Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia - 597\01\EL - 10.4.2001 Pres. Pasqualucci est. Venturini

E' compiuta acquisizione giurisprudenziale (cfr.Corte dei conti, sez.II, 29.1.1992, n. 24) che la prescrizione dell'illecito amministrativo-contabile  deve iniziare a  computarsi nel momento della verificazione dell'illecito in tutti i suoi momenti strutturali, quindi con il concreto ravvisarsi del danno pubblico, e, di conseguenza,  allorquando realmente si realizzi la perdita o il mancato guadagno patrimoniale per la PA:  la prima, poi, è ravvisabile nella formazione del titolo giuridico ( Corte dei conti, sez. I, 16.9.1991, n. 273; 24.5.1994, n. 91; sez. II 2.4.1993, n. 79)) legittimante l'esborso o, in mancanza di questo, nella effettiva dazione di denaro od altra utilità ( Corte dei conti, Sez. I, 30.10.1995, n. 28\A). E'  soddisfatto il requisito dell'eccezione di parte quando l'eccezione stessa è proposta anche se con riferimento ad altri motivi di prescrizione.

Nell’individuazione dei vizi di illegittimità dell’atto ( nel contesto della valutazione di illiceità)  il giudice della responsabilità amministrativa non deve ritenersi vincolato dal  giudicato penale assolutorio, per il disposto dell’art. 652 c.p.p., secondo il quale la sentenza di assoluzione fa stato, nel giudizio amministrativo di danno, con riferimento alla statuizione della non sussistenza del fatto o alla non commissione da parte dell'imputato ,

L'affidamento a trattativa privata del II lotto funzionale di pubblica opera, con revoca, non motivata,  di precedente  delibera di aggiudicazione a trattativa privata  è illegittimo perché contrario alla normativa  che non prevede la possibilità di affidare a trattativa privata un lotto successivo, quando il costo dello stesso  risulti  superiore al doppio del valore del precedente,  risultando non solo minoritaria, ma mai seguita nella prassi giudiziaria  la tesi che di detto requisito non si  non si debba tener conto poiché contemplato dall'art. 12 della legge n. 1 del 1978, asseritamente in contrasto con  direttiva comunitaria e quindi disapplicabile: è illegittimo, inoltre, il ricorso alla procedura negoziata non  coerente, nei fatti, con le prospettate esigenze di urgenza, né  corretta reazione al ricorso proposto dalla associazione di imprese aggiudicataria del primo lotto; richiesto un parere "pro veritate", è erroneo ritenere che lo stesso abbia  valenza cogente.

 E' corretta la consulenza tecnica che quantifica il danno subito dall'erario facendo riferimento ai prezzi comparati, per opere di carattere omogeneo, proposti dalle ditte concorrenti in occasione dell'esame del progetto generale e dell'affidamento del primo lotto, attualizzati secondo le valutazioni dell'ente aggiudicante; è erronea la controperizia basantesi sull'istituto della revisione prezzi con riferimento all'inizio dei lavori e non all'aggiudicazione degli stessi. Il potere sindacatorio, di cui è munito il giudice della responsabilità amministrativa, nel doveroso rispetto del principio della concordanza tra chiesto e pronunciato, ha una valenza integrativa del contesto processuale così come definito dalle parti processuali ma non è strumentale ad un ampliamento, soggettivo e\o oggettivo, dell'ambito del giudizio.

 

597/01/EL dep. 10.4.2001

 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

La Corte dei conti

Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia

 

composta dai seguenti magistrati:

 

Dott.    Furio       PASQUALUCCI           Presidente

Dott.     Mario      DONNO                      Consigliere

Dott. Leonardo    VENTURINI                Ref.relatore

Ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

 

nel giudizio iscritto al n.733\EL del registro di segreteria, su istanza della Procura regionale nei confronti di

 B. F., rappresentato e difeso  dall'Avv.to G.F.Ferrari e dall'Avv.to Pacia, presso lo  studio del primo in Milano,C.so V. Emanuele II, 15 el.te dom.to

P. A. el.te dom.to presso lo studio dell'Avv.to Giulio Di Matteo in Milano, via Visconti di Modrone 3, dal quale è rappresentato e difeso; 

Uditi, nella pubblica udienza del giorno 21.11.2000 il relatore, dott. Leonardo Venturini l'avv.to E. Masnata su delega dell'avv.to Ferrari per B., l'avv.to  E. Di Matteo su delega dell’Avv.to G. Di Matteo perP., il Pubblico Ministero nella persona del SPG. Dott. M. Chirieleison;

 

Visti gli atti e i documenti tutti di causa;

 

Ritenuto in

 

FATTO

          La Procura regionale, con atto depositato in data 4 maggio 2000,  ha citato gli odierni convenuti, ragg. F.B. e A.P. per sentirli condannare al pagamento della somma di £ 1.400.000.000, più rivalutazione, interessi legali e spese di giudizio. L'Organo requirente mutua parte dei contenuti della sua azione  da un procedimento penale sulla medesima vicenda - anche se la stessa ha visto coinvolto solo il  convenuto B. - all'esito della quale il tribunale di C., con sentenza N° 105/98 del 4.02.98, ordinava la trasmissione integrale alla Procura della Corte dei Conti della Lombardia degli atti processuali del procedimento N° 30/96 RG Trib. a carico del predetto B. F, a seguito dell’assoluzione dello stesso dall’imputazione di abuso d’ufficio, in relazione alla modifica dell’art. 323 c.p. operata dalla legge 234/97, per la verifica della sussistenza di eventuali danni erariali relativi ai fatti oggetto del processo penale.

 Va , in via preliminare, anche con l'ausilio della lettura degli atti processuali trasmessi e dell'esposizione della Procura, fornire una sintetica ricostruzione dei fatti, che valga a delineare il quadro entro il quale si sarebbe perpetrato l'illecito amministrativo ipotizzato dall'Ufficio remittente.

1. Con deliberazione consiliare N°18 del 15.2.1089, venne indetta dal Comune di C. una gara pubblica di appalto-concorso per la progettazione generale della viabilità degli svincoli relativi al compendio denominato "Piana di L." e per la realizzazione di un progetto esecutivo stralcio per un importo presunto di tre miliardi di lire.

2.      Con atto N° 1716 del 24.7.1989 la Giunta Municipale del predetto Comune di C. approvò:

·        il progetto generale della viabilità degli svincoli relativi al compendio denominato "Piana di L." dell'importo complessivo di Lit. 11.334.017.557;

·        il progetto esecutivo dell'importo complessivo di Lit. 2.689.029.150 relativo all'intervento-stralcio dell'appalto concorso per la progettazione e la realizzazione della viabilità e degli svincoli di cui al citato compendio;

·        aggiudicò l'appalto dei lavori all'Associazione Temporanea di Imprese N.& M., C., F. e C..

         L'appalto concorso, secondo l'art. 1 del relativo capitolato, aveva ad oggetto sia la progettazione esecutiva dell'intero comparto di viabilità, sia la realizzazione di tutte le opere previste e occorrenti per la costruzione di un primo lotto esecutivo funzionale corrispondente alla somma di L. 3 miliardi.

         In data 28 febbraio 1990, fu stipulato il  contratto di appalto concorso in menzione, con il quale il comune affidava alla Società Consortile "Viabilità L. S.r.l.," avente causa dalla predetta Associazione Temporanea d'impresa,  l'appalto per la progettazione e la realizzazione della viabilità e degli svincoli relativi al compendio denominato "Piana di L.", richiamando quale parte integrante del contratto  sia  quanto previsto dal capitolato programma  sia le condizioni dell'offerta della società consortile.

         Ai sensi  del succitato contratto l'importo dei lavori appaltati ammontava a £. 2.689.029.150, al netto di IVA al 4%.

         L'articolo 2 del capitolato, prevedeva che l'importo dei lavori relativi al primo lotto funzionale ammontasse a forfetarie lire tre miliardi, mentre la restante parte progettuale avrebbe potuto essere realizzata in ulteriori lotti sia in applicazione dell'art. 12 della legge n.° 1 del 1978, sia, per, così testualmente il capitolato, creare una scalarità dell'appalto,  in relazione alle disponibilità finanziarie che sarebbero state successivamente definite dal comune. Nel bando di gara, l'Amministrazione appaltante si riservava quindi la facoltà di affidare al primo aggiudicatario anche l'esecuzione dei lotti successivi al primo in applicazione dell'art. 12 legge 1/78 e dell'art. 5, lettera g) della legge 584/77-.

          Delineato il quadro degli antefatti, in questa ricostruzione verrebbe ad inserirsi  il comportamento del sig. B., così secondo il PM penale presso il Tribunale di C., il quale ha ritenuto di dover svolgere istruttoria e, all'esito  delle  indagini preliminari  ricostruiva,  come si evince dalla formulazione del capo di imputazione e della richiesta di rinvio a giudizio, l’intera vicenda sia sotto il profilo dell’iter amministrativo seguito dall’amministrazione per l’aggiudicazione dei lavori in questione, sia, in particolare, con riferimento della condotta tenuta dal sindaco di C. nel periodo in cui tale carica fu ricoperta dal predetto B., nei termini  così riassumibili.

