sentenza n. 625 del 1 ottobre 2008: frazionamento della domanda giudiziale come autonoma causa di inammissibilità dell’atto introduttivo, in coerenza con il principio di correttezza e buona fede in ambito giudiziale (art. 88 c.p.c.), nonché con i canoni del giusto processo (art. 111 cost.) - giudicato esterno                                           

 

                                         

n. 24280                          REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI

Referendario Dott. Adelisa Corsetti

nella pubblica udienza del 26 settembre 2008 ha pronunciato

SENTENZA

nel giudizio di rinvio iscritto al n. 24280 del registro di segreteria promosso da Antonio CAGGESE, nato ad Otranto (LE) il 17 maggio 19 31 e residente in Torre Boldone (BG), Piazza della Chiesa, n. 1, promosso a seguito dell’annullamento con rinvio della sentenza della Sezione Lombardia n. 518/04/M con decisione della sezione I centrale di appello n. 111/2007/A;

CONTRO il Ministero della Difesa, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’INPDAP;

PER il riconoscimento del diritto alla riliquidazione dell’indennità di ausiliaria.

VISTI: il regio decreto 13 agosto 19 33, n. 1038; il decreto legge 15 novembre 1993 , n. 453 convertito nella legge 14 gennaio 1994 , n. 19; la legge 21 luglio 2000 n. 205 e, in particolare, gli artt. 5, 9 e 10.

UDITE le parti costituite e comparse come da verbale di udienza.

ESAMINATI gli atti e i documenti di causa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il generale Antonio CAGGESE, in ausiliaria dal 18 maggio 1991 e in riserva dal 18 maggio 1998 , nonché titolare di pensione privilegiata militare, ha presentato molteplici ricorsi alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Lombardia , tutti concernenti il trattamento economico di ausiliaria.

Con ricorso proposto il 20 luglio 1999 , rubricato al n. 5492 del registro di segreteria, chiedeva il riconoscimento del proprio diritto a percepire, nella posizione di ausiliaria, l’indennità di posizione di cui alla legge 2 ottobre 1997 , n. 334, diritto negato da questa Sezione con sentenza 14 novembre 2002 , n. 1879/02/M.

Con ricorso depositato il 25 giugno 2003 , rubricato al n. 20487 del registro di segreteria di questa Sezione, il CAGGESE contestava i criteri di computo del trattamento pensionistico a lui attribuito chiedendo, tra l’altro, la rideterminazione dell’indennità di ausiliaria, nella misura in cui essa non considerava le maggiorazioni dell’indennità di impiego operativo riconosciute ai pari grado in servizio durante il periodo di ausiliaria. Il ricorso venne parzialmente accolto con sentenza 20 gennaio 2004 , n. 87/04/M.

Con diverso atto introduttivo, depositato presso questa Sezione in pari data rispetto al precedente, il 25 giugno 2003 , e rubricato al n. 20953 del registro di segreteria, il CAGGESE contestava nuovamente i criteri di determinazione dell’indennità di ausiliaria, sotto l’ulteriore profilo dei parametri di riferimento di cui all’art. 67 della legge n. 113 del 1954 (nel testo sostituito dall’art. 44, co. 1, della legge n. 224 del 1986) dove, ad avviso del ricorrente, il trattamento economico spettante al pari grado in servizio – con anzianità di servizio corrispondente a quella posseduta dall’ufficiale all’atto del collocamento in ausiliaria – dovrebbe tener conto del servizio utile e non già del servizio effettivo svolto dal medesimo sicché, nella specie, il parametro doveva essere costituito dal trattamento economico di un ufficiale con un’anzianità di servizio pari ad anni 46 anziché ai 40 anni di servizio effettivamente svolti dal CAGGESE.

Il ricorso iscritto al n. 20953 del registro di segreteria è stato rigettato con sentenza della Sezione Lombardia 5 aprile 2004 , n. 518/04/M, con motivazione non specifica sul punto della richiesta di assimilazione dei periodi di “supervalutazione di 1/5” al servizio effettivo. Pertanto, la Sezione I centrale di appello, con sentenza 3 maggio 2007 , n. 111/2007/A, ha accolto il gravame proposto dal CAGGESE disponendo l’annullamento della sentenza impugnata ed il rinvio degli atti al giudice di prime cure.

