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C.conti, sez.giur.Lombardia, 8
aprile 2004 n.528, Pres.Nicoletti, Est.Tenore, P.R. (Attanasio) c. Rossi (avv.Colombo). Corte dei conti Responsabilità
amministrativa Danno alla Comunità Europea Per finanziamenti comunitari non
spettanti Giurisdizione contabile Sussiste Possibile concorrente
azione risarcitoria della Comunità europea innanzi ad altro giudice - Irrilevanza. Sussiste la giurisdizione della Corte dei Conti, in base allart.1, co.4, L.14 gennaio 1994 n.20 (danno ad amministrazione diversa da quella di appartenenza) e allart.280 del Trattato della Comunità europea (principio di assimilazione), in caso di danno asseritamene arrecato da un amministratore di ente locale alla Comunità Europea per la percezione di finanziamenti comunitari da parte di un Comune a fronte della mancanza di alcuni requisiti formali per poterne beneficiare. Tale giurisdizione non è esclusa dalla possibile concorrente promovibilità, innanzi alla Corte di Bruxelles o presso il giudice ordinario, di unazione diretta della Comunità europea nei confronti del Comune volta al recupero del finanziamento indebitamente erogato Nota di Paolo Luigi Rebecchi, magistrato della Corte dei
conti
Sent. 528/2004 N. 21162 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA composta dai Magistrati: Dott.
Giuseppe NICOLETTI
Presidente Dott.
Eugenio Francesco SCHLITZER
Magistrato Dott.
Vito TENORE
Magistrato rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di responsabilità, ad
istanza della Procura Regionale, iscritto al numero 21162 del registro di segreteria, nei
confronti di: ROSSI ROBERTO, rapp.to e difeso
dallavv.Claudio Colombo ed elettivamente domiciliato in Milano, via Adige 12, presso
lo studio dellavv.Marcello Meoli. letta la citazione in giudizio ed
esaminati gli altri atti e documenti fascicolati; richiamata la determinazione
presidenziale con la quale è stata fissata ludienza per la trattazione del
giudizio; ascoltata, nellodierna udienza
pubblica, la relazione del Magistrato designato prof.Vito Tenore e uditi gli interventi
del Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale dr.Antonio
Attanasio, dellavv. Colombo per il
convenuto; viste le leggi 14 gennaio 1994, n. 19 e
20 dicembre 1996, n. 639. FATTO Con atto di
citazione depositato il 24.11.2003, la Procura Regionale Lombardia conveniva innanzi a
questa Sezione giurisdizionale il sig.Roberto Rossi, ex Sindaco (dal 20.4.1995 al giugno
1999) del Comune di Usmate-Velate, deducendo quanto segue: a) che con denuncia
4.4.2000 n.6435, seguita da nota 12.2.2001 n.3662, il Comune di Usmate-Velate aveva
segnalato alla Procura erariale un possibile danno correlato alla esecuzione del progetto
TACIS, finanziato con fondi dellUnione Europea; b) che a tale progetto (TACIS
CITY TWININ) avevano partecipato il Comune di Usmate-Velate (Milano) e il Comune di Vetka
(Bielorussia) e si era tradotto in un
programma ambiente e qualità della vita (su protezione civile, gestione
rifiuti, gestione verde urbano, educazione ambientale nelle scuole) nellambito del
gemellaggio amministrativo con città del Tacis Twining service and administration, sia
europee (paesi c.d. UE) che della disgregata URSS (paesi c.d. NIS), avente come finalità
il miglioramento gestionale, amministrativo e tecnico, di enti e Comunità locali
interessati a migliorare la propria efficienza attraverso il trasferimento di know-how da
parteners UE a parteners NIS e la formazione pratica e continua di dirigenti locali dei
paesi NIS; c) che tale progetto, portante il n.179664, era stato finanziato con un
contributo a fondo perso dellUE approvato con atto consiliare 22.7.1996 n.63 del Comune di Usmate-Velate e che
il contratto per il progetto era stato sottoscritto in data 20.12.1996, per una durata
annuale, dal Sindaco Roberto Rossi e dalla Commissione Europea; d) che tale progetto, senza costi
aggiuntivi per il Comune milanese, ma implicante solo limpiego di risorse umane
(individuate nella delibera comunale n.63 del 1996 cit.) da destinare al training, prevedeva anche lo scambio di funzionari dei due
Comuni di Usmate-Velate (Milano) e di Vetka per seguire ed assistere la realizzazione dei
