Sezione Giurisdizionale per la regione Lombardia – 4 maggio 2000 - 616/00/R - Pres. Pasqualucci - Est. Venturini

Va disattesa la contestazione relativa all'inapplicabilità, nel giudizio di responsabilità amministrativo-contabile, del disposto di cui all'art. 164 cp.c. o nella parte in cui viene prevista la possibilità di sanare i vizi dell'atto introduttivo (così, nella fattispecie, la tesi di difesa ) con la necessità della declaratoria di nullità insanabile, unica sanzione che si attaglierebbe alla concentrazione di detto giudizio, sia laddove –(è la valutazione del citante ) prevede un regime di nullità ritenuto più ampio di quello contemplato dall'art.3 del RD 1038 del 1933, l'unico, secondo l'accusa, applicabile.

E’, infatti, un dato incontestabile, anche ai sensi del predetto art.3 RD 1038\1933, il quale sancisce la nullità dell'atto di Procura per mancata sottoscrizione e per incertezza sull'oggetto del giudizio che, ai fini della valida instaurazione di un rapporto processuale e' necessario che nella domanda siano resi con chiarezza i motivi che l'attore fa valere a fondamento della propria pretesa, affinche' il convenuto sia posto in grado di resistere opponendo al preciso addebito gli argomenti difensivi ritenuti opportuni (Corte Conti sez. I, 9 marzo 1992, n. 49).

Dall'art. 164, commi 4 e 5, c.p.c. nel testo novellato, non sembra rilevarsi contrasto al principio, quanto una specificazione (quindi bene è invocabile il richiamo al codice di procedura civile effettuato dall'art. 26 del Regolamento di procedura) e, inoltre, si trae ulteriore conferma della tesi secondo la quale l'indeterminatezza dell'oggetto della domanda rende nullo l'atto introduttivo del giudizio ed e' rilevabile anche d'ufficio pure nell'ipotesi di avvenuta costituzione del convenuto. Nel sistema della nuova normativa, peraltro, in questo ultimo caso l'attore deve integrare la domanda nel termine perentorio assegnatogli, con l'ulteriore conseguenza che la rinnovazione della citazione e tale integrazione hanno efficacia sanante eccezionalmente solo ex nunc, cioe' "ferme le decadenze e salvi i diritti quesiti anteriormente alle stesse". (Cassazione civile sez. lav., 5 novembre 1998, n. 11149).

Ciò nel rispetto di un fondamentale principio di economia processuale.

Le decadenze ed i diritti quesiti esercitabili sono, pacificamente, di natura sostanziale e processuale ( per la preclusione all'esercizio di un diritto di riscatto si v., anche prima della novella legislativa, Cassazione civile, sez. III, 16 gennaio 1987 n. 318) pur non risultando l'atto prima della sua sanatoria come "tamquam non esset", potendo infatti dispiegare, in virtù della sua esistenza giuridica, taluni effetti, come l'interruzione della prescrizione (Cassazione civile, sez. III, 27 agosto 1985 n. 4566),

Le menzionate decadenze e diritti quesiti sono individuabili in relazione a esigenze di parità delle posizioni processuali e di certezza del diritto, da definirsi anche con riferimento alla volontà della parte in cui favore la decadenza o il diritto quesito volge, di far valere gli stessi (circa la possibilità di fruire della intervenuta decadenza dalla impugnazione cfr. Cassazione civile sez. I, 10 luglio 1999, n. 7254).

Con riferimento al giudizio di responsabilità amministrativo contabile, qualora l'atto di citazione integrativo sia stato spiccato ben oltre i 120 giorni dall'invito a fornire deduzioni (atto preprocessuale che si pone, però, in termini di stretta contiguità, anche temporale, con la litispendenza) il detto termine, dettato da un generale riferimento ad un principio di correttezza e buona fede fra parti processuali, nonché a certezza del diritto, non può non rientrare, qualora le parti vogliano avvalersene, fra le decadenze ed i diritti quesiti di cui al più volte citato art. 164 c.p.c. (si veda, con riguardo a domanda, la cui proposizione sia soggetta a termine perentorio (nella specie, ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, trattandosi di opposizione contro ingiunzione in materia doganale), Cassazione civile sez. I, 2 febbraio 1993, n. 1270 secondo cui il verificarsi di atto sanante "ex nunc" dopo la scadenza di tale termine, non osta alla inammissibilita' della domanda medesima e, ancora, Cassazione civile, sez. I, 24 agosto 1990 n. 8697).