         Al termine di un'accurata istruttoria - così si esprime il pubblico Ministero penale nella formula del capo di imputazione - effettuata dall'Assessore competente, mediante l'acquisizione del parere del dirigente del settore amministrativo e di quello dell'Ufficio legale (i quali avevano indicato nella licitazione privata, procedura ad evidenza pubblica la modalità più opportuna e conveniente per l'affidamento in appalto dei lavori relativi al 2° lotto del compendio denominato "Piana di L."), in piena osservanza dei principi di imparzialità e buon andamento dell'attività della P.A., (secondo cui si imponeva la necessità di ricorrere ad una gara ad evidenza pubblica, sia sotto l'aspetto della convenienza economica,  sia per motivi di trasparenza gestionale), avendo la Giunta Comunale, con delibera n.°1162 del 13.6.1991, deliberato di affidare l'esecuzione delle opere in questione mediante licitazione privata da esperirsi fra un congruo numero di imprese ritenute idonee, il sindaco B., strumentalizzando la propria funzione, induceva la Giunta comunale, nonostante l'opposizione degli Assessori Nahmias e Ferrari, ad adottare la delibera n.° 377 del 3.3.1992 che revocava la precedente decisione affidando i lavori alla "Viabilità L. s.c.r.l." a trattativa privata, prospettando una serie di argomentazioni e ponendo in essere comportamenti, secondo il citante asseritamente illeciti, che la Procura così illustra:

·        facendo propria la raccomandazione consiliare rivolta alla Giunta Municipale di impegnare la medesima "a voler porre in essere tutti i provvedimenti necessari per un pronto e immediato avvio dei lavori, assicurando il tempestivo rispetto dei tempi di esecuzione, nonché ad approfondire le procedure di aggiudicazione del 2° lotto esecutivo e ciò al fine di garantire, nel rispetto della normativa vigente in materia, la pronta realizzazione di un'opera fondamentale per la città", sospendeva di fatto, si sostiene in citazione, la procedura di assegnazione dei lavori a mezzo di licitazione privata, come già deliberato dalla Giunta municipale, in un momento nel quale, ritiene il requirente, essendo intervenuto il finanziamento dell'opera da parte del Consiglio comunale con deliberazione n°174 dell'8.10.1991, il completamento della procedura avrebbe potuto concludersi in termini ravvicinati, in un periodo cioè non superiore ai 3 o 4 mesi;

·        si addebita sempre al B. di non aver effettuato alcuna  indagine volta ad accertare nè la legittimità alla procedura di cui alla delibera n° 1162 del 13.6.1991 della Giunta municipale, nè i tempi di realizzazione dell'opera a mezzo della procedura di licitazione privata già indetta disattendendo, in tal modo, si sostiene, il contenuto della raccomandazione che evidenziava la necessità di analizzare la questione di legittimità della procedura seguita nei termini di esecuzione;

·        d'altro canto il B. chiedeva, con lettera 15.10.1991, all'On. Ferrari di acquisire parere presso il Ministero dei Lavori Pubblici in relazione alla "normativa da applicare": per la Procura ciò travisava la circostanza che la possibilità di ricorrere alla trattativa privata era comunque una facoltà e non un obbligo per la P.A. e che quindi tale richiesta risultava fuorviante, obliterando le vere questioni  relative alla procedura adottata, come evidenziati dalla raccomandazione consiliare, procedura la cui legittimità era comunque fuori discussione alla luce dei pareri legali e amministrativi resi dai funzionari: ricevuto qualificato parere, seppur informale, circa la prevalenza della norma dello Stato sulla normativa comunitaria, a conferma quindi della legittimità della procedura seguita, proponeva alla Giunta, la quale deliberava in data 28.10.1991, di acquisire un altro parere pro veritate sull'argomento, affidando l'incarico al prof. Luzzatto, nominativo da lui stesso proposto;

·        vi sarebbe poi stata l'omessa rilevazione che nel parere dato dall'ufficio legale e trasmesso all'On. Ferrari, era già citata una circolare n.° 420 dell'1.3.1980 (pubblicato nella G.U.R.I. 28.7.1986, n.° 173) del Ministero dei Lavori Pubblici che riferentesi nel contenuto ad un parere dell'avvocatura dello Stato circa la vigenza  dell'art. 12 della Legge n.° 1/78, applicata nella procedura in esame, così come il distorto rilievo conferito ad ingiustificate valutazioni circa le  conseguenze dannose che l'amministrazione avrebbe potuto subire dalla prospettata opposizione giudiziaria, con, altra omissione, il mancato approfondimento  secondo le buone regole della P.A., a mezzo parere tecnico-giuridico, del grado di attendibilità delle "paventate "minacce" ( così in citazione, riprendendo espressioni del magistrato penale)  espresse in colloqui privati, o riferiti per "sentito dire", nonchè la concreta probabilità che la medesima impresa potesse bloccare, con iniziative giudiziarie, il corso  dei lavori";

·         notificato, in data 13.11.1991, il ricorso al T.A.R. proposto dalla "Società Viabilità L. s.c.r.l." contro la deliberazione del Consiglio Comunale n.° 1162 del 13.6.91 che stabiliva le modalità di affidamento dei lavori a mezzo di licitazione privata e avendo saputo dal Capo Gabinetto Rag. Tagliaferri che il ricorso non conteneva istanza di sospensione del provvedimento e quindi non sussisteva  l'immediato pericolo di interruzione della procedura  di assegnazione dei lavori a mezzo di licitazione privata e quindi di blocco dei lavori, in violazione di una consolidata prassi comunale, che prevedeva l'invio del ricorso ad un legale per l'analisi della tempestività, della fondatezza e delle conseguenze dei ricorsi ai fini della costituzione in giudizio, sempre riprendendo gli atti penali, sottolinea la Procura che non veniva posta in atto l'usuale diligenza affinchè  la pratica seguisse il suo iter normale, non informando i membri della Giunta del contenuto dell'atto "ed anzi, adducendo l'immotivato argomento secondo cui da tale ricorso sarebbe potuto derivare una paralisi dei lavori, induceva ( il B.) gli altri membri della Giunta a deliberare l'affidamento delle opere a trattativa privata revocando la precedente deliberazione";

·         la determinazione di Giunta n°22 del 11.02.1992, sarebbe poi viziata per  violazione di legge ed eccesso di potere, poiché assumeva, perdurando il dissenso degli assessori Nahmias e Ferrari, il presupposto che il parere richiesto al Prof. Luzzatto consentisse il ricorso a trattativa privata, e concludeva per l'obbligatorietà di tale procedura, senza  alcun riferimento all'utilità od alla convenienza della scelta.

Conclusivamente, secondo la Procura, sarebbero ravvisabili, in capo ai convenuti, i seguenti fatti illeciti:

 

 

·        la  revoca, con condizionamento degli altri membri della Giunta, della precedente deliberazione n.° 1162 del 13.6.91 e  l'assegnazione dell' opera a trattativa privata all'impresa che ne aveva fatto richiesta con una serie di erronee supposizioni, travisamenti e false prospettazioni, così riassumibili:

1.      che l'impugnazione della deliberazione da parte di "Viabilità L. S.r.l." avrebbe potuto indurre  la paralisi dei lavori;

2.      che il parere pro veritate sarebbe stato richiesto al Prof. Luzzatto "in data 28.10.1991 allo scopo di approfondire i motivi del ricorso, mentre in realtà lo stesso era stato notificato successivamente e cioè il 13.11.1991";

3.      che, a seguito del parere pro veritate del Prof. Luzzatto, il ricorso alla trattativa privata doveva ritenersi procedura obbligatoria e non facoltativa.

·        l'approvazione della delibera n.° 377 del 3.3.1992, senza cura di qualsiasi motivazione circa le ragioni della scelta sia sotto l'aspetto dell'opportunità sia sotto quello della convenienza ed in particolare senza alcuna indicazione delle ragioni per cui la trattativa privata appariva strumento più idoneo a perseguire gli interessi pubblici rispetto  alla procedura ad evidenza pubblica già adottata;

·        la mancata ponderazione circa la convenienza economica della trattativa rapportandola ai possibili esiti di una gara ad evidenza pubblica, considerato che dall'analisi degli importi offerti dalle altre imprese che avevano partecipato all'appalto-concorso, relativo al progetto complessivo ed al 1° lotto, sarebbe emerso, secondo il requirente, che i prezzi unitari esposti da almeno due ditte (Impresa Bartoletti e Impresa Fondedile) erano largamente inferiori (oltre il 20%) ai prezzi, ancorchè già scontati nella misura del 5%, offerti dalla "Viabilità L. s.c.r.l." .

 Il lungo "excursus" della vicenda penale ritraibile dall'atto di citazione va contemplato, secondo il SPG citante, alla luce della consolidata giurisprudenza formatasi in materia di rapporti tra giudizio penale e contabile, alla stregua della quale appare pacifica la possibilità per il giudice della responsabilità amministrativa di valutare liberamente gli atti processuali provenienti da organi facenti parte di altri plessi giurisdizionali, onde porre gli stessi a base del suo libero convincimento.

Il mancato vaglio dei fatti di cui al capo di imputazione in sede penale degli stessi in sede dibattimentale, non preclude, ancora secondo il citante,  la loro utilizzabilità da parte del titolare dell’azione di responsabilità amministrativa, onde porli a base della propria azione.

 Non sarebbe, poi, afferma la Procura, citando a proprio suffragio decisione della Corte di Cassazione,  operante la preclusione penale quando il giudice della Corte dei conti dia ai fatti accertati dal giudice penale una valutazione autonoma, inserita nel contesto proprio del giudizio amministrativo-contabile .

 

La posizione del Sindaco e dall’assessore ai Lavori Pubblici.