progetti di riforma e ristrutturazione; e) che il contributo comunitario era stato
incassato dal Comune in data 1.12.1998 con reversale 1513; f) che, a seguito di una
inchiesta amministrativa svolta dal Comune di Usmate-Velate, sulla base della delibera consiliare 3.5.2000 n.33, per verificare la
regolarità dellattuazione del progetto TACIS, era emersa una violazione del
contratto sottoscritto in data 20.12.1996 dallex Sindaco Rossi con la Commissione
Europea, in quanto, in luogo del personale interno ivi indicato (e nella delibera
consiliare n.63 del 1996) quale partecipante al progetto (sigg.Mandelli, Cereda,
Brambilla, Carizzoni), erano stati di fatto utilizzati distinti soggetti, amministratori
e, in parte, estranei allente (sigg.Rossi, Mariani, Fumagalli, Scarazzato, Fasani,
Gasparini, Croccolo, Oldani, Collu, Frioni, Lovisolo, Tornaghi, Rossi); g) che tale
circostanza aveva comportato un danno erariale di euro 27.770,00, pari al costo delle
spese, missioni e delle trasferte allestero del personale formalmente preposto alla
realizzazione del programma di gemellaggio amministrativo TACIS, costo indicato nei
rendiconti e non veritiero e non rimborsabile, in quanto reali esecutori del programma
erano stati altri soggetti in spregio degli accordi formalizzati con la Commissione
europea; h) che le deduzioni tramesse dallex Sindaco Rossi, gestore in prima
persona del progetto, in riscontro allinvito notificato dalla Procura, non avevano
fornito elementi volti ad escludere la responsabilità amministrativo-contabile dello
stesso. Tutto ciò
premesso, la Procura attrice, affermata la giurisdizione di questa Corte e la non
intervenuta prescrizione del credito erariale, chiedeva la condanna del convenuto Rossi al
pagamento della somma di euro 27.770,00, oltre interessi, rivalutazione e spese di lite. Si costituiva
con memoria depositata il 3.3.2004 il sig. Rossi Roberto, difeso dallavv. Claudio
Colombo, il quale eccepiva: a) il difetto di giurisdizione delladita Corte
dei Conti sul danno asseritamente arrecato allUnione Europea, sulla scorta della
normativa nazionale in materia di illecito amministrativo-contabile ed anche alla luce
della devoluzione pattizia alla Corte di Bruxellese delle controversie afferenti il
contratto 20.12.1996 (art.14 del contratto); b) la prescrizione dellazione
giuscontabile alla luce del termine quadriennale della prescrizione del danno alle finanze
comunitarie statuito dallart.3 del regolamento del Consiglio europeo 18.12.1995
n.2988/1995; c) la prescrizione dei danni eventualmente arrecati ad amministrazioni
pubbliche italiane, atteso il superamento da parte dellinvito a dedurre (notificato
il 28.4.2003) del quinquennio decorrente dagli esborsi sostenuti dal Comune di Usmate nel
periodo 1997-marzo 1998; d) nel merito, la difesa del Rossi ribadiva la puntuale
osservanza del contratto intervenuto con la Commissione Europea e forniva dettagliati
chiarmenti sui soggetti coinvolti nel progetto e i motivi di alcuni avvicendamenti
soggettivi. In ogni caso invocava lapplicazione dellart.1, co.1-bis, l.
14.1.1994 n.20, attesi i vantaggi comunque conseguiti dallamministrazione
asseritamene danneggiata e chiedeva il rigetto della domanda attorea; e) in via
gradata, invocava la rimessione della causa alla Corte di Giustizia dellUnione
Europea, ex art.234 del Trattato UE, stante la possibile pregiudizialità della
questione concernente la sussistenza o meno della giurisdizione contabile su danni
asseritamene arrecati alle finanze comunitarie e della questione relativa alla
possibilità, per la Corte dei conti, di azionare pretese sanzionatorie a tutela delle
finanze comunitarie in base al regolamento del Consiglio europeo 18.12.1995 n.2988/1995
osservando il termine prescrizionale quadriennale dellart.3 del regolamento citato. Alludienza
pubblica di discussione
del 25 marzo 2004, udita la relazione del Magistrato designato, la Procura regionale ribadiva la fondatezza della
pretesa risarcitoria, mentre lavv. Colombo, per il convenuto, sviluppava gli
argomenti difensivi prospettati nella memoria di costituzione. Quindi la causa veniva
trattenuta in decisione. DIRITTO 1.
