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REPUBBLICA ITALIANA In
nome del Popolo Italiano La
Corte dei conti Sezione
giurisdizionale per la Regione Lombardia composta
dai seguenti magistrati: dott.
Luigi GIAMPAOLINO Presidente dott.
Salvatore GRECO
Consigliere dott.
Leonardo VENTURINI
I Referendario rel. ha
pronunciato la seguente SENTENZA
nel
giudizio, iscritto al n. 708\R ora 12517 del registro di segreteria, sul
ricorso avverso il Ministero delle Finanze proposto dal sig. B
N., elettivamente domiciliato “ad
litem” a Milano in via Albricci 9 presso
l’Avv. Carlo Nola dal quale è rappresentato ed assistito; Ascoltata,
nella pubblica udienza del 21
giugno 2001, la relazione del dott.
Leonardo Venturini e uditi gli interventi dell’Avv. Nola per il ricorrente e
il Sostituto Procuratore Generale P. Evangelista in rappresentanza della
Procura Regionale mentre nessuno è comparso per
l’Amministrazione Finanziaria convenuta; Viste
le leggi 14 gennaio 1994, n. 19 e 20 dicembre 1996, n. 639; Visto
l’articolo 26 del R.D. 13 agosto 1933, n. 1038, nonchè le pertinenti
disposizioni del vigente codice di procedura civile dallo stesso richiamato; Visti
gli atti e i documenti tutti fascicolati;. Ritenuto
in FATTO
Con
decreto in data 25 luglio 1996 il Ministro delle Finanze
disponeva “con effetto immediato, il fermo amministrativo di crediti,
assegni indennita’ e/o somme “dovute aut debendi” da corrispondersi dall’Amministrazione
dello Stato, da Enti anche privati e da Casse di Previdenza con il limite del
quinto solo per gli stipendi e pensioni fino alla concorrenza di £.
7.141.000.000, oltre agli accessori di legge” nei confronti di centotre
militari della Guardia di Finanza (tra i quali l’odierno ricorrente). A
seguito di detto decreto al ricorrente vengono trattenute 474.000 lire mensili
dalla pensione di cui è in godimento. Contro
il provvedimento il B proponeva ricorso con richiesta di sospensiva innanzi il
Tribunale Amministrativo per la regione Lombardia, il quale, constatato che il
provvedimento cautelare era stato adottato con riferimento alla normativa di
cui all’art. 1 del RDL n. 295
del 1939, il quale , al comma 2, dispone la cessazione dell’effetto del
provvedimento di ritenuta se, nel tempo di sei mesi dall’adozione dello
stesso non si sia proceduto all’azione di responsabilità o non sia stato
richiesto il sequestro conservativo, e
rilevata la soravvenuta inefficacia dello stesso, per l’avvenuta decorrenza
del sopradetto termine, respingeva l’istanza. Il
Comando generale della Guardia di Finanza adottava quindi altro decreto
cautelare ( n. 316531 del 30.9.1997), di fermo amministrativo, ancorandolo al
presupposto normativo di cui all’art. 69 del RD n. 2240 del 1923, efficace
fino al limite della somma di £ 300.000.000.
Precisa
il provvedimento che detto importo è
stato determinato sulla base della sommatoria delle c.d. “dazioni”
illecitamente percepite in occasione di verifica fiscale “presumendosi
ragionevolmente che il danno prodotto all’Erario, anche se non esattamente
determinato nel suo totale, non possa essere, quanto meno, inferiore alle
somme indebitamente percepite dal militare” stesso. Nel
ricorso si chiede un provvedimento di urgenza
affinché, previa dichiarazione di inefficacia del decreto del Ministro
delle Finanze del 25.7.1996, si voglia ordinare all’Amministrazione
competente di cessare immediatamente di effettuare la trattenuta del quinto
della pensione spettante al sig. B e di provvedere alla corresponsione degli
importi trattenuti illegittimamente dopo il mese di marzo 1997, al contempo
ritenendo “illegittimo, nullo ed inefficace” il citato decreto n. 316531
del 30.9.1997, perché adottato in carenza di “potere impositivo”. In
data 10 maggio 2000 il Comando
Generale della Guardia di Finanza produceva memoria con la quale si eccepisce
la mancanza di giurisdizione di questa Corte
quindi, nel merito, si
sostiene l’infondatezza del ricorso con conseguente domanda di rigetto.