 Nell'atto introduttivo del presente giudizio si addebita un ruolo chiave nella gestione dell’intera vicenda, al sindaco B.,:

Ai fini del presente giudizio amministrativo-contabile, la responsabilità amministrativa viene poi ripartita fra il sindaco, avendo avuto questi  un comportamento attivo nello svolgimento gestionale e  amministrativa dell’appalto, e l’assessore  A.P. al quale il Sindaco, durante la sua permanenza in carica,- segnala la Procura - aveva delegato, nel periodo dal 17 febbraio al 29 ottobre 1992, la diretta sorveglianza e sovrintendenza dei servizi comunali inerenti alla viabilità e strade comprese le opere pubbliche collegate. In particolare, viene sottolineato in citazione che ilP. ha avuto  il compito di predisporre la relazione istruttoria in base alla quale la Giunta deliberò, con la 377 del 3.3.1992, di revocare la precedente assegnazione a licitazione privata, affidando i lavori relativi al secondo lotto, mediante  trattativa privata.

 

Sull'applicazione dell'articolo 12 della legge 1/78

I convenuti invocano, peraltro in via subordinata, l’esimente dell'errore scusabile. Secondo la Procura, che ha avuto conoscenza di tale rilievo in occasione delle deduzioni prodotte a seguito del dovuto invito, prodromico all'atto di citazione, in tale atto non sarebbe minimamente ravvisabile detta attenuante, dipendente da una situazione di oggettiva incertezza circa la normativa da applicare al caso concreto.

          A dirimere ogni dubbio, secondo l'Ufficio remittente sarebbe bastato fruire dell'ausilio e della consulenza  fornita con il parere espresso dagli organi tecnici del comune di C., a firma del Dirigente settore Amm.vo LL.PP. di cui alla nota del 25 marzo 1991, con il quale si propenderebbe fin dall’inizio per l'applicazione dell'articolo 12, considerato come una specificazione dell'art. 5 lettera g) della legge 584 del 77 che recepiva in maniera integrale la direttiva comunitaria n.°305/71.

 

Sull’applicazione della licitazione privata

          Viene segnalata, fra le allegazioni probatorie,  la nota del  Vice Segretario Generale De Cesare, del 19/4/1991, con la quale vengono prospettate entrambe le tesi che si fronteggiavano nella delicata materia (l’applicazione dell’art. 12 citato o, in alternativa, la prevalenza del diritto comunitario).

Afferma l'Organo requirente esser chiaro che, avoler adottare la strada formalmente più sicura e cioè quella della procedura concorsuale, si sarebbe con altissima probabilità pervenuti comunque ad aggiudicare l'appalto alla stesso aggiudicatario del I Lotto. Tuttavia il ricorso a tale procedura avrebbe comportato una alea superiore, per quanto concerne la probabile formazione al ribasso del prezzo di aggiudicazione dei lotti successivi, dovendosi formare il nuovo prezzo in concorso con altre offerte. Rischio che invece sarebbe stato totalmente eliminato, con il ricorso alla procedura negoziata della trattativa privata, ove, come è noto, il prezzo si forma in base anche alla forza contrattuale delle parti e comunque senza il concorso di altre offerte cui poter parametrare e scegliere, tra quest’ultime, la migliore. Tale ricostruzione si fonda su perizia tecnica, prodotta dalla Procura, e ripresa dalla istruttoria penale  ove si afferma che per, il secondo lotto, la licitazione avrebbe potuto rappresentare un’opportunità di risparmio per il comune giacchè, i prezzi  effettivamente applicati, dalla società contraente a trattativa privata, avrebbero  superato il 20% " di quelli praticati dalle altre imprese partecipanti alla gara di cui al primo lotto”.

 

Sulla discrezionalità della scelta nell’affidamento dei lavori

         La difesa dei convenuti fa notare che la scelta di un sistema di affidamento lavori anziché di un altro, costituisce scelta discrezionale dell'Amministrazione che non può essere sindacata nel merito.

         Ciò che la Procura contesta, sostenendo la tesi dell'abuso del potere discrezionale è che la scelta, nell'esercizio di tale potere, che la Pubblica Amministrazione ben avrebbe potuto fare, in concreto non è stata per niente motivata, poiché fatta passare surrettiziamente come scelta obbligata, quando in realtà il parere pro-veritate richiamato, chiaramente concludeva per la discrezionalità e non per l’obbligatorietà della scelta.

          È che, in realtà, l'unico scopo della trattativa privata, secondo il citante, sarebbe stato quello di sottrarre l'aggiudicazione del Lotto successivo al primo, ad una nuova gara concorsuale, evitando il rischio che ciò comportava per l’originario aggiudicatario, ovvero di dover formulare un'offerta inferiore a quella che invece è stata possibile ottenere mediante il ricorso alla trattativa privata.

         Il mancato risparmio sul piano finanziario che si sarebbe potuto ottenere, costituisce danno erariale, "proprio perché ciò costituisce il consapevole evento determinato da una condotta eziologicamente orientata e gravemente negligente."

Tutta la vicenda, si caratterizzerebbe, secondo tesi del Sostituto Procuratore Generale, per l’illegittimità della procedura amministrativa seguita, che risulterebbe essere viziata sotto il profilo dell’eccesso di potere per travisamento del fatto. Basti pensare che il parere del Prof. Luzzatto, prima ricordato, così si esprimeva: “lo stato attuale della normativa vigente in materia di appalti di opere pubbliche, considerato nel contesto dei principi comunitari applicabili e delle regole concernenti i rapporti fra diritto comunitario e diritto interno, consente ad una pubblica amministrazione di affidare mediante trattativa privata l’esecuzione del 2° lotto di un opera pubblica allo stesso soggetto aggiudicatario dei lavori relativi al 1° lotto anche se il valore del nuovo lotto superi il doppio dell’importo iniziale di assegnazione del lotto precedente..”. La Giunta Comunale, invece,  nella seduta del 11.2.1992, incaricava il Settore Amministrativo dei Lavori Pubblici di predisporre bozza di provvedimento “dovendosi procedere a trattativa privata con contraente vincolato ai sensi della norma comunitaria e in ossequio a quanto recato dal parere pro-veritate, affidando i lavori de quibus alla Associazione di imprese”.. aggiudicataria del primo lotto di opere.

Appare quindi evidente, si sostiene in citazione, il travisamento del fatto operato nella determinazione di Giunta n° 22 del 11.2.1992, laddove si afferma l’obbligatorietà del ricorso alla procedura della trattativa privata quando le conclusioni del parere pro-veritate acquisito, in conformità alla normativa comunitaria applicabile, precisavano che la trattativa privata doveva ritenersi procedura “consentita” e quindi niente affatto obbligatoria, essendo rimessa alla Pubblica amministrazione la facoltà di scegliere le procedure idonee al perseguimento degli interessi pubblici (si rammenta il passaggio motivazionale  “ritenuto di doversi adeguare alle conclusioni del parere pro-veritate.”). Grave viene ritenuta soprattutto la mancata verifica della convenienza economica della trattativa privata, la cui scelta appare tra l’altro assolutamente priva di motivazione, in rapporto ai possibili esiti di una gara ad evidenza pubblica.

Il danno erariale.

Sussiste innanzi tutto il danno erariale costituito dal maggior onere sostenuto dal comune di C. per la realizzazione dei lavori del II Lotto che, in sede di consulenza tecnica disposta nell'ambito del richiamato procedimento penale, è stato stimato in non meno di £ 1.400.000.000.

 

Infatti, discrepanze in ordine al diverso peso finanziario sostenuto dall'Ente appaltante per la realizzazione del 2° lotto a trattativa privata in luogo della licitazione privata, sono state evidenziate nella già menzionata consulenza tecnica redatta dagli architetti Borgogna e Baggio, nella quale, analizzando i diversi prezzi unitari praticati, risulterebbe che anche considerando lo sconto del 5% praticato ex legge dalla ditta Viabilità L., "la licitazione privata avrebbe potuto rappresentare dal punto di vista economico una reale opportunità, considerato che l'oscillazione degli importi così calcolati, supera il 20% di quelli praticati dalle altre imprese partecipanti alla gara di cui al primo lotto, con un aggravio in termini di spesa della considerevole cifra di Lit. 1.400.000.000.”

Le posizioni dei convenuti

1. La difesa B.

Il convenuto B., eccepisce, in via preliminare, l'avvenuta precrizione dell'azione di responsabilità dovendosi individuare il termine iniziale per il computo temporale, nel giorno dell'adozione della delibera di affidamento a trattativa privata; ne conseguirebbe il decorso del periodo quinquennale, applicabile in ipotesi di responsabilità amministrativa.

 Ancora, erronea risulterebbe l'imputazione di addebiti alle sole persone del B. e delP. poiché l'asserito comportamento dannoso è riferibile ad un collegio, con responsabilità dei membri componenti che espressero il loro assenso e con obbligo - a mente dell'art. 1, commi 1ter e quater della legge n. 20 del 1994 - di individuazione di ogni singolo legame causale con la verificazione dell'evento. Si deve,inoltre, tener conto dell'incidenza del giudicato penale, con la relativa statuizione che l'imputato, in quella sede, B., non pose in essere comportamenti contrari a legge ( il Giudice penale ha ravvisato, infatti, nei fatti prospettati nell'azione del Pubblico Ministero una fattispecie di eccesso di potere per travisamento del fatto): d'altro canto, la sola illegittimità non è sola sufficiente ad integrare un'ipotesi di responsabilità ammministrativa, in ragione della necessità di accertare la sussistenza di un nocumento erariale. Il requisito della colpevolezza risulterebe carente sul piano probatorio nella prospettazione della Procura: nell'affermare l'infondatezza dell'ipotesi del dolo, non fosse altro che per la considerazione che il B. è divenuto sindaco di C. in epoca posteriore all'aggiudicazione del I lotto funzionale dell'opera contestata, oltre al fatto che non è rinvenibile, in atti, alcuna prova di opera di condizionamento o di captazione, la difesa del convenuto eccepisce altresì la possibilità di sussistenza di colpa grave richiamando la difficoltà interpretativa del contesto normativo in cui si è operato. Rigettata, ancora, è l'asserita esistenza di un danno: l'opera ha rispettato, si dice, il costo previsto, e, d'altro canto, la consulenza della Procura, ed il meccanismo quantificativo del nocumento in essa proposto, risulterebbe viziato per la disomogeneità dei dati comparativi assunti. All'uopo, i dati della perizia sono contestati a mezzo di apposita consulenza di parte,a firma dell'Ing. Tettamanti, dal contenuto antitetico a quella allegata dalla Procura.