Questa Sezione, con ordinanza 21 dicembre 2007 , n. 351/07/M, ha disposto un supplemento istruttorio, invitando le parti resistenti a controdedurre sui fatti di causa (v. memoria integrativa del Centro amministrativo dell’Esercito italiano, sezione staccata di Torino, in data 10 marzo 2008 ed atto di adempimento istruttorio dell’INPDAP depositato il 25 marzo 2008 ).

All’udienza, udite le parti comparse, si è data lettura del dispositivo di cui si illustrano i motivi in fatto e in diritto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.         Il presente giudizio di rinvio deve ritenersi inammissibile per violazione del giudicato esterno, intervenuto tra le parti in un diverso procedimento, dopo che l’interessato, con due distinti ricorsi presentati in pari data (il 25 giugno 2003 ), ha chiesto la riliquidazione dell’indennità di ausiliaria.

In mancanza di apposita istanza di riunione, i giudizi hanno seguito un autonomo percorso: il primo, è stato definito con sentenza 20 gennaio 2004 , n. 87/04/M e, il secondo, con sentenza 5 aprile 2004 , n. 518/04/M, il cui annullamento in sede di impugnazione ha dato luogo al presente giudizio di rinvio.

Con il ricorso rubricato al 20487 si contestava la misura dell’indennità di ausiliaria nella misura in cui essa non considerava le maggiorazioni dell’indennità di impiego operativo riconosciute ai pari grado in servizio durante il periodo di ausiliaria.

Con il coevo ricorso iscritto al n. 20953 la misura dell’indennità di ausiliaria veniva contestata ipotizzando che il trattamento economico spettante al pari grado in servizio – con anzianità di servizio corrispondente a quella posseduta dall’ufficiale all’atto del collocamento in ausiliaria – dovesse tener conto del servizio utile e non già del servizio effettivo svolto dal medesimo, interpretando in modo elastico il parametro di riferimento di cui all’art. 67 della legge n. 113 del 1954, nel testo sostituito dall’art. 44, co. 1, della legge n. 224 del 1986.

2.         Il frazionamento della domanda giudiziale costituisce autonoma causa di inammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio (Cass., sez. un., 15 novembre 2007 n. 23726). Ciò nel presupposto che unica deve essere l'azione diretta a conseguire un pagamento, quando unica è la causa del credito ed unico il momento di maturazione dello stesso, ad evitare che il Giudice riesamini più volte lo stesso rapporto obbligatorio ed attribuisca, eventualmente, alla prestazione dovuta in forza di esso, di volta in volta una diversa consistenza (Cass., sez. un., 15 novembre 2007 n. 23726; id., sez. un., 11 aprile 2008 , n. 9544).

La rinnovata attenzione della giurisprudenza di legittimità per il divieto di parcellizzazione della domanda giudiziale è da porre in relazione con il principio di correttezza e buona fede in ambito giudiziale (art. 88 c.p.c.), nonché con i canoni del giusto processo (art. 111 cost.)

Sotto il primo aspetto, la S.C. ha ritenuto che il dovere di lealtà deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l'esecuzione del contratto ma anche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale per ottenere l'adempimento, mentre la scissione del contenuto della obbligazione, operata dal creditore per sua esclusiva utilità, costituisce un inammissibile aggravio della posizione del debitore.

Secondariamente, la decisione unilaterale di frazionare l’oggetto del processo, è stata tacciata di contrasto con il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale. In tal senso, la S.C. ha osservato che il processo si considera giusto quando il risultato finale (la risposta alla domanda della parte) non sia frutto di abuso, o di << esercizio dell'azione in forme eccedenti, o devianti, rispetto alla tutela dell'interesse sostanziale, che segna il limite, oltreché la ragione dell'attribuzione, al suo titolare, della potestas agendi >> (Cass., sez. un., 15 novembre 2007 n. 23726; id., sez. un., 11 aprile 2008 , n. 9544).

3.         Il divieto di frazionamento della domanda giudiziale si colora di particolare significato nei giudizi in materia di pensione, vigente il principio della tendenziale certezza e definitività del decreto di pensione, revocabile e modificabile, d’ufficio e su istanza di parte, nei limiti precisati dagli artt. 204 e 205 del d.P.R. 29 dicembre 1973 , n. 1092. E’ stato così ritenuta la violazione dei predetti canoni quando si  << torna a mettere in discussione lo stesso decreto di pensione, ogni volta per un motivo diverso ma solo apparentemente “nuovo” (nel senso di sopravvenuto o emerso necessariamente soltanto dopo la proposizione del precedente ricorso), sicché il decreto stesso e il connesso trattamento di pensione non potrebbero mai dirsi definitivi o, se si preferisce, il rapporto pensionistico non troverebbe mai definizione, neppure dopo una sentenza passata in giudicato pronunciata in esito a un giudizio in cui sia stata dedotta e discussa l’illegittimità del decreto stesso >> (C. conti, sez. Piemonte, 23 luglio 2008 , n. 196).