L’atto defensionale afferma infatti la totale mancanza dei
presupposti del “fumus boni iuris” e del “periculum in mora” necessari
per l’adozione, nel merito, di un provvedimento di urgenza Nella
pubblica udienza del giorno 4.10.2001 l’Avv. Nola
ha, in particolare, confutata l’eccezione di inammissibilita’ del
prodotto gravame (al T.A.R. non spettando giudicare dell’efficacia della
determinazione, impugnata correttamente innanzi la Magistratura
amministrativo-contabile) ed ha poi insistito per l’accoglibilita’
del “petitum” attoreo mentre
il P.M. - a cui avviso un difetto di giurisdizione della Corte potrebbe
discendere non dall’originaria decretazione ministeriale bensì dal
successivo provvedimento adottato dal Comandante Generale della Guardia di
Finanza (che non risulta impugnato) - ha disegnato una diversa competenza a
conoscere la materia de qua (quella dell’A.G.O. con disapplicazione dell’atto
amministrativo) poichè le posizioni giuridiche che si assumono lese
costituiscono veri e propri diritti soggettivi:
il ricorso coltivato andrebbe
pertanto dichiarato inammissibile. Con sentenza parziale e contestuale
ordinanza istruttoria n. 1775/00/R del 18.12.2000, questa Sezione ha
definito la pregiudiziale questione di giurisdizione, in senso affermativo per
la legittimazione di questa Corte, ed ha contemporaneamente demandato
adempimenti istruttori alla Procura. L’affermazione della sussistenza della
giurisdizione ha tratto le mosse dalla normativa derivante dalle disposizioni
contenute nel r.d. 12 luglio 1934 n. 1214, che comprende il T.U. delle leggi
sull’ordinamento della Corte dei Conti. L’art. 44 del citato r.d.
introduce la disciplina relativa al giudizio sui conti dei pubblici dipendenti
incaricati di “riscuotere, di pagare, di conservare e di maneggiare danaro
pubblico”; l’art. 52, primo comma, sottopone gli stessi pubblici
dipendenti, che nell’esercizio delle loro funzioni cagionino danno allo
Stato - o ad altra amministrazione dalla quale dipendono - all’azione di
responsabilita’ davanti alla Corte dei conti.
Per tutt’e due le fattispecie l’art. 58 del citato R.D. stabilisce
che i suddetti impiegati “possono ricorrere alla Corte avverso il
provvedimento di ritenuta sugli stipendi ed altri emolumenti, disposta dall’amministrazione
ai termini della legge sulla contabilita’ dello Stato” (v. gli artt.69,
73, 82 e 83 del r.d. 18 novembre 1923 n. 2440). E’
stata ritenuta interpretazione più vicina al significato del sistema
normativo così delineato, con la decisione in riferimento, sostenere - come
stato, peraltro, già affermato (Corte dei conti, Sez. II, 20 settembre 1982
n. 116) - che la ritenuta per la
quale è vertenza sia stata operata con lo strumento di un istituto cautelare
che ben puo’ essere adottato, dopo l’entrata in vigore dell’art. 58 del
r.d. n. 1214 del 1934 anche nei confronti di coloro cui vengono rivolti
addebiti di responsabilita’ amministrativa; da ciò deriva poi il correlato
per il quale la legittimita’ della ritenuta operata a titolo cautelativo puo’
essere sottoposta a giudiziale verifica, su istanza dell’interessato, da
parte della Corte dei conti e non dal giudice amministrativo, dato che la
questione attiene alla ipotizzata responsabilita’ del pubblico dipendente
(Corte dei conti., Sez. giurisd. Sicilia, 12 dicembre 1978 n. 1201) e dato che
l’azione proposta dal pubblico dipendente costituisce un mezzo di tutela
giurisdizionale che l’ordinamento riconosce al medesimo (Corte dei conti,
Sez. II, 25 novembre 1982 n. 156; anche
Corte dei conti, Sez. II, 30 novembre 1971 n. 94 in ordine alla eventuale
pronuncia di restituzione al dipendente, in caso di riscontrate irregolarita’
nella procedura, delle somme trattenute dall’amministrazione in conseguenza
del decreto di ritenuta cautelare). La Sezione ha posto precipuo rilievo, nell’assumere
l’illustrato orientamento, nella sentenza n. 362 del 30 giugno 1999 con la
quale le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione hanno affermato la
competenza della Corte dei conti - ed esclusa
di converso quella della Giurisdizione ordinaria ed amministrativa -
laddove si versi nella verifica della legittimita’ di trattenute