 2. La difesaP..

Il rag.P.  censura l'azione della Procura nei suoi confronti sostenendo che la stessa ha tratto ispirazione da un'azione penale alla quale egli è rimasto estraneo; inoltre sempre la Procura avrebbe disatteso il principio della collegialità, nulla addebitando agli altri membri della Giunta comunale che presero parte alla delibera di affidamento dei lavori a trattativa privata, momento centrale del prospettato illecito: a maggior ragione non si può, secondo tesi difensiva, attribuire al convenuto a responsabilità della redazione del predetto atto,  essendosi ilP. limitato a dare lettura del parere del Prof. Luzzatto.  Si rileva, inoltre, la possibile ritraibilità di chiarimenti sulla vicenda dall'esame della posizione dell'arch. Nahmias  predecessore dello stesso e che ha svolto l'incarico di assessore alla viabilità per un arco di tempo di maggior rilievo nello svolgersi della vicenda contestata. IlP., infatti, ricevette l'incarico il 17.2.1992, mentre la delibera contestata reca  la data del 3.3.1992.

Rileva la difesa del convenuto, inoltre, la insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali, principio che troverebbe massima applicazione nella presente fattispecie; l'insussistenza di un danno erariale, incongruamente provato dalla Procura con una perizia qualificata carente nelle sue asserzioni; sotto il profilo della colpevolezza viene argomentata la tesi della  mancanza di colpa grave.

 In ogni caso si afferma essersi prescritta l'azione della Procura, mentre, d'altro canto, per i rilevanti vantaggi arrecati dall'opera realizzata a seguito della vicenda fonte di addebito non potrebbe non applicarsi l'istituto della "compensatio lucri cum damno".

 

Nella pubblica udienza del 21.11.2000 i difensori dei convenuti hanno sottolineato la necessità di un'integrazione del contraddittorio, non potendosi escludere da addebiti di responsabilità gli altri membri della Giunta che votarono nel senso dell'affidamento dei lavori a trattativa privata; è stata altresì rilevata l'ineccepibilità del comportamento dei convenuti, volto ad individuare sia sotto il profilo della funzionalità che quello dell'economicità la soluzione ottimale per la collettività. L'opera realizzata è stata compiuta nel rispetto dei costi prefissati ed è di significativa utilità.

Inoltre, l'azione del Pubblico Ministero verrebbe a ledere il principio dell'insindacabilità delle scelte discrezionali. Vi è stato, infatti, in tutta la vicenda, un corretto esercizio del potere discrezionale circa il quale inconferente è l'accusa di carenza di motivazione, non necessaria ( afferma la difesaP.) per la scelta della modalità di affidamento di una gara.  I contenuti dell'atto di citazione, poi, sarebbero privi di autonomia istruttoria, in quanto strettamente legati all'indagine penale; ed il danno, in quella sede rilevato, non sussisterebbe, come da dimostrazione della controperizia Tettamanti. In subordine, comunque, non vi sarebbe colpa grave e la pretesa della Procura sarebbe estinta per prescrizione, verificatasi allo scadere del quinquennio successivo o, alternativamente, alla delibera sopra più volte ricordata del 3.3.1992 o al sorgere dell'obbligo, per il magistrato penale, di comunicare la "notitia damni", ai sensi dell'art. 129 delle disposizioni di attuazione del c.p.p., alla Procura regionale.

Il Pubblico Ministero, dal canto suo, ha illustrato e ribadito i contenuti dell'atto di citazione, contestando poi la validità della controperizia prodotta relativamente al profilo dell'asserito danno verificatosi.

Considerato in

DIRITTO

 

In primo luogo, come questione di carattere preliminare, va valutata l'eccezione di prescrizione. I convenuti ritengono, con diverse motivazioni, che sia spirato il termine quinquennale entro il quale va attivata l'azione di responsabilità amministrativo-contabile; in primo luogo l'argomentazione viene motivata riferendo l'inizio del computo del prescritto termine quinquennale dalla data della delibera - la n. 377 del  13.3.1992 - di revoca della decisione di attivare procedura concorsuale, con, in sostituzione, ricorso a trattativa privata: poi, i convenuti  affermano ( come tesi alternativa) che il "dies a quo" andrebbe ravvisato nell'inizio dell'azione penale nei confronti del convenuto, poiché , come precisato dalla difesa sempre del B. nella pubblica udienza, in tale momento  è sorto, per il Pm penale, ai sensi dell'art. 129 delle disposizioni di atuazione del c.p.p., l'obbligo di dare l'informativa circa l'ipotizzata vicenda criminosa nella quale possa ravvisarsi anche un danno erariale.

 Le cennate tesi sono destituite di fondamento. E', infatti, compiuta acquisizione giurisprudenziale (cfr.Corte dei conti, sez.II, 29.1.1992, n. 24) che la prescrizione dell'illecito amministrativo-contabile deve iniziare a  computarsi nel momento della verificazione dell'illecito in tutti i suoi momenti strutturali, quindi con il concreto ravvisarsi del danno pubblico, e, di conseguenza,  allorquando realmente si realizzi la perdita o il mancato guadagno patrimoniale per la PA:  la prima, poi, è ravvisabile nella formazione del titolo giuridico ( Corte dei conti, sez. I, 16.9.1991, n. 273; 24.5.1994, n. 91; sez. II 2.4.1993, n. 79)) legittimante l'esborso o, in mancanza di questo, nella effettiva dazione di denaro od altra utilità ( Corte dei conti, Sez. I, 30.10.1995, n. 28\A). Nel caso di specie, il pagamento dei lavori del II lotto, asseritamente venuti a costare più di quanto sarebbe occorso in caso di procedura concorrenziale, è stato effettuato sulla base di mandati di pagamento emessi, come evincibile dalla allegazione documentale prodotta, quale supporto probatorio, dalla Procura, per la maggior parte in un periodo inferiore ai 5 anni rispetto all'invito a dedurre della Procura e contenente la messa in mora dei convenuti ( 16.6.1999 la notifica al B., 22.2.2000 quella alP.). Peraltro, benchè l'eccezione di prescrizione sollevata dagli stessi non faccia riferimento a queste ipotesi di decorso del termine quinquennale, ma ritenuto, conferendo a detta eccezione un carattere generale, soddisfatto il requisito del rilievo di parte, necessario a fronte dell'impossibilità di rilevare di ufficio l'avvenuto decorso prescrizionale, questo Collegio rileva che alcuni titoli di pagamento (mandati nn. 07226 del 23.6. 1982, per  £.95.987.626, 528 del 30.12.1991, per 135.261.350, 01528 del 15.2.1994, per £75.261.350, per quanto riguarda il B., ed anche, per ilP. 04243 del 24.5.1994, per £618.575.000, 04243 del 1.6.1994,per 618.575.000 e 06487 del 2.8.94 per 659.450.000 ( valore dell'opera, si rammenta, 6.050678.357)) sono fonti di ipotizzato danno verificatosi in un tempo per il quale è già spirato il termine quinquennale. E' evidente che quanto espresso non può avere concreta incidenza che nell'eventualità e nei confini del discorso relativo al vaglio circa la sussistenza e la quantificazione di un pubblico nocumento, questione che è logicamente posposta all'indagine circa la colpevolezza ed il nesso causale, onde per cui è al termine di questo svolgersi del percorso motivazionale, cui si rimanda, che di tale incidenza si darà conto.    

 

La centrale  valutazione che si pone al Collegio attiene alla qualifica di illiceità della vicenda rappresentata. Detto elemento ha come correlato profilo l'esame della sussistenza di illegittimità in senso tecnico negli atti amministrativi posti in essere nella vicenda già descritta in narrativa, profilo connesso alla successiva eventuale verifica dell' atteggiamento di colpa o dolo caratterizzante l'agire dei soggetti che questi atti hanno materialmente adottato. E' da premettere che, secondo il Giudice penale, che si è pronunciato, nei confronti del solo B., con una sentenza di assoluzione perché il fatto non costituisce reato, la delibera della Giunta comunale di C., contestata dal requirente perchè  con essa si è aggiudicata - irregolarmente, secondo tesi attorea - l'opera individuata come secondo lotto del tratto viario "Piana di L." con il metodo della trattativa privata, è viziata da illegittimità per eccesso di potere derivante da travisamento dei fatti, e non da violazione di legge.  Peraltro tale profilo motivazionale, direttamente collegato all'esito assolutorio della sentenza, non vincola l'odierno giudice, atteso che, ai sensi dell'art. 652 c.p.p. il giudicato penale esplica effetti nel giudizio di responsabilità amministrativa solo per quanto concerne l'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima. Oltre l'accertamento di  un fatto nella sua realtà fenomenica, non acquista efficacia vincolante la qualificazione giuridica operata dal Giudice penale ( Corte dei conti, SSRR 25.11.1992, n. 813), qualificazione che non sia strettamente connessa alle statuizioni di cui sopra.                                                           Se si considera che il Tribunale di C. ha assolto il convenuto B. - con la formula del fatto non costituente reato - radicando l'esito del giudizio su valutazioni circa la natura del vizio di illegittimità caratterizzante un atto amministrativo punto centrale dell'imputazione, ne consegue che, per questo Collegio, la vicenda, negli atti attraverso i quali si è svolta, non soffre di alcuna preclusione di giudizio, né circa la sussistenza o l'intensità della colpevolezza dei convenuti né con riferimento alla legittimità o meno di detti atti ed ancora, alla tipologia di vizio di legittimità dei medesimi.            

