sent.
n. 641 del 20 ottobre 2009: fornisce un'interpretazione costituzionalmente
orientata all’art.1 lettera c), del decreto-legge 3 agosto 2009 n.103 il
quale ha modificato l’art. 17 comma 30-ter del decreto-legge n.78/2009 nel
testo convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102, nel senso
che tale norma fa salvo il potere/dovere del Pubblico Ministero contabile di
esercitare l'azione per il risarcimento del danno all'immagine subito da un
ente pubblico anche in pendenza di un procedimento penale, dato che il rinvio
all'art. 129 disp. att. cpp depone nel senso che non è impedito l’esercizio
dell’azione di responsabilità da parte del P.M. contabile durante il
periodo di sospensione del termine di prescrizione ogni qual volta egli
ritenga sussistenti i presupposti e le condizioni legittimanti l’esercizio
dell’azione medesima prima della conclusione del procedimento penale
nel giudizio di responsabilità iscritto al n.
25496 del registro di segreteria, promosso ad istanza della Procura Regionale
presso questa Sezione Giurisdizionale nei
confronti dei medici:
Visti
gli atti e i documenti tutti di causa;
Uditi, nella pubblica udienza del
24 settembre 2009
, il Magistrato relatore Cons. Donato Maria Fino, il Pubblico Ministero in
persona del Sostituto Procuratore Generale Gaetano Berretta e del Vice
Procuratore Generale
Paolo Evangelista
e l’avv. Stefano Radice
per XXXXX Pier Paolo;
Non costituiti i convenuti Zzzzzz e Pansera,
benché ritualmente citati;
Ritenuto in
FATTO
Con atto di citazione depositato in data
24 marzo 2009
,
la Procura
regionale chiamava in giudizio presso questa Sezione Giurisdizionale i medici:
Dott. XXXXX Pier Paolo, Dott. ZZZZZZ Pietro Fabio, Dott. YYYYYMarco, per
sentirli condannare al pagamento, in
favore della Asl Città di Milano e della Regione Lombardia, della complessiva
somma di euro 8.065.074,60, per il
danno all’immagine conseguente all’accertamento
dei fatti di lesioni aggravate commessi presso il reparto di chirurgia
toracica della casa di cura S. Rita, oltre a rivalutazione monetaria,
interessi legali e spese di giudizio.
I fatti specifici che
hanno dato luogo all’odierno giudizio, attengono a comportamenti che hanno
indotto
la Procura
della Repubblica di Milano a svolgere indagini accurate circa le modalità con
cui era gestito presso la casa di cura S. Rita il rapporto convenzionale con
il servizio sanitario nazionale. In sostanza sono emersi, per un verso, fatti
di truffa aggravata e di falso ideologico nella predisposizione delle pratiche
per ottenere il pagamento delle prestazioni sanitarie rese ai pazienti; per
altro verso, presso l’unità operativa di chirurgia toracica presso cui
operavano gli odierni convenuti, comportamenti, nel trattamento sanitario,
finalizzati al maggior profitto conseguibile attraverso le procedure di
rimborso. Addirittura l’analisi delle cartelle cliniche (sequestrate in sede
d’indagini in data
28.09.2007
) portava a ipotizzare la consumazione di 86 casi di lesioni personali
aggravate (artt. 582, 585 c.p.) e 5 casi di omicidio volontario aggravato
(art. 575, 576 c.p.). Sulla base della richiesta formulata dal Pubblico
Ministero penale in data
04.04.2008
(integrata in data
26.05.2008
) il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano emetteva l’ordinanza
del
06.06.2008
, sostanzialmente confermata in sede di riesame, con la quale veniva disposta
l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere ovvero degli
arresti domiciliari nei confronti dei soggetti coinvolti nella vicenda
illecita. In particolare, secondo
la Procura
, appare rilevante e significativo che l’intera seconda parte dell’ordinanza
del G.I.P. (punti dal n.1 al n. 91) sia dedicata agli 86 casi di lesioni
personali aggravate e 5 casi di omicidio volontario aggravato (successivamente
stralciati all’atto della richiesta di giudizio immediato) che si sarebbero
verificati presso il reparto di chirurgia toracica diretto da XXXXX
coadiuvato, per quello che qui interessa, da
ZZZZZZ e PANSERA.
I fatti individuati, di
estrema gravità, sono stati esaminati e valutati in sede di consulenze
tecniche, disposte dalla Procura della Repubblica di Milano, affidate a
specialisti di chiara fama i quali hanno esaminato le cartelle cliniche
sequestrate concludendo, sostanzialmente, per una valutazione negativa dell’attività
chirurgica, eseguita senza alcun rispetto per la persona del malato.
Riferisce
la Procura
, in particolare, che erano stati nominati consulenti tecnici: 1) il prof.
Francesco Sartori, direttore della Divisione e Cattedra di Chirurgia Toracica
presso l’università degli Studi di Padova, Presidente della Società
Italiana di Chirurgia Toracica; 2) il dott. Marco Greco, responsabile dell’Unità
operativa di Chirurgia Generale - Senologia dell’Istituto Nazionale dei
Tumori di Milano, Presidente del Direttivo nazionale della Società Italiana
di Senologia; 3) il prof. Dario Olivieri, direttore del dipartimento di
Scienze cliniche - sezione di clinica pneumologica presso l’Università di
Medicina e Chirurgia di Parma; 4) il dott. Edoardo Baggio, specialista in
endocrinologia presso l’Ospedale Fatebenefratelli di Milano e che “il
quadro offerto dalla lettura complessiva degli elaborati dei suddetti
consulenti tecnici - da ritenere indiscutibilmente attendibili nelle materie
sottoposte al loro vaglio critico, anche in ragione del grande prestigio
nazionale ed internazionale rivestito per i ruoli da essi ricoperti a livello
scientifico - destava particolare allarme.”
