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Corte
dei conti - Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia - 597\01\EL -
10.4.2001 Pres. Pasqualucci est. Venturini E' compiuta acquisizione
giurisprudenziale (cfr.Corte dei conti, sez.II, 29.1.1992, n. 24) che la
prescrizione dell'illecito amministrativo-contabile deve iniziare a computarsi
nel momento della verificazione dell'illecito in tutti i suoi momenti
strutturali, quindi con il concreto ravvisarsi del danno pubblico, e, di
conseguenza, allorquando realmente
si realizzi la perdita o il mancato guadagno patrimoniale per la PA:
la prima, poi, è ravvisabile nella formazione del titolo giuridico (
Corte dei conti, sez. I, 16.9.1991, n. 273; 24.5.1994, n. 91; sez. II 2.4.1993,
n. 79)) legittimante l'esborso o, in mancanza di questo, nella effettiva dazione
di denaro od altra utilità ( Corte dei conti, Sez. I, 30.10.1995, n. 28\A). E'
soddisfatto il requisito dell'eccezione di parte quando l'eccezione
stessa è proposta anche se con riferimento ad altri motivi di prescrizione. Nell’individuazione
dei vizi di illegittimità dell’atto ( nel contesto della valutazione di
illiceità) il giudice della
responsabilità amministrativa non deve ritenersi vincolato dal
giudicato penale assolutorio, per il disposto dell’art. 652 c.p.p.,
secondo il quale la sentenza di assoluzione fa stato, nel giudizio
amministrativo di danno, con riferimento alla statuizione della non sussistenza
del fatto o alla non commissione da parte dell'imputato , L'affidamento a trattativa
privata del II lotto funzionale di pubblica opera, con revoca, non motivata,
di precedente delibera di
aggiudicazione a trattativa privata è
illegittimo perché contrario alla normativa
che non prevede la possibilità di affidare a trattativa privata un lotto
successivo, quando il costo dello stesso risulti
superiore al doppio del valore del precedente,
risultando non solo minoritaria, ma mai seguita nella prassi giudiziaria la tesi che di detto requisito non si non si debba tener conto poiché contemplato dall'art. 12
della legge n. 1 del 1978, asseritamente in contrasto con direttiva comunitaria e quindi disapplicabile: è
illegittimo, inoltre, il ricorso alla procedura negoziata non coerente, nei fatti, con le prospettate esigenze di urgenza,
né corretta reazione al ricorso
proposto dalla associazione di imprese aggiudicataria del primo lotto; richiesto
un parere "pro veritate", è erroneo ritenere che lo stesso abbia
valenza cogente. E' corretta la consulenza tecnica che quantifica il danno
subito dall'erario facendo riferimento ai prezzi comparati, per opere di
carattere omogeneo, proposti dalle ditte concorrenti in occasione dell'esame del
progetto generale e dell'affidamento del primo lotto, attualizzati secondo le
valutazioni dell'ente aggiudicante; è erronea la controperizia basantesi
sull'istituto della revisione prezzi con riferimento all'inizio dei lavori e non
all'aggiudicazione degli stessi. Il potere
sindacatorio, di cui è munito il giudice della responsabilità amministrativa,
nel doveroso rispetto del principio della concordanza tra chiesto e pronunciato,
ha una valenza integrativa del contesto processuale così come definito dalle
parti processuali ma non è strumentale ad un ampliamento, soggettivo e\o
oggettivo, dell'ambito del giudizio. 597/01/EL dep. 10.4.2001
REPUBBLICA
ITALIANA In
nome del Popolo Italiano La
Corte dei conti Sezione
giurisdizionale per la Regione Lombardia composta dai seguenti magistrati: Dott. Furio
PASQUALUCCI Presidente Dott. Mario
DONNO
Consigliere Dott. Leonardo VENTURINI
Ref.relatore Ha
pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio iscritto al n.733\EL del registro di segreteria, su
istanza della Procura regionale nei confronti di B. F., rappresentato e difeso dall'Avv.to G.F.Ferrari e dall'Avv.to Pacia, presso lo
studio del primo in Milano,C.so V. Emanuele II, 15 el.te dom.to P. A.
el.te dom.to presso lo studio dell'Avv.to Giulio Di Matteo in Milano, via
Visconti di Modrone 3, dal quale è rappresentato e difeso;
Uditi, nella pubblica udienza del giorno 21.11.2000 il relatore, dott.
Leonardo Venturini l'avv.to E. Masnata su delega dell'avv.to Ferrari per B., l'avv.to
E. Di Matteo su delega dell’Avv.to G. Di Matteo perP., il Pubblico
Ministero nella persona del SPG. Dott. M. Chirieleison; Visti gli atti e i documenti tutti di causa; Ritenuto in FATTO
La Procura regionale, con
atto depositato in data 4 maggio 2000, ha
citato gli odierni convenuti, ragg. F.B. e A.P. per sentirli condannare al
pagamento della somma di £ 1.400.000.000, più rivalutazione, interessi legali
e spese di giudizio. L'Organo requirente mutua parte dei contenuti della sua
azione da un procedimento penale
sulla medesima vicenda - anche se la stessa ha visto coinvolto solo il
convenuto B. - all'esito della quale il tribunale di C., con sentenza N°
105/98 del 4.02.98, ordinava la trasmissione integrale alla Procura della Corte
dei Conti della Lombardia degli atti processuali del procedimento N° 30/96 RG
Trib. a carico del predetto B. F, a seguito dell’assoluzione dello stesso
dall’imputazione di abuso d’ufficio, in relazione alla modifica dell’art.
323 c.p. operata dalla legge 234/97, per la verifica della sussistenza di
eventuali danni erariali relativi ai fatti oggetto del processo penale. Va
, in via preliminare, anche con l'ausilio della lettura degli atti processuali
trasmessi e dell'esposizione della Procura, fornire una sintetica ricostruzione
dei fatti, che valga a delineare il quadro entro il quale si sarebbe perpetrato
l'illecito amministrativo ipotizzato dall'Ufficio remittente. 1. Con deliberazione
consiliare N°18 del 15.2.1089, venne indetta dal Comune di C. una gara pubblica
di appalto-concorso per la progettazione generale della viabilità degli
svincoli relativi al compendio denominato "Piana di L." e per la
realizzazione di un progetto esecutivo stralcio per un importo presunto di tre
miliardi di lire. 2.
Con atto N° 1716 del 24.7.1989 la Giunta Municipale del
predetto Comune di C. approvò: ·
il progetto generale della viabilità degli svincoli
relativi al compendio denominato "Piana di L." dell'importo
complessivo di Lit. 11.334.017.557; ·
il progetto esecutivo dell'importo complessivo di Lit.
2.689.029.150 relativo all'intervento-stralcio dell'appalto concorso per la
progettazione e la realizzazione della viabilità e degli svincoli di cui al
citato compendio; ·
aggiudicò l'appalto dei lavori all'Associazione
Temporanea di Imprese N.& M., C., F. e C..
L'appalto concorso, secondo l'art. 1 del relativo
capitolato, aveva ad oggetto sia la progettazione esecutiva dell'intero comparto
di viabilità, sia la realizzazione di tutte le opere previste e occorrenti per
la costruzione di un primo lotto esecutivo funzionale corrispondente alla somma
di L. 3 miliardi.
In data 28 febbraio 1990, fu stipulato il
contratto di appalto concorso in menzione, con il quale il comune
affidava alla Società Consortile "Viabilità L. S.r.l.," avente causa
dalla predetta Associazione Temporanea d'impresa,
l'appalto per la progettazione e la realizzazione della viabilità e
degli svincoli relativi al compendio denominato "Piana di L.",
richiamando quale parte integrante del contratto sia quanto
previsto dal capitolato programma sia
le condizioni dell'offerta della società consortile.
Ai sensi del succitato
contratto l'importo dei lavori appaltati ammontava a £. 2.689.029.150,
al netto di IVA al 4%.
L'articolo 2 del capitolato, prevedeva che l'importo dei lavori relativi
al primo lotto funzionale ammontasse a forfetarie lire tre miliardi, mentre la
restante parte progettuale avrebbe potuto essere realizzata in ulteriori lotti
sia in applicazione dell'art. 12 della legge n.° 1 del 1978, sia, per, così
testualmente il capitolato, creare una scalarità dell'appalto,
in relazione alle disponibilità finanziarie che sarebbero state
successivamente definite dal comune. Nel bando di gara, l'Amministrazione
appaltante si riservava quindi la facoltà di affidare al primo aggiudicatario
anche l'esecuzione dei lotti successivi al primo in applicazione dell'art. 12
legge 1/78 e dell'art. 5, lettera g) della legge 584/77-.
Delineato il quadro degli
antefatti, in questa ricostruzione verrebbe ad inserirsi
il comportamento del sig. B., così secondo il PM penale presso il
Tribunale di C., il quale ha ritenuto di dover svolgere istruttoria e, all'esito
delle indagini preliminari
ricostruiva, come si evince
dalla formulazione del capo di imputazione e della richiesta di rinvio a
giudizio, l’intera vicenda sia sotto il profilo dell’iter amministrativo
seguito dall’amministrazione per l’aggiudicazione dei lavori in questione,
sia, in particolare, con riferimento della condotta tenuta dal sindaco di C. nel
periodo in cui tale carica fu ricoperta dal predetto B., nei termini
così riassumibili.