Si aggiunge che la rideterminazione << a rate >> di un trattamento pensionistico, di fatto, andrebbe ad assecondare le estemporanee pretese ed iniziative giudiziarie del pensionato, circostanza tanto più indesiderabile nell’odierno contesto pensionistico pubblico in cui la proposizione del giudizio soggiace al principio della gratuità (fatta salva la condanna alle spese di giudizio in caso di soccombenza) e della facoltatività del patrocinio legale (C. conti, sez. Piemonte, 23 luglio 2008 , n. 196).

Le predette esigenze hanno  formato oggetto di rinnovata considerazione da parte del legislatore che, all’art. 20, co. 7, del d.l. 25 giugno 2008 , n. 112, convertito in l. 6 agosto 2008 , n. 133, ha stabilito quanto segue: << A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei procedimenti relativi a controversie in materia di previdenza e assistenza sociale, a fronte di una pluralità di domande o di azioni esecutive  che frazionano un credito relativo al medesimo rapporto, comprensivo delle somme eventualmente dovute per interessi, competenze e onorari e ogni altro accessorio, la riunificazione è disposta d’ufficio dal giudice ai sensi dell’articolo 151 delle disposizioni per l’attuazione del Codice di procedura civile…>>  Aggiunge il co. 8 che << In mancanza della riunificazione di cui al comma 7, l’improcedibilità delle domande successive alla prima è dichiarata dal giudice, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del procedimento.>>

4.         Nel caso di specie, è indubitabile l’avvenuto frazionamento della domanda giudiziale, vizio non rilevato nei precedenti gradi del giudizio a seguito dell’autonomo percorso seguito dai due atti introduttivi nell’ambito della stessa Sezione giurisdizionale. Infatti, l’interessato ha presentato due ricorsi – peraltro sovrapponibili nelle conclusioni – per chiedere, essenzialmente, la rideterminazione dell’indennità di ausiliaria.

Nell’attuale fase del giudizio detta questione appare superata, dal momento che si è formato il giudicato su uno dei due ricorsi oggetto di illegittimo frazionamento ed è, pertanto, impossibile decretare la loro inammissibilità.

Nel prendere atto della formazione del giudicato - per effetto della sentenza di questa Sezione 20 gennaio 2004 , n. 87/04/M - il Giudice del rinvio deve, invece, dichiarare l’inammissibilità del ricorso sul quale si incentra il presente giudizio, trattandosi della stessa domanda, sia pure avanzata per ragioni giuridiche diverse da quelle fatte valere nel precedente giudizio.

5.         L’esistenza del giudicato (interno o esterno) è vizio rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento e, quindi, anche in sede di giudizio di rinvio (ex multis, v. Cass., sez. trib., 5 febbraio 2007 , n. 2438; id., sez. III, 20 gennaio 2006 , n. 1099).

Per giurisprudenza consolidata, il principio secondo cui << il giudicato copre il dedotto e il deducibile >>  include non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto fatte valere in giudizio (il giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari della pronuncia (c.d. giudicato   implicito). Così, Cass., sez. lav., 3 agosto 2007 , n. 17078; id., sez. lav., 28 settembre 2006 , n. 21032; id., sez. II, 4 novembre 2005 , n. 21352; id., sez. un., 27 ottobre 1993 , n. 10685.

L’anzidetto principio è preposto ad assicurare che l’autorità del giudicato sulla materia controversa, consacrata dall’art. 2909 c.c. (L’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa), non venga rimessa in discussione su impulso di altre domande giudiziali, contestuali o successive a quella decisa, con il rischio di dar luogo a giudicati contrastanti sullo stesso oggetto del contendere.

In tal senso il concetto di << deducibilità >> risponde alle stesse esigenze cui è preordinato il divieto di frazionamento della domanda giudiziale in caso di credito unitario.

Si aggiunge che il concetto di << deducibilità >> assume carattere oggettivo, a prescindere dalla ricerca di eventuali carenze di allegazione imputabili alle parti, rilevando esclusivamente il fatto dell’identità della domanda giudiziale.