Va preliminarmente esplicata, ai fini del decidere e per i connessi corollari
giuridici di seguito analizzati, quale sia lesatta causa pretendi azionata
dalla Procura erariale, in quanto la formulazione della citazione si caratterizza per
alcune lievi incongruenze che potrebbero ingenerare, come avvenuto nel caso di specie (v.
memoria di costituzione del Rossi, pp.29-30 che richiamano le pp.7-8 e 14-15 della
citazione), incertezze in ordine alla individuazione del soggetto danneggiato (Comune di
Usmate o Unione Europea).
Orbene, sulla scorta di una interpretazione testuale e logica della suddetta
citazione e dei chiarimenti formulati dalla Procura in occasione della pubblica udienza
del 25.3.2004, appare evidente che la pretesa erariale riguarda la refusione del danno di
euro 27.770,00 asseritamene arrecato dal Sindaco Rossi alla Comunità Europea, pari al
costo delle spese, missioni e delle trasferte allestero del personale comunale
formalmente preposto (in base al contratto 20.12.1996
intervenuto con la Commissione Europea ed alla delibera consiliare comunale n.63
del 1996) alla realizzazione del programma di gemellaggio amministrativo TACIS, costo
indicato nei rendiconti e, secondo la Procura, non rimborsabile in quanto non veritiero,
essendo stati reali esecutori del programma altri soggetti, in parte estranei al Comune di
Usmate-Velate, non previsti nel progetto. In sintesi, tale finanziamento-rimborso, secondo
la Procura, non doveva essere effettuato dalla CE in quanto il progetto TACIS doveva
essere seguito e sviluppato da soggetti intranei allente locale, diversi da quelli
realmente utilizzati dal Comune di Usmate-Velate.
Alcuna voce di danno viene invece reclamata dalla Procura istante per eventuali
danni arrecati al Comune di Usmate-Velate. Lipotesi accusatoria non verte pertanto
su un danno arrecato allEnte locale (né direttamente né indirettamente), ma solo e
soltanto sul danno asseritamene arrecato allUnione Europea. 2.
Alla luce di tale preliminare chiarimento, occorre farsi carico della prioritaria
eccezione di difetto di giurisdizione di questa Corte formulata dal convenuto, a fronte di
un danno erariale asseritamene prodotto non ad un ente pubblico nazionale, ma
allUnione Europea.
Sulla complessa questione occorre precisare che a
radicare la giurisdizione contabile non giovano i rari, seppur autorevoli, precedenti
giurisprudenziali (ex pluribus Cass., sez.un., 22.12.1999 n.926; C.Conti reg. Lombardia, sez. giurisd., 28 marzo 2001, n. 322; C.Conti
reg. Veneto, sez. giurisd., 19 gennaio 1999, n. 16) che ebbero ad affermare la
giurisdizione della Corte dei Conti a fronte di cattivo utilizzo da parte di enti locali e
regionali di fondi di provenienza comunitaria (es. da destinare alla formazione
professionale), in quanto, nel caso di specie, non si controverte di un danno patito
dallEnte locale che, introitati finanziamenti comunitari, li abbia mal utilizzati,
ma di una ben diversa evenienza, ovvero della asserita indebita erogazione ad un Comune di
fondi comunitari che non dovevano essere erogati dal finanziatore per violazioni
contrattuali (utilizzo di personale diverso da quello pattiziamente indicato) da parte del
beneficiario: pertanto, nel caso sub iudice, il danneggiato non è, come nei
precedenti giurisprudenziali cennati, il Comune preposto allattuazione del progetto
finanziato dallUnione europea, ma lUnione Europea finanziatrice del progetto.
Ne consegue la sostanziale novità, sul piano giurisprudenziale, della questione di
giurisdizione nei termini sovraprospettati, ovvero della sussistenza o meno della potestà
decisoria della Corte dei conti su danni provocati da amministratori o funzionari
pubblici, nellesercizio di attività amministrative, alla Comunità europea.
Sul punto ritiene tuttavia questa Sezione sussistere la giurisdizione contabile per
i motivi infraprecisati.