Al termine di un'accurata istruttoria - così si esprime il pubblico
Ministero penale nella formula del capo di imputazione - effettuata
dall'Assessore competente, mediante l'acquisizione del parere del dirigente del
settore amministrativo e di quello dell'Ufficio legale (i quali avevano indicato
nella licitazione privata, procedura ad evidenza pubblica la modalità più
opportuna e conveniente per l'affidamento in appalto dei lavori relativi al 2°
lotto del compendio denominato "Piana di L."), in piena osservanza dei
principi di imparzialità e buon andamento dell'attività della P.A., (secondo
cui si imponeva la necessità di ricorrere ad una gara ad evidenza pubblica, sia
sotto l'aspetto della convenienza economica,
sia per motivi di trasparenza gestionale), avendo la Giunta Comunale, con
delibera n.°1162 del 13.6.1991, deliberato di affidare l'esecuzione delle opere
in questione mediante licitazione privata da esperirsi fra un congruo numero di
imprese ritenute idonee, il sindaco B., strumentalizzando la propria funzione, induceva la Giunta comunale,
nonostante l'opposizione degli Assessori Nahmias e Ferrari, ad adottare la
delibera n.° 377 del 3.3.1992 che revocava la precedente decisione affidando i
lavori alla "Viabilità L. s.c.r.l." a trattativa privata,
prospettando una serie di argomentazioni e ponendo in essere comportamenti,
secondo il citante asseritamente illeciti, che la Procura così illustra: ·
facendo propria la raccomandazione consiliare rivolta alla
Giunta Municipale di impegnare la medesima "a voler porre in essere tutti i
provvedimenti necessari per un pronto e immediato avvio dei lavori, assicurando
il tempestivo rispetto dei tempi di esecuzione, nonché ad approfondire le
procedure di aggiudicazione del 2° lotto esecutivo e ciò al fine di garantire,
nel rispetto della normativa vigente in materia, la pronta realizzazione di
un'opera fondamentale per la città", sospendeva di fatto, si sostiene in
citazione, la procedura di assegnazione dei lavori a mezzo di licitazione
privata, come già deliberato dalla Giunta municipale, in un momento nel quale,
ritiene il requirente, essendo intervenuto il finanziamento dell'opera da parte
del Consiglio comunale con deliberazione n°174 dell'8.10.1991, il completamento
della procedura avrebbe potuto concludersi in termini ravvicinati, in un periodo
cioè non superiore ai 3 o 4 mesi; ·
si addebita sempre al B. di non aver effettuato alcuna
indagine volta ad accertare nè la legittimità alla procedura di cui
alla delibera n° 1162 del 13.6.1991 della Giunta municipale, nè i tempi di
realizzazione dell'opera a mezzo della procedura di licitazione privata già
indetta disattendendo, in tal modo, si sostiene, il contenuto della
raccomandazione che evidenziava la necessità di analizzare la questione di
legittimità della procedura seguita nei termini di esecuzione; ·
d'altro canto il B. chiedeva, con lettera 15.10.1991,
all'On. Ferrari di acquisire parere presso il Ministero dei Lavori Pubblici in
relazione alla "normativa da applicare": per la Procura ciò travisava
la circostanza che la possibilità di ricorrere alla trattativa privata era
comunque una facoltà e non un obbligo per la P.A. e che quindi tale richiesta
risultava fuorviante, obliterando le vere questioni relative alla procedura adottata, come evidenziati dalla
raccomandazione consiliare, procedura la cui legittimità era comunque fuori
discussione alla luce dei pareri legali e amministrativi resi dai funzionari:
ricevuto qualificato parere, seppur informale, circa la prevalenza della norma
dello Stato sulla normativa comunitaria, a conferma quindi della legittimità
della procedura seguita, proponeva alla Giunta, la quale deliberava in data
28.10.1991, di acquisire un altro parere pro veritate sull'argomento, affidando
l'incarico al prof. Luzzatto, nominativo da lui stesso proposto; ·
vi sarebbe poi stata l'omessa rilevazione che nel parere
dato dall'ufficio legale e trasmesso all'On. Ferrari, era già citata una
circolare n.° 420 dell'1.3.1980 (pubblicato nella G.U.R.I. 28.7.1986, n.° 173)
del Ministero dei Lavori Pubblici che riferentesi nel contenuto ad un parere
dell'avvocatura dello Stato circa la vigenza
dell'art. 12 della Legge n.° 1/78, applicata nella procedura in esame,
così come il distorto rilievo conferito ad ingiustificate valutazioni circa le
conseguenze dannose che l'amministrazione avrebbe potuto subire dalla
prospettata opposizione giudiziaria, con, altra omissione, il mancato
approfondimento secondo le buone
regole della P.A., a mezzo parere tecnico-giuridico, del grado di attendibilità
delle "paventate "minacce" ( così in citazione, riprendendo
espressioni del magistrato penale) espresse
in colloqui privati, o riferiti per "sentito dire", nonchè la
concreta probabilità che la medesima impresa potesse bloccare, con iniziative
giudiziarie, il corso dei
lavori"; ·
notificato,
in data 13.11.1991, il ricorso al T.A.R. proposto dalla "Società Viabilità
L. s.c.r.l." contro la deliberazione del Consiglio Comunale n.° 1162 del
13.6.91 che stabiliva le modalità di affidamento dei lavori a mezzo di
licitazione privata e avendo saputo dal Capo Gabinetto Rag. Tagliaferri che il
ricorso non conteneva istanza di sospensione del provvedimento e quindi non
sussisteva l'immediato pericolo di
interruzione della procedura di
assegnazione dei lavori a mezzo di licitazione privata e quindi di blocco dei
lavori, in violazione di una consolidata prassi comunale, che prevedeva l'invio
del ricorso ad un legale per l'analisi della tempestività, della fondatezza e
delle conseguenze dei ricorsi ai fini della costituzione in giudizio, sempre
riprendendo gli atti penali, sottolinea la Procura che non veniva posta in atto
l'usuale diligenza affinchè la
pratica seguisse il suo iter normale, non informando i membri della Giunta del
contenuto dell'atto "ed anzi, adducendo l'immotivato argomento secondo cui
da tale ricorso sarebbe potuto derivare una paralisi dei lavori, induceva ( il
B.) gli altri membri della Giunta a deliberare l'affidamento delle opere a
trattativa privata revocando la precedente deliberazione"; ·
la
determinazione di Giunta n°22 del 11.02.1992, sarebbe poi viziata per
violazione di legge ed eccesso di potere, poiché assumeva, perdurando il
dissenso degli assessori Nahmias e Ferrari, il presupposto che il parere
richiesto al Prof. Luzzatto consentisse il ricorso a trattativa privata, e
concludeva per l'obbligatorietà di tale procedura, senza
alcun riferimento all'utilità od alla convenienza della scelta. Conclusivamente, secondo la Procura, sarebbero ravvisabili, in capo ai
convenuti, i seguenti fatti illeciti: ·
la revoca,
con condizionamento degli altri membri della Giunta, della precedente
deliberazione n.° 1162 del 13.6.91 e l'assegnazione
dell' opera a trattativa privata all'impresa che ne aveva fatto richiesta con
una serie di erronee supposizioni, travisamenti e false prospettazioni, così
riassumibili: 1.
che l'impugnazione della deliberazione da parte di
"Viabilità L. S.r.l." avrebbe potuto indurre
la paralisi dei lavori; 2.
che il parere pro
veritate sarebbe stato richiesto al Prof. Luzzatto "in data 28.10.1991
allo scopo di approfondire i motivi del ricorso, mentre in realtà lo stesso era
stato notificato successivamente e cioè il 13.11.1991"; 3.
che, a seguito del parere pro veritate del Prof. Luzzatto, il ricorso alla trattativa privata
doveva ritenersi procedura obbligatoria e non facoltativa. ·
l'approvazione della delibera n.° 377 del 3.3.1992, senza
cura di qualsiasi motivazione circa le ragioni della scelta sia sotto l'aspetto
dell'opportunità sia sotto quello della convenienza ed in particolare senza
alcuna indicazione delle ragioni per cui la trattativa privata appariva
strumento più idoneo a perseguire gli interessi pubblici rispetto
alla procedura ad evidenza pubblica già adottata; ·
la mancata ponderazione circa la convenienza economica
della trattativa rapportandola ai possibili esiti di una gara ad evidenza
pubblica, considerato che dall'analisi degli importi offerti dalle altre imprese
che avevano partecipato all'appalto-concorso, relativo al progetto complessivo
ed al 1° lotto, sarebbe emerso, secondo il requirente, che i prezzi unitari
esposti da almeno due ditte (Impresa Bartoletti e Impresa Fondedile) erano
largamente inferiori (oltre il 20%) ai prezzi, ancorchè già scontati nella
misura del 5%, offerti dalla "Viabilità L. s.c.r.l." . Il lungo
"excursus" della vicenda penale ritraibile dall'atto di citazione va
contemplato, secondo il SPG citante, alla luce della consolidata giurisprudenza
formatasi in materia di rapporti tra giudizio penale e contabile, alla stregua
della quale appare pacifica la possibilità per il giudice della responsabilità
amministrativa di valutare liberamente gli atti processuali provenienti da
organi facenti parte di altri plessi giurisdizionali, onde porre gli stessi a
base del suo libero convincimento. Il mancato vaglio dei fatti di cui al capo di
imputazione in sede penale degli stessi in sede dibattimentale, non preclude,
ancora secondo il citante, la loro
utilizzabilità da parte del titolare dell’azione di responsabilità
amministrativa, onde porli a base della propria azione. Non sarebbe, poi, afferma la Procura, citando a proprio
suffragio decisione della Corte di Cassazione,
operante la preclusione penale quando il giudice della Corte dei conti
dia ai fatti accertati dal giudice penale una valutazione autonoma, inserita nel
contesto proprio del giudizio amministrativo-contabile . La posizione del Sindaco e dall’assessore ai Lavori Pubblici. Nell'atto
introduttivo del presente giudizio si addebita un ruolo chiave nella gestione
dell’intera vicenda, al sindaco B.,:
Ai fini del presente giudizio
amministrativo-contabile,
la responsabilità amministrativa viene poi ripartita fra il sindaco, avendo
avuto questi un comportamento
attivo nello svolgimento gestionale e amministrativa
dell’appalto, e l’assessore A.P.