sullo stipendio riconducibili alla normazione succitata ed applicabile, in
base al menzionato articolo 58, anche nei confronti di coloro cui vengano
rivolti addebiti di responsabilita’ amministrativa. Per
quanto attiene al disposto adempimento istruttorio, cui sopra si cennava,
nella prospettiva della decisione di merito, è stata ravvisata la necessita’
di acquisire dal Ministero delle
Finanze e dalla locale Procura elementi e notizie ulteriori in ordine ad
iniziative (costituzioni di parte civile, atti di formale messa in mora,
inviti a dedurre, istanze di sequestro od altro) che siano state coltivate nei
confronti del B a garanzia delle “ragioni di credito” della P.A., nonchè
eventuali sentenze penali definitive di condanna, il tutto sia in riferimento
all’epoca dell’impugnato fermo amministrativo che nel prosieguo e sino all’attualita’. A
tale incombenza istruttoria la Procura ha posto adempimento, con copiosa
produzione documentale dalla quale si evince un’avanzata ed articolata
attività di difesa delle ragioni erariali con riferimento a plurime vicende
di illecito penale ed ipotesi di responsabilità amministrativa CONSIDERATO
IN DIRITTO
Nell’esposizione
in fatto si delinea il momento valutativo all’attenzione di questo giudice:
definita, con la già citata sentenza parziale, la preliminare questione di
giurisdizione, si tratta di individuare la normativa che governa la presente
fattispecie relativa all’adozione di provvedimento cautelare, così, come, procedendo in sequenza logico-giuridica va valutata la
competenza del comandante generale della Guardia di Finanza ad emanare detto
atto e, da ultimo, la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per
affermarne la piena legittimità. Va
già in esordio, dichiarata la validità e l’efficacia perdurante –
salvo il correttivo di limitazione temporale “ope iudicis” di cui
dappresso si dirà – stante l’estraneità da censure, del decreto
impugnato. Il riferimento normativo all’art. 1, comma 2 del
RDL n.295 del 1939, che
legittima il ministro competente ad adottare
ritenuta cautelare nei confronti del dipendente, e che perde di
efficacia ( condizione invocata dall’istante) se entro sei mesi dalla data
di tale decreto non sia iniziato giudizio di responsabilità avanti alla Corte
dei conti o non sia presentata, ad opera della Procura presso la stessa,
richiesta di sequestro, presenta un connotato di specialità: afferma infatti,
testualmente, la disposizione in questione, che “per il ricupero dei crediti
derivanti da responsabilità dei funzionari, impiegati ed agenti dello Stato
civili e militari compresi quelli dell’ordine giudiziario e quelli
retribuiti da amministrazioni, aziende e gestioni statali ad ordinamento
autonomo, i quali, per il servizio loro affidato, hanno gestione di pubblico
danaro o di qualunque altro valore o materia, l’amministrazione, in base all’accertamento
del danno in via amministrativa, può assoggettare a ritenuta, nei limiti del
quinto, gli stipendi ed assegni equivalenti”. Alla stregua della chiara
formulazione normativa sopra riportata, questa Sezione ritiene che la ritenuta cautelare
di cui si discute, puo’
essere disposta solo nei
confronti di
soggetti che
siano chiamati
a rispondere a titolo di responsabilita’ contabile, convinzione
peraltro in consonanza con invalso orientamento giurisprudenziale (cfr.Corte
Conti, sez. I, 15 settembre 1982 n. 101): solo a titolo di cenno, si ricorda
che tale tipologia di responsabilità, “species” nell’alveo generale di
quella amministrativa, riguarda, per l’appunto, coloro che hanno “
maneggio” di pubblico denaro, materia o valore ( nel testo sopra riportato l’espressione
è più forbitamente esplicata con la perifrasi “ gestione” in relazione
al “servizio affidato”). Peraltro, riprendendo il filo delle
argomentazioni della decisione di questa Sezione, prodromica alla presente, di
cui in fatto si è dato conto, l’istanza di
tutela delle ragioni di credito della parte pubblica non risulta
frustrata dalla interpretazione sopra conferita all’art. 1, comma 2 del RDL
n. 295 del 1939, sussistendo il generale rimedio di cui all’art. 69 del RD .