 

 

 Tanto detto, il prioritario oggetto di giudizio, quindi, si ripete, verte sull’ipotizzata illiceità consistente nell’affidare a trattativa privata il secondo lotto dei lavori dell’opera pubblica denominata “Piana di L.”; detta illiceità, com’è noto,  non è sinonimo di illegittimità, afferendo la seconda ad un atto amministrativo, laddove la prima si qualifica in relazione ad un comportamento: pur tuttavia, il vaglio della seconda è necessario nel caso di specie - con riferimento in particolar modo alla delibera di Giunta di assegnazione dell’appalto a trattativa privata - per l'accertamento della prima.

Secondo le normative vigenti all’epica dei fatti in questione, per poter assegnare con il metodo soprapresentato, dovevano essere rispettate determinate condizioni. In primo luogo, ai sensi dell'art.5 legge n. 584 del 1977 risultava necessario prevedere una simile facoltà di aggiudicazione già nel capitolato e nel bando di gara iniziali; in secondo luogo, i nuovi lavori dovevano essere affidati al titolare del primo appalto, con progetto conforme a quello oggetto del primo, in occasione del quale doveva essere stata prevista e contemplata la somma complessiva; ancora, non doveva essere trascorso più di un triennio dall'aggiudicazione dell'appalto precedente;  in ultimo luogo, e questa è disposizione limitativa di cui all'art. 12 della legge n. 1 del 1978, il secondo lotto di lavori non doveva essere superiore, come importo, al doppio del valore del primo.

Quest’ultimo vincolo costituisce la questione interpretativa sulla quale si impernia la vicenda in oggetto: sintetizzando quanto già esposto in narrativa, si rammenta che, dopo aver deliberato la nuova assegnazione di opera con il sistema della licitazione privata, e pur essendo in procinto di dare concreta esecuzione a tal deliberato, nonostante pareri, sia interni all’organizzazione comunale, che esterni, si addivenne - con delibera n.2059 del 28.10.1991 - alla richiesta di un nuovo parere pro-veritate  "in ordine alle procedure da osservare per l'aggiudicazione del II lotto dei lavori della viabilità di L.". In particolare, il parere, reso, si ricorda, dal prof. Luzzatto, concluse nel senso – ritenendo di dover disapplicare il disposto del citato art. 12 legge n.1 del 1978, che, nel caso di specie, inibiva il ricorso alla procedura negoziata, essendo il II lotto funzionale, da aggiudicare, di valore superiore al doppio del primo - della sussitenza di una facoltà di opzione fra il sistema della licitazione e quello della trattativa privata.

 Con delibera di Giunta n. 377 del 3.3.1992, argomentando della necessità di provvedere con urgenza (presupposto esplicitato anche nella  delibera n. 2059, sopra citata), e di fugare ritardi derivanti da un contenzioso amministrativo che andava insorgendo ( "al fine di non esporre l'Amministrazione ad un contenzioso che avrebbe potuto indurre ad una paralisi dei lavori in argomento"), e rilevando, per la verità in maniera assolutamente erronea come dappresso meglio si evidenzierà, che l'Amministrazione "era ricorsa alla forma di appalto ( della licitazione privata, adottata con delibera n. 1162 del 13.6.1991) nel presupposto che nella fattispecie non trovasse applicazione l'art. 5 della legge 584\77, ma l'art. 12 della legge n. 1 del 1978" la Giunta comunale ha ritenuto di dover revocare la precedente delibera sopra menzionata e di procedere all’affidamento a trattativa privata del II° lotto di lavori all’Associazione temporanea di imprese “Viabilità L. s.r.l.”.

Il Collegio ritiene che la vicenda sia connotata da una deviazione dai principi di logicità, coerenza, trasparenza, giustizia sostanziale che sempre devono improntare il procedere della funzione amministrativa: l'infrazione delle regole di buon andamento dell'azione della pubblica amministrazione si radica quindi negli specifici vizi  di eccesso di potere per sviamento, incoerenza, illogicità e travisamento dei fatti, nonché da violazione di legge, dei quali si caratterizza la delibera n. 377, sopra ricordata.

 Nell'ampia prospettazione di vizi di illegittimità questo Giudice valuta con maggior rigore la vicenda rispetto al Giudice penale: giova qui ricordare ancora che quest'ultimo, nell’inviare gli atti alla Procura regionale della Corte dei conti, ipotizzando un illecito amministrativo contabile, ha contestualmente ritenuto non sussistente il reato di abuso di ufficio, per erronea qualificazione penale dei fatti di causa, non ritenendo individuabile una violazione di norme da parte dell’imputato, il convenuto, nel presente giudizio, F.B.; secondo il giudice penale, invece, la fattispecie evidenzierebbe un travisamento del fatto da cui ne sorgerebbe, come indice sistematico, il vizio di eccesso di potere.

Nel ricordare quanto sopra più diffusamente affermato, ovvero che il giudice della responsabilità amministrativa  – per quanto qui interessa, ovvero l’individuazione dei vizi di illegittimità dell’atto ( nel contesto della valutazione di illiceità) – non deve ritenersi vincolato da tale giudicato assolutorio, per il disposto dell’art. 652 c.p.p., secondo il quale la sentenza di assoluzione fa stato, nel giudizio amministrativo di danno, con riferimento alla statuizione della non sussistenza del fatto o alla non commissione da parte dell' imputato e nella conseguente  piena libertà valutativa di questo Giudice,  si  ritengono  invece sussistenti  una pluralità di vizi di legittimità degli atti amministrativi in esame, quadro che ora si pone ad illustrare sotto il profilo dell’illecito amministrativo (ovvero gli atti visti come fatti ed attività) coinvolgendo anche il vaglio di colpevolezza.

E’ assolutamente illogico, anzitutto, il comportamento della Giunta che ha interrotto l’esecuzione di una scelta di affidamento di lavori a licitazione privata, modalità di assegnazione che necessitava solo dei dettagli di attuazione, per attivare una via negoziale.

Quali fossero le garanzie di maggior celerità nell’interrompere quanto già intrapreso è difficile individuare, dato che la decisione di procedere alla procedura concorsuale risale al 13.6.1991, che gli idonei finanziamenti erano stati reperiti e che, anche sulla scorta dei tempi procedurali  richiesti dalla gara di affidamento ( peraltro più complessa) del progetto generale e del I lotto funzionale, per la pubblicazione del bando, la ricezione della richiesta di invito da parte delle imprese, l'invito alle stesse e l'apertura delle buste di offerta,  vi era necessità solo di pochi mesi. Di contro, nell'ottobre del 1991, si ritiene necessario chiedere nuova consulenza per poi, quasi 5 mesi più tardi, revocare la scelta della licitazione privata e procedere ad affidamento a trattativa privata all'impresa precedente aggiudicataria. Ma l'aspetto che rende la vicenda ancora più singolare, e per certi versi ancora oscura, nonostante l'indiscutibile colpa grave dei protagonisti è la circostanza che, una volta  deciso di assegnare, con scelta in contrasto con il "favor" che l'ordinamento riserva alle procedure concorrenziali,  anche il II lotto funzionale alla "Viabilità L.", si dovrà attendere un anno e mezzo ( 13.9.1993) per la stipula del relativo contratto.   

La deviazione dai corretti canoni del buon andamento dell'azione amministrativa viene esaltata ancora dalla patente illogicità nel chiedere un parere quando, sullo stesso argomento, si era già pronunciata, nel senso dell'impossibilità di procedere a trattativa privata - e di questo dovevano essere a conoscenza i convenuti, poiché in tal senso erano state chieste informazioni - l'Avvocatura dello Stato, interpellata dal Ministero dei lavori pubblici e dalla circostanza che, incomprensibilmente, nella delibera n.377\92, più volte ricordata, si giustifica la necessità della predetta nuova consulenza con "il fine di non esporre l'Amministrazione ad un contenzioso" e l'opportunità  di "approfondire i motivi di censura del ricorso sopracitato", sebbene la delibera  acquisitiva di nuovo parere rechi data 28.10.1991, mentre il ricorso della "viabilità L." fu notificato nel novembre 1991.

Quanto al prospettato timore di un rallentamento dei tempi per lo svilupparsi di un contenzioso amministrativo, il connotato di illogicità che emerge dal menzionato presupposto è lampante se si considera che non era stata avanzata, in occasione del temuto ricorso, nessuna proposta di sospensiva e che non ci si è peritati, nell’occasione, di compiere neanche un superficiale vaglio dei motivi di ricorso adottati: tale vaglio avrebbe evidenziato l’assoluta opinabilità delle ragioni avanzate dall’associazione ricorrente, rendendo doverosa, proprio a tutela dell’autonomia delle scelte amministrative, un'idonea difesa giudiziale.