al quale il Sindaco, durante la sua permanenza in carica,- segnala la Procura -
aveva delegato, nel periodo dal 17 febbraio al 29 ottobre 1992, la diretta
sorveglianza e sovrintendenza dei servizi comunali inerenti alla viabilità e
strade comprese le opere pubbliche collegate. In particolare, viene sottolineato
in citazione che ilP. ha avuto il
compito di predisporre la relazione istruttoria in base alla quale la Giunta
deliberò, con la 377 del 3.3.1992, di revocare la precedente assegnazione a
licitazione privata, affidando i lavori relativi al secondo lotto, mediante
trattativa privata. Sull'applicazione dell'articolo
12 della legge 1/78
I convenuti invocano, peraltro in via subordinata,
l’esimente dell'errore scusabile. Secondo la Procura, che ha avuto conoscenza
di tale rilievo in occasione delle deduzioni prodotte a seguito del dovuto
invito, prodromico all'atto di citazione, in tale atto non sarebbe minimamente
ravvisabile detta attenuante, dipendente da una situazione di oggettiva
incertezza circa la normativa da applicare al caso concreto. A
dirimere ogni dubbio, secondo l'Ufficio remittente sarebbe bastato fruire
dell'ausilio e della consulenza fornita
con il parere espresso dagli organi tecnici del comune di C., a firma del
Dirigente settore Amm.vo LL.PP. di cui alla nota del 25 marzo 1991, con il quale
si propenderebbe fin dall’inizio per l'applicazione dell'articolo 12,
considerato come una specificazione dell'art. 5 lettera g) della legge 584 del
77 che recepiva in maniera integrale la direttiva comunitaria n.°305/71. Sull’applicazione della licitazione privata
Viene segnalata, fra le allegazioni probatorie,
la nota del Vice Segretario
Generale De Cesare, del 19/4/1991, con la quale vengono prospettate entrambe le
tesi che si fronteggiavano nella delicata materia (l’applicazione dell’art.
12 citato o, in alternativa, la prevalenza del diritto comunitario). Afferma l'Organo requirente esser chiaro che, avoler adottare la
strada formalmente più sicura e cioè quella della procedura concorsuale, si
sarebbe con altissima probabilità pervenuti comunque ad aggiudicare l'appalto
alla stesso aggiudicatario del I Lotto. Tuttavia il ricorso a tale procedura
avrebbe comportato una alea superiore, per quanto concerne la probabile
formazione al ribasso del prezzo di aggiudicazione dei lotti successivi,
dovendosi formare il nuovo prezzo in concorso con altre offerte. Rischio che
invece sarebbe stato totalmente eliminato, con il ricorso alla procedura
negoziata della trattativa privata, ove, come è noto, il prezzo si forma in
base anche alla forza contrattuale delle parti e comunque senza il concorso di
altre offerte cui poter parametrare e scegliere, tra quest’ultime, la
migliore. Tale ricostruzione si fonda su perizia tecnica, prodotta dalla
Procura, e ripresa dalla istruttoria penale
ove si afferma che per, il secondo lotto, la licitazione avrebbe potuto
rappresentare un’opportunità di risparmio per il comune giacchè, i prezzi
effettivamente applicati, dalla società contraente a trattativa privata,
avrebbero superato il 20% " di
quelli praticati dalle altre imprese partecipanti alla gara di cui al primo
lotto”. Sulla discrezionalità della
scelta nell’affidamento dei lavori
La difesa dei convenuti fa notare che la scelta di un sistema di
affidamento lavori anziché di un altro, costituisce scelta discrezionale
dell'Amministrazione che non può essere sindacata nel merito.
Ciò che la Procura contesta, sostenendo la tesi dell'abuso del potere
discrezionale è che la scelta, nell'esercizio di tale potere, che la Pubblica
Amministrazione ben avrebbe potuto fare, in concreto non è stata per niente
motivata, poiché fatta passare surrettiziamente come scelta obbligata, quando
in realtà il parere pro-veritate richiamato, chiaramente concludeva per la
discrezionalità e non per l’obbligatorietà della scelta.
È che, in realtà, l'unico
scopo della trattativa privata, secondo il citante, sarebbe stato quello di
sottrarre l'aggiudicazione del Lotto successivo al primo, ad una nuova gara
concorsuale, evitando il rischio che ciò comportava per l’originario
aggiudicatario, ovvero di dover formulare un'offerta inferiore a quella che
invece è stata possibile ottenere mediante il ricorso alla trattativa privata.
Il mancato risparmio sul piano finanziario che si sarebbe potuto
ottenere, costituisce danno erariale, "proprio perché ciò costituisce il
consapevole evento determinato da una condotta eziologicamente orientata e
gravemente negligente." Tutta la vicenda, si caratterizzerebbe, secondo
tesi del Sostituto Procuratore Generale, per l’illegittimità della procedura
amministrativa seguita, che risulterebbe essere viziata sotto il profilo
dell’eccesso di potere per travisamento del fatto. Basti pensare che il parere
del Prof. Luzzatto, prima ricordato, così si esprimeva: “lo stato attuale della normativa vigente in materia di appalti di
opere pubbliche, considerato nel contesto dei principi comunitari applicabili e
delle regole concernenti i rapporti fra diritto comunitario e diritto interno, consente
ad una pubblica amministrazione di affidare mediante trattativa privata
l’esecuzione del 2° lotto di un opera pubblica allo stesso soggetto
aggiudicatario dei lavori relativi al 1° lotto anche se il valore del nuovo
lotto superi il doppio dell’importo iniziale di assegnazione del lotto
precedente..”. La Giunta Comunale, invece,
nella seduta del 11.2.1992, incaricava il Settore Amministrativo dei
Lavori Pubblici di predisporre bozza di provvedimento “dovendosi procedere a
trattativa privata con contraente vincolato ai sensi della norma comunitaria e
in ossequio a quanto recato dal parere pro-veritate, affidando i lavori de
quibus alla Associazione di imprese”.. aggiudicataria del primo lotto di
opere. Appare quindi evidente, si sostiene in citazione,
il travisamento del fatto operato nella determinazione di Giunta n° 22 del
11.2.1992, laddove si afferma l’obbligatorietà del ricorso alla procedura
della trattativa privata quando le conclusioni del parere pro-veritate
acquisito, in conformità alla normativa comunitaria applicabile, precisavano
che la trattativa privata doveva ritenersi procedura “consentita” e quindi
niente affatto obbligatoria, essendo rimessa alla Pubblica amministrazione la
facoltà di scegliere le procedure idonee al perseguimento degli interessi
pubblici (si rammenta il passaggio motivazionale
“ritenuto di doversi adeguare alle conclusioni del parere pro-veritate.”).
Grave viene ritenuta soprattutto la mancata verifica della convenienza economica
della trattativa privata, la cui scelta appare tra l’altro assolutamente priva
di motivazione, in rapporto ai possibili esiti di una gara ad evidenza pubblica.
Il
danno erariale. Sussiste innanzi tutto il danno erariale costituito
dal maggior onere sostenuto dal comune di C. per la realizzazione dei lavori del
II Lotto che, in sede di consulenza tecnica disposta nell'ambito del richiamato
procedimento penale, è stato stimato in non meno di £ 1.400.000.000. Infatti, discrepanze in ordine al diverso peso
finanziario sostenuto dall'Ente appaltante per la realizzazione del 2° lotto a
trattativa privata in luogo della licitazione privata, sono state evidenziate
nella già menzionata consulenza tecnica redatta dagli architetti Borgogna e
Baggio, nella quale, analizzando i diversi prezzi unitari praticati,
risulterebbe che anche considerando lo sconto del 5% praticato ex legge dalla
ditta Viabilità L., "la licitazione
privata avrebbe potuto rappresentare dal punto di vista economico una reale
opportunità, considerato che l'oscillazione degli importi così calcolati,
supera il 20% di quelli praticati dalle altre imprese partecipanti alla gara di
cui al primo lotto, con un aggravio in termini di spesa della considerevole
cifra di Lit. 1.400.000.000.” Le posizioni dei convenuti 1. La difesa B. Il convenuto B., eccepisce, in via preliminare, l'avvenuta precrizione
dell'azione di responsabilità dovendosi individuare il termine iniziale per il
computo temporale, nel giorno dell'adozione della delibera di affidamento a
trattativa privata; ne conseguirebbe il decorso del periodo quinquennale,
applicabile in ipotesi di responsabilità amministrativa. Ancora, erronea
risulterebbe l'imputazione di addebiti alle sole persone del B. e delP. poiché
l'asserito comportamento dannoso è riferibile ad un collegio, con responsabilità
dei membri componenti che espressero il loro assenso e con obbligo - a mente
dell'art. 1, commi 1ter e quater della legge n. 20 del 1994 - di individuazione
di ogni singolo legame causale con la verificazione dell'evento. Si
deve,inoltre, tener conto dell'incidenza del giudicato penale, con la relativa
statuizione che l'imputato, in quella sede, B., non pose in essere comportamenti
contrari a legge ( il Giudice penale ha ravvisato, infatti, nei fatti
prospettati nell'azione del Pubblico Ministero una fattispecie di eccesso di
potere per travisamento del fatto): d'altro canto, la sola illegittimità non è
sola sufficiente ad integrare un'ipotesi di responsabilità ammministrativa, in
ragione della necessità di accertare la sussistenza di un nocumento erariale.