2440 del 1923. Ciò ha fatto la parte convenuta nel caso di specie, prima con
un decreto ministeriale a carattere generale a firma del Ministro delle
Finanze (Decreto Finanze del 25.7.1996, poi con la serie dei provvedimenti “singulatim”
adottati dal Comandante generale della Guardia di Finanza. Premesso che l’articolo
in menzione afferma, all’ultimo comma che “qualora un’amministrazione dello Stato abbia, a
qualsiasi titolo ragione di credito verso aventi diritto a somme dovute da
altre amministrazioni, richieda la sospensione del pagamento, questa deve
essere eseguita in attesa del provvedimento definitivo” si deve ora dar
conto della convinzione del collegio circa la legittimità e l’efficacia
degli atti impugnati. In
primo luogo il decreto del Ministro – del
25.7.1996 - per il quale si invoca la declaratoria di inefficacia, a sensi del
più volte menzionato art. 1, comma 2 del RDL 295 del 1939, è stato adottato
anche sulla scorta della legittimazione ed alle condizioni e presupposti dell’articolo
– anche questo “supra” citato – 69
u.c. del rd 2240 del 1923, espressamente richiamato nel preambolo dell’atto.
Sussistono, inoltre, come si dirà fra poco i presupposti fondanti, nel
merito, un tale atto cautelare. L’atto impugnato, del comandante della
Guardia di Finanza, n.316532 del 30.9.1997, è parimenti immune da censure,
sia perché integrativo del precedente sia in quanto adottato sulla specifica
legittimazione conferita- diversamente da quanto opinato dal patrono dell’istante
dal D.LGS. n. 29 del 1993.
E’ integrativo, perché ha provveduto a determinare, precisando il
precedente decreto del Ministro delle Finanze, emesso nei confronti di una
pluralità di soggetti, il “quantum” di addebito nei confronti di ciascun
militare della Guardia di Finanza ritenuto
responsabile di gravi reati contro la PA; infatti il
fermo amministrativo,
disciplinato dall’art. 69 r.d. n. 2440 del 1923, e’
uno strumento
atipico di autotutela,
che incide in modo unilaterale sui
rapporti patrimoniali tra
l’amministrazione ed il
sottoposto al provvedimento: la sua
adozione deve
quindi essere
corredata da una
motivazione che, seppur
per brevi cenni renda possibile l’aver
conto del pericolo di inadempimento, del diritto dell’amministrazione,
della proporzionalita’ della
somma di cui si dispone il
blocco, di generali indici di riferimento individuativo
del danno
che si ipotizza subito da
parte dell’amministrazione, e quindi del presunto credito erariale (
cfr., sul punto in consonanza con la tesi sopra espressa, Consiglio Stato sez.
