sent. n. 641 del 20 ottobre 2009: fornisce un'interpretazione costituzionalmente orientata all’art.1 lettera c), del decreto-legge 3 agosto 2009 n.103 il quale ha modificato l’art. 17 comma 30-ter del decreto-legge n.78/2009 nel testo convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102, nel senso che tale norma fa salvo il potere/dovere del Pubblico Ministero contabile di esercitare l'azione per il risarcimento del danno all'immagine subito da un ente pubblico anche in pendenza di un procedimento penale, dato che il rinvio all'art. 129 disp. att. cpp depone nel senso che non è impedito l’esercizio dell’azione di responsabilità da parte del P.M. contabile durante il periodo di sospensione del termine di prescrizione ogni qual volta egli ritenga sussistenti i presupposti e le condizioni legittimanti l’esercizio dell’azione medesima prima della conclusione del procedimento penale

Sent. 641/09

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

così composta:

Antonio Vetro                                                 Presidente

Donato Maria Fino                                          Consigliere estensore

Piergiorgio Della Ventura                                Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 25496 del registro di segreteria, promosso ad istanza della Procura Regionale presso questa Sezione Giurisdizionale  nei confronti dei medici:

bulletDott. XXXXX, attualmente detenuto presso la casa circondariale di San Vittore di Milano, rappresentato e difeso dagli avv. Lara Gorni del Foro di Pavia e Stefano A. Radice, elettivamente domiciliato presso quest’ultimo, con studio in Milano, Galleria Unione, 5, come da procura a margine della memoria di costituzione;
bulletDott. ZZZZZZ, attualmente detenuto presso la casa circondariale di San Vittore di Milano ed elettivamente domiciliato presso l’Avv. Daniela Mazzocchi, con studio in Milano, Corso XXII Marzo n.5;
bulletDott. YYYYY, attualmente agli arresti domiciliari.

Visti gli atti e i documenti tutti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 24 settembre 2009 , il Magistrato relatore Cons. Donato Maria Fino, il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Gaetano Berretta e del Vice Procuratore Generale Paolo Evangelista e l’avv. Stefano Radice        per XXXXX Pier Paolo;

Non costituiti i convenuti Zzzzzz e Pansera, benché ritualmente citati;

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione depositato in data 24 marzo 2009 , la Procura regionale chiamava in giudizio presso questa Sezione Giurisdizionale i medici: Dott. XXXXX Pier Paolo, Dott. ZZZZZZ Pietro Fabio, Dott. YYYYYMarco, per sentirli condannare al pagamento, in favore della Asl Città di Milano e della Regione Lombardia, della complessiva somma di euro 8.065.074,60, per il danno all’immagine conseguente all’accertamento  dei fatti di lesioni aggravate commessi presso il reparto di chirurgia toracica della casa di cura S. Rita, oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio.

I fatti specifici che hanno dato luogo all’odierno giudizio, attengono a comportamenti che hanno indotto la Procura della Repubblica di Milano a svolgere indagini accurate circa le modalità con cui era gestito presso la casa di cura S. Rita il rapporto convenzionale con il servizio sanitario nazionale. In sostanza sono emersi, per un verso, fatti di truffa aggravata e di falso ideologico nella predisposizione delle pratiche per ottenere il pagamento delle prestazioni sanitarie rese ai pazienti; per altro verso, presso l’unità operativa di chirurgia toracica presso cui operavano gli odierni convenuti, comportamenti, nel trattamento sanitario, finalizzati al maggior profitto conseguibile attraverso le procedure di rimborso. Addirittura l’analisi delle cartelle cliniche (sequestrate in sede d’indagini in data 28.09.2007 ) portava a ipotizzare la consumazione di 86 casi di lesioni personali aggravate (artt. 582, 585 c.p.) e 5 casi di omicidio volontario aggravato (art. 575, 576 c.p.). Sulla base della richiesta formulata dal Pubblico Ministero penale in data 04.04.2008 (integrata in data 26.05.2008 ) il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano emetteva l’ordinanza del 06.06.2008 , sostanzialmente confermata in sede di riesame, con la quale veniva disposta l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere ovvero degli arresti domiciliari nei confronti dei soggetti coinvolti nella vicenda illecita. In particolare, secondo la Procura , appare rilevante e significativo che l’intera seconda parte dell’ordinanza del G.I.P. (punti dal n.1 al n. 91) sia dedicata agli 86 casi di lesioni personali aggravate e 5 casi di omicidio volontario aggravato (successivamente stralciati all’atto della richiesta di giudizio immediato) che si sarebbero verificati presso il reparto di chirurgia toracica diretto da XXXXX coadiuvato, per quello che qui interessa, da  ZZZZZZ e PANSERA.

I fatti individuati, di estrema gravità, sono stati esaminati e valutati in sede di consulenze tecniche, disposte dalla Procura della Repubblica di Milano, affidate a specialisti di chiara fama i quali hanno esaminato le cartelle cliniche sequestrate concludendo, sostanzialmente, per una valutazione negativa dell’attività chirurgica, eseguita senza alcun rispetto per la persona del malato.