Il requisito della colpevolezza risulterebe carente sul piano probatorio nella
prospettazione della Procura: nell'affermare l'infondatezza dell'ipotesi del
dolo, non fosse altro che per la considerazione che il B. è divenuto sindaco di
C. in epoca posteriore all'aggiudicazione del I lotto funzionale dell'opera
contestata, oltre al fatto che non è rinvenibile, in atti, alcuna prova di
opera di condizionamento o di captazione, la difesa del convenuto eccepisce
altresì la possibilità di sussistenza di colpa grave richiamando la difficoltà
interpretativa del contesto normativo in cui si è operato. Rigettata, ancora,
è l'asserita esistenza di un danno: l'opera ha rispettato, si dice, il costo
previsto, e, d'altro canto, la consulenza della Procura, ed il meccanismo
quantificativo del nocumento in essa proposto, risulterebbe viziato per la
disomogeneità dei dati comparativi assunti. All'uopo, i dati della perizia sono
contestati a mezzo di apposita consulenza di parte,a firma dell'Ing. Tettamanti,
dal contenuto antitetico a quella allegata dalla Procura. 2. La difesaP.. Il rag.P. censura
l'azione della Procura nei suoi confronti sostenendo che la stessa ha tratto
ispirazione da un'azione penale alla quale egli è rimasto estraneo; inoltre
sempre la Procura avrebbe disatteso il principio della collegialità, nulla
addebitando agli altri membri della Giunta comunale che presero parte alla
delibera di affidamento dei lavori a trattativa privata, momento centrale del
prospettato illecito: a maggior ragione non si può, secondo tesi difensiva,
attribuire al convenuto a responsabilità della redazione del predetto atto,
essendosi ilP. limitato a dare lettura del parere del Prof. Luzzatto.
Si rileva, inoltre, la possibile ritraibilità di chiarimenti sulla
vicenda dall'esame della posizione dell'arch. Nahmias
predecessore dello stesso e che ha svolto l'incarico di assessore alla
viabilità per un arco di tempo di maggior rilievo nello svolgersi della vicenda
contestata. IlP., infatti, ricevette l'incarico il 17.2.1992, mentre la delibera
contestata reca la data del
3.3.1992. Rileva la difesa del convenuto, inoltre, la insindacabilità nel
merito delle scelte discrezionali, principio che troverebbe massima applicazione
nella presente fattispecie; l'insussistenza di un danno erariale, incongruamente
provato dalla Procura con una perizia qualificata carente nelle sue asserzioni;
sotto il profilo della colpevolezza viene argomentata la tesi della
mancanza di colpa grave. In ogni caso si afferma
essersi prescritta l'azione della Procura, mentre, d'altro canto, per i
rilevanti vantaggi arrecati dall'opera realizzata a seguito della vicenda fonte
di addebito non potrebbe non applicarsi l'istituto della "compensatio lucri
cum damno". Nella pubblica udienza del 21.11.2000 i difensori dei convenuti hanno
sottolineato la necessità di un'integrazione del contraddittorio, non potendosi
escludere da addebiti di responsabilità gli altri membri della Giunta che
votarono nel senso dell'affidamento dei lavori a trattativa privata; è stata
altresì rilevata l'ineccepibilità del comportamento dei convenuti, volto ad
individuare sia sotto il profilo della funzionalità che quello dell'economicità
la soluzione ottimale per la collettività. L'opera realizzata è stata compiuta
nel rispetto dei costi prefissati ed è di significativa utilità. Inoltre, l'azione del Pubblico Ministero verrebbe a ledere il
principio dell'insindacabilità delle scelte discrezionali. Vi è stato,
infatti, in tutta la vicenda, un corretto esercizio del potere discrezionale
circa il quale inconferente è l'accusa di carenza di motivazione, non
necessaria ( afferma la difesaP.) per la scelta della modalità di affidamento
di una gara. I contenuti dell'atto
di citazione, poi, sarebbero privi di autonomia istruttoria, in quanto
strettamente legati all'indagine penale; ed il danno, in quella sede rilevato,
non sussisterebbe, come da dimostrazione della controperizia Tettamanti. In
subordine, comunque, non vi sarebbe colpa grave e la pretesa della Procura
sarebbe estinta per prescrizione, verificatasi allo scadere del quinquennio
successivo o, alternativamente, alla delibera sopra più volte ricordata del
3.3.1992 o al sorgere dell'obbligo, per il magistrato penale, di comunicare la
"notitia damni", ai sensi dell'art. 129 delle disposizioni di
attuazione del c.p.p., alla Procura regionale. Il Pubblico Ministero, dal canto suo, ha illustrato e ribadito i
contenuti dell'atto di citazione, contestando poi la validità della
controperizia prodotta relativamente al profilo dell'asserito danno
verificatosi. Considerato in DIRITTO
In primo luogo, come questione di carattere preliminare, va valutata
l'eccezione di prescrizione. I convenuti ritengono, con diverse motivazioni, che
sia spirato il termine quinquennale entro il quale va attivata l'azione di
responsabilità amministrativo-contabile; in primo luogo l'argomentazione viene
motivata riferendo l'inizio del computo del prescritto termine quinquennale
dalla data della delibera - la n. 377 del 13.3.1992
- di revoca della decisione di attivare procedura concorsuale, con, in
sostituzione, ricorso a trattativa privata: poi, i convenuti
affermano ( come tesi alternativa) che il "dies a quo" andrebbe
ravvisato nell'inizio dell'azione penale nei confronti del convenuto, poiché ,
come precisato dalla difesa sempre del B. nella pubblica udienza, in tale
momento è sorto, per il Pm penale,
ai sensi dell'art. 129 delle disposizioni di atuazione del c.p.p., l'obbligo di
dare l'informativa circa l'ipotizzata vicenda criminosa nella quale possa
ravvisarsi anche un danno erariale. Le cennate tesi sono
destituite di fondamento. E', infatti, compiuta acquisizione giurisprudenziale (cfr.Corte
dei conti, sez.II, 29.1.1992, n. 24) che la prescrizione dell'illecito
amministrativo-contabile deve iniziare a computarsi
nel momento della verificazione dell'illecito in tutti i suoi momenti
strutturali, quindi con il concreto ravvisarsi del danno pubblico, e, di
conseguenza, allorquando realmente si realizzi la perdita o il mancato
guadagno patrimoniale per la PA: la
prima, poi, è ravvisabile nella formazione del titolo giuridico ( Corte dei
conti, sez. I, 16.9.1991, n. 273; 24.5.1994, n. 91; sez. II 2.4.1993, n. 79))
legittimante l'esborso o, in mancanza di questo, nella effettiva dazione di
denaro od altra utilità ( Corte dei conti, Sez. I, 30.10.1995, n. 28\A). Nel
caso di specie, il pagamento dei lavori del II lotto, asseritamente venuti a
costare più di quanto sarebbe occorso in caso di procedura concorrenziale, è
stato effettuato sulla base di mandati di pagamento emessi, come evincibile
dalla allegazione documentale prodotta, quale supporto probatorio, dalla
Procura, per la maggior parte in un periodo inferiore ai 5 anni rispetto
all'invito a dedurre della Procura e contenente la messa in mora dei convenuti (
16.6.1999 la notifica al B., 22.2.2000 quella alP.). Peraltro, benchè
l'eccezione di prescrizione sollevata dagli stessi non faccia riferimento a
queste ipotesi di decorso del termine quinquennale, ma ritenuto, conferendo a
detta eccezione un carattere generale, soddisfatto il requisito del rilievo di
parte, necessario a fronte dell'impossibilità di rilevare di ufficio l'avvenuto
decorso prescrizionale, questo Collegio rileva che alcuni titoli di pagamento
(mandati nn. 07226 del 23.6. 1982, per £.95.987.626,
528 del 30.12.1991, per 135.261.350, 01528 del 15.2.1994, per £75.261.350, per
quanto riguarda il B., ed anche, per ilP. 04243 del 24.5.1994, per £618.575.000,
04243 del 1.6.1994,per 618.575.000 e 06487 del 2.8.94 per 659.450.000 ( valore
dell'opera, si rammenta, 6.050678.357)) sono fonti di ipotizzato danno
verificatosi in un tempo per il quale è già spirato il termine quinquennale.
E' evidente che quanto espresso non può avere concreta incidenza che
nell'eventualità e nei confini del discorso relativo al vaglio circa la
sussistenza e la quantificazione di un pubblico nocumento, questione che è
logicamente posposta all'indagine circa la colpevolezza ed il nesso causale,
onde per cui è al termine di questo svolgersi del percorso motivazionale, cui
si rimanda, che di tale incidenza si darà conto.
La centrale valutazione
che si pone al Collegio attiene alla qualifica di illiceità della vicenda
rappresentata. Detto elemento ha come correlato profilo l'esame della
sussistenza di illegittimità in senso tecnico negli atti amministrativi posti
in essere nella vicenda già descritta in narrativa, profilo connesso alla
successiva eventuale verifica dell' atteggiamento di colpa o dolo
caratterizzante l'agire dei soggetti che questi atti hanno materialmente
adottato. E' da premettere che, secondo il Giudice penale, che si è
pronunciato, nei confronti del solo B., con una sentenza di assoluzione perché
il fatto non costituisce reato, la delibera della Giunta comunale di C.,
contestata dal requirente perchè con
essa si è aggiudicata - irregolarmente, secondo tesi attorea - l'opera
individuata come secondo lotto del tratto viario "Piana di L." con il
metodo della trattativa privata, è viziata da illegittimità per eccesso di
potere derivante da travisamento dei fatti, e non da violazione di legge.
Peraltro tale profilo motivazionale, direttamente collegato all'esito
assolutorio della sentenza, non vincola l'odierno giudice, atteso che, ai sensi
dell'art. 652 c.p.p. il giudicato penale esplica effetti nel giudizio di
responsabilità amministrativa solo per quanto concerne l'accertamento che il
fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato
compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà
legittima. Oltre l'accertamento di un
fatto nella sua realtà fenomenica, non acquista efficacia vincolante la
qualificazione giuridica operata dal Giudice penale ( Corte dei conti, SSRR
25.11.1992, n. 813), qualificazione che non sia strettamente connessa alle
statuizioni di cui sopra.