IV, 28 dicembre 1996, n. 1333) . Peraltro, l’esposta considerazione trova
sulla stessa linea di opinione anche il TAR della Lombardia, che, in occasione
di ricorso per fattispecie analoga, ha disposto ( sentenza n. 494\1999)
affinchè l’Amministrazione riesaminasse il limite finanziario di
applicazione del fermo amministrativo. E’
poi legittima competenza quella assunta dal Comandante Generale della Guardia
di Finanza, , poichè l’art. 3 del D.Lgs. del 1993, n.29, travisato dal
ricorrente, prevede l’esclusiva competenza gestionale, dell’organo di
dirigenza ( in questo caso il Comandante generale) competenza estesa anche
agli atti sanzionatori e di autotutela ( Cds, sez. IV, 1998, n.484). Nel
merito, l’allegazione documentale della Procura rileva la fondata ragione
del credito vantato – da ricollegarsi al danno erariale conseguente a
verifica fiscale condotta nei confronti della “Giorgio Armani s.p.a.” –
per la quale, in sede penale, l’istante è stato sottoposto a custodia
cautelare, con atto n.2258\94 RG GIP con rituale convalida da parte del
Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano e,
successivamente, è stato rinviato a giudizio (decreto n. 1034\95
sempre del GIP di Milano)mentre, dal suo canto, la Procura
amministrativo-contabile sta procedendo con atti ispettivi finalizzati ad
individuare il danno ipotizzato. In tale prospettazione di illecito si
radicano i requisiti del “fumus boni iuris” e del “periculum in mora” Va
ricordato che il fermo amministrativo
e’ provvedimento che, proprio per la
sua natura
cautelare e
intrinsecamente provvisoria, puo’
essere adottato non
solo quando il
diritto di credito a cautela del
quale e’ disposto sia
stato definitivamente accertato, ma
anche nei
casi in cui
il credito sia contestato
e tuttavia sia
ragionevole sostenerne l’esistenza,
posto che presupposto
normativo dello stesso e’ la mera “ragione di credito” e non la provata
esistenza del
credito stesso, ovvero
l’accertamento giudiziale del medesimo. (Consiglio Stato sez. IV, 27
febbraio 1998, n. 350) Sulla
tesi è opportuno rilevare quanto affermato da altra Giurisdizione, per la
quale il fermo amministrativo
ha natura
cautelare che non
esige il definitivo
accertamento del credito,
ma solo la
non manifesta infondatezza
della pretesa recuperatoria dell’amministrazione. (Consiglio Stato sez. IV,
14 gennaio 1999, n. 239). Peraltro, per confutare ancora, come sopra fatto a
specifiche contestazioni dell’interessato, che assume essere necessario il
requisito di un credito liquido ed esigibile vantato da altra Amministrazione
disponente, va anche detto che, ai
sensi del già menzionato art. 69 RD 2440\1923,.,
il fermo
amministrativo puo’ essere ordinato non solo dall’amministrazione
creditrice del soggetto privato all’altra
amministrazione, debitrice
dello stesso, ma anche da quest’ultima. (T.A.R. Veneto sez. I, 24 dicembre
1997, n. 1839) .
Vi è però un aspetto da cogliere, e che impone una determinazione di questo
Giudice. La differenza di regime di efficacia cautelare
dei provvedimenti adottati sulla scorta dell’art. 1 RDL 295 1939
rispetto a quelli legittimati dall’art. 69 del RD2440\1923 ( inefficacia
dopo 6 mesi del primo, qualora non siasi provveduto ad altri atti
previsti dalla norma di riferimento, inesistenza di limiti temporali per il
secondo), se da un canto sfugge a censure di illegittimità costituzionale
perché soluzioni effettuali legate alla discrezionalità del legislatore,
dall’altro, in tale censura si può incorrere in concreto, qualora non vi
sia vigilanza su di una corretta applicazione del menzionato art. 69 RD
2240\1923, cosicché vengano consentiti illimitati spazi temporali ad un
provvedimento interinale e provvisorio per sua natura e funzione. Tale
vigilanza, nel caso in cui sia instaurata vicenda giudiziale, come nel caso di
specie è demandata all’invocato Giudice: orbene, la Sezione ritiene che l’atto
di fermo di cui si discute non possa avere vigenza
se non per altri 6 mesi dal deposito della presente sentenza, scaduti i
quali, se lo riterrà opportuno, la Procura amministrativo contabile potrà
attivare i propri poteri di iniziativa cautelare .
Tanto stabilito, e risultato soccombente l’istante, anche se
parzialmente, invero, per quanto sopra detto, le spese processuali sono a
carico del medesimo. PQM
La
Corte dei conti, Sez. Giurisdizionale per la Regione Lombardia,
definitivamente decidendo
RIGETTA
PARZIALMENTE
Il
presente ricorso, fissa, così come in parte motiva, in mesi sei a decorrere
dal deposito della sentenza l’efficacia del decreto di fermo impugnato. Così
deciso in Milano, nella camera di consiglio del 21.6.2001
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE (Dott.Leonardo
Venturini) (Dott.
Luigi.Giampaolino)
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