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sentenza n. 625 del 1 ottobre 2008: frazionamento della domanda giudiziale come autonoma causa di inammissibilità dell’atto introduttivo, in coerenza con il principio di correttezza e buona fede in ambito giudiziale (art. 88 c.p.c.), nonché con i canoni del giusto processo (art. 111 cost.) - giudicato esterno
n. 24280 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI Referendario Dott. Adelisa Corsetti nella
pubblica udienza del SENTENZAnel giudizio di rinvio iscritto al n. 24280 del registro di segreteria
promosso da Antonio CAGGESE, nato
ad Otranto (LE) il CONTRO il Ministero della Difesa, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’INPDAP; PER il riconoscimento del diritto alla riliquidazione dell’indennità di ausiliaria. VISTI: il regio decreto UDITE le parti costituite e comparse come da verbale di udienza. ESAMINATI gli atti e i documenti di causa. SVOLGIMENTO DEL PROCESSOIl generale Antonio CAGGESE, in ausiliaria dal Con ricorso proposto il Con ricorso depositato il Con diverso atto introduttivo, depositato presso
questa Sezione in pari data rispetto al precedente, il Il ricorso iscritto al n. 20953 del registro di
segreteria è stato rigettato con sentenza della Sezione Lombardia Questa Sezione, con ordinanza All’udienza, udite le parti comparse, si è data lettura del dispositivo di cui si illustrano i motivi in fatto e in diritto. MOTIVI DELLA DECISIONE1.
Il presente giudizio di rinvio deve ritenersi inammissibile per
violazione del giudicato esterno, intervenuto tra le parti in un diverso
procedimento, dopo che l’interessato, con due distinti ricorsi presentati in
pari data (il In mancanza di apposita
istanza di riunione, i giudizi hanno seguito un autonomo percorso: il primo,
è stato definito con sentenza Con il ricorso rubricato al 20487 si contestava la misura dell’indennità di ausiliaria nella misura in cui essa non considerava le maggiorazioni dell’indennità di impiego operativo riconosciute ai pari grado in servizio durante il periodo di ausiliaria. Con il coevo ricorso iscritto al n. 20953 la misura dell’indennità di ausiliaria veniva contestata ipotizzando che il trattamento economico spettante al pari grado in servizio – con anzianità di servizio corrispondente a quella posseduta dall’ufficiale all’atto del collocamento in ausiliaria – dovesse tener conto del servizio utile e non già del servizio effettivo svolto dal medesimo, interpretando in modo elastico il parametro di riferimento di cui all’art. 67 della legge n. 113 del 1954, nel testo sostituito dall’art. 44, co. 1, della legge n. 224 del 1986. 2.
Il frazionamento della domanda giudiziale costituisce autonoma causa di
inammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio (Cass., sez. un., La rinnovata attenzione della giurisprudenza di legittimità per il divieto di parcellizzazione della domanda giudiziale è da porre in relazione con il principio di correttezza e buona fede in ambito giudiziale (art. 88 c.p.c.), nonché con i canoni del giusto processo (art. 111 cost.) Sotto il primo aspetto, la S.C. ha ritenuto che il dovere di lealtà deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l'esecuzione del contratto ma anche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale per ottenere l'adempimento, mentre la scissione del contenuto della obbligazione, operata dal creditore per sua esclusiva utilità, costituisce un inammissibile aggravio della posizione del debitore. Secondariamente, la decisione unilaterale di
frazionare l’oggetto del processo, è stata tacciata di contrasto con il
principio costituzionale del giusto processo, traducendosi in un abuso degli
strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, nei limiti di una
corretta tutela del suo interesse sostanziale. In tal senso, la S.C. ha
osservato che il processo si considera giusto quando il risultato finale (la
risposta alla domanda della parte) non sia frutto di abuso, o di <<
esercizio dell'azione in forme eccedenti, o devianti, rispetto alla tutela
dell'interesse sostanziale, che segna il limite, oltreché la ragione
dell'attribuzione, al suo titolare, della potestas
agendi >> (Cass., sez. un., 3.
Il divieto di frazionamento della domanda giudiziale si colora di
particolare significato nei giudizi in materia di pensione, vigente il
principio della tendenziale certezza e definitività del decreto di pensione,
revocabile e modificabile, d’ufficio e su istanza di parte, nei limiti
precisati dagli artt. 204 e 205 del d.P.R. Si aggiunge che la
rideterminazione << a rate >> di un trattamento pensionistico, di
fatto, andrebbe ad assecondare le estemporanee pretese ed iniziative
giudiziarie del pensionato, circostanza tanto più indesiderabile nell’odierno
contesto pensionistico pubblico in cui la proposizione del giudizio soggiace
al principio della gratuità (fatta salva la condanna alle spese di giudizio
in caso di soccombenza) e della facoltatività del patrocinio legale (C.
conti, sez. Piemonte, Le predette esigenze hanno
formato oggetto di rinnovata considerazione da parte del legislatore
che, all’art. 20, co. 7, del d.l. 4. Nel caso di specie, è indubitabile l’avvenuto frazionamento della domanda giudiziale, vizio non rilevato nei precedenti gradi del giudizio a seguito dell’autonomo percorso seguito dai due atti introduttivi nell’ambito della stessa Sezione giurisdizionale. Infatti, l’interessato ha presentato due ricorsi – peraltro sovrapponibili nelle conclusioni – per chiedere, essenzialmente, la rideterminazione dell’indennità di ausiliaria. Nell’attuale fase del giudizio detta questione appare superata, dal momento che si è formato il giudicato su uno dei due ricorsi oggetto di illegittimo frazionamento ed è, pertanto, impossibile decretare la loro inammissibilità. Nel prendere atto della formazione del giudicato
- per effetto della sentenza di questa Sezione 5.
