gestione su un preteso ruolo di rappresentanza politica, in realtà
insussistente, con uneccezione che sostanzialmente tenderebbe a escludere nel caso
di specie la giurisdizione di questa Corte. Al contrario, nel quadro del modello
gestionale proprio della USL, il ruolo del Presidente del Comitato di gestione, lungi
dallassumere una valenza di ordine squisitamente politico, era quello misurabile con
il metro della professionalità rispetto ai problemi organizzativi, finanziari, di
erogazione, di gestione del personale da risolvere in ciascuna delle strutture
interessate. Del resto, se fosse vero quanto dedotto
al riguardo negli scritti difensivi, ne dovrebbe discendere, per quanto in questa sede
rileva, una tendenziale esenzione dalla responsabilità amministrativa di simili figure.
Esenzione che, tuttavia, non soltanto non avrebbe una reale ragion dessere, ma è
vistosamente contraddetta dalla stessa sentenza n. 209 del 2005 pocanzi ricordata,
laddove esclude la responsabilità contestata al Presidente del Comitato di gestione di
una USL non già se Nei confronti del Presidente del Comitato di gestione di una USL, il problema si riduce dunque a quella della prova dei fatti fondanti la responsabilità amministrativa contestata nellatto di citazione e, nella specie, questa prova deve ritenersi, a parere del Collegio, non raggiunta. In linea con la giurisprudenza
consolidata della Corte di Cassazione, infatti, anche nel giudizio di responsabilità
amministrativa la dimostrazione del danno può essere fornita dallattore con tutti i
mezzi di prova ammessi nel nostro ordinamento, ivi co Nella specie, tuttavia, non si danno
presunzioni se Mancando una sufficiente prova delle
condotte contestate, in particolare ai fini del richiesto requisito della colpa grave, non
può dunque essere addebitato alla Xxx uno specifico co Quanto, invece, alla posizione del
convenuto Hhh, con la già citata memoria depositata in data 25.3.2004, il sig. Hhh Egisto
deduceva che, pur essendo stato a lui medesimo indirizzato dalla Procura regionale
linvito a dedurre, il successivo atto di citazione è stato viceversa notificato a
Hhh Egidio, sicché egli sostiene di aver saputo solo casualmente e per altra via della
pendenza del presente giudizio. Per conseguenza. Il Hhh instava quindi per la declaratoria
di inesistenza giuridica dellatto di citazione, e, in via gradata, del mancato
rispetto del termine di legge di 120 gg. per lemissione dellatto di citazione,
nonché, infine, della nullità della citazione per indeterminatezza delladdebito
ipotizzato a suo carico. Aggiungeva, alludienza dibattimentale, che nella
denegata ipotesi di mancata declaratoria di inesistenza o nullità della notifica
effettuata nei suoi confronti per le ragioni sopra dette, doveva comunque pronunciarsene
la nullità per violazione dellart. 170 c.p.c., in quanto non effettuata presso il
procuratore domiciliatario. In estremo subordine, instava per una ripartizione interna
degli addebiti che non co Ora, in ordine alle eccezioni, di ordine pregiudiziale, inerenti la validità della notifica effettuata nei confronti del convenuto Hhh il Collegio ritiene che esse vadano respinte. Per un verso, perché pur
risultando dalla richiesta e dalla relata di notifica un prenome diverso da quello esatto
(Egidio, in luogo di Egisto) effettivamente la notifica è stata effettuata presso
il domicilio del vero convenuto, sicché (al di là del fatto che, in concreto,
latto è stato consegnato al cognato convivente, persona da considerare, quindi, a
ciò abilitata, ex art. 139 c.p.c.: cfr. Cass., sent. n. 3304 del 1985, n. 1331 del 2000 e 9606 del 1999) non potrebbe
comunque parlarsi di una sua inesistenza, sebbene, eventualmente, di sola nullità.