La conseguenza è l'inammissibilità dell'atto di citazione.

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

La Corte dei conti

Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia

 

 

composta dai seguenti magistrati

 

Dott. Furio PASQUALUCCI Presidente

Dott. Gemma TRAMONTE Consigliere

Dott. Leonardo VENTURINI Ref.relatore

 

Ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

 

nel giudizio iscritto al n.513\R del registro di segreteria su istanza della Procura regionale, contro T V, n. a , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe e Carla Minieri, presso lo studio degli stessi in Milano, via Manzoni 28 el.te dom.to, B L, n. a , e S U, n. , rappresentati e difesi dagli avv.ti Stefano Nespor e Marinella De Focatiis, el.te dom.ti presso lo studio degli stessi in Milano, via Cellini 1, G R, n. , rappresentato e difeso dall'avv.to Carlo Nola, presso lo studio del quale, in Milano, via Albricci 9, è el.te domiciliato;

Uditi, nella pubblica udienza del 15 marzo 2000, il relatore, ref. Leonardo Venturini, il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Antonio Attanasio, gli avv.ti Minieri per T, Nola per G;

Visti gli atti e i documenti tutti di causa;

 

Ritenuto in diritto

 

 

FATTO

 

 

La Procura regionale presso questa Sezione Giurisdizionale ha citato - con due distinti atti, citazione in data 10 novembre 1998, citazione integrativa depositata il 9 aprile 1999 - i militari della Guardia di Finanza, sopra individuati, per sentirli condannare in solido al pagamento della somma di £ 612.405.523, oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio. I militari in questione avrebbero ricevuto la somma di £200.000.000, nella loro qualità di Pubblici Ufficiali nell’esercizio delle proprie funzioni, nel corso della verifica fiscale operata nell’anno 1989 nei confronti della società " G s.p.a.", con sede in Milano, al fine di compiere atti contrari ai doveri d’ufficio, consumando cosi', secondo la prospettazione dell’accusa nel relativo procedimento penale, i delitti di cui agli artt. 81, 110, 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio) e 321 c.p., atti consistenti nel condurre la verifica in modo da favorire il soggetto verificato.

I profili penali, ora individuati, fanno riferimento alla accennata vicenda penale affrontata dai convenuti; per i fatti descritti, afferma l'organo requirente, la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano ha chiesto, in data 19.1.1996, decreto dispositivo di giudizio; per le stesse vicende il Giudice per le indagini preliminari di Torino, con sentenza resa ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., nei confronti di B S e G, in rito patteggiato, ha condannato gli stessi, rispettivamente, alla pena di anni 1 e mesi 9 e giorni 10, anni 1 e mesi 6, anni 1 e mesi 6 di reclusione. .

Il dato della percezione di somme di denaro in occasione della verifica fiscale in esame è rilevabile, evidenzia la Procura, dagli interrogatori relativi ai procedimenti penali cui si è fatto cenno, dei quali ampi stralci sono riportati negli atti introduttivi del giudizio. Nell'atto di citazione viene individuato un danno patrimoniale all’erario per i seguenti profili:

A) mancate entrate tributarie;

mancato rispetto del rapporto sinallagmatico tra retribuzione percepita e prestazione effettuata, in violazione degli obblighi di servizio.

danno conseguente alla grave perdita di prestigio ed al grave detrimento dell’immagine e della personalità pubblica dello Stato-Amministrazione finanziaria.

La voce di danno sub a) è stato articolata dalla Procura sotto un duplice profilo. In primo luogo viene denotato che, in ordine a fatti corruttivi inerenti verifiche fiscali, il danno consistente in mancate entrate tributarie è quantificabile, afferma sempre la Procura, in caso di mancanza di ulteriori e specifiche prove, in misura pari alla tangente corrisposta (£. 200.000.000), "in quanto la redditività che l’amministratore di una società a scopo di lucro trae dalla dazione di denaro consiste, quanto meno, in omissioni di constatazioni ed accertamenti tributari in misura non inferiore al costo sostenuto". Viene osservato appartenere alla comune conoscenza, in quanto fatto notorio, che nell’ambito di una qualsiasi attività avente scopo di lucro non viene effettuata nessuna corresponsione di somme di denaro da parte di un soggetto privato senza che lo stesso ne tragga un’utilità economica di importo almeno pari.