Ed invero, nel silenzio di previsioni specifiche di legge sul punto, pur potendosi
in base ad una interpretazione lata ipotizzare un danno diretto allo Stato italiano
ritenendo, sulla scorta di autorevole dottrina, che, in unottica monista, la
Comunità europea sia non tanto una organizzazione internazionale, ma un embrione di Stato
federale caratterizzato dalla erosione delle sovranità nazionali, con conseguente danno
erariale subito da tutti gli Stati membri (che, tra laltro, contribuiscono ancora in
piccola parte, anche dopo la riformulazione dellart.269 del Trattato CE che ha
introdotto il principio tendenziale, ma non
assoluto, di finanziamento tramite risorse proprie della CE, al finanziamento del bilancio
comunitario e ne patiscono pertanto le indebite locupletazioni) ogni qual volta subisca un
danno la C.E., appare più corretto, in una
prospettiva dualista (avallata dalla testuale attribuzione di autonoma personalità
giuridica alla C.E. da parte del relativo Trattato), ritenere applicabile il generale
disposto dellart.1, co.4, l. 14.1.1994 n.20, secondo il quale La Corte dei
conti giudica sulla responsabilità amministrativa degli amministratori e dipendenti
pubblici anche quanto il danno sia stato cagionato ad amministrazioni o enti pubblici
diversi da quelli di appartenenza: orbene, tale norma consente testualmente di
annoverare nella nozione di amministrazioni o enti pubblici diversi da quelli di
appartenenza anche lUnione Europea.
Del resto il progressivo ampliamento giurisprudenziale del concetto di
amministrazione pubblica suscettibile di giudizio contabile conforta tale conclusione
estensiva.
A tale argomento testuale interno può aggiungersi, come rimarcato da
attenta dottrina, che lart.
209 (ora 280) del Trattato della Comunità europea, così come modificato dal Trattato di
Maastricht, dispone che «gli Stati membri adottano, per combattere le frodi che ledono
gli interessi finanziari della Comunità, le stesse misure che adottano per combattere le
frodi che ledono i loro interessi finanziari».
In conseguenza di tale disposizione, che pone un principio cosiddetto di
«assimilazione», sul piano penalistico sono stati estesi alle sovvenzioni comunitarie i
reati di malversazione (art. 316 bis del codice penale) e di truffa aggravata per
il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis del codice penale). Inoltre,
una particolare forma di reato è stata prevista dallart. 73 della legge comunitaria
19 febbraio 1992 n. 142, in base al quale «ove il fatto non configuri il più grave reato
previsto dallart. 640 bis del codice penale, chiunque, mediante esposizione
di dati o notizie false, consegue indebitamente per sé o per altri, aiuti, premi,
indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del
Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia (FEAOG) è punito con la reclusione da
sei mesi a tre anni. Quando la somma percepita è pari, o inferiore a lire venti milioni
si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli successivi». Il richiamato principio di
assimilazione recepito dal legislatore sul piano penalistico, ad avviso della Sezione, è
estensibile anche alla tutela civile e amministrativo-contabile, con conseguente
applicazione delle regole della l. 14.1.1994 n.20 anche ai danni arrecati allUnione
Europea da pubblici amministratori e funzionari, e ciò anche in caso di comportamenti che
non configurino vere e proprie frodi comunitarie (caratterizzate da
intenzionalità nella condotta), ma mere irregolarità procedurali, non
miranti ad uno scopo illecito, ma pur sempre foriere di un danno economico per la
Comunità europea. In altre parole, anche per la tutela
amministrativo-contabile della Comunità europea, così come avvenuto per la tutela
penale, linterpositio legislatoris nazionale, volta a dare attuazione al
principio di assimilazione dellart.280
del Trattato C.E., risulta operata dal nostro legislatore attraverso lart..1, co.4, della l. 14.1.1994 n.20, che consente a questa Corte
dei conti di sindacare anche danni arrecati alla Comunità Europea, come ipotizzato dalla
attrice Procura nel caso in esame. 3. Tale approdo ermeneutico favorevole alla
giurisdizione di questa Corte non appare confutabile ritenendo che: a) in via
generale, lordinamento comunitario appresti a favore della Comunità Europea un
esclusivo strumento di tutela, quale la
costituzione di parte civile in eventuali giudizi penali, per il recupero del danno subito
o lazione diretta nei riguardi degli Stati membri; b) nel caso sub iudice, come eccepito dalla
difesa del convenuto, il contratto per il progetto TACIS sottoscritto in data 20.12.1996 per una durata annuale dal
Sindaco Roberto Rossi e la Commissione Europea, devolveva espressamente alla Corte di
Bruxelles le controversie negoziali (art.14 del contratto) inter partes, quindi
anche gli eventuali inadempimenti e i connessi risvolti risarcitori.