I patroni dei convenuti hanno obiettato che risulterebbe inconferente, nel quadro di un ragionamento come quello ora sviluppato, il richiamo ad una mancata proposizione di un’istanza di sospensiva. Si deve obiettare che proprio nelle circostanze di un affidamento di opera pubblica si rivela necessaria una sospensione dell’atto (per l’intrinseca sussistenza del “periculum in mora”) e conferma se ne trae dalla prassi, ove la richiesta in tal senso è fatto usuale. A meno che, vale la pena soggiungere, il ricorso non abbia più che altro finalità intimorenti, risultando proposto senza evidenti presupposti di ragione, e con la speranza di una soluzione extragiudiziale.

L’incoerenza dell’atto di revoca e dell’affidamento a trattativa privata, poi, si evince con nettezza dal contrasto, prima sottolineato, tra i due orientamenti, contrasto non composto da un’adeguata motivazione.

La difesa di P. contesta siffatta prospettiva lamentando la discrezionalità della scelta e l’insindacabilità della stessa, affermando la non necessarietà di motivazione sul punto, motivazione che, per principio di  diritto amministrativo, non sarebbe richiesta per gli atti di adozione di procedura di scelta di contraente, sussistendo, tale necessarietà, solo per talune fattispecie tra le quali gli atti di revoca. L’argomentazione è priva di fondamento. In esordio si deve rilevare che, se la motivazione ha finalità di trasparenza e di garanzia di un sindacato diffuso, vicende come quella per cui è giudizio ne esaltano la funzione e ne evidenziano l’utilità: in questa ragione l’obbligo generale di motivazione risulta sancito in via generale dalla legge n. 241 del 1990, già in vigore all’epoca dei fatti in questione.  Va inoltre rilevato che, contrariamente a quanto ritenuto dall’avvocato difensore, l’atto contestato non riguarda solo l’assegnazione del II lotto funzionale ma, altresì, la contestuale revoca della precedente delibera  di opzione per l'affidamento con la procedura della licitazione.

Così motivata l’affermazione circa il vizio di incoerenza, di illogicità e di mancata trasparenza, va ora illustrato il profilo del travisamento del fatto.

Questo è rinvenibile nell’errata e colpevole (come meglio si specificherà dappresso) valutazione della sussistenza di uno stato di necessità nel mutare indirizzo, e nella paradossale opinione (non vi è da dimenticare che il P.M. penale ha individuato in detta scelta ipotesi dolosa, volta a favorire la ditta aggiudicataria, connotato di colpevolezza che in questa sede, come in seguito meglio specificato, non si raccoglie solo perché da ritenersi sfornito di adeguata prova) che l’interrompere una procedura già delibata ed in fase di attuazione per una frettolosa assegnazione a trattativa privata comportasse risparmio di tempo ed ottimizzazione dell’interesse pubblico.

Inoltre, il paventato pericolo di ostruzionismo legato alla instaurazione di un contenzioso amministrativo, è stato assolutamente, e colpevolmente, sopravvalutato, non essendo stato approfondito approfondito il valore, peraltro debole, delle ragioni giuridiche che ne costituivano il contenuto né avendo dato peso al fatto che non era stata proposta sospensiva. Oltre al travisamento vi è, quindi, una carenza di istruttoria.

Esaurito l’aspetto dell’eccesso di potere, non può essere sottaciuto che, ad avviso di questo Giudice, vi è stata anche violazione di legge, con una sostanziale ingiustizia legata al rigetto della già scelta prrocedura concorrenziale. La Giunta comunale, infatti, si è mossa nell’ambito di un’asserita possibilità di scelta dovuta al fatto che il vincolo posto dalla legge n. 1 del 1978, art. 12, (impossibilità di aggiudicare il II lotto funzionale se di valore superiore al doppio del primo) non sussistesse in virtù della disapplicazione di detto articolo.

Il dovere disapplicativo risulta certamente singolare e al di fuori della  prassi giudiziaria ( cfr. "ex multis" Corte dei conti,  Sez. Contr.  18.10. 1979, n. 1003; 3.3.1987, n. 1909; 9.11.1989, n. 2176; 27.3.1991, n.37; TAR Sicilia, sez. I 4.12.1989, n. 966; TAR Toscana 18.4.1989, n.302; TAR Lazio, sez. III 1.10.1987, n. 1624; in epoca successiva ai fatti in questione, ma a conferma dell'indubitabile vigenza dell'art. 12 L.12\78 in questione, ancora "ex plurimis" Consiglio di Stato,sez.VI, 16.11.1993, n.854;sez. II, 12.1.1994, n. 5; Sez. V 18.9.1998; 10.5.1995, n. 63) per cui, in carenza di una rigorosa ed adeguata motivazione, non si può non rilevare l’anomalo comportamento della Giunta: inoltre, la disapplicata legge si pone in rapporto di stretta complementarietà ed integrazione con l'art. 5 della legge n. 584 del 77, cosicché corretto è stato il richiamo ad ambedue gli atti legislativi nel capitolato di gara. D'altronde, in tal senso, come prima ricordato, si era già espressa l'Avvocatura dello Stato.

Inoltre, la presenza di detto richiamo all’art. 12 legge 1/78 nel capitolato di gara relativo al progetto generale, “lex specialis”, doveva portare semmai non alla disapplicazione della legge, ma di tale atto; e questo, come si sa, non è disapplicabile, ma solo revocabile in autotutela ( Consiglio di Stato, 27.8.1998, n.568; TAR  Sardegna 22.5.1998, n. 522). Cosa auspicabile, tra l’altro, visto che il I lotto dei lavori non era stato completato e le caratteristiche funzionali della proposta della “Viabilità L. s.r.l.”, che ne avevano motivato l’aggiudicazione alla stessa - come arguibile dai verbali della commissione aggiudicatrice - erano venute meno ancora prima dell’inizio dei lavori (immediata sospensione degli stessi con significativa variante con la quale è stata abbandonata la soluzione tecnica basilare nell'assegnazione dei punteggi nella gara, dato evincibile dalla documentazione probatoria della Procura).

Traendo quindi le conclusioni da quanto finora detto, l'affidamento a trattativa privata del II lotto funzionale della pubblica opera  da effettuarsi nel compendio denominato " Piana di L.", era illegittimo per plurime ragioni:

perché contrario alla normativa vigente, che non precedeva la possibilità di affidare a trattativa privata un lotto successivo, quando il costo dello stesso fosse risultato, come nel caso di specie, superiore al doppio del valore del precedente,  risultando non solo minoritaria, ma mai seguita nella prassi giudiziaria  la tesi che di detto requisito non si  non si dovesse tener conto poiché contemplato dall'art. 12 della legge n. 1 del 1978, asseritamente in contrasto con la direttiva comunitaria e quindi disapplicabile: oltre che al citato articolo, contrario al capitolato di gara,  "lex specialis", quindi, della stessa, atto specificamente regolatore dei diritti e dei doveri delle parti nella vicenda; il richiamo, infatti, nel contratto stipulato, al capitolato , ha reso le prescrizioni del medesimo anche preciso contenuto del contratto di appalto;

perché il revocare la precedente delibera di giunta con la quale si era deciso di procedere con il sistema della licitazione privata ed il ricorso alla procedura negoziata non era coerente con le prospettate esigenze di urgenza, né era corretta,  informata ed idoneamente motivata reazione al ricorso proposto dalla associazione di imprese aggiudicataria del primo lotto; riguardo a tale atto di iniziativa giudiziaria, non sono stati posti in esame le ragioni del gravame - che, peraltro, questo giudice ritiene velleitarie, in quanto prive, anche "ictu oculi", di un concreto fondamento giuridico - ma, invece, si è chiesto un parere "pro-veritate" circa la possibilità di affidare i lavori a trattativa privata, quando comunque, il prescelto utilizzo della licitazione privata, o come univoca o come alternativa modalità da seguire era, in ogni caso, legittima;

 perchè l'atto di revoca - con il contestato provvedimento di Giunta n. 377\92 della delibera n. 1362\92 ( licitazione privata)  era erroneamente motivato anche sulla considerazione che la scelta con la medesima delibera effettuata, circa il sistema di aggiudicazione, fosse stata coatta in forza di legge ma non ritenuta la migliore, laddove la parte giustificativa della stessa, invece, adduce ragioni, condivisibili, di opportunità e convenienza; altresì, la contestuale opzione di addivenire a contratto sulla base dell'offerta della ditta "Viabilità L."ha fatto riferimento ad un inesistente obbligo di ottemperare alle conclusioni del parere richiesto ( si veda la paradossale formula " atteso di dover ottemperare", atti del giorno 11.2.1992 e 20.2.1992  ) quando lo stesso era, in primo luogo un parere, quindi un atto consultivo non fonte di obbligo, in secondo luogo si esprimeva (con timida formula, per verità, forse celando l'insicurezza del consulente) in termini di facoltatività fra licitazione e trattativa privata; dubbi, poi, devono essere espressi anche sull'inopportunità ( forse comprensibile solo con la necessità di reperire un conforto teorico, prima non ottenuto dai pareri precedentemente acquisiti, alla volontà, i cui motivi peraltro si disconoscono, di affidare i lavori alla ditta precedente aggiudicataria) di chiedere un nuovo parere dopo quelli - sufficientemente esaustivi - già richiesti.

Chiarita la sussistenza di una intensa caratterizzazione di illegittimità dei profili provvedimentali relativi alla vicenda per la quale è giudizio, per una qualificazione della stessa in termini di illiceità amministrativo-contabile, si deve ora accertare, con compiuta prova, la sussistenza di  una grave colpevolezza  connotante l'agire dei soggetti convenuti.