Se si considera che il Tribunale di C. ha assolto il convenuto B. - con
la formula del fatto non costituente reato - radicando l'esito del giudizio su
valutazioni circa la natura del vizio di illegittimità caratterizzante un atto
amministrativo punto centrale dell'imputazione, ne consegue che, per questo
Collegio, la vicenda, negli atti attraverso i quali si è svolta, non soffre di
alcuna preclusione di giudizio, né circa la sussistenza o l'intensità della
colpevolezza dei convenuti né con riferimento alla legittimità o meno di detti
atti ed ancora, alla tipologia di vizio di legittimità dei medesimi.
Tanto
detto, il prioritario oggetto di giudizio, quindi, si ripete, verte
sull’ipotizzata illiceità consistente nell’affidare a trattativa privata il
secondo lotto dei lavori dell’opera pubblica denominata “Piana di L.”;
detta illiceità, com’è noto, non
è sinonimo di illegittimità, afferendo la seconda ad un atto amministrativo,
laddove la prima si qualifica in relazione ad un comportamento: pur tuttavia, il
vaglio della seconda è necessario nel caso di specie - con riferimento in
particolar modo alla delibera di Giunta di assegnazione dell’appalto a
trattativa privata - per l'accertamento della prima. Secondo le normative vigenti all’epica dei fatti
in questione, per poter assegnare con il metodo soprapresentato, dovevano essere
rispettate determinate condizioni. In primo luogo, ai sensi dell'art.5 legge n.
584 del 1977 risultava necessario prevedere una simile facoltà di
aggiudicazione già nel capitolato e nel bando di gara iniziali; in secondo
luogo, i nuovi lavori dovevano essere affidati al titolare del primo appalto,
con progetto conforme a quello oggetto del primo, in occasione del quale doveva
essere stata prevista e contemplata la somma complessiva; ancora, non doveva
essere trascorso più di un triennio dall'aggiudicazione dell'appalto
precedente; in ultimo luogo, e
questa è disposizione limitativa di cui all'art. 12 della legge n. 1 del 1978,
il secondo lotto di lavori non doveva essere superiore, come importo, al doppio
del valore del primo. Quest’ultimo vincolo costituisce la questione
interpretativa sulla quale si impernia la vicenda in oggetto: sintetizzando
quanto già esposto in narrativa, si rammenta che, dopo aver deliberato la nuova
assegnazione di opera con il sistema della licitazione privata, e pur essendo in
procinto di dare concreta esecuzione a tal deliberato, nonostante pareri, sia
interni all’organizzazione comunale, che esterni, si addivenne - con delibera
n.2059 del 28.10.1991 - alla richiesta di un nuovo parere pro-veritate
"in ordine alle procedure da osservare per l'aggiudicazione del II
lotto dei lavori della viabilità di L.". In particolare, il parere, reso,
si ricorda, dal prof. Luzzatto, concluse nel senso – ritenendo di dover
disapplicare il disposto del citato art. 12 legge n.1 del 1978, che, nel caso di
specie, inibiva il ricorso alla procedura negoziata, essendo il II lotto
funzionale, da aggiudicare, di valore superiore al doppio del primo - della
sussitenza di una facoltà di opzione fra il sistema della licitazione e quello
della trattativa privata. Con
delibera di Giunta n. 377 del 3.3.1992, argomentando della necessità di
provvedere con urgenza (presupposto esplicitato anche nella
delibera n. 2059, sopra citata), e di fugare ritardi derivanti da un
contenzioso amministrativo che andava insorgendo ( "al fine di non esporre
l'Amministrazione ad un contenzioso che avrebbe potuto indurre ad una paralisi
dei lavori in argomento"), e rilevando, per la verità in maniera
assolutamente erronea come dappresso meglio si evidenzierà, che
l'Amministrazione "era ricorsa alla forma di appalto ( della licitazione
privata, adottata con delibera n. 1162 del 13.6.1991) nel presupposto che nella
fattispecie non trovasse applicazione l'art. 5 della legge 584\77, ma l'art. 12
della legge n. 1 del 1978" la Giunta comunale ha ritenuto di dover revocare
la precedente delibera sopra menzionata e di procedere all’affidamento a
trattativa privata del II° lotto di lavori all’Associazione temporanea di
imprese “Viabilità L. s.r.l.”. Il Collegio ritiene che la vicenda sia connotata da
una deviazione dai principi di logicità, coerenza, trasparenza, giustizia
sostanziale che sempre devono improntare il procedere della funzione
amministrativa: l'infrazione delle regole di buon andamento dell'azione della
pubblica amministrazione si radica quindi negli specifici vizi
di eccesso di potere per sviamento, incoerenza, illogicità e
travisamento dei fatti, nonché da violazione di legge, dei quali si
caratterizza la delibera n. 377, sopra ricordata. Nell'ampia
prospettazione di vizi di illegittimità questo Giudice valuta con maggior
rigore la vicenda rispetto al Giudice penale: giova qui ricordare ancora che
quest'ultimo, nell’inviare gli atti alla Procura regionale della Corte dei
conti, ipotizzando un illecito amministrativo contabile, ha contestualmente
ritenuto non sussistente il reato di abuso di ufficio, per erronea
qualificazione penale dei fatti di causa, non ritenendo individuabile una
violazione di norme da parte dell’imputato, il convenuto, nel presente
giudizio, F.B.; secondo il giudice penale, invece, la fattispecie evidenzierebbe
un travisamento del fatto da cui ne sorgerebbe, come indice sistematico, il
vizio di eccesso di potere. Nel ricordare quanto sopra più diffusamente
affermato, ovvero che il giudice della responsabilità amministrativa
– per quanto qui interessa, ovvero l’individuazione dei vizi di
illegittimità dell’atto ( nel contesto della valutazione di illiceità) –
non deve ritenersi vincolato da tale giudicato assolutorio, per il disposto
dell’art. 652 c.p.p., secondo il quale la sentenza di assoluzione fa stato,
nel giudizio amministrativo di danno, con riferimento alla statuizione della non
sussistenza del fatto o alla non commissione da parte dell' imputato e nella
conseguente piena libertà
valutativa di questo Giudice, si ritengono
invece sussistenti una pluralità di vizi di legittimità degli atti
amministrativi in esame, quadro che ora si pone ad illustrare sotto il profilo
dell’illecito amministrativo (ovvero gli atti visti come fatti ed attività)
coinvolgendo anche il vaglio di colpevolezza. E’ assolutamente illogico, anzitutto, il
comportamento della Giunta che ha interrotto l’esecuzione di una scelta di
affidamento di lavori a licitazione privata, modalità di assegnazione che
necessitava solo dei dettagli di attuazione, per attivare una via negoziale. Quali fossero le garanzie di maggior celerità
nell’interrompere quanto già intrapreso è difficile individuare, dato che la
decisione di procedere alla procedura concorsuale risale al 13.6.1991, che gli
idonei finanziamenti erano stati reperiti e che, anche sulla scorta dei tempi
procedurali richiesti dalla gara di
affidamento ( peraltro più complessa) del progetto generale e del I lotto
funzionale, per la pubblicazione del bando, la ricezione della richiesta di
invito da parte delle imprese, l'invito alle stesse e l'apertura delle buste di
offerta, vi era necessità solo di
pochi mesi. Di contro, nell'ottobre del 1991, si ritiene necessario chiedere
nuova consulenza per poi, quasi 5 mesi più tardi, revocare la scelta della
licitazione privata e procedere ad affidamento a trattativa privata all'impresa
precedente aggiudicataria. Ma l'aspetto che rende la vicenda ancora più
singolare, e per certi versi ancora oscura, nonostante l'indiscutibile colpa
grave dei protagonisti è la circostanza che, una volta
deciso di assegnare, con scelta in contrasto con il "favor" che
l'ordinamento riserva alle procedure concorrenziali,
anche il II lotto funzionale alla "Viabilità L.", si dovrà
attendere un anno e mezzo ( 13.9.1993) per la stipula del relativo contratto. La deviazione dai corretti canoni del buon
andamento dell'azione amministrativa viene esaltata ancora dalla patente
illogicità nel chiedere un parere quando, sullo stesso argomento, si era già
pronunciata, nel senso dell'impossibilità di procedere a trattativa privata - e
di questo dovevano essere a conoscenza i convenuti, poiché in tal senso erano
state chieste informazioni - l'Avvocatura dello Stato, interpellata dal
Ministero dei lavori pubblici e dalla circostanza che, incomprensibilmente,
nella delibera n.377\92, più volte ricordata, si giustifica la necessità della
predetta nuova consulenza con "il fine di non esporre l'Amministrazione ad
un contenzioso" e l'opportunità di
"approfondire i motivi di censura del ricorso sopracitato", sebbene la
delibera acquisitiva di nuovo
parere rechi data 28.10.1991, mentre il ricorso della "viabilità L."