A tali pervicaci rilievi può replicarsi, secondo il Collegio, richiamando il
consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale alcun rilievo assume
lintervenuta iniziativa diretta, transattiva, recuperatoria o risarcitoria promossa
dallamministrazione danneggiata in altra sede contro i convenuti in un giudizio
innanzi alla Corte dei Conti, non comportando tale iniziativa effetti preclusivi (ma al
limite decurtanti) sullazione obbligatoria per danno erariale davanti al giudice
contabile (ex pluribus C.Conti, sez.riun., 2.6.1990 n.670; id., sez.riun.,17.2.1992
n.752/A; id., sez.I, 23.9.1992 n.200; id., sez.riun., 9.12.1992 n.816/A; id.,
sez.giur.Sardegna 25.5.1994 n.239; id., sez.riun.10.11.1997 n.76; id., sez.Lomb.,
13.3.1998 n.436; id., sez.Lombardia, 10 dicembre 2003 n.1478; Cass., sez.un., 18.12.1998
n.12708; id., sez.un., 3.2.1989 n.664; id., sez.un., 21.5.1991 n.369; id., sez.un.,
27.5.1993 n.5943; C.cost., 7.7.1988 n.773): un immanente limite a tali conclusioni
giurisprudenziali va rinvenuto nel divieto di duplicazione di condanna, in sede ordinaria
(civile o penale) e contabile, per il medesimo fatto, circostanza eccepibile in sede di
esecuzione e di opposizione allesecuzione, ove potrà evidenziarsi da parte dei
convenuti lintervenuto parziale saldo, in sede civile, penale o transattiva, degli
importi oggetto di condanna definitiva in sede giuscontabile.
Adattando tale condivisibile approdo giurisprudenziale al caso di specie, può
concludersi che la presenza di paralleli strumenti civilistici volti al recupero, innanzi
ad altro giudice (ordinario o Corte di Bruxelles), del danno arrecato alla Commissione
europea, non preclude lazione giuscontabile, che risulta parallelamente e
liberamente esperibile e che incontra solo un possibile limite (decurtante) al proprio
potere di condanna dalleventuale previo giudicato di altro giudice pronunciatosi
sulla medesima questione (circostanza non riscontrabile nel caso in esame, caratterizzato
dalla mancanza di qualsiasi iniziativa autonoma della Commissione europea).
Né rilievo alcuno assume, per identici motivi, la clausola contenuta
nellart.14 del contratto 20.12.1996 citato, che devolveva il contenzioso
contrattuale tra lUE e il Comune di Usmate Velate sullesecuzione del
TACIS alla Corte di Bruxelles: tale clausola non esclude, difatti, la proponibilità di
altri strumenti di tutela, quali quello giuscontabile, configurandosi la giurisdizione
della Corte dei Conti a fronte di qualsiasi danno erariale e prescindendo la stessa, per i
suoi connotati pubblicistici, da eventuali deroghe pattizie. 4.
Può dunque passarsi alla successiva preliminare eccezione formulata dal convenuto
e concernente la asserita prescrizione dellazione erariale alla luce del termine
quadriennale della prescrizione del danno alle finanze comunitarie statuito
dallart.3 del regolamento del Consiglio europeo 18.12.1995 n.2988/199.
E agevole osservare, sul punto, che detto termine prescrizionale quadriennale
trova testuale applicazione per le sanzioni amministrative riguardanti
irregolarità relative al diritto comunitario (art.1, co.1, reg.n.2988/199 del
1995 cit.) e che, comunque, è consentito agli Stati membri di applicare un
termine più lungo di quello (quadriennale, n.d.r.) previsto rispettivamente al
paragrafo 1 (art.3, co.3,
reg.n.2988/199 del 1995 cit.).