 

Il danno complessivo derivante dalle mancate entrate è pertanto individuato in £ 200.000.000.

Il danno indicato sub b) sarebbe individuabile nelle spese sostenute dall’erario per retribuzioni e spese indirette di gestione, riferibili alla struttura amministrativa alla quale appartenevano i militari che hanno svolto l’attività di verifica in violazione degli obblighi contrattuali e di servizio volontariamente contratti, agendo nell’interesse della società, anziché in quello della collettività. L’erario ha sostenuto delle spese, quali i trattamenti economici ed assistenziali nei confronti dei convenuti, spese di istituzione e funzionamento di strutture, acquisizione dei locali, degli arredi degli uffici, dei beni di consumo necessari al loro funzionamento, spese poste a carico dei contribuenti, che sarebbero state distratte dai fini pubblici ed utilizzate per mero interesse personale. Tutte le spese sostenute ed i costi di funzionamento degli uffici pubblici, sia diretti che indiretti, riferibili alle attività di verifica oggetto di illecita dazione costituiscono, pertanto, danno patrimoniale, in quanto distolte dal fine pubblico istituzionale.

Tale danno è stato quantificato con riferimento alla mancata controprestazione in relazione al periodo di servizio occorso per la verifica, in una somma pari a £ 12.405.523 ( secondo nota della Guardia di Finanza del 15.10.1997)

Quanto alla voce di danno sub C), questa viene collegata all’ipotizzata lesione all’immagine ed al prestigio che il Corpo della Guardia di Finanza e, per essa, l’amministrazione finanziaria nel suo complesso, avrebbe sofferto, stante la notoria risonanza che gli eventi corruttivi hanno avuto nell’opinione pubblica, per effetto delle notizie relative ai procedimenti penali diffuse sia dalla stampa che dalle reti televisive dal 1994 ad oggi ( si cita, sul punto, Cass. 21.3.1997, n. 5668, e Corte dei conti, Sez. I 7.3.1994, n. 55).

La predetta attività illecita viene ritenuta causativa di un danno patrimoniale complessivo di £212.405.523 ed un ulteriore danno (cd."all’immagine") ammontante a £. 400.000.000, per un totale di £.612.405.523.

 

Le tesi difensive

La difesa di B e S domanda, innanzitutto, il rigetto delle richieste formulate dalla Procura per carenza assoluta di prove ed in subordine solleva eccezione di illegittimita’ costituzionale dell’articolo 46 del R.D. 1038/1933 per violazione dell’art. 24 della Costituzione: secondo l'avv.to Nespor, infatti, la previsione, di un unico termine per il deposito di documenti e della comparsa conclusionale del convenuto ha come logico presupposto interpretativo del menzionato articolo che parte attorea abbia gia’ fornito la prova delle domande per consentire la difesa che, in caso contrario, opererebbe al buio. Pertanto, la disposizione in questione, riferendosi al termine per la eventuale produzione di documenti o comparse, non può che riferirsi a documenti ulteriori rispetto a quelli contenuti nel fascicolo della Procura e posti a base dell’atto di citazione. Qualora si ritenga, invece, che l’Ufficio remittente possa produrre la documentazione a base della citazione negli stessi termini per il deposito della memoria e dei documenti da parte dei convenuti si eccepisce l’illegittimita’ costituzionale nei termini di cui sopra . Solleva, quindi, la difesa dei convenuti, la carenza di giurisdizione della Corte dei conti in quanto la Guardia di Finanza non è considerata inserita nel Ministero delle Finanze - dipendendo direttamente dal Ministro - con la conseguenza di un danno provocato non al proprio Corpo ma all’Erario come Ente terzo con la conseguente applicazione dell’art. 1, quarto comma, della legge 14.1.94, n. 20, confermato in legge n. 639/96.