Pertanto, si ritiene che il giudicato formatosi sulla sentenza 20 gennaio 2004 , n. 87/04/M, che concedeva la rideterminazione dell’indennità di ausiliaria - nella parte in cui essa non considerava le maggiorazioni dell’indennità di impiego operativo riconosciute ai pari grado in servizio durante il periodo di ausiliaria – precluda oggi l’esame dell’ulteriore domanda giudiziale, diretta a modificare i parametri di riferimento per il calcolo dell’indennità di ausiliaria.

Trattasi, infatti, di questione che poteva e doveva essere contestata nel corso del giudizio precedentemente deciso, se l’interessato non avesse scelto la via del frazionamento della domanda giudiziale e sulla quale, oggettivamente, si è formato il giudicato, implicito, appunto.

Per tutte le suesposte considerazioni il ricorso è da dichiarare inammissibile per violazione del giudicato esterno.

6.         Ciononostante, il giudice non può esimersi dal rilevare che la questione di diritto dedotta con il presente giudizio è stata già decisa in senso sfavorevole alle ragioni di parte attrice in due distinti giudizi di impugnazione, la prima volta proprio con riferimento ad un dipendente del Ministero della Difesa, il gen. STRIPOLI, la cui posizione è stata espressamente menzionata dal CAGGESE nel suo atto introduttivo in quanto considerata emblematica e rappresentativa dell’asserita << distorsione >> dell’ordinamento sullo specifico punto (C. conti, sez. II, 17 maggio 2005 , n. 181).

In tale giudizio, come nell’odierno ricorso, si contestavano i parametri di riferimento di cui all’art. 67 della legge n. 113 del 1954 (nel testo sostituito dall’art. 44, co. 1, della legge n. 224 del 1986), asserendo che  il trattamento economico spettante al pari grado in servizio (con anzianità di servizio corrispondente a quella posseduta dall’ufficiale all’atto del collocamento in ausiliaria) avrebbe dovuto tener conto del servizio utile e non già del servizio effettivo svolto dal medesimo, equiparando a servizio effettivo la supervalutazione di  1/3 per particolari servizi. Il giudice di appello ha chiarito che << la sola anzianità rilevante è quella che l'ufficiale  “de quo” aveva maturato nella carriera per il servizio effettivo in essa prestato. I benefici (in termini di anzianità) per precedenti servizi o per servizi prestati in condizioni particolari, non rilevano ai fini della determinazione della indennità di ausiliaria, la quale assume a parametro il trattamento corrisposto ai pari grado dello stesso ruolo e con corrispondente anzianità effettiva, comprensiva di tutte le maggiorazioni ed  indennità connesse al grado rivestito… Un diverso modo di procedere, del tipo di quello qui proposto dall'interessato, rischierebbe, per la singolarità delle storie personali, di distorcere la regola posta dal legislatore con riferimento a fattispecie tipiche, rinvenibili nella ordinarietà della carriera militare, quale configurata secondo il grado ed il ruolo di appartenenza >> (C. conti, sez. II, 17 maggio 2005 , n. 181). 

Più recentemente, analoga questione è stata rigettata dalla Sezione I, 9 novembre 2007 , n. 411, secondo cui << Lo stipendio del pari grado in servizio è determinato in funzione del1'anzianità di servizio (artt. 5 e 6 del R.D. 3458/28), intendendo con essa la durata del servizio militare effettivamente prestato … >> mentre le << maggiorazioni (supervalutazione del servizio di 1/5 o di 1/3 e ricongiunzioni ex L. n. 29/79) che cita il ricorrente servono esclusivamente per l'aumento dell'aliquota percentuale pensionabile e non sono valide per la progressione economica di servizio né tantomeno per quella di raffronto per il calcolo dell' indennità di ausiliaria.  >> 

Le predette considerazioni, si ripete, sono aggiunte per completezza, ferma restando la declaratoria di inammissibilità del ricorso per violazione del giudicato, preclusiva della trattazione nel merito.

            Circa il regolamento delle spese processuali, ritiene questo Giudice che sussistono giusti motivi per disporne la compensazione, ai sensi dell’art. 92, co. 2, del c.p.c., a causa della complessità dell’iter giudiziario.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia , in composizione monocratica

dichiara

inammissibile, per violazione del giudicato, il ricorso proposto da Antonio CAGGESE.

Spese di giudizio compensate.

Così deciso  in Milano, il 26 settembre 2008 .         

IL GIUDICE

                                                                  (Adelisa Corsetti)        

Depositata in Segreteria il 1° ottobre 2008.

IL DIRIGENTE