Nel caso in esame, in cui risulta proposta in questa sede la generale azione
giuscontabile da parte della Procura erariale e non già lazione della Commissione
volta a comminare sanzioni amministrative riguardanti irregolarità relative al
diritto comunitario, il termine prescrizionale è quello quinquennale di cui
allart.1, co.2, l. n.20 del 1994, decorrente, nellipotesi in esame, dalla data
dellintroito da parte del Comune di Usmate-Velate delle somme asseritamene non
dovute dallUnione europea, ovvero dal 1.12.1998 (reversale 1513 del Comune), e non
già, come erroneamente ritenuto dalla difesa del Rossi, dalla data dagli esborsi
sostenuti dal Comune di Usmate nel periodo 1997-marzo 1998.
Leccezione di prescrizione formulata dal Rossi è dunque infondata. 5.
Le conclusioni a cui è pervenuto il Collegio ai precedenti punti 3) e 4) dispensa
lo stesso dalla rimessione della causa alla
Corte di Giustizia dellUnione Europea, ex art.234 del Trattato CE, invocata dalla
difesa del Rossi, stante la possibile pregiudizialità della questione concernente la
sussistenza o meno della giurisdizione contabile su danni asseritamene arrecati alle
finanze comunitarie e della questione relativa alla possibilità, per la Corte dei conti,
di azionare pretese sanzionatorie a tutela delle finanze comunitarie in base al
regolamento del Consiglio europeo 18.12.1995 n.2988/1995 osservando il termine
prescrizionale quadriennale dellart.3 del regolamento citato.
La necessità di tale rimessione appare superata dalla affermata sussistenza della
giurisdizione contabile sulla questione in esame e dalla inapplicabilità del termine
prescrizionale quadriennale invocato dal convenuto. 6.
Venendo dunque al merito della controversia, ritiene il Collegio che la domanda
attorea sia infondata e vada rigettata.
Ed invero, la Procura attrice ipotizza, come detto, un danno di euro 27.770,00 asseritamene arrecato dal
Sindaco Rossi allUnione Europea, pari al costo delle spese, missioni e delle
trasferte allestero del personale comunale formalmente preposto (in base al
contratto 20.12.1996 intervenuto con la
Commissione Europea ed alla delibera consiliare comunale n.63 del 1996) alla realizzazione
del programma di gemellaggio amministrativo TACIS, costo indicato nei rendiconti e,
secondo la Procura, non rimborsabile in quanto non veritiero, essendo stati reali
esecutori del programma altri soggetti, in parte estranei al Comune di Usmate-Velate, non
previsti nel progetto. In sintesi, tale finanziamento-rimborso non doveva essere
effettuato dallUE in quanto il progetto TACIS doveva essere seguito e sviluppato da
soggetti intranei allente locale, diversi da quelli realmente utilizzati dal Comune
di Usmate-Velate.
Orbene, tale ipotesi accusatoria, a prescindera dalla discutibile bontà della
quantificazione dellimporto reclamato (seriamente messa in dubbio dalla difesa del
Rossi in relazione alle voci per rimborsi per alcuni funzionari e soggetti preposti al
progetto de quo, per i quali, in realtà, non è stato richiesto alcun rimborso alla C.E.,
o per i quali i costi sono stati personalmente sopportati dal Rossi, circostanza
riconosciuta dalla stessa Procura in occasione delludienza pubblica del 25.3.2004),
non dubita dellavvenuta, fattuale, realizzazione degli obiettivi del progetto TACIS,
le cui risultanze finali, come documentato dalla copiosa documentazione agli atti
depositata dalla difesa del Rossi (v. in particolare dich.ni elogiative dei dirigenti del
Comune di Vetka e relazione prof.Marcello
Balbo), sono state sottoposte agli organismi comunitari, che non hanno formulato rilievo
alcuno, segno inequivoco della incontestata accettazione della bontà della realizzazione.