La domanda di risarcimento è infondata poi, con riferimento alle mancate entrate tributarie in quanto la dazione di denaro illecita non costituisce "ex se" prova di danno erariale, come affermato anche dalle Sezioni Riunite della Corte. Vi sarebbe inoltre violazione dell’art. 1226 c.c. e dei princìpi in materia di giudizio equitativo poiché non si può ricorrere alla valutazione equitativa per provare l’esistenza di un danno ma solo per liquidarlo, una volta provato. Circa il mancato rispetto del rapporto sinallagmatico, la richiesta presuppone che si ritenga fondata la sussistenza del danno formulata in via principale e, comunque, si afferma trattarsi di richiesta priva di qualsiasi supporto probatorio (i conteggi non tengono conto che la verifica ha portato a una ripresa di illeciti fiscali per alcuni miliardi, né possono essere computati i costi fissi a carico dell’Amministrazione). In ordine al danno all’immagine ed al prestigio, spetta al Procuratore Regionale provare sia l’esistenza di un pregiudizio patrimoniale effettivo che un collegamento causale tra condotta antidoverosa ed evento dannoso. Né può essere considerata prova di un danno certo, attuale e concreto un riferimento generico alla notoria risonanza degli eventi che si assumono prodotti, quando è stato affermato. Inoltre il danno all’immagine deve essere delineato all’interno delle vicende oggetto di questo giudizio, cioè nel comportamento illecito durante la verifica fiscale in esame mentre le uniche fonti di prova assunte riguardano interrogatori relativi ad un altro procedimento. Infine l’Accusa non ha precisato la natura degli interessi rivendicati , né le ragioni per le quali il preteso credito dovrebbe produrli; né può accogliersi una richiesta di rivalutazione se del danno non venga fornita adeguata prova. Si chiede conclusivamente il rigetto delle domande

Nelle argomentazioni a propria difesa, il difensore di G, avv.to Nola, sottolinea la carenza probatoria sia con riferimento all'elemento della colpevolezza sia della sussistenza del danno erariale, definito, si sostiene, apoditticamente, con il sostegno di cedevoli presunzioni e senza un'adeguata controverifica; sotto il profilo della legittimazione giurisdizionale viene inoltre eccepita la carenza di giurisdizione sempre per danno ad altra amministrazione anteriore al 1994, ai sensi dell’art.1, comma 4 della L. n. 20 del 1994, così come modificato dalla legge n.639 del 1996; l'aver corrisposto la somma di trenta milioni in occasione dell'accordo di patteggiamento avanti al Tribunale militare di Torino viene assunto dal G, poi, come atto satisfattivo della pretesa erariale.

La difesa di T contesta che "gli addebiti contestati si fondano su più automatismi interconnessi, che pretendono di individuare la fattispecie di responsabilità senza alcun supposto probatorio", eccependo, in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione, ex art. 164 c.p.c., per carenza degli elementi di cui al n. 3) e 4) dell'art. 163 c.p.c., per mancanza di deposito dei documenti presso la cancelleria della sezione giurisdizionale: le gravi lacune, documentali e sostanziali, lo renderebbero quindi palesemente nullo ai sensi del menzionato art. 164 c.p.c.. Nella denegata ipotesi di non accoglimento dell'esposta eccezione di nullità si rileva:

che il colonnello T non è mai stato condannato per presunte illecite percezioni di denaro, né tantomeno ha mai reso dichiarazioni di contenuto confessorio sugli specifici fatti qui addebitatigli;

che il danno erariale non è provato, non essendo definibile in via automatica, privo della necessaria controverifica, addebitato a soggetti privi della potestà di emettere avvisi di accertamento ma solo titolari di potere di verifica altresì l’ammissibilità della pretesa di danno per lesione all’immagine del Corpo della Guardia di Finanza, richiesta che richiederebbe più congrui criteri di individuazione, evidenziano la carenza probatoria circa i fatti contestati;

senza prova sarebbe altresì il danno al'"immagine", di cui si nega la correttezza della quantificazione del danno così come operata dalla Procura, in quanto basantesi su ipotesi astratte o presunzioni non univoche.

Nell'udienza dell’11 marzo 1999, in relazione alle eccezioni di nullità dell'atto di citazione scaturiva ordinanza di pari data - depositata il 9 aprile seguente e pubblicata all’udienza del successivo 13 aprile - con la quale il Collegio, rilevata la nullita’ dell’atto di citazione per la riscontrata violazione dell’articolo 163 c.p.c., nn.3 e 4 , assegnava al P.M. il termine perentorio di giorni 30 per integrare la domanda attorea col deposito a fascicolo di causa degli elementi documentali menzionati nell’atto introduttivo del giudizio e non prodotti, concedendo altresì alle parti un successivo perentorio termine di trenta giorni per la replica alle domande nuove e modificate.