“In modo significativamente univoco i consulenti non hanno infatti
esitato a definire l’operato del dott. XXXXX e della sua equipe, dott.
ZZZZZZ e dott. PANSERA”, “sconcertante” e sostanzialmente
caratterizzato dalla totale mancanza di rispetto
per il malato e per la considerazione della vita altrui.
La citazione prosegue
rilevando che “il comportamento
contestato in sede penale ai tre medici XXXXX, ZZZZZZ e YYYYYè risultato
gravissimo ed ha arrecato un pregiudizio di straordinaria rilevanza al
prestigio e all’onore del servizio sanitario nazionale. La vicenda,
ampiamente riportata nei media nazionali ed internazionali, ha infatti
screditato grandemente l’immagine dell’intero sistema sanitario nazionale
e di quello lombardo in
particolare. Di tale pregiudizio sono stati chiamati a rispondere in solido il
dott. XXXXX Pier Paolo, il dott. ZZZZZZ Pietro Fabio e il dott. YYYYYMarco. Il
danno all’immagine, in ragione della estrema gravità dei fatti contestati,
è stato quantificato in via equitativa ex art.1226 c.c. in
una somma pari al triplo del danno all’immagine già contestato per i reati
di truffa e falso ideologico ed è risultato pertanto pari ad euro
2.688.358,20 x 3 = euro
8.065.074,60”
.
Il danno all’immagine,
quantificato nell’importo di euro
2.688.358,20 in
applicazione dell’art.1226 c.c. e corrispondente al danno patrimoniale
diretto arrecato per i reati di truffa e falso ideologico, è stato così
determinato in ragione del “comportamento
delittuoso relativo a tali ultime fattispecie citate“ che, secondo
la Procura
, “ha cagionato un gravissimo
pregiudizio al prestigio e all’onore del servizio sanitario pubblico, per
effetto – appunto - della
consumazione dei summenzionati reati”.
Parte attorea,
ricostruendo la vicenda processuale presso questa Corte, evidenzia che a
seguito “dell’intervenuto integrale
risarcimento del danno erariale contestato per i fatti di truffa e falso, in
sede di udienza di convalida del sequestro conservativo ante causam, tenuta in
data
16.01.2009
, il giudice delegato, accogliendo la richiesta della Procura Regionale, ha
disposto la revoca del sequestro conservativo nei confronti di PIPITONE
Francesco Paolo e SAMPIETRO Maurizio e ne ha invece disposto la conferma nei
confronti di XXXXX Pier Paolo e ZZZZZZ Pietro Fabio in relazione alla
contestazione del danno erariale conseguente all’intervenuta compromissione
dell’immagine del servizio sanitario per i fatti di lesione aggravata
compiuti presso il reparto di chirurgia toracica della struttura sanitaria
(sino alla concorrenza di euro 8.065.074,60)”.
L’Organo requirente
prosegue nella citazione rilevando che “il
procedimento di responsabilità amministrativo – contabile avrebbe
proseguito il suo iter processuale in relazione alla contestazione del
pregiudizio erariale, pari ad euro 8.065.074,60, per il danno all’immagine
conseguente all’accertamento dei
fatti di lesioni aggravate commessi presso il reparto di chirurgia toracica
della clinica (soggetti coinvolti: XXXXX, ZZZZZZ e
PANSERA).”
Complessivamente,
pertanto, la quantificazione del danno da risarcire in favore della Asl Città
di Milano e della Regione Lombardia,
secondo
la Procura
, ammonta ad euro 8.065.074,60, da
porre a carico dei convenuti a titolo di dolo ed in solido tra loro,
Con memoria depositata
in data
20 luglio 2009
si è costituito il dott. Pier
Paolo XXXXX, rappresentato e difeso dagli avv. Lara Gorni del Foro di Pavia e
Stefano A. Radice. Con tale memoria si rappresenta, in buona sostanza, che non
vi sarebbe la giurisdizione di questa Corte nel caso di specie poiché il
dott. Xxxxx era legato alla casa di cura S. Rita da un contratto privatistico
e mancherebbe, pertanto, il rapporto di servizio di matrice pubblica che
giustificherebbe la giurisdizione di questa Corte; si contesta, altresì, la
sussistenza di ogni responsabilità del dott. Xxxxx perché non provata in
quanto “le affermazioni di controparte
si fondano esclusivamente sulle argomentazioni del P.M. del procedimento
penale in corso”; si contesta, infine, la sussistenza del danno all’immagine
“poiché la quantificazione operata
nell’atto di citazione è stata fatta senza alcun riscontro probatorio, ma
esclusivamente in via equitativa”.
La difesa chiede,
pertanto, di dichiarare l’insussistenza della giurisdizione difettandone i
presupposti; in subordine disporre la sospensione del presente giudizio in
attesa dell’espletamento del giudizio penale. Nel merito: respingere le
domande avverse, in ogni caso revocare il sequestro conservativo sui beni del
convenuto, così come autorizzato con decreto del Presidente di questa Sezione
con provvedimento del 04.12.08.
All’udienza pubblica,
l’avv. Radice, per XXXXX, ha chiesto che il giudizio sia dichiarato estinto,
con conseguente revoca del disposto sequestro, in considerazione della novella
legislativa di cui al decreto-legge
3 agosto 2009
n.103. In subordine ha chiesto un rinvio in attesa della legge di conversione
del suddetto decreto- legge.
La Corte
, su quest’ultima richiesta, si è pronunciata con ordinanza a verbale e ha
disposto la prosecuzione del giudizio sulla base della considerazione di fondo
che i Giudici sono tenuti ad applicare la legge vigente.