Ne consegue, come rettamente rilevato dalla difesa del Rossi, che nel caso di
specie, anche a voler ritenere che i vizi formali (sostituzione/integrazione dei
dipendenti comunali formalmente impegnati nel progetto Tacis con soggetti diversi, in
parte estranei al Comune di Usmate-Velate) cui fa riferimento la Procura siano fondati (ma
la difesa del Rossi ha fornito idonee giustificazioni sul punto, chiarendo che la figlia e
la moglie del convenuto hanno partecipato a viaggi connessi al Tacis con spese a carico
del Rossi, che i nominativi diparteners esterni sono stati comunicati senza rilievi
allUE, che alcun rimborso è stato richiesto per parteners esterni, ed ha comprovato
che lUnione europea è stata notiziata di tutte le fasi di esecuzione del progetto
senza formulare censure), lo scopo cui tendeva il TACIS è stato perseguito: realizzare
tra il Comune di Usmate-Velate (Milano) e il
Comune di Vetka (Bielorussia) un programma ambiente e qualità della vita (su
protezione civile, gestione rifiuti, gestione verde urbano, educazione ambientale nelle
scuole) nellambito del gemellaggio amministrativo con città del Tacis Twining
service and administration, sia europee (paesi c.d. UE) che della disgregata URSS (paesi
c.d. NIS), avente come finalità il miglioramento gestionale, amministrativo e tecnico, di
enti e Comunità locali interessati a migliorare la propria efficienza attraverso il
trasferimento di know-how da parteners UE a parteners NIS e la formazione pratica e
continua di dirigenti locali dei paesi NIS.
Non vi è stato dunque alcun utilizzo di fondi pubblici comunali per finalità
diverse da quelle relative al progetto finanziato come nei precedenti giurisprudenziali
sovrarichiamati e come riconosciuto dalla stessa Procura nelludienza del 25.3.2004.
Si verte pertanto, nel caso di specie, in una manualistica applicazione del
principio dellart.1, co.1-bis, l. n.20 del 1994, secondo cui Nel giudizio di responsabilità, fermo restando il potere di
riduzione, deve tenersi conto dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione o
dalla comunità amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dei
dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità. Ed invero, sia
lUnione europea finanziatrice che i Comuni gemellati hanno beneficiato degli
obiettivi formativi cui tendeva il TACIS.
Tale conclusione non è smentita dalla Procura contabile, né può il Collegio
effettuare un officioso riscontro in ordine al perseguimento di tali obiettivi,
trattandosi di valutazioni discrezionali insindacabili, devolute alla cognizione
dellente comunitario finanziatore, che gode di idonei poteri di verifica e controllo
sui finanziamenti erogati, a cui non può
sopperirsi con inchieste amministrative svolte dal Comune di Usmate-Velate senza idonea
garanzia del contraddittorio e da soggetti privi di terzietà (essendo la commissione
comunale preposta allinchiesta sui fatti oggetto di causa di composizione politica e
non tecnica), che non hanno effettuato alcun riscontro investigativo presso il soggetto
danneggiato, ovvero lUnione europea.
La domanda va dunque rigettata. Nulla per le spese di lite. 7. Da ultimo osserva incidentalmente il
Collegio che la difesa del Rossi, in memoria di costituzione, ha richiesto la chiamata in
causa dellAssicurazione Lloyds a garanzia delleventuale condanna del
Rossi, beneficiario di garanzia per danni da illecito amministrativo-contabile a seguito
di contratto sottoscritto dal contraente Comune di Usmate-Velate a favore di propri
amministratori e dipendenti.
Poichè la sottoscrizione di tale polizza, con premio a carico del Comune per danni
arrecati, al medesimo Comune, da propri dipendenti, beneficiari della copertura
assicurativa, potrebbe, secondo lunivoco indirizzo di questa Corte, configurare un
illecito amministrativo-contabile per esborso contra legem attuativo di contratto
nullo ex art.1343, 1418 e 1411 (in quanto in contrasto con lart.28 cost., con la
legge 14.1.1994 n.20 e privo di idoneo interesse in capo al contrante ente locale), la
Sezione dispone la doverosa trasmissione della presente sentenza alla Procura Regionale
Lombardia della Corte dei Conti, affinchè valuti la sussistenza di un danno erariale in
questultima scelta negoziale dei vertici del Comune di Usmate-Velate che
deliberarono la firma della polizza cennata. P.Q.M. La sezione giurisdizionale,
definitivamente pronunciando, affermata la propria giurisdizione, rigetta la domanda nei
confronti di Rossi Roberto. Nulla per le
spese di lite. Dispone la trasmissione della presente
sentenza alla Procura Regionale della Regione Lombardia della Corte dei conti per la
valutazione circa la sussistenza del danno erariale di cui al punto 7. della parte motiva
della presente sentenza.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 25.3.2004. Il magistrato estensore
Il Presidente
Vito Tenore
Giuseppe Nicoletti DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 8.4.2004 Il Direttore della Segreteria |