Riferisce la Procura , in particolare, che erano stati nominati consulenti tecnici: 1) il prof. Francesco Sartori, direttore della Divisione e Cattedra di Chirurgia Toracica presso l’università degli Studi di Padova, Presidente della Società Italiana di Chirurgia Toracica; 2) il dott. Marco Greco, responsabile dell’Unità operativa di Chirurgia Generale - Senologia dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, Presidente del Direttivo nazionale della Società Italiana di Senologia; 3) il prof. Dario Olivieri, direttore del dipartimento di Scienze cliniche - sezione di clinica pneumologica presso l’Università di Medicina e Chirurgia di Parma; 4) il dott. Edoardo Baggio, specialista in endocrinologia presso l’Ospedale Fatebenefratelli di Milano e che “il quadro offerto dalla lettura complessiva degli elaborati dei suddetti consulenti tecnici - da ritenere indiscutibilmente attendibili nelle materie sottoposte al loro vaglio critico, anche in ragione del grande prestigio nazionale ed internazionale rivestito per i ruoli da essi ricoperti a livello scientifico - destava particolare allarme.”

“In modo significativamente univoco i consulenti non hanno infatti esitato a definire l’operato del dott. XXXXX e della sua equipe, dott. ZZZZZZ e dott. PANSERA”, “sconcertante” e sostanzialmente caratterizzato dalla totale mancanza di rispetto per il malato e per la considerazione della vita altrui.

La citazione prosegue rilevando che “il comportamento contestato in sede penale ai tre medici XXXXX, ZZZZZZ e YYYYYè risultato gravissimo ed ha arrecato un pregiudizio di straordinaria rilevanza al prestigio e all’onore del servizio sanitario nazionale. La vicenda, ampiamente riportata nei media nazionali ed internazionali, ha infatti screditato grandemente l’immagine dell’intero sistema sanitario nazionale e di quello  lombardo in particolare. Di tale pregiudizio sono stati chiamati a rispondere in solido il dott. XXXXX Pier Paolo, il dott. ZZZZZZ Pietro Fabio e il dott. YYYYYMarco. Il danno all’immagine, in ragione della estrema gravità dei fatti contestati, è stato quantificato in via equitativa ex art.1226 c.c. in una somma pari al triplo del danno all’immagine già contestato per i reati di truffa e falso ideologico ed è risultato pertanto pari ad euro 2.688.358,20 x 3 = euro 8.065.074,60” .

 Il danno all’immagine, quantificato nell’importo di euro 2.688.358,20 in applicazione dell’art.1226 c.c. e corrispondente al danno patrimoniale diretto arrecato per i reati di truffa e falso ideologico, è stato così determinato in ragione del “comportamento delittuoso relativo a tali ultime fattispecie citate“ che, secondo la Procura , “ha cagionato un gravissimo pregiudizio al prestigio e all’onore del servizio sanitario pubblico, per effetto – appunto - della consumazione dei summenzionati reati”.

Parte attorea, ricostruendo la vicenda processuale presso questa Corte, evidenzia che a seguito “dell’intervenuto integrale risarcimento del danno erariale contestato per i fatti di truffa e falso, in sede di udienza di convalida del sequestro conservativo ante causam, tenuta in data 16.01.2009 , il giudice delegato, accogliendo la richiesta della Procura Regionale, ha disposto la revoca del sequestro conservativo nei confronti di PIPITONE Francesco Paolo e SAMPIETRO Maurizio e ne ha invece disposto la conferma nei confronti di XXXXX Pier Paolo e ZZZZZZ Pietro Fabio in relazione alla contestazione del danno erariale conseguente all’intervenuta compromissione dell’immagine del servizio sanitario per i fatti di lesione aggravata compiuti presso il reparto di chirurgia toracica della struttura sanitaria (sino alla concorrenza di euro 8.065.074,60)”.

 L’Organo requirente prosegue nella citazione rilevando che “il procedimento di responsabilità amministrativo – contabile avrebbe proseguito il suo iter processuale in relazione alla contestazione del pregiudizio erariale, pari ad euro 8.065.074,60, per il danno all’immagine conseguente all’accertamento  dei fatti di lesioni aggravate commessi presso il reparto di chirurgia toracica della clinica (soggetti coinvolti: XXXXX, ZZZZZZ e                                                               PANSERA).”  

Complessivamente, pertanto, la quantificazione del danno da risarcire in favore della Asl Città di Milano e della Regione Lombardia,

secondo la Procura , ammonta ad euro 8.065.074,60, da porre a carico dei convenuti a titolo di dolo ed in solido tra loro,

Con memoria depositata in data 20 luglio 2009 si è costituito  il dott. Pier Paolo XXXXX, rappresentato e difeso dagli avv. Lara Gorni del Foro di Pavia e Stefano A. Radice. Con tale memoria si rappresenta, in buona sostanza, che non vi sarebbe la giurisdizione di questa Corte nel caso di specie poiché il dott. Xxxxx era legato alla casa di cura S. Rita da un contratto privatistico e mancherebbe, pertanto, il rapporto di servizio di matrice pubblica che giustificherebbe la giurisdizione di questa Corte; si contesta, altresì, la sussistenza di ogni responsabilità del dott. Xxxxx perché non provata in quanto “le affermazioni di controparte si fondano esclusivamente sulle argomentazioni del P.M. del procedimento penale in corso”; si contesta, infine, la sussistenza del danno all’immagine “poiché la quantificazione operata nell’atto di citazione è stata fatta senza alcun riscontro probatorio, ma esclusivamente in via equitativa”.

La difesa chiede, pertanto, di dichiarare l’insussistenza della giurisdizione difettandone i presupposti; in subordine disporre la sospensione del presente giudizio in attesa dell’espletamento del giudizio penale. Nel merito: respingere le domande avverse, in ogni caso revocare il sequestro conservativo sui beni del convenuto, così come autorizzato con decreto del Presidente di questa Sezione con provvedimento del 04.12.08.