Il
P.M., nel confermare le conclusioni già rassegnate, ha precisato che esse non
sono inficiate dalla nuova normazione di cui al D.L. n. 103/2009 se si
considera che essa rinvia al dettato normativo di cui all’art.
7 L
. 97/2001 e quindi, al disposto normativo dell’art.129 disposizione di
attuazione c.p.p. In subordine, qualora non fosse accolta tale prospettazione,
la Procura
ha chiesto che venga sollevata la questione di legittimità costituzionale
della novella legislativa con riferimento agli artt. 77, 3, 24 e 97 della
Costituzione.
Tutte le parti presenti
hanno poi, in buona sostanza, illustrato e sviluppato con dovizia di
argomentazioni le tesi prospettate in udienza ed hanno rinviato alle memorie
per quanto già ivi rappresentato.
Al termine del
dibattimento, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
Considerato in
DIRITTO
Il Collegio, in via preliminare, deve decidere sull’eccezione
di difetto di giurisdizione, sollevata dalla difesa del dott. XXXXX, sulla
base dell’assunto che non vi sarebbe la giurisdizione di questa Corte nel
caso di specie poiché, in buona sostanza, il dott. Xxxxx era legato alla casa
di cura S. Rita da un contratto privatistico e mancherebbe, pertanto, il
rapporto di servizio di matrice pubblica che giustificherebbe la giurisdizione
di questa Corte.
L’eccezione
è infondata.
Questo Giudice osserva che la delimitazione dell’ambito
della giurisdizione della Corte dei conti ha formato, negli ultimi anni,
oggetto di una profonda rivisitazione da parte della giurisprudenza della
Suprema Corte di Cassazione e della stessa magistratura contabile. Punto di
partenza di tale percorso è stata l’ordinanza della Corte di Cassazione
(Cass., S.S. U.U. civ., ord. 6 novembre – 22 dicembre 2003, n. 19667), con
la quale è stata chiarita l’appartenenza alla giurisdizione contabile dei
giudizi di re-sponsabilità proposti nei confronti dei dipendenti di enti
pubblici economici. A fondamento della propria decisione, le Sezioni unite
della Corte di Cassazione hanno posto, da un lato, la persistente natura
pubblica dell’attività dell’ente, sia se svolta attraverso l’esercizio
di pubbliche funzioni e l’utilizzo di poteri autoritativi, sia se posta in
essere attraverso un’attività disciplinata (in tutto o in parte) dal
diritto privato; dall’altro, l’ampiezza dell’oggetto del giudizio di
responsabilità innanzi alla Corte dei conti, non limitato alla sola attività
procedimentale, ma comprendente tutti i comportamenti, commissivi ed omissivi,
imputabili a dolo o colpa grave, dai quali possa derivare un danno per lo
Stato o per altro ente pubblico.
In altri termini, per
la Suprema Corte
, il processo di privatizzazione (avente ad oggetto sia la formula
organizzativa sia il modus operandi della P.A.) che ha massicciamente
investito l’amministrazione negli ultimi anni non ha eliminato né la natura
pubblica degli interessi perseguiti (sotto varie forme ed attraverso vari
strumenti) dagli enti pubblici economici né la provenienza dalla finanza
pubblica delle risorse dai medesimi impiegate; sicché, nonostante tali
modalità organizzative e procedimentali privatistiche, l’attività dei
dipendenti di tali enti costituisce, comunque, oggetto della giurisdizione
della Corte dei conti ai fini dell’accertamento dell’eventuale loro
responsabilità amministrativa.
Da tali
spunti forniti dalla Suprema Corte (l’irrilevanza della natura privata
ovvero pubblica del soggetto agente e la rilevanza della natura pubblica –
id est funzionalizzata – delle risorse impiegate) si è
affermata, per un verso, la sussistenza della giurisdizione di
responsabilità della Corte dei conti nelle controversie volte all’accertamento
di illeciti erariali posti in essere da dipendenti di s.p.a. partecipate da
enti pubblici ovvero di s.p.a. controllate dalle medesime (C. conti, sez.
Lombardia, 22 febbraio 2006, n. 114) e, per
altro verso, (cf., tra le tante, C. conti, sez. Molise, 7 ottobre 2002,
n.234), ai fini dell’incardinazione della giurisdizione della Corte dei
conti, si é individuato il presupposto proprio nella natura pubblica delle
risorse finanziarie in relazione alle quali si configura il danno di cui alla
pretesa risarcitoria; in tal modo, si è operato un passaggio dalla
responsabilità amministrativa dei soli amministratori e dipendenti pubblici
alla responsabilità finanziaria, intesa come una generale forma di
responsabilità patrimoniale per danno alle pubbliche finanze in cui possono
incorrere tutti i soggetti che abbiano maneggio o che utilizzino pubbliche
risorse, e che si configura, in via generale, in relazione alla violazione
degli obblighi nascenti in capo al soggetto stesso dalla finalizzazione delle
risorse pubbliche al medesimo affidate.
Tale indirizzo ha trovato l’autorevole avallo
della Corte di Cassazione (Cass. Sez. Un. 1° marzo 2006, n. 4511) che ha, di
recente, tracciato la più avanzata (allo stato) linea discretiva tra
giurisdizione ordinaria e giurisdizione contabile. Il baricentro – afferma
la sentenza in epigrafe – si è spostato dalla qualità del soggetto (che
può ben essere un privato o un ente pubblico) alla natura del danno e degli
scopi perseguiti, cosicché ove il privato, per sue scelte, incida
negativamente sul modo d’essere del programma imposto dalla pubblica
amministrazione, alla cui realizzazione egli è chiamato a partecipare, e l’incidenza
sia tale da potere determinare uno sviamento dalle finalità perseguite, egli
realizza un danno per l’ente pubblico di cui deve rispondere dinanzi al
giudice contabile.