Nullità che, come noto, è se Il principio, sancito in via generale dall'art. 156, terzo comma, c.p.c., secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato", vale, infatti, anche per le notificazioni (art. 160 c.p.c.), la cui nullità non può essere quindi dichiarata tutte le volte che l'atto, malgrado l'irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario. La costituzione del convenuto - ancorché effettuata, come nel caso di specie, al fine dichiarato di far rilevare il vizio - sta ad indicare in modo inequivoco che tale situazione si è realizzata e preclude, pertanto, la declaratoria di nullità, anche se tardiva, dal momento che la convalidazione della notifica opera ex tunc (Cass. 17 giugno 1998, n. 6040 e 5 novembre 1998, n. 11111). Per le medesime ragioni, non può essere accolta leccezione relativa alla pretesa violazione dellart. 170 c.p.c., per la mancata effettuazione della notifica presso il procuratore domiciliatario. In proposito, premessa la netta differenza esistente fra notifica presso il domicilio eletto, ex art. 141 c.p.c, e notifica presso il procuratore costituito, ex art. 170 c.p.c. (v. Corte dei conti, sez. giur. Umbria, sent. n. 260 del 2001), di tal che, mentre la notifica al procuratore costituito ha valore assoluto e non ammette altra forma concorrente di notifica, la notifica al domiciliatario invece, per pacifica giurisprudenza, concorre con quella fatta direttamente allinteressato (cfr., in termini, Cass. Civ., Sez. Un. n. 10245 del 1994 e Cons. St. Sez. VI n. 454 del 1991), o detto altrimenti è alternativa a quella di cui agli artt. 138 e 139 cpc (cfr. Cass. Civ. n. 4097/1988). Occorre tenere distinti i due atti normalmente contenuti nelle procure defensionali: uno è lelezione di domicilio, laltro è la procura conferita al difensore. Lelezione di domicilio (art. 47
c.c.) può difatti essere contenuta, ma non necessariamente deve esserlo, anche nella
procura alle liti. Essa può anche mancare del tutto (ad es. : lelezione di
domicilio presso il procuratore ad litem
non è requisito di validità del mandato Cass. 22 marzo 1995 n. 3254). Si tratta di
atti ontologicamente distinti (Cass. 5 febbraio 1998 n.1162), pur se strettamente co Ora, è stato anche esattamente notato
che dottrina e giurisprudenza, ai fini in particolare della soluzione dello specifico
problema della validità o della invalidità della notificazione dellatto
introduttivo del giudizio di merito al difensore domiciliatario della parte nella fase
cautelare, hanno da te In questottica, è stata anche richiamata la decisione delle SS.UU. della Corte di Cassazione n. 5528 del 1991, laddove si è affermato che la «procura ad litem conferita per il giudizio di primo grado con la formula per il presente giudizio od usando altri sinonimi quali processo, causa controversia, ha efficacia anche per il secondo grado, ove da contesto dellatto non risulti lesistenza di ulteriori elementi limitativi». Se, dunque, la procura abilita il difensore anche allulteriore fase di merito, oltre che a quella cautelare, sembra del tutto lecito, ha concluso attenta dottrina, notificare la citazione presso il difensore domiciliatario nella fase cautelare. Tutto ciò premesso, non vi sono in astratto
ragioni per ritenere che siffatta soluzione non si adatti, oltre che alla testé
indicata relazione giudizio cautelare ante causam/successivo giudizio di merito, anche allo
schema fase preprocessuale della presentazione delle deduzioni difensive stimolate
dalla ricezione dellinvito/emissione dellatto di citazione. Linvito a dedurre, quale atto
preprocessuale, consente allinvitato di produrre alla Procura nuovi elementi di
fatto e di diritto a proprio discarico, di tal che può far emergere diverse valutazioni
idonee a svolgere listruttoria a proprio favore, sino a pervenire alla archiviazione
o ad uneventuale riduzione o modificazione degli addebiti contestati
allinvitato (così, SS.RR. n. 13 del 2003).
Da questo punto di vista, è conforme ad una lettura che propenda per leffettività
del diritto di difesa di cui allart. 24 Cost. ammettere che linvitato possa
eleggere domicilio presso il difensore (nellambito del conferimento ad esso della
procura speciale), con effetti destinati a propagarsi nelle successive fasi del rito
contabile. Né per vero potrebbe sostenersi, in senso contrario,
che le deduzioni difensive scritte in risposta allinvito non figurano fra gli atti,
specificamente individuati nellart. 83, comma 3, c.p.c., con riferimento ai quali
soltanto il c.p.c. ammette che il procuratore autentichi la sottoscrizione
dellassistito, con la conseguenza che, per produrre gli effetti loro tipici, negozio
di conferimento del mandato difensivo e (ove operata insieme ad esso) elezione di
domicilio effettuati in calce o a margine delle deduzioni difensive in parola dovrebbero
essere validati da unautentica notarile. In base al c.d. rinvio dinamico di cui allart.