All’udienza pubblica, l’avv. Radice, per XXXXX, ha chiesto che il giudizio sia dichiarato estinto, con conseguente revoca del disposto sequestro, in considerazione della novella legislativa di cui al decreto-legge 3 agosto 2009 n.103. In subordine ha chiesto un rinvio in attesa della legge di conversione del suddetto decreto- legge. La Corte , su quest’ultima richiesta, si è pronunciata con ordinanza a verbale e ha disposto la prosecuzione del giudizio sulla base della considerazione di fondo che i Giudici sono tenuti ad applicare la legge vigente.

 Il P.M., nel confermare le conclusioni già rassegnate, ha precisato che esse non sono inficiate dalla nuova normazione di cui al D.L. n. 103/2009 se si considera che essa rinvia al dettato normativo di cui all’art. 7 L . 97/2001 e quindi, al disposto normativo dell’art.129 disposizione di attuazione c.p.p. In subordine, qualora non fosse accolta tale prospettazione, la Procura ha chiesto che venga sollevata la questione di legittimità costituzionale della novella legislativa con riferimento agli artt. 77, 3, 24 e 97 della Costituzione.

Tutte le parti presenti hanno poi, in buona sostanza, illustrato e sviluppato con dovizia di argomentazioni le tesi prospettate in udienza ed hanno rinviato alle memorie per quanto già ivi rappresentato.

Al termine del dibattimento, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

Considerato in

DIRITTO

Il Collegio, in via preliminare, deve decidere sull’eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata dalla difesa del dott. XXXXX, sulla base dell’assunto che non vi sarebbe la giurisdizione di questa Corte nel caso di specie poiché, in buona sostanza, il dott. Xxxxx era legato alla casa di cura S. Rita da un contratto privatistico e mancherebbe, pertanto, il rapporto di servizio di matrice pubblica che giustificherebbe la giurisdizione di questa Corte.

 L’eccezione è infondata.

Questo Giudice osserva che la delimitazione dell’ambito della giurisdizione della Corte dei conti ha formato, negli ultimi anni, oggetto di una profonda rivisitazione da parte della giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione e della stessa magistratura contabile. Punto di partenza di tale percorso è stata l’ordinanza della Corte di Cassazione (Cass., S.S. U.U. civ., ord. 6 novembre – 22 dicembre 2003, n. 19667), con la quale è stata chiarita l’appartenenza alla giurisdizione contabile dei giudizi di re-sponsabilità proposti nei confronti dei dipendenti di enti pubblici economici. A fondamento della propria decisione, le Sezioni unite della Corte di Cassazione hanno posto, da un lato, la persistente natura pubblica dell’attività dell’ente, sia se svolta attraverso l’esercizio di pubbliche funzioni e l’utilizzo di poteri autoritativi, sia se posta in essere attraverso un’attività disciplinata (in tutto o in parte) dal diritto privato; dall’altro, l’ampiezza dell’oggetto del giudizio di responsabilità innanzi alla Corte dei conti, non limitato alla sola attività procedimentale, ma comprendente tutti i comportamenti, commissivi ed omissivi, imputabili a dolo o colpa grave, dai quali possa derivare un danno per lo Stato o per altro ente pubblico.

In altri termini, per la Suprema Corte , il processo di privatizzazione (avente ad oggetto sia la formula organizzativa sia il modus operandi della P.A.) che ha massicciamente investito l’amministrazione negli ultimi anni non ha eliminato né la natura pubblica degli interessi perseguiti (sotto varie forme ed attraverso vari strumenti) dagli enti pubblici economici né la provenienza dalla finanza pubblica delle risorse dai medesimi impiegate; sicché, nonostante tali modalità organizzative e procedimentali privatistiche, l’attività dei dipendenti di tali enti costituisce, comunque, oggetto della giurisdizione della Corte dei conti ai fini dell’accertamento dell’eventuale loro responsabilità amministrativa.

 Da tali spunti forniti dalla Suprema Corte (l’irrilevanza della natura privata ovvero pubblica del soggetto agente e la rilevanza della natura pubblica – id est funzionalizzata – delle risorse impiegate) si è  affermata, per un verso, la sussistenza della giurisdizione di responsabilità della Corte dei conti nelle controversie volte all’accertamento di illeciti erariali posti in essere da dipendenti di s.p.a. partecipate da enti pubblici ovvero di s.p.a. controllate dalle medesime (C. conti, sez. Lombardia, 22 febbraio 2006, n. 114) e,  per altro verso, (cf., tra le tante, C. conti, sez. Molise, 7 ottobre 2002, n.234), ai fini dell’incardinazione della giurisdizione della Corte dei conti, si é individuato il presupposto proprio nella natura pubblica delle risorse finanziarie in relazione alle quali si configura il danno di cui alla pretesa risarcitoria; in tal modo, si è operato un passaggio dalla responsabilità amministrativa dei soli amministratori e dipendenti pubblici alla responsabilità finanziaria, intesa come una generale forma di responsabilità patrimoniale per danno alle pubbliche finanze in cui possono incorrere tutti i soggetti che abbiano maneggio o che utilizzino pubbliche risorse, e che si configura, in via generale, in relazione alla violazione degli obblighi nascenti in capo al soggetto stesso dalla finalizzazione delle risorse pubbliche al medesimo affidate.