fu notificato nel novembre 1991. Quanto al prospettato timore di un rallentamento
dei tempi per lo svilupparsi di un contenzioso amministrativo, il connotato di
illogicità che emerge dal menzionato presupposto è lampante se si considera
che non era stata avanzata, in occasione del temuto ricorso, nessuna proposta di
sospensiva e che non ci si è peritati, nell’occasione, di compiere neanche un
superficiale vaglio dei motivi di ricorso adottati: tale vaglio avrebbe
evidenziato l’assoluta opinabilità delle ragioni avanzate dall’associazione
ricorrente, rendendo doverosa, proprio a tutela dell’autonomia delle scelte
amministrative, un'idonea difesa giudiziale. I patroni dei convenuti hanno obiettato che
risulterebbe inconferente, nel quadro di un ragionamento come quello ora
sviluppato, il richiamo ad una mancata proposizione di un’istanza di
sospensiva. Si deve obiettare che proprio nelle circostanze di un affidamento di
opera pubblica si rivela necessaria una sospensione dell’atto (per
l’intrinseca sussistenza del “periculum in mora”) e conferma se ne trae
dalla prassi, ove la richiesta in tal senso è fatto usuale. A meno che, vale la
pena soggiungere, il ricorso non abbia più che altro finalità intimorenti,
risultando proposto senza evidenti presupposti di ragione, e con la speranza di
una soluzione extragiudiziale. L’incoerenza dell’atto di revoca e
dell’affidamento a trattativa privata, poi, si evince con nettezza dal
contrasto, prima sottolineato, tra i due orientamenti, contrasto non composto da
un’adeguata motivazione. La difesa di P. contesta siffatta prospettiva
lamentando la discrezionalità della scelta e l’insindacabilità della stessa,
affermando la non necessarietà di motivazione sul punto, motivazione che, per
principio di diritto
amministrativo, non sarebbe richiesta per gli atti di adozione di procedura di
scelta di contraente, sussistendo, tale necessarietà, solo per talune
fattispecie tra le quali gli atti di revoca. L’argomentazione è priva di
fondamento. In esordio si deve rilevare che, se la motivazione ha finalità di
trasparenza e di garanzia di un sindacato diffuso, vicende come quella per cui
è giudizio ne esaltano la funzione e ne evidenziano l’utilità: in questa
ragione l’obbligo generale di motivazione risulta sancito in via generale
dalla legge n. 241 del 1990, già in vigore all’epoca dei fatti in questione.
Va inoltre rilevato che, contrariamente a quanto ritenuto dall’avvocato
difensore, l’atto contestato non riguarda solo l’assegnazione del II lotto
funzionale ma, altresì, la contestuale revoca della precedente delibera
di opzione per l'affidamento con la procedura della licitazione. Così motivata l’affermazione circa il vizio di
incoerenza, di illogicità e di mancata trasparenza, va ora illustrato il
profilo del travisamento del fatto. Questo è rinvenibile nell’errata e colpevole
(come meglio si specificherà dappresso) valutazione della sussistenza di uno
stato di necessità nel mutare indirizzo, e nella paradossale opinione (non vi
è da dimenticare che il P.M. penale ha individuato in detta scelta ipotesi
dolosa, volta a favorire la ditta aggiudicataria, connotato di colpevolezza che
in questa sede, come in seguito meglio specificato, non si raccoglie solo perché
da ritenersi sfornito di adeguata prova) che l’interrompere una procedura già
delibata ed in fase di attuazione per una frettolosa assegnazione a trattativa
privata comportasse risparmio di tempo ed ottimizzazione dell’interesse
pubblico. Inoltre, il paventato pericolo di ostruzionismo
legato alla instaurazione di un contenzioso amministrativo, è stato
assolutamente, e colpevolmente, sopravvalutato, non essendo stato approfondito
approfondito il valore, peraltro debole, delle ragioni giuridiche che ne
costituivano il contenuto né avendo dato peso al fatto che non era stata
proposta sospensiva. Oltre al travisamento vi è, quindi, una carenza di
istruttoria. Esaurito l’aspetto dell’eccesso di potere, non
può essere sottaciuto che, ad avviso di questo Giudice, vi è stata anche
violazione di legge, con una sostanziale ingiustizia legata al rigetto della già
scelta prrocedura concorrenziale. La Giunta comunale, infatti, si è mossa
nell’ambito di un’asserita possibilità di scelta dovuta al fatto che il
vincolo posto dalla legge n. 1 del 1978, art. 12, (impossibilità di aggiudicare
il II lotto funzionale se di valore superiore al doppio del primo) non
sussistesse in virtù della disapplicazione di detto articolo. Il dovere disapplicativo risulta certamente
singolare e al di fuori della prassi
giudiziaria ( cfr. "ex multis" Corte dei conti,
Sez. Contr. 18.10. 1979, n.
1003; 3.3.1987, n. 1909; 9.11.1989, n. 2176; 27.3.1991, n.37; TAR Sicilia, sez.
I 4.12.1989, n. 966; TAR Toscana 18.4.1989, n.302; TAR Lazio, sez. III
1.10.1987, n. 1624; in epoca successiva ai fatti in questione, ma a conferma
dell'indubitabile vigenza dell'art. 12 L.12\78 in questione, ancora "ex
plurimis" Consiglio di Stato,sez.VI, 16.11.1993, n.854;sez. II, 12.1.1994,
n. 5; Sez. V 18.9.1998; 10.5.1995, n. 63) per cui, in carenza di una rigorosa ed
adeguata motivazione, non si può non rilevare l’anomalo comportamento della
Giunta: inoltre, la disapplicata legge si pone in rapporto di stretta
complementarietà ed integrazione con l'art. 5 della legge n. 584 del 77,
cosicché corretto è stato il richiamo ad ambedue gli atti legislativi nel
capitolato di gara. D'altronde, in tal senso, come prima ricordato, si era già
espressa l'Avvocatura dello Stato. Inoltre, la presenza di detto richiamo all’art.
12 legge 1/78 nel capitolato di gara relativo al progetto generale, “lex
specialis”, doveva portare semmai non alla disapplicazione della legge, ma di
tale atto; e questo, come si sa, non è disapplicabile, ma solo revocabile in
autotutela ( Consiglio di Stato, 27.8.1998, n.568; TAR
Sardegna 22.5.1998, n. 522). Cosa auspicabile, tra l’altro, visto che
il I lotto dei lavori non era stato completato e le caratteristiche funzionali
della proposta della “Viabilità L. s.r.l.”, che ne avevano motivato
l’aggiudicazione alla stessa - come arguibile dai verbali della commissione
aggiudicatrice - erano venute meno ancora prima dell’inizio dei lavori
(immediata sospensione degli stessi con significativa variante con la quale è
stata abbandonata la soluzione tecnica basilare nell'assegnazione dei punteggi
nella gara, dato evincibile dalla documentazione probatoria della Procura). Traendo quindi le conclusioni da quanto finora detto, l'affidamento a
trattativa privata del II lotto funzionale della pubblica opera
da effettuarsi nel compendio denominato " Piana di L.", era
illegittimo per plurime ragioni: perché contrario alla normativa vigente, che non precedeva la
possibilità di affidare a trattativa privata un lotto successivo, quando il
costo dello stesso fosse risultato, come nel caso di specie, superiore al doppio
del valore del precedente, risultando
non solo minoritaria, ma mai seguita nella prassi giudiziaria
la tesi che di detto requisito non si
non si dovesse tener conto poiché contemplato dall'art. 12 della legge
n. 1 del 1978, asseritamente in contrasto con la direttiva comunitaria e quindi
disapplicabile: oltre che al citato articolo, contrario al capitolato di gara, "lex specialis", quindi, della stessa, atto
specificamente regolatore dei diritti e dei doveri delle parti nella vicenda; il
richiamo, infatti, nel contratto stipulato, al capitolato , ha reso le
prescrizioni del medesimo anche preciso contenuto del contratto di appalto; perché il revocare la precedente delibera di giunta con la quale si
era deciso di procedere con il sistema della licitazione privata ed il ricorso
alla procedura negoziata non era coerente con le prospettate esigenze di
urgenza, né era corretta, informata
ed idoneamente motivata reazione al ricorso proposto dalla associazione di
imprese aggiudicataria del primo lotto; riguardo a tale atto di iniziativa
giudiziaria, non sono stati posti in esame le ragioni del gravame - che,
peraltro, questo giudice ritiene velleitarie, in quanto prive, anche "ictu
oculi", di un concreto fondamento giuridico - ma, invece, si è chiesto un
parere "pro-veritate" circa la possibilità di affidare i lavori a
trattativa privata, quando comunque, il prescelto utilizzo della licitazione
privata, o come univoca o come alternativa modalità da seguire era, in ogni
caso, legittima; perchè l'atto di revoca
- con il contestato provvedimento di Giunta n. 377\92 della delibera n. 1362\92
( licitazione privata) era
erroneamente motivato anche sulla considerazione che la scelta con la medesima
delibera effettuata, circa il sistema di aggiudicazione, fosse stata coatta in
forza di legge ma non ritenuta la migliore, laddove la parte giustificativa
della stessa, invece, adduce ragioni, condivisibili, di opportunità e
convenienza; altresì, la contestuale opzione di addivenire a contratto sulla
base dell'offerta della ditta "Viabilità L."ha fatto riferimento ad
un inesistente obbligo di ottemperare alle conclusioni del parere richiesto ( si
veda la paradossale formula " atteso di dover ottemperare", atti del
giorno 11.2.1992 e 20.2.1992 )
quando lo stesso era, in primo luogo un parere, quindi un atto consultivo non
fonte di obbligo, in secondo luogo si esprimeva (con timida formula, per verità,
forse celando l'insicurezza del consulente) in termini di facoltatività fra
licitazione e trattativa privata; dubbi, poi, devono essere espressi anche
sull'inopportunità ( forse comprensibile solo con la necessità di reperire un
conforto teorico, prima non ottenuto dai pareri precedentemente acquisiti, alla
volontà, i cui motivi peraltro si disconoscono, di affidare i lavori alla ditta
precedente aggiudicataria) di chiedere un nuovo parere dopo quelli -
sufficientemente esaustivi - già richiesti. Chiarita la sussistenza di una intensa caratterizzazione di
illegittimità dei profili provvedimentali relativi alla vicenda per la quale è
giudizio, per una qualificazione della stessa in termini di illiceità
amministrativo-contabile, si deve ora accertare, con compiuta prova, la
sussistenza di una grave
colpevolezza connotante l'agire dei
soggetti convenuti. Secondo
questo Giudice, il menzionato requisito è compiutamente integrato alla
luce dei fatti in contestazione così come illustrati e provati in giudizio. Le argomentazioni dei
convenuti, di segno contrario all'opinione del Collegio, si appuntano -
tralasciando la prioritaria affermazione della legittimità degli atti di
giunta, asserzione priva di pregio, sulla scorta di quanto sopra motivato -
sulla difficoltà di individuare, nel caso per cui è questione, la corretta
normativa applicabile, concretandosi così un errore scusabile, e, ancora, sulla
carenza di una specifica professionalità giuridica degli stessi. Non vi
sarebbe, perciò, colpevolezza. Le tesi sono destituite di fondamento. Per l'argomento di difesa da ultimo esposto basta una breve notazione:
l'individuazione di un comportamento colposo, pur rifuggendo dal semplice
ricorso a parametri univoci e
previamente definiti, dovendo invece gli stessi essere considerati unitamente ai
dati del concreto agire dell'agente e dello stato di possibilità e di
prevedibilità dell'azione dello stesso, non fa riferimento a
canoni di specifica professionalità giuridica.