Si legge agli atti fascicolati che, in data 9 maggio 1999 la Procura ha depositato presso la Segreteria sezionale la citazione integrativa, rinnovando la pretesa accusatoria.

Nella successiva udienza del 16.11.1999, con ordinanza letta in udienza, il Collegio risolveva la questione - precedentemente rinviata - relativa all'acquisizione processuale di taluni documenti, ammettendone alcuni di questi, così come meglio specificato nella stessa ordinanza contenuta nel fascicolo di giudizio.

Integrative memorie di parte, prodotte successivamente alla prima, in occasione delle menzionate vicende processuali, propongono al giudicante i seguenti elementi di valutazione:

per T, si insiste per la nullità della citazione, non ritenendo corretta la soluzione della rinnovazione della stessa adottata dal collegio, evidenziando, ancora, la inidoneità della allegazione probatoria della Procura; sotto l'aspetto prettamente fiscale, poi, con compiuta esposizione, si illustra l'erroneità di uno degli assunti della procura dimostrativi di danno erariale, relativo a mancata ripresa a tassazione per vicenda inerente l'acquisto di un immobile;

quanto alla difesa del G, anche questa rileva la nullità della citazione, nullità persistente anche dopo l'atto integrativo che non avrebbe comportato - attesa la persistente carenza probatoria - elementi di novità ai fini dell'individuazione dei motivi di fatto e di diritto del giudizio;

l'avv.to Nespor, per B e S, invoca a) la nullità dell'atto di citazione integrativo, in quanto non rispettoso del termine di trenta giorni assegnato dal collegio per la formulazione ed il deposito dello stesso b) l'inammissibilità sempre di detto atto di citazione integrativo, in quanto lo stesso incorrerebbe nella preclusione processuale dell'adozione dopo i 120 giorni dall'adozione dell'atto di invito a fornire deduzioni.

Nella pubblica udienza del giorno 15.3.2000, i difensori ed il rappresentante del PM hanno ribadito le rispettive posizioni; in particolare, mentre l'avv.to Minieri ha esposto talune considerazioni di diritto tributario volte a destituire di fondamento la pretesa della Procura, e si è associato all'eccezione di inammissibilità, prima ricordata, sollevata dalla difesa di B e S, l'avv.to Nola ha ribadito l'inconsistenza delle prove a supporto dell'asserita esistenza di danno alle pubbliche casse; il SPG Attanasio, dal suo canto, ha richiamato l' art.3 e del RD n. 1038 del 1933, ai sensi del quale non sarebbe possibile ravvisare la nullità della citazione, con la conseguenza della corretta formazione della litispendenza e, per quanto riguarda il merito, la fondatezza delle accuse mosse dall'Ufficio di procura:

all'esito della pubblica udienza la causa è stata trattenuta in decisione

 

Valutato in

 

 

DIRITTO

 

E' necessario, in via preliminare, esaminare le eccezioni di nullità ed inammissibilità dell'atto di citazione integrativo. Va, in primo luogo, respinta la prospettazione di nullità basantesi sul mancato rispetto del termine assegnato all'Ufficio remittente per integrare e così sanare i rilevati vizi di carenza di indicazione dei motivi di fatto e diritto; l'atto a tal fine prodotto dalla Procura è stato depositato - così attesta il timbro apposto sull'atto stesso - in data 9.4.1999, quindi entro i trenta giorni perentoriamente individuati per emendare l'originaria "vocatio in iudicium".

Va, poi, disattesa la contestazione relativa all'inapplicabilità nel giudizio di responsabilità amministrativo-contabile, del disposto di cui all'art. 164 cp.c. o nella parte in cui viene prevista la possibilità si sanare i vizi dell'atto introduttivo - così la tesi di difesa - con la necessità della declaratoria di nullità insanabile unica sanzione che si attaglierebbe alla concentrazione di detto giudizio, sia laddove - è la valutazione del citante - prevede un regime di nullità ritenuto più ampio di quello contemplato dall'art.3 del RD 1038 del 1933, l'unico, secondo l'accusa, applicabile.