Tale indirizzo ha trovato l’autorevole avallo della Corte di Cassazione (Cass. Sez. Un. 1° marzo 2006, n. 4511) che ha, di recente, tracciato la più avanzata (allo stato) linea discretiva tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione contabile. Il baricentro – afferma la sentenza in epigrafe – si è spostato dalla qualità del soggetto (che può ben essere un privato o un ente pubblico) alla natura del danno e degli scopi perseguiti, cosicché ove il privato, per sue scelte, incida negativamente sul modo d’essere del programma imposto dalla pubblica amministrazione, alla cui realizzazione egli è chiamato a partecipare, e l’incidenza sia tale da potere determinare uno sviamento dalle finalità perseguite, egli realizza un danno per l’ente pubblico di cui deve rispondere dinanzi al giudice contabile.

Viene così definito l’ambito di una giurisdizione che si sostanzia e si identifica per l’oggetto, in ragione della naturale tendenza espansiva dell’art. 103, co. 2° della Cost., ed è posta a fondamentale garanzia di giustizia sostanziale nell'ordinamento statale contemporaneo, poiché è, sostanzialmente, controllo giurisdizionale sull'attività di spendita del pubblico denaro, di gestione di beni patrimoniali e di comportamenti patrimonialmente rilevanti.

L’elemento di distinzione fra giurisdizioni, in conclusione, è stato dalla Cassazione individuato non più nella qualità del soggetto, che può ben essere un privato o un ente pubblico, bensì nella natura del danno e degli scopi perseguiti, nella gestione del denaro pubblico e nella funzionalizzazione dello strumento di gestione disciplinato dal diritto civile alla funzione pubblica o al servizio pubblico di competenza di una pubblica amministrazione (cf. Cass. SS.UU. n. 16697 del 2003; n. 3899 del 2004; n. 9096 del 2005; n. 4511 del 2006; in identici termini, Corte dei conti, Sez. 1^ Giur.Centrale d’Appello n. 532/08).

Nei casi di cui trattasi, non vi è alcun dubbio che i medici convenuti esercitassero la professione in una struttura operante in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale e che, pertanto, svolgessero una funzione in  favore della P.A., con inserimento nell’organizzazione pubblica e venendo retribuiti, così dagli atti di causa, sulla base di un contratto di natura privatistica (XXXXX) e di accordi interni (ZZZZZZ, PANSERA), contrattualmente previsti.

Tanto basta, secondo i riferimenti giurisprudenziali di cui sopra, per affermare la giurisdizione di questo Giudice.

Il Collegio, poi, respinge sia la richiesta di sospensione del presente giudizio in attesa dell’espletamento del giudizio penale e sia quella di estinzione del presente giudizio in ragione dell’intervenuta novella normativa più sopra citata.

In proposito si rileva che, in merito ai rapporti tra giudizio penale e giudizio di responsabilità amministrativo-contabile, quando i due giudizi vertono sullo stesso soggetto e sullo stesso fatto, è principio ormai pacifico che il nuovo codice di procedura penale, introdotto nel 1988, abbia eliminato dall’ordinamento non solo l’art. 3 c.p.p., ma anche ogni riferimento a esso dal testo novellato dell’art. 295 c.p.c., cosicché deve ritenersi che il nostro ordinamento non sia più ispirato al principio di pregiudizialità obbligatoria del processo penale del quale la norma (art. 3 c.p.p.) era espressione.

           Pertanto non esiste più, nei rapporti fra i due giudizi, la c.d. pregiudiziale penale, e i due giudizi si pongono in relazione di autonomia e separatezza fra loro, essendo i reciproci effetti disciplinati nel nuovo codice nei limiti indicati dagli artt. 651 e 652 c.p.p.

           Tale principio, affermato per la prima volta dalle Sezioni Riunite di questa Corte nel 1990 (sent. n. 648 del 5.2.1990), è stato più volte ribadito anche in epoca recente, per cui può senz’altro sostenersi che nel sistema del nuovo codice, improntato alla separatezza dei processi, non esiste un’ipotesi di sospensione necessaria del giudizio di responsabilità amministrativa in rapporto alla pendenza di un giudizio penale (Cf. Sez. I Centr. 24.01.2008 n. 54/A; 23.03.2005 n. 100/A; 17.09.2001 n. 266/A; Sez. II Centr. 10.9.2001 n. 291/A e 16.10.2001 n. 330/A; Sez. III Centr. 19.05.2008 n. 171/A); e difatti, le due ipotesi di sospensione necessaria contemplate nel terzo comma dell’art. 75 c.p.p. (azione proposta in sede civile dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado) riguardano esclusivamente il processo civile e, quindi, non trovano applicazione nel giudizio contabile (Sez. II centr., n. 186 del 27.7.1998) .

Tutto ciò ha portato anche all’affermazione della mancanza di pregiudizialità del processo penale ex art. 295 c.p.c. come novellato, posto che i fatti a fondamento del processo penale e di quello amministrativo di danno sono valutabili autonomamente in ragione della diversa sanzione da comminarsi, facendo stato nel processo contabile l’accertamento dei fatti nei limiti della loro materialità oggettiva e solo se già accertati con sentenza penale definitiva di condanna, ai sensi dell’art. 651 c.p.p., in tali limiti essendo vincolante il processo penale concluso con sentenza irrevocabile prima della definizione del processo contabile (Sez. I centr., n. 184 del 20.6.2000, Sez. Lazio, n. 236  del 14.2.2000; Sez. Lombardia, n. 1551 del 14.12.1999; Sez. Puglia, n. 11 del 15.2.2000).

E’ stato pure sostenuto (Sez. I, n. 250 del 16.7.1991) che, in ragione di quanto precedentemente affermato sulla autonomia dei due processi, ben può il giudice contabile conoscere e valutare per il proprio convincimento le prove e gli elementi acquisiti nel procedimento penale senza dover attendere la pronuncia penale definitiva, soprattutto in presenza di altri concordanti elementi di valutazione (Sez. I Centr., n. 100 del 23.03.2005; n. 266 del 17.9.2001; Sez. Umbria, n. 34 del 22.1.2001).