Viene così definito l’ambito di una
giurisdizione che si sostanzia e si identifica per l’oggetto, in ragione
della naturale tendenza espansiva dell’art. 103, co. 2° della Cost., ed è
posta a fondamentale garanzia di giustizia sostanziale nell'ordinamento
statale contemporaneo, poiché è, sostanzialmente, controllo giurisdizionale
sull'attività di spendita del pubblico denaro, di gestione di beni
patrimoniali e di comportamenti patrimonialmente rilevanti.
L’elemento di distinzione fra giurisdizioni, in
conclusione, è stato dalla Cassazione individuato non più nella qualità del
soggetto, che può ben essere un privato o un ente pubblico, bensì nella
natura del danno e degli scopi perseguiti, nella gestione del denaro pubblico
e nella funzionalizzazione dello strumento di gestione disciplinato dal
diritto civile alla funzione pubblica o al servizio pubblico di competenza di
una pubblica amministrazione (cf. Cass. SS.UU. n. 16697 del 2003; n. 3899 del
2004; n. 9096 del 2005; n. 4511 del 2006; in identici termini, Corte dei
conti, Sez. 1^ Giur.Centrale d’Appello n. 532/08).
Nei casi di cui trattasi, non vi è alcun dubbio
che i medici convenuti esercitassero la professione in una struttura operante
in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale e che,
pertanto, svolgessero una funzione in favore
della P.A., con inserimento nell’organizzazione pubblica e venendo
retribuiti, così dagli atti di causa, sulla base di un contratto di natura
privatistica (XXXXX) e di accordi interni (ZZZZZZ, PANSERA), contrattualmente
previsti.
Tanto basta, secondo i riferimenti
giurisprudenziali di cui sopra, per affermare la giurisdizione di questo
Giudice.
Il
Collegio, poi, respinge sia la richiesta di sospensione del presente giudizio
in attesa dell’espletamento del giudizio penale e sia quella di estinzione
del presente giudizio in ragione dell’intervenuta novella normativa più
sopra citata.
In
proposito si rileva che, in merito ai rapporti tra giudizio penale e giudizio
di responsabilità amministrativo-contabile, quando i due giudizi vertono
sullo stesso soggetto e sullo stesso fatto, è principio ormai pacifico che il
nuovo codice di procedura penale, introdotto nel 1988, abbia eliminato dall’ordinamento
non solo l’art. 3 c.p.p., ma anche ogni riferimento a esso dal testo
novellato dell’art. 295 c.p.c., cosicché deve ritenersi che il nostro
ordinamento non sia più ispirato al principio di pregiudizialità
obbligatoria del processo penale del quale la norma (art. 3 c.p.p.) era
espressione.
Pertanto non esiste più, nei rapporti fra i due giudizi, la c.d.
pregiudiziale penale, e i due giudizi si pongono in relazione di autonomia e
separatezza fra loro, essendo i reciproci effetti disciplinati nel nuovo
codice nei limiti indicati dagli artt. 651 e 652 c.p.p.
Tale principio, affermato per la prima volta dalle Sezioni Riunite di
questa Corte nel 1990 (sent. n. 648 del 5.2.1990), è stato più volte
ribadito anche in epoca recente, per cui può senz’altro sostenersi che nel
sistema del nuovo codice, improntato alla separatezza dei processi, non esiste
un’ipotesi di sospensione necessaria del giudizio di responsabilità
amministrativa in rapporto alla pendenza di un giudizio penale (Cf. Sez. I
Centr. 24.01.2008 n. 54/A; 23.03.2005 n. 100/A; 17.09.2001 n. 266/A; Sez. II
Centr. 10.9.2001 n. 291/A e 16.10.2001 n. 330/A; Sez. III Centr. 19.05.2008 n.
171/A); e difatti, le due ipotesi di sospensione necessaria contemplate nel
terzo comma dell’art. 75 c.p.p. (azione proposta in sede civile dopo la
costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di
primo grado) riguardano esclusivamente il processo civile e, quindi, non
trovano applicazione nel giudizio contabile (Sez. II centr., n. 186 del
27.7.1998) .
Tutto
ciò ha portato anche all’affermazione della mancanza di pregiudizialità
del processo penale ex art. 295 c.p.c. come novellato, posto che i fatti a
fondamento del processo penale e di quello amministrativo di danno sono
valutabili autonomamente in ragione della diversa sanzione da comminarsi,
facendo stato nel processo contabile l’accertamento dei fatti nei limiti
della loro materialità oggettiva e solo se già accertati con sentenza penale
definitiva di condanna, ai sensi dell’art. 651 c.p.p., in tali limiti
essendo vincolante il processo penale concluso con sentenza irrevocabile prima
della definizione del processo contabile (Sez. I centr., n. 184 del 20.6.2000,
Sez. Lazio, n. 236 del 14.2.2000;
Sez. Lombardia, n. 1551 del 14.12.1999; Sez. Puglia, n. 11 del 15.2.2000).
E’
stato pure sostenuto (Sez. I, n. 250 del 16.7.1991) che, in ragione di quanto
precedentemente affermato sulla autonomia dei due processi, ben può il
giudice contabile conoscere e valutare per il proprio convincimento le prove e
gli elementi acquisiti nel procedimento penale senza dover attendere la
pronuncia penale definitiva, soprattutto in presenza di altri concordanti
elementi di valutazione (Sez. I Centr., n. 100 del 23.03.2005; n. 266 del
17.9.2001; Sez. Umbria, n. 34 del 22.1.2001).