Orbene, è un dato incontestabile, anche ai sensi del prefato art.3 RD 1038\1933, il quale sancisce la nullità dell'atto di Procura per mancata sottoscrizione e per incertezza sull'oggetto del giudizio che, ai fini della valida instaurazione di un rapporto processuale e' necessario che nella domanda siano resi con chiarezza i motivi che l'attore fa valere a fondamento della propria pretesa, affinche' il convenuto sia posto in grado di resistere opponendo al preciso addebito gli argomenti difensivi ritenuti opportuni (Corte Conti sez. I, 9 marzo 1992, n. 49).

Dall'art. 164, commi 4 e 5, c.p.c. nel testo novellato, non sembra rilevarsi contrasto al principio, quanto una specificazione (quindi bene è invocabile il richiamo al codice di procedura civile effettuato dall'art. 26 del Regolamento di procedura) e bensì si trae ulteriore conferma della tesi secondo la quale l'indeterminatezza dell'oggetto della domanda rende nullo l'atto introduttivo del giudizio ed e' rilevabile anche d'ufficio pure nell'ipotesi di avvenuta costituzione del convenuto. Nel sistema della nuova normativa, peraltro, in questo ultimo caso l'attore deve integrare la domanda nel termine perentorio assegnatogli, con l'ulteriore conseguenza che la rinnovazione della citazione e tale integrazione hanno efficacia sanante eccezionalmente solo ex nunc, cioe' "ferme le decadenze e salvi i diritti quesiti anteriormente alle stesse" (Cassazione civile sez. lav., 5 novembre 1998, n. 11149).

Questa è stata la considerazione che ha mosso il collegio ha disporre, con la richiamata ordinanza, la citazione integrativa.

 

Ciò in ossequio ad un fondamentale principio di economia processuale. Va rammentato che le decadenze ed i diritti quesiti esercitabili sono, pacificamente, di natura sostanziale e processuale ( per la preclusione all'esercizio di un diritto di riscatto si v., anche prima della novella legislativa, Cassazione civile, sez. III, 16 gennaio 1987 n. 318) pur non risultando l'atto prima della sua sanatoria come "tamquam non esset", potendo infatti dispiegare, in virtù della sua esistenza giuridica, taluni effetti, come l'interruzione della prescrizione (Cassazione civile, sez. III, 27 agosto 1985 n. 4566).

Le menzionate decadenze e diritti quesiti sono individuabili in relazione a esigenze di parità delle posizioni processuali e di certezza del diritto, da definirsi anche con riferimento alla volontà della parte in cui favore la decadenza o il diritto quesito volge, di far valere gli stessi (circa la possibilità di fruire della intervenuta decadenza dalla impugnazione cfr. Cassazione civile sez. I, 10 luglio 1999, n. 7254)

Calando quanto detto nel presente giudizio, è da evidenziarsi come l'atto di citazione integrativo sia stato spiccato ben oltre i 120 giorni dall'invito a fornire deduzioni, atto preprocessuale che si pone, però, in termini di stretta contiguità, anche temporale, con la litispendenza; ed il detto termine, dettato da un generale riferimento ad un principio di correttezza e buona fede fra parti processuali, nonché a certezza del diritto, non può non rientrare, qualora le parti vogliano avvalersene, fra le decadenze ed i diritti quesiti di cui al più volte citato art. 164 c.p.c. (Si veda, con riguardo a domanda, la cui proposizione sia soggetta a termine perentorio (nella specie, ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, trattandosi di opposizione contro ingiunzione in materia doganale), Cassazione civile sez. I, 2 febbraio 1993, n. 1270 secondo cui il verificarsi di atto sanante "ex nunc" dopo la scadenza di tale termine, non osta alla inammissibilita' della domanda medesima e, ancora, Cassazione civile, sez. I, 24 agosto 1990 n. 8697).

Poiché la difesa di tre dei quattro convenuti ha dichiarato i voler esercitare il diritto quesito derivante dal superamento del predetto termine di 120 giorni, e detto diritto si rivela preclusivo di ogni altra valutazione, impedendo la delibazione delle argomentazioni sollevate dal restante convenuto, è da dichiararsi l'inammissibilità dell'atto di citazione.

Sono poi da compensare le spese di giudizio.

 

 

 

PQM

 

La Corte dei Conti, Sez. Giurisdizionale per la Regione Lombardia

 

DICHIARA

 

L'inammissibilità dell'atto di citazione.

Compensa le spese di giudizio.

Così deciso in Milano, nelle camera di Consiglio del giorno 15.3.2000.

 

IL PRESIDENTE

L'ESTENSORE