           Né può sottacersi che, vigente il nuovo testo dell’art. 295 c.p.c., anche quella parte della giurisprudenza che ritiene comunque possibile o “opportuna” la sospensione c.d. facoltativa del giudizio di responsabilità, tuttavia la esclude quando l’impianto probatorio sia già di per sé sufficiente ai fini del decidere, a prescindere dalla condanna per il reato contestato (Sez. III centr., 19.05.2008, n.171/A; Sez. I centr., 14.11.2000 n. 331/A). Nello stesso senso è anche la giurisprudenza della S.C. di Cassazione (Cass. Civ., n. 7057 del 29.5.2000, n. 6792 del 24.5.2000).

       Tale ricostruzione ermeneutica tiene conto, altresì, del dettato normativo di cui all’art. 7 della L. n. 97/2001 che fa salvo l’obbligo per il P.M. penale, in applicazione dell’art. 129 disp. att. c.p.p., di comunicare al P.M. contabile l’esercizio dell’azione penale per un reato che ha cagionato un danno per l’erario, e quindi fa salva la facoltà che venga promossa l’azione di responsabilità amministrativa in assenza della conclusione del processo penale, data l’autonomia dei due regimi giurisdizionali dopo l’abrogazione della c.d. pregiudizialità penale (cf., fra le tante e in termini sostanzialmente identici, Sez. Giur. Centrale 1^ Appello n. 429/’08 e 532/’08).

Ad avviso del Collegio, tale interpretazione - riguardo alla domanda di risarcimento del c.d.”danno all’immagine” - vale anche in presenza della novella legislativa di cui al decreto-legge 3 agosto 2009 n.103 il quale, all’art.1 lettera c), ha modificato l’art. 17 comma 30-ter del decreto-legge n.78/2009 nel testo convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102; a seguito di tali modifiche, l’art. 17 comma 30 ter vigente così recita: “Le procure della Corte dei conti possono iniziare l'attività istruttoria ai fini dell'esercizio dell'azione di danno erariale a fronte di specifica e concreta notizia di danno, fatte salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge. Le procure della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'articolo 7 dalla legge 27 marzo 2001, n. 97. A tale ultimo fine, il decorso del termine di prescrizione di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è sospeso fino alla conclusione del procedimento penale. Qualunque atto istruttorio o processuale posto in essere in violazione delle disposizioni di cui al presente comma, salvo che sia stata già pronunciata sentenza anche non definitiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nullo e la relativa nullità può essere fatta valere in ogni momento, da chiunque vi abbia interesse, innanzi alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti, che decide nel termine perentorio di trenta giorni dal deposito della richiesta”.

Il Collegio, nel valutare la portata e il significato della novella sopra indicata, intende richiamare, preliminarmente, l’insegnamento della Corte Costituzionale secondo il quale ”per giurisprudenza costante di questa Corte, la mancata utilizzazione dei poteri interpretativi, che la legge riconosce al giudice rimettente, e la mancata esplorazione di diverse soluzioni ermeneutiche, al fine di far fronte al dubbio di costituzionalità ipotizzato, integrano omissioni tali da rendere manifestamente inammissibile la sollevata questione di legittimità costituzionale (ex plurimis, Corte Costituzionale ordinanze n.257 del 2009;  n. 363, n. 341, n. 268, n. 205 del 2008 nonché n. 85 del 2007).

Si premette che, nel caso all’esame, la Procura ha iniziato la propria attività istruttoria in presenza di specifica e concreta notizia di danno (comunicazione ex art. 129 disp. att.  c.p.p.). Tanto precisato, il Collegio osserva che il riferimento testuale - contenuto nel secondo periodo dell’art. 17 comma 30-ter sopra citato - ai soli  “modi” e“casi”  previsti dall'articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97, implica che il riferimento medesimo contempli sia la comunicazione al P.M. contabile (“modo” previsto nel primo periodo del citato art.7) della sentenza irrevocabile di condanna pronunciata per i delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo 1° del titolo 2° del libro secondo del codice penale (i “casi” previsti per tale “modo” ai sensi del medesimo primo periodo dell’art. 7), sia l’obbligo per il P.M. penale di comunicare al P.M. contabile, ex art. 129 delle norme di attuazione c.p.p. (altro “modo” menzionato nel secondo periodo dell’art. 7), l’esercizio dell’azione penale per i reati (i “casi” previsti per tale “modo”) che hanno cagionato un danno per l’erario.

Tale lettura della novella normativa, attinente all’esercizio dell’azione per il risarcimento del danno all’immagine da parte delle procure contabili, oltre che inserirsi coerentemente nel sistema normativo vigente che, come si è visto, afferma l’autonomia e l’indipendenza dei giudizi penale e amministrativo – contabile nei termini sopra illustrati, é confermata - ad avviso del Collegio- anche dalla lettera della novella legislativa di cui al decreto-legge 103/2009. 

Quest’ultimo, significativamente, ha modificato il testo del precedente art. 17 comma 30-ter del decreto-legge 1° luglio 2009 n. 78 convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2009 n. 102, prevedendo non solamente i “casi” ma anche i “modi” di cui all’art. 7 L . n. 97/2001.