Né può sottacersi che, vigente il nuovo testo dell’art. 295 c.p.c.,
anche quella parte della giurisprudenza che ritiene comunque possibile o “opportuna”
la sospensione c.d. facoltativa del giudizio di responsabilità, tuttavia la
esclude quando l’impianto probatorio sia già di per sé sufficiente ai fini
del decidere, a prescindere dalla condanna per il reato contestato (Sez. III
centr., 19.05.2008, n.171/A; Sez. I centr., 14.11.2000 n. 331/A). Nello stesso
senso è anche la giurisprudenza della S.C. di Cassazione (Cass. Civ., n. 7057
del 29.5.2000, n. 6792 del 24.5.2000).
Tale ricostruzione ermeneutica tiene conto, altresì, del dettato
normativo di cui all’art. 7 della L. n. 97/2001 che fa salvo l’obbligo per
il P.M. penale, in applicazione dell’art. 129 disp. att. c.p.p., di
comunicare al P.M. contabile l’esercizio dell’azione penale per un reato
che ha cagionato un danno per l’erario, e quindi fa salva la facoltà che
venga promossa l’azione di responsabilità amministrativa in assenza della
conclusione del processo penale, data l’autonomia dei due regimi
giurisdizionali dopo l’abrogazione della c.d. pregiudizialità penale (cf.,
fra le tante e in termini sostanzialmente identici, Sez. Giur. Centrale 1^
Appello n. 429/’08 e 532/’08).
Ad
avviso del Collegio, tale interpretazione - riguardo alla domanda di
risarcimento del c.d.”danno all’immagine” - vale anche in presenza della
novella legislativa di cui al decreto-legge 3 agosto 2009 n.103 il quale, all’art.1
lettera c), ha modificato l’art. 17 comma 30-ter del decreto-legge n.78/2009
nel testo convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102; a
seguito di tali modifiche, l’art. 17 comma 30 ter vigente così recita: “Le
procure della Corte dei conti possono iniziare l'attività istruttoria ai fini
dell'esercizio dell'azione di danno erariale a fronte di specifica e concreta
notizia di danno, fatte salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla
legge. Le procure della Corte dei conti esercitano l'azione per il
risarcimento del danno all'immagine nei soli casi e nei modi previsti
dall'articolo 7 dalla legge 27 marzo 2001, n.
97. A
tale ultimo fine, il decorso del termine di prescrizione di cui al comma 2
dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è sospeso fino alla
conclusione del procedimento penale. Qualunque
atto istruttorio o processuale posto in essere in violazione delle
disposizioni di cui al presente comma, salvo che sia stata già pronunciata
sentenza anche non definitiva alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, è nullo e la relativa nullità può essere
fatta valere in ogni momento, da chiunque vi abbia interesse, innanzi alla
competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti, che decide nel
termine perentorio di trenta giorni dal deposito della richiesta”.
Il
Collegio, nel valutare la portata e il significato della novella sopra
indicata, intende richiamare, preliminarmente, l’insegnamento della Corte
Costituzionale secondo il quale ”per
giurisprudenza costante di questa Corte, la mancata utilizzazione dei poteri
interpretativi, che la legge riconosce al giudice rimettente, e la mancata
esplorazione di diverse soluzioni ermeneutiche, al fine di far fronte al
dubbio di costituzionalità ipotizzato, integrano omissioni tali da rendere
manifestamente inammissibile la sollevata questione di legittimità
costituzionale (ex plurimis, Corte Costituzionale ordinanze n.257 del 2009;
n. 363, n. 341, n. 268, n. 205 del 2008 nonché n. 85 del 2007).
Si
premette che, nel caso all’esame,
la Procura
ha iniziato la propria attività istruttoria in presenza di specifica e
concreta notizia di danno (comunicazione ex art. 129 disp. att.
c.p.p.). Tanto precisato, il Collegio osserva che il riferimento
testuale - contenuto nel secondo periodo dell’art. 17 comma 30-ter sopra
citato - ai soli “modi” e“casi”
previsti dall'articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97, implica che
il riferimento medesimo contempli sia la comunicazione al P.M. contabile (“modo”
previsto nel primo periodo del citato art.7) della sentenza irrevocabile di
condanna pronunciata per i delitti contro la pubblica amministrazione previsti
nel capo 1° del titolo 2° del libro secondo del codice penale (i “casi”
previsti per tale “modo” ai sensi del medesimo primo periodo dell’art.
7), sia l’obbligo per il P.M. penale di comunicare al P.M. contabile, ex
art. 129 delle norme di attuazione c.p.p. (altro “modo” menzionato nel
secondo periodo dell’art. 7), l’esercizio dell’azione penale per i reati
(i “casi” previsti per tale “modo”) che hanno cagionato un danno per l’erario.
Tale
lettura della novella normativa, attinente all’esercizio dell’azione per
il risarcimento del danno all’immagine da parte delle procure contabili,
oltre che inserirsi coerentemente nel sistema normativo vigente che, come si
è visto, afferma l’autonomia e l’indipendenza dei giudizi penale e
amministrativo – contabile nei termini sopra illustrati, é confermata - ad
avviso del Collegio- anche dalla lettera della novella legislativa di cui al
decreto-legge 103/2009.
Quest’ultimo,
significativamente, ha modificato il testo del precedente art. 17 comma 30-ter
del decreto-legge 1° luglio 2009 n. 78 convertito, con modificazioni, in
legge 3 agosto 2009 n. 102, prevedendo non solamente i “casi” ma anche i
“modi” di cui all’art.
7 L
. n. 97/2001.
Ha
statuito, altresì, che “a tale ultimo
fine” (l’esercizio dell’azione), “il
decorso del termine di prescrizione di cui al comma 2 dell'articolo 1 della
legge 14 gennaio 1994, n. 20, è sospeso fino alla conclusione del
procedimento penale” (previsione normativa rinvenibile unicamente nel
testo attualmente vigente e non presente nel precedente art. 17 comma 30-ter
del decreto-legge 1° luglio 2009 n. 78 convertito, con modificazioni,
in legge 3 agosto 2009 n. 102)).