 Secondo  questo Giudice, il menzionato requisito è compiutamente integrato alla luce dei fatti in contestazione così come illustrati e provati in giudizio.

 Le argomentazioni dei convenuti, di segno contrario all'opinione del Collegio, si appuntano - tralasciando la prioritaria affermazione della legittimità degli atti di giunta, asserzione priva di pregio, sulla scorta di quanto sopra motivato - sulla difficoltà di individuare, nel caso per cui è questione, la corretta normativa applicabile, concretandosi così un errore scusabile, e, ancora, sulla carenza di una specifica professionalità giuridica degli stessi. Non vi sarebbe, perciò, colpevolezza.

Le tesi sono destituite di fondamento.

Per l'argomento di difesa da ultimo esposto basta una breve notazione: l'individuazione di un comportamento colposo, pur rifuggendo dal semplice ricorso a  parametri univoci e previamente definiti, dovendo invece gli stessi essere considerati unitamente ai dati del concreto agire dell'agente e dello stato di possibilità e di prevedibilità dell'azione dello stesso, non fa riferimento a  canoni di specifica professionalità giuridica. 

 Infatti, che il ricorso alla trattativa privata poteva essere, al limite, solo una facoltà, è fatto di evidenza palmare; che la giustificazione dell'urgenza fosse non solo debole, ma priva di alcun appiglio logico, nel contesto in cui è maturata, è altresì considerazione che doveva nascere da una minima solerzia, assolutamente da pretendere a soggetti che ricoprivano cariche di vertice in seno all'ente comunale. Che il rispondere ad un ricorso senza valutarne, o farne valutare i contenuti ma, al contrario, sollecitare un nuovo parere per, in sostanza, esplorare le possibilità di poter accondiscendere alle pretese del ricorrente,  peraltro prive di una situazione giuridica di diritto soggettivo o interesse legittimo a presidio e che le pretese stesse contrastassero un principio di trasparenza e di concorrenzialità nelle pubbliche gare è fatto evidente e assolutamente contrario alle più elementari regole deontologiche del buon amministratore che, nel caso di specie, sono quelle richieste alla tipologia dell'amministratore onorario e non professionale, e quindi prescindenti dal dovere di conoscenza delle regole specificamente tecniche della Pubblica Amministrazione.

 E' quindi, si conclude, caratterizzato da grave colpa il comportamento dei convenuti.

 

Perché si possa concretare in maniera compiuta una fattispecie di illecito amministrativo-contabile, è necessario, com'è noto, che sia integrato il requisito del nocumento alle pubbliche casse. Nella vicenda per cui è giudizio, appurata la censurabilità del comportamento dei convenuti, sorge complessità nel procedimento di comparazione fra il costo di un appalto concretamente affidato, in questo caso a trattativa privata, e quello ritraibile da un'ipotetica ricostruzione di una differente procedura di aggiudicazione: le acquisizioni processuali consentono a questo Giudice di vagliare due consulenze tecniche, ambedue approfondite quanto a professionalità di valutazione. Va in premessa affermato, per ribadire alle eccezioni della difesa di un convenuto, che rispetto alla considerazione che non si tratta, in tutt'e due i casi, di consulenza di ufficio, ma di parte, prioritario risulta essere il vaglio del valore e dell'attendibilità intrinseca delle stesse; bisognerà, allora, delle due valutare la logicità, la coerenza e la maggior aderenza rispetto alla concretezza dei fatti.   La perizia su cui la Procura fonda  la propria richiesta, formatasi nell'ambito del procedimento penale di cui si è dato conto, si conclude con la constatazione che l'eventuale affidamento dell'appalto del II lotto di lavori sulla piana di L. con la procedura concorrenziale della licitazione privata, avrebbe rappresentato per il Comune una opportunità economica, opportunità che i consulenti quantificano in non meno del 20% dei costo complessivo dei lavori, per un ammontare pari a 1 miliardo e quattrocento milioni. A tale conclusione si è pervenuti applicando, alle singole voci unitarie di costo presentate dalle ditte in occasione dell'appalto concorso per il progetto generale e per il I lotto funzionale di lavori, l'incremento del 10% applicato - sui costi esposti dalla "Viabilità L.", aggiudicataria -  dall'Ufficio tecnico del Comune di C. al fine di predisporre la base d'asta per la licitazione privata che inizialmente si intendeva esperire. Per le voci non rinvenibili nelle originarie offerte delle ditte non aggiudicatarie, si è applicato il prezzo definito dal Comune. Questa operazione è stata effettuata solo con riferimento agli elementi di costruzione comparabili, ovvero ai manufatti stradali. Estrapolando quanto emerso dai calcoli effettuati per questa tipologia di importo prezzi ( che prospetta una possibilità di risparmio dell'ordine del 20%), corrispondente al 76,54 % dell'importo globale del II lotto funzionale, e  proiettando il risultato sul valore dell'intero appalto, ne consegue che, secondo le parole dei consulenti " la licitazione privata avrebbe potuto rappresentare dal punto di vista economico, una reale opportunità, considerato che l'oscillazione degli importi, così calcolati, supera il 20% rappresentato dalla considerevole cifra di £ 1.400.000.000". Diverso procedimento di computo ha compiuto il consulente del convenuto B., ing. Tettamanti: questi ha, in primo luogo, contestato la consulenza tecnica della Procura, in quanto asseritamente compiuta su programmi di lavoro diversi tra loro, sia per modalità costruttiva che per quantità di materiali. Inoltre, nella controperizia in parola si afferma che " l'elenco prezzi del II lotto è frutto di autonoma valutazione da parte del Comune ed è altro rispetto ai prezzi aggiornati di cui al primo lotto: conseguentemente il ribasso del 5% ( effettuato dalla aggiudicataria "viabilità L.") è ben diverso se raffrontato a quello effettivo rinveniente per effetto degli aggiornamenti ex lege". E così,  si è posto in essere un ipotetico procedimento di revisione prezzi, facendo riferimento al disposto dell'art. 33 della legge n. 141 del 1986, per cui, applicando la stessa, individuando la corretta categoria di opera e l'incidenza delle voci di costo secondo quanto contemplato dal DM 11.12.1978, utilizzando le rilevazioni provinciali di aumento costi con riferimento alle variazioni intervenute dal momento dell'aggiudicazione del primo lotto fino alla stipula del contratto per il secondo (13.9.1993), ne conseguirebbe un incremento dei prezzi del 36%, e, sempre fittiziamente applicando detta percentuale ai prezzi unitari applicati in occasione della prima gara, se ne trarrebbe la considerazione che, in realtà, la "Viabilità L. avrebbe applicato una percentuale di ribasso del 28,34%. Pur non disconoscendo una rigorosità di ragionamento, e l'aver portato alla considerazione del giudice precisi meccanismi di calcolo volti a rappresentare, nella vicenda "de qua", ai fini dell'individuazione dell'eventuale danno arrecato, la potenziale incidenza della crescita dei costi di lavorazione, questo Giudice ritiene quest'ultima perizia non immune da censure soprattutto nell'assunzione a base del ragionamento - questo poi, nel suo procedere, preciso e coerente - di taluni presupposti di fatto erroneamente recepiti o valutati. La consulenza della Procura,  seppur con  i difetti insiti in una procedura ricostruttiva, offre, invece al Giudicante concreti spunti per quanto dappresso si sosterrà.  La consulenza Tettamanti, innanzitutto, muove dall'assunto che la base d'asta corretta avrebbe dovuto assumere come prezzi unitari quelli risultanti dall'applicazione della procedura di revisione prezzi, non considerando che non di detto istituto si tratta ( in tal caso, applicando correttamente l'art. 33 della citata legge  141 del 1986, la revisione non andrebbe applicata con riferimento al primo anno di esecuzione lavori, ferma restando, poi, sia la possibilità di convenire il prezzo chiuso, sia la discrezionalità - anche se vincolata nell'"an" ma non nella concreta definizione del "quantum"- nell'applicazione della revisione stessa, nella cui sede deve aver peso anche la concreta alea da addossare all'appaltatore), ma di un'autonoma ridefinizione, ad opera dell'ente appaltante, della stima dei lavori tale da fungere da base d'asta o da riferimento contrattuale, in caso, com'è stato, di trattativa privata. Va fatto richiamo, perciò, all'art. 12 della legge 1 del 1978, il quale prevede, nell'ipotesi di assegnazione all'impresa precedentemente aggiudicataria, anche del lotto di lavori successivo al primo, la definizione di un nuovo prezzo "determinato tenendo conto della variazione media dei prezzi intervenuta a partire dalla precedente aggiudicazione per la categoria nella quale l'opera rientra e, in ogni caso, in misura non superiore alle variazioni dei costi rilevate dagli organi competenti , secondo le norme vigenti in materia di revisione prezzi contrattuali.   Le variazioni dei costi rilevate dagli organi competenti, allora, indicano solo il tetto massimo oltre il quale i prezzi non possono essere incrementati; per il resto, l'esercizio della discrezionalità da parte dell'Amministrazione porta all'individuazione del prezzo equo nello specifico caso, dovendosi tener conto, naturalmente, delle variazioni dei costi così come ufficialmente rilevati. Congruo, perciò, appare l'aumento dei costi dell'ordine del 10\12% effettuato dall'Ufficio tecnico del Comune di C.. In tal senso decisiva, però, appare un'altra considerazione: la consulenza Tettamanti fa riferimento all'incremento dei prezzi al momento della stipula del contratto a trattativa privata, ovvero il 13.9.1993: detta stipula avvenne, come detto, con rilevante e sorprendente ritardo rispetto alla delibera di addivenire a questo sistema di aggiudicazione, e, ancora più, con ragguardevole e per certi versi paradossale ritardo rispetto a quella che statuiva l'indizione di una gara a licitazione privata. Va ancora sottolineato che ciò rimarca ancora di più che la scelta della negoziazione non poteva essere posta in alcuna relazione, nel caso di specie, con le prospettate esigenze di celerità: per quanto attiene al discorso che si va svolgendo, è logico che, qualora si voglia accertare una possibile maggiore convenienza di una procedura concorsuale, peraltro già deliberata, è al momento in cui l'ente appaltante - nell'iniziare a dare esecuzione alla delibera stessa definisce la stima dei lavori quale base d'asta - che si deve fare riferimento. L'aumento dei prezzi, così come  stabilito dal Comune di C., e preso a riferimento dai periti della Procura, ancorato alle rilevazioni del febbraio 1992  e, si ripete, dell'ordine del 10\12 %, è quindi perfettamente congruo ed idoneo. Ancora, se si volesse seguire il ragionamento della consulenza  Tettamanti, e far riferimento all'istituto della revisione prezzi, pur nella sopra illustrata erroneità di detto riferimento, andrebbe comunque applicato l'intervenuto - prima della stipula del contratto – Decreto Legge n. 333 del 1992, convertito, con modificazioni, in Legge n. 359 del 1992, che ha inibito la possibilità del ricorso alla revisione medesima.  Stabilita quindi la correttezza del riferimento ai prezzi così come elaborati dal Comune di C., riferimento presente nella perizia della Procura, il Collegio coglie nella stessa un altro intento non perseguito dalla consulenza di parte opposta, ovvero il traslare nella procedura ipoteticamente ricostruita, la stessa differenziazione economica presente nella gara per il progetto esecutivo generale e per l'esecuzione del primo lotto dell'opera sulla Piana di L.. In linea generale l'intento è stato conseguito; non osta, infatti l'argomentazione, ad opera di parte convenuta, che si tratta di comparazione inattuabile in ragione delle diversità progettuali: non è condivisibile, detta argomentazione, infatti, poiché il raffronto è stato effettuato su voci di costo, i manufatti stradali, di carattere omogeneo, ed assolutamente comparabili, correttamente riferibili ed omologabili a qualunque impresa e per la valutazione economica di qualunque tipo di opera. E' da considerarsi, come valutazione rafforzativa della convinzione che si motiva il fatto, sopra rammentato, che per la vicenda in questione, i progetti presentati, inizialmente diversi, in fase esecutiva hanno perso molti elementi differenziatori: infatti, le soluzioni progettuali che hanno permesso alla "Viabilità L." di aggiudicarsi la gara, a discapito della minor convenienza economica delle stesse, rispetto alle proposte delle altre concorrenti, ed in ragione di un'individuata maggiore funzionalità dovuta alla previsione di sottopassi. I lavori del I lotto, appena iniziati sono stati immediatamente sospesi  con apporto, alla ripresa, di sensibili varianti, che prevedevano l'eliminazione dei sottopassi  i quali erano stati la ragione principale dell'aggiudicazione dell'appalto ( ciò indica ancora come maggiormente rispondente, oltre che ad istanze di economicità, anche a motivazioni di giustizia l'abbandonato ricorso ad una procedura concorsuale, essendo venuti meno i fattori di aggiudicazione del precedente appalto concorso ). Orbene, i prezzi unitari, proprio a dimostrazione della loro insuscettibilità di variazione in relazione al tipo di progetto ( dovendosi solo tener conto della quantità degli stessi) non sono variati per il solo motivo della modifica progettuale. Inoltre, le differenze di valori economici sono traslabili con attendibilità, se si valuta che questi prezzi sono stati indicati non solo con riferimento al primo lotto, ma anche nel proporre il progetto esecutivo generale, quindi tenendo conto dei tempi e delle esigenze dell'intera opera, comprensiva anche del II lotto. Il calcolo effettuato in perizia di  parte attrice, che conduce ad identificare un risparmio dell'ordine del 20%, è sostanzialmente recepibile con le considerazioni che seguono. Poiché il danno va accertato con le caratteristiche della certezza, oltre che dell'attualità e concretezza,  questo Giudice ritiene infatti di dover ridurre, per rimanere in un ambito non toccato dal grado di incertezza legato ad ogni ricostruzione presuntiva del tipo di quella che si è esposta, in maniera considerevole la somma richiesta dalla Procura sulle indicazioni dei consulenti. A ciò va aggiunto che, benchè i convenuti abbiano eccepito la prescrizione su basi motive diverse, la Sezione non può non rilevare che, dei mandati di pagamento   recano una data oltre il quinquennio rispetto all'invito a dedurre.  In senso contrario va però, d'altro canto, contrapposto che nel calcolo della somma di 1.400.000.000 dei cui in citazione, non si è tenuto conto del presumibile ribasso di asta che viene apportato dalle ditte offerenti. In conclusione il Collegio ritiene che il danno possa attestarsi, con una prudenziale valutazione che valga a costituire una attendibilità sul piano probatorio,  nella somma di £ 800.000.000. Di questa, però non debbono rispondere solo i convenuti, dato che l'azione che ha dato luogo al meccanismo causale di produzione del danno è una delibera collegiale. Di detto danno sono perciò responsabili tutti coloro che dettero l'assenso alla stessa: 5 membri di giunta allora, non risultano sottoposti ad un giudizio di responsabilità amministrativa per i fatti in questione, ma, circa la richiesta di integrazione del contraddittorio, questa, se va accolta nel suo intento sostanziale, ovvero l'affermazione di una causalità dannosa nel comportamento dei membri della giunta - non convenuti in questo processo - che dettero l'assenso alla revoca della delibera statuente l'affidamento a licitazione privata per procedere poi in via negoziale, non può condurre ad una chiamata in giudizio "iussu iudicis" degli assessori stessi. Ciò poiché il potere sindacatorio, di cui è munito il giudice della responsabilità amministrativa, nel doveroso rispetto del principio della concordanza tra chiesto e pronunciato, ha una valenza integrativa del contesto processuale così come definito dalle parti processuali ma non è strumentale ad un ampliamento, soggettivo e\o oggettivo, dell'ambito del giudizio ( cfr. questa Sezione, sen. n. 381\99\EL). In questa prospettiva, la possibilità di un'integrazione del contraddittorio si pone solo quando, senza la stessa, ne viene esclusa - diversamente dalla presente fattispecie - l'approfondita valutazione dell'operato dei citati. Nel giudizio che qui ne occupa, d'altro canto, in base al principio, legislativamente fissato ( art. 1, comma ter e quater, L. 20\94) della parziarietà della responsabilità, ovvero della necessità di formulare gli addebiti solo in relazione alla parte di danno causalmente attribuibile a ciascun agente, devono i convenuti essere mantenuti estranei al nocumento riconducibile ad altri soggetti seppur non chiamati in giudizio ( cfr. questa Sezione n. 301\00\R).