Ha statuito, altresì, che “a tale ultimo fine” (l’esercizio dell’azione), “il decorso del termine di prescrizione di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è sospeso fino alla conclusione del procedimento penale” (previsione normativa rinvenibile unicamente nel testo attualmente vigente e non presente nel precedente art. 17 comma 30-ter del decreto-legge 1° luglio 2009 n. 78 convertito, con modificazioni,  in legge 3 agosto 2009 n. 102)).

 Tale ultima previsione normativa, a ben vedere, rileva unicamente per i “casi” previsti dal disposto normativo di cui all’art.129 disp. att. c.p.p., essendo evidente che per i “casi” attinenti alla comunicazione della sentenza irrevocabile di condanna il procedimento penale è ormai concluso. Essa, altresì, sta a indicare - ad avviso del Collegio - la chiara voluntas legis che le azioni intestate alle procure della Corte dei conti per il risarcimento del c.d. “danno all’immagine” (rectius: danno patrimoniale indiretto consistente nella lesione del decoro e del prestigio della Pubblica Amministrazione, ancorato alla comunicazione di fattispecie penalmente rilevante ex art.129 disp. att. c.p.p.), siano concretamente esercitate; e ciò è tanto vero che, per agevolare tale finalità, il legislatore ha previsto normativamente, come sopra detto, che il decorso del termine di prescrizione di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è sospeso fino alla conclusione del procedimento penale”.

 E’ appena il caso di soggiungere che tale normazione, decisamente innovativa e – pertanto - connotata di elevato contenuto significativo, non impedisce, ovviamente, l’esercizio dell’azione di responsabilità da parte del P.M. contabile durante il periodo di sospensione del termine di prescrizione; ciò si verifica qualora egli ritenga sussistenti i presupposti e le condizioni legittimanti l’esercizio dell’azione medesima prima della conclusione del procedimento penale (come, per esempio, nella fattispecie all’esame del Collegio); in tal caso, com’è noto, si ha l’interruzione del termine di prescrizione, con rilevanza ed effetti giuridici affatto diversi dalla sospensione, prevista nella novella di cui sopra.

Da ultimo, e concludendo sul punto, va sottolineato che per tutte le ipotesi sopra indicate non v’è alcun automatismo tra comunicazione al P.M. contabile ed esercizio dell’azione per risarcimento del danno all’immagine da parte di quest’ultimo: in proposito è sufficiente rilevare che “la sentenza irrevocabile di condanna… per i delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo 1° del titolo 2° del libro secondo del codice penale”, secondo il disposto dell’art. 7 L . n 97/2001 più volte citato, è comunicata al competente procuratore regionale della Corte dei conti affinché promuova.l’eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato”.

Tale previsione normativa, (la quale vale sostanzialmente anche per la “minore” ipotesi di comunicazione dell’esercizio dell’azione penale - da parte del P.M. penale - per un reato che ha cagionato un danno per l’erario), sta chiaramente a significare che il P.M. contabile deve valutare se, riguardo alla fattispecie penalmente rilevante comunicata, sussistano i presupposti e le condizioni legittimanti l’esercizio dell’azione di risarcimento per “danno all’immagine” a lui intestata; e ciò anche con riferimento al superamento di una “soglia minima del pregiudizio”, nel senso che la “lesione deve eccedere una certa soglia minima di offensività”, come la giurisprudenza più attenta richiede per tale fattispecie (cf., tra le tante, Corte dei conti, Sez.1^ Centr. App. n°78/2003; Sez. 3^ Centr. App. n° 143/2009.)

Tanto premesso, e venendo alla fattispecie all’esame, questo Collegio ritiene che essa si presenti sufficientemente chiara nella sua realtà fenomenica, risultando la condotta illecita dei convenuti già sufficientemente delineata e provata da quanto emerge dalla documentazione acquisita in sede penale tra cui assumono valore particolarmente rilevante le perizie, di cui si è già detto, nonché il pronunciamento giurisdizionale del G.I.P. (Ordinanza del 6-6-2008 ), confermato, per quanto qui di interesse, dal Tribunale del riesame con sentenze n. 1555/08 (Zzzzzz), n. 1458/08 (Pansera) e nn. 1378/08 – 1884/08 (Xxxxx). Tale approdo non rappresenta un automatismo derivante da un giudicato penale ex art. 651 c.p.p., ma una ragionata presa d’atto innanzi a questa Corte della pacifica sussistenza dei fatti sulla scorta dei riscontri d’istruttorie penali, e relativi provvedimenti giurisdizionali, che, per quanto sopra detto, risultano pienamente convincenti e condivisibili.

Venendo al merito, si ricorda brevemente che la richiesta risarcitoria del P.M. riguarda il c.d. “danno all’immagine”, rectius: danno patrimoniale indiretto, consistente nella lesione del decoro e del prestigio della Pubblica Amministrazione.

Questo Collegio, nel respingere tutte le tesi difensive prospettate, richiama quanto più sopra rilevato circa il significato e la portata della novella legislativa di cui al D.L. n. 103/2009, secondo una lettura costituzionalmente orientata, e osserva che la risarcibilità di detto danno dinanzi alla Corte dei conti rappresenta ormai un approdo univoco sia della magistratura contabile sia della stessa Corte di Cassazione. La Corte regolatrice, in particolare, ha più volte precisato che: “la giurisprudenza costante di queste Sezioni Unite statuisce che rientra nella giurisdizione della Corte dei conti anche l'azione di responsabilità per il danno arrecato da pubblici dipendenti (o da soggetti comunque inseriti nell'apparato organizzativo di una pubblica amministrazione) all'immagine dell'ente, trattandosi di danno che, anche se non comporta una diminuzione patrimoniale diretta, è tuttavia suscettibile di valutazione patrimoniale, sotto il profilo della spesa necessaria al ripristino del bene giuridico leso (Cass. S.U. 27.9.2006, n. 20886; Cass. S.U., 15/07/2005, n. 14990; Cass. S.U. 12.11.2003, n. 17078).”