Infatti, che il ricorso
alla trattativa privata poteva essere, al limite, solo una facoltà, è fatto di
evidenza palmare; che la giustificazione dell'urgenza fosse non solo debole, ma
priva di alcun appiglio logico, nel contesto in cui è maturata, è altresì
considerazione che doveva nascere da una minima solerzia, assolutamente da
pretendere a soggetti che ricoprivano cariche di vertice in seno all'ente
comunale. Che il rispondere ad un ricorso senza valutarne, o farne valutare i
contenuti ma, al contrario, sollecitare un nuovo parere per, in sostanza,
esplorare le possibilità di poter accondiscendere alle pretese del ricorrente,
peraltro prive di una situazione giuridica di diritto soggettivo o
interesse legittimo a presidio e che le pretese stesse contrastassero un
principio di trasparenza e di concorrenzialità nelle pubbliche gare è fatto
evidente e assolutamente contrario alle più elementari regole deontologiche del
buon amministratore che, nel caso di specie, sono quelle richieste alla
tipologia dell'amministratore onorario e non professionale, e quindi
prescindenti dal dovere di conoscenza delle regole specificamente tecniche della
Pubblica Amministrazione. E' quindi, si conclude,
caratterizzato da grave colpa il comportamento dei convenuti. Perché si possa concretare in maniera compiuta una fattispecie di
illecito amministrativo-contabile, è necessario, com'è noto, che sia integrato
il requisito del nocumento alle pubbliche casse. Nella vicenda per cui è
giudizio, appurata la censurabilità del comportamento dei convenuti, sorge
complessità nel procedimento di comparazione fra il costo di un appalto
concretamente affidato, in questo caso a trattativa privata, e quello ritraibile
da un'ipotetica ricostruzione di una differente procedura di aggiudicazione: le
acquisizioni processuali consentono a questo Giudice di vagliare due consulenze
tecniche, ambedue approfondite quanto a professionalità di valutazione. Va in
premessa affermato, per ribadire alle eccezioni della difesa di un convenuto,
che rispetto alla considerazione che non si tratta, in tutt'e due i casi, di
consulenza di ufficio, ma di parte, prioritario risulta essere il vaglio del
valore e dell'attendibilità intrinseca delle stesse; bisognerà, allora, delle
due valutare la logicità, la coerenza e la maggior aderenza rispetto alla
concretezza dei fatti. La
perizia su cui la Procura fonda la
propria richiesta, formatasi nell'ambito del procedimento penale di cui si è
dato conto, si conclude con la constatazione che l'eventuale affidamento
dell'appalto del II lotto di lavori sulla piana di L. con la procedura
concorrenziale della licitazione privata, avrebbe rappresentato per il Comune
una opportunità economica, opportunità che i consulenti quantificano in non
meno del 20% dei costo complessivo dei lavori, per un ammontare pari a 1
miliardo e quattrocento milioni. A tale conclusione si è pervenuti applicando,
alle singole voci unitarie di costo presentate dalle ditte in occasione
dell'appalto concorso per il progetto generale e per il I lotto funzionale di
lavori, l'incremento del 10% applicato - sui costi esposti dalla "Viabilità
L.", aggiudicataria - dall'Ufficio
tecnico del Comune di C. al fine di predisporre la base d'asta per la
licitazione privata che inizialmente si intendeva esperire. Per le voci non
rinvenibili nelle originarie offerte delle ditte non aggiudicatarie, si è
applicato il prezzo definito dal Comune. Questa operazione è stata effettuata
solo con riferimento agli elementi di costruzione comparabili, ovvero ai
manufatti stradali. Estrapolando quanto emerso dai calcoli effettuati per questa
tipologia di importo prezzi ( che prospetta una possibilità di risparmio
dell'ordine del 20%), corrispondente al 76,54 % dell'importo globale del II
lotto funzionale, e proiettando il risultato sul valore dell'intero appalto, ne
consegue che, secondo le parole dei consulenti " la licitazione privata
avrebbe potuto rappresentare dal punto di vista economico, una reale opportunità,
considerato che l'oscillazione degli importi, così calcolati, supera il 20%
rappresentato dalla considerevole cifra di £ 1.400.000.000". Diverso
procedimento di computo ha compiuto il consulente del convenuto B., ing.
Tettamanti: questi ha, in primo luogo, contestato la consulenza tecnica della
Procura, in quanto asseritamente compiuta su programmi di lavoro diversi tra
loro, sia per modalità costruttiva che per quantità di materiali. Inoltre,
nella controperizia in parola si afferma che " l'elenco prezzi del II lotto
è frutto di autonoma valutazione da parte del Comune ed è altro rispetto ai
prezzi aggiornati di cui al primo lotto: conseguentemente il ribasso del 5% (
effettuato dalla aggiudicataria "viabilità L.") è ben diverso se
raffrontato a quello effettivo rinveniente per effetto degli aggiornamenti ex
lege". E così, si è posto in
essere un ipotetico procedimento di revisione prezzi, facendo riferimento al
disposto dell'art. 33 della legge n. 141 del 1986, per cui, applicando la
stessa, individuando la corretta categoria di opera e l'incidenza delle voci di
costo secondo quanto contemplato dal DM 11.12.1978, utilizzando le rilevazioni
provinciali di aumento costi con riferimento alle variazioni intervenute dal
momento dell'aggiudicazione del primo lotto fino alla stipula del contratto per
il secondo (13.9.1993), ne conseguirebbe un incremento dei prezzi del 36%, e,
sempre fittiziamente applicando detta percentuale ai prezzi unitari applicati in
occasione della prima gara, se ne trarrebbe la considerazione che, in realtà,
la "Viabilità L. avrebbe applicato una percentuale di ribasso del 28,34%.
Pur non disconoscendo una rigorosità di ragionamento, e l'aver portato alla
considerazione del giudice precisi meccanismi di calcolo volti a rappresentare,
nella vicenda "de qua", ai fini dell'individuazione dell'eventuale
danno arrecato, la potenziale incidenza della crescita dei costi di lavorazione,
questo Giudice ritiene quest'ultima perizia non immune da censure soprattutto
nell'assunzione a base del ragionamento - questo poi, nel suo procedere, preciso
e coerente - di taluni presupposti di fatto erroneamente recepiti o valutati. La
consulenza della Procura, seppur con i
difetti insiti in una procedura ricostruttiva, offre, invece al Giudicante
concreti spunti per quanto dappresso si sosterrà.
La consulenza Tettamanti, innanzitutto, muove dall'assunto che la base
d'asta corretta avrebbe dovuto assumere come prezzi unitari quelli risultanti
dall'applicazione della procedura di revisione prezzi, non considerando che non
di detto istituto si tratta ( in tal caso, applicando correttamente l'art. 33
della citata legge 141 del 1986, la
revisione non andrebbe applicata con riferimento al primo anno di esecuzione
lavori, ferma restando, poi, sia la possibilità di convenire il prezzo chiuso,
sia la discrezionalità - anche se vincolata nell'"an" ma non nella
concreta definizione del "quantum"- nell'applicazione della revisione
stessa, nella cui sede deve aver peso anche la concreta alea da addossare
all'appaltatore), ma di un'autonoma ridefinizione, ad opera dell'ente
appaltante, della stima dei lavori tale da fungere da base d'asta o da
riferimento contrattuale, in caso, com'è stato, di trattativa privata. Va fatto
richiamo, perciò, all'art. 12 della legge 1 del 1978, il quale prevede,
nell'ipotesi di assegnazione all'impresa precedentemente aggiudicataria, anche
del lotto di lavori successivo al primo, la definizione di un nuovo prezzo
"determinato tenendo conto della variazione media dei prezzi intervenuta a
partire dalla precedente aggiudicazione per la categoria nella quale l'opera
rientra e, in ogni caso, in misura non superiore alle variazioni dei costi
rilevate dagli organi competenti , secondo le norme vigenti in materia di
revisione prezzi contrattuali. Le
variazioni dei costi rilevate dagli organi competenti, allora, indicano solo il
tetto massimo oltre il quale i prezzi non possono essere incrementati; per il
resto, l'esercizio della discrezionalità da parte dell'Amministrazione porta
all'individuazione del prezzo equo nello specifico caso, dovendosi tener conto,
naturalmente, delle variazioni dei costi così come ufficialmente rilevati.