L’esistenza del giudicato (interno o esterno) è vizio rilevabile d’ufficio
in ogni stato e grado del procedimento e, quindi, anche in sede di giudizio di
rinvio (ex multis, v. Cass., sez. trib., Per giurisprudenza
consolidata, il principio secondo cui << il giudicato copre il dedotto e
il deducibile >> include non
soltanto le ragioni giuridiche e di fatto fatte valere in giudizio (il
giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre che, sebbene non dedotte
specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari della
pronuncia (c.d. giudicato implicito).
Così, Cass., sez. lav., L’anzidetto principio è preposto ad assicurare che l’autorità del giudicato sulla materia controversa, consacrata dall’art. 2909 c.c. (L’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa), non venga rimessa in discussione su impulso di altre domande giudiziali, contestuali o successive a quella decisa, con il rischio di dar luogo a giudicati contrastanti sullo stesso oggetto del contendere. In tal senso il concetto di << deducibilità >> risponde alle stesse esigenze cui è preordinato il divieto di frazionamento della domanda giudiziale in caso di credito unitario. Si aggiunge che il concetto di << deducibilità >> assume carattere oggettivo, a prescindere dalla ricerca di eventuali carenze di allegazione imputabili alle parti, rilevando esclusivamente il fatto dell’identità della domanda giudiziale. Pertanto, si ritiene che il
giudicato formatosi sulla sentenza Trattasi, infatti, di questione che poteva e doveva essere contestata nel corso del giudizio precedentemente deciso, se l’interessato non avesse scelto la via del frazionamento della domanda giudiziale e sulla quale, oggettivamente, si è formato il giudicato, implicito, appunto. Per tutte le suesposte considerazioni il ricorso è da dichiarare inammissibile per violazione del giudicato esterno. 6.
Ciononostante, il giudice non può esimersi dal rilevare che la
questione di diritto dedotta con il presente giudizio è stata già decisa in
senso sfavorevole alle ragioni di parte attrice in due distinti giudizi di
impugnazione, la prima volta proprio con riferimento ad un dipendente del
Ministero della Difesa, il gen. STRIPOLI, la cui posizione è stata
espressamente menzionata dal CAGGESE nel suo atto introduttivo in quanto
considerata emblematica e rappresentativa dell’asserita << distorsione
>> dell’ordinamento sullo specifico punto (C. conti, sez. II, In tale giudizio, come nell’odierno
ricorso, si contestavano i parametri di riferimento di cui all’art. 67 della
legge n. 113 del 1954 (nel testo sostituito dall’art. 44, co. 1, della legge
n. 224 del 1986), asserendo che il
trattamento economico spettante al pari grado in servizio (con anzianità di
servizio corrispondente a quella posseduta dall’ufficiale all’atto del
collocamento in ausiliaria) avrebbe dovuto tener conto del servizio utile e
non già del servizio effettivo svolto dal medesimo, equiparando a servizio
effettivo la supervalutazione di 1/3
per particolari servizi. Il giudice di appello ha chiarito che << la
sola anzianità rilevante è quella che l'ufficiale
“de quo” aveva maturato nella carriera per il servizio effettivo in
essa prestato. I benefici (in termini di anzianità) per precedenti servizi o
per servizi prestati in condizioni particolari, non rilevano ai fini della
determinazione della indennità di ausiliaria, la quale assume a parametro il
trattamento corrisposto ai pari grado dello stesso ruolo e con corrispondente
anzianità effettiva, comprensiva di tutte le maggiorazioni ed
indennità connesse al grado rivestito… Un diverso modo di procedere,
del tipo di quello qui proposto dall'interessato, rischierebbe, per la
singolarità delle storie personali, di distorcere la regola posta dal
legislatore con riferimento a fattispecie tipiche, rinvenibili nella
ordinarietà della carriera militare, quale configurata secondo il grado ed il
ruolo di appartenenza >> (C. conti, sez. II, Più recentemente, analoga
questione è stata rigettata dalla Sezione I, Le predette considerazioni, si ripete, sono aggiunte per completezza, ferma restando la declaratoria di inammissibilità del ricorso per violazione del giudicato, preclusiva della trattazione nel merito. Circa il regolamento delle spese processuali, ritiene questo Giudice che sussistono giusti motivi per disporne la compensazione, ai sensi dell’art. 92, co. 2, del c.p.c., a causa della complessità dell’iter giudiziario. P.Q.M. La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per dichiarainammissibile, per violazione del giudicato, il ricorso proposto da Antonio CAGGESE. Spese di giudizio compensate. Così deciso in Milano, il IL GIUDICE(Adelisa Corsetti) Depositata in Segreteria il 1° ottobre 2008. IL DIRIGENTE |