26 del R.D. n. 1038 del 1993, infatti, nei procedimenti contenziosi di co Inoltre, quandanche il conferimento della
procura speciale fosse inficiato dal difetto in capo al difensore del potere di
autenticazione della sottoscrizione dellassistito, rimane il fatto che, secondo la
Corte di Cassazione, qualora con un unico atto sia conferita procura ad litem ed eletto domicilio presso il procuratore nominato,
essendo la procura e l'elezione di domicilio atti ontologicamente differenti, (persino)
l'eventuale nullità della prima, da qualunque causa dipendente, non si comunica alla
seconda che rimane pertanto valida (sez. III, sent. n. 1162 del 1998) sol che sia fatta
espressamente e rivesta la forma scritta (art. 47, comma 2, c.c.). I caratteri propri della fase preprocessuale, e in
particolare il ruolo di garanzia che in essa riveste listruttoria (tendente
allobiettivo della propria massima co Tutto ciò premesso, considerata dunque la peculiare funzione di garanzia svolta dallinvito, il domicilio che venisse eletto dal destinatario nellambito del conferimento della procura speciale al difensore incaricato già al fine della presentazione delle deduzioni di cui allart. 5 comma 1, del D.L.15 novembre 1993 n. 453 convertito nella legge 14 gennaio 1994 n. 19, nel testo modificato dal D.L. 23 ottobre n. 543 convertito nella legge 20 dicembre 1996 n. 639, non può non spiegare effetto anche ai fini della notifica dellatto di citazione, sulla scorta dellart. 170 c.p.c. (cfr. la già citata Corte dei conti, sez. giur. Umbria, sent. n. 260 del 2001). È,
infatti, principio consolidato, nella giurisprudenza della Suprema Corte (v. ad es. Cass.,
n. 11037 del 1997 e n. 17519 del 2003), quello per cui lelezione di domicilio
speciale, ha, come funzione, la sostituzione, per laffare in questione, di tutti gli
altri parametri di individuazione spaziale della persona fisica o giuridica
(rispettivamente residenza, dimora, domicilio generale o sede legale o effettiva) con il
luogo specificamente indicato e, come conseguenza, il dipanarsi degli effetti di cui
allarticolo 141 c.p.c. , sicché, oltre che effettuarsi per iscritto, deve
connotarsi secondo caratteri di incontroversa univocità, onde desumere la chiara
volontà della parte di riferirsi al luogo prescelto come destinazione non fungibile di
tutti gli atti del processo che la riguardino. Se tutto questo, in astratto, è vero,
è però di contro vero che come puntualizzato, ad es. , da Cass., sez. I, n. 4456
del 1999 e sez. II, n. 4356 del 2000 - la notifica di un atto, ivi incluso quello
introduttivo del giudizio (o persino di un singolo grado di giudizio) alla parte
personalmente o ad altro soggetto abilitato a riceverlo, anziché al difensore costituito
(in ipotesi, anche nel precedente grado di giudizio), non ne determina la inesistenza
giuridica, ma se Il Hhh ha infatti accettato il
contraddittorio, in particolare nella misura in cui, negli scritti difensivi, deduceva i
vizi della notifica effettuata nei suoi confronti (ancorché con lindicazione di
erronee generalità) e instava, in via subordinata, per una ripartizione interna degli addebiti che non co Risultando
sanata, dunque, lirritualità della notifica effettuata nei suoi confronti, il
Collegio osserva, nel merito, che non sussistono i presupposti per laffermazione,
nella specie, della responsabilità del convenuto Hhh. In
base, in particolare, alla relazione in data 11.10.2002 del Commissario liquidatore
dellex U.S.S.L. 20 di Viadana, si trae unicamente che nel corso del
1983 il convenuto Hhh sarebbe subentrato al dr. Volpato nellufficio di
Dirigente coordinatore amministrativo. Il che equivale a dire, in sostanza, che nella
seconda parte del 1983 ovvero nel momento in cui, verificatosi levento
dannoso, occorreva prudenzialmente effettuare la prevista denuncia allassicuratore -
era il convenuto Hhh a ricoprire detto ufficio. Di
qui, due ordini di considerazioni. Per
un verso, se come nella specie non risulta provata la conoscenza del fatto
ad opera del Hhh, nella sua qualità di Dirigente coordinatore amministrativo, tenuto
conto in particolare della mancata denuncia da parte del Dirigente coordinatore sanitario,
è a questultimo che doveva, evidentemente, essere addebitato anche il danno
erariale derivante dalli In
base a questa ricostruzione, dunque, il convenuto Hhh, in qualità di Responsabile del
Settore legale, si sarebbe trovato in posizione sottordinata rispetto non soltanto al
Presidente del Comitato di gestione della U.S.S.L., ma anche al Dirigente coordinatore
amministrativo. Sennonché,
come più sopra evidenziato, in atti (la già citata relazione in data 11.10.2002 del
Commissario liquidatore dellex U.S.S.L. 20 di Viadana) risulta che, al
momento in cui lobbligo di denuncia verso lassicuratore andava assolto, il
convenuto Hhh ricopriva lufficio di Dirigente coordinatore amministrativo (incarico,
questo, indicato anche nellinvito a dedurre). Dalle
deduzioni difensive fatte pervenire dallinvitato Filippini depositate in data
20.5.2003 si trae è vero - che il convenuto Hhh sarebbe cessato dalle funzioni di
Dirigente coordinatore amministrativo a decorrere dall1.1.1985, nonché
laffermazione, per vero non suffragata da altro riscontro, che il medesimo Hhh
avrebbe sin a quel momento svolto in conte In
conclusione, la tesi accusatoria non risulta sufficientemente provata, specie in ordine al
richiesto requisito della colpa grave, e, per conseguenza, il convenuto Hhh va assolto
dagli addebiti contestatigli. 4.