Tale
ultima previsione normativa, a ben vedere, rileva unicamente per i “casi”
previsti dal disposto normativo di cui all’art.129 disp. att. c.p.p.,
essendo evidente che per i “casi” attinenti alla comunicazione della
sentenza irrevocabile di condanna il procedimento penale è ormai concluso.
Essa, altresì, sta a indicare - ad avviso del Collegio - la chiara voluntas
legis che le azioni intestate alle procure della Corte dei conti per il
risarcimento del c.d. “danno all’immagine” (rectius: danno patrimoniale
indiretto consistente nella lesione del decoro e del prestigio della Pubblica
Amministrazione, ancorato alla comunicazione di fattispecie penalmente
rilevante ex art.129 disp. att. c.p.p.), siano concretamente esercitate; e
ciò è tanto vero che, per agevolare tale finalità, il legislatore ha
previsto normativamente, come sopra detto, che “il
decorso del termine di prescrizione di cui al comma 2 dell'articolo 1 della
legge 14 gennaio 1994, n. 20, è sospeso fino alla conclusione del
procedimento penale”.
E’
appena il caso di soggiungere che tale normazione, decisamente innovativa e
– pertanto - connotata di elevato contenuto significativo, non impedisce,
ovviamente, l’esercizio dell’azione di responsabilità da parte del P.M.
contabile durante il periodo di sospensione del termine di prescrizione; ciò
si verifica qualora egli ritenga sussistenti i presupposti e le condizioni
legittimanti l’esercizio dell’azione medesima prima della conclusione del
procedimento penale (come, per esempio, nella fattispecie all’esame del
Collegio); in tal caso, com’è noto, si ha l’interruzione del termine di
prescrizione, con rilevanza ed effetti giuridici affatto diversi dalla
sospensione, prevista nella novella di cui sopra.
Da
ultimo, e concludendo sul punto, va sottolineato che per tutte le ipotesi
sopra indicate non v’è alcun automatismo tra comunicazione al P.M.
contabile ed esercizio dell’azione per risarcimento del danno all’immagine
da parte di quest’ultimo: in proposito è sufficiente rilevare che “la sentenza irrevocabile di condanna… per i delitti contro la pubblica
amministrazione previsti nel capo 1° del titolo 2° del libro secondo del
codice penale”, secondo il disposto dell’art.
7 L
. n 97/2001 più volte citato, “è
comunicata al competente procuratore regionale della Corte dei conti affinché
promuova….l’eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale nei
confronti del condannato”.
Tale
previsione normativa, (la quale vale sostanzialmente anche per la “minore”
ipotesi di comunicazione dell’esercizio dell’azione penale - da parte del
P.M. penale - per un reato che ha cagionato un danno per l’erario), sta
chiaramente a significare che il P.M. contabile deve valutare se, riguardo
alla fattispecie penalmente rilevante comunicata, sussistano i presupposti e
le condizioni legittimanti l’esercizio dell’azione di risarcimento per “danno
all’immagine” a lui intestata; e ciò anche con riferimento al superamento
di una “soglia minima del pregiudizio”, nel senso che la “lesione deve
eccedere una certa soglia minima di offensività”, come la giurisprudenza
più attenta richiede per tale fattispecie (cf., tra le tante, Corte dei
conti, Sez.1^ Centr. App. n°78/2003; Sez. 3^ Centr. App. n° 143/2009.)
Tanto
premesso, e venendo alla fattispecie all’esame, questo Collegio ritiene che
essa si presenti sufficientemente chiara nella sua realtà fenomenica,
risultando la condotta illecita dei convenuti già sufficientemente delineata
e provata da quanto emerge dalla documentazione acquisita in sede penale tra
cui assumono valore particolarmente rilevante le perizie, di cui si è già
detto, nonché il pronunciamento giurisdizionale del G.I.P. (Ordinanza del
6-6-2008
), confermato, per quanto qui di interesse, dal Tribunale del riesame con
sentenze n. 1555/08 (Zzzzzz), n. 1458/08 (Pansera) e nn. 1378/08 – 1884/08 (Xxxxx).
Tale approdo non rappresenta un automatismo derivante da un giudicato penale
ex art. 651 c.p.p., ma una ragionata presa d’atto innanzi a questa Corte
della pacifica sussistenza dei fatti sulla scorta dei riscontri d’istruttorie
penali, e relativi provvedimenti giurisdizionali, che, per quanto sopra detto,
risultano pienamente convincenti e condivisibili.
Venendo al merito, si ricorda brevemente che la
richiesta risarcitoria del P.M. riguarda il c.d. “danno all’immagine”,
rectius: danno patrimoniale indiretto, consistente nella lesione del decoro e
del prestigio della Pubblica Amministrazione.
Questo Collegio, nel respingere tutte le tesi
difensive prospettate, richiama quanto più sopra rilevato circa il
significato e la portata della novella legislativa di cui al D.L. n. 103/2009,
secondo una lettura costituzionalmente orientata, e osserva che la
risarcibilità di detto danno dinanzi alla Corte dei conti rappresenta ormai
un approdo univoco sia della magistratura contabile sia della stessa Corte di
Cassazione.
La Corte
regolatrice, in particolare, ha più volte precisato che: “la
giurisprudenza costante di queste Sezioni Unite statuisce che rientra nella
giurisdizione della Corte dei conti anche l'azione di responsabilità per il
danno arrecato da pubblici dipendenti (o da soggetti comunque inseriti
nell'apparato organizzativo di una pubblica amministrazione) all'immagine
dell'ente, trattandosi di danno che, anche se non comporta una diminuzione
patrimoniale diretta, è tuttavia suscettibile di valutazione patrimoniale,
sotto il profilo della spesa necessaria al ripristino del bene giuridico leso
(Cass. S.U. 27.9.2006, n. 20886; Cass. S.U., 15/07/2005, n. 14990; Cass. S.U.