Congruo, perciò, appare l'aumento dei costi dell'ordine del 10\12% effettuato
dall'Ufficio tecnico del Comune di C.. In tal senso decisiva, però, appare
un'altra considerazione: la consulenza Tettamanti fa riferimento all'incremento
dei prezzi al momento della stipula del contratto a trattativa privata, ovvero
il 13.9.1993: detta stipula avvenne, come detto, con rilevante e sorprendente
ritardo rispetto alla delibera di addivenire a questo sistema di aggiudicazione,
e, ancora più, con ragguardevole e per certi versi paradossale ritardo rispetto
a quella che statuiva l'indizione di una gara a licitazione privata. Va ancora
sottolineato che ciò rimarca ancora di più che la scelta della negoziazione
non poteva essere posta in alcuna relazione, nel caso di specie, con le
prospettate esigenze di celerità: per quanto attiene al discorso che si va
svolgendo, è logico che, qualora si voglia accertare una possibile maggiore
convenienza di una procedura concorsuale, peraltro già deliberata, è al
momento in cui l'ente appaltante - nell'iniziare a dare esecuzione alla delibera
stessa definisce la stima dei lavori quale base d'asta - che si deve fare
riferimento. L'aumento dei prezzi, così come stabilito dal Comune di C., e preso a riferimento dai periti
della Procura, ancorato alle rilevazioni del febbraio 1992
e, si ripete, dell'ordine del 10\12 %, è quindi perfettamente congruo ed
idoneo. Ancora, se si volesse seguire il ragionamento della consulenza
Tettamanti, e far riferimento all'istituto della revisione prezzi, pur
nella sopra illustrata erroneità di detto riferimento, andrebbe comunque
applicato l'intervenuto - prima della stipula del contratto – Decreto Legge n.
333 del 1992, convertito, con modificazioni, in Legge n. 359 del 1992, che ha
inibito la possibilità del ricorso alla revisione medesima.
Stabilita quindi la correttezza del riferimento ai prezzi così come
elaborati dal Comune di C., riferimento presente nella perizia della Procura, il
Collegio coglie nella stessa un altro intento non perseguito dalla consulenza di
parte opposta, ovvero il traslare nella procedura ipoteticamente ricostruita, la
stessa differenziazione economica presente nella gara per il progetto esecutivo
generale e per l'esecuzione del primo lotto dell'opera sulla Piana di L.. In
linea generale l'intento è stato conseguito; non osta, infatti
l'argomentazione, ad opera di parte convenuta, che si tratta di comparazione
inattuabile in ragione delle diversità progettuali: non è condivisibile, detta
argomentazione, infatti, poiché il raffronto è stato effettuato su voci di
costo, i manufatti stradali, di carattere omogeneo, ed assolutamente
comparabili, correttamente riferibili ed omologabili a qualunque impresa e per
la valutazione economica di qualunque tipo di opera. E' da considerarsi, come
valutazione rafforzativa della convinzione che si motiva il fatto, sopra
rammentato, che per la vicenda in questione, i progetti presentati, inizialmente
diversi, in fase esecutiva hanno perso molti elementi differenziatori: infatti,
le soluzioni progettuali che hanno permesso alla "Viabilità L." di
aggiudicarsi la gara, a discapito della minor convenienza economica delle
stesse, rispetto alle proposte delle altre concorrenti, ed in ragione di
un'individuata maggiore funzionalità dovuta alla previsione di sottopassi. I
lavori del I lotto, appena iniziati sono stati immediatamente sospesi
con apporto, alla ripresa, di sensibili varianti, che prevedevano
l'eliminazione dei sottopassi i
quali erano stati la ragione principale dell'aggiudicazione dell'appalto ( ciò
indica ancora come maggiormente rispondente, oltre che ad istanze di economicità,
anche a motivazioni di giustizia l'abbandonato ricorso ad una procedura
concorsuale, essendo venuti meno i fattori di aggiudicazione del precedente
appalto concorso ). Orbene, i prezzi unitari, proprio a dimostrazione della loro
insuscettibilità di variazione in relazione al tipo di progetto ( dovendosi
solo tener conto della quantità degli stessi) non sono variati per il solo
motivo della modifica progettuale. Inoltre, le differenze di valori economici
sono traslabili con attendibilità, se si valuta che questi prezzi sono stati
indicati non solo con riferimento al primo lotto, ma anche nel proporre il
progetto esecutivo generale, quindi tenendo conto dei tempi e delle esigenze
dell'intera opera, comprensiva anche del II lotto. Il calcolo effettuato in
perizia di parte attrice, che
conduce ad identificare un risparmio dell'ordine del 20%, è sostanzialmente
recepibile con le considerazioni che seguono. Poiché il danno va accertato con
le caratteristiche della certezza, oltre che dell'attualità e concretezza, questo Giudice ritiene infatti di dover ridurre, per rimanere
in un ambito non toccato dal grado di incertezza legato ad ogni ricostruzione
presuntiva del tipo di quella che si è esposta, in maniera considerevole la
somma richiesta dalla Procura sulle indicazioni dei consulenti. A ciò va
aggiunto che, benchè i convenuti abbiano eccepito la prescrizione su basi
motive diverse, la Sezione non può non rilevare che, dei mandati di pagamento
recano una data oltre il quinquennio rispetto all'invito a dedurre.
In senso contrario va però, d'altro canto, contrapposto che nel calcolo
della somma di 1.400.000.000 dei cui in citazione, non si è tenuto conto del
presumibile ribasso di asta che viene apportato dalle ditte offerenti. In
conclusione il Collegio ritiene che il danno possa attestarsi, con una
prudenziale valutazione che valga a costituire una attendibilità sul piano
probatorio, nella somma di £
800.000.000. Di questa, però non debbono rispondere solo i convenuti, dato che
l'azione che ha dato luogo al meccanismo causale di produzione del danno è una
delibera collegiale. Di detto danno sono perciò responsabili tutti coloro che
dettero l'assenso alla stessa: 5 membri di giunta allora, non risultano
sottoposti ad un giudizio di responsabilità amministrativa per i fatti in
questione, ma, circa la richiesta di integrazione del contraddittorio, questa,
se va accolta nel suo intento sostanziale, ovvero l'affermazione di una causalità
dannosa nel comportamento dei membri della giunta - non convenuti in questo
processo - che dettero l'assenso alla revoca della delibera statuente
l'affidamento a licitazione privata per procedere poi in via negoziale, non può
condurre ad una chiamata in giudizio "iussu iudicis" degli assessori
stessi. Ciò poiché il potere sindacatorio, di cui è munito il giudice della
responsabilità amministrativa, nel doveroso rispetto del principio della
concordanza tra chiesto e pronunciato, ha una valenza integrativa del contesto
processuale così come definito dalle parti processuali ma non è strumentale ad
un ampliamento, soggettivo e\o oggettivo, dell'ambito del giudizio ( cfr. questa
Sezione, sen. n. 381\99\EL). In questa prospettiva, la possibilità di
un'integrazione del contraddittorio si pone solo quando, senza la stessa, ne
viene esclusa - diversamente dalla presente fattispecie - l'approfondita
valutazione dell'operato dei citati. Nel giudizio che qui ne occupa, d'altro
canto, in base al principio, legislativamente fissato ( art. 1, comma ter e
quater, L. 20\94) della parziarietà della responsabilità, ovvero della
necessità di formulare gli addebiti solo in relazione alla parte di danno
causalmente attribuibile a ciascun agente, devono i convenuti essere mantenuti
estranei al nocumento riconducibile ad altri soggetti seppur non chiamati in
giudizio ( cfr. questa Sezione n. 301\00\R). Peraltro dopo aver affermato quanto sopra, va rilevato che la
responsabilità del sindaco e dell'assessore ai lavori pubblici riveste un ruolo
preminente e di maggior efficienza causale rispetto a quella degli altri
componenti di giunta; per quanto riguarda il Sindaco vale il suo ruolo di
presidente della Giunta, la sua funzione coordinatrice e di stimolo, la sua
ricoperta posizione altresì di capo del Consiglio comunale, in seno al quale è
maturata la raccomandazione che, nella sua sollecitazione ad una pronta
soluzione del costruendo compendio viario è stato inopinatamente richiamata per
giustificare una presunta necessità ed urgenza nel revocare la procedura di
licitazione privata. Inoltre lo stesso non si è dato carico, quale organo
rappresentativo dell'ente, e capo dell'amministrazione dello stesso, di valutare
correttamente la fondatezza del ricorso intentato dalla ditta aggiudicataria del
primo lotto e di vagliare, altresì, le prospettive processuali per il comune
derivanti dall'atto medesimo.
Quanto all'assessore ai lavori pubblici, questi, per la propria carica doveva
avera una più approfondita conoscenza della questione ed allo stesso, come
peraltro al sindaco, - comportamento che non seguirono - spettava prospettarla
in termini corretti nell'ambito della discussione collegiale e suggerire le
soluzioni realmente corrette. A favore di quest’ultimo va calcolata una
maggior entità di danno prescritta. In conclusione, quindi, il Collegio ritiene
che il danno sopra individuato debba essere addebitato per 450 milioni ai membri
della Giunta non convenuti ( ammonta quindi a 90 milioni il danno da ciascuno
arrecato) per 200 milioni al B. e per 150 milioni alP.. Le somme dovute devono
poi essere rivalutate a far data dal momento del pagamento dell’opera pubblica
in questione ( ultimo in ordine temporale dei titoli di spesa emessi) Le spese processuali
seguono la soccombenza e vanno ripartite in parti uguali fra i due citati.
PQM La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia,
definitivamente pronunciando Accogliendo parzialmente l'istanza della Procura regionale Condanna B. F. al pagamento della somma di £ 200.000.000 ( diconsi
duecentomilioni) P. A. al pagamento della somma di £ 150.000.000 ( diconsi
centocinquantamilioni), più interessi dalla condanna al soddisfo. La condanna alle spese segue la soccombenza ed è liquidata in £ Cosi' deciso in Milano nella Camera di consiglio del giorno 21
novembre 2000.
IL PRESIDENTE L’ESTENSORE Depositato in segreteria il IL Dirigente Superiore
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