Il Collegio ritiene peraltro, con riferimento ai convenuti Jjj e Yyy, che ricorrano le
condizioni previste dagli articoli 52, comma 2, del R.D. n. 1214 del 1934 e 83 del R.D. n.
2440 del 1923 per l'esercizio del potere di riduzione dell'addebito, e che l'esercizio in
concreto di tale potere è inteso, secondo il prudente apprezzamento del giudice
contabile, a proporzionare il danno risarcibile alla quota di rischio incombente sul
medesimo, ritenendosi che una parte di esso debba restare a carico dell'apparato al fine
di non scoraggiare l'attività di che trattasi, di primaria rilevanza sociale, nel caso
dei convenuti Yyy e Jjj. In
applicazione di detto potere, gli odierni convenuti vanno dunque condannati,
rispettivamente, al pagamento, in solido e in parti eguali, della co La
condanna alle spese di giustizia segue la soccombenza, limitatamente ai convenuti Yyy e
Jjj. 5.
In ordine, da ultimo, alla richiesta di liquidazione degli onorari da parte del difensore
del convenuto Hhh, il Collegio osserva in conformità allindirizzo della
Corte di Cassazione (v. ad es. Cass., Sez. un. n. 9859 del 1997 e sez. III civile, sent.
n. 11645 del 2002) che in ordine ai rapporti tra il principio della domanda e la
pronunzia sulle spese processuali, il regolamento delle dette spese è consequenziale ed
accessorio alla definizione del giudizio, onde la condanna al pagamento delle spese di
lite legittimamente può essere emessa, a carico della parte soccombente, anche di
ufficio, in mancanza di una esplicita richiesta della parte vittoriosa, a meno che risulti
che esista una esplicita volontà di quest'ultima di rinunziarvi. La mancata statuizione
sulle spese processuali integra il vizio di omissione di pronunzia (Cass. 11 marzo 1995 n.
2869), anche qualora tale pronunzia non sia stata chiesta dalla parte vittoriosa (Cass. 13
giugno 1994 n. 5720). Il
giudice che, chiudendo il processo davanti a lui, è tenuto a pronunziare sulle spese
processuali, deve, nell'ipotesi di condanna della parte soccombente, provvedere anche a
liquidarle a norma dell'art. 91, primo comma, c.p.c., il quale prevede che venga disposto
sia il rimborso delle spese anticipate dalla parte (ai sensi del precedente art. 90), sia
la liquidazione degli onorari di difesa. Anche
in ordine al potere dei giudice di liquidazione delle spese processuali (inteso il termine
in senso a Nell'esercizio
del potere di liquidare le spese processuali, il giudice è tenuto ad osservare la tariffa
forense che è approvata con decreto ministeriale avente natura regolamentare, emanato
sulla base dell'articolo unico della legge 7 novembre 1957 n. 1051 (per le prestazioni i
giudiziali in materia civile). Può
ipotizzarsi, peraltro, che la parte vittoriosa rinunzi ad ottenere la condanna alle spese
processuali, in tutto o in parte, con manifestazione di volontà che rileva sul piano
sostanziale (come rinunzia al diritto spettantele) e non processuale (come mancata
proposizione della domanda), sicché tale rinunzia, ammissibile, deve essere esplicita e
va accertata dal giudice che pronunzia sulle spese processuali. Essa, proprio perché
esplicita, non può comunque essere i Ora, nella giurisprudenza consolidata
della Corte di conti se non si è mai revocato in dubbio il dovere-potere del giudice
contabile, in concreto esercitato facendo applicazione delle anzidette norme del c.p.c.,
di liquidare e regolare le spese "giudiziali", cioè gli oneri economici
direttamente connessi al funzionamento della giustizia, contrasti giurisprudenziali sono
invece insorti circa la sussistenza o meno del potere o del dovere del giudice contabile
di regolare le spese "legali", nel caso di proscioglimento del convenuto ai
sensi dellart. 3, comma 2 bis della legge n. 639/1996 (in senso affermativo,
ritenendo rientrare nella potestas judicandi la liquidazione e regolazione di tutte le
spese, per loro definizione co Sennonché, a co Tutto
ciò premesso, il Collegio ritiene allora, con riferimento al convenuto Hhh, che
sussistano giusti motivi per disporre la co Identica
soluzione, per le medesime ragioni sopra esposte, si i P.Q.M. La
Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia, definitivamente
pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione reiette, condanna
i convenuti Jjj e Yyy al pagamento, in solido e in parti eguali, della co assolve
la
convenuta Xxx dalladdebito e il convenuto Hhh, nei termini di cui in motivazione. Omissis
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