12.11.2003, n. 17078).”
“Infatti
la cognizione in ordine all'azione di responsabilità amministrativa di
soggetti istituzionalmente investiti di pubbliche funzioni decisionali
appartiene alla giurisdizione della Corte dei conti anche allorché, con il
suo esercizio, si assuma sussistente non solo il danno erariale, ma anche il
danno conseguente alla perdita di prestigio ed al grave detrimento
dell'immagine e della personalità pubblica dello Stato, che, pur se non
comporta una diminuzione patrimoniale diretta, è tuttavia suscettibile di una
valutazione patrimoniale sotto il profilo della spesa necessaria al ripristino
del bene giuridico leso”. (cf. Corte di Cassazione, SS.UU.
Sent. 2 aprile 2007 n. 8098). Tale ultimo assunto comporta, sempre
secondo
la Suprema Corte
, che in tali ipotesi “va affermata la giurisdizione della Corte dei Conti,
in coerenza, d'altra parte, con l'orientamento manifestatosi nella
giurisprudenza di questa S.C. con la sentenza 2 aprile 1993, n. 3970, la quale
ha escluso che il danno sul cui risarcimento
la Corte
dei Conti è chiamata a pronunciarsi sia esclusivamente ravvisabile in una
diminuzione patrimoniale già verificatasi ed ha affermato che comprende anche
i maggiori costi che
la P.A.
è eventualmente chiamata a sopportare”. “Tale conclusione… non trova
ostacolo nella formulazione delle norme che individuano la competenza
giurisdizionale della Corte dei Conti, anche se la dottrina e la
giurisprudenza meno recenti avevano manifestato la tendenza ad interpretare
tali norme nel senso della loro riferibilità ad un danno "certo"
(cioè rilevabile da una mera operazione di calcolo) e "attuale".
“Questo
assunto presenta un vizio logico, prima che giuridico, perché richiede un
elemento ulteriore, da identificare, appunto, in una deminutio patrimoniale
diretta già verificatasi. Se così fosse, vi sarebbe una sorta di mutazione
giuridica del vulnus, cessando lo stesso di essere un danno solo suscettibile
di valutazione economica e trasformandosi in un danno patrimoniale diretto
identificabile nel quantum speso”. (cf. Corte di Cassazione, SS.UU.
Sent. 2 aprile 2007 n. 8098 e giurisprudenza ivi citata).
Tale ultimo approccio non dà rilevanza agli
eventuali costi di ripristino dell'immagine sopportati dalla P.A. sia perché
le pretese spese di ripristino del bene-immagine leso sono un costo
fisiologico per
la P. A.,
dopo l'entrata in vigore della legge n. 150/2000 e dell’art.
7 L
. n.15/2009 il quale affida al Governo, tra l’altro, il compito di “prevedere
(anche) l’obbligo del risarcimento del …. danno all’immagine subito dall’Amministrazione”
(v. lettera “e” del precitato art. 7).
e, comunque, un eventuale costo suppletivo potrebbe essere sostenuto
solo dopo l'introito del risarcimento del danno patito (e non certo prima),
sia in quanto il danno all'immagine della P. A si sostanzia esclusivamente in
una menomazione della funzionalità dell'amministrazione stessa che, in base
agli art. 97 e 98 Cost., deve agire in modo efficace, efficiente, economico e
imparziale.
In altre parole, il “danno all'immagine” è un
danno pubblico in quanto lesione del buon andamento della P. A. che perde, con
la condotta illecita dei suoi dipendenti, credibilità ed affidabilità
all'esterno, ed ingenera la convinzione che i comportamenti patologici posti
in essere dai propri lavoratori siano un connotato usuale dell'azione
dell'Amministrazione.
Quest'ultima evenienza assai bene si attaglia alla
fattispecie in valutazione, che vede coinvolti gli odierni convenuti nella
qualità sostanziale di organo di una struttura pubblica la cui immagine
esterna, che dovrebbe apparire particolarmente cristallina in considerazione
dei compiti assolti, viene gravemente offuscata dai comportamenti illeciti
posti in essere.
La violazione di questo diritto all'immagine è
economicamente valutabile. Essa, infatti, si risolve in un onere finanziario
che si ripercuote sull'intera collettività, dando luogo ad una carente
utilizzazione delle risorse pubbliche ed a costi aggiuntivi per correggere gli
effetti distorsivi che, nell'organizzazione della pubblica amministrazione, si
riflettono in termini di minor credibilità e prestigio e di diminuzione di
potenzialità operativa. (cf., tra le tante e negli identici termini, Corte
dei conti, Sez. 1^ giurisdizionale centrale d’Appello n. 209/2008).
In tale ottica valgono le affermazioni secondo cui
“trattasi di un vero e proprio danno patrimoniale” e che “il profilo del
danno all’immagine che rileva sul piano giuscontabile è quello proprio
della “spesa necessaria al ripristino del bene giuridico leso”, ossia dell’immagine
pubblica, come più volte ribadito dalla Corte Regolatrice con le sentenze
richiamate. Ciò, ovviamente, non vuol dire che le lesioni all’immagine
della P.A. derivano solo dalla violazioni di doveri di servizio, ben potendo
ipotizzarsi in astratto forme di lesioni che provengano anche da estranei alla
P.A stessa, e quindi in regime di responsabilità extracontrattuale; ma
ipotesi del genere non riguardano quella consistente parte delle lesioni che
proviene da personale proprio dell’Amministrazione e che comunque, ai fini
della giurisdizione, impegnano
la Corte
dei conti”.
“Il collegamento funzionale dei fondamentali
principi costituzionali di legalità, buon andamento ed imparzialità (ex art.