“Infatti la cognizione in ordine all'azione di responsabilità amministrativa di soggetti istituzionalmente investiti di pubbliche funzioni decisionali appartiene alla giurisdizione della Corte dei conti anche allorché, con il suo esercizio, si assuma sussistente non solo il danno erariale, ma anche il danno conseguente alla perdita di prestigio ed al grave detrimento dell'immagine e della personalità pubblica dello Stato, che, pur se non comporta una diminuzione patrimoniale diretta, è tuttavia suscettibile di una valutazione patrimoniale sotto il profilo della spesa necessaria al ripristino del bene giuridico leso”. (cf. Corte di Cassazione, SS.UU.  Sent. 2 aprile 2007 n. 8098). Tale ultimo assunto comporta, sempre secondo la Suprema Corte , che in tali ipotesi “va affermata la giurisdizione della Corte dei Conti, in coerenza, d'altra parte, con l'orientamento manifestatosi nella giurisprudenza di questa S.C. con la sentenza 2 aprile 1993, n. 3970, la quale ha escluso che il danno sul cui risarcimento la Corte dei Conti è chiamata a pronunciarsi sia esclusivamente ravvisabile in una diminuzione patrimoniale già verificatasi ed ha affermato che comprende anche i maggiori costi che la P.A. è eventualmente chiamata a sopportare”. “Tale conclusione… non trova ostacolo nella formulazione delle norme che individuano la competenza giurisdizionale della Corte dei Conti, anche se la dottrina e la giurisprudenza meno recenti avevano manifestato la tendenza ad interpretare tali norme nel senso della loro riferibilità ad un danno "certo" (cioè rilevabile da una mera operazione di calcolo) e "attuale".

“Questo assunto presenta un vizio logico, prima che giuridico, perché richiede un elemento ulteriore, da identificare, appunto, in una deminutio patrimoniale diretta già verificatasi. Se così fosse, vi sarebbe una sorta di mutazione giuridica del vulnus, cessando lo stesso di essere un danno solo suscettibile di valutazione economica e trasformandosi in un danno patrimoniale diretto identificabile nel quantum speso”. (cf. Corte di Cassazione, SS.UU.  Sent. 2 aprile 2007 n. 8098 e giurisprudenza ivi citata). 

Tale ultimo approccio non dà rilevanza agli eventuali costi di ripristino dell'immagine sopportati dalla P.A. sia perché le pretese spese di ripristino del bene-immagine leso sono un costo fisiologico per la P. A., dopo l'entrata in vigore della legge n. 150/2000 e dell’art. 7 L . n.15/2009 il quale affida al Governo, tra l’altro, il compito di “prevedere (anche) l’obbligo del risarcimento del …. danno all’immagine subito dall’Amministrazione” (v. lettera “e” del precitato art. 7).  e, comunque, un eventuale costo suppletivo potrebbe essere sostenuto solo dopo l'introito del risarcimento del danno patito (e non certo prima), sia in quanto il danno all'immagine della P. A si sostanzia esclusivamente in una menomazione della funzionalità dell'amministrazione stessa che, in base agli art. 97 e 98 Cost., deve agire in modo efficace, efficiente, economico e imparziale.

In altre parole, il “danno all'immagine” è un danno pubblico in quanto lesione del buon andamento della P. A. che perde, con la condotta illecita dei suoi dipendenti, credibilità ed affidabilità all'esterno, ed ingenera la convinzione che i comportamenti patologici posti in essere dai propri lavoratori siano un connotato usuale dell'azione dell'Amministrazione.

Quest'ultima evenienza assai bene si attaglia alla fattispecie in valutazione, che vede coinvolti gli odierni convenuti nella qualità sostanziale di organo di una struttura pubblica la cui immagine esterna, che dovrebbe apparire particolarmente cristallina in considerazione dei compiti assolti, viene gravemente offuscata dai comportamenti illeciti posti in essere.

La violazione di questo diritto all'immagine è economicamente valutabile. Essa, infatti, si risolve in un onere finanziario che si ripercuote sull'intera collettività, dando luogo ad una carente utilizzazione delle risorse pubbliche ed a costi aggiuntivi per correggere gli effetti distorsivi che, nell'organizzazione della pubblica amministrazione, si riflettono in termini di minor credibilità e prestigio e di diminuzione di potenzialità operativa. (cf., tra le tante e negli identici termini, Corte dei conti, Sez. 1^ giurisdizionale centrale d’Appello n. 209/2008).

In tale ottica valgono le affermazioni secondo cui “trattasi di un vero e proprio danno patrimoniale” e che “il profilo del danno all’immagine che rileva sul piano giuscontabile è quello proprio della “spesa necessaria al ripristino del bene giuridico leso”, ossia dell’immagine pubblica, come più volte ribadito dalla Corte Regolatrice con le sentenze richiamate. Ciò, ovviamente, non vuol dire che le lesioni all’immagine della P.A. derivano solo dalla violazioni di doveri di servizio, ben potendo ipotizzarsi in astratto forme di lesioni che provengano anche da estranei alla P.A stessa, e quindi in regime di responsabilità extracontrattuale; ma ipotesi del genere non riguardano quella consistente parte delle lesioni che proviene da personale proprio dell’Amministrazione e che comunque, ai fini della giurisdizione, impegnano la Corte dei conti”.