Peraltro dopo aver affermato quanto sopra, va rilevato che la responsabilità del sindaco e dell'assessore ai lavori pubblici riveste un ruolo preminente e di maggior efficienza causale rispetto a quella degli altri componenti di giunta; per quanto riguarda il Sindaco vale il suo ruolo di presidente della Giunta, la sua funzione coordinatrice e di stimolo, la sua ricoperta posizione altresì di capo del Consiglio comunale, in seno al quale è maturata la raccomandazione che, nella sua sollecitazione ad una pronta soluzione del costruendo compendio viario è stato inopinatamente richiamata per giustificare una presunta necessità ed urgenza nel revocare la procedura di licitazione privata. Inoltre lo stesso non si è dato carico, quale organo rappresentativo dell'ente, e capo dell'amministrazione dello stesso, di valutare correttamente la fondatezza del ricorso intentato dalla ditta aggiudicataria del primo lotto e di vagliare, altresì, le prospettive processuali per il comune derivanti  dall'atto medesimo. Quanto all'assessore ai lavori pubblici, questi, per la propria carica doveva avera una più approfondita conoscenza della questione ed allo stesso, come peraltro al sindaco, - comportamento che non seguirono - spettava prospettarla in termini corretti nell'ambito della discussione collegiale e suggerire le soluzioni realmente corrette. A favore di quest’ultimo va calcolata una maggior entità di danno prescritta. In conclusione, quindi, il Collegio ritiene che il danno sopra individuato debba essere addebitato per 450 milioni ai membri della Giunta non convenuti ( ammonta quindi a 90 milioni il danno da ciascuno arrecato) per 200 milioni al B. e per 150 milioni alP.. Le somme dovute devono poi essere rivalutate a far data dal momento del pagamento dell’opera pubblica in questione ( ultimo in ordine temporale dei titoli di spesa emessi)

 Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno ripartite in parti uguali fra i due citati.                   

 

 

PQM

 

La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia, definitivamente pronunciando

Accogliendo parzialmente l'istanza della Procura regionale

 

Condanna

B. F. al pagamento della somma di £ 200.000.000 ( diconsi duecentomilioni)

P. A. al pagamento della somma di £ 150.000.000 ( diconsi centocinquantamilioni), più interessi dalla condanna al soddisfo.

 

La condanna alle spese segue la soccombenza ed è liquidata in

£

Cosi' deciso in Milano nella Camera di consiglio del giorno 21 novembre 2000.

                                                                   IL PRESIDENTE

L’ESTENSORE

 

 

Depositato in segreteria il

 

IL Dirigente Superiore