97 Cost.) all’immagine pubblica e la grande rilevanza sociale di tale
bene-valore, offrono il senso concreto dell’attuale collocazione
giurisprudenziale del danno in questione nell’ambito del “danno
esistenziale”, in linea con la sent. °10-QM/2003 delle Sezioni Riunite di
questa Corte”.
“Non
solo, ma l’intrinseca sussistenza di una “spesa necessaria al ripristino
del bene giuridico leso”, che accompagna ogni forma di danno all’immagine
pubblica che sia autenticamente tale, offre il senso concreto e sostanziale
dell’inquadramento del danno stesso nella categoria del c.d. danno evento,
secondo le indicazioni che emergono in proposito dalla precitata sent.
n°10-QM/2003 delle Sezioni Riunite di questa Corte, con puntuali richiami
alle sentenze n°184/1987 e n°372/1994 della Corte Costituzionale (v.
paragrafo 14 della citata 10-QM/2003)”. (cf. Corte dei conti, Sez. 3^
giurisdizionale centrale d’Appello n. 143/2009).
A ciò
si aggiunga, quanto all’“an”, che la sussistenza della lesione
all'immagine, relativamente alla fattispecie esaminata, è strettamente
correlata ai comportamenti illeciti dei convenuti, chiaramente contrastanti
con i principi fondanti della P.A. (art. 97. comma 2; art. 98 Cost),
rinvenibili nei fatti addebitati e conclamatisi nei giudizi penale le cui
risultanze sono state autonomamente considerate e valutate da questo Giudice.
Per tali motivi il Collegio ritiene che sussistano
i presupposti e le condizioni legittimanti l’esercizio dell’azione di
risarcimento per “danno all’immagine” e ciò anche con riferimento al
superamento di una “soglia minima del pregiudizio”, nel senso che la “lesione
deve eccedere una certa soglia minima di offensività”, come la
giurisprudenza più attenta richiede per tale fattispecie.
Riguardo al quantum, questo Giudice rileva che il
P.M. attore l’ha determinato, in ragione dell’estrema gravità dei fatti
contestati, in via equitativa ex art.1226 c.c. in una somma pari al triplo del
danno all’immagine già contestato per i reati di truffa e falso ideologico;
esso è risultato pertanto pari ad
euro 2.688.358,20 x 3 = euro 8.065.074,60, come in fatto specificato.
Il Collegio in proposito osserva che, come da
giurisprudenza costante, con riferimento al danno all'immagine vengono in
rilevo, oltre alle eventuali risultanze di ordine penale, ulteriori elementi e
criteri, elaborati dalla stessa giurisprudenza, quali:
- l'attività funzionale attribuita all'organo nel
quale è incardinato l'autore del danno, relazionato all'interesse della
collettività tutelata;
- la
posizione funzionale dell'autore dell'illecito;
- la continuità o meno degli interventi
modificativi, sostitutivi o riparatori dell'attività illecita tenuta;
- le conseguenze sociali fondate sulla negativa
impressione e ripercussione suscitate nell'opinione pubblica dal fatto
illecito, favorite dal clamor fori e dalla diffusione e amplificazione datane
dagli organi d’informazione, tali da suscitare sfiducia nei confronti
dell'Amministrazione stessa.
L'applicazione di detti indici al caso in esame,
caratterizzato da un comportamento particolarmente riprovevole da parte di
soggetti che avevano un preciso obbligo giuridico e morale di salvaguardare la
salute dei pazienti ed hanno agito in maniera diametralmente opposta,
comporta, ai sensi dell’art. 1226 c.c., l’accoglimento della pretesa
attorea, pari ad euro 8.065.074,60, nei
confronti dei convenuti, a titolo di dolo ed in solido tra loro.
L’importo per cui è condanna deve essere
rivalutato, ai sensi di legge, dalla data (6 giugno 2008) dell’ordinanza del
G.I.P. del Tribunale di Milano, con cui si disponeva l’applicazione della
misura cautelare della custodia in carcere ovvero degli arresti domiciliari,
sino al deposito della presente sentenza; tale importo così determinato va
incrementato degli interessi, nella misura di legge, dalla data di
pubblicazione della sentenza al soddisfo.
In applicazione della regola della soccombenza, i
convenuti sono condannati al pagamento delle spese di lite, liquidate come da
dispositivo.
P.
Q. M.
La Corte
dei Conti, Sezione Giurisdizionale per
la Regione Lombardia
, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalla Procura con atto
di citazione del 24 marzo 2009:
- Condanna
i convenuti XXXXX Pier Paolo, ZZZZZZ Pietro Fabio e YYYYYMarco, in solido tra
loro, al pagamento in favore della Asl Città di Milano e della Regione
Lombardia, della complessiva somma di euro
8.065.074,60 (euro ottomilionisessantacinquemilasettantaquattro//60),
nella misura del 50% per ciascuno dei creditori, a titolo di risarcimento per
danno erariale, risultando entrambi pregiudicati nella loro immagine in pari
misura; tale somma deve essere rivalutata, ai sensi di
legge, dalla data (
6 giugno 2008
) dell’ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Milano, con cui si disponeva l’applicazione
della misura cautelare della custodia in carcere ovvero degli arresti
domiciliari, sino alla pubblicazione della presente sentenza; l’importo,
così rivalutato, va incrementato degli interessi, nella misura di legge,
dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo.
Le spese del giudizio, che si
liquidano in euro
seguono la soccombenza e sono a carico di XXXXX Pier Paolo, ZZZZZZ
Pietro Fabio e YYYYYMarco, in solido tra loro.
Così deciso in Milano, nella Camera di consiglio
del 24 settembre 2009.
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
(Cons.
Donato Maria Fino)
(Dott. Antonio Vetro)
Depositata in Segreteria il
20/10/2009
IL
DIRIGENTE