“Il collegamento funzionale dei fondamentali principi costituzionali di legalità, buon andamento ed imparzialità (ex art. 97 Cost.) all’immagine pubblica e la grande rilevanza sociale di tale bene-valore, offrono il senso concreto dell’attuale collocazione giurisprudenziale del danno in questione nell’ambito del “danno esistenziale”, in linea con la sent. °10-QM/2003 delle Sezioni Riunite di questa Corte”.

 “Non solo, ma l’intrinseca sussistenza di una “spesa necessaria al ripristino del bene giuridico leso”, che accompagna ogni forma di danno all’immagine pubblica che sia autenticamente tale, offre il senso concreto e sostanziale dell’inquadramento del danno stesso nella categoria del c.d. danno evento, secondo le indicazioni che emergono in proposito dalla precitata sent. n°10-QM/2003 delle Sezioni Riunite di questa Corte, con puntuali richiami alle sentenze n°184/1987 e n°372/1994 della Corte Costituzionale (v. paragrafo 14 della citata 10-QM/2003)”. (cf. Corte dei conti, Sez. 3^ giurisdizionale centrale d’Appello n. 143/2009).

 A ciò si aggiunga, quanto all’“an”, che la sussistenza della lesione all'immagine, relativamente alla fattispecie esaminata, è strettamente correlata ai comportamenti illeciti dei convenuti, chiaramente contrastanti con i principi fondanti della P.A. (art. 97. comma 2; art. 98 Cost), rinvenibili nei fatti addebitati e conclamatisi nei giudizi penale le cui risultanze sono state autonomamente considerate e valutate da questo Giudice.

Per tali motivi il Collegio ritiene che sussistano i presupposti e le condizioni legittimanti l’esercizio dell’azione di risarcimento per “danno all’immagine” e ciò anche con riferimento al superamento di una “soglia minima del pregiudizio”, nel senso che la “lesione deve eccedere una certa soglia minima di offensività”, come la giurisprudenza più attenta richiede per tale fattispecie.

Riguardo al quantum, questo Giudice rileva che il P.M. attore l’ha determinato, in ragione dell’estrema gravità dei fatti contestati, in via equitativa ex art.1226 c.c. in una somma pari al triplo del danno all’immagine già contestato per i reati di truffa e falso ideologico; esso  è risultato pertanto pari ad euro 2.688.358,20 x 3 = euro 8.065.074,60, come in fatto specificato.

Il Collegio in proposito osserva che, come da giurisprudenza costante, con riferimento al danno all'immagine vengono in rilevo, oltre alle eventuali risultanze di ordine penale, ulteriori elementi e criteri, elaborati dalla stessa giurisprudenza, quali:

- l'attività funzionale attribuita all'organo nel quale è incardinato l'autore del danno, relazionato all'interesse della collettività tutelata;

-  la posizione funzionale dell'autore dell'illecito;

- la continuità o meno degli interventi modificativi, sostitutivi o riparatori dell'attività illecita tenuta;

- le conseguenze sociali fondate sulla negativa impressione e ripercussione suscitate nell'opinione pubblica dal fatto illecito, favorite dal clamor fori e dalla diffusione e amplificazione datane dagli organi d’informazione, tali da suscitare sfiducia nei confronti dell'Amministrazione stessa.

L'applicazione di detti indici al caso in esame, caratterizzato da un comportamento particolarmente riprovevole da parte di soggetti che avevano un preciso obbligo giuridico e morale di salvaguardare la salute dei pazienti ed hanno agito in maniera diametralmente opposta, comporta, ai sensi dell’art. 1226 c.c., l’accoglimento della pretesa attorea, pari ad euro 8.065.074,60, nei confronti dei convenuti, a titolo di dolo ed in solido tra loro.

L’importo per cui è condanna deve essere rivalutato, ai sensi di legge, dalla data (6 giugno 2008) dell’ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Milano, con cui si disponeva l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere ovvero degli arresti domiciliari, sino al deposito della presente sentenza; tale importo così determinato va incrementato degli interessi, nella misura di legge, dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo.

In applicazione della regola della soccombenza, i convenuti sono condannati al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo. 

P. Q. M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia , definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalla Procura con atto di citazione del 24 marzo 2009:

- Condanna i convenuti XXXXX Pier Paolo, ZZZZZZ Pietro Fabio e YYYYYMarco, in solido tra loro, al pagamento in favore della Asl Città di Milano e della Regione Lombardia, della complessiva somma di euro 8.065.074,60 (euro ottomilionisessantacinquemilasettantaquattro//60), nella misura del 50% per ciascuno dei creditori, a titolo di risarcimento per danno erariale, risultando entrambi pregiudicati nella loro immagine in pari misura; tale somma deve essere rivalutata, ai sensi di   legge, dalla data ( 6 giugno 2008 ) dell’ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Milano, con cui si disponeva l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere ovvero degli arresti domiciliari, sino alla pubblicazione della presente sentenza; l’importo, così rivalutato, va incrementato degli interessi, nella misura di legge, dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo.

Le spese del giudizio, che si liquidano in euro                     

                                                          seguono la soccombenza e sono a carico di XXXXX Pier Paolo, ZZZZZZ Pietro Fabio e YYYYYMarco, in solido tra loro.

Così deciso in Milano, nella Camera di consiglio del 24 settembre 2009.

          L'ESTENSORE                                          IL PRESIDENTE

  (Cons. Donato Maria Fino)                       (Dott. Antonio Vetro)

 

Depositata in Segreteria il 20/10/2009

                                                         IL